01.07.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 30.06.2023
01.04.2019 - 31.12.2021
01.01.2019 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2018
01.01.2012 - 31.12.2016
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2009 - 31.12.2010
01.09.2008 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.08.2008
01.05.2008 - 30.06.2008
13.12.2007 - 30.04.2008
01.01.2007 - 12.12.2007
01.03.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 28.02.2005
01.07.2002 - 31.12.2004
01.01.2001 - 30.06.2002
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1

Legge federale
sui brevetti d'invenzione
(Legge sui brevetti, LBI)
1 del 25 giugno 1954 (Stato 3 ottobre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 1950, come pure il messaggio
complementare del 28 dicembre 1951, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali Capo primo:
Condizioni richieste per l'ottenimento del brevetto
ed effetti del brevetto


Art. 1

1

Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.

2

Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7) non costituisce un'invenzione brevettabile.5 3

I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.6
a7 Non sono rilasciati brevetti d'invenzione per le varietà vegetali o le
razze animali come pure per i procedimenti essenzialmente biologici
per l'ottenimento di vegetali o di animali; tuttavia, i procedimenti miRU 1955 899

1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995
2879 2887; FF 1993 III 522).

2

[CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 122 e 123 della Cost. federale del 18
apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

7

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

232.14

A. Invenzioni
brevettabili
I. Condizioni
generali4

II. Casi speciali

Proprietà industriale 2

232.14

crobiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti sono
brevettabili.


Art. 2


8

Sono escluse dal brevetto: a.9

le invenzioni la cui utilizzazione fosse contraria all'ordine
pubblico o ai buoni costumi; b.

i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi
di diagnosi applicati al corpo umano o animale.


Art. 3

1

Il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, al suo avente causa o al terzo cui l'invenzione appartiene per altri titoli.

2

Se più persone hanno fatto un'invenzione insieme, il diritto spetta loro in comune.

3

Se la stessa invenzione è stata fatta da più persone indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al rilascio del brevetto spetta a colui che
può invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di
una priorità anteriore.


Art. 4

Durante la procedura davanti all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto)10 è considerato legittimato a chiedere il rilascio del
brevetto colui che deposita la domanda.


Art. 5

1

Il richiedente deve designare, per iscritto, l'inventore all'Istituto11.12 2

La persona designata dal richiedente13 è menzionata come inventore nel registro dei brevetti, nella pubblicazione di rilascio del brevetto e
nell'esposto d'invenzione.

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995
2606 2609; FF 1994 IV 923).

10

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

11

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999
(RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

13

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II
1). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

B. Invenzioni
escluse dal
brevetto

C. Diritto al rilascio del brevetto
I. Norma

II. Nella procedura d'esame D. Menzione
dell'inventore
I. Diritto dell'inventore

Brevetti d'invenzione - LF 3

232.14

3

Il capoverso 2 è applicabile per analogia quando un terzo produce una sentenza esecutiva, la quale accerti che l'inventore è lui e non la
persona designata dal richiedente.


Art. 6

1

La menzione prevista nell'articolo 5 capoverso 2 è omessa se l'inventore designato dal richiedente vi rinuncia.

2

La rinuncia anticipata dell'inventore a essere menzionato come tale non ha effetto.


Art. 7


14

1

È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica.

2

Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità
mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro
modo.

a15 Non è considerata nuova l'invenzione che, pur non essendo compresa
nello stato della tecnica, forma oggetto di un brevetto valido rilasciato
per la Svizzera in base ad un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore.

b16 Se l'invenzione è stata resa accessibile al pubblico durante i sei mesi
che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulgazione non è compresa nello stato della tecnica se essa risulta direttamente o indirettamente:17 a.

da un abuso evidente a svantaggio del richiedente o del suo
dante causa, oppure

b.

dal fatto che il richiedente o il suo dante causa abbia esposto
l'invenzione in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 no14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

15

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

16

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

17

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995
2879 2887; FF 1993 III 522).

II. Rinuncia alla
menzione

E. Novità dell'invenzione
I. Stato della
tecnica

II. Diritto
anteriore

III. Divulgazioni
non opponibili

Proprietà industriale 4

232.14

vembre 192818 concernente le esposizioni internazionali, e se
il richiedente l'ha dichiarato all'atto del deposito ed ha fornito
in tempo utile i sufficienti documenti a sostegno.

c19 Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, ma non per quanto
concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 lettera b, sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un
diritto anteriore, sono considerate nuove nella misura in cui esse sono
destinate unicamente a una tale utilizzazione.


Art. 8

1

Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione professionalmente.

2

Oltre all'uso e all'esecuzione dell'invenzione, l'utilizzazione comprende in particolare il diritto di porla in vendita, di venderla, di metterla in circolazione nonché d'importarla per gli scopi menzionati.20

3

Se l'invenzione ha per oggetto un procedimento, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti immediati di esso.


Art. 9

e 1021

Art. 11

1

I prodotti protetti da un brevetto, o il loro imballaggio, possono essere muniti del segno del brevetto, consistente nella croce federale e nel
numero del brevetto. Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni
supplementari.22

2

Il titolare del brevetto può esigere che i coutenti o i concessionari di una licenza muniscano del segno del brevetto i prodotti da essi fabbricati o l'imballaggio dei medesimi.

3

Il coutente o il concessionario di una licenza che non si conforma a tale esigenza del titolare del brevetto risponde verso di lui del danno
che gliene deriva, impregiudicato restando il diritto del titolare di esigere l'apposizione del segno del brevetto.

18

RS 0.945.11

19

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995
2606 2609; FF 1994 IV 923).

21

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

IV. Nuova
utilizzazione di
sostanze
conosciute

F. Effetti del
brevetto

G. Brevetto
addizionale

H. Riferimenti
all'esistenza di
una protezione
I. Segno del
brevetto

Brevetti d'invenzione - LF 5

232.14


Art. 12

1

Chi mette in circolazione o pone in vendita i suoi documenti commerciali, annunci d'ogni genere, prodotti o merci con un'altra indicazione relativa all'esistenza di una protezione è tenuto a specificare a
chiunque gliene faccia richiesta il numero della domanda di brevetto o
quello del brevetto cui l'indicazione si riferisce.

2

Chi accusa terzi di ledere i suoi diritti o li mette in guardia contro una tale lesione deve, a domanda, fornire la stessa informazione.


Art. 13


23

1

Chi non ha il domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario domiciliato in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative e al
giudice.

2

Sono riservate le disposizioni concernenti l'esercizio professionale del patrocinio.


Art. 14

1

Il brevetto dura al massimo fino allo spirare di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto.24 2

...25


Art. 15

1

Il brevetto si estingue: a.

se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per
iscritto all'Istituto; b.

se una tassa annuale scaduta non è pagata in tempo utile.26 2

...27


Art. 16


28

Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Conven23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

25

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

27

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Altri riferimenti J. Domicilio
all'estero

K. Durata del
brevetto
I. Durata
massima

II. Estinzione
prematura

L. Riserva

Proprietà industriale 6

232.14

zione di Parigi del 20 marzo 188329 per la protezione della proprietà
industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della
presente legge.

Capo 2: Diritto di priorità

Art. 17

1

Se un'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore, effettuato o
esplicante i suoi effetti in uno Stato parte della Convenzione di Parigi
del 20 marzo 188331 per la protezione della proprietà industriale che
non sia la Svizzera, tale deposito dà origine a un diritto di priorità secondo l'articolo 4 della Convenzione.32 Quest'ultimo può essere rivendicato per la domanda di brevetto che, entro i dodici mesi a decorrere
dal primo deposito, è stata presentata in Svizzera per la medesima invenzione.33 1bis

È parificato al primo deposito in uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione industriale il primo deposito fatto in uno
Stato che non fa parte della Convenzione ma accorda la reciprocità alla
Svizzera.34

1ter

Salvo disposizioni contrarie della presente legge o dell'ordinanza, il capoverso 1 e l'articolo 4 della Convenzione di Parigi si applicano per
analogia in caso di un primo deposito svizzero.35 2

Il diritto di priorità consiste in ciò che non sono opponibili al deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito.

3

...36


Art. 18

1

...37

29

RS 0.232.01/.04 30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

31

RS 0.232.01/.04 32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995
2879 2887; FF 1993 III 522).

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

34

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

35

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879
2887; FF 1993 III 522).

36

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

37

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

A. Condizioni
ed effetti della
priorità30

B. Legittimazione

Brevetti d'invenzione - LF 7

232.14

2

Il diritto di priorità può essere rivendicato dal primo depositante o da chi ha acquisito il diritto del primo depositante di depositare in Svizzera una domanda di brevetto per la stessa invenzione.38 3

Se il primo deposito, il deposito in Svizzera o ambedue questi depositi sono stati effettuati da una persona che non aveva diritto al rilascio
del brevetto, l'avente diritto può invocare la priorità derivante dal
primo deposito.39


Art. 19


40

1

Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'Istituto una dichiarazione di priorità e un documento di priorità.

2

Se non sono osservati i termini e le modalità prescritti nell'ordinanza, il diritto alla priorità si estingue.


Art. 20

1

Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di
provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto.

2

Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1bis).41

a42 Qualora l'inventore o il suo avente causa ottengano, per la medesima
invenzione, due brevetti validi con la stessa data di deposito o di priorità, il brevetto basato sulla domanda depositata per prima non è più
efficace nella misura in cui i limiti della protezione conferita dai due
brevetti siano gli stessi.


Art. 21

a 2343 38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

42

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879
2887; FF 1993 III 522).

43

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

C. Modalità

D. Onere della
prova in caso di
processo

E. Divieto di
cumulare la
protezione

Proprietà industriale 8

232.14

Capo 3: Modificazioni nell'esistenza del brevetto

Art. 24


44

1

Il titolare di un brevetto può rinunciarvi parzialmente chiedendo all'Istituto:

a.

di sopprimere una rivendicazione (art. 51 e 55); o b.

di limitare una rivendicazione indipendente riunendo alla
stessa una o più rivendicazioni da essa dipendenti; o c.

di limitare in altro modo una rivendicazione indipendente; in
questo caso, la rivendicazione limitata deve riferirsi alla stessa
invenzione e definire una forma d'esecuzione prevista tanto nel
fascicolo del brevetto pubblicato quanto nella versione della
domanda di brevetto che ha determinato la data di deposito.

2

Una richiesta conformemente alla lettera c può essere presentata una sola volta per lo stesso brevetto e non sarà più accolta dopo lo spirare
di quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del brevetto.


Art. 25


45

1

Se, in seguito ad una rinuncia parziale, il brevetto presentasse rivendicazioni che non possono coesistere secondo gli articoli 52 e 55, esso
deve essere limitato in conformità.

2

Il titolare del brevetto può domandare, per le rivendicazioni in tal modo eliminate, la costituzione di uno o più nuovi brevetti, i quali
avranno come data di deposito quella del brevetto iniziale.

3

Una volta iscritta la rinuncia parziale nel registro dei brevetti, l'Istituto assegna al titolare del brevetto un termine per domandare la costituzione di nuovi brevetti conformemente al capoverso 2; trascorso il
termine, la domanda non può più essere accolta.


Art. 26

1

A domanda, il giudice dichiara nullo il brevetto:46 1.47 se l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1 e 1a;

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Rinuncia
parziale
I. Condizioni

II. Costituzione
di nuovi brevetti

B. Azione per
nullità
I. Cause di
nullità

Brevetti d'invenzione - LF 9

232.14

2.48 se l'invenzione è esclusa dal brevetto secondo l'articolo 2; 3.49 se l'invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla; 3.bis 50 se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di
deposito;

4.e 5. ...51

6.52 se il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non aveva per altri titoli diritto al rilascio del brevetto.

2

Se un brevetto è stato rilasciato con riconoscimento di una priorità e la domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità non si è conclusa
con un brevetto, il titolare del brevetto può essere costretto dal giudice
a indicarne i motivi e a presentare i relativi mezzi di prova; in caso di
rifiuto, il giudice apprezzerà liberamente questo atteggiamento.53

Art. 27

1

Se il motivo di nullità non si avvera che per una parte dell'invenzione, il giudice limita il brevetto in conformità.

2

Egli pone le parti in grado di pronunciarsi sulla nuova redazione che intende dare alla rivendicazione; egli può inoltre domandare il parere
dell'Istituto.

3

L'articolo 25 è applicabile per analogia.


Art. 28

L'azione per nullità può essere promossa da chiunque provi di avervi
interesse; l'azione risultante dall'articolo 26 capoverso 1 numero 6 può
invece essere promossa solo dall'avente diritto.

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

50

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

51

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Nullità
parziale

III. Diritto di
promuovere
l'azione

Proprietà industriale 10

232.14

Capo 4:
Modificazioni concernenti il diritto al rilascio del brevetto e
il diritto al brevetto; concessione di licenze


Art. 29

1

Quando la domanda di brevetto è stata depositata da una persona che, secondo l'articolo 3, non aveva diritto al rilascio del brevetto, l'avente
diritto può chiedere la cessione della domanda di brevetto oppure, se il
brevetto è già stato rilasciato, chiedere la cessione del brevetto o promuovere l'azione per nullità.

2

...54

3

Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi cessano di essere validi; tuttavia, se hanno già
utilizzato professionalmente l'invenzione in Svizzera in buona fede
oppure hanno già fatto a questo scopo preparativi speciali, i terzi possono domandare la concessione di una licenza non esclusiva.55 4

È riservato il risarcimento dei danni.

5

L'articolo 40b è applicabile per analogia.56

Art. 30

1

Se l'attore non riesce a provare il suo diritto quanto a tutte le rivendicazioni, il giudice ordina la cessione della domanda di brevetto o del
brevetto eliminando le rivendicazioni per le quali l'attore non ha provato il suo diritto.57 2

In questo caso, l'articolo 25 è applicabile per analogia.


Art. 31

1

L'azione per cessione dev'essere promossa entro due anni a contare dalla data ufficiale di pubblicazione dell'esposto d'invenzione.

2

L'azione diretta contro un convenuto in malafede non è vincolata ad alcun termine.


Art. 32

1

Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può pronunciare l'espropriazione totale o parziale del brevetto.

54

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995
2606 2609; FF 1994 IV 923).

56

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606
2609; FF 1994 IV 923).

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Azione per
cessione
I. Condizioni ed
effetti verso i
terzi

II. Cessione
parziale

III. Termine

B. Espropriazione
del brevetto

Brevetti d'invenzione - LF 11

232.14

2

L'espropriato ha diritto a un'indennità piena; fissata in caso di contestazione dal Tribunale federale; le disposizioni del capo II della
legge federale del 20 giugno 193058 sull'espropriazione sono applicabili per analogia.


Art. 33

1

Il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto passano agli eredi; essi possono essere trasferiti a terzi, in tutto o in parte.

2

Se questi diritti appartengono a più persone, ciascun avente diritto può esercitarli solo con il consenso degli altri; tuttavia, ciascuno può
disporre indipendentemente della propria parte e promuovere azioni
per violazione del brevetto.

2bis

Il trasferimento della domanda di brevetto e del brevetto risultante da un negozio giuridico è valido soltanto se fatto per iscritto.59 3

Per trasferire un brevetto non è necessaria l'iscrizione nel registro dei brevetti; in mancanza di un'iscrizione, le azioni previste nella presente
legge possono tuttavia essere promosse contro il precedente titolare del
brevetto.

4

I diritti dei terzi non iscritti nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia acquistato in buona fede diritti sul brevetto.


Art. 34

1

Il richiedente o il titolare del brevetto può autorizzare terzi a utilizzare l'invenzione (concessione di licenze).

2

Se la domanda di brevetto o il brevetto appartengono a più persone, una licenza può essere concessa solo con il consenso di tutti gli aventi
diritto.

3

Le licenze non iscritte nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia in buona fede acquistato diritti sul brevetto.

Capo 5:
Restrizioni legali ai diritti derivanti dal brevetto


Art. 35

1

Il brevetto non è opponibile a chi, in buona fede, prima della data di deposito della domanda di brevetto o della data di priorità, utilizzava 58

RS 711

59

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

C. Trasferimento
del diritto al
rilascio del
brevetto e al
brevetto

D. Concessione
di licenze

A. Diritto di
coutenza; veicoli
stranieri

Proprietà industriale 12

232.14

l'invenzione professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo
speciali preparativi.60 2

Questi può sfruttare l'invenzione per i bisogni della sua azienda; siffatto diritto può essere trasmesso, tra vivi o per successione, soltanto
insieme con l'azienda.

3

Gli effetti del brevetto non si estendono ai veicoli che si trovano nella Svizzera solo di passaggio e ai loro congegni.


Art. 36


61

1

Se l'invenzione oggetto di un brevetto non può essere utilizzata senza violarne un altro rilasciato anteriormente, il titolare del brevetto più
recente ha diritto alla concessione di una licenza non esclusiva nella
misura necessaria per poter sfruttare la sua invenzione se questa, rispetto a quella oggetto del primo brevetto, rappresenta un progresso
tecnico notevole, d'interesse economico rilevante.

2

La licenza per l'utilizzazione dell'invenzione oggetto del primo brevetto può essere trasferita soltanto insieme al secondo brevetto.

3

Il titolare del primo brevetto può vincolare la concessione della licenza alla condizione che il titolare del secondo brevetto gli conceda a
sua volta una licenza per l'utilizzazione della sua invenzione.


Art. 37

1

Dopo un termine di tre anni dal rilascio del brevetto, ma non prima di quattro anni dopo il deposito, chiunque dimostri di avervi interesse
può domandare al giudice la concessione di una licenza non esclusiva
per l'utilizzazione dell'invenzione, sempreché, fino al momento in cui
l'azione è promossa, il titolare del brevetto non abbia sfruttato l'invenzione in misura adeguata in Svizzera e non giustifichi tale mancato
sfruttamento. Anche l'importazione vale come sfruttamento dell'invenzione in Svizzera.62 2

...63

3

Se, oltre ad adempiere le condizioni del capoverso 1, l'attore rende verosimile che ha interesse a usare l'invenzione immediatamente e fornisce al convenuto garanzie adeguate, il giudice può, a sua domanda,
concedergli una licenza subito dopo il promovimento dell'azione, fatta 60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995
2606 2609; FF 1994 IV 923).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995
2606 2609; FF 1994 IV 923).

63

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

B. Invenzioni
dipendenti

C. Sfruttamento
dell'invenzione
in Svizzera
I. Azione per la
concessione di
una licenza

Brevetti d'invenzione - LF 13

232.14

salva la sentenza di merito; prima della concessione della licenza dev'essere sentito il convenuto.64

Art. 38

1

Se la concessione di licenze non basta a soddisfare ai bisogni del mercato svizzero, chiunque dimostri di avervi interesse può, dopo un
termine di due anni a contare dalla concessione della prima licenza
accordata conformemente all'articolo 37 capoverso 1, domandare al
giudice di pronunciare la cancellazione del brevetto.

2

Se la legislazione dello Stato di attinenza o di domicilio del titolare del brevetto ammette già dopo tre anni dal rilascio del brevetto l'azione
intesa alla cancellazione del brevetto per mancato sfruttamento nel
Paese, questa azione è ammessa in luogo e vece dell'azione per la concessione di una licenza, alle condizioni fissate dall'articolo 37 per la
concessione della licenza.65

Art. 39

Il Consiglio federale può dichiarare gli articoli 37 e 38 inapplicabili
agli attinenti degli Stati che accordano la reciprocità.


Art. 40

1

La concessione di una licenza per l'utilizzazione dell'invenzione può essere domandata dinanzi al giudice, se l'interesse pubblico lo esige,
da colui al quale il titolare del brevetto ha rifiutato, senza motivi sufficienti, la concessione della licenza.66 2

...67

a68 Nel caso di un'invenzione nel settore della tecnologia dei semiconduttori, una licenza non esclusiva può essere accordata soltanto per rimuovere una pratica di cui è stato accertato, nel corso di una procedura giudiziaria o amministrativa, che essa è contraria alla prassi in
materia di concorrenza.

64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995
2606 2609; FF 1994 IV 923).

65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

67

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923).

68

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606
2609; FF 1994 IV 923).

II. Azione per
la cancellazione
del brevetto

III. Eccezioni

D. Licenza
nell'interesse
pubblico

E. Licenze
obbligatorie nel
settore della
tecnologia dei
semiconduttori

Proprietà industriale 14

232.14

b69 1

Le licenze previste negli articoli 36-40a sono concesse soltanto se gli sforzi del richiedente per ottenere una licenza contrattuale a condizioni
adeguate di mercato, entro un termine adeguato, siano rimasti improduttivi. Tali sforzi non sono necessari in caso di emergenza nazionale
o di assoluta urgenza.

2

Portata e durata della licenza sono limitate allo scopo per il quale è stata concessa.

3

La licenza può essere ceduta soltanto con la parte dell'azienda alla quale si riferisce la sua utilizzazione. Il presente capoverso si applica
anche alle sub-licenze.

4

La licenza è concessa in primo luogo per l'approvvigionamento del mercato interno.

5

Dietro richiesta, il giudice ritira la licenza all'avente diritto ove i motivi che hanno portato al rilascio non esistano più e non si possa presumere che si riproducano. È fatta salva una protezione adeguata degli
interessi legittimi dell'avente diritto.

6

Il titolare del brevetto ha il diritto a un'indennità adeguata. La misura tiene conto delle circostanze del singolo caso e del valore economico
della licenza.

7

Il giudice decide in merito al rilascio e alla revoca della licenza, alla sua portata e durata nonché all'indennità da versare.

Capo 6: Tasse70

Art. 41


71

Per ottenere o mantenere in vigore un brevetto e affinché particolari
domande siano trattate, devono essere pagate le tasse previste nell'ordinanza.

69

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606
2609; FF 1994 IV 923).

70

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

71

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti
dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° gen. 1996
(RS 172.010.31).

F. Disposizioni
comuni agli
articoli 36-40a

Brevetti d'invenzione - LF 15

232.14


Art. 42

a 4472

Art. 45

e 4673 Capo 7:

Proseguimento della procedura e reintegrazione nello stato
anteriore
74


Art. 46

a75 1 Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un
termine previsto dalla legge o impartito dall'Istituto può chiedere per
scritto a quest'ultimo il proseguimento della procedura.76 2

La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui l'interessato ha preso conoscenza dell'inosservanza del termine, ma
al più tardi entro sei mesi dallo spirare del termine non osservato. Entro questi termini egli deve inoltre eseguire integralmente l'atto
omesso, completare, se necessario, la domanda di brevetto e pagare la
tassa di proseguimento della procedura.

3

L'approvazione della richiesta di proseguimento della procedura ristabilisce la situazione che si sarebbe verificata se l'atto fosse stato
compiuto tempestivamente. È fatto salvo l'articolo 48.

4

Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini: a.

termini che non riguardano l'Istituto; b.

termini per la presentazione della richiesta di proseguimento
della procedura (cpv. 2); c.

termini per la presentazione della domanda di reintegrazione
(art. 47 cpv. 2);

d.

termini per la presentazione di una domanda di brevetto con
rivendicazione del diritto di priorità e di una dichiarazione di
priorità (art. 17 e 19); e.

termine per la richiesta di rinuncia parziale (art. 24 cpv. 2); f.

termine per la modificazione degli atti tecnici (art. 58 cpv. 1); 72

Abrogati dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto
federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

73

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

74

Originariamente avanti l'art. 47. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in
vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

75

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879
2887; FF 1993 III 522).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999
1363 1366; FF 1998 1187).

A. Proseguimento della
procedura

Proprietà industriale 16

232.14

g.

termine per l'elezione (art. 138 cpv. 2); h.

termini per la richiesta di rilascio di un certificato protettivo
complementare (art. 140f cpv. 1, 146 cpv. 2 e 147 cpv. 3); i.

ulteriori termini stabiliti mediante ordinanza, qualora sia
escluso il proseguimento della procedura in caso d'inosservanza degli stessi.


Art. 47

1

Il richiedente o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine previsto dalla
legge o dall'ordinanza d'esecuzione oppure prescritto dall'Istituto è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore.

2

La domanda deve essere presentata entro due mesi dopo che è cessato l'impedimento, ma al più tardi entro il termine di un anno a contare dallo spirare del termine non osservato, all'autorità presso la quale
l'atto omesso avrebbe dovuto essere compiuto; in pari tempo, l'atto
omesso deve essere eseguito.

3

La reintegrazione non è ammessa nel caso previsto nel capoverso 2 (termine per domandare la reintegrazione).

4

Se la domanda viene accolta, la situazione è ristabilita come se l'atto omesso fosse stato compiuto in tempo utile; è riservato l'articolo 48.


Art. 48

1

Il brevetto non è opponibile a chi, nei periodi seguenti, ha utilizzato l'invenzione professionalmente in buona fede in Svizzera o a tale
scopo vi ha fatto speciali preparativi: a.

tra l'ultimo giorno del termine concesso per il pagamento d'una
tassa annuale (...79) e il giorno in cui è stata presentata una richiesta di proseguimento della procedura (art. 46a) o una domanda di reintegrazione (art. 47); b.

tra l'ultimo giorno del termine di priorità (art. 17 cpv. 1) e il
giorno in cui la domanda di brevetto è stata depositata.80 2

Al diritto in tal modo acquisito da un terzo è applicabile l'articolo 35 capoverso 2.

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995
2879 2887; FF 1993 III 522).

78

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995
2879 2887; FF 1993 III 522).

79

Rinvio stralciato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti
dell'Istituto federale della proprietà intellttuale (RS 172.010.31).

80

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995
2879 2887; FF 1993 III 522).

B. Reintegrazione nello stato
anteriore77

C. Riserva
favore di terzi78

Brevetti d'invenzione - LF 17

232.14

3

Chi invoca un diritto fondato sul capoverso 1 lettera a deve versare al titolare del brevetto un'adeguata indennità, con effetto a contare dal
momento in cui il brevetto è stato rimesso in vigore.

4

In caso di contestazione, il giudice decide circa l'esistenza e l'estensione dei diritti fatti valere da un terzo e fissa l'importo dell'indennità
prevista nel capoverso 3.

Titolo secondo: Rilascio del brevetto Capo primo: La domanda di brevetto

Art. 49

1

Chi vuole ottenere un brevetto d'invenzione deve depositare una domanda di brevetto presso l'Istituto.

2

La domanda di brevetto consta di: a.

un atto di richiesta inteso a ottenere il rilascio del brevetto; b.

una descrizione dell'invenzione; c.

una o più rivendicazioni; d.

i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni; e.

un estratto.81

3

...82


Art. 50

1

L'invenzione deve essere spiegata, nella domanda di brevetto, in modo che possa essere attuata da persona esperta.84 2

...85

81

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

82

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto
federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

83

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

84

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

85

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

A. Forma

B. Esposto
dell'invenzione83

Proprietà industriale 18

232.14


Art. 51


86

1

L'invenzione deve essere definita in una o più rivendicazioni.

2

Le rivendicazioni determinano i limiti della protezione conferita dal brevetto.

3

La descrizione ed i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.


Art. 52


87

1

Ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione e cioè:

a.

un procedimento, o

b.

un prodotto, un mezzo per l'esecuzione di un procedimento o
un dispositivo, o

c.

l'applicazione di un procedimento, o d.

l'utilizzazione di un prodotto.

2

Più rivendicazioni indipendenti possono essere ammesse nel medesimo brevetto se definiscono più invenzioni tra le quali esiste un legame tale che esse costituiscono un solo concetto inventivo generale.


Art. 53

e 5488

Art. 55


89

Le forme speciali d'esecuzione dell'invenzione definita da una rivendicazione indipendente possono essere oggetto di rivendicazioni dipendenti.

b90 L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica.


Art. 56

1

Data di deposito è considerato il momento in cui è depositato l'ultimo dei documenti richiesti dall'articolo 49 capoverso 2 lettere a a d.91 86

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

88

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

90

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

91

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

C. Rivendicazioni
I. Portata

II. Rivendicazioni indipendenti III. Rivendicazioni dipendenti D. Estratto

E. Data del
deposito
I. In generale

Brevetti d'invenzione - LF 19

232.14

2 Per gli invii postali è determinante il momento in cui essi sono stati
consegnati alla Posta svizzera a destinazione dell'Istituto.92

Art. 57


93

1

Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: a.

se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata
come domanda divisa;

b.

se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e c.

nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale.

2

Se l'oggetto della domanda divisa si estende oltre il contenuto iniziale della domanda anteriore, ma non oltre quello di una versione successiva, la domanda divisa riceve come data di deposito il giorno in
cui questa versione è stata depositata.


Art. 58

1

Fintanto che la procedura di esame non è terminata, il richiedente può modificare gli atti tecnici.95 2

Se l'oggetto della domanda modificata si estende oltre il contenuto degli atti depositati all'inizio, è considerato come data di deposito il
giorno in cui sono stati depositati gli atti in cui l'invenzione rivendicata è esposta; la data di deposito iniziale perde in questo caso ogni
effetto legale.96

3

...97

92

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).$ 95

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

97

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. In caso di
divisione della
domanda

III. In caso di
modificazione
degli atti tecnici94

Proprietà industriale 20

232.14

Capo 2: L'esame della domanda di brevetto98

Art. 59

1

Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a e 2, o lo è soltanto in parte, l'Istituto ne informa il richiedente,
indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.99 2

Se la domanda di brevetto non soddisfà ad altre prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza, l'Istituto assegna al richiedente un
termine per correggerne le manchevolezze.100 3

...101

4

L'Istituto non esamina se l'invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.102 5

e 6 ...103

a104 1

Se le condizioni per il rilascio del brevetto sono adempiute, l'Istituto comunica al richiedente che la procedura di esame è terminata.

2

...105

3

L'Istituto respinge la domanda se: a.

non è stata ritirata nonostante che, per i motivi indicati nell'articolo 59 capoverso 1, sia escluso il rilascio del brevetto, o b.

non sono corrette le manchevolezze indicate secondo l'articolo
59 capoverso 2.

b106 1

Il rilascio del brevetto può, se il richiedente lo domanda, essere differito di sei mesi al massimo a contare dalla comunicazione indicante
che la procedura di esame è terminata (art. 59a cpv. 1).

98

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

99

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

100

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

101

Abrogato(i) dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

102

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

103

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

104

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

105

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto
federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

106

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

A. Oggetto
dell'esame

B. Fine
dell'esame

C. Differimento
del rilascio

Brevetti d'invenzione - LF 21

232.14

2

Un differimento oltre i sei mesi è ammesso fin quando è di interesse pubblico mantenere segreta l'invenzione. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni e regola la procedura.

c107 Le decisioni dell'Istituto in materia di brevetti sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso della proprietà intellettuale (commissione di ricorso).

d 108 Gli articoli 59, 59a e 59b non s'applicano alle domande assoggettate
all'esame preventivo (art. 87 e segg.).

Capo 3:
Il registro dei brevetti; pubblicazioni fatte dall'Istituto


Art. 60

1

L'Istituto rilascia il brevetto iscrivendolo nel registro dei brevetti.110 1bis

Il registro dei brevetti contiene in particolare le indicazioni seguenti: il numero del brevetto, i simboli della classificazione, il titolo
dell'invenzione, la data di deposito, il nome e il domicilio del titolare
del brevetto e, ove occorra, le indicazioni di priorità, il nome e il domicilio d'affari del mandatario, il nome dell'inventore.111 2

Esso vi iscrive inoltre tutte le modificazioni concernenti l'esistenza del brevetto o il diritto al brevetto.

3

I tribunali trasmettono gratuitamente all'Istituto, per iscrizione nel registro, una copia integrale delle sentenze passate in giudicato riferentisi a siffatte modificazioni.

107

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366;
FF 1998 1187).

108

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

109

RU 1977 2434 110

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

111

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

D. Rimedi
giuridici

E. Riserva
dell'esame
preventivo109

A. Registro dei
brevetti

Proprietà industriale 22

232.14


Art. 61

1

L'Istituto pubblica:112 1.113 l'iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti con le indicazioni specificate all'articolo 60 capoverso 1bis;

2.

la cancellazione del brevetto dal registro dei brevetti; 3.

le modificazioni iscritte nel registro circa l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto.

2

Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 e segg. ) vengono inoltre pubblicati: 1.

la domanda di brevetto con le indicazioni specificate nell'articolo 99 capoverso 1; 2.

il ritiro o il rigetto della domanda di brevetto già pubblicata.114 3 Il Consiglio federale determina l'organo di pubblicazione.115

Art. 62

Se la Confederazione ha acquistato diritti su un brevetto, la pubblicazione dell'iscrizione fatta nel registro può, a domanda del Dipartimento
competente, essere differita a una data indeterminata.


Art. 63


116

1

L'Istituto fa stampare un fascicolo per ogni brevetto rilasciato senza esame preventivo (art. 87 e segg).

2

Il fascicolo contiene la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni, come anche le indicazioni contenute nel registro
(art. 60 cpv. 1bis).

a117 1

Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 e segg.), l'Istituto fa stampare un fascicolo per ogni domanda pubblicata e un fascicolo per ogni brevetto rilasciato.

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

113

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

114

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

115 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

116

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

117

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

B. Pubblicazioni
I. Domande di
brevetto e brevetti registrati II. Differimento
della pubblicazione III. Fascicolo
del brevetto
a. Brevetti senza
esame preventivo

b. Brevetti
con esame
preventivo

Brevetti d'invenzione - LF 23

232.14

2

Questi fascicoli contengono la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni, come anche il rapporto sullo stato
della tecnica e le indicazioni inerenti alla domanda (art. 99 cpv. 1) e al
brevetto (art. 60 cpv. 1bis).

3

Il fascicolo del brevetto, se il suo contenuto non diverge da quello della domanda, può restringersi alle indicazioni inerenti al brevetto
(art. 60 cpv. 1bis) e a un riferimento al fascicolo della domanda.


Art. 64

1

Tostochè il fascicolo del brevetto118 è pronto per essere pubblicato, l'Istituto allestisce il documento del brevetto119.

2

Questo documento consiste nell'attestazione che le condizioni previste dalla legge per il conseguimento del brevetto sono adempiute e in
un esemplare del fascicolo del brevetto.


Art. 65

L'Istituto conserva gli atti del brevetto, in originale o in copia, fino allo
spirare del termine di cinque anni a contare dalla cancellazione del
brevetto.

Titolo terzo: Sanzione civile e penale Capo primo:
Disposizioni comuni alla protezione di diritto civile
e di diritto penale


Art. 66

Si può procedere in via civile o penale, conformemente alle seguenti
disposizioni:

a.

contro chiunque utilizza illecitamente l'invenzione brevettata;
l'imitazione è parificata all'utilizzazione; b.

contro chiunque si rifiuta d'indicare all'autorità competente la
provenienza dei prodotti illecitamente fabbricati che si trovano
in suo possesso;

c.

contro chiunque, senza il consenso del titolare del brevetto o di
chi è al beneficio di una licenza, toglie il segno del brevetto
apposto su un prodotto o sul suo imballaggio; d.

contro chiunque istiga a commettere uno degli atti predetti,
coopera a tali infrazioni, ne favorisce o ne facilita l'esecuzione.

118

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997 2026;
FF 1976 II 1). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

119

Testo corretto secondo il DCF del 9 gen. 1959 (RU 1959 81).

C. Documento
del brevetto

D. Conservazione degli atti A. Condizioni
della responsabilità

Proprietà industriale 24

232.14


Art. 67

1

Se l'invenzione si riferisce a un procedimento di fabbricazione di un prodotto nuovo, ogni prodotto della stessa composizione si presume,
fino a prova contraria, preparato secondo il procedimento brevettato.

2

Il capoverso 1 è applicabile per analogia quando il procedimento di fabbricazione concerne un prodotto noto, se il titolare del brevetto
rende verosimile che il brevetto è stato violato.


Art. 68

1

I segreti di fabbricazione o d'affari delle parti devono essere tutelati.

2

I mezzi di prova che potrebbero violare siffatti segreti possono essere rivelati alla parte avversa solo per quanto siano compatibili con la tutela dei segreti di cui si tratta.


Art. 69

1

In caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione dei prodotti fabbricati illecitamente o degli
impianti, utensili e altri mezzi che hanno preponderantemente servito
alla loro fabbricazione.120 2

Il prodotto netto della vendita è destinato in primo luogo al pagamento della multa, poi a quello delle spese d'inchiesta e giudiziarie, e
infine al pagamento, una volta che sia stato definitivamente fissato, del
credito della controparte per il risarcimento del danno e per le spese
processuali; l'eventuale eccedenza è devoluta al precedente proprietario degli oggetti venduti.

3

Anche in caso di rigetto dell'azione o di proscioglimento, il giudice può ordinare la distruzione degli impianti, utensili e altri mezzi destinati in primo luogo alla violazione del brevetto.121

Art. 70

1

Il giudice può autorizzare la parte vincente a pubblicare la sentenza a spese della parte soccombente; egli fissa le modalità e il momento
della pubblicazione.

2

In materia penale (art. 81 e 82), per la pubblicazione della sentenza è determinante l'articolo 61 del Codice penale svizzero122.

120

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995
2606 2609; FF 1994 IV 923).

121

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995
2606 2609; FF 1994 IV 923).

122

RS 311.0

B. Inversione
dell'onere della
prova

C. Tutela del
segreto di
fabbricazione
o d'affari

D. Vendita
o distruzione
di prodotti
o d'impianti

E. Pubblicazione
della sentenza

Brevetti d'invenzione - LF 25

232.14


Art. 71

Chi ha promosso una delle azioni previste negli articoli 72, 73, 74 o 81
e promuove in seguito, fondandosi su un altro brevetto, una nuova
azione contro la stessa persona per il medesimo atto o per un atto
analogo deve sopportare le spese giudiziarie e delle parti del nuovo
processo, a meno che renda verosimile che non è stato in grado, senza
sua colpa, di far valere nella procedura precedente anche quest'altro
brevetto.

Capo 2:
Disposizioni speciali per la protezione di diritto civile


Art. 72

1

Chi è minacciato o leso nei suoi diritti da uno degli atti previsti nell'articolo 66 può domandare la cessazione di tale atto o la soppressione
dello stato di fatto che ne deriva.

2

Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 e segg.), il richiedente ha diritto all'azione dal momento della pubblicazione della domanda di brevetto, se fornisce alla controparte garanzie adeguate; l'articolo 80 (responsabilità) è applicabile per analogia.123

Art. 73

1

Chiunque, intenzionalmente oppure per negligenza o imprudenza commette uno degli atti indicati nell'articolo 66 è tenuto al risarcimento dei danni conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni124.

2

Se non è in grado di precisare in precedenza l'importo dei danni subiti, la parte lesa può domandare al giudice di fissare l'indennità secondo il suo libero apprezzamento, in base alla procedura probatoria
per la determinazione della misura dei danni.

3

L'azione per risarcimento di danni può essere promossa solo dopo che il brevetto è stato rilasciato; in questo caso il convenuto può tuttavia essere tenuto a risarcire il danno cagionato a contare dal momento in cui ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto.

4

Per i brevetti rilasciati dopo esame preventivo (art. 87 e segg.) può essere in ogni caso chiesto il risarcimento del danno che il convenuto 123

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

124

RS 220

F. Divieto
di più azioni
successive

A. Azione per
cessazione
dell'atto
o per soppressione dello stato
di fatto

B. Azione per
risarcimento di
danni

Proprietà industriale 26

232.14

ha causato dal momento della pubblicazione della domanda di brevetto.125

Art. 74

Chi prova di avervi interesse può promuovere un'azione intesa a far
accertare l'esistenza o l'assenza di uno stato di fatto o di un rapporto di
diritto da giudicare conformemente alla presente legge, in particolare: 1.

che un determinato brevetto esiste a buon diritto; 2.

che il convenuto ha commesso uno degli atti indicati nell'articolo 66; 3.

che l'attore non ha commesso nessuno degli atti indicati nell'articolo 66; 4.126 che un determinato brevetto non può essere opposto all'attore in applicazione di una disposizione legale; 5.

che per due determinati brevetti le condizioni fissate nell'articolo 36 per la concessione di una licenza sono o non sono
adempiute;

6.

che l'attore è l'autore dell'invenzione che è oggetto di una domanda di brevetto o di un determinato brevetto; 7.127 che un determinato brevetto non produce più effetto perché viola il divieto di cumulare la protezione.


Art. 75


128



Art. 76

1

I Cantoni designano per l'insieme del loro territorio un tribunale incaricato di pronunciarsi, come istanza cantonale unica, sulle azioni
civili previste dalla presente legge.

2

Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile senza riguardo al valore litigioso.


Art. 77

1

Al fine di assicurare l'assunzione dei mezzi di prova, di conservare lo stato di fatto o di permettere l'esercizio provvisorio di diritti litigiosi
concernenti la cessazione di un atto o la soppressione dello stato di 125

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

126

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

127

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

128 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

C. Azione di
accertamento

D. ...

E. Giurisdizione
cantonale unica

F. Provvedimenti
d'urgenza
I. Condizioni

Brevetti d'invenzione - LF 27

232.14

fatto che ne risulta, l'autorità competente ordina, a richiesta della persona che ha diritto di promuovere l'azione, provvedimenti d'urgenza;
in particolare, essa può prevedere una descrizione esatta dei procedimenti o dei prodotti che si presumono applicati o fabbricati illecitamente, come pure degl'impianti, utensili, ecc. che hanno servito alla
loro fabbricazione, oppure il sequestro di tali oggetti.

2

Il richiedente deve rendere verosimile che la controparte ha commesso o ha l'intenzione di commettere un atto contrario alla presente legge
per cui gli sovrasta un danno difficilmente riparabile, che solo provvedimenti d'urgenza possono prevenire.

3

Prima di ordinare i provvedimenti d'urgenza, l'autorità sente la controparte; nei casi di pericolo nel ritardo, essa può ordinare misure
provvisorie già in precedenza. In questo caso la controparte dev'essere
avvertita immediatamente dopo che è stata presa la misura.129 4

Se accoglie la domanda, l'autorità assegna al richiedente un termine di 30 giorni al massimo per promuovere l'azione avvertendolo che la
misura ordinata decadrà in caso di inosservanza del termine.130

Art. 78


131



Art. 79

1

Il richiedente è, di regola, tenuto a fornire garanzie adeguate.

2

L'autorità competente può prescindere dai provvedimenti d'urgenza o revocare in tutto o in parte quelli che avesse ordinato, se la controparte
fornisce al richiedente garanzie adeguate.


Art. 80

1

Se si rivela che la domanda intesa a ottenere un provvedimento d'urgenza non era fondata su una pretesa di diritto sostanziale il richiedente deve risarcire il danno cagionato alla controparte dal provvedimento preso; il modo e la misura del risarcimento saranno fissati dal
giudice, conformemente all'articolo 43 del Codice delle obbligazioni 132.

2

L'azione per risarcimento di danni si prescrive in un anno a contare dal momento in cui i provvedimenti d'urgenza sono divenuti caduchi.

3

Le garanzie fornite dal richiedente gli sono restituite solo quando sia stato accertato che non sarà promossa un'azione per risarcimento di 129

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995
2606 2609; FF 1994 IV 923).

130

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995
2606 2609; FF 1994 IV 923).

131 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

132

RS 220

II. ...

III. Garanzie

IV. Responsabilità del richiedente

Proprietà industriale 28

232.14

danni; l'autorità può assegnare alla controparte un termine adeguato
per promuovere l'azione e avvertirla che se non osserva il termine le
garanzie saranno restituite al richiedente.

Capo 3:
Disposizioni speciali per la protezione di diritto penale


Art. 81

1

Chiunque commette intenzionalmente uno degli atti previsti dall'articolo 66 è punito, a querela del danneggiato, con la detenzione fino a
un anno o con la multa fino a 100 000 franchi.133 2

Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto l'autore dell'infrazione.


Art. 82

1

Chiunque ha intenzionalmente posto in vendita o messo in circolazione le sue carte d'affari, annunci d'ogni genere, prodotti o merci muniti di un'indicazione intesa a far credere a torto che i prodotti o le
merci sono protetti dalla presente legge è punito con la multa fino a
2000 franchi.

2

Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.


Art. 83

Le disposizioni generali del Codice penale svizzero 134 sono applicabili
per quanto la presente legge non disponga altrimenti.


Art. 84

1

Per il perseguimento e il giudizio di un'infrazione è competente l'autorità del luogo in cui l'autore ha agito o quella del luogo in cui
l'evento s'è verificato; se entrano in considerazione più luoghi o se
l'infrazione è stata commessa da più coautori, l'autorità competente è
quella del luogo in cui fu compiuto il primo atto di istruzione.

2

L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio dell'autore principale è parimente competente per il perseguimento e il giudizio
dell'istigatore e del complice.

133

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995
2879 2887; FF 1993 III 522).

134

RS 311.0

A. Disposizioni
penali
I. Violazione
del brevetto

II. Indicazione
ingannevole
circa l'esistenza
di una protezione

B. Disposizioni
generali del CP

C. Foro

Brevetti d'invenzione - LF 29

232.14


Art. 85

1

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni incombono alle autorità cantonali.

2

Le sentenze, le decisioni aventi carattere penale pronunciate dalle autorità amministrative e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente, senza spese e nel loro testo
integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.


Art. 86

1

Se l'incolpato solleva l'eccezione della nullità del brevetto, il giudice gli può assegnare un termine adeguato per promuovere l'azione per
nullità, avvertendolo delle conseguenze della sua inazione; se il brevetto è stato rilasciato senza esame preventivo o se l'incolpato rende
verosimili determinate circostanze che fanno apparire fondata l'eccezione di nullità, il giudice può assegnare al danneggiato un termine
adeguato per promuovere l'azione intesa ad accertare che il brevetto
esiste a buon diritto, avvertendolo parimente delle conseguenze della
sua inazione.

2

Se l'azione è promossa in tempo utile, la procedura penale è sospesa finché l'azione sia stata oggetto di una decisione definitiva; nel frattempo, la prescrizione non decorre.

3

...135

Titolo quarto: Esame preventivo136 Capo primo: Campo d'applicazione e organi137

Art. 87

1

...139

2

Sono assoggettate all'esame preventivo le domande di brevetto presentate entro un mese dall'entrata in vigore della modificazione del 3
febbraio 1995140 della presente legge, aventi per oggetto:141 135 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

136

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

137

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995
2879 2887; FF 1993 III 522).

138

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995
2879 2887; FF 1993 III 522).

139

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

140

RU 1995 2879 141

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995
2879 2887; FF 1993 III 522).

D. Competenza
delle autorità
cantonali
I. In generale

II. Eccezione
della nullità del
brevetto

A. Campo
d'applicazione
dell'esame
preventivo138

Proprietà industriale 30

232.14

a.

invenzioni concernenti prodotti ottenuti applicando procedimenti non puramente meccanici per il perfezionamento di fibre
tessili d'ogni genere, gregge o lavorate, come pure i procedimenti stessi, per quanto le invenzioni riguardino l'industria tessile, e b.

invenzioni che per i loro caratteri distintivi appartengono specificamente al campo della tecnica cronometrica.142 3

e 4 ...143

5

Il richiedente può impugnare mediante opposizione dinanzi all'esaminatore la decisione presa da quest'ultimo di assoggettare o di non
assoggettare la domanda all'esame preventivo; contro la decisione su
opposizione è ammissibile il ricorso alla commissione di ricorso.144

Art. 88


145

1

Per l'esecuzione dell'esame preventivo, l'Istituto comprende esaminatori e divisioni di opposizione.

2

...146


Art. 89

1

Gli esaminatori esaminano le domande di brevetto nella misura in cui il loro contenuto è determinante; in tutti i casi in cui non vi è procedura di opposizione, essi statuiscono sul rilascio del brevetto.148 2

Ogni esaminatore esercita tali funzioni come esaminatore unico; egli deve avere una formazione tecnica.

3

...149

142

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

143

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

144

Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

145

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

146

Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

147

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

148

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

149

Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

B. Organi

C. Esaminatori147

Brevetti d'invenzione - LF 31

232.14


Art. 90

1

Le divisioni di opposizione statuiscono sulle opposizioni; esse emanano la decisione relativa al rilascio del brevetto.151

2

Esse comprendono giuristi e tecnici.

3

Esse devono, per prendere le loro decisioni, essere composte di tre membri, compreso l'esaminatore.

4

...152


Art. 91

a 94 153

Art. 95

154 Capo 2: Esame della domanda di brevetto

Art. 96

1

La domanda di brevetto è esaminata da un esaminatore.

2

Se l'esaminatore reputa che l'invenzione non è brevettabile secondo gli articoli 1 e 1a o è esclusa dal brevetto secondo l'articolo 2, ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per
rispondere. 155

3

Se l'esaminatore reputa che la domanda di brevetto non corrisponde ad altre prescrizioni della legge o dell'ordinanza d'esecuzione, egli assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.

4

L'esaminatore non esamina se l'invenzione è nuova anche secondo l'articolo 7a. 156 150

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

151

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

152

Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

153

Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

154

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

155

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

156

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

D. Divisioni
di opposizione150 A. Davanti
all'esaminatore
I. In generale

Proprietà industriale 32

232.14


Art. 97

157 La domanda di brevetto è respinta se: a.

non è ritirata nonostante che il rilascio del brevetto sia escluso
per motivi indicati nell'articolo 96 capoverso 2, o b.

se non sono corrette le manchevolezze di cui all'articolo 96 capoverso 3, o c.

...158


Art. 98

1

Se al rilascio del brevetto non sembra opporsi nessun motivo indicato nell'articolo 96 capoverso 2 e se la domanda di brevetto è anche altrimenti conforme alle prescrizioni della presente legge e dell'ordinanza,
l'esaminatore informa il titolare che la procedura di esame è terminata. 160 2

...161

3

... 162


Art. 99


163

1

La domanda di brevetto è pubblicata unitamente, in particolare, alle indicazioni seguenti: il numero della domanda di brevetto, i simboli
della classificazione, il titolo dell'invenzione, la data di deposito, il
nome e il domicilio del titolare e, ove occorra, le indicazioni di priorità, il nome e il domicilio d'affari del mandatario, il nome dell'inventore.

2

Fino allo spirare del termine di opposizione, la domanda è esposta presso l'Istituto, affinché chiunque possa prenderne visione, unitamente al rapporto sullo stato della tecnica e all'eventuale documento di
priorità.

157

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

158

Abrogata dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto
federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

159

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

160

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

161

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto
federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

162

Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

163

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Rigetto della
domanda

B. Pubblicazione 159
I. Condizioni

II. Forma

Brevetti d'invenzione - LF 33

232.14


Art. 100


164

1

A domanda del richiedente, la pubblicazione può essere differita di sei mesi al massimo dopo la comunicazione indicante che la procedura
di esame è terminata (art. 98).

2

Un differimento oltre i sei mesi è ammesso fin quando è di interesse pubblico mantenere segreta l'invenzione. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni e regola la procedura.


Art. 101

1

Ognuno può, nei tre mesi che seguono la pubblicazione, opporsi al rilascio del brevetto.

2

L'opposizione può fondarsi soltanto sull'allegazione che l'invenzione non è brevettabile (art. 1 e 1a) o è esclusa dal brevetto (art. 2). L'opposizione fondata sull'assenza di novità a causa di un diritto anteriore
(art. 7a) può essere fatta anche se il brevetto per la domanda che fruisce di un deposito o di una priorità anteriore non è ancora stato rilasciato.166 3

L'opposizione deve essere presentata per iscritto. Essa deve indicare in modo completo i fatti invocati e i mezzi di prova. Se la divisione di
opposizione lo domanda, i mezzi di prova devono essere presentati.167 4

Se l'opposizione non soddisfà alle prescrizioni del presente articolo o dell'ordinanza, l'opponente può essere escluso dalla procedura.168

Art. 102

e 103169

Art. 104


170

Nella decisione relativa al rilascio del brevetto, come anche in seguito
al ritiro, totale o parziale, della domanda di brevetto o dell'opposizione, l'esaminatore o la divisione di opposizione fissa in quale misura
le spese per determinare le circostanze di fatto debbano essere messe a
carico degli interessati.

164

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

165

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

166

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

167

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

168

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

169

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

170

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

III. Differimento

C. Opposizione165 D. Spese per
l'accertamento
dei fatti

Proprietà industriale 34

232.14


Art. 105

1

Terminata la procedura di esame (art. 98), possono essere apportate modificazioni agli atti tecnici soltanto se giustificate dalla procedura di
opposizione o di ricorso.172 2

...173

3

È riservato il differimento della data di deposito della domanda, conformemente all'articolo 58.


Art. 106


174

1

Le decisioni degli esaminatori e delle divisioni di opposizione sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso.

2 Le decisioni della commissione di ricorso prese nell'ambito dell'esame preventivo ufficiale sono definitive.

a175 1

Ha diritto di ricorrere alla commissione di ricorso:176 a.

chi è parte nella procedura che ha condotto alla decisione impugnata; b.

colui che la decisione impugnata esclude dalla procedura (art.
101 cpv. 4).

2

L'opponente ha diritto di ricorrere soltanto nella misura in cui è stato ammesso come parte nella procedura d'opposizione.


Art. 107

e 108177 171

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

172

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

173

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto
federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

174

Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

175

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

176

Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

177

Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

E. Modificazione
degli atti
tecnici171

F. Rimedi
giuridici
I. Istanza di
ricorso

II Diritto di
ricorrere

Brevetti d'invenzione - LF 35

232.14

Titolo quinto:
Domande di brevetto europeo e del brevetto europeo
178 Capo primo: Diritto applicabile179

Art. 109


180

1

Il presente titolo è applicabile alle domande di brevetto europeo ed ai brevetti europei che esplicano i loro effetti in Svizzera.

2

Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che la Convenzione del 5 ottobre 1973181 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) e il presente titolo non dispongano altrimenti.

3

Il testo della Convenzione sul brevetto europeo che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

Capo 2:
Effetti della domanda di brevetto europeo
e del brevetto europeo
182

Art. 110


183

La domanda di brevetto europeo alla quale è stata riconosciuta una
data di deposito e il brevetto europeo esplicano in Svizzera i medesimi
effetti di una domanda di brevetto presentata in debita forma all'Istituto e di un brevetto rilasciato da questo Istituto.


Art. 111


184

1

La domanda di brevetto europeo pubblicata non conferisce al richiedente la protezione di cui all'articolo 64 della Convenzione sul brevetto europeo.

2

Tuttavia, il danneggiato può, mediante azione per risarcimento di danni, far valere il danno cagionato dal convenuto a partire dal momento in cui questi ha avuto conoscenza del contenuto della domanda 178

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

179

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

180

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

181

RS 0.232.142.2 182

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

183

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

184

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

Campo d'applicazione della
legge; relazione
con
la Convenzione
sul brevetto
europeo

A. Principio

B. Protezione
provvisoria conferita dalla
domanda di
brevetto europeo

Proprietà industriale 36

232.14

di brevetto europeo, ma al più tardi dal giorno della pubblicazione
della domanda da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.


Art. 112


185

Se la domanda di brevetto europeo non è pubblicata in una lingua ufficiale svizzera, il giorno determinante per reclamare un risarcimento
di danni è quello in cui il richiedente: a.

ha consegnato al convenuto una traduzione, in una lingua ufficiale svizzera, delle rivendicazioni; o b.

l'ha resa accessibile al pubblico per il tramite dell'Istituto.


Art. 113


186

1

Se un brevetto europeo è pubblicato in una lingua che non è una lingua ufficiale svizzera, il richiedente o il titolare del brevetto deve presentare all'Istituto una traduzione del fascicolo del brevetto in una lingua ufficiale svizzera.

2

Si reputa che il brevetto europeo non ha esplicato i suoi effetti se la traduzione del fascicolo del brevetto non è stata presentata entro tre
mesi dalla pubblicazione: a.

della menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo
dei brevetti;

b.

della menzione della decisione concernente l'opposizione, qualora nella procedura di opposizione il brevetto sia stato mantenuto in forma modificata.187

Art. 114


188

1

Il richiedente o il titolare del brevetto europeo può rettificare le traduzioni.

2

La traduzione rettificata esplica i suoi effetti soltanto dopo essere stata resa accessibile al pubblico per il tramite dell'Istituto o, nel caso
dell'articolo 112, consegnata al convenuto.

185

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

186

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

187

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995
2879 2887; FF 1993 III 522).

188

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

C. Riserva
concernente
le traduzioni
I. Per le
domande di
brevetto europeo
pubblicate

II. Per i brevetti
europei

III. Rettificazione di traduzioni

Brevetti d'invenzione - LF 37

232.14


Art. 115


189

Per quanto concerne l'estensione della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo o dal brevetto europeo, fa fede il testo nella
lingua della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.


Art. 116


190

1

I terzi possono invocare, nei confronti del titolare del brevetto, la traduzione contemplata dalla presente legge, allorché la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo conferisce una protezione meno
estesa nel testo tradotto che in quello della lingua della procedura.

2

Se il richiedente o il titolare del brevetto ha rettificato la traduzione in modo che essa esplichi i suoi effetti, il brevetto europeo non è opponibile a chi, in buona fede, utilizzava in precedenza l'invenzione
professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo speciali preparativi.

3

Questo diritto di coutenza è retto dall'articolo 35 capoverso 2.

Capo 3: Amministrazione del brevetto europeo191

Art. 117


192

Tosto che il rilascio del brevetto europeo è stato menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, l'Istituto lo iscrive nel registro svizzero dei
brevetti europei unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.


Art. 118


193

L'Istituto pubblica le iscrizioni riportate nel registro svizzero dei brevetti europei.

189

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

190

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

191

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

192

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

193

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

D. Lingue
facenti fede
I. Lingua della
procedura

II. Lingua della
traduzione; diritto di coutenza A. Registro
svizzero dei
brevetti europei

B. Pubblicazioni

Proprietà industriale 38

232.14


Art. 119

...


Art. 120


194

Il Consiglio federale può autorizzare il mandatario iscritto nel registro
europeo dei brevetti ad agire dinanzi all'Istituto nelle procedure concernenti brevetti europei, se esiste reciprocità in materia di rappresentanza dinanzi agli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti (art.
143 della Convenzione sul brevetto europeo).

Capo 4:
Trasformazione della domanda di brevetto europeo
195

Art. 121


196

1

La domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto svizzero: a.

nei casi di cui all'articolo 135 capoverso 1 lettera a della Convenzione sul brevetto europeo; b.

in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14 capoverso 2 della Convenzione sul brevetto europeo, se la domanda
iniziale è stata presentata in lingua italiana; c.

nel caso in cui l'Ufficio europeo dei brevetti abbia costatato
che la domanda non soddisfà alle esigenze dell'articolo 54 capoversi 3 e 4 della Convenzione sul brevetto europeo e che,
per questo motivo, è stata respinta o ritirata con effetto per la
Svizzera.

2

La trasformazione in domanda di brevetto svizzero è pure ammissibile se il brevetto europeo è revocato per il motivo indicato nel capoverso 1 lettera c.


Art. 122


197

1

Se la richiesta di trasformazione è presentata in debita forma e trasmessa in tempo utile all'Istituto, la domanda di brevetto è considerata
depositata alla data di deposito della domanda di brevetto europeo.

194

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

195

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

196

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

197

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

D. Rappresentanza A. Motivi della
trasformazione

B. Effetti giuridici

Brevetti d'invenzione - LF 39

232.14

2

Gli atti uniti alla domanda di brevetto europeo o al brevetto europeo che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati presentati alla stessa data all'Istituto.

3

Sono riservati i diritti acquisiti con la domanda di brevetto europeo.


Art. 123


198

Se la lingua nella quale è redatto il testo iniziale della domanda di brevetto europeo non è una lingua ufficiale svizzera, l'Istituto assegna al
richiedente un termine per presentarne una traduzione in una lingua
ufficiale svizzera.


Art. 124


199

1

Per quanto concerne la domanda di brevetto derivata dalla trasformazione, sono applicabili, fatto salvo l'articolo 137 capoverso 1 della
Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto svizzero.

2

Le rivendicazioni di una domanda di brevetto derivata dalla trasformazione del brevetto europeo non possono essere redatte in modo da
estendere il campo di protezione.

Capo 5:
Disposizioni concernenti la protezione di diritto civile
e di diritto penale
200

Art. 125


201

1

Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto svizzero e un brevetto europeo esplicante i suoi effetti in Svizzera siano stati
rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima
data di deposito o di priorità, il brevetto svizzero non produce più effetto dalla data in cui: a.

il termine d'opposizione contro il brevetto europeo è decorso
inutilizzato, o

198

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

199

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

200

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

201

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

C. Traduzione

D. Riserva a
favore della
Convenzione
sul brevetto
europeo

A. Divieto di
cumulare
la protezione
I. Preminenza
del brevetto
europeo

Proprietà industriale 40

232.14

b.

la procedura di opposizione ha definitivamente condotto al
mantenimento in vigore del brevetto europeo.

2

L'articolo 27 è applicabile per analogia.


Art. 126


202

1

Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto derivato da una domanda di brevetto svizzero o internazionale (art. 131 e segg.)
e un brevetto derivato da una domanda di brevetto europeo trasformata
siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la
medesima data di deposito o di priorità, il brevetto citato per primo
non produce più effetti dalla data in cui è stato rilasciato il brevetto
derivato dalla domanda di brevetto europeo trasformata.

2

L'articolo 27 è applicabile per analogia.


Art. 127


203

La richiesta concernente una rinuncia parziale al brevetto europeo non
è ricevibile fintanto che un'opposizione a questo brevetto possa essere
proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora
statuito definitivamente sull'opposizione.


Art. 128


204

Il giudice può sospendere la procedura, segnatamente la sentenza, se la
validità del brevetto europeo è contestata e una delle parti provi che
un'opposizione a questo brevetto possa essere ancora proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione.


Art. 129


205

1

Se, nel caso di cui all'articolo 86, l'incolpato solleva l'eccezione della nullità del brevetto europeo, il giudice, nella misura in cui contro questo brevetto possa ancora essere proposta opposizione all'Ufficio europeo dei brevetti oppure sia ancora possibile un intervento nella procedura di opposizione, può assegnare un congruo termine per proporre
opposizione o per intervenire nella procedura d'opposizione.

2

L'articolo 86 capoverso 2 è applicabile per analogia.

202

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

203

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

204

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

205

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

II. Preminenza
del brevetto
derivato dalla
trasformazione

B. Norme di
procedura
I. Limitazione
della rinuncia
parziale

II. Sospensione
della procedura
a. Procedura
civile

b. Procedura
penale

Brevetti d'invenzione - LF 41

232.14

Capo 6: Rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti206

Art. 130


207

L'Istituto riceve le rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti e le trasmette all'autorità competente.

Titolo sesto: Domande internazionali di brevetto208 Capo primo: Diritto applicabile209

Art. 131


210

1

Il presente titolo si applica alle domande internazionali di brevetto ai sensi del Trattato del 19 giugno 1970211 di cooperazione in materia di
brevetti (Trattato di cooperazione), per le quali l'Istituto funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.212 2

Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che il Trattato di cooperazione e il presente titolo non dispongano altrimenti.

3

Il testo del Trattato di cooperazione che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

Capo 2: Domande depositate in Svizzera213

Art. 132


214

L'Istituto funge da ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 2 del Trattato
di cooperazione per le domande internazionali provenienti da attinenti
svizzeri o da persone che hanno la loro sede sociale o il loro domicilio
in Svizzera.

206

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

207

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

208

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997
2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

209

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997
2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

210

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997
2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

211

RS 0.232.141.1 212

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995
2879 2887; FF 1993 III 522).

213

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997
2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

214

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997
2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

Ufficio di
trasmissione

Campo d'applicazione della
legge; rapporti
con il Trattato di
cooperazione

A. Ufficio
ricevente

Proprietà industriale 42

232.14


Art. 133

215 1 Il Trattato di cooperazione e, a titolo complementare, la presente
legge sono applicabili alla procedura dinanzi all'Istituto, che funge da
ufficio ricevente.216

2

Per la domanda internazionale si deve pagare, oltre alle tasse prescritte dal Trattato di cooperazione, una tassa di trasmissione riscossa dall'Istituto.

3

L'articolo 13 non è applicabile.

Capo 3: Domande che designano la Svizzera; ufficio
eletto
217


Art. 134


218

L'Istituto funge da ufficio designato e ufficio eletto ai sensi dell'articolo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali con
le quali la protezione delle invenzioni viene richiesta in Svizzera e che
non hanno l'effetto di una domanda di brevetto europeo.


Art. 135

219 La domanda internazionale per la quale l'Istituto funge da ufficio designato esplica in Svizzera, se una data di deposito le è stata riconosciuta, i medesimi effetti di una domanda di brevetto svizzero presentata nella debita forma presso questo ufficio.


Art. 136

220 Il diritto di priorità secondo l'articolo 17 può essere rivendicato per
una domanda internazionale anche se la prima domanda è stata depositata in Svizzera o soltanto per la Svizzera.

215

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997
2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

216 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

217

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887;
FF 1993 III 522).

218

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887;
FF 1993 III 522).

219

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997
2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

220

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997
2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

B. Procedura

A. Ufficio designato e ufficio
eletto

B. Effetti della
domanda internazionale
I. Principio

II. Diritto
di priorità

Brevetti d'invenzione - LF 43

232.14


Art. 137

221 Gli articoli 111 e 112 della presente legge sono applicabili per analogia alle domande internazionali pubblicate secondo l'articolo 21 del
Trattato di cooperazione, per le quali l'Istituto funge da ufficio designato.


Art. 138


222

1

Il richiedente, entro 20 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell'Istituto a: a.

indicare per scritto il nome dell'inventore; b.

pagare la tassa di deposito; c.

presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la
domanda internazionale non è redatta in una di queste lingue.

2

Se la Svizzera è stata eletta prima dello spirare del diciannovesimo mese dalla data di deposito o di priorità e se l'Istituto è ufficio eletto, il
termine è di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità. In
tal caso la terza tassa annuale scade l'ultimo giorno del mese in cui il
termine spira, purché tale giorno sia posteriore alla data designata nell'articolo 42 capoversi 1 e 2.


Art. 139

223 1

Se la domanda internazionale è assoggettata all'esame preventivo, il rapporto di ricerca internazionale sostituisce il rapporto sullo stato
della tecnica (art. 49 cpv. 4).

2

Se il rapporto di ricerca internazionale non permette di esaminare la domanda secondo l'articolo 96 capoverso 2, la tassa di ricerca deve
essere pagata per la redazione di un rapporto complementare sullo
stato della tecnica; la tassa è rimborsata o condonata, alle condizioni
prescritte nell'ordinanza, qualora il richiedente abbia presentato in
tempo utile un tale rapporto.


Art. 140

224 1

Nella misura in cui, per la medesima invenzione, due brevetti siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la me221

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997
2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

222

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887;
FF 1993 III 522).

223

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

224

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997
2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

III. Protezione
provvisoria

C. Condizioni di
forma; tassa
annuale

D. Rapporto
di ricerca

E. Divieto di
cumulare la
protezione

Proprietà industriale 44

232.14

desima data di priorità, il brevetto derivato dalla domanda nazionale
non produce più effetto dalla data di rilascio del brevetto derivato dalla
domanda internazionale, tanto se la priorità della domanda nazionale è
rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda internazionale,
quanto se la priorità della domanda internazionale è rivendicata per il
brevetto derivato dalla domanda nazionale.

2

L'articolo 27 è applicabile per analogia.

Titolo settimo:225 Certificati protettivi complementari226 Capo primo:
Certificati protettivi complementari per medicinali
227
a228 1 L'Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari
(certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi
di un medicinale.

2 Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le
composizioni di principi attivi.

b 1

Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: a.

il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto; b.

per l'immissione in commercio del prodotto come medicinale
in Svizzera sussiste un'autorizzazione ufficiale.

2

Esso è rilasciato in base alla prima autorizzazione.

c 1

Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto.

2 Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.229 225

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879
2887; FF 1993 III 522).

226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

227 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

228 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

229 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

A. Principio

B. Condizioni

C. Diritto

Brevetti d'invenzione - LF 45

232.14

3 Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.230
d 1

Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono
autorizzate prima della scadenza del certificato.

2

Esso conferisce gli stessi diritti accordati dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni.

e 1

Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la
data del deposito giusta l'articolo 56 e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto quale medicinale in
Svizzera, ridotto di cinque anni.

2

È valido al massimo per cinque anni.

3

Il Consiglio federale può stabilire che l'autorizzazione rilasciata nello Spazio economico europeo (SEE) costituisce la prima autorizzazione
giusta il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.

f 1

La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata: a.

entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto quale medicinale in Svizzera; b.

entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è
rilasciato dopo la concessione della prima autorizzazione.

2

In caso di inosservanza del termine, l'Istituto dichiara la richiesta irricevibile.

g L'Ufficio rilascia il certificato iscrivendolo nel registro dei brevetti.

h 1

Il certificato è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e delle tasse annuali.

230 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

D. Oggetto della
protezione ed
effetti

E. Durata della
protezione

F. Termine per il
deposito della
domanda

G. Rilascio del
certificato

H. Tasse

Proprietà industriale 46

232.14

2

Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una volta per la durata complessiva del certificato. Esse scadono l'ultimo giorno
del mese in cui:

a.

la durata del certificato comincia a decorrere; b.

il certificato viene rilasciato, se il rilascio è posteriore alla scadenza della durata massima del brevetto.

3

Le tasse annuali devono essere pagate entro sei mesi dalla scadenza; se il pagamento avviene nei tre ultimi mesi è dovuta una soprattassa.

i 1

Il certificato si estingue se: a.

il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per
scritto all'Istituto;

b.

le tasse annuali non sono pagate tempestivamente; c.

l'autorizzazione di immissione in commercio del prodotto
quale medicinale è revocata.

2

Se l'autorizzazione è sospesa anche il certificato è sospeso. La sospensione non interrompe la durata del certificato.

3

L'autorità che accorda l'autorizzazione comunica all'Istituto la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.

k 1

Il certificato è nullo se: a.231 è stato rilasciato in violazione delle disposizioni degli articoli 140b, 140c capoverso 2, 146 capoverso 1 o 147 capoverso 1; b.

il brevetto si estingue prima della scadenza della propria durata
massima (art. 15);

c.

la nullità del brevetto è accertata; d.

il brevetto è limitato in modo tale che le sue rivendicazioni non
coprono più il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato; e.

dopo l'estinzione del brevetto vi sono motivi che avrebbero
giustificato l'accertamento della nullità del brevetto giusta la
lettera c o una limitazione giusta la lettera d.

2

Chiunque può intentare un'azione per nullità del certificato presso l'autorità competente per l'accertamento della nullità del brevetto.

231 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

I. Estinzione
prematura;
sospensione

K. Nullità

Brevetti d'invenzione - LF 47

232.14

l 1

Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell'Istituto.

2

Esso tiene conto della regolamentazione nella Comunità europea.

m Le disposizioni dei titoli primo, secondo, terzo e quinto della presente
legge si applicano per analogia, nella misura in cui le disposizioni relative ai certificati non prevedano altrimenti.

Capo 2:232
Certificati protettivi complementari per prodotti
fitosanitari

n 1 L'Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari
(certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi
di un prodotto fitosanitario.

2 Gli articoli 140a capoverso 2-140m sono applicabili per analogia.

Titolo finale: Disposizioni finali e transitorie 233

Art. 141

234 1

Il Consiglio federale prende le misure necessarie all'esecuzione della presente legge.

2

In particolare, esso può disciplinare l'istituzione degli esaminatori, delle divisioni di opposizione e delle camere di ricorso, la loro sfera
d'attività e la procedura, come anche i termini e le tasse.


Art. 142

235 1

I brevetti non ancora estinti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti, a decorrere da questa data, dal nuovo diritto.

232 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

233

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977
1997 2026; FF 1976 II 1).

234

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

235

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

L. Procedura,
registro, pubblicazioni M. Diritto
applicabile

A. Misure
d'esecuzione

B. Passaggio
dal vecchio al
nuovo diritto
I. Brevetti

Proprietà industriale 48

232.14

2

Tuttavia, continuano ad essere retti dal diritto previgente: a.

i brevetti addizionali; b.

la rinuncia parziale; c.

i motivi di nullità; d.

il pagamento delle tasse scadute prima dell'entrata in vigore
della presente legge.

3

Il brevetto principale derivato dalla trasformazione di un brevetto addizionale dura al massimo fino allo spirare di 20 anni a decorrere
dalla data di deposito del primo brevetto principale.


Art. 143

236 1

Le domande di brevetto pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono rette, a decorrere da questa data, dal nuovo
diritto.

2

Tuttavia, continuano ad essere rette dal diritto privigente: a.

le domande di brevetto addizionale a brevetti principali rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge e i brevetti addizionali derivati da tali domande; b.

la priorità derivata da un'esposizione; c.

la brevettabilità, se le condizioni secondo il diritto previgente
sono più favorevoli;

d.

le rivendicazioni per i procedimenti di fabbricazione di sostanze chimiche e di sostanze mediante la trasformazione del
nucleo atomico.

3

Per le domande di brevetto pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge non si deve pagare né la tassa di ricerca né la
tassa di esame.

4

Il diritto di priorità giusta l'articolo 17 capoverso 1ter può essere rivendicato anche qualora, al momento dell'entrata in vigore della modificazione del 3 febbraio 1995237 della presente legge, la prima domanda di brevetto non sia più pendente.238

236

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

237

RU 1995 2879 238

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879
2887; FF 1993 III 522).

II. Domande di
brevetto
a. Principio ed
eccezioni

Brevetti d'invenzione - LF 49

232.14


Art. 144

239 1

Le domande di brevetto pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed aventi per oggetto un'invenzione esclusa dal
brevetto secondo il vecchio ma non secondo il nuovo diritto, possono
essere mantenute a condizione che la loro data di deposito sia spostata
al giorno di detta entrata in vigore.

2

Tuttavia, la data di deposito o di priorità iniziale continua a essere determinante per fissare la precedenza ai sensi dell'articolo 7a.


Art. 145

240 La responsabilità civile è regolata dalle disposizioni in vigore al momento in cui l'atto è stato compiuto.


Art. 146


241

1 Un certificato protettivo complementare può essere rilasciato per
ogni prodotto protetto da un brevetto al momento dell'entrata in vigore
della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998242 e per il quale
l'autorizzazione di immissione in commercio conformemente all'articolo 140b è stata accordata dopo il 1° gennaio 1985.

2 La richiesta di rilascio del certificato deve essere inoltrata entro sei
mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d'inosservanza del termine, l'Istituto dichiara irricevibile la richiesta.


Art. 147


243

1 Certificati sono rilasciati anche in base a brevetti che si sono estinti,
allo scadere della durata massima, tra l'8 febbraio 1997 e l'entrata in
vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998244.

2 La durata di protezione del certificato è calcolata giusta l'articolo
140e; essa è efficace tuttavia soltanto a partire dalla pubblicazione
della richiesta di rilascio del certificato.

239

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

240

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997
2026; FF 1976 II 1).

241

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366;
FF 1998 1187).

242

RU 1999 1363 243

Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366;
FF 1998 1187).

244

RU 1999 1363; FF 1998 1187 b. Invenzioni
precedentemente
escluse
dal brevetto

III. Responsabilità civile C. Certificati
protettivi complementari per
prodotti fitosanitari
I. Autorizzazione
prima dell'entrata
in vigore

II. Brevetti
estinti

Proprietà industriale 50

232.14

3 La richiesta deve essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso
d'inosservanza del termine, l'Istituto dichiara irricevibile la richiesta.

4 L'articolo 48 capoversi 1, 2 e 4 si applica per analogia al periodo
compreso tra l'estinzione del brevetto e la pubblicazione della richiesta.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1956 245 Art. 89 cpv. 2, 90 cpv. 2 e 3, 91 cpv. 2 e 3, 96 cpv. 1 e 3, 101 cpv. 1, 105 cpv.
3: 1° ottobre 1959 246 245

DCF del 18 ott. 1955 (RU 1955 936).

246

DCF dell'8 set. 1959 (RU 1959 879).