01.06.2024 - *
01.01.2024 - 31.05.2024 / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
22.11.2022 - 31.08.2023
01.09.2022 - 21.11.2022
01.06.2022 - 31.08.2022
01.01.2021 - 31.05.2022
01.11.2020 - 31.12.2020
01.04.2020 - 31.10.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.10.2016 - 31.12.2017
29.09.2016 - 30.09.2016
01.10.2015 - 28.09.2016
29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.02.2014 - 30.06.2015
01.01.2014 - 31.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
01.04.2011 - 28.09.2012
01.01.2011 - 31.03.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
12.12.2008 - 30.11.2010
01.01.2008 - 11.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 28.05.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.10.1999 - 31.03.2004
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1

Legge sull'asilo
(LAsi)

del 26 giugno 1998 (Stato 28 settembre 1999) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69ter della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 19952, decreta:

Capitolo 1: Principi

Art. 1

Oggetto

La presente legge definisce: a.

la concessione dell'asilo e lo statuto dei rifugiati in Svizzera; b.

la protezione provvisoria accordata in Svizzera alle persone bisognose di
protezione nonché il loro ritorno.


Art. 2

Asilo

1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della
presente legge.

2 L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in
ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.


Art. 3

Definizione del termine «rifugiato» 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza
a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

2 Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione
femminile.

RU 1999 2262 1

RS 101

2

FF 1996 II 1 142.31

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.31


Art. 4

Protezione provvisoria La Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una
guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.


Art. 5

Divieto di respingimento 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita,
la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a
recarsi in un Paese di tal genere.

2 Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi
per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo
stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.


Art. 6

Norme procedurali

Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura
amministrativa (legge sulla procedura amministrativa) e dalla legge federale del
16 dicembre 19434 sull'organizzazione giudiziaria, in quanto la presente legge non
preveda altrimenti.

Capitolo 2: Richiedenti l'asilo Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 7

Prova della qualità di rifugiato 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua
qualità di rifugiato.

2 La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.

3 Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo
poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.

3

RS 172.021

4

RS 173.110

Legge sull'asilo

3

142.31


Art. 8

Obbligo di collaborare 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: a.

dichiarare le sue generalità; b.

consegnare i documenti di viaggio e di legittimazione nel centro di registrazione; c.

indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; d.

designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre
che sia ragionevole esigerlo.

2 Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i
documenti redatti in una lingua straniera.

3 Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a
disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente
alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il
diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso.

4 In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi.


Art. 9

Perquisizione

1 L'autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro di registrazione o in un alloggio collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo
scopo di ricercare documenti di viaggio e di legittimazione nonché oggetti pericolosi.

2 Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso.


Art. 10

Messa al sicuro e confisca di documenti 1 L'Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) mette agli atti i documenti di
viaggio e di legittimazione dei richiedenti.

2 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione dell'Ufficio
federale, i documenti di viaggio e di legittimazione o qualsiasi altro documento che
possa fornire indicazioni sull'identità dei richiedenti.

3 L'autorità o il servizio amministrativo che mette al sicuro documenti ai sensi del
capoverso 2 e ne verifica l'autenticità deve comunicare all'Ufficio federale il risultato di tale verifica.

4 L'Ufficio federale o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a
destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti
autentici che sono stati utilizzati abusivamente.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.31


Art. 11

Procedura d'assunzione delle prove Il richiedente non può esprimere un preavviso sulla decisione dell'autorità di procedere a un'assunzione di prove per l'accertamento dei fatti.


Art. 12

Recapito

1 Una notificazione o comunicazione all'ultimo indirizzo del richiedente o a quello
del suo procuratore conosciuti dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere
del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo rappresentante ne hanno conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l'invio ritorni al mittente come non
recapitabile.

2 Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l'autorità invia le comunicazioni al procuratore designato
per primo dal richiedente.


Art. 13

Notificazione e motivazione delle decisioni 1 In casi adeguati, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente.

2 La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il
richiedente ne riceve un estratto.

3 Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda
d'asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21-23)
anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l'autorità competente registra come
avvenuta la consegna. Non è applicabile l'articolo 11 capoverso 3 della legge sulla
procedura amministrativa5. La notificazione è comunicata al procuratore.

4 In altri casi urgenti, l'Ufficio federale può autorizzare un'autorità cantonale, una
missione diplomatica svizzera o un posto consolare all'estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.


Art. 14

Relazione con la procedura di polizia degli stranieri 1 Dopo l'inoltro di una domanda d'asilo e fino alla partenza dalla Svizzera al termine della procedura d'asilo con decisione passata in giudicato, oppure fino a che
sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora di
polizia degli stranieri, a meno che non vi abbia diritto.

2 Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano
senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.

3 I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati
conformemente alle disposizioni in materia di polizia degli stranieri.

5

RS 172.021

Legge sull'asilo

5

142.31


Art. 15

Servizi intercantonali I Cantoni possono istituire servizi intercantonali per l'adempimento di compiti attribuiti loro dalla presente legge, segnatamente per le audizioni, la preparazione delle
decisioni e l'esecuzione degli allontanamenti.


Art. 16

Lingua della procedura 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera.

2 La procedura davanti all'Ufficio federale si svolge di norma nella lingua ufficiale
nella quale ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di
residenza del richiedente.

3 La procedura davanti alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(Commissione di ricorso) si svolge di norma nella lingua ufficiale in cui è redatta la
decisione impugnata. Se la parte ricorrente ha redatto il ricorso in un'altra lingua
ufficiale, la procedura può svolgersi in questa lingua.


Art. 17

Disposizioni procedurali particolari 1 La disposizione della legge sulla procedura amministrativa6 concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d'asilo.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura
d'asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei
minori.

3 Il Cantone cui è assegnato un richiedente minorenne non accompagnato nomina
senza indugio, per tutta la durata della procedura, una persona di fiducia che difenda
gli interessi del minore. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Sezione 2: Domanda d'asilo ed entrata in Svizzera

Art. 18

Domanda d'asilo

È considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di
voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni.


Art. 19

Deposito della domanda 1 La domanda d'asilo deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera o,
all'atto dell'entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di registrazione.

2 Chi in Svizzera abbia ottenuto da un Cantone un'autorizzazione di residenza
rivolge la domanda d'asilo alle autorità di tale Cantone.

6

RS 172.021

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.31

3 In occasione del deposito della domanda, il richiedente è informato dei suoi diritti
e doveri nella procedura d'asilo.


Art. 20

Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata 1 La rappresentanza svizzera trasmette all'Ufficio federale la domanda corredata da
un rapporto.

2 L'Ufficio federale autorizza il richiedente a entrare in Svizzera per chiarire i fatti se
non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o
di soggiorno o che si rechi in un altro Paese.

3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può abilitare le rappresentanze svizzere ad accordare l'autorizzazione d'entrata in Svizzera a richiedenti
i quali rendano verosimile che la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà è
esposta a una minaccia imminente per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3
capoverso 1.


Art. 21

Domanda d'asilo presentata alla frontiera e autorizzazione d'entrata 1 L'Ufficio federale autorizza l'entrata della persona che presenta la domanda alla
frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero se nessun altro Paese è
obbligato, in virtù di un trattato, a trattare la domanda d'asilo e se questa persona: a.

possiede il documento di legittimazione o il visto necessario per l'entrata in
Svizzera, o

b.

sembra essere esposta a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'articolo 3
capoverso 1 o minacciata di trattamento inumano nel Paese dal quale è
direttamente giunta in Svizzera.

2 L'Ufficio federale autorizza inoltre l'entrata in Svizzera se: a.

il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in
Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a
recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo, o b.

la Svizzera è obbligata, in virtù di un trattato, a trattare la sua domanda
d'asilo.

3 Il Consiglio federale decide in quali altri casi l'entrata in Svizzera è autorizzata.


Art. 22

Procedura all'aeroporto 1 Alla persona che presenta la domanda d'asilo in un aeroporto svizzero e per la
quale non è possibile determinare immediatamente se sono adempiute le condizioni
per l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata conformemente all'articolo 21 è
rifiutata provvisoriamente l'entrata in Svizzera.

2 Nel momento in cui gli rifiuta provvisoriamente l'entrata, l'Ufficio federale assegna al richiedente un luogo di soggiorno presso l'aeroporto per la durata probabile
della procedura, ma per 15 giorni al massimo, e gli fornisce un alloggio adeguato.

Legge sull'asilo

7

142.31

3 La decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata e all'assegnazione di un
luogo di soggiorno presso l'aeroporto deve essere notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro 48 ore dal deposito della domanda. Deve essergli
prima concesso il diritto di essere sentito; deve essergli inoltre accordata l'opportunità di farsi rappresentare.


Art. 23

Allontanamento preventivo all'aeroporto 1 Se l'entrata in Svizzera non è autorizzata all'aeroporto, l'Ufficio federale può rinviare preventivamente il richiedente in uno Stato terzo se la prosecuzione del viaggio è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se: a.

tale Stato è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato; b.

il richiedente vi ha soggiornato in precedenza e vi può ritornare per chiedere
protezione;

c.

il richiedente possiede un visto per questo Stato terzo; o d.

in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli.

2 L'allontanamento a titolo preventivo è immediatamente eseguibile se l'Ufficio
federale non dispone altrimenti.

3 Se l'entrata in Svizzera non è autorizzata e il richiedente non può essere rinviato in
uno Stato terzo, può essere ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento
verso il Paese d'origine o di provenienza, sempreché l'Ufficio federale e l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ritengano di comune accordo che
egli non rischi manifestamente di subirvi persecuzioni di sorta.

4 La decisione di cui ai capoversi 1 o 3 deve essere notificata entro 15 giorni dal
deposito della domanda. Se la procedura dura più a lungo, l'Ufficio federale autorizza l'entrata in Svizzera. Se il richiedente è respinto, può essere trattenuto
all'aeroporto solo fino al prossimo volo regolare a destinazione del suo Paese
d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, tuttavia al massimo sette giorni. È
fatto salvo l'articolo 112.


Art. 24

Intercettazione nei pressi della frontiera in occasione
dell'entrata illegale

1 Se intercettano nei pressi della frontiera una persona che entra illegalmente in
Svizzera e intende domandare asilo, gli organi cantonali di polizia le indicano dove
può presentare domanda d'asilo e la consegnano alle autorità competenti dello Stato
limitrofo.

2 Tale persona è inviata a un centro di registrazione se la consegna allo Stato limitrofo non è possibile oppure se si debba presumere ch'essa vi sarebbe esposta a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'articolo 3 capoverso 1 o minacciata di trattamento inumano.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.31

Sezione 3: Procedura di prima istanza

Art. 25

Autorità competente

L'Ufficio federale decide della concessione o del rifiuto dell'asilo, nonché
dell'eventuale allontanamento dalla Svizzera.


Art. 26

Centri di registrazione 1 La Confederazione istituisce centri di registrazione la cui gestione è affidata all'Ufficio federale.

2 Il centro di registrazione rileva le generalità del richiedente e di norma lo fotografa
e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può interrogarlo sommariamente sull'itinerario seguito e sui motivi che l'hanno indotto a lasciare il suo Paese.

3 Il Dipartimento emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un
funzionamento ordinato.


Art. 27

Ripartizione fra i Cantoni 1 I Cantoni s'intendono circa la ripartizione dei richiedenti.

2 Se i Cantoni non riescono a intendersi, il Consiglio federale, dopo averli consultati, stabilisce con un'ordinanza i criteri di ripartizione.

3 L'Ufficio federale ripartisce i richiedenti fra i Cantoni. Tiene conto degli interessi
degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d'attribuzione può
essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia.


Art. 28

Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio 1 L'Ufficio federale o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo
di soggiorno.

2 Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio
collettivo.


Art. 29

Audizione sui motivi d'asilo 1 L'autorità cantonale procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo entro
un termine di 20 giorni feriali a contare dalla decisione d'attribuzione dell'Ufficio
federale. Se necessario, fa capo a un interprete.

2 Il richiedente può farsi accompagnare da un rappresentante e da un interprete di
sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l'asilo.

3 L'audizione è consegnata in un verbale. Questo deve essere firmato dai partecipanti, ad eccezione dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso.

4 L'Ufficio federale può sentire direttamente il richiedente qualora la procedura ne
risulti notevolmente accelerata. I capoversi 1-3 si applicano per analogia.

Legge sull'asilo

9

142.31


Art. 30

Rappresentanti delle istituzioni di soccorso 1 Le istituzioni di soccorso autorizzate inviano un rappresentante all'audizione ai
sensi dell'articolo 29, a meno che il richiedente non vi si opponga.

2 Il Consiglio federale definisce le condizioni d'autorizzazione delle istituzioni di
soccorso. L'autorizzazione è di competenza del Dipartimento. Le istituzioni di soccorso s'incaricano di coordinare la partecipazione all'audizione.

3 Le autorità comunicano per tempo alle istituzioni di soccorso le date delle audizioni. Se il rappresentante dell'istituzione di soccorso non dà seguito all'invito, le
audizioni esplicano comunque pieno effetto giuridico.

4 Il rappresentante dell'istituzione di soccorso assiste all'audizione, ma non ha qualità di parte. Apponendo la propria firma, conferma nel verbale la propria partecipazione all'audizione e ha l'obbligo di rispettare il segreto nei confronti di terzi. Può
chiedere che siano poste domande volte a chiarire i fatti, suggerire che si proceda ad
altri chiarimenti e formulare obiezioni a proposito del verbale.


Art. 31

Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento può decidere che i funzionari cantonali preparino, sotto la direzione dell'Ufficio federale e a sua destinazione, decisioni ai sensi
degli articoli 32-35 e 38-40.


Art. 32

Motivi di non entrata nel merito 1 Non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'articolo 18.

2 Non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente: a.

non consegna alle autorità entro 48 ore dalla presentazione della domanda
alcun documento di viaggio o altri documenti che ne permettano l'identificazione; questa disposizione non è applicabile se il richiedente l'asilo può
rendere verosimile di non poterlo fare per motivi scusabili o vi siano indizi
di persecuzione che non risultino manifestamente infondati; b.

inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati
dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova; c.

si rende colpevole di un'altra violazione grave del suo dovere di collaborare; d.

può recarsi in un Paese in cui è già pendente una procedura d'asilo o che in
virtù di un trattato è competente ad attuare la procedura d'asilo e d'allontanamento e non lo costringe a recarsi in un Paese in cui sarebbe esposto a
persecuzioni o a trattamenti inumani; e.

è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura
d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.31


Art. 33

Non entrata nel merito in caso di inoltro ulteriore abusivo
di una domanda

1 Non si entra nel merito della domanda d'asilo di una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera se, con tale domanda, essa mira manifestamente a sottrarsi
all'esecuzione imminente di un'espulsione o di un allontanamento.

2 Tale scopo è presunto se l'inoltro della domanda precede o segue di poco un arresto, un procedimento penale, l'esecuzione di una pena o l'emanazione di una decisione di allontanamento.

3 Il capoverso 1 non è applicabile se: a.

l'inoltro della domanda non era possibile o non poteva ragionevolmente
essere preteso prima; o b.

sussistono indizi di persecuzione.


Art. 34

Non entrata nel merito delle domande presentate da richiedenti
che non rischiano persecuzioni nello Stato di provenienza 1 Il Consiglio federale può designare, sulla base di accertamenti propri, gli Stati nei
quali non ci sono persecuzioni; riesamina periodicamente le relative decisioni.

2 Se il richiedente proviene da uno di questi Paesi, non si entra nel merito della
domanda o ricorso, a meno che non risultino indizi di persecuzione.


Art. 35

Non entrata nel merito dopo la revoca della protezione provvisoria Se la protezione provvisoria è revocata e nessun indizio di persecuzione risulta al
momento in cui l'interessato fa uso del diritto d'essere sentito, non si entra nel
merito della domanda d'asilo.


Art. 36

Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito 1 Nei casi di cui all'articolo 32 capoverso 1 e capoverso 2 lettera a, 33 e 34 ha luogo
un'audizione giusta gli articoli 29 e 30. Lo stesso vale per i casi di cui all'articolo 32
capoverso 2 lettera e, se il richiedente è rientrato in Svizzera dal Paese d'origine o di
provenienza.

2 Negli altri casi di cui all'articolo 32, al richiedente è concesso il diritto d'essere
sentito.


Art. 37

Decisione di non entrata nel merito Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev'essere presa entro 20 giorni
feriali dal deposito della domanda e dev'essere motivata sommariamente.


Art. 38

Concessione dell'asilo senza ulteriori chiarimenti L'asilo è accordato al richiedente in seguito all'audizione e senza procedere a ulteriori chiarimenti se questi può provare o rendere verosimile la qualità di rifugiato e
non esiste motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 52-54.

Legge sull'asilo

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Art. 39

Concessione della protezione provvisoria senza ulteriori chiarimenti Se dalle informazioni raccolte nel centro di registrazione o dall'audizione sui motivi
d'asilo emerge che il richiedente fa manifestamente parte di un gruppo di persone da
proteggere ai sensi dell'articolo 66, la protezione gli è accordata senza ulteriori chiarimenti.


Art. 40

Rigetto senza ulteriori chiarimenti 1 Se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è
in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nessun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza
procedere a ulteriori chiarimenti.

2 Di norma la decisione deve essere presa entro 20 giorni feriali dall'audizione; essa
dev'essere motivata almeno sommariamente.


Art. 41

Ulteriori chiarimenti 1 Se la domanda non può essere decisa secondo gli articoli 38-40, l'Ufficio federale
procede ad altri chiarimenti. Può domandare informazioni alle rappresentanze svizzere. Può interrogare nuovamente il richiedente o chiedere all'autorità cantonale di
porgli domande completive. La procedura è retta dagli articoli 29 e 30.

2 Se il richiedente si trova all'estero durante la procedura, l'Ufficio federale accerta i
fatti tramite la rappresentanza svizzera competente.

Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d'asilo

Art. 42

Soggiorno e allontanamento preventivo 1 La persona che ha presentato domanda d'asilo in Svizzera è autorizzata, fatto salvo
l'articolo 112, a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.

2 L'Ufficio federale può tuttavia allontanare preventivamente il richiedente dalla
Svizzera se la prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è possibile, ammissibile e
ragionevolmente esigibile, segnatamente se: a.

tale Stato è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato; b.

il richiedente vi ha soggiornato qualche tempo; o c.

in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli.

3 L'allontanamento a titolo preventivo è immediatamente eseguibile se l'Ufficio
federale non dispone altrimenti.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.31


Art. 43

Autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa 1 Durante i primi tre mesi dopo l'inoltro della domanda d'asilo i richiedenti non
hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa. Se prima della scadenza del termine è presa una decisione negativa in prima istanza, il Cantone può negare per altri
tre mesi l'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa.

2 L'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa si estingue con lo spirare del
termine di partenza fissato allorquando la procedura d'asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo
d'impugnazione straordinario o di un rimedio di diritto e se l'esecuzione dell'allontanamento è stata sospesa. Se l'Ufficio federale prolunga il termine di partenza
nell'ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un'attività
lucrativa.

3 Per determinate categorie di persone, il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento
federale dell'economia, può permettere ai Cantoni di prorogare l'autorizzazione a
esercitare un'attività lucrativa al di là del termine di partenza, ove circostanze particolari lo giustificano.

4 I richiedenti autorizzati a esercitare un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni di polizia degli stranieri o partecipanti a programmi d'occupazione di pubblica utilità non sottostanno al divieto di lavorare.

Sezione 5: Allontanamento

Art. 44

Allontanamento e ammissione provvisoria 1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però
conto del principio dell'unità della famiglia.

2 Se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale
del 26 marzo 19317 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).

3 L'ammissione provvisoria può inoltre essere ordinata in casi di rigore personale
grave se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro
anni dopo la presentazione della domanda d'asilo.

4 All'atto dell'esame del caso di rigore personale grave si tiene conto in particolare
dell'integrazione in Svizzera, delle condizioni familiari e della situazione scolastica
dei figli.

5 Prima di respingere una domanda d'asilo, l'Ufficio federale o la Commissione di
ricorso dà al Cantone la possibilità di domandare, entro un termine ragionevole,
l'ammissione provvisoria o l'esecuzione dell'allontanamento.

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RS 142.20

Legge sull'asilo

13

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Art. 45

Tenore della decisione d'allontanamento 1 La decisione d'allontanamento indica: a.

l'obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera; b.

la data entro la quale egli deve avere abbandonato la Svizzera; se è stata
ordinata l'ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al
momento della revoca di tale misura; c.

i mezzi coercitivi in caso d'inadempienza; d.

se del caso, i Paesi verso i quali il richiedente non può essere allontanato; e.

se del caso, la misura sostitutiva dell'esecuzione; f.

il Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o della misura
sostitutiva.

2 Se la decisione è pronunciata in virtù degli articoli 32-34, può essere ordinata
l'esecuzione immediata.


Art. 46

Esecuzione da parte dei Cantoni 1 I Cantoni sono obbligati a eseguire le decisioni di allontanamento.

2 Se l'allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda all'Ufficio federale di ordinare l'ammissione provvisoria.


Art. 47

Luogo di soggiorno sconosciuto Se il richiedente allontanato si sottrae all'esecuzione dell'allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, il Cantone o l'Ufficio federale possono ordinarne
l'iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.


Art. 48

Collaborazione tra i Cantoni Se il richiedente allontanato non si trova nel Cantone incaricato dell'esecuzione
dell'allontanamento, il Cantone di soggiorno deve, a richiesta, fornire assistenza
amministrativa. Tale assistenza consiste segnatamente nella consegna del richiedente
al Cantone competente per eseguire l'allontanamento o nell'esecuzione diretta
dell'allontanamento.

Capitolo 3: Concessione dell'asilo e statuto dei rifugiati Sezione 1: Concessione dell'asilo

Art. 49

Principio

L'asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato e se non vi sono
motivi d'esclusione.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

142.31


Art. 50

Secondo asilo

L'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se
soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni.


Art. 51

Asilo accordato a famiglie 1 I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e
ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.

2 Altri parenti prossimi di rifugiati che vivono in Svizzera possono essere inclusi
nell'asilo accordato alle famiglie, se motivi particolari perorano il ricongiungimento
familiare.

3 I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono riconosciuti come rifugiati.

4 Se gli aventi diritto di cui ai capoversi 1 e 2 sono stati separati in seguito alla fuga
e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera.

5 Il Consiglio federale definisce le condizioni del ricongiungimento familiare in
Svizzera applicabili ai rifugiati ammessi provvisoriamente.


Art. 52

Ammissione in un Paese terzo 1 La domanda d'asilo di una persona che si trova in Svizzera è di regola respinta se
il richiedente:

a.

prima d'entrare in Svizzera, ha soggiornato per qualche tempo in un Paese
terzo dove può ritornare; b.

può recarsi in un Paese terzo in cui vivono parenti prossimi.

2 La domanda d'asilo di una persona che si trova all'estero può essere respinta
quando sia ragionevole pretendere che il richiedente si adoperi per essere accolto in
un altro Paese.


Art. 53

Indegnità

Non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti
riprensibili né a colui che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta.


Art. 54

Motivi soggettivi insorti dopo la fuga Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'articolo 3
soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del
comportamento dopo la partenza.

Legge sull'asilo

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142.31


Art. 55

Circostanze eccezionali 1 In periodo di grave tensione internazionale, in caso di conflitto armato nel quale la
Svizzera non è coinvolta o in caso di afflusso straordinario, in tempo di pace, di persone in cerca di asilo, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati fin quando le circostanze
lo consentono.

2 Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Può, derogando alla legge, disciplinare restrittivamente le condizioni per la concessione dell'asilo e lo statuto dei
rifugiati ed emanare speciali disposizioni procedurali. Esso riferisce immediatamente
all'Assemblea federale.

3 Se l'accoglimento duraturo di rifugiati supera le possibilità della Svizzera, l'asilo
può essere concesso anche solo a titolo temporaneo, fin quando le persone accolte
possono recarsi in un altro Paese.

4 Se si annuncia un flusso importante di rifugiati verso la Svizzera, il Consiglio federale ricerca una collaborazione internazionale rapida ed efficace in merito alla loro
ripartizione.

Sezione 2: Asilo per gruppi di rifugiati

Art. 56

Decisione

1 L'asilo è accordato a gruppi importanti di rifugiati con una decisione del Consiglio
federale. Qualora si tratti di piccoli gruppi, la decisione spetta al Dipartimento.

2 L'Ufficio federale designa i rifugiati che fanno parte di un tale gruppo.


Art. 57

Ripartizione e prima integrazione 1 La ripartizione dei rifugiati tra i Cantoni è retta dall'articolo 27.

2 Nell'ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a
gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro
di prima integrazione.

Sezione 3: Statuto dei rifugiati

Art. 58

Principio

Lo statuto dei rifugiati in Svizzera è retto dalla legislazione sugli stranieri, in quanto
non siano applicabili disposizioni particolari, segnatamente quelle della presente
legge o della convenzione del 28 luglio 19518 sullo statuto dei rifugiati.

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142.31


Art. 59

Effetti

Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate rifugiati ai sensi della presente legge e della convenzione del 28 luglio 19519
sullo statuto dei rifugiati.


Art. 60

Disciplinamento delle condizioni di residenza 1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di
dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente.

2 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da
almeno cinque anni hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei
loro confronti motivi d'espulsione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettere a o b
LDDS10.


Art. 61

Attività lucrativa

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono autorizzate a esercitare un'attività lucrativa e a cambiare posto o professione.


Art. 62

Esami per le professioni mediche Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo sono ammesse agli esami federali per
le professioni mediche; il Dipartimento federale dell'interno determina le condizioni.

Sezione 4: Fine dell'asilo

Art. 63

Revoca

1 L'Ufficio federale revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato: a.

se lo straniero ha ottenuto l'asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali; b.

per i motivi menzionati nell'articolo 1 sezione C numeri 1-6 della convenzione del 28 luglio 195111 sullo statuto dei rifugiati.

2 L'Ufficio federale revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna
o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente
riprensibili.

3 La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato è efficace
rispetto a tutte le autorità federali e cantonali.

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Legge sull'asilo

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4 La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende al
coniuge e ai figli.


Art. 64

Termine dell'asilo

1 L'asilo in Svizzera ha termine se: a.

il rifugiato ha soggiornato per più di tre anni all'estero; b.

il rifugiato ha ottenuto asilo in un altro Paese o l'autorizzazione di risiedervi
durevolmente;

c.

il rifugiato vi rinuncia; d.

è stata eseguita l'espulsione amministrativa o giudiziaria.

2 In circostanze speciali l'Ufficio federale può prorogare il termine previsto nel
capoverso 1 lettera a.


Art. 65

Espulsione

I rifugiati possono essere espulsi soltanto se compromettono la sicurezza interna o
esterna della Svizzera oppure hanno violato in modo grave l'ordine pubblico. È fatto
salvo l'articolo 5.

Capitolo 4:
Protezione provvisoria e statuto delle persone bisognose di protezione
Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 66

Decisione di principio del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell'articolo
4.

2 Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso
e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati.


Art. 67

Misure di politica estera 1 La protezione provvisoria, le misure e l'assistenza nello Stato d'origine o nello
Stato o regione di provenienza delle persone bisognose di protezione devono, per
quanto possibile, completarsi reciprocamente.

2 La Confederazione collabora con lo Stato d'origine o di provenienza, con altri
Paesi d'accoglienza e con organizzazioni internazionali, allo scopo di creare condizioni propizie a un ritorno sicuro.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 18

142.31

Sezione 2: Procedura

Art. 68

Persone bisognose di protezione che si trovano all'estero 1 L'Ufficio federale definisce più precisamente il gruppo delle persone bisognose di
protezione e decide chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera.
Tiene conto del principio dell'unità della famiglia.

2 La decisione relativa alla concessione della protezione provvisoria può essere
impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia.

3 L'articolo 20 si applica per analogia alle domande individuali presentate all'estero.


Art. 69

Persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera
o in Svizzera

1 Gli articoli 18, 19 e 21-24 si applicano per analogia alle domande presentate da
persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera.

2 Se non vi è esposizione manifesta a una persecuzione ai sensi dell'articolo 3,
l'Ufficio federale determina, esperito l'interrogatorio presso il centro di registrazione conformemente all'articolo 26, chi appartiene a un gruppo di persone bisognose di protezione e chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera.
La concessione della protezione provvisoria non può essere impugnata.

3 Se è accordata la protezione provvisoria, la procedura d'esame di un'eventuale
domanda di riconoscimento della qualità di rifugiato è sospesa.

4 Se intende rifiutare la protezione provvisoria, l'Ufficio federale prosegue senza
indugio la procedura di riconoscimento della qualità di rifugiato o la procedura di
allontanamento.


Art. 70

Riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità
di rifugiato

Le persone bisognose di protezione che hanno presentato una domanda per il riconoscimento della qualità di rifugiato possono chiedere al più presto cinque anni
dopo la decisione di sospensione conformemente all'articolo 69 capoverso 3 la riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Al momento
della riapertura di questa procedura la protezione provvisoria è revocata.


Art. 71

Concessione della protezione provvisoria alle famiglie 1 La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di
protezione e ai figli minorenni se: a.

chiedono insieme la protezione e non vi sono motivi d'esclusione ai sensi
dell'articolo 73;

b.

la famiglia è stata separata da avvenimenti ai sensi dell'articolo 4 e intende
riunirsi in Svizzera, sempre che non si oppongano circostanze particolari.

2 La protezione provvisoria è accordata anche ai figli nati in Svizzera.

Legge sull'asilo

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3 Deve essere autorizzata l'entrata in Svizzera degli aventi diritto che si trovano
all'estero.

4 Il Consiglio federale disciplina per altri casi le condizioni per il ricongiungimento
familiare.


Art. 72

Procedura

Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per
analogia le disposizioni delle sezioni 1 e 3 del capitolo 2.


Art. 73

Motivi d'esclusione

La protezione provvisoria non è accordata se la persona bisognosa di protezione
adempie la fattispecie dell'articolo 53 o ha attentato all'ordine o alla sicurezza pubblici oppure li compromette gravemente.

Sezione 3: Statuto

Art. 74

Disciplinamento delle condizioni di residenza 1 Le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite.

2 Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione
provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso
di dimora valido fino all'abrogazione della protezione provvisoria.

3 Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio.


Art. 75

Autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa 1 Durante i primi tre mesi che seguono l'entrata in Svizzera, le persone bisognose di
protezione non hanno diritto d'esercitare un'attività lucrativa. Trascorso tale termine, le autorità cantonali le autorizzano a esercitare un'attività lucrativa, sempre
che lo permetta la situazione economica e del mercato del lavoro.

2 Il Consiglio federale può stabilire condizioni più favorevoli per l'esercizio di
un'attività lucrativa.

3 Le autorizzazioni preesistenti sono mantenute.

4 Le persone bisognose di protezione, autorizzate a esercitare un'attività lucrativa
conformemente alle disposizioni della polizia degli stranieri o che partecipano a
programmi di occupazione di utilità pubblica, non soggiacciono al divieto di lavorare.

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Sezione 4: Fine della protezione provvisoria e ritorno

Art. 76

Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento 1 Dopo aver consultato rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se
del caso, di altre organizzazioni non governative, l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati e organizzazioni internazionali, il Consiglio federale
fissa la data dell'abrogazione della protezione provvisoria accordata a certi gruppi di
persone; esso statuisce con una decisione di portata generale.

2 L'Ufficio federale accorda il diritto d'essere sentiti alle persone toccate dalla decisione giusta il capoverso 1.

3 Se l'esercizio del diritto d'essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un'audizione in applicazione degli articoli 29 e 30. Se non risultano indizi di
persecuzione, l'Ufficio federale decide secondo l'articolo 35.

4 L'Ufficio federale dispone l'allontanamento delle persone toccate dalla decisione
che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l'esecuzione dell'allontanamento sono applicabili per analogia gli articoli 10 capoverso 4 e 46-48 della
presente legge nonché l'articolo 22a LDDS12.


Art. 77

Ritorno

La Confederazione sostiene gli sforzi internazionali volti a organizzare il ritorno.


Art. 78

Revoca

1 L'Ufficio federale può revocare la protezione provvisoria se: a.

è stata ottenuta facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali; b.

la persona protetta ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette gravemente o ha commesso atti riprensibili; c.

la persona protetta ha soggiornato a lungo o ripetutamente nello Stato
d'origine o di provenienza, dopo che le è stata accordata la protezione provvisoria; d.

la persona protetta è titolare di un'autorizzazione di soggiorno regolare, rilasciata da uno Stato terzo nel quale può ritornare.

2 La protezione provvisoria non è revocata se la persona protetta si reca nel suo
Stato d'origine o di provenienza con l'accordo delle autorità competenti.

3 La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge né ai figli
dell'interessato, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.

4 Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un'audizione secondo gli
articoli 29 e 30.

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Art. 79

Termine della protezione provvisoria La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta trasferisce il centro della
sua vita in un altro Paese, se rinuncia alla protezione provvisoria o se ha ottenuto un
permesso di domicilio sulla base della LDDS13.

Capitolo 5: Assistenza Sezione 1: Concessione di prestazioni assistenziali e di assegni per figli

Art. 80

Competenza

1 I Cantoni garantiscono assistenza alle persone che soggiornano in Svizzera sulla
base della presente legge. Essi possono delegare l'adempimento di tutto o parte del
compito a terzi, segnatamente alle istituzioni di soccorso autorizzate ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.

2 Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione o in un centro di
prima integrazione per gruppi di rifugiati, l'assistenza è garantita dalla Confederazione.


Art. 81

Diritto alle prestazioni assistenziali Le persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge e non sono in
grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono l'assistenza necessaria se
nessun terzo è tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale.


Art. 82

Prestazioni assistenziali 1 La concessione di prestazioni assistenziali è retta dal diritto cantonale.

2 Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari
di un permesso di dimora deve consistere quanto possibile in prestazioni in natura.

3 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a
un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l'integrazione professionale, sociale e culturale.


Art. 83

Limitazioni delle prestazioni assistenziali I servizi competenti possono rifiutare, ridurre o sopprimere in tutto o in parte le prestazioni assistenziali se il beneficiario: a.

le ha ottenute o ha tentato di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o
incomplete;

b.

rifiuta di informare il servizio competente sulla propria situazione economica o non l'autorizza a chiedere informazioni; c.

non comunica modifiche essenziali della propria situazione; 13

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d.

manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando
segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribuiti; e.

senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di
locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua
situazione;

f.

utilizza abusivamente le prestazioni assistenziali; g.

non si conforma agli ordini del servizio competente, pur sotto minaccia di
soppressione delle prestazioni assistenziali.


Art. 84

Assegni per figli

Nel caso di richiedenti i cui figli vivono all'estero, gli assegni sono trattenuti durante
la procedura d'asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di
rifugiato o è concessa l'ammissione provvisoria in virtù dell'articolo 14a capoversi
3, 4 o 4bis LDDS14.

Sezione 2: Obbligo di rimborso e di garanzia

Art. 85

Obbligo di rimborso

1 In quanto ragionevolmente esigibile, le spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

2 La Confederazione fa valere il diritto al rimborso. Il Dipartimento può delegare
tale compito ai Cantoni.

3 Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'autorità
competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. La prescrizione è sospesa fintanto che esiste un conto di garanzia secondo
l'articolo 86 capoverso 2. Tali crediti non fruttano interesse.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all'obbligo di
rimborso. Per stabilire le spese da rimborsare, può basarsi su presunzioni.


Art. 86

Obbligo di garanzia

1 I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a fornire
garanzia per il rimborso delle spese di assistenza, di partenza e di esecuzione nonché
dei costi della procedura di ricorso.

2 La Confederazione istituisce conti di garanzia destinati unicamente a tale scopo. Le
spese di gestione sono a carico della persona tenuta a fornire garanzia.

3 Il Consiglio federale stabilisce quale parte di reddito della persona tenuta a fornire
garanzia il datore di lavoro deve versare sul conto di garanzia. L'autorità cantonale 14

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vincola l'autorizzazione provvisoria d'esercitare un'attività lucrativa a un onere corrispondente.

4 I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono
dal reddito dell'attività lucrativa. Le autorità competenti possono fare accreditare il
conto di garanzia di tali valori patrimoniali fino a concorrenza della somma probabile corrispondente alle spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione, nonché ai
costi della procedura di ricorso e detrarne le relative spese se: a.

i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un
permesso di dimora non possono provare l'origine dei valori patrimoniali; o b.

tali valori superano l'importo fissato dal Consiglio federale.

5 La Confederazione può affidare a terzi i compiti connessi all'esecuzione dell'obbligo di prestare garanzia.

6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 87

Restituzione delle somme versate a titolo di garanzia 1 Su richiesta, le garanzie prestate sono restituite dopo deduzione delle spese computabili quando la persona tenuta a fornire garanzia: a.

ha comprovatamente o probabilmente lasciato definitivamente la Svizzera; b.

in quanto richiedente l'asilo o rifugiato, ha ottenuto un permesso di dimora; c.

in quanto beneficiario della protezione provvisoria, ha ottenuto un permesso
di domicilio o risiede in Svizzera da almeno dieci anni.

2 Il diritto alla restituzione di un eventuale saldo attivo che non è fatto regolarmente
valere entro dieci anni passa alla Confederazione. Se il diritto non ha potuto essere
fatto valere per motivi scusabili, la Confederazione può restituire il saldo attivo
all'interessato anche dopo dieci anni.

3 La Confederazione può affidare a terzi i compiti d'esecuzione connessi allo scioglimento dei conti di garanzia.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Capitolo 6: Sussidi federali

Art. 88

Somme forfettarie

1 Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni, al massimo fino al giorno in
cui l'allontanamento dev'essere eseguito o al giorno in cui tali persone ricevono o
hanno diritto a un permesso di dimora: a.

una somma forfettaria per le spese d'assistenza; e b.

un contributo forfettario per le spese di servizio sociale e amministrazione.

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2 Per le persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora
in virtù dell'articolo 74 capoverso 2, la Confederazione versa ai Cantoni la metà
della somma forfettaria prevista dal capoverso 1 lettera a fino al giorno in cui
l'allontanamento dev'essere eseguito o al giorno in cui è accordato il permesso di
domicilio o, al più tardi, fino al giorno in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell'articolo 74 capoverso 3.

3 Per i rifugiati, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria per le spese d'assistenza, di servizio sociale e d'amministrazione, fino alla concessione del
permesso di domicilio o fino al giorno in cui nasce un diritto di domicilio in virtù
dell'articolo 60 capoverso 2.

4 Il Consiglio federale può ordinare il versamento di somme forfettarie in altri casi
ove lo giustifichino circostanze particolari; tale è il caso in particolare se si tratta di
rifugiati con permesso di domicilio o di persone bisognose di protezione titolari di
un permesso di dimora o di domicilio, a condizione che gli uni e le altre siano
anziani o handicappati.

5

Le somme forfettarie non sono erogate se la Confederazione versa una somma forfettaria giusta l'articolo 14e capoverso 2 LDDS15.


Art. 89

Fissazione di somme forfettarie 1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie definite dall'articolo 88 capoversi 1
lettera a, 2 e 3 sulla base delle spese probabili risultanti da soluzioni economiche.

2 Le somme forfettarie possono essere fissate segnatamente in funzione del grado
d'indigenza o della durata del soggiorno del beneficiario e secondo i Cantoni.

3 Il Consiglio federale disciplina: a.

il rimborso di speciali prestazioni assistenziali che non sono rimborsate con
somme forfettarie;

b.

il seguito della procedura.


Art. 90

Finanziamento di alloggi collettivi 1 La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione, la trasformazione o l'equipaggiamento di alloggi collettivi nei quali le autorità collocano persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina la procedura e definisce i dettagli in materia di proprietà e di salvaguardia della destinazione vincolata degli edifici.

3 Determina in quale misura il finanziamento diretto degli alloggi da parte della
Confederazione può essere computato sulle somme forfettarie.

15

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Art. 91

Altri sussidi

1 La Confederazione può incoraggiare l'attuazione di programmi d'occupazione e di
formazione d'utilità pubblica.

2 Può rimborsare ai Cantoni le borse per la formazione e per il perfezionamento
professionali.

3 Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che
soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.

4 Può versare sussidi per favorire l'integrazione sociale, professionale e culturale dei
rifugiati e delle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di
dimora; di regola, tali contributi sono versati soltanto se i Cantoni, i Comuni o terzi
partecipano adeguatamente alla copertura dei costi.

5 Può versare ai Cantoni un sussidio per il pagamento dei premi per le casse malati.

6 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono
in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31.

7 Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali.

8 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.


Art. 92

Spese d'entrata e partenza 1 La Confederazione può assumersi le spese occasionate dall'entrata e dalla partenza
dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione.

2 Se tali persone sono indigenti, essa si assume le spese di partenza dei richiedenti
l'asilo, delle persone la cui domanda d'asilo è stata respinta o che l'hanno ritirata e
delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione provvisoria.

3 Essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con l'organizzazione della partenza.

4 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei contributi. Nella misura del possibile, fissa somme forfettarie.


Art. 93

Aiuto al ritorno e reintegrazione 1 La Confederazione presta un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure
seguenti:

a.

finanziamento integrale o parziale di progetti, in Svizzera, per il mantenimento della capacità al ritorno; b.

finanziamento integrale o parziale di progetti nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione; c.

in casi particolari, un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o per
assicurare l'assistenza sanitaria nel Paese d'origine o di provenienza o in
uno Stato terzo.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 26

142.31

2 Ai fini dell'aiuto al ritorno e della reintegrazione, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.

3 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.


Art. 94

Sussidi a istituzioni di soccorso 1 La Confederazione può versare sussidi per le spese amministrative a un'organizzazione mantello delle istituzioni di soccorso autorizzate.

2 Le istituzioni di soccorso autorizzate ricevono un indennizzo forfettario per la
partecipazione all'audizione di cui all'articolo 30.

3 Il Consiglio federale fissa l'ammontare dei sussidi giusta il capoverso 1 e le somme
forfettarie giusta il capoverso 2.


Art. 95

Vigilanza

1 La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al
diritto sulle sovvenzioni e che i conteggi siano allestiti secondo le prescrizioni. Essa
può affidare tali compiti a terzi.

2 I destinatari di sussidi federali devono, su richiesta, mettere a disposizione degli
organi incaricati della vigilanza finanziaria i documenti e giustificativi contabili
necessari, fornire le informazioni occorrenti nonché permettere l'accesso ai luoghi.
Le violazioni di tale obbligo sono punite giusta l'articolo 40 della legge federale del
5 ottobre 199016 sugli aiuti finanziari e le indennità.

3 Il Controllo federale delle finanze vigila sulle questioni finanziarie legate all'asilo
conformemente alla legge federale del 28 giugno 196717 sul Controllo delle finanze.
Esso può effettuare sopralluoghi.

Capitolo 7: Trattamento di dati personali

Art. 96

Trattamento di dati personali Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, l'Ufficio federale, le
autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente
l'asilo o una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità conformemente all'articolo 3 lettere c e
d della legge federale del 19 giugno 199218 sulla protezione dei dati.

16

RS 616.1

17

RS 614.0

18

RS 235.1

Legge sull'asilo

27

142.31


Art. 97

Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine
o di provenienza

1 È vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a
un richiedente l'asilo, un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i
suoi congiunti.

2 A partire dal momento in cui una decisione d'allontanamento è eseguibile, l'autorità competente è autorizzata, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio necessari all'esecuzione della decisione, a prendere contatto con le autorità dello Stato
d'origine o di provenienza e a comunicare loro le generalità necessarie all'allestimento di tali documenti.

3 In vista dell'esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità incaricata dell'organizzazione della partenza può comunicare alle
autorità estere i dati seguenti: a.

cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità, cognomi e
nomi dei genitori, ultimo indirizzo conosciuto nello Stato d'origine o di provenienza; b.

se del caso impronte digitali e fotografie; c.

indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione
sia nell'interesse della persona interessata.


Art. 98

Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni
internazionali

1 In vista dell'esecuzione della presente legge, l'Ufficio federale e le autorità di
ricorso sono autorizzati a comunicare dati personali alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti in tale ambito, sempre che lo Stato o
l'organizzazione internazionale in questione garantisca una protezione equivalente
dei dati trasmessi.

2 Possono essere comunicati i dati seguenti: a.

generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità)
della persona interessata e, se necessario, dei congiunti; b.

indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità; c.

altri dati necessari per accertare l'identità di una persona; d.

indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari; e.

indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati; f.

indicazione sull'eventuale deposito di una domanda d'asilo (luogo e data del
deposito, stadio della procedura, dati sommari sul tenore della decisione presa).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 28

142.31


Art. 99

Esame dattiloscopico

1 Sono prese impronte digitali e fotografie di ogni richiedente l'asilo e persona bisognosa di protezione. Il Consiglio federale definisce le eccezioni.

2 Le impronte digitali e le fotografie sono registrate in una banca dati senza le corrispondenti generalità.

3 Il Dipartimento confronta tutte le nuove impronte digitali con quelle della banca
dati dell'Ufficio federale e quelle della banca dati dell'Ufficio federale di polizia.

4 Se vi è concordanza tra le impronte digitali registrate dall'Ufficio federale e quelle
dell'Ufficio federale di polizia, il Dipartimento ne informa entrambi nonché le autorità cantonali di polizia interessate, indicando le generalità della persona interessata
(cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso e numero di riferimento). Per i
rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre in forma cifrata la data, il luogo
e il motivo della registrazione delle impronte digitali.

5 L'Ufficio federale utilizza queste indicazioni per: a.

verificare l'identità della persona interessata; b.

verificare se la persona interessata ha già domandato asilo; c.

verificare se esistono dati che confermano o contraddicono le dichiarazioni
della persona interessata; d.

verificare se esistono dati che indicano che la persona interessata non è
degna di ottenere asilo; e.

facilitare l'assistenza amministrativa alle autorità di polizia.

6 I dati personali comunicati secondo il capoverso 4 non possono essere resi noti
all'estero senza il consenso del titolare della collezione di dati. È applicabile per
analogia l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199219 sulla
protezione dei dati.

7 I dati sono distrutti: a.

se l'asilo è accordato; b.

dieci anni al più tardi dopo il rifiuto, il ritiro o lo stralcio passati in giudicato
di una domanda d'asilo o dopo una decisione di non entrata nel merito; c.

per le persone bisognose di protezione, al più tardi dieci anni dopo l'entrata
in Svizzera.


Art. 100

Sistema di registrazione 1 L'Ufficio federale e le autorità di ricorso tengono ciascuno un sistema di registrazione automatizzato, allo scopo di: a.

registrare i richiedenti l'asilo, i rifugiati, le persone bisognose di protezione,
le persone ammesse provvisoriamente e gli apolidi; b.

registrare ricorsi; 19

RS 235.1

Legge sull'asilo

29

142.31

c.

organizzare in modo efficiente e razionale il lavoro; d.

controllare la gestione; e.

allestire le statistiche.

2 Sono rilevati e trattati nel sistema di registrazione automatizzato tutti i dati personali necessari all'adempimento dei compiti definiti nel capoverso 1 e in particolare
le indicazioni sull'appartenenza religiosa o etnica nonché le informazioni sulle prestazioni assistenziali ricevute, compreso il pagamento delle spese mediche.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione sull'organizzazione e la
gestione del sistema di registrazione automatizzato delle persone, sul catalogo dei
dati da registrare, sull'accesso ai dati, sulle autorizzazioni di trattamento, sulla
durata della conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.


Art. 101

Comunicazione di dati registrati 1 L'Ufficio federale può permettere l'accesso con procedura di richiamo ai dati che
ha memorizzato o che ha fatto memorizzare nel sistema di registrazione automatizzato, nella misura in cui l'adempimento dei compiti legali lo esiga, alle seguenti
autorità:

a.

le autorità cantonali di polizia degli stranieri e d'assistenza per l'adempimento del mandato legale ai sensi della presente legge; b.

le autorità federali responsabili della sicurezza interna e della polizia per
l'identificazione delle persone nell'ambito d'inchieste di polizia di sicurezza
e di polizia giudiziaria, dello scambio intercantonale e internazionale delle
informazioni di polizia, dell'assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale e del controllo delle registrazioni RIPOL in virtù dell'ordinanza
RIPOL del 19 giugno 199520, nonché per la valutazione dell'indegnità e
della violazione o dell'esposizione a pericolo della sicurezza interna o esterna della Svizzera, conformemente all'articolo 53 della presente legge; c.

l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione21
per l'adempimento dei compiti nell'ambito della LDDS22; d.

la Commissione di ricorso per la trattazione dei ricorsi che le pervengono; e.

il Servizio dei ricorsi del Dipartimento per la trattazione dei ricorsi che gli
pervengono;

f.

i posti di frontiera per il controllo delle entrate illegali; g.

il Coordinatore in materia di politica internazionale dei rifugiati del Dipartimento federale degli affari esteri per l'adempimento dei suoi compiti in virtù
della presente legge;

h.

il Controllo federale delle finanze per la vigilanza finanziaria; 20

RS 172.213.61 21

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del
15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

22

RS 142.20

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 30

142.31

i.

le autorità cantonali e comunali di polizia per i controlli in materia di polizia
degli stranieri e per l'identificazione delle persone in occasione delle inchieste di polizia di sicurezza e di polizia criminale; k.

gli uffici cantonali del lavoro per l'esame delle domande di permesso di
lavoro per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione.

2 L'Ufficio federale può comunicare in altra maniera i dati che ha memorizzato o
fatto memorizzare nel sistema di registrazione automatizzato alle autorità o organizzazioni seguenti: a.

l'Ufficio federale di statistica; i dati sono comunicati anonimizzati per l'allestimento delle statistiche, segnatamente per la statistica federale annuale
dell'evoluzione demografica e per i censimenti; b.

l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati per il coordinamento dei compiti affidati dalla presente legge alle istituzioni di soccorso autorizzate; c.

i terzi incaricati di gestire i conti di garanzia in virtù della presente legge per
l'adempimento dei loro compiti.

3 È vietato comunicare all'estero dati personali, trasmessi in virtù dei capoversi 1 e
2, senza l'accordo del titolare della collezione dei dati. L'articolo 6 capoverso 1
della legge federale del 19 giugno 199223 sulla protezione dei dati si applica per analogia.

4 Di norma i dati di terzi non interessati non possono essere comunicati alle autorità
citate nel capoverso 1; in ogni caso, quest'ultime non possono trattarli ulteriormente.


Art. 102

Sistema di informazione e di documentazione 1 L'Ufficio federale gestisce, in collaborazione con la Commissione di ricorso, un
sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Tale sistema contiene
informazioni e documenti tecnici memorizzati in diverse banche dati e concernenti i
compiti dell'Ufficio federale e della Commissione di ricorso. Se necessario, è possibile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le generalità, nonché dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

2 Soltanto i collaboratori dell'Ufficio federale e della Commissione di ricorso hanno
accesso alle banche dati che contengono dati degni di particolare protezione e profili
della personalità.

3 L'accesso mediante procedura di richiamo alle banche dati che contengono
soprattutto informazioni tecniche provenienti da fonti pubbliche può essere accordato dietro richiesta a utenti esterni.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l'accesso al sistema e la
protezione dei dati personali che vi sono registrati.

23

RS 235.1

Legge sull'asilo

31

142.31

Capitolo 8: Protezione giuridica Sezione 1: Procedura di ricorso a livello cantonale

Art. 103

1 I Cantoni prevedono almeno un'istanza di ricorso contro le decisioni delle autorità
cantonali prese sulla base della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.

2 Il ricorso contro le decisioni cantonali di ultima istanza è retto dalle disposizioni
generali della procedura federale, a meno che la presente legge non disponga altrimenti.

Sezione 2: Procedura di ricorso a livello federale

Art. 104

Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 1 Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione di ricorso e stabilisce il
loro statuto. Fissa le modalità d'organizzazione e può prevedere segnatamente
l'istituzione di un servizio di picchetto per i casi urgenti. Può anche emanare prescrizioni procedurali, segnatamente sulla procedura orale, la notificazione orale di
decisioni nonché la procedura sommaria.

2 La Commissione di ricorso decide nella formazione di tre giudici in merito ai
ricorsi, alle revisioni e alle domande conformemente all'articolo 24 della legge sulla
procedura amministrativa24, che non rientrano nella competenza del giudice unico ai
sensi dell'articolo 111 capoverso 2.

3 Se si tratta di giudicare una questione di principio o di risolvere una questione giuridica essenziale in deroga a una decisione anteriore, la Commissione delibera al
completo. Essa decide a maggioranza dei voti dei membri; il voto del presidente
della Commissione è determinante. La decisione è vincolante per la risoluzione della
controversia.

4 Il presidente della commissione determina le misure organizzative necessarie al
coordinamento della giurisprudenza.


Art. 105

Competenza

1 La Commissione di ricorso decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le
decisioni dell'Ufficio federale concernenti: a.

il rifiuto dell'asilo e la non entrata nel merito di una domanda d'asilo; b.

il rifiuto della protezione provvisoria; è fatto salvo l'articolo 68 capoverso 2,
a meno che non sia invocata la violazione del principio dell'unità della
famiglia;

c.

l'allontanamento;

24

RS 172.021

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 32

142.31

d.

la fine dell'asilo o della protezione provvisoria; e.

l'abrogazione dell'ammissione provvisoria, ove una tale ammissione sia
stata pronunciata in virtù dell'articolo 44 capoversi 2 e 3.

2 I Cantoni possono fare ricorso alla Commissione di ricorso se l'Ufficio federale
non ha dato seguito a una domanda ai sensi dell'articolo 44 capoverso 5.

3 I ricorsi fondati sulle disposizioni del capitolo 7 sono retti dall'articolo 25 della
legge federale del 19 giugno 199225 sulla protezione dei dati.

4 Il Dipartimento pronuncia definitivamente sugli altri ricorsi, a meno che non sia
ammissibile un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.


Art. 106

nMotivi di ricorso

1 Il ricorrente può far valere: a.

la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento;

b.

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti; c.

l'inadeguatezza.

2 Per giudicare dell'inadeguatezza, la Commissione di ricorso è tenuta a rispettare le
direttive e le istruzioni particolari del Consiglio federale.


Art. 107

Decisioni incidentali impugnabili 1 Le decisioni incidentali prese in applicazione degli articoli 10 capoversi 1-3 e 1848 della presente legge nonché dell'articolo 22a LDDS26 possono essere impugnate
soltanto con ricorso contro la decisione finale. È fatto salvo il ricorso contro le decisioni prese in applicazione dell'articolo 27 capoverso 3.

2 Si possono inoltre impugnare con ricorso distinto, nella misura in cui possono causare un pregiudizio irreparabile: a.

le misure cautelari; b.

le decisioni con le quali si sospende la procedura, salvo quelle secondo
l'articolo 69 capoverso 3.

3 Si possono anche impugnare con ricorso distinto le decisioni relative al rifiuto
provvisorio dell'entrata in Svizzera e all'assegnazione di un luogo di soggiorno
presso l'aeroporto (art. 22 cpv. 1 e 2).

25

RS 235.1

26

RS 142.20

Legge sull'asilo

33

142.31


Art. 108

Esame della decisione relativa al rifiuto dell'entrata in Svizzera
e dell'assegnazione di un luogo di soggiorno presso aeroporti 1 Il ricorso contro la decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera
e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto (art. 22 cpv. 1 e 2)
deve essere presentato prima della notifica della decisione di allontanamento di cui
all'articolo 23 capoversi 1 e 3.

2 La Commissione di ricorso si pronuncia in merito al ricorso, generalmente in base
agli atti, entro 48 ore.


Art. 109

Termine di evasione dei ricorsi La Commissione di ricorso pronuncia di norma entro il termine di sei settimane sui
ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32-35 e 40 capoverso 1.


Art. 110

Termini di procedura

1 Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni.

2 Il termine per produrre le prove è di sette giorni se si tratta di mezzi di prova che si
trovano in Svizzera e di 30 giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano
all'estero. Le perizie devono essere fornite entro 30 giorni.

3 Un ulteriore termine può essere accordato se il ricorrente o il suo rappresentante,
segnatamente per ragioni di salute o infortunio, sono impediti d'agire entro il termine fissato.

4 Per le procedure di cui all'articolo 108 i termini sono di 24 ore.


Art. 111

Procedura semplificata 1 Nel caso di ricorsi manifestamente infondati o dei ricorsi di cui all'articolo 108, si
può rinunciare allo scambio di scritti.

2 I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di: a.

stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto; b.

non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili; c.

decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera all'aeroporto
e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto.

3 La decisione su ricorso è motivata sommariamente.


Art. 112

Effetto sospensivo ed esecuzione immediata 1 Se è stata ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento, lo straniero può,
entro 24 ore, presentare alla Commissione di ricorso un'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo. Lo straniero dev'essere informato sui suoi diritti.

2 La Commissione di ricorso decide entro 48 ore in merito all'istanza di ripristino
dell'effetto sospensivo.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 34

142.31

3 Fino alla decisione sull'istanza, il ricorrente può essere tenuto in stato di fermo
dall'autorità competente, ma non oltre le 72 ore.

4 L'uso di rimedi di diritto o di mezzi d'impugnazione straordinari non sospende
l'esecuzione, a meno che l'autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti.

Capitolo 9: Collaborazione internazionale e commissione consultiva

Art. 113

Collaborazione internazionale La Confederazione partecipa all'armonizzazione a livello internazionale della politica europea in materia di rifugiati e alla soluzione dei problemi dei rifugiati
all'estero. Essa sostiene l'attività delle istituzioni internazionali di soccorso. Collabora segnatamente con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art 114

Commissione consultiva Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva per le questioni dei rifugiati.

Capitolo 10: Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 2

Art. 115

Delitti

È punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20i000 franchi, se
non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale27 commina
una pena più grave, chiunque: a.

ottiene abusivamente un vantaggio pecuniario per sé o altri, sulla base della
presente legge, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi
altro modo;

b.

si sottrae totalmente o in parte all'obbligo di fornire garanzia conformemente
all'articolo 86, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi
altro modo;

c.

in qualità di datore di lavoro, deduce garanzie dal salario di un impiegato
non usandole per lo scopo previsto.


Art. 116

Contravvenzioni

È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d'applicazione
dell'articolo 115, chiunque: a.

viola l'obbligo d'informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o
rifiutando di fornire un'informazione; 27

RS 311.0

Legge sull'asilo

35

142.31

b.

si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o lo rende impossibile in qualsiasi altro modo.


Art. 117

Delitti e contravvenzioni commessi in un'azienda Delitti e contravvenzioni commessi nella gestione di una persona giuridica, di una
società di persone o di una ditta individuale o nella gestione di un ente o di uno stabilimento di diritto pubblico sono retti dagli articoli 6 e 7 della legge federale del
22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo.


Art. 118

Perseguimento penale

Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 119

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le
disposizioni d'esecuzione.


Art. 120

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a.

la legge sull'asilo del 5 ottobre 197929; b.

il decreto federale del 16 dicembre 199430 concernente provvedimenti di
risparmio nel settore dell'asilo e degli stranieri.


Art. 121

Disposizioni transitorie 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

2 Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto.

3 La Commissione di ricorso e il Dipartimento restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente
legge. È fatto salvo il capoverso 2.

4 Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente
in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 LDDS31 sottostanno alle
disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvi28

RS 313.0

29

[RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 cpv.1, 1994 1634 n. I 8.1
2876, 1995 146 n. II 1126 n. II 14356, 1997 2373 2394, 1998 1582] 30

[RU 1994 2876] 31

RS 142.20

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 36

142.31

soriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74
capoversi 2 e 3.

5 Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di
dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore
della presente legge.


Art. 122

Rapporto con il decreto federale del 26 giugno 199832 concernente
misure urgenti nel settore dell'asilo e degli stranieri Se il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nel settore
dell'asilo e degli stranieri viene impugnato con referendum e respinto in votazione
popolare, le seguenti disposizioni decadono: a.

articolo 8 capoverso 4 (obbligo di collaborare all'ottenimento di documenti
di viaggio validi);

b.

articolo 32 capoverso 2 lettera a (non entrata nel merito in caso di mancata
consegna di documenti di viaggio o d'identità); c.

articolo 33 (non entrata nel merito in caso di deposito ulteriore abusivo di
una domanda d'asilo);

d.

articolo 32 capoverso 2 lettera b (non entrata nel merito in caso di inganno
sull'identità);

in questo caso il testo dell'articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione
conforme al numero I del decreto federale del 22 giugno 199033 concernente
la procedura d'asilo sostituisce la disposizione prevista dall'articolo 32
capoverso 2 lettera b; e e.

articolo 45 capoverso 2 (esecuzione immediata in caso di decisione di non
entrata nel merito);

in questo caso il testo dell'articolo 17a capoverso 2 nella versione conforme
al numero II della legge federale del 18 marzo 199434 concernente misure
coercitive in materia di diritto degli stranieri sostituisce l'articolo 45 capoverso 2, previo adeguamento dei rinvii agli articoli ivi citati.

Art. 123 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199935 32

RU 1998 1582 n. III. Questo articolo è senza oggetto a causa dell'accettazione di questo
DF nella votazione popolare del 13 giugno 1999.

33

RU 1990 938

34

RU 1995 146 151 35 DCF

dell'11 agosto 1999 (RU 1999 2297; FF 1996 II 1)

Legge sull'asilo

37

142.31

Allegato

Modifica del diritto in vigore 1. La legge federale del 26 marzo 193136 concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri è modificata come segue: Art. 14a
cpv. 2-6
2 a 4bis ...

5 Abrogato

6 ...


Art. 14b
cpv. 2bis-4
2bis ...

3 Abrogato

4 ...


Art. 14c

...

...

3. Il decreto federale del 27 aprile 197238 che approva la convenzione sullo statuto
degli apolidi è modificato come segue: Articolo unico cpv. 3 ...

36

RS 142.20. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

37

RS 851.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

38

RS 855.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 38

142.31