01.04.2025 - *
01.01.2025 - 31.03.2025
01.06.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2024 - 31.05.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
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01.09.2022 - 21.11.2022
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01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.10.2016 - 31.12.2017
29.09.2016 - 30.09.2016
01.10.2015 - 28.09.2016
29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.02.2014 - 30.06.2015
01.01.2014 - 31.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
01.04.2011 - 28.09.2012
01.01.2011 - 31.03.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
12.12.2008 - 30.11.2010
01.01.2008 - 11.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 28.05.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.10.1999 - 31.03.2004
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142.31

Legge sull'asilo

(LAsi)

del 26 giugno 1998 (Stato 22 novembre 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 19953,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).

3 FF 1996 II 1

Capitolo 1: Principi

Art. 1 Oggetto

La presente legge definisce:

a.
la concessione dell'asilo e lo statuto dei rifugiati in Svizzera;
b.
la protezione provvisoria accordata in Svizzera alle persone bisognose di protezione nonché il loro ritorno.
Art. 2 Asilo

1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.

2 L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.

Art. 3 Definizione del termine «rifugiato»

1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

2 Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.

3 Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5

4 Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7

4 RS 0.142.30

5 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull'asilo) (RU 2012 5359; FF 2010 3889; 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

6 RS 0.142.30

7 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Art. 4 Protezione provvisoria

La Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.

Art. 5 Divieto di respingimento

1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.

2 Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.

Art. 5a8 Collaborazione e coordinamento con fedpol

1 Nell'ambito dei suoi compiti legali di lotta al terrorismo, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) collabora con fedpol.

2 Coordina le misure di sua competenza con le misure preventive di polizia e le misure amministrative di fedpol.

8 Introdotto dal n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 5b9 Compiti di sicurezza delle autorità di migrazione

Nell'ambito dei propri compiti e competenze la SEM verifica se uno straniero rappresenta un pericolo per la sicurezza interna o esterna o per le relazioni internazionali della Svizzera. In caso di segnalazioni di polizia è informato fedpol. Se necessario sono informate anche le autorità cantonali interessate.

9 Introdotto dall'all. 1 n. 2 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2023 16; FF 2020 3117).

Capitolo 2: Richiedenti l'asilo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6a14 Autorità competente

1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15

2 Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16

a.
come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b.
come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

3 Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.

4 Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17

14 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

15 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

17 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 7 Prova della qualità di rifugiato

1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.

2 La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.

3 Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.

Art. 8 Obbligo di collaborare

1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:

a.
dichiarare le sue generalità;
b.18
consegnare i documenti di viaggio e d'identità;
c.
indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo;
d.
designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo;
e.19
collaborare al rilevamento dei dati biometrici;
f.20
sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a).

2 Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera.

3 Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso.

3bis Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22

4 In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi.

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

19 Introdotta dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

20 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

21 RS 0.142.30

22 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 9 Perquisizione

1 L'autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro della Confederazione23 o in un alloggio privato o collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di ricercare documenti di viaggio e d'identità, nonché oggetti pericolosi, droga e beni di dubbia provenienza.24

2 Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso.

23 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

24 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 10 Messa al sicuro e confisca di documenti

1 La SEM25 mette agli atti i documenti di viaggio e d'identità dei richiedenti.26

2 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione della SEM, i documenti di viaggio e d'identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ai rifugiati riconosciuti si applica il capoverso 5.27

3 L'autorità o il servizio amministrativo che mette al sicuro documenti ai sensi del capoverso 2 e ne verifica l'autenticità deve comunicare alla SEM il risultato di tale verifica.

4 La SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente.

5 I passaporti o documenti d'identità rilasciati dallo Stato d'origine ai rifugiati riconosciuti in Svizzera sono messi al sicuro, a destinazione della SEM.28

25 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

26 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

28 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 1229 Notificazione e recapito in caso di soggiorno in un Cantone

1 La notificazione di una decisione o il recapito di una comunicazione all'ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuto dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo procuratore ne ha conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l'invio ritorni al mittente come non recapitabile.

2 Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l'autorità notifica le decisioni o recapita le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.

3 Ove giustificato, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente. La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente o il suo procuratore ne riceve un estratto.

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 12a30 Notificazione e recapito nei centri della Confederazione

1 Nei centri della Confederazione le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate di persona. Se il richiedente l'asilo è entrato in clandestinità, la notificazione e il recapito sono effettuati secondo l'articolo 12.

2 Se al richiedente l'asilo è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso della ricezione della decisione o della comunicazione, quest'ultimo informa il rappresentante legale designato.

3 Se al richiedente l'asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate al richiedente stesso. Un procuratore designato dal richiedente l'asilo è informato senza indugio dell'avvenuta notificazione o dell'avvenuto recapito.

4 La notificazione orale e la motivazione sommaria sono disciplinate dall'articolo 12 capoverso 3.

30 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 1331 Notificazione e recapito nell'ambito della procedura all'aeroporto e in casi urgenti

1 Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda d'asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21-23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l'autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l'articolo 11 capoverso 3 PA32. La notificazione è comunicata al procuratore.

2 Alla procedura all'aeroporto si applica per analogia l'articolo 12a.

3 In altri casi urgenti, la SEM può autorizzare un'autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all'estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

32 RS 172.021

Art. 1433 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri

1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.

2 Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34

a.
l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b.
il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c.
si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d.35
non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.

3 Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.

4 L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.

5 Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.

6 I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

35 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

36 RS 142.20

37 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 15 Servizi intercantonali

I Cantoni possono istituire servizi intercantonali per l'adempimento di compiti attribuiti loro dalla presente legge, segnatamente per le audizioni, la preparazione delle decisioni e l'esecuzione degli allontanamenti.

Art. 16 Lingua della procedura

1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.38

2 Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.39

3 La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se:

a.
il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;
b.
in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
c.
il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.40

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 17 Disposizioni procedurali particolari

1 La disposizione della legge del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d'asilo.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori.

2bis Le domande d'asilo di richiedenti minorenni non accompagnati sono trattate con priorità.42

3 Per la durata della procedura gli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono difesi:

a.
nei centri della Confederazione e all'aeroporto, dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia; questi garantisce il coordinamento con le competenti autorità cantonali;
b.
dopo l'attribuzione a un Cantone, dalla persona di fiducia designata senza indugio dalle competenti autorità cantonali.43

3bis Se sussistono indizi che un richiedente sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, la SEM può disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.44

4 ...45

5 Se è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM fa pervenire gli atti procedurali al richiedente l'asilo o al suo procuratore contemporaneamente alla notificazione della decisione secondo gli articoli 23 capoverso 1, 31a o 111c.46

6 Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.47

41 RS 172.021

42 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

44 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

45 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

46 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

47 Introdotto dall'all. n. I 2 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

Sezione 2: Domanda d'asilo ed entrata in Svizzera

Art. 18 Domanda d'asilo

È considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni.

Art. 1950 Deposito della domanda

1 La domanda d'asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero oppure, all'atto dell'entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro della Confederazione. È fatto salvo l'articolo 24a capoverso 3.

2 Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 2152 Domanda d'asilo presentata alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese

1 Le autorità competenti assegnano a un centro della Confederazione le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese. È fatto salvo l'articolo 24a capoverso 3.53

2 La SEM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

3 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato 1.

52 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407, 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 2254 Procedura all'aeroporto

1 L'autorità competente rileva le generalità delle persone che presentano una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, le fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevare altri dati biometrici e interrogarle sommariamente sull'itinerario seguito e sui motivi che le hanno indotte a lasciare il loro Paese.55

1bis La SEM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.56

1ter La SEM autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/201357 e:58

a.
nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente l'asilo sembra esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'articolo 3 capoverso 1 o minacciato di trattamento inumano; oppure
b.
il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo.59

2 L'entrata in Svizzera è rifiutata provvisoriamente se i provvedimenti di cui al capoverso 1 e la verifica di cui al capoverso 1bis non permettono di determinare immediatamente se sono adempite le condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata secondo il capoverso 1ter.60

2bis Per evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l'entrata in Svizzera è autorizzata.61

3 Nel momento in cui gli rifiuta l'entrata, la SEM assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell'alloggio sono a carico della SEM. I gestori di aeroporti sono responsabili dell'approntamento di alloggi a basso costo.62

3bis Al richiedente l'asilo che presenta una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce una consulenza e una rappresentanza legale gratuite per analogia con gli articoli 102f-102k.63

4 La decisione relativa al rifiuto dell'entrata e all'assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.64

5 Il richiedente può essere trattenuto, al massimo per 60 giorni, all'aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può essere incarcerato in vista del rinvio coatto.

6 La SEM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l'ulteriore procedura all'aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.65

54 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

55 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407, 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

56 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407, 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

57 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

58 Nuovo testo giusta l'all. n. I 2 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

59 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407, 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

60 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407, 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

61 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407, 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.

63 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 2366 Decisioni all'aeroporto

1 Se non autorizza l'entrata in Svizzera, la SEM può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingerla.67

2 La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione.68

66 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Sezione 2a: Centri della Confederazione69

69 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 2470 Centri della Confederazione

1 La Confederazione istituisce centri gestiti dalla SEM. Al riguardo tiene conto dei principi dell'adeguatezza e dell'economicità.

2 Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i Comuni nell'istituzione dei centri.

3 I richiedenti l'asilo sono alloggiati in centri della Confederazione a partire dal deposito della domanda d'asilo:

a.
nella procedura celere, fino alla concessione dell'asilo, fino alla decisione d'ammissione provvisoria o fino alla partenza;
b.
nella procedura Dublino, fino alla partenza;
c.
nella procedura ampliata, fino all'attribuzione al Cantone.

4 Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Alla scadenza della durata massima del soggiorno il richiedente l'asilo è attribuito a un Cantone.

5 La durata massima può essere adeguatamente prolungata se ciò consente di concludere rapidamente la procedura d'asilo o di eseguire l'allontanamento. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli relativi al prolungamento della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione.

6 L'attribuzione a un Cantone può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione, in particolare in caso di aumento rapido e significativo delle domande d'asilo. La ripartizione e l'attribuzione sono rette dall'articolo 27.

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 24a71 Centri speciali

1 I richiedenti l'asilo che compromettono considerevolmente la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio e la sicurezza dei centri della Confederazione sono collocati in centri speciali istituiti e gestiti dalla SEM o dalle autorità cantonali. La collocazione in un centro speciale può essere accompagnata da un'assegnazione di un luogo di soggiorno o da un divieto di accedere a un dato territorio ai sensi dell'articolo 74 capoverso 1bis LStrI72; la procedura è retta dall'articolo 74 capoversi 2 e 3 LStrI.

2 Nei centri speciali possono, alle stesse condizioni, essere collocati richiedenti l'asilo attribuiti a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese dei centri proporzionalmente all'uso che ne fanno.

3 Nei centri speciali si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all'articolo 24; è eccettuato il deposito di una domanda d'asilo.

4 Le domande d'asilo presentate da persone collocate nei centri speciali sono trattate prioritariamente ed eventali decisioni di allontanamento eseguite prioritariamente.

71 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

72 RS 142.20

Art. 24b73 Esercizio dei centri

1 La SEM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l'esercizio dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione.

73 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 24c74 Utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari della Confederazione

1 Se le esistenti strutture di alloggio non sono sufficienti, gli edifici e le infrastrutture militari della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale e senza procedura di approvazione dei piani per l'alloggio di richiedenti o per lo svolgimento di procedure d'asilo per al massimo tre anni, se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene alcuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o dell'edificio.

2 Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1 in particolare:

a.
i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;
b.
le trasformazioni edilizie di esigua entità;
c.
le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;
d.
le costruzioni mobiliari.

3 Gli edifici o le infrastrutture di cui al capoverso 1 possono essere riutilizzati al più presto dopo un'interruzione di due anni, salvo che il Cantone e il Comune d'ubicazione accettino di rinunciare a un'interruzione; sono fatte salve le circostanze eccezionali di cui all'articolo 55.

4 Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d'ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell'alloggio.

74 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101; 2017 6171; FF 2014 6917).

Art. 24d75 Centri d'alloggio cantonali e comunali

1 I richiedenti l'asilo possono essere alloggiati in centri gestiti da un Cantone o da un Comune se non sono disponibili posti sufficienti nei centri della Confederazione di cui all'articolo 24. Per l'alloggio nei centri comunali è necessario il consenso del Cantone d'ubicazione.

2 Il Cantone o il Comune d'ubicazione:

a.
garantisce un alloggio, un'assistenza e un'occupazione adeguati;
b.
concede l'aiuto sociale o il soccorso d'emergenza;
c.
garantisce l'assistenza medica e l'istruzione scolastica di base per i bambini;
d.
adotta i provvedimenti di sicurezza necessari per garantire un esercizio ordinato.

3 Il Cantone o il Comune d'ubicazione può delegare a terzi l'adempimento di tutti o parte dei compiti di cui al capoverso 2.

4 La concessione dell'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale.

5 Sulla base di un accordo, la Confederazione versa al Cantone o al Comune d'ubicazione sussidi federali per l'indennizzo delle spese amministrative, delle spese per il personale e di altre spese sostenute nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 2. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente, i sussidi possono essere fissati in funzione delle spese effettive, in particolare per l'indennizzo di spese uniche.

6 Le rimanenti disposizioni vigenti per i centri della Confederazione sono applicabili per analogia anche ai centri cantonali e comunali. Nei centri di cui al capoverso 1 si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all'articolo 24.

75 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 24e76 Misure complementari

La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti al fine di poter reagire tempestivamente alle fluttuazioni del numero delle domande d'asilo con le necessarie risorse, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il personale e il finanziamento, o con altre misure.

76 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Sezione 3: Procedura di prima istanza

Art. 2679 Fase preparatoria

1 Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure.

2 Durante la fase preparatoria la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l'età (art. 17 cpv. 3bis), verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d'identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull'identità del richiedente.

3 La SEM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d'asilo. Può interrogarlo sulla sua identità, sull'itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. La SEM può interrogare il richiedente su un eventuale traffico di migranti a scopo di lucro. Accerta con il richiedente se la domanda d'asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la domanda, questa è stralciata senza formalità ed è avviata la procedura per il ritorno.

4 Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l'articolo 102abis capoversi 2-3 e la verifica delle impronte digitali secondo l'articolo 102ater capoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino.

5 La SEM può incaricare terzi di svolgere i compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 26a80 Accertamento medico

1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1.

2 Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari.

3 I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia.

80 Originario art. 26bis. Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.

Art. 26b81 Procedura Dublino

La procedura in vista di una decisione di cui all'articolo 31a capoverso 1 lettera b ha inizio con la presentazione della domanda a uno Stato Dublino di prendere o riprendere in carico il richiedente l'asilo. Dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata.

81 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 26c82 Procedura celere

Al termine della fase preparatoria inizia immediatamente la procedura celere con l'audizione sui motivi d'asilo o la concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36. Il Consiglio federale stabilisce le singole fasi procedurali.

82 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 26d83 Procedura ampliata

Se dall'audizione del richiedente sui motivi d'asilo risulta che non è possibile pronunciare una decisione nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, la domanda d'asilo è trattata nel quadro della procedura ampliata e il richiedente attribuito a un Cantone secondo l'articolo 27.

83 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 27 Ripartizione e attribuzione ai Cantoni84

1 I Cantoni s'intendono circa la ripartizione dei richiedenti.

1bis Nella ripartizione dei richiedenti l'asilo si tiene conto in modo adeguato delle prestazioni particolari fornite dai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione o un aeroporto.85

2 Se i Cantoni non riescono a intendersi, il Consiglio federale, dopo averli consultati, stabilisce con un'ordinanza i criteri di ripartizione.

3 La SEM ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (Cantoni d'attribuzione).86 Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia.

4 Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento e per le quali la decisione sull'asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o la cui domanda d'asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione.87

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

85 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

86 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

87 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 2989 Audizione sui motivi d'asilo

1 La SEM procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo; l'audizione si svolge nei centri della Confederazione.

1bis Se necessario, la SEM fa capo a un interprete.

2 Il richiedente può inoltre farsi accompagnare, a sue spese, da una persona e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l'asilo.

3 L'audizione è messa a verbale. Il verbale deve essere firmato dai partecipanti.

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 29a90 Collaborazione all'accertamento dei fatti

Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi e organizzazioni internazionali accordi concernenti la collaborazione all'accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare nello Stato d'origine o di provenienza i motivi di fuga di un richiedente, l'itinerario seguito e il soggiorno in uno Stato terzo.

90 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Art. 31a93 Decisioni della SEM

1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:

a.
può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b.
può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c.
può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d.
può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e.
può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f.94
può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.

2 Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

3 La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.

4 Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.95

93 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

94 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1871; FF 2014 2935).

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 31b96 Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dublino

1 Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), può essere allontanato direttamente nel suo Stato d'origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE97, se:

a.
lo Stato Dublino competente non esegue per lungo tempo allontanamenti verso lo Stato d'origine o di provenienza del richiedente; e
b.
verosimilmente l'allontanamento dalla Svizzera può essere eseguito celermente.

2 Il CEM sollecita presso le autorità competenti dello Stato Dublino interessato le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento e prende gli accordi del caso.

96 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1871; FF 2014 2935).

97 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

Art. 35a99 Ripresa della procedura d'asilo nell'ambito della procedura Dublino

Se in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013100 l'esame della domanda d'asilo spetta alla Svizzera, la procedura d'asilo è ripresa, anche se la domanda è stata precedentemente stralciata.

99 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). Nuovo testo giusta l'all. n. I 2 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

100 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 22 cpv. 1ter.

Art. 36101 Procedura prima delle decisioni

1 In caso di decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 31a capoverso 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito. Lo stesso vale se il richiedente:

a.
inganna le autorità sulla propria identità e l'inganno è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova;
b.
basa la sua domanda in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati;
c.
si rende colpevole di un'altra violazione grave del suo obbligo di collaborare.

2 Negli altri casi ha luogo un'audizione secondo l'articolo 29.

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Art. 37102 Termini procedurali di prima istanza

1 Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 21 e 23 del regolamento (UE) n. 604/2013103.

2 Nella procedura celere (art. 26c) le decisioni devono essere notificate entro otto giorni lavorativi dalla conclusione della fase preparatoria.

3 Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, i termini di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere superati di alcuni giorni.

4 Nella procedura ampliata (art. 26d) le decisioni devono essere prese entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria.

5 Nei casi rimanenti le decisioni di non entrata nel merito devono essere prese entro cinque giorni lavorativi e le altre decisioni entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.

6 Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)104, l'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927105 (CPM) o l'articolo 68 LStrI106.107

102 Nuovo testo giusta i n. I e IV 2 per i cpv. 4 e 6 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

103 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

104 RS 311.0

105 RS 321.0

106 RS 142.20

107 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 37b109 Strategia della SEM per il trattamento delle domande

La SEM stabilisce in una strategia quali domande d'asilo sono trattate prioritariamente. Al riguardo tiene conto in particolare dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o della non fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente.

109 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Art. 39111 Concessione della protezione provvisoria

Se dalle informazioni raccolte nel centro della Confederazione o dall'audizione sui motivi d'asilo emerge manifestamente che il richiedente fa parte di un gruppo di persone bisognose di protezione di cui all'articolo 66, gli è accordata la protezione provvisoria.

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Art. 40 Rigetto senza ulteriori chiarimenti

1 Se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nessun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti.

2 La decisione dev'essere motivata almeno sommariamente.112

112 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 41a114 Coordinamento con la procedura d'estradizione

Se contro il richiedente è pendente una domanda d'estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 1981115 sull'assistenza in materia penale, la SEM decide sulla domanda d'asilo tenendo conto degli atti della procedura d'estradizione.

114 Introdotto dal n. I 1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).

115 RS 351.1

Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d'asilo

Art. 43 Autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa

1 Durante il soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa.117

1bis Le ulteriori condizioni d'ammissione per esercitare un'attività lucrativa sono rette dalla LStrI118.119

2 L'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorquando la procedura d'asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d'impugnazione straordinario e l'esecuzione dell'allontanamento è stata sospesa. Se la SEM prolunga il termine di partenza nell'ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un'attività lucrativa. Durante una procedura di cui all'articolo 111c non sono rilasciate autorizzazioni d'esercitare un'attività lucrativa.120

3 D'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, il DFGP può autorizzare i Cantoni a prorogare l'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa per determinate categorie di persone oltre lo scadere del termine di partenza, sempre che circostanze speciali lo giustifichino. Questa disposizione si applica per analogia anche alla procedura d'asilo di cui all'articolo 111c.121

3bis Per determinati gruppi di richiedenti, il Consiglio federale può emanare un divieto temporaneo di lavoro.122

4 I richiedenti autorizzati a esercitare un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni di polizia degli stranieri o che partecipano a programmi d'occupazione non sottostanno al divieto di lavorare.123

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

118 RS 142.20

119 Introdotto dall'all. n. II 1 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3327).

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

122 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Sezione 5: Esecuzione dell'allontanamento e misure sostitutive124

124 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 45 Decisione d'allontanamento128

1 La decisione d'allontanamento indica:

a.129
fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino130, l'obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen nonché l'obbligo di recarsi nello Stato di provenienza o in un altro Stato fuori dallo spazio Schengen che ne ammette l'entrata;
b.131
fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, la data entro la quale il richiedente deve lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen; se è stata ordinata l'ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;
c.132
i mezzi coercitivi;
d.
se del caso, i Paesi verso i quali il richiedente non può essere allontanato;
e.
se del caso, la misura sostitutiva dell'esecuzione;
f.
il Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o della misura sostitutiva.

2 Con la decisione d'allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Nel caso di decisioni prese nella procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni. Nella procedura ampliata il termine è compreso tra sette e 30 giorni.133

2bis Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.134

3 Se il richiedente è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, l'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni.135

4 Al richiedente è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.136

128 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219).

130 Tali Accordi sono elencati nell'allegato 1.

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219).

132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

134 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

135 Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219).

136 Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

Art. 45a137 Segnalazione nel sistema d'informazione Schengen

1 I dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali in virtù degli articoli 44 e 45 della presente legge è stata pronunciata una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE138 sono inseriti dalla SEM nel sistema d'informazione Schengen (SIS).

2 Gli allontanamenti di rifugiati sono inseriti nel SIS dall'autorità competente che ha emanato la decisione di allontanamento o di espulsione secondo l'articolo 64 o 68 LStrI139.

3 Gli articoli 68b-68e LStrI si applicano per analogia.

137 Introdotto dall'all. 1 n. 2 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2023 16; FF 2020 3117).

138 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

139 RS 142.20

Art. 46 Esecuzione da parte dei Cantoni

1 Il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento.140

1bis Durante il soggiorno di un richiedente l'asilo in un centro della Confederazione l'esecuzione dell'allontanamento compete al Cantone d'ubicazione. Per le persone di cui all'articolo 27 capoverso 4 l'esecuzione dell'allontanamento compete al Cantone d'ubicazione anche dopo il loro soggiorno in un centro della Confederazione. Il Consiglio federale può prevedere che a causa di circostanze particolari sia competente un Cantone diverso da quello d'ubicazione.141

1ter In caso di domanda multipla ai sensi dell'articolo 111c, l'esecuzione dell'allontanamento e la concessione del soccorso d'emergenza spettano al Cantone competente per la precedente procedura d'asilo e d'allontanamento.142

2 Se per ragioni tecniche l'allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda alla SEM di ordinare l'ammissione provvisoria.143

3 La SEM vigila sull'esecuzione e allestisce congiuntamente ai Cantoni un monitoraggio dell'esecuzione dell'allontanamento.144

140 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

141 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

142 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

144 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).

Art. 47 Luogo di soggiorno sconosciuto

Se il richiedente allontanato si sottrae all'esecuzione dell'allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, il Cantone o la SEM possono ordinarne l'iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.

Art. 48 Collaborazione tra i Cantoni

Se il richiedente allontanato non si trova nel Cantone incaricato dell'esecuzione dell'allontanamento, il Cantone di soggiorno deve, a richiesta, fornire assistenza amministrativa. Tale assistenza consiste segnatamente nella consegna del richiedente al Cantone competente per eseguire l'allontanamento o nell'esecuzione diretta dell'allontanamento.

Capitolo 3: Concessione dell'asilo e statuto dei rifugiati

Sezione 1: Concessione dell'asilo

Art. 49 Principio

L'asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato e se non vi sono motivi d'esclusione.

Art. 50 Secondo asilo

L'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni.

Art. 51 Asilo accordato a famiglie

1 I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.145

1bis Se nell'ambito della procedura d'asilo rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile146 (CC), la SEM ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La procedura è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la procedura è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.147

2 ...148

3 I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono anch'essi riconosciuti come rifugiati sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.149

4 Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera.150

5 ...151

145 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

146 RS 210

147 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

148 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

149 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

151 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087).

Art. 53154 Indegnità

Non è concesso asilo al rifugiato:

a.
che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili;
b.
che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta; o
c.
nei confronti del quale sia stata ordinata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP155 o dell'articolo 49a o 49abis CPM156.

154 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

155 RS 311.0

156 RS 321.0

Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga

Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'articolo 3 soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.

Art. 55 Circostanze eccezionali

1 In periodo di grave tensione internazionale, in caso di conflitto armato nel quale la Svizzera non è coinvolta o in caso di afflusso straordinario, in tempo di pace, di persone in cerca di asilo, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati fin quando le circostanze lo consentono.

2 Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Può, derogando alla legge, disciplinare restrittivamente le condizioni per la concessione dell'asilo e lo statuto dei rifugiati ed emanare speciali disposizioni procedurali. Esso riferisce immediatamente all'Assemblea federale.

3 Se l'accoglimento duraturo di rifugiati supera le possibilità della Svizzera, l'asilo può essere concesso anche solo a titolo temporaneo, fin quando le persone accolte possono recarsi in un altro Paese.

4 Se si annuncia un flusso importante di rifugiati verso la Svizzera, il Consiglio federale ricerca una collaborazione internazionale rapida ed efficace in merito alla loro ripartizione.

Sezione 2: Asilo per gruppi di rifugiati

Art. 56 Decisione

1 L'asilo è accordato a gruppi importanti di rifugiati con una decisione del Consiglio federale. Qualora si tratti di piccoli gruppi, la decisione spetta al DFGP.

2 La SEM designa i rifugiati che fanno parte di un tale gruppo.

Art. 57 Ripartizione e prima integrazione

1 La ripartizione dei rifugiati tra i Cantoni è retta dall'articolo 27.

2 Nell'ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro di prima integrazione.

Sezione 3: Statuto dei rifugiati

Art. 58 Principio

Lo statuto dei rifugiati in Svizzera è retto dalla legislazione sugli stranieri, in quanto non siano applicabili disposizioni particolari, segnatamente quelle della presente legge o della convenzione del 28 luglio 1951157 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 59158 Effetti

Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che adempiono la qualità di rifugiato sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate rifugiati ai sensi della presente legge e della Convenzione del 28 luglio 1951159 sullo statuto dei rifugiati.

158 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

159 RS 0.142.30

Art. 61162 Attività lucrativa

1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP163 o dell'articolo 49a o 49abis CPM164 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI165, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI).166

2 Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego. La procedura di notifica è retta dall'articolo 85a capoversi 2-6 LStrI.

3 Il capoverso 2 non si applica ai rifugiati riconosciuti titolari di un permesso di domicilio.

162 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521; 2018 3171; FF 2013 2045; 2016 2471).

163 RS 311.0

164 RS 321.0

165 RS 142.20

166 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 62 Esami per le professioni mediche

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo sono ammesse agli esami federali per le professioni mediche; il Dipartimento federale dell'interno determina le condizioni.

Sezione 4: Fine dell'asilo

Art. 63 Revoca

1 La SEM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato:

a.
se lo straniero ha ottenuto l'asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali;
b.
per i motivi menzionati nell'articolo 1 sezione C numeri 1-6 della convenzione del 28 luglio 1951167 sullo statuto dei rifugiati.

1bis La SEM disconosce la qualità di rifugiato a chi si reca nel proprio Stato d'origine o di provenienza. Il disconoscimento non è pronunciato se il rifugiato rende verosimile che si è visto costretto a recarsi nel proprio Stato d'origine o di provenienza.168

2 La SEM revoca l'asilo se il rifugiato:

a.
ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili;
b.
non ha rispettato il divieto di viaggiare di cui all'articolo 59c capoverso 1, secondo periodo LStrI169.170

3 La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato è efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali.

4 La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende né al coniuge né ai figli.171

167 RS 0.142.30

168 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

169 RS 142.20

170 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413; 2020 881; FF 2018 1381).

171 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

Art. 64 Termine dell'asilo

1 L'asilo in Svizzera ha termine se:

a.172
il rifugiato ha soggiornato per più di un anno all'estero;
b.
il rifugiato ha ottenuto asilo in un altro Paese o l'autorizzazione di risiedervi durevolmente;
c.
il rifugiato vi rinuncia;
d.173
è stato eseguito l'allontanamento o l'espulsione;
e.174
è passata in giudicato l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP175 o dell'articolo 49a o 49abis CPM176.

2 In circostanze speciali la SEM può prorogare il termine previsto nel capoverso 1 lettera a.

3 Lo statuto di rifugiato e l'asilo hanno termine se lo straniero acquista la cittadinanza svizzera conformemente all'articolo 1 sezione C numero 3 della convenzione del 28 luglio 1951177 sullo statuto dei rifugiati.178

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

174 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

175 RS 311.0

176 RS 321.0

177 RS 0.142.30

178 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Capitolo 4: Protezione provvisoria e statuto delle persone bisognose di protezione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 66 Decisione di principio del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell'articolo 4.

2 Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art. 67 Misure di politica estera

1 La protezione provvisoria, le misure e l'assistenza nello Stato d'origine o nello Stato o regione di provenienza delle persone bisognose di protezione devono, per quanto possibile, completarsi reciprocamente.

2 La Confederazione collabora con lo Stato d'origine o di provenienza, con altri Paesi d'accoglienza e con organizzazioni internazionali, allo scopo di creare condizioni propizie a un ritorno sicuro.

Sezione 2: Procedura

Art. 68 Persone bisognose di protezione che si trovano all'estero

1 La SEM definisce più precisamente il gruppo delle persone bisognose di protezione e decide chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia.

2 La decisione relativa alla concessione della protezione provvisoria può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia.

3 ... 181

181 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 69 Persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera

1 Gli articoli 18, 19 e 21-23 si applicano per analogia alle domande presentate da persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera.182

2 Se non vi è esposizione manifesta a una persecuzione ai sensi dell'articolo 3, la SEM determina, esperito l'interrogatorio presso il centro della Confederazione conformemente all'articolo 26, chi appartiene a un gruppo di persone bisognose di protezione e chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. La concessione della protezione provvisoria non può essere impugnata.

3 Se è accordata la protezione provvisoria, la procedura d'esame di un'eventuale domanda di riconoscimento della qualità di rifugiato è sospesa.

4 Se intende rifiutare la protezione provvisoria, la SEM prosegue senza indugio la procedura di riconoscimento della qualità di rifugiato o la procedura di allontanamento.

182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 70 Riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato

Le persone bisognose di protezione che hanno presentato una domanda per il riconoscimento della qualità di rifugiato possono chiedere al più presto cinque anni dopo la decisione di sospensione conformemente all'articolo 69 capoverso 3 la riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Al momento della riapertura di questa procedura la protezione provvisoria è revocata.

Art. 71 Concessione della protezione provvisoria alle famiglie

1 La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se:183

a.
chiedono insieme la protezione e non vi sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 73;
b.
la famiglia è stata separata da avvenimenti ai sensi dell'articolo 4 e intende riunirsi in Svizzera, sempre che non si oppongano circostanze particolari.

1bis Se nell'ambito della procedura per la concessione della protezione provvisoria rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 CC184, la SEM ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.185

2 La protezione provvisoria è accordata anche ai figli nati in Svizzera.

3 Deve essere autorizzata l'entrata in Svizzera degli aventi diritto che si trovano all'estero.

4 Il Consiglio federale disciplina per altri casi le condizioni per il ricongiungimento familiare.

183 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

184 RS 210

185 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

Art. 72186 Procedura

Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 1, 2a e 3 del capitolo 2. Alle procedure secondo gli articoli 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 8.

186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 73187 Motivi d'esclusione

La protezione provvisoria non è accordata se la persona bisognosa di protezione:

a.
adempie una delle fattispecie di cui all'articolo 53;
b.
ha attentato all'ordine o alla sicurezza pubblici oppure li compromette gravemente; o
c.
è oggetto di una decisione d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP188 o dell'articolo 49a o 49abis CPM189 passata in giudicato.

187 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

188 RS 311.0

189 RS 321.0

Sezione 3: Statuto

Art. 74 Disciplinamento delle condizioni di residenza

1 Le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite.

2 Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all'abrogazione della protezione provvisoria.

3 Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio.

Art. 75 Autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa

1 Durante i primi tre mesi che seguono l'entrata in Svizzera, le persone bisognose di protezione non hanno diritto d'esercitare un'attività lucrativa. Trascorso tale termine sono applicabili le condizioni di ammissione per l'esercizio di un'attività lucrativa previste dalla LStrI190.191

2 Il Consiglio federale può stabilire condizioni più favorevoli per l'esercizio di un'attività lucrativa.

3 Le autorizzazioni preesistenti sono mantenute.

4 Le persone bisognose di protezione autorizzate a esercitare un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni della polizia degli stranieri o che partecipano a programmi di occupazione non soggiacciono al divieto di lavorare.192

190 RS 142.20

191 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 1 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3327).

192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Sezione 4: Fine della protezione provvisoria e ritorno

Art. 76 Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento

1 Dopo aver consultato rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e organizzazioni internazionali, il Consiglio federale fissa la data dell'abrogazione della protezione provvisoria accordata a certi gruppi di persone; esso statuisce con una decisione di portata generale.

2 La SEM accorda il diritto d'essere sentiti alle persone toccate dalla decisione giusta il capoverso 1.

3 Se l'esercizio del diritto d'essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un'audizione in applicazione dell'articolo 29.193

4 La SEM dispone l'allontanamento delle persone toccate dalla decisione che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l'esecuzione dell'allontanamento sono applicabili per analogia gli articoli 10 capoverso 4 e 46-48 della presente legge nonché l'articolo 71 LStrI194.195

5 Ai capoversi 2-4 si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.196

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

194 RS 142.20

195 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3327).

196 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 77 Ritorno

La Confederazione sostiene gli sforzi internazionali volti a organizzare il ritorno.

Art. 78 Revoca

1 La SEM può revocare la protezione provvisoria se:

a.
è stata ottenuta facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali;
b.
la persona protetta ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette gravemente o ha commesso atti riprensibili;
c.
la persona protetta ha soggiornato a lungo o ripetutamente nello Stato d'origine o di provenienza, dopo che le è stata accordata la protezione provvisoria;
d.
la persona protetta è titolare di un'autorizzazione di soggiorno regolare, rilasciata da uno Stato terzo nel quale può ritornare.

2 La protezione provvisoria non è revocata se la persona protetta si reca nel suo Stato d'origine o di provenienza con l'accordo delle autorità competenti.

3 La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.197

4 Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un'audizione secondo l'articolo 29. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.198

197 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 79199 Termine della protezione provvisoria

La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta:

a.
trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese;
b.
rinuncia alla protezione provvisoria;
c.
ha ottenuto un permesso di domicilio sulla base della LStrI200; o
d.201
è oggetto di una decisione d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP202, dell'articolo 49a o 49abis CPM203 o dell'articolo 68 LStrI204, passata in giudicato.

199 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

200 RS 142.20

201 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

202 RS 311.0

203 RS 321.0

204 RS 142.20

Art. 79a205 Unione domestica registrata

Le disposizioni dei capitoli 3 e 4 concernenti i coniugi si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

205 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

Capitolo 5: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza206

206 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Sezione 1: Concessione dell'aiuto sociale, del soccorso d'emergenza e degli assegni per figli, nonché istruzione scolastica di base 207

207 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).

Art. 80208 Competenza nei centri della Confederazione

1 La Confederazione garantisce aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e sono alloggiate in un centro della Confederazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati. Assicura, in collaborazione con il Cantone d'ubicazione, l'assistenza sanitaria e l'istruzione scolastica di base. Può delegare a terzi l'adempimento di tutti o parte di questi compiti. Gli articoli 81-83a si applicano per analogia.

2 La SEM indennizza i terzi incaricati, sulla base di un contratto, per le spese amministrative e di personale, nonché per le altre spese sostenute nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l'indennizzo di spese uniche.

3 La SEM può convenire con il Cantone d'ubicazione che quest'ultimo stipuli l'assicurazione malattie obbligatoria. La SEM rimborsa a titolo forfettario le spese per i premi, le aliquote percentuali e la franchigia dell'assicurazione malattie.

4 Il Cantone d'ubicazione organizza l'istruzione scolastica di base per i richiedenti l'asilo in età di scuola dell'obbligo che soggiornano in un centro della Confederazione. Se necessario, l'istruzione è impartita nel centro stesso. La Confederazione può versare sussidi per l'istruzione scolastica di base. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare per l'indennizzo di spese uniche.

208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).

Art. 80a209 Competenza nei Cantoni

I Cantoni d'attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d'emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l'esecuzione dell'allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

209 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).

Art. 81210 Diritto all'aiuto sociale o al soccorso d'emergenza

Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza.

210 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 82211 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza

1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.212

2 Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l'asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d'emergenza. Questa disposizione si applica anche se l'esecuzione dell'allontanamento è sospesa.213

2bis Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L'indennizzo è retto dall'articolo 88 capoverso 2.214

3 Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.215

3bis Nel collocare richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.216

4 Il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L'entità del sostegno è inferiore all'aiuto sociale versato ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.217

5 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l'integrazione professionale, sociale e culturale.

211 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

212 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

213 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.

214 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).

215 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

216 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

217 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Art. 82a218 Assicurazione malattie per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

1 Fatte salve le disposizioni seguenti, l'assicurazione malattie per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora si conforma ai principi della legge federale del 18 marzo 1994219 sull'assicurazione malattie (LAMal).

2 Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dell'assicuratore e designare uno o più assicuratori che offrano una forma assicurativa particolare secondo l'articolo 41 capoverso 4 LAMal.

3 Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36-40 LAMal. Possono operare tale limitazione prima di designare un assicuratore ai sensi del capoverso 2.

4 I Cantoni possono designare uno o più assicuratori che offrano, esclusivamente per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4 LAMal.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni.

6 I Cantoni e gli assicuratori possono concordare la soppressione della partecipazione ai costi definita nell'articolo 64 capoverso 2 LAMal.

7 Il diritto dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora alla riduzione dei premi di cui all'articolo 65 LAMal è sospeso fintanto che essi percepiscono, interamente o in parte, prestazioni di aiuto sociale. Il diritto rinasce nel momento in cui tali persone sono riconosciute come rifugiati, hanno diritto a un permesso di dimora in quanto persone bisognose di protezione o non percepiscono più prestazioni di aiuto sociale.

218 Introdotto dal n. II della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4823; 2007 5575; FF 2002 6087).

219 RS 832.10

Art. 83 Limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale220

1 Le prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all'articolo 82 capoverso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficiario:221

a.
le ha ottenute o ha tentato di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete;
b.
rifiuta di informare il servizio competente sulla propria situazione economica o non l'autorizza a chiedere informazioni;
c.
non comunica modifiche essenziali della propria situazione;
d.
manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribuiti;
e.
senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione;
f.
utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale;
g.
non si conforma agli ordini del servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni di aiuto sociale;
h.222
espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici;
i.223
è perseguito penalmente o è stato oggetto di una condanna penale;
j.224
si rende colpevole di una grave violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua identità;
k.225
espone a pericolo la sicurezza e l'ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o delle istituzioni responsabili dell'alloggio.

1bis Il capoverso 1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera è assicurata.226

2 Le prestazioni di aiuto sociale ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L'importo da restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L'articolo 85 capoverso 3 è applicabile.227

220 Nuova espressione giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

221 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

222 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

223 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

224 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

225 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889v2011 6503).

226 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889v2011 6503).

227 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 84229 Assegni per i figli

Gli assegni per i figli che vivono all'estero sono trattenuti durante la procedura d'asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o concessa l'ammissione provvisoria secondo l'articolo 83 capoversi 3 e 4 LStrI230.

229 Nuovo testo giusta il n. IV 1 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

230 RS 142.20

Sezione 2:231 Obbligo di rimborso e contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

231 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6521; FF 2016 2471; 2013 2045).

Art. 85 Obbligo di rimborso

1 In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di soccorso d'emergenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

2 La Confederazione fa valere il diritto al rimborso prelevando un contributo speciale sui valori patrimoniali (art. 86).

3 Il diritto al rimborso della Confederazione si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza.232 Tali crediti non fruttano interesse.

4 Il diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale.

232 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Art. 86233 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

1 Sono soggetti al contributo speciale i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione d'allontanamento passata in giudicato che dispongono di valori patrimoniali. Il contributo speciale serve a coprire le spese di cui all'articolo 85 capoverso 1 causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti.

2 Il contributo speciale è prelevato sui valori patrimoniali.

3 Le autorità competenti possono riscuotere il contributo speciale soltanto se l'interessato:

a.
non può dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale;
b.
non può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o
c.
può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l'importo fissato dal Consiglio federale.

4 L'obbligo del contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.

5 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del contributo speciale e la durata dell'obbligo di versarlo.

233 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 16 dic. 2016 alla fine del testo.

Art. 87234 Dichiarazione dei valori patrimoniali e procedura in caso di partenza

1 I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

2 I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se la persona in questione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria. La domanda di restituzione deve essere presentata prima della partenza.

234 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 16 dic. 2016 alla fine del testo.

Capitolo 6: Sussidi federali

Art. 88235 Indennizzo a titolo forfettario

1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.236

2 Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza.

3 Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP237 o dell'articolo 49a o 49abis CPM238 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI239, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.240 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.241

3bis Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.242

4 Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.243

5...244

235 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 16 dic. 2016 alla fine del testo.

236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

237 RS 311.0

238 RS 321.0

239 RS 142.20

240 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

241 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

242 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

243 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

244 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Art. 89245 Fissazione delle somme forfettarie

1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.

2 Definisce l'assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente:

a.
fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora;
b.
graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell'altro.

3 La SEM può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale.

4 Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate.

245 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 89a246 Obbligo di collaborare dei beneficiari di sussidi

1 La SEM può obbligare i Cantoni a rilevare e mettere a sua disposizione i dati necessari per la vigilanza finanziaria, nonché per la fissazione e l'adeguamento delle indennità finanziarie della Confederazione secondo gli articoli 88 e 91 capoverso 2bis della presente legge e gli articoli 58 e 87 LStrI247 oppure a registrarli nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM.248

2 Se un Cantone non adempie tale obbligo, la SEM può ridurre le indennità finanziarie destinate a tale Cantone o fissarle in funzione dei dati disponibili.

246 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

247 RS 142.20

248 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 2 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2023 16; FF 2020 3117).

Art. 89b249 Rimborso e rinuncia al versamento degli indennizzi a titolo forfettario

1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI250 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.

2 Se l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI destinati a coprire le spese corrispondenti.

249 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (RU 2016 3101; FF 2014 6917). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 2 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2023 16; FF 2020 3117).

250 RS 142.20

Art. 90 Finanziamento di alloggi collettivi

1 La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione, la trasformazione o l'equipaggiamento di alloggi collettivi nei quali le autorità collocano persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina la procedura e definisce i dettagli in materia di proprietà e di salvaguardia della destinazione vincolata degli edifici.

3 Determina in quale misura il finanziamento diretto degli alloggi da parte della Confederazione può essere computato sulle somme forfettarie.

Art. 91 Altri sussidi

1 e 2 ...251

2bis La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.252

2ter La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.253

3 Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.

4 ...254

4bis Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.255

5 ...256

6 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31.

7 Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali.

8 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.

251 Abrogati dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

252 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

253 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull'asilo) (RU 2012 5359; FF 2010 3889; 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

254 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

255 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull'asilo) (RU 2012 5359; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

256 Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 92 Spese d'entrata e partenza

1 La Confederazione può assumersi le spese occasionate dall'entrata e dalla partenza dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione.

2 Essa si assume le spese di partenza dei richiedenti l'asilo, delle persone che hanno ritirato la propria domanda d'asilo o la cui domanda d'asilo è stata respinta o dichiarata irricevibile e delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione provvisoria, se tali persone sono indigenti.257

3 Essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con l'organizzazione della partenza.

3bis Nell'ambito dell'applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino258, essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con il trasferimento di persone in Svizzera.259

4 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei contributi. Nella misura del possibile, fissa somme forfettarie.

257 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

258 Tali Acc. sono elencati nell'all. 1.

259 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 93260 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare

1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:

a.
il finanziamento integrale o parziale di consultori per il ritorno;
b.
il finanziamento integrale o parziale di progetti in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno;
c.
il finanziamento integrale o parziale di programmi nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione (programmi all'estero);
d.
in singoli casi, un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

2 I programmi all'estero possono anche perseguire obiettivi volti a contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Sono programmi di prevenzione della migrazione irregolare quelli che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera.

3 Nell'ambito dell'attuazione dell'aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.

4 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.

260 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 93a261 Consulenza per il ritorno

1 La Confederazione promuove il ritorno volontario fornendo una consulenza per il ritorno. Quest'ultima si svolge nei centri della Confederazione e nei Cantoni.

2 La SEM provvede a organizzare consulenze regolari nei centri della Confederazione. Può affidare questi compiti ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi.

261 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 93b262 Sussidi per la consulenza per il ritorno

1 La Confederazione versa, sulla base di un accordo, sussidi ai fornitori della consulenza per il ritorno nei centri della Confederazione al fine di indennizzarne le spese amministrative e di personale per l'informazione e la consulenza dei richiedenti l'asilo e delle persone allontanate. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l'indennizzo di spese uniche.

2 Per la consulenza per il ritorno offerta nei Cantoni il versamento dei sussidi è retto dall'articolo 93 capoverso 4.

262 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 95264 Vigilanza

1 La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al diritto in materia e siano efficaci e che i conteggi siano allestiti secondo le prescrizioni. Può affidare tali compiti anche a terzi e avvalersi del sostegno dei servizi cantonali di controllo delle finanze.

2 Chi riceve sussidi federali è tenuto a rivelare la propria organizzazione, nonché i dati e le cifre concernenti spese e proventi nel settore dell'asilo.

3 Il Controllo federale delle finanze, la SEM e i servizi cantonali di controllo delle finanze vigilano sulle attività finanziarie conformemente alle loro prescrizioni. Stabiliscono il modo di procedere appropriato, coordinano le loro attività e si informano vicendevolmente in merito ai risultati.

264 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Capitolo 6a:265 Approvazione dei piani per edifici e infrastrutture della Confederazione

265 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018, art. 95a cpv. 1 lett. a ha effetto fino al 31 dic. 2027 (RU 2016 3101; 2017 6171; FF 2014 6917).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 95a Principio

1 Gli edifici e le infrastrutture che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l'asilo o per espletare procedure d'asilo necessitano dell'approvazione dei piani da parte del DFGP (autorità d'autorizzazione) se sono:

a.
edificati ex novo;
b.
modificati o destinati a tale nuovo scopo.

2 Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

3 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Nella procedura di approvazione dei piani e nella ponderazione degli interessi va considerato il diritto cantonale.

4 L'approvazione dei piani per progetti che hanno un impatto notevole sul territorio e sull'ambiente presuppone fondamentalmente un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979266 sulla pianificazione del territorio.

Art. 95b Diritto d'espropriazione e diritto applicabile

1 L'acquisto di fondi per edifici e infrastrutture destinati all'alloggio di richiedenti l'asilo o all'espletamento di procedure d'asilo e la costituzione di diritti reali su tali fondi competono al DFGP. Se necessario, il DFGP è autorizzato a procedere all'espropriazione.

2 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge.267

3 Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930268 sull'espropriazione (LEspr).269

267 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

268 RS 711

269 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani

Art. 95d Picchettamento

1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve rendere visibili mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno causate dagli edifici e dalle infrastrutture previste.

2 Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate immediatamente all'autorità competente per l'approvazione, in ogni caso prima della scadenza del termine di deposito dei piani.

Art. 95e Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

1 L'autorità competente per l'approvazione trasmette la domanda per parere ai Cantoni e ai Comuni interessati. L'intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati, tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda è pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3 ...270

270 Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Art. 95g Opposizione

1 Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della PA272 può fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione.273 Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

2 Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della LEspr274 può far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.275

3 I Comuni interessati tutelano i propri interessi mediante opposizione.

272 RS 172.021

273 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

274 RS 711

275 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Art. 95i Durata di validità

1 Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d'espropriazione.

2 L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

3 Per gravi motivi, l'autorità d'approvazione può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

Art. 95j Procedura semplificata di approvazione dei piani

1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

a.
progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
b.
edifici e infrastrutture la cui modifica o il cui cambiamento di destinazione non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull'ambiente;
c.
edifici e infrastrutture che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2 Ai piani particolareggiati basati su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

3 L'autorità d'approvazione può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità d'approvazione sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità d'approvazione può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Sezione 3: Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata277

277 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Art. 95k

1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr278.279

2 ...280

3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

278 RS 711

279 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

280 Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Sezione 4: Procedura di ricorso

Art. 95l

1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2 I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.

Capitolo 7: Trattamento di dati personali

Sezione 1: Principi281

281 Introdotta dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447, 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

Art. 96282 Trattamento di dati personali

1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità conformemente all'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992283 sulla protezione dei dati (LPD).

2 Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005284 contro il lavoro nero.285

282 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447, 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

283 RS 235.1

284 RS 822.41

285 Introdotto dall'all. n. 2 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

Art. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza

1 È vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato comunicare dati relativi a una domanda d'asilo.286

2 L'autorità competente per l'organizzazione della partenza può, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio necessari all'esecuzione della decisione d'allontanamento, prendere contatto con le autorità dello Stato d'origine o di provenienza se in prima istanza è stata negata la qualità di rifugiato.287

3 In vista dell'esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità competente per l'organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati seguenti:

a.
generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei suoi congiunti;
b.
indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;
c.
impronte digitali, fotografie e se del caso altri dati biometrici;
d.
altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;
e.
indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell'interesse della persona interessata;
f.
i dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza del personale di scorta;
g.
indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici nello Stato d'origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l'articolo 2 della legge federale del 20 marzo 1981288 sull'assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.289

286 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087).

287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087).

288 RS 351.1

289 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 98 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali

1 In vista dell'esecuzione della presente legge, la SEM e le autorità di ricorso sono autorizzate a comunicare dati personali alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti in tale ambito, sempre che lo Stato o l'organizzazione internazionale in questione garantisca una protezione equivalente dei dati trasmessi.

2 Possono essere comunicati i dati seguenti:

a.
generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei suoi congiunti;
b.
indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;
c.
impronte digitali, fotografie e se del caso altri dati biometrici;
d.
altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;
e.
indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell'interesse della persona interessata;
f.
i dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza del personale di scorta;
g.
indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
h.
indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati;
i.
indicazioni su una domanda d'asilo (luogo e data del deposito, stadio della procedura, dati sommari sul tenore di una decisione presa).290

290 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 98a291 Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale

La SEM o il Tribunale amministrativo federale comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale le informazioni e i mezzi di prova concernenti richiedenti l'asilo seriamente sospettati di aver commesso un crimine contro il diritto internazionale, in particolare un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità, genocidio o tortura.

291 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 98b292 Dati biometrici

1 Per accertare l'identità di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono trattare dati biometrici.

1bis La SEM può incaricare terzi della rilevazione e valutazione dei dati biometrici. Essa controlla che i terzi incaricati osservino le prescrizioni relative alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica.293

2 Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati e ne disciplina l'accesso.

292 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

293 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407, 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

Art. 99 Esame dattiloscopico

1 Ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione sono rilevate le impronte di tutte le dita e scattate fotografie. Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per minori di età inferiore ai 14 anni.294

2 Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall'Ufficio federale di polizia e dalla SEM.295

3 Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita dall'Ufficio federale di polizia.296

4 Se constata una concordanza con un'impronta digitale già registrata, l'Ufficio federale di polizia ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali.297

5 La SEM utilizza queste indicazioni per:

a.
verificare l'identità della persona interessata;
b.
verificare se la persona interessata ha già domandato asilo;
c.
verificare se esistono dati che confermano o contraddicono le dichiarazioni della persona interessata;
d.
verificare se esistono dati che indicano che la persona interessata non è degna di ottenere asilo;
e.
facilitare l'assistenza amministrativa alle autorità di polizia.

6 I dati personali comunicati secondo il capoverso 4 non possono essere resi noti all'estero senza il consenso del titolare della collezione di dati. È applicabile per analogia l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992298 sulla protezione dei dati.

7 I dati sono distrutti:

a.
se l'asilo è accordato;
b.
dieci anni al più tardi dopo il rifiuto, il ritiro o lo stralcio passati in giudicato di una domanda d'asilo o dopo una decisione di non entrata nel merito;
c.299
per le persone bisognose di protezione, al più tardi dieci anni dopo la soppressione della protezione provvisoria.

294 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447, 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

295 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

296 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

297 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

298 RS 235.1

299 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Sezione 1a:300 Sistema d'informazione per i centri della Confederazione e gli alloggi negli aeroporti301

300 Introdotto dall'all. della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).

301 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 99a Principi

1 La SEM gestisce un sistema d'informazione per i centri della Confederazione e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES).

2 MIDES serve:

a.
al trattamento dei dati personali relativi ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità secondo l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992302 sulla protezione dei dati; e
b.
al controllo delle pratiche, allo svolgimento della procedura d'asilo nonché alla pianificazione e all'organizzazione dell'alloggio.

3 MIDES contiene i dati personali seguenti:

a.
dati relativi all'identità della persona registrata, ossia cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, etnia, religione, stato civile, indirizzo, nomi dei genitori;
b.303
verbali degli interrogatori sommari effettuati nei centri della Confederazione e negli aeroporti secondo gli articoli 22 capoverso 1 e 26 capoverso 3;
c.
dati biometrici;
d.
indicazioni relative all'alloggio;
e.
stadio della procedura;
f.304
l'annotazione «caso medico», in vista della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni.

4 I dati personali di cui al capoverso 3 lettere a, c, e e f sono ripresi nel SIMIC.305

5 I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione devono essere segnatamente informati in merito alle finalità del trattamento dei dati e alle categorie di destinatari dei dati.

302 RS 235.1

303 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

304 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

305 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 99b Trattamento dei dati in MIDES

Hanno accesso a MIDES, in quanto necessario all'adempimento dei loro compiti:

a.
i collaboratori della SEM;
b.
le autorità di cui all'articolo 22 capoverso 1;
c.
i terzi incaricati di cui all'articolo 99c;
d.306
i collaboratori dei centri cantonali o comunali di cui all'articolo 24d responsabili dell'alloggio e dell'assistenza ai richiedenti l'asilo.

306 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 99c Terzi incaricati

1 La SEM può autorizzare i terzi incaricati di rilevare dati biometrici, di mantenere la sicurezza o di assicurare l'amministrazione e l'assistenza nei centri della Confederazione e negli alloggi degli aeroporti a trattare in MIDES i dati personali di cui all'articolo 99a capoverso 3 lettere a, c e d.

2 La SEM provvede affinché i terzi incaricati osservino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

Art. 99d Vigilanza ed esecuzione

1 La SEM è responsabile della sicurezza di MIDES e della legalità del trattamento dei dati personali.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a.
l'organizzazione e l'esercizio di MIDES;
b.
il catalogo dei dati personali da trattare;
c.
i diritti d'accesso;
d.
le misure protettive tecniche e organizzative contro il trattamento non autorizzato;
e.
la durata di conservazione dei dati;
f.
l'archiviazione e la distruzione dei dati allo scadere del termine di conservazione.

Sezione 1b: Altri sistemi d'informazione307

307 Introdotto dall'all. della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).

Art. 100308 Sistema d'informazione delle autorità di ricorso309

1 Le autorità di ricorso gestiscono un sistema d'informazione per la registrazione dei ricorsi, il controllo delle pratiche e l'allestimento di statistiche.

2 Tali sistemi possono contenere dati degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura necessaria all'adempimento del compito legale.

2bis I dati inesatti sono rettificati d'ufficio. I costi della rettifica possono essere fatturati alla persona che, violando l'obbligo di collaborare, ha provocato la registrazione inesatta dei dati.310

308 Nuovo testo giusta l'art. 18 n. 2 della LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1931; FF 2002 4181).

309 Nuovo testo giusta l'all. della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).

310 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 102 Sistema di informazione e di documentazione

1 La SEM gestisce, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale, un sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Tale sistema contiene informazioni e documenti tecnici memorizzati in diverse banche dati e concernenti i compiti della SEM e del Tribunale amministrativo federale. Se necessario, è possibile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le generalità, nonché dati degni di particolare protezione e profili della personalità.312

2 Soltanto i collaboratori della SEM e del Tribunale amministrativo federale hanno accesso alle banche dati che contengono dati degni di particolare protezione e profili della personalità.313

3 L'accesso mediante procedura di richiamo alle banche dati che contengono soprattutto informazioni tecniche provenienti da fonti pubbliche può essere accordato dietro richiesta a utenti esterni.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l'accesso al sistema e la protezione dei dati personali che vi sono registrati.

312 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069; FF 2001 3764).

313 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069; FF 2001 3764).

Art. 102a314 Statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale

Ai fini della gestione delle indennità da versare ai Cantoni, l'Ufficio federale di statistica comunica periodicamente alla SEM, in forma anonimizzata e aggregata, i dati concernenti le persone soggette alla legislazione sull'asilo che ricevono prestazioni dell'aiuto sociale pubblico.

314 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Sezione 2:315 Trattamento dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Dublino

315 Introdotta dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447, 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

Art. 102abis Eurodac

1 La SEM, insieme all'unità centrale del sistema Eurodac, è competente nell'ambito dell'applicazione degli accordi di associazione alla normativa di Dublino316.

2 La SEM trasmette i seguenti dati all'unità centrale entro 72 ore dalla presentazione della domanda:

a.
il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera;
b.
il sesso della persona richiedente;
c.
le impronte digitali rilevate conformemente all'articolo 99 capoverso 1;
d.
la data del rilevamento delle impronte digitali;
e.
il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;
f.
la data della trasmissione dei dati all'unità centrale;
g.
il codice d'identificazione dell'operatore.317

2bis Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.318

2ter Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.319

2quater La SEM trasmette parimenti i seguenti dati all'unità centrale:

a.
se il richiedente è preso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013320, la data dell'arrivo in Svizzera;
b.
se il richiedente è ripreso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013, la data dell'arrivo in Svizzera;
c.
se vi è la prova che un richiedente di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013 ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati Dublino, la data della partenza;
d.
se l'allontanamento è eseguito con successo, la data dell'espulsione o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati Dublino;
e.
se in virtù della clausola di sovranità del regolamento (UE) n. 604/2013 la Svizzera diventa volontariamente lo Stato Dublino competente per l'esame della domanda, la data di tale decisione.321

3 I dati trasmessi sono registrati nella banca dati Eurodac e confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Il risultato del confronto è comunicato alla SEM.322

4 I dati trasmessi all'unità centrale sono distrutti automaticamente dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. La SEM chiede all'unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera alla banca dati Eurodac.

316 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68); Prot. del 28 feb. 2008 sulla partecipazione del Regno di Danimarca all'Acc. di associazione alla normativa di Dublino (RS 0.142.393.141); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32).

317 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

318 Introdotto dall'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

319 Introdotto dall'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

320 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

321 Introdotto dall'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

322 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

Art. 102ater323 Verifica delle impronte digitali Eurodac

1 Un esperto in dattiloscopia controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac.

2 La SEM definisce le qualifiche di cui deve disporre l'esperto in dattiloscopia.

323 Introdotto dall'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

Art. 102c Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino

1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

a.
la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
b.
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o
c.
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

5 I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:

a.
uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
b.
organizzazioni internazionali;
c.
soggetti di diritto privato.324

324 Introdotto dall'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

Art. 102d325 Vigilanza sul trattamento dei dati nell'ambito della cooperazione Dublino

1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) cooperano nell'ambito delle rispettive competenze.

2 L'IFPDT esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali nell'ambito della cooperazione Dublino. Coordina l'attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati.

3 Per l'esecuzione dei suoi compiti coopera con il Responsabile europeo della protezione dei dati, per il quale funge da autorità nazionale di vigilanza.

325 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 2 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2023 16; FF 2020 3117).

Art. 102e Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.326 Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

326 Nuovo testo giusta il n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387, 3417; FF 2009 5873).

Sezione 3:327 Videosorveglianza

327 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413; 2020 881; FF 2018 1381).

Art. 102ebis

1 Per proteggere i beni e le persone, segnatamente i richiedenti l'asilo, i collaboratori della SEM, gli addetti all'assistenza e gli addetti alla sicurezza, la SEM può impiegare apparecchi e impianti di videosorveglianza all'interno e all'esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d'asilo ed effettuare registrazioni audiovisive.

2 Le registrazioni audiovisive sono conservate per quattro mesi prima di essere automaticamente distrutte, salvo che siano necessarie per un procedimento penale o un'inchiesta amministrativa condotta dalla SEM.

3 Le registrazioni audiovisive possono essere trasmesse soltanto alle autorità di perseguimento penale.

4 In caso d'inchiesta amministrativa o penale, i responsabili della sicurezza della SEM e i loro superiori possono consultare le registrazioni.

5 Il Consiglio federale disciplina le modalità della videosorveglianza. Determina segnatamente quali edifici e parti di edifici possono essere sottoposti a videosorveglianza e disciplina come le registrazioni devono essere conservate, protette dagli abusi e trasmesse alle autorità di perseguimento penale.

Capitolo 8: Tutela giurisdizionale, procedura di ricorso, riesame e domande multiple328

328 Originario avanti art. 103. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Sezione 1:329 Protezione giuridica nei centri della Confederazione

329 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 102f Principio

1 I richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione hanno diritto a una consulenza e una rappresentanza legale gratuite.

2 La SEM affida l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 a uno o più fornitori di prestazioni.

Art. 102g Consulenza sulla procedura d'asilo

1 Durante il soggiorno in un centro della Confederazione, i richiedenti l'asilo beneficiano della consulenza sulla procedura d'asilo.

2 La consulenza comprende segnatamente l'informazione dei richiedenti l'asilo sui loro diritti e obblighi nella procedura d'asilo.

3 La consulenza comprende inoltre l'informazione sul meccanismo di denuncia di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896330.331

330 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

331 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219).

Art. 102h Rappresentante legale

1 Dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente.

2 Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l'asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d'asilo.

3 La rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro di una procedura celere e di una procedura Dublino, oppure fino alla decisione in merito allo svolgimento di una procedura ampliata. È fatto salvo l'articolo 102l.

4 La rappresentanza legale cessa nel momento in cui il rappresentante legale designato comunica al richiedente l'asilo di non voler interporre ricorso, in quanto esso non avrebbe alcuna probabilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima una volta notificata la decisione negativa sull'asilo.

5 I compiti del rappresentante legale sono retti dall'articolo 102k.

Art. 102i Compiti del fornitore di prestazioni

1 Il fornitore di prestazioni di cui all'articolo 102f capoverso 2 è tenuto in particolare a garantire, organizzare ed eseguire la consulenza e la rappresentanza legale nei centri della Confederazione. Assicura la qualità della consulenza e della rappresentanza legale.

2 Il fornitore di prestazioni designa le persone incaricate della consulenza e della rappresentanza legale. Assegna le persone incaricate della rappresentanza legale ai richiedenti l'asilo.

3 Sono ammesse a fornire consulenza le persone che svolgono per professione attività di consulenza dei richiedenti l'asilo.

4 Sono ammessi ad assumere la rappresentanza legale gli avvocati. Sono pure ammessi i titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo.

5 Il fornitore di prestazioni e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.

Art. 102j Partecipazione del rappresentante legale

1 La SEM comunica al fornitore di prestazioni le date della prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria, dell'audizione sui motivi d'asilo e delle ulteriori fasi della procedura in cui è necessaria la partecipazione del rappresentante legale. Il fornitore di prestazioni comunica senza indugio tali date al rappresentante legale.

2 Se la comunicazione delle date è tempestiva, le azioni della SEM esplicano effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. Sono fatti salvi impedimenti a breve termine per motivi gravi scusabili.

3 Se il rappresentante legale non presenta o non presenta entro i termini fissati il proprio parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo, sebbene il fornitore di prestazioni gliel'abbia trasmessa in tempo utile, si considera che rinunci a pronunciarsi.

Art. 102k Indennità per la consulenza e la rappresentanza legale

1 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al fornitore di prestazioni un'indennità per l'adempimento segnatamente dei seguenti compiti:

a.
l'informazione e la consulenza ai richiedenti l'asilo;
b.
la partecipazione del rappresentante legale alla prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria e all'audizione sui motivi d'asilo;
c.
la presentazione di un parere sulla bozza di decisione negativa sull'asilo nella procedura celere;
d.
l'assunzione della rappresentanza legale durante la procedura di ricorso, in particolare la redazione di un atto di ricorso;
e.
la difesa, in veste di persona di fiducia, degli interessi di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati nei centri della Confederazione e all'aeroporto;
f.
in caso di passaggio alla procedura ampliata, l'informazione del consultorio giuridico da parte del rappresentante legale designato sullo stato della procedura oppure il proseguimento della rappresentanza legale nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione ai sensi dell'articolo 102l;
g.332
la consulenza e il sostegno nel quadro della presentazione di una denuncia ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896333.

2 L'indennità comprende un contributo per le spese amministrative e di personale del fornitore di prestazioni, in particolare per l'organizzazione della consulenza e della rappresentanza legale, nonché un contributo per interpreti indipendenti. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche.

332 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219).

333 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 102g cpv. 3.

Sezione 1a:334 Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata dopo l'attribuzione a un Cantone

334 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 102l

1 Dopo l'attribuzione a un Cantone, nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione, in particolare se si procede a un'audizione supplementare sui motivi d'asilo, i richiedenti l'asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico o al rappresentante legale designato.

1bis Dopo l'attribuzione a un Cantone, i richiedenti l'asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico, o al rappresentante legale designato, al fine di ottenere la consulenza e il sostegno di cui all'articolo 102k capoverso 1 lettera g, salvo che ne abbiano già beneficiato in un centro della Confederazione.335

2 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al consultorio giuridico un'indennità per le attività di cui ai capoversi 1 e 1bis.336 Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni necessarie per l'autorizzazione a esercitare l'attività di consultorio giuridico e definisce le fasi procedurali rilevanti per la decisione ai sensi del capoverso 1.

335 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219).

336 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 459; FF 2020 6219).

Sezione 1b:337 Gratuito patrocinio

337 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 102m

1 Su domanda del richiedente l'asilo dispensato dal pagamento delle spese procedurali, il Tribunale amministrativo federale nomina un patrocinatore d'ufficio esclusivamente per ricorsi contro:

a.
decisioni di non entrata nel merito, di rifiuto dell'asilo e di allontanamento secondo gli articoli 31a e 44 nell'ambito della procedura ampliata;
b.
decisioni di revoca e di termine dell'asilo secondo gli articoli 63 e 64;
c.
la revoca dell'ammissione provvisoria per le persone del settore dell'asilo secondo l'articolo 84 capoversi 2 e 3 LStrI338;
d.
decisioni relative alla concessione della protezione provvisoria secondo il capitolo 4.

2 Il capoverso 1 non si applica ai ricorsi presentati nell'ambito di procedure di riesame e di revisione e di procedure relative a domande multiple. Ai ricorsi di questo genere e a tutti gli altri ricorsi, eccettuati quelli di cui al capoverso 1, si applica l'articolo 65 capoverso 2 PA339.

3 Per i ricorsi presentati in base alla presente legge il gratuito patrocinio può essere garantito anche da titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo.

4 I capoversi 1-3 si applicano anche alle persone in merito alla cui domanda si è deciso in procedura celere e che rinunciano a una rappresentanza legale ai sensi dell'articolo 102h. Lo stesso vale se nella procedura celere il rappresentante legale designato rinuncia a interporre ricorso (art. 102h cpv. 4).

Sezione 1c: Procedura di ricorso a livello cantonale340

340 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 103

1 I Cantoni prevedono almeno un'istanza di ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali prese sulla base della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.

2 Il ricorso contro le decisioni cantonali di ultima istanza è retto dalle disposizioni generali della procedura federale, a meno che la presente legge non disponga altrimenti.

Sezione 2: Procedura di ricorso a livello federale

Art. 106 Motivi di ricorso

1 Il ricorrente può far valere:

a.
la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c.344
...

2 Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.345

344 Abrogata dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

345 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Art. 107 Decisioni incidentali impugnabili

1 Le decisioni incidentali prese in applicazione degli articoli 10 capoversi 1-3 e 18-48 della presente legge nonché dell'articolo 71 LStrI346 possono essere impugnate soltanto con ricorso contro la decisione finale. È fatto salvo il ricorso contro le decisioni prese in applicazione dell'articolo 27 capoverso 3.347

2 Si possono inoltre impugnare con ricorso distinto, nella misura in cui possono causare un pregiudizio irreparabile:

a.
le misure cautelari;
b.
le decisioni con le quali si sospende la procedura, salvo quelle secondo l'articolo 69 capoverso 3.

3 ...348

346 RS 142.20

347 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3327).

348 Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 107a349 Procedura per i casi Dublino

1 Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l'asilo che può partire per uno Stato cui compete l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo.

2 Il richiedente l'asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo.

3 Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al capoverso 2. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito.

349 Introdotto dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447; FF 2004 5273). Nuovo testo giusta l'all. n. I 2 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

Art. 108350 Termini di ricorso

1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.

2 Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

3 Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.

4 Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.

5 La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

6 Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.

7 Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA351.

350 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

351 RS 172.021

Art. 108a352 Coordinamento con la procedura d'estradizione

Se contro il richiedente è pendente una domanda d'estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 1981353 sull'assistenza in materia penale, le autorità di ricorso decidono sul ricorso in materia d'asilo tenendo conto degli atti della procedura d'estradizione.

352 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).

353 RS 351.1

Art. 109354 Termini d'evasione dei ricorsi

1 Nella procedura celere, il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4.

2 Nella procedura ampliata, il Tribunale amministrativo federale decide entro 30 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4.

3 Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, nonché contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a.

4 I termini di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere superati di alcuni giorni in presenza di motivi fondati.

5 Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2-3 e 4.

6 Negli altri casi, il Tribunale amministrativo federale decide sui ricorsi entro 20 giorni.

7 Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione su domanda dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, il Tribunale amministrativo federale decide in via prioritaria e senza indugio. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66abis CP355, l'articolo 49a o 49abis CPM356 o l'articolo 68 LStrI357.358

354 Nuovo testo giusta i n. I e IV 2 per i cpv. 5 e 7 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

355 RS 311.0

356 RS 321.0

357 RS 142.20

358 Nuovo testo del per. giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 110 Termini di procedura

1 Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a e contro le decisioni di cui all'articolo 111b.361

2 Il termine per produrre le prove è di sette giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano in Svizzera e di 30 giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano all'estero. Le perizie devono essere fornite entro 30 giorni.

3 Il termine di cui al capoverso 2 può essere prorogato se il ricorrente o il suo rappresentante ha un impedimento ad agire entro tale termine, segnatamente per ragioni di salute o infortunio.362

4 I termini sono al massimo di due giorni lavorativi per le procedure concernenti il rifiuto dell'entrata in Svizzera e l'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto secondo l'articolo 22 capoversi 2-3 e 4.363

361 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

362 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

363 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 111365 Competenza del giudice unico

I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:

a.
stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto;
b.
non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili;
c.
decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera all'aeroporto e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto;
d.366
...
e.
ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati, con l'approvazione di un secondo giudice.

365 Nuovo testo giusta il n. I e IV 1 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

366 Abrogata dal n. I della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 111a367 Procedura e decisione

1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.368

2 Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.

367 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

368 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; 2007 5573; FF 2006 7109).

Art. 111abis369 Misure istruttorie e notificazione orale delle sentenze

1 Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d'asilo secondo l'articolo 31a della presente legge pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino, il Tribunale amministrativo federale può attuare, nei centri della Confederazione, le misure istruttorie di cui all'articolo 39 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005370 sul Tribunale amministrativo federale, se ciò permette di emanare una decisione sul ricorso in tempi più brevi.

2 La sentenza può essere notificata oralmente. La notificazione orale e la motivazione sommaria devono essere messe a verbale.

3 Le parti possono richiedere il testo integrale della sentenza entro cinque giorni dalla sua notificazione orale. Ciò non ne sospende la forza esecutiva.

369 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

370 RS 173.32

Art. 111ater 371 Indennità alle parti

Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d'asilo secondo l'articolo 31a pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino non è riconosciuta alcuna indennità alle parti. Se il richiedente l'asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale secondo l'articolo 102h o se il rappresentante legale designato ha rinunciato a interporre ricorso (art. 102h cpv. 4) si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

371 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Sezione 3: Riesame e domande multiple372

372 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Art. 111b373 Riesame

1 La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.374

2 Di norma, la decisione di non entrata nel merito è presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda di riesame. Negli altri casi la decisione è presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.

3 La presentazione di una domanda di riesame non sospende l'esecuzione. L'autorità competente per il disbrigo può, su richiesta, concedere l'effetto sospensivo se il richiedente è esposto a un pericolo concreto nello Stato d'origine o di provenienza.

4 Le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità.

373 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

374 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 111c375 Domande multiple

1 Le domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e di allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Non si svolge alcuna fase preparatoria. Si applicano i motivi di non entrata nel merito di cui all'articolo 31a capoversi 1-3.376

2 Le domande multiple infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità.

375 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

376 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 111d377 Emolumenti

1 Se respinge la domanda di riesame o la domanda multipla o non entra nel merito, la SEM riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l'emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità.

2 Su richiesta, la SEM esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame o multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo.

3 La SEM può esigere dal richiedente un anticipo dell'emolumento equivalente all'importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se:

a.
sono date le premesse di cui al capoverso 2; o
b.
nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di riesame o la domanda multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo.

4 Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell'emolumento e l'ammontare dell'anticipo.

377 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Sezione 4: Sospensione della prescrizione379

379 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 112a380

Durante la procedura di ricorso, la prescrizione delle pretese finanziarie della Confederazione nei confronti di beneficiari di sussidi o dell'aiuto sociale non comincia, o, se cominciata, è sospesa.

380 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Capitolo 8a: Procedura d'asilo nell'ambito di fasi di test381

381 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Art. 112b382 ...383

1 Il Consiglio federale può prevedere fasi di test per valutare le nuove procedure che comportando misure organizzative e tecniche onerose richiedono lo svolgimento di una fase di test prima di varare una modifica di legge.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle fasi di test mediante ordinanza. A tal fine, nel definire la procedura d'asilo di prima istanza e la procedura di allontanamento come pure le questioni finanziarie connesse può derogare alla presente legge e alla LStrI384.

3 Durante le fasi di test, il Consiglio federale può ridurre a dieci giorni il termine di ricorso di 30 giorni previsto dall'articolo 108 capoverso 1 se ai richiedenti l'asilo interessati è garantita una tutela giurisdizionale efficace mediante provvedimenti adeguati.

4 L'ordinanza elenca tutti le disposizioni di legge a cui deroga.

5 La durata delle fasi di test è di due anni al massimo.

382 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull'asilo), in vigore dal 29 set. 2012 sino al 28 set. 2015 (RU 2012 5359; FF 2010 3889, 2011 6503) e prorogato fino al 28 set. 2019 giusta il n. II della LF del 26 set. 2014 (RU 2015 2047; FF 2014 1869). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.

383 Abrogata dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

384 RS 142.20

Capitolo 9: Collaborazione internazionale385

385 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Art. 113 Principi386

La Confederazione partecipa all'armonizzazione a livello internazionale della politica europea in materia di rifugiati e alla soluzione dei problemi dei rifugiati all'estero. Essa sostiene l'attività delle istituzioni internazionali di soccorso. Collabora segnatamente con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

386 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3989; FF 2018 5563).

Art 114387 Trattati internazionali

Al fine di implementare un credito quadro per la migrazione, approvato in virtù dell'articolo 91 capoverso 7 in combinato disposto con l'articolo 113 o dell'articolo 93 capoverso 1 lettera c e capoverso 2, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul versamento di sussidi ad alcuni Stati membri dell'UE o a organizzazioni internazionali. Consulta previamente le Commissioni competenti.

387 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3989; FF 2018 5563).

Capitolo 10: Disposizioni penali388

388 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447, 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

Sezione 1: Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 2389

389 Introdotta dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447, 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

Art. 115 Delitti

È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il CP390 commina una pena più grave, chiunque:391

a.
ottiene abusivamente un vantaggio pecuniario per sé o altri, sulla base della presente legge, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;
b.392
si sottrae totalmente o in parte all'obbligo di versare il contributo speciale di cui all'articolo 86 facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;
c.393...
d.394
con l'intenzione di arricchirsi, ha aiutato altri alla commissione di un reato ai sensi dell'articolo 116 lettera c, in particolare alla sua pianificazione o organizzazione.

390 RS 311.0. Nuovo termine giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

391 Nuovo testo giusta l'art. 334 del Codice penale (RS 311.0) nella versione del DF del 13 dic. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

392 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

393 Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6521; FF 2016 2471; 2013 2045).

394 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Art. 116 Contravvenzioni

È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 115, chiunque:

a.
viola l'obbligo d'informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o rifiutando di fornire un'informazione;
b.
si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o lo rende impossibile in qualsiasi altro modo;
c.395
quale richiedente l'asilo svolge pubblicamente attività politiche in Svizzera al solo scopo di creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'articolo 54;
d.396
ha aiutato altri alla commissione di un reato ai sensi della lettera c, in particolare alla sua pianificazione o organizzazione.

395 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

396 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

Sezione 2:399 Disposizioni penali concernenti il capitolo 7 sezione 2

399 Introdotta dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447, 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

Art. 117a Trattamento indebito di dati personali

Chi, per uno scopo che non sia quello di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo in uno Stato cui si applicano gli accordi di associazione a Dublino, tratta dati personali registrati in Eurodac è punito con la multa.

Sezione 3: Perseguimento penale400

400 Introdotta dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447, 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

Art. 118 ...401

Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

401 Abrogata dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447, 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 119 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 121 Disposizioni transitorie

1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

2 Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto.

3 La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2.

4 Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931404 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3.

5 Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

404 [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587 art. 3 cpv. 2; 1991 362 n. II 11, 1034 n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262 all. n. 1; 2000 1891 n. IV 2; 2002 685 n. I 1, 701 n. I 1, 3988 all. n. 3; 2003 4557 all. n. II 2; 2004 1633 n. I 1, 4655 n. I 1; 2005 5685 all. n. 2; 2006 979 art. 2 n. 1, 1931 art. 18 n. 1, 2197 all. n. 3, 3459 all. n. 1, 4745 all. n. 1; 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20).

Art. 122 Rapporto con il decreto federale del 26 giugno 1998405 concernente misure urgenti nel settore dell'asilo e degli stranieri

Se il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nel settore dell'asilo e degli stranieri viene impugnato con referendum e respinto in votazione popolare, le seguenti disposizioni decadono:

a.
articolo 8 capoverso 4 (obbligo di collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi);
b.
articolo 32 capoverso 2 lettera a (non entrata nel merito in caso di mancata consegna di documenti di viaggio o d'identità);
c.
articolo 33 (non entrata nel merito in caso di deposito ulteriore abusivo di una domanda d'asilo);
d.
articolo 32 capoverso 2 lettera b (non entrata nel merito in caso di inganno sull'identità);
in questo caso il testo dell'articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione conforme al numero I del decreto federale del 22 giugno 1990406 concernente la procedura d'asilo sostituisce la disposizione prevista dall'articolo 32 capoverso 2 lettera b; e
e.
articolo 45 capoverso 2 (esecuzione immediata in caso di decisione di non entrata nel merito);
in questo caso il testo dell'articolo 17a capoverso 2 nella versione conforme al numero II della legge federale del 18 marzo 1994407 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri sostituisce l'articolo 45 capoverso 2, previo adeguamento dei rinvii agli articoli ivi citati.

405 RU 1998 1582 n. III. Questo art. è senza oggetto a causa dell'accettazione di questo DF nella votazione popolare del 13 giu. 1999.

406 RU 1990 938

407 RU 1995 146, 151

Art. 123 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1999408

408 DCF dell'11 ago. 1999.

Disposizioni finali della modifica del 19 dicembre 2003409

1 Per le domande d'asilo presentate prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall'ex articolo 37.

2 Per le decisioni di prima istanza di non entrata nel merito di cui agli articoli 32-34 emanate prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di ricorso è retto dall'articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 1968410 sulla procedura amministrativa.

3 Per i ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32-34 presentati prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall'ex articolo 109.

4 Gli articoli 44a e 88 capoverso 1bis si applicano anche alle decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32-34 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge. I Cantoni che fino all'entrata in vigore della presente modifica di legge sono stati assistiti dalla SEM dei rifugiati nell'esecuzione dell'allontanamento ricevono nondimeno l'assistenza secondo l'articolo 88 capoverso 1 al massimo per nove mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge.

Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005411

411 RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087. Il cpv. 1 è in vigore dal 1° gen. 2007, i cpv. 2-4 dal 1° gen. 2008.

1 Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica è applicabile il nuovo diritto.

2 Se prima dell'entrata in vigore della presente modifica sorge un motivo per l'allestimento del conteggio finale secondo l'articolo 87 della legge nella versione del 26 giugno 1998412, il conteggio e il pagamento del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio; stabilisce l'entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali nei confronti delle persone che esercitavano un'attività lucrativa prima dell'entrata in vigore della presente modifica e per le quali, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, non è sorto un motivo di conteggio intermedio o finale a tenore del capoverso 2.

4 Riguardo alle persone nei cui confronti è stata pronunciata una decisione in materia d'asilo o d'allontanamento passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica, la Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tali persone non abbiano ancora lasciato la Svizzera.

Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012413

Le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 della presente legge sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 capoverso 2, 52 e 68, nel tenore previgente.

Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012414

1 Fatti salvi i capoversi 2-4, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

2 Per quanto concerne le domande di riesame e le domande multiple, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal diritto vigente nel tenore del 1° gennaio 2008. Gli articoli 43 capoverso 2 e 82 capoverso 2 sono retti dal capoverso 1.

3 I gestori di aeroporti sono tenuti, entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge, a mettere a disposizione gli alloggi negli aeroporti secondo l'articolo 22 capoverso 3.

4 Per le domande d'asilo presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge si applicano gli articoli 17 e 26 del diritto anteriore. L'articolo 26bis415 non è applicabile alle procedure d'asilo pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012. L'articolo 110a non è applicabile alle procedure di ricorso pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012.

5 La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende alle persone che sono state riconosciute quali rifugiati secondo l'articolo 51 del diritto anteriore.

415 Ora: art. 26a

Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2014416

1 Al termine delle fasi di test il Consiglio federale può continuare ad applicare le disposizioni esecutive testate conformemente all'articolo 112b capoverso 2, sempreché tali procedure:

a.
possano essere considerate idonee in virtù della loro valutazione; e
b.
siano integrate in un disegno di legge conformemente all'articolo 112b capoverso 1.

2 Alla luce dei risultati della valutazione, il Consiglio federale può apportare adeguamenti minimi alle disposizioni esecutive testate conformemente all'articolo 112b capoverso 2.

3 L'applicazione delle disposizioni esecutive testate cessa con l'entrata in vigore della modifica di legge conformemente all'articolo 112b capoverso 1, ma al più tardi il 28 settembre 2019.

Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015417

1 Alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 si applica il diritto anteriore. È fatto salvo il capoverso 2.

2 Le procedure celeri e Dublino pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica ed espletate in virtù delle disposizioni esecutive relative all'articolo 112b capoversi 2 e 3 nel tenore conformemente alla cifra I della modifica del 28 settembre 2012418 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (Modifiche urgenti della legge sull'asilo) sono rette dal corrispondente diritto applicabile prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

3 Le domande d'asilo che non possono essere trattate nei centri della Confederazione sono rette dal diritto anteriore per al massimo due anni. Le procedure ancora pendenti al momento della scadenza di questo termine sono rette dal diritto anteriore fino alla decisione definitiva passata in giudicato.

4 Le procedure di approvazione dei piani per la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture possono proseguire fino alla loro conclusione definitiva se la domanda è stata presentata durante la durata di validità dell'articolo 95a capoverso 1 lettera a.

5 Le procedure di autorizzazione pendenti in prima istanza all'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 per la costruzione di edifici o infrastrutture che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l'asilo o per espletare procedure d'asilo proseguono secondo la procedura di cui al capitolo 6a.

Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2016419

Se pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2016, le procedure e i crediti di cui agli articoli 86 e 87 della presente legge e all'articolo 88 LStrI420 sono retti dal diritto anteriore.

Allegato 1421

421 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407, 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

(art. 21 cpv. 3)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

a.
Accordo del 26 ottobre 2004422 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
b.
Accordo del 17 dicembre 2004423 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
c.
Protocollo del 28 febbraio 2008424 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
d.
Protocollo del 28 febbraio 2008425 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

Allegato 2426

426 Originario all.

Modifica del diritto in vigore

...427

427 Le mod. possono essere consultate alla RU 1999 2262.