01.07.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 30.06.2023
01.04.2019 - 31.12.2021
01.01.2019 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2018
01.01.2012 - 31.12.2016
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2009 - 31.12.2010
01.09.2008 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.08.2008
01.05.2008 - 30.06.2008
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01.01.2001 - 30.06.2002
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1

Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)1 del 25 giugno 1954 (Stato 13 dicembre 2007) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 1950, come pure il messaggio complementare del 28 dicembre 1951, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali Capo primo: Condizioni richieste per l'ottenimento del brevetto ed effetti del brevetto

Art. 1

1 Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.

2

Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile.5 3 I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.6 RU 1955 899

1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

2

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

3 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

4

Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

5

Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

232.14

A. Invenzioni

brevettabili I. Principio4

Proprietà industriale 2

232.14

a7 Sono escluse dal brevetto le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti.


Art. 2

8 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione fosse contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi. Non vengono in particolare rilasciati brevetti per: a. procedimenti di clonazione di esseri umani e cloni così ottenuti; b. procedimenti per la formazione di chimere e ibridi mediante utilizzazione di gameti umani o cellule totipotenti umane od esseri così ottenuti; c. processi di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così originati; d. procedimenti per modificare l'identità genetica contenuta nella via germinale dell'essere umano e cellule germinali così ottenute; e. cellule staminali embrionali umane non modificate e linee di cellule staminali.

2

Sono parimenti esclusi dal brevetto i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.


Art. 3

1 Il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, al suo avente causa o al terzo cui l'invenzione appartiene per altri titoli.

2

Se più persone hanno fatto un'invenzione insieme, il diritto spetta loro in comune.

3

Se la stessa invenzione è stata fatta da più persone indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al rilascio del brevetto spetta a colui che può invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di una priorità anteriore.

7

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv.

sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

8

Nuovo testo giusta il art. 27 della Legge del 19 dic. 2003 sulle cellule staminali, in vigore dal 1° mar. 2005 (RS 810.31).

II. Casi speciali

B. Invenzioni

escluse dal

brevetto

C. Diritto al

rilascio del

brevetto I. Norma

Brevetti d'invenzione - LF 3

232.14


Art. 4
Durante la procedura davanti all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto)9 è considerato legittimato a chiedere il rilascio del brevetto colui che deposita la domanda.


Art. 5

1 Il richiedente deve designare, per iscritto, l'inventore all'Istituto10.11 2

La persona designata dal richiedente12 è menzionata come inventore nel registro dei brevetti, nella pubblicazione di rilascio del brevetto e nell'esposto d'invenzione.

3

Il capoverso 2 è applicabile per analogia quando un terzo produce una sentenza esecutiva, la quale accerti che l'inventore è lui e non la persona designata dal richiedente.


Art. 6

1 La menzione prevista nell'articolo 5 capoverso 2 è omessa se l'inventore designato dal richiedente vi rinuncia.

2

La rinuncia anticipata dell'inventore a essere menzionato come tale non ha effetto.


Art. 7

13 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica.

2

Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo.

a14 Non è considerata nuova l'invenzione che, pur non essendo compresa nello stato della tecnica, forma oggetto di un brevetto valido rilasciato 9

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

10 Nuova

espressione

giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

12

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Di tale modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

14

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Nella

procedura

d'esame

D. Menzione

dell'inventore I. Diritto dell'inventore

II. Rinuncia alla

menzione

E. Novità

dell'invenzione I. Stato della tecnica

II. Diritto

anteriore

Proprietà industriale 4

232.14

per la Svizzera in base ad un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore.

b15 Se l'invenzione è stata resa accessibile al pubblico durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulgazione non è compresa nello stato della tecnica se essa risulta direttamente o indirettamente:16 a. da un abuso evidente a svantaggio del richiedente o del suo dante causa, oppure

b. dal fatto che il richiedente o il suo dante causa abbia esposto l'invenzione in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 novembre 192817 concernente le esposizioni internazionali, e se il richiedente l'ha dichiarato all'atto del deposito ed ha fornito in tempo utile i sufficienti documenti a sostegno.

c18 Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, eccetto per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 2, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.

d19 Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, eccetto per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 2 laddove tale utilizzazione risulti specifica rispetto all'indicazione medica primaria giusta l'articolo 7c, sono considerate 15

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

17

RS 0.945.11

18

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

19

Introdotto dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

III. Divulgazioni

non opponibili

IV. Nuova

utilizzazione

di sostanze

conosciute a. Indicazione medica primaria

b. Altre indicazioni mediche

Brevetti d'invenzione - LF 5

232.14

nuove nella misura in cui sono destinate unicamente alla fabbricazione di un prodotto a scopi chirurgici, terapeutici o diagnostici.


Art. 8

1 Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione professionalmente.

2

Oltre all'uso e all'esecuzione dell'invenzione, l'utilizzazione comprende in particolare il diritto di porla in vendita, di venderla, di metterla in circolazione nonché d'importarla per gli scopi menzionati.20 3

Se l'invenzione ha per oggetto un procedimento, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti immediati di esso.


Art. 9

e 1021

Art. 11

1 I prodotti protetti da un brevetto, o il loro imballaggio, possono essere muniti del segno del brevetto, consistente nella croce federale e nel numero del brevetto. Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari.22 2

Il titolare del brevetto può esigere che i coutenti o i concessionari di una licenza muniscano del segno del brevetto i prodotti da essi fabbricati o l'imballaggio dei medesimi.

3

Il coutente o il concessionario di una licenza che non si conforma a tale esigenza del titolare del brevetto risponde verso di lui del danno che gliene deriva, impregiudicato restando il diritto del titolare di esigere l'apposizione del segno del brevetto.


Art. 12

1 Chi mette in circolazione o pone in vendita i suoi documenti commerciali, annunci d'ogni genere, prodotti o merci con un'altra indicazione relativa all'esistenza di una protezione è tenuto a specificare a chiunque gliene faccia richiesta il numero della domanda di brevetto o quello del brevetto cui l'indicazione si riferisce.

2

Chi accusa terzi di ledere i suoi diritti o li mette in guardia contro una tale lesione deve, a domanda, fornire la stessa informazione.

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

21

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

F. Effetti del

brevetto

G. ...

H. Riferimenti

all'esistenza di

una protezione I. Segno del brevetto

II. Altri

riferimenti

Proprietà industriale 6

232.14


Art. 13

23 1 Chi non ha il domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario domiciliato in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative e al giudice.

2

Sono riservate le disposizioni concernenti l'esercizio professionale del patrocinio.


Art. 14

1 Il brevetto dura al massimo fino allo spirare di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto.24 2 ...25


Art. 15

1 Il brevetto si estingue: a. se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per iscritto all'Istituto; b. se una tassa annuale scaduta non è pagata in tempo utile.26 2

...27


Art. 16

28 Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 188329 per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge.

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

25

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

27

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

29

RS 0.232.01/.04 J. Domicilio

all'estero

K. Durata del

brevetto I. Durata

massima

II. Estinzione

prematura

L. Riserva

Brevetti d'invenzione - LF 7

232.14

Capo 2: Diritto di priorità

Art. 17

1 Se l'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato Parte alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 188331 per la protezione della proprietà industriale o all'Accordo del 15 aprile 199432 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), secondo l'articolo 4 della Convenzione di Parigi tale deposito dà origine a un diritto di priorità. Questo diritto può essere rivendicato per la domanda di brevetto depositata in Svizzera per la medesima invenzione entro dodici mesi a decorrere dal primo deposito.33 1bis È parificato al primo deposito in uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione industriale il primo deposito fatto in uno Stato che non fa parte della Convenzione ma accorda la reciprocità alla Svizzera.34 1ter Salvo disposizioni contrarie della presente legge o dell'ordinanza, il capoverso 1 e l'articolo 4 della Convenzione di Parigi si applicano per analogia in caso di un primo deposito svizzero.35 2 Il diritto di priorità consiste in ciò che non sono opponibili al deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito.

3

...36


Art. 18

1 ...37

2

Il diritto di priorità può essere rivendicato dal primo depositante o da chi ha acquisito il diritto del primo depositante di depositare in Svizzera una domanda di brevetto per la stessa invenzione.38 30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

31 RS

0.232.01/.04 32 RS

0.632.20

33

Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

34

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

35

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

36

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

37

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Condizioni

ed effetti della

priorità30

B. Legittimazione

Proprietà industriale 8

232.14

3

Se il primo deposito, il deposito in Svizzera o ambedue questi depositi sono stati effettuati da una persona che non aveva diritto al rilascio del brevetto, l'avente diritto può invocare la priorità derivante dal primo deposito.39


Art. 19

40 1 Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'Istituto una dichiarazione di priorità e un documento di priorità.

2

Se non sono osservati i termini e le modalità prescritti nell'ordinanza, il diritto alla priorità si estingue.


Art. 20

1 Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto.

2

Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1bis).41
a42 Qualora l'inventore o il suo avente causa ottengano, per la medesima
invenzione, due brevetti validi con la stessa data di deposito o di priorità, il brevetto basato sulla domanda depositata per prima non è più efficace nella misura in cui i limiti della protezione conferita dai due brevetti siano gli stessi.


Art. 21

a 2343 Capo 3: Modificazioni nell'esistenza del brevetto

Art. 24

44 1 Il titolare di un brevetto può rinunciarvi parzialmente chiedendo all'Istituto:

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

42

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

43

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

C. Modalità

D. Onere della

prova in caso di

processo

E. Divieto di

cumulare la

protezione

A. Rinuncia

parziale I. Condizioni

Brevetti d'invenzione - LF 9

232.14

a. di sopprimere una rivendicazione (art. 51 e 55); o b. di limitare una rivendicazione indipendente riunendo alla stessa una o più rivendicazioni da essa dipendenti; o

c. di limitare in altro modo una rivendicazione indipendente; in questo caso, la rivendicazione limitata deve riferirsi alla stessa invenzione e definire una forma d'esecuzione prevista tanto nel fascicolo del brevetto pubblicato quanto nella versione della domanda di brevetto che ha determinato la data di deposito.

2

...45


Art. 25

46 1 Se, in seguito ad una rinuncia parziale, il brevetto presentasse rivendicazioni che non possono coesistere secondo gli articoli 52 e 55, esso deve essere limitato in conformità.

2

Il titolare del brevetto può domandare, per le rivendicazioni in tal modo eliminate, la costituzione di uno o più nuovi brevetti, i quali avranno come data di deposito quella del brevetto iniziale.

3

Una volta iscritta la rinuncia parziale nel registro dei brevetti, l'Istituto assegna al titolare del brevetto un termine per domandare la costituzione di nuovi brevetti conformemente al capoverso 2; trascorso il termine, la domanda non può più essere accolta.


Art. 26

1 A domanda, il giudice dichiara nullo il brevetto:47 1.48 se l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1 e 1a;

2.49 se l'invenzione è esclusa dal brevetto secondo l'articolo 2; 3.50 se l'invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla; 45 Abrogato dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, con effetto dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Costituzione

di nuovi brevetti

B. Azione per

nullità I. Cause di nullità

Proprietà industriale 10

232.14

3.bis 51 se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito; 4. e 5. ...52 6.53 se il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non aveva per altri titoli diritto al rilascio del brevetto.

2

Se un brevetto è stato rilasciato con riconoscimento di una priorità e la domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità non si è conclusa con un brevetto, il titolare del brevetto può essere costretto dal giudice a indicarne i motivi e a presentare i relativi mezzi di prova; in caso di rifiuto, il giudice apprezzerà liberamente questo atteggiamento.54

Art. 27

1 Se il motivo di nullità non si avvera che per una parte dell'invenzione, il giudice limita il brevetto in conformità.

2

Egli pone le parti in grado di pronunciarsi sulla nuova redazione che intende dare alla rivendicazione; egli può inoltre domandare il parere dell'Istituto.

3

L'articolo 25 è applicabile per analogia.


Art. 28

L'azione per nullità può essere promossa da chiunque provi di avervi
interesse; l'azione risultante dall'articolo 26 capoverso 1 numero 6 può invece essere promossa solo dall'avente diritto.

a55 L'effetto di un brevetto rilasciato è considerato inesistente sin dalla
data del rilascio nella misura in cui il titolare stesso rinuncia al brevetto oppure nella misura in cui il giudice, su azione, constata la nullità del brevetto.

51

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

52

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

55 Introdotto dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

II. Nullità

parziale

III. Diritto di

promuovere

l'azione

C. Effetti della

modificazione

nell'esistenza

del brevetto

Brevetti d'invenzione - LF 11

232.14

Capo 4:

Modificazioni concernenti il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto; concessione di licenze

Art. 29

1 Quando la domanda di brevetto è stata depositata da una persona che, secondo l'articolo 3, non aveva diritto al rilascio del brevetto, l'avente diritto può chiedere la cessione della domanda di brevetto oppure, se il brevetto è già stato rilasciato, chiedere la cessione del brevetto o promuovere l'azione per nullità.

2

...56

3

Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi cessano di essere validi; tuttavia, se hanno già utilizzato professionalmente l'invenzione in Svizzera in buona fede oppure hanno già fatto a questo scopo preparativi speciali, i terzi hanno diritto alla concessione di una licenza non esclusiva.57 4 È riservato il risarcimento dei danni.

5

L'articolo 40b è applicabile per analogia.58

Art. 30

1 Se l'attore non riesce a provare il suo diritto quanto a tutte le rivendicazioni, il giudice ordina la cessione della domanda di brevetto o del brevetto eliminando le rivendicazioni per le quali l'attore non ha provato il suo diritto.59 2

In questo caso, l'articolo 25 è applicabile per analogia.


Art. 31

1 L'azione per cessione dev'essere promossa entro due anni a contare dalla data ufficiale di pubblicazione dell'esposto d'invenzione.

2

L'azione diretta contro un convenuto in malafede non è vincolata ad alcun termine.


Art. 32

1 Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può pronunciare l'espropriazione totale o parziale del brevetto.

56

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

57

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.12).

58

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Azione per

cessione I. Condizioni ed effetti verso i

terzi

II. Cessione

parziale

III. Termine

B. Espropriazione

del brevetto

Proprietà industriale 12

232.14

2

L'espropriato ha diritto a un'indennità piena; fissata in caso di contestazione dal Tribunale federale; le disposizioni del capo II della legge federale del 20 giugno 193060 sull'espropriazione sono applicabili per analogia.


Art. 33

1 Il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto passano agli eredi; essi possono essere trasferiti a terzi, in tutto o in parte.

2

Se questi diritti appartengono a più persone, ciascun avente diritto può esercitarli solo con il consenso degli altri; tuttavia, ciascuno può disporre indipendentemente della propria parte e promuovere azioni per violazione del brevetto.

2bis

Il trasferimento della domanda di brevetto e del brevetto risultante da un negozio giuridico è valido soltanto se fatto per iscritto.61 3 Per trasferire un brevetto non è necessaria l'iscrizione nel registro dei brevetti; in mancanza di un'iscrizione, le azioni previste nella presente legge possono tuttavia essere promosse contro il precedente titolare del brevetto.

4

I diritti dei terzi non iscritti nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia acquistato in buona fede diritti sul brevetto.


Art. 34

1 Il richiedente o il titolare del brevetto può autorizzare terzi a utilizzare l'invenzione (concessione di licenze).

2

Se la domanda di brevetto o il brevetto appartengono a più persone, una licenza può essere concessa solo con il consenso di tutti gli aventi diritto.

3

Le licenze non iscritte nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia in buona fede acquistato diritti sul brevetto.

Capo 5:

Restrizioni legali ai diritti derivanti dal brevetto

Art. 35

1 Il brevetto non è opponibile a chi, in buona fede, prima della data di deposito della domanda di brevetto o della data di priorità, utilizzava 60

RS 711

61

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

C. Trasferimento

del diritto al

rilascio del

brevetto e al

brevetto

D. Concessione

di licenze

A. Diritto di

coutenza; veicoli

stranieri

Brevetti d'invenzione - LF 13

232.14

l'invenzione professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo speciali preparativi.62 2 Questi può sfruttare l'invenzione per i bisogni della sua azienda; siffatto diritto può essere trasmesso, tra vivi o per successione, soltanto insieme con l'azienda.

3

Gli effetti del brevetto non si estendono ai veicoli che si trovano nella Svizzera solo di passaggio e ai loro congegni.


Art. 36

63 1 Se l'invenzione oggetto di un brevetto non può essere utilizzata senza violarne un altro rilasciato anteriormente, il titolare del brevetto più recente ha diritto alla concessione di una licenza non esclusiva nella misura necessaria per poter sfruttare la sua invenzione se questa, rispetto a quella oggetto del primo brevetto, rappresenta un progresso tecnico notevole, d'interesse economico rilevante.

2

La licenza per l'utilizzazione dell'invenzione oggetto del primo brevetto può essere trasferita soltanto insieme al secondo brevetto.

3

Il titolare del primo brevetto può vincolare la concessione della licenza alla condizione che il titolare del secondo brevetto gli conceda a sua volta una licenza per l'utilizzazione della sua invenzione.


Art. 37

1 Dopo un termine di tre anni dal rilascio del brevetto, ma non prima di quattro anni dopo il deposito, chiunque dimostri di avervi interesse può domandare al giudice la concessione di una licenza non esclusiva per l'utilizzazione dell'invenzione, sempreché, fino al momento in cui l'azione è promossa, il titolare del brevetto non abbia sfruttato l'invenzione in misura adeguata in Svizzera e non giustifichi tale mancato sfruttamento. Anche l'importazione vale come sfruttamento dell'invenzione in Svizzera.64 2 ...65

3

Se, oltre ad adempiere le condizioni del capoverso 1, l'attore rende verosimile che ha interesse a usare l'invenzione immediatamente e fornisce al convenuto garanzie adeguate, il giudice può, a sua domanda, concedergli una licenza subito dopo il promovimento dell'azione, fatta 62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

65

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

B. Invenzioni

dipendenti

C. Sfruttamento

dell'invenzione

in Svizzera I. Azione per la concessione di

una licenza

Proprietà industriale 14

232.14

salva la sentenza di merito; prima della concessione della licenza dev'essere sentito il convenuto.66

Art. 38

1 Se la concessione di licenze non basta a soddisfare ai bisogni del mercato svizzero, chiunque dimostri di avervi interesse può, dopo un termine di due anni a contare dalla concessione della prima licenza accordata conformemente all'articolo 37 capoverso 1, domandare al giudice di pronunciare la cancellazione del brevetto.

2

Se la legislazione dello Stato di attinenza o di domicilio del titolare del brevetto ammette già dopo tre anni dal rilascio del brevetto l'azione intesa alla cancellazione del brevetto per mancato sfruttamento nel Paese, questa azione è ammessa in luogo e vece dell'azione per la concessione di una licenza, alle condizioni fissate dall'articolo 37 per la concessione della licenza.67

Art. 39

Il Consiglio federale può dichiarare gli articoli 37 e 38 inapplicabili
agli attinenti degli Stati che accordano la reciprocità.


Art. 40

1 La concessione di una licenza per l'utilizzazione dell'invenzione può essere domandata dinanzi al giudice, se l'interesse pubblico lo esige, da colui al quale il titolare del brevetto ha rifiutato, senza motivi sufficienti, la concessione della licenza.68 2 ...69

a70
Nel caso di un'invenzione nel settore della tecnologia dei semiconduttori, una licenza non esclusiva può essere accordata soltanto per rimuovere una pratica di cui è stato accertato, nel corso di una procedura giudiziaria o amministrativa, che essa è contraria alla prassi in materia di concorrenza.

66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

67

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

69

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

70

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

II. Azione per

la cancellazione

del brevetto

III. Eccezioni

D. Licenza

nell'interesse

pubblico

E. Licenze

obbligatorie nel

settore della

tecnologia dei

semiconduttori

Brevetti d'invenzione - LF 15

232.14

b71 1 Le licenze previste negli articoli 36-40a sono concesse soltanto se gli sforzi del richiedente per ottenere una licenza contrattuale a condizioni adeguate di mercato, entro un termine adeguato, siano rimasti improduttivi. Tali sforzi non sono necessari in caso di emergenza nazionale o di assoluta urgenza.

2

Portata e durata della licenza sono limitate allo scopo per il quale è stata concessa.

3

La licenza può essere ceduta soltanto con la parte dell'azienda alla quale si riferisce la sua utilizzazione. Il presente capoverso si applica anche alle sub-licenze.

4

La licenza è concessa in primo luogo per l'approvvigionamento del mercato interno.

5

Dietro richiesta, il giudice ritira la licenza all'avente diritto ove i motivi che hanno portato al rilascio non esistano più e non si possa presumere che si riproducano. È fatta salva una protezione adeguata degli interessi legittimi dell'avente diritto.

6

Il titolare del brevetto ha il diritto a un'indennità adeguata. La misura tiene conto delle circostanze del singolo caso e del valore economico della licenza.

7

Il giudice decide in merito al rilascio e alla revoca della licenza, alla sua portata e durata nonché all'indennità da versare.

Capo 6: Tasse72

Art. 41

73 Per ottenere o mantenere in vigore un brevetto e affinché particolari
domande siano trattate, devono essere pagate le tasse previste nell'ordinanza.

71

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

72

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

73

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 172.010.31).

F. Disposizioni

comuni agli

articoli 36-40a

Proprietà industriale 16

232.14


Art. 42

a 4474

Art. 45

e 4675 Capo 7:

Proseguimento della procedura e reintegrazione nello stato anteriore76


Art. 46

a77 1 Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o impartito dall'Istituto può chiedere a quest'ultimo il proseguimento della procedura.78 2 La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui l'interessato ha preso conoscenza dell'inosservanza del termine, ma al più tardi entro sei mesi dallo spirare del termine non osservato.

Entro questi termini egli deve inoltre eseguire integralmente l'atto omesso, completare, se necessario, la domanda di brevetto e pagare la tassa di proseguimento della procedura.

3

L'approvazione della richiesta di proseguimento della procedura ristabilisce la situazione che si sarebbe verificata se l'atto fosse stato compiuto tempestivamente. È fatto salvo l'articolo 48.

4

Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini: a. termini che non riguardano l'Istituto; b. termini per la presentazione della richiesta di proseguimento della procedura (cpv. 2); c. termini per la presentazione della domanda di reintegrazione (art. 47 cpv. 2);

74

Abrogati dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

75

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

76

Originariamente avanti l'art. 47. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

77

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

78 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

A. Proseguimento della

procedura

Brevetti d'invenzione - LF 17

232.14

d. termini per la presentazione di una domanda di brevetto con rivendicazione del diritto di priorità e di una dichiarazione di priorità (art. 17 e 19); e. ...79 f.

termine per la modificazione degli atti tecnici (art. 58 cpv. 1); g. termine per l'elezione (art. 138 cpv. 2); h. termini per la richiesta di rilascio di un certificato protettivo complementare (art. 140f cpv. 1, 146 cpv. 2 e 147 cpv. 3); i.

ulteriori termini stabiliti mediante ordinanza, qualora sia escluso il proseguimento della procedura in caso d'inosservanza degli stessi.


Art. 47

1 Il richiedente o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine previsto dalla legge o dall'ordinanza d'esecuzione oppure prescritto dall'Istituto è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore.

2

La domanda deve essere presentata entro due mesi dopo che è cessato l'impedimento, ma al più tardi entro il termine di un anno a contare dallo spirare del termine non osservato, all'autorità presso la quale l'atto omesso avrebbe dovuto essere compiuto; in pari tempo, l'atto omesso deve essere eseguito.

3

La reintegrazione non è ammessa nel caso previsto nel capoverso 2 (termine per domandare la reintegrazione).

4

Se la domanda viene accolta, la situazione è ristabilita come se l'atto omesso fosse stato compiuto in tempo utile; è riservato l'articolo 48.


Art. 48

1 Il brevetto non è opponibile a chi, nei periodi seguenti, ha utilizzato l'invenzione professionalmente in buona fede in Svizzera o a tale scopo vi ha fatto speciali preparativi: 79 Abrogata dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, con effetto dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

80

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

81

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

B. Reintegrazione nello stato

anteriore80

C. Riserva

favore di terzi81

Proprietà industriale 18

232.14

a. tra l'ultimo giorno del termine concesso per il pagamento d'una tassa annuale (...82) e il giorno in cui è stata presentata una richiesta di proseguimento della procedura (art. 46a) o una domanda di reintegrazione (art. 47); b. tra l'ultimo giorno del termine di priorità (art. 17 cpv. 1) e il giorno in cui la domanda di brevetto è stata depositata.83 2

Al diritto in tal modo acquisito da un terzo è applicabile l'articolo 35 capoverso 2.

3

Chi invoca un diritto fondato sul capoverso 1 lettera a deve versare al titolare del brevetto un'adeguata indennità, con effetto a contare dal momento in cui il brevetto è stato rimesso in vigore.

4

In caso di contestazione, il giudice decide circa l'esistenza e l'estensione dei diritti fatti valere da un terzo e fissa l'importo dell'indennità prevista nel capoverso 3.

Titolo secondo: Rilascio del brevetto Capo primo: La domanda di brevetto

Art. 49

1 Chi vuole ottenere un brevetto d'invenzione deve depositare una domanda di brevetto presso l'Istituto.

2

La domanda di brevetto consta di: a. un atto di richiesta inteso a ottenere il rilascio del brevetto; b. una descrizione dell'invenzione; c. una o più rivendicazioni; d. i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni;

e. un

estratto.84

3

...85

82

Rinvio stralciato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellttuale (RS 172.010.31).

83

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

84

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

85

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

A. Forma

Brevetti d'invenzione - LF 19

232.14


Art. 50

1 L'invenzione deve essere spiegata, nella domanda di brevetto, in modo che possa essere attuata da persona esperta.87 2 ...88


Art. 51

89 1 L'invenzione deve essere definita in una o più rivendicazioni.

2

Le rivendicazioni determinano i limiti della protezione conferita dal brevetto.

3

La descrizione ed i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.


Art. 52

90 1 Ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione e cioè:

a. un procedimento, o b. un prodotto, un mezzo per l'esecuzione di un procedimento o un dispositivo, o

c. l'applicazione di un procedimento, o d. l'utilizzazione di un prodotto.

2

Più rivendicazioni indipendenti possono essere ammesse nel medesimo brevetto se definiscono più invenzioni tra le quali esiste un legame tale che esse costituiscono un solo concetto inventivo generale.


Art. 53

e 5491

Art. 55

92 Le forme speciali d'esecuzione dell'invenzione definita da una rivendicazione indipendente possono essere oggetto di rivendicazioni dipendenti.

86

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

88

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

91

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

92

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

B. Esposto

dell'invenzione86

C. Rivendicazioni I. Portata

II. Rivendicazioni indipen-

denti

III. Rivendicazioni dipendenti

Proprietà industriale 20

232.14

b93 L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica.


Art. 56

1 Data di deposito è considerato il momento in cui è depositato l'ultimo dei documenti richiesti dall'articolo 49 capoverso 2 lettere a a d.94 2

Per gli invii postali è determinante il momento in cui essi sono stati consegnati alla Posta svizzera a destinazione dell'Istituto.95

Art. 57

96 1 Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: a. se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa;

b. se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e c. nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale.

2

Se l'oggetto della domanda divisa si estende oltre il contenuto iniziale della domanda anteriore, ma non oltre quello di una versione successiva, la domanda divisa riceve come data di deposito il giorno in cui questa versione è stata depositata.


Art. 58

1 Fintanto che la procedura di esame non è terminata, il richiedente può modificare gli atti tecnici.98 2 Se l'oggetto della domanda modificata si estende oltre il contenuto degli atti depositati all'inizio, è considerato come data di deposito il giorno in cui sono stati depositati gli atti in cui l'invenzione rivendi93

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

95 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).$ 98

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

D. Estratto

E. Data del

deposito I. In generale II. In caso di

divisione della

domanda

III. In caso di

modificazione

degli atti

tecnici97

Brevetti d'invenzione - LF 21

232.14

cata è esposta; la data di deposito iniziale perde in questo caso ogni effetto legale.99 3 ...100

Capo 2: L'esame della domanda di brevetto101

Art. 59

1 Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a e 2, o lo è soltanto in parte, l'Istituto ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.102 2 Se la domanda di brevetto non soddisfà ad altre prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza, l'Istituto assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.103 3 ...104

4

L'Istituto non esamina se l'invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.105 5 e 6 ...106

a107 1 Se le condizioni per il rilascio del brevetto sono adempiute, l'Istituto comunica al richiedente che la procedura di esame è terminata.

2

...108

3

L'Istituto respinge la domanda se: a. non è stata ritirata nonostante che, per i motivi indicati nell'articolo 59 capoverso 1, sia escluso il rilascio del brevetto, o

99

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

100 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

104 Abrogato(i) dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

106 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

107 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

108 Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

A. Oggetto

dell'esame

B. Fine

dell'esame

Proprietà industriale 22

232.14

b. non sono corrette le manchevolezze indicate secondo l'articolo 59 capoverso 2.

b109 1 Il rilascio del brevetto può, se il richiedente lo domanda, essere differito di sei mesi al massimo a contare dalla comunicazione indicante che la procedura di esame è terminata (art. 59a cpv. 1).

2

Un differimento oltre i sei mesi è ammesso fin quando è di interesse pubblico mantenere segreta l'invenzione. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni e regola la procedura.

c110
d 111 Gli articoli 59, 59a e 59b non s'applicano alle domande assoggettate all'esame preventivo (art. 87 e segg.).

Capo 3:

Registro dei brevetti; pubblicazioni dell'Istituto; comunicazione elettronica con le autorità113

Art. 60

1 L'Istituto rilascia il brevetto iscrivendolo nel registro dei brevetti.114 1bis

Il registro dei brevetti contiene in particolare le indicazioni seguenti: il numero del brevetto, i simboli della classificazione, il titolo dell'invenzione, la data di deposito, il nome e il domicilio del titolare del brevetto e, ove occorra, le indicazioni di priorità, il nome e il domicilio d'affari del mandatario, il nome dell'inventore.115 109 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

110 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogato dal n. 23 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

111 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

112 RU 1977 2434 113 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 943.03).

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

115 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

C. Differimento

del rilascio

D. ...

E. Riserva

dell'esame

preventivo112

A. Registro dei

brevetti

Brevetti d'invenzione - LF 23

232.14

2

Esso vi iscrive inoltre tutte le modificazioni concernenti l'esistenza del brevetto o il diritto al brevetto.

3

I tribunali trasmettono gratuitamente all'Istituto, per iscrizione nel registro, una copia integrale delle sentenze passate in giudicato riferentisi a siffatte modificazioni.


Art. 61

1 L'Istituto pubblica:116 1.117 l'iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti con le indicazioni specificate all'articolo 60 capoverso 1bis;

2. la cancellazione del brevetto dal registro dei brevetti; 3. le modificazioni iscritte nel registro circa l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto.

2

Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 e segg. ) vengono inoltre pubblicati: 1. la domanda di brevetto con le indicazioni specificate nell'articolo 99 capoverso 1;

2. il ritiro o il rigetto della domanda di brevetto già pubblicata.118 3


L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.119 Art. 62
Se la Confederazione ha acquistato diritti su un brevetto, la pubblicazione dell'iscrizione fatta nel registro può, a domanda del Dipartimento competente, essere differita a una data indeterminata.


Art. 63

120 1 L'Istituto fa stampare un fascicolo per ogni brevetto rilasciato senza esame preventivo (art. 87 e segg).

2

Il fascicolo contiene la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni, come anche le indicazioni contenute nel registro (art. 60 cpv. 1bis).

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

118 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

119 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998 (RU 1999 1363). Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.12).

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

B. Pubblicazioni I. Domande di brevetto e

brevetti registrati II. Differimento

della

pubblicazione

III. Fascicolo

del brevetto a. Brevetti senza esame

preventivo

Proprietà industriale 24

232.14

a121 1 Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 e segg.), l'Istituto fa stampare un fascicolo per ogni domanda pubblicata e un fascicolo per ogni brevetto rilasciato.

2

Questi fascicoli contengono la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni, come anche il rapporto sullo stato della tecnica e le indicazioni inerenti alla domanda (art. 99 cpv. 1) e al brevetto (art. 60 cpv. 1bis).

3

Il fascicolo del brevetto, se il suo contenuto non diverge da quello della domanda, può restringersi alle indicazioni inerenti al brevetto (art. 60 cpv. 1bis) e a un riferimento al fascicolo della domanda.


Art. 64

1 Tostochè il fascicolo del brevetto122 è pronto per essere pubblicato, l'Istituto allestisce il documento del brevetto123.

2

Questo documento consiste nell'attestazione che le condizioni previste dalla legge per il conseguimento del brevetto sono adempiute e in un esemplare del fascicolo del brevetto.


Art. 65

L'Istituto conserva gli atti del brevetto, in originale o in copia, fino
allo spirare del termine di cinque anni a contare dalla cancellazione del brevetto.

a124 1 Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

3

Il registro dei brevetti può essere tenuto in forma elettronica.

4

L'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.

121 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

122 Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). Di tale modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

123 Testo corretto secondo il DCF del 9 gen. 1959 (RU 1959 81).

124 Introdotto dal n. 6 dell'all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 943.03).

b. Brevetti

con esame

preventivo

C. Documento

del brevetto

D. Conservazione degli atti

E. Comunicazione elettronica

con le autorità

Brevetti d'invenzione - LF 25

232.14

5

Le pubblicazioni dell'Istituto possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Titolo terzo: Sanzione civile e penale Capo primo: Disposizioni comuni alla protezione di diritto civile e di diritto penale

Art. 66

Si può procedere in via civile o penale, conformemente alle seguenti
disposizioni:

a. contro chiunque utilizza illecitamente l'invenzione brevettata; l'imitazione è parificata all'utilizzazione; b. contro chiunque si rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza dei prodotti illecitamente fabbricati che si trovano in suo possesso; c. contro chiunque, senza il consenso del titolare del brevetto o di chi è al beneficio di una licenza, toglie il segno del brevetto apposto su un prodotto o sul suo imballaggio; d. contro chiunque istiga a commettere uno degli atti predetti, coopera a tali infrazioni, ne favorisce o ne facilita l'esecuzione.


Art. 67

1 Se l'invenzione si riferisce a un procedimento di fabbricazione di un prodotto nuovo, ogni prodotto della stessa composizione si presume, fino a prova contraria, preparato secondo il procedimento brevettato.

2

Il capoverso 1 è applicabile per analogia quando il procedimento di fabbricazione concerne un prodotto noto, se il titolare del brevetto rende verosimile che il brevetto è stato violato.


Art. 68

1 I segreti di fabbricazione o d'affari delle parti devono essere tutelati.

2

I mezzi di prova che potrebbero violare siffatti segreti possono essere rivelati alla parte avversa solo per quanto siano compatibili con la tutela dei segreti di cui si tratta.


Art. 69

1 In caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione dei prodotti fabbricati illecitamente o degli

A. Condizioni

della

responsabilità

B. Inversione

dell'onere della

prova

C. Tutela del

segreto di

fabbricazione

o d'affari

D. Vendita

o distruzione

di prodotti

o d'impianti

Proprietà industriale 26

232.14

impianti, utensili e altri mezzi che hanno preponderantemente servito alla loro fabbricazione.125 2 Il prodotto netto della vendita è destinato in primo luogo al pagamento della multa, poi a quello delle spese d'inchiesta e giudiziarie, e infine al pagamento, una volta che sia stato definitivamente fissato, del credito della controparte per il risarcimento del danno e per le spese processuali; l'eventuale eccedenza è devoluta al precedente proprietario degli oggetti venduti.

3

Anche in caso di rigetto dell'azione o di proscioglimento, il giudice può ordinare la distruzione degli impianti, utensili e altri mezzi destinati in primo luogo alla violazione del brevetto.126

Art. 70

1 Il giudice può autorizzare la parte vincente a pubblicare la sentenza a spese della parte soccombente; egli fissa le modalità e il momento della pubblicazione.

2

In materia penale (art. 81 e 82), per la pubblicazione della sentenza è determinante l'articolo 61 del Codice penale svizzero127.


Art. 71

Chi ha promosso una delle azioni previste negli articoli 72, 73, 74 o 81
e promuove in seguito, fondandosi su un altro brevetto, una nuova azione contro la stessa persona per il medesimo atto o per un atto analogo deve sopportare le spese giudiziarie e delle parti del nuovo processo, a meno che renda verosimile che non è stato in grado, senza sua colpa, di far valere nella procedura precedente anche quest'altro brevetto.

Capo 2:

Disposizioni speciali per la protezione di diritto civile

Art. 72

1 Chi è minacciato o leso nei suoi diritti da uno degli atti previsti nell'articolo 66 può domandare la cessazione di tale atto o la soppressione dello stato di fatto che ne deriva.

2

Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 e segg.), il richiedente ha diritto all'azione dal momento della pubbli125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995

(RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

127 RS 311.0. Ora: art. 68.

E. Pubblicazione

della sentenza

F. Divieto

di più azioni

successive

A. Azione per

cessazione

dell'atto

o per soppressione dello stato

di fatto

Brevetti d'invenzione - LF 27

232.14

cazione della domanda di brevetto, se fornisce alla controparte garanzie adeguate; l'articolo 80 (responsabilità) è applicabile per analogia.128

Art. 73

1 Chiunque, intenzionalmente oppure per negligenza o imprudenza commette uno degli atti indicati nell'articolo 66 è tenuto al risarcimento dei danni conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni129.

2

Se non è in grado di precisare in precedenza l'importo dei danni subiti, la parte lesa può domandare al giudice di fissare l'indennità secondo il suo libero apprezzamento, in base alla procedura probatoria per la determinazione della misura dei danni.

3

L'azione per risarcimento di danni può essere promossa solo dopo che il brevetto è stato rilasciato; in questo caso il convenuto può tuttavia essere tenuto a risarcire il danno cagionato a contare dal momento in cui ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto.

4

Per i brevetti rilasciati dopo esame preventivo (art. 87 e segg.) può essere in ogni caso chiesto il risarcimento del danno che il convenuto ha causato dal momento della pubblicazione della domanda di brevetto.130

Art. 74

Chi prova di avervi interesse può promuovere un'azione intesa a far
accertare l'esistenza o l'assenza di uno stato di fatto o di un rapporto di diritto da giudicare conformemente alla presente legge, in particolare: 1. che un determinato brevetto esiste a buon diritto; 2. che il convenuto ha commesso uno degli atti indicati nell'articolo 66;

3. che l'attore non ha commesso nessuno degli atti indicati nell'articolo 66;

4.131 che un determinato brevetto non può essere opposto all'attore in applicazione di una disposizione legale; 5. che per due determinati brevetti le condizioni fissate nell'articolo 36 per la concessione di una licenza sono o non sono adempiute;

128 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

129 RS 220

130 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

B. Azione per

risarcimento di

danni

C. Azione di

accertamento

Proprietà industriale 28

232.14

6. che l'attore è l'autore dell'invenzione che è oggetto di una domanda di brevetto o di un determinato brevetto; 7.132 che un determinato brevetto non produce più effetto perché viola il divieto di cumulare la protezione.


Art. 75


133



Art. 76

1 I Cantoni designano per l'insieme del loro territorio un tribunale incaricato di pronunciarsi, come istanza cantonale unica, sulle azioni civili previste dalla presente legge.

2

...134


Art. 77

1 Al fine di assicurare l'assunzione dei mezzi di prova, di conservare lo stato di fatto o di permettere l'esercizio provvisorio di diritti litigiosi concernenti la cessazione di un atto o la soppressione dello stato di fatto che ne risulta, l'autorità competente ordina, a richiesta della persona che ha diritto di promuovere l'azione, provvedimenti d'urgenza; in particolare, essa può prevedere una descrizione esatta dei procedimenti o dei prodotti che si presumono applicati o fabbricati illecitamente, come pure degl'impianti, utensili, ecc. che hanno servito alla loro fabbricazione, oppure il sequestro di tali oggetti.

2

Il richiedente deve rendere verosimile che la controparte ha commesso o ha l'intenzione di commettere un atto contrario alla presente legge per cui gli sovrasta un danno difficilmente riparabile, che solo provvedimenti d'urgenza possono prevenire.

3

Prima di ordinare i provvedimenti d'urgenza, l'autorità sente la controparte; nei casi di pericolo nel ritardo, essa può ordinare misure provvisorie già in precedenza. In questo caso la controparte dev'essere avvertita immediatamente dopo che è stata presa la misura.135 4

Se accoglie la domanda, l'autorità assegna al richiedente un termine di 30 giorni al massimo per promuovere l'azione avvertendolo che la misura ordinata decadrà in caso di inosservanza del termine.136 132 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

133 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

134 Abrogato dal n. 23 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

D. ...

E. Giurisdizione

cantonale unica

F. Provvedimenti

d'urgenza I. Condizioni

Brevetti d'invenzione - LF 29

232.14


Art. 78


137



Art. 79

1 Il richiedente è, di regola, tenuto a fornire garanzie adeguate.

2

L'autorità competente può prescindere dai provvedimenti d'urgenza o revocare in tutto o in parte quelli che avesse ordinato, se la controparte fornisce al richiedente garanzie adeguate.


Art. 80

1 Se si rivela che la domanda intesa a ottenere un provvedimento d'urgenza non era fondata su una pretesa di diritto sostanziale il richiedente deve risarcire il danno cagionato alla controparte dal provvedimento preso; il modo e la misura del risarcimento saranno fissati dal giudice, conformemente all'articolo 43 del Codice delle obbligazioni 138.

2

L'azione per risarcimento di danni si prescrive in un anno a contare dal momento in cui i provvedimenti d'urgenza sono divenuti caduchi.

3

Le garanzie fornite dal richiedente gli sono restituite solo quando sia stato accertato che non sarà promossa un'azione per risarcimento di danni; l'autorità può assegnare alla controparte un termine adeguato per promuovere l'azione e avvertirla che se non osserva il termine le garanzie saranno restituite al richiedente.

Capo 3:

Disposizioni speciali per la protezione di diritto penale

Art. 81

1 Chiunque commette intenzionalmente uno degli atti previsti dall'articolo 66 è punito, a querela del danneggiato, con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi.140 2

Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto l'autore dell'infrazione.

137 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

138 RS 220

139 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

II. ...

III. Garanzie

IV. Responsabilità del richie-

dente

A. Disposizioni

penali139 I. Violazione del brevetto

Proprietà industriale 30

232.14


Art. 82

1 Chiunque ha intenzionalmente posto in vendita o messo in circolazione le sue carte d'affari, annunci d'ogni genere, prodotti o merci muniti di un'indicazione intesa a far credere a torto che i prodotti o le merci sono protetti dalla presente legge è punito con la multa fino a 2000 franchi.

2

Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.


Art. 83

Le disposizioni generali del Codice penale svizzero 141 sono applicabili
per quanto la presente legge non disponga altrimenti.


Art. 84

1 Per il perseguimento e il giudizio di un'infrazione è competente l'autorità del luogo in cui l'autore ha agito o quella del luogo in cui l'evento s'è verificato; se entrano in considerazione più luoghi o se l'infrazione è stata commessa da più coautori, l'autorità competente è quella del luogo in cui fu compiuto il primo atto di istruzione.

2

L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio dell'autore principale è parimente competente per il perseguimento e il giudizio dell'istigatore e del complice.


Art. 85

1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni incombono alle autorità cantonali.

2

Le sentenze, le decisioni aventi carattere penale pronunciate dalle autorità amministrative e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente, senza spese e nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.


Art. 86

1 Se l'incolpato solleva l'eccezione della nullità del brevetto, il giudice gli può assegnare un termine adeguato per promuovere l'azione per nullità, avvertendolo delle conseguenze della sua inazione; se il brevetto è stato rilasciato senza esame preventivo o se l'incolpato rende verosimili determinate circostanze che fanno apparire fondata l'eccezione di nullità, il giudice può assegnare al danneggiato un termine adeguato per promuovere l'azione intesa ad accertare che il brevetto esiste a buon diritto, avvertendolo parimente delle conseguenze della sua inazione.

141 RS 311.0 II. Indicazione

ingannevole

circa l'esistenza

di una protezione

B. Disposizioni

generali del CP

C. Foro

D. Competenza

delle autorità

cantonali I. In generale II. Eccezione

della nullità del

brevetto

Brevetti d'invenzione - LF 31

232.14

2

Se l'azione è promossa in tempo utile, la procedura penale è sospesa finché l'azione sia stata oggetto di una decisione definitiva; nel frattempo, la prescrizione non decorre.

3

...142

Titolo quarto: Esame preventivo143 Capo primo: Campo d'applicazione e organi144

Art. 87

1 ...146

2

Sono assoggettate all'esame preventivo le domande di brevetto presentate entro un mese dall'entrata in vigore della modificazione del 3 febbraio 1995147 della presente legge, aventi per oggetto:148

a. invenzioni concernenti prodotti ottenuti applicando procedimenti non puramente meccanici per il perfezionamento di fibre tessili d'ogni genere, gregge o lavorate, come pure i procedimenti stessi, per quanto le invenzioni riguardino l'industria tessile, e

b. invenzioni che per i loro caratteri distintivi appartengono specificamente al campo della tecnica cronometrica.149

3

e 4 ...150

5

Il richiedente può impugnare mediante opposizione dinanzi all'esaminatore la decisione presa da quest'ultimo di assoggettare o di non assoggettare la domanda all'esame preventivo.151

142 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

146 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

147 RU 1995 2879 148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

150 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

151 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

A. Campo

d'applicazione

dell'esame

preventivo145

Proprietà industriale 32

232.14


Art. 88

152 1 Per l'esecuzione dell'esame preventivo, l'Istituto comprende esaminatori e divisioni di opposizione.

2

...153


Art. 89

1 Gli esaminatori esaminano le domande di brevetto nella misura in cui il loro contenuto è determinante; in tutti i casi in cui non vi è procedura di opposizione, essi statuiscono sul rilascio del brevetto.155 2 Ogni esaminatore esercita tali funzioni come esaminatore unico; egli deve avere una formazione tecnica.

3

...156


Art. 90

1 Le divisioni di opposizione statuiscono sulle opposizioni; esse emanano la decisione relativa al rilascio del brevetto.158 2

Esse comprendono giuristi e tecnici.

3

Esse devono, per prendere le loro decisioni, essere composte di tre membri, compreso l'esaminatore.

4

...159


Art. 91

a 94160

Art. 95


161

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

153 Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

156 Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

159 Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

160 Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

161 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

B. Organi

C. Esaminatori154

D. Divisioni

di

opposizione157

Brevetti d'invenzione - LF 33

232.14

Capo 2: Esame della domanda di brevetto

Art. 96

1 La domanda di brevetto è esaminata da un esaminatore.

2

Se l'esaminatore reputa che l'invenzione non è brevettabile secondo gli articoli 1 e 1a o è esclusa dal brevetto secondo l'articolo 2, ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.162 3 Se l'esaminatore reputa che la domanda di brevetto non corrisponde ad altre prescrizioni della legge o dell'ordinanza d'esecuzione, egli assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.

4

L'esaminatore non esamina se l'invenzione è nuova anche secondo l'articolo 7a. 163

Art. 97

164 La domanda di brevetto è respinta se: a. non è ritirata nonostante che il rilascio del brevetto sia escluso per motivi indicati nell'articolo 96 capoverso 2, o b. se non sono corrette le manchevolezze di cui all'articolo 96 capoverso 3, o

c. ...165


Art. 98

1 Se al rilascio del brevetto non sembra opporsi nessun motivo indicato nell'articolo 96 capoverso 2 e se la domanda di brevetto è anche altrimenti conforme alle prescrizioni della presente legge e dell'ordinanza, l'esaminatore informa il titolare che la procedura di esame è terminata.167 162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

163 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

165 Abrogata dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Davanti

all'esaminatore I. In generale II. Rigetto della

domanda

B. Pubblicazione166 I. Condizioni

Proprietà industriale 34

232.14

2

...168

3

...169


Art. 99

170 1 La domanda di brevetto è pubblicata unitamente, in particolare, alle indicazioni seguenti: il numero della domanda di brevetto, i simboli della classificazione, il titolo dell'invenzione, la data di deposito, il nome e il domicilio del titolare e, ove occorra, le indicazioni di priorità, il nome e il domicilio d'affari del mandatario, il nome dell'inventore.

2

Fino allo spirare del termine di opposizione, la domanda è esposta presso l'Istituto, affinché chiunque possa prenderne visione, unitamente al rapporto sullo stato della tecnica e all'eventuale documento di priorità.


Art. 100

171 1 A domanda del richiedente, la pubblicazione può essere differita di sei mesi al massimo dopo la comunicazione indicante che la procedura di esame è terminata (art. 98).

2

Un differimento oltre i sei mesi è ammesso fin quando è di interesse pubblico mantenere segreta l'invenzione. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni e regola la procedura.


Art. 101

1 Ognuno può, nei tre mesi che seguono la pubblicazione, opporsi al rilascio del brevetto.

2

L'opposizione può fondarsi soltanto sull'allegazione che l'invenzione non è brevettabile (art. 1 e 1a) o è esclusa dal brevetto (art. 2).

L'opposizione fondata sull'assenza di novità a causa di un diritto anteriore (art. 7a) può essere fatta anche se il brevetto per la domanda che fruisce di un deposito o di una priorità anteriore non è ancora stato rilasciato.173 168 Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

169 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Forma

III. Differimento

C. Opposizione172

Brevetti d'invenzione - LF 35

232.14

3

L'opposizione deve essere presentata per iscritto. Essa deve indicare in modo completo i fatti invocati e i mezzi di prova. Se la divisione di opposizione lo domanda, i mezzi di prova devono essere presentati.174 4 Se l'opposizione non soddisfà alle prescrizioni del presente articolo o dell'ordinanza, l'opponente può essere escluso dalla procedura.175

Art. 102

e 103176

Art. 104

177 Nella decisione relativa al rilascio del brevetto, come anche in seguito al ritiro, totale o parziale, della domanda di brevetto o dell'opposizione, l'esaminatore o la divisione di opposizione fissa in quale misura le spese per determinare le circostanze di fatto debbano essere messe a carico degli interessati.


Art. 105

1 Terminata la procedura di esame (art. 98), possono essere apportate modificazioni agli atti tecnici soltanto se giustificate dalla procedura di opposizione o di ricorso.179 2 ...180

3

È riservato il differimento della data di deposito della domanda, conformemente all'articolo 58.


Art. 106

181 Le decisioni degli esaminatori e delle divisioni di opposizione sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

175 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

176 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

180 Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

181 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

D. Spese per

l'accertamento

dei fatti

E. Modificazione

degli atti

tecnici178

F. Rimedi

giuridici I. Istanza di ricorso

Proprietà industriale 36

232.14

a182 1 È legittimato a ricorrere:183 a. chi è parte nella procedura che ha condotto alla decisione impugnata;

b. colui che la decisione impugnata esclude dalla procedura (art. 101 cpv. 4).

2

L'opponente ha diritto di ricorrere soltanto nella misura in cui è stato ammesso come parte nella procedura d'opposizione.


Art. 107

e 108184 Titolo quinto: Domande di brevetto europeo e del brevetto europeo185 Capo primo: Diritto applicabile186

Art. 109

187 1 Il presente titolo è applicabile alle domande di brevetto europeo ed ai brevetti europei che esplicano i loro effetti in Svizzera.

2

Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che la Convenzione del 5 ottobre 1973188 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) e il presente titolo non dispongano altrimenti.

3

Il testo della Convenzione sul brevetto europeo che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

182 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

183 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

184 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

185 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

186 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

188 RS 0.232.142.2 II Diritto di

ricorrere

Campo

d'applicazione

della legge;

relazione con

la Convenzione

sul brevetto

europeo

Brevetti d'invenzione - LF 37

232.14

Capo 2:

Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo nonché modificazioni nell'esistenza del brevetto europeo 189

Art. 110

190 La domanda di brevetto europeo alla quale è stata riconosciuta una data di deposito e il brevetto europeo esplicano in Svizzera i medesimi effetti di una domanda di brevetto presentata in debita forma all'Istituto e di un brevetto rilasciato da questo Istituto.

a192 Una modificazione nell'esistenza del brevetto europeo mediante una decisione passata in giudicato in una procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti ha gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato in una procedura in Svizzera.


Art. 111

193 1 La domanda di brevetto europeo pubblicata non conferisce al richiedente la protezione di cui all'articolo 64 della Convenzione sul brevetto europeo.

2

Tuttavia, il danneggiato può, mediante azione per risarcimento di danni, far valere il danno cagionato dal convenuto a partire dal momento in cui questi ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto europeo, ma al più tardi dal giorno della pubblicazione della domanda da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.

189 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

191 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

192 Introdotto dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Principio I.191 Effetti II. Modificazioni

nell'esistenza del

brevetto

B. Protezione

provvisoria

conferita dalla

domanda di

brevetto europeo

Proprietà industriale 38

232.14


Art. 112

194 Se la domanda di brevetto europeo non è pubblicata in una lingua ufficiale svizzera, il giorno determinante per reclamare un risarcimento di danni è quello in cui il richiedente: a. ha consegnato al convenuto una traduzione, in una lingua ufficiale svizzera, delle rivendicazioni; o

b. l'ha resa accessibile al pubblico per il tramite dell'Istituto.


Art. 113

195 1 Se un brevetto europeo è pubblicato in una lingua che non è una lingua ufficiale svizzera, il richiedente o il titolare del brevetto deve presentare all'Istituto una traduzione del fascicolo del brevetto in una lingua ufficiale svizzera.

2

Si reputa che il brevetto europeo non ha esplicato i suoi effetti se la traduzione del fascicolo del brevetto non è stata presentata entro tre mesi dalla pubblicazione: a. della menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti;

b. della menzione della decisione concernente l'opposizione, qualora nella procedura di opposizione il brevetto sia stato mantenuto in forma modificata. 196

c.197 della menzione della limitazione del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti.


Art. 114

198 1 Il richiedente o il titolare del brevetto europeo può rettificare le traduzioni.

2

La traduzione rettificata esplica i suoi effetti soltanto dopo essere stata resa accessibile al pubblico per il tramite dell'Istituto o, nel caso dell'articolo 112, consegnata al convenuto.

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

197 Introdotta dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

C. Riserva

concernente

le traduzioni I. Per le domande di

brevetto europeo

pubblicate

II. Per i brevetti

europei

III. Rettificazione di

traduzioni

Brevetti d'invenzione - LF 39

232.14


Art. 115

199 Per quanto concerne l'estensione della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo o dal brevetto europeo, fa fede il testo nella lingua della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.


Art. 116

200 1 I terzi possono invocare, nei confronti del titolare del brevetto, la traduzione contemplata dalla presente legge, allorché la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo conferisce una protezione meno estesa nel testo tradotto che in quello della lingua della procedura.

2

Se il richiedente o il titolare del brevetto ha rettificato la traduzione in modo che essa esplichi i suoi effetti, il brevetto europeo non è opponibile a chi, in buona fede, utilizzava in precedenza l'invenzione professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo speciali preparativi.

3

Questo diritto di coutenza è retto dall'articolo 35 capoverso 2.

Capo 3: Amministrazione del brevetto europeo201

Art. 117

202 Tosto che il rilascio del brevetto europeo è stato menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, l'Istituto lo iscrive nel registro svizzero dei brevetti europei unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.


Art. 118

203 L'Istituto pubblica le iscrizioni riportate nel registro svizzero dei brevetti europei.

199 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

201 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

D. Lingue

facenti fede I. Lingua della procedura

II. Lingua della

traduzione;

diritto di

coutenza

A. Registro

svizzero dei

brevetti europei

B. Pubblicazioni

Proprietà industriale 40

232.14


Art. 119



Art. 120

204 Il Consiglio federale può autorizzare il mandatario iscritto nel registro europeo dei brevetti ad agire dinanzi all'Istituto nelle procedure concernenti brevetti europei, se esiste reciprocità in materia di rappresentanza dinanzi agli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti (art. 143 della Convenzione sul brevetto europeo).

Capo 4:

Trasformazione della domanda di brevetto europeo205

Art. 121

206 1 La domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto svizzero: a.207 nel caso di cui all'articolo 135 capoverso 1 lettera a della Convenzione sul brevetto europeo;

b. in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14 capoverso 2 della Convenzione sul brevetto europeo, se la domanda iniziale è stata presentata in lingua italiana;

c.208 nel caso in cui l'Ufficio europeo dei brevetti abbia constatato che la domanda non soddisfa alle esigenze dell'articolo 54 capoverso 3 della Convenzione sul brevetto europeo e che, per questo motivo, è stata respinta o ritirata con effetto per la Svizzera.

2

La trasformazione in domanda di brevetto svizzero è pure ammissibile se il brevetto europeo è revocato per il motivo indicato nel capoverso 1 lettera c.

204 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

205 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

206 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

207 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6476 6483).

208 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6476 6483).

D. Rappresentanza

A. Motivi della

trasformazione

Brevetti d'invenzione - LF 41

232.14


Art. 122

209 1 Se la richiesta di trasformazione è presentata in debita forma e trasmessa in tempo utile all'Istituto, la domanda di brevetto è considerata depositata alla data di deposito della domanda di brevetto europeo.

2

Gli atti uniti alla domanda di brevetto europeo o al brevetto europeo che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati presentati alla stessa data all'Istituto.

3

Sono riservati i diritti acquisiti con la domanda di brevetto europeo.


Art. 123

210 Se la lingua nella quale è redatto il testo iniziale della domanda di brevetto europeo non è una lingua ufficiale svizzera, l'Istituto assegna al richiedente un termine per presentarne una traduzione in una lingua ufficiale svizzera.


Art. 124

211 1 Per quanto concerne la domanda di brevetto derivata dalla trasformazione, sono applicabili, fatto salvo l'articolo 137 capoverso 1 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto svizzero.

2

Le rivendicazioni di una domanda di brevetto derivata dalla trasformazione del brevetto europeo non possono essere redatte in modo da estendere il campo di protezione.

Capo 5:

Disposizioni concernenti la protezione di diritto civile e di diritto penale212

Art. 125

213 1 Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto svizzero e un brevetto europeo esplicante i suoi effetti in Svizzera siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima

209 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

210 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

211 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

212 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

213 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

B. Effetti

giuridici

C. Traduzione

D. Riserva a

favore della

Convenzione

sul brevetto

europeo

A. Divieto di

cumulare

la protezione I. Preminenza del brevetto

europeo

Proprietà industriale 42

232.14

data di deposito o di priorità, il brevetto svizzero non produce più effetto dalla data in cui: a. il termine d'opposizione contro il brevetto europeo è decorso inutilizzato, o

b. la procedura di opposizione ha definitivamente condotto al mantenimento in vigore del brevetto europeo.

2

L'articolo 27 è applicabile per analogia.


Art. 126

214 1 Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto derivato da una domanda di brevetto svizzero o internazionale (art. 131 e segg.) e un brevetto derivato da una domanda di brevetto europeo trasformata siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto citato per primo non produce più effetti dalla data in cui è stato rilasciato il brevetto derivato dalla domanda di brevetto europeo trasformata.

2

L'articolo 27 è applicabile per analogia.


Art. 127

215 La richiesta concernente una rinuncia parziale al brevetto europeo non è ricevibile fintanto che un'opposizione a questo brevetto possa essere proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione.


Art. 128

216 Il giudice può sospendere la procedura, segnatamente la sentenza, se: a. l'Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definitivamente sulla limitazione o sulla revoca del brevetto europeo;

b. la validità del brevetto europeo è contestata e una delle parti prova che un'opposizione a questo brevetto possa essere ancora proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione; 214 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

215 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

216 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479 6483; FF 2005 3397).

II. Preminenza

del brevetto

derivato dalla

trasformazione

B. Norme di

procedura I. Limitazione della rinuncia

parziale

II. Sospensione

della procedura a. Procedura civile

Brevetti d'invenzione - LF 43

232.14

c. l'Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definitivamente sulla richiesta di revisione di una decisione in virtù dell'articolo 112a della Convenzione sul brevetto europeo.


Art. 129

217 1 Se, nel caso di cui all'articolo 86, l'incolpato solleva l'eccezione della nullità del brevetto europeo, il giudice, nella misura in cui contro questo brevetto possa ancora essere proposta opposizione all'Ufficio europeo dei brevetti oppure sia ancora possibile un intervento nella procedura di opposizione, può assegnare un congruo termine per proporre opposizione o per intervenire nella procedura d'opposizione.

2

L'articolo 86 capoverso 2 è applicabile per analogia.

Capo 6: Rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti218

Art. 130

219 L'Istituto riceve le rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti e le trasmette all'autorità competente.

Titolo sesto: Domande internazionali di brevetto220 Capo primo: Diritto applicabile221

Art. 131

222 1 Il presente titolo si applica alle domande internazionali di brevetto ai sensi del Trattato del 19 giugno 1970223 di cooperazione in materia di brevetti (Trattato di cooperazione), per le quali l'Istituto funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.224 217 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

218 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

219 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

220 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

221 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

222 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

223 RS 0.232.141.1 224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

b. Procedura

penale

Ufficio di

trasmissione

Campo

d'applicazione

della legge;

rapporti con il

Trattato di

cooperazione

Proprietà industriale 44

232.14

2

Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che il Trattato di cooperazione e il presente titolo non dispongano altrimenti.

3

Il testo del Trattato di cooperazione che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

Capo 2: Domande depositate in Svizzera225

Art. 132

226 L'Istituto funge da ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali provenienti da attinenti svizzeri o da persone che hanno la loro sede sociale o il loro domicilio in Svizzera.


Art. 133

227 1 Il Trattato di cooperazione e, a titolo complementare, la presente legge sono applicabili alla procedura dinanzi all'Istituto, che funge da ufficio ricevente.228 2 Per la domanda internazionale si deve pagare, oltre alle tasse prescritte dal Trattato di cooperazione, una tassa di trasmissione riscossa dall'Istituto.

3

L'articolo 13 non è applicabile.

Capo 3:

Domande che designano la Svizzera; ufficio eletto229

Art. 134

230
L'Istituto funge da ufficio designato e ufficio eletto ai sensi dell'articolo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali con le quali la protezione delle invenzioni viene richiesta in Svizzera e che non hanno l'effetto di una domanda di brevetto europeo.

225 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

226 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

227 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

228 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

229 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

230 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

A. Ufficio

ricevente

B. Procedura

A. Ufficio

designato e

ufficio eletto

Brevetti d'invenzione - LF 45

232.14


Art. 135

231 La domanda internazionale per la quale l'Istituto funge da ufficio designato esplica in Svizzera, se una data di deposito le è stata riconosciuta, i medesimi effetti di una domanda di brevetto svizzero presentata nella debita forma presso questo ufficio.


Art. 136

232 Il diritto di priorità secondo l'articolo 17 può essere rivendicato per una domanda internazionale anche se la prima domanda è stata depositata in Svizzera o soltanto per la Svizzera.


Art. 137

233 Gli articoli 111 e 112 della presente legge sono applicabili per analogia alle domande internazionali pubblicate secondo l'articolo 21 del Trattato di cooperazione, per le quali l'Istituto funge da ufficio designato.


Art. 138

234 1 Il richiedente, entro 20 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell'Istituto a: a. indicare per scritto il nome dell'inventore; b. pagare la tassa di deposito; c. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la domanda internazionale non è redatta in una di queste lingue.

2

Se la Svizzera è stata eletta prima dello spirare del diciannovesimo mese dalla data di deposito o di priorità e se l'Istituto è ufficio eletto, il termine è di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità. In tal caso la terza tassa annuale scade l'ultimo giorno del mese in cui il termine spira, purché tale giorno sia posteriore alla data designata nell'articolo 42 capoversi 1 e 2.

231 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

232 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

233 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

234 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

B. Effetti della

domanda internazionale I. Principio

II. Diritto

di priorità

III. Protezione

provvisoria

C. Condizioni di

forma; tassa

annuale

Proprietà industriale 46

232.14


Art. 139

235 1 Se la domanda internazionale è assoggettata all'esame preventivo, il rapporto di ricerca internazionale sostituisce il rapporto sullo stato della tecnica (art. 49 cpv. 4).

2

Se il rapporto di ricerca internazionale non permette di esaminare la domanda secondo l'articolo 96 capoverso 2, la tassa di ricerca deve essere pagata per la redazione di un rapporto complementare sullo stato della tecnica; la tassa è rimborsata o condonata, alle condizioni prescritte nell'ordinanza, qualora il richiedente abbia presentato in tempo utile un tale rapporto.


Art. 140

236 1 Nella misura in cui, per la medesima invenzione, due brevetti siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di priorità, il brevetto derivato dalla domanda nazionale non produce più effetto dalla data di rilascio del brevetto derivato dalla domanda internazionale, tanto se la priorità della domanda nazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda internazionale, quanto se la priorità della domanda internazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda nazionale.

2

L'articolo 27 è applicabile per analogia.

Titolo settimo:237 Certificati protettivi complementari238 Capo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali239
a240 1 L'Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale.

2

Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.

235 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

236 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

237 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

238 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

239 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

240 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

D. Rapporto

di ricerca

E. Divieto di

cumulare la

protezione

A. Principio

Brevetti d'invenzione - LF 47

232.14

b 1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: a. il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto; b. per l'immissione in commercio del prodotto come medicinale in Svizzera sussiste un'autorizzazione ufficiale.

2

Esso è rilasciato in base alla prima autorizzazione.

c 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto.

2

Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.241 3

Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.242

d 1 Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato.

2

Esso conferisce gli stessi diritti accordati dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni.

e 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito giusta l'articolo 56 e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto quale medicinale in Svizzera, ridotto di cinque anni.

2

È valido al massimo per cinque anni.

3

Il Consiglio federale può stabilire che l'autorizzazione rilasciata nello Spazio economico europeo (SEE) costituisce la prima autorizzazione giusta il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.

241 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

242 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

B. Condizioni

C. Diritto

D. Oggetto della

protezione ed

effetti

E. Durata della

protezione

Proprietà industriale 48

232.14

f 1 La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: a. entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto quale medicinale in Svizzera;

b. entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo la concessione della prima autorizzazione.

2

In caso di inosservanza del termine, l'Istituto dichiara la richiesta irricevibile.

g L'Ufficio rilascia il certificato iscrivendolo nel registro dei brevetti.

h 1 Il certificato è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e delle tasse annuali.

2

Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una volta per la durata complessiva del certificato. Esse scadono l'ultimo giorno del mese in cui: a. la durata del certificato comincia a decorrere; b. il certificato viene rilasciato, se il rilascio è posteriore alla scadenza della durata massima del brevetto.

3

Le tasse annuali devono essere pagate entro sei mesi dalla scadenza; se il pagamento avviene nei tre ultimi mesi è dovuta una soprattassa.

i 1 Il certificato si estingue se: a. il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per scritto all'Istituto; b. le tasse annuali non sono pagate tempestivamente; c. l'autorizzazione di immissione in commercio del prodotto quale medicinale è revocata.

2

Se l'autorizzazione è sospesa anche il certificato è sospeso. La sospensione non interrompe la durata del certificato.

3

L'autorità che accorda l'autorizzazione comunica all'Istituto la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.

F. Termine per il

deposito della

domanda

G. Rilascio del

certificato

H. Tasse

I. Estinzione

prematura;

sospensione

Brevetti d'invenzione - LF 49

232.14

k 1 Il certificato è nullo se: a.243 è stato rilasciato in violazione delle disposizioni degli articoli 140b, 140c capoverso 2, 146 capoverso 1 o 147 capoverso 1; b. il brevetto si estingue prima della scadenza della propria durata massima (art. 15);

c. la nullità del brevetto è accertata; d. il brevetto è limitato in modo tale che le sue rivendicazioni non coprono più il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato; e. dopo l'estinzione del brevetto vi sono motivi che avrebbero giustificato l'accertamento della nullità del brevetto giusta la lettera c o una limitazione giusta la lettera d.

2

Chiunque può intentare un'azione per nullità del certificato presso l'autorità competente per l'accertamento della nullità del brevetto.

l 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell'Istituto.

2

Esso tiene conto della regolamentazione nella Comunità europea.

m Le disposizioni dei titoli primo, secondo, terzo e quinto della presente
legge si applicano per analogia, nella misura in cui le disposizioni relative ai certificati non prevedano altrimenti.

Capo 2:244

Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari

n 1 L'Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un prodotto fitosanitario.

2

Gli articoli 140a capoverso 2-140m sono applicabili per analogia.

243 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

244 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

K. Nullità

L. Procedura,

registro,

pubblicazioni

M. Diritto

applicabile

Proprietà industriale 50

232.14

Titolo finale: Disposizioni finali e transitorie245

Art. 141

246 1 Il Consiglio federale prende le misure necessarie all'esecuzione della presente legge.

2

In particolare, esso può disciplinare l'istituzione degli esaminatori e delle divisioni di opposizione, la loro sfera d'attività e la procedura, come anche i termini e le tasse.247

Art. 142

248 1 I brevetti non ancora estinti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti, a decorrere da questa data, dal nuovo diritto.

2

Tuttavia, continuano ad essere retti dal diritto previgente: a. i brevetti addizionali; b. la rinuncia parziale; c. i motivi di nullità; d. il pagamento delle tasse scadute prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3

Il brevetto principale derivato dalla trasformazione di un brevetto addizionale dura al massimo fino allo spirare di 20 anni a decorrere dalla data di deposito del primo brevetto principale.


Art. 143

249 1 Le domande di brevetto pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono rette, a decorrere da questa data, dal nuovo diritto.

2

Tuttavia, continuano ad essere rette dal diritto previgente: a. le domande di brevetto addizionale a brevetti principali rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge e i brevetti addizionali derivati da tali domande;

b. la priorità derivata da un'esposizione; 245 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

246 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

247 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

248 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

249 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Misure

d'esecuzione

B. Passaggio

dal vecchio al

nuovo diritto I. Brevetti II. Domande di

brevetto a. Principio ed eccezioni

Brevetti d'invenzione - LF 51

232.14

c. la brevettabilità, se le condizioni secondo il diritto previgente sono più favorevoli;

d. le rivendicazioni per i procedimenti di fabbricazione di sostanze chimiche e di sostanze mediante la trasformazione del nucleo atomico.

3

Per le domande di brevetto pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge non si deve pagare né la tassa di ricerca né la tassa di esame.

4

Il diritto di priorità giusta l'articolo 17 capoverso 1ter può essere rivendicato anche qualora, al momento dell'entrata in vigore della modificazione del 3 febbraio 1995250 della presente legge, la prima domanda di brevetto non sia più pendente.251

Art. 144

252 1 Le domande di brevetto pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed aventi per oggetto un'invenzione esclusa dal brevetto secondo il vecchio ma non secondo il nuovo diritto, possono essere mantenute a condizione che la loro data di deposito sia spostata al giorno di detta entrata in vigore.

2

Tuttavia, la data di deposito o di priorità iniziale continua a essere determinante per fissare la precedenza ai sensi dell'articolo 7a.


Art. 145

253 La responsabilità civile è regolata dalle disposizioni in vigore al momento in cui l'atto è stato compiuto.


Art. 146

254 1 Un certificato protettivo complementare può essere rilasciato per ogni prodotto protetto da un brevetto al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998255 e per il quale l'autorizzazione di immissione in commercio conformemente all'articolo 140b è stata accordata dopo il 1° gennaio 1985.

250 RU 1995 2879 251 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

252 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

253 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

254 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

255 RU

1999 1363

b. Invenzioni

precedentemente

escluse

dal brevetto

III. Responsabilità civile

C. Certificati

protettivi

complementari

per prodotti

fitosanitari I. Autorizzazione prima

dell'entrata in

vigore

Proprietà industriale 52

232.14

2

La richiesta di rilascio del certificato deve essere inoltrata entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d'inosservanza del termine, l'Istituto dichiara irricevibile la richiesta.


Art. 147

256 1 Certificati sono rilasciati anche in base a brevetti che si sono estinti, allo scadere della durata massima, tra l'8 febbraio 1997 e l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998257.

2

La durata di protezione del certificato è calcolata giusta l'articolo 140e; essa è efficace tuttavia soltanto a partire dalla pubblicazione della richiesta di rilascio del certificato.

3

La richiesta deve essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d'inosservanza del termine, l'Istituto dichiara irricevibile la richiesta.

4

L'articolo 48 capoversi 1, 2 e 4 si applica per analogia al periodo compreso tra l'estinzione del brevetto e la pubblicazione della richiesta.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1956258 Art. 89 cpv. 2, 90 cpv. 2 e 3, 91 cpv. 2 e 3, 96 cpv. 1 e 3, 101 cpv. 1, 105 cpv. 3: 1° ottobre 1959259 256 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

257 RU

1999 1363; FF 1998 1187 258 DCF del 18 ott. 1955 (RU 1955 936).

259 DCF dell'8 set. 1959 (RU 1959 879).

II. Brevetti

estinti