Art. 14
1 Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio.
2 Per prodotti della fusione s'intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere.
3 Sono considerati materie da fondere:
- a.
- i metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione;
- b.
- i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi;
- c.
- i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi.
4 Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi.
5 Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli.
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).