1 Ai contratti di assicurazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano da questo momento le disposizioni degli articoli 11 capoverso 2, 13, 20, 21, 22 capoversi 2, 3 e 4, 29 capoverso 2, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 65 capoverso 2, 66, 67 capoverso 4, 73 capoverso 2, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93 capoverso 1 periodo 1, 95 e 96 della stessa.
2 Tuttavia la disposizione dell'articolo 44 capoverso 3, a norma della quale lo stipulante o l'avente diritto può fare le comunicazioni che gl'incombono a qualunque agente dell'assicuratore, si applica a questi contratti solo quando l'assicuratore ometta di portare a conoscenza dello stipulante o dell'avente diritto un indirizzo nella Svizzera.
3 I contratti che furono conchiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma che dopo l'entrata in vigore di questa possono essere denunciati a norma delle relative clausole, soggiacciono inoltre dalla data alla quale potevano essere denunciati alle disposizioni indicate negli articoli 97 e 98 della presente legge.
4 Nel rimanente si applicano per analogia gli articoli 882 e 883 del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 188179.