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614.0

Legge federale
sul controllo federale delle finanze

(Legge sul Controllo delle finanze, LCF)1

del 28 giugno 1967 (Stato 1° settembre 2023)

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645). Per la stessa disp. i titoli marginali sono trasformati in titoli centrali.

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19664,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

4 FF 1966 II 565

I. Stato e ordinamento del Controllo federale delle finanze

Art. 1 Stato

1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva:

a.
l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali;
b.
il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6

2 Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8

2bis Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9

3 Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10

5 RS 101

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).

7 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).

8 Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

9 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

10 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (RU 1995 836; FF 1994 II 645). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).

Art. 211 Organizzazione

1 Il Controllo federale delle finanze ha un direttore; questi è anche autorità di nomina per il personale. Salvo disposizione contraria della presente legge, si applica per analogia la legislazione sul personale dell'Amministrazione generale della Confederazione.

2 Il Consiglio federale nomina il direttore per un periodo amministrativo di sei anni. La nomina dev'essere approvata dall'Assemblea federale. In caso di grave violazione dei doveri d'ufficio, previa consultazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali il Consiglio federale può destituire il direttore prima della scadenza del mandato.12 È fatto salvo il ricorso al Tribunale amministrativo federale.13

3 Il Controllo federale delle finanze presenta al Consiglio federale un progetto di bilancio preventivo annuale. Il Consiglio federale lo trasmette senza modifiche all'Assemblea federale.

4 Assieme all'approvazione del bilancio preventivo dell'Amministrazione generale della Confederazione, l'Assemblea federale stabilisce l'effettivo e la retribuzione del personale del Controllo federale delle finanze.

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).

12 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

13 Nuovo testo del per. giusta il n. II 25 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 314 Assistenza di periti

Qualora l'esecuzione dei suoi compiti richieda conoscenze speciali o non possa essere garantita con l'effettivo ordinario di personale il Controllo federale delle finanze può valersi di periti.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).

Art. 415 Permesso di testimoniare e produrre documenti

Il direttore del Controllo federale delle finanze è competente a concedere il permesso di testimoniare e produrre documenti ufficiali in un procedimento giudiziario. Egli ne informa con un anticipo di cinque giorni feriali il capo del Dipartimento competente per l'affare di cui si tratta.

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

II. Compiti, ambito ed esercizio del controllo

Art. 516 Criteri del controllo finanziario

1 Il Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria secondo i criteri della regolarità, della legalità e della redditività.

2 Esso esegue verifiche della redditività per accertare se:

a.
le risorse sono impiegate in modo parsimonioso;
b.
il rapporto tra i costi e l'utilità è conveniente;
c.
le uscite finanziarie esplicano l'effetto desiderato.

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).

Art. 617 Compiti particolari

Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti:

a.
esaminare tutta la gestione finanziaria della Confederazione a ogni fase dell'esecuzione del preventivo nonché eseguire verifiche con sondaggi prima di contrarre obblighi;
b.
esaminare la stesura del conto di Stato;
c.
verificare come le unità amministrative controllano i loro crediti nonché esaminare la gestione dei crediti d'impegno;
d.
esaminare i sistemi interni di controllo;
e.
esaminare con sondaggi gli ordini di pagamento emessi dalle unità amministrative;
f.
curare la revisione delle unità amministrative, compresi la contabilità e lo stato patrimoniale;
g.
esaminare nell'ambito degli acquisti della Confederazione se i prezzi di monopolio sono adeguati;
h.18
esaminare se le applicazioni EED nella gestione finanziaria presentano la sicurezza e la funzionalità necessarie, in particolare se le direttive della Cancelleria federale (CaF) e del settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della CaF (settore TDT della CaF) sono osservate;
i.
svolgere mandati di verifica presso organizzazioni internazionali;
j.19
esaminare i calcoli della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri conformemente alla legge federale del 3 ottobre 200320 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, nonché i dati forniti per questi calcoli dai Cantoni e dagli uffici federali coinvolti;
k.21
...

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020 (Riorganizzazione nel settore dell'informatica), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6077).

19 Introdotta dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

20 RS 613.2

21 Introdotta dall'art. 111 n. 2 della LF del 12 giu. 2009 sull'IVA (RU 2009 5203; FF 2008 6033). Abrogata dall'all. n. 4 della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).

Art. 7 Perizie e pareri

1 Il Controllo federale delle finanze partecipa all'elaborazione delle prescrizioni concernenti i controlli e le revisioni, la contabilità, il servizio dei pagamenti e gli inventari. Dà il parere su tutte le questioni attenenti alla vigilanza finanziaria.

2 Esso può essere aggregato nelle deliberazioni degli organi incaricati di preparare il preventivo, d'esaminare il conto di Stato e di risolvere su singole domande di credito.

Art. 8 Campo di vigilanza

1 Fatti salvi gli ordinamenti particolari di cui all'articolo 19 e i disciplinamenti di normative specifiche, sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze:

a.
le unità amministrative dell'amministrazione federale centrale o decentralizzata;
b.
i servizi del Parlamento;
c.
i beneficiari di indennizzi e di aiuti finanziari;
d.
gli enti, gli stabilimenti e le organizzazioni indipendentemente dalla loro forma giuridica, a cui la Confederazione ha affidato l'adempimento di compiti pubblici;
e.
le imprese di cui la Confederazione detiene più del 50 per cento del capitale sociale o azionario.22

1bis ...23

2 I tribunali della Confederazione, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serva all'esercizio dell'alta vigilanza dell'Assemblea federale.24

3 Il Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria anche dove la legge o lo statuto preveda un controllo interno.

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).

23 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691). Abrogato dal n. I 3 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).

24 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Art. 9 Documentazione

1 La CaF comunica al Controllo federale delle finanze tutte le risoluzioni dell'Assemblea federale e del Consiglio federale attenenti alla gestione finanziaria della Confederazione.25

2 I Dipartimenti, i loro uffici e i tribunali della Confederazione26 comunicano al Controllo federale delle finanze le istruzioni e le ordinanze date in virtù di quelle risoluzioni.

3 A domanda del Controllo federale delle finanze, i Dipartimenti e gli uffici devono consegnargli tutti i documenti relativi a negozi giuridici e a dichiarazioni impegnative, in quanto possano concernere la gestione finanziaria della Confederazione.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020 (Riorganizzazione nel settore dell'informatica), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6077).

26 Nuova espr. giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 sui revisori, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3971; FF 2004 3545). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 10 Informazione, assistenza e accesso ai dati27

1 Il Controllo federale delle finanze è autorizzato, indipendentemente da eventuali obblighi di segreto, a chiedere informazioni completive e a esaminare atti. È invece riservato in ogni caso il segreto postale e telegrafico.

2 Gli enti sottoposti alla vigilanza del Controllo federale delle finanze devono inoltre assisterlo nell'esecuzione dei suoi compiti.

3 Le unità amministrative della Confederazione accordano al Controllo federale delle finanze il diritto di accedere mediante procedura di richiamo ai dati necessari per lo svolgimento della vigilanza finanziaria. All'occorrenza il diritto d'accesso comprende pure dati personali degni di particolare protezione. Il Controllo federale delle finanze può memorizzare i dati personali richiamati solo fino al termine della procedura di revisione. Le richieste d'accesso ai diversi sistemi come pure i relativi scopi devono essere iscritti in un registro.28

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).

28 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (RU 1995 836; FF 1994 II 645). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 47 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 1129 Servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale

1 I servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale sono competenti per la vigilanza finanziaria nel loro ambito. Dal profilo amministrativo sono direttamente subordinati alla direzione del Dipartimento o dell'Ufficio a cui sono aggregati, ma nell'adempimento dei loro compiti specialistici sono autonomi e indipendenti. I loro regolamenti sottostanno all'approvazione del Controllo federale delle finanze. Il Controllo federale delle finanze può proporre al Consiglio federale la creazione di servizi di revisione interna.

2 Il Controllo federale delle finanze valuta periodicamente l'efficacia dei servizi di revisione interna e ne cura il coordinamento. Può pubblicare documentazioni tecniche a supporto delle verifiche, in particolare in relazione al metodo di lavoro e al modo di procedere. Può emanare istruzioni sulla collaborazione dei servizi di revisione interna alla verifica del conto di Stato. I servizi di revisione interna gli trasmettono per conoscenza i programmi annuali di revisione e tutti i rapporti di verifica.

3 I servizi di revisione interna presentano ogni anno alla direzione del Dipartimento o dell'Ufficio e al Controllo federale delle finanze un rapporto in cui informano in merito ai seguenti punti:

a.
la portata e gli aspetti più importanti della loro attività di revisione;
b.
gli accertamenti e le valutazioni rilevanti;
c.
lo stato di attuazione delle raccomandazioni di particolare rilevanza e, se del caso, i motivi della loro mancata attuazione.

4 Se i servizi di revisione interna constatano irregolarità sostanziali o di rilevante importanza finanziaria o particolari anomalie, ne informano senza indugio la direzione del Dipartimento o dell'Ufficio e il Controllo federale delle finanze.

5 Il Controllo federale delle finanze promuove la formazione e la formazione continua dei collaboratori dei servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale.

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

III. Procedura in caso di contestazione, presentazione di rapporti e relazioni di servizio

Art. 1230 Risultati della verifica e contestazioni

1 Il Controllo federale delle finanze comunica per scritto all'unità amministrativa interessata il risultato della verifica. Nel contempo sottopone il rapporto di verifica completo al capo del Dipartimento interessato.31

2 In caso di verifiche presso organizzazioni e persone fuori dell'Amministrazione federale, il Controllo federale delle finanze trasmette i suoi rapporti e le sue constatazioni all'unità amministrativa della Confederazione competente in materia di gestione finanziaria. Esso può contestare la gestione finanziaria e proporre corrispondenti misure.

3 Se l'unità amministrativa oggetto della verifica respinge una contestazione del Controllo federale delle finanze riguardante la redditività, questo sottopone le sue proposte al dipartimento interessato. La decisione del dipartimento può essere impugnata dall'unità amministrativa e dal Controllo federale delle finanze presso il Consiglio federale.32

4 Se l'unità amministrativa oggetto della verifica respinge una contestazione del Controllo federale delle finanze riguardante la regolarità o la legalità, questo può constatare formalmente la violazione della regolarità o della legalità ed emanare una direttiva.

5 L'unità amministrativa oggetto della verifica può impugnare la decisione del Controllo federale delle finanze presso il Consiglio federale.33

6 ...34

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).

31 Per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

32 Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).

34 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 1999, con effetto dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).

Art. 1335 Collaborazione con altri uffici di controllo

1 Il Controllo federale delle finanze …36 e l'Organo parlamentare di controllo dell'Amministrazione si scambiano i programmi di revisione e di verifica e coordinano in stretto contatto le loro attività.

2 Se constata irregolarità nell'organizzazione, nella gestione amministrativa o nell'adempimento dei compiti, il Controllo federale delle finanze lo comunica agli uffici e organi interessati che assumono compiti interdipartimentali. A seconda dei problemi rilevati, informa in particolare l'Amministrazione federale delle finanze, l'Ufficio federale del personale, l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, il Centro nazionale per la cibersicurezza, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, la CaF, il settore TDT della CaF o l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.37

3 Se constata lacune o difetti nella legislazione, ne informa l'Ufficio federale di giustizia.38

4 Le unità amministrative interessate redigono per il Controllo federale delle finanze un rapporto sulle misure da esse adottate.39

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).

36 La designazione dell'unità amministrativa è stata soppressa in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020 (Riorganizzazione nel settore dell'informatica), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6077).

38 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

39 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

Art. 1440 Presentazione del rapporto e attuazione

1 A conclusione di ogni verifica, il Controllo federale delle finanze redige un rapporto. Lo trasmette, assieme a tutti i relativi atti, alla Delegazione delle finanze delle Camere federali unitamente al parere dell'organo oggetto della verifica e a un riassunto. Contestualmente comunica alle Commissioni della gestione o alla Delegazione della gestione le irregolarità sostanziali constatate nella gestione e ne informa il capo del Dipartimento competente.41 Nel caso di lunghe revisioni, redige rapporti intermedi.

1bis Il Controllo federale delle finanze trasmette anche al Consiglio federale il rapporto di verifica e il riassunto relativi alle unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 199742 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione per le quali sono stati definiti obiettivi strategici.43

2 Dopo che la Delegazione delle finanze ha trattato il rapporto di verifica del Controllo federale delle finanze, quest'ultimo può pubblicarlo assieme al parere dell'organo oggetto della verifica.44

2bis Gli organi oggetto della verifica comunicano al Controllo federale delle finanze, ogni anno e immediatamente dopo la scadenza dei termini di attuazione, lo stato di attuazione delle raccomandazioni alle quali esso ha attribuito la massima rilevanza.45

3 Il Controllo federale delle finanze riferisce ogni anno alla Delegazione delle finanze e al Consiglio federale sulla portata e sugli aspetti più importanti della sua attività di revisione, su accertamenti e valutazioni rilevanti, come pure sulle raccomandazioni non ancora attuate e sui motivi della loro mancata attuazione.46 Il rapporto è pubblicato.

3bis Se il Controllo federale delle finanze constata che raccomandazioni della massima rilevanza non sono state attuate entro i termini impartiti, ne informa il capo del Dipartimento o, se le raccomandazioni sono rivolte al Dipartimento, il Consiglio federale. Se si prevede che le raccomandazioni non possano essere attuate entro i termini, la comunicazione avviene prima della scadenza degli stessi. In seguito spetta al capo del Dipartimento interessato comunicare al Controllo federale delle finanze lo stato di attuazione delle raccomandazioni.47

4 Sulla base delle raccomandazioni non ancora attuate indicate nei rapporti annuali del Controllo federale delle finanze, il Consiglio federale si assicura che sia dato seguito alle contestazioni concernenti la regolarità e la legalità, e che le proposte nell'ambito delle verifiche della redditività siano attuate.48

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).

41 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

42 RS 172.010

43 Introdotto dal n. I 3 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

45 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

47 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

Art. 15 Relazioni di servizio

1 Il Controllo federale delle finanze tratta direttamente con le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze delle Camere federali, il Consiglio federale, le unità amministrative della Confederazione, i tribunali della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte alla vigilanza finanziaria e le persone fuori dell'Amministrazione federale.49

2 Il Controllo federale delle finanze comunica al capo del Dipartimento federale delle finanze50 tutte le faccende che tratta direttamente con i capi degli altri Dipartimenti, il Cancelliere della Confederazione o il Consiglio federale.

3 Se il Controllo federale delle finanze constata particolari anomalie o irregolarità sostanziali o di rilevante importanza finanziaria, ne informa, oltre i servizi interessati, il capo del Dipartimento competente e il capo del Dipartimento federale delle finanze. Se le irregolarità constatate concernono la gestione finanziaria di servizi del Dipartimento federale delle finanze, ne devono essere informati il presidente della Confederazione o il vicepresidente del Consiglio federale. Contemporaneamente, il Controllo federale delle finanze informa la Delegazione delle finanze. Se lo ritiene opportuno, può informare il Consiglio federale anziché il capo del Dipartimento competente.51

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).

50 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

51 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1992 (RU 1994 20; FF 1992 V 665 669). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

IV. Rapporti con i Cantoni

Art. 16 Ampiezza della vigilanza

1 Il Controllo federale delle finanze, nell'ambito delle sue competenze, esamina presso i Cantoni l'impiego delle prestazioni finanziarie federali (sussidi, mutui, anticipazioni), sempreché tale controllo sia previsto da una legge o un decreto federale.

2 Negli altri casi, esso può esaminare l'impiego delle prestazioni federali solo con il consenso del Governo cantonale.

3 Esso collabora, in generale, con i controlli cantonali delle finanze e può affidare loro determinati compiti di revisione.

4 Gli uffici amministrativi dei Cantoni prestano ogni assistenza al Controllo federale delle finanze nell'esercizio dei suoi compiti.

Art. 17 Procedura

1 Il Controllo federale delle finanze, ove riscontri, nella vigilanza giusta l'articolo 16 capoverso 1 delle irregolarità presso i Cantoni o gli uffici loro sottoposti, le comunica all'ufficio competente della Confederazione. Questo tratta ed espedisce la faccenda con gli organi cantonali. Nelle relazioni tra l'ufficio della Confederazione e il Controllo federale delle finanze sono applicabili per analogia le prescrizioni sulla procedura in caso di contestazione (art. 12).

2 Il Controllo federale delle finanze, ove riscontri, nella vigilanza giusta l'articolo 16 capoverso 2 delle irregolarità, le comunica al Governo cantonale, non meno che all'ufficio federale competente, e fa le proposte necessarie.

V. ...

VI. Disposizioni finali

Art. 19 Ordinamenti particolari

1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze:

a.
la Banca nazionale svizzera;
b.
l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53

2 Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge.

53 Nuovo testo giusta in n. I 3 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493).

Art. 21 Prescrizioni d'esecuzione

Le prescrizioni d'esecuzione della presente legge saranno date mediante decreto federale d'obbligatorietà generale, non soggetto a referendum.

Art. 22 Entrata in vigore e clausola abrogativa

1 Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

2 A quella data è abrogato il regolamento per il controllo federale delle finanze, approvato dall'Assemblea federale il 2 aprile 192755.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 196856

55 [CS 6 21]

56 DCF del 23 ott. 1967.