01.07.2023 - * / In vigore
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1

Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici1 (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) del 13 dicembre 1996 (Stato 1° luglio 2016) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri2,
visto l'articolo 64bis della Costituzione federale3;4 visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 19955, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

6 Scopo La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali e dei beni strategici.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali.

2

Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

RU 1997 1697 1

Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

2

A questa attribuzione di competenza corrisponde l'art. 54 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

3 [CS

1 3]. A questa disp. corrisponde l'art. 123 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

4

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971).

5

FF 1995 II 1106 6

Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

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Commercio con l'estero 2

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2bis

Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.7 3 La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19968 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19599 sull'energia nucleare.


Art. 3

Definizioni

Nella presente legge valgono le seguenti definizioni: a. beni: merci, tecnologie e software; b. beni a duplice impiego: beni utilizzabili a fini civili e militari; c. beni militari speciali: beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione al combattimento, come pure velivoli d'esercitazione con punti d'aggancio; cbis.10 beni strategici: beni che fanno parte di un'infrastruttura critica; d. tecnologia: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico e che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di un bene; e. mediazione: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti o la conclusione di contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.

Sezione 2: Misure di controllo

Art. 4

Applicazione di accordi internazionali In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può: a. introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione come pure ordinare misure di sorveglianza concernenti: 1.11 la ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione, il deposito, il trasferimento e l'utilizzazione di beni; 7

Introdotto dall'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

8

RS 514.51

9

[RU 1960 571, 1987 544, 1993 901 all. n. 9, 1994 1933 art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 n. 3, 2004 3503 all. n. 4. RU 2004 4719 all. n. I 1]. Vedi ora la L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1).

10 Introdotta dall'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

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2. l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni; b. emanare prescrizioni in materia d'ispezione.


Art. 5

Sostegno ad altre misure internazionali Per sostenere misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale e per quanto tali misure siano sostenute anche dai principali partner commerciali della Svizzera, il Consiglio federale può, per l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni: a. introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione; b. ordinare misure di sorveglianza.


Art. 6

Rifiuto dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione è rifiutata se: a. l'attività prevista contravviene ad accordi internazionali; b. l'attività prevista contravviene a misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera; c. sono state ordinate misure coercitive corrispondenti conformemente alla legge sugli embarghi del 22 marzo 200212.13 1bis

L'autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista possa:

a. sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato; b. nuocere a infrastrutture critiche internazionali a cui partecipa la Svizzera.14 2

L'autorizzazione per beni militari speciali è pure rifiutata qualora le Nazioni Unite o Stati che con la Svizzera partecipano a misure internazionali di controllo delle esportazioni, come pure i principali partner commerciali della Svizzera, vietano l'esportazione di tali beni.

11 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971).

12 RS

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13 Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 2 della legge sugli embarghi del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3673; FF 2001 1247).

14 Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248, FF 2000 2971). Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di

navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

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Art. 7

Revoca dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione è revocata se, dopo il rilascio, le circostanze si sono modificate in modo tale che sono adempiute le condizioni di un rifiuto secondo l'articolo 6.

2

L'autorizzazione può essere revocata se le condizioni e gli oneri ad essa connessi non sono rispettati.


Art. 8

Misure nei confronti di singoli Paesi di destinazione 1

In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può escludere il rilascio dell'autorizzazione per taluni Paesi di destinazione.

2

Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni o eccezioni a misure di controllo nei confronti di taluni Paesi di destinazione, in particolare per: a. Parti ad accordi internazionali; o b. Paesi che partecipano alle misure di controllo non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera.

Sezione 3: Sorveglianza

Art. 9

Obbligo d'informazione 1

Chi presenta una domanda di autorizzazione o è titolare di un'autorizzazione è tenuto a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e i documenti necessari per la valutazione globale o per i relativi controlli.

2

Chi sottostà in un altro modo alle misure di controllo della presente legge è pure tenuto all'obbligo d'informazione.


Art. 10

Attribuzioni degli organi di controllo 1

Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere durante le ore normali di lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto di tutti i fascicoli e documenti utili. Sequestrano il materiale a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano se vi è sospetto di reato.

2

Per i controlli, essi possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, nonché dagli organi d'inchiesta dell'Amministrazione delle dogane.15 Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono fare intervenire il Servizio delle attività informative della Confederazione e gli organi di polizia federali competenti.16 15 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

16 Nuovo testo del per. giusta il n. I 9 dell'O del 4 dic. 2009 sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione del Servizio delle attività informative della Confedera-

zione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921).

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3

Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrative o penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione, se indispensabili per la trattazione del singolo caso.

4

Essi sono tenuti al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.

Sezione 4: Procedura e rapporti

Art. 11

Competenza e procedura Il Consiglio federale designa i servizi competenti e disciplina i dettagli della procedura. Il controllo alla frontiera compete agli organi di dogana.


Art. 12


17

Rimedi giuridici

La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.


Art. 13

Rapporto

Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sull'applicazione della presente legge nei rapporti sulla politica economica esterna.

Sezione 5: Disposizioni penali18

Art. 14

Crimini e delitti

1

Chiunque, intenzionalmente: a. senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; b. senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; 17 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971).

18 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

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c. in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; d.19 non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione;

e. esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione;

f. procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, è punito con la detenzione o con la multa sino a un milione di franchi.

2

Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a dieci anni. In via accessoria può essere pronunciata la multa fino a cinque milioni di franchi.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.


Art. 15

Contravvenzioni

1

Chiunque, intenzionalmente: a. rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 9 e 10 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito; b. contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un'altra fattispecie penale, è punito con l'arresto o la multa fino a 100 000 franchi.

2

Il tentativo e la complicità sono punibili.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

4

L'azione penale si prescrive in cinque anni. In caso d'interruzione, il termine ordinario della prescrizione non può essere superato di più della metà.

a20 Inosservanza di prescrizioni d'ordine 1

È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a:

19 Nuovo testo giusta il n. 21 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

20 Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971).

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a. una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; b. una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo.

2

In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.


Art. 16

Infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale Se l'infrazione è commessa nell'ambito della conduzione aziendale, è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197421 sul diritto penale amministrativo.


Art. 17


22

Confisca di materiale Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato nonché l'eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 200423 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.


Art. 18

Giurisdizione, obbligo di denuncia 1

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.24 1bis

Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197425 sul diritto penale amministrativo.26 2 Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.

21

RS 313.0

22 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).

23 RS 312.4

24 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971).

25 RS

313.0

26 Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971).

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Sezione 6: Collaborazione tra le autorità

Art. 19

Assistenza amministrativa in Svizzera Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali sono autorizzati a comunicarsi e a comunicare alle autorità di vigilanza competenti i dati necessari all'applicazione della presente legge.


Art. 20

Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere 1

Le autorità federali competenti in materia d'esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati e di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti nonché con organizzazioni o consessi internazionali e coordinare le indagini qualora:

a. sia necessario all'applicazione della presente legge o di prescrizioni straniere equivalenti; e

b. le autorità estere o le organizzazioni e consessi internazionali siano tenuti al segreto d'ufficio o a un equivalente dovere di discrezione e garantiscano nel loro ambito un'adeguata tutela dallo spionaggio industriale.

2

Possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni e consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo, esse possono fornire loro dati concernenti:

a. la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d'utilizzazione, l'impiego nonché il destinatario dei beni; b. le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione dei beni;

c. le modalità finanziarie dell'operazione.

3

Se lo Stato estero accorda la reciprocità, le autorità federali di cui al capoverso 1 possono, di propria iniziativa o su domanda, comunicare i dati secondo il capoverso 2, a condizione che l'autorità estera assicuri che tali dati: a. saranno trattati unicamente per scopi conformi alla presente legge e b. saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se ottenuti successivamente secondo le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

4

Le autorità federali menzionate nel capoverso 1 possono comunicare i dati in questione anche alle organizzazioni e consessi internazionali alle condizioni previste al capoverso 3; in tal caso si può tuttavia rinunciare al requisito della reciprocità.

5

Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

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Art. 21


27

Servizio d'informazione Il servizio d'informazione procura, elabora e trasmette dati, per quanto siano necessari all'esecuzione della presente legge, alla prevenzione dei reati e al perseguimento penale.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca può tenere a giorno gli elenchi stabiliti dal Consiglio federale in applicazione degli articoli 2 capoversi 1-2bis e 8 capoverso 2 lettera b.28

Art. 23

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199729 27 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971).

28 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

29

DCF del 25 giu. 1997.

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