01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2011 - 31.12.2021
01.07.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2001 - 31.12.2005
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sul contratto d'assicurazione
del 2 aprile 1908 (Stato 3 ottobre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in esecuzione dell'articolo 64 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio 2 febbraio 1904 del Consiglio federale, decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1

1

Chi ha fatto all'assicuratore la proposta d'un contratto di assicurazione rimane vincolato per quattordici giorni, quando non abbia fissato
un termine più breve per l'accettazione.

2

Rimane vincolato per quattro settimane se l'assicurazione richiede una visita medica.

3

Il termine comincia a decorrere dalla consegna o dall'invio della proposta all'assicuratore od al suo agente.

4

Il proponente è liberato quando l'accettazione dell'assicuratore non gli sia giunta prima della scadenza del termine.


Art. 2

1

Si ritiene accettata la proposta di prolungare o di modificare un contratto o di rimettere in vigore un contratto sospeso, quando l'assicuratore non l'abbia respinta entro quattordici giorni dal ricevimento.

2

Ove una visita medica sia richiesta dalle condizioni generali d'assicurazione, la proposta si ritiene accettata se l'assicuratore non l'ha respinta entro quattro settimane dal ricevimento.

3

Queste disposizioni non si applicano alla proposta di aumentare la somma assicurata.

CS 2 770

1 [CS

1 3]. Questa disposizione corrisponde all'art. 122 della Cost. federale del 18 apr.

1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

221.229.1

Proposta di
assicurazione

Proposte
speciali

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 2

221.229.1


Art. 3

1

Le condizioni generali d'assicurazione devono essere inserte nel formulario di proposta rilasciato dall'assicuratore o consegnate al proponente prima ch'egli abbia inoltrato il formulario contenente la sua proposta.

2

Ove non si osservi questa prescrizione il proponente non è vincolato alla proposta.


Art. 4

1

Il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti
rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o
gli devono essere noti alla conclusione del contratto.

2

Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a conchiudere il contratto od a conchiuderlo alle condizioni convenute.

3

Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche.


Art. 5

1

Quando il contratto sia conchiuso a mezzo di un rappresentante, si dichiareranno e i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al rappresentato e quelli che sono o devono essere noti al rappresentante.

2

Nel caso di assicurazione per conto altrui (art. 16) si dichiareranno anche i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al terzo assicurato
stesso od al suo intermediario, eccettochè il contratto non venga conchiuso ad insaputa di queste persone o non sia possibile di avvisare in
tempo utile il proponente.


Art. 6

Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione
ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva
o doveva conoscere, l'assicuratore non e vincolato al contratto purchè
ne sia receduto entro quattro settimane da quando ebbe cognizione
della reticenza.


Art. 7

Quando il contratto comprenda più cose o più persone e la reticenza si
riferisca solamente ad alcune di queste cose o di queste persone, l'assicurazione rimane in vigore per le altre ove risulti dalle circostanze
che l'assicuratore le avrebbe assicurate anche sole alle medesime condizioni.

Formulario
di proposta

Dichiarazioni
obbligatorie
alla conclusione del
contratto
a. In genere

b. Nel contratto
conchiuso a
mezzo di rappresentante c. Nell'assicurazione per
conto altrui

Reticenze e
loro conseguenze
a. In genere

b. Nel contratto
di assicurazione
collettiva

Contratto d'assicurazione 3

221.229.1


Art. 8

Nonostante la reticenza (art. 6) l'assicuratore non può recedere dal
contratto:

1. se il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ha cessato d'esistere
prima che sia accaduto il sinistro; 2. se la reticenza fu provocata dall'assicuratore; 3. se l'assicuratore conosceva o doveva conoscere il fatto taciuto; 4. se l'assicuratore conosceva o doveva conoscere esattamente il fatto
inesattamente dichiarato; 5. se l'assicuratore ha rinunciato al diritto di recedere dal contratto; 6. se chi è tenuto a fare la dichiarazione non risponde ad una questione
a lui posta e l'assicuratore ha conchiuso ciò nondimeno il contratto.
Questa disposizione non si applica al caso in cui, giusta le altre comunicazioni dell'obbligato alla dichiarazione, la questione debba essere
considerata come se avesse ricevuto una risposta in un determinato
senso e tale risposta apparisca come una reticenza sopra un fatto rilevante che l'obbligato alla dichiarazione conosceva o doveva conoscere.


Art. 9


3

Riservati i casi di cui all'articolo 100 capoverso 2, il contratto di assicurazione è nullo se, al momento in cui fu conchiuso, il rischio era già
scomparso o il sinistro era già accaduto.


Art. 10

1

La disposizione dell'articolo 9 della presente legge non si applica alle assicurazioni-incendio relative ad oggetti situati all'estero ed alle assicurazioni-trasporti se non quando entrambe le parti sapevano al momento della conclusione del contratto che il rischio era già scomparso
o che il sinistro era già accaduto.

2

Se al momento della conclusione del contratto l'assicuratore solo sapeva che il rischio era già scomparso, lo stipulante non è vincolato al
contratto. L'assicuratore non ha diritto nè al premio nè al rimborso
delle spese.

3

Se al momento della conclusione del contratto lo stipulante solo sapeva che il sinistro era già accaduto, l'assicuratore non è vincolato al
contratto. L'assicuratore ha diritto al rimborso delle spese.

3

Nuovo testo giusta l'art. 115 della L del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la
disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 837.0, 837.01).

Validità del
contratto
nonostante
la reticenza

Nullità del
contratto di
assicurazione

Eccezioni per
l'assicurazioneincendio e
l'assicurazione
trasporti

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 4

221.229.1


Art. 11

1

L'assicuratore è tenuto a rilasciare allo stipulante una polizza che accerti i diritti e gli obblighi delle parti. Egli ha diritto di esigere dallo
stipulante, oltre alle spese di porto e di bollo, una tassa per la compilazione della polizza e per le modificazioni della stessa. Il Consiglio
federale potrà fissare mediante ordinanza il massimo di questa tassa.

2

L'assicuratore deve inoltre rilasciare allo stipulante, a richiesta e contro rimborso delle spese, una copia delle dichiarazioni contenute
nella proposta di assicurazione o altrimenti fatte dal proponente e sulla
cui base l'assicurazione fu conchiusa.


Art. 12

1

Quando il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concordi colle convenzioni intervenute, lo stipulante deve chiederne la
rettifica entro quattro settimane dal ricevimento della polizza senza di
che il tenore di questa si ritiene da lui accettato.

2

Questa disposizione dev'essere inserta testualmente in ogni polizza.


Art. 13

1

Se la polizza andò smarrita quegli a cui manca può chiedere al giudice del luogo d'adempimento del contratto l'ammortizzazione del documento.

2

All'ammortizzazione delle polizze si applicano per analogia le disposizioni del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 18814 sull'ammortizzazione dei titoli al portatore, con la variante che il termine
di produzione dev'essere di un anno al più.


Art. 14

1

L'assicuratore non è responsabile quando il sinistro sia stato cagionato intenzionalmente dallo stipulante o dall'avente diritto.

2

Se il sinistro fu cagionato da colpa grave dello stipulante o dall'avente diritto, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionatamente al grado della colpa.

3

Se il sinistro fu cagionato intenzionalmente o per colpa grave da persona che convive con lo stipulante o l'avente diritto, o da persona de'
cui atti essi sono responsabili e se lo stipulante o l'avente diritto ha
commesso una negligenza grave nella sorveglianza di tale persona, sia
col prenderla al proprio servizio sia coll'ammetterla presso di sè, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionatamente al grado
della colpa dello stipulante o dell'avente diritto.

4

[RU 5 577, 11 490; CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2 189 in fine, art. 18 disp. fin. et trans.
tit. XXIV à XXXIII]. Ora: le disposizioni del CO (RS 220) Polizza
a. Contenuto

b. Accettazione
senza riserva

c. Ammortizzazione Sinistro
cagionato
da colpa

Contratto d'assicurazione 5

221.229.1

4

Se il sinistro è dovuto a colpa lieve dello stipulante o dell'avente diritto, se questi si sono resi colpevoli di negligenza lieve a' sensi del
lemma precedente o se il sinistro fu cagionato per colpa lieve di una
delle altre persone quivi indicate, l'assicuratore risponde per intero.


Art. 15

Quando una delle persone indicate nell'articolo 14 della presente legge
abbia cagionato il sinistro adempiendo un dovere d'umanità, l'assicuratore risponde per intero.


Art. 16

1

L'assicurazione può essere conchiusa per conto proprio o per conto altrui, con o senza designazione della persona del terzo assicurato.

2

Nel dubbio si presume che lo stipulante abbia conchiuso l'assicurazione per conto proprio.


Art. 17

1

L'assicurazione per conto altrui vincola l'assicuratore anche quando il terzo assicurato ratifichi il contratto solo dopo accaduto il sinistro.

2

Lo stipulante ha diritto di pretendere l'indennità dall'assicuratore senza il consenso dell'assicurato, se questi gli ha conferito senza riserva il
mandato di conchiudere l'assicurazione o se allo stipulante incombeva
per legge l'obbligo di provvedere all'assicurazione.

3

L'assicuratore non ha diritto di compensare i crediti che gli spettano verso lo stipulante coll'indennità dovuta all'assicurato. Rimane ferma
la disposizione dell'articolo 18 capoverso 2 della presente legge.


Art. 18

1

Obbligato al pagamento del premio è lo stipulante.

2

Nell'assicurazione per conto altrui l'assicuratore ha diritto di esigere il pagamento del premio anche dall'assicurato, se lo stipulante è divenuto insolvibile e non ha peranco ricevuto il premio dall'assicurato.

3

Nell'assicurazione a favore di terzi l'assicuratore ha diritto di compensare il premio con la prestazione da lui dovuta al beneficiario.


Art. 19

1

Salvo stipulazione contraria il premio per il primo periodo di assicurazione scade al momento della conclusione del contratto. Per periodo
di assicurazione s'intende lo spazio di tempo secondo il quale vien calcolata l'unità di premio. Nel dubbio il periodo di assicurazione è di un anno.

Dovere
di umanità

Assicurazione
per conto
altrui

Particolarità
dell'assicurazione per
conto altrui

Premio
a. Da chi è
dovuto

b. Scadenza

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 6

221.229.1

2

L'assicuratore che ha rilasciato la polizza avanti il pagamento del primo premio non può invocare la clausola della polizza stessa giusta
la quale l'assicurazione entra in vigore solo dopo il pagamento di detto
premio.

3

I premi successivi scadono, nel dubbio, al principio d'ogni nuovo periodo di assicurazione.


Art. 20

1

Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per iscritto a sue
spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida.

2

Se il premio è incassato presso il debitore, l'assicuratore può sostituire la diffida scritta con una verbale.

3

Se la diffida rimane senza effetto l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida.

4

È riservata la disposizione dell'articolo 93 della presente legge.


Art. 21

1

Quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato all'articolo
20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal contratto e abbia
rinunciato al pagamento del premio.

2

Se l'assicuratore ha richiesto il premio o l'ha accettato più tardi, la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio arretrato venga
pagato con interessi e spese.


Art. 22


5

1

I premio è pagabile, per l'assicuratore svizzero, alla sua sede, per l'assicuratore straniero, alla sede dell'insieme degli affari svizzeri, qualora
l'assicuratore non abbia designato allo stipulante un altro luogo di pagamento in Svizzera.

2

L'assicuratore che, senza esservi obbligato, ha proceduto regolarmente all'incasso del premio presso il debitore, deve attenersi a tale
uso finché non l'abbia espressamente revocato.


Art. 23

Quando il premio sia stato convenuto in considerazione di determinate
circostanze che aggravavano il rischio, e queste circostanze siano 5

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli
assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RS 961. 01).

c. Obbligo
della diffida.
Conseguenze
della mora

d. Rapporto
contrattuale
dopo la mora

e. Luogo del
pagamento;
Debito portabile e debito
chiedibile

f. Riduzione
del premio

Contratto d'assicurazione 7

221.229.1

scomparse o abbiano perduto la loro importanza nel corso dell'assicurazione, lo stipulante può chiedere che per i periodi futuri di assicurazione il premio sia ridotto in conformità di tariffa.


Art. 24

Salvo disposizione contraria del contratto o della presente legge, il
premio convenuto per il periodo di assicurazione in corso e dovuto
interamente anche quando l'assicuratore non abbia sopportato il rischio
che per una parte di questo periodo.


Art. 25

1

Nel caso di risoluzione unilaterale del contratto, segnatamente per una delle cause previste negli articoli 6, 14 capoverso 1, 28, 29, 30, 38
capoverso 3, 40, 42 capoverso 3 periodo 1, 68 capoverso 2, e 75 capoverso 1 l'assicuratore conserva il suo diritto al premio per il periodo
di assicurazione in corso al momento della risoluzione.

2

Tuttavia, se la risoluzione avviene prima che il rischio abbia cominciato a correre per l'assicuratore, questi può pretendere soltanto il rimborso delle spese.

3

Se il premio fu pagato anticipatamente per più periodi di assicurazione, l'assicuratore deve restituire almeno i tre quarti dei premi relativi ai periodi futuri.

4

Nel caso di risoluzione d'un contratto di assicurazione sulla vita suscettibile di riscatto a' sensi della presente legge (art. 90 cpv. 2) l'assicuratore deve la prestazione minima prescritta pel riscatto.

5

Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 10 capoversi 2 e 3, 36, 37, 42 capoversi 2 e 3 periodo 2, 51, 53 e 54 della presente legge.


Art. 26

Il contratto di assicurazione può disporre che, se la reticenza fu commessa con l'intenzione d'indurre in errore (art. 6, 28 cpv. 3, 38 cpv. 3,
e 40) le prestazioni incombenti all'assicuratore, a termini dell'articolo
25 capoversi 3 e 4, della presente legge, saranno ridotte fino alla metà
tutt'al più. In questo caso però l'assicuratore non può pretendere alcun
risarcimento ulteriore.


Art. 27

Le disposizioni dell'articolo 25 della presente legge non modificano
l'obbligo di risarcimento incombente a quella tra le parti che ha cagionato per propria colpa la risoluzione unilaterale del contratto.

g. Indivisibilità Conseguenze
della risoluzione
unilaterale del
contratto
a. In genere

b. Reticenza
di male fede

c. Obbligo di
risarcimento

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 8

221.229.1


Art. 28

1

Se nel corso dell'assicurazione lo stipulante ha cagionato un aggravamento essenziale del rischio, l'assicuratore non è vincolato per l'avvenire al contratto.

2

L'aggravamento del rischio è essenziale quando derivi dalla modificazione di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (art. 4) e
del quale le parti abbiano determinato l'estensione alla conclusione del
contratto.

3

Il contratto può disporre se, in che misura ed entro quali termini lo stipulante debba dare avviso di tali aggravamenti del rischio all'assicuratore.


Art. 29

1

Le disposizioni dell'articolo 28 della presente legge non modificano i patti coi quali lo stipulante assume determinati obblighi al fine di scemare il rischio o d'impedirne l'aggravamento.

2

L'assicuratore non può invocare la clausola che lo libera dal contratto qualora lo stipulante manchi a questi obblighi se tale mancanza non ha
esercitato alcuna influenza sull'avverarsi del sinistro e sull'estensione
delle prestazioni incombenti all'assicuratore.


Art. 30

1

Se l'aggravamento essenziale del rischio avviene senza il concorso dello stipulante, le conseguenze previste nell'articolo 28 della presente
legge si avverano solo quando lo stipulante abbia omesso di dichiarare
indilatamente per iscritto all'assicuratore l'aggravamento del rischio
venuto a sua conoscenza.

2

Se lo stipulante non ha mancato a quest'obbligo e l'assicuratore si è riservato il diritto di risolvere il contratto per causa d'aggravamento
essenziale del rischio, la responsabilità dell'assicuratore si estingue
quattordici giorni dopo ch'egli abbia notificato allo stipulante il suo
recesso dal contratto.


Art. 31

Quando il contratto comprenda più cose o più persone e l'aggravamento del rischio concerna solamente alcune di queste cose o di queste
persone, l'assicurazione rimane in vigore per le altre a quanto lo stipulante paghi, a prima richiesta dell'assicuratore, il maggior premio che
fosse dovuto per esse.

Aggravamento
del rischio ad
opera dello
stipulante

Riserva di
patti speciali

Aggravamento
del rischio senza
concorso dello
stipulante

Aggravamento
del rischio nel
contratto di
assicurazione
collettiva

Contratto d'assicurazione 9

221.229.1


Art. 32

L'aggravamento del rischio non produce effetto giuridico:
1. quando non abbia esercitato alcuna influenza sull'avverarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni incombenti all'assicuratore;
2. quando abbia avuto luogo nell'intenzione di tutelare gli interessi
dell'assicuratore;
3. quando sia stato imposto da un dovere d'umanità;
4. quando l'assicuratore abbia espressamente o tacitamente rinunciato a
recedere dal contratto, specie quando dopo aver ricevuto dallo stipulante l'avviso scritto dell'aggravamento del rischio egli non gli abbia
notificato entro quattordici giorni il suo recesso dal contratto.


Art. 33

Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio
contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in
modo preciso, non equivoco.


Art. 34

1

Di fronte allo stipulante l'agente si ritiene autorizzato a fare per l'assicuratore gli atti abitualmente inerenti alle funzioni di un agente della
sua categoria o quelli che l'agente suol fare col tacito consenso dell'assicuratore.

2

L'agente non ha facoltà di modificare le condizioni generali di assicurazione nè il favore nè a danno dello stipulante.


Art. 35

Se nel corso dell'assicurazione le condizioni generali di assicurazione
della medesima specie vengono modificate, lo stipulante può chiedere
che il contratto sia continuato alle nuove condizioni. Tuttavia se per
l'assicurazione alle nuove condizioni occorre una prestazione maggiore, egli deve corrispondere il congruo equivalente.6

Art. 36

1

Lo stipulante ha diritto di recedere dal contratto: 1. se all'assicuratore è stata revocata l'autorizzazione in applicazione
dell'articolo 40 capoverso 1 della legge del 23 giugno 19787 sulla sorveglianza degli assicuratori; 6

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli
assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RS 961.01).

7

RS 961.01

Aggravamento
senza conseguenze Estensione
del rischio

Responsabilità
dell'assicuratore per i suoi
agenti

Revisione
delle condizioni
generali
d'assicurazione

Revoca dell'autorizzazione e
rinuncia;
conseguenze
di diritto privato

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 10

221.229.1

2. se l'assicuratore, dopo aver rinunciato all'autorizzazione, non ripristina la situazione legale nonostante le disposizioni dell'articolo 40
capoverso 3 della legge suddetta.8 2

Se recede dal contratto, lo stipulante può pretendere la restituzione del premio pagato per il tempo di assicurazione non ancora trascorso.

3

Se recede da un contratto di assicurazione sulla vita, ha diritto alla riserva.

4

Egli conserva inoltre l'azione di risarcimento.


Art. 37

1

Nel caso di fallimento dell'assicuratore il contratto si estingue quattro settimane dopo la pubblicazione della dichiarazione di fallimento.9 2

Lo stipulante può far valere le pretese specificate nell'articolo 36 capoversi 2 e 3 della presente legge.

3

Se per il periodo di assicurazione in corso lo stipulante ha verso l'assicuratore un diritto a indennità, egli può far valere a sua scelta, questo
diritto o le pretese suindicate.

4

Gli rimangono inoltre riservati i diritti di risarcimento.


Art. 38

1

Accaduto il sinistro, l'avente diritto, tosto che sia venuto a conoscenza del medesimo e del diritto derivante per lui dall'assicurazione,
deve darne avviso all'assicuratore. Il contratto può disporre che tale
avviso sarà dato per iscritto.

2

Quando l'avente diritto manchi per sua colpa a quest'obbligo, l'assicuratore può ridurre l'indennità dell'importo di cui si troverebbe diminuita se l'avviso fosse stato dato in tempo.

3

L'assicuratore non è vincolato al contratto se l'avente diritto, nell'intenzione d'impedire che l'assicuratore possa accertare in tempo utile le
circostanze nelle quali il sinistro è accaduto, ha omesso di dare indilatamente l'avviso.


Art. 39

1

A richiesta dell'assicuratore, l'avente diritto deve fornirgli ogni informazione sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le cir-

8

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli
assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RS 961.01).

9

In materia d'assicurazione sulla vita, l'apertura del fallimento non estingue nè le
assicurazioni garantite dal fondo di garanzia, nè quelle appartenenti al portafoglio
svizzero delle società estere d'assicurazione sulla vita (art. 22 e 39 della LF 25 giu. 1930
concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla
vita RS 961.03).

Fallimento
dell'assicuratore Obbligo
di dare avviso
del sinistro

Giustificazioni
incombenti
all'avente diritto

Contratto d'assicurazione 11

221.229.1

costanze nelle quali il sinistro è accaduto o a determinare le conseguenze di questo.

2

Il contratto può disporre: 1. che l'avente diritto debba produrre determinati atti, segnatamente
dei certificati medici, che egli possa procurarsi senza spese rilevanti;
2. che le comunicazioni previste nei capoversi 1 e 2 numero 1 di questo articolo debbano essere fatte, sotto pena della perdita del diritto
derivante dall'assicurazione, entro un termine certo e adeguato. Questo
termine decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, diffidato per iscritto l'avente diritto
a fare tali comunicazioni.


Art. 40

L'assicuratore non è vincolato al contratto di fronte all'avente diritto,
se questi od il suo rappresentante, nell'intento d'indurlo in errore, ha
dichiarato inesattamente o taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo dell'assicuratore, o se, nel medesimo intento, egli
non ha fatto o ha fatto tardivamente le comunicazioni che per l'articolo
39 della presente legge gl'incombono.


Art. 41

1

Il credito derivante dal contratto di assicurazione scade quattro settimane dopo che l'assicuratore abbia ricevuto le informazioni dalle
quali possa convincersi del fondamento della pretesa.

2

È nulla la clausola per cui il credito diventerà esigibile solo dopo che sia stato riconosciuto dall'assicuratore o ammesso da sentenza definitiva.


Art. 42

1

Quando siavi stato soltanto un danno parziale e si pretenda per esso una indennità, l'assicuratore e lo stipulante hanno entrambi il diritto di
recedere dal contratto al più tardi al pagamento della indennità.

2

Se l'assicuratore recede dal contratto, la sua responsabilità cessa quattordici giorni dopo ch'egli abbia notificato allo stipulante il suo
recesso. L'assicuratore deve rimborsare il premio corrispondente alla
parte non trascorsa del periodo di assicurazione in corso ed al residuo
della somma assicurata.

3

Se lo stipulante recede dal contratto, l'assicuratore conserva il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso. Se il premio fu pagato anticipatamente per più periodi, l'assicuratore deve rimborsare le
quote di premio corrispondenti ai periodi futuri.

Frodi nelle
giustificazioni

Scadenza
del credito
d'assicurazione

Danno parziale

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 12

221.229.1

4

Quando nè l'assicuratore nè lo stipulante recedano dal contratto, l'assicuratore, salvo stipulazione contraria, risponde pel futuro solo col
residuo della somma assicurata.


Art. 43

Le comunicazioni che l'assicuratore deve fare a norma della presente
legge allo stipulante o all'avente diritto possono essere fatte validamente all'ultimo indirizzo a lui noto.


Art. 44

1

Per tutte le comunicazioni che gli devono essere fatte a norma del contratto o della presente legge, l'assicuratore è tenuto ad indicare almeno un indirizzo nella Svizzera ed a portarlo a conoscenza dello stipulante e dell'avente diritto che gli abbia notificato per iscritto le sue
ragioni.

2

Quando l'assicuratore non adempia questi obblighi non può invocare le conseguenze previste nel contratto o nella presente legge per il caso
in cui una comunicazione non venga fatta o venga fatta tardivamente.

3

Lo stipulante o l'avente diritto può fare le comunicazioni che gl'incombono, a sua scelta, all'indirizzo indicato, all'assicuratore direttamente od a qualunque agente di quest'ultimo. Le parti possono convenire che l'agente non è autorizzato a ricevere comunicazioni per l'assicuratore.


Art. 45

1

Se fu convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o l'avente diritto manchi ad un obbligo, egli non incorre nella sanzione
quando risulti dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a
colpa.

2

L'insolvibilità del debitore non scusa il ritardo nel pagamento del premio.

3

Quando il contratto o la presente legge vincoli l'esistenza di un diritto derivante dall'assicurazione all'osservanza di un termine lo stipulante o
l'avente diritto può compiere l'atto omesso senza colpa non appena
l'impedimento sia tolto.


Art. 46

1

I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione. L'articolo 41 della legge Comunicazioni
dell'assicuratore

Comunicazione
dello stipulante
o dell'avente
diritto: indirizzi

Violazione
del contratto
senza colpa

Prescrizione
e termine

Contratto d'assicurazione 13

221.229.1

federale del 25 giugno 198210 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è riservato.11 2

Sono nulli i patti che assoggettano il credito verso l'assicuratore ad una prescrizione o ad un termine più breve. Rimane ferma la disposizione dell'articolo 39 capoverso 2 numero 2 della presente legge.

a12 Il luogo di adempimento degli obblighi derivanti dai contratti d'assicurazione è disciplinato dagli articoli 26 e seguenti della legge del 23 giugno 197813 sulla sorveglianza degli assicuratori.


Art. 47

Il patto di tacita rinnovazione del contratto ha effetto solo in quanto
limiti la rinnovazione ad un anno per volta.

II. Disposizioni speciali all'assicurazione contro i danni

Art. 48

Può formare oggetto di assicurazione contro i danni ogni interesse
economico di una persona a che un sinistro non accada.


Art. 49

1

Il valore di assicurazione è il valore che ha l'interesse assicurato al momento della conclusione del contratto.

2

Quando l'interesse assicurato consista in ciò che una cosa non venga danneggiata o distrutta, si presume assicurato, nel dubbio, l'interesse
che ha un proprietario alla conservazione della cosa.


Art. 50

1

Se nel corso dell'assicurazione il valore di assicurazione ha subito una diminuzione essenziale, l'assicuratore e lo stipulante possono chiedere entrambi una proporzionata riduzione della somma assicurata.

10

RS 831.40

11

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.40, 831.401
art. 1 cpv. 1).

12

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori
(RS 961.01). Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore
dal 1° gen. 2001 (RS 272).

13

RS 961.01

Luogo
dell'adempimento Tacita rinnovazione Oggetto
dell'assicurazione Valore di
assicurazione

Diminuzione
del valore di
assicurazione

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 14

221.229.1

2

Il premio per i periodi futuri di assicurazione dev'essere ridotto in proporzione.


Art. 51

Se la somma assicurata eccede il valore di assicurazione (soprassicurazione), l'assicuratore non è vincolato al contratto verso lo stipulante,
quando questi abbia stipulato il contratto nell'intento di procurarsi con
la soprassicurazione un utile illecito. L'assicuratore ha diritto a tutta la
prestazione convenuta.


Art. 52

Se fu conchiusa una soprassicurazione contro l'incendio, l'autorità
competente a norma del diritto cantonale può, sulla scorta di una perizia ufficiale, ridurre la somma assicurata al valore di assicurazione
quando la soprassicurazione non apparisca giustificata.


Art. 53

1

Quando lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e per lo stesso tempo presso più di un assicuratore, di guisa che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione (doppia assicurazione), lo stipulante è tenuto a darne indilatamente conoscenza per iscritta ad ogni assicuratore.

2

Se lo stipulante ha omesso intenzionalmente questa notificazione o ha conchiuso la doppia assicurazione nell'intento di procurarsi con
essa un utile illecito, gli assicuratori non sono vincolati in suo confronto al contratto.

3

Ogni assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta.


Art. 54

1

Se l'oggetto dell'assicurazione cambia di proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano all'acquirente.

2

Per il premio scaduto al momento del trapasso risponde verso l'assicuratore, oltre all'acquirente, anche il proprietario anteriore.

3

L'assicuratore ha diritto di recedere dal contratto entro quattordici giorni da quando ebbe conoscenza del trapasso. La sua responsabilità
cessa quattro settimane dopo ch'egli abbia notificato per iscritto il suo
recesso all'acquirente. L'assicuratore deve restituire all'acquirente il
premio corrispondente al tempo di assicurazione non trascorso.

4

Il contratto di assicurazione non passa all'acquirente: 1. se un tale trapasso ha per effetto un aggravamento essenziale del
rischio (art. 28 e segg.) purchè l'assicuratore abbia, entro quattordici
giorni da quando ebbe conoscenza del trapasso, dichiarato per iscritto Soprassicurazione Misure di
controllo

Doppia
assicurazione

Cambiamento
di proprietario

Contratto d'assicurazione 15

221.229.1

di recedere dal contratto;
2. se entro quattordici giorni dall'avvenuto cambiamento di proprietario l'acquirente notifica per iscritto all'assicuratore che rifiuta il trapasso dell'assicurazione.


Art. 55

1

Nel caso di fallimento dello stipulante la massa gli sottentra nel contratto. Si applicano a questo caso le disposizioni relative al cambiamento di proprietario (art. 54).

2

Se fra le cose assicurate si trovano dei beni esclusi dal pignoramento (art. 92 della LF dell'11 aprile 188914 sulla esecuzione e sul fallimento), il diritto derivante per questi beni dall'assicurazione rimane al
fallito ed alla sua famiglia.


Art. 56

Se fu pignorata in via d'esecuzione o sequestrata una cosa assicurata,
l'assicuratore che ne sia avvertito in tempo non può più pagare validamente l'indennità se non all'ufficio d'esecuzione.


Art. 57

1

Se fu assicurata una cosa costituita in pegno, il pegno del creditore si estende tanto al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al
debitore quanto ai beni acquistati coll'indennità in sostituzione della
cosa assicurata.

2

Se il pegno fu notificato all'assicuratore, questi non può pagare l'indennità all'assicurato se non col consenso del creditore pignoratizio o
verso prestazione di garanzie a favore del medesimo.


Art. 58

Rimangono ferme le prescrizioni delle leggi cantonali che estendono al
credito derivante dall'assicurazione e all'indennità il diritto reale gravante la cosa assicurata, come pure le disposizioni che garantiscono la
pretesa dell'avente diritto.


Art. 59

Quando lo stipulante si sia assicurato contro le conseguenze della responsabilità inerente per legge ad un esercizio industriale, l'assicurazione si estende anche alla responsabilità dei suoi rappresentanti ed a
quella delle persone incaricate di dirigere o sorvegliare l'esercizio.

14

RS 281.1

Fallimento
dello stipulante Pignoramento
e sequestro

Pegno sulla
cosa assicurata

Riserva a
favore delle
leggi cantonali

Assicurazione
contro la responsabilità civile
a. Estensione

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 16

221.229.1


Art. 60

1

Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui
spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante.
L'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato.

2

L'assicuratore è responsabile di ogni atto con cui pregiudichi il terzo nel suo diritto.


Art. 61

1

In caso di sinistro, l'avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e
conformarsi alle medesime.

2

Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto.


Art. 62

Il valore di risarcimento dev'essere calcolato sulla base del valore che
l'interesse assicurato aveva al momento in cui accadde il sinistro.


Art. 63

1

Nell'assicurazione contro l'incendio il valore di risarcimento è: 1. per le merci e i prodotti naturali, il prezzo di mercato;
2. per gli edifici, il valore locale di costruzione previo diffalco della
diminuzione di questo valore verificatasi dopo la costruzione. Se l'edificio non viene ricostruito, il valore di risarcimento non può eccedere
il valore venale;
3. per il mobiglio, gli oggetti usuali, gli strumenti di lavoro e le macchine, l'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi. Tuttavia
se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento per effetto dell'uso, del consumo o per altra causa, si dovrà tenerne equo conto nel
determinare il valore di risarcimento.

2

È da considerare come cagionato dall'incendio anche il danno derivato dalle misure prese per estinguere l'incendio o da un necessario
sgombro e consistente nella distruzione, nel danneggiamento o nella
scomparsa della cosa.


Art. 64

1

Nell'assicurazione delle merci contro i rischi dei trasporti fa norma il valore della cosa al luogo di destinazione.

b. Pegno legale
del terzo
danneggiato

Obbligo di
salvataggio

Valore di
risarcimento
a. In genere

b. Nell'assicurazione-incendio c. Nelle altre
specie di
assicurazioni

Contratto d'assicurazione 17

221.229.1

2

Nell'assicurazione del bestiame fa norma il valore dell'animale immediatamente prima della malattia od al momento dell'infortunio.

3

Se fu assicurato un guadagno futuro il danno dev'essere calcolato sulla base del guadagno che la riuscita dell'impresa avrebbe procurato.

4

Se fu assicurato un reddito futuro il danno dev'essere calcolato sulla base del reddito che si sarebbe conseguito qualora il sinistro non fosse
accaduto.

5

Dal valore di risarcimento si devono dedurre le spese che si fossero evitate per effetto dell'accaduto sinistro.


Art. 65

1

Se le parti hanno fissato con patto speciale il valore di assicurazione, il valore convenuto dev'essere considerato come valore di risarcimento
in quanto l'assicuratore non provi che quest'ultimo, calcolato secondo
le prescrizioni degli articoli 62, 63, 64 e 66 della presente legge, è inferiore al valore di assicurazione.

2

Tale patto è nullo quando si sia assicurato contro l'incendio un reddito od un guadagno futuro.


Art. 66

Se la cosa assicurata fu designata secondo il genere, si devono ritenere
compresi nell'assicurazione tutti gli oggetti di questo genere esistenti al
momento del sinistro.


Art. 67

1

Tanto l'assicuratore quanto l'avente diritto possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio dalle parti. Nel caso di distruzione
parziale di prodotti agricoli, segnatamente per effetto della grandine, la
valutazione del danno dev'essere, a richiesta dell'una o dell'altra delle
parti, rimandata fino al raccolto.

2

Quando una delle parti rifiuti di cooperare alla valutazione del danno o quando le due parti non possano intendersi circa l'importanza del
danno avvenuto, questo, salvo patti speciali, dovrà essere valutato da
periti designati dall'autorità giudiziaria.

3

Il fatto di avere cooperato alla valutazione del danno non priva l'assicuratore delle eccezioni che gli spettano contro la pretesa d'indennità
dell'avente diritto.

4

È nullo il patto che vieti all'avente diritto di farsi assistere nelle trattative per la valutazione del danno.

5

Le spese di valutazione del danno incombono alle parti in eguale misura.

d. Convenzione
circa il valore
di risarcimento

Cose designate
secondo
il genere

Valutazione
del danno

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 18

221.229.1


Art. 68

1

Prima che il danno sia valutato, l'avente diritto non deve senza il consenso dell'assicuratore arrecare agli oggetti danneggiati alcun cambiamento che possa rendere più difficile o impossibile di accertare la
causa del danno o il danno stesso, eccettochè il cambiamento non risulti imposto dallo scopo di scemare il danno o dall'interesse pubblico.

2

Se l'avente diritto contravviene a quest'obbligo con intenzione fraudolenta, l'assicuratore non è vincolato al contratto.


Art. 69

1

Salvo disposizione contraria del contratto o della presente legge (art.

70), l'assicuratore risponde del danno solo fino a concorrenza della
somma assicurata.

2

Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento (sottassicurazione), il danno, salvo patto contrario, deve essere risarcito
nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.


Art. 70

1

L'assicuratore è tenuto a rimborsare all'avente diritto le spese delle misure non manifestamente inopportune che questi ha prese per scemare il danno (art. 61), anche quando tali misure siano rimaste senza
effetto, o quando le spese aggiunte all'indennità eccedano l'importo
della somma assicurata.

2

Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento l'assicuratore sopporta le spese nella proporzione esistente fra la somma
assicurata ed il valore di risarcimento.


Art. 71

1

Nel caso di doppia assicurazione (art. 53), ogni assicuratore risponde del danno nella proporzione esistente fra la somma assicurata da lui e
l'importo totale delle somme assicurate.

2

Se uno degli assicuratori è divenuto insolvibile gli altri assicuratori rispondono, sotto riserva della prescrizione dell'articolo 70 capoverso
2 della presente legge, per la quota che incombe all'assicuratore insolvibile nella proporzione esistente fra le somme da loro assicurate e fino a concorrenza di quella assicurata da ciascuno di essi. Il credito
spettante all'avente diritto contro l'assicuratore insolvibile passa agli
assicuratori che hanno pagato l'indennità.

3

Accaduto il sinistro, l'avente diritto non può risolvere o modificare nessuna assicurazione a detrimento degli altri assicuratori.

Divieto di
cambiamento

Somma
assicurata.
Obbligo di
risarcimento
nella sottassicurazione Spese di
salvataggio

Responsabilità
nella doppia
assicurazione

Contratto d'assicurazione 19

221.229.1


Art. 72

1

Il credito spettante all'avente diritto verso terzi per atti illeciti passa all'assicuratore fino a concorrenza dell'indennità da lui pagata.

2

L'avente diritto è responsabile di ogni atto che pregiudichi questo diritto dell'assicuratore.

3

La disposizione del primo capoverso di questo articolo non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che convive coll'avente diritto o de' cui atti questi è responsabile.

III. Disposizioni speciali all'assicurazione delle persone

Art. 73

1

Il diritto derivante da un contratto d'assicurazione di persone non può essere ceduto o costituito in pegno nè mediante girata nè mediante
semplice consegna della polizza. Per la validità della cessione e della
costituzione in pegno occorrono la forma scritta e la consegna della
polizza nonchè la notificazione per iscritto all'assicuratore.

2

Se la polizza dispone che l'assicuratore può pagare al portatore, l'assicuratore di buona fede può considerare come avente diritto ogni
portatore.


Art. 74

1

L'assicurazione sulla vita altrui è nulla quando la persona per il cui decesso è stipulata non vi abbia dato il suo consenso per iscritto prima
della conclusione del contratto. Se l'assicurazione è stipulata per il decesso di una persona incapace occorre il consenso scritto del rappresentante legale.

2

Il diritto derivante dall'assicurazione può invece essere ceduto senza il consenso del terzo.

3

Il contratto può disporre che le norme degli articoli 6 e 28 della presente legge si applicheranno anche quando la persona per il cui decesso l'assicurazione fu stipulata abbia commesso una reticenza o cagionato l'aggravamento del rischio.


Art. 75

1

L'indicazione inesatta dell'età dà diritto all'assicuratore di recedere dal contratto solo quando l'età reale al momento dell'entrata non sia
compresa fra i limiti d'ammissione da lui stabiliti.

2

Se invece l'età d'entrata è compresa fra questi limiti si applicheranno le seguenti disposizioni: 1. quando per effetto dell'indicazione inesatta dell'età si sia pagato un Regresso
dell'assicuratore Natura giuridica della
polizza, cessione
e costituzione in
pegno

Assicurazione
sulla vita altrui

Indicazione
inesatta dell'età

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 20

221.229.1

premio inferiore a quello che avrebbe dovuto essere pagato secondo
l'età reale d'entrata, la prestazione dell'assicuratore sarà ridotta nella
proporzione esistente fra il premio convenuto ed il premio di tariffa
per l'età reale d'entrata. Se l'assicuratore ha già adempiuto può ripetere,
con gl'interessi, quanto ha pagato in troppo a norma di questo calcolo;
2. quando per effetto dell'indicazione inesatta dell'età si sia pagato un
premio superiore a quello che avrebbe dovuto essere pagato secondo
l'età reale, l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza fra la riserva esistente e quella necessaria per l'età reale d'entrata. I premi futuri devono esser ridotti secondo questa età;
3. i calcoli previsti ai numeri 1 e 2 di quest'articolo saranno fatti sulla
base delle tariffe in vigore al momento della conclusione del contratto.


Art. 76

1

Lo stipulante ha diritto di designare un terzo come beneficiario senza il consenso dell'assicuratore.15 2

Il beneficio può comprendere tutto il diritto derivante dall'assicurazione o solo una parte di esso.


Art. 77

1

Anche quando un terzo sia stato designato come beneficiario, lo stipulante può disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del diritto derivante dall'assicurazione.16

2 Il diritto di revoca del benefico cessa solo quando lo stipulante abbia
rinunciato a tale revoca con la propria firma nella polizza e consegnata
quest'ultima al beneficiario.


Art. 78

Salvo le disposizioni che fossero state prese a norma dell'articolo 77
capoverso 1 della presente legge, il benefico crea a favore del beneficiario un diritto suo proprio sul credito derivante dall'assicurazione
assegnatagli.


Art. 79

1

Il beneficio si estingue col pignoramento del credito derivante dall'assicurazione e con la dichiarazione di fallimento dello stipulante.
Esso rinasce quando cessi il pignoramento o sia revocato il fallimento.

15

Vedi nondimeno l'art. 1 dell'O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà
contrattuale per i contratti d'assicurazione (RS 221.229.11).

16

Vedi nondimeno l'art. 1 dell'O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà
contrattuale per i contratti d'assicurazione (RS 221.229.11).

Assicurazione
a benefico
di terzi
a. Principio;
estensione

b. Diritto di
disposizione
dello stipulante

c. Natura del
diritto del
beneficiario

d. Cause legali
d'estinzione

Contratto d'assicurazione 21

221.229.1

2

Se lo stipulante ha rinunciato alla revoca del beneficio, il diritto creato dall'assicurazione a favore del beneficiario non soggiace all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.


Art. 80

Se i beneficiari sono il coniuge o i discendenti dello stipulante, il diritto d'assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.


Art. 81

1

Se i beneficiari d'un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge o i discendenti dello stipulante essi gli sottentrano nei diritti e
negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato in di lui confronto un attestato di carenza di beni o egli sia
dichiarato in fallimento, eccettochè non rifiutino espressamente un tal
subingresso.

2

I beneficiari sono tenuti a notificare all'assicuratore il trapasso dell'assicurazione producendo un certificato dell'ufficio d'esecuzione o
dell'amministrazione del fallimento. Se vi sono più beneficiari, essi
devono designare un rappresentante che riceva le comunicazioni incombenti all'assicuratore.


Art. 82

Rimangono ferme, di fronte alle disposizioni della presente legge circa
l'assicurazione a beneficio di terzi, le prescrizioni degli articoli 285 e
seguenti della legge federale dell'11 aprile 188917 sulla esecuzione e
sul fallimento.


Art. 83

1

Se furono designati come beneficiari i figli di una persona ti determinata, s'intendono per tali i discendenti che hanno diritto alla successione.

2

Per coniuge s'intende il coniuge superstite.

3

Per superstiti, eredi o aventi causa designati come beneficiari s'intendono i discendenti che hanno diritto alla successione ed il coniuge
superstite, e quando non vi siano nè discendenti che hanno diritto alla
successione nè coniuge superstite, le altre persone successibili.

17

RS 281.1

e. Esclusione
del pignoramento e del
fallimento

f. Subingresso
del coniuge
e dei discendenti g. Riserva
della azione
rivocatoria

h. Interpretazione dei patti
relativi al
beneficio
aa. I beneficiari

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 22

221.229.1


Art. 84

1

Se l'assicurazione è devoluta ai discendenti che hanno diritto alla successione ed al coniuge superstite in qualità di beneficiari la somma
assicurata spetta per una metà al coniuge e per l'altra metà ai discendenti secondo il loro diritto successorio.

2

Se furono designati quali beneficiari altri eredi, l'assicurazione è loro devoluta secondo il rispettivo diritto successorio.

3

Se più persone non successibili sono designate come beneficiari senza precisa indicazione delle quote rispettive, l'assicurazione è loro devoluta in parti uguali.

4

Scomparendo uno dei beneficiari, la sua quota si aggiunge in parti uguali a quelle degli altri.


Art. 85

Se i beneficiari sono i discendenti che hanno diritto alla successione,
un coniuge, i genitore, i nonni, i fratelli o le sorelle, l'assicurazione è
loro devoluta anche quando ripudino la successione.


Art. 86

1

Se il diritto derivante da un contratto d'assicurazione sulla vita, conchiuso dal debitore sulla propria vita, soggiace alla realizzazione in via
d'esecuzione o di fallimento, il coniuge o i discendenti del debitore
possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso
pagamento del prezzo di riscatto.

2

Se tale diritto fu costituito in pegno e deve essere realizzato in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge o i discendenti del debitore
possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso
pagamento del credito garantito dal pegno o, quando il credito stesso
sia inferiore al prezzo di riscatto, verso pagamento di questo prezzo.

3

Il coniuge o i discendenti devono presentare la loro domanda all'ufficio d'esecuzione o all'amministrazione del fallimento prima della
realizzazione del credito.


Art. 87


18

L'assicurazione collettiva contro gli infortuni e le malattie conferisce al
beneficiario, tosto che l'infortunio sia accaduto o la malattia sopraggiunta, un diritto proprio verso l'assicuratore.

18

Nuovo testo giusta il n. II art. 3 della LF 25 giu. 1971 sulla revisione dei titoli X e X bis del

CO (Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans.
tit. X).

bb. Le quote

i. Ripudio
della successione Realizzazione
in via di
esecuzione
e di fallimento.
Diritti del
coniuge e dei
discendenti

Assicurazione
collettiva contro
gl'infortuni;
diritto del
beneficiario

Contratto d'assicurazione 23

221.229.1


Art. 88

1

Se l'infortunio ha cagionato all'assicurato una diminuzione della capacità di lavoro prevedibilmente duratura, l'indennità deve essere pagata sotto forma di capitale sulla base della somma assicurata per il
caso d'invalidità, non appena le conseguenze prevedibilmente durature
dell'infortunio siano accertate. Questa disposizione non si applica
quando lo stipulante abbia espressamente proposto l'indennità sotto
forma di rendita.

2

Il contratto può disporre che nell'intervallo si pagheranno delle rendite e che queste dovranno diffalcarsi dall'indennità.


Art. 89

1

Lo stipulante che ha pagato il premio per un anno può recedere dal contratto di assicurazione sulla vita e rifiutare il pagamento di premi
ulteriori.

2

La dichiarazione di recesso dev'essere data all'assicuratore per iscritto prima che cominci un nuovo periodo di assicurazione.

a19 Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti individuali di assicurazione sulla vita conclusi in regime di prestazione di servizi transfrontaliera, secondo l'articolo 9 della legge del 18 giugno 199320 sull'assicurazione vita, con assicuratori con sede in uno Stato con il quale
la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in
materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative
equivalenti a quelle svizzere (Stato contraente), finché tale accordo
rimane in vigore:

a. lo stipulante che ha concluso un contratto d'assicurazione sulla vita di durata superiore a sei mesi può recedere dal contratto
entro 14 giorni a contare dal momento in cui è informato che il
contratto è concluso. La dichiarazione di recesso deve essere
data all'assicuratore per scritto. Il termine è osservato se la dichiarazione di recesso è consegnata alla posta il quattordicesimo giorno; b. come momento della conoscenza della conclusione del contratto vale quello in cui la dichiarazione d'accettazione dell'assicuratore perviene allo stipulante oppure quello in cui lo stipulante
dichiara la sua accettazione; 19

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175
3179; FF 1993 I 609).

20

RS 961.61

Assicurazione
contro
gl'infortuni;
invalidità

Diritto di
recesso dello
stipulante

Diritto di recesso
dello stipulante
in regime di
prestazione di
servizi transfrontaliera

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 24

221.229.1

c. la dichiarazione dello stipulante di recedere dal contratto lo libera da tutte le obbligazioni future derivanti dal contratto.

L'assicuratore è tenuto a rimborsare allo stipulante i premi già
pagati o i versamenti unici già effettuati; d. l'assicuratore deve, nel formulario di proposta e nelle condizioni generali di assicurazione, informare il proponente sul diritto di
recesso, sui termini e la forma per esercitare questo diritto come pure indicargli l'indirizzo dello stabilimento con il quale è
concluso il contratto. Se non è consegnato alcun formulario di
proposta, queste indicazioni devono figurare nella polizza e
nelle condizioni generali di assicurazione. Se questa prescrizione non è osservata, il cliente può recedere in ogni momento
dal contratto.


Art. 90

1

A richiesta dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a trasformare totalmente o parzialmente in un'assicurazione liberata ogni assicurazione sulla vita per la quale si siano pagati i premi di tre anni almeno
(riduzione).

2

A richiesta dell'avente diritto, l'assicuratore è inoltre tenuto a riscattare totalmente o parzialmente ogni assicurazione sulla vita per la
quale vi sia certezza che l'avvenimento assicurato accadrà purchè si
siano pagati i premi di tre anni almeno.21

Art. 91

1

L'assicuratore deve fissare le basi per la determinazione del valore di trasformazione e del valore di riscatto.

2

Le disposizioni relative alla trasformazione ed al riscatto devono essere inserte nelle condizioni generali di assicurazione.

3

I Consiglio federale, quale autorità di sorveglianza in materia di assicurazione privata, decide se i valori di trasformazione e di riscatto previsti siano adeguati.


Art. 92

1

Su domanda dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto
dell'assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell'avente diritto l'assicuratore deve inoltre fornirgli i dati necessari per calcolare a
mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto.

21

Vedi nondimeno l'art. 1 dell'O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà
contrattuale per i contratti d'assicurazione (RS 221.229.11).

Trasformazione
e riscatto
a. In genere

b. Determinazione dei valori c. Obblighi
dell'assicuratore; verifica
ufficiale;
scadenza
del prezzo di
riscatto

Contratto d'assicurazione 25

221.229.1

2

Ad istanza dell'avente diritto, l'Ufficio federale delle assicurazioni verificherà gratuitamente l'esattezza dei valori calcolati dall'assicuratore.

3

Se l'avente diritto domanda il riscatto, il prezzo di riscatto scade tre mesi dopo che la domanda sia giunta all'assicuratore.


Art. 93

1

Se il pagamento dei premi cessa dopo che l'assicurazione sia stata in vigore per tre anni almeno, è dovuto il valore di trasformazione della
stessa. L'assicuratore deve fissare a norma della presente legge il valore di trasformazione e, per le assicurazioni suscettibili di riscatto, il
valore di riscatto, dandone comunicazione all'avente diritto che ne faccia richiesta.

2

Se l'assicurazione è suscettibile di riscatto, l'avente diritto può chiedere entro sei settimane da quando ricevette questa comunicazione,
invece della trasformazione, il valore di riscatto dell'assicurazione.


Art. 94

Le disposizioni della presente legge, relative alla trasformazione ed al
riscatto dell'assicurazione sulla vita, si applicano anche alle prestazioni
che l'assicuratore ha concesso all'avente diritto come partecipazioni
agli utili dell'impresa sotto forma d'aumento delle prestazioni di assicurazione.

a22 Gli articoli 90-94 della presente legge non si applicano quando il
contratto di assicurazione sulla vita è stato concluso in regime di prestazione di servizi transfrontaliera, secondo gli articoli 12 e 13 della
legge del 18 giugno 199323 sull'assicurazione vita, con assicuratori con
sede in uno Stato contraente. Questa disposizione si applica finché rimane in vigore l'accordo internazionale che prevede il riconoscimento
di prescrizioni e provvedimenti di sorveglianza e garantisce che questo
Stato applica normative equivalenti a quelle svizzere.


Art. 95

Se l'avente diritto ha costituito in pegno all'assicuratore il suo diritto
derivante da un contratto di assicurazione sulla vita, l'assicuratore può
compensare il proprio credito col valore di riscatto dell'assicurazione,
dopo aver diffidato inutilmente per iscritto il debitore, sotto commina22

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175
3179; FF 1993 I 609).

23

RS 961.61

d. Non
caducità

e. Trasformazione e riscatto
delle partecipazioni agli
utili

Disposizione
particolare concernente
la prestazione
di servizi transfrontaliera fornita su iniziativa
dello stipulante

Diritto di
pegno dell'assicuratore;
liquidazione

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 26

221.229.1

toria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi
dal giorno della ricevuta diffida.


Art. 96


24

Nell'assicurazione delle persone i diritti verso terzi spettanti per effetto
del sinistro all'avente diritto non passano all'assicuratore.

IV. Disposizioni imperative

Art. 97

1

Non si possono variare mediante convenzione le prescrizioni degli articoli 9, 10, 13, 41 capoverso 2, 47, 51, 53, 62, 63, 65 capoverso 2,
67 capoverso 4, 71 capoverso 1, 73 e 74 capoverso 1 della presente
legge.

2

Questa disposizione non si applica alle assicurazioni-trasporti in quanto si tratti delle prescrizioni degli articoli 47 e 71 capoverso 1
della presente legge.


Art. 98

1 Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell'avente
diritto: articoli 1, 2, 6, 11, 12, 14 capoverso 4, 15, 19 capoverso 2, 2022, 25, 26 secondo periodo, 28, 29 capoverso 2, 30, 32, 34, 39 capoverso 2 numero 2 secondo periodo, 42 capoversi 1-3, 44-46, 54-57,
59, 60, 72 capoverso 3, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 87, 88 capoverso 1, 89a e 90-94, 95 e 96.25 2

Questa disposizione non si applica alle assicurazioni-trasporti.


Art. 99

Il Consiglio federale può decretare, mediante ordinanze, che le restrizioni alla libertà contrattuale previste nell'articolo 98 della presente
legge non si applicheranno a singole specie di assicurazioni in quanto
ciò sia richiesto dalla natura o dalle condizioni particolari di queste
specie di assicurazioni.

24

Vedi nondimeno gli art. 41 e 42 della LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni (RS 832.20).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993
3175 3179; FF 1993 I 609).

Esclusione del
diritto di regresso dell'assicuratore Prescrizioni
inderogabili

Prescrizioni
che non possono essere
variate a danno
dello stipulante o
dell'avente diritto

Ordinanze
del Consiglio
federale

Contratto d'assicurazione 27

221.229.1

V. Disposizioni finali

Art. 100

1

Per tutto quanto non sia previsto nella presente legge il contratto d'assicurazione è retto dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni.

2

Per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell'articolo 10 della legge del 25 giugno 198226 sull'assicurazione contro
la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71
capoverso 1 e 73 della legge federale del 18 marzo 199427 sull'assicurazione malattie.28

Art. 101


29

1

La presente legge non è applicabile: 1.

ai contratti di riassicurazione; 2. 30 ai rapporti di diritto privato tra gli istituti d'assicurazione non sottoposti alla sorveglianza ai sensi dell'articolo 4 lettere a-e e
g della legge federale del 23 giugno 197831 sulla sorveglianza
degli assicuratori (LSA) oppure sottoposti alla sorveglianza
semplificata (art. 53 cpv. 3 LSA) e i loro assicurati.

2

Questi rapporti di diritto sono retti dal Codice delle obbligazioni32.

Art. 101a33 Gli articoli 101b e 101c della presente legge si applicano finché rimane in vigore un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti di sorveglianza e garantisca che
lo Stato contraente interessato applichi normative equivalenti a quelle
svizzere.

26

RS 837.0

27

RS 832.10

28

Introdotto dall'art. 115 della L del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la
disoccupazione (RS 837.0). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 18 mar. 1994
sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1 cpv. 1).

29

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli
assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RS 961.01).

30

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie, in
vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1 cpv. 1).

31

RS 961.01

32

RS 220

33

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175
3179; FF 1993 I 609).

Rapporti
di diritto non
soggetti alla
presente legge

Disposizione
particolare concernente l'applicazione
del diritto nei
rapporti con
Stati contraenti

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 28

221.229.1

b34 1

Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti relativi a rami d'assicurazione designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo
1 della legge del 20 marzo 199235 sull'assicurazione contro i danni
qualora essi coprano rischi situati sul territorio di uno Stato contraente.
Per Stato contraente in cui il rischio è situato si intende lo Stato contraente designato nell'articolo 2a capoverso 3 della legge del 20 marzo
1992 sull'assicurazione contro i danni: a. se lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nello Stato contraente in cui il rischio è situato, il diritto
applicabile al contratto d'assicurazione è quello di tale Stato.
Tuttavia, qualora il diritto di tale Stato lo consenta, le parti
possono scegliere il diritto di un altro Stato; b. quando lo stipulante non ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale in uno Stato contraente in cui il rischio è situato,
le parti possono scegliere o il diritto dello Stato contraente in
cui il rischio è situato o quello dello Stato in cui lo stipulante
ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale; c. quando lo stipulante esercita un'attività commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o più rischi relativi a tali attività e localizzati in vari Stati contraenti, la libertà di scelta
del diritto applicabile al contratto si estende al diritto di questi
Stati e dello Stato in cui lo stipulante ha la residenza abituale o
l'amministrazione centrale; d. se le legislazioni che possono essere scelte conformemente alle lettere b e c accordano una maggior libertà di scelta del diritto
applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertà; e. quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato contraente diverso da quello in
cui il rischio è situato, le parti possono sempre scegliere il diritto del primo Stato; f. per l'assicurazione dei grandi rischi secondo l'articolo 2a capoverso 6 della legge del 20 marzo 1992 sull'assicurazione contro
i danni, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi diritto; g. qualora i dati di fatto essenziali, quali lo stipulante e il luogo in cui il rischio è situato, si riferiscano a un solo Stato contraente,
la scelta di un diritto ad opera delle parti nei casi di cui alle
lettere a o f non può recare pregiudizio alle norme imperative
di tale Stato;

34

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175
3179; FF 1993 I 609).

35

RS 961.71

Diritto applicabile nel campo
dell'assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla
vita

Contratto d'assicurazione 29

221.229.1

h. la scelta di cui alle lettere a-g deve essere esplicita o risultare univocamente dalle clausole del contratto o dalle circostanze.
Se tale non è il caso o se non è stata fatta nessuna scelta, il
contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più
strettamente connesso, tra quelli che entrano in considerazione
secondo le lettere precitate. Tuttavia, se una parte del contratto
può essere separata dal resto del contratto ed è più strettamente
connessa con un altro degli Stati che entrano in considerazione
secondo le lettere precitate, la legge di tale Stato può, a titolo
eccezionale, essere applicata a questa parte del contratto. Si
presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato
contraente in cui il rischio è situato.

2

Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 198736 sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile.

3

Sono altresì fatte salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, dello Stato contraente in cui il rischio è situato o di
uno Stato contraente che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione.

4

Quando il contratto copre rischi situati in più Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dei capoversi 2 e 3 il contratto è considerato costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato contraente.

c37 1

Il diritto applicabile ai contratti d'assicurazione sulla vita relativi a rami d'assicurazione designati dal Consiglio federale conformemente
all'articolo 1 della legge del 18 giugno 199338 sull'assicurazione vita è
quello dello Stato contraente dell'impegno. Per Stato contraente dell'impegno si intende lo Stato contraente designato nell'articolo 3 capoverso 4 della legge del 18 giugno 199339 sull'assicurazione vita. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo consente, le parti possono scegliere il
diritto di un altro Stato.

2

Quando lo stipulante è una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato contraente diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le
parti possono scegliere il diritto dello Stato contraente di cui lo stipulante ha la cittadinanza.

36

RS 291

37

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175
3179; FF 1993 I 609).

38

RS 961.61

39

RS 961.61

Diritto applicabile nel campo
dell'assicurazione sulla vita

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 30

221.229.1

3

Per le assicurazioni indicate negli articoli 12 e 13 della legge del 18 giugno 1993 sull'assicurazione vita, le parti possono scegliere a loro
piacimento il diritto applicabile.

4

Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 198740 sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile.

5

Sono altresì salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale
privato, dello Stato dell'impegno.


Art. 102

1

Ai contratti di assicurazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano da questo momento le disposizioni degli articoli 11 capoverso 2, 13, 20, 21, 22 capoversi 2, 3 e 4,
29 capoverso 2, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 65 capoverso 2, 66, 67 capoverso 4, 73 capoverso 2, 76, 77, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 93 capoverso 1 periodo 1, 95 e 96 della stessa.

2

Tuttavia la disposizione dell'articolo 44 capoverso 3, a norma della quale lo stipulante o l'avente diritto può fare le comunicazioni che
gl'incombono a qualunque agente dell'assicuratore, si applica a questi
contratti solo quando l'assicuratore ometta di portare a conoscenza
dello stipulante o dell'avente diritto un indirizzo nella Svizzera.

3

I contratti che furono conchiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma che dopo l'entrata in vigore di questa possono essere
denunciati a norma delle relative clausole, soggiacciono inoltre dalla
data alla quale potevano essere denunciati alle disposizioni indicate
negli articoli 97 e 98 della presente legge.

4

Nel rimanente si applicano per analogia gli articoli 882 e 883 del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 188141.


Art. 103

1

Coll'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, salva la prescrizione dell'articolo 102 capoverso 4 della stessa, le disposizioni
dell'articolo 896 del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 188142 e tutte quelle contrarie contenute nelle leggi e ordinanze cantonali.

2

Tuttavia, la presente legge non modifica le disposizioni delle leggi e ordinanze cantonali che reggono gli istituti di assicurazione organizzati dai Cantoni.

40

RS 291

41

[RU 5 577, 11 490. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2] 42

[RU 5 577, 11 490. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2] Rapporto fra
il diritto nuovo
e l'anteriore

Abrogazione
di disposizioni
esistenti

Contratto d'assicurazione 31

221.229.1


Art. 104

Il Consiglio federale è incaricato, conformemente alle disposizioni
della legge federale del 17 giugno 187443 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, di pubblicare la presente legge e
di fissare la data della sua entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore : 1° gennaio 191044 43

[CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b] 44

DCF del 17 lug. 1908 (RU 24 751).

Entrata
in vigore
della legge

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 32

221.229.1