01.07.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 30.06.2023
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01.01.2019 - 30.03.2019
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1

Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)1 del 25 giugno 1954 (Stato 1° gennaio 2011) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 1950, come pure il messaggio complementare del 28 dicembre 1951, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali Capo primo: Condizioni richieste per l'ottenimento del brevetto ed effetti del brevetto

Art. 1

1 Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.

2

Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile.5 3 I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.6 RU 1955 899

1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

2

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

4

Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

5

Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

232.14

A. Invenzioni

brevettabili I. Principio4

Proprietà industriale 2

232.14

a7 1 Il corpo umano in quanto tale, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, compreso lo stadio embrionale, non è brevettabile.

2

Le parti del corpo umano nel loro ambiente naturale non sono brevettabili. Una parte del corpo umano è tuttavia brevettabile come invenzione se è stata prodotta mediante un procedimento tecnico, se ne viene indicato un effetto utile sotto il profilo tecnico e se le altre condizioni di cui all'articolo 1 sono adempite; è fatto salvo l'articolo 2.

b8 1 Le sequenze o le sequenze parziali di un gene presenti in natura non sono brevettabili in quanto tali.

2

Le sequenze derivate da una sequenza o una sequenza parziale di un gene presente in natura sono tuttavia brevettabili se sono state prodotte mediante un procedimento tecnico, se viene indicata concretamente la loro funzione e se le altre condizioni di cui all'articolo 1 sono adempite; è fatto salvo l'articolo 2.


Art. 2

9 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: a. i procedimenti di clonazione di esseri umani e i cloni così ottenuti;

b. i procedimenti di formazione di esseri ibridi mediante utilizzazione di cellule germinali umane, cellule totipotenti umane o cellule staminali embrionali umane e gli esseri così ottenuti;

c. i procedimenti di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così ottenuti; d. i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e le cellule germinali così ottenute;

e. le cellule staminali e linee di cellule staminali embrionali umane non modificate; f.

l'utilizzazione di embrioni umani per scopi non medici; 7

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

8

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

II. Il corpo

umano e le sue

parti

III. Sequenze

di geni

B. Invenzioni

escluse dal

brevetto

Brevetti d'invenzione. LF 3

232.14

g. i procedimenti di modificazione dell'identità genetica di animali, atti a provocare su di loro sofferenze senza essere giustificati da interessi preponderanti degni di essere protetti, nonché gli animali ottenuti con l'aiuto di tali procedimenti.

2

Sono inoltre esclusi dal brevetto: a. i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati al corpo umano o animale;

b. le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; fatto salvo il capoverso 1, sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti, nonché le invenzioni aventi per oggetto vegetali o animali, la cui esecuzione non sia tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale.


Art. 3

1 Il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, al suo avente causa o al terzo cui l'invenzione appartiene per altri titoli.

2

Se più persone hanno fatto un'invenzione insieme, il diritto spetta loro in comune.

3

Se la stessa invenzione è stata fatta da più persone indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al rilascio del brevetto spetta a colui che può invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di una priorità anteriore.


Art. 4
Durante la procedura davanti all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto)10 è considerato legittimato a chiedere il rilascio del brevetto colui che deposita la domanda.


Art. 5

1 Il richiedente deve designare, per iscritto, l'inventore all'Istituto11.12 10

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

11 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

C. Diritto al

rilascio del

brevetto I. Norma

II. Nella

procedura

d'esame

D. Menzione

dell'inventore I. Diritto dell'inventore

Proprietà industriale 4

232.14

2

La persona designata dal richiedente è menzionata come inventore nel registro dei brevetti, nella pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto, nonché nell'esposto d'invenzione.13 3 Il capoverso 2 è applicabile per analogia quando un terzo produce una sentenza esecutiva, la quale accerti che l'inventore è lui e non la persona designata dal richiedente.


Art. 6

1 La menzione prevista nell'articolo 5 capoverso 2 è omessa se l'inventore designato dal richiedente vi rinuncia.

2

La rinuncia anticipata dell'inventore a essere menzionato come tale non ha effetto.


Art. 7

14 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica.

2

Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo.

3

Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: a. nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; b. nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015;

c. nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

15 RS

0.232.142.2

16 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

II. Rinuncia alla

menzione

E. Novità

dell'invenzione I. Stato della tecnica

Brevetti d'invenzione. LF 5

232.14

a17
b18 Se l'invenzione è stata resa accessibile al pubblico durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulgazione non è compresa nello stato della tecnica se essa risulta direttamente o indirettamente:19 a. da un abuso evidente a svantaggio del richiedente o del suo dante causa, oppure

b. dal fatto che il richiedente o il suo dante causa abbia esposto l'invenzione in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 novembre 192820 concernente le esposizioni internazionali, e se il richiedente l'ha dichiarato all'atto del deposito ed ha fornito in tempo utile i sufficienti documenti a sostegno.

c21 Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, ma non per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo chirurgico, terapeutico o diagnostico di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a22, sono comprese nello stato della tecnica, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.

d23 Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica, eccetto per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di 17

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

18

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

20

RS 0.945.11

21

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

22 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParlRS 171.10).

23

Introdotto dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti (RU 2007 6479; FF 2005 3397). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

II. …

III. Divulgazioni

non opponibili

IV. Nuova

utilizzazione

di sostanze

conosciute a. Indicazione medica primaria

b. Altre

indicazioni

mediche

Proprietà industriale 6

232.14

diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a24 laddove tale utilizzazione risulti specifica rispetto all'indicazione medica primaria giusta l'articolo 7c, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente alla fabbricazione di un prodotto a scopi chirurgici, terapeutici o diagnostici.


Art. 8

25 1 Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzazione professionale dell'invenzione.

2

Per utilizzazione s'intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché il possesso per detti scopi.

3

Il transito non può essere vietato in quanto il titolare del brevetto non possa vietare l'importazione nel Paese di destinazione.

a26 1 Se l'invenzione ha per oggetto un procedimento di fabbricazione, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti immediati del procedimento. 2 Se i prodotti immediati sono costituiti da materiale biologico, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti ottenuti direttamente mediante la riproduzione di tale materiale biologico e dotati delle stesse proprietà. Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso 1 e 9a capoverso 3.27
b28
Se l'invenzione ha per oggetto un prodotto che consiste in un'informazione genetica o che contiene una tale informazione, gli effetti del brevetto si estendono a ogni materiale nel quale tale prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione. Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso 1 e 9a capoverso 3.29 24 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParlRS 171.10).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

26 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

27 Per. introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2645; FF 2008 247).

28 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

29 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2645; FF 2008 247).

F. Effetti del

brevetto I. Diritto di esclusiva

II. Procedimenti

di fabbricazione

III. Informazione

genetica

Brevetti d'invenzione. LF 7

232.14

c30 La protezione derivante da un diritto su una sequenza nucleotidica
derivata da una sequenza o una sequenza parziale di un gene presenti in natura è limitata a quei segmenti della sequenza che svolgono la funzione concretamente descritta nel brevetto.


Art. 9

31 1 Gli effetti del brevetto non si estendono: a. agli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali; b. agli atti eseguiti per scopi di ricerca e di sperimentazione che servono all'acquisizione di conoscenze sull'oggetto dell'invenzione, comprese le sue utilizzazioni; in particolare è libera qualsiasi ricerca scientifica sull'oggetto dell'invenzione; c. agli atti necessari per l'omologazione di un medicamento in Svizzera o in Paesi che hanno istituito un controllo dei medicamenti equivalente; d. all'utilizzazione

dell'invenzione per scopi didattici nell'insegnamento;

e. all'utilizzazione di materiale biologico allo scopo di coltivare, scoprire o sviluppare una varietà vegetale; f. al materiale biologico che nel settore dell'agricoltura è ottenuto in modo casuale o tecnicamente non evitabile.

2

Gli accordi che limitano o escludono le eccezioni di cui al capoverso 1 sono nulli.

a32 1 Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale merce può essere importata e utilizzata o rivenduta in Svizzera a titolo professionale.

2

Se un dispositivo che consente l'applicazione di un procedimento protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati ad applicare tale procedimento.

30 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

32 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2008 2551; FF 2006 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2645; FF 2008 247).

IV. Sequenze

nucleotidiche

G. Eccezioni

agli effetti

del brevetto I. In generale II. In particolare

Proprietà industriale 8

232.14

3

Se materiale biologico protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale materiale può essere importato e riprodotto in Svizzera nella misura necessaria per consentirne l'utilizzazione cui è destinato. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un'ulteriore riproduzione. È fatto salvo l'articolo 35a.

4

Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso e la protezione brevettuale riveste un'importanza secondaria in considerazione delle caratteristiche funzionali della merce, questa può essere importata a titolo professionale. Se il titolare del brevetto non rende verosimile il contrario, si presume che la protezione brevettuale rivesta un'importanza secondaria.

5

Nonostante i capoversi 1-4, una merce protetta da brevetto può essere immessa in commercio in Svizzera soltanto con il consenso del titolare del brevetto se, in Svizzera o nel Paese di immissione in commercio, il prezzo di tale merce è stabilito dallo Stato.


Art. 10


33



Art. 11

1 I prodotti protetti da un brevetto, o il loro imballaggio, possono essere muniti del segno del brevetto, consistente nella croce federale e nel numero del brevetto. Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari.34 2

Il titolare del brevetto può esigere che i coutenti o i concessionari di una licenza muniscano del segno del brevetto i prodotti da essi fabbricati o l'imballaggio dei medesimi.

3

Il coutente o il concessionario di una licenza che non si conforma a tale esigenza del titolare del brevetto risponde verso di lui del danno che gliene deriva, impregiudicato restando il diritto del titolare di esigere l'apposizione del segno del brevetto.


Art. 12

1 Chi mette in circolazione o pone in vendita i suoi documenti commerciali, annunci d'ogni genere, prodotti o merci con un'altra indicazione relativa all'esistenza di una protezione è tenuto a specificare a chiunque gliene faccia richiesta il numero della domanda di brevetto o quello del brevetto cui l'indicazione si riferisce.

33

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

H. Riferimenti

all'esistenza di

una protezione I. Segno del brevetto

II. Altri

riferimenti

Brevetti d'invenzione. LF 9

232.14

2

Chi accusa terzi di ledere i suoi diritti o li mette in guardia contro una tale lesione deve, a domanda, fornire la stessa informazione.


Art. 13

35 1 Chi non ha domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario con recapito in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative.

Non è tuttavia necessario avere un mandatario per:36 a. la presentazione di una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito; b. il pagamento di emolumenti, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di rivendicazioni dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali rivendicazioni non diano adito a contestazioni.37 2

Sono riservate le disposizioni concernenti l'esercizio professionale del patrocinio.


Art. 14

1 Il brevetto dura al massimo fino allo spirare di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto.38 2 …39


Art. 15

1 Il brevetto si estingue: a. se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per iscritto all'Istituto; b. se una tassa annuale scaduta non è pagata in tempo utile.40 2

…41

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

36 Nuovo testo giusta il n. II 12 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

37 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1).

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

39

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

41

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

J. Domicilio

all'estero

K. Durata del

brevetto I. Durata

massima

II. Estinzione

prematura

Proprietà industriale 10

232.14


Art. 16

42 Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 188343 per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge.

Capo 2: Diritto di priorità

Art. 17

1 Se l'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato Parte alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 188345 per la protezione della proprietà industriale o all'Accordo del 15 aprile 199446 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), secondo l'articolo 4 della Convenzione di Parigi tale deposito dà origine a un diritto di priorità. Questo diritto può essere rivendicato per la domanda di brevetto depositata in Svizzera per la medesima invenzione entro dodici mesi a decorrere dal primo deposito.47 1bis È parificato al primo deposito in uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione industriale il primo deposito fatto in uno Stato che non fa parte della Convenzione ma accorda la reciprocità alla Svizzera.48 1ter Salvo disposizioni contrarie della presente legge o dell'ordinanza, il capoverso 1 e l'articolo 4 della Convenzione di Parigi si applicano per analogia in caso di un primo deposito svizzero.49 42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

43

RS 0.232.01/.04 44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

45 RS

0.232.01/.04 46 RS

0.632.20

47

Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

48

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

49

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

L. Riserva

A. Condizioni

ed effetti della

priorità44

Brevetti d'invenzione. LF 11

232.14

2

Il diritto di priorità consiste in ciò che non sono opponibili al deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito.

3

…50


Art. 18

1 …51

2

Il diritto di priorità può essere rivendicato dal primo depositante o da chi ha acquisito il diritto del primo depositante di depositare in Svizzera una domanda di brevetto per la stessa invenzione.52 3 Se il primo deposito, il deposito in Svizzera o ambedue questi depositi sono stati effettuati da una persona che non aveva diritto al rilascio del brevetto, l'avente diritto può invocare la priorità derivante dal primo deposito.53


Art. 19

54 1 Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'Istituto una dichiarazione di priorità e un documento di priorità.

2

Se non sono osservati i termini e le modalità prescritti nell'ordinanza, il diritto alla priorità si estingue.


Art. 20

1 Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto.

2

Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1bis).55
a56 Qualora l'inventore o il suo avente causa ottengano, per la medesima
invenzione, due brevetti validi con la stessa data di deposito o di priorità, il brevetto basato sulla domanda depositata per prima non è più 50

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

51

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

56

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

B. Legittimazione

C. Modalità

D. Onere della

prova in caso di

processo

E. Divieto di

cumulare la

protezione

Proprietà industriale 12

232.14

efficace nella misura in cui i limiti della protezione conferita dai due brevetti siano gli stessi.


Art. 21

a 2357 Capo 3: Modificazioni nell'esistenza del brevetto

Art. 24

58 1 Il titolare di un brevetto può rinunciarvi parzialmente chiedendo all'Istituto:

a. di sopprimere una rivendicazione (art. 51 e 55); o b. di limitare una rivendicazione indipendente riunendo alla stessa una o più rivendicazioni da essa dipendenti; o c. di limitare in altro modo una rivendicazione indipendente; in questo caso, la rivendicazione limitata deve riferirsi alla stessa invenzione e definire una forma d'esecuzione prevista tanto nel fascicolo del brevetto pubblicato quanto nella versione della domanda di brevetto che ha determinato la data di deposito.

2

…59


Art. 25

60 1 Se, in seguito ad una rinuncia parziale, il brevetto presentasse rivendicazioni che non possono coesistere secondo gli articoli 52 e 55, esso deve essere limitato in conformità.

2

Il titolare del brevetto può domandare, per le rivendicazioni in tal modo eliminate, la costituzione di uno o più nuovi brevetti, i quali avranno come data di deposito quella del brevetto iniziale.

3

Una volta iscritta la rinuncia parziale nel registro dei brevetti, l'Istituto assegna al titolare del brevetto un termine per domandare la costituzione di nuovi brevetti conformemente al capoverso 2; trascorso il termine, la domanda non può più essere accolta.

57

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

58

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

59 Abrogato dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, con effetto dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

A. Rinuncia

parziale I. Condizioni II. Costituzione

di nuovi brevetti

Brevetti d'invenzione. LF 13

232.14


Art. 26

1 Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se: a. l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1, 1a, 1b e 2; b. l'invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla; c. l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito; d. il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non aveva, per altri titoli, diritto al rilascio del brevetto.61 2

Se un brevetto è stato rilasciato con riconoscimento di una priorità e la domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità non si è conclusa con un brevetto, il titolare del brevetto può essere costretto dal giudice a indicarne i motivi e a presentare i relativi mezzi di prova; in caso di rifiuto, il giudice apprezzerà liberamente questo atteggiamento.62

Art. 27

1 Se il motivo di nullità non si avvera che per una parte dell'invenzione, il giudice limita il brevetto in conformità.

2

Egli pone le parti in grado di pronunciarsi sulla nuova redazione che intende dare alla rivendicazione; egli può inoltre domandare il parere dell'Istituto.

3

L'articolo 25 è applicabile per analogia.


Art. 28

63 L'azione per nullità può essere promossa da chiunque provi di avervi
interesse; l'azione risultante dall'articolo 26 capoverso 1 lettera d può invece essere promossa soltanto dall'avente diritto.

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

B. Azione per

nullità I. Cause di nullità

II. Nullità

parziale

III. Legittimazione all'azione

Proprietà industriale 14

232.14

a64 L'effetto di un brevetto rilasciato è considerato inesistente sin dalla
data del rilascio nella misura in cui il titolare stesso rinuncia al brevetto oppure nella misura in cui il giudice, su azione, constata la nullità del brevetto.

Capo 4:

Modificazioni concernenti il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto; concessione di licenze

Art. 29

1 Quando la domanda di brevetto è stata depositata da una persona che, secondo l'articolo 3, non aveva diritto al rilascio del brevetto, l'avente diritto può chiedere la cessione della domanda di brevetto oppure, se il brevetto è già stato rilasciato, chiedere la cessione del brevetto o promuovere l'azione per nullità.

2

…65

3

Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi cessano di essere validi; tuttavia, se hanno già utilizzato professionalmente l'invenzione in Svizzera in buona fede oppure hanno già fatto a questo scopo preparativi speciali, i terzi hanno diritto alla concessione di una licenza non esclusiva.66 4 È riservato il risarcimento dei danni.

5

L'articolo 40e è applicabile per analogia.67

Art. 30

1 Se l'attore non riesce a provare il suo diritto quanto a tutte le rivendicazioni, il giudice ordina la cessione della domanda di brevetto o del brevetto eliminando le rivendicazioni per le quali l'attore non ha provato il suo diritto.68 2

In questo caso, l'articolo 25 è applicabile per analogia.

64 Introdotto dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

65

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

66

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456; FF 2000 2432).

67

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

C. Effetti della

modificazione

nell'esistenza

del brevetto

A. Azione per

cessione I. Condizioni ed effetti verso i

terzi

II. Cessione

parziale

Brevetti d'invenzione. LF 15

232.14


Art. 31

1 L'azione per cessione dev'essere promossa entro due anni a contare dalla data ufficiale di pubblicazione dell'esposto d'invenzione.

2

L'azione diretta contro un convenuto in malafede non è vincolata ad alcun termine.


Art. 32

1 Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può pronunciare l'espropriazione totale o parziale del brevetto.

2

L'espropriato ha diritto a un'indennità piena; fissata in caso di contestazione dal Tribunale federale; le disposizioni del capo II della legge federale del 20 giugno 193069 sull'espropriazione sono applicabili per analogia.


Art. 33

1 Il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto passano agli eredi; essi possono essere trasferiti a terzi, in tutto o in parte.

2

Se questi diritti appartengono a più persone, ciascun avente diritto può esercitarli solo con il consenso degli altri; tuttavia, ciascuno può disporre indipendentemente della propria parte e promuovere azioni per violazione del brevetto.

2bis

Il trasferimento della domanda di brevetto e del brevetto risultante da un negozio giuridico è valido soltanto se fatto per iscritto.70 3 Per trasferire un brevetto non è necessaria l'iscrizione nel registro dei brevetti; in mancanza di un'iscrizione, le azioni previste nella presente legge possono tuttavia essere promosse contro il precedente titolare del brevetto.

4

I diritti dei terzi non iscritti nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia acquistato in buona fede diritti sul brevetto.


Art. 34

1 Il richiedente o il titolare del brevetto può autorizzare terzi a utilizzare l'invenzione (concessione di licenze).

2

Se la domanda di brevetto o il brevetto appartengono a più persone, una licenza può essere concessa solo con il consenso di tutti gli aventi diritto.

3

Le licenze non iscritte nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia in buona fede acquistato diritti sul brevetto.

69

RS 711

70

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

III. Termine

B. Espropriazione

del brevetto

C. Trasferimento

del diritto al

rilascio del

brevetto e al

brevetto

D. Concessione

di licenze

Proprietà industriale 16

232.14

Capo 5:

Restrizioni legali ai diritti derivanti dal brevetto

Art. 35

1 Il brevetto non è opponibile a chi, in buona fede, prima della data di deposito della domanda di brevetto o della data di priorità, utilizzava l'invenzione professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo speciali preparativi.71 2 Questi può sfruttare l'invenzione per i bisogni della sua azienda; siffatto diritto può essere trasmesso, tra vivi o per successione, soltanto insieme con l'azienda.

3

Gli effetti del brevetto non si estendono ai veicoli che si trovano nella Svizzera solo di passaggio e ai loro congegni.

a72 1 Gli agricoltori che hanno acquistato dal titolare del brevetto o con il suo consenso materiale di riproduzione o moltiplicazione vegetale immesso in commercio possono moltiplicare nella propria azienda il prodotto del raccolto ivi ottenuto mediante la coltivazione di questo materiale.

2

Gli agricoltori che hanno acquistato dal titolare del brevetto o con il suo consenso materiale di riproduzione o moltiplicazione animale immesso in commercio o animali immessi in commercio possono moltiplicare nella propria azienda gli animali ivi riprodotti mediante l'utilizzazione di questo materiale o di questi animali.

3

Gli agricoltori necessitano del consenso del titolare del brevetto se intendono consegnare a terzi a scopo di riproduzione o moltiplicazione il prodotto del raccolto o l'animale riprodotto o il materiale di moltiplicazione animale ottenuto.

4

Accordi contrattuali che limitano o sopprimono il privilegio degli agricoltori nell'ambito della fabbricazione di derrate alimentari e foraggi sono nulli.

71

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

72 Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

A. Diritto di

coutenza; veicoli

stranieri

Abis. Privilegio

degli agricoltori I. Principio

Brevetti d'invenzione. LF 17

232.14

b73 Il Consiglio federale determina le specie vegetali che beneficiano del
privilegio degli agricoltori; a questo riguardo tiene conto in particolare della loro importanza quale materia prima per le derrate alimentari e i foraggi.


Art. 36

74 1 Se l'invenzione oggetto di un brevetto non può essere utilizzata senza violarne un altro rilasciato anteriormente, il titolare del brevetto più recente ha diritto alla concessione di una licenza non esclusiva nella misura necessaria per poter sfruttare la sua invenzione se questa, rispetto a quella oggetto del primo brevetto, rappresenta un progresso tecnico notevole, d'interesse economico rilevante.

2

La licenza per l'utilizzazione dell'invenzione oggetto del primo brevetto può essere trasferita soltanto insieme al secondo brevetto.

3

Il titolare del primo brevetto può vincolare la concessione della licenza alla condizione che il titolare del secondo brevetto gli conceda a sua volta una licenza per l'utilizzazione della sua invenzione.

a76 1 Se un diritto di protezione della varietà non può essere fatto valere o utilizzato senza violare un brevetto rilasciato precedentemente, il costitutore della varietà vegetale o il titolare della protezione della varietà ha diritto a una licenza non esclusiva nella misura necessaria all'ottenimento e all'utilizzazione del suo diritto di protezione della varietà, sempre che la varietà vegetale rappresenti un progresso rilevante di notevole importanza economica rispetto all'invenzione protetta dal brevetto. Se si tratta di varietà per l'agricoltura e l'alimentazione, occorre ispirarsi ai criteri dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi77.

2

Il titolare del brevetto può subordinare il rilascio della licenza alla condizione che il titolare della protezione della varietà gli rilasci una licenza per l'utilizzazione del suo diritto di protezione della varietà.

73 Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

74

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

75 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

76 Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

77 RS

916.151

II. Portata e

indennità

B. Diritti di

protezione

dipendenti I. Invenzioni dipendenti75

II. Diritto

subordinato di

protezione

della varietà

Proprietà industriale 18

232.14


Art. 37

1 Dopo un termine di tre anni dal rilascio del brevetto, ma non prima di quattro anni dopo il deposito, chiunque dimostri di avervi interesse può domandare al giudice la concessione di una licenza non esclusiva per l'utilizzazione dell'invenzione, sempreché, fino al momento in cui l'azione è promossa, il titolare del brevetto non abbia sfruttato l'invenzione in misura adeguata in Svizzera e non giustifichi tale mancato sfruttamento. Anche l'importazione vale come sfruttamento dell'invenzione in Svizzera.78 2 …79

3

Se, oltre ad adempiere le condizioni del capoverso 1, l'attore rende verosimile che ha interesse a usare l'invenzione immediatamente e fornisce al convenuto garanzie adeguate, il giudice può, a sua domanda, concedergli una licenza subito dopo il promovimento dell'azione, fatta salva la sentenza di merito; prima della concessione della licenza dev'essere sentito il convenuto.80

Art. 38

1 Se la concessione di licenze non basta a soddisfare ai bisogni del mercato svizzero, chiunque dimostri di avervi interesse può, dopo un termine di due anni a contare dalla concessione della prima licenza accordata conformemente all'articolo 37 capoverso 1, domandare al giudice di pronunciare la cancellazione del brevetto.

2

Se la legislazione dello Stato di attinenza o di domicilio del titolare del brevetto ammette già dopo tre anni dal rilascio del brevetto l'azione intesa alla cancellazione del brevetto per mancato sfruttamento nel Paese, questa azione è ammessa in luogo e vece dell'azione per la concessione di una licenza, alle condizioni fissate dall'articolo 37 per la concessione della licenza.81

Art. 39

Il Consiglio federale può dichiarare gli articoli 37 e 38 inapplicabili
agli attinenti degli Stati che accordano la reciprocità.

78

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

79

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

80

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

81

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

C. Sfruttamento

dell'invenzione

in Svizzera I. Azione per la concessione di

una licenza

II. Azione per

la cancellazione

del brevetto

III. Eccezioni

Brevetti d'invenzione. LF 19

232.14


Art. 40

1 La concessione di una licenza per l'utilizzazione dell'invenzione può essere domandata dinanzi al giudice, se l'interesse pubblico lo esige, da colui al quale il titolare del brevetto ha rifiutato, senza motivi sufficienti, la concessione della licenza.82 2 …83

a84
Nel caso di un'invenzione nel settore della tecnologia dei semiconduttori, una licenza non esclusiva può essere accordata soltanto per rimuovere una pratica di cui è stato accertato, nel corso di una procedura giudiziaria o amministrativa, che essa è contraria alla prassi in materia di concorrenza.

b85 Chi intende utilizzare come strumento o mezzo ausiliario di ricerca
un'invenzione biotecnologica brevettata ha diritto a una licenza non esclusiva.

c86
Nel caso di un'invenzione che ha per oggetto un prodotto o un procedimento utilizzabile nella diagnostica umana, una licenza non esclusiva è rilasciata per ovviare a una prassi contraria alla concorrenza, accertata nell'ambito di una procedura giudiziaria o amministrativa.

d87 1 Chiunque può promuovere un'azione davanti al giudice per il rilascio di una licenza non esclusiva di fabbricazione di prodotti farmaceutici brevettati e per la loro esportazione verso un Paese che non ha sufficienti capacità di produzione nel settore farmaceutico, o non ne ha affatto, e che necessita di tali prodotti per lottare contro problemi di salute pubblica, segnatamente contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria o altre epidemie (Paese beneficiario).

82

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

83

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

84

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

85

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

86 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

87 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

D. Licenza

nell'interesse

pubblico

E. Licenze

obbligatorie nel

settore della

tecnologia dei

semiconduttori

F. Strumenti

di ricerca

G. Licenze

obbligatorie

nella diagnostica

H. Licenze

obbligatorie

di esportazione

di prodotti

farmaceutici

Proprietà industriale 20

232.14

2

I Paesi che hanno dichiarato all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) di rinunciare, in tutto o in parte, a beneficiare di una licenza secondo il capoverso 1 sono esclusi come Paese beneficiario in conformità a tale dichiarazione. Tutti gli altri Paesi che adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 possono essere Paesi beneficiari.

3

La licenza secondo il capoverso 1 è limitata alla fabbricazione della quantità di prodotti farmaceutici necessaria a soddisfare il fabbisogno del Paese beneficiario; la totalità di tale produzione deve essere esportata nel Paese beneficiario.

4

Il titolare della licenza secondo il capoverso 1 e ogni produttore che fabbrica prodotti su licenza devono garantire che sarà reso chiaramente riconoscibile che i loro prodotti sono stati fabbricati su licenza di cui al capoverso 1 e che, mediante l'imballaggio o una colorazione o forma idonea, essi si distingueranno da quelli brevettati, salvo che ciò abbia ripercussioni di rilievo sul prezzo dei prodotti nel Paese beneficiario.

5

Il Consiglio federale definisce le condizioni per il rilascio della licenza secondo il capoverso 1. Stabilisce in particolare di quali informazioni o comunicazioni il giudice competente deve disporre per poter decidere del rilascio della licenza secondo il capoverso 1 e disciplina i provvedimenti di cui al capoverso 4.

e88 1 Le licenze previste negli articoli 36-40d sono rilasciate soltanto se gli sforzi del richiedente per ottenere una licenza contrattuale a condizioni adeguate di mercato, entro un termine adeguato, siano rimasti infruttuosi; per le licenze di cui all'articolo 40d è considerato adeguato un termine di 30 giorni feriali. Tali sforzi non sono necessari in caso di emergenza nazionale o di assoluta urgenza, oppure in caso di utilizzazione pubblica a titolo non commerciale.

2

La portata e la durata della licenza sono limitate allo scopo per il quale essa è rilasciata.

3

La licenza può essere ceduta soltanto con la parte dell'azienda alla quale si riferisce la sua utilizzazione. Il presente capoverso si applica anche alle sublicenze.

4

La licenza è rilasciata in primo luogo per l'approvvigionamento del mercato interno. È fatto salvo l'articolo 40d.

5

Il titolare del brevetto ha diritto a un'indennità adeguata. Tale indennità è commisurata alle circostanze del singolo caso e al valore economico della licenza. Per le licenze di cui all'articolo 40d l'indennità è stabilita tenendo conto del valore economico della licenza nel Paese

88 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

I. Disposizioni

comuni agli

articoli 36-40d

Brevetti d'invenzione. LF 21

232.14

importatore, dello stato di sviluppo di tale Paese e dell'urgenza sanitaria e umanitaria. Il Consiglio federale specifica le modalità di calcolo.

6

Il giudice decide in merito al rilascio e alla revoca della licenza, alla sua portata e durata nonché all'indennità da versare. In particolare, dietro richiesta, revoca la licenza all'avente diritto ove le circostanze che hanno portato al rilascio non esistano più e si possa presumere che non si riproducano. È fatta salva una protezione adeguata degli interessi legittimi dell'avente diritto. Se una licenza è rilasciata secondo l'articolo 40d, i rimedi giuridici non hanno effetto sospensivo.

Capo 6: Tasse89

Art. 41

90 Per ottenere o mantenere in vigore un brevetto e affinché particolari
domande siano trattate, devono essere pagate le tasse previste nell'ordinanza.


Art. 42

a 4491

Art. 45

e 4692 Capo 7:

Proseguimento della procedura e reintegrazione nello stato anteriore93


Art. 46

a94 1 Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o impartito dall'Istituto può chiedere a quest'ultimo il proseguimento della procedura.95 89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

90

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

91

Abrogati dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

92

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

93

Originariamente avanti l'art. 47. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

94

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

95 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

A. Proseguimento della

procedura

Proprietà industriale 22

232.14

2

La richiesta deve essere presentata entro due mesi da quando l'interessato è stato informato dall'Istituto sull'inosservanza del termine, ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato.96 Entro questi termini egli deve inoltre eseguire integralmente l'atto omesso, completare, se necessario, la domanda di brevetto e pagare la tassa di proseguimento della procedura.

3

L'approvazione della richiesta di proseguimento della procedura ristabilisce la situazione che si sarebbe verificata se l'atto fosse stato compiuto tempestivamente. È fatto salvo l'articolo 48.

4

Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini: a. termini che non riguardano l'Istituto; b. termini per la presentazione della richiesta di proseguimento della procedura (cpv. 2); c. termini per la presentazione della domanda di reintegrazione (art. 47 cpv. 2);

d. termini per la presentazione di una domanda di brevetto con rivendicazione del diritto di priorità e di una dichiarazione di priorità (art. 17 e 19); e. …97 f.

termine per la modificazione degli atti tecnici (art. 58 cpv. 1); g. …98 h. termini per la richiesta di rilascio di un certificato protettivo complementare (art. 140f cpv. 1, 146 cpv. 2 e 147 cpv. 3); i. ulteriori termini stabiliti mediante ordinanza, qualora sia escluso il proseguimento della procedura in caso d'inosservanza degli stessi.


Art. 47

1 Il richiedente o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine previsto dalla legge o dall'ordinanza d'esecuzione oppure prescritto dall'Istituto è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore.

96 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1).

97 Abrogata dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, con effetto dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

98 Abrogata dall'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1).

99

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

B. Reintegrazione nello stato

anteriore99

Brevetti d'invenzione. LF 23

232.14

2

La domanda deve essere presentata entro due mesi dopo che è cessato l'impedimento, ma al più tardi entro il termine di un anno a contare dallo spirare del termine non osservato, all'autorità presso la quale l'atto omesso avrebbe dovuto essere compiuto; in pari tempo, l'atto omesso deve essere eseguito.

3

La reintegrazione non è ammessa nel caso previsto nel capoverso 2 (termine per domandare la reintegrazione).

4

Se la domanda viene accolta, la situazione è ristabilita come se l'atto omesso fosse stato compiuto in tempo utile; è riservato l'articolo 48.


Art. 48

1 Il brevetto non è opponibile a chi, nei periodi seguenti, ha utilizzato l'invenzione professionalmente in buona fede in Svizzera o a tale scopo vi ha fatto speciali preparativi: a. tra l'ultimo giorno del termine concesso per il pagamento d'una tassa annuale (…101) e il giorno in cui è stata presentata una richiesta di proseguimento della procedura (art. 46a) o una domanda di reintegrazione (art. 47); b. tra l'ultimo giorno del termine di priorità (art. 17 cpv. 1) e il giorno in cui la domanda di brevetto è stata depositata.102 2

Al diritto in tal modo acquisito da un terzo è applicabile l'articolo 35 capoverso 2.

3

Chi invoca un diritto fondato sul capoverso 1 lettera a deve versare al titolare del brevetto un'adeguata indennità, con effetto a contare dal momento in cui il brevetto è stato rimesso in vigore.

4

In caso di contestazione, il giudice decide circa l'esistenza e l'estensione dei diritti fatti valere da un terzo e fissa l'importo dell'indennità prevista nel capoverso 3.

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

101 Rinvio stralciato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

C. Riserva

favore di terzi100

Proprietà industriale 24

232.14

Titolo secondo: Rilascio del brevetto Capo primo: La domanda di brevetto

Art. 49

1 Chi vuole ottenere un brevetto d'invenzione deve depositare una domanda di brevetto presso l'Istituto.

2

La domanda di brevetto consta di: a. un atto di richiesta inteso a ottenere il rilascio del brevetto; b.104 una descrizione dell'invenzione e, per la rivendicazione di una sequenza derivata da una sequenza o una sequenza parziale di un gene, una descrizione concreta della funzione svolta dalla sequenza; c. una o più rivendicazioni; d. i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni;

e. un

estratto.105

3

…106

a107 1 La domanda di brevetto deve contenere indicazioni sulla fonte: a. delle risorse genetiche alle quali l'inventore o il richiedente ha avuto accesso, sempre che l'invenzione si fondi direttamente su tali risorse; b. del sapere tradizionale di comunità indigene o locali sulle risorse genetiche alle quali l'inventore o il richiedente ha avuto accesso, sempre che l'invenzione si fondi direttamente su tale sapere.

2

Se la fonte non è nota né all'inventore né al richiedente, quest'ultimo lo deve confermare per scritto.

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

106 Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

107 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

A. Forma della

domanda I. In generale103 II. Indicazioni

sulla fonte delle

risorse genetiche

e del sapere

tradizionale

Brevetti d'invenzione. LF 25

232.14


Art. 50

1 L'invenzione deve essere spiegata, nella domanda di brevetto, in modo che possa essere attuata da persona esperta.109 2 …110

a111 1 Se un'invenzione che ha per oggetto la produzione o l'utilizzazione di materiale biologico non può essere spiegata sufficientemente, la spiegazione deve essere completata mediante il deposito di un campione del materiale biologico e la descrizione deve essere completata mediante l'indicazione delle proprietà essenziali del materiale biologico e un rinvio al deposito.

2

Se, per un'invenzione che ha per oggetto un prodotto costituito da materiale biologico, la produzione non può essere spiegata sufficientemente, la spiegazione deve essere completata o sostituita mediante il deposito di un campione del materiale biologico e la descrizione completata o sostituita mediante un rinvio al deposito.

3

L'invenzione è considerata spiegata ai sensi dell'articolo 50 soltanto se il campione del materiale biologico è stato depositato, al più tardi alla data di deposito della domanda, presso un centro di deposito riconosciuto e la domanda di brevetto, nella sua formulazione originaria, contiene indicazioni sul materiale biologico e il rinvio al deposito.

4

Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio le esigenze relative al deposito, alle indicazioni concernenti il materiale biologico e al rinvio al deposito, nonché l'accesso ai campioni depositati.


Art. 51

112 1 L'invenzione deve essere definita in una o più rivendicazioni.

2

Le rivendicazioni determinano i limiti della protezione conferita dal brevetto.

3

La descrizione ed i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

110 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

111 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

B. Esposto

dell'invenzione I. In generale 108 II. Materiale

biologico

C. Rivendicazioni I. Portata

Proprietà industriale 26

232.14


Art. 52

113 1 Ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione e cioè:

a. un procedimento, o b. un prodotto, un mezzo per l'esecuzione di un procedimento o un dispositivo, o

c. l'applicazione di un procedimento, o d. l'utilizzazione di un prodotto.

2

Più rivendicazioni indipendenti possono essere ammesse nel medesimo brevetto se definiscono più invenzioni tra le quali esiste un legame tale che esse costituiscono un solo concetto inventivo generale.


Art. 53

e 54114

Art. 55

115 Le forme speciali d'esecuzione dell'invenzione definita da una rivendicazione indipendente possono essere oggetto di rivendicazioni dipendenti.

a116
b117 L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica.


Art. 56

1 È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato l'ultimo dei seguenti elementi: a. una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto; b. indicazioni in base alle quali è possibile accertare l'identità del richiedente;

113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

114 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

116 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

117 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

118 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1).

II. Rivendicazioni indipen-

denti

III. Rivendicazioni dipendenti

D. Estratto

E. Data di

deposito I. In generale118

Brevetti d'invenzione. LF 27

232.14

c. un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descrizione.119

2

Per gli invii postali è determinante il momento in cui essi sono stati consegnati alla Posta svizzera a destinazione dell'Istituto.120 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante della descrizione o un disegno mancante sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente.121

Art. 57

122 1 Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: a. se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa;

b. se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e c. nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale.

2

…123


Art. 58

124 1 Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici.

2

Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente.

119 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1).

120 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2465; FF 1996 III 1201).

121 Introdotto dall'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1).

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

123 Abrogato dall'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1).

124 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1).

II. In caso di

divisione della

domanda

F. Modifica degli

atti tecnici

Proprietà industriale 28

232.14

a125 1 L'Istituto pubblica le domande di brevetto: a. senza indugio trascorsi 18 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità; b. su domanda del richiedente, prima che scada il termine di cui alla lettera a.

2

La pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni, nonché l'estratto, sempre che sia disponibile prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione, e, se del caso, il rapporto sullo stato della tecnica o la ricerca di tipo internazionale secondo l'articolo 59 capoverso 5. Se non sono stati pubblicati con la domanda di brevetto, il rapporto sullo stato della tecnica o la ricerca di tipo internazionale secondo l'articolo 59 capoverso 5 sono pubblicati separatamente.

Capo 2: L'esame della domanda di brevetto126

Art. 59

1 Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'Istituto ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.127 2

Se la domanda di brevetto non soddisfà ad altre prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza, l'Istituto assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.128 3 …129

4

L'Istituto non esamina se l'invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.130 5 Pagando un emolumento, il richiedente può chiedere: a. entro 14 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità, che l'Istituto rediga un rapporto sullo stato della tecnica; oppure

125 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

129 Abrogato(i) dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

G. Pubblicazione

della domanda

di brevetto

A. Oggetto

dell'esame

Brevetti d'invenzione. LF 29

232.14

b. entro sei mesi dalla data di deposito più remota, che l'Istituto faccia da tramite per una ricerca di tipo internazionale.131 6

Se non sono stati effettuati accertamenti ai sensi del capoverso 5, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 65 può chiedere, pagando un emolumento, che l'Istituto rediga un rapporto sullo stato della tecnica.132
a133 1 Se le condizioni per il rilascio del brevetto sono adempiute, l'Istituto comunica al richiedente che la procedura di esame è terminata.

2

…134

3

L'Istituto respinge la domanda se: a. non è stata ritirata nonostante che, per i motivi indicati nell'articolo 59 capoverso 1, sia escluso il rilascio del brevetto, o

b. non sono corrette le manchevolezze indicate secondo l'articolo 59 capoverso 2.

b135
c136 1 Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l'Istituto contro un brevetto da esso rilasciato. L'opposizione deve essere presentata per scritto e motivata.

2

L'opposizione può vertere soltanto sul fatto che l'oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo gli articoli 1a, 1b e 2.

3

A seconda che accetti in tutto o in parte l'opposizione, l'Istituto può revocare il brevetto oppure mantenerlo modificandone la portata. La decisione sull'opposizione è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale.

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

133 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

134 Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

135 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

136 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

B. Fine

dell'esame

C. Opposizione

Proprietà industriale 30

232.14

4

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la procedura.

d 137 Capo 3:

Registro dei brevetti; pubblicazioni dell'Istituto; comunicazione elettronica con le autorità138

Art. 60

1 L'Istituto rilascia il brevetto iscrivendolo nel registro dei brevetti.139 1bis

Il registro dei brevetti contiene in particolare le indicazioni seguenti: il numero del brevetto, i simboli della classificazione, il titolo dell'invenzione, la data di deposito, il nome e il domicilio del titolare del brevetto e, ove occorra, le indicazioni di priorità, il nome e il domicilio d'affari del mandatario, il nome dell'inventore.140 2 Esso vi iscrive inoltre tutte le modificazioni concernenti l'esistenza del brevetto o il diritto al brevetto.

3

…141


Art. 61

1 L'Istituto pubblica:

a. la domanda di brevetto con le indicazioni specificate nell'articolo 58a capoverso 2; b. l'iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti con le indicazioni specificate nell'articolo 60 capoverso 1bis;

c. la cancellazione del brevetto dal registro dei brevetti; d. le modificazioni iscritte nel registro circa l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto.142

137 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

138 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

140 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

141 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

A. Registro dei

brevetti

B. Pubblicazioni I. Domande di brevetto e

brevetti registrati

Brevetti d'invenzione. LF 31

232.14

2

…143

3

L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.144

Art. 62


145



Art. 63

146 1 L'Istituto emette un fascicolo per ogni brevetto rilasciato.148 2

Il fascicolo contiene la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni, come anche le indicazioni contenute nel registro (art. 60 cpv. 1bis).

a149

Art. 64

1 Tostochè il fascicolo del brevetto150 è pronto per essere pubblicato, l'Istituto allestisce il documento del brevetto151.

2

Questo documento consiste nell'attestazione che le condizioni previste dalla legge per il conseguimento del brevetto sono adempiute e in un esemplare del fascicolo del brevetto.


Art. 65

152 1 Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque può consultare il fascicolo degli atti. Il Consiglio federale può limitare il diritto di consultazione unicamente se vi si oppongono segreti di fabbricazione o d'affari oppure altri interessi preponderanti.

143 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

144 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998 (RU 1999 1363). Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456; FF 2000 2432).

145 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

149 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

150 Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Di tale modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

151 Testo corretto secondo il DCF del 9 gen. 1959 (RU 1959 81).

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

II. Fascicolo

del brevetto147

C. Documento

del brevetto

D. Consultazione

degli atti

Proprietà industriale 32

232.14

2

Il Consiglio federale definisce i casi in cui la consultazione del fascicolo degli atti è concessa prima della pubblicazione della domanda di brevetto. In particolare disciplina anche la consultazione delle domande di brevetto che sono respinte o ritirate prima della loro pubblicazione.

a153 1 Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

3

Il registro dei brevetti può essere tenuto in forma elettronica.

4

L'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.

5

Le pubblicazioni dell'Istituto possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Titolo terzo: Sanzione civile e penale Capo primo: Disposizioni comuni alla protezione di diritto civile e di diritto penale

Art. 66

Si può procedere in via civile o penale, conformemente alle seguenti
disposizioni:

a. contro chiunque utilizza illecitamente l'invenzione brevettata; l'imitazione è parificata all'utilizzazione; b.154 contro chiunque si rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza e la quantità dei prodotti fabbricati o immessi sul mercato illecitamente che si trovano in suo possesso, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali; 153 Introdotto dal n. 6 dell'all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

E. Comunicazione elettronica

con le autorità

A. Condizioni

della

responsabilità

Brevetti d'invenzione. LF 33

232.14

c. contro chiunque, senza il consenso del titolare del brevetto o di chi è al beneficio di una licenza, toglie il segno del brevetto apposto su un prodotto o sul suo imballaggio; d. contro chiunque istiga a commettere uno degli atti predetti, coopera a tali infrazioni, ne favorisce o ne facilita l'esecuzione.


Art. 67

1 Se l'invenzione si riferisce a un procedimento di fabbricazione di un prodotto nuovo, ogni prodotto della stessa composizione si presume, fino a prova contraria, preparato secondo il procedimento brevettato.

2

Il capoverso 1 è applicabile per analogia quando il procedimento di fabbricazione concerne un prodotto noto, se il titolare del brevetto rende verosimile che il brevetto è stato violato.


Art. 68

1 I segreti di fabbricazione o d'affari delle parti devono essere tutelati.

2

I mezzi di prova che potrebbero violare siffatti segreti possono essere rivelati alla parte avversa solo per quanto siano compatibili con la tutela dei segreti di cui si tratta.


Art. 69

1 In caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione dei prodotti fabbricati illecitamente o degli impianti, utensili e altri mezzi che hanno preponderantemente servito alla loro fabbricazione.155 2

Il prodotto netto della vendita è destinato in primo luogo al pagamento della multa, poi a quello delle spese d'inchiesta e giudiziarie, e infine al pagamento, una volta che sia stato definitivamente fissato, del credito della controparte per il risarcimento del danno e per le spese processuali; l'eventuale eccedenza è devoluta al precedente proprietario degli oggetti venduti.

3

Anche in caso di rigetto dell'azione o di proscioglimento, il giudice può ordinare la distruzione degli impianti, utensili e altri mezzi destinati in primo luogo alla violazione del brevetto.156 155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

B. Inversione

dell'onere della

prova

C. Tutela del

segreto di

fabbricazione

o d'affari

D. Vendita

o distruzione

di prodotti

o d'impianti

Proprietà industriale 34

232.14


Art. 70

1 Il giudice può autorizzare la parte vincente a pubblicare la sentenza a spese della parte soccombente; egli fissa le modalità e il momento della pubblicazione.

2

In materia penale (art. 81-82), per la pubblicazione della sentenza è determinante l'articolo 68 del Codice penale157.158
a159 Le autorità giudiziarie trasmettono all'Istituto, gratuitamente e in copia
integrale, le sentenze passate in giudicato.


Art. 71

Chi ha promosso una delle azioni previste negli articoli 72, 73, 74 o 81
e promuove in seguito, fondandosi su un altro brevetto, una nuova azione contro la stessa persona per il medesimo atto o per un atto analogo deve sopportare le spese giudiziarie e delle parti del nuovo processo, a meno che renda verosimile che non è stato in grado, senza sua colpa, di far valere nella procedura precedente anche quest'altro brevetto.

Capo 2:

Disposizioni speciali per la protezione di diritto civile

Art. 72

1 Chi è minacciato o leso nei suoi diritti da uno degli atti previsti nell'articolo 66 può domandare la cessazione di tale atto o la soppressione dello stato di fatto che ne deriva.

2

…161


Art. 73

1 Chiunque, intenzionalmente oppure per negligenza o imprudenza commette uno degli atti indicati nell'articolo 66 è tenuto al risarci157 RS

311.0

158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

159 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

161 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

E. Pubblicazione

della sentenza

F. Trasmissione

delle sentenze

G. Divieto di più

azioni successive160

A. Azione per

cessazione

dell'atto

o per soppressione dello stato

di fatto

B. Azione per

risarcimento di

danni

Brevetti d'invenzione. LF 35

232.14

mento dei danni conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni162.

2

...163

3

L'azione per risarcimento di danni può essere promossa soltanto dopo che il brevetto è stato rilasciato; con tale azione può tuttavia essere chiesto il risarcimento del danno cagionato dal convenuto a contare dal momento in cui ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto, ma al più tardi dalla pubblicazione di tale domanda.164 4 …165


Art. 74

Chi prova di avervi interesse può promuovere un'azione intesa a far
accertare l'esistenza o l'assenza di uno stato di fatto o di un rapporto di diritto da giudicare conformemente alla presente legge, in particolare: 1. che un determinato brevetto esiste a buon diritto; 2. che il convenuto ha commesso uno degli atti indicati nell'articolo 66;

3. che l'attore non ha commesso nessuno degli atti indicati nell'articolo 66;

4.166 che un determinato brevetto non può essere opposto all'attore in applicazione di una disposizione legale; 5. che per due determinati brevetti le condizioni fissate nell'articolo 36 per la concessione di una licenza sono o non sono adempiute;

6. che l'attore è l'autore dell'invenzione che è oggetto di una domanda di brevetto o di un determinato brevetto; 7.167 che un determinato brevetto non produce più effetto perché viola il divieto di cumulare la protezione.

162 RS 220

163 Abrogato dal n. II 12 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

165 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

167 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

C. Azione di

accertamento

Proprietà industriale 36

232.14


Art. 75

168 1 Chi è titolare di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione secondo l'articolo 72 o 73 indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente.

2

Tutti i titolari della licenza possono intervenire in un'azione secondo l'articolo 73 per far valere il danno da essi subito.


Art. 76


169



Art. 77

170
Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: a. una descrizione esatta: 1. dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, 2. dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e degli impianti e utensili che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure b. il sequestro di tali oggetti.


Art. 78


171



Art. 79

e 80172 Capo 3:

Disposizioni speciali per la protezione di diritto penale

Art. 81

1 Chiunque commette intenzionalmente uno degli atti previsti dall'articolo 66 è punito, a querela del danneggiato, con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.173 168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

169 Abrogato dal n. II 12 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

170 Nuovo testo giusta il n. II 12 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

171 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

172 Abrogati dal n. II 12 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

D. Legittimazione ad agire del

titolare di una

licenza

E. Provvedimenti cautelari

A. Disposizioni

penali I. Violazione del brevetto

Brevetti d'invenzione. LF 37

232.14

2

Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto l'autore dell'infrazione.

3

Se agisce a titolo commerciale, l'autore è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.174
a175 1 Chiunque fornisce intenzionalmente indicazioni false sulle fonti di cui all'articolo 49a è punito con una multa fino a 100 000 franchi.

2

Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.


Art. 82

1 Chiunque commette intenzionalmente uno degli atti previsti dall'articolo 66 è punito, a querela del danneggiato, con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.177 2 Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.


Art. 83

Le disposizioni generali del Codice penale svizzero 178 sono applicabili
per quanto la presente legge non disponga altrimenti.


Art. 84

1 Per il perseguimento e il giudizio di un'infrazione è competente l'autorità del luogo in cui l'autore ha agito o quella del luogo in cui l'evento s'è verificato; se entrano in considerazione più luoghi o se l'infrazione è stata commessa da più coautori, l'autorità competente è quella del luogo in cui fu compiuto il primo atto di istruzione.

2

L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio dell'autore principale è parimente competente per il perseguimento e il giudizio dell'istigatore e del complice.

174 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

175 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

178 RS 311.0 II. Indicazioni

false sulla fonte

III. Indicazione

ingannevole

circa l'esistenza

della protezione176

B. Disposizioni

generali del CP

C. Foro

Proprietà industriale 38

232.14


Art. 85

1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni incombono alle autorità cantonali.

2

Le sentenze, le decisioni aventi carattere penale pronunciate dalle autorità amministrative e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente, senza spese e nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.


Art. 86

1 Se l'incolpato solleva l'eccezione della nullità del brevetto, il giudice gli può assegnare un termine adeguato per promuovere l'azione per nullità, avvertendolo delle conseguenze della sua inazione; se il brevetto non è stato esaminato sotto il profilo della novità e dell'attività inventiva e il giudice dubita della validità del brevetto, oppure se l'incolpato rende verosimili determinate circostanze che fanno apparire fondata l'eccezione di nullità, il giudice può assegnare al danneggiato un termine adeguato per promuovere l'azione intesa ad accertare che il brevetto esiste a buon diritto, avvertendolo parimenti delle conseguenze della sua inazione.179 2 Se l'azione è promossa in tempo utile, la procedura penale è sospesa finché l'azione sia stata oggetto di una decisione definitiva; nel frattempo, la prescrizione non decorre.

3

…180

Capo 4:181

Intervento dell'Amministrazione delle dogane
a 1 L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare del brevetto qualora si sospetti l'imminente importazione, esportazione o transito di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

2

In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché la persona legittimata possa presentare una domanda secondo l'articolo 86b capoverso 1.

179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

180 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

181 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

D. Competenza

delle autorità

cantonali I. In generale II. Eccezione

della nullità del

brevetto

A. Denuncia di

merci sospette

Brevetti d'invenzione. LF 39

232.14

b 1 Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di merci che violano un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto, o il titolare della licenza legittimato all'azione, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo delle merci.

2

Il richiedente deve fornire tutte le informazioni in suo possesso che siano necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere; tali informazioni comprendono anche una descrizione esatta della merce.

3

L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

c 1 Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 86b capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che una determinata merce destinata all'importazione, all'esportazione o al transito viola un brevetto valido in Svizzera, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

2

L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.

3

In casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

d 1 Durante la ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

2

Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

3

Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

e 1 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 86c capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di camB. Domanda

d'intervento

C. Ritenzione

della merce

D. Campioni

E. Tutela

dei segreti

di fabbricazione

e d'affari

Proprietà industriale 40

232.14

pioni o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 86d capoverso 1.

2

Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari.

3

L'Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.

f 1 Insieme con la domanda secondo l'articolo 86b capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere la merce.

2

Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l'Amministrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 86c capoverso 1.

3

La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 86c capoversi 2 e 3.

g 1 Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.

2

Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all'articolo 86c capoversi 2 e 3.

h Prima di distruggere la merce, l'Amministrazione delle dogane preleva
campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

i 1 Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

2

Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.

F. Domanda

di distruzione

della merce I. Procedura II. Consenso

III. Mezzi

probatori

IV. Risarcimento

Brevetti d'invenzione. LF 41

232.14

j 1 Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente.

2

Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 86h decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 86i capoverso 1.

k 1 Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

2

Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

V. Spese

G. Dichiarazione

di responsabilità

e risarcimento

Proprietà industriale 42

232.14

Titolo quarto: …

Art. 87

a 90182

Art. 91

a 94183

Art. 95


184



Art. 96

a 101185

Art. 102

e 103186

Art. 104

a 106187

Art. 106

a188

Art. 107

e 108189 182 Abrogati dal n. I della LF del 22 giu. 2007 sui brevetti, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

183 Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

184 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

185 Abrogati dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

186 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

187 Abrogati dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

188 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

189 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

Brevetti d'invenzione. LF 43

232.14

Titolo quinto: Domande di brevetto europeo e del brevetto europeo190 Capo primo: Diritto applicabile191

Art. 109

192 1 Il presente titolo è applicabile alle domande di brevetto europeo ed ai brevetti europei che esplicano i loro effetti in Svizzera.

2

Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che la Convenzione del 5 ottobre 1973193 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) e il presente titolo non dispongano altrimenti.

3

Il testo della Convenzione sul brevetto europeo che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

Capo 2:

Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo nonché modificazioni nell'esistenza del brevetto europeo 194

Art. 110

195 La domanda di brevetto europeo alla quale è stata riconosciuta una data di deposito e il brevetto europeo esplicano in Svizzera i medesimi effetti di una domanda di brevetto presentata in debita forma all'Istituto e di un brevetto rilasciato da questo Istituto.

190 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

191 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

193 RS 0.232.142.2 194 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

196 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

Campo

d'applicazione

della legge;

relazione con

la Convenzione

sul brevetto

europeo

A. Principio I.196 Effetti

Proprietà industriale 44

232.14

a197 Una modificazione nell'esistenza del brevetto europeo mediante una decisione passata in giudicato in una procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti ha gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato in una procedura in Svizzera.


Art. 111

198 1 La domanda di brevetto europeo pubblicata non conferisce al richiedente la protezione di cui all'articolo 64 della Convenzione sul brevetto europeo.

2

Tuttavia, il danneggiato può, mediante azione per risarcimento di danni, far valere il danno cagionato dal convenuto a partire dal momento in cui questi ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto europeo, ma al più tardi dal giorno della pubblicazione della domanda da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.


Art. 112

a 116199 Capo 3: Amministrazione del brevetto europeo200

Art. 117

201 Tosto che il rilascio del brevetto europeo è stato menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, l'Istituto lo iscrive nel registro svizzero dei brevetti europei unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.


Art. 118

202 L'Istituto pubblica le iscrizioni riportate nel registro svizzero dei brevetti europei.

197 Introdotto dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

199 Abrogati dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Acc. relativo all'applicazione dell'art. 65 della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, con effetto dal 1° mag. 2008 (RU 2008 1739; FF 2005 3397).

200 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

201 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. Modificazioni

nell'esistenza del

brevetto

B. Protezione

provvisoria

conferita dalla

domanda di

brevetto europeo

A. Registro

svizzero dei

brevetti europei

B. Pubblicazioni

Brevetti d'invenzione. LF 45

232.14


Art. 119


203



Art. 120

204 Il Consiglio federale può autorizzare il mandatario iscritto nel registro europeo dei brevetti ad agire dinanzi all'Istituto nelle procedure concernenti brevetti europei, se esiste reciprocità in materia di rappresentanza dinanzi agli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti (art. 143 della Convenzione sul brevetto europeo).

Capo 4:

Trasformazione della domanda di brevetto europeo205

Art. 121

206 1 La domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto svizzero: a.207 nel caso di cui all'articolo 135 capoverso 1 lettera a della Convenzione sul brevetto europeo;

b. in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14 capoverso 2 della Convenzione sul brevetto europeo, se la domanda iniziale è stata presentata in lingua italiana;

c. …208

2

…209


Art. 122

210 1 Se la richiesta di trasformazione è presentata in debita forma e trasmessa in tempo utile all'Istituto, la domanda di brevetto è considerata depositata alla data di deposito della domanda di brevetto europeo.

203 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

204 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

205 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

206 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

207 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

208 Abrogata dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

209 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

210 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

D. Rappresentanza

A. Motivi della

trasformazione

B. Effetti

giuridici

Proprietà industriale 46

232.14

2

Gli atti uniti alla domanda di brevetto europeo o al brevetto europeo che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati presentati alla stessa data all'Istituto.

3

Sono riservati i diritti acquisiti con la domanda di brevetto europeo.


Art. 123

211 Se la lingua nella quale è redatto il testo iniziale della domanda di brevetto europeo non è una lingua ufficiale svizzera, l'Istituto assegna al richiedente un termine per presentarne una traduzione in una lingua ufficiale svizzera.


Art. 124

212 1 Per quanto concerne la domanda di brevetto derivata dalla trasformazione, sono applicabili, fatto salvo l'articolo 137 capoverso 1 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto svizzero.

2

Le rivendicazioni di una domanda di brevetto derivata dalla trasformazione del brevetto europeo non possono essere redatte in modo da estendere il campo di protezione.

Capo 5:

Disposizioni concernenti la protezione di diritto civile e di diritto penale213

Art. 125

214 1 Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto svizzero e un brevetto europeo esplicante i suoi effetti in Svizzera siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto svizzero non produce più effetto dalla data in cui:

a. il termine d'opposizione contro il brevetto europeo è decorso inutilizzato, o

b. la procedura di opposizione ha definitivamente condotto al mantenimento in vigore del brevetto europeo.

211 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

212 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

213 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

214 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

C. Traduzione

D. Riserva a

favore della

Convenzione

sul brevetto

europeo

A. Divieto di

cumulare

la protezione I. Preminenza del brevetto

europeo

Brevetti d'invenzione. LF 47

232.14

2

L'articolo 27 è applicabile per analogia.


Art. 126

215 1 Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto derivato da una domanda di brevetto svizzero o internazionale (art. 131 e segg.) e un brevetto derivato da una domanda di brevetto europeo trasformata siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto citato per primo non produce più effetti dalla data in cui è stato rilasciato il brevetto derivato dalla domanda di brevetto europeo trasformata.

2

L'articolo 27 è applicabile per analogia.


Art. 127

216 La richiesta concernente una rinuncia parziale al brevetto europeo non è ricevibile fintanto che un'opposizione a questo brevetto possa essere proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione.


Art. 128

217 Il giudice può sospendere la procedura, segnatamente la sentenza, se: a. l'Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definitivamente sulla limitazione o sulla revoca del brevetto europeo;

b. la validità del brevetto europeo è contestata e una delle parti prova che un'opposizione a questo brevetto possa essere ancora proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione; c. l'Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definitivamente sulla richiesta di revisione di una decisione in virtù dell'articolo 112a della Convenzione sul brevetto europeo.

215 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

216 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

217 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

II. Preminenza

del brevetto

derivato dalla

trasformazione

B. Norme di

procedura I. Limitazione della rinuncia

parziale

II. Sospensione

della procedura a. Procedura civile

Proprietà industriale 48

232.14


Art. 129

218 1 Se, nel caso di cui all'articolo 86, l'incolpato solleva l'eccezione della nullità del brevetto europeo, il giudice, nella misura in cui contro questo brevetto possa ancora essere proposta opposizione all'Ufficio europeo dei brevetti oppure sia ancora possibile un intervento nella procedura di opposizione, può assegnare un congruo termine per proporre opposizione o per intervenire nella procedura d'opposizione.

2

L'articolo 86 capoverso 2 è applicabile per analogia.

Capo 6: Rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti219

Art. 130

220 L'Istituto riceve le rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti e le trasmette all'autorità competente.

Titolo sesto: Domande internazionali di brevetto221 Capo primo: Diritto applicabile222

Art. 131

223 1 Il presente titolo si applica alle domande internazionali di brevetto ai sensi del Trattato del 19 giugno 1970224 di cooperazione in materia di brevetti (Trattato di cooperazione), per le quali l'Istituto funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.225 2 Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che il Trattato di cooperazione e il presente titolo non dispongano altrimenti.

3

Il testo del Trattato di cooperazione che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

218 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

219 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

220 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

221 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

222 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

223 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

224 RS 0.232.141.1 225 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

b. Procedura

penale

Ufficio di

trasmissione

Campo

d'applicazione

della legge;

rapporti con il

Trattato di

cooperazione

Brevetti d'invenzione. LF 49

232.14

Capo 2: Domande depositate in Svizzera226

Art. 132

227 L'Istituto funge da ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali provenienti da attinenti svizzeri o da persone che hanno la loro sede sociale o il loro domicilio in Svizzera.


Art. 133

228 1 Il Trattato di cooperazione e, a titolo complementare, la presente legge sono applicabili alla procedura dinanzi all'Istituto, che funge da ufficio ricevente.229 2 Per la domanda internazionale si deve pagare, oltre alle tasse prescritte dal Trattato di cooperazione, una tassa di trasmissione riscossa dall'Istituto.

3

L'articolo 13 non è applicabile.

Capo 3:

Domande che designano la Svizzera; ufficio eletto230

Art. 134

231
L'Istituto funge da ufficio designato e ufficio eletto ai sensi dell'articolo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali con le quali la protezione delle invenzioni viene richiesta in Svizzera e che non hanno l'effetto di una domanda di brevetto europeo.

226 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

227 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

228 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

229 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

230 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

231 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

A. Ufficio

ricevente

B. Procedura

A. Ufficio

designato e

ufficio eletto

Proprietà industriale 50

232.14


Art. 135

232 La domanda internazionale per la quale l'Istituto funge da ufficio designato esplica in Svizzera, se una data di deposito le è stata riconosciuta, i medesimi effetti di una domanda di brevetto svizzero presentata nella debita forma presso questo ufficio.


Art. 136

233 Il diritto di priorità secondo l'articolo 17 può essere rivendicato per una domanda internazionale anche se la prima domanda è stata depositata in Svizzera o soltanto per la Svizzera.


Art. 137

234 Gli articoli 111 e 112 della presente legge sono applicabili per analogia alle domande internazionali pubblicate secondo l'articolo 21 del Trattato di cooperazione, per le quali l'Istituto funge da ufficio designato.


Art. 138

235 Il richiedente, entro 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di
priorità, è tenuto nei confronti dell'Istituto a: a. indicare per scritto il nome dell'inventore; b. fornire indicazioni sulla fonte (art. 49a); c. pagare la tassa di deposito; d. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la domanda internazionale non è redatta in una di queste lingue.

232 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

233 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

234 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

235 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

B. Effetti della

domanda internazionale I. Principio

II. Diritto

di priorità

III. Protezione

provvisoria

C. Condizioni

formali

Brevetti d'invenzione. LF 51

232.14


Art. 139


236



Art. 140

237 1 Nella misura in cui, per la medesima invenzione, due brevetti siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di priorità, il brevetto derivato dalla domanda nazionale non produce più effetto dalla data di rilascio del brevetto derivato dalla domanda internazionale, tanto se la priorità della domanda nazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda internazionale, quanto se la priorità della domanda internazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda nazionale.

2

L'articolo 27 è applicabile per analogia.

Titolo settimo:238 Certificati protettivi complementari239 Capo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali240
a241 1 L'Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale.

2

Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.

b 1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: a. il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto; b. per l'immissione in commercio del prodotto come medicinale in Svizzera sussiste un'autorizzazione ufficiale.

2

Esso è rilasciato in base alla prima autorizzazione.

236 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

237 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

238 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

239 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

240 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

E. Divieto di

cumulare la

protezione

A. Principio

B. Condizioni

Proprietà industriale 52

232.14

c 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto.

2

Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.242 3

Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.243

d 1 Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato.

2

Esso conferisce gli stessi diritti accordati dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni.

e 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito giusta l'articolo 56 e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto quale medicinale in Svizzera, ridotto di cinque anni.

2

È valido al massimo per cinque anni.

3

Il Consiglio federale può stabilire che l'autorizzazione rilasciata nello Spazio economico europeo (SEE) costituisce la prima autorizzazione giusta il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.

f 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: a. entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto quale medicinale in Svizzera;

b. entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo la concessione della prima autorizzazione.

2

In caso di inosservanza del termine, l'Istituto dichiara la richiesta irricevibile.

242 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

243 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

C. Diritto

D. Oggetto della

protezione ed

effetti

E. Durata della

protezione

F. Termine per il

deposito della

domanda

Brevetti d'invenzione. LF 53

232.14

g L'Ufficio rilascia il certificato iscrivendolo nel registro dei brevetti.

h 1 Il certificato è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e delle tasse annuali.

2

Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una volta per la durata complessiva del certificato.244 3 …245

i 1 Il certificato si estingue se: a. il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per scritto all'Istituto; b. le tasse annuali non sono pagate tempestivamente; c. l'autorizzazione di immissione in commercio del prodotto quale medicinale è revocata.

2

Se l'autorizzazione è sospesa anche il certificato è sospeso. La sospensione non interrompe la durata del certificato.

3

L'autorità che accorda l'autorizzazione comunica all'Istituto la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.

k 1 Il certificato è nullo se: a.246 è stato rilasciato in violazione delle disposizioni degli articoli 140b, 140c capoverso 2, 146 capoverso 1 o 147 capoverso 1; b. il brevetto si estingue prima della scadenza della propria durata massima (art. 15);

c. la nullità del brevetto è accertata; d. il brevetto è limitato in modo tale che le sue rivendicazioni non coprono più il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato; 244 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

245 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

246 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

G. Rilascio del

certificato

H. Tasse

I. Estinzione

prematura;

sospensione

K. Nullità

Proprietà industriale 54

232.14

e. dopo l'estinzione del brevetto vi sono motivi che avrebbero giustificato l'accertamento della nullità del brevetto giusta la lettera c o una limitazione giusta la lettera d.

2

Chiunque può intentare un'azione per nullità del certificato presso l'autorità competente per l'accertamento della nullità del brevetto.

l 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell'Istituto.

2

Esso tiene conto della regolamentazione nella Comunità europea.

m Le disposizioni dei titoli primo, secondo, terzo e quinto della presente
legge si applicano per analogia, nella misura in cui le disposizioni relative ai certificati non prevedano altrimenti.

Capo 2:247

Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari

n 1 L'Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un prodotto fitosanitario.

2

Gli articoli 140a capoverso 2-140m sono applicabili per analogia.

Titolo finale: Disposizioni finali e transitorie248

Art. 141

249 1 Il Consiglio federale prende le misure necessarie all'esecuzione della presente legge.

247 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

248 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

249 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

L. Procedura,

registro,

pubblicazioni

M. Diritto

applicabile

A. Misure

d'esecuzione

Brevetti d'invenzione. LF 55

232.14

2

In particolare, esso può disciplinare l'istituzione degli esaminatori e delle divisioni di opposizione, la loro sfera d'attività e la procedura, come anche i termini e le tasse.250

Art. 142

251 I brevetti non ancora estinti alla data dell'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge sono retti dal nuovo diritto, a decorrere da tale data.


Art. 143

252 1 Le domande di brevetto pendenti alla data dell'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge sono rette dal nuovo diritto, a decorrere da tale data.

2

Tuttavia continuano ad essere rette dal diritto previgente: a. l'immunità derivata da un'esposizione; b. la brevettabilità, se le condizioni previste dal diritto previgente sono più favorevoli.


Art. 144


253



Art. 145

254 1 La responsabilità civile è regolata dalle disposizioni in vigore al momento in cui l'atto è stato compiuto.

2

Gli articoli 75 e 77 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge.255

250 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

251 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

252 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

253 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

254 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

255 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

B. Passaggio

dal vecchio

al nuovo diritto I. Brevetti II. Domande

di brevetto

III. Responsabilità civile

Proprietà industriale 56

232.14


Art. 146

256 1 Un certificato protettivo complementare può essere rilasciato per ogni prodotto protetto da un brevetto al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998257 e per il quale l'autorizzazione di immissione in commercio conformemente all'articolo 140b è stata accordata dopo il 1° gennaio 1985.

2

La richiesta di rilascio del certificato deve essere inoltrata entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d'inosservanza del termine, l'Istituto dichiara irricevibile la richiesta.


Art. 147

258 1 Certificati sono rilasciati anche in base a brevetti che si sono estinti, allo scadere della durata massima, tra l'8 febbraio 1997 e l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998259.

2

La durata di protezione del certificato è calcolata giusta l'articolo 140e; essa è efficace tuttavia soltanto a partire dalla pubblicazione della richiesta di rilascio del certificato.

3

La richiesta deve essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d'inosservanza del termine, l'Istituto dichiara irricevibile la richiesta.

4

L'articolo 48 capoversi 1, 2 e 4 si applica per analogia al periodo compreso tra l'estinzione del brevetto e la pubblicazione della richiesta.


Art. 148

260 1 Per i brevetti europei che non sono pubblicati in una lingua ufficiale svizzera non è necessario presentare una traduzione del fascicolo del brevetto giusta l'articolo 113 capoverso 1261, se la pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti o, nel caso di mantenimento del brevetto in forma modificata, la pubblicazione della menzione della decisione su un'opposizione ha luogo 256 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

257 RU

1999 1363

258 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

259 RU

1999 1363; FF 1998 1187 260 Introdotto dall'art. 2 del DF del 16 dic. 20005 che approva l'Acc. relativo all'applicazione dell'art. 65 della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1739; FF 2005 3397).

261 RU

1977 1997

C. Certificati

protettivi

complementari

per prodotti

fitosanitari I. Autorizzazione prima

dell'entrata in

vigore

II. Brevetti

estinti

D. Disposizione

transitoria

relativa alla

modifica della

presente legge

del 16 dicembre

2005

Brevetti d'invenzione. LF 57

232.14

prima che siano trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005.

2

Anche dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005, gli articoli 114262 e 116263 sono applicabili alle traduzioni che devono essere consegnate al convenuto conformemente all'articolo 112264 o rese accessibili al pubblico per il tramite dell'Istituto o presentate all'Istituto conformemente all'articolo 113265.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1956266 Art. 89 cpv. 2, 90 cpv. 2 e 3, 91 cpv. 2 e 3, 96 cpv. 1 e 3, 101 cpv. 1, 105 cpv. 3: 1° ottobre 1959267 262 RU

1977 1997, 1999 1363 263 RU

1977 1997

264 RU

1977 1997, 1999 1363 265 RU

1977 1997, 1995 2879, 2007 6479.

266 DCF del 18 ott. 1955.

267 DCF dell'8 set. 1959 (RU 1959 879).

Proprietà industriale 58

232.14