01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
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01.01.2011 - 31.08.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
20.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 19.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.05.2004 - 30.06.2004
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)1 dell'8 novembre 1934 (Stato 1° settembre 2011) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34ter, 64 e 64bis della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 1934, decreta: Capo primo: Sfera d'applicazione

Art. 1

3 1 La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche.

2

Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita.

L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale.4 5 3 Non soggiacciono alla legge, segnatamente: a. gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; b. gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria.

4

Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche RU 51 129 e CS 10 331 1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007).

2 [CS

1 3; RU 1976 2001] 3

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

5

Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

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Credito

2

952.0

dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.6 5 La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente.

bis 7 1 La FINMA8 può assoggettare alla legge sulle banche singoli esercenti dei sistemi di cui all'articolo 19 della legge del 3 ottobre 20039 sulla Banca nazionale e rilasciare loro l'autorizzazione di operare come banche.

2

Essa rilascia l'autorizzazione di operare come banca soltanto se sono osservate in permanenza le condizioni di autorizzazione definite dalla presente legge, come pure l'obbligo esteso di informazione e le esigenze minime stabiliti dalla Banca nazionale.

3

La FINMA può esentare singoli esercenti di sistemi da determinate disposizioni della legge e ordinare alleviamenti o inasprimenti per tenere conto della loro attività particolare e della situazione di rischio.


Art. 2

10 1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia: a. alle succursali istituite in Svizzera da banche estere; b. ai rappresentanti designati in Svizzera da tali banche.11 2

La FINMA emana le opportune disposizioni. Essa può, segnatamente, esigere che i suddetti uffici siano sufficientemente dotati di capitali e chiedere che siano prestate garanzie.

3

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono aprire una succursale o una rappresentanza senza l'autorizzazione della FINMA.12 6

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

7

Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

8 Nuova

espressione

giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

9 RS

951.11

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

11 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

12 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Legge sulle banche

3

952.0

Capo secondo: Autorizzazione a esercitare l'attività13

Art. 3

14 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.

2

L'autorizzazione è concessa se: a. la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la direzione, da una parte, e organi per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione; b.15 la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;

c. le persone incaricate dell'amministrazione e direzione della banca godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile; c.bis 16 17 le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente;

d.18 19 le persone incaricate della direzione della banca sono domiciliate in un luogo che consenta di esercitare la gestione effettiva e di assumerne le responsabilità.

3

La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA.

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

16 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

17 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

19 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

Credito

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4

…20

5

Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA.

L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.21 6 La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.22 23 7

Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.24
a25 È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Può garantire integralmente o in parte gli impegni della banca.

b26 Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la
FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di una sorveglianza consolidata adeguata da parte di un'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari.

c27 1 Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se: a. almeno una è attiva come banca o commerciante di valori mobiliari; b. operano prevalentemente nel settore finanziario; e 20 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

21 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

22 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

23 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

24 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

25 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007 ). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

26 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

27 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

Legge sulle banche

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c. formano un'unità economica o a causa di altre circostanze si può presumere che una o più imprese sottoposte alla sorveglianza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.

2

È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che opera prevalentemente nel settore bancario o in quello del commercio dei valori mobiliari e comprende almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

d28 1 La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari se esso: a. gestisce in Svizzera una banca organizzata secondo il diritto svizzero o un commerciante di valori immobiliari; oppure b. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera.

2

Se altre autorità estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, la FINMA, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.29
e30 1 La sorveglianza di gruppi da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca.

2

La sorveglianza di conglomerati da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca o di un'impresa di assicurazione e rispetto alla sorveglianza di gruppi finanziari o assicurativi da parte delle autorità di sorveglianza competenti nel caso specifico.

f31 1 Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili della direzione generale, della sorveglianza e del controllo del gruppo finanziario o del con-

28 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

29 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

30 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

31 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

Credito

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glomerato finanziario, dall'altra, devono godere di buona reputazione e offrire garanzia di un'attività irreprensibile.

2

Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario dev'essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

g32 1 La FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità.

2

La FINMA è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. Per quanto concerne i fondi propri necessari, essa considera le regole vigenti nel settore finanziario e assicurativo nonché l'importanza relativa dei due settori all'interno del conglomerato finanziario e i rischi connessi.

h33
bis 34 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:35 a.36 garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore;

b. impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; c. …37

32 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

33 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (RU 2005 5269; FF 2003 3233). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

34 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885).

35 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).

37 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Legge sulle banche

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1bis

Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.38 2 La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero.

3

Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto39 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.40 Si considerano straniere: a. le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; b. le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a.

ter 41 1 Le banche passate in dominio straniero devono sollecitare una autorizzazione suppletiva, conformemente all'articolo 3bis.

2

È necessaria una nuova autorizzazione completiva qualora, in una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.42 3 I membri dell'amministrazione e della direzione della banca devono informare la FINMA di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio straniero nella banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.43
quater 44 1 Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le esigenze particolari di autorizzazione conformemente agli articoli 3bis e 3ter non sono in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente o persone giuridiche con sede in uno Stato contraente creano una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazionali

38 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

39 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

41 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).

44 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Credito

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contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reciprocità da parte dell'altro Stato contraente.

2

Le disposizioni menzionate sono applicabili se la persona giuridica è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo e da persone giuridiche con sede in uno Stato terzo.

Capo terzo: Fondi propri, liquidità e altre prescrizioni sulla gestione45

Art. 4

46 1 Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.

2

Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.

3

In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime.

4

La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri.

L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

bis 47 48 1 I prestiti e le anticipazioni concessi da una banca a singoli clienti come anche le partecipazioni a singole imprese devono essere proporzionati ai fondi propri.

2

Il regolamento d'esecuzione stabilisce tale proporzione, tenuto conto dei prestiti e delle anticipazioni a corporazioni di diritto pubblico e del tipo di copertura.

3

…49

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

46 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

47 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

48 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

49 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Legge sulle banche

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ter 50 51 1 I crediti ai membri degli organi della banca, agli azionisti determinanti come anche alle persone e società a loro vicine possono essere concessi soltanto secondo i criteri generalmente riconosciuti dal ramo bancario.

2

…52

quater 53 Le banche devono astenersi, in Svizzera o all'estero, dal fare una pubblicità fallace o insistente, ostentando la loro sede in Svizzera o le istituzioni svizzere.

quinquies 54 1 Le banche sono autorizzate a comunicare alle loro società madri, a loro volta sottoposte alla vigilanza da parte di un'autorità di sorveglianza sulle banche o sui mercati finanziari, le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico e necessari alla vigilanza su base consolidata, alle seguenti condizioni:

a. le informazioni sono utilizzate unicamente a scopi di controllo interno o di vigilanza diretta sulle banche o su altri mediatori finanziari sottoposti al regime d'autorizzazione55; b. la società madre e l'autorità competente in materia di vigilanza su base consolidata sono vincolate dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio;

c. le informazioni possono essere trasmesse a terzi soltanto previa autorizzazione della banca o in virtù di un'autorizzazione generale sancita da un trattato internazionale.

2

Se la comunicazione di informazioni ai sensi del capoverso 1 è posta in forse, le banche possono richiedere dalla FINMA una decisione che autorizzi o vieti detta comunicazione.


Art. 5


56

50 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

51 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

52 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

53 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

54 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

55 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

56 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Credito

10

952.0

Capo quarto: Conti annuali e bilanci

Art. 6

1 Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione che comprenda i conti annuali ed il rapporto annuale. Il Consiglio federale stabilisce in quali casi debba inoltre essere allestito un conto di gruppo.57 2

Il rapporto di gestione deve essere allestito conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)58 e a quelle della presente legge. Ove la situazione generale lo esiga, il Consiglio federale può autorizzare deroghe. La sua decisione verrà pubblicata.59 3 Il Consiglio federale designa le banche che devono allestire una chiusura intermedia.60 4

I conti annuali, i conti di gruppo e le chiusure intermedie devono essere pubblicati o resi accessibili al pubblico.61 5 Il Consiglio federale stabilisce quali elementi devono figurare nei conti annuali, nei conti di gruppo e nelle chiusure intermedie e prescrive in quale forma ed entro quali termini essi debbano essere pubblicati o resi accessibili al pubblico.62 6 I capoversi 3 e 4 non si applicano ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali.

Capo quinto: …

Art. 7

a 963

Art. 10


64

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

58 RS

220

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

63 Abrogato dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, con effetto dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

64

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Legge sulle banche

11

952.0

Capo sesto: …

Art. 11

a 1365

Art. 14


66

Capo settimo: Depositi a risparmio e valori depositati67

Art. 15

1 I depositi designati con l'espressione «risparmio»68 in qualunque combinazione di parole possono essere accettati soltanto dalle banche che pubblicano i loro conti.

Tutte le altre imprese non sono legittimate ad accettare depositi a risparmio e non hanno il diritto di utilizzare l'espressione «risparmio» nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari in relazione con i depositi effettuati presso di loro.69 2 e 3 70


Art. 16

71 Per valori depositati ai sensi dell'articolo 37d della legge si intendono:72 1. le cose mobili e i titoli depositati dai clienti; 2. le cose mobili, i titoli e i crediti che la banca detiene a titolo fiduciario per conto dei clienti deponenti; 3. le pretese tendenti a forniture da parte di terzi, di cui la banca può disporre liberamente, derivanti da operazioni in contanti, da operazioni a termine scadute, da operazioni di copertura o da operazioni per conto dei clienti deponenti.

65 Abrogati dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 ((RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).).

66 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug.

2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

67 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

68 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

70 Abrogati dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

71 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

Credito

12

952.0

Capo ottavo:73

Art. 17

Capo nono: Vigilanza e verifica74

Art. 18

75 1 Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari incaricano una società di audit abilitata di effettuare una verifica annuale. La società di audit verifica se essi: a. allestiscono i loro conti conformemente alle prescrizioni applicabili (audit dei conti); e

b. ottemperano alle prescrizioni in materia di vigilanza (audit di vigilanza).

2

La banca, il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario che dispone di una verifica interna ne deve sottoporre i rapporti alla società di audit. Occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

3

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul contenuto e l'attuazione della verifica, sulla forma del rendiconto e sulle esigenze poste alla società di audit.

Essa può autorizzare la FINMA a emanare prescrizioni negli ambiti tecnici.


Art. 19

a 2276 Capo decimo: Vigilanza77

Art. 23

78
La FINMA può effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglomerati finanziari se ciò è necessario in considerazione della loro importanza economica, della complessità della fattispecie da chiarire o per il collaudo di modelli interni.

73 Abrogato dal n. 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).

74 Nuova

espressione

giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

75 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

76 Abrogati dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

77 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

78 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Legge sulle banche

13

952.0

bis 79 1 e 2 … 80

3

La FINMA è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento dei loro compiti.81 4 Essa collabora con la Banca nazionale alla vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di gestione delle operazioni su titoli sottoposti alla presente legge. Coordina le sue attività con quelle della Banca nazionale e sente quest'ultima prima di pronunciare una decisione.82
ter 83 Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera cbis e 5 della presente legge, la FINMA può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata.

quater 84
quinquies 85 1 La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

2

Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo.

79 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

80 Abrogati dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

81 Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

82 Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

83 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

84 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

85 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Credito

14

952.0

sexies 86
septies 87 1 Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all'amministrazione di beni o ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti.

2

La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196888 sulla procedura amministrativa.

octies 89

Art. 24

90 1 …91

2

Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo della presente legge i creditori e i proprietari di una banca possono interporre ricorso solo contro l'omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione. In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 188992 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).93 3 I ricorsi nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo.94 86 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

87 Introdotto dal n. I della LF del 22 apr. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

88 RS

172.021

89 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (RU 2004 2767; FF 2002 7175). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

91 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

92 RS

281.1

93 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

94 Introdotto dal n. I 16 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Legge sulle banche

15

952.0

Capo undicesimo:95 Misure in caso di rischio d'insolvenza

Art. 25

Condizioni

1

Se vi sono fondati timori che una banca presenti un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest'ultima può ordinare: a. misure di protezione conformemente all'articolo 26; b. una procedura di risanamento conformemente agli articoli 28-32; c. il fallimento96 della banca (fallimento della banca) conformemente agli articoli 33-37g.

2

Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento. 3 Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293-336 LEF97), la moratoria nel diritto della società anonima (art. 725-725a del CO98) e l'avviso al giudice (art. 729b cpv. 299 del CO) non sono applicabili alle banche.

4

Gli ordini della FINMA riguardano l'intero patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all'estero.100

Art. 26

Misure di protezione

1

La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:101 a. impartire istruzioni agli organi della banca; b.102 designare un incaricato dell'inchiesta; c. privare gli organi della facoltà di rappresentanza o revocarli; d. revocare la società di audit secondo la presente legge o l'ufficio di revisione secondo il CO;

e. limitare l'attività operativa della banca; f. vietare alla banca di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni di valori mobiliari;

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

96 Nuovo espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

97 RS

281.1

98 RS

220

99 Ora: art. 728c cpv. 3.

100 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

101 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

102 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Credito

16

952.0

g. chiudere la banca; h. concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

2

La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi.

3

Se la FINMA non decide altrimenti circa il corso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell'articolo 297 LEF103.


Art. 27

Protezione del sistema 1

La FINMA informa, se possibile, i gestori di sistemi svizzeri ed esteri di pagamento o di regolamento di transazioni di valori mobiliari sulle misure che intende prendere conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere f-h e sul momento preciso della loro entrata in vigore.

2

L'istruzione data da una persona che partecipa a un sistema di pagamento o di gestione delle operazioni su titoli, nei confronti della quale è stata ordinata una tale misura, è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se: a. è stata introdotta nel sistema prima che fosse ordinata la misura ed è divenuta irrevocabile secondo le regole dello stesso; o

b. è stata eseguita il giorno operativo, definito secondo le regole del sistema, durante il quale la misura è stata ordinata, sempre che il gestore del sistema fornisca la prova che non aveva o non doveva avere conoscenza della misura ordinata.104 2bis

Il capoverso 2 si applica se: a. il gestore del sistema è sottoposto a vigilanza o sorveglianza in Svizzera; o b. il contratto di partecipazione è retto dal diritto svizzero.105 3

La vincolatività giuridica di precedenti accordi di compensazione o di realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo rimane impregiudicata da tutti gli ordini di cui ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge. 106


Art. 28


107

Procedura di risanamento 1

Se vi sono buone prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari, la FINMA può avviare una procedura di risanamento.

103 RS

281.1

104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

105 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Legge sulle banche

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952.0

2

Essa emana le decisioni e le disposizioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento.

3

Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare un piano di risanamento.


Art. 29


108

Risanamento della banca In caso di risanamento della banca il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, la banca adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali.


Art. 30


109

Continuazione di servizi bancari 1

Il piano di risanamento può prevedere la continuazione di singoli servizi bancari a prescindere dalla sopravvivenza della banca interessata. 2 Esso può in particolare prevedere che il patrimonio o parte del patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali siano trasferiti ad altri soggetti di diritto o a una banca transitoria.

3

In caso di trasferimento delle relazioni contrattuali, del patrimonio della banca o di parte di esso, l'assuntore subentra al posto della banca dopo l'omologazione del piano di risanamento.


Art. 31


110

Omologazione del piano di risanamento 1

La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso: a. si fonda su una valutazione prudente degli attivi della banca; b. pone presumibilmente i creditori in una posizione migliore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;

c. tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori.

2

L'accordo dell'assemblea generale della banca non è necessario.

3

Se l'insolvenza della banca non può essere altrimenti eliminata, il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, nonché la conversione di capitale di terzi in capitale proprio.

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Credito

18

952.0

a111 Rifiuto del piano di risanamento 1

Se il piano di risanamento prevede un'ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all'atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo.

2

Se i creditori che rappresentano più della metà dell'ammontare complessivo dei crediti allibrati rientranti nella terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF112 rifiutano il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento conformemente agli articoli 33-37g.


Art. 32

Esercizio di pretese

1

Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, la banca ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285292 LEF113.

2

Se il piano di risanamento esclude per la banca il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti.

3

Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286-288 LEF è determinante il momento dell'omologazione del piano di risanamento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h, fa stato il momento dell'emanazione di questa decisione.

3bis

Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in due anni dall'omologazione del piano di risanamento.114 4 Per l'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all'articolo 39, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

111 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

112 RS

281.1

113 RS

281.1

114 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Legge sulle banche

19

952.0

Capo dodicesimo:115 Fallimento di banche insolventi (fallimento di banche)

Art. 33

Ordine di fallimento e nomina dei liquidatori del fallimento116 1

Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto. 2 La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto. 3 I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.


Art. 34

Effetti e svolgimento 1

L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF117.

2

Fatte salve le disposizioni seguenti, il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF.

3

La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.


Art. 35


118

Assemblea dei creditori e comitato dei creditori 1

Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA: a. di indire un'assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;

b. di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le competenze.

2

La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.


Art. 36

Trattamento dei crediti; graduatoria 1

Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati.

2

Per quanto sia necessario per tutelare i loro diritti, i creditori possono prendere visione della graduatoria; al riguardo deve essere salvaguardato nella misura del possibile il segreto professionale secondo l'articolo 47.

115 Originario avanti art. 29. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

116 Nuovo espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

117 RS

281.1

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Credito

20

952.0


Art. 37

Impegni assunti con le misure di protezione Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.

a119 Depositi privilegiati

1

I depositi a nome del depositante, incluse le obbligazioni di cassa depositate presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF120.

2

Il Consiglio federale può adeguare l'importo massimo di cui al capoverso 1 alla svalutazione monetaria.

3

I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della FINMA non sono privilegiati.

4

Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta.

5

I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982121 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993122 sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all'importo massimo fissato nel capoverso 1, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.

6

Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota; in casi giustificati può concedere deroghe, in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.

b123 Pagamento immediato

1

I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili.

119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

120 RS

281.1

121 RS

831.40

122 RS

831.42

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Legge sulle banche

21

952.0

2

La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF124.

c125
d126 Separazione di valori depositati I valori depositati di cui all'articolo 16 sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 2008127 sui titoli contabili. In caso di sottodotazione si applica l'articolo 19 della legge 3 ottobre 2008 sui titoli contabili.

e Ripartizione e chiusura della procedura 1

Lo stato di ripartizione non è depositato.

2

Dopo la ripartizione, i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.

3

La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblicamente nota la chiusura.

f Coordinamento con le procedure estere 1

Se la banca è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all'estero, la FINMA coordina il fallimento della banca per quanto possibile con i competenti organi esteri.

2

Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa al fallimento della banca, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nella procedura svizzera.

g128 Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri 1

La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche.

2

La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza:

124 RS

281.1

125 Abrogato da n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), con effetto dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

126 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).

127 RS

957.1

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Credito

22

952.0

a. i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF129, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e b. gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.

3

Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva.

4

Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero.

5

Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 della legge federale del 18 dicembre 1987130 sul diritto internazionale privato.

Capo tredicesimo:131 Garanzia dei depositi
h Principio

1

Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all'articolo 37a capoverso 1 presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.132 2 L'autodisciplina deve essere approvata dalla FINMA.

3

L'autodisciplina è approvata se: a.133 assicura il pagamento dei depositi garantiti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione concernente la decisione di misure secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h o del fallimento secondo gli articoli 3337g;

b. 134 prevede un importo massimo di 6 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso; c. assicura che ogni banca tenga, per la metà dei suoi impegni contributivi, una liquidità costante che supera la liquidità legale.

4

Il Consiglio federale può adeguare l'importo di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.

129 RS

281.1

130 RS

291

131 Originario avanti art. 36. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Legge sulle banche

23

952.0

5

Se l'autodisciplina non soddisfa le condizioni di cui ai capoversi 1-3, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un'ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche.

i135 Attivazione della garanzia dei depositi 1

Se ha ordinato una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h o il fallimento ai sensi dell'articolo 33, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.

2

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l'importo corrispondente a disposizione dell'incaricato dell'inchiesta, dell'incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento indicato nella decisione della FINMA.

3

In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché: a. vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine; oppure

b. i depositi garantiti non sono interessati dalla misura di protezione.

4

Il termine di cui al capoverso 2 è interrotto se e finché la misura di protezione ordinata o il fallimento non sono esecutivi.

j136 Modo di procedere e cessione legale 1

L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento designato dalla FINMA paga i depositi garantiti ai depositanti.

2

Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l'esclusione di qualsiasi compensazione.

3

I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi.

4

Il responsabile della garanzia dei depositi subentra nei diritti dei depositanti in misura corrispondente ai pagamenti.

k137 Scambio di dati

1

La FINMA mette a disposizione del responsabile della garanzia dei depositi i dati necessari alla tutela dei suoi compiti.

2

Il responsabile della garanzia dei depositi fornisce tutte le informazioni alla FINMA, nonché all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al 135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

136 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

137 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Credito

24

952.0

liquidatore del fallimento e trasmette loro tutti i documenti necessari all'attuazione della garanzia dei depositi.

Capo tredicesimo a:138 Averi non rivendicati
l 1 Una banca può trasferire averi non rivendicati a un'altra banca senza il consenso dei creditori.

2

Il trasferimento necessita di un contratto scritto tra la banca trasferente e la banca assuntrice.

3

Nell'ambito del fallimento di una banca i liquidatori del fallimento rappresentano nei confronti dei terzi gli interessi dei creditori degli averi non rivendicati.

4

Il Consiglio federale stabilisce in quale momento gli averi sono considerati non rivendicati.

Capo quattordicesimo: Responsabilità e disposizioni penali139

Art. 38

140 1 Per i banchieri privati la responsabilità civile è retta dal CO141.

2

Alle altre banche è applicabile l'articolo 39.


Art. 39

142 1 La responsabilità dei fondatori di una banca, degli organi di gestione, direzione generale, vigilanza e controllo come pure dei liquidatori e delle società di audit143 nominate dalla banca è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752-760 del CO144).

2

…145

138 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

139 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459: FF 1999 1669).

140 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

141 RS

220

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

143 Nuova

espressione

giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

144 RS

220

145 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Legge sulle banche

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952.0


Art. 40

a 45146

Art. 46

147 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio; b. non tiene regolarmente i libri o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi;

c. non allestisce e non pubblica il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente all'articolo 6.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.


Art. 47

148 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit; b. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

4

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

5

Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.

6

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale149.

146 Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

147 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

148 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

149 RS

311.0

Credito

26

952.0


Art. 48


150



Art. 49

151 1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. usa indebitamente nella ditta, nella designazione dello scopo dell'azienda o nella pubblicità l'espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»; b. omette di fornire alla FINMA le comunicazioni prescritte; c. pubblicizza l'accettazione di depositi del pubblico e di depositi a risparmio senza disporre dell'autorizzazione legale necessaria.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.


Art. 50


152


bis 153

Art. 51


154

bis 155 Capo quindicesimo: Disposizioni transitorie e finali

Art. 52


156


Art. 53

1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: 150 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

151 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

152 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

153 Introdotto dal n. 22 dell'all. al DPA (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

154 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 ((RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

155 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

156 Disp. trans. priva d'oggetto.

Legge sulle banche

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a.157 le disposizioni cantonali sulle banche, ad eccezione di quelle che si riferiscono alle banche cantonali, le disposizioni che disciplinano il commercio, a titolo professionale, delle cartevalori, come anche le disposizioni concernenti la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto cantonale contro gli abusi in materia d'interesse;

b. l'articolo 57 del titolo finale del Codice civile svizzero158.

2

Le disposizioni cantonali sul privilegio legale in favore dei depositi a risparmio cessano di essere valide se, entro tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge, non sono state sostituite da nuove disposizioni che siano conformi agli articoli 15 e 16.


Art. 54


159



Art. 55


160


Art. 56

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore ed emana
le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 1935161 Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 1971162 1

Le banche e le società finanziarie fondate prima dell'entrata in vigore della presente legge163 non devono sollecitare una nuova autorizzazione per continuare l'attività.

2

Le società finanziarie che d'ora in poi soggiacciono alla presente legge devono notificarsi alla Commissione delle banche entro tre mesi a contare dall'entrata in vigore della legge.

3

Le banche e le società finanziarie devono adeguarsi, nel biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, alle prescrizioni dell'articolo 3 capoverso 2 lettere a, c e d e a quelle dell'articolo 3bis capoverso 1 lettera c164, altrimenti l'autorizzazione può essere revocata.

157 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

158 RS

210

159 Abrogato dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

160 Abrogato dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885).

161 DCF del 26 feb. 1935 (RU 51 151).

162 RU

1971 809; FF 1970 I 885 163 Questa legge è entrata in vigore il 1° luglio 1971 (art. 1 del DCF del 24 giu. 1971RU 1971 825).

164 Questa disp. è abrogata.

Credito

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952.0

4

Per tener conto del carattere particolare delle società finanziarie e delle casse di credito a termine differito, il Consiglio federale è autorizzato a emanare prescrizioni speciali.

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1994165 1

Le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'entrata in vigore della modificazione del 18 marzo 1994 della presente legge, detengono depositi del pubblico illegittimi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2, devono rimborsarli entro due anni dall'entrata in vigore della modificazione. La Commissione delle banche può, se sussistono circostanze particolari, prolungare o abbreviare il termine nei singoli casi.

2

Le società finanziarie di carattere bancario che, prima dell'entrata in vigore della presente modificazione e con l'autorizzazione della Commissione delle banche, si sono rivolte al pubblico per raccogliere depositi di capitali, sono dispensate dal richiedere una nuova autorizzazione per l'esercizio di un'attività bancaria. Esse devono soddisfare le disposizioni di cui agli articoli 4bis e 4ter entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

3

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 2 lettere cbis e d e dell'articolo 4 capoverso 2bis.

4

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modificazione, i Cantoni devono garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3a166 capoverso 1 e dell'articolo 18 capoverso 1. Ove la vigilanza ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 fosse trasferita alla Commissione delle banche prima dello spirare di questo termine, la condizione posta dall'articolo 18 capoverso 1 deve essere soddisfatta al momento del trasferimento.

5

Le persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis, devono annunciarla alla Commissione delle banche entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione.

6

Le banche sono tenute a procedere al primo annuncio annuale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 6 al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione.

7

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche organizzate secondo il diritto svizzero devono annunciare alla Commissione delle banche tutte le filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza che hanno istituito all'estero.

165 RU

1995 246; FF 1993 I 609 166 Oggi, questo art. ha un nuovo testo.

Legge sulle banche

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952.0

Disposizioni finali della modifica del 22 aprile 1999167 1

Le banche cantonali già sottoposte integralmente alla vigilanza della Commissione delle banche al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono considerate in possesso dell'autorizzazione di cui al capoverso 3.

2

Per la Banca cantonale di Zugo non è richiesta una partecipazione del Cantone superiore a un terzo dei diritti di voto, ai sensi dell'articolo 3a, sempreché non siano modificati la garanzia dello Stato e l'esercizio del diritto di voto da parte del Cantone e sia garantito che le decisioni importanti non possano essere prese senza l'assenso del Cantone.

3

Per la Banca cantonale di Ginevra, la partecipazione dei Comuni al capitale è assimilata alla partecipazione del Cantone secondo l'articolo 3a purché questi non riduca la sua partecipazione.

Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 2003168 1

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, l'autodisciplina deve essere presentata alla Commissione delle banche per approvazione.

2

Se la Commissione delle banche decide la liquidazione di una banca prima dell'entrata in vigore della presente modifica, per la liquidazione così come per la moratoria per le banche o la moratoria concordataria è determinante il diritto anteriore.

Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004169 1

Chiunque gestisce effettivamente a partire dalla Svizzera un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario senza gestire una banca in Svizzera deve annunciarsi alla Commissione delle banche entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.

2

I gruppi finanziari e i conglomerati finanziari esistenti devono conformarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

3

La Commissione delle banche può prorogare tali termini su domanda tempestiva e motivata.

167 RU

1999 2405; FF 1998 3007 168 RU

2004 2767; FF 2002 7175 169 RU

2005 5269; FF 2003 3233

Credito

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