01.09.2023 - * / In vigore
01.08.2021 - 31.08.2023
19.12.2020 - 31.07.2021
01.01.2020 - 18.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2019
01.03.2012 - 31.12.2015
01.01.2009 - 29.02.2012
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.05.2004 - 31.12.2004
01.02.2004 - 30.04.2004
01.05.2000 - 31.01.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge
sulla Banca nazionale (LBN)
1 del 23 dicembre 1953 (Stato 2 maggio 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31quinquies, 39 e 64bis della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 1953, decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1

1

Il diritto esclusivo di emettere biglietti di banca è conferito dalla Confederazione a una banca centrale di emissione, denominata:
«Schweizerische Nationalbank»
«Banque nationale suisse»
«Banca nazionale svizzera»,
«Banca naziunala svizra».4 2

Questa banca ha la personalità giuridica; essa è amministrata con il concorso e sotto la vigilanza della Confederazione conformemente alle disposizioni della presente legge.


Art. 2

1

Compito principale della Banca nazionale è quello di regolare la circolazione del denaro nel Paese, di facilitare le operazioni di pagamento e di svolgere una politica
di credito e una politica monetaria utili agli interessi generali della Svizzera. Essa
consiglia le autorità federali nei problemi d'ordine monetario.

2

Il Consiglio federale e la Banca nazionale si informano sulle loro intenzioni e si concertano prima di prendere importanti provvedimenti di politica congiunturale e
monetaria.5

RU 1954 499

1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

2

[CS 1 3; RU 51 619, 1978 484]. Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 99,
100 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i
mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RS 941.10).

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

5

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 749).

951.11

Credito

2

951.11

3

La Banca nazionale adempie inoltre i compiti che la Confederazione le affida nel servizio della tesoreria e della moneta, nell'amministrazione dei capitali e dei titoli,
nell'investimento dei fondi della Confederazione, nell'amministrazione del debito
pubblico e nell'emissione di prestiti.6

Art. 3

1

La Banca nazionale ha la sua sede giuridica e amministrativa a Berna, dove si tengono l'assemblea generale degli azionisti e, di regola, le sedute del consiglio della
banca e quelle del comitato della banca.

2

La sede della direzione generale è a Zurigo.

3

La direzione generale è divisa in tre dipartimenti. Due dipartimenti hanno la loro sede a Zurigo e uno a Berna.


Art. 4

1

Le operazioni della Banca nazionale sono affidate alle sue sedi di Berna e di Zurigo, a succursali nelle piazze commerciali importanti e ad agenzie in altre località.

2

Prima di istituire una succursale o un'agenzia, la Banca sente il parere del Governo cantonale. Sorgendo contestazione tra un Cantone e la Banca nazionale, la decisione
definitiva spetta al Consiglio federale.

3

Ogni Cantone o mezzo Cantone che non abbia una succursale può domandare che sul suo territorio sia istituita un'agenzia.

4

A richiesta dei Governi cantonali interessati, tali agenzie devono essere affidate alle banche cantonali.


Art. 5

1

Il capitale sociale della Banca nazionale è di cinquanta milioni di franchi. Esso è diviso in centomila azioni nominative da cinquecento franchi.

2

La metà del capitale sociale è versata; il versamento della rimanenza o di parti di essa deve essere eseguito alla data fissata dal consiglio della banca con un preavviso
di sei mesi.

3

Gli azionisti che non fanno i versamenti entro il termine fissato pagano un interesse moratorio del 5 per cento l'anno. Se l'intimazione per lettera raccomandata rimane
infruttuosa, tali azionisti possono essere dichiarati decaduti dai diritti che loro derivano dal possesso o dalla sottoscrizione delle azioni e dai versamenti parziali già
eseguiti.

4

In luogo delle azioni in tal modo annullate sono emesse nuove azioni.

6

Originario cpv. 2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1°
ago. 1979 (RU 1979 983, 993; FF 1978 I 749).

Banca nazionale - LF 3

951.11


Art. 6

1

Il capitale sociale della Banca nazionale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti. La deliberazione deve essere approvata dall'Assemblea federale che fisserà inoltre le norme secondo le quali deve essere provveduto il nuovo capitale.

2

Nel ripartire le azioni è data la preferenza ai piccoli sottoscrittori, in modo che a ogni sottoscrittore sia assegnata almeno un'azione.


Art. 7

Solo i cittadini svizzeri e gli enti svizzeri di diritto pubblico, come pure le società in
nome collettivo e in accomandita e le persone giuridiche che hanno il loro domicilio
principale in Svizzera, possono essere iscritti nel libro delle azioni o ammessi a sottoscrivere nuove azioni.


Art. 8

1

Il trasferimento delle azioni della Banca nazionale si effettua mediante girata e consegna dei titoli.

2

Ogni trasferimento deve essere approvato dal comitato della banca. Tuttavia, se l'approvazione non è data da almeno sei membri del comitato, il consiglio della
banca decide.

3

In caso di approvazione, il comitato della banca fa iscrivere il trasferimento sul titolo e nel libro delle azioni.

4

Con l'iscrizione nel libro delle azioni il trasferimento è legalmente valido di fronte alla Banca nazionale.


Art. 9

1

La Banca nazionale riconosce come azionisti solamente coloro che sono iscritti nel suo libro; essi soli hanno diritto di voto.

2

Essa non riconosce che un rappresentante per ciascuna azione.


Art. 10

Le azioni della Banca nazionale portano la firma, in facsimile stampato, del presidente del consiglio della banca e del presidente della direzione generale, nonchè la
firma manoscritta del funzionario incaricato di tenere il libro delle azioni.


Art. 11

1

Gli avvisi agli azionisti sono dati con lettera raccomandata, spedita all'ultimo indirizzo indicato nel libro delle azioni, e mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio.
2

Per l'avviso del pagamento di dividendi basta una sola pubblicazione nel Foglio uf- ficiale svizzero di commercio.

Credito

4

951.11

3

Le pubblicazioni prescritte dalla legge sono fatte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il comitato della banca stabilisce come devono essere pubblicati gli altri
avvisi.


Art. 12


7

1

La Banca nazionale è esente dalle imposte dirette della Confederazione.

2

La Banca nazionale è esente da qualsiasi imposta nei Cantoni. Sono salve le imposte di mutazione cantonali e comunali, come pure le tasse per prestazioni speciali dei
Cantoni e dei Comuni.


Art. 13

Le disposizioni del titolo ventesimo sesto del Codice delle obbligazioni8 sulla società anonima sono applicabili alla Banca nazionale, salvo disposizione contraria della
presente legge.

II. Operazioni della Banca nazionale

Art. 14

La Banca nazionale è autorizzata a compiere le operazioni seguenti:9 1.10 Sconto di effetti cambiari e di assegni bancari (chèques) sulla Svizzera, recanti almeno due firme, ciascuna delle quali offra garanzia di solvibilità,
di rescrizioni della Confederazione (buoni del tesoro),
di rescrizioni dei Cantoni e dei Comuni, girate da una banca,
di obbligazioni svizzere che possano essere ammesse come pegno e di crediti
iscritti nel Libro del debito della Confederazione.
La scadenza dei valori ammessi allo sconto non deve superare sei mesi; 2.11 Compera, vendita e pensione di buoni del tesoro e di obbligazioni della Confederazione e di crediti iscritti
nel Libro del debito della Confederazione, di obbligazioni di Cantoni e di
banche cantonali ai sensi della legge federale su le banche e le casse di risparmio12,
di obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni 7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997
2252 2254; FF 1997 II 791).

8

RS 220

9

Nuovo testo giusta il. n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

10

Nuovo testo giusta il. n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997
2252 2254; FF 1997 II 791).

12 RS

952.0

Banca nazionale - LF 5

951.11

fondiarie, di obbligazioni facilmente realizzabili di altre banche svizzere e di
Comuni;

2.bis13 Emissione, riscatto e pensione, per proprio conto, di buoni fruttiferi d'interesse per una durata massima di due anni, se richiesto dalla politica d'intervento monetario;

3.14 Compera e vendita (a contanti o a termine) e pensione di effetti cambiari e di assegni bancari (chèques) sull'estero, con scadenza
non superiore a sei mesi, recanti almeno due firme, ciascuna delle quali offra
garanzia di solvibilità,
di obbligazioni facilmente realizzabili di Stati esteri, di organizzazioni internazionali o di banche estere,
di altri averi sull'estero con scadenza massima di dodici mesi,
di derivati (opzioni, future, forward rate agreement) sempre che siano destinati a controllare rischi di mercato su obbligazioni e averi sull'estero; 4.15 Anticipazioni in conti correnti fruttiferi, con termine di disdetta di dieci giorni al massimo e garantiti con la costituzione in pegno di obbligazioni
svizzere, di crediti iscritti nel Libro del debito della Confederazione, di effetti scontabili e di oro (anticipazioni su pegno). Le azioni e le quote sociali
non sono ammesse come pegno; 5.

Promesse di sconto e di anticipazioni verso pegno di durata limitata, per crediti e titoli scontabili o che possono essere costituiti in pegno alle condizioni
previste nei numeri 1 e 4 che precedono; 6.16 Accettazione di fondi in deposito, non rimunerati; unicamente i fondi della Confederazione, quelli del personale e delle istituzioni previdenziali della
Banca nazionale, nonchè i redditi provenienti da titoli gestiti per conto di
terzi possono fruttare interesse; 7.

Bancogiri, compensazioni e incassi; 8.

Apertura di conti di corrispondenti presso banche svizzere ed estere: emissione di assegni bancari (chèques) sulla Svizzera e sull'estero; 9.17 Compera, vendita e pensione di oro per conto proprio; 10. Compera e vendita di oro e di argento per conto di terzi; 11. Emissione di certificati di oro; 13

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978 (RU 1979 983). Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2252 2254; FF 1997 II
791).

14

Nuovo testo giusta il. n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997
2252 2254; FF 1997 II 791).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

17

Nuovo testo giusta il. n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997
2252 2254; FF 1997 II 791).

Credito

6

951.11

12. Custodia e amministrazione di titoli e valori; compera e vendita di titoli e sottoscrizioni per conto di terzi; 13. Cooperazione, come domicilio di sottoscrizione, all'emissione di prestiti della Confederazione, di Cantoni, d'imprese garantite da Cantoni e dalle
centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie, esclusa qualsiasi partecipazione a impegni fissi di tali prestiti; 14.18 Compera e vendita di mezzi di pagamento internazionali.


Art. 15

1

La Banca nazionale accetta pagamenti per conto della Confederazione e ne esegue sino a concorrenza del conto attivo di questa presso la Banca. Essa assume inoltre la
custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori che le sono consegnati da servizi
federali. Essa tiene il Libro del debito della Confederazione, in nome e per mandato
di questa. La Banca nazionale svolge quest'attività gratuitamente per conto della
Confederazione.19

2

La Banca nazionale coopera all'investimento dei capitali e dei fondi speciali della Confederazione, all'emissione di prestiti della Confederazione, come pure al servizio
delle monete.


Art. 16

1

La Banca nazionale pubblica regolarmente il saggio dello sconto e quello dell'interesse per le anticipazioni.

2

Essa pubblica lo stato del suo attivo e del suo passivo al 10, al 20 e all'ultimo giorno di ogni mese.20

IIa. Riserve minime21
a22 1

La Banca nazionale, per adeguare la massa monetaria alle esigenze poste da un'evoluzione equilibrata della congiuntura, può obbligare le banche a costituire riserve minime presso di lei.

18

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 749).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

21

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 749).

22

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 749).

Banca nazionale - LF 7

951.11

2

Sono considerati banche gli istituti assoggettati alla legge federale su le banche e le casse di risparmio23.

3

Le banche che non raggiungono una certa somma di bilancio possono essere liberate dall'obbligo di costituire riserve minime.

b24 1

Le riserve minime sono averi infruttuosi e indisponibili depositati dalle banche presso la Banca nazionale. Tali riserve non sono computate nella liquidità secondo
la legislazione bancaria.

2

La Banca nazionale le determina in base ai depositi in banca.

c25 1

Le riserve minime si determinano in base alla situazione e all'aumento delle seguenti poste passive del bilancio (depositi in banca); esse non possono superare le
aliquote seguenti:

In per cento

della situazione

dell'aumento

Impegni in banca a vista e a termine in quanto l'istituto creditore non debba versare riserve minime alla
Banca nazionale

12

40

Creditori a vista

12

40

Creditori a termine 9

30

Depositi a risparmio, libretti di deposito e d'investimento 02

05

Buoni di cassa di durata inferiore a 5 anni 02

05

2

Le riserve minime calcolate sui depositi in banca di creditori domiciliati all'estero possono essere aumentate fino al doppio delle aliquote massime stabilite nel capoverso precedente.

3

Talune poste del bilancio o taluni elementi di esse, segnatamente gli impegni in valuta estera e i depositi di creditori domiciliati all'estero, possono essere gravati da
saggi diversi o esentati dal prelievo.

4

Gli impegni fiduciari delle banche rientrano nel calcolo delle riserve minime.

5

Le riserve minime possono essere prelevate in base alla situazione e all'aumento oppure soltanto in base all'una o all'altro.

23

RS 952.0

24

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 749).

25

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 743).

Credito

8

951.11

6

La Banca nazionale stabilisce le date di riferimento per il calcolo dell'aumento dei depositi. Nessuna data di riferimento può essere anteriore di più di tre mesi a quella
in cui è stato deciso il prelievo delle riserve minime.

d26 1

La Banca nazionale può decidere, per il calcolo delle riserve minime, che i crediti in valuta estera sull'estero e il loro aumento sono deducibili dai depositi esteri in
valuta estera e dal loro aumento.

2

I depositi di creditori domiciliati in Svizzera sono parificati ai depositi esteri quando sono effettuati per conto di terzi domiciliati all'estero.

e27 1

Il calcolo delle riserve minime è rifatto periodicamente.

2

La Banca nazionale stabilisce i termini concessi alle banche per presentare il conteggio delle riserve minime e per effettuarne il versamento.

3

Per evitare rigori in singoli casi, la Banca nazionale può attenuare l'obbligo di costituire riserve minime. Le sue decisioni sono definitive.

f28 1

Se una banca non costituisce le riserve minime prescritte, la Banca nazionale ordina, con decisione formale, il versamento della somma mancante e di un interesse
moratorio per il periodo dalla scadenza al pagamento; tale interesse può superare al
massimo del 5 per cento quello ufficiale per le anticipazioni su pegno.

2

Per circostanze speciali, la Banca nazionale può, invece di ordinare il versamento della somma mancante, riscuotere un interesse che superi al massimo del 6 per cento
quello ufficiale per le anticipazioni su pegno.

IIb. Controllo delle emissioni29
g30 1

Per evitare un'eccessiva sollecitazione del mercato monetario e dei capitali, il Consiglio federale può sottoporre ad autorizzazione l'emissione pubblica, per conto di

26

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 743).

27

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 743).

28

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 743).

29

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 743).

30

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 743).

Banca nazionale - LF 9

951.11

residenti, di rescrizioni e di riconoscimenti di debito di qualsiasi tipo, segnatamente
di prestiti obbligazionari e di buoni di cassa, nonchè d'azioni e di buoni di godimento e altre cartevalori analoghe.

2

La Banca nazionale stabilisce la somma complessiva delle emissioni autorizzate durante un determinato periodo.

3

Se è contestato l'obbligo di autorizzazione di un'emissione, la Banca nazionale lo stabilisce con decisione formale.

h31 1

Una commissione di 9 a 11 membri, nominata dal Consiglio federale, decide su ogni domanda, entro i limiti della somma complessiva stabilita. La commissione è
presieduta da un membro della direzione generale della Banca nazionale.

2

La commissione tiene conto delle disparità nell'evoluzione economica delle diverse regioni del Paese.

3

Le decisioni della commissione sono definitive.

IIc. Fondi di provenienza estera32
i33 1

Se l'evoluzione equilibrata della congiuntura perturbata o rischia d'esserlo in seguito a un afflusso eccessivo di fondi dall'estero, il Consiglio federale può:

1.

limitare o vietare la rimunerazione degli averi in franchi svizzeri custoditi in
banche svizzere da non residenti e ordinare che su detti averi sia riscossa e
versata alla Confederazione una provvigione; questi provvedimenti possono
essere applicati per analogia ai conti correnti postali dei non residenti; 2.

limitare le operazioni a termine sulle divise con i non residenti; 3.

limitare o vietare l'acquisto di titoli svizzeri da parte di non residenti; 4.

sottoporre le persone domiciliate in Svizzera all'obbligo di autorizzazione
per raccogliere fondi all'estero; 5.

prescrivere alle banche svizzere di equilibrare le loro posizioni in valuta
estera;

6.

limitare l'importazione di biglietti di banca esteri; 7.

autorizzare la Banca nazionale a concludere operazioni a termine sulle divise, con scadenza fino a 24 mesi.

31

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 743).

32

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 743).

33

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 743).

Credito

10

951.11

2

La Banca nazionale è incaricata dell'applicazione dei provvedimenti. Essa emana le disposizioni d'esecuzione.

3

Il Consiglio federale può ordinare che uffici federali e cantonali cooperino alla vigilanza e all'esecuzione.

IId. Obbligo d'informare e controllo34
k35 1

Le persone e le società assoggettate alle prescrizioni emanate in virtù delle sezioni IIa a IIc della presente legge devono fornire alla Banca nazionale e agli altri servizi
competenti le dichiarazioni e le informazioni necessarie all'esecuzione, mettere a disposizione i documenti relativi e consentirne la verifica in loco.

2

Gli organi di revisione previsti dalla legislazione bancaria accertano, all'atto della revisione e nel relativo rapporto, l'osservanza delle prescrizioni, segnatamente l'esattezza delle dichiarazioni alla Banca nazionale. La Banca nazionale può affidare controlli speciali agli organi di revisione bancari o, in casi speciali, anche ad altri revisori. I revisori, se costatano infrazioni alle prescrizioni o dichiarazioni inesatte, ne
informano la Banca nazionale e la Commissione federale delle banche.

3

La Banca nazionale assume le spese dei controlli da essa ordinati. Se vi è stata infrazione alle prescrizioni, la Banca nazionale ha diritto di regresso.

4

Le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e gli accertamenti fatti all'atto di verifiche in loco sono tenuti segreti.

III. ...


Art. 17

a 2436 34

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 743).

35

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 743).

36

Abrogati dal n. 4 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi
di pagamento (RS 941.10).

Banca nazionale - LF 11

951.11

IV. Rendimento dei conti. Fondo di riserva. Ripartizione dell'utile netto

Art. 25

1

I conti della Banca nazionale si chiudono alla fine dell'anno civile.

2

I bilanci annuali devono essere compilati secondo le norme stabilite dal Codice delle obbligazioni37.

3

I conti annuali devono essere sottoposti al Consiglio federale per l'approvazione prima di essere pubblicati e presentati all'assemblea generale degli azionisti.


Art. 26

1

Le perdite eventuali sul capitale sociale sono coperte da un fondo di riserva alimentato da prelevamenti dall'utile netto annuo.

2

Il fondo di riserva costituisce una parte del capitale d'esercizio della banca.


Art. 27

1

Dall'ammontare dell'utile netto risultante dal conto profitti e perdite è anzitutto prelevata una somma da versare al fondo di riserva: questa somma non deve superare il
2 per cento del capitale sociale.

2

Sarà poi assegnato un dividendo non superiore al 6 per cento del capitale sociale versato.

3

Il resto dell'utile netto è ripartito come segue: a.

innanzitutto, i Cantoni ricevono un'indennità di 80 centesimi per capo della
loro popolazione. Se l'utile non è sufficiente, la somma non versata sarà pagata nei cinque anni successivi per quanto lo consentano i risultati dei conti
della banca;

b.

l'eventuale eccedenza spetta per un terzo alla Confederazione e per due terzi
ai Cantoni.

4

L'eccedenza che spetta ai Cantoni è ripartita per 5/8 in considerazione della loro popolazione di residenza e per 3/8 in considerazione della loro capacità finanziaria. Il
Consiglio federale disciplina i particolari dopo aver udito i Cantoni.38 37

RS 220

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1993
399; FF 1992 III 294).

Credito

12

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V. Organi della Banca nazionale

Art. 28

Gli organi della Banca nazionale sono: A.

per la vigilanza e il controllo:
l'assemblea generale degli azionisti;
le autorità della banca, cioè
il consiglio della banca,
il comitato della banca,
i comitati locali,
la commissione di revisione; B.

per la direzione:
la direzione generale,
le direzioni locali.

1. I vari organi della banca a. L'assemblea generale degli azionisti

Art. 29

1

Ha diritto d'intervenire all'assemblea generale ogni azionista iscritto nel libro delle azioni o un suo mandatario debitamente autorizzato. Anche quest'ultimo deve essere
azionista.

2

Le azioni iscritte sotto un solo nome non possono essere rappresentate che da una sola persona.

3

Il consiglio della banca pubblica le prescrizioni necessarie per la forma della procura.

4

I membri del consiglio della banca e della direzione generale che non sono azionisti assistono all'assemblea generale con voto consultivo.


Art. 30

1

L'assemblea generale è convocata dal presidente del consiglio della banca almeno tre settimane prima del giorno fissato per l'adunanza.

2

Il presidente del consiglio della banca può, se giudica il caso urgente, abbreviare questo termine a otto giorni.

3

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti che saranno trattati. Le proposte che dieci azionisti almeno presentano per iscritto al consiglio della banca,
prima che sia spedito l'avviso di convocazione, devono pure essere indicate fra gli
argomenti da trattare.

4

Non possono prendersi deliberazioni sopra argomenti di cui non sia stata in siffatto modo annunciata la trattazione, tranne che sulla proposta fatta in assemblea generale

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di convocare un'assemblea generale straordinaria. Possono essere formulate proposte
e discussi argomenti anche senza precedente avviso, purchè non siano prese deliberazioni.


Art. 31

1

La presidenza dell'assemblea generale è tenuta dal presidente del consiglio della banca o, se è impedito, dal vicepresidente o, in caso di bisogno, da un altro membro
del comitato designato dal consiglio della banca.

2

Gli scrutatori sono nominati ogni volta dall'assemblea generale, per la durata dell'adunanza, a maggioranza assoluta di voti degli azionisti intervenuti e a scrutinio
aperto. I membri del consiglio della banca non possono essere eletti scrutatori.

3

Le deliberazioni e le decisioni dell'assemblea generale sono consegnate nei processi verbali, che devono essere firmati dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

4

Il segretario è scelto dal consiglio della banca.

5

Gli estratti dei processi verbali devono essere autenticati dal presidente e da un altro membro del consiglio della banca.


Art. 32

1

È tenuta una lista di presenza, che deve indicare il nome e il domicilio degli azionisti presenti o rappresentati all'assemblea generale e il numero delle azioni rappresentate da ciascuno di essi.

2

La lista di presenza deve essere firmata dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

3

Se si tratta di deliberazioni per la validità delle quali la legge esige un atto autentico, un pubblico ufficiale deve assistere alle deliberazioni.


Art. 33

Gli azionisti devono presentare la domanda per ottenere una carta d'ammissione all'assemblea generale, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso
i dipartimenti della direzione generale, le succursali o le agenzie. Il rilascio delle
carte d'ammissione è fatto in base alle iscrizioni contenute nel libro delle azioni.


Art. 34

1

L'assemblea generale è valida quando intervengono almeno trenta azionisti, rappresentanti almeno diecimila azioni.

2

Se alla prima convocazione questo numero non è raggiunto, deve essere convocata immediatamente una nuova assemblea che è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti e delle azioni rappresentate.

3

Sono riservate le disposizioni dell'articolo 39.

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Art. 35

1

Ogni azione dà diritto a un voto.

2

Il numero di voti, di cui dispongono gli enti e gl'istituti di diritto pubblico, non è limitato.

3

Gli altri azionisti dispongono, per le azioni proprie e per quelle rappresentate, di cento voti al massimo.


Art. 36

Con riserva dell'articolo 39, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta di voti delle azioni rappresentate. In caso di parità, prevale il voto
del presidente. Le votazioni hanno luogo, di regola, a voto aperto; tuttavia, se il presidente lo ordina o cinque azionisti presenti ne fanno domanda, esse hanno luogo a
scrutino segreto. L'elezione dei membri del consiglio della banca la cui nomina spetta all'assemblea generale, come pure quella dei membri e dei supplenti della commissione di revisione, devono essere fatte a scrutino segreto.


Art. 37

1

L'assemblea generale ordinaria si raduna ogni anno, non più tardi del mese di aprile, per approvare la relazione sulla gestione e i conti annuali, nonchè per deliberare
circa l'impiego dell'utile netto.

2

La relazione della commissione di revisione deve essere letta prima del voto.

3

L'approvazione senza riserva dei conti equivale, per gli organi dell'amministrazione, a discarico della loro opera durante l'esercizio.

4

Assemblee generali straordinarie saranno tenute ogni qualvolta il consiglio della banca o i revisori lo giudicano necessario.

5

Inoltre, assemblee generali straordinarie saranno convocate ogni qualvolta l'assemblea generale lo delibera, o quando azionisti, le cui azioni rappresentano insieme il
decimo almeno del capitale sociale, ne fanno domanda: questa deve essere firmata
dagli interessati e indicare lo scopo della convocazione.


Art. 38

Oltre alle attribuzioni indicate nell'articolo 37 capoverso 1, l'assemblea generale ha
le seguenti competenze: 1.

nomina di quindici membri del consiglio della banca; 2.

nomina della commissione di revisione; 3.

deliberazione su tutti gli affari che il consiglio della banca le sottomette di
sua propria iniziativa o che le sono demandati in virtù dell'articolo 37 capoverso 5; 4.

deliberazione sull'aumento del capitale sociale, salva l'approvazione dell'Assemblea federale;

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5.

presentazione di proposte al Consiglio federale, a destinazione dell'Assemblea federale, circa modificazioni della presente legge; 6.

deliberazioni sul rinnovamento o la liquidazione della società, almeno un
anno prima che scada il privilegio di emissione.


Art. 39

1

Gli aumenti del capitale sociale e le proposte al Consiglio federale intese a modificare la presente legge possono essere votati soltanto se nell'assemblea generale è
rappresentata almeno la quarta parte di tutte le azioni; le deliberazioni sul rinnovamento o la liquidazione della società sono valide soltanto se è rappresentata almeno
la metà di tutte le azioni.

2

Se alla prima convocazione non è raggiunto il numero legale per deliberare, deve essere convocata, dopo almeno trenta giorni, una seconda assemblea. Questa può
deliberare validamente sugli oggetti indicati nel capoverso che precede, anche se il
numero d'azioni prescritto non è rappresentato. Di ciò deve essere fatta menzione
nell'avviso di convocazione per la seconda assemblea.

3

Il rinnovamento della società dopo la scadenza del privilegio è deliberato se i due terzi almeno dei voti espressi non si sono pronunciati per la liquidazione.

b. Il consiglio della banca

Art. 40

Il consiglio della banca si compone di quaranta membri, eletti per un periodo amministrativo di quattro anni; quindici di essi sono nominati dall'assemblea generale degli azionisti e venticinque dal Consiglio federale. Per anno s'intende il periodo compreso fra la chiusura di un'assemblea generale ordinaria e la chiusura dell'assemblea
generale ordinaria successiva.


Art. 41

Nel consiglio della banca devono essere rappresentati i diversi rami dell'economia e
le varie regioni del Paese, tenuto conto dei principali centri bancari, industriali e
commerciali.


Art. 42

1

La nomina del consiglio della banca è fatta nel modo seguente: il Consiglio federale nomina in primo luogo il presidente e il vicepresidente. L'assemblea generale nomina poi quindici membri e notifica al Consiglio federale le nomine fatte. Il Consiglio federale procede allora alla nomina degli altri ventitrè membri, di cui cinque,
al più, possono far parte delle Camere federali e cinque, al più, dei Governi cantonali.

2

I membri del consiglio della banca non sono obbligati a depositare azioni.

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Art. 43

1

Oltre alla vigilanza generale su l'andamento e la direzione degli affari, il consiglio della banca è incaricato: 01. di nominare otto membri del comitato della banca; 02. di nominare i comitati locali; 03. di presentare al Consiglio federale proposte per la nomina dei membri della direzione generale, dei loro supplenti e dei direttori delle succursali; 04. di esaminare e di adottare i regolamenti, i rapporti e i conti annuali, compilati dal comitato della banca d'intesa con la direzione generale e da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale;

05. di emanare prescrizioni relative al trasferimento di azioni; 06. di decidere l'istituzione e la soppressione di succursali e di agenzie; 07. di fissare il valore nominale dei biglietti da emettere; 08. di ordinare il versamento delle parti non versate del capitale sociale; 09. di ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti; 10. di fissare gli stipendi conformemente all'articolo 62; 11. di preparare e concretare le proposte da sottoporre all'assemblea generale; 12.39 di decidere sul limite di fido ai clienti quando ciò non rientri nella competenza regolamentare del comitato della banca e della direzione generale;

13.40 di approvare la compera e la vendita di beni immobili e di accordare crediti per l'esecuzione di progetti edilizi e d'investimenti d'esercizio se la decisione
non rientra nella competenza regolamentare del comitato della banca e della
direzione generale.

2

...41

3

Il consiglio della banca decide a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.42

Art. 44

1

Le deliberazioni del consiglio della banca sono consegnate in un processo verbale il quale, approvato che sia, deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

2

Il segretario è nominato dal consiglio della banca.

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

41

Abrogato dal n. I della LF del 15 dic. 1978 (RU 1979 983; FF 1978 I 749).

42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

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Art. 45

Tutti gli atti e i documenti che emanano dal consiglio della banca devono essere firmati dal presidente del consiglio e da un membro della direzione generale.


Art. 46

1

I membri del consiglio della banca possono dimettersi in qualunque tempo, ma il consiglio deve essere informato della loro intenzione tre mesi prima.

2

Se occorre surrogare membri eletti dall'assemblea generale, l'elezione dei nuovi membri deve essere fatta nell'assemblea ordinaria più prossima. Tuttavia, se il numero dei membri eletti dall'assemblea generale fosse ridotto a dodici, sarà convocata
un'assemblea straordinaria per procedere alle elezioni suppletive.

3

Se i membri da surrogare sono nominati dal Consiglio federale, questo deve procedere il più presto possibile alle nomine suppletive.

4

I membri eletti in sostituzione sono nominati per il resto del periodo amministrativo.

5

I membri uscenti sono rieleggibili.


Art. 47

1

Il consiglio della banca si riunisce una volta ogni trimestre, ma può essere convocato in seduta straordinaria dalla presidenza o a domanda di dieci membri.

2

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

3

Se i membri del consiglio della banca non possono essere adunati in numero legale, la presidenza è autorizzata a surrogarli con membri dei comitati locali. In questo
caso deve essere osservato un adeguato avvicendamento.

c. Il comitato della banca

Art. 48

1

Il comitato della banca nominato per un periodo amministrativo di quattro anni esercita, come delegazione del consiglio della banca, la vigilanza e il controllo regolare della gestione.

2

Il comitato si compone del presidente e del vicepresidente del consiglio della banca e di altri otto membri nominati dal consiglio stesso. Nel comitato della banca devono essere rappresentate le varie regioni del Paese; di regola, ciascun Cantone può
essere rappresentato nel comitato soltanto da un membro e eccezionalmente, da due.

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3

Il comitato della banca si riunisce quando è necessario, di regola almeno una volta al mese. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità, prevale il voto del presidente.43 4

Nel caso di affari particolarmente urgenti di si poca importanza da non giustificare la convocazione di una seduta, le deliberazioni possono essere prese validamente per
corrispondenza. Le deliberazioni prese in tal modo devono essere sottoposte, nella
seduta più prossima, a una nuova discussione, e poi inserite nel processo verbale.


Art. 49

1

Il comitato esamina preliminarmente tutti gli affari trattati dal consiglio della banca. È consultato per la determinazione del tasso ufficiale di sconto e delle anticipazioni su pegno.44 2

Esso delibera su tutte le questioni che la presente legge non riserva ad altro organo della banca.

3

Esso approva il limite di fido ai clienti, le compere e le vendite di beni immobili, i progetti edilizi, gli investimenti d'esercizio e le spese amministrative che rientrano
nella sua competenza regolamentare.45 4

Il comitato presenta al consiglio della banca, a destinazione del Consiglio federale, proposte per la nomina dei membri della direzione generale, dei loro supplenti e dei
direttori delle succursali.

5

Il comitato, sentita la direzione generale, nomina i direttori delle sedi, i direttori aggiunti, i vicedirettori, i capidivisione, i procuratori e i mandatari commerciali della
banca. Esso ne fissa gli stipendi.46 d. I comitati locali

Art. 50

1

Presso le sedi e le succursali sono istituiti comitati locali di tre membri nominati dal consiglio della banca per un periodo amministrativo di quattro anni e scelti preferibilmente nelle cerchie economiche della loro regione.47 1bis

I comitati locali danno il loro parere sul limite di fido ai clienti e controllano periodicamente gli effetti scontati e le anticipazioni su pegno della loro sede o succur-

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

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sale. Essi esaminano con il direttore la situazione economica nella loro regione e i
riflessi della politica dell'istituto d'emissione.48 2

I comitati locali delle succursali hanno il diritto di fare proposte per la nomina del direttore, dei procuratori e dei mandatari commerciali delle loro succursali.

3

Il comitato della banca designa, fra i membri del comitato locale, il presidente di questo comitato e il suo supplente.

4

I comitati locali si riuniscono quando è necessario; le loro deliberazioni sotto valide quando due membri sono presenti.

e. La commissione di revisione

Art. 51

1

La commissione di revisione è nominata ogni anno dall'assemblea generale ordinaria; essa si compone di tre membri e di tre supplenti. Può essere eletto anche chi non
è azionista.

2

La commissione di revisione è incaricata di verificare i conti annuali e il bilancio, come pure di presentare all'assemblea generale una relazione scritta sul risultato
della sua verificazione. Questa relazione è notificata anche al Consiglio federale.

3

La commissione di revisione ha il diritto di essere informata, in ogni tempo, dell'intera gestione della Banca nazionale.

f. La direzione generale

Art. 52

1

La direzione generale è l'autorità esecutiva superiore della banca. Con riserva degli articoli 43 e 49, essa adotta in conformità dei regolamenti i provvedimenti atti ad
adempiere i compiti e a conseguire gli scopi della Banca nazionale. In particolare,
stabilisce il tasso ufficiale di sconto e delle anticipazioni su pegno, le riserve minime, l'ammontare complessivo delle emissioni autorizzate e le disposizioni d'esecuzione concernenti i provvedimenti per contenere l'afflusso di fondi stranieri.49 2

Essa nomina i funzionari e gl'impiegati delle sedi, quando non devono essere nominati dal Consiglio federale o dal comitato della banca, e approva le nomine fatte
dalle succursali.

3

Essa fa proposte al comitato della banca per la nomina dei supplenti dei membri della direzione generale, dei direttori delle succursali e dei funzionari che devono
essere nominati dal comitato della banca.

48

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 749).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

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4

La direzione generale rappresenta la Banca nazionale di fronte ai terzi. Essa è l'autorità immediatamente preposta ai funzionari e impiegati della sedi e ai direttori
delle succursali.


Art. 53

1

La direzione generale si compone di tre membri, assistiti, presso le sedi, da supplenti e direttori.50

2

I membri della direzione generale e i loro supplenti sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del consiglio della banca, per un periodo amministrativo di sei
anni.

3

Il Consiglio federale designa, fra i membri della direzione generale, il presidente e il vicepresidente.

4 Gli affari sono ripartiti fra i tre dipartimenti (art. 3 cpv. 3). I dipartimenti di Zurigo
dirigono le operazioni di sconto, delle anticipazioni su pegno, delle divise estere, del
servizio banco-giro, degli studi economici, del servizio giuridico e del personale e
del controllo. Il dipartimento di Berna è incaricato dell'emissione dei biglietti, della
gestione dell'oro, dell'incasso e delle operazioni con la Confederazione e con la Posta Svizzera.51 5

I direttori esercitano le loro funzioni secondo le decisioni e istruzioni della direzione generale.52

g. Le direzioni locali

Art. 54

1

A ogni succursale è preposto un direttore nominato dal Consiglio federale, su proposta del consiglio della banca, per un periodo amministrativo di sei anni.

2

Il direttore dirige e amministra la succursale, sotto la sua responsabilità, conformemente alle istruzioni della direzione generale e ai regolamenti.

3

Egli nomina i funzionari e gl'impiegati della succursale quando non devono essere nominati dal comitato della banca. Le nomine devono essere sottoposte all'approvazione della direzione generale.

4 Tutti i funzionari e gl'impiegati delle succursali dipendono direttamente dal direttore locale.

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

51

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF sulle ferrovie federali svizzere del 20 mar.
1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 742.31).

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

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2. Disposizioni generali

Art. 55

I membri delle autorità della banca, come pure tutti i funzionari e gl'impiegati della
Banca nazionale, devono essere cittadini svizzeri e avere il loro domicilio in Svizzera.


Art. 56


53

I membri della direzione generale, i loro supplenti, i direttori delle sedi e delle succursali e i direttori aggiunti non possono fare parte nè dell'Assemblea federale nè di
un governo cantonale nè del consiglio della banca.


Art. 57

1

La Banca nazionale è validamente impegnata con la firma di due persone autorizzate a firmare in nome di essa.

2

Il comitato della banca può, per gli affari correnti, prevedere deroghe.54

Art. 58

I membri delle autorità della banca, come pure i funzionari e gli impiegati della
Banca nazionale, hanno l'obbligo di serbare il segreto più assoluto sulle relazioni
d'affari della banca con i suoi clienti, nonchè sui provvedimenti e le disposizioni
confidenziali per loro natura o in virtù di prescrizioni speciali. L'obbligo del segreto
sussiste anche dopo la cessazione del mandato di membro o del rapporto d'impiego.


Art. 59

I membri delle autorità della banca, come pure i funzionari e gli impiegati della
Banca nazionale, sono soggetti alle disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità civile e penale delle autorità e dei funzionari della Confederazione.


Art. 60

I membri delle autorità della banca, come pure i funzionari e gl'impiegati della
Banca nazionale, possono essere destituiti con decisione motivata dell'organo o dell'autorità che li ha eletti o nominati.


Art. 61

Le competenze delle autorità della banca, i loro reciproci rapporti, il minimo e il
massimo degli stipendi, come pure le norme concernenti la gestione degli affari, so53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

54

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 749).

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no fissati da regolamenti emanati dal consiglio della banca e approvati dal Consiglio
federale.


Art. 62

1

Gli stipendi sono fissati, nei limiti del regolamento, dal consiglio della banca per i membri della direzione generale, per i loro supplenti e per i direttori delle succursali;
dall'autorità di nomina per gli altri funzionari e impiegati.

2

Non sono concesse partecipazioni agli utili.

VI. Concorso e vigilanza della Confederazione

Art. 63

Le attribuzioni costituzionali di collaborazione e vigilanza della Confederazione
sono esercitate:55

1.

dall'Assemblea federale:
con l'approvare l'aumento del capitale sociale (art. 6 cpv. 1); 2.

dal Consiglio federale:
a.

col nominare suoi rappresentanti nelle autorità della banca (art. 40 a 42); b.

col nominare i membri della direzione generale, i loro supplenti e i direttori delle succursali (art. 53 e 54); c.

col risolvere le contestazioni tra Cantoni e la Banca nazionale, concernenti l'istituzione di succursali o agenzie (art. 4 cpv. 2); d.-f. ...56
g.

col fissare definitivamente l'indennità da versare ai Cantoni (art. 27 n. 3); h.

con l'approvare il regolamento emanato dal consiglio della banca (art. 61); i.

con l'approvare la relazione sulla gestione e il conto annuale (art. 25); k.

col presentare il suo rapporto all'Assemblea federale; l.57 mediante le sue competenze per provvedimenti importanti di politica congiunturale e monetaria giusta l'articolo 2 capoverso 2.

3.

...58

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

56 Abrogate dal n. 4 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (RS 941.10).

57

Introdotta dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 749).

58

Abrogato dal n. I della LF dal 15 dic. 1978 (RU 1979 983; FF 1978 I 749).

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VII. Disposizioni penali Art. 64 e 6559

Art. 65

a60 1.

Chiunque, contrariamente alle prescrizioni emanate dal Consiglio federale o
dalla Banca nazionale in virtù della presente legge:
a.

emette pubblicamente senza autorizzazione, per conto di residenti, rescrizioni o obbligazioni di qualsiasi tipo, azioni, buoni di godimento o
altre cartevalori analoghe; b.

rimunera averi espressi in franchi svizzeri di non residenti o si astiene
dal riscuotere o versare le provvigioni su tali averi; c.

realizza con non residenti operazioni non autorizzate su divise, a termine, o su titoli, d.

raccoglie senza autorizzazione fondi all'estero; e.

non equilibra le proprie posizioni in valuta estera; f.

importa biglietti di banca esteri per un ammontare superiore a quello
autorizzato,
è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa sino a 200 000
franchi.

2.

Se l'infrazione è stata commessa per negligenza, la pena è della multa fino a
100 000 franchi.

b61 1.

Chiunque, contrariamente alle prescrizioni della presente legge:
a.

non ottempera all'obbligo di fornire dichiarazioni e conteggi, di dare informazioni e produrre i libri e i giustificativi contabili oppure dà indicazioni inesatte o incomplete; b.

rende difficile, ostacola o impedisce un controllo ufficiale, segnatamente quello della contabilità; c.

viola, all'atto della revisione o dell'allestimento del rapporto di revisione, gli obblighi che, in virtù della presente legge o delle disposizioni
d'esecuzione, gli incombono nella sua qualità di organo di revisione riconosciuto, segnatamente dando nel rapporto indicazioni false o sottacendovi fatti importanti,
è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 200 000
franchi.

59

Abrogati dal n. 4 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi
di pagamento (RS 941.10).

60

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 749).

61

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 749).

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2.

Se l'infrazione è stata commessa per negligenza, la pena è della multa fino a
100 000 franchi.

3.

In caso di infrazione giusta il numero 1 lettera b, è riservata l'azione penale
per violazione dell'articolo 285 del Codice penale svizzero62.

c63 Il Consiglio federale può prevedere l'arresto o la multa fino a 200 000 franchi per le
infrazioni alle disposizioni d'esecuzione da esso emanate, salvo che sia applicabile
l'articolo 65a.

d64 1. Le infrazioni di cui agli articoli 65a a 65c sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale delle finanze conformemente alle disposizioni procedurali della
legge federale sul diritto penale amministrativo65. Il titolo secondo della legge
federale sul diritto penale amministrativo è applicabile.
Se la Banca nazionale è a conoscenza di siffatte infrazioni, ne informa senza indugio
il Dipartimento federale delle finanze.

2. Il perseguimento delle contravvenzioni si prescrive in cinque anni. In caso d'interruzione della prescrizione, il termine ordinario non può essere superato di più della metà.

VIII. Durata del privilegio

Art. 66

1

Il privilegio dell'emissione dei biglietti di banca è concesso alla Banca nazionale per la durata di venti anni. Esso è rinnovabile mediante decreto dell'Assemblea federale.

2

Qualora la Confederazione non volesse rinnovare il privilegio, essa si riserva il diritto, mediante preavviso di un anno, di assumere la Banca nazionale con l'attivo e il
passivo in base a un bilancio stabilito di comune accordo o, in caso di contestazione,
per sentenza del Tribunale federale. L'assunzione ha luogo in virtù di una legge federale.

3

La Confederazione può assumere la banca alle stesse condizioni qualora l'assemblea generale ne votasse la liquidazione.

62

RS 311.0

63

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 749).

64

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 749).

65

RS 313.0

Banca nazionale - LF 25

951.11


Art. 67

In mancanza di un decreto dell'Assemblea federale, giusta l'articolo 66, l'emissione
dei biglietti di banca rimane affidata alla Banca nazionale per altri tre anni. Una decisione contraria della Banca nazionale che stabilisca il suo scioglimento non ha valore giuridico.


Art. 68

1

Qualora la Banca nazionale fosse trasferita alla Confederazione, il capitale sociale versato è restituito con l'interesse del 5 per cento per la durata della liquidazione.

2

Il fondo di riserva, in quanto non debba servire a coprire perdite, è ripartito come segue: un terzo, ma al massimo il 10 per cento del capitale sociale versato, agli azionisti;
una metà del resto alla Confederazione per essere versato alla nuova banca di emissione, e l'altra metà ai Cantoni in proporzione della loro popolazione.

3

Il resto dell'attivo è assegnato alla nuova banca di emissione della Confederazione.

IX. Rimedi di diritto e esecutività66
a67 1

Le decisioni della Banca nazionale rese in virtù degli articoli 16f, 16g capoverso 3, 16i e 16k della presente legge o in virtù delle relative disposizioni d'esecuzione
possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale.

2

Le decisioni della Banca nazionale cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive dei tribunali giusta l'articolo 80 della legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento68.


Art. 69

1

Il Tribunale federale giudica come istanza unica: a.

tutte le contestazioni di diritto privato risultanti dall'emissione di biglietti di
banca;

b.

le contestazioni che sorgessero tra la Confederazione, i Cantoni e gli altri
proprietari di azioni, fra di loro o con la Banca nazionale, circa gli utili netti
o il prodotto della liquidazione; c.

le contestazioni relative alla fissazione del bilancio, nel caso in cui la banca
fosse trasferita alla Confederazione.

66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979
983 993; FF 1978 I 749).

67

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1979 983
993; FF 1978 I 749).

68

RS 281.1

Credito

26

951.11

2

Tutte le altre contestazioni riguardanti la Banca nazionale sono giudicate dai tribunali ordinari.

X. Disposizioni finali

Art. 70

A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
la legge federale del 7 aprile 192169 sulla Banca Nazionale Svizzera;
gli articoli 1 e 2 del decreto federale del 27 settembre 193670 che istituisce misure
monetarie.


Art. 71

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 195471 69

[CS 6 77]

70

[CS 6 103; RU 1953 213 art. 19] 71

DCF del 18 mag. 1954 (RU 1954 518).