01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
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20.12.2008 - 31.12.2008
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1

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)1 dell'8 novembre 1934 (Stato 1° gennaio 2016) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34ter, 64 e 64bis della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 1934, decreta: Capo primo: Sfera d'applicazione

Art. 1

3 1 La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche.

2

Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita.

L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale.4 5 3 Non soggiacciono alla legge, segnatamente: a. gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; b. gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria.

4

Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche RU 51 129 e CS 10 331 1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007).

2 [CS

1 3; RU 1976 2001] 3

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

5

Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

952.0

Banche e casse di risparmio 2

952.0

dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.6 5 La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente.

bis 7

Art. 2

8 1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia: a. alle succursali istituite in Svizzera da banche estere; b. ai rappresentanti designati in Svizzera da tali banche.9 2

La FINMA10 emana le opportune disposizioni. Essa può, segnatamente, esigere che i suddetti uffici siano sufficientemente dotati di capitali e chiedere che siano prestate garanzie.

3

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono aprire una succursale o una rappresentanza senza l'autorizzazione della FINMA.11
bis 12 1 Sottostanno ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge, sempre che nel quadro della vigilanza sul singolo istituto non soggiacciano alla competenza della FINMA in materia di fallimento: a. le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera; 6

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

7

Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale (RU 2004 1985; FF 2002 5413). Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

9

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

10 Nuova

espressione

giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

11 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

12 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

L sulle banche

3

952.0

b. le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti per le attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti).

2

Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza.

3

La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco.

Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

Capo secondo: Autorizzazione a esercitare l'attività13

Art. 3

14 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.

2

L'autorizzazione è concessa se: a. la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la direzione, da una parte, e organi per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione; b.15 la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;

c. le persone incaricate dell'amministrazione e direzione della banca godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile; c.bis 16 17 le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente;

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

16 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

17 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

Banche e casse di risparmio 4

952.0

d.18 19 le persone incaricate della direzione della banca sono domiciliate in un luogo che consenta di esercitare la gestione effettiva e di assumerne le responsabilità.

3

La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA.

4

…20

5

Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA.

L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.21 6 La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.22 23 7

Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.24
a25 È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Può garantire integralmente o in parte gli impegni della banca.

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

19 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

20 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

21 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

22 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

23 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

24 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

25 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007 ). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

L sulle banche

5

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b26 Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la
FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di una sorveglianza consolidata adeguata da parte di un'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari.

c27 1 Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se: a. almeno una è attiva come banca o commerciante di valori mobiliari; b. operano prevalentemente nel settore finanziario; e c. formano un'unità economica o a causa di altre circostanze si può presumere che una o più imprese sottoposte alla sorveglianza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.

2

È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che opera prevalentemente nel settore bancario o in quello del commercio dei valori mobiliari e comprende almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

d28 1 La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari se esso: a. gestisce in Svizzera una banca organizzata secondo il diritto svizzero o un commerciante di valori immobiliari; oppure b. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera.

2

Se altre autorità estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, la FINMA, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.29 26 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

27 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

28 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

29 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Banche e casse di risparmio 6

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e30 1 La sorveglianza di gruppi da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca.

2

La sorveglianza di conglomerati da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca o di un'impresa di assicurazione e rispetto alla sorveglianza di gruppi finanziari o assicurativi da parte delle autorità di sorveglianza competenti nel caso specifico.

f31 1 Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili della direzione generale, della sorveglianza e del controllo del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall'altra, devono godere di buona reputazione e offrire garanzia di un'attività irreprensibile.

2

Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario dev'essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

g32 1 La FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità.

2

La FINMA è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. Per quanto concerne i fondi propri necessari, essa considera le regole vigenti nel settore finanziario e assicurativo nonché l'importanza relativa dei due settori all'interno del conglomerato finanziario e i rischi connessi.

h33 30 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

31 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

32 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

33 Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (RU 2005 5269; FF 2003 3233). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

L sulle banche

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bis 34 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:35 a.36 garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore;

b. impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; c.37 …

1bis

Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.38 2 La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero.

3

Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto39 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.40 Si considerano straniere: a. le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; b. le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a.

ter 41 1 Le banche passate in dominio straniero devono sollecitare una autorizzazione suppletiva, conformemente all'articolo 3bis.

34 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

35 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).

37 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

38 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

39 Testo rettificato dalla CdR dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

41 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

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2

È necessaria una nuova autorizzazione completiva qualora, in una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.42 3 I membri dell'amministrazione e della direzione della banca devono informare la FINMA di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio straniero nella banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.43
quater 44 1 Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le esigenze particolari di autorizzazione conformemente agli articoli 3bis e 3ter non sono in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente o persone giuridiche con sede in uno Stato contraente creano una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazionali contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reciprocità da parte dell'altro Stato contraente.

2

Le disposizioni menzionate sono applicabili se la persona giuridica è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo e da persone giuridiche con sede in uno Stato terzo.

Capo terzo: Fondi propri, liquidità e altre prescrizioni sulla gestione45

Art. 4

46 1 Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.

2

Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.

3

In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime.

4

La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri.

L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).

44 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

46 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

L sulle banche

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bis 47 48 1 I prestiti e le anticipazioni concessi da una banca a singoli clienti come anche le partecipazioni a singole imprese devono essere proporzionati ai fondi propri.

2

Il regolamento d'esecuzione stabilisce tale proporzione, tenuto conto dei prestiti e delle anticipazioni a corporazioni di diritto pubblico e del tipo di copertura.

3

…49

ter 50 51 1 I crediti ai membri degli organi della banca, agli azionisti determinanti come anche alle persone e società a loro vicine possono essere concessi soltanto secondo i criteri generalmente riconosciuti dal ramo bancario.

2

…52

quater 53 Le banche devono astenersi, in Svizzera o all'estero, dal fare una pubblicità fallace o insistente, ostentando la loro sede in Svizzera o le istituzioni svizzere.

quinquies 54 1 Le banche sono autorizzate a comunicare alle loro società madri, a loro volta sottoposte alla vigilanza da parte di un'autorità di sorveglianza sulle banche o sui mercati finanziari, le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico e necessari alla vigilanza su base consolidata, alle seguenti condizioni:

a. le informazioni sono utilizzate unicamente a scopi di controllo interno o di vigilanza diretta sulle banche o su altri mediatori finanziari sottoposti al regime d'autorizzazione55; b. la società madre e l'autorità competente in materia di vigilanza su base consolidata sono vincolate dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio;

47 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

48 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

49 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

50 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

51 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

52 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

53 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

54 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

55 Testo rettificato dalla CdR dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

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952.0

c. le informazioni possono essere trasmesse a terzi soltanto previa autorizzazione della banca o in virtù di un'autorizzazione generale sancita da un trattato internazionale.

2

Se la comunicazione di informazioni ai sensi del capoverso 1 è posta in forse, le banche possono richiedere dalla FINMA una decisione che autorizzi o vieti detta comunicazione.


Art. 5


56

Capo quarto:57 Presentazione dei conti

Art. 6

Allestimento delle chiusure contabili 1

Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione; questo si compone di:

a. il

conto

annuale;

b. la relazione annuale; c. il conto di gruppo.

2

Le banche devono allestire almeno semestralmente una chiusura intermedia.

3

Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere allestiti conformemente alle disposizioni del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni58, alla presente legge e alle rispettive disposizioni di esecuzione.

4

In situazioni straordinarie, il Consiglio federale può prevedere deroghe al capoverso 3.

a Pubblicità

1

Il rapporto di gestione dev'essere reso accessibile al pubblico.

2

Le chiusure intermedie devono essere rese accessibili al pubblico in quanto lo prevedano le disposizioni di esecuzione della presente legge.

3

I capoversi 1 e 2 non si applicano ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali. È fatto salvo l'articolo 958e capoverso 2 del Codice delle obbligazioni59.

56 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

57 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

58 RS

220

59 RS

220

L sulle banche

11

952.0

b Disposizioni di esecuzione 1

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione concernenti la forma, il contenuto e la pubblicazione dei rapporti di gestione e delle chiusure intermedie.

2

Il Consiglio federale può derogare alle disposizioni del Codice delle obbligazioni60 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti se le particolarità dell'attività bancaria o la protezione dei creditori lo giustificano e la situazione economica è esposta in modo equivalente.

3

Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalente-mente tecnici.

4

Alle condizioni di cui al capoverso 2, la FINMA può limitare l'utilizzazione in ambito bancario delle norme contabili riconosciute dal Consiglio federale.

Capo quinto:61 Banche di rilevanza sistemica

Art. 7

Definizione e scopo

1

Per banche di rilevanza sistemica s'intendono banche, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.

2

Congiuntamente alle disposizioni di diritto bancario generalmente applicabili, le disposizioni del presente capo perseguono lo scopo di ridurre ulteriormente i rischi che le banche di rilevanza sistemica costituiscono per la stabilità del sistema finanziario svizzero, di assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico e di evitare l'erogazione di aiuti statali.


Art. 8

Criteri e determinazione della rilevanza sistemica 1

Si considera abbiano rilevanza sistemica le funzioni irrinunciabili per l'economia svizzera e non sostituibili a breve termine. Sono segnatamente funzioni di rilevanza sistemica le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei pagamenti.

2

La rilevanza sistemica di una banca è stabilita in funzione delle sue dimensioni, della sua interdipendenza con il sistema finanziario e con l'economia, nonché della sostituibilità a breve termine dei servizi da essa forniti. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. la quota di mercato detenuta nell'ambito delle funzioni di rilevanza sistemica ai sensi del capoverso 1; b. l'importo dei depositi garantiti secondo l'articolo 37h capoverso 1 eccedente l'importo massimo di cui all'articolo 37h capoverso 3 lettera b; 60 RS

220

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

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952.0

c. il rapporto tra il totale di bilancio della banca e il prodotto interno lordo annuo della Svizzera; d. il profilo di rischio della banca, determinato dal modello aziendale, dalla struttura del bilancio, dalla qualità degli attivi, dalla liquidità e dal grado d'indebitamento.

3

Dopo aver consultato la FINMA, la Banca nazionale svizzera (Banca nazionale) designa mediante decisione le banche di rilevanza sistemica e le loro funzioni di rilevanza sistemica.


Art. 9

Esigenze particolari

1

Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari. L'estensione e il contenuto di dette esigenze dipendono dal grado di rilevanza sistemica della banca interessata. Queste esigenze devono essere proporzionate, devono prendere in considerazione le loro ripercussioni sulla banca interessata e sulla concorrenza e devono tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

2

Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare: a. disporre di fondi propri che, segnatamente: 1. garantiscano, tenuto conto delle esigenze legali, una maggiore capacità di assorbire perdite rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, 2. contribuiscano in misura sostanziale, in caso di rischio d'insolvenza, a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica, 3. le incitino a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a migliorare le loro possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero, 4. siano commisurati agli attivi ponderati in funzione del rischio, da un lato, e agli attivi non ponderati in funzione del rischio, che possono comprendere anche operazioni fuori bilancio, dall'altro; b. disporre di liquidità che garantiscano loro una migliore capacità di assorbire forti oscillazioni di liquidità rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, in modo da riuscire a rispettare i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile; c. ripartire i rischi in modo tale da limitare i rischi di controparte e la concentrazione di rischi;

d. prevedere una pianificazione d'emergenza a livello di struttura, infrastruttura, conduzione, controllo e flussi di capitale e di liquidità interni al gruppo che possa essere attuata immediatamente e che garantisca, in caso di rischio d'insolvenza, il mantenimento delle sue funzioni di rilevanza sistemica.


Art. 10

Applicazione alla singola banca 1

Dopo aver consultato la Banca nazionale, la FINMA stabilisce mediante decisione le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a-c che la banca di

L sulle banche

13

952.0

rilevanza sistemica deve soddisfare. Essa informa il pubblico sulle grandi linee della decisione e sull'osservanza di quanto ivi disposto.

2

La banca di rilevanza sistemica deve provare di soddisfare le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d e di essere in grado di mantenere le funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d'insolvenza. Se la banca non produce tale prova, la FINMA ordina le misure necessarie.

3

Nello stabilire le esigenze relative ai fondi propri di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera a, la FINMA concede agevolazioni in quanto la banca migliori le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero in misura superiore alle esigenze di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d. 4 Dopo aver consultato la Banca nazionale e la FINMA, il Consiglio federale disciplina:

a. le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2; b. i criteri di valutazione della prova di cui al capoverso 2; c. le misure che può ordinare la FINMA nel caso in cui non venga prodotta la prova di cui al capoverso 2.62
a Misure concernenti le retribuzioni 1

Se, malgrado l'attuazione delle esigenze particolari, a una banca di rilevanza sistemica oppure alla sua società madre è accordato un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata di tale sostegno, misure concernenti le retribuzioni. 2

Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno accordato, il Consiglio federale può in particolare: a. vietare del tutto o in parte il versamento di retribuzioni variabili; b. ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione.

3

Le banche di rilevanza sistemica e le loro società madri hanno l'obbligo di prevedere nei loro sistemi di retribuzione una riserva vincolante che consente di limitare il diritto alla retribuzione variabile qualora sia accordato un sostegno statale ai sensi del presente articolo.

Capo sesto:63 Capitale supplementare

Art. 11

Principi 1 Nei loro statuti le banche e le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati dal settore bancario la cui forma giuridica consente l'emissione di azioni o di capitale di partecipazione possono: 62 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 30 set. 2011 alla fine del presente testo.

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

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952.0

a. autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o il capitale di partecipazione (capitale di riserva); b. prevedere, per il caso in cui si verifichi un evento determinante, un aumento del capitale azionario o del capitale di partecipazione mediante conversione di prestiti obbligatoriamente convertibili (capitale convertibile).

2

A prescindere dalla loro forma giuridica, le banche e le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati dal settore bancario possono prevedere nelle condizioni di emissione di prestiti che i creditori rinuncino ai crediti nel caso in cui si verifichi un evento determinante (prestiti con rinuncia al credito).

3

Il capitale supplementare ai sensi dei capoversi 1 e 2 può essere creato soltanto per rafforzare la base di capitale proprio nonché per prevenire o superare una crisi della banca.

4

Il capitale raccolto conformemente alle disposizioni del presente capo mediante l'emissione di prestiti obbligatoriamente convertibili o di prestiti con rinuncia al credito può essere computato nei fondi propri richiesti, nella misura in cui lo consentano la presente legge e le relative disposizioni d'esecuzione. Il computo presuppone l'approvazione delle condizioni di emissione da parte della FINMA.


Art. 12

Capitale di riserva

1

Mediante modifica dello statuto, l'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l'ammontare nominale dell'aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d'amministrazione.

2

Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.

3

Per il resto, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni64 sull'aumento autorizzato del capitale, eccezion fatta per le seguenti:

a. articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale); b. articolo

652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione);

c. articolo

652d (aumento mediante capitale proprio); d. articolo

656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale di partecipazione).

64 RS

220

L sulle banche

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952.0


Art. 13

Capitale convertibile

1

L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante.

2

L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto:

a. il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione;

b. i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione; c. la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti; d. la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi.

3

Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce: a. l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti; b. l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti;

c. il prezzo di emissione o le regole per definirlo; d. il rapporto di conversione o le regole per definirlo.

4

I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti.

5

Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto. 6

La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso.

7

Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili.

8

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni65 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti:

a. articolo

653a capoverso 2 (conferimento minimo); 65 RS

220

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952.0

b. articolo

653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione);

c. articolo

653i (abrogazione).


Art. 14


66

Capo settimo: Depositi a risparmio e valori depositati67

Art. 15

1 I depositi designati con l'espressione «risparmio»68 in qualunque combinazione di parole possono essere accettati soltanto dalle banche che pubblicano i loro conti.

Tutte le altre imprese non sono legittimate ad accettare depositi a risparmio e non hanno il diritto di utilizzare l'espressione «risparmio» nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari in relazione con i depositi effettuati presso di loro.69 2 e 3 ... 70


Art. 16

71 Per valori depositati ai sensi dell'articolo 37d della legge si intendono:72 1. le cose mobili e i titoli depositati dai clienti; 2. le cose mobili, i titoli e i crediti che la banca detiene a titolo fiduciario per conto dei clienti deponenti; 3. le pretese tendenti a forniture da parte di terzi, di cui la banca può disporre liberamente, derivanti da operazioni in contanti, da operazioni a termine scadute, da operazioni di copertura o da operazioni per conto dei clienti deponenti.

66 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

67 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

68 Testo rettificato dalla CdR dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

70 Abrogati dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

71 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

L sulle banche

17

952.0

Capo ottavo:

Art. 17


73

Capo nono: Vigilanza e verifica74

Art. 18

75 1 Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200576 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 200777 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

2

Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono sottoporre il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo alla verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni78.


Art. 19

a 2279 Capo decimo: Vigilanza80

Art. 23

81
La FINMA può effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglomerati finanziari se ciò è necessario in considerazione della loro importanza economica, della complessità della fattispecie da chiarire o per il collaudo di modelli interni.

73 Abrogato dal n. 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).

74 Nuova

espressione

giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

75 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

76 RS

221.302

77 RS

956.1

78 RS

220

79 Abrogati dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

80 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

81 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Banche e casse di risparmio 18

952.0

bis 82 1 Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 200783 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

2

La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche su queste persone.

ter 84 Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera cbis e 5 della presente legge, la FINMA può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata.

quater 85
quinquies 86 1 La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

2

Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo.

sexies 87
septies 88 82 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

83 RS

956.1

84 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

85 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

86 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

87 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

88 Introdotto dal n. I della LF del 22 apr. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007). Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen.

2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

L sulle banche

19

952.0

octies 89

Art. 24

90 1 …91

2

Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo della presente legge i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società del gruppo importante di cui all'articolo 2bis possono interporre ricorso solo contro l'omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione. In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 188992 sulla esecuzione e sul fallimento.93 3 I ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo. La concessione dell'effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro l'omologazione del piano di risanamento.94 4 In caso di accoglimento del ricorso di un creditore o di un proprietario contro l'omologazione del piano di risanamento, il giudice può unicamente accordare un'indennità.95 Capo undicesimo:96 Misure in caso di rischio d'insolvenza

Art. 25

Condizioni

1

Se vi sono fondati timori che una banca presenti un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest'ultima può ordinare: a. misure di protezione conformemente all'articolo 26; 89 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (RU 2004 2767; FF 2002 7175). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

91 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

92 RS

281.1

93 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175). Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

94 Introdotto dal n. I 16 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set.

2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

95 Introdotto

dal

n.

I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

Banche e casse di risparmio 20

952.0

b. una procedura di risanamento conformemente agli articoli 28-32; c. il fallimento97 della banca (fallimento della banca) conformemente agli articoli 33-37g.

2

Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento. 3 Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293-336 LEF98), la moratoria nel diritto della società anonima (art. 725-725a del CO99) e l'avviso al giudice (art. 729b cpv. 2100 del CO) non sono applicabili alle banche.

4

Gli ordini della FINMA riguardano l'intero patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all'estero.101

Art. 26

Misure di protezione

1

La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:102 a. impartire istruzioni agli organi della banca; b.103 designare un incaricato dell'inchiesta; c. privare gli organi della facoltà di rappresentanza o revocarli; d. revocare la società di audit secondo la presente legge o l'ufficio di revisione secondo il CO;

e. limitare l'attività operativa della banca; f. vietare alla banca di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni di valori mobiliari;

g. chiudere la banca; h. concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

2

La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi.

3

Se la FINMA non decide altrimenti circa il corso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell'articolo 297 LEF104.

97 Nuovo espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

98 RS

281.1

99 RS

220

100 Ora: art. 728c cpv. 3.

101 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

102 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

103 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

104 RS

281.1

L sulle banche

21

952.0


Art. 27


105

Prevalenza degli accordi di compensazione, di valorizzazione e di trasferimento 1

Rimangono impregiudicati da tutti gli ordini di cui ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge gli accordi conclusi in precedenza e riguardanti:

a. la compensazione di crediti, compresi il metodo concordato e la determinazione del valore;

b. la realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente determinabile; c. il trasferimento di crediti e obbligazioni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente determinabile.

2

È fatto salvo l'articolo 30a.


Art. 28


106

Procedura di risanamento 1

Se vi sono buone prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari, la FINMA può avviare una procedura di risanamento.

2

Essa emana le decisioni e le disposizioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento.

3

Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare un piano di risanamento.


Art. 29


107

Risanamento della banca In caso di risanamento della banca il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, la banca adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali.


Art. 30


108

Continuazione di servizi bancari 1

Il piano di risanamento può prevedere la continuazione di singoli servizi bancari a prescindere dalla sopravvivenza della banca interessata. 2 Esso può in particolare prevedere che il patrimonio o parte del patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali siano trasferiti ad altri soggetti di diritto o a una banca transitoria.

105 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Banche e casse di risparmio 22

952.0

3

In caso di trasferimento delle relazioni contrattuali, del patrimonio della banca o di parte di esso, l'assuntore subentra al posto della banca dopo l'omologazione del piano di risanamento. La legge del 3 ottobre 2003109 sulla fusione non è applicabile.110
a111 Differimento della disdetta di contratti 1

Con la disposizione o l'approvazione di misure conformemente al presente capo la FINMA può differire:

a. la disdetta di contratti e l'esercizio dei diritti di disdetta; b. l'esercizio di diritti di compensazione, valorizzazione e trasferimento secondo l'articolo 27.

2

Il differimento può essere disposto soltanto se la disdetta o l'esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure.

3

Il differimento può essere disposto al massimo per due giorni lavorativi. La FINMA stabilisce l'inizio e la fine del differimento.

4

Il differimento è escluso o decade se la disdetta o l'esercizio di un diritto di cui al capoverso 1:

a. non sono legati alle misure; e b. sono riconducibili al comportamento della banca in procedura di insolvenza o del soggetto di diritto che riprende integralmente o parzialmente i contratti.

5

Se alla fine del differimento le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali sono rispettate, il contratto rimane in vigore e i diritti di cui al capoverso 1 legati alle misure non possono più essere esercitati.


Art. 31


112

Omologazione del piano di risanamento 1

La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso: a. si fonda su una valutazione prudente degli attivi della banca; b. pone presumibilmente i creditori in una posizione migliore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;

c. tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori;

d.113 tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.

109 RS

221.301

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

111 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

113 Introdotta

dal

n.

I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

L sulle banche

23

952.0

2

L'accordo dell'assemblea generale della banca non è necessario.

3

Se l'insolvenza della banca non può essere altrimenti eliminata, il piano di risanamento può prevedere, tutelando i diritti dei creditori di cui al capoverso 1, la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione dei crediti.114 4

La FINMA rende noti i principi del piano di risanamento.115
a116 Rifiuto del piano di risanamento 1

Se il piano di risanamento prevede un'ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all'atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo.

2

Se i creditori che rappresentano più della metà dell'ammontare complessivo dei crediti allibrati rientranti nella terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF117 rifiutano il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento conformemente agli articoli 33-37g.

3

Il presente articolo non si applica al risanamento di una banca di rilevanza sistemica.118

b119 Compensazione 1 Se gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto giuridico o a una banca transitoria, la FINMA dispone una loro valutazione indipendente.

2

La FINMA disciplina la compensazione fra i soggetti giuridici interessati e completa il piano di risanamento in un'appendice


Art. 32

Esercizio di pretese

1

Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, la banca ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285292 LEF120.

2

Se il piano di risanamento esclude per la banca il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere

114 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

115 Introdotto

dal

n.

I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

116 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

117 RS

281.1

118 Introdotto

dal

n.

I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

119 Introdotto

dal

n.

I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

120 RS

281.1

Banche e casse di risparmio 24

952.0

chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti.

2bis

La revocazione secondo gli articoli 285-292 LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA.121 3 Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286-288 LEF è determinante il momento dell'omologazione del piano di risanamento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h, fa stato il momento dell'emanazione di questa decisione.

3bis

Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in due anni dall'omologazione del piano di risanamento.122 4 Per l'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all'articolo 39, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Capo dodicesimo:123 Fallimento di banche insolventi (fallimento di banche)

Art. 33

Ordine di fallimento e nomina dei liquidatori del fallimento124 1

Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto. 2 La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto. 3 I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.


Art. 34

Effetti e svolgimento 1

L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF125.

2

Fatte salve le disposizioni seguenti, il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF.

3

La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.

121 Introdotto

dal

n.

I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

122 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

123 Originario avanti art. 29. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

124 Nuovo espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

125 RS

281.1

L sulle banche

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952.0


Art. 35


126

Assemblea dei creditori e comitato dei creditori 1

Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA: a. di indire un'assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;

b. di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le competenze.

2

La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.


Art. 36

Trattamento dei crediti; graduatoria 1

Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati.

2

Per quanto sia necessario per tutelare i loro diritti, i creditori possono prendere visione della graduatoria; al riguardo deve essere salvaguardato nella misura del possibile il segreto professionale secondo l'articolo 47.


Art. 37

Impegni assunti con le misure di protezione Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.

a127 Depositi privilegiati

1

I depositi a nome del depositante, incluse le obbligazioni di cassa depositate presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF128.

2

Il Consiglio federale può adeguare l'importo massimo di cui al capoverso 1 alla svalutazione monetaria.

3

I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della FINMA non sono privilegiati.

4

Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta.

5

I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982129 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993130 sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestata126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal

1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

128 RS

281.1

129 RS

831.40

130 RS

831.42

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952.0

ri della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all'importo massimo fissato nel capoverso 1, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.

6

Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota; in casi giustificati può concedere deroghe, in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.

b131 Pagamento immediato

1

I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili. 2

La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF132.

c133
d134 Separazione di valori depositati I valori depositati di cui all'articolo 16 sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 2008135 sui titoli contabili. In caso di sottodotazione si applica l'articolo 19 della legge 3 ottobre 2008 sui titoli contabili.

e Ripartizione e chiusura della procedura 1

Lo stato di ripartizione non è depositato.

2

Dopo la ripartizione, i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.

3

La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblicamente nota la chiusura.

f Coordinamento con le procedure estere 1

Se la banca è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all'estero, la FINMA coordina il fallimento della banca per quanto possibile con i competenti organi esteri.

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

132 RS

281.1

133 Abrogato da n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), con effetto dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

134 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).

135 RS

957.1

L sulle banche

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2

Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa al fallimento della banca, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nella procedura svizzera.

g136 Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri 1

La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche.

2

La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza:

a. i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF137, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e b. gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.

3

Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva.

4

Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero.

5

Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 della legge federale del 18 dicembre 1987138 sul diritto internazionale privato.

Capo tredicesimo:139 Garanzia dei depositi
h Principio

1

Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all'articolo 37a capoverso 1 presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.140 2 L'autodisciplina deve essere approvata dalla FINMA.

3

L'autodisciplina è approvata se: 136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

137 RS

281.1

138 RS

291

139 Originario avanti art. 36. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Banche e casse di risparmio 28

952.0

a.141 assicura il pagamento dei depositi garantiti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione concernente la decisione di misure secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h o del fallimento secondo gli articoli 3337g;

b. 142 prevede un importo massimo di 6 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso; c. assicura che ogni banca tenga, per la metà dei suoi impegni contributivi, una liquidità costante che supera la liquidità legale.

4

Il Consiglio federale può adeguare l'importo di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.

5

Se l'autodisciplina non soddisfa le condizioni di cui ai capoversi 1-3, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un'ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche.

i143 Attivazione della garanzia dei depositi 1

Se ha ordinato una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h o il fallimento ai sensi dell'articolo 33, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.

2

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l'importo corrispondente a disposizione dell'incaricato dell'inchiesta, dell'incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento indicato nella decisione della FINMA.

3

In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché: a. vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine; oppure

b. i depositi garantiti non sono interessati dalla misura di protezione.

4

Il termine di cui al capoverso 2 è interrotto se e finché la misura di protezione ordinata o il fallimento non sono esecutivi.

j144 Modo di procedere e cessione legale 1

L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento designato dalla FINMA paga i depositi garantiti ai depositanti.

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

144 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

L sulle banche

29

952.0

2

Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l'esclusione di qualsiasi compensazione.

3

I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi.

4

Il responsabile della garanzia dei depositi subentra nei diritti dei depositanti in misura corrispondente ai pagamenti.

k145 Scambio di dati

1

La FINMA mette a disposizione del responsabile della garanzia dei depositi i dati necessari alla tutela dei suoi compiti.

2

Il responsabile della garanzia dei depositi fornisce tutte le informazioni alla FINMA, nonché all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento e trasmette loro tutti i documenti necessari all'attuazione della garanzia dei depositi.

Capo tredicesimo a:146 147 Averi non rivendicati
l Trasferimento148

1

Una banca può trasferire averi non rivendicati a un'altra banca senza il consenso dei creditori.

2

Il trasferimento necessita di un contratto scritto tra la banca trasferente e la banca assuntrice.

3

Nell'ambito del fallimento di una banca i liquidatori del fallimento rappresentano nei confronti dei terzi gli interessi dei creditori degli averi non rivendicati.

4

Il Consiglio federale stabilisce in quale momento gli averi sono considerati non rivendicati.

m149 Liquidazione 1 Le banche liquidano gli averi non rivendicati dopo 50 anni, se gli aventi diritto non si manifestano nonostante previa pubblicazione. La liquidazione di averi non rivendicati non superiori a 500 franchi può avvenire senza previa pubblicazione.

2

Le pretese degli aventi diritto si estinguono con la liquidazione.

145 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

146 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

147 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 22 mar. 2013 alla fine del presente testo.

148 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013 (Averi non rivendicati), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1267; FF 2010 6629).

149 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013 (Averi non rivendicati), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1267; FF 2010 6629).

Banche e casse di risparmio 30

952.0

3

Il ricavato della liquidazione è devoluto alla Confederazione.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della pubblicazione e della liquidazione degli averi non rivendicati.

Capo quattordicesimo: Responsabilità e disposizioni penali150

Art. 38

151 1 Per i banchieri privati la responsabilità civile è retta dal CO152.

2

Alle altre banche è applicabile l'articolo 39.


Art. 39

153 La responsabilità dei fondatori di una banca, degli organi di gestione, direzione generale, vigilanza e controllo come pure dei liquidatori nominati dalla banca è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752-760 del Codice delle obbligazioni154).


Art. 40

a 45155

Art. 46

156 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio; b. non tiene regolarmente i libri o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi;

c. non allestisce e non pubblica il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente all'articolo 6.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

150 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459: FF 1999 1669).

151 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

152 RS

220

153 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

154 RS

220

155 Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

156 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

L sulle banche

31

952.0

3

...157


Art. 47

158 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit; b. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale; c.159 divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

1bis

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.160 2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3

...161

4

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

5

Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.

6

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale162.

157 Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

158 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

159 Introdotta dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347

5357).

160 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347

5357).

161 Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

162 RS

311.0

Banche e casse di risparmio 32

952.0


Art. 48


163



Art. 49

164 1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. usa indebitamente nella ditta, nella designazione dello scopo dell'azienda o nella pubblicità l'espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»; b. omette di fornire alla FINMA le comunicazioni prescritte; c. pubblicizza l'accettazione di depositi del pubblico e di depositi a risparmio senza disporre dell'autorizzazione legale necessaria.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3

...165


Art. 50


166


bis 167

Art. 51


168

bis 169 Capo quindicesimo: Disposizioni transitorie e finali

Art. 52

170 Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore dei capi quinto e sesto della modifica
del 30 settembre 2011, e in seguito ogni due anni, il Consiglio federale esamina le 163 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

164 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

165 Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

166 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

167 Introdotto dal n. 22 dell'all. al DPA (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

168 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 ((RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

169 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

L sulle banche

33

952.0

disposizioni interessate paragonando la loro attuazione con quella delle norme internazionali corrispondenti all'estero. Esso ne riferisce all'Assemblea federale e presenta gli eventuali bisogni di modifica di leggi e di ordinanze.


Art. 53

1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a.171 le disposizioni cantonali sulle banche, ad eccezione di quelle che si riferiscono alle banche cantonali, le disposizioni che disciplinano il commercio, a titolo professionale, delle cartevalori, come anche le disposizioni concernenti la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto cantonale contro gli abusi in materia d'interesse;

b. l'articolo 57 del titolo finale del Codice civile svizzero172.

2

Le disposizioni cantonali sul privilegio legale in favore dei depositi a risparmio cessano di essere valide se, entro tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge, non sono state sostituite da nuove disposizioni che siano conformi agli articoli 15 e 16.


Art. 54


173



Art. 55


174


Art. 56

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore ed emana
le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 1935175 171 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

172 RS

210

173 Abrogato dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

174 Abrogato dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, con effetto dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

175 DCF del 26 feb. 1935 (RU 51 151).

Banche e casse di risparmio 34

952.0

Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 1971176 1 Le banche e le società finanziarie fondate prima dell'entrata in vigore della presente legge177 non devono sollecitare una nuova autorizzazione per continuare l'attività.

2

Le società finanziarie che d'ora in poi soggiacciono alla presente legge devono notificarsi alla Commissione delle banche entro tre mesi a contare dall'entrata in vigore della legge.

3

Le banche e le società finanziarie devono adeguarsi, nel biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, alle prescrizioni dell'articolo 3 capoverso 2 lettere a, c e d e a quelle dell'articolo 3bis capoverso 1 lettera c178, altrimenti l'autorizzazione può essere revocata.

4

Per tener conto del carattere particolare delle società finanziarie e delle casse di credito a termine differito, il Consiglio federale è autorizzato a emanare prescrizioni speciali.

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1994179 1 Le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'entrata in vigore della modificazione del 18 marzo 1994 della presente legge, detengono depositi del pubblico illegittimi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2, devono rimborsarli entro due anni dall'entrata in vigore della modificazione. La Commissione delle banche può, se sussistono circostanze particolari, prolungare o abbreviare il termine nei singoli casi.

2

Le società finanziarie di carattere bancario che, prima dell'entrata in vigore della presente modificazione e con l'autorizzazione della Commissione delle banche, si sono rivolte al pubblico per raccogliere depositi di capitali, sono dispensate dal richiedere una nuova autorizzazione per l'esercizio di un'attività bancaria. Esse devono soddisfare le disposizioni di cui agli articoli 4bis e 4ter entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

3

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 2 lettere cbis e d e dell'articolo 4 capoverso 2bis.

4

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modificazione, i Cantoni devono garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3a180 capoverso 1 e dell'articolo 18 capoverso 1. Ove la vigilanza ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 fosse trasferita alla Commissione delle banche prima dello spirare di questo termine, la condizione posta dall'articolo 18 capoverso 1 deve essere soddisfatta al momento del trasferimento.

5

Le persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis, devono 176 RU

1971 809; FF 1970 I 885 177 Questa L è entrata in vigore il 1° lug. 1971 (art. 1 del DCF del 24 giu. 1971RU 1971 825).

178 Questa disp. è abrogata.

179 RU

1995 246; FF 1993 I 609 180 Oggi, questo art. ha un nuovo testo.

L sulle banche

35

952.0

annunciarla alla Commissione delle banche entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione.

6

Le banche sono tenute a procedere al primo annuncio annuale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 6 al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione.

7

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche organizzate secondo il diritto svizzero devono annunciare alla Commissione delle banche tutte le filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza che hanno istituito all'estero.

Disposizioni finali della modifica del 22 aprile 1999181 1 Le banche cantonali già sottoposte integralmente alla vigilanza della Commissione delle banche al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono considerate in possesso dell'autorizzazione di cui al capoverso 3.

2

Per la Banca cantonale di Zugo non è richiesta una partecipazione del Cantone superiore a un terzo dei diritti di voto, ai sensi dell'articolo 3a, sempreché non siano modificati la garanzia dello Stato e l'esercizio del diritto di voto da parte del Cantone e sia garantito che le decisioni importanti non possano essere prese senza l'assenso del Cantone.

3

Per la Banca cantonale di Ginevra, la partecipazione dei Comuni al capitale è assimilata alla partecipazione del Cantone secondo l'articolo 3a purché questi non riduca la sua partecipazione.

Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 2003182 1 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, l'autodisciplina deve essere presentata alla Commissione delle banche per approvazione.

2

Se la Commissione delle banche decide la liquidazione di una banca prima dell'entrata in vigore della presente modifica, per la liquidazione così come per la moratoria per le banche o la moratoria concordataria è determinante il diritto anteriore.

Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004183 1 Chiunque gestisce effettivamente a partire dalla Svizzera un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario senza gestire una banca in Svizzera deve annunciarsi alla Commissione delle banche entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.

2

I gruppi finanziari e i conglomerati finanziari esistenti devono conformarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

181 RU

1999 2405; FF 1998 3007 182 RU

2004 2767; FF 2002 7175 183 RU

2005 5269; FF 2003 3233

Banche e casse di risparmio 36

952.0

3

La Commissione delle banche può prorogare tali termini su domanda tempestiva e motivata.

Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2011184
La prima adozione delle norme di cui all'articolo 10 capoverso 4 dev'essere sottoposta per approvazione all'Assemblea federale.

Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2013185 Per gli averi che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2013
non sono rivendicati da oltre 50 anni, il termine per la pubblicazione è di cinque anni.

184 RU

2012 811; FF 2011 4211 185 RU

2014 1267; FF 2010 6629