01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
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01.01.2007 - 19.12.2008
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1

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)1 dell'8 novembre 1934 (Stato 1° gennaio 2009) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34ter, 64 e 64bis della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 1934, decreta: Capo primo: Sfera d'applicazione

Art. 1

3 1 La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche.

2

Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita.

L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale.4 5 3 Non soggiacciono alla legge, segnatamente: a. gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; b. gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria.

4

Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche RU 51 129 e CS 10 331 1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405 2407; FF 1998 3007).

2 [CS

1 3; RU 1976 2001] 3

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

5

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

952.0

Credito

2

952.0

dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.6 5 La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente.

bis 7 1 La FINMA8 può assoggettare alla legge sulle banche singoli esercenti dei sistemi di cui all'articolo 19 della legge del 3 ottobre 20039 sulla Banca nazionale e rilasciare loro l'autorizzazione di operare come banche.

2

Essa rilascia l'autorizzazione di operare come banca soltanto se sono osservate in permanenza le condizioni di autorizzazione definite dalla presente legge, come pure l'obbligo esteso di informazione e le esigenze minime stabiliti dalla Banca nazionale.

3

La FINMA può esentare singoli esercenti di sistemi da determinate disposizioni della legge e ordinare alleviamenti o inasprimenti per tenere conto della loro attività particolare e della situazione di rischio.


Art. 2

10 1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia: a. alle succursali istituite in Svizzera da banche estere; b. ai rappresentanti designati in Svizzera da tali banche.11 2

La FINMA emana le opportune disposizioni. Essa può, segnatamente, esigere che i suddetti uffici siano sufficientemente dotati di capitali e chiedere che siano prestate garanzie.

3

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono aprire una succursale o una rappresentanza senza l'autorizzazione della FINMA.12 6

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

7

Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

8 Nuova

espressione

giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

9 RS

951.11

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

11 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

12 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Legge sulle banche

3

952.0

Capo secondo: Autorizzazione a esercitare l'attività13

Art. 3

14 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.

2

L'autorizzazione è concessa se: a. la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la direzione, da una parte, e organi per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione; b.15 la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;

c. le persone incaricate dell'amministrazione e direzione della banca godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile; c.bis 16 17 le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente;

d.18 19 le persone incaricate della direzione della banca sono domiciliate in un luogo che consenta di esercitare la gestione effettiva e di assumerne le responsabilità.

3

La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA.

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

16 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

17 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

19 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

Credito

4

952.0

4

...20

5

Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA.

L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.21 6 La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.22 23 7

Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.24
a25 È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Può garantire integralmente o in parte gli impegni della banca.

b26 Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la
FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di una sorveglianza consolidata adeguata da parte di un'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari.

20 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

21 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

22 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

23 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

24 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

25 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405 2407; FF 1998 3007 ). Vedi anche le disp. fin.

di questa modifica alla fine del presente testo.

26 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

Legge sulle banche

5

952.0

c27 1 Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se: a. almeno una è attiva come banca o commerciante di valori mobiliari; b. operano prevalentemente nel settore finanziario; e c. formano un'unità economica o a causa di altre circostanze si può presumere che una o più imprese sottoposte alla sorveglianza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.

2

È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che opera prevalentemente nel settore bancario o in quello del commercio dei valori mobiliari e comprende almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

d28 1 La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari se esso: a. gestisce in Svizzera una banca organizzata secondo il diritto svizzero o un commerciante di valori immobiliari; oppure b. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera.

2

Se altre autorità estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, la FINMA, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.29
e30 1 La sorveglianza di gruppi da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca.

2

La sorveglianza di conglomerati da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca o di un'impresa di assicurazione e rispetto alla sorveglianza di gruppi finanziari o assicurativi da parte delle autorità di sorveglianza competenti nel caso specifico.

27 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

28 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

29 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

30 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

Credito

6

952.0

f31 1 Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili della direzione generale, della sorveglianza e del controllo del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall'altra, devono godere di buona reputazione e offrire garanzia di un'attività irreprensibile.

2

Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario dev'essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

g32 1 La FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità.

2

La FINMA è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. Per quanto concerne i fondi propri necessari, essa considera le regole vigenti nel settore finanziario e assicurativo nonché l'importanza relativa dei due settori all'interno del conglomerato finanziario e i rischi connessi.

h33
bis 34 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:35 a.36 garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; b. impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; 31 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

32 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

33 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

34 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885).

35 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923).

Legge sulle banche

7

952.0

c. ...37

1bis

Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.38 2 La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero.

3

Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto39 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.40 Si considerano straniere: a. le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; b. le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a.

ter 41 1 Le banche passate in dominio straniero devono sollecitare una autorizzazione suppletiva, conformemente all'articolo 3bis.

2

È necessaria una nuova autorizzazione completiva qualora, in una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.42 3 I membri dell'amministrazione e della direzione della banca devono informare la FINMA di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio straniero nella banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.43
quater 44 1 Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le esigenze particolari di autorizzazione conformemente agli articoli 3bis e 3ter non sono in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente o persone giuridiche con sede in uno

37 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

38 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923). Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

39 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

41 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923).

44 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

Credito

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952.0

Stato contraente creano una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazionali contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reciprocità da parte dell'altro Stato contraente.

2

Le disposizioni menzionate sono applicabili se la persona giuridica è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo e da persone giuridiche con sede in uno Stato terzo.

Capo terzo: Fondi propri, liquidità e altre prescrizioni sulla gestione45

Art. 4

46 1 Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.

2

Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.

3

In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime.

4

La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri.

L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

bis 47 48 1 I prestiti e le anticipazioni concessi da una banca a singoli clienti come anche le partecipazioni a singole imprese devono essere proporzionati ai fondi propri.

2

Il regolamento d'esecuzione stabilisce tale proporzione, tenuto conto dei prestiti e delle anticipazioni a corporazioni di diritto pubblico e del tipo di copertura.

3

...49

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

46 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 951.11).

47 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

48 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

49 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Legge sulle banche

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ter 50 51 1 I crediti ai membri degli organi della banca, agli azionisti determinanti come anche alle persone e società a loro vicine possono essere concessi soltanto secondo i criteri generalmente riconosciuti dal ramo bancario.

2

...52

quater 53 Le banche devono astenersi, in Svizzera o all'estero, dal fare una pubblicità fallace o insistente, ostentando la loro sede in Svizzera o le istituzioni svizzere.

quinquies 54 1 Le banche sono autorizzate a comunicare alle loro società madri, a loro volta sottoposte alla vigilanza da parte di un'autorità di sorveglianza sulle banche o sui mercati finanziari, le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico e necessari alla vigilanza su base consolidata, alle seguenti condizioni:

a. le informazioni sono utilizzate unicamente a scopi di controllo interno o di vigilanza diretta sulle banche o su altri mediatori finanziari sottoposti al regime d'autorizzazione55; b. la società madre e l'autorità competente in materia di vigilanza su base consolidata sono vincolate dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio;

c. le informazioni possono essere trasmesse a terzi soltanto previa autorizzazione della banca o in virtù di un'autorizzazione generale sancita da un trattato internazionale.

2

Se la comunicazione di informazioni ai sensi del capoverso 1 è posta in forse, le banche possono richiedere dalla FINMA una decisione che autorizzi o vieti detta comunicazione.


Art. 5


56

50 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

51 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

52 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

53 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

54 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

55 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

56 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Credito

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952.0

Capo quarto: Conti annuali e bilanci

Art. 6

1 Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione che comprenda i conti annuali ed il rapporto annuale. Il Consiglio federale stabilisce in quali casi debba inoltre essere allestito un conto di gruppo.57 2

Il rapporto di gestione deve essere allestito conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni58 e a quelle della presente legge. Ove la situazione generale lo esiga, il Consiglio federale può autorizzare deroghe. La sua decisione verrà pubblicata.59 3 Il Consiglio federale designa le banche che devono allestire una chiusura intermedia.60 4

I conti annuali, i conti di gruppo e le chiusure intermedie devono essere pubblicati o resi accessibili al pubblico.61 5 Il Consiglio federale stabilisce quali elementi devono figurare nei conti annuali, nei conti di gruppo e nelle chiusure intermedie e prescrive in quale forma ed entro quali termini essi debbano essere pubblicati o resi accessibili al pubblico.62 6 I capoversi 3 e 4 non si applicano ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali.

Capo quinto: ...

Art. 7

a 963

Art. 10


64

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

58 RS

220

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

63 Abrogato dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, con effetto dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

64

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Legge sulle banche

11

952.0

Capo sesto: ...

Art. 11

a 1365

Art. 14


66

Capo settimo: Depositi a risparmio e valori depositati67

Art. 15

1 I depositi designati con l'espressione «risparmio»68 in qualunque combinazione di parole possono essere accettati soltanto dalle banche che pubblicano i loro conti.

Tutte le altre imprese non sono legittimate ad accettare depositi a risparmio e non hanno il diritto di utilizzare l'espressione «risparmio» nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari in relazione con i depositi effettuati presso di loro.69 2 e 3 70


Art. 16

71 Per valori depositati ai sensi dell'articolo 37d della legge si intendono:72 1. le cose mobili e i titoli depositati dai clienti; 2. le cose mobili, i titoli e i crediti che la banca detiene a titolo fiduciario per conto dei clienti deponenti; 3. le pretese tendenti a forniture da parte di terzi, di cui la banca può disporre liberamente, derivanti da operazioni in contanti, da operazioni a termine scadute, da operazioni di copertura o da operazioni per conto dei clienti deponenti.

65 Abrogati dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

66 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

67 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

68 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

70 Abrogati dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

71 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

Credito

12

952.0

Capo ottavo: Contratti di pegno

Art. 17

1 Una banca che vuol riservarsi il diritto d'impegnare i valori da essa stessa ricevuti in pegno o di darli a riporto, deve procurarsi, mediante atto speciale, il consenso di chi li ha costituiti in pegno.

2

La banca non deve mai dare in pegno ad altri valori impegnati né darli a riporto per una somma superiore a quella di cui era essa stessa creditrice verso il suo proprio debitore pignoratizio. Essa deve inoltre aver cura che nessun altro diritto venga costituito in favore di terzi per un valore che superi la detta somma.

Capo nono: Vigilanza e verifica73

Art. 18

74 1 Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari incaricano una società di audit abilitata di effettuare una verifica annuale. La società di audit verifica se essi: a. allestiscono i loro conti conformemente alle prescrizioni applicabili (audit dei conti); e

b. ottemperano alle prescrizioni in materia di vigilanza (audit di vigilanza).

2

La banca, il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario che dispone di una verifica interna ne deve sottoporre i rapporti alla società di audit. Occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

3

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul contenuto e l'attuazione della verifica, sulla forma del rendiconto e sulle esigenze poste alla società di audit.

Essa può autorizzare la FINMA a emanare prescrizioni negli ambiti tecnici.


Art. 19

a 2275 73 Nuova

espressione

giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

74 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

75 Abrogati dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Legge sulle banche

13

952.0

Capo decimo: Vigilanza76

Art. 23

77
La FINMA può effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglomerati finanziari se ciò è necessario in considerazione della loro importanza economica, della complessità della fattispecie da chiarire o per il collaudo di modelli interni.

bis 78 1 e 2 ... 79

3

La FINMA è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento dei loro compiti.80 4 Essa collabora con la Banca nazionale alla vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di gestione delle operazioni su titoli sottoposti alla presente legge. Coordina le sue attività con quelle della Banca nazionale e sente quest'ultima prima di pronunciare una decisione.81
ter 82 Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera cbis e 5 della presente legge, la FINMA può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata.

76 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

77 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

78 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

79 Abrogati dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

80 Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

81 Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

82 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Credito

14

952.0

quater 83
quinquies 84 1 La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

2

Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo.

sexies 85
septies 86 1 Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all'amministrazione di beni o ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti.

2

La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196887 sulla procedura amministrativa.

octies 88

Art. 24

89 1 ...90

2

Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo della presente legge i creditori e i proprietari di una banca possono interporre ricorso solo contro 83 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

84 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

85 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

86 Introdotto dal n. I della LF del 22 apr. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

87 RS

172.021

88 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (RU 2004 2767; FF 2002 7175). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

90 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Legge sulle banche

15

952.0

l'omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione. In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 188991 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).92 3 I ricorsi ai sensi del capoverso 2 non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo.93 Capo undicesimo:94 Misure in caso di rischio d'insolvenza

Art. 25

Condizioni

1

Se vi sono fondati timori che una banca presenti un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest'ultima può ordinare: a. misure di protezione conformemente all'articolo 26; b. una procedura di risanamento conformemente agli articoli 28-32; c. la liquidazione della banca (fallimento della banca) conformemente agli articoli 33-37g.

2

Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a una liquidazione. 3 Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293-336 LEF95), la moratoria nel diritto della società anonima (art. 725-725a del CO96) e l'avviso al giudice (art. 729b cpv. 297 del CO) non sono applicabili alle banche.


Art. 26

Misure di protezione

1

La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:98 a. impartire istruzioni agli organi della banca; b.99 designare un incaricato dell'inchiesta; c. privare gli organi della facoltà di rappresentanza o revocarli; 91 RS

281.1

92 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

93 Introdotto dal n. I 16 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

95 RS

281.1

96 RS

220

97 Ora: art. 728c cpv. 3.

98 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

99 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Credito

16

952.0

d. revocare la società di audit secondo la presente legge o l'ufficio di revisione secondo il CO;

e. limitare l'attività operativa della banca; f. vietare alla banca di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni di valori mobiliari;

g. chiudere la banca; h. concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

2

La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi.

3

Se la FINMA non decide altrimenti circa il corso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell'articolo 297 LEF100.


Art. 27

Protezione del sistema 1

La FINMA informa, se possibile, i gestori di sistemi svizzeri ed esteri di pagamento o di regolamento di transazioni di valori mobiliari sulle misure che intende prendere conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere f-h e sul momento preciso della loro entrata in vigore.

2

Gli ordini di pagamento e di transazioni di valori mobiliari inseriti in un sistema prima che la FINMA abbia ordinato misure o prima che il gestore del sistema ne abbia preso atto o ne avrebbe dovuto prendere atto possono essere revocati solo se non sono irrevocabili secondo le regole del sistema.

3

La vincolatività giuridica di precedenti accordi di compensazione o di realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo rimane impregiudicata dalle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere f-h.


Art. 28

Incaricato del risanamento e direzione durante la procedura 1

Se vi sono buone prospettive di risanamento, la FINMA può incaricare una persona di risanare la banca (incaricato del risanamento). Essa ne definisce i compiti. 2 La FINMA regola la direzione della banca per tutta la durata della procedura di risanamento.


Art. 29

Piano di risanamento

1

L'incaricato del risanamento elabora un piano di risanamento che tuteli al meglio gli interessi dei creditori e dei proprietari.

2

Se prevede un'ingerenza nei diritti dei creditori o dei proprietari, il piano di risanamento viene reso noto dall'incaricato del risanamento ai creditori e proprietari

100 RS

281.1

Legge sulle banche

17

952.0

interessati. Essi possono sollevare obiezioni entro 20 giorni presso l'incaricato del risanamento.

3

Il piano di risanamento deve essere sottoposto alla FINMA per omologazione. Non abbisogna dell'approvazione dell'assemblea generale della banca.


Art. 30

Rifiuto del piano di risanamento Se creditori che rappresentano più della metà dell'ammontare complessivo dei crediti allibrati che rientrano nella terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF101 rifiutano il piano di risanamento entro il termine di notifica delle obiezioni, la FINMA ordina la liquidazione conformemente agli articoli 33-37g.


Art. 31

Omologazione del piano di risanamento La FINMA omologa il piano di risanamento se esso: a. si basa su una valutazione prudente degli attivi della banca; b. pone presumibilmente i creditori in una posizione migliore che non con una liquidazione della banca; c. tiene conto adeguatamente delle obiezioni dei creditori e dei proprietari; d. tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari e del grado dei creditori;

e. garantisce l'osservanza delle condizioni di autorizzazione e delle altre disposizioni legali dopo l'esecuzione del risanamento.


Art. 32

Esercizio di pretese

1

Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, la banca ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285292 LEF102.

2

Se il piano di risanamento esclude per la banca il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti.

3

Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286-288 LEF è determinante il momento dell'omologazione del piano di risanamento. Se la Commissione della banche ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h, fa stato il momento dell'emanazione di questa decisione.

4

Per l'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all'articolo 39, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

101 RS

281.1

102 RS

281.1

Credito

18

952.0

Capo dodicesimo:103 Liquidazione di banche insolventi (fallimento di banche)

Art. 33

Ordine di liquidazione e nomina dei liquidatori 1

Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina la liquidazione e la rende pubblicamente nota. 2 La FINMA nomina uno o più liquidatori. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto. 3 I liquidatori informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.


Art. 34

Effetti e svolgimento 1

L'ordine di liquidazione ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF104.

2

Fatte salve le disposizioni seguenti, la liquidazione deve essere effettuata conformemente agli articoli 221-270 LEF.

3

La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.


Art. 35

Assemblea dei creditori e comitato dei creditori 1

Ha luogo un'assemblea dei creditori solo se i liquidatori lo ritengono opportuno.

2

La FINMA può designare un comitato di creditori. Ne stabilisce i compiti.


Art. 36

Trattamento dei crediti; graduatoria 1

Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati.

2

Per quanto sia necessario per tutelare i loro diritti, i creditori possono prendere visione della graduatoria; al riguardo deve essere salvaguardato nella misura del possibile il segreto professionale secondo l'articolo 47.


Art. 37

Impegni assunti con le misure di protezione Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h sono soddisfatti, in caso di liquidazione, prima di tutti gli altri.

103 Originario avanti art. 29. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

104 RS

281.1

Legge sulle banche

19

952.0

a Piccoli depositi

1

Se sono raggiungibili, i depositanti di cui all'articolo 37b con un credito complessivo esigibile fino a 5000 franchi vengono soddisfatti il più rapidamente possibile fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione.

2

La FINMA può ridurre questo importo.

b Depositi privilegiati 1

I depositi che non sono al portatore, comprese le obbligazioni di cassa, depositati presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 30 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF105.

2

I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della FINMA non sono privilegiati.

3

Qualora di un credito siano titolari più persone, il privilegio può essere esercitato una sola volta.

c Adeguamento alla svalutazione monetaria Il Consiglio federale può adeguare gli importi di cui agli articoli 37a e 37b alla svalutazione monetaria.

d Trattamento dei valori depositati 1

In caso di liquidazione della banca, i valori depositati ai sensi dell'articolo 16 sono defalcati dalla massa, a favore del depositante, fatti salvi i diritti della banca nei confronti di costui.

2

Se la banca in liquidazione è essa stessa depositante presso un terzo, si presume che i valori depositati appartengano ai clienti depositanti; essi sono quindi defalcati dalla massa conformemente al capoverso 1.

3

Il liquidatore della banca deve adempiere nei confronti di un terzo depositario gli obblighi relativi al deposito e quelli derivanti da operazioni giusta l'articolo 16 numero 3.

e Ripartizione e chiusura della procedura 1

Lo stato di ripartizione non è depositato.

2

Dopo la ripartizione, i liquidatori presentano un rapporto finale alla FINMA.

3

La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblicamente nota la chiusura.

105 RS

281.1

Credito

20

952.0

f Coordinamento con le procedure estere 1

Se la banca è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all'estero, la FINMA coordina il fallimento della banca per quanto possibile con i competenti organi esteri.

2

Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa al fallimento della banca, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nella procedura svizzera.

g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri 1

La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di liquidazione e di risanamento pronunciati all'estero nei confronti di banche.

2

La FINMA può riconoscere anche decreti di fallimento e misure che sono stati pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva.

3

Nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori privilegiati con domicilio all'estero.

4

Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 della legge federale del 18 dicembre 1987106 sul diritto internazionale privato.

Capo tredicesimo:107 Garanzia dei depositi
h Principio

1

Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati conformemente all'articolo 37b presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.

2

L'autodisciplina deve essere approvata dalla FINMA.

3

L'autodisciplina è approvata se: a. assicura il pagamento dei depositi garantiti entro tre mesi dall'avvio delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h o della procedura di liquidazione di cui agli articoli 33-37g.; b. prevede un importo massimo di 4 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso; c. assicura che ogni banca tenga, per la metà dei suoi impegni contributivi, una liquidità costante che supera la liquidità legale.

4

Il Consiglio federale può adeguare l'importo di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.

106 RS

291

107 Originario avanti art. 36. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

Legge sulle banche

21

952.0

5

Se l'autodisciplina non soddisfa le condizioni di cui ai capoversi 1-3, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un'ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche.

i Cessione legale

I responsabili della garanzia di cui all'articolo 37h, stabiliti nell'ambito dell'autodisciplina, subentrano nei diritti dei depositanti per l'ammontare dei loro pagamenti.

Capo quattordicesimo: Responsabilità e disposizioni penali108

Art. 38

109 1 Per i banchieri privati la responsabilità civile è retta dal CO110.

2

Alle altre banche è applicabile l'articolo 39.


Art. 39

111 1 La responsabilità dei fondatori di una banca, degli organi di gestione, direzione generale, vigilanza e controllo come pure dei liquidatori e delle società di audit112 nominate dalla banca è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752-760 del CO113).

2

... 114


Art. 40

a 45115

Art. 46

116 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio; 108 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

109 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

110 RS

220

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

112 Nuova

espressione

giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

113 RS

220

114 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

115 Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175).

116 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Credito

22

952.0

b. non tiene regolarmente i libri o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi;

c. non allestisce e non pubblica il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente all'articolo 6.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.


Art. 47

117 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit; b. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

4

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

5

Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.

6

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale118.


Art. 48


119



Art. 49

120 1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. usa indebitamente nella ditta, nella designazione dello scopo dell'azienda o nella pubblicità l'espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»; b. omette di fornire alla FINMA le comunicazioni prescritte; 117 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

118 RS

311.0

119 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

120 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Legge sulle banche

23

952.0

c. pubblicizza l'accettazione di depositi del pubblico e di depositi a risparmio senza disporre dell'autorizzazione legale necessaria.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.


Art. 50


121


bis 122

Art. 51


123

bis 124 Capo quindicesimo: Disposizioni transitorie e finali

Art. 52


125


Art. 53

1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a.126 le disposizioni cantonali sulle banche, ad eccezione di quelle che si riferiscono alle banche cantonali, le disposizioni che disciplinano il commercio, a titolo professionale, delle cartevalori, come anche le disposizioni concernenti la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto cantonale contro gli abusi in materia d'interesse;

b. l'articolo 57 del titolo finale del Codice civile svizzero127.

2

Le disposizioni cantonali sul privilegio legale in favore dei depositi a risparmio cessano di essere valide se, entro tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge, non sono state sostituite da nuove disposizioni che siano conformi agli articoli 15 e 16.

121 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

122 Introdotto dal n. 22 dell'all. al DPA (RS 313.0). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

123 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

124 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

125 Disp. trans. priva d'oggetto.

126 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

127 RS

210

Credito

24

952.0


Art. 54


128



Art. 55


129


Art. 56

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore ed emana
le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 1935130 Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 1971131 1

Le banche e le società finanziarie fondate prima dell'entrata in vigore della presente legge132 non devono sollecitare una nuova autorizzazione per continuare l'attività.

2

Le società finanziarie che d'ora in poi soggiacciono alla presente legge devono notificarsi alla FINMA entro tre mesi a contare dall'entrata in vigore della legge.

3

Le banche e le società finanziarie devono adeguarsi, nel biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, alle prescrizioni dell'articolo 3 capoverso 2 lettere a, c e d e a quelle dell'articolo 3bis capoverso 1 lettera c133, altrimenti l'autorizzazione può essere revocata.

4

Per tener conto del carattere particolare delle società finanziarie e delle casse di credito a termine differito, il Consiglio federale è autorizzato a emanare prescrizioni speciali.

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1994134 1

Le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'entrata in vigore della modificazione del 18 marzo 1994 della presente legge, detengono depositi del pubblico illegittimi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2, devono rimborsarli entro due anni dall'entrata in vigore della modificazione. La FINMA può, se sussistono circostanze particolari, prolungare o abbreviare il termine nei singoli casi.

128 Abrogato dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

129 Abrogato dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885).

130 DCF del 26 feb. 1935 (RU 51 151).

131 RU

1971 809; FF 1970 I 885 132 Questa legge è entrata in vigore il 1° luglio 1971 (art. 1 del DCF del 24 giugno 1971RU 1971 825).

133 Questa disposizione è abrogata.

134 RU

1995 246; FF 1993 I 609

Legge sulle banche

25

952.0

2

Le società finanziarie di carattere bancario che, prima dell'entrata in vigore della presente modificazione e con l'autorizzazione della FINMA, si sono rivolte al pubblico per raccogliere depositi di capitali, sono dispensate dal richiedere una nuova autorizzazione per l'esercizio di un'attività bancaria. Esse devono soddisfare le disposizioni di cui agli articoli 4bis e 4ter entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

3

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 2 lettere cbis e d e dell'articolo 4 capoverso 2bis.

4

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modificazione, i Cantoni devono garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3a135 capoverso 1 e dell'articolo 18 capoverso 1. Ove la vigilanza ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 fosse trasferita alla FINMA prima dello spirare di questo termine, la condizione posta dall'articolo 18 capoverso 1 deve essere soddisfatta al momento del trasferimento.

5

Le persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis, devono annunciarla alla FINMA entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione.

6

Le banche sono tenute a procedere al primo annuncio annuale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 6 al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione.

7

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche organizzate secondo il diritto svizzero devono annunciare alla FINMA tutte le filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza che hanno istituito all'estero.

Disposizioni finali della modifica del 22 aprile 1999136 1

Le banche cantonali già sottoposte integralmente alla vigilanza della FINMA al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono considerate in possesso dell'autorizzazione di cui al capoverso 3.

2

Per la Banca cantonale di Zugo non è richiesta una partecipazione del Cantone superiore a un terzo dei diritti di voto, ai sensi dell'articolo 3a, sempreché non siano modificati la garanzia dello Stato e l'esercizio del diritto di voto da parte del Cantone e sia garantito che le decisioni importanti non possano essere prese senza l'assenso del Cantone.

3

Per la Banca cantonale di Ginevra, la partecipazione dei Comuni al capitale è assimilata alla partecipazione del Cantone secondo l'articolo 3a purché questi non riduca la sua partecipazione.

135 Oggi, questo articolo ha un nuovo testo.

136 RU

1999 2405; FF 1998 3007

Credito

26

952.0

Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 2003137 1

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, l'autodisciplina deve essere presentata alla FINMA per approvazione.

2

Se la FINMA decide la liquidazione di una banca prima dell'entrata in vigore della presente modifica, per la liquidazione così come per la moratoria per le banche o la moratoria concordataria è determinante il diritto anteriore.

Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004138 1

Chiunque gestisce effettivamente a partire dalla Svizzera un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario senza gestire una banca in Svizzera deve annunciarsi alla FINMA entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.

2

I gruppi finanziari e i conglomerati finanziari esistenti devono conformarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

3

La FINMA può prorogare tali termini su domanda tempestiva e motivata.

137 RU

2004 2767; FF 2002 7175 138 RU

2005 5269; FF 2003 3233