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952.0

Legge federale
sulle banche e le casse di risparmio

(Legge sulle banche, LBCR)1

dell'8 novembre 1934 (Stato 1° gennaio 2024)

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 34ter, 64 e 64bis della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 1934,

decreta:

2 [CS 1 3; RU 1976 2001]

Capo primo: Sfera d'applicazione

Art. 13

1 La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche.

2 Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale.4

3 Non soggiacciono alla legge, segnatamente:

a.
gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria;
b.
gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria.

4 Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.5

5 La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente.

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

5 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 1a7 Banche

È considerato banca chiunque opera soprattutto nel settore finanziario e:

a.
accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di franchi o si presta pubblicamente a tale scopo;
b.8
accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale, oppure si presta pubblicamente a tale scopo, e investe tali depositi o beni o corrisponde interessi sugli stessi; o
c.
si rifinanzia in misura rilevante presso più banche non partecipanti in modo determinante al suo capitale, al fine di finanziare, per conto proprio e in un modo qualsiasi, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un'unità economica.

7 Introdotto dall'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 1b9 Promovimento dell'innovazione

1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che operano soprattutto nel settore finanziario e:

a.
accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale oppure si prestano pubblicamente a tale scopo; e
b.
non investono tali depositi o beni né corrispondono interessi sugli stessi.10

2 Il Consiglio federale può adeguare l'importo di cui al capoverso 1 tenendo conto della competitività e del potenziale di innovazione della piazza finanziaria svizzera.

3 Le persone di cui al capoverso 1 devono in particolare:

a.
delimitare esattamente la sfera degli affari e prevedere una organizzazione proporzionata all'importanza degli stessi;
b.
disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell'impresa (conformità alle norme);
c.
disporre di risorse finanziarie adeguate;
d.11
assicurare che le persone incaricate dell'amministrazione e gestione godano di buona reputazione e offrano la garanzia di un'attività irreprensibile;

4 Sono fatte salve le seguenti disposizioni:

a.12
la presentazione dei conti delle persone di cui al capoverso 1 è retta esclusivamente dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)13;
b.
le persone di cui al capoverso 1 fanno verificare il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo secondo le disposizioni del CO14, di cui tuttavia non è applicabile l'articolo 727a capoversi 2-5;
c.
le persone di cui al capoverso 1 incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 o 4bis della legge del 16 dicembre 200515 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 200716 sulla vigilanza dei mercati finanziari;
d.17
ai depositi del pubblico e ai beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale detenuti dalle persone di cui al capoverso 1 non si applicano le disposizioni sui depositi privilegiati (art. 37a) e sul pagamento immediato (art. 37b); i depositanti ne vanno informati prima di effettuare il deposito.

5 In casi particolari la FINMA può dichiarare applicabili i capoversi 1-4 anche alle persone che accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di franchi, o si prestano pubblicamente per tale scopo, e non investono tali depositi né corrispondono interessi sugli stessi, sempre che la protezione dei clienti sia garantita mediante misure particolari.

6 Se il valore soglia di 100 milioni di franchi è superato, ciò va notificato alla FINMA entro 10 giorni; entro 90 giorni va presentata una domanda di autorizzazione secondo l'articolo 1a. È fatto salvo il capoverso 5.

9 Introdotto dall'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).

10 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

13 RS 220

14 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

15 RS 221.302

16 RS 956.1

17 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

Art. 218

1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia:

a.
alle succursali istituite in Svizzera da banche estere;
b.
ai rappresentanti designati in Svizzera da tali banche.19

2 La FINMA20 emana le opportune disposizioni. Essa può, segnatamente, esigere che i suddetti uffici siano sufficientemente dotati di capitali e chiedere che siano prestate garanzie.

3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono aprire una succursale o una rappresentanza senza l'autorizzazione della FINMA.21

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

19 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

20 Nuova espressione giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

21 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 2bis 22

1 Sottostanno ai capi undicesimo, dodicesimo e dodicesimo a della presente legge, sempre che nel quadro della vigilanza sul singolo istituto non soggiacciano alla competenza della FINMA in materia di fallimento:23

a.
le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera;
b.
le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti per le attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti).

2 Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza.

3 La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

22 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Capo secondo: Autorizzazione a esercitare l'attività24

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

Art. 325

1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.

2 L'autorizzazione è concessa se:

a.26
la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione;
b.27
la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;
c.28
le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;
c.bis 29 le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente;
d.30 le persone incaricate della gestione della banca sono domiciliate in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione e assumerne le responsabilità.

3 La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA.

4 ...31

5 Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.32

6 La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.33

7 Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.34

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

29 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

31 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

32 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

33 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

34 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Art. 3a35

È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Può garantire integralmente o in parte gli impegni della banca.

35 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007 ). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 3b36

Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di una sorveglianza consolidata adeguata da parte di un'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari.

36 Introdotto dall'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

Art. 3c37

1 Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se:

a.
almeno una è attiva come banca o società di intermediazione mobiliare38;
b.
operano prevalentemente nel settore finanziario; e
c.
formano un'unità economica o a causa di altre circostanze si può presumere che una o più imprese sottoposte alla sorveglianza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.

2 È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che opera prevalentemente nel settore bancario o in quello del commercio dei valori mobiliari e comprende almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

37 Introdotto dall'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

38 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 3d39

1 La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari se esso:

a.
gestisce in Svizzera una banca organizzata secondo il diritto svizzero o una società di intermediazione mobiliare; oppure
b.
è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera.

2 Se altre autorità estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, la FINMA, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.40

39 Introdotto dall'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

40 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 3e41

1 La sorveglianza di gruppi da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca.

2 La sorveglianza di conglomerati da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca o di un'impresa di assicurazione e rispetto alla sorveglianza di gruppi finanziari o assicurativi da parte delle autorità di sorveglianza competenti nel caso specifico.

41 Introdotto dall'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

Art. 3f42

1 Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili dell'alta direzione, della vigilanza e del controllo del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall'altra, devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.43

2 Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario dev'essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

42 Introdotto dall'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 3g44

1 La FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità.

2 La FINMA è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. Per quanto concerne i fondi propri necessari, essa considera le regole vigenti nel settore finanziario e assicurativo nonché l'importanza relativa dei due settori all'interno del conglomerato finanziario e i rischi connessi.

3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la dotazione finanziaria e l'organizzazione di società del gruppo importanti di cui all'articolo 2bis capoverso 1 lettera b che svolgono funzioni importanti per le banche di rilevanza sistemica.45

4 Le esigenze relative alla dotazione finanziaria e all'organizzazione dipendono dall'entità e dal tipo dei servizi importanti che le società del gruppo importanti devono fornire al gruppo in caso di risanamento o fallimento.46

44 Introdotto dall'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

45 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

46 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 3bis 48

1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49

a.50
garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore;
b.
impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere;
c.51
...

1bis Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52

2 La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero.

3 Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere:

a.
le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera;
b.
le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a.

48 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

49 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).

51 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

52 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923). Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

53 Testo rettificato dalla CdR dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Art. 3ter 55

1 Le banche passate in dominio straniero devono sollecitare una autorizzazione suppletiva, conformemente all'articolo 3bis.

2 È necessaria una nuova autorizzazione completiva qualora, in una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.56

3 I membri dell'amministrazione e dell'organo di gestione della banca devono informare la FINMA di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio straniero nella banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.57

55 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 3quater 58

1 Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le esigenze particolari di autorizzazione conformemente agli articoli 3bis e 3ter non sono in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente o persone giuridiche con sede in uno Stato contraente creano una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazionali contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reciprocità da parte dell'altro Stato contraente.

2 Le disposizioni menzionate sono applicabili se la persona giuridica è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo e da persone giuridiche con sede in uno Stato terzo.

58 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Capo terzo: Fondi propri, liquidità e altre prescrizioni sulla gestione59

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

Art. 460

1 Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.

2 Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.

3 In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime.

4 La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

60 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

Art. 4bis 61

1 I prestiti e le anticipazioni concessi da una banca a singoli clienti come anche le partecipazioni a singole imprese devono essere proporzionati ai fondi propri.

2 Il regolamento d'esecuzione stabilisce tale proporzione, tenuto conto dei prestiti e delle anticipazioni a corporazioni di diritto pubblico e del tipo di copertura.

3 ...62

61 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

62 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Art. 4ter 63 64

1 I crediti ai membri degli organi della banca, agli azionisti determinanti come anche alle persone e società a loro vicine possono essere concessi soltanto secondo i criteri generalmente riconosciuti dal ramo bancario.

2 ...65

63 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

64 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

65 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Art. 4quater 66

Le banche devono astenersi, in Svizzera o all'estero, dal fare una pubblicità fallace o insistente, ostentando la loro sede in Svizzera o le istituzioni svizzere.

66 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

Art. 4quinquies 67

1 Le banche sono autorizzate a comunicare alle loro società madri, a loro volta sottoposte alla vigilanza da parte di un'autorità di sorveglianza sulle banche o sui mercati finanziari, le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico e necessari alla vigilanza su base consolidata, alle seguenti condizioni:

a.
le informazioni sono utilizzate unicamente a scopi di controllo interno o di vigilanza diretta sulle banche o su altri mediatori finanziari sottoposti al regime d'autorizzazione68;
b.
la società madre e l'autorità competente in materia di vigilanza su base consolidata sono vincolate dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio;
c.
le informazioni possono essere trasmesse a terzi soltanto previa autorizzazione della banca o in virtù di un'autorizzazione generale sancita da un trattato internazionale.

2 Se la comunicazione di informazioni ai sensi del capoverso 1 è posta in forse, le banche possono richiedere dalla FINMA una decisione che autorizzi o vieti detta comunicazione.

67 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

68 Testo rettificato dalla CdR dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

Art. 4sexies 69

Per i beni crittografici che la banca detiene come valori depositati per i clienti deponenti la FINMA può nei singoli casi fissare un importo massimo, se questo appare giustificato a causa dei rischi connessi all'attività. La FINMA considera in particolare la funzione dei beni crittografici, le tecnologie su cui si basano nonché i fattori di riduzione dei rischi.

69 Introdotto dal n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

Capo quarto:71 Presentazione dei conti

71 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

Art. 6 Allestimento delle chiusure contabili

1 Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione; questo si compone di:

a.
il conto annuale;
b.
la relazione annuale;
c.
il conto di gruppo.

2 Le banche devono allestire almeno semestralmente una chiusura intermedia.

3 Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere allestiti conformemente alle disposizioni del titolo trentesimosecondo del CO72, alla presente legge e alle rispettive disposizioni di esecuzione.

4 In situazioni straordinarie, il Consiglio federale può prevedere deroghe al capoverso 3.

Art. 6a Pubblicità

1 Il rapporto di gestione dev'essere reso accessibile al pubblico.

2 Le chiusure intermedie devono essere rese accessibili al pubblico in quanto lo prevedano le disposizioni di esecuzione della presente legge.

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali. È fatto salvo l'articolo 958e capoverso 2 CO73.

Art. 6b Disposizioni di esecuzione

1 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione concernenti la forma, il contenuto e la pubblicazione dei rapporti di gestione e delle chiusure intermedie.

2 Il Consiglio federale può derogare alle disposizioni del CO74 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti se le particolarità dell'attività bancaria o la protezione dei creditori lo giustificano e la situazione economica è esposta in modo equivalente.

3 Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalente-mente tecnici.

4 Alle condizioni di cui al capoverso 2, la FINMA può limitare l'utilizzazione in ambito bancario delle norme contabili riconosciute dal Consiglio federale.

Capo quinto:75 Banche di rilevanza sistemica

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

Art. 7 Definizione e scopo

1 Per banche di rilevanza sistemica s'intendono banche, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.

2 Congiuntamente alle disposizioni di diritto bancario generalmente applicabili, le disposizioni del presente capo perseguono lo scopo di ridurre ulteriormente i rischi che le banche di rilevanza sistemica costituiscono per la stabilità del sistema finanziario svizzero, di assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico e di evitare l'erogazione di aiuti statali.

Art. 8 Criteri e determinazione della rilevanza sistemica

1 Si considera abbiano rilevanza sistemica le funzioni irrinunciabili per l'economia svizzera e non sostituibili a breve termine. Sono segnatamente funzioni di rilevanza sistemica le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei pagamenti.

2 La rilevanza sistemica di una banca è stabilita in funzione delle sue dimensioni, della sua interdipendenza con il sistema finanziario e con l'economia, nonché della sostituibilità a breve termine dei servizi da essa forniti. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri:

a.
la quota di mercato detenuta nell'ambito delle funzioni di rilevanza sistemica ai sensi del capoverso 1;
b.
l'importo dei depositi garantiti secondo l'articolo 37h capoverso 1 eccedente l'importo massimo di cui all'articolo 37h capoverso 3 lettera b;
c.
il rapporto tra il totale di bilancio della banca e il prodotto interno lordo annuo della Svizzera;
d.
il profilo di rischio della banca, determinato dal modello aziendale, dalla struttura del bilancio, dalla qualità degli attivi, dalla liquidità e dal grado d'indebitamento.

3 Dopo aver consultato la FINMA, la Banca nazionale svizzera (Banca nazionale) designa mediante decisione le banche di rilevanza sistemica e le loro funzioni di rilevanza sistemica.

Art. 9 Esigenze particolari

1 Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari. L'estensione e il contenuto di dette esigenze dipendono dal grado di rilevanza sistemica della banca interessata. Queste esigenze devono essere proporzionate, devono prendere in considerazione le loro ripercussioni sulla banca interessata e sulla concorrenza e devono tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

2 Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare:

a.
disporre di fondi propri che, segnatamente:
1.
garantiscano, tenuto conto delle esigenze legali, una maggiore capacità di assorbire perdite rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica,
2.
contribuiscano in misura sostanziale, in caso di rischio d'insolvenza, a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica,
3.
le incitino a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a migliorare le loro possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero,
4.
siano commisurati agli attivi ponderati in funzione del rischio, da un lato, e agli attivi non ponderati in funzione del rischio, che possono comprendere anche operazioni fuori bilancio, dall'altro;
b.
disporre di liquidità che garantiscano loro una migliore capacità di assorbire forti oscillazioni di liquidità rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, in modo da riuscire a rispettare i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile;
c.
ripartire i rischi in modo tale da limitare i rischi di controparte e la concentrazione di rischi;
d.
prevedere una pianificazione d'emergenza a livello di struttura, infrastruttura, conduzione, controllo e flussi di capitale e di liquidità interni al gruppo che possa essere attuata immediatamente e che garantisca, in caso di rischio d'insolvenza, il mantenimento delle sue funzioni di rilevanza sistemica.
Art. 10 Applicazione alla singola banca

1 Dopo aver consultato la Banca nazionale, la FINMA stabilisce mediante decisione le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a-c che la banca di rilevanza sistemica deve soddisfare. Essa informa il pubblico sulle grandi linee della decisione e sull'osservanza di quanto ivi disposto.

2 La banca di rilevanza sistemica deve provare di soddisfare le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d e di essere in grado di mantenere le funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d'insolvenza. Se la banca non produce tale prova, la FINMA ordina le misure necessarie.

3 Nello stabilire le esigenze relative ai fondi propri di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera a, la FINMA concede agevolazioni in quanto la banca migliori le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero in misura superiore alle esigenze di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d.

4 Dopo aver consultato la Banca nazionale e la FINMA, il Consiglio federale disciplina:

a.
le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2;
b.
i criteri di valutazione della prova di cui al capoverso 2;
c.
le misure che può ordinare la FINMA nel caso in cui non venga prodotta la prova di cui al capoverso 2.76

76 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 30 set. 2011 alla fine del presente testo.

Art. 10a Misure concernenti le retribuzioni

1 Se, malgrado l'attuazione delle esigenze particolari, a una banca di rilevanza sistemica oppure alla sua società madre è accordato un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata di tale sostegno, misure concernenti le retribuzioni.

2 Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno accordato, il Consiglio federale può in particolare:

a.
vietare del tutto o in parte il versamento di retribuzioni variabili;
b.
ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione.

3 Le banche di rilevanza sistemica e le loro società madri hanno l'obbligo di prevedere nei loro sistemi di retribuzione una riserva vincolante che consente di limitare il diritto alla retribuzione variabile qualora sia accordato un sostegno statale ai sensi del presente articolo.

Capo sesto:77 Capitale supplementare

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

Art. 11 Principi

1 Nei loro statuti le banche e le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati dal settore bancario la cui forma giuridica consente l'emissione di azioni o di capitale di partecipazione possono:

a.
autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o il capitale di partecipazione (capitale di riserva);
b.
prevedere, per il caso in cui si verifichi un evento determinante, un aumento del capitale azionario o del capitale di partecipazione mediante conversione di prestiti obbligatoriamente convertibili (capitale convertibile).

2 A prescindere dalla loro forma giuridica, le banche e le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati dal settore bancario possono prevedere nelle condizioni di emissione di prestiti che i creditori rinuncino ai crediti nel caso in cui si verifichi un evento determinante (prestiti con rinuncia al credito).

2bis Le banche cooperative possono prevedere nei loro statuti la raccolta di capitale di partecipazione.78

3 Il capitale supplementare ai sensi dei capoversi 1-2bis può essere costituito soltanto per rafforzare la base di capitale proprio e per prevenire o superare una crisi della banca.79

4 Il capitale raccolto conformemente alle disposizioni del presente capo mediante l'emissione di prestiti obbligatoriamente convertibili o di prestiti con rinuncia al credito può essere computato nei fondi propri richiesti, nella misura in cui lo consentano la presente legge e le relative disposizioni d'esecuzione. Il computo presuppone l'approvazione delle condizioni di emissione da parte della FINMA.

78 Introdotto dall'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

79 Nuovo testo giusta l'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 12 Capitale di riserva

1 Mediante modifica dello statuto, l'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l'ammontare nominale dell'aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d'amministrazione.

2 Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.

3 Per il resto, si applicano le disposizioni del CO80 sull'aumento autorizzato del capitale, eccezion fatta per le seguenti:

a.
articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale);
b.
articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione);
c.
articolo 652d (aumento mediante capitale proprio);
d.
articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale di partecipazione).
Art. 13 Capitale convertibile

1 L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante.

2 L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto:

a.
il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione;
b.
i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione;
c.
la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti;
d.
la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi.

3 Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce:

a.
l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti;
b.
l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti;
c.
il prezzo di emissione o le regole per definirlo;
d.
il rapporto di conversione o le regole per definirlo.

4 I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti.

5 Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto.

6 La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso.

7 Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili.

8 Le disposizioni del CO81 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti:

a.
articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo);
b.
articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione);
c.
articolo 653i (abrogazione).
Art. 1482 Capitale di partecipazione di banche cooperative

1 Il capitale di partecipazione della banca cooperativa (art. 11 cpv. 2bis) è suddiviso in quote (buoni di partecipazione). I buoni di partecipazione sono designati come tali. Sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non attribuiscono la qualità di socio.

2 Ai titolari di buoni di partecipazione sono comunicate nello stesso modo in cui sono comunicate ai soci la convocazione all'assemblea generale con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno e le proposte, le sue deliberazioni nonché la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori.

3 Le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni dell'assemblea generale possono peggiorare la situazione dei titolari di buoni di partecipazione soltanto se peggiorano in misura corrispondente la situazione dei titolari delle quote sociali.

4 Nella ripartizione dell'utile risultante dal bilancio e dell'avanzo della liquidazione i titolari di buoni di partecipazione sono assimilati almeno ai soci.

5 I titolari di buoni di partecipazione possono contestare le deliberazioni dell'assemblea generale al pari di un socio.

6 Ogni titolare di buoni di partecipazione può proporre all'assemblea generale che sia eseguita una verifica speciale, in quanto ciò sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti. Se l'assemblea generale non accede alla proposta, la designazione giudiziale di un controllore speciale può essere chiesta, entro il termine di tre mesi, da titolari di buoni di partecipazione che detengano insieme almeno il 10 per cento del capitale di partecipazione o un capitale di partecipazione per un valore nominale di 2 milioni di franchi. Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 697a-697g CO83.

82 Nuovo testo giusta l'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

83 RS 220

Art. 14a84 Riserva, dividendi e acquisto di buoni di partecipazione propri di banche cooperative

1 La banca cooperativa assegna il 5 per cento dell'utile dell'esercizio alla riserva generale sino a che questa abbia raggiunto il 20 per cento del capitale proprio. Assegna alla riserva generale, a prescindere dall'ammontare di quest'ultima:

a.
il ricavo proveniente dall'emissione di buoni di partecipazione ed eccedente il loro valore nominale, dopo copertura delle spese d'emissione, nella misura in cui non sia utilizzato per ammortamenti o a scopi di previdenza;
b.
il saldo dei versamenti effettuati su buoni di partecipazione annullati, diminuito della perdita che fosse stata subita con i buoni di partecipazione emessi in loro sostituzione;
c.
il 10 per cento degli importi distribuiti a titolo di partecipazione all'utile dopo il versamento di un dividendo del 5 per cento sul capitale di partecipazione.

2 La banca cooperativa adopera la riserva generale, in quanto non superi la metà del capitale proprio, per sopperire a perdite o per prendere misure che le permettano di continuare l'attività in tempo di cattivo andamento degli affari, di evitare la soppressione di posti di lavoro o di attenuarne le conseguenze.

3 La banca cooperativa preleva eventuali dividendi sui buoni di partecipazione soltanto sull'utile risultante dal bilancio e sulle riserve costituite a tal fine.

4 La banca cooperativa può acquistare buoni di partecipazione propri soltanto se:

a.
possiede un utile di bilancio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari per l'acquisto e il valore nominale complessivo dei buoni di partecipazione da acquistare non eccede il 10 per cento del capitale di partecipazione;
b.
i diritti connessi all'acquisto di buoni di partecipazione sono sospesi.

5 La percentuale di cui al capoverso 4 lettera a può essere aumentata a un massimo del 20 per cento se nel termine di due anni i buoni di partecipazione propri acquistati eccedenti il valore soglia del 10 per cento sono alienati oppure annullati mediante una riduzione del capitale.

84 Introdotto dall'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 14b85 Obbligo di annunciare ed elenco per le banche cooperative

1 Per l'acquisto di buoni di partecipazione non quotati, nei confronti della banca cooperativa si applicano per analogia l'obbligo di annunciare, l'onere della prova e l'obbligo di identificazione come per l'acquisto di azioni al portatore non quotate nei confronti della società anonima (art. 697i-697k e 697m CO86).

2 La banca cooperativa iscrive nell'elenco dei soci i titolari di buoni di partecipazione e gli aventi economicamente diritto annunciati alla banca cooperativa.

3 Oltre alle disposizioni relative all'elenco dei soci della cooperativa, a tale elenco si applicano anche le disposizioni del diritto della società anonima sull'elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società (art. 697l CO).

85 Introdotto dall'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

86 RS 220

Capo settimo: Depositi a risparmio e valori depositati87

87 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 15

1 I depositi designati con l'espressione «risparmio»88 in qualunque combinazione di parole possono essere accettati soltanto dalle banche che pubblicano i loro conti. Tutte le altre imprese non sono legittimate ad accettare depositi a risparmio e non hanno il diritto di utilizzare l'espressione «risparmio» nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari in relazione con i depositi effettuati presso di loro.89

2 e 3 ... 90

88 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

90 Abrogati dall'all. n. 14 della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 1691

Per valori depositati ai sensi dell'articolo 37d della legge si intendono:92

1.
le cose mobili e i titoli depositati dai clienti;
1bis.93
i beni crittografici che la banca si è impegnata a mettere in ogni momento a disposizione del cliente deponente e che sono attribuiti:
a.
individualmente al cliente deponente, o
b.
a una comunione e la parte che spetta al cliente deponente è chiaramente determinata;
2.
le cose mobili, i titoli e i crediti che la banca detiene a titolo fiduciario per conto dei clienti deponenti;
3.
le pretese tendenti a forniture da parte di terzi, di cui la banca può disporre liberamente, derivanti da operazioni in contanti, da operazioni a termine scadute, da operazioni di copertura o da operazioni per conto dei clienti deponenti.

91 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

93 Introdotto dal n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

Capo ottavo: ...

Capo nono: Vigilanza e verifica95

95 Nuova espressione giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 1896

1 Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200597 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 200798 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

2 Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono sottoporre il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo alla verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del CO99.

96 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

97 RS 221.302

98 RS 956.1

99 RS 220

Capo decimo: Vigilanza101

101 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 23102

La FINMA può effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglomerati finanziari se ciò è necessario in considerazione della loro importanza economica, della complessità della fattispecie da chiarire o per il collaudo di modelli interni.

102 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 23bis 103

1 Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 2007104 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

2 La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche su queste persone.

103 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

104 RS 956.1

Art. 23ter 105

Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera cbis e 5 della presente legge, la FINMA può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata.

105 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 23quinquies 107

1 La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

2 Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo.

107 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Capo undicesimo:112 Misure in caso di rischio d'insolvenza

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

Art. 25 Condizioni

1 Se vi sono fondati timori che una banca presenti un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest'ultima può ordinare:

a.
misure di protezione conformemente all'articolo 26;
b.
una procedura di risanamento conformemente agli articoli 28-32;
c.
il fallimento113 della banca (fallimento della banca) conformemente agli articoli 33-37g.

2 Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento.

3 Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293-336 della legge federale dell'11 aprile 1889114 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]) e all'avviso al giudice (art. 716a cpv. 1 n. 7, 725a cpv. 3, 725b cpv. 3 e 728c cpv. 3 CO115) non sono applicabili alle banche.116

4 Gli ordini della FINMA riguardano l'intero patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all'estero.117

113 Nuovo espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

114 RS 281.1

115 RS 220

116 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 8967).

117 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Art. 26 Misure di protezione

1 La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:118

a.
impartire istruzioni agli organi della banca;
b.119
designare un incaricato dell'inchiesta;
c.
privare gli organi della facoltà di rappresentanza o revocarli;
d.
revocare la società di audit secondo la presente legge o l'ufficio di revisione secondo il CO;
e.
limitare l'attività operativa della banca;
f.
vietare alla banca di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni di valori mobiliari;
g.
chiudere la banca;
h.
concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

2 La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi. Può rinunciare alla loro pubblicazione se questa pregiudicherebbe lo scopo delle misure ordinate.120

3 Se la FINMA non decide altrimenti circa il corso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell'articolo 297 LEF121.

118 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

119 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

120 Per. introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

121 RS 281.1

Art. 27122 Prevalenza degli accordi di compensazione, di valorizzazione e di trasferimento

1 Rimangono impregiudicati da tutti gli ordini di cui ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge gli accordi conclusi in precedenza e riguardanti:

a.
la compensazione di crediti, compresi il metodo concordato e la determinazione del valore;
b.123
la realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, comprese garanzie in contanti (ad eccezione del denaro contante), il cui valore è oggettivamente determinabile;
c.124
il trasferimento di crediti e obbligazioni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, comprese garanzie in contanti (ad eccezione del denaro contante), il cui valore è oggettivamente determinabile.

2 È fatto salvo l'articolo 30a.

122 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 28125 Procedura di risanamento

1 Se vi sono buone prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari, la FINMA può avviare una procedura di risanamento.

2 Essa emana le decisioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento.126

3 Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare un piano di risanamento.

4 Può disciplinare i dettagli della procedura.127

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

127 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 28a128 Risanamento di banche cantonali

1 Nell'ambito della procedura di risanamento, la FINMA tiene conto dello statuto particolare, dei rapporti di proprietà ed eventualmente della forma giuridica delle banche cantonali.

2 Qualora una banca cantonale rischi l'insolvenza, la FINMA ne informa senza indugio il Cantone e lo consulta ai fini dell'elaborazione del piano di risanamento. Il Cantone designa l'autorità competente.

3 Per le banche cantonali la FINMA può prevedere deroghe alle disposizioni sulla procedura di risanamento, in particolare per quanto riguarda la riduzione integrale del capitale sociale, nonché la conversione e riduzione dei crediti. Tiene conto in particolare delle misure adottate dal Cantone per risanare la banca.

128 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 29129 Risanamento della banca

In caso di risanamento della banca il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, la banca adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali.

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Art. 30130 Continuazione di servizi bancari

1 Il piano di risanamento può prevedere la continuazione di singoli servizi bancari a prescindere dalla sopravvivenza della banca interessata.

2 Esso può in particolare prevedere che:

a.
il patrimonio della banca o parte di esso, con attivi, passivi e relazioni contrattuali, sia trasferito ad altri soggetti di diritto o a una banca transitoria;
b.
la banca sia accorpata con un'altra società in un nuovo soggetto di diritto;
c.
un altro soggetto di diritto rilevi la banca;
d.
la forma giuridica della banca venga modificata.131

3 Con l'omologazione del piano di risanamento, i soggetti di diritto e la banca transitoria di cui al capoverso 2 subentrano al posto della banca nella misura del patrimonio trasferito. La legge del 3 ottobre 2003132 sulla fusione non è applicabile.133

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

132 RS 221.301

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 30a134 Differimento della disdetta di contratti

1 Con la disposizione o l'approvazione di misure conformemente al presente capo la FINMA può differire:

a.
la disdetta di contratti e l'esercizio dei diritti di disdetta;
b.
l'esercizio di diritti di compensazione, valorizzazione e trasferimento secondo l'articolo 27.

2 Il differimento può essere disposto soltanto se la disdetta o l'esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure.

3 Il differimento può essere disposto al massimo per due giorni lavorativi. La FINMA stabilisce l'inizio e la fine del differimento.

4 Il differimento è escluso o decade se la disdetta o l'esercizio di un diritto di cui al capoverso 1:

a.
non sono legati alle misure; e
b.
sono riconducibili al comportamento della banca in procedura di insolvenza o del soggetto di diritto che riprende integralmente o parzialmente i contratti.

5 Se alla fine del differimento le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali sono rispettate, il contratto rimane in vigore e i diritti di cui al capoverso 1 legati alle misure non possono più essere esercitati.

134 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Art. 30b135 Misure di capitalizzazione

1 Il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione dei crediti.

2 I proprietari esistenti non beneficiano di alcun diritto di opzione.

3 Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti:

a.
i crediti privilegiati di prima e seconda classe ai sensi dell'articolo 219 capoverso 4 LEF136, nella misura del privilegio accordato;
b.
i crediti garantiti, nei limiti della garanzia prevista;
c.
i crediti compensabili, nei limiti della loro compensabilità; e
d.
i crediti derivanti da impegni che la banca ha legittimamente assunto, con l'approvazione della FINMA o di un incaricato dell'inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h o durante una procedura di risanamento.

4 Se necessario per la continuazione dell'attività della banca, la FINMA può escludere i crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi.

5 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti sono ammesse solo se previamente:

a.
il capitale convertibile di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b è convertito integralmente in capitale proprio e i prestiti emessi con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 2 sono ridotti integralmente; e
b.
il capitale sociale è ridotto integralmente.

6 Il Consiglio federale può designare gli strumenti di debito che, in deroga al capoverso 5 lettera b, sono ridotti prima di una riduzione integrale del capitale sociale, a condizione che siano emessi da una banca cantonale e prevedano un'adeguata compensazione a posteriori dei creditori.

7 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti devono avvenire nell'ordine seguente:

a.
crediti postergati;
b.
crediti che si fondano su strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza (obbligazioni soggette a bail-in); è fatto salvo il capoverso 8;
c.
altri crediti, ad eccezione dei depositi;
d.
depositi.

8 Le obbligazioni soggette a bail-in emesse a favore di terzi creditori da società madri di cui all'articolo 2bis capoverso 1 lettera a rientrano nel rango di cui al capoverso 7 lettera c se gli altri crediti, aventi lo stesso rango, non superano il 5 per cento del valore nominale di tutte le obbligazioni soggette a bail-in computabili. Gli altri crediti sono in questo caso esclusi dalla conversione così come dalla riduzione dei crediti.

9 La FINMA può, in via provvisoria, sospendere completamente i diritti sociali dei nuovi proprietari.

135 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

136 RS 281.1

Art. 30c137 Piano di risanamento

1 Il piano di risanamento deve adempiere le seguenti esigenze:

a.
si fonda su una valutazione prudente degli attivi e dei passivi della banca nonché su una stima prudente della necessità di risanamento;
b.
presumibilmente, non pone i creditori in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;
c.
tiene adeguatamente conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori;
d.
tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.

2 Il piano di risanamento indica e chiarisce i principi fondamentali del risanamento e contiene in particolare precisazioni circa:

a.
l'adempimento delle esigenze di cui al capoverso 1;
b.
il modo in cui la banca, eseguito il risanamento, adempie le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali;
c.
la futura struttura del capitale e il modello di attività della banca;
d.
gli attivi e i passivi della banca;
e.
la futura organizzazione e conduzione della banca nonché la nomina e la revoca dei suoi organi;
f.
la normativa applicabile agli organi uscenti;
g.
la futura organizzazione del gruppo o del conglomerato;
h.
il genere e la portata di eventuali ingerenze nei diritti dei proprietari e dei creditori;
i.
un'eventuale esclusione del diritto della banca di domandare la revocazione ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 e delle pretese fondate sulla responsabilità ai sensi dell'articolo 39;
j.
le operazioni che necessitano di un'iscrizione nel registro di commercio o nel registro fondiario.

137 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 31138 Omologazione del piano di risanamento

1 La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c.

2 L'accordo dei proprietari non è necessario.

3 In deroga all'articolo 30c capoverso 1 lettera b, la FINMA può omologare il piano di risanamento delle banche di rilevanza sistemica anche se pone i creditori in una posizione economica peggiore, a condizione che vengano indennizzati adeguatamente.

4 Essa rende pubblicamente noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano.

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 31a139 Rifiuto del piano di risanamento

1 Se il piano di risanamento prevede un'ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all'atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo.

2 Se i creditori che rappresentano più della metà dell'ammontare complessivo dei crediti allibrati rientranti nella terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF140 rifiutano il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento conformemente agli articoli 33-37g.

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al risanamento delle banche di rilevanza sistemica e delle società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica.141

139 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

140 RS 281.1

141 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario) (RU 2012 811; FF 2011 4211). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 31b142 Controprestazione in caso di trasferimento

1 Se gli attivi, i passivi o le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto di diritto o a una banca transitoria, la FINMA può stabilire un'adeguata controprestazione.

2 Per stabilire la controprestazione la FINMA può disporre una valutazione indipendente.

142 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario) (RU 2012 811; FF 2011 4211). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 31c143 Compensazione in caso di misure di capitalizzazione

1 Se contempla una misura di capitalizzazione di cui all'articolo 30b, il piano di risanamento può prevedere un'adeguata compensazione per i proprietari qualora dalla valutazione di cui all'articolo 30c capoverso 1 lettera a risulti che il valore del capitale proprio attribuito ai creditori supera il valore nominale dei loro crediti convertiti o ridotti secondo l'articolo 30b.

2 La compensazione può essere effettuata segnatamente attribuendo azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

143 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 31d144 Efficacia giuridica del piano di risanamento

1 Le disposizioni del piano di risanamento hanno effetto:

a.
per le banche di rilevanza sistemica e le società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica, a decorrere dall'omologazione del piano di risanamento;
b.
in tutti gli altri casi, allo scadere infruttuoso del termine di cui all'articolo 31a capoverso 1.

2 Il piano di risanamento produce effetti immediati, segnatamente per quanto concerne:

a.
la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio;
b.
la conversione di capitale di terzi in capitale proprio;
c.
la riduzione dei crediti;
d.
il trasferimento di fondi;
e.
la costituzione o il trasferimento di diritti reali su fondi o le modifiche del capitale sociale.

3 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio o in altri registri hanno soltanto una funzione dichiarativa. Devono essere effettuate il più presto possibile.

144 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 32 Esercizio di pretese

1 Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, la banca ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285-292 LEF145.

2 Se il piano di risanamento esclude per la banca il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti.

2bis La revocazione secondo gli articoli 285-292 LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA.146

3 Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286-288 LEF è determinante il momento dell'omologazione del piano di risanamento, anziché la dichiarazione di fallimento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h, è determinante il momento dell'emanazione di questa decisione.147

3bis Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in tre anni dall'omologazione del piano di risanamento.148

4 All'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all'articolo 39, i capoversi 1-2bis si applicano per analogia.149

145 RS 281.1

146 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

148 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi) (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Capo dodicesimo:150
Fallimento di banche insolventi (fallimento di banche)

150 Originario avanti art. 29. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

Art. 33 Ordine di fallimento e nomina dei liquidatori del fallimento151

1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.

2 La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

3 I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.

151 Nuovo espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 34 Effetti e svolgimento

1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.

2 Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153

3 La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154

152 RS 281.1

153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 35155 Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:

a.
di indire un'assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
b.
di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le competenze.

2 La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Art. 36 Trattamento dei crediti; graduatoria

1 Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati.

2 Per quanto sia necessario per tutelare i loro diritti, i creditori possono prendere visione della graduatoria; al riguardo deve essere salvaguardato nella misura del possibile il segreto professionale secondo l'articolo 47.

Art. 37156 Impegni assunti con le misure di protezione o nella procedura di risanamento

Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto, con l'approvazione della FINMA o di un incaricato dell'inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h o durante una procedura di risanamento sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.

156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 37a157 Depositi privilegiati

1 I depositi a nome del depositante, incluse le obbligazioni di cassa depositate presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF158.

2 ...159

3 I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della FINMA non sono privilegiati.

4 Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta.

5 I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982160 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993161 sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all'importo massimo fissato nel capoverso 1, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.

6 Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota; in casi giustificati può concedere deroghe, in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.

7 Il Consiglio federale definisce più precisamente i depositi e i depositanti di cui al capoverso 1. Può adeguare l'importo massimo di cui al capoverso 1 alla svalutazione monetaria.162

157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

158 RS 281.1

159 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

160 RS 831.40

161 RS 831.42

162 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 37b163 Pagamento con gli attivi liquidi disponibili

1 I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 sono pagati, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili:

a.
immediatamente, se sono allibrati presso uffici svizzeri;
b.
non appena materialmente e giuridicamente possibile, se sono allibrati presso uffici esteri.

2 La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili secondo il capoverso 1. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF164.

163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

164 RS 281.1

Art. 37d166 Separazione di valori depositati

I valori depositati ai sensi dell'articolo 16 della presente legge sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 2008167 sui titoli contabili. In caso di sottodotazione, ai valori depositati custoditi collettivamente si applica l'articolo 19 della legge sui titoli contabili.

166 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

167 RS 957.1

Art. 37e Ripartizione e chiusura della procedura

1 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, i liquidatori del fallimento compilano lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopongono per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione delle pretese ai sensi dell'articolo 260 LEF168 non sono considerati.169

2 Prima della loro approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per dieci giorni per consultazione. L'avviso del deposito e dell'approvazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.170

3 La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblicamente nota la chiusura.

168 RS 281.1

169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 37f Coordinamento con le procedure estere

1 Se la banca è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all'estero, la FINMA coordina il fallimento della banca per quanto possibile con i competenti organi esteri.

2 Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa al fallimento della banca, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nella procedura svizzera.

Art. 37g171 Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri

1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche.

2 La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza:

a.
i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e
b.
gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.

3 Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva.

4 Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero.

4bis Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174

5 Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175

171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

172 RS 281.1

173 RS 291

174 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

175 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

Capo dodicesimo a:176
Ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo

176 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 37gbis Ricorsi contro l'omologazione del piano di risanamento

1 In caso di accoglimento del ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento, il giudice può unicamente accordare un'indennità.

2 L'indennità è generalmente accordata sotto forma di azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

Art. 37gter Ricorsi di creditori e proprietari

1 Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo, i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società del gruppo importante di cui all'articolo 2bis capoverso 1 possono interporre ricorso solo contro:

a.
l'omologazione del piano di risanamento;
b.
atti di realizzazione;
c.
l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale.

2 Gli atti di realizzazione del liquidatore del fallimento sono considerati atti materiali. Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che la FINMA pronunci su tali atti una decisione ai sensi dell'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968177 sulla procedura amministrativa (PA).

3°In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 LEF178.

Art. 37gquater Termini

1 Il termine per interporre ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento e contro un atto di realizzazione è di dieci giorni. L'articolo 22a PA179 non è applicabile.

2 Il termine per interporre ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento decorre dal giorno successivo a quello in cui sono resi noti pubblicamente i principi del piano di risanamento. Il termine per interporre ricorso contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata resa pubblicamente nota l'approvazione.

Art. 37gquinquies Effetto sospensivo

I ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo. La concessione dell'effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro:

a.
l'ordine di misure di protezione;
b.
l'ordine di una procedura di risanamento;
c.
l'omologazione del piano di risanamento; e
d.
l'ordine di fallimento.

Capo tredicesimo:180 Garanzia dei depositi

180 Originario avanti art. 36. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

Art. 37h181 Principio

1 Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all'articolo 37a capoverso 1 presso gli uffici svizzeri. A tal fine, prima dell'accettazione di questi depositi le banche devono aderire all'autodisciplina delle banche.

2 L'autodisciplina necessita dell'approvazione della FINMA.

3 L'autodisciplina è approvata se:

a.
assicura che il responsabile della garanzia dei depositi paghi i depositi garantiti all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento designato dalla FINMA entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della FINMA concernente l'ordine di fallimento o di una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettere e−h;
b.
prevede che le banche siano tenute a versare contributi complessivamente pari all'1,6 per cento della somma totale dei depositi garantiti, ma almeno a 6 miliardi di franchi;
c.
assicura che ogni banca, per la metà dei suoi impegni contributivi:
1.
depositi durevolmente titoli facilmente realizzabili di elevata qualità o franchi svizzeri in contanti presso un ente di subcustodia sicuro, o
2.
conceda durevolmente prestiti in contanti al responsabile della garanzia dei depositi;
d.
obbliga ogni banca a compiere, nel quadro della sua ordinaria attività, i preparativi necessari all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento per allestire un piano di pagamento, contattare i depositanti e procedere al pagamento secondo l'articolo 37j.

4 I preparativi di cui al capoverso 3 lettera d comprendono in particolare la predisposizione di:

a.
un'infrastruttura adeguata;
b.
processi standardizzati;
c.
un elenco dei depositanti i cui depositi sono garantiti secondo il capoverso 1 e dei loro depositi;
d.
un elenco riepilogativo degli altri depositi privilegiati di cui all'articolo 37a capoverso 1.

5 Il Consiglio federale può adeguare le condizioni di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.

6 Se l'autodisciplina non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1-4, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un'ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche.

7 Le ripercussioni delle forme di finanziamento di cui al capoverso 3 lettera c sulle esigenze in materia di liquidità e di fondi propri vanno neutralizzate in modo che, nella misura del possibile, le diverse forme di finanziamento siano trattate in modo equivalente. Il Consiglio federale emana le disposizioni tecniche di esecuzione.

181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). Vedi anche la disp. fin. della mod. del 17 dic. 2021 alla fine del presente testo.

Art. 37i182 Attivazione della garanzia dei depositi

1 Se ha ordinato una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h o il fallimento ai sensi dell'articolo 33, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.

2 Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l'importo corrispondente a disposizione dell'incaricato dell'inchiesta, dell'incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento designato dalla FINMA.183

3 In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché:

a.
vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine; oppure
b.
i depositi garantiti non sono interessati dalla misura di protezione.

4 ...184

182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

184 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 37j185 Pagamento

1 L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento designato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento in base all'elenco dei depositanti di cui all'articolo 37h capoverso 4 lettera c.

2 Invita immediatamente i depositanti indicati nel piano di pagamento a fornirgli le istruzioni per il pagamento dei depositi garantiti.

3 L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento provvede affinché i depositi garantiti siano pagati immediatamente ai depositanti, ma al più tardi il settimo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle istruzioni.

4 Se l'importo messo a disposizione dal responsabile della garanzia dei depositi non è sufficiente per pagare i crediti iscritti nel piano di pagamento, il pagamento immediato è effettuato proporzionalmente.

5 Il termine di cui al capoverso 3 è prolungato o sospeso per i depositi:

a.
che sono oggetto di pretese complesse o poco chiare;
b.
che oggettivamente non esigono un pagamento rapido; o
c.
per i quali sono state fornite istruzioni di pagamento imprecise o poco chiare.

6 I depositi di cui al capoverso 5 sono definiti più precisamente nel quadro dell'autodisciplina che la FINMA deve approvare.

185 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi) (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 37jbis186 Compensazione, pretesa e cessione legale

1 Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l'esclusione di qualsiasi compensazione.

2 I depositanti non possono far valere alcuna pretesa diretta nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi.

3°Il responsabile della garanzia dei depositi subentra nei diritti dei depositanti in misura corrispondente ai pagamenti.

186 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

Art. 37k187 Scambio di dati

1 La FINMA mette a disposizione del responsabile della garanzia dei depositi i dati necessari alla tutela dei suoi compiti.

2 Il responsabile della garanzia dei depositi fornisce tutte le informazioni alla FINMA, nonché all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento e trasmette loro tutti i documenti necessari all'attuazione della garanzia dei depositi.

187 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Capo tredicesimo a:188 Averi non rivendicati

188 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 22 mar. 2013 alla fine del presente testo.

Art. 37l Trasferimento189

1 Una banca può trasferire averi non rivendicati a un'altra banca senza il consenso dei creditori.

2 Il trasferimento necessita di un contratto scritto tra la banca trasferente e la banca assuntrice.

3 Nell'ambito del fallimento di una banca i liquidatori del fallimento rappresentano nei confronti dei terzi gli interessi dei creditori degli averi non rivendicati.

4 Il Consiglio federale stabilisce in quale momento gli averi sono considerati non rivendicati.

189 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013 (Averi non rivendicati), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1267; FF 2010 6629).

Art. 37m190 Liquidazione

1 Le banche liquidano gli averi non rivendicati dopo 50 anni, se gli aventi diritto non si manifestano nonostante previa pubblicazione. La liquidazione di averi non rivendicati non superiori a 500 franchi può avvenire senza previa pubblicazione.

2 Le pretese degli aventi diritto si estinguono con la liquidazione.

3 Il ricavato della liquidazione è devoluto alla Confederazione.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della pubblicazione e della liquidazione degli averi non rivendicati.

190 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013 (Averi non rivendicati), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1267; FF 2010 6629).

Capo quattordicesimo: Responsabilità e disposizioni penali191

191 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459: FF 1999 1669).

Art. 38192

1 Per i banchieri privati la responsabilità civile è retta dal CO193.

2 Alle altre banche è applicabile l'articolo 39.

192 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

193 RS 220

Art. 39194

La responsabilità dei fondatori di una banca, degli organi di gestione, alta direzione, vigilanza e controllo come pure dei liquidatori nominati dalla banca è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752-760 CO195).

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).

195 RS 220

Art. 46197

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a.
accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio;
b.
non tiene regolarmente i libri o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi;
c.
non allestisce e non pubblica il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente all'articolo 6.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3 ...198

197 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

198 Abrogato dall'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Art. 47199

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a.200
rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all'articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit;
b.
ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale;
c.201
divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.202

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3 ...203

4 La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

5 Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.

6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale204.

199 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

200 Nuovo testo giusta l'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).

201 Introdotta dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357).

202 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357).

203 Abrogato dall'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

204 RS 311.0

Art. 49206

1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.
usa indebitamente nella ditta, nella designazione dello scopo dell'azienda o nella pubblicità l'espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»;
b.
omette di fornire alla FINMA le comunicazioni prescritte;
c.
pubblicizza l'accettazione di depositi del pubblico e di depositi a risparmio senza disporre dell'autorizzazione legale necessaria.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3 ...207

206 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

207 Abrogato dall'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Capo quindicesimo: Disposizioni transitorie e finali

Art. 52212

Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore dei capi quinto e sesto della modifica del 30 settembre 2011, e in seguito ogni due anni, il Consiglio federale esamina le disposizioni interessate paragonando la loro attuazione con quella delle norme internazionali corrispondenti all'estero. Esso ne riferisce all'Assemblea federale e presenta gli eventuali bisogni di modifica di leggi e di ordinanze.

212 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

Art. 52a213

Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 il Consiglio federale esamina le disposizioni interessate paragonandole con gli obiettivi in materia di vigilanza dei mercati finanziari secondo la legge del 22 giugno 2007214 sulla vigilanza dei mercati finanziari. Ne riferisce all'Assemblea federale e presenta gli interventi legislativi necessari.

213 Introdotto dall'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).

214 RS 956.1

Art. 53

1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a.215
le disposizioni cantonali sulle banche, ad eccezione di quelle che si riferiscono alle banche cantonali, le disposizioni che disciplinano il commercio, a titolo professionale, delle cartevalori, come anche le disposizioni concernenti la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto cantonale contro gli abusi in materia d'interesse;
b.
l'articolo 57 del titolo finale del Codice civile svizzero216.

2 Le disposizioni cantonali sul privilegio legale in favore dei depositi a risparmio cessano di essere valide se, entro tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge, non sono state sostituite da nuove disposizioni che siano conformi agli articoli 15 e 16.

215 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

216 RS 210

Art. 56

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore ed emana le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 1935219

219 DCF del 26 feb. 1935 (RU 51 151).

Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 1971220

1 Le banche e le società finanziarie fondate prima dell'entrata in vigore della presente legge221 non devono sollecitare una nuova autorizzazione per continuare l'attività.

2 Le società finanziarie che d'ora in poi soggiacciono alla presente legge devono notificarsi alla Commissione delle banche entro tre mesi a contare dall'entrata in vigore della legge.

3 Le banche e le società finanziarie devono adeguarsi, nel biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, alle prescrizioni dell'articolo 3 capoverso 2 lettere a, c e d e a quelle dell'articolo 3bis capoverso 1 lettera c222, altrimenti l'autorizzazione può essere revocata.

4 Per tener conto del carattere particolare delle società finanziarie e delle casse di credito a termine differito, il Consiglio federale è autorizzato a emanare prescrizioni speciali.

221 Questa L è entrata in vigore il 1° lug. 1971 (art. 1 del DCF del 24 giu. 1971 - RU 1971 825).

222 Questa disp. è abrogata.

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1994223

1 Le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'entrata in vigore della modificazione del 18 marzo 1994 della presente legge, detengono depositi del pubblico illegittimi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2, devono rimborsarli entro due anni dall'entrata in vigore della modificazione. La Commissione delle banche può, se sussistono circostanze particolari, prolungare o abbreviare il termine nei singoli casi.

2 Le società finanziarie di carattere bancario che, prima dell'entrata in vigore della presente modificazione e con l'autorizzazione della Commissione delle banche, si sono rivolte al pubblico per raccogliere depositi di capitali, sono dispensate dal richiedere una nuova autorizzazione per l'esercizio di un'attività bancaria. Esse devono soddisfare le disposizioni di cui agli articoli 4bis e 4ter entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

3 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 2 lettere cbis e d e dell'articolo 4 capoverso 2bis.

4 Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modificazione, i Cantoni devono garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3a224 capoverso 1 e dell'articolo 18 capoverso 1. Ove la vigilanza ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 fosse trasferita alla Commissione delle banche prima dello spirare di questo termine, la condizione posta dall'articolo 18 capoverso 1 deve essere soddisfatta al momento del trasferimento.

5 Le persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis, devono annunciarla alla Commissione delle banche entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione.

6 Le banche sono tenute a procedere al primo annuncio annuale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 6 al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione.

7 Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche organizzate secondo il diritto svizzero devono annunciare alla Commissione delle banche tutte le filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza che hanno istituito all'estero.

224 Oggi, questo art. ha un nuovo testo.

Disposizioni finali della modifica del 22 aprile 1999225

225 RU 1999 2405; FF 1998 3007

1 Le banche cantonali già sottoposte integralmente alla vigilanza della Commissione delle banche al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono considerate in possesso dell'autorizzazione di cui al capoverso 3.

2 Per la Banca cantonale di Zugo non è richiesta una partecipazione del Cantone superiore a un terzo dei diritti di voto, ai sensi dell'articolo 3a, sempreché non siano modificati la garanzia dello Stato e l'esercizio del diritto di voto da parte del Cantone e sia garantito che le decisioni importanti non possano essere prese senza l'assenso del Cantone.

3 Per la Banca cantonale di Ginevra, la partecipazione dei Comuni al capitale è assimilata alla partecipazione del Cantone secondo l'articolo 3a purché questi non riduca la sua partecipazione.

Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 2003226

1 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, l'autodisciplina deve essere presentata alla Commissione delle banche per approvazione.

2 Se la Commissione delle banche decide la liquidazione di una banca prima dell'entrata in vigore della presente modifica, per la liquidazione così come per la moratoria per le banche o la moratoria concordataria è determinante il diritto anteriore.

Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004227

1 Chiunque gestisce effettivamente a partire dalla Svizzera un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario senza gestire una banca in Svizzera deve annunciarsi alla Commissione delle banche entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.

2 I gruppi finanziari e i conglomerati finanziari esistenti devono conformarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

3 La Commissione delle banche può prorogare tali termini su domanda tempestiva e motivata.

Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2011228

La prima adozione delle norme di cui all'articolo 10 capoverso 4 dev'essere sottoposta per approvazione all'Assemblea federale.

Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2013229

Per gli averi che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2013 non sono rivendicati da oltre 50 anni, il termine per la pubblicazione è di cinque anni.

Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2021230

Le condizioni di cui all'articolo 37h capoverso 3 lettera d relative all'autodisciplina devono essere adempiute al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021.