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941.31

Legge federale
sul controllo del commercio in metalli preziosi
e in lavori di metalli preziosi

(Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP)1

del 20 giugno 1933 (Stato 1° luglio 2023)

1 Nuovo testo giusta l'art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 274; FF 1991 I 1).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale2;3

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).

Capo primo: Definizioni

Art. 14

1 Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio.

2 Per prodotti della fusione s'intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere.

3 Sono considerati materie da fondere:

a.
i metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione;
b.
i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi;
c.
i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi.

4 Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi.

5 Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli.

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 25

1 Sono considerati lavori placcati i lavori composti di uno strato di metallo prezioso applicato in modo indissolubile su un supporto di altro materiale.

2 I requisiti minimi per gli strati di metallo prezioso sono disciplinati nell'allegato 1. Il Consiglio federale stabilisce le tolleranze e può adeguare le disposizioni dell'allegato all'evoluzione internazionale.

3 Sono considerati come imitazioni:

a.
i lavori di metalli preziosi che non raggiungono i titoli legali minimi o che non soddisfano gli altri requisiti materiali per i lavori di metalli preziosi;
b.
i lavori che corrispondono a quelli plurimetallici o placcati, ma che non sono designati come tali o che non soddisfano i requisiti materiali per queste categorie di lavori.

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Capo secondo: Titoli

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 3

1 Per titolo s'intende la proporzione di metallo prezioso puro contenuta in una lega; è espresso in millesimi.

2 I titoli legali dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici sono disciplinati nell'allegato 2. Il Consiglio federale può adeguare queste disposizioni all'evoluzione internazionale.7

7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 48

8 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994, con effetto dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 929).

Art. 5

Il Consiglio federale9 stabilirà in che misura e a quali condizioni si potrà scostarsi dal titolo.

9 Nuova espr. giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Capo terzo: Commercio di lavori finiti

Art. 610

Le designazioni di lavori prescritte o ammesse dalla legge o dall'ordinanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d'inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni oppure su oggetti suscettibili di essere confusi con siffatti lavori.

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 711

1 I lavori di metalli preziosi possono essere messi in commercio soltanto se portano l'indicazione di un titolo legale.

2 Tutte le parti di un lavoro di metallo prezioso devono avere almeno il titolo recato nell'indicazione pertinente. L'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale) può prevedere deroghe per ragioni tecniche.

3 Tutti i lavori di platino o di palladio devono portare, oltre all'indicazione del titolo, un riferimento al genere del metallo prezioso utilizzato.

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 7a12

1 I lavori plurimetallici possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e sono adeguatamente designati.

2 La designazione deve esprimere la composizione effettiva. Le parti di metallo prezioso devono essere munite del titolo legale in millesimi; le altre parti metalliche, dell'indicazione sul genere del metallo utilizzato.

3 I diversi metalli devono essere visibili dall'esterno e di colori differenti. I lavori plurimetallici non devono presentare il carattere di lavori placcati.

12 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 813

1 I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati.

2 I lavori placcati devono portare designazioni di qualità che tuttavia devono escludere qualsiasi dubbio quanto alla natura del prodotto.

3 Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati.

4 I lavori placcati e le imitazioni non devono portare alcuna indicazione di titolo.

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 8a14

1 Il Consiglio federale può prescrivere o dichiarare ammissibili altre designazioni per i lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati e imitazioni.

2 Per prodotti destinati a scopi speciali, segnatamente tecnici e medici, il Consiglio federale può prevedere deroghe alle designazioni prescritte legalmente.

3 L'Ufficio centrale può emanare disposizioni dettagliate concernenti il genere e la forma delle designazioni prescritte e ammesse.

14 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 8b15

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni dettagliate concernenti i requisiti per i lavori di metalli preziosi, plurimetallici e placcati.

2 Può conferire all'Ufficio centrale la competenza di stabilire i particolari tecnici.

15 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 9

1 I lavori di metalli preziosi, plurimetallici e placcati devono portare, oltre alle designazioni prescritte, il marchio d'artefice.16

2 I fabbricanti che fanno confezionare da altre ditte gli oggetti da essi usati, possono far mettere su questi ultimi la loro marca di fabbrica in sostituzione del marchio d'artefice. A queste marche sono applicabili gli articoli 10 a 12.

3 Se si tratta di associazioni di fabbricanti, per le casse d'orologi può essere usato un marchio d'artefice collettivo munito di un numero progressivo.17

4 È vietato mettere su di un lavoro l'indicazione del titolo senza imprimervi in pari tempo il marchio d'artefice.

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 1018

1 Il marchio d'artefice è un segno che forma un tutto unico e serve a identificare il titolare del marchio. Può consistere in lettere, cifre, parole, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro. Non deve poter essere confuso con marchi d'artefice già registrati o con marchi ufficiali.

2 L'impronta del marchio d'artefice dev'essere chiara e indelebile.

18 Nuovo testo giusta l'art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 274; FF 1991 I 1).

Art. 11

1 Il marchio d'artefice va notificato per la registrazione all'Ufficio centrale. La notificazione si fa per iscritto, indicando l'indirizzo esatto del richiedente, la sede della sua ditta e il genere del suo commercio e unendo i documenti necessari per provare che il marchio è conforme ai requisiti legali.

2 Se il proprietario del marchio non è iscritto nel registro svizzero di commercio o non ha il domicilio in Isvizzera, egli potrà essere obbligato a prestare una garanzia. Questa risponderà di tutti i crediti che risultano da una violazione della presente legge.

3 All'atto della notificazione si pagherà la tassa di registrazione.

Art. 12

1 L'Ufficio centrale tiene un registro dei marchi d'artefice dove sono iscritti quelli che soddisfano alle condizioni legali. La decisione circa l'iscrizione sarà comunicata con lettera raccomandata al richiedente; se la domanda è respinta, s'indicheranno nella lettera i rimedi di diritto di cui può valersi.

1bis La registrazione è valida per un periodo di 20 anni a contare dal giorno in cui è stata effettuata. Può essere prorogata di 20 in 20 anni dietro richiesta da presentare prima dello scadere del termine, contro versamento di una tassa.19

2 Se in seguito vengono a mancare le condizioni legali per la registrazione di un marchio d'artefice o se la durata della registrazione è scaduta senza che sia stata presentata tempestivamente una domanda di proroga, il marchio d'artefice sarà cancellato dal registro.20 La cancellazione potrà pure avvenire se il proprietario del marchio se n'è servito per commettere contravvenzioni alla presente legge. La cancellazione sarà ordinata dall'Ufficio centrale che ne avvertirà con lettera raccomandata il proprietario, indicandogli i rimedi di diritto di cui può valersi.

321

19 Introdotto dall'art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 274; FF 1991 I 1).

20 Nuovo testo giusta l'art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 274; FF 1991 I 1).

21 Abrogato dall'all. n. 135 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Art. 1322

1 Le casse d'orologio di metallo prezioso non devono essere messe in commercio prima che siano state oggetto di un controllo ufficiale. Il controllo deve essere domandato dal fabbricante o dalla persona che mette in commercio la cassa.

2 Per tutti gli altri lavori di metalli preziosi e plurimetallici, il controllo ufficiale può essere domandato dai rispettivi detentori.

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 14

Il controllo ufficiale consiste nel verificare se le designazioni apposte sull'oggetto sono esatte ed ammissibili.

Art. 1523

1 La conformità dell'indicazione del titolo e del marchio d'artefice apposti sui lavori di metalli preziosi e plurimetallici è attestata da un marchio ufficiale (marchio di garanzia).

2 I marchi di garanzia portano il segno distintivo dell'Ufficio che ha eseguito il controllo.

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 16

Il controllo ufficiale va domandato per iscritto all'ufficio competente. Devono essere ammessi al controllo soltanto quei lavori che portano l'indicazione del titolo legale e il marchio d'artefice. Il controllo ufficiale sarà attestato dalla marchiatura ufficiale.

Art. 17

1 Se dal controllo risulta che il lavoro presentato non ha il titolo minimo prescritto dalla legge o che il suo titolo reale è diverso da quello indicato sull'oggetto, la marchiatura ufficiale sarà rifiutata, avvertendone in pari tempo l'Ufficio centrale, che ordina una controperizia.

2 Secondo il risultato di questa controperizia l'Ufficio centrale ordina la marchiatura ufficiale oppure il sequestro; in quest'ultimo caso esso sporge denunzia all'autorità competente.

3 Se, nonostante la fondatezza della contestazione, non è da ritenere che vi sia stato un reato, l'Ufficio centrale dà le disposizioni necessarie su quel che bisogna fare di questi lavori di cui non si può permettere il libero commercio nel Paese. Le spese richieste da questi provvedimenti devono essere rimborsate da colui che presenta il lavoro al controllo. L'Ufficio centrale può ordinare la distruzione dei lavori.

Art. 18

1 Qualunque sia l'esito del controllo ufficiale, per tutti gli oggetti presentati, si dovrà pagare una tassa (tassa di controllo o di marchiatura).

2 I crediti risultanti dalle tasse e dalle spese sono garantiti da un diritto di ritenzione sugli oggetti presentati al controllo. In caso di contestazione, questi crediti sono fissati dall'Ufficio centrale.24

24 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 135 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Art. 19

Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate circa la procedura che devono seguire gli uffici di controllo, la forma e la natura dei marchi ufficiali, le misure per far conoscere questi marchi in Isvizzera e all'estero, la tenuta dei registri di controllo, come pure l'ammontare delle tasse. Queste non devono avere carattere fiscale.

Art. 20

1 I lavori di metalli preziosi, soggetti alla presente legge e fabbricati all'estero, possono essere introdotti nel commercio interno soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente legge. Il requisito del controllo ufficiale stabilito per le casse d'orologio di cui all'articolo 13 capoverso 1 è esteso agli orologi finiti, importati dall'estero con siffatte casse.25

2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per lavori speciali.26

3 I lavori sottoposti alla presente legge, quando sono importati in Svizzera possono subire un controllo completo o per campionatura. Se durante il controllo è constatato un reato, il lavoro deve essere sequestrato e messo a disposizione dell'Ufficio centrale per il procedimento penale. Se non corrisponde alle prescrizioni legali senza che vi sia reato, il lavoro è respinto oltre il confine.27

4 Le casse d'orologio e gli orologi soggetti al controllo ufficiale obbligatorio sono trasmessi all'ufficio di controllo competente dall'ufficio doganale che esegue l'imposizione doganale.28

5 Per i campioni che vengono importati dai viaggiatori di commercio con osservanza delle disposizioni della legge federale del 1° ottobre 192529 sulle dogane e dei trattati di commercio, ma non restano in Isvizzera, possono essere consentite agevolezze, purché lo Stato di provenienza conceda la reciprocità.

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

28 Nuovo testo giusta l'all. n. 19 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

29 [CS 6 475; RU 1956 639; 1959 1400 art. 11 n. III; 1973 644; 1974 1857 all. n. 7; 1980 1793 n. I 1; 1992 1670 n. III; 1994 1634 n. I 3; 1995 1816; 1996 3371 all. 2 n. 2; 1997 2465 all. n. 13; 2000 1300 art. 92, 1891 n. VI 6; 2002 248 n. I 1 art. 41; 2004 4763 all. n. II 1; 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0)

Art. 2130

1 Lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati e imitazioni esportati devono portare le designazioni prescritte; le casse di orologio di metalli preziosi devono inoltre essere munite dei marchi ufficiali prescritti.

2 Questi lavori possono tuttavia essere muniti dal fabbricante svizzero, sotto la sua responsabilità, delle designazioni prescritte o usuali nel Paese di destinazione.

3 Il Consiglio federale determina a quali condizioni e mediante quali segni gli uffici di controllo possono attestare un titolo conforme alle prescrizioni vigenti nel Paese di destinazione.

4 Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni per le casse d'orologio che comprovatamente sono esportate direttamente in Stati che ne prescrivono il controllo obbligatorio.

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 22

1 Gli invii in transito diretto possono essere controllati ufficialmente. L'articolo 20 capoverso 3 è applicabile per analogia.31

2 Queste ultime sono invece applicabili ai lavori che, pure non essendo introdotti nel commercio interno ed essendo rimasti sotto il controllo della dogana, vengono rispediti all'estero, non sdoganati, con documenti di trasporto svizzeri.

3 Per l'uscita di merci da depositi doganali o da depositi franchi doganali si applicano per analogia gli articoli 20, 21 e 22 capoverso 2.32

31 Nuovo testo giusta l'art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 274; FF 1991 I 1).

32 Nuovo testo giusta l'all. n. 19 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

Art. 22a33

Se ha il sospetto che un marchio d'artefice o un marchio di fusione o verifica di un terzo sia stato apposto illecitamente su merci importate, esportate o in transito o sia stato imitato o che vi sia violazione delle disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale, l'Ufficio centrale ne informa la persona lesa. Le merci possono essere trattenute.

33 Introdotto dall'art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (RU 1993 274; FF 1991 I 1). Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551 2567; FF 2006 1).

Art. 2334

È vietato il commercio ambulante di lavori sottoposti alla presente legge. Lo stesso dicasi della ricerca d'ordinazioni da parte dei viaggiatori di commercio al minuto.

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Capo quarto:
Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere
35

35 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 2436

Solo il titolare di una patente di fonditore può fabbricare industrialmente prodotti della fusione.

36 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

Art. 2537

1 Possono ottenere la patente di fonditore tanto i privati quanto le società commerciali o cooperative costituite secondo il Codice delle obbligazioni38, nonché le società straniere paragonabili.39

2 I privati devono essere iscritti nel registro svizzero di commercio e domiciliati in Svizzera. Devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività commerciale ineccepibile.

3 Le società commerciali o cooperative nonché le succursali svizzere di società straniere devono essere iscritte nel registro svizzero di commercio. Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione delle società e delle cooperative devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività commerciale ineccepibile.

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

38 RS 220

39 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

Art. 26

1 La patente di fonditore è rilasciata, a richiesta, dall'Ufficio centrale per la durata di quattro anni. Alla scadenza di questo termine, la patente può essere rinnovata purché sussistano le condizioni richieste dalla legge.40

2 Se nel frattempo il titolare della patente ha cessato di soddisfare a queste condizioni o ha mancato ripetutamente agli obblighi assunti, l'autorità che ha rilasciato la patente dovrà revocarla d'ufficio a titolo definitivo o temporaneo.

3 Il rilascio e la revoca di una patente di fonditore sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.41

442

40 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

41 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

42 Abrogato dall'all. n. 135 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Art. 2743

43 Abrogato dal n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

Art. 2844

44 Abrogato dal n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

Art. 2945

45 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994, con effetto dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 929).

Art. 3046

46 Abrogato dal n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

Art. 31

1 Su tutti i prodotti della fusione dev'essere apposta la marca del titolare della patente. L'impronta su metallo («cliché») della marca va depositata all'Ufficio centrale e non potrà essere modificata senza il consenso di quest'ultimo. Il deposito sarà pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2 Il Consiglio federale stabilirà gli obblighi da imporre al titolare della patente di fonditore.

Art. 31a47

1 Chiunque acquista a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b o c deve accertare la provenienza della merce e documentarla.

2 Se è iscritto nel registro svizzero di commercio, deve registrarsi all'Ufficio centrale.

3 Se non è iscritto nel registro svizzero di commercio, necessita di una patente di acquirente dell'Ufficio centrale. La patente è rilasciata se vi è la garanzia di un'attività commerciale ineccepibile.

4 Per il rilascio, il rinnovamento e la revoca della patente di acquirente si applica per analogia l'articolo 26.

5 Il Consiglio federale definisce nel dettaglio l'acquisto a titolo professionale; a tal fine considera segnatamente i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentati da tale attività. Disciplina nel dettaglio gli obblighi di diligenza e di documentazione.

6 I capoversi 1-5 non si applicano ai titolari di una patente di fonditore secondo l'articolo 24.

47 Introdotto dall'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 32

1 Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio sono competenti a determinare il titolo dei prodotti della fusione.

2 Quest'operazione ha per iscopo di accertare il titolo reale del prodotto.

Art. 33

1 Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale.

2 Se il prodotto della fusione porta la marca richiesta dalla legge, esso viene saggiato. Esso è poi munito del marchio dell'ufficio di controllo o del saggiatore del commercio. In pari tempo, vi si apporrà l'indicazione del titolo reale.

Art. 34

1 Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore e di acquirente, come pure per la determinazione del titolo.48 Esso può emanare norme per il riconoscimento delle determinazioni ufficiali di titoli compiute all'estero.49

2 Il Consiglio federale fisserà l'ammontare delle tasse da riscuotere per le operazioni menzionate nel capoverso 1. L'articolo 18 capoverso 2 è applicabile per analogia.

48 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

49 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

Capo quinto: Organizzazione

Art. 35

1 Per l'esecuzione della presente legge è aggregato al Dipartimento federale delle finanze50 un Ufficio centrale. Esso potrà essere incorporato a una divisione già esistente del Dipartimento.

2 Il Consiglio federale determinerà l'organizzazione dell'Ufficio centrale.

50 Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 3651

1 L'Ufficio centrale sorveglia il commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi secondo la presente legge e la legge del 10 ottobre 199752 sul riciclaggio di denaro (LRD).

2 Ha in particolare i seguenti compiti:

a.
registrare i marchi d'artefice;
b.
sorvegliare la verificazione e marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi;
c.
rilasciare le patenti di fonditore e di acquirente;
d.
tenere il registro delle persone che acquistano a titolo professionale materie da fondere;
e.
sorvegliare l'acquisto a titolo professionale di materie da fondere;
f.
sorvegliare la determinazione del titolo dei prodotti della fusione;
g.
sorvegliare la gestione degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio;
h.
rilasciare i diplomi per i saggiatori del controllo e le autorizzazioni di esercitare la professione per i saggiatori del commercio.

3 L'Ufficio centrale riscuote emolumenti per la sua attività di sorveglianza del commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi e una tassa di vigilanza per i costi delle attività di cui al capoverso 2 lettera e nonché all'articolo 42ter non coperti dagli emolumenti. La tassa di vigilanza per le attività di cui al capoverso 2 lettera e è riscossa come importo forfettario per un periodo di quattro anni. Per il calcolo della tassa annua di vigilanza per le attività di cui all'articolo 42ter sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo. Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio gli emolumenti e la tassa di vigilanza.

51 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

52 RS 955.0

Art. 37

1 Gli uffici di controllo dei lavori di metalli preziosi sono istituiti dai Cantoni o, per loro incarico, dai Comuni o dalle associazioni economiche. La loro istituzione dev'essere approvata dal Dipartimento federale delle finanze. Quest'ultimo può anche ordinare la soppressione di un ufficio di controllo quando il suo impianto o il suo funzionamento non siano conformi alle disposizioni vigenti o esso non risponda più a un bisogno. Le autorità o associazioni autorizzate a istituire un ufficio di controllo ne sopportano le spese d'impianto e di esercizio. D'altra parte, saranno loro devolute le tasse riscosse dall'ufficio stesso.

2 Il Dipartimento può, di concerto con il Governo cantonale competente, istituire uffici federali di controllo quando lo richiedano gli interessi economici del Paese. In questo caso i circoli economici interessati potranno essere chiamati a contribuire alle spese d'impianto degli uffici di controllo e a sopportare una parte del disavanzo che si verificasse nell'esercizio. Questi uffici dipendono direttamente dall'Ufficio centrale. Le tasse ch'essi riscuotono sono devolute alla Cassa federale.

3 L'organizzazione, le tasse, la contabilità e il funzionamento di tutti gli uffici di controllo saranno determinati dal Consiglio federale.

Art. 38

1 Gli uffici di controllo compiono la verificazione ufficiale e la marchiatura dei lavori di metalli preziosi. Essi possono anche determinare il titolo dei prodotti della fusione. La loro attività potrà essere limitata ad una determinata zona regionale (circondario). Il controllo dei lavori di metalli preziosi e dei prodotti della fusione, fabbricati in questa zona, sono di loro competenza. In circostanze speciali l'Ufficio centrale può consentire eccezioni. Agli uffici di controllo non è lecito commerciare in materie da fondere o in prodotti della fusione e neppure eseguire fusioni per conto di terzi. In circostanze speciali, il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare siffatte fusioni.

2 Gli uffici di controllo devono aiutare l'Ufficio centrale a vigilare l'applicazione della presente legge. Essi devono, in particolare, segnalargli tutti i reati da loro constatati e prendere di loro iniziativa o secondo le istruzioni dell'ufficio centrale o delle autorità di polizia le disposizioni necessarie per accertare i fatti.

3 I funzionari degli uffici di controllo hanno l'obbligo di serbare il silenzio circa tutte le constatazioni da loro fatte nell'esercizio delle loro funzioni o che per la loro natura debbano essere tenute segrete.

4 La Confederazione risponde, per gli uffici federali di controllo, dei danni che risultassero dall'esecuzione difettosa del loro servizio e che gli agenti colpevoli non fossero in grado di riparare. La stessa responsabilità per gli altri uffici spetta ai Cantoni.

Art. 39

1 I funzionari degli uffici di controllo a cui spetta eseguire la verifica ufficiale dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici destinati alla marchiatura ufficiale e determinare il titolo dei prodotti della fusione, devono possedere un diploma federale di saggiatore giurato.53 Questo diploma è rilasciato dall'Ufficio centrale in seguito ad un esame. Il saggiatore diplomato giura o promette all'Ufficio centrale di adempiere fedelmente le sue funzioni.

2 Le condizioni pel conseguimento del diploma federale sono stabilite dal Consiglio federale.

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 40

1 I saggiatori del controllo devono osservare le disposizioni della presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione, come pure le istruzioni dell'Ufficio centrale, evitando ciò che potesse favorire le contravvenzioni da parte di terzi. Essi non devono, in particolare, determinare il titolo di prodotti della fusione se non sono adempite nel caso concreto le condizioni previste dalla legge; hanno l'obbligo di segnalare immediatamente tutti i reati e le semplici trasgressioni della presente legge che avessero a constatare. L'articolo 38 capoverso 3 è applicabile per analogia.

2 L'Ufficio centrale vigila l'attività dei saggiatori. Quando un saggiatore commetta gravi mancanze ai doveri della sua carica o si dimostri inetto, l'Ufficio centrale può ritirargli il diploma. …54

3 I saggiatori rispondono di ogni danno derivante da loro colpa o negligenza nell'esercizio della loro attività. Resta riservato l'articolo 38 capoverso 4.


54 Per. abrogato dall'all. n. 135 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

55 Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 41

Per esercitare la professione di saggiatore del commercio occorre l'autorizzazione56 dell'Ufficio centrale. Questo permesso non sarà accordato se non a chi possieda il diploma federale di saggiatore, abbia domicilio in Isvizzera e goda di buona riputazione. Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore o di acquirente.57 I saggiatori del commercio prestano giuramento o promessa all'Ufficio centrale di adempiere fedelmente i doveri della loro professione. Essi possono determinare il titolo dei prodotti della fusione riscotendo in compenso le tasse previste dal Consiglio federale. Non sono invece autorizzati a eseguire verificazioni e marchiature ufficiali di lavori di metalli preziosi.

56 Nuova espr. giusta l'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

57 Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 42

1 I saggiatori del commercio devono tenere un registro delle determinazioni di titolo eseguite e delle tasse per ciò riscosse. L'Ufficio centrale, come pure le autorità di polizia, possono consultare, a scopo d'inchieste ufficiali, i registri tenuti ed esigere schiarimenti circa le registrazioni fatte. Le disposizioni sul modo di tenere i registri saranno stabilite dal Consiglio federale.

2 È applicabile per analogia l'articolo 40. Insieme col diploma di saggiatore sarà ritirato anche l'autorizzazione di esercitare la professione58.

58 Nuova espr. giusta l'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 42bis 59

1 I saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano direttamente o attraverso una società del gruppo metalli preziosi bancari necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio centrale.

2 L'autorizzazione è rilasciata al saggiatore del commercio se:

a.
è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio;
b.
dispone di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD60;
c.
gode di buona reputazione e offre la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD;
d.
le persone incaricate della sua amministrazione e gestione adempiono parimenti le condizioni di cui alla lettera c; e
e.
le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.

3 La società che, a titolo professionale, commercia metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo necessita parimenti di una tale autorizzazione. Le condizioni di cui al capoverso 2 devono essere soddisfatte.

59 Introdotto dall'all. n. II 11 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

60 RS 955.0

Art. 42ter 61

1 I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 42bis sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio centrale secondo l'articolo 12 lettera bter LRD62.

2 L'Ufficio centrale effettua esso stesso le verifiche dei titolari dell'autorizzazione o incarica a tale scopo uno specialista indipendente (incaricato della verifica).

3 Gli articoli 24a capoversi 2 e 3, 25 capoverso 1, 29-33, 34, 36-38, 39 capoverso 1, 40, 41, 42 e 42a della legge del 22 giugno 200763 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) si applicano per analogia. Gli incaricati di verifiche e gli incaricati di inchieste sottostanno al segreto d'ufficio.

4 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini64 disciplina i dettagli della vigilanza e delle verifiche.

61 Introdotto dall'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

62 RS 955.0

63 RS 956.1

64 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Capo sesto: Ricorsi

Art. 4365

1 Le decisioni degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale.

2 e 366

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

66 Abrogati dall'all. n. 135 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Capo settimo: Disposizioni penali

Art. 44

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

a.
usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge;
b.
appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67

2 Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68

3 Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza.

67 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).

68 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

Art. 4570

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

a.
falsifica o contraffà marchi ufficiali svizzeri, esteri o internazionali o le loro impronte;
b.
fa uso di tali marchi;
c.
fabbrica, si procura o cede a terzi strumenti per falsificare o contraffare siffatti marchi.71

2 Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.

3 Non è applicabile l'articolo 246 del Codice penale72.

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

71 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).

72 RS 311.0

Art. 4673

1 Chiunque fa uso illecito di marchi ufficiali svizzeri, esteri o internazionali è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.74

2 Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

74 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).

Art. 4775

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

a.
mette in commercio lavori di metallo prezioso privi dell'indicazione del titolo e del marchio d'artefice prescritti, prodotti di fusione senza indicazione del titolo o non muniti del marchio di fonditore o di saggiatore o casse d'orologio senza marchiatura ufficiale;
b.
qualifica come tali o mette in circolazione lavori plurimetallici o lavori placcati senza la designazione prescritta o non muniti del marchio d'artefice;
c.
imita o utilizza abusivamente il marchio d'artefice o il marchio di fonditore o di saggiatore del titolare;
d.
mette in circolazione lavori di metalli preziosi o prodotti di fusione sui quali l'indicazione del titolo o l'impronta di un marchio ufficiale è stata modificata o eliminata.76

2 Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

76 Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).

Art. 4877

Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o di acquirente o un'autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio, compie operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti,

chiunque non rispetta gli obblighi di diligenza e di documentazione secondo l'articolo 31a capoverso 1 o l'obbligo di registrazione secondo l'articolo 31a capoverso 2,

è punito con la multa.

77 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 49

Chiunque contravviene al divieto del commercio ambulante previsto negli articoli 23 e 28;
chiunque viola le disposizioni sull'acquisto diretto di materie da fondere,

è punito con la multa …78.

78 Ammontare abrogato dall'art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, con effetto dal 1° apr. 1993 (RU 1993 274; FF 1991 I 1).

Art. 50

1 I funzionari dell'Ufficio centrale o di un ufficio di controllo che riproducono o fanno riprodurre un lavoro presentato all'Ufficio sono puniti con la multa …79.

2 Resta riservato l'articolo 40 capoverso 2.

79 Ammontare abrogato dall'art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, con effetto dal 1° apr. 1993 (RU 1993 274; FF 1991 I 1).

Art. 51

In caso di reati commessi nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire come rappresentanti, soci od impiegati. La persona giuridica o la società risponde però solidalmente con gli individui condannati, dell'importo del pagamento delle multe e delle spese.

Art. 52

1 Gli strumenti per la marchiatura che hanno servito a commettere un reato devono essere confiscati.

2 Nel caso di condanna per frode in applicazione dell'articolo 44, il giudice può ordinare la confisca dei lavori che hanno servito a commettere il reato. Questi saranno distrutti. L'eventuale ricavo della vendita del metallo è devoluto alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 200480 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.81

80 RS 312.4

81 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).

Art. 5382

82 Abrogato dal n. I 14 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).

Art. 54

1 e 283

3 L'Ufficio centrale e gli uffici di controllo devono denunziare i reati da loro accertati all'autorità competente a perseguirli. …84

83 Abrogati (342 cpv. 1 PP - CS 3 286). Vedi ora il codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0).

84 Per. abrogato dall'all. 1 n. II 32 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 5585

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una norma della presente legge o di un'ordinanza esecutiva, un'istruzione di carattere generale emanata in base a norme siffatte o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel presente articolo è punito con una multa disciplinare fino a 2000 franchi.

85 Nuovo testo giusta l'all. n. 20 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

Art. 5686

1 Le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 197487 sul diritto penale amministrativo (art. 2 a 13) sono applicabili.

2 Le infrazioni a tenore dell'articolo 55 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio centrale, secondo le norme procedurali della legge federale sul diritto penale amministrativo. Gli uffici di controllo sono tenuti a denunciare all'Ufficio centrale qualsiasi inosservanza di prescrizioni d'ordine da loro accertata. Il medesimo obbligo incombe ai saggiatori del controllo e ai saggiatori del commercio.

86 Nuovo testo giusta l'all. n. 20 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

87 RS 313.0

Art. 56a88

7. Infrazioni nel commercio di metalli preziosi bancari

1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione un'attività di cui all'articolo 42bis capoverso 1 o 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

88 Introdotto dall'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 56b89

1 Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false all'Ufficio centrale, a un incaricato della verifica o a un incaricato dell'inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

89 Introdotto dall'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 56c90

1 Chiunque, intenzionalmente, in qualità di incaricato della verifica o incaricato dell'inchiesta viola gravemente i propri obblighi, fornendo informazioni false o sottacendo fatti essenziali nel rendiconto all'Ufficio centrale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

90 Introdotto dall'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 56d91

1 Chiunque, intenzionalmente, omette di fare effettuare una verifica ordinata dall'Ufficio centrale o non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti dell'incaricato della verifica o dell'incaricato dell'inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

91 Introdotto dall'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 56e92

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dall'Ufficio centrale con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

92 Introdotto dall'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 56f93

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 della legge federale del 22 marzo 197494 sul diritto penale amministrativo) se:

a.
la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati rispetto all'entità della pena; e
b.
per le infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a-56e è prevista una multa massima di 50 000 franchi.

93 Introdotto dall'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

94 RS 313.0

Art. 56g95

1 La legge federale del 22 marzo 197496 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a-56e. Il Dipartimento federale delle finanze è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

2 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della legge federale sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.

3 Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del Dipartimento federale delle finanze non sono tenuti a comparire personalmente al dibattimento.

95 Introdotto dall'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

96 RS 313.0

Art. 56h97

1 Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del Dipartimento federale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.

2 Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

97 Introdotto dall'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 56i98

Il perseguimento delle contravvenzioni di cui agli articoli 56a-56e si prescrive in sette anni.

98 Introdotto dall'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Capo ottavo: Disposizioni finali e transitorie

Art. 57

1 I lavori fabbricati in Isvizzera prima dell'entrata in vigore della presente legge, che soddisfano alle prescrizioni fino allora vigenti, ma non alle disposizioni di questa legge, potranno essere presentati, entro un anno, all'ufficio di controllo per farvi apporre un marchio provvisorio. Quest'ultimo autorizza il detentore a mettere i lavori in commercio ancora durante tre anni. Le norme più precise a questo proposito saranno stabilite dal Consiglio federale.

299


99 Abrogato dal n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

Art. 58

1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con essa.

2 In particolare, sono abrogate la legge federale del 23 dicembre 1880100 per il controllo e la garanzia del titolo dei lavori d'oro e d'argento, con la legge federale del 21 dicembre 1886101 portante aggiunte alla legge federale del 23 dicembre 1880 per il controllo e la garanzia del titolo dei lavori d'oro e d'argento, come pure la legge federale del 17 giugno 1886102 sul commercio dei cascami d'oro e d'argento.

100 [RU 5 363, 10 45]

101 [RU 10 45]

102 [RU 9 266]

Art. 59

1 Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Esso emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1934103


103 DCF dell'8 mag. 1934 (RU 50 419).

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 1994104

Gli oggetti fabbricati prima dell'entrata in vigore della modificazione del 17 giugno 1994, conformi alle precedenti prescrizioni ma non alle nuove, possono essere messi in commercio a titolo professionale per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente modificazione.

Disposizione finale della modifica del 15 giugno 2018105

105 RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293. Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 656; FF 2019 4539).

1 I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un'autorizzazione della FINMA secondo l'articolo 14 LRD106 nella versione del 1° gennaio 2009107 devono incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a della legge del 16 dicembre 2005108 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 LFINMA109.

2 I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto conformemente all'articolo 24 LRD rimangono sottoposti alla sua vigilanza.

Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 2021110

1 Durante i primi dodici mesi dall'entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021 non occorre ancora essere in possesso di una patente di acquirente o essere registrati per acquistare a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b o c.

2 I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all'entrata in vigore della presente modifica sono sottoposti all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 42bis devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modifica, adempiere i requisiti previsti dalla presente legge e presentare una domanda di autorizzazione all'Ufficio centrale. Unitamente alla domanda, devono inoltrare in particolare i rapporti di verifica degli ultimi anni concernenti l'osservanza degli obblighi di cui al capitolo 2 LRD111. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione.

Allegato 1112

112 Introdotto dalla LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929). Aggiornato dal n. I dell'O del 26 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2217).

(art. 2 cpv. 2)

Requisiti minimi per i lavori placcati

1. Spessore

-
rivestimenti d'oro, platino e palladio: 5 micron
-
rivestimenti d'argento: 10 micron
-
per le casse d'orologio e le loro parti complementari con un rivestimento d'oro della qualità «coiffe or»: 200 micron

2. Titolo

-
oro: 585 millesimi
-
platino: 850 millesimi
-
palladio: 500 millesimi
-
argento: 800 millesimi

Allegato 2113

113 Introdotto dalla LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).

(art. 3 cpv. 2)

Titoli legali dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici

1. I titoli legali sono:

-
per l'oro:

999 millesimi

916 millesimi

750 millesimi

585 millesimi

375 millesimi

-
per l'argento:

999 millesimi

925 millesimi

800 millesimi

-
per il platino:

999 millesimi

950 millesimi

900 millesimi

850 millesimi

-
per il palladio:

999 millesimi

950 millesimi

500 millesimi

2. Per le medaglie sono inoltre applicabili i titoli seguenti:

-
per l'oro:

minimo

999 millesimi

986 millesimi

900 millesimi

-
per l'argento:

minimo

999 millesimi

958 millesimi

900 millesimi

835 millesimi

-
per il platino:

minimo

999 millesimi

-
per il palladio:

minimo

999 millesimi