01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.03.2012 - 31.12.2012
01.09.2011 - 29.02.2012
01.01.2011 - 31.08.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
20.12.2008 - 31.12.2008
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1

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)1 dell'8 novembre 1934 (Stato 1° giugno 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34ter, 64 e 64bis della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 1934, decreta: Capo primo: Sfera d'applicazione

Art. 1

3 1 La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche.

2

Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita.

L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale.4 5 3 Non soggiacciono alla legge, segnatamente: a. gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; b. gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria.

4

Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come RU 51 129 e CS 10 331 1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405 2407; FF 1998 3007 ).

2 [CS

1 3; RU 1976 2001] 3

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

5

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

952.0

Credito

2

952.0

banche dalla Commissione federale delle banche (Commissione delle banche). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.6 5 La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente.

bis7 1 La Commissione delle banche può assoggettare alla legge sulle banche singoli esercenti dei sistemi di cui all'articolo 19 della legge del 3 ottobre 20038 sulla Banca nazionale e rilasciare loro l'autorizzazione di operare come banche.

2

Essa rilascia l'autorizzazione di operare come banca soltanto se sono osservate in permanenza le condizioni di autorizzazione definite dalla presente legge, come pure l'obbligo esteso di informazione e le esigenze minime stabiliti dalla Banca nazionale.

3

La Commissione delle banche può esentare singoli esercenti di sistemi da determinate disposizioni della legge e ordinare alleviamenti o inasprimenti per tenere conto della loro attività particolare e della situazione di rischio.


Art. 2

9 1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle sedi, succursali ed agenzie istituite in Svizzera da banche estere, come pure ai rappresentanti delle banche estere che esercitano la loro attività in Svizzera.

2

La Commissione delle banche emana le opportune disposizioni. Essa può, segnatamente, esigere che i suddetti uffici siano sufficientemente dotati di capitali e chiedere che siano prestate garanzie.

3

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono esercitare la loro attività in Svizzera, senza l'autorizzazione della Commissione delle banche, aprendo una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.10 6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

7

Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

8 RS

951.11

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

10 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

Banche e casse di risparmio - LF 3

952.0

Capo secondo: Autorizzazione a esercitare l'attività11

Art. 3

12 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione delle banche; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.

2

L'autorizzazione è concessa se: a. la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la direzione, da una parte, e organi per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione; b.13 la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;

c. le persone incaricate dell'amministrazione e direzione della banca godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile; c.bis14 15 le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente;

d.16 17 le persone incaricate della direzione della banca sono domiciliate in un luogo che consenta di esercitare la gestione effettiva e di assumerne le responsabilità.

3

La banca sottopone alla Commissione delle banche lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna.

Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della Commissione delle banche.

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

14 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

15 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

17 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

Credito

4

952.0

4

...18

5

Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la Commissione delle banche. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.19 6 La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.20 21 7

Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la Commissione delle banche prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.22
a23 È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Può garantire integralmente o in parte gli impegni della banca.

bis 24 1 L'autorizzazione per l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una sede, succursale o agenzia di una banca straniera o in mano straniera e l'autorizzazione per la designazione di un rappresentante permanente di una banca estera possono inoltre soggiacere completamente o in parte alle seguenti condizioni:25 18 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

19 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

20 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

21 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

22 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

23 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405 2407; FF 1998 3007 ). Vedi anche le disp. fin.

di questa modificazione alla fine del presente testo.

24 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923).

Banche e casse di risparmio - LF 5

952.0

a.26 garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; b. impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; c. ...27

1bis

Se la banca fa parte di un gruppo operante nel settore finanziario, l'autorizzazione può essere subordinata alla condizione che la stessa sia sottoposta a vigilanza adeguata e consolidata da parte di autorità straniere di vigilanza e sia titolare di un'autorizzazione, rilasciata da quest'ultime, per l'esercizio dell'attività bancaria.28 2

La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero.

3

Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto29 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.30 Si considerano straniere: a. le persone fisiche che non hanno nè la cittadinanza svizzera nè il permesso di residenza in Svizzera; b. le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a.

ter 31 1 Le banche passate in dominio straniero devono sollecitare una autorizzazione suppletiva, conformemente all'articolo 3bis.

2

È necessaria una nuova autorizzazione completiva qualora, in una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.32 3 I membri dell'amministrazione e della direzione della banca devono informare la Commissione delle banche di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio straniero nella banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.33 26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923).

27 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

28 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923).

29 Testo

rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

31 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923).

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109 2110; FF 1994 IV 923).

Credito

6

952.0

quater 34 1 Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le esigenze particolari di autorizzazione conformemente agli articoli 3bis e 3ter non sono in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente o persone giuridiche con sede in uno Stato contraente creano una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazionali contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reciprocità da parte dell'altro Stato contraente.

2

Le disposizioni menzionate sono applicabili se la persona giuridica è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo e da persone giuridiche con sede in uno Stato terzo.

Capo terzo: Fondi propri, liquidità e altre prescrizioni sulla gestione35

Art. 4

36 1 Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.

2

Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La Commissione delle banche è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.

3

In casi particolari la Commissione delle banche può alleviare o inasprire le esigenze minime.

4

La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri.

L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

bis 37 38 1 I prestiti e le anticipazioni concessi da una banca a singoli clienti come anche le partecipazioni a singole imprese devono essere proporzionati ai fondi propri.

2

Il regolamento d'esecuzione stabilisce tale proporzione, tenuto conto dei prestiti e delle anticipazioni a corporazioni di diritto pubblico e del tipo di copertura.

3

...39

34 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

36 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 951.11).

37 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

38 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

Banche e casse di risparmio - LF 7

952.0

ter 40 41 1 I crediti ai membri degli organi della banca, agli azionisti determinanti come anche alle persone e società a loro vicine possono essere concessi soltanto secondo i criteri generalmente riconosciuti dal ramo bancario.

2

...42

quater 43 Le banche devono astenersi, in Svizzera o all'estero, dal fare una pubblicità fallace o insistente, ostentando la loro sede in Svizzera o le istituzioni svizzere.

quinquies 44 1 Le banche sono autorizzate a comunicare alle loro società madri, a loro volta sottoposte alla vigilanza da parte di un'autorità di sorveglianza sulle banche o sui mercati finanziari, le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico e necessari alla vigilanza su base consolidata, alle seguenti condizioni:

a. le informazioni sono utilizzate unicamente a scopi di controllo interno o di vigilanza diretta sulle banche o su altri mediatori finanziari sottoposti al regime d'autorizzazione45; b. la società madre e l'autorità competente in materia di vigilanza su base consolidata sono vincolate dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio;

c. le informazioni possono essere trasmesse a terzi soltanto previa autorizzazione della banca o in virtù di un'autorizzazione generale sancita da un trattato internazionale.

2

Se la comunicazione di informazioni ai sensi del capoverso 1 è posta in forse, le banche possono richiedere dalla Commissione delle banche una decisione che autorizzi o vieti detta comunicazione.


Art. 5

1 Le banche hanno l'obbligo di devolvere almeno un ventesimo del loro utile netto a un fondo di riserva destinato a sopperire alle perdite e di eseguire degli ammortamenti. I versamenti al fondo di riserva devono continuare fino a che esse abbia raggiunto un quinto del capitale sociale o, trattandosi di banche senza capitale proprio versato, un ventesimo dei capitali affidati ad esse da terzi.

39 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

40 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

41 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

42 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

43 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

44 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

45 Testo

rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC).

Credito

8

952.0

1bis

Al fondo di riserva, ancorché raggiunto l'importo legale, devono essere devoluti: a. l'eccedenza realizzata nell'emissione di azioni o di certificati di quota a prezzo superiore al nominale, dopo copertura dei costi d'emissione; b. un decimo degli importi distribuiti agli aventi diritto all'utile netto, dopo la devoluzione ordinaria al fondo di riserva e il versamento d'un dividendo o di un interesse del 5 per cento sui certificati di quota.46 2

Il presente articolo non si applica ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali.47

Capo quarto: Conti annuali e bilanci

Art. 6

1 Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione che comprenda i conti annuali ed il rapporto annuale. Il Consiglio federale stabilisce in quali casi debba inoltre essere allestito un conto di gruppo.48 2

Il rapporto di gestione deve essere allestito conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni49 e a quelle della presente legge. Ove la situazione generale lo esiga, il Consiglio federale può autorizzare deroghe. La sua decisione verrà pubblicata.50 3 Il Consiglio federale designa le banche che devono allestire una chiusura intermedia.51 4

I conti annuali, i conti di gruppo e le chiusure intermedie devono essere pubblicati o resi accessibili al pubblico.52 5 Il Consiglio federale stabilisce quali elementi devono figurare nei conti annuali, nei conti di gruppo e nelle chiusure intermedie e prescrive in quale forma ed entro quali termini essi debbano essere pubblicati o resi accessibili al pubblico.53 6 I capoversi 3 e 4 non si applicano ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali.

46 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405 2407; FF 1998 3007).

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

49 RS

220

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

Banche e casse di risparmio - LF 9

952.0

Capo quinto: ...

Art. 7

a 954

Art. 10


55

Capo sesto:

Rimborso del capitale sociale; disposizioni speciali sulle banche cooperative


Art. 11

1 Per la riduzione del capitale sociale mediante il riscatto di azioni, le banche costituite in società anonime o in società in accomandita per azioni, devono osservare le disposizioni a ciò relative del Codice delle obbligazioni56, con riserva delle norme seguenti:

a. l'assemblea generale non può decidere la riduzione del capitale, se non quando dal rapporto speciale di revisione risulti accertato che anche dopo quest'operazione i crediti dei terzi rimarranno integralmente coperti e la liquidità della banca resterà assicurata; b. la riduzione del capitale può essere eseguita quando siano spirati due mesi a contare dal giorno in cui la decisione e la diffida ai creditori sono state pubblicate nelle forme prescritte dallo statuto e dopo che i creditori, che abbiano notificato i loro crediti entro questo termine, sono stati pagati o hanno ottenuto delle garanzie; c. l'utile contabile che risultasse dalla riduzione del capitale deve essere versato al fondo di riserva in quanto non sia assorbito dall'ammortamento di attivi pericolanti o dalla costituzione di riserve per tali attivi.

2

Le disposizioni del capoverso 1 si applicano per analogia alla riduzione del capitale sociale d'una società a garanzia limitata, come pure alla riduzione o alla soppressione dei certificati di quota di una società cooperativa.57

Art. 12

1 Le banche costituite in forma di società cooperative non possono rimborsare le quote dei soci uscenti se non dopo che siano stati approvati i conti del quarto anno d'esercizio successivo alla dichiarazione di recesso. È equiparata a questa dichiarazione qualsiasi altra causa di perdita della qualità di socio.

54 Abrogato dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale, con effetto dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

55

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

56 RS

220

57 Introdotto dall'art. 17 n. 1 disp. fin. e trans. tit. XXIV - XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RS 220 in fine).

Credito

10

952.0

2

Fino a che siano rimborsate, le quote dei soci uscenti rispondono dei debiti della società.

3

Il rimborso può essere eseguito soltanto se i crediti risultano pienamente coperti ed è garantita la liquidità.58

Art. 13

1 Una banca commerciale non può più essere istituita in forma di società cooperativa.

2

Allorché una società cooperativa già esistente assume in seguite il carattere di una banca commerciale, la Commissione delle banche le assegna un termine per trasformarsi in società anonima, in società in accomandita per azioni o in società a garanzia limitata.59 3 Nel dubbio, spetta alla Commissione delle banche decidere se una banca abbia il carattere di una banca commerciale.


Art. 14


60

Capo settimo: Depositi a risparmio e valori depositati61

Art. 15

1 I depositi designati con l'espressione «risparmio»62 in qualunque combinazione di parole possono essere accettati soltanto dalle banche che pubblicano i loro conti.

Tutte le altre imprese non sono legittimate ad accettare depositi a risparmio e non hanno il diritto di utilizzare l'espressione «risparmio» nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari in relazione con i depositi effettuati presso di loro.63 2 e 3 64

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

59 Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 2 disp. fin. e trans. tit. XXIV - XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RS 220 in fine).

60 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug.

2004

(RS 221.301).

61 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

62 Testo

rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC).

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

64 Abrogati dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Banche e casse di risparmio - LF 11

952.0


Art. 16

65 Per valori depositati secondo l'articolo 37b della legge si intendono: 1. le cose mobili e i titoli depositati dai clienti; 2. le cose mobili, i titoli e i crediti che la banca detiene a titolo fiduciario per conto dei clienti deponenti; 3. le pretese tendenti a forniture da parte di terzi, di cui la banca può disporre liberamente, derivanti da operazioni in contanti, da operazioni a termine scadute, da operazioni di copertura o da operazioni per conto dei clienti deponenti.

Capo ottavo: Contratti di pegno

Art. 17

1 Una banca che vuol riservarsi il diritto d'impegnare i valori da essa stessa ricevuti in pegno o di darli a riporto, deve procurarsi, mediante atto speciale, il consenso di chi li ha costituiti in pegno.

2

La banca non deve mai dare in pegno ad altri valori impegnati nè darli a riporto per una somma superiore a quella di cui era essa stessa creditrice verso il suo proprio debitore pignoratizio. Essa deve inoltre aver cura che nessun altro diritto venga costituito in favore di terzi per un valore che superi la detta somma.

Capo nono: Vigilanza e revisione

Art. 18

1 Le banche hanno l'obbligo di far verificare ogni anno i loro conti annuali da revisori estranei all'istituto.66 2

...67


Art. 19

1 I revisori accertano se i conti annuali sono allestiti, tanto dal lato formale quanto da quello materiale, in conformità delle norme legali, degli statuti e dei regolamenti, delle disposizioni della presente legge e del regolamento esecutivo nonché delle 65 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

66 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

67 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Credito

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disposizioni di diritto cantonale sul privilegio legale in favore dei depositi a risparmio e se sono state rispettate le condizioni d'autorizzazione.68 2 La banca ha l'obbligo di mettere in ogni momento a disposizione dei revisori tutti i libri, i documenti giustificativi e gli atti usualmente impiegati nel sistema bancario svizzero per la verificazione e valutazione degli attivi e passivi, come anche di fornire i ragguagli di cui hanno bisogno per l'adempimento del loro compito.69 3 Se la banca possiede già un organo di controllo che presenti garanzie sufficienti di competenza, i rapporti di quest'ultimo devono essere sottoposti ai revisori. Si eviterà, per quanto possibile, un doppio controllo.


Art. 20

1 Le revisioni possono essere affidate soltanto a sindacati di revisione e a società fiduciarie riconosciute come uffici di revisione per le banche. I requisiti per il riconoscimento di questi uffici sono stabiliti dal regolamento esecutivo. Spetta alla Commissione delle banche decidere se i requisiti esistano nei singoli casi.

2

I sindacati di revisione e le società fiduciarie riconosciute come uffici di revisione devono unicamente occuparsi di revisioni e di affari che siano in diretta relazione con questo genere di attività, come operazioni di controllo, di liquidazione, di assestamento finanziario. È loro vietato di assumere operazioni bancarie vere e proprie e l'amministrazione di beni. La Commissione delle banche delimiterà in un regolamento la sfera d'attività degli uffici di revisione.

3

L'ufficio incaricato della revisione dev'essere indipendente dalla direzione e dall'amministrazione della banca da verificarsi.

4

La revisione sarà compiuta con tutta la diligenza che si richiede da un revisore serio e qualificato.

5

Salvo che verso gli organi competenti della banca verificata e verso la Commissione delle banche, gli uffici di revisione osserveranno il segreto sugli accertamenti fatti durante la loro ispezione.


Art. 21

1 Il rapporto di revisione deve contenere il risultato degli accertamenti fatti in conformità dell'articolo 19 capoverso 1. Da esso si deve inoltre poter desumere in modo chiaro la proporzione esistente fra gli investimenti e i crediti all'estero, da una parte, e la somma complessiva del bilancio, dall'altra. Il regolamento esecutivo stabilisce norme particolareggiate circa gli elementi che devono figurare in questi rapporti.

2

Il rapporto di revisione è comunicato agli organi della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, responsabili secondo la legge, lo statuto, il contratto di società o il regolamento. Se la banca è una persona giuridica, il rapporto di revisione 68 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

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è consegnato anche all'organo di controllo previsto dal Codice delle obbligazioni70.71 3 I revisori, ove accertino infrazioni alle prescrizioni legali o altre irregolarità, devono invitare la banca a rimediare alla situazione entro un termine adeguato. Trascorso invano questo termine, essi devono far rapporto alla Commissione delle banche.72 4

Se appare inutile stabilire un termine giusta il capoverso 3 o se i revisori accertano reati, irregolarità gravi, la perdita della metà dei fondi propri o altri fatti tali da compromettere la sicurezza dei creditori oppure se non possono più confermare che i crediti sono ancora coperti dagli attivi, ne riferiscono senz'indugio alla Commissione delle banche.73

Art. 22

74 1 Le spese della revisione sono sostenute dalla banca interessata. Il calcolo avviene secondo le tariffe approvate dalla Commissione delle banche.

2

...75

Capo decimo: Commissione federale delle banche

Art. 23

76 1 Il Consiglio federale nomina una Commissione federale delle banche, composta di sette a undici membri, e ne designa il presidente e il o i vicepresidenti. Ad essa compete autonomamente la vigilanza sulle banche, i fondi di investimento, le borse, la pubblicazione delle partecipazioni importanti e le offerte pubbliche di acquisto. La commissione dispone di una segreteria permanente.77 2 La commissione, che può articolarsi in più camere, emana un regolamento sulla sua organizzazione e gestione che deve essere approvato dal Consiglio federale.78 3 Essa presenta almeno una volta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sulla propria attività. Essa tratta con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale delle finanze79.80 70 RS

220

71 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

75 Abrogato dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

77 Nuovo testo giusta l'art. 47 della LF del 25 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.1).

78 Nuovo testo giusta l'art. 47 della LF del 25 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.1).

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4

Le spese della commissione e della sua segreteria sono coperte con emolumenti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.81 5 I membri della Commissione devono essere esperti in materia. Essi non possono essere presidenti, vicepresidenti, delegati o membri del comitato direttivo del consiglio d'amministrazione di una banca, di una borsa o di un commerciante di valori mobiliari come neppure membri della direzione di simili istituti, della direzione di un fondo di investimento o di un ufficio di revisione riconosciuto.82
bis 83 1 La Commissione delle banche prende le decisioni necessarie all'applicazione della legge e vigila sull'osservanza delle prescrizioni legali.

2

La Commissione può richiedere ai revisori e alle banche tutte le informazioni e i documenti che le occorrono per l'adempimento del proprio compito; essa ha facoltà di chiedere rapporti ai revisori, segnatamente il rapporto di revisione d'una banca, e di ordinare revisioni straordinarie.

3

La Commissione delle banche è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento dei loro compiti.84 4 Essa collabora con la Banca nazionale alla vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di gestione delle operazioni su titoli sottoposti alla presente legge. Coordina le sue attività con quelle della Banca nazionale e sente quest'ultima prima di pronunciare una decisione.85
ter 86 1 La Commissione delle banche, se accerta violazioni della legge o viene a conoscenza di altre irregolarità, ingiunge i provvedimenti necessari al ripristino dell'ordine legale e alla soppressione delle irregolarità.

79 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

80 RU

1971 1960

81 Nuovo testo giusta l'art. 47 della LF del 25 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.1).

82 Nuovo testo giusta l'art. 47 della LF del 25 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.1).

83 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

84 Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

85 Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

86 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

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1bis

Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis e capoverso 5 della presente legge, la Commissione delle banche87 può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata.88 2 La Commissione può prendere essa stessa, a spese della banca in mora, i provvedimenti prescritti qualora, nonostante l'ingiunzione, una sua decisione esecutiva non sia rispettata entro il termine stabilito.

3

Se una banca rifiuta di sottoporsi a una decisione esecutiva, la Commissione può anche pubblicarla nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o renderla nota in altro modo. Siffatto provvedimento deve essere dapprima comminato.

4

La Commissione, qualora venga a conoscenza di violazioni degli articoli 46, 49 e 50 della presente legge, ne informa senz'indugio il Dipartimento federale delle finanze. Se essa viene a conoscenza di violazioni degli articoli 47 e 48 della presente legge o di crimini o delitti di diritto comune, ne informa l'autorità cantonale competente.

quater 89 1 La Commissione delle banche può delegare un perito come osservatore presso una banca i cui creditori rischiano d'essere seriamente lesi nei propri interessi da gravi irregolarità. Il compito può essere affidato all'ufficio di revisione previsto nella presente legge. Le spese sono a carico della banca.

2

L'osservatore vigila sull'attività degli organi direttivi della banca, segnatamente sull'esecuzione dei provvedimenti ordinati dalla Commissione che egli tiene costantemente informata. Per tale scopo egli gode del diritto illimitato di prendere visione degli affari, dei libri e degli atti della banca senza pertanto essere autorizzato a intervenire nell'attività dell'istituto.

3

...90

quinquies 91 1 La Commissione delle banche revoca l'autorizzazione d'esercitare alla banca che non adempie più le condizioni richieste o che viola gravemente i propri obblighi legali.

2

La revoca dell'autorizzazione provoca lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collettivo e di quelle in accomandita e la cancellazione delle ditte individuali dal registro di commercio. La Commissione designa il liquidatore e vigila sull'attività di quest'ultimo.

87 Testo

rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC).

88 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

89 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

90 Abrogato dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

91 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

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sexies 92 1 Ai fini dell'esecuzione della presente legge, la Commissione delle banche può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere di vigilanza delle banche e dei mercati finanziari.

2

La Commissione delle banche può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, a condizione che tali autorità: a. utilizzino queste informazioni esclusivamente per la vigilanza diretta di banche o di altri intermediari finanziari sottoposti al regime dell'autorizzazione;

b. siano vincolate dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale; e c. queste informazioni non vengano trasmesse a autorità competenti e a organismi incaricati di compiti di vigilanza nell'interesse pubblico senza il consenso della Commissione delle banche o in virtù di un'autorizzazione generale fondata su un trattato internazionale. La trasmissione di informazioni alle autorità penali non è ammessa quando l'assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La Commissione delle banche decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia93.

3

La legge federale del 20 dicembre 196894 sulla procedura amministrativa è applicabile se le informazioni che devono essere trasmesse dalla Commissione delle banche concernono singoli clienti di una banca.

septies 95 1 Ai fini dell'esecuzione della presente legge, la Commissione delle banche può effettuare o far effettuare da uffici di revisione verifiche dirette presso le succursali estere di banche della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel quadro del controllo nel Paese d'origine.

2

La Commissione delle banche può permettere alle autorità estere di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso succursali svizzere di banche estere, a condizione che tali autorità: a. siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese d'origine, della vigilanza su base consolidata sulle banche sottoposte a verifica;

b. utilizzino le informazioni ricevute esclusivamente per la vigilanza su base consolidata di banche e di altri intermediari finanziari sottoposti al regime dell'autorizzazione; c. siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale; e 92 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

93 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

94 RS 172.021 95 Introdotto dal n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405 2407; FF 1998 3007).

Banche e casse di risparmio - LF 17

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d. non trasmettano le informazioni ricevute a autorità competenti e a organismi incaricati di compiti di vigilanza nell'interesse pubblico senza il consenso della Commissione delle banche. La trasmissione di informazioni alle autorità penali non è ammessa quando l'assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La Commissione delle banche decide d'intesa con l'autorità competente.

3

Mediante verifiche transfrontiera dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie alla vigilanza su base consolidata di banche o intermediari finanziari. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se una banca o un intermediario finanziario, considerando tutto il gruppo: a. sia organizzato in maniera adeguata; b. rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività; c. sia diretto da persone che garantiscono un'attività irreprensibile; d. rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e

e. adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.

4

Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all'amministrazione di beni o ai depositi di singoli clienti di una banca, la Commissione delle banche rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196896 sulla procedura amministrativa.

5

La Commissione delle banche può accompagnare le autorità estere di vigilanza sulle banche e sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da un ufficio di revisione secondo la presente legge. La banca interessata può esigere tale accompagnamento.

6

Sono considerate succursali di banche ai sensi del presente articolo: a. le filiali, le succursali e le rappresentanze di banche; b. altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un'autorità di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari.

7

Le succursali organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle autorità estere di vigilanza sulle banche o sugli intermediari finanziari nonché alla Commissione delle banche le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte della Commissione delle banche e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.

96 RS

172.021

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Art. 24

97 Contro le decisioni della Commissione delle banche è ammesso il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, in conformità del titolo quinto della legge federale del 16 dicembre 194398 sull'organizzazione giudiziaria.

Capo undicesimo: Proroga delle scadenze

Art. 25

1 Le banche che devono far fronte in modo prolungato a ritiri di denaro straordinariamente forti, possono chiedere al Consiglio federale d'essere messe al beneficio di una proroga delle scadenze.

2

Le scadenze non possono essere prorogate in favore di banche se non quando sia stabilito, da un rapporto speciale di revisione, che i creditori sono interamente coperti e che il servizio degli interessi sui capitali affidati da terzi potrà essere continuato durante la proroga.


Art. 26

La proroga può essere concessa per il complesso degli impegni della banca o per
certe categorie di essi, ad eccezione degli interessi sui capitali affidati da terzi; essa può estendersi all'importo totale o ad importi parziali degli impegni.


Art. 27

Prima di pronunciarsi su di una domanda di proroga, il Consiglio federale consulta la
Banca nazionale e la Commissione delle banche.99 Le misure di protezione da prendere sono fissate in ogni singolo caso, applicando per analogia gli articoli 29 a 35.

La proroga dev'essere limitata.


Art. 28

Ove risulti, successivamente, che la banca non adempie più alle condizioni per
ottenere la proroga delle scadenze, il Consiglio federale revoca questa proroga e la banca può iniziare la procedura prevista negli articoli 29 o 35 capoverso 2.

97 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

98 RS

173.110

99 Nuovo testo del per. 1 giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

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Capo dodicesimo: Moratoria

Art. 29

1 Una banca che non è in grado di soddisfare alla scadenza i propri impegni può chiedere al giudice competente di concederle una moratoria. A questo scopo, essa deve allegare alla domanda uno stato della situazione, i conti annuali, i rapporti di gestione e i processi verbali esistenti degli ultimi cinque anni.

1bis

Il giudice designa un commissario provvisorio al quale è attribuita la medesima competenza di quello ordinario fino alla decisione sulla domanda di moratoria o all'apertura del fallimento. L'ufficio di revisione previsto nella presente legge può essere designato commissario provvisorio. Gli atti giuridici compiuti dalla banca nel periodo fra la chiusura degli sportelli o la presentazione della domanda di moratoria e la designazione del commissario provvisorio sono considerati nulli nei confronti dei creditor.100 1ter Se una banca ha chiesto la moratoria, il giudice del fallimento differisce la dichiarazione di fallimento finché la domanda di moratoria sia decisa.101 2 Il giudice concede la moratoria per un anno, a condizione che risulti dallo stato della situazione che i crediti sono coperti. Ove le circostanze lo giustifichino, la moratoria può essere dal giudice prorogata di un anno.

3

Il giudice rende pubblica la moratoria e notifica la sua decisione all'ufficio d'esecuzione, al giudice del fallimento e alla Commissione delle banche.

4

I Governi cantonali istituiranno un'unica istanza cantonale come giudice della moratoria.


Art. 30

1 Se il giudice concede la moratoria, designa una o più persone idonee per le funzioni di commissario. Può essere designata come commissario anche una persona giuridica, in particolar modo una banca o una società fiduciaria.

2

Il commissario è posto sotto la vigilanza del giudice, che può revocarlo per motivi gravi.

3

Contro le decisioni illegali del commissario, i creditori e la banca possono ricorrere al giudice; il ricorso dev'essere presentato in iscritto entro dieci giorni da che hanno avuto notizia della decisione. Contro la decisione del giudice è ammesso il ricorso al Tribunale federale.

100 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

101 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

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Art. 31

Immediatamente dopo nominato, il commissario stabilisce la situazione patrimoniale
della banca col concorso d'un ufficio di revisione. Ne riferisce il risultato al giudice e alla banca e prende le misure necessarie per la continuazione dell'esercizio dell'istituto.


Art. 32

1 La moratoria ha gli effetti enunciati nell'articolo 297 della legge federale dell'11 aprile 1889102 sulla esecuzione e sul fallimento.103 2 Durante la moratoria, la banca continua le sue operazioni sotto la vigilanza del commissario e conformandosi alle sue istruzioni; è però ad essa vietato di compiere atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento degli altri. Qualsiasi rimborso ai creditori è subordinato al consenso del commissario. Questi può ordinare, secondo il suo prudente criterio, dei rimborsi di crediti scaduti che non eccedano un certo limite; in questo caso si dovrà tener conto, in adeguata misura, degli interessi dei creditori privilegiati in virtù d'una legge o d'un contratto, come pure di quelli dei piccoli creditori. Questi pagamenti non dovranno essere superiori alla metà delle somme che sono coperte secondo lo stato patrimoniale allestito dal commissario.

3

Durante la moratoria, il giudice può in ogni tempo prendere altre misure determinate dalla situazione e conformi agli interessi della banca o dei creditori. Può, in modo particolare, disporre che la conclusione di nuovi affari, l'alienazione di fondi, la costituzione di pegni o la presentazione di fideiussioni abbisognino, per la loro validità, del consenso del commissario; siffatte misure devono essere pubblicate.

4

La banca ha l'obbligo di presentare al giudice tutti i suoi registri e documenti giustificativi, nonché di fornirgli tutti gli schiarimenti che le sono richiesti. Il commissario deve essere per tempo invitato a prendere parte alle deliberazioni degli organi della banca. Egli stesso può provocare queste deliberazioni.


Art. 33

1 Allorché la banca intenda operare un risanamento stragiudiziale o concludere un concordato, il commissario deve allegare il suo preavviso alle proposte destinate agli organi della società, ai creditori o all'autorità dei concordati.

2

Ove il commissario reputi che la moratoria non è più necessaria, può proporre al giudice di dichiararla estinta; questa decisione dev'essere pubblicata.


Art. 34

Su proposta del commissario o di un creditore, il giudice deve revocare la moratoria
e pubblicare la sua decisione: 102 RS 281.1

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

Banche e casse di risparmio - LF 21

952.0

a. allorché la banca ha ottenuto la moratoria allegando dei fatti inesatti; b. allorché la banca contravviene alle istruzioni del commissario o lede gli interessi legittimi dei creditori o favorisce certi creditori a detrimento degli altri.


Art. 35

1 Qualora, durante la moratoria, un risanamento stragiudiziale risulti attuabile, il giudice può, eccezionalmente, prorogare di sei mesi la moratoria.

2

Al contrario, ove risulti, durante la moratoria, che la banca è oberata o che allo spirare della moratoria essa non sarà in grado di soddisfare alla scadenza i propri impegni o di attuare un risanamento extragiudiziale, il giudice incarica il commissario di chiedere al giudice competente l'immediata dichiarazione di fallimento, salvo che la banca presenti una domanda di concordato. Non è ammesso il differimento della dichiarazione di fallimento, previsto negli articoli 725 capoverso 4104 e 903 capoverso 5 del Codice delle obbligazioni105.106 3

Nel caso di fallimento, il commissario esercita le funzioni attribuite all'amministrazione del fallimento; nel caso di concordato, egli ne è il commissario.

Capo tredicesimo: Norme speciali in materia di fallimento e di concordato

Art. 36

1 Nel caso di fallimento, il giudice che ne pronuncia la dichiarazione, nomina l'amministrazione della massa, a meno che non sia già stato designato a questo scopo un commissario.

2

L'amministrazione del fallimento esercita tutti i diritti, compresi quelli dell'assemblea dei creditori. Contro le sue decisioni è ammesso, entro dieci giorni a contare da che se ne ha avuto notizia, il ricorso al giudice del fallimento che è l'unica istanza cantonale di ricorso. Contro la decisione di questo ultimo è ammesso il ricorso al Tribunale federale.

3

I crediti risultanti dai libri della banca sono considerati come notificati.107 4

I Governi cantonali istituiscono un'unica istanza cantonale come giudice del fallimento.108

104 Ora: art. 725a cpv. 1 e 2.

105 RS

220

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

Credito

22

952.0

5

Il Tribunale federale può emanare, per la procedura di fallimento, altre norme che deroghino alla legge federale dell'11 aprile 1889109 sulla esecuzione e sul fallimento.110

Art. 37

1 Se una banca presenta domanda di concordato, l'autorità competente nomina un'amministrazione provvisoria cui è attribuita la medesima competenza dell'amministrazione ordinaria, fino alla decisione sulla domanda o all'apertura del fallimento.

L'ufficio di revisione previsto nella presente legge può essere designato come amministrazione provvisoria. Se è già stato designato un commissario, egli fungerà anche da amministratore provvisorio. Gli atti giuridici compiuti dalla banca nel periodo fra la chiusura degli sportelli o la presentazione di una domanda di concordato e la designazione dell'amministrazione provvisoria sono considerati nulli nei confronti dei creditori.111 1bis Se una banca ha chiesto il concordato, il giudice del fallimento differisce la dichiarazione di fallimento finché la domanda di moratoria sia decisa.112 1ter

L'autorità competente, se concede il concordato, nomina definitivamente un amministratore, a meno che non sia già stato designato a questo scopo un commissario.113 2 Contro le decisioni dell'amministrazione è ammesso, entro dieci giorni da che se ne ha avuto notizia, il ricorso all'autorità dei concordati, come unica istanza cantonale di ricorso. Contro le decisioni di quest'autorità cantonale è ammesso il ricorso al Tribunale federale.

3

La moratoria in materia di concordato è di sei mesi; ove occorra, essa può essere prorogata di altri sei mesi.

4

I crediti risultanti dai libri della banca sono considerati come notificati.

5

Non vi è assemblea di creditori. I creditori devono essere invitati mediante pubblicazione a far valere le loro obiezioni contro il progetto di concordato depositato.

6

Il concordato non sarà omologato se non quando le condizioni stabilite nell'articolo 306 della legge federale dell'11 aprile 1889114 sulla esecuzione e sul fallimento siano adempite e risulti inoltre da tutte le circostanze concomitanti che gli interessi del complesso dei creditori saranno meglio salvaguardati col concordato che con la liquidazione in via di fallimento.

7

Il concordato può prorogare per una durata adeguata i crediti coperti da pegni.

109 RS

281.1

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

112 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

113 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

114 RS

281.1

Banche e casse di risparmio - LF 23

952.0

8

I Governi cantonali istituiranno un'unica istanza come autorità dei concordati.

9

Il Tribunale federale può emanare, per la procedura di concordato, altre norme che deroghino alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.115
a1161 In caso di fallimento o di concordato con abbandono dell'attivo, i crediti sono collocati conformemente all'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889117 sulla esecuzione e sul fallimento , fatte salve le disposizioni seguenti.

2

Sono collocati in una classe speciale tra la seconda e la terza classe, ma soltanto sino a concorrenza di un importo massimo di 30 000 franchi per creditore: 1. i crediti risultanti da conti sui quali sono versati regolarmente il reddito proveniente da un'attività lucrativa, le rendite o pensioni di lavoratori oppure i contributi di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia;

2. i crediti risultanti da libretti o conti di risparmio, di deposito o di investimento, come pure quelli derivanti da obbligazioni di cassa, ad eccezione dei depositi di altre banche.

3

Il capoverso 2 è applicabile ai titoli al portatore solo in quanto sia provato che erano già in possesso del creditore interessato al momento della chiusura degli sportelli.

4

Qualora di un credito siano titolari più persone, il privilegio può essere esercitato una sola volta.

5

Il Consiglio federale può adeguare l'importo massimo di cui al capoverso 2 alla nuova situazione finanziaria.

b118 1 In caso di fallimento della banca, i valori depositati ai sensi dell'articolo 16 sono defalcati dalla massa, a favore del deponente, fatti salvi i diritti della banca nei confronti di quest'ultimo.

2

Se la banca in fallimento è essa stessa deponente presso un terzo, si presume che i valori depositati appartengano ai clienti deponenti; i valori sono dunque defalcati dalla massa conformemente al capoverso 1.

3

L'amministrazione del fallimento della banca deve adempire nei confronti di un terzo depositario gli obblighi relativi al deposito e quelli derivanti da operazioni giusta l'articolo 16 numero 3.

115 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

116 Introdotto dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

117 RS

281.1

118 Introdotto dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

Credito

24

952.0

Capo quattordicesimo: Responsabilità e disposizioni penali

Art. 38

1 ...119

2

Per i banchieri privati la responsabilità civile è retta dal Codice delle obbligazioni120.

3

Per le altre banche si applicano le disposizioni degli articoli 39 a 45.


Art. 39

121 Chiunque, all'atto della fondazione di una banca o dell'emissione di azioni di quote sociali, di certificati di quota o di obbligazioni della banca, ha, sia intenzionalmente sia per negligenza cooperato a dare o a diffondere in programmi, manifesti, circolari o pubblicazioni analoghe, notizie inesatte o non conformi alle disposizioni legali, è responsabile verso i singoli soci (azionisti, soci d'una società a garanzia limitata cooperativisti) od obbligazionisti del danno loro cagionato.


Art. 40

Chiunque ha preso parte alla fondazione di una banca è tenuto al risarcimento dei
danni sia verso la banca stessa, sia verso i singoli soci e creditori: 1. se abbia intenzionalmente o per negligenza contribuito a che nello statuto o in una relazione dei promotori fossero incompletamente o inesattamente indicati, taciuti o dissimulati dei conferimenti ovvero delle assunzioni di beni o dei vantaggi accordati a singoli soci o ad altre persone, o se abbia in altro modo violato la legge all'atto dell'approvazione di una misura di tal genere; 2. se abbia intenzionalmente o per negligenza cooperato a far iscrivere la banca nel registro di commercio sulla base d'una attestazione o d'un documento contenente indicazioni non vere; 3. se abbia intenzionalmente cooperato a far accettare sottoscrizioni di persone insolventi.


Art. 41

Le persone incaricate della direzione vera e propria degli affari, o della direzione
superiore, della vigilanza e del controllo d'una banca, rispondono sia verso la banca stessa sia verso i singoli soci e creditori del danno che ad essi hanno cagionato mancando, intenzionalmente o per negligenza, ai loro doveri.

119 Abrogato dal n. I della LF del 22 apr. 1999 (RU 1999 2405; FF 1999 3007).

120 RS

220

121 Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 4 disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RS 220 in fine).

Banche e casse di risparmio - LF 25

952.0


Art. 42

I liquidatori o i commissari di una banca che, intenzionalmente o per negligenza,
mancano ai doveri che sono loro imposti dalla legge o dallo statuto, rispondono nello stesso modo degli organi della banca del danno cagionato a quest'ultima, ai suoi soci o ai suoi creditori.


Art. 43

1 Quando la responsabilità di cui agli articoli 40 a 42 si riferisce ad un danno sofferto dalla banca e che non lede se non indirettamente un socio o un creditore di essa, questi non può chiedere se non il risarcimento dovuto alla banca.

2

I creditori della banca non possono far valere i loro diritti se non dopo la dichiarazione di fallimento.

3

Nel fallimento della banca, i diritti dei soci e dei creditori sono esercitati in primo luogo dall'amministrazione della massa. Se questa vi rinuncia, ogni socio o creditore può chiedere di esercitare egli stesso il proprio diritto. Ciò ch'egli ricava dev'essere attribuito in conformità della legge federale dell'11 aprile 1889122 sulla esecuzione e sul fallimento.

4

Allorché l'assemblea generale ha liberato dalla responsabilità coloro che potrebbero essere azionati per risarcimento di danni, questa decisione non è opponibile all'azione di responsabilità di un socio se non quando questi vi abbia aderito, od abbia acquistato la sua qualità di socio posteriormente alla decisione e con perfetta conoscenza di causa, o quando non abbia intentato azione entro sei mesi a contare dalla decisione.


Art. 44

Le persone che rispondono di uno stesso danno rimangono obbligate solidalmente. Il
diritto di regresso tra più interessati sarà determinato dal giudice secondo il grado di colpa di ciascuno di essi.


Art. 45

1 Le azioni di responsabilità di cui agli articoli 39 a 42 si prescrivono in cinque anni a contare dal giorno in cui la parte lesa è venuta a conoscenza del danno e di chi ne è l'autore, e, in ogni caso, in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso si è verificato.

2

Se il risarcimento del danno deriva da un'infrazione sottoposta dalla legge ad una più lunga prescrizione, quest'ultima si applica all'azione civile.

122 RS 281.1

Credito

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Art. 46

123 1 Chiunque intenzionalmente: a. senza aver ricevuto l'autorizzazione della Commissione delle banche, apre una banca, gestisce una sede, una succursale o un'agenzia di una banca estera o nomina un rappresentante permanente d'una banca estera; b. omette di sollecitare l'autorizzazione suppletiva richiesta per le banche in mano straniera;

c. viola le condizioni poste all'autorizzazione; d. usa indebitamente, nella ditta, nella designazione dello scopo dell'azienda o nella pubblicità, l'espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»; e. fa una pubblicità fallace o insistente ostentando la sede svizzera della banca o istituzioni svizzere; f.124 accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio; g. impegna i valori ricevuti in pegno o li dà a riporto, contrariamente all'articolo 17;

h. ...;125 i. dà informazioni false alla Commissione delle banche o all'ufficio di revisione;126

k. quale ufficio di revisione riconosciuto viola gravemente, eseguendo il controllo o allestendo il rispettivo rapporto, gli obblighi impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni d'esecuzione segnatamente fornisce, nel rapporto di revisione, indicazioni false, dissimula fatti importanti, omette d'ingiungere alla banca sottoposta a revisione l'avvertimento prescritto dalla legge o non allestisce il rapporto che deve presentare alla Commissione delle banche;

l.

non tiene regolarmente i libri della banca o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi; è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 50000 franchi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 30000 franchi.

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246 252; FF 1993 I 609).

125 Abrogata dal n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

126 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

Banche e casse di risparmio - LF 27

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Art. 47


127

1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario, liquidatore o commissario, osservatore della Commissione delle banche o membro di un organo o impiegato di un ufficio di revisione riconosciuto, ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 50000 franchi.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 30000 franchi.

3. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

4. Restano riservate le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.


Art. 48

128 Chiunque, in mala fede, danneggia o compromette il credito d'una banca o delle Centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie asserendo o divulgando cose non vere è punito, su querela di parte, con la detenzione o la multa.


Art. 49

129 1 Chiunque, intenzionalmente: a. non allestisce o non pubblica i conti annui o i bilanci intermedi, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 6;

b. non sottopone i conti annui al controllo dell'ufficio di revisione riconosciuto od omette di far procedere alla revisione chiesta dalla Commissione delle banche; c. non adempie i propri obblighi verso l'ufficio di revisione; d. non ottempera a un'ingiunzione della Commissione delle banche intesa a ripristinare l'ordine legale o a sopprimere le irregolarità; e.130 omette di dare alla Commissione delle banche le debite informazioni; f.

rimborsa quote dei soci contrariamente alle disposizioni dell'articolo 12; è punito con l'arresto o la multa fino a 20000 franchi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 10000 franchi.

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

128 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

130 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

Credito

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Art. 50

131 Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, disattende una norma della presente legge o di una pertinente ordinanza o una decisione ufficiale presa in virtù di norme siffatte, è punito con una multa disciplinare fino a 5000 franchi.

bis132 Le disposizioni speciali della legge federale del 22 marzo 1974133 sul diritto penale amministrativo (art. 14 a 18) sono applicabili.


Art. 51

134 1 Alle infrazioni contemplate negli articoli 47 e 48 si applicano le disposizioni generali del Codice penale svizzero135.

2

Alle infrazioni contemplate negli articoli 46, 49, 50 e 50bis si applicano le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 1974136 sul diritto penale amministrativo (art. 2 a 13).

3

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni. In caso d'interruzione della prescrizione, il termine della stessa non può essere prolungato di più della metà.

bis137 1 Il procedimento e il giudizio per le azioni punibili in conformità degli articoli 47 e 48 incombono ai Cantoni.

2

Le infrazioni contemplate negli articoli 46, 49, 50 e 50bis sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale delle finanze, secondo le norme procedurali della legge federale del 22 marzo 1974138 sul diritto penale amministrativo.

131 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

132 Introdotto dal n. 22 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

133 RS

313.0

134 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

135 RS

311.0

136 RS

313.0

137 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

138 RS

313.0

Banche e casse di risparmio - LF 29

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Capo quindicesimo: Disposizioni transitorie e finali

Art. 52


139



Art. 53

1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a.140 le disposizioni cantonali sulle banche, ad eccezione di quelle che si riferiscono alle banche cantonali, le disposizioni che disciplinano il commercio, a titolo professionale, delle cartevalori, come anche le disposizioni concernenti la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto cantonale contro gli abusi in materia d'interesse;

b. l'articolo 57 del titolo finale del Codice civile svizzero141.

2

Le disposizioni cantonali sul privilegio legale in favore dei depositi a risparmio cessano di essere valide se, entro tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge, non sono state sostituite da nuove disposizioni che siano conformi agli articoli 15 e 16.


Art. 54


142



Art. 55


143


Art. 56

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore ed emana
le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 1935144 139 Disp. trans. priva d'oggetto.

140 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

141 RS

210

142 Abrogato dal n. 17 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

143 Abrogato dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885).

144 DCF del 26 feb. 1935 (RU 51 151).

Credito

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Disposizioni finali della modificazione del 21 marzo 1971145 1

Le banche e le società finanziarie fondate prima dell'entrata in vigore della presente legge146 non devono sollecitare una nuova autorizzazione per continuare l'attività.

2

Le società finanziarie che d'ora in poi soggiacciono alla presente legge devono notificarsi alla Commissione delle banche entro tre mesi a contare dall'entrata in vigore della legge.

3

Le banche e le società finanziarie devono adeguarsi, nel biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, alle prescrizioni dell'articolo 3 capoverso 2 lettere a, c e d e a quelle dell'articolo 3bis capoverso 1 lettera c147, altrimenti l'autorizzazione può essere revocata.

4

Per tener conto del carattere particolare delle società finanziarie e delle casse di credito a termine differito, il Consiglio federale è autorizzato a emanare prescrizioni speciali.

Disposizioni finali della modificazione del 18 marzo 1994148 1

Le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'entrata in vigore della modificazione del 18 marzo 1994 della presente legge, detengono depositi del pubblico illegittimi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2, devono rimborsarli entro due anni dall'entrata in vigore della modificazione. La Commissione delle banche può, se sussistono circostanze particolari, prolungare o abbreviare il termine nei singoli casi.

2

Le società finanziarie di carattere bancario che, prima dell'entrata in vigore della presente modificazione e con l'autorizzazione della Commissione delle banche, si sono rivolte al pubblico per raccogliere depositi di capitali, sono dispensate dal richiedere una nuova autorizzazione per l'esercizio di un'attività bancaria. Esse devono soddisfare le disposizioni di cui agli articoli 4bis e 4ter entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

3

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 2 lettere cbis e d e dell'articolo 4 capoverso 2bis.

4

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modificazione, i Cantoni devono garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3a149 capoverso 1 e dell'articolo 18 capoverso 1. Ove la vigilanza ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 fosse trasferita alla Commissione delle banche prima dello spirare di questo termine, la condizione posta dall'articolo 18 capoverso 1 deve essere soddisfatta al momento del trasferimento.

145 RU

1971 809; FF 1970 I 885 146 Questa legge è entrata in vigore il 1° luglio 1971 (art. 1 del DCF del 24 giugno 1971RU 1971 825).

147 Questa disposizione è abrogata.

148 RU

1995 246; FF 1993 I 609 149 Oggi, questo articolo ha un nuovo testo.

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5

Le persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis, devono annunciarla alla Commissione delle banche entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione.

6

Le banche sono tenute a procedere al primo annuncio annuale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 6 al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione.

7

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche organizzate secondo il diritto svizzero devono annunciare alla Commissione delle banche tutte le filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza che hanno istituito all'estero.

Disposizioni finali della modificazione del 22 aprile 1999150 1

Le banche cantonali già sottoposte integralmente alla vigilanza della Commissione delle banche al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono considerate in possesso dell'autorizzazione di cui al capoverso 3.

2

Per la Banca cantonale di Zugo non è richiesta una partecipazione del Cantone superiore a un terzo dei diritti di voto, ai sensi dell'articolo 3a, sempreché non siano modificati la garanzia dello Stato e l'esercizio del diritto di voto da parte del Cantone e sia garantito che le decisioni importanti non possano essere prese senza l'assenso del Cantone.

3

Per la Banca cantonale di Ginevra, la partecipazione dei Comuni al capitale è assimilata alla partecipazione del Cantone secondo l'articolo 3a purché questi non riduca la sua partecipazione.

Disposizioni finali della modificazione del 3 ottobre 2003151 1

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, l'autodisciplina deve essere presentata alla Commissione delle banche per approvazione.

2

Se la Commissione delle banche decide la liquidazione di una banca prima dell'entrata in vigore della presente modifica, per la liquidazione così come per la moratoria per le banche o la moratoria concordataria è determinante il diritto anteriore.

150 RU

1999 2405; FF 1998 3007 151 RU

2004 2767; FF 2002 7175

Credito

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