01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.03.2012 - 31.12.2012
01.09.2011 - 29.02.2012
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1

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)1 dell'8 novembre 1934 (Stato 27 dicembre 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34ter, 64 e 64bis della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 1934, decreta: Capo primo: Sfera d'applicazione

Art. 1

3 1 La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche.

2

Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita.

L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale.4 5 3 Non soggiacciono alla legge, segnatamente: a. gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; b. gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria.

4

Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come RU 51 129 e CS 10 331 1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405 2407; FF 1998 3007 ).

2 [CS

1 3; RU 1976 2001] 3

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

5

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

952.0

Credito

2

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banche dalla Commissione federale delle banche (Commissione delle banche). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.6 5 La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente.

bis 7 1 La Commissione delle banche può assoggettare alla legge sulle banche singoli esercenti dei sistemi di cui all'articolo 19 della legge del 3 ottobre 20038 sulla Banca nazionale e rilasciare loro l'autorizzazione di operare come banche.

2

Essa rilascia l'autorizzazione di operare come banca soltanto se sono osservate in permanenza le condizioni di autorizzazione definite dalla presente legge, come pure l'obbligo esteso di informazione e le esigenze minime stabiliti dalla Banca nazionale.

3

La Commissione delle banche può esentare singoli esercenti di sistemi da determinate disposizioni della legge e ordinare alleviamenti o inasprimenti per tenere conto della loro attività particolare e della situazione di rischio.


Art. 2

9 1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle sedi, succursali ed agenzie istituite in Svizzera da banche estere, come pure ai rappresentanti delle banche estere che esercitano la loro attività in Svizzera.

2

La Commissione delle banche emana le opportune disposizioni. Essa può, segnatamente, esigere che i suddetti uffici siano sufficientemente dotati di capitali e chiedere che siano prestate garanzie.

3

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono esercitare la loro attività in Svizzera, senza l'autorizzazione della Commissione delle banche, aprendo una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.10 6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

7

Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

8 RS

951.11

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

10 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

Banche e casse di risparmio - LF 3

952.0

Capo secondo: Autorizzazione a esercitare l'attività11

Art. 3

12 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione delle banche; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.

2

L'autorizzazione è concessa se: a. la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la direzione, da una parte, e organi per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione; b.13 la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;

c. le persone incaricate dell'amministrazione e direzione della banca godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile; c.bis 14 15 le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente;

d.16 17 le persone incaricate della direzione della banca sono domiciliate in un luogo che consenta di esercitare la gestione effettiva e di assumerne le responsabilità.

3

La banca sottopone alla Commissione delle banche lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna.

Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della Commissione delle banche.

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

14 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

15 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

17 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

Credito

4

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4

...18

5

Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la Commissione delle banche. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.19 6 La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.20 21 7

Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la Commissione delle banche prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.22
a23 È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Può garantire integralmente o in parte gli impegni della banca.

b24 Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la
Commissione delle banche può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di una sorveglianza consolidata adeguata da parte di un'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari.

18 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

19 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

20 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

21 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

22 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

23 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405 2407; FF 1998 3007 ). Vedi anche le disp. fin.

di questa modifica alla fine del presente testo.

24 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

Banche e casse di risparmio - LF 5

952.0

c25 1 Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se: a. almeno una è attiva come banca o commerciante di valori mobiliari; b. operano prevalentemente nel settore finanziario; e c. formano un'unità economica o a causa di altre circostanze si può presumere che una o più imprese sottoposte alla sorveglianza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.

2

È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che opera prevalentemente nel settore bancario o in quello del commercio dei valori mobiliari e comprende almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

d26 1 La Commissione delle banche può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari se esso: a. gestisce in Svizzera una banca organizzata secondo il diritto svizzero o un commerciante di valori immobiliari; oppure b. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera.

2

Se altre autorità svizzere o estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, la Commissione delle banche, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.

e27 1 La sorveglianza di gruppi da parte della Commissione delle banche è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca.

2

La sorveglianza di conglomerati da parte della Commissione delle banche è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca o di un'impresa di assicurazione e rispetto alla sorveglianza di gruppi finanziari o assicurativi da parte delle autorità di sorveglianza competenti nel caso specifico.

25 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

26 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

27 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

Credito

6

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f28 1 Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili della direzione generale, della sorveglianza e del controllo del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall'altra, devono godere di buona reputazione e offrire garanzia di un'attività irreprensibile.

2

Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario dev'essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

g29 1 La Commissione delle banche è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità.

2

La Commissione delle banche è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. Per quanto concerne i fondi propri necessari, essa considera le regole vigenti nel settore finanziario e assicurativo nonché l'importanza relativa dei due settori all'interno del conglomerato finanziario e i rischi connessi.

h30 1 I gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono disporre di un ufficio di revisione esterno riconosciuto, indipendente e qualificato. La Commissione delle banche disciplina le esigenze specifiche inerenti all'ufficio di revisione e al contenuto del rapporto di revisione.

2

La Commissione delle banche può incaricare l'ufficio di revisione esterno o terzi qualificati di eseguire controlli particolari. Le spese sono a carico delle imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.

3

Le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario e i loro organi devono fornire e produrre alla Commissione delle banche tutte le informazioni e i documenti di cui essa necessita per adempiere il suo compito.

28 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

29 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

30 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

Banche e casse di risparmio - LF 7

952.0

bis 31 1 L'autorizzazione per l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una sede, succursale o agenzia di una banca straniera o in mano straniera e l'autorizzazione per la designazione di un rappresentante permanente di una banca estera possono inoltre soggiacere completamente o in parte alle seguenti condizioni:32 a.33 garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; b. impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; c. ...34

1bis

Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la Commissione delle banche può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.35 2 La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero.

3

Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto36 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.37 Si considerano straniere: a. le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; b. le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a.

ter 38 1 Le banche passate in dominio straniero devono sollecitare una autorizzazione suppletiva, conformemente all'articolo 3bis.

31 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923).

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923).

34 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

35 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923). Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

36 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

38 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

Credito

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2

È necessaria una nuova autorizzazione completiva qualora, in una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.39 3 I membri dell'amministrazione e della direzione della banca devono informare la Commissione delle banche di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio straniero nella banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.40
quater 41 1 Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le esigenze particolari di autorizzazione conformemente agli articoli 3bis e 3ter non sono in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente o persone giuridiche con sede in uno Stato contraente creano una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazionali contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reciprocità da parte dell'altro Stato contraente.

2

Le disposizioni menzionate sono applicabili se la persona giuridica è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo e da persone giuridiche con sede in uno Stato terzo.

Capo terzo: Fondi propri, liquidità e altre prescrizioni sulla gestione42

Art. 4

43 1 Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.

2

Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La Commissione delle banche è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.

3

In casi particolari la Commissione delle banche può alleviare o inasprire le esigenze minime.

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923).

41 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

43 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 951.11).

Banche e casse di risparmio - LF 9

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4

La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri.

L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

bis 44 45 1 I prestiti e le anticipazioni concessi da una banca a singoli clienti come anche le partecipazioni a singole imprese devono essere proporzionati ai fondi propri.

2

Il regolamento d'esecuzione stabilisce tale proporzione, tenuto conto dei prestiti e delle anticipazioni a corporazioni di diritto pubblico e del tipo di copertura.

3

...46

ter 47 48 1 I crediti ai membri degli organi della banca, agli azionisti determinanti come anche alle persone e società a loro vicine possono essere concessi soltanto secondo i criteri generalmente riconosciuti dal ramo bancario.

2

...49

quater 50 Le banche devono astenersi, in Svizzera o all'estero, dal fare una pubblicità fallace o insistente, ostentando la loro sede in Svizzera o le istituzioni svizzere.

quinquies 51 1 Le banche sono autorizzate a comunicare alle loro società madri, a loro volta sottoposte alla vigilanza da parte di un'autorità di sorveglianza sulle banche o sui mercati finanziari, le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico e necessari alla vigilanza su base consolidata, alle seguenti condizioni:

44 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

45 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

46 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

47 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

48 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

49 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

50 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

51 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

Credito

10

952.0

a. le informazioni sono utilizzate unicamente a scopi di controllo interno o di vigilanza diretta sulle banche o su altri mediatori finanziari sottoposti al regime d'autorizzazione52; b. la società madre e l'autorità competente in materia di vigilanza su base consolidata sono vincolate dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio;

c. le informazioni possono essere trasmesse a terzi soltanto previa autorizzazione della banca o in virtù di un'autorizzazione generale sancita da un trattato internazionale.

2

Se la comunicazione di informazioni ai sensi del capoverso 1 è posta in forse, le banche possono richiedere dalla Commissione delle banche una decisione che autorizzi o vieti detta comunicazione.


Art. 5

1 Le banche hanno l'obbligo di devolvere almeno un ventesimo del loro utile netto a un fondo di riserva destinato a sopperire alle perdite e di eseguire degli ammortamenti. I versamenti al fondo di riserva devono continuare fino a che esse abbia raggiunto un quinto del capitale sociale o, trattandosi di banche senza capitale proprio versato, un ventesimo dei capitali affidati ad esse da terzi.

1bis

Al fondo di riserva, ancorché raggiunto l'importo legale, devono essere devoluti: a. l'eccedenza realizzata nell'emissione di azioni o di certificati di quota a prezzo superiore al nominale, dopo copertura dei costi d'emissione; b. un decimo degli importi distribuiti agli aventi diritto all'utile netto, dopo la devoluzione ordinaria al fondo di riserva e il versamento d'un dividendo o di un interesse del 5 per cento sui certificati di quota.53 2

Il presente articolo non si applica ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali.54

Capo quarto: Conti annuali e bilanci

Art. 6

1 Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione che comprenda i conti annuali ed il rapporto annuale. Il Consiglio federale stabilisce in quali casi debba inoltre essere allestito un conto di gruppo.55

52 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

53 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405 2407; FF 1998 3007).

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

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952.0

2

Il rapporto di gestione deve essere allestito conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni56 e a quelle della presente legge. Ove la situazione generale lo esiga, il Consiglio federale può autorizzare deroghe. La sua decisione verrà pubblicata.57 3 Il Consiglio federale designa le banche che devono allestire una chiusura intermedia.58 4

I conti annuali, i conti di gruppo e le chiusure intermedie devono essere pubblicati o resi accessibili al pubblico.59 5 Il Consiglio federale stabilisce quali elementi devono figurare nei conti annuali, nei conti di gruppo e nelle chiusure intermedie e prescrive in quale forma ed entro quali termini essi debbano essere pubblicati o resi accessibili al pubblico.60 6 I capoversi 3 e 4 non si applicano ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali.

Capo quinto: ...

Art. 7

a 961

Art. 10


62

Capo sesto:

Rimborso del capitale sociale; disposizioni speciali sulle banche cooperative


Art. 11

1 Per la riduzione del capitale sociale mediante il riscatto di azioni, le banche costituite in società anonime o in società in accomandita per azioni, devono osservare le disposizioni a ciò relative del Codice delle obbligazioni63, con riserva delle norme seguenti:

56 RS

220

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

61 Abrogato dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, con effetto dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

62

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

63 RS

220

Credito

12

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a. l'assemblea generale non può decidere la riduzione del capitale, se non quando dal rapporto speciale di revisione risulti accertato che anche dopo quest'operazione i crediti dei terzi rimarranno integralmente coperti e la liquidità della banca resterà assicurata; b. la riduzione del capitale può essere eseguita quando siano spirati due mesi a contare dal giorno in cui la decisione e la diffida ai creditori sono state pubblicate nelle forme prescritte dallo statuto e dopo che i creditori, che abbiano notificato i loro crediti entro questo termine, sono stati pagati o hanno ottenuto delle garanzie; c. l'utile contabile che risultasse dalla riduzione del capitale deve essere versato al fondo di riserva in quanto non sia assorbito dall'ammortamento di attivi pericolanti o dalla costituzione di riserve per tali attivi.

2

Le disposizioni del capoverso 1 si applicano per analogia alla riduzione del capitale sociale d'una società a garanzia limitata, come pure alla riduzione o alla soppressione dei certificati di quota di una società cooperativa.64

Art. 12

1 Le banche costituite in forma di società cooperative non possono rimborsare le quote dei soci uscenti se non dopo che siano stati approvati i conti del quarto anno d'esercizio successivo alla dichiarazione di recesso. È equiparata a questa dichiarazione qualsiasi altra causa di perdita della qualità di socio.

2

Fino a che siano rimborsate, le quote dei soci uscenti rispondono dei debiti della società.

3

Il rimborso può essere eseguito soltanto se i crediti risultano pienamente coperti ed è garantita la liquidità.65

Art. 13

1 Una banca commerciale non può più essere istituita in forma di società cooperativa.

2

Allorché una società cooperativa già esistente assume in seguite il carattere di una banca commerciale, la Commissione delle banche le assegna un termine per trasformarsi in società anonima, in società in accomandita per azioni o in società a garanzia limitata.66 3 Nel dubbio, spetta alla Commissione delle banche decidere se una banca abbia il carattere di una banca commerciale.

64 Introdotto dall'art. 17 n. 1 disp. fin. e trans. tit. XXIV - XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RS 220 in fine).

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

66 Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 2 disp. fin. e trans. tit. XXIV - XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RS 220 in fine).

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Art. 14


67

Capo settimo: Depositi a risparmio e valori depositati68

Art. 15

1 I depositi designati con l'espressione «risparmio»69 in qualunque combinazione di parole possono essere accettati soltanto dalle banche che pubblicano i loro conti.

Tutte le altre imprese non sono legittimate ad accettare depositi a risparmio e non hanno il diritto di utilizzare l'espressione «risparmio» nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari in relazione con i depositi effettuati presso di loro.70 2 e 3 71


Art. 16

72 Per valori depositati ai sensi dell'articolo 37d della legge si intendono:73 1. le cose mobili e i titoli depositati dai clienti; 2. le cose mobili, i titoli e i crediti che la banca detiene a titolo fiduciario per conto dei clienti deponenti; 3. le pretese tendenti a forniture da parte di terzi, di cui la banca può disporre liberamente, derivanti da operazioni in contanti, da operazioni a termine scadute, da operazioni di copertura o da operazioni per conto dei clienti deponenti.

Capo ottavo: Contratti di pegno

Art. 17

1 Una banca che vuol riservarsi il diritto d'impegnare i valori da essa stessa ricevuti in pegno o di darli a riporto, deve procurarsi, mediante atto speciale, il consenso di chi li ha costituiti in pegno.

67 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

68 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

69 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

71 Abrogati dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

72 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

Credito

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2

La banca non deve mai dare in pegno ad altri valori impegnati né darli a riporto per una somma superiore a quella di cui era essa stessa creditrice verso il suo proprio debitore pignoratizio. Essa deve inoltre aver cura che nessun altro diritto venga costituito in favore di terzi per un valore che superi la detta somma.

Capo nono: Vigilanza e revisione

Art. 18

1 Le banche hanno l'obbligo di far verificare ogni anno i loro conti annuali da revisori estranei all'istituto.74 2

...75


Art. 19

1 I revisori accertano se i conti annuali sono allestiti, tanto dal lato formale quanto da quello materiale, in conformità delle norme legali, degli statuti e dei regolamenti, delle disposizioni della presente legge e del regolamento esecutivo nonché delle disposizioni di diritto cantonale sul privilegio legale in favore dei depositi a risparmio e se sono state rispettate le condizioni d'autorizzazione.76 2 La banca ha l'obbligo di mettere in ogni momento a disposizione dei revisori tutti i libri, i documenti giustificativi e gli atti usualmente impiegati nel sistema bancario svizzero per la verificazione e valutazione degli attivi e passivi, come anche di fornire i ragguagli di cui hanno bisogno per l'adempimento del loro compito.77 3 Se la banca possiede già un organo di controllo che presenti garanzie sufficienti di competenza, i rapporti di quest'ultimo devono essere sottoposti ai revisori. Si eviterà, per quanto possibile, un doppio controllo.


Art. 20

1 Le revisioni possono essere affidate soltanto a sindacati di revisione e a società fiduciarie riconosciute come uffici di revisione per le banche. I requisiti per il riconoscimento di questi uffici sono stabiliti dal regolamento esecutivo. Spetta alla Commissione delle banche decidere se i requisiti esistano nei singoli casi.

2

I sindacati di revisione e le società fiduciarie riconosciute come uffici di revisione devono unicamente occuparsi di revisioni e di affari che siano in diretta relazione con questo genere di attività, come operazioni di controllo, di liquidazione, di assestamento finanziario. È loro vietato di assumere operazioni bancarie vere e proprie e 74 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

75 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

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952.0

l'amministrazione di beni. La Commissione delle banche delimiterà in un regolamento la sfera d'attività degli uffici di revisione.

3

L'ufficio incaricato della revisione dev'essere indipendente dalla direzione e dall'amministrazione della banca da verificarsi.

4

La revisione sarà compiuta con tutta la diligenza che si richiede da un revisore serio e qualificato.

5

Salvo che verso gli organi competenti della banca verificata e verso la Commissione delle banche, gli uffici di revisione osserveranno il segreto sugli accertamenti fatti durante la loro ispezione.


Art. 21

1 Il rapporto di revisione deve contenere il risultato degli accertamenti fatti in conformità dell'articolo 19 capoverso 1. Da esso si deve inoltre poter desumere in modo chiaro la proporzione esistente fra gli investimenti e i crediti all'estero, da una parte, e la somma complessiva del bilancio, dall'altra. Il regolamento esecutivo stabilisce norme particolareggiate circa gli elementi che devono figurare in questi rapporti.

2

Il rapporto di revisione è comunicato agli organi della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, responsabili secondo la legge, lo statuto, il contratto di società o il regolamento. Se la banca è una persona giuridica, il rapporto di revisione è consegnato anche all'organo di controllo previsto dal Codice delle obbligazioni78.79 3 I revisori, ove accertino infrazioni alle prescrizioni legali o altre irregolarità, devono invitare la banca a rimediare alla situazione entro un termine adeguato. Trascorso invano questo termine, essi devono far rapporto alla Commissione delle banche.80 4

Se appare inutile stabilire un termine giusta il capoverso 3 o se i revisori accertano reati, irregolarità gravi, la perdita della metà dei fondi propri o altri fatti tali da compromettere la sicurezza dei creditori oppure se non possono più confermare che i crediti sono ancora coperti dagli attivi, ne riferiscono senz'indugio alla Commissione delle banche.81

Art. 22

82 1 Le spese della revisione sono sostenute dalla banca interessata. Il calcolo avviene secondo le tariffe approvate dalla Commissione delle banche.

2

...83

78 RS

220

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

83 Abrogato dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Credito

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Capo decimo: Commissione federale delle banche

Art. 23

84 1 Il Consiglio federale nomina una Commissione federale delle banche, composta di sette a undici membri, e ne designa il presidente e il o i vicepresidenti. Ad essa compete autonomamente la vigilanza sulle banche, i fondi di investimento, le borse, la pubblicazione delle partecipazioni importanti e le offerte pubbliche di acquisto. La commissione dispone di una segreteria permanente.85 2 La commissione, che può articolarsi in più camere, emana un regolamento sulla sua organizzazione e gestione che deve essere approvato dal Consiglio federale.86 3 Essa presenta almeno una volta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sulla propria attività. Essa tratta con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale delle finanze87.88 4 ...89

5

I membri della Commissione devono essere esperti in materia. Essi non possono essere presidenti, vicepresidenti, delegati o membri del comitato direttivo del consiglio d'amministrazione di una banca, di una borsa o di un commerciante di valori mobiliari come neppure membri della direzione di simili istituti, della direzione di un fondo di investimento o di un ufficio di revisione riconosciuto.90
bis 91 1 La Commissione delle banche prende le decisioni necessarie all'applicazione della legge e vigila sull'osservanza delle prescrizioni legali.

2

La Commissione può richiedere ai revisori e alle banche tutte le informazioni e i documenti che le occorrono per l'adempimento del proprio compito; essa ha facoltà di chiedere rapporti ai revisori, segnatamente il rapporto di revisione d'una banca, e di ordinare revisioni straordinarie.

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

85 Nuovo testo giusta l'art. 47 della LF del 25 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.1).

86 Nuovo testo giusta l'art. 47 della LF del 25 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.1).

87 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

88 RU

1971 1960

89 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

90 Nuovo testo giusta l'art. 47 della LF del 25 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.1).

91 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

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3

La Commissione delle banche è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento dei loro compiti.92 4 Essa collabora con la Banca nazionale alla vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di gestione delle operazioni su titoli sottoposti alla presente legge. Coordina le sue attività con quelle della Banca nazionale e sente quest'ultima prima di pronunciare una decisione.93
ter 94 1 La Commissione delle banche, se accerta violazioni della legge o viene a conoscenza di altre irregolarità, ingiunge i provvedimenti necessari al ripristino dell'ordine legale e alla soppressione delle irregolarità.

1bis

Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis e capoverso 5 della presente legge, la Commissione delle banche95 può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata.96 2 La Commissione può prendere essa stessa, a spese della banca in mora, i provvedimenti prescritti qualora, nonostante l'ingiunzione, una sua decisione esecutiva non sia rispettata entro il termine stabilito.

3

Se una banca rifiuta di sottoporsi a una decisione esecutiva, la Commissione può anche pubblicarla nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o renderla nota in altro modo. Siffatto provvedimento deve essere dapprima comminato.

4

La Commissione, qualora venga a conoscenza di violazioni degli articoli 46, 49 e 50 della presente legge, ne informa senz'indugio il Dipartimento federale delle finanze. Se essa viene a conoscenza di violazioni degli articoli 47 e 48 della presente legge o di crimini o delitti di diritto comune, ne informa l'autorità cantonale competente.

quater 97 1 La Commissione delle banche può incaricare uno specialista indipendente di chiarire in una banca una fattispecie rilevante per il diritto di vigilanza o di attuarvi misure relative al diritto di vigilanza da essa ordinate (incaricato dell'inchiesta).

92 Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

93 Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

94 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

95 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

96 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

97 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

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2

Nella decisione di nomina, la Commissione delle banche definisce i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Stabilisce in che misura questi possa operare al posto degli organi della banca.

3

La banca deve garantire all'incaricato dell'inchiesta l'accesso ai suoi locali e fornirgli tutta la documentazione e le informazioni di cui ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

4

Le spese dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della banca. Essa deve versare un anticipo su domanda della Commissione delle banche.

quinquies 98 1 La Commissione delle banche revoca l'autorizzazione d'esercitare alla banca che non adempie più le condizioni richieste o che viola gravemente i propri obblighi legali.

2

La revoca dell'autorizzazione provoca lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collettivo e di quelle in accomandita e la cancellazione delle ditte individuali dal registro di commercio. La Commissione designa il liquidatore e vigila sull'attività di quest'ultimo.

3

Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo.99
sexies 100 1 Ai fini dell'esecuzione della presente legge, la Commissione delle banche può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere di vigilanza delle banche e dei mercati finanziari.

2

La Commissione delle banche può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, a condizione che tali autorità: a. utilizzino queste informazioni esclusivamente per la vigilanza diretta di banche o di altri intermediari finanziari sottoposti al regime dell'autorizzazione;

b. siano vincolate dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale; e 98 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

99 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

100 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

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c. queste informazioni non vengano trasmesse a autorità competenti e a organismi incaricati di compiti di vigilanza nell'interesse pubblico senza il consenso della Commissione delle banche o in virtù di un'autorizzazione generale fondata su un trattato internazionale. La trasmissione di informazioni alle autorità penali non è ammessa quando l'assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La Commissione delle banche decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia101.

3

La legge federale del 20 dicembre 1968102 sulla procedura amministrativa è applicabile se le informazioni che devono essere trasmesse dalla Commissione delle banche concernono singoli clienti di una banca.

septies 103 1 Ai fini dell'esecuzione della presente legge, la Commissione delle banche può effettuare o far effettuare da uffici di revisione verifiche dirette presso le succursali estere di banche della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel quadro del controllo nel Paese d'origine.

2

La Commissione delle banche può permettere alle autorità estere di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso succursali svizzere di banche estere, a condizione che tali autorità: a. siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese d'origine, della vigilanza su base consolidata sulle banche sottoposte a verifica;

b. utilizzino le informazioni ricevute esclusivamente per la vigilanza su base consolidata di banche e di altri intermediari finanziari sottoposti al regime dell'autorizzazione; c. siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale; e d. non trasmettano le informazioni ricevute a autorità competenti e a organismi incaricati di compiti di vigilanza nell'interesse pubblico senza il consenso della Commissione delle banche. La trasmissione di informazioni alle autorità penali non è ammessa quando l'assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La Commissione delle banche decide d'intesa con l'autorità competente.

3

Mediante verifiche transfrontiera dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie alla vigilanza su base consolidata di banche o intermediari finanziari. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se una banca o un intermediario finanziario, considerando tutto il gruppo: a. sia organizzato in maniera adeguata; b. rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività; 101 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

102 RS 172.021 103 Introdotto dal n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405 2407; FF 1998 3007).

Credito

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c. sia diretto da persone che garantiscono un'attività irreprensibile; d. rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e

e. adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.

4

Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all'amministrazione di beni o ai depositi di singoli clienti di una banca, la Commissione delle banche rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968104 sulla procedura amministrativa.

5

La Commissione delle banche può accompagnare le autorità estere di vigilanza sulle banche e sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da un ufficio di revisione secondo la presente legge. La banca interessata può esigere tale accompagnamento.

6

Sono considerate succursali di banche ai sensi del presente articolo: a. le filiali, le succursali e le rappresentanze di banche; b. altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un'autorità di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari.

7

Le succursali organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle autorità estere di vigilanza sulle banche o sugli intermediari finanziari nonché alla Commissione delle banche le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte della Commissione delle banche e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.

octies 105 1 La Commissione delle banche riscuote emolumenti per ogni procedura di vigilanza e per i servizi che fornisce. Riscuote inoltre annualmente presso gli istituti vigilati una tassa di vigilanza forfettaria per i costi non coperti dagli emolumenti.

2

La tassa di vigilanza forfettaria si compone di una tassa di base fissa e di una tassa complementare variabile.

3

La tassa di base copre i costi di vigilanza risultanti regolarmente per tutti gli istituti vigilati, indipendentemente dalla loro dimensione.

4

La tassa complementare copre i costi non coperti dai proventi della tassa di base e dagli emolumenti. È prelevata in base ai costi sostenuti dalla Commissione nell'anno precedente. È stabilita secondo determinati criteri come il totale del bilancio, la cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari e il patrimonio netto del fondo.

5 Il Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente: a. le aliquote degli emolumenti; 104 RS

172.021

105 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

Banche e casse di risparmio - LF 21

952.0

b. la ripartizione della tassa di vigilanza forfettaria tra gli istituti vigilati; c. l'ammontare della tassa di base.


Art. 24

106 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale.

La Commissione delle banche è legittimata a ricorrere contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.107 2 Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo della presente legge i creditori e i proprietari di una banca possono interporre ricorso solo contro l'omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione. In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 1889108 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).109 3 I ricorsi ai sensi del capoverso 2 non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo.110 Capo undicesimo:111 Misure in caso di rischio d'insolvenza

Art. 25

Condizioni

1

Se vi sono fondati timori che una banca presenti un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla Commissione delle banche, quest'ultima può ordinare: a. misure di protezione conformemente all'articolo 26; b. una procedura di risanamento conformemente agli articoli 28-32; c. la liquidazione della banca (fallimento della banca) conformemente agli articoli 33-37g.

2

Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a una liquidazione. 3 Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293-336 LEF112), la moratoria nel diritto della società anonima (art. 725-725a del CO113) e l'avviso al giudice (art. 729b cpv. 2 del CO) non sono applicabili alle banche.

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

107 Nuovo testo giusta il n. 145 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

108 RS

281.1

109 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

110 Introdotto dal n. I 16 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

Credito

22

952.0


Art. 26

Misure di protezione

1

La Commissione delle banche può decidere misure di protezione; in particolare può:

a. impartire istruzioni agli organi della banca; b. designare un incaricato dell'inchiesta conformemente all'articolo 23quater; c. privare gli organi della facoltà di rappresentanza o revocarli; d. revocare l'ufficio di revisione secondo la presente legge o secondo il CO; e. limitare l'attività operativa della banca; f. vietare alla banca di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni di valori mobiliari;

g. chiudere la banca; h. concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

2

La Commissione delle banche provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi.

3

Se la Commissione delle banche non decide altrimenti circa il corso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell'articolo 297 LEF114.


Art. 27

Protezione del sistema 1

La Commissione delle banche informa, se possibile, i gestori di sistemi svizzeri ed esteri di pagamento o di regolamento di transazioni di valori mobiliari sulle misure che intende prendere conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere f-h e sul momento preciso della loro entrata in vigore.

2

Gli ordini di pagamento e di transazioni di valori mobiliari inseriti in un sistema prima che la Commissione delle banche abbia ordinato misure o prima che il gestore del sistema ne abbia preso atto o ne avrebbe dovuto prendere atto possono essere revocati solo se non sono irrevocabili secondo le regole del sistema.

3

La vincolatività giuridica di precedenti accordi di compensazione o di realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo rimane impregiudicata dalle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere f-h.


Art. 28

Incaricato del risanamento e direzione durante la procedura 1

Se vi sono buone prospettive di risanamento, la Commissione delle banche può incaricare una persona di risanare la banca (incaricato del risanamento). Essa ne definisce i compiti.

112 RS

281.1

113 RS

220

114 RS

281.1

Banche e casse di risparmio - LF 23

952.0

2

La Commissione delle banche regola la direzione della banca per tutta la durata della procedura di risanamento.


Art. 29

Piano di risanamento

1

L'incaricato del risanamento elabora un piano di risanamento che tuteli al meglio gli interessi dei creditori e dei proprietari.

2

Se prevede un'ingerenza nei diritti dei creditori o dei proprietari, il piano di risanamento viene reso noto dall'incaricato del risanamento ai creditori e proprietari interessati. Essi possono sollevare obiezioni entro 20 giorni presso l'incaricato del risanamento.

3

Il piano di risanamento deve essere sottoposto alla Commissione delle banche per omologazione. Non abbisogna dell'approvazione dell'assemblea generale della banca.


Art. 30

Rifiuto del piano di risanamento Se creditori che rappresentano più della metà dell'ammontare complessivo dei crediti allibrati che rientrano nella terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF115 rifiutano il piano di risanamento entro il termine di notifica delle obiezioni, la Commissione delle banche ordina la liquidazione conformemente agli articoli 33-37g.


Art. 31

Omologazione del piano di risanamento La Commissione delle banche omologa il piano di risanamento se esso: a. si basa su una valutazione prudente degli attivi della banca; b. pone presumibilmente i creditori in una posizione migliore che non con una liquidazione della banca; c. tiene conto adeguatamente delle obiezioni dei creditori e dei proprietari; d. tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari e del grado dei creditori;

e. garantisce l'osservanza delle condizioni di autorizzazione e delle altre disposizioni legali dopo l'esecuzione del risanamento.


Art. 32

Esercizio di pretese

1

Non appena la Commissione delle banche ha omologato il piano di risanamento, la banca ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285-292 LEF116.

2

Se il piano di risanamento esclude per la banca il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere

115 RS

281.1

116 RS

281.1

Credito

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952.0

chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti.

3

Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286-288 LEF è determinante il momento dell'omologazione del piano di risanamento. Se la Commissione della banche ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h, fa stato il momento dell'emanazione di questa decisione.

4

Per l'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all'articolo 39, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Capo dodicesimo:117 Liquidazione di banche insolventi (fallimento di banche)

Art. 33

Ordine di liquidazione e nomina dei liquidatori 1

Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la Commissione delle banche revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina la liquidazione e la rende pubblicamente nota. 2

La Commissione delle banche nomina uno o più liquidatori. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto. 3 I liquidatori informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.


Art. 34

Effetti e svolgimento 1

L'ordine di liquidazione ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF118.

2

Fatte salve le disposizioni seguenti, la liquidazione deve essere effettuata conformemente agli articoli 221-270 LEF.

3

La Commissione delle banche può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.


Art. 35

Assemblea dei creditori e comitato dei creditori 1

Ha luogo un'assemblea dei creditori solo se i liquidatori lo ritengono opportuno.

2

La Commissione delle banche può designare un comitato di creditori. Ne stabilisce i compiti.

117 Originario avanti art. 29. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

118 RS

281.1

Banche e casse di risparmio - LF 25

952.0


Art. 36

Trattamento dei crediti; graduatoria 1

Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati.

2

Per quanto sia necessario per tutelare i loro diritti, i creditori possono prendere visione della graduatoria; al riguardo deve essere salvaguardato nella misura del possibile il segreto professionale secondo l'articolo 47.


Art. 37

Impegni assunti con le misure di protezione Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h sono soddisfatti, in caso di liquidazione, prima di tutti gli altri.

a Piccoli depositi

1

Se sono raggiungibili, i depositanti di cui all'articolo 37b con un credito complessivo esigibile fino a 5000 franchi vengono soddisfatti il più rapidamente possibile fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione.

2

La Commissione delle banche può ridurre questo importo.

b Depositi privilegiati 1

I depositi che non sono al portatore, comprese le obbligazioni di cassa, depositati presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 30 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF119.

2

I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della Commissione delle banche non sono privilegiati.

3

Qualora di un credito siano titolari più persone, il privilegio può essere esercitato una sola volta.

c Adeguamento alla svalutazione monetaria Il Consiglio federale può adeguare gli importi di cui agli articoli 37a e 37b alla svalutazione monetaria.

d Trattamento dei valori depositati 1

In caso di liquidazione della banca, i valori depositati ai sensi dell'articolo 16 sono defalcati dalla massa, a favore del depositante, fatti salvi i diritti della banca nei confronti di costui.

2

Se la banca in liquidazione è essa stessa depositante presso un terzo, si presume che i valori depositati appartengano ai clienti depositanti; essi sono quindi defalcati dalla massa conformemente al capoverso 1.

119 RS

281.1

Credito

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952.0

3

Il liquidatore della banca deve adempiere nei confronti di un terzo depositario gli obblighi relativi al deposito e quelli derivanti da operazioni giusta l'articolo 16 numero 3.

e Ripartizione e chiusura della procedura 1

Lo stato di ripartizione non è depositato.

2

Dopo la ripartizione, i liquidatori presentano un rapporto finale alla Commissione delle banche.

3

La Commissione delle banche prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblicamente nota la chiusura.

f Coordinamento con le procedure estere 1

Se la banca è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all'estero, la Commissione delle banche coordina il fallimento della banca per quanto possibile con i competenti organi esteri.

2

Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa al fallimento della banca, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nella procedura svizzera.

g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri 1

La Commissione delle banche decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di liquidazione e di risanamento pronunciati all'estero nei confronti di banche.

2

La Commissione delle banche può riconoscere anche decreti di fallimento e misure che sono stati pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva.

3

Nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori privilegiati con domicilio all'estero.

4

Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 della legge federale del 18 dicembre 1987120 sul diritto internazionale privato.

Capo tredicesimo:121 Garanzia dei depositi
h Principio

1

Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati conformemente all'articolo 37b presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.

2

L'autodisciplina deve essere approvata dalla Commissione delle banche.

120 RS

291

121 Originario avanti art. 36. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

Banche e casse di risparmio - LF 27

952.0

3

L'autodisciplina è approvata se: a. assicura il pagamento dei depositi garantiti entro tre mesi dall'avvio delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h o della procedura di liquidazione di cui agli articoli 33-37g.; b. prevede un importo massimo di 4 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso; c. assicura che ogni banca tenga, per la metà dei suoi impegni contributivi, una liquidità costante che supera la liquidità legale.

4

Il Consiglio federale può adeguare l'importo di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.

5

Se l'autodisciplina non soddisfa le condizioni di cui ai capoversi 1-3, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un'ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche.

i Cessione legale

I responsabili della garanzia di cui all'articolo 37h, stabiliti nell'ambito dell'autodisciplina, subentrano nei diritti dei depositanti per l'ammontare dei loro pagamenti.

Capo quattordicesimo: Responsabilità e disposizioni penali122

Art. 38

1 ...123

2

Per i banchieri privati la responsabilità civile è retta dal CO124.

3

Per le altre banche si applicano le disposizioni degli articoli 39 a 45.


Art. 39

125 1 La responsabilità dei fondatori di una banca, degli organi di gestione, direzione generale, vigilanza e controllo come pure dei liquidatori e degli uffici di revisione nominati dalla banca è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752-760 del CO126).

2

Lo stesso vale per: a. gli incaricati delle inchieste, gli incaricati del risanamento e i liquidatori designati dalla Commissione delle banche; 122 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

123 Abrogato dal n. I della LF del 22 apr. 1999 (RU 1999 2405; FF 1999 3007).

124 RS

220

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

126 RS

220

Credito

28

952.0

b. gli uffici di revisione incaricati di una revisione straordinaria dalla Commissione delle banche.


Art. 40

a 45127

Art. 46

128 1 Chiunque intenzionalmente: a. senza aver ricevuto l'autorizzazione della Commissione delle banche, apre una banca, gestisce una sede, una succursale o un'agenzia di una banca estera o nomina un rappresentante permanente d'una banca estera; b. omette di sollecitare l'autorizzazione suppletiva richiesta per le banche in mano straniera;

c. viola le condizioni poste all'autorizzazione; d. usa indebitamente, nella ditta, nella designazione dello scopo dell'azienda o nella pubblicità, l'espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»; e. fa una pubblicità fallace o insistente ostentando la sede svizzera della banca o istituzioni svizzere; f.129 accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio; g. impegna i valori ricevuti in pegno o li dà a riporto, contrariamente all'articolo 17;

h. ...;130 i. dà informazioni false alla Commissione delle banche o all'ufficio di revisione;131

k. quale ufficio di revisione riconosciuto viola gravemente, eseguendo il controllo o allestendo il rispettivo rapporto, gli obblighi impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni d'esecuzione segnatamente fornisce, nel rapporto di revisione, indicazioni false, dissimula fatti importanti, omette d'ingiungere alla banca sottoposta a revisione l'avvertimento prescritto dalla legge o non allestisce il rapporto che deve presentare alla Commissione delle banche;

127 Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

130 Abrogata dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

131 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

Banche e casse di risparmio - LF 29

952.0

l. non tiene regolarmente i libri della banca o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi; è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 50000 franchi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 30000 franchi.


Art. 47

132 1.133 Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, incaricato di un'inchiesta o incaricato del risanamento dalla Commissione delle banche, membro di un organo o impiegato di un ufficio di revisione riconosciuto, ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 50 000 franchi.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 30000 franchi.

3. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

4.

Restano riservate le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.


Art. 48

134 Chiunque, in mala fede, danneggia o compromette il credito d'una banca o delle Centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie asserendo o divulgando cose non vere è punito, su querela di parte, con la detenzione o la multa.


Art. 49

135 1 Chiunque, intenzionalmente: a. non allestisce o non pubblica i conti annui o i bilanci intermedi, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 6;

b. non sottopone i conti annui al controllo dell'ufficio di revisione riconosciuto od omette di far procedere alla revisione chiesta dalla Commissione delle banche; c. non adempie i propri obblighi verso l'ufficio di revisione; 132 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

134 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

135 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

Credito

30

952.0

d. non ottempera a un'ingiunzione della Commissione delle banche intesa a ripristinare l'ordine legale o a sopprimere le irregolarità; e.136 omette di dare alla Commissione delle banche le debite informazioni; f.

rimborsa quote dei soci contrariamente alle disposizioni dell'articolo 12; è punito con l'arresto o la multa fino a 20000 franchi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 10000 franchi.


Art. 50

137 Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, disattende una norma della presente legge o di una pertinente ordinanza o una decisione ufficiale presa in virtù di norme siffatte, è punito con una multa disciplinare fino a 5000 franchi.


Art. 50bis
138 Le disposizioni speciali della legge federale del 22 marzo 1974139 sul diritto penale amministrativo (art. 14 a 18) sono applicabili.


Art. 51

140 1 Alle infrazioni contemplate negli articoli 47 e 48 si applicano le disposizioni generali del Codice penale svizzero141.

2

Alle infrazioni contemplate negli articoli 46, 49, 50 e 50bis si applicano le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 1974142 sul diritto penale amministrativo (art. 2 a 13).

3

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni. In caso d'interruzione della prescrizione, il termine della stessa non può essere prolungato di più della metà.

bis 143 1 Il procedimento e il giudizio per le azioni punibili in conformità degli articoli 47 e 48 incombono ai Cantoni.

136 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

137 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

138 Introdotto dal n. 22 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

139 RS

313.0

140 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

141 RS

311.0

142 RS

313.0

143 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

Banche e casse di risparmio - LF 31

952.0

2

Le infrazioni contemplate negli articoli 46, 49, 50 e 50bis sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale delle finanze, secondo le norme procedurali della legge federale del 22 marzo 1974144 sul diritto penale amministrativo.

Capo quindicesimo: Disposizioni transitorie e finali

Art. 52


145



Art. 53

1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a.146 le disposizioni cantonali sulle banche, ad eccezione di quelle che si riferiscono alle banche cantonali, le disposizioni che disciplinano il commercio, a titolo professionale, delle cartevalori, come anche le disposizioni concernenti la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto cantonale contro gli abusi in materia d'interesse;

b. l'articolo 57 del titolo finale del Codice civile svizzero147.

2

Le disposizioni cantonali sul privilegio legale in favore dei depositi a risparmio cessano di essere valide se, entro tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge, non sono state sostituite da nuove disposizioni che siano conformi agli articoli 15 e 16.


Art. 54


148



Art. 55


149


Art. 56

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore ed emana
le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 1935150 144 RS

313.0

145 Disp. trans. priva d'oggetto.

146 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

147 RS

210

148 Abrogato dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

149 Abrogato dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885).

150 DCF del 26 feb. 1935 (RU 51 151).

Credito

32

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Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 1971151 1

Le banche e le società finanziarie fondate prima dell'entrata in vigore della presente legge152 non devono sollecitare una nuova autorizzazione per continuare l'attività.

2

Le società finanziarie che d'ora in poi soggiacciono alla presente legge devono notificarsi alla Commissione delle banche entro tre mesi a contare dall'entrata in vigore della legge.

3

Le banche e le società finanziarie devono adeguarsi, nel biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, alle prescrizioni dell'articolo 3 capoverso 2 lettere a, c e d e a quelle dell'articolo 3bis capoverso 1 lettera c153, altrimenti l'autorizzazione può essere revocata.

4

Per tener conto del carattere particolare delle società finanziarie e delle casse di credito a termine differito, il Consiglio federale è autorizzato a emanare prescrizioni speciali.

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1994154 1

Le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'entrata in vigore della modificazione del 18 marzo 1994 della presente legge, detengono depositi del pubblico illegittimi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2, devono rimborsarli entro due anni dall'entrata in vigore della modificazione. La Commissione delle banche può, se sussistono circostanze particolari, prolungare o abbreviare il termine nei singoli casi.

2

Le società finanziarie di carattere bancario che, prima dell'entrata in vigore della presente modificazione e con l'autorizzazione della Commissione delle banche, si sono rivolte al pubblico per raccogliere depositi di capitali, sono dispensate dal richiedere una nuova autorizzazione per l'esercizio di un'attività bancaria. Esse devono soddisfare le disposizioni di cui agli articoli 4bis e 4ter entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

3

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 2 lettere cbis e d e dell'articolo 4 capoverso 2bis.

4

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modificazione, i Cantoni devono garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3a155 capoverso 1 e dell'articolo 18 capoverso 1. Ove la vigilanza ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 fosse trasferita alla Commissione delle banche prima dello spirare di questo termine, la condizione posta dall'articolo 18 capoverso 1 deve essere soddisfatta al momento del trasferimento.

151 RU

1971 809; FF 1970 I 885 152 Questa legge è entrata in vigore il 1° luglio 1971 (art. 1 del DCF del 24 giugno 1971RU 1971 825).

153 Questa disposizione è abrogata.

154 RU

1995 246; FF 1993 I 609 155 Oggi, questo articolo ha un nuovo testo.

Banche e casse di risparmio - LF 33

952.0

5

Le persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis, devono annunciarla alla Commissione delle banche entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione.

6

Le banche sono tenute a procedere al primo annuncio annuale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 6 al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione.

7

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche organizzate secondo il diritto svizzero devono annunciare alla Commissione delle banche tutte le filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza che hanno istituito all'estero.

Disposizioni finali della modifica del 22 aprile 1999156 1

Le banche cantonali già sottoposte integralmente alla vigilanza della Commissione delle banche al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono considerate in possesso dell'autorizzazione di cui al capoverso 3.

2

Per la Banca cantonale di Zugo non è richiesta una partecipazione del Cantone superiore a un terzo dei diritti di voto, ai sensi dell'articolo 3a, sempreché non siano modificati la garanzia dello Stato e l'esercizio del diritto di voto da parte del Cantone e sia garantito che le decisioni importanti non possano essere prese senza l'assenso del Cantone.

3

Per la Banca cantonale di Ginevra, la partecipazione dei Comuni al capitale è assimilata alla partecipazione del Cantone secondo l'articolo 3a purché questi non riduca la sua partecipazione.

Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 2003157 1

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, l'autodisciplina deve essere presentata alla Commissione delle banche per approvazione.

2

Se la Commissione delle banche decide la liquidazione di una banca prima dell'entrata in vigore della presente modifica, per la liquidazione così come per la moratoria per le banche o la moratoria concordataria è determinante il diritto anteriore.

156 RU

1999 2405; FF 1998 3007 157 RU

2004 2767; FF 2002 7175

Credito

34

952.0

Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004158 1

Chiunque gestisce effettivamente a partire dalla Svizzera un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario senza gestire una banca in Svizzera deve annunciarsi alla Commissione delle banche entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.

2

I gruppi finanziari e i conglomerati finanziari esistenti devono conformarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

3

La Commissione delle banche può prorogare tali termini su domanda tempestiva e motivata.

158 RU

2005 5269; FF 2003 3233