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221.229.1

Legge federale
sul contratto d'assicurazione

(Legge sul contratto d'assicurazione, LCA)1

del 2 aprile 1908 (Stato 1° gennaio 2011)

1 Tit. abbreviato e abbreviazione introdotti dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

in esecuzione dell'articolo 64 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio 2 febbraio 1904 del Consiglio federale,

decreta:

2 [CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all'art. 122 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

I. Disposizioni generali


Art. 1

1 Chi ha fatto all'assicuratore la proposta d'un contratto di assicura­zione rimane vincolato per quattordici giorni, quando non abbia fissato un termine più breve per l'accettazione.

2 Rimane vincolato per quattro settimane se l'assicurazione richiede una visita medica.

3 Il termine comincia a decorrere dalla consegna o dall'invio della pro­posta all'assicuratore od al suo agente.

4 Il proponente è liberato quando l'accettazione dell'assicuratore non gli sia giunta prima della scadenza del termine.


Art. 2

1 Si ritiene accettata la proposta di prolungare o di modificare un con­tratto o di rimettere in vigore un contratto sospeso, quando l'assicura­tore non l'abbia respinta entro quattordici giorni dal ricevimento.

2 Ove una visita medica sia richiesta dalle condizioni generali d'assi­curazione, la proposta si ritiene accettata se l'assicuratore non l'ha respinta entro quattro settimane dal ricevimento.

3 Queste disposizioni non si applicano alla proposta di aumentare la somma assicurata.

Art. 34

1 Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Egli lo informa sui seguenti elementi:

a.
rischi assicurati;
b.
portata della protezione assicurativa;
c.
premi dovuti e altri obblighi dello stipulante;
d.
durata e estinzione del contratto d'assicurazione;
e.
basi di calcolo e principi e metodi per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse;
f.
valori di riscatto e di trasformazione;
g.
trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della collezione di dati, nonché destinatari e conservazione dei dati.

2 Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch'egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d'assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d'assicurazione e dell'informazione di cui al capoverso 1 lettera g.

3 In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, questi è tenuto ad informare tali persone sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L'assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine.5

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

5 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 2 Lparl - RS 171.10). Vedi RU 2006 4211.

Art. 3a6

1 Se l'assicuratore ha violato l'obbligo d'informare di cui all'arti­colo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene all'assicu­ratore.

2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipu­lante è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle in­for­mazioni di cui all'articolo 3, ma al più tardi un anno dopo la viola­zione dell'obbligo.

6 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007(RU 2005 5245; FF 2003 3233).



Art. 4

1 Il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto.

2 Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assi­curatore a conchiudere il contratto od a conchiuderlo alle con­di­zioni convenute.

3 Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche.



Art. 5

1 Quando il contratto sia conchiuso a mezzo di un rappresentante, si dichiareranno e i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al rap­presentato e quelli che sono o devono essere noti al rappresentante.

2 Nel caso di assicurazione per conto altrui (art. 16) si dichiareranno anche i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al terzo assicurato stesso od al suo intermediario, eccettochè il contratto non venga con­chiuso ad insaputa di queste persone o non sia possibile di avvisare in tempo utile il proponente.

Art. 67

1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichia­razione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato inter­pellato per scritto, l'assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipu­lante.

2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l'assicu­ratore è venuto a conoscenza della reticenza.

3 Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull'insorgere o la portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l'assicuratore ha diritto a restituzione.

4 In caso di recesso da un contratto d'assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la presente legge (art. 90 cpv. 2), l'assicuratore fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto.

7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).



Art. 7

Quando il contratto comprenda più cose o più persone e la reticenza si riferisca solamente ad alcune di queste cose o di queste persone, l'assicurazione rimane in vigore per le altre ove risulti dalle circo­stanze che l'assicuratore le avrebbe assicurate anche sole alle mede­sime con­dizioni.




Art. 8

Nonostante la reticenza (art. 6) l'assicuratore non può recedere dal contratto:

1.
se il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ha cessato d'esistere prima che sia accaduto il sinistro;
2.
se la reticenza fu provocata dall'assicuratore;
3.
se l'assicuratore conosceva o doveva conoscere il fatto taciuto;
4.
se l'assicuratore conosceva o doveva conoscere esattamente il fatto inesattamente dichiarato;
5.
se l'assicuratore ha rinunciato al diritto di recedere dal con­tratto;
6.
se chi è tenuto a fare la dichiarazione non risponde ad una que­stione a lui posta e l'assicuratore ha conchiuso ciò nondimeno il con­tratto. Questa disposizione non si applica al caso in cui, giusta le altre co­mu­nicazioni dell'obbligato alla dichiarazione, la questione debba esse­re considerata come se avesse ricevuto una risposta in un deter­minato senso e tale risposta apparisca come una reticenza sopra un fatto rile­vante che l'obbligato alla dichiarazione conosceva o doveva cono­scere.


Art. 98

Riservati i casi di cui all'articolo 100 capoverso 2, il contratto di assi­curazione è nullo se, al momento in cui fu conchiuso, il rischio era già scomparso o il sinistro era già accaduto.

8 Nuovo testo giusta l'art. 115 della L del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 2184, 1983 1204; FF 1980 III 469).




Art. 10

1 La disposizione dell'articolo 9 della presente legge non si applica alle assicurazioni-incendio relative ad oggetti situati all'estero ed alle assi­curazioni-trasporti se non quando entrambe le parti sapevano al momento della conclusione del contratto che il rischio era già scom­parso o che il sinistro era già accaduto.

2 Se al momento della conclusione del contratto l'assicuratore solo sapeva che il rischio era già scomparso, lo stipulante non è vincolato al contratto. L'assicuratore non ha diritto né al premio né al rimborso delle spese.

3 Se al momento della conclusione del contratto lo stipulante solo sapeva che il sinistro era già accaduto, l'assicuratore non è vincolato al contratto. L'assicuratore ha diritto al rimborso delle spese.

Art. 11

1 L'assicuratore è tenuto a rilasciare allo stipulante una polizza che accerti i diritti e gli obblighi delle parti. Egli ha diritto di esigere dallo stipulante, oltre alle spese di porto e di bollo, una tassa per la compi­lazione della polizza e per le modificazioni della stessa. Il Consiglio federale potrà fissare mediante ordinanza il massimo di questa tassa.

2 L'assicuratore deve inoltre rilasciare allo stipulante, a richiesta e contro rimborso delle spese, una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione o altrimenti fatte dal proponente e sulla cui base l'assicurazione fu conchiusa.


Art. 12

1 Quando il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concordi colle convenzioni intervenute, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro quattro settimane dal ricevimento della polizza senza di che il tenore di questa si ritiene da lui accettato.

2 Questa disposizione dev'essere inserita testualmente in ogni polizza.

Art. 13

19

2 All'ammortizzazione delle polizze si applicano per analogia le di­spo­sizioni del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 188110 sull'ammortizzazione dei titoli al portatore, con la variante che il ter­mine di produzione dev'essere di un anno al più.

9 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

10 [RU 5 577, 11 490; CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2, 193 in fine art. 18 disp. fin. e trans. tit. XXIV a XXXIII, 770 art. 103 cpv. 1]. Ora: le disposizioni del CO (RS 220).



Art. 14

1 L'assicuratore non è responsabile quando il sinistro sia stato cagio­nato intenzionalmente dallo stipulante o dall'avente diritto.

2 Se il sinistro fu cagionato da colpa grave dello stipulante o dall'avente diritto, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione pro­porzio­natamente al grado della colpa.

3 Se il sinistro fu cagionato intenzionalmente o per colpa grave da per­sona che convive con lo stipulante o l'avente diritto, o da persona de cui atti essi sono responsabili e se lo stipulante o l'avente diritto ha commesso una negligenza grave nella sorveglianza di tale persona, sia col prenderla al proprio servizio sia coll'ammetterla presso di sè, l'as­sicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionatamente al grado della colpa dello stipulante o dell'avente diritto.

4 Se il sinistro è dovuto a colpa lieve dello stipulante o dell'avente diritto, se questi si sono resi colpevoli di negligenza lieve a' sensi del lemma precedente o se il sinistro fu cagionato per colpa lieve di una delle altre persone quivi indicate, l'assicuratore risponde per intero.


Art. 15

Quando una delle persone indicate nell'articolo 14 della presente legge abbia cagionato il sinistro adempiendo un dovere d'umanità, l'assi­cura­tore risponde per intero.



Art. 16

1 L'assicurazione può essere conchiusa per conto proprio o per conto altrui, con o senza designazione della persona del terzo assicurato.

2 Nel dubbio si presume che lo stipulante abbia conchiuso l'assicura­zione per conto proprio.



Art. 17

1 L'assicurazione per conto altrui vincola l'assicuratore anche quando il terzo assicurato ratifichi il contratto solo dopo accaduto il sinistro.

2 Lo stipulante ha diritto di pretendere l'indennità dall'assicuratore senza il con­senso dell'assicurato, se questi gli ha conferito senza riserva il mandato di conchiu­dere l'assicurazione o se allo stipulante in­combeva per legge l'obbligo di provvedere all'assicurazione.

3 L'assicuratore non ha diritto di compensare i crediti che gli spettano verso lo stipulante coll'indennità dovuta all'assicurato. Rimane ferma la disposizione dell'articolo 18 capoverso 2 della presente legge.


Art. 18

1 Obbligato al pagamento del premio è lo stipulante.

2 Nell'assicurazione per conto altrui l'assicuratore ha diritto di esigere il paga­mento del premio anche dall'assicurato, se lo stipu­lante è dive­nuto insolvibile e non ha peranco ricevuto il premio dal­l'as­­sicurato.

3 Nell'assicurazione a favore di terzi l'assicuratore ha diritto di com­pensare il pre­mio con la prestazione da lui dovuta al beneficiario.

Art. 19

1 Salvo stipulazione contraria il premio per il primo periodo di assicu­razione scade al momento della conclusione del contratto. Per periodo di assicurazione s'intende lo spazio di tempo secondo il quale vien cal­colata l'unità di premio. Nel dubbio il periodo di assicurazione è di un anno.

2 L'assicuratore che ha rilasciato la polizza avanti il pagamento del primo premio non può invocare la clausola della polizza stessa giusta la quale l'assicurazione entra in vigore solo dopo il pagamento di detto premio.

3 I premi successivi scadono, nel dubbio, al principio d'ogni nuovo periodo di as­sicurazione.




Art. 20

1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto commina­toria delle conseguenze della mora, ad ef­fettua­rne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida.

2 Se il premio è incassato presso il debitore, l'assicuratore può sosti­tuire la diffida scritta con una verbale.

3 Se la diffida rimane senza effetto l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a data­re dalla scadenza del termine di diffida.

4 È riservata la disposizione dell'articolo 93 della presente legge.



Art. 21

1 Quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato all'articolo 20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al pagamento del premio.

2 Se l'assicuratore ha richiesto il premio o l'ha accettato più tardi, la sua responsa­bilità rinasce dal momento in cui il premio arretrato venga pagato con interessi e spese.




Art. 2211

1 I premio è pagabile, per l'assicuratore svizzero, alla sua sede, per l'as­sicuratore straniero, alla sede dell'insieme degli affari svizzeri, qualora l'assicuratore non abbia designato allo stipulante un altro luogo di pa­gamento in Svizzera.

2 L'assicuratore che, senza esservi obbligato, ha proceduto regolar­mente all'incasso del premio presso il debitore, deve attenersi a tale uso finché non l'abbia espressamente revocato.

11 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1836; FF 1976 II 859).


Art. 23

Quando il premio sia stato convenuto in considerazione di determi­nate circostan­ze che aggravavano il rischio, e queste circostanze siano scomparse o abbiano perduto la loro importanza nel corso dell'assicu­razione, lo stipulante può chiedere che per i periodi futuri di assicura­zione il premio sia ridotto in conformità di tarif­fa.


Art. 2412

1 Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello sciogli­mento del contratto. È fatto salvo l'articolo 42 capoverso 3.

2 Il premio relativo al periodo assicurativo in corso è dovuto interamente se l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio.

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).




Art. 28

1 Se nel corso dell'assicurazione lo stipulante ha cagionato un aggra­vamento es­sen­ziale del rischio, l'assicuratore non è vincolato per l'av­venire al contratto.

2 L'aggravamento del rischio è essenziale quando derivi dalla modifi­cazione di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (art. 4) e del quale le parti abbiano determinato l'estensione alla conclusione del contratto.

3 Il contratto può disporre se, in che misura ed entro quali termini lo stipulante debba dare avviso di tali aggravamenti del rischio all'assi­curatore.


Art. 29

1 Le disposizioni dell'articolo 28 della presente legge non modificano i patti coi quali lo stipulante assume determinati obblighi al fine di sce­mare il rischio o d'impedirne l'aggravamento.

2 L'assicuratore non può invocare la clausola che lo libera dal con­tratto qualora lo stipulante manchi a questi obblighi se tale mancanza non ha esercitato alcuna in­fluenza sull'avverarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni incombenti all'assicuratore.



Art. 30

1 Se l'aggravamento essenziale del rischio avviene senza il concorso dello stipu­lante, le conseguenze previste nell'articolo 28 della presente legge si avverano solo quando lo stipulante abbia omesso di dichiarare indilatamente per iscritto all'assicuratore l'aggravamento del rischio venuto a sua conoscenza.

2 Se lo stipulante non ha mancato a quest'obbligo e l'assicuratore si è riservato il diritto di risolvere il contratto per causa d'aggravamento essenziale del rischio, la responsabilità dell'assicuratore si estingue quattordici giorni dopo ch'egli abbia notificato allo stipulante il suo recesso dal contratto.





Art. 31

Quando il contratto comprenda più cose o più persone e l'aggrava­mento del rischio concerna solamente alcune di queste cose o di que­ste persone, l'assicurazione rimane in vigore per le altre a quanto lo sti­pu­lante paghi, a prima richiesta dell'assicuratore, il maggior premio che fosse dovuto per esse.


Art. 32

L'aggravamento del rischio non produce effetto giuridico:

1.
quando non abbia esercitato alcuna influenza sull'avverarsi del si­nistro e sull'estensione delle prestazioni incombenti all'assi­cu­ra­tore;
2.
quando abbia avuto luogo nell'intenzione di tutelare gli inte­ressi dell'assicuratore;
3.
quando sia stato imposto da un dovere d'umanità;
4.
quando l'assicuratore abbia espressamente o tacitamente rinun­ciato a recedere dal contratto, specie quando dopo aver rice­vuto dallo stipu­lante l'avviso scritto dell'aggravamento del rischio egli non gli abbia notificato entro quattordici giorni il suo recesso dal contratto.

Art. 33

Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccetto­chè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco.

Art. 3414

Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).




Art. 35

Se nel corso dell'assicurazione le condizioni generali di assicurazione della me­desima specie vengono modificate, lo stipulante può chiedere che il contratto sia continuato alle nuove condizioni. Tuttavia se per l'assicurazione alle nuove con­dizioni occorre una prestazione mag­giore, egli deve corrispondere il congruo equivalente.

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

Art. 36

1 Lo stipulante ha diritto di recedere dal contratto se all'assicuratore è stata revocata l'autorizzazione conformemente all'articolo 61 della legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).17

2 Se recede dal contratto, lo stipulante può pretendere la restituzione del premio pagato per il tempo di assicurazione non ancora trascorso.

3 Se recede da un contratto di assicurazione sulla vita, ha diritto alla riserva.

4 Egli conserva inoltre l'azione di risarcimento.

16 RS 961.01

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).


Art. 37

1 Nel caso di fallimento dell'assicuratore il contratto si estingue quat­tro settimane dopo la pubblicazione della dichiarazione di falli­mento.18

2 Lo stipulante può far valere le pretese specificate nell'articolo 36 capoversi 2 e 3 della presente legge.

3 Se per il periodo di assicurazione in corso lo stipulante ha verso l'as­sicuratore un diritto a indennità, egli può far valere a sua scelta, questo diritto o le pretese suin­dicate.

4 Gli rimangono inoltre riservati i diritti di risarcimento.

18 L'apertura del fallimento non estingue le assicurazioni garantite dal patrimonio vincolato (art. 55 LSA; RS 961.01).



Art. 38

1 Accaduto il sinistro, l'avente diritto, tosto che sia venuto a cono­scenza del me­desimo e del diritto derivante per lui dall'assicurazione, deve darne avviso all'assicuratore. Il contratto può disporre che tale avviso sarà dato per iscritto.

2 Quando l'avente diritto manchi per sua colpa a quest'obbligo, l'assi­curatore può ridurre l'indennità dell'importo di cui si troverebbe dimi­nuita se l'avviso fosse stato dato in tempo.

3 L'assicuratore non è vincolato al contratto se l'avente diritto, nell'in­tenzione d'impedire che l'assicuratore possa accertare in tempo utile le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto, ha omesso di dare indila­tamente l'avviso.



Art. 39

1 A richiesta dell'assicuratore, l'avente diritto deve fornirgli ogni informazione sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le cir­costanze nelle quali il sinistro è accaduto o a determinare le conse­guenze di questo.

2 Il contratto può disporre:

1.
che l'avente diritto debba produrre determinati atti, segnata­mente dei certificati medici, che egli possa procurarsi senza spese rilevanti;
2.
che le comunicazioni previste nei capoversi 1 e 2 numero 1 di que­sto articolo debbano essere fatte, sotto pena della perdita del diritto derivante dall'assicurazione, entro un termine certo e adeguato. Que­sto termine decorre dal giorno in cui l'assi­curatore abbia, sotto com­mina­toria delle conseguenze della mora, diffidato per iscritto l'avente dirit­to a fare tali comuni­cazioni.
Art. 39a19

1 Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, all'uf­ficio AI competente possono essere comunicati dati per il rilevamento tempestivo degli assicurati incapaci al lavoro secondo l'arti­colo 3b della legge federale del 19 giugno 195920 sull'as­sicu­razione per l'invalidità (LAI).

2 Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in que­stio­ne. A tale condizione, l'istituto d'assicurazione è liberato dal­l'ob­bligo di serbare il segreto.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

19 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

20 RS 831.20

Art. 39b21

1 Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, nel­l'am­bito della collaborazione interistituzionale secondo l'articolo 68bis LAI22 possono essere comunicati dati:

a.
agli uffici AI;
b.
agli istituti d'assicurazione privati secondo l'articolo 68bis capo­verso 1 let­tera b LAI;
c.
agli istituti della previdenza professionale secondo l'arti­colo 68bis capo­verso 1 lettera c LAI.

2 Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in que­stio­ne. A tale condizione, l'istituto d'assicurazione è liberato dall'ob­bligo di serbare il segreto.

3 L'interessato dev'essere informato circa la comunicazione dei dati.

21 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

22 RS 831.20


Art. 40

L'assicuratore non è vincolato al contratto di fronte all'avente diritto, se questi od il suo rappresentante, nell'intento d'indurlo in errore, ha di­chiarato inesattamente o taciuto dei fatti che escluderebbero o limi­terebbero l'obbligo dell'assicuratore, o se, nel medesimo intento, egli non ha fatto o ha fatto tardivamente le comunica­zioni che per l'arti­colo 39 della presente legge gl'incombono.



Art. 41

1 Il credito derivante dal contratto di assicurazione scade quattro set­timane dopo che l'assicuratore abbia ricevuto le informazioni dalle quali possa convincersi del fondamento della pretesa.

2 È nulla la clausola per cui il credito diventerà esigibile solo dopo che sia stato riconosciuto dall'assicuratore o ammesso da sentenza defini­tiva.

Art. 42

1 Quando siavi stato soltanto un danno parziale e si pretenda per esso una in­dennità, l'assicuratore e lo stipulante hanno entrambi il diritto di recedere dal con­tratto al più tardi al pagamento della indennità.

2 Se il contratto è sciolto per recesso, la responsabilità dell'assicu­ratore si estingue 14 giorni dopo che il recesso è stato comunicato all'altra parte.23

3 L'assicuratore conserva il diritto al premio per il periodo di assicura­zione in corso se lo stipulante recede dal contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.24

4 Quando né l'assicuratore né lo stipulante recedano dal contratto, l'as­sicuratore, salvo stipulazione contraria, risponde pel futuro solo col residuo della somma as­sicurata.

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).


Art. 43

Le comunicazioni che l'assicuratore deve fare a norma della presente legge allo stipulante o all'avente diritto possono essere fatte valida­mente all'ultimo indirizzo a lui noto.




Art. 44

1 Per tutte le comunicazioni che gli devono essere fatte a norma del contratto o della presente legge, l'assicuratore è tenuto ad indicare almeno un indirizzo nella Svizzera ed a portarlo a conoscenza dello sti­pulante e dell'avente diritto che gli abbia notificato per iscritto le sue ragioni.

2 Quando l'assicuratore non adempia questi obblighi non può invocare le consegu­enze previste nel contratto o nella presente legge per il caso in cui una comunica­zione non venga fatta o venga fatta tardivamente.

3 Lo stipulante o l'avente diritto può fare le comunicazioni che gl'in­combono, a sua scelta, all'indirizzo indicato, all'assicuratore diretta­mente od a qualunque agente di quest'ultimo. Le parti possono con­venire che l'agente non è autorizzato a ricevere comunicazioni per l'as­sicuratore.



Art. 45

1 Se fu convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o l'avente diritto manchi ad un obbligo, egli non incorre nella sanzione quando risulti dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa.

2 L'insolvibilità del debitore non scusa il ritardo nel pagamento del premio.

3 Quando il contratto o la presente legge vincoli l'esistenza di un diritto derivante dall'assicurazione all'osservanza di un termine lo stipu­lante o l'avente diritto può compiere l'atto omesso senza colpa non appena l'impedimento sia tolto.


Art. 46

1 I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione. L'articolo 41 della legge federale del 25 gi­ugno 198225 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è riservato.26

2 Sono nulli i patti che assoggettano il credito verso l'assicuratore ad una prescri­zione o ad un termine più breve. Rimane ferma la disposi­zione dell'articolo 39 capoverso 2 numero 2 della presente legge.

25 RS 831.40

26 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1983 797 827 art. 1 cpv. 1; FF 1976 I 113).

Art. 46a27

Gli assicuratori devono adempiere i loro obblighi contrattuali al domicilio svizzero dell'assicurato o dello stipulante. Il foro è determinato dalla legge del 24 marzo 200028 sul foro.

27 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori (RU 1978 1836; FF 1976 II 859). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

28 [RU 2000 2355, 2004 2617 all. n. 3, 2005 5685 all. n. 14, 2006 5379 all. n. II 2. RU 2010 1739 all. 1 n. 1]


Art. 47

Il patto di tacita rinnovazione del contratto ha effetto solo in quanto limiti la rin­novazione ad un anno per volta.



Art. 47a29

Le imprese di assicurazione private soggette alla LSA30 sono autorizzate a uti­lizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194631 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell'esercizio delle assicurazioni complementari private nel quadro dell'assicurazione malattie o dell'assicurazione contro gli infortuni, soltanto se:

a.
esercitano le assicurazioni complementari all'assicurazione socia­le malattie previste nell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 199432 sull'assicurazione malattie;
b.
sono iscritte nel registro degli assicuratori LAINF di cui all'articolo 68 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 198133 sull'assicurazione contro gli infortuni e offrono le assicura­zioni complementari alla LAINF.

29 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

30 RS 961.01

31 RS 831.10

32 RS 832.10. Questo art. è ora abrogato. Dal 1° gen. 2016 vedi art. 2 cpv. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (RS 832.12).

33 RS 832.20

II. Disposizioni speciali all'assicurazione contro i danni


Art. 48

Può formare oggetto di assicurazione contro i danni ogni interesse economico di una persona a che un sinistro non accada.


Art. 49

1 Il valore di assicurazione è il valore che ha l'interesse assicurato al momento della conclusione del contratto.

2 Quando l'interesse assicurato consista in ciò che una cosa non venga danneggiata o distrutta, si presume assicurato, nel dubbio, l'interesse che ha un proprietario alla conservazione della cosa.



Art. 50

1 Se nel corso dell'assicurazione il valore di assicurazione ha subito una diminu­zione essenziale, l'assicuratore e lo stipulante possono chie­dere en­tram­bi una pro­porzionata riduzione della somma assicu­ra­ta.

2 Il premio per i periodi futuri di assicurazione dev'essere ridotto in proporzione.

Art. 51

Se la somma assicurata eccede il valore di assicurazione (soprassicu­razione), l'assicuratore non è vincolato al contratto verso lo stipulante, quando questi abbia stipulato il contratto nell'intento di procurarsi con la soprassicurazione un utile il­lecito. L'assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta.


Art. 52

Se fu conchiusa una soprassicurazione contro l'incendio, l'autorità competente a norma del diritto cantonale può, sulla scorta di una perizia ufficiale, ridurre la somma assicurata al valore di assicurazione quando la soprassicurazione non appa­risca giustificata.


Art. 53

1 Quando lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e per lo stesso tempo presso più di un assicuratore, di guisa che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione (doppia assicurazione), lo stipulante è tenuto a darne indilatamente conoscenza per iscritta ad ogni assicuratore.

2 Se lo stipulante ha omesso intenzionalmente questa notificazione o ha conchiuso la doppia assicurazione nell'intento di procurarsi con essa un utile illecito, gli as­sicuratori non sono vincolati in suo con­fronto al contratto.

3 Ogni assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta.

Art. 5434

1 Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.

2 Il nuovo proprietario può rifiutare per scritto il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà.

3 L'impresa di assicurazione può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta.

4 Gli articoli 28-32 si applicano per analogia se il cambiamento di proprietario provoca un aggravamento del rischio.

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2799; FF 2008 6745 6755).


Art. 55

1 In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento.35

2 Se fra le cose assicurate si trovano dei beni esclusi dal pignoramento (art. 92 della LF dell'11 apr. 188936 sulla esecuzione e sul falli­mento), il diritto derivante per questi beni dall'assicurazione rimane al fallito ed alla sua famiglia.

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

36 RS 281.1


Art. 56

Se fu pignorata in via d'esecuzione o sequestrata una cosa assicurata, l'assicuratore che ne sia avvertito in tempo non può più pagare vali­damente l'indennità se non all'ufficio d'esecuzione.


Art. 57

1 Se fu assicurata una cosa costituita in pegno, il pegno del creditore si estende tanto al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al debitore quanto ai beni acquistati coll'indennità in sostituzione della cosa assicurata.

2 Se il pegno fu notificato all'assicuratore, questi non può pagare l'in­dennità all'assicurato se non col consenso del creditore pignoratizio o verso prestazione di garanzie a favore del medesimo.



Art. 58

Rimangono ferme le prescrizioni delle leggi cantonali che estendono al credito de­rivante dall'assicurazione e all'indennità il diritto reale gra­vante la cosa assicurata, come pure le disposizioni che garanti­scono la pretesa dell'avente diritto.


Art. 59

Quando lo stipulante si sia assicurato contro le conseguenze della responsabilità inerente per legge ad un esercizio industriale, l'assi­curaz­ione si estende anche alla responsabilità dei suoi rappresentanti ed a quella delle persone incaricate di dirige­re o sorvegliare l'esercizio.



Art. 60

1 Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un dirit­to di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante. L'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneg­giato.

2 L'assicuratore è responsabile di ogni atto con cui pregiudichi il terzo nel suo dirit­to.


Art. 61

1 In caso di sinistro, l'avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chie­dere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.

2 Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto.


Art. 62

Il valore di risarcimento dev'essere calcolato sulla base del valore che l'interesse assicurato aveva al momento in cui accadde il sinistro.

Art. 63

1 Nell'assicurazione contro l'incendio il valore di risarcimento è:

1.
per le merci e i prodotti naturali, il prezzo di mercato;
2.
per gli edifici, il valore locale di costruzione previo diffalco della diminuzione di questo valore verificatasi dopo la costru­zione. Se l'edi­ficio non viene ricostruito, il valore di risarci­mento non può ecce­dere il valore venale;
3.
per il mobilio, gli oggetti usuali, gli strumenti di lavoro e le mac­chine, l'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi. Tuttavia se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento per effetto del­l'uso, del consumo o per altra causa, si dovrà tenerne equo conto nel determinare il valore di risarcimento.

2 È da considerare come cagionato dall'incendio anche il danno deri­vato dalle misu­re prese per estinguere l'incendio o da un necessario sgombro e consistente nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa della cosa.



Art. 64

1 Nell'assicurazione delle merci contro i rischi dei trasporti fa norma il valore della cosa al luogo di destinazione.

2 Nell'assicurazione del bestiame fa norma il valore dell'animale immediatamente prima della malattia od al momento dell'infortunio.

3 Se fu assicurato un guadagno futuro il danno dev'essere calcolato sulla base del guadagno che la riuscita dell'impresa avrebbe procurato.

4 Se fu assicurato un reddito futuro il danno dev'essere calcolato sulla base del reddito che si sarebbe conseguito qualora il sinistro non fosse accaduto.

5 Dal valore di risarcimento si devono dedurre le spese che si fossero evitate per effetto dell'accaduto sinistro.



Art. 65

1 Se le parti hanno fissato con patto speciale il valore di assicurazione, il valore convenuto dev'essere considerato come valore di risarci­mento in quanto l'assicuratore non provi che quest'ultimo, calcolato secondo le prescrizioni degli articoli 62, 63, 64 e 66 della presente legge, è inferiore al valore di assicurazione.

2 Tale patto è nullo quando si sia assicurato contro l'incendio un reddi­to od un guadagno futuro.



Art. 66

Se la cosa assicurata fu designata secondo il genere, si devono ritenere compresi nell'assicurazione tutti gli oggetti di questo genere esistenti al momento del sini­stro.


Art. 67

1 Tanto l'assicuratore quanto l'avente diritto possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio dalle parti. Nel caso di distruzio­ne parziale di prodotti agricoli, segnatamente per effetto della grandi­ne, la valutazione del danno dev'essere, a richiesta dell'una o dell'altra delle parti, rimandata fino al raccolto.

2 Quando una delle parti rifiuti di cooperare alla valutazione del danno o quando le due parti non possano intendersi circa l'importanza del danno avvenuto, questo, salvo patti speciali, dovrà essere valutato da periti designati dall'autorità giudizia­ria.

3 Il fatto di avere cooperato alla valutazione del danno non priva l'as­sicuratore delle eccezioni che gli spettano contro la pretesa d'inden­nità dell'avente diritto.

4 È nullo il patto che vieti all'avente diritto di farsi assistere nelle trat­tative per la valutazione del danno.

5 Le spese di valutazione del danno incombono alle parti in eguale misura.


Art. 68

1 Prima che il danno sia valutato, l'avente diritto non deve senza il consenso dell'assicuratore arrecare agli oggetti danneggiati alcun cam­biamento che possa rendere più difficile o impossibile di accertare la causa del danno o il danno stesso, eccettochè il cambiamento non risulti imposto dallo scopo di scemare il danno o dall'interesse pubbli­co.

2 Se l'avente diritto contravviene a quest'obbligo con intenzione frau­dolenta, l'assicuratore non è vincolato al contratto.





Art. 69

1 Salvo disposizione contraria del contratto o della presente legge (art. 70), l'assicuratore risponde del danno solo fino a concorrenza della somma assicurata.

2 Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento (sot­tassicurazione), il danno, salvo patto contrario, deve essere risar­cito nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.


Art. 70

1 L'assicuratore è tenuto a rimborsare all'avente diritto le spese delle misure non manifestamente inopportune che questi ha prese per sce­mare il danno (art. 61), anche quando tali misure siano rimaste senza effetto, o quando le spese aggiunte all'indennità eccedano l'importo della somma assicurata.

2 Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento l'as­si­curatore sop­porta le spese nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.



Art. 71

1 Nel caso di doppia assicurazione (art. 53), ogni assicuratore risponde del danno nella proporzione esistente fra la somma assicurata da lui e l'importo totale delle somme assicurate.

2 Se uno degli assicuratori è divenuto insolvibile gli altri assicuratori rispondono, sotto riserva della prescrizione dell'articolo 70 capoverso 2 della presente legge, per la quota che incombe all'assicuratore in­sol­vibile nella proporzione esistente fra le somme da loro assicurate e fino a concorrenza di quella assicurata da ciascuno di essi. Il credito spettante all'avente diritto contro l'assicuratore insolvibile passa agli assicuratori che hanno pagato l'indennità.

3 Accaduto il sinistro, l'avente diritto non può risolvere o modificare nessuna as­sicurazione a detrimento degli altri assicuratori.


Art. 72

1 Il credito spettante all'avente diritto verso terzi per atti illeciti passa all'assicuratore fino a concorrenza dell'indennità da lui pagata.

2 L'avente diritto è responsabile di ogni atto che pregiudichi questo diritto dell'assicuratore.

3 La disposizione del primo capoverso di questo articolo non si appli­ca al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che con­vive coll'avente diritto o de' cui atti questi è responsabile.

III. Disposizioni speciali all'assicurazione delle persone

Art. 73

1 Il diritto derivante da un contratto d'assicurazione di persone non può essere ceduto o costituito in pegno né mediante girata né median­te semplice consegna della polizza. Per la validità della cessione e della costituzione in pegno occor­rono la forma scritta e la consegna della polizza nonché la notificazione per iscritto all'assicuratore.

2 Se la polizza dispone che l'assicuratore può pagare al portatore, l'as­sicuratore di buona fede può considerare come avente diritto ogni portatore.


Art. 74

1 L'assicurazione sulla vita altrui è nulla quando la persona per il cui decesso è sti­pulata non vi abbia dato il suo consenso per iscritto prima della conclusione del contratto. Se l'assicurazione è stipulata per il decesso di una persona incapace oc­corre il consenso scritto del rap­pre­sentante legale.

2 Il diritto derivante dall'assicurazione può invece essere ceduto senza il consenso del terzo.

3 Il contratto può disporre che le norme degli articoli 6 e 28 della pre­sente legge si applicheranno anche quando la persona per il cui deces­so l'assicurazione fu stipu­lata abbia commesso una reticenza o cagio­nato l'aggravamento del rischio.


Art. 75

1 L'indicazione inesatta dell'età dà diritto all'assicuratore di recedere dal contratto solo quando l'età reale al momento dell'entrata non sia compresa fra i limiti d'ammissione da lui stabiliti.

2 Se invece l'età d'entrata è compresa fra questi limiti si applicheranno le seguenti disposizioni:

1.
quando per effetto dell'indicazione inesatta dell'età si sia pagato un premio infe­riore a quello che avrebbe dovuto essere pagato secondo l'età reale d'entrata, la prestazione dell'assi­curatore sarà ridotta nella proporzione esistente fra il premio convenuto ed il premio di tariffa per l'età reale d'entrata. Se l'assicuratore ha già adempiuto può ripete­re, con gl'interessi, quanto ha pagato in troppo a norma di qu­esto cal­colo;
2.
quando per effetto dell'indicazione inesatta dell'età si sia pagato un premio su­periore a quello che avrebbe dovuto essere pagato secondo l'età reale, l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza fra la ri­serva esistente e quella necessaria per l'età reale d'entrata. I premi fu­turi devono esser ridotti secondo que­sta età;
3.
i calcoli previsti ai numeri 1 e 2 di quest'articolo saranno fatti sulla base delle tariffe in vigore al momento della conclusione del con­tratto.


Art. 76

1 Lo stipulante ha diritto di designare un terzo come beneficiario senza il consen­so dell'assicuratore.37

2 Il beneficio può comprendere tutto il diritto derivante dall'assicuraz­ione o solo una parte di esso.

37 Vedi nondimeno l'art. 1 dell'O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d'assicurazione (RS 221.229.11).



Art. 77

1 Anche quando un terzo sia stato designato come beneficiario, lo sti­pulante può disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del diritto derivante dall'assicurazione.38

2 Il diritto di revoca del beneficio cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale revoca con la propria firma nella polizza e conse­gnata quest'ultima al benefici­ario.

38 Vedi nondimeno l'art. 1 dell'O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d'assicurazione (RS 221.229.11).



Art. 78

Salvo le disposizioni che fossero state prese a norma dell'articolo 77 capoverso 1 della presente legge, il beneficio crea a favore del benefi­ciario un diritto suo pro­prio sul credito derivante dall'assicurazione assegnatagli.


Art. 79

1 Il beneficio si estingue col pignoramento del credito derivante dall'assicurazione e con la dichiarazione di fallimento dello stipulante. Esso rinasce quando cessi il pignoramento o sia revocato il fallimento.

2 Se lo stipulante ha rinunciato alla revoca del beneficio, il diritto creato dall'assicurazione a favore del beneficiario non soggiace all'ese­cuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.


Art. 8039

Se i beneficiari sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, il diritto d'assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.

39 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

40 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Art. 81

1 Se i beneficiari d'un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, essi gli subentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato nei suoi confronti un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, eccettochè non rifiutino espressamente un tal subingresso.41

2 I beneficiari sono tenuti a notificare all'assicuratore il trapasso dell'assicurazione producendo un certificato dell'ufficio d'esecuzione o dell'amministrazione del falli­mento. Se vi sono più beneficiari, essi devono designare un rappresentante che riceva le comunicazioni incombenti all'assicuratore.

41 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).



Art. 82

Rimangono ferme, di fronte alle disposizioni della presente legge circa l'assicurazione a beneficio di terzi, le prescrizioni degli articoli 285 e seguenti della legge federale dell'11 aprile 188942 sulla esecu­zione e sul fallimento.



Art. 83

1 Se furono designati come beneficiari i figli di una persona deter­mi­nata, s'intendono per tali i discendenti che hanno diritto alla suc­ces­sione.

2 Per coniuge s'intende il coniuge superstite.

2bis Per partner registrato s'intende il partner registrato superstite.43

3 Per superstiti, eredi o aventi causa designati come beneficiari s'in­tendono i discendenti che hanno diritto alla successione ed il coniuge superstite o il partner registrato superstite, e quando non vi siano né discendenti che hanno diritto alla successione né coniuge superstite o partner registrato superstite, le altre persone successibili44

43 Introdotto dal n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

44 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Art. 84

1 Se l'assicurazione è devoluta ai discendenti che hanno diritto alla successione ed al coniuge superstite o al partner registrato superstite in qualità di beneficiari, la somma assicurata spetta per una metà al coniuge o partner e per l'altra metà ai discendenti secondo il loro diritto successorio.45

2 Se furono designati quali beneficiari altri eredi, l'assicurazione è loro devoluta secondo il rispettivo diritto successorio.

3 Se più persone non successibili sono designate come beneficiari senza precisa indicazione delle quote rispettive, l'assicurazione è loro devoluta in parti uguali.

4 Scomparendo uno dei beneficiari, la sua quota si aggiunge in parti uguali a quelle degli altri.

45 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Art. 8546

Se i beneficiari sono i discendenti che hanno diritto alla successione, il coniuge o il partner registrato, i genitori, i nonni, i fratelli o le sorelle, l'assicurazione è loro devoluta anche quando ripudino la successione.

46 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).




Art. 8647

1 Se il diritto derivante da un contratto d'assicurazione sulla vita, conchiuso dal debitore sulla propria vita, soggiace alla realizzazione in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del prezzo di riscatto.

2 Se tale diritto fu costituito in pegno e deve essere realizzato in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del credito garantito dal pegno o, quando il credito stesso sia inferiore al prezzo di riscatto, verso pagamento di questo prezzo.

3 Il coniuge, il partner registrato o i discendenti devono presentare la loro domanda all'ufficio d'esecuzione o all'amministrazione del fallimento prima della realizzazione del credito.

47 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).





Art. 8748

L'assicurazione collettiva contro gli infortuni e le malattie conferisce al benefici­ario, tosto che l'infortunio sia accaduto o la malattia so­prag­giunta, un diritto proprio verso l'assicuratore.

48 Nuovo testo giusta il n. II art. 3 della LF 25 giu. 1971 sulla revisione dei titoli X e Xbis del CO (Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).




Art. 88

1 Se l'infortunio ha cagionato all'assicurato una diminuzione della capacità di la­voro prevedibilmente duratura, l'indennità deve essere pa­gata sotto forma di capi­tale sulla base della somma assicurata per il caso d'invalidità, non appena le con­seguenze prevedibilmente duratu­re dell'infortunio siano accertate. Questa dispo­sizione non si applica quando lo stipulante abbia espressamente proposto l'indennità sotto forma di rendita.

2 Il contratto può disporre che nell'intervallo si pagheranno delle ren­dite e che que­ste dovranno diffalcarsi dall'indennità.



Art. 89

1 Lo stipulante che ha pagato il premio per un anno può recedere dal contratto di assicurazione sulla vita e rifiutare il pagamento di premi ulteriori.

2 La dichiarazione di recesso dev'essere data all'assicuratore per iscritto prima che cominci un nuovo periodo di assicurazione.

Art. 89a49

Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti individuali di assicurazione sulla vita conclusi in regime di prestazione di servizi transfrontaliera con assicuratori con sede in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere (Stato contraente), finché tale accordo rimane in vigore:50

a.
lo stipulante che ha concluso un contratto d'assicurazione sulla vita di durata superiore a sei mesi può recedere dal contratto entro 14 giorni a contare dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. La dichiarazione di recesso deve essere data all'assicuratore per scritto. Il termine è osservato se la dichiara­zione di recesso è consegnata alla posta il quattordi­ce­simo giorno;
b.
come momento della conoscenza della conclusione del con­tratto vale quello in cui la dichiarazione d'accettazione dell'as­si­cura­tore perviene allo stipulante oppure quello in cui lo stipulante dichiara la sua accettazione;
c.
la dichiarazione dello stipulante di recedere dal contratto lo libera da tutte le obbligazioni future derivanti dal contratto.
L'assicuratore è tenuto a rimborsare allo stipulante i premi già pagati o i versamenti unici già effettuati;
d.
l'assicuratore deve, nel formulario di proposta e nelle condi­zioni generali di assicurazione, informare il proponente sul diritto di recesso, sui termini e la forma per esercitare questo di­ritto come pure indicargli l'indirizzo dello stabilimento con il quale è concluso il contratto. Se non è consegnato alcun for­mulario di proposta, queste indicazioni devono figurare nella polizza e nelle condizioni generali di assicurazione. Se questa prescri­zione non è osservata, il cliente può recedere in ogni momento dal contratto.

49 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609).

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).


Art. 90

1 A richiesta dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a trasformare totalmente o parzialmente in un'assicurazione liberata ogni assicuraz­ione sulla vita per la quale si siano pagati i premi di tre anni almeno (riduzione).

2 A richiesta dell'avente diritto, l'assicuratore è inoltre tenuto a riscat­tare totalmente o parzialmente ogni assicurazione sulla vita per la quale vi sia certezza che l'avvenimento assicurato accadrà purché si siano pagati i premi di tre anni alme­no.51

51 Vedi nondimeno l'art. 1 dell'O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d'assicurazione (RS 221.229.11).

Art. 91

1 L'assicuratore deve fissare le basi per la determinazione del valore di trasforma­zione e del valore di riscatto.

2 Le disposizioni relative alla trasformazione ed al riscatto devono essere inserte nelle condizioni generali di assicurazione.

3 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) decide se i valori di trasformazione e di riscatto previsti siano ade­guati.52

52 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

53 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).



Art. 92

1 Su domanda dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto dell'assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell'avente di­ritto l'assicuratore deve inoltre for­nirgli i dati necessari per calcolare a mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto.

2 Ad istanza dell'avente diritto, la FINMA verifica gratuitamente l'esattezza dei valori calcolati dall'assicuratore.54

3 Se l'avente diritto domanda il riscatto, il prezzo di riscatto scade tre mesi dopo che la domanda sia giunta all'assicuratore.

54 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).


Art. 93

1 Se il pagamento dei premi cessa dopo che l'assicurazione sia stata in vigore per tre anni almeno, è dovuto il valore di trasformazione della stessa. L'assicuratore deve fissare a norma della presente legge il valo­re di trasformazione e, per le as­sicurazioni suscettibili di riscatto, il valore di riscatto, dandone comunicazione all'avente diritto che ne fac­cia richiesta.

2 Se l'assicurazione è suscettibile di riscatto, l'avente diritto può chie­dere entro sei settimane da quando ricevette questa comunicazione, invece della trasformazione, il valore di riscatto dell'assicurazione.


Art. 94

Le disposizioni della presente legge, relative alla trasformazione ed al riscatto dell'assicurazione sulla vita, si applicano anche alle presta­zioni che l'assicuratore ha concesso all'avente diritto come partecipa­zioni agli utili dell'impresa sotto forma d'aumento delle prestazioni di assi­curazione.



Art. 95

Se l'avente diritto ha costituito in pegno all'assicuratore il suo diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita, l'assicuratore può compensare il proprio credito col valore di riscatto dell'assicurazione, dopo aver diffidato inutilmente per iscritto il debitore, sotto commina­toria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi dal giorno della ricevuta diffida.


Art. 96

Nell'assicurazione delle persone i diritti verso terzi spettanti per effet­to del sinistro all'avente diritto non passano all'assicuratore.

IV. Disposizioni imperative


Art. 97

1 Non si possono modificare mediante convenzione gli articoli 9, 10, 13, 24, 41 capoverso 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65 capoverso 2, 67 capoverso 4, 71 capoverso 1, 73 e 74 capoverso 1 della presente legge.56

2 Questa disposizione non si applica alle assicurazioni-trasporti in quanto si tratti delle prescrizioni degli articoli 47 e 71 capoverso 1 della presente legge.

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

Art. 98

1 Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione a danno dello stipulante o del­l'avente diritto: articoli 1, 2, 3 capoversi 1-3, 3a, 6, 11, 12, 14 capoverso 4, 15, 19 capoverso 2, 20-22, 28, 29 capoverso 2, 30, 32, 34, 39 capo­verso 2 numero 2, secondo periodo, 42 capoversi 1-3, 44-46, 54-57, 59, 60, 72 capoverso 3, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 87, 88 capoverso 1, 89, 89a, 90-94, 95 e 96.58

2 Questa disposizione non si applica alle assicurazioni-trasporti.

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).



Art. 99

Il Consiglio federale può decretare, mediante ordinanze, che le restri­zioni alla libertà contrattuale previste nell'articolo 98 della presente legge non si applicher­anno a singole specie di assicurazioni in quanto ciò sia richiesto dalla natura o dalle condizioni particolari di queste specie di assicurazioni.

V. Disposizioni finali

Art. 100

1 Per tutto quanto non sia previsto nella presente legge il contratto d'assicurazione è retto dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni.

2 Per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell'articolo 10 della legge del 25 giugno 198259 sull'assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 199460 sull'assicurazione malattie.61

59 RS 837.0

60 RS 832.10

61 Introdotto dall'art. 115 della L del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (RU 1982 2184; FF 1980 III 469). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

Art. 10162

1 La presente legge non è applicabile:

1.
ai contratti di riassicurazione;
2.63
ai rapporti di diritto privato tra le imprese di assicurazione non sottoposte alla sorveglianza (art. 2 cpv. 2 LSA64) e i loro assicurati, ad eccezione dei rapporti di diritto per il cui eser­cizio tali imprese di assicurazione sono sottoposte alla sorve­glianza.

2 Questi rapporti di diritto sono retti dal Codice delle obbliga­zioni65.

62 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1836; FF 1976 II 859).

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

64 RS 961.01

65 RS 220


Art. 101a66

Gli articoli 101b e 101c della presente legge si applicano finché rimane in vigore un accordo internazionale che preveda il ricono­sci­mento di prescrizioni e provvedimenti di sorveglianza e garantisca che lo Stato contraente interessato applichi normative equivalenti a quelle svizzere.

66 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609).

Art. 101b67

1 Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti relativi a rami dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6 LSA68 qualora essi coprano rischi situati, ai sensi del capoverso 5, in uno Stato contraente:69

a.
se lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione cen­trale nello Stato contraente in cui il rischio è situato, il diritto applicabile al contratto d'assicurazione è quello di tale Stato. Tuttavia, qualora il diritto di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato;
b.
quando lo stipulante non ha la residenza abituale o l'am­ministra­zione centrale in uno Stato contraente in cui il ri­schio è situato, le parti possono scegliere o il diritto dello Stato contraente in cui il rischio è situato o quello dello Stato in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione cen­trale;
c.
quando lo stipulante esercita un'attività commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o più rischi rela­tivi a tali at­tività e localizzati in vari Stati contraenti, la libertà di scelta del diritto applicabile al contratto si estende al diritto di questi Stati e dello Stato in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministra­zione centrale;
d.
se le legislazioni che possono essere scelte conformemente alle lettere b e c accordano una maggior libertà di scelta del diritto applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertà;
e.
quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato contraente diverso da quello in cui il rischio è situato, le parti possono sempre scegliere il diritto del primo Stato;
f.70
per l'assicurazione dei grandi rischi secondo il capoverso 6, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi diritto;
g.
qualora i dati di fatto essenziali, quali lo stipulante e il luogo in cui il rischio è situato, si riferiscano a un solo Stato contraente, la scelta di un diritto ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a o f non può recare pregiudizio alle norme imperative di tale Stato;
h.
la scelta di cui alle lettere a-g deve essere esplicita o risultare univocamente dalle clausole del contratto o dalle circostanze. Se tale non è il caso o se non è stata fatta nessuna scelta, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso, tra quelli che entrano in considerazione secondo le lettere precitate. Tuttavia, se una parte del contratto può essere separata dal resto del contratto ed è più strettamente connessa con un altro degli Stati che entrano in considerazione secondo le lettere precitate, la legge di tale Stato può, a titolo eccezionale, essere applicata a questa parte del contratto. Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato contraente in cui il rischio è situato.

2 Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 198771 sul diritto in­ternazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indi­pendentemente dal diritto applicabile.

3 Sono altresì fatte salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'arti­colo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto inter­nazionale privato, dello Stato contraente in cui il rischio è situato o di uno Stato contraente che impone l'obbligo di contrarre un'assi­cura­zione.

4 Quando il contratto copre rischi situati in più Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dei capoversi 2 e 3 il contratto è considerato costi­tuito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato con­traente.

5 Un rischio è considerato situato nello Stato in cui:

a.
sono ubicati i beni assicurati, se l'assicurazione si riferisce a edifici o a edifici con il loro contenuto;
b.
sono immatricolati i veicoli assicurati, indipendentemente dal loro tipo;
c.
lo stipulante ha concluso un contratto di una durata massima di quattro mesi che copre i rischi di viaggio o vacanza, indi­pendentemente dal ramo assicurativo interessato;
d.
lo stipulante dimora abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il con­tratto.72

6 Per grandi rischi s'intendono:

a.
i rischi classificati nei rami assicurativi corpi di veicoli ferroviari, corpi di aeromobili, corpi di veicoli marittimi, lacu­stri e fluviali, merci trasportate, responsabilità civile per aero­mobili e responsabilità civile per veicoli marittimi, lacu­stri e fluviali;
b.
i rischi classificati nei rami credito e cauzione, qualora lo stipulante eserciti un'attività industriale o commerciale o una libera professione e il rischio riguardi questa attività;
c.
i rischi classificati nei rami corpi di veicoli terrestri, incendio e danni causati dagli elementi naturali, altri danni ai beni, respon­sabilità civile per autoveicoli terrestri, responsabilità civi­le generale e perdite finanziarie di vario genere, purché lo stipulante superi almeno due dei tre valori seguenti:
1.
totale del bilancio: 6,2 milioni di euro,
2.
importo netto del volume d'affari: 12,8 milioni di euro,
3.
250 dipendenti a tempo pieno occupati in media durante l'esercizio.73

67 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609).

68 RS 961.01

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

71 RS 291

72 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

73 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

Art. 101c74

1 Il diritto applicabile ai contratti d'assicurazione sulla vita nei rami assicurativi designati dal Consiglio federale conformemente all'arti­colo 6 LSA75 è quello dello Stato contraente in cui lo stipulante dimora abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo consente, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato.76

2 Quando lo stipulante è una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato contraente diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere il diritto dello Stato contraente di cui lo stipu­lante ha la cittadinanza.

377

4 Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 198778 sul diritto in­ternazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indi­pendentemente dal diritto applicabile.

5 Sono altresì salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, dello Stato dell'impegno.

74 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609).

75 RS 961.01

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

77 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).

78 RS 291



Art. 102

1 Ai contratti di assicurazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano da questo momento le disposi­zioni degli articoli 11 capoverso 2, 13, 20, 21, 22 capoversi 2, 3 e 4, 29 capoverso 2, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 65 ca­po­verso 2, 66, 67 capoverso 4, 73 capoverso 2, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93 capoverso 1 periodo 1, 95 e 96 della stes­sa.

2 Tuttavia la disposizione dell'articolo 44 capoverso 3, a norma della quale lo stipu­lante o l'avente diritto può fare le comunicazioni che gl'incombono a qualunque agente dell'assicuratore, si applica a questi contratti solo quando l'assicuratore ometta di portare a conoscenza dello stipulante o dell'avente diritto un indirizzo nella Svizzera.

3 I contratti che furono conchiusi prima dell'entrata in vigore della pre­sente legge, ma che dopo l'entrata in vigore di questa possono es­sere denunciati a norma delle relative clausole, soggiacciono inoltre dalla data alla quale potevano essere denun­ciati alle disposizioni indi­cate negli articoli 97 e 98 della presente legge.

4 Nel rimanente si applicano per analogia gli articoli 882 e 883 del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 188179.

79 [RU 5 577, 11 490. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2]



Art. 103

1 Coll'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, salva la prescrizione dell'articolo 102 capoverso 4 della stessa, le disposizioni dell'articolo 896 del Co­dice federale delle obbligazioni del 14 giugno 188180 e tutte quelle contrarie con­tenute nelle leggi e ordinanze can­tonali.

2 Tuttavia, la presente legge non modifica le disposizioni delle leggi e ordinanze cantonali che reggono gli istituti di assicurazione organiz­zati dai Cantoni.

80 [RU 5 577, 11 490. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2]



Art. 104

Il Consiglio federale è incaricato, conformemente alle disposizioni della legge fede­rale del 17 giugno 187481 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, di pubblicare la presente legge e di fissare la data della sua entrata in vi­gore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 191082

81 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b]

82 DCF del 17 lug. 1908 (RU 24 751).