01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
22.11.2022 - 31.08.2023
01.09.2022 - 21.11.2022
01.06.2022 - 31.08.2022
01.01.2021 - 31.05.2022
  DEFRITRMEN • (html)
  DEFRITRMEN • (pdf)

01.11.2020 - 31.12.2020
01.04.2020 - 31.10.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.10.2016 - 31.12.2017
29.09.2016 - 30.09.2016
01.10.2015 - 28.09.2016
29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.02.2014 - 30.06.2015
01.01.2014 - 31.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
01.04.2011 - 28.09.2012
01.01.2011 - 31.03.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
12.12.2008 - 30.11.2010
01.01.2008 - 11.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 28.05.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.10.1999 - 31.03.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

142.31

Legge sull'asilo

(LAsi)

del 26 giugno 1998 (Stato 1° gennaio 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 19953,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).

3 FF 1996 II 1

Capitolo 1: Principi

Art. 1 Oggetto

La presente legge definisce:

a.
la concessione dell'asilo e lo statuto dei rifugiati in Svizzera;
b.
la protezione provvisoria accordata in Svizzera alle persone bisognose di protezione nonché il loro ritorno.
Art. 2 Asilo

1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.

2 L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Sviz­zera.

Art. 3 Definizione del termine «rifugiato»

1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fon­dato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

2 Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.

3 Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5

4 Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7

4 RS 0.142.30

5 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull'asilo) (RU 2012 5359; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

6 RS 0.142.30

7 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 4 Protezione provvisoria

La Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di pro­tezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.

Art. 5 Divieto di respingimento

1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi men­zionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.

2 Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto partico­larmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.

Art. 68 Norme procedurali

Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

9 RS 172.021

10 RS 173.32

11 RS 173.110

Capitolo 2: Richiedenti l'asilo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6a12 Autorità competente

1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)13 decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.

2 Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:14

a.
come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b.
come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

3 Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.

4 Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.15

12 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

13 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

15 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 7 Prova della qualità di rifugiato

1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.

2 La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba­bilità preponderante.

3 Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.

Art. 8 Obbligo di collaborare

1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in parti­colare:

a.
dichiarare le sue generalità;
b.16
consegnare i documenti di viaggio e d'identità;
c.
indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo;
d.
designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediata­mente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo;
e.17
collaborare al rilevamento dei dati biometrici;
f.18
sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a).

2 Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera.

3 Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso.

3bis Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195119 sullo statuto dei rifugiati.20

4 In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collabo­rare all'ottenimento di documenti di viaggio validi.

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

17 Introdotta dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

18 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

19 RS 0.142.30

20 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 9 Perquisizione

1 L'autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro della Confederazione21 o in un alloggio privato o collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di ricercare documenti di viaggio e d'identità, nonché oggetti pericolosi, droga e beni di dubbia provenienza.22

2 Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso.

21 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

22 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 10 Messa al sicuro e confisca di documenti

1 La SEM mette agli atti i documenti di viaggio e d'identità dei richie­denti.23

2 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione della SEM, i documenti di viaggio e d'identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ai rifugiati riconosciuti si applica il capoverso 5.24

3 L'autorità o il servizio amministrativo che mette al sicuro documenti ai sensi del capoverso 2 e ne verifica l'autenticità deve comunicare alla SEM il risul­tato di tale verifica.

4 La SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente.

5 I passaporti o documenti d'identità rilasciati dallo Stato d'origine ai rifugiati riconosciuti in Svizzera sono messi al sicuro, a destinazione della SEM.25

23 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

25 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 1226 Notificazione e recapito in caso di soggiorno in un Cantone

1 La notificazione di una decisione o il recapito di una comunicazione all'ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuto dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo procuratore ne ha conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l'invio ritorni al mittente come non recapitabile.

2 Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l'autorità notifica le decisioni o recapita le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.

3 Ove giustificato, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente. La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente o il suo procuratore ne riceve un estratto.

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 12a27 Notificazione e recapito nei centri della Confederazione

1 Nei centri della Confederazione le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate di persona. Se il richiedente l'asilo è entrato in clandestinità, la notificazione e il recapito sono effettuati secondo l'articolo 12.

2 Se al richiedente l'asilo è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso della ricezione della decisione o della comunicazione, quest'ultimo informa il rappresentante legale designato.

3 Se al richiedente l'asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate al richiedente stesso. Un procuratore designato dal richiedente l'asilo è informato senza indugio dell'avvenuta notificazione o dell'avvenuto recapito.

4 La notificazione orale e la motivazione sommaria sono disciplinate dall'articolo 12 capoverso 3.

27 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 1328 Notificazione e recapito nell'ambito della procedura all'aeroporto e in casi urgenti

1 Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda d'asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21-23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l'autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l'articolo 11 capoverso 3 PA29. La notificazione è comunicata al procuratore.

2 Alla procedura all'aeroporto si applica per analogia l'articolo 12a.

3 In altri casi urgenti, la SEM può autorizzare un'autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all'estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

29 RS 172.021

Art. 1430 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri

1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.

2 Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:31

a.
l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b.
il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c.
si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d.32
non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200533 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)34.

3 Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.

4 L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.

5 Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.

6 I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087).

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

32 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

33 RS 142.20

34 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 15 Servizi intercantonali

I Cantoni possono istituire servizi intercantonali per l'adempimento di compiti attri­buiti loro dalla presente legge, segnatamente per le audizioni, la preparazione delle decisioni e l'esecuzione degli allontanamenti.

Art. 16 Lingua della procedura

1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.35

2 Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua uffi­ciale del luogo di residenza del richiedente.36

3 La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se:

a.
il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;
b.
in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
c.
il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.37

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 17 Disposizioni procedurali particolari

1 La disposizione della legge del 20 dicembre 196838 sulla procedura ammi­nistrativa concernente la sospen­sione dei termini non si applica alla procedura d'asilo.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori.

2bis Le domande d'asilo di richiedenti minorenni non accompagnati sono trattate con priorità.39

3 Per la durata della procedura gli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono difesi:

a.
nei centri della Confederazione e all'aeroporto, dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia; questi garantisce il coordinamento con le competenti autorità cantonali;
b.
dopo l'attribuzione a un Cantone, dalla persona di fiducia designata senza indugio dalle competenti autorità cantonali.40

3bis Se sussistono indizi che un richiedente sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, la SEM può disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.41

4 ...42

5 Se è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM fa pervenire gli atti procedurali al richiedente l'asilo o al suo procuratore contemporaneamente alla notificazione della decisione secondo gli articoli 23 capoverso 1, 31a o 111c.43

6 Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.44

38 RS 172.021

39 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

41 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

42 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

43 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

44 Introdotto dall'all. n. I 2 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

Sezione 2: Domanda d'asilo ed entrata in Svizzera

Art. 18 Domanda d'asilo

È considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni.

Art. 1947 Deposito della domanda

1 La domanda d'asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero oppure, all'atto dell'entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro della Confederazione. È fatto salvo l'articolo 24a capoverso 3.

2 Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.

47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 2149 Domanda d'asilo presentata alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese

1 Le autorità competenti assegnano a un centro della Confederazione le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese. È fatto salvo l'articolo 24a capoverso 3.50

2 La SEM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

3 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato 1.

49 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 2251 Procedura all'aeroporto

1 L'autorità competente rileva le generalità delle persone che presentano una doman­da d'asilo in un aeroporto svizzero, le fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevare altri dati biometrici e interrogarle sommariamente sull'itine­rario seguito e sui motivi che le hanno indotte a lasciare il loro Paese.52

1bis La SEM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.53

1ter La SEM autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/201354 e:55

a.
nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente l'asilo sembra esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'ar­ticolo 3 capoverso 1 o minacciato di trattamento inumano; oppure
b.
il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo.56

2 L'entrata in Svizzera è rifiutata provvisoriamente se i provvedimenti di cui al capo­verso 1 e la verifica di cui al capoverso 1bis non permettono di determinare immediatamente se sono adempite le condizioni per l'ottenimento di un'autorizza­zione d'en­trata secondo il capoverso 1ter.57

2bis Per evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l'entrata in Svizzera è autorizzata.58

3 Nel momento in cui gli rifiuta l'entrata, la SEM assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell'alloggio sono a carico della SEM. I gestori di aeroporti sono responsabili dell'approntamento di alloggi a basso costo.59

3bis Al richiedente l'asilo che presenta una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce una consulenza e una rappresentanza legale gratuite per analogia con gli articoli 102f-102k.60

4 La decisione relativa al rifiuto dell'entrata e all'assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.61

5 Il richiedente può essere trattenuto, al massimo per 60 giorni, all'aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può essere incarcerato in vista del rinvio coatto.

6 La SEM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l'ulteriore procedura all'aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.62

51 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

52 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

53 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

54 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

55 Nuovo testo giusta l'all. n. I 2 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

56 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

57 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

58 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.

60 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 2363 Decisioni all'aeroporto

1 Se non autorizza l'entrata in Svizzera, la SEM può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingerla.64

2 La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Can­tone o a un centro della Confederazione.65

63 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Sezione 2a: Centri della Confederazione66

66 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 2467 Centri della Confederazione

1 La Confederazione istituisce centri gestiti dalla SEM. Al riguardo tiene conto dei principi dell'adeguatezza e dell'economicità.

2 Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i Comuni nell'istituzione dei centri.

3 I richiedenti l'asilo sono alloggiati in centri della Confederazione a partire dal deposito della domanda d'asilo:

a.
nella procedura celere, fino alla concessione dell'asilo, fino alla decisione d'ammissione provvisoria o fino alla partenza;
b.
nella procedura Dublino, fino alla partenza;
c.
nella procedura ampliata, fino all'attribuzione al Cantone.

4 Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Alla scadenza della durata massima del soggiorno il richiedente l'asilo è attribuito a un Cantone.

5 La durata massima può essere adeguatamente prolungata se ciò consente di concludere rapidamente la procedura d'asilo o di eseguire l'allontanamento. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli relativi al prolungamento della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione.

6 L'attribuzione a un Cantone può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione, in particolare in caso di aumento rapido e significativo delle domande d'asilo. La ripartizione e l'attribu­zione sono rette dall'articolo 27.

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 24a68 Centri speciali

1 I richiedenti l'asilo che compromettono considerevolmente la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio e la sicurezza dei centri della Confederazione sono collocati in centri speciali istituiti e gestiti dalla SEM o dalle autorità cantonali. La collocazione in un centro speciale può essere accompagnata da un'assegnazione di un luogo di soggiorno o da un divieto di accedere a un dato territorio ai sensi dell'articolo 74 capoverso 1bis LStrI69; la procedura è retta dall'articolo 74 capoversi 2 e 3 LStrI.

2 Nei centri speciali possono, alle stesse condizioni, essere collocati richiedenti l'asilo attribuiti a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese dei centri proporzionalmente all'uso che ne fanno.

3 Nei centri speciali si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all'articolo 24; è eccettuato il deposito di una domanda d'a­silo.

4 Le domande d'asilo presentate da persone collocate nei centri speciali sono trattate prioritariamente ed eventali decisioni di allontanamento eseguite prioritariamente.

68 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

69 RS 142.20

Art. 24b70 Esercizio dei centri

1 La SEM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l'esercizio dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione.

70 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 24c71 Utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari della Confederazione

1 Se le esistenti strutture di alloggio non sono sufficienti, gli edifici e le infrastrutture militari della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale e senza procedura di approvazione dei piani per l'alloggio di richiedenti o per lo svolgimento di procedure d'asilo per al massimo tre anni, se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene alcuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o del­l'edificio.

2 Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1 in particolare:

a.
i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;
b.
le trasformazioni edilizie di esigua entità;
c.
le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;
d.
le costruzioni mobiliari.

3 Gli edifici o le infrastrutture di cui al capoverso 1 possono essere riutilizzati al più presto dopo un'interruzione di due anni, salvo che il Cantone e il Comune d'ubi­cazione accettino di rinunciare a un'interruzione; sono fatte salve le circostanze eccezionali di cui all'articolo 55.

4 Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d'ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell'alloggio.

71 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).

Art. 24d72 Centri d'alloggio cantonali e comunali

1 I richiedenti l'asilo possono essere alloggiati in centri gestiti da un Cantone o da un Comune se non sono disponibili posti sufficienti nei centri della Confederazione di cui all'articolo 24. Per l'alloggio nei centri comunali è necessario il consenso del Cantone d'ubicazione.

2 Il Cantone o il Comune d'ubicazione:

a.
garantisce un alloggio, un'assistenza e un'occupazione adeguati;
b.
concede l'aiuto sociale o il soccorso d'emergenza;
c.
garantisce l'assistenza medica e l'istruzione scolastica di base per i bambini;
d.
adotta i provvedimenti di sicurezza necessari per garantire un esercizio ordinato.

3 Il Cantone o il Comune d'ubicazione può delegare a terzi l'adempimento di tutti o parte dei compiti di cui al capoverso 2.

4 La concessione dell'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale.

5 Sulla base di un accordo, la Confederazione versa al Cantone o al Comune d'ubicazione sussidi federali per l'indennizzo delle spese amministrative, delle spese per il personale e di altre spese sostenute nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 2. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente, i sussidi possono essere fissati in funzione delle spese effettive, in particolare per l'inden­nizzo di spese uniche.

6 Le rimanenti disposizioni vigenti per i centri della Confederazione sono applicabili per analogia anche ai centri cantonali e comunali. Nei centri di cui al capoverso 1 si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all'articolo 24.

72 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 24e73 Misure complementari

La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti al fine di poter reagire tempestivamente alle fluttuazioni del numero delle domande d'asilo con le necessarie risorse, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il personale e il finanziamento, o con altre misure.

73 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Sezione 3: Procedura di prima istanza

Art. 2676 Fase preparatoria

1 Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure.

2 Durante la fase preparatoria la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l'età (art. 17 cpv. 3bis), verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d'identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull'identità del richiedente.

3 La SEM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d'asilo. Può interrogarlo sulla sua identità, sull'itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. La SEM può interrogare il richiedente su un eventuale traffico di migranti a scopo di lucro. Accerta con il richiedente se la domanda d'asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la domanda, questa è stralciata senza formalità ed è avviata la procedura per il ritorno.

4 Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l'arti­colo 102abis capoversi 2-3 e la verifica delle impronte digitali secondo l'arti­colo 102ater capoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino.

5 La SEM può incaricare terzi di svolgere i compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 26a 77 Accertamento medico

1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1.

2 Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari.

3 I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia.

77 Originario art. 26bis. Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.

Art. 26b78 Procedura Dublino

La procedura in vista di una decisione di cui all'articolo 31a capoverso 1 lettera b ha inizio con la presentazione della domanda a uno Stato Dublino di prendere o riprendere in carico il richiedente l'asilo. Dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata.

78 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 26c79 Procedura celere

Al termine della fase preparatoria inizia immediatamente la procedura celere con l'audizione sui motivi d'asilo o la concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36. Il Consiglio federale stabilisce le singole fasi procedurali.

79 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 26d80 Procedura ampliata

Se dall'audizione del richiedente sui motivi d'asilo risulta che non è possibile pronunciare una decisione nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, la domanda d'asilo è trattata nel quadro della procedura ampliata e il richiedente attribuito a un Cantone secondo l'articolo 27.

80 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 27 Ripartizione e attribuzione ai Cantoni81

1 I Cantoni s'intendono circa la ripartizione dei richiedenti.

1bis Nella ripartizione dei richiedenti l'asilo si tiene conto in modo adeguato delle prestazioni particolari fornite dai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione o un aeroporto.82

2 Se i Cantoni non riescono a intendersi, il Consiglio federale, dopo averli consul­tati, stabilisce con un'ordinanza i criteri di ripartizione.

3 La SEM ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (Cantoni d'attribuzione).83 Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia.

4 Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento e per le quali la decisione sull'asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o la cui domanda d'asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione.84

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

82 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

83 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

84 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 28 Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio

1 La SEM o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.

2 Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti.85

85 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 2986 Audizione sui motivi d'asilo

1 La SEM procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo; l'audizione si svolge nei centri della Confederazione.

1bis Se necessario, la SEM fa capo a un interprete.

2 Il richiedente può inoltre farsi accompagnare, a sue spese, da una persona e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l'asilo.

3 L'audizione è messa a verbale. Il verbale deve essere firmato dai partecipanti.

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 29a87 Collaborazione all'accertamento dei fatti

Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi e organizzazioni internazionali accordi concernenti la collaborazione all'accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare nello Stato d'origine o di provenienza i motivi di fuga di un richiedente, l'itinerario seguito e il soggiorno in uno Stato terzo.

87 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 31a90 Decisioni della SEM

1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:

a.
può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b.
può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c.
può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato preceden­temente;
d.
può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e.
può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f.91
può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'ar­ticolo 31b.

2 Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

3 La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.

4 Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.92

90 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

91 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1871; FF 2014 2935).

92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 31b93 Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dublino

1 Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una deci­sione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato vincolato da un ac­cordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), può essere allontanato direttamente nel suo Stato d'origine o di provenienza, conformemente alle con­dizioni della direttiva 2001/40/CE94, se:

a.
lo Stato Dublino competente non esegue per lungo tempo allontanamenti verso lo Stato d'origine o di provenienza del richiedente; e
b.
verosimilmente l'allontanamento dalla Svizzera può essere eseguito celer­mente.

2 Il CEM sollecita presso le autorità competenti dello Stato Dublino interessato le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento e prende gli accordi del caso.

93 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1871; FF 2014 2935).

94 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

Art. 35a96 Ripresa della procedura d'asilo nell'ambito della procedura Dublino

Se in virtù del regolamento (UE) n. 604/201397 l'esame della domanda d'asilo spetta alla Svizzera, la procedura d'asilo è ripresa, anche se la domanda è stata precedentemente stralciata.

96 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). Nuovo testo giusta l'all. n. I 2 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

97 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 22 cpv. 1ter.

Art. 3698 Procedura prima delle decisioni

1 In caso di decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 31a capoverso 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito. Lo stesso vale se il richiedente:

a.
inganna le autorità sulla propria identità e l'inganno è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova;
b.
basa la sua domanda in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati;
c.
si rende colpevole di un'altra violazione grave del suo obbligo di collabo­rare.

2 Negli altri casi ha luogo un'audizione secondo l'articolo 29.

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 3799 Termini procedurali di prima istanza

1 Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 21 e 23 del regolamento (UE) n. 604/2013100.

2 Nella procedura celere (art. 26c) le decisioni devono essere notificate entro otto giorni lavorativi dalla conclusione della fase preparatoria.

3 Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, i termini di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere superati di alcuni giorni.

4 Nella procedura ampliata (art. 26d) le decisioni devono essere prese entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria.

5 Nei casi rimanenti le decisioni di non entrata nel merito devono essere prese entro cinque giorni lavorativi e le altre decisioni entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.

6 Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)101 o l'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM)102.

99 Nuovo testo giusta i n. I e IV 2 per i cpv. 4 e 6 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

100 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

101 RS 311.0

102 RS 321.0

Art. 37b104 Strategia della SEM per il trattamento delle domande

La SEM stabilisce in una strategia quali domande d'asilo sono trattate prioritariamente. Al riguardo tiene conto in particolare dei termini legali di tratta­mento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o della non fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente.

104 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 39106 Concessione della protezione provvisoria

Se dalle informazioni raccolte nel centro della Confederazione o dal­l'audizione sui motivi d'asilo emerge manifestamente che il richiedente fa parte di un gruppo di persone bisognose di protezione di cui all'articolo 66, gli è accordata la protezione provvisoria.

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 40 Rigetto senza ulteriori chiarimenti

1 Se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nes­sun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti.

2 La decisione dev'essere motivata almeno sommariamente.107

107 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 41a109 Coordinamento con la procedura d'estradizione

Se contro il richiedente è pendente una domanda d'estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 1981110 sull'assistenza in materia penale, la SEM decide sulla domanda d'asilo tenendo conto degli atti della procedura d'estradizione.

109 Introdotto dal n. I 1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).

110 RS 351.1

Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d'asilo

Art. 43 Autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa

1 Durante il soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa.112

1bis Le ulteriori condizioni d'ammissione per esercitare un'attività lucrativa sono rette dalla LStrI113.114

2 L'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorquando la procedura d'asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d'impugnazione straordinario e l'esecuzione dell'allontanamento è stata sospesa. Se la SEM prolunga il termine di partenza nell'ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un'attività lucrativa. Durante una procedura di cui all'articolo 111c non sono rilasciate autorizzazioni d'esercitare un'attività lucrativa.115

3 D'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, il DFGP può autorizzare i Cantoni a prorogare l'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa per determinate categorie di persone oltre lo scadere del termine di partenza, sempre che circostanze speciali lo giustifichino. Questa disposizione si applica per analogia anche alla procedura d'asilo di cui all'articolo 111c.116

3bis Per determinati gruppi di richiedenti, il Consiglio federale può emanare un divieto temporaneo di lavoro.117

4 I richiedenti autorizzati a esercitare un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni di polizia degli stranieri o che partecipano a programmi d'occupazione non sottostanno al divieto di lavorare.118

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

113 RS 142.20

114 Introdotto dall'all. n. II 1 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437 2008 5405; FF 2002 3327).

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

117 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Sezione 5: Esecuzione dell'allontanamento e misure sostitutive119

119 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 45 Decisione d'allontanamento123

1 La decisione d'allontanamento indica:

a.
l'obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera;
b.
la data entro la quale egli deve avere abbandonato la Svizzera; se è stata ordinata l'ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;
c.124
i mezzi coercitivi;
d.
se del caso, i Paesi verso i quali il richiedente non può essere allontanato;
e.
se del caso, la misura sostitutiva dell'esecuzione;
f.
il Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o della misura sostitutiva.

2 Con la decisione d'allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Nel caso di decisioni prese nella procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni. Nella procedura ampliata il termine è compreso tra sette e 30 giorni.125

2bis Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.126

3 Se il richiedente è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino127, l'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni.128

4 Al richiedente è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.129

123 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

126 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

127 Tali Acc. sono elencati nell'all. 1.

128 Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

129 Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

Art. 46 Esecuzione da parte dei Cantoni

1 Il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento.130

1bis Durante il soggiorno di un richiedente l'asilo in un centro della Confederazione l'esecuzione dell'allontanamento compete al Cantone d'ubicazione. Per le persone di cui all'articolo 27 capoverso 4 l'esecuzione dell'allontanamento compete al Cantone d'ubicazione anche dopo il loro soggiorno in un centro della Confedera­zione. Il Consiglio federale può prevedere che a causa di circostanze particolari sia competente un Cantone diverso da quello d'ubicazione.131

1ter In caso di domanda multipla ai sensi dell'articolo 111c, l'esecuzione dell'al­lontanamento e la concessione del soccorso d'emergenza spettano al Cantone competente per la precedente procedura d'asilo e d'allontanamento.132

2 Se per ragioni tecniche l'allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda alla SEM di ordinare l'ammissione provvisoria.133

3 La SEM vigila sull'esecuzione e allestisce congiuntamente ai Cantoni un monitoraggio dell'esecuzione dell'allontanamento.134

130 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

131 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

132 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

134 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).

Art. 47 Luogo di soggiorno sconosciuto

Se il richiedente allontanato si sottrae all'esecuzione dell'allontanamento dissimu­lando il luogo di soggiorno, il Cantone o la SEM possono ordinarne l'iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.

Art. 48 Collaborazione tra i Cantoni

Se il richiedente allontanato non si trova nel Cantone incaricato dell'esecuzione dell'al­lontanamento, il Cantone di soggiorno deve, a richiesta, fornire assistenza amministrativa. Tale assistenza consiste segnatamente nella consegna del richiedente al Cantone competente per eseguire l'allontanamento o nell'esecuzione diretta dell'allontanamento.

Capitolo 3: Concessione dell'asilo e statuto dei rifugiati

Sezione 1: Concessione dell'asilo

Art. 49 Principio

L'asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato e se non vi sono motivi d'esclusione.

Art. 50 Secondo asilo

L'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni.

Art. 51 Asilo accordato a famiglie

1 I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.135

1bis Se nell'ambito della procedura d'asilo rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile136 (CC), la SEM ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La procedura è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la procedura è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.137

2 ...138

3 I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono anch'essi riconosciuti come rifugiati sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.139

4 Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera.140

5 ...141

135 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

136 RS 210

137 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

138 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

139 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

141 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087).

Art. 53144 Indegnità

Non è concesso asilo al rifugiato:

a.
che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili;
b.
che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta; o
c.
nei confronti del quale sia stata ordinata l'espulsione ai sensi dell'arti­colo 66a o 66abis CP145 o dell'articolo 49a o 49abis CPM146.

144 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

145 RS 311.0

146 RS 321.0

Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga

Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'articolo 3 soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.

Art. 55 Circostanze eccezionali

1 In periodo di grave tensione internazionale, in caso di conflitto armato nel quale la Svizzera non è coinvolta o in caso di afflusso straordinario, in tempo di pace, di per­sone in cerca di asilo, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati fin quando le circostanze lo consentono.

2 Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Può, derogando alla legge, disci­plinare restrittivamente le condizioni per la concessione dell'asilo e lo statuto dei rifugiati ed emanare speciali disposizioni procedurali. Esso riferisce immediatamente all'Assemblea federale.

3 Se l'accoglimento duraturo di rifugiati supera le possibilità della Svizzera, l'asilo può essere concesso anche solo a titolo temporaneo, fin quando le persone accolte possono recarsi in un altro Paese.

4 Se si annuncia un flusso importante di rifugiati verso la Svizzera, il Consiglio fede­rale ricerca una collaborazione internazionale rapida ed efficace in merito alla loro ripartizione.

Sezione 2: Asilo per gruppi di rifugiati

Art. 56 Decisione

1 L'asilo è accordato a gruppi importanti di rifugiati con una decisione del Consiglio federale. Qualora si tratti di piccoli gruppi, la decisione spetta al DFGP.

2 La SEM designa i rifugiati che fanno parte di un tale gruppo.

Art. 57 Ripartizione e prima integrazione

1 La ripartizione dei rifugiati tra i Cantoni è retta dall'articolo 27.

2 Nell'ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro di prima integrazione.

Sezione 3: Statuto dei rifugiati

Art. 58 Principio

Lo statuto dei rifugiati in Svizzera è retto dalla legislazione sugli stranieri, in quanto non siano applicabili disposizioni particolari, segnatamente quelle della presente legge o della convenzione del 28 luglio 1951147 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 59148 Effetti

Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che adempiono la qualità di rifugiato sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate rifugiati ai sensi della presente legge e della Convenzione del 28 luglio 1951149 sullo statuto dei rifugiati.

148 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

149 RS 0.142.30

Art. 61152 Attività lucrativa

1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP153 o dell'articolo 49a o 49abis CPM154, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera, se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI155).156

2 Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego. La procedura di notifica è retta dall'articolo 85a capoversi 2-6 LStrI.

3 Il capoverso 2 non si applica ai rifugiati riconosciuti titolari di un permesso di domicilio.

152 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

153 RS 311.0

154 RS 321.0

155 RS 142.20

156 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 62 Esami per le professioni mediche

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo sono ammesse agli esami federali per le professioni mediche; il Dipartimento federale dell'interno determina le condi­zioni.

Sezione 4: Fine dell'asilo

Art. 63 Revoca

1 La SEM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato:

a.
se lo straniero ha ottenuto l'asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifu­giato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali;
b.
per i motivi menzionati nell'articolo 1 sezione C numeri 1-6 della conven­zione del 28 luglio 1951157 sullo statuto dei rifugiati.

1bis La SEM disconosce la qualità di rifugiato a chi si reca nel proprio Stato d'origine o di provenienza. Il disconoscimento non è pronunciato se il rifugiato rende verosimile che si è visto costretto a recarsi nel proprio Stato d'origine o di provenienza.158

2 La SEM revoca l'asilo se il rifugiato:

a.
ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili;
b.
non ha rispettato il divieto di viaggiare di cui all'articolo 59c capoverso 1, secondo periodo LStrI159.160

3 La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato è efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali.

4 La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende né al coniuge né ai figli.161

157 RS 0.142.30

158 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

159 RS 142.20

160 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

161 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

Art. 64 Termine dell'asilo

1 L'asilo in Svizzera ha termine se:

a.162
il rifugiato ha soggiornato per più di un anno all'estero;
b.
il rifugiato ha ottenuto asilo in un altro Paese o l'autorizzazione di risiedervi durevolmente;
c.
il rifugiato vi rinuncia;
d.163
è stato eseguito l'allontanamento o l'espulsione;
e.164
è passata in giudicato l'espulsione ai sensi dell'arti­colo 66a o 66abis CP165 o dell'articolo 49a o 49abis CPM166.

2 In circostanze speciali la SEM può prorogare il termine previsto nel capoverso 1 lettera a.

3 Lo statuto di rifugiato e l'asilo hanno termine se lo straniero acquista la cittadinanza svizzera conformemente all'articolo 1 sezione C numero 3 della convenzione del 28 luglio 1951167 sullo statuto dei rifugiati.168

162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

164 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

165 RS 311.0

166 RS 321.0

167 RS 0.142.30

168 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Capitolo 4: Protezione provvisoria e statuto delle persone bisognose di protezione


Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 66 Decisione di principio del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda prote­zione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell'articolo 4.

2 Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art. 67 Misure di politica estera

1 La protezione provvisoria, le misure e l'assistenza nello Stato d'origine o nello Stato o regione di provenienza delle persone bisognose di protezione devono, per quanto possibile, completarsi reciprocamente.

2 La Confederazione collabora con lo Stato d'origine o di provenienza, con altri Paesi d'accoglienza e con organizzazioni internazionali, allo scopo di creare condi­zioni propizie a un ritorno sicuro.

Sezione 2: Procedura

Art. 68 Persone bisognose di protezione che si trovano all'estero

1 La SEM definisce più precisamente il gruppo delle persone bisognose di protezione e decide chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia.

2 La decisione relativa alla concessione della protezione provvisoria può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia.

3 ... 171

171 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 69 Persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera

1 Gli articoli 18, 19 e 21-23 si applicano per analogia alle domande presentate da persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera.172

2 Se non vi è esposizione manifesta a una persecuzione ai sensi dell'articolo 3, la SEM determina, esperito l'interrogatorio presso il centro della Confederazione conformemente all'articolo 26, chi appartiene a un gruppo di persone biso­gnose di protezione e chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. La concessione della protezione provvisoria non può essere impugnata.

3 Se è accordata la protezione provvisoria, la procedura d'esame di un'eventuale domanda di riconoscimento della qualità di rifugiato è sospesa.

4 Se intende rifiutare la protezione provvisoria, la SEM prosegue senza indugio la procedura di riconoscimento della qualità di rifugiato o la procedura di allontanamento.

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 70 Riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato

Le persone bisognose di protezione che hanno presentato una domanda per il rico­noscimento della qualità di rifugiato possono chiedere al più presto cinque anni dopo la decisione di sospensione conformemente all'articolo 69 capoverso 3 la ria­pertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Al momento della riapertura di questa procedura la protezione provvisoria è revocata.

Art. 71 Concessione della protezione provvisoria alle famiglie

1 La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se:173

a.
chiedono insieme la protezione e non vi sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 73;
b.
la famiglia è stata separata da avvenimenti ai sensi dell'articolo 4 e intende riunirsi in Svizzera, sempre che non si oppongano circostanze particolari.

1bis Se nell'ambito della procedura per la concessione della protezione provvisoria rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'artico­lo 105 numero 5 o 6 CC174, la SEM ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.175

2 La protezione provvisoria è accordata anche ai figli nati in Svizzera.

3 Deve essere autorizzata l'entrata in Svizzera degli aventi diritto che si trovano all'estero.

4 Il Consiglio federale disciplina per altri casi le condizioni per il ricongiungimento familiare.

173 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

174 RS 210

175 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

Art. 72176 Procedura

Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 1, 2a e 3 del capitolo 2. Alle procedure secondo gli articoli 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 8.

176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 73177 Motivi d'esclusione

La protezione provvisoria non è accordata se la persona bisognosa di protezione:

a.
adempie una delle fattispecie di cui all'articolo 53;
b.
ha attentato all'ordine o alla sicurezza pubblici oppure li compromette gravemente; o
c.
è oggetto di una decisione d'espulsione ai sensi dell'ar­ticolo 66a o 66abis CP178 o dell'articolo 49a o 49abis CPM179 passata in giudicato.

177 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

178 RS 311.0

179 RS 321.0

Sezione 3: Statuto

Art. 74 Disciplinamento delle condizioni di residenza

1 Le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attri­buite.

2 Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all'abrogazione della protezione provvisoria.

3 Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accor­dare loro il permesso di domicilio.

Art. 75 Autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa

1 Durante i primi tre mesi che seguono l'entrata in Svizzera, le persone bisognose di protezione non hanno diritto d'esercitare un'attività lucrativa. Trascorso tale termine sono applicabili le condizioni di ammissione per l'eser­cizio di un'attività lucrativa previste dalla LStrI180.181

2 Il Consiglio federale può stabilire condizioni più favorevoli per l'esercizio di un'attività lucrativa.

3 Le autorizzazioni preesistenti sono mantenute.

4 Le persone bisognose di protezione autorizzate a esercitare un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni della polizia degli stranieri o che partecipano a programmi di occupazione non soggiacciono al divieto di lavorare.182

180 RS 142.20

181 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 1 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437 2008 5405; FF 2002 3327).

182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Sezione 4: Fine della protezione provvisoria e ritorno

Art. 76 Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento

1 Dopo aver consultato rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e organizzazioni internazionali, il Consiglio federale fissa la data dell'abrogazione della protezione provvisoria accordata a certi gruppi di per­sone; esso statuisce con una decisione di portata generale.

2 La SEM accorda il diritto d'essere sentiti alle persone toccate dalla deci­sione giusta il capoverso 1.

3 Se l'esercizio del diritto d'essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un'audizione in applicazione dell'articolo 29.183

4 La SEM dispone l'allontanamento delle persone toccate dalla decisione che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l'esecuzione dell'allon­tanamento sono applicabili per analogia gli articoli 10 capoverso 4 e 46-48 della presente legge nonché l'articolo 71 LStrI184.185

5 Ai capoversi 2-4 si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.186

183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

184 RS 142.20

185 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437 2008 5405; FF 2002 3327).

186 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 77 Ritorno

La Confederazione sostiene gli sforzi internazionali volti a organizzare il ritorno.

Art. 78 Revoca

1 La SEM può revocare la protezione provvisoria se:

a.
è stata ottenuta facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali;
b.
la persona protetta ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Sviz­zera, la compromette gravemente o ha commesso atti riprensibili;
c.
la persona protetta ha soggiornato a lungo o ripetutamente nello Stato d'origine o di provenienza, dopo che le è stata accordata la protezione prov­visoria;
d.
la persona protetta è titolare di un'autorizzazione di soggiorno regolare, rila­sciata da uno Stato terzo nel quale può ritornare.

2 La protezione provvisoria non è revocata se la persona protetta si reca nel suo Stato d'origine o di provenienza con l'accordo delle autorità competenti.

3 La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.187

4 Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un'audizione secondo l'articolo 29. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capi­tolo 8.188

187 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 79189 Termine della protezione provvisoria

La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta:

a.
trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese;
b.
rinuncia alla protezione provvisoria;
c.
ha ottenuto un permesso di domicilio sulla base della LStrI190; o
d.
è oggetto di una decisione d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP191 o dell'articolo 49a o 49abis CPM192 passata in giudicato.

189 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

190 RS 142.20

191 RS 311.0

192 RS 321.0

Art. 79a193 Unione domestica registrata

Le disposizioni dei capitoli 3 e 4 concernenti i coniugi si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

193 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

Capitolo 5: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza194

194 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Sezione 1: Concessione dell'aiuto sociale, del soccorso d'emergenza e degli assegni per figli, nonché istruzione scolastica di base 195

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).


Art. 80196 Competenza nei centri della Confederazione

1 La Confederazione garantisce aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e sono alloggiate in un centro della Confederazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati. Assicura, in collaborazione con il Cantone d'ubicazione, l'assistenza sanitaria e l'istruzione scolastica di base. Può delegare a terzi l'adempimento di tutti o parte di questi compiti. Gli articoli 81-83a si applicano per analogia.

2 La SEM indennizza i terzi incaricati, sulla base di un contratto, per le spese amministrative e di personale, nonché per le altre spese sostenute nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l'indennizzo di spese uniche.

3 La SEM può convenire con il Cantone d'ubicazione che quest'ultimo stipuli l'assicurazione malattie obbligatoria. La SEM rimborsa a titolo forfettario le spese per i premi, le aliquote percentuali e la franchigia dell'assicurazione malattie.

4 Il Cantone d'ubicazione organizza l'istruzione scolastica di base per i richiedenti l'asilo in età di scuola dell'obbligo che soggiornano in un centro della Confederazione. Se necessario, l'istruzione è impartita nel centro stesso. La Confederazione può versare sussidi per l'istruzione scolastica di base. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare per l'indennizzo di spese uniche.

196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).

Art. 80a197 Competenza nei Cantoni

I Cantoni d'attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d'emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l'esecuzione dell'allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

197 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).

Art. 81198 Diritto all'aiuto sociale o al soccorso d'emergenza

Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza.

198 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 82199 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza

1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.200

2 Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l'asilo rice­vono, su richiesta, un soccorso d'emergenza. Questa disposizione si applica anche se l'esecuzione dell'allontanamento è sospesa.201

2bis Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L'indennizzo è retto dall'articolo 88 capoverso 2.202

3 Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.203

3bis Nel collocare richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.204

4 Il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L'entità del sostegno è inferiore all'aiuto sociale versato ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.205

5 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l'integrazione professionale, sociale e culturale.

199 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

201 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.

202 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).

203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

204 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 82a206 Assicurazione malattie per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

1 Fatte salve le disposizioni seguenti, l'assicurazione malattie per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora si conforma ai principi della legge federale del 18 marzo 1994207 sull'assicurazione malattie (LAMal).

2 Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dell'assicuratore e designare uno o più assicuratori che offrano una forma assicurativa particolare secondo l'articolo 41 capoverso 4 LAMal.

3 Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36-40 LAMal. Possono operare tale limitazione prima di designare un assicuratore ai sensi del capoverso 2.

4 I Cantoni possono designare uno o più assicuratori che offrano, esclusivamente per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ai sensi del­l'articolo 41 capoverso 4 LAMal.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni.

6 I Cantoni e gli assicuratori possono concordare la soppressione della partecipa­zione ai costi definita nell'articolo 64 capoverso 2 LAMal.

7 Il diritto dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora alla riduzione dei premi di cui all'articolo 65 LAMal è sospeso fintanto che essi percepiscono, interamente o in parte, prestazioni di aiuto sociale. Il diritto rinasce nel momento in cui tali persone sono riconosciute come rifugiati, hanno diritto a un permesso di dimora in quanto persone bisognose di protezione o non percepiscono più prestazioni di aiuto sociale.

206 Introdotto dal n. II della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4823 2007 5575; FF 2002 6087).

207 RS 832.10

Art. 83 Limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale208

1 Le prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all'articolo 82 capo­verso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficiario:209

a.
le ha ottenute o ha tentato di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete;
b.
rifiuta di informare il servizio competente sulla propria situazione econo­mica o non l'autorizza a chiedere informazioni;
c.
non comunica modifiche essenziali della propria situazione;
d.
manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attri­buiti;
e.
senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione;
f.
utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale;
g.
non si conforma agli ordini del servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni di aiuto sociale;
h.210
espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici;
i.211
è perseguito penalmente o è stato oggetto di una condanna penale;
j.212
si rende colpevole di una grave violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua identità;
k.213
espone a pericolo la sicurezza e l'ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o delle istituzioni responsabili dell'alloggio.

1bis Il capoverso 1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera è assicurata.214

2 Le prestazioni di aiuto sociale ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L'importo da restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L'arti­colo 85 capoverso 3 è applicabile.215

208 Nuova espressione giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

209 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

210 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

211 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

212 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

213 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

214 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

215 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 84217 Assegni per i figli

Gli assegni per i figli che vivono all'estero sono trattenuti durante la procedura d'asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o concessa l'ammissione provvisoria secondo l'articolo 83 capoversi 3 e 4 LStrI218.

217 Nuovo testo giusta il n. IV 1 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

218 RS 142.20

Sezione 2:219 Obbligo di rimborso e contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

219 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6521; FF 2016 2471, 2013 2045).


Art. 85 Obbligo di rimborso

1 In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di soccorso d'emer­genza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

2 La Confederazione fa valere il diritto al rimborso prelevando un contributo speciale sui valori patrimoniali (art. 86).

3 Il diritto al rimborso della Confederazione si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza.220 Tali crediti non fruttano interesse.

4 Il diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale.

220 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Art. 86221 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

1 Sono soggetti al contributo speciale i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione d'allontanamento passata in giudicato che dispongono di valori patrimoniali. Il contributo speciale serve a coprire le spese di cui all'articolo 85 capoverso 1 causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti.

2 Il contributo speciale è prelevato sui valori patrimoniali.

3 Le autorità competenti possono riscuotere il contributo speciale soltanto se l'inte­ressato:

a.
non può dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi del­l'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale;
b.
non può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o
c.
può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l'importo fissato dal Consiglio federale.

4 L'obbligo del contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.

5 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del contributo speciale e la durata dell'obbligo di versarlo.

221 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 16 dic. 2016 alla fine del testo.

Art. 87222 Dichiarazione dei valori patrimoniali e procedura in caso di partenza

1 I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudi­cato sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

2 I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se la persona in questione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria. La domanda di restituzione deve essere presentata prima della partenza.

222 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 16 dic. 2016 alla fine del testo.

Capitolo 6: Sussidi federali

Art. 88223 Indennizzo a titolo forfettario

1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.224

2 Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza.

3 Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP225 o dell'articolo 49a o 49abis CPM226, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative. Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.227

3bis Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.228

4 Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.229

5...230

223 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 16 dic. 2016 alla fine del testo.

224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

225 RS 311.0

226 RS 321.0

227 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

228 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

229 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

230 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 89231 Fissazione delle somme forfettarie

1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.

2 Definisce l'assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente:

a.
fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora;
b.
graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell'altro.

3 La SEM può subordinare il versamento di singole componenti delle som­me forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale.

4 Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, rie­saminate.

231 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 89a232 Obbligo di collaborare dei beneficiari di sussidi

1 La SEM può obbligare i Cantoni a rilevare e mettere a sua disposizione i dati necessari per la vigilanza finanziaria, per la fissazione e l'adeguamento delle indennità finanziarie della Confederazione secondo gli articoli 88 e 91 capoverso 2bis della presente legge, nonché gli articoli 55 e 87 LStrI233 oppure a registrarli nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM.

2 Se un Cantone non adempie tale obbligo, la SEM può ridurre le indennità finanzia­rie destinate a tale Cantone o fissarle in funzione dei dati disponibili.

232 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

233 RS 142.20

Art. 89b234 Rimborso e rinuncia al versamento di indennizzi a titolo forfettario

1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 55235 e 87 LStrI236 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.

2 Se l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi in materia d'esecu­zione secondo l'articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 55237 e 87 LStrI per coprire le spese corrispondenti.

234 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).

235 Ora: art. 58.

236 RS 142.20

237 Ora: art. 58.

Art. 90 Finanziamento di alloggi collettivi

1 La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione, la trasforma­zione o l'equipaggiamento di alloggi collettivi nei quali le autorità collocano per­sone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina la procedura e definisce i dettagli in materia di pro­prietà e di salvaguardia della destinazione vincolata degli edifici.

3 Determina in quale misura il finanziamento diretto degli alloggi da parte della Confederazione può essere computato sulle somme forfettarie.

Art. 91 Altri sussidi

1 e 2 ...238

2bis La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.239

2ter La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.240

3 Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.

4 ...241

4bis Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.242

5 ...243

6 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31.

7 Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, ver­sare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizza­zioni internazionali.

8 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteg­gio dei sussidi.

238 Abrogati dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

239 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

240 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull'asilo) (RU 2012 5359; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

241 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

242 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull'asilo) (RU 2012 5359; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

243 Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 92 Spese d'entrata e partenza

1 La Confederazione può assumersi le spese occasionate dall'entrata e dalla partenza dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione.

2 Essa si assume le spese di partenza dei richiedenti l'asilo, delle persone che hanno ritirato la propria domanda d'asilo o la cui domanda d'asilo è stata respinta o dichiarata irricevibile e delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione provvisoria, se tali persone sono indigenti.244

3 Essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con l'orga­nizzazione della partenza.

3bis Nell'ambito dell'applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino245, essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con il trasferimento di persone in Svizzera.246

4 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteg­gio dei contributi. Nella misura del possibile, fissa somme forfettarie.

244 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

245 Tali Acc. sono elencati nell'all. 1.

246 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 93247 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare

1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:

a.
il finanziamento integrale o parziale di consultori per il ritorno;
b.
il finanziamento integrale o parziale di progetti in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno;
c.
il finanziamento integrale o parziale di programmi nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione (programmi all'estero);
d.
in singoli casi, un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

2 I programmi all'estero possono anche perseguire obiettivi volti a contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Sono programmi di prevenzione della migrazione irregolare quelli che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera.

3 Nell'ambito dell'attuazione dell'aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.

4 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.

247 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 93a248 Consulenza per il ritorno

1 La Confederazione promuove il ritorno volontario fornendo una consulenza per il ritorno. Quest'ultima si svolge nei centri della Confederazione e nei Cantoni.

2 La SEM provvede a organizzare consulenze regolari nei centri della Confedera­zione. Può affidare questi compiti ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi.

248 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 93b249 Sussidi per la consulenza per il ritorno

1 La Confederazione versa, sulla base di un accordo, sussidi ai fornitori della consulenza per il ritorno nei centri della Confederazione al fine di indennizzarne le spese amministrative e di personale per l'informazione e la consulenza dei richiedenti l'asilo e delle persone allontanate. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l'indennizzo di spese uniche.

2 Per la consulenza per il ritorno offerta nei Cantoni il versamento dei sussidi è retto dall'articolo 93 capoverso 4.

249 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 95251 Vigilanza

1 La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al diritto in materia e siano efficaci e che i conteggi siano allestiti secondo le prescrizioni. Può affidare tali compiti anche a terzi e avvalersi del sostegno dei servizi cantonali di controllo delle finanze.

2 Chi riceve sussidi federali è tenuto a rivelare la propria organizzazione, nonché i dati e le cifre concernenti spese e proventi nel settore dell'asilo.

3 Il Controllo federale delle finanze, la SEM e i servizi cantonali di controllo delle finanze vigilano sulle attività finanziarie conformemente alle loro prescrizioni. Stabiliscono il modo di procedere appropriato, coordinano le loro attività e si informano vicendevolmente in merito ai risultati.

251 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Capitolo 6a:252 Approvazione dei piani per edifici e infrastrutture della Confederazione

252 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018, art. 95a cpv. 1 lett. a ha effetto fino al 31 dic. 2027 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).


Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 95a Principio

1 Gli edifici e le infrastrutture che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l'asilo o per espletare procedure d'asilo necessitano dell'approvazione dei piani da parte del DFGP (autorità d'autorizzazione) se sono:

a.
edificati ex novo;
b.
modificati o destinati a tale nuovo scopo.

2 Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

3 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Nella procedura di approvazione dei piani e nella ponderazione degli interessi va considerato il diritto cantonale.

4 L'approvazione dei piani per progetti che hanno un impatto notevole sul territorio e sull'ambiente presuppone fondamentalmente un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979253 sulla pianificazione del territorio.

253 RS 700

Art. 95b Diritto d'espropriazione e diritto applicabile

1 L'acquisto di fondi per edifici e infrastrutture destinati all'alloggio di richiedenti l'asilo o all'espletamento di procedure d'asilo e la costituzione di diritti reali su tali fondi competono al DFGP. Se necessario, il DFGP è autorizzato a procedere all'espropriazione.

2 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge.254

3 Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930255 sull'espropriazione (LEspr).256

254 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

255 RS 711

256 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani

Art. 95d Picchettamento

1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve rendere visibili mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno causate dagli edifici e dalle infrastrutture previste.

2 Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate immediatamente all'autorità competente per l'approvazione, in ogni caso prima della scadenza del termine di deposito dei piani.

Art. 95e Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

1 L'autorità competente per l'approvazione trasmette la domanda per parere ai Cantoni e ai Comuni interessati. L'intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati, tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda è pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3 ...257

257 Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Art. 95f258

258 Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Art. 95g Opposizione

1 Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della PA259 può fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione.260 Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

2 Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della LEspr261 può far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.262

3 I Comuni interessati tutelano i propri interessi mediante opposizione.

259 RS 172.021

260 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

261 RS 711

262 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Art. 95i Durata di validità

1 Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d'espropriazione.

2 L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

3 Per gravi motivi, l'autorità d'approvazione può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

Art. 95j Procedura semplificata di approvazione dei piani

1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

a.
progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
b.
edifici e infrastrutture la cui modifica o il cui cambiamento di destinazione non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull'ambiente;
c.
edifici e infrastrutture che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2 Ai piani particolareggiati basati su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

3 L'autorità d'approvazione può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità d'approvazione sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità d'approva­zione può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Sezione 3: Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata264

264 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).


Art. 95k

1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se neces­sario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr265.266

2 ...267

3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

265 RS 711

266 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

267 Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Sezione 4: Procedura di ricorso

Art. 95l

1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2 I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.

Capitolo 7: Trattamento di dati personali

Sezione 1: Principi268

268 Introdotta dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

Art. 96269 Trattamento di dati personali

1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richie­den­te l'asilo o una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità conformemente all'articolo 3 lette­re c e d della legge federale del 19 giugno 1992270 sulla protezione dei dati (LPD).

2 Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005271 contro il lavoro nero.272

269 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

270 RS 235.1

271 RS 822.41

272 Introdotto dall'all. n. 2 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

Art. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza

1 È vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato comunicare dati relativi a una domanda d'asilo.273

2 L'autorità competente per l'organizzazione della partenza può, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio necessari all'esecuzione della decisione d'allontana­mento, prendere contatto con le autorità dello Stato d'origine o di provenienza se in prima istanza è stata negata la qualità di rifugiato.274

3 In vista dell'esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità competente per l'organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati seguenti:

a.
generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei suoi congiunti;
b.
indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;
c.
impronte digitali, fotografie e se del caso altri dati biometrici;
d.
altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;
e.
indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell'interesse della persona interessata;
f.
i dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza del personale di scorta;
g.
indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici nello Stato d'origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l'articolo 2 della legge federale del 20 marzo 1981275 sull'assisten­za internazionale in materia penale si applica per analogia.276

273 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087).

274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087).

275 RS 351.1

276 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 98 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali

1 In vista dell'esecuzione della presente legge, la SEM e le autorità di ricorso sono autorizzate a comunicare dati personali alle autorità estere e alle organiz­zazioni internazionali incaricate di compiti in tale ambito, sempre che lo Stato o l'organizzazione internazionale in questione garantisca una protezione equivalente dei dati trasmessi.

2 Possono essere comunicati i dati seguenti:

a.
generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei suoi congiunti;
b.
indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;
c.
impronte digitali, fotografie e se del caso altri dati biometrici;
d.
altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;
e.
indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell'interesse della persona interessata;
f.
i dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza del personale di scorta;
g.
indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
h.
indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati;
i.
indicazioni su una domanda d'asilo (luogo e data del deposito, stadio della procedura, dati sommari sul tenore di una decisione presa).277

277 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 98a278 Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale

La SEM o il Tribunale amministrativo federale comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale le informazioni e i mezzi di prova concernenti richiedenti l'asilo seriamente sospettati di aver commesso un crimine contro il diritto internazionale, in particolare un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità, genocidio o tortura.

278 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 98b279 Dati biometrici

1 Per accertare l'identità di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono trattare dati biometrici.

1bis La SEM può incaricare terzi della rilevazione e valutazione dei dati biometrici. Essa controlla che i terzi incaricati osservino le prescrizioni relative alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica.280

2 Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati e ne disciplina l'accesso.

279 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

280 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

Art. 99 Esame dattiloscopico

1 Ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione sono rilevate le impronte di tutte le dita e scattate fotografie. Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per minori di età inferiore ai 14 anni.281

2 Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall'Ufficio federale di polizia e dalla SEM.282

3 Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita dall'Ufficio federale di polizia.283

4 Se constata una concordanza con un'impronta digitale già registrata, l'Ufficio federale di polizia ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digi­tali.284

5 La SEM utilizza queste indicazioni per:

a.
verificare l'identità della persona interessata;
b.
verificare se la persona interessata ha già domandato asilo;
c.
verificare se esistono dati che confermano o contraddicono le dichiarazioni della persona interessata;
d.
verificare se esistono dati che indicano che la persona interessata non è degna di ottenere asilo;
e.
facilitare l'assistenza amministrativa alle autorità di polizia.

6 I dati personali comunicati secondo il capoverso 4 non possono essere resi noti all'estero senza il consenso del titolare della collezione di dati. È applicabile per analogia l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992285 sulla pro­te­zio­ne dei dati.

7 I dati sono distrutti:

a.
se l'asilo è accordato;
b.
dieci anni al più tardi dopo il rifiuto, il ritiro o lo stralcio passati in giudicato di una domanda d'asilo o dopo una decisione di non entrata nel merito;
c.286
per le persone bisognose di protezione, al più tardi dieci anni dopo la soppressione della protezione provvisoria.

281 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

282 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

283 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

284 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

285 RS 235.1

286 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Sezione 1a:287 Sistema d'informazione per i centri della Confederazione e gli alloggi negli aeroporti288

287 Introdotto dall'all. della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).

288 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).


Art. 99a Principi

1 La SEM gestisce un sistema d'informazione per i centri della Confederazione e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES).

2 MIDES serve:

a.
al trattamento dei dati personali relativi ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità secondo l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992289 sulla protezione dei dati; e
b.
al controllo delle pratiche, allo svolgimento della procedura d'asilo nonché alla pianificazione e all'organizzazione dell'alloggio.

3 MIDES contiene i dati personali seguenti:

a.
dati relativi all'identità della persona registrata, ossia cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, etnia, religione, stato civile, indirizzo, nomi dei genitori;
b.290
verbali degli interrogatori sommari effettuati nei centri della Confederazione e negli aeroporti secondo gli articoli 22 capoverso 1 e 26 capoverso 3;
c.
dati biometrici;
d.
indicazioni relative all'alloggio;
e.
stadio della procedura;
f.291
l'annotazione «caso medico», in vista della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni.

4 I dati personali di cui al capoverso 3 lettere a, c, e e f sono ripresi nel SIMIC.292

5 I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione devono essere segnatamente informati in merito alle finalità del trattamento dei dati e alle categorie di destinatari dei dati.

289 RS 235.1

290 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

291 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

292 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 99b Trattamento dei dati in MIDES

Hanno accesso a MIDES, in quanto necessario all'adempimento dei loro compiti:

a.
i collaboratori della SEM;
b.
le autorità di cui all'articolo 22 capoverso 1;
c.
i terzi incaricati di cui all'articolo 99c;
d.293
i collaboratori dei centri cantonali o comunali di cui all'articolo 24d responsabili dell'alloggio e dell'assistenza ai richiedenti l'asilo.

293 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 99c Terzi incaricati

1 La SEM può autorizzare i terzi incaricati di rilevare dati biometrici, di mantenere la sicurezza o di assicurare l'amministrazione e l'assistenza nei centri della Confederazione e negli alloggi degli aeroporti a trattare in MIDES i dati personali di cui all'articolo 99a capoverso 3 lettere a, c e d.

2 La SEM provvede affinché i terzi incaricati osservino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

Art. 99d Vigilanza ed esecuzione

1 La SEM è responsabile della sicurezza di MIDES e della legalità del trat­tamento dei dati personali.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a.
l'organizzazione e l'esercizio di MIDES;
b.
il catalogo dei dati personali da trattare;
c.
i diritti d'accesso;
d.
le misure protettive tecniche e organizzative contro il trattamento non autorizzato;
e.
la durata di conservazione dei dati;
f.
l'archiviazione e la distruzione dei dati allo scadere del termine di conservazione.

Sezione 1b: Altri sistemi d'informazione294

294 Introdotto dall'all. della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).

Art. 100295 Sistema d'informazione delle autorità di ricorso296

1 Le autorità di ricorso gestiscono un sistema d'informazione per la registrazione dei ricorsi, il controllo delle pratiche e l'allestimento di statistiche.

2 Tali sistemi possono contenere dati degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura necessaria all'adempimento del compito legale.

2bis I dati inesatti sono rettificati d'ufficio. I costi della rettifica possono essere fattu­rati alla persona che, violando l'obbligo di collaborare, ha provocato la registrazione inesatta dei dati.297

295 Nuovo testo giusta l'art. 18 n. 2 della LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1931; FF 2002 4181).

296 Nuovo testo giusta l'all. della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).

297 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 102 Sistema di informazione e di documentazione

1 La SEM gestisce, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale, un sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Tale sistema contiene informazioni e documenti tecnici memorizzati in diverse banche dati e concernenti i compiti della SEM e del Tribunale amministrativo federale. Se necessario, è possibile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le generalità, nonché dati degni di particolare protezione e profili della personalità.299

2 Soltanto i collaboratori della SEM e del Tribunale amministrativo federale hanno accesso alle banche dati che contengono dati degni di particolare protezione e profili della personalità.300

3 L'accesso mediante procedura di richiamo alle banche dati che contengono soprattutto informazioni tecniche provenienti da fonti pubbliche può essere accordato dietro richiesta a utenti esterni.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l'accesso al sistema e la protezione dei dati personali che vi sono registrati.

299 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

300 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 102a301 Statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale

Ai fini della gestione delle indennità da versare ai Cantoni, l'Ufficio federale di statistica comunica periodicamente alla SEM, in forma anonimizzata e aggregata, i dati concernenti le persone soggette alla legislazione sull'asilo che ricevono prestazioni dell'aiuto sociale pubblico.

301 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Sezione 2:302 Trattamento dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Dublino

302 Introdotta dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).


Art. 102abis Eurodac

1 La SEM, insie­me all'unità centrale del sistema Eurodac, è competente nel­l'ambito dell'applicazio­ne degli accordi di associazione alla normativa di Dublino303.

2 La SEM trasmette i seguenti dati all'unità centrale entro 72 ore dalla presentazione della domanda:

a.
il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera;
b.
il sesso della persona richiedente;
c.
le impronte digitali rilevate conformemente all'articolo 99 capoverso 1;
d.
la data del rilevamento delle impronte digitali;
e.
il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;
f.
la data della trasmissione dei dati all'unità centrale;
g.
il codice d'identificazione dell'operatore.304

2bis Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.305

2ter Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.306

2quater La SEM trasmette parimenti i seguenti dati all'unità centrale:

a.
se il richiedente è preso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013307, la data dell'arrivo in Svizzera;
b.
se il richiedente è ripreso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013, la data dell'arrivo in Svizzera;
c.
se vi è la prova che un richiedente di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013 ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati Dublino, la data della partenza;
d.
se l'allontanamento è eseguito con successo, la data dell'espulsione o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati Dublino;
e.
se in virtù della clausola di sovranità del regolamento (UE) n. 604/2013 la Svizzera diventa volontariamente lo Stato Dublino competente per l'esame della domanda, la data di tale decisione.308

3 I dati trasmessi sono registrati nella banca dati Eurodac e confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Il risultato del confronto è comunicato al­la SEM.309

4 I dati trasmessi all'unità centrale sono distrutti automaticamente dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. La SEM chiede all'unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato vinco­lato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera alla banca dati Eurodac.

303 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68); Prot. del 28 feb. 2008 sulla partecipazione del Regno di Danimarca all'Acc. di associazione alla normativa di Dublino (RS 0.142.393.141); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32).

304 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

305 Introdotto dall'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

306 Introdotto dall'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

307 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

308 Introdotto dall'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

309 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

Art. 102ater310 Verifica delle impronte digitali Eurodac

1 Un esperto in dattiloscopia controlla le impronte digitali in caso di risultato posi­tivo della consultazione Eurodac.

2 La SEM definisce le qualifiche di cui deve disporre l'esperto in dattiloscopia.

310 Introdotto dall'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

Art. 102c Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino

1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garan­tiscono un adeguato livello di protezione.

2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

a.
la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
b.
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o
c.
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico prepon­derante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati per­so­nali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una pro­te­zione adeguata della persona interessata.

4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

5 I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:

a.
uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
b.
organizzazioni internazionali;
c.
soggetti di diritto privato.311

311 Introdotto dall'all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

Art. 102d312

312 Abrogato dal n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).

Art. 102e Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.313 Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

313 Nuovo testo giusta il n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).

Sezione 3:314 Videosorveglianza

314 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

Art. 102ebis

1 Per proteggere i beni e le persone, segnatamente i richiedenti l'asilo, i collaboratori della SEM, gli addetti all'assistenza e gli addetti alla sicurezza, la SEM può impiegare apparecchi e impianti di videosorveglianza all'interno e all'esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d'asilo ed effettuare registrazioni audio­visive.

2 Le registrazioni audiovisive sono conservate per quattro mesi prima di essere auto­maticamente distrutte, salvo che siano necessarie per un procedimento penale o un'in­chiesta amministrativa condotta dalla SEM.

3 Le registrazioni audiovisive possono essere trasmesse soltanto alle autorità di per­se­guimento penale.

4 In caso d'inchiesta amministrativa o penale, i responsabili della sicurezza della SEM e i loro superiori possono consultare le registrazioni.

5 Il Consiglio federale disciplina le modalità della videosorveglianza. Determina segnatamente quali edifici e parti di edifici possono essere sottoposti a videosorveglianza e disciplina come le registrazioni devono essere conser­vate, protette dagli abusi e trasmesse alle autorità di perseguimento penale.

Capitolo 8: Tutela giurisdizionale, procedura di ricorso, riesame e domande multiple315

315 Originario avanti art. 103. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).


Sezione 1:316 Protezione giuridica nei centri della Confederazione

316 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 102f Principio

1 I richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione hanno diritto a una consulenza e una rappresentanza legale gratuite.

2 La SEM affida l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 a uno o più fornitori di prestazioni.

Art. 102g Consulenza sulla procedura d'asilo

1 Durante il soggiorno in un centro della Confederazione, i richiedenti l'asilo beneficiano della consulenza sulla procedura d'asilo.

2 La consulenza comprende segnatamente l'informazione dei richiedenti l'asilo sui loro diritti e obblighi nella procedura d'asilo.

Art. 102h Rappresentante legale

1 Dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente.

2 Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l'asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d'asilo.

3 La rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro di una procedura celere e di una procedura Dublino, oppure fino alla decisione in merito allo svolgimento di una procedura ampliata. È fatto salvo l'articolo 102l.

4 La rappresentanza legale cessa nel momento in cui il rappresentante legale designato comunica al richiedente l'asilo di non voler interporre ricorso, in quanto esso non avrebbe alcuna probabilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima una volta notificata la decisione negativa sull'asilo.

5 I compiti del rappresentante legale sono retti dall'articolo 102k.

Art. 102i Compiti del fornitore di prestazioni

1 Il fornitore di prestazioni di cui all'articolo 102f capoverso 2 è tenuto in particolare a garantire, organizzare ed eseguire la consulenza e la rappresentanza legale nei centri della Confederazione. Assicura la qualità della consulenza e della rappresentanza legale.

2 Il fornitore di prestazioni designa le persone incaricate della consulenza e della rappresentanza legale. Assegna le persone incaricate della rappresentanza legale ai richiedenti l'asilo.

3 Sono ammesse a fornire consulenza le persone che svolgono per professione attività di consulenza dei richiedenti l'asilo.

4 Sono ammessi ad assumere la rappresentanza legale gli avvocati. Sono pure ammessi i titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo.

5 Il fornitore di prestazioni e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.

Art. 102j Partecipazione del rappresentante legale

1 La SEM comunica al fornitore di prestazioni le date della prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria, dell'audizione sui motivi d'asilo e delle ulteriori fasi della procedura in cui è necessaria la partecipazione del rappresentante legale. Il fornitore di prestazioni comunica senza indugio tali date al rappresentante legale.

2 Se la comunicazione delle date è tempestiva, le azioni della SEM esplicano effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. Sono fatti salvi impedimenti a breve termine per motivi gravi scusabili.

3 Se il rappresentante legale non presenta o non presenta entro i termini fissati il proprio parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo, sebbene il fornitore di prestazioni gliel'abbia trasmessa in tempo utile, si considera che rinunci a pronunciarsi.

Art. 102k Indennità per la consulenza e la rappresentanza legale

1 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al fornitore di prestazioni un'indennità per l'adempimento segnatamente dei seguenti compiti:

a.
l'informazione e la consulenza ai richiedenti l'asilo;
b.
la partecipazione del rappresentante legale alla prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria e all'audizione sui motivi d'asilo;
c.
la presentazione di un parere sulla bozza di decisione negativa sull'asilo nella procedura celere;
d.
l'assunzione della rappresentanza legale durante la procedura di ricorso, in particolare la redazione di un atto di ricorso;
e.
la difesa, in veste di persona di fiducia, degli interessi di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati nei centri della Confederazione e all'aeroporto;
f.
in caso di passaggio alla procedura ampliata, l'informazione del consultorio giuridico da parte del rappresentante legale designato sullo stato della procedura oppure il proseguimento della rappresentanza legale nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione ai sensi dell'articolo 102l.

2 L'indennità comprende un contributo per le spese amministrative e di personale del fornitore di prestazioni, in particolare per l'organizzazione della consulenza e della rappresentanza legale, nonché un contributo per interpreti indipendenti. L'indenniz­zo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche.

Sezione 1a:317 Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata dopo l'attribuzione a un Cantone

317 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).


Art. 102l

1 Dopo l'attribuzione a un Cantone, nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione, in particolare se si procede a un'audizione supplementare sui motivi d'asilo, i richiedenti l'asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico o al rappresentante legale designato.

2 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confe­derazione versa al consultorio giuridico un'indennità per le attività di cui al capo­verso 1. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni necessarie per l'autorizzazione a esercitare l'attività di consultorio giuridico e definisce le fasi procedurali rilevanti per la decisione ai sensi del capoverso 1.

Sezione 1b:318 Gratuito patrocinio

318 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 102m

1 Su domanda del richiedente l'asilo dispensato dal pagamento delle spese procedurali, il Tribunale amministrativo federale nomina un patrocinatore d'ufficio esclusivamente per ricorsi contro:

a.
decisioni di non entrata nel merito, di rifiuto dell'asilo e di allontanamento secondo gli articoli 31a e 44 nell'ambito della procedura ampliata;
b.
decisioni di revoca e di termine dell'asilo secondo gli articoli 63 e 64;
c.
la revoca dell'ammissione provvisoria per le persone del settore dell'asilo secondo l'articolo 84 capoversi 2 e 3 LStrI319;
d.
decisioni relative alla concessione della protezione provvisoria secondo il capitolo 4.

2 Il capoverso 1 non si applica ai ricorsi presentati nell'ambito di procedure di riesame e di revisione e di procedure relative a domande multiple. Ai ricorsi di questo genere e a tutti gli altri ricorsi, eccettuati quelli di cui al capoverso 1, si applica l'articolo 65 capoverso 2 PA320.

3 Per i ricorsi presentati in base alla presente legge il gratuito patrocinio può essere garantito anche da titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo.

4 I capoversi 1-3 si applicano anche alle persone in merito alla cui domanda si è deciso in procedura celere e che rinunciano a una rappresentanza legale ai sensi dell'articolo 102h. Lo stesso vale se nella procedura celere il rappresentante legale designato rinuncia a interporre ricorso (art. 102h cpv. 4).

Sezione 1c: Procedura di ricorso a livello cantonale321

321 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 103

1 I Cantoni prevedono almeno un'istanza di ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali prese sulla base della presente legge e delle relative disposizioni d'ese­cuzione.

2 Il ricorso contro le decisioni cantonali di ultima istanza è retto dalle disposizioni generali della procedura federale, a meno che la presente legge non disponga altri­menti.

Sezione 2: Procedura di ricorso a livello federale

Art. 105323 Ricorsi contro le decisioni della SEM

Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005324 sul Tribunale amministrativo federale.

323 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599 2007 5573; FF 2006 7109).

324 RS 173.32

Art. 106 Motivi di ricorso

1 Il ricorrente può far valere:

a.
la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c.325
...

2 Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.326

325 Abrogata dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

326 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Art. 107 Decisioni incidentali impugnabili

1 Le decisioni incidentali prese in applicazione degli articoli 10 capoversi 1-3 e 18-48 della presente legge nonché dell'articolo 71 LStrI327 possono essere impugnate soltanto con ricorso contro la decisione finale. È fatto salvo il ricorso contro le decisioni prese in applicazione dell'articolo 27 capoverso 3.328

2 Si possono inoltre impugnare con ricorso distinto, nella misura in cui possono cau­sare un pregiudizio irreparabile:

a.
le misure cautelari;
b.
le decisioni con le quali si sospende la procedura, salvo quelle secondo l'arti­colo 69 capoverso 3.

3 ...329

327 RS 142.20

328 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437 2008 5405; FF 2002 3327).

329 Abrogato dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 107a330 Procedura per i casi Dublino

1 Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l'asilo che può partire per uno Stato cui compete l'ese­cuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo.

2 Il richiedente l'asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo.

3 Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al capoverso 2. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito.

330 Introdotto dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447; FF 2004 5273). Nuovo testo giusta l'all. n. I 2 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

Art. 108331 Termini di ricorso

1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.

2 Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

3 Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.

4 Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.

5 La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

6 Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della deci­sione.

7 Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA332.

331 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

332 RS 172.021

Art. 108a333 Coordinamento con la procedura d'estradizione

Se contro il richiedente è pendente una domanda d'estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 1981334 sull'assistenza in materia penale, le autorità di ricorso decidono sul ricorso in materia d'asilo tenendo conto degli atti della procedura d'estradizione.

333 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).

334 RS 351.1

Art. 109335 Termini d'evasione dei ricorsi

1 Nella procedura celere, il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4.

2 Nella procedura ampliata, il Tribunale amministrativo federale decide entro 30 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4.

3 Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, nonché contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a.

4 I termini di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere superati di alcuni giorni in presenza di motivi fondati.

5 Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2-3 e 4.

6 Negli altri casi, il Tribunale amministrativo federale decide sui ricorsi entro 20 giorni.

7 Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione su domanda dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, il Tribunale amministrativo federale decide in via prioritaria e senza indugio. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66abis CP336 o l'articolo 49a o 49abis CPM337.

335 Nuovo testo giusta i n. I e IV 2 per i cpv. 5 e 7 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

336 RS 311.0

337 RS 321.0

Art. 110 Termini di procedura

1 Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a e contro le decisioni di cui all'articolo 111b.340

2 Il termine per produrre le prove è di sette giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano in Svizzera e di 30 giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano all'estero. Le perizie devono essere fornite entro 30 giorni.

3 Il termine di cui al capoverso 2 può essere prorogato se il ricorrente o il suo rappresentante ha un impedimento ad agire entro tale termine, segnatamente per ragioni di salute o infortunio.341

4 I termini sono al massimo di due giorni lavorativi per le procedure concernenti il rifiuto dell'entrata in Svizzera e l'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aero­porto secondo l'articolo 22 capoversi 2-3 e 4.342

340 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

341 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

342 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 111344 Competenza del giudice unico

I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:

a.
stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto;
b.
non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili;
c.
decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera all'aeroporto e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto;
d.345
...
e.
ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati, con l'approva­zione di un secondo giudice.

344 Nuovo testo giusta il n. I e IV 1 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

345 Abrogata dal n. I della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 111a346 Procedura e decisione

1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.347

2 Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.

346 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

347 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599 2007 5573; FF 2006 7109).

Art. 111abis 348 Misure istruttorie e notificazione orale delle sentenze

1 Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d'asilo secondo l'artico­lo 31a della presente legge pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino, il Tribunale amministrativo federale può attuare, nei centri della Confederazione, le misure istruttorie di cui all'articolo 39 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005349 sul Tribunale amministrativo federale, se ciò permette di emanare una decisione sul ricorso in tempi più brevi.

2 La sentenza può essere notificata oralmente. La notificazione orale e la motivazione sommaria devono essere messe a verbale.

3 Le parti possono richiedere il testo integrale della sentenza entro cinque giorni dalla sua notificazione orale. Ciò non ne sospende la forza esecutiva.

348 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

349 RS 173.32

Art. 111ater 350 Indennità alle parti

Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d'asilo secondo l'articolo 31a pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino non è riconosciuta alcuna indennità alle parti. Se il richiedente l'asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale secondo l'articolo 102h o se il rappresentante legale designato ha rinunciato a interporre ricorso (art. 102h cpv. 4) si applicano le disposizioni generali sull'am­ministrazione della giustizia federale.

350 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Sezione 3: Riesame e domande multiple351

351 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 111b352 Riesame

1 La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.353

2 Di norma, la decisione di non entrata nel merito è presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda di riesame. Negli altri casi la decisione è presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.

3 La presentazione di una domanda di riesame non sospende l'esecuzione. L'autorità competente per il disbrigo può, su richiesta, concedere l'effetto sospensivo se il richiedente è esposto a un pericolo concreto nello Stato d'origine o di provenienza.

4 Le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità.

352 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

353 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 111c354 Domande multiple

1 Le domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e di allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Non si svolge alcuna fase preparatoria. Si applicano i motivi di non entrata nel merito di cui all'articolo 31a capoversi 1-3.355

2 Le domande multiple infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità.

354 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

355 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 111d356 Emolumenti

1 Se respinge la domanda di riesame o la domanda multipla o non entra nel merito, la SEM riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l'emolu­mento è ridotto. Non sono assegnate indennità.

2 Su richiesta, la SEM esonera dal pagamento delle spese procedurali il ri­chiedente indigente la cui domanda di riesame o multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo.

3 La SEM può esigere dal richiedente un anticipo dell'emolumento equivalente all'importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se:

a.
sono date le premesse di cui al capoverso 2; o
b.
nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di rie­same o la domanda multipla non sembri a priori priva di probabilità di suc­cesso.

4 Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell'emolumento e l'ammontare dell'an­ticipo.

356 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Sezione 4: Sospensione della prescrizione358

358 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 112a359

Durante la procedura di ricorso, la prescrizione delle pretese finanziarie della Confederazione nei confronti di beneficiari di sussidi o dell'aiuto sociale non comincia, o, se cominciata, è sospesa.

359 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Capitolo 8a: Procedura d'asilo nell'ambito di fasi di test360

360 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 112b361 ...362

1 Il Consiglio federale può prevedere fasi di test per valutare le nuove procedure che comportando misure organizzative e tecniche onerose richiedono lo svolgimento di una fase di test prima di varare una modifica di legge.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle fasi di test mediante ordinanza. A tal fine, nel definire la procedura d'asilo di prima istanza e la procedura di allontanamento come pure le questioni finanziarie connesse può derogare alla presente legge e alla LStrI363.

3 Durante le fasi di test, il Consiglio federale può ridurre a dieci giorni il termine di ricorso di 30 giorni previsto dall'articolo 108 capoverso 1 se ai richiedenti l'asilo interessati è garantita una tutela giurisdizionale efficace mediante provvedimenti adeguati.

4 L'ordinanza elenca tutti le disposizioni di legge a cui deroga.

5 La durata delle fasi di test è di due anni al massimo.

361 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull'asilo), in vigore dal 29 set. 2012 sino al 28 set. 2015 (RU 2012 5359; FF 2010 3889, 2011 6503) e prorogato fino al 28 set. 2019 giusta il n. II della LF del 26 set. 2014 (RU 2015 2047; FF 2014 1869). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.

362 Abrogata dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

363 RS 142.20

Capitolo 9: Collaborazione internazionale364

364 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 113 Principi365

La Confederazione partecipa all'armonizzazione a livello internazionale della poli­tica europea in materia di rifugiati e alla soluzione dei problemi dei rifugiati all'estero. Essa sostiene l'attività delle istituzioni internazionali di soccorso. Collabora segnatamente con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

365 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3989; FF 2018 5563).

Art 114366 Trattati internazionali

Al fine di implementare un credito quadro per la migrazione, approvato in virtù dell'articolo 91 capoverso 7 in combinato disposto con l'articolo 113 o dell'arti­colo 93 capoverso 1 lettera c e capoverso 2, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul versamento di sussidi ad alcuni Stati membri dell'UE o a organizzazioni internazionali. Consulta previamente le Commissioni competenti.

366 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3989; FF 2018 5563).

Capitolo 10: Disposizioni penali367

367 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

Sezione 1: Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 2368

368 Introdotta dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

Art. 115 Delitti

È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il CP369 commina una pena più grave, chiunque:370

a.
ottiene abusivamente un vantaggio pecuniario per sé o altri, sulla base della presente legge, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;
b.371
si sottrae totalmente o in parte all'obbligo di versare il contributo speciale di cui all'articolo 86 facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;
c.372...
d.373
con l'intenzione di arricchirsi, ha aiutato altri alla commissione di un reato ai sensi dell'articolo 116 lettera c, in particolare alla sua pianificazione o orga­nizzazione.

369 RS 311.0. Nuovo termine giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

370 Nuovo testo giusta l'art. 334 del Codice penale (RS 311.0) nella versione del DF del 13 dic. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

371 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

372 Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6521; FF 2016 2471, 2013 2045).

373 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 116 Contravvenzioni

È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 115, chiunque:

a.
viola l'obbligo d'informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o rifiutando di fornire un'informazione;
b.
si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o lo rende impos­sibile in qualsiasi altro modo;
c.374
quale richiedente l'asilo svolge pubblicamente attività politiche in Svizzera al solo scopo di creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'arti­colo 54;
d.375
ha aiutato altri alla commissione di un reato ai sensi della lettera c, in particolare alla sua pianificazione o organizzazione.

374 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

375 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Sezione 2:378 Disposizioni penali concernenti il capitolo 7 sezione 2

378 Introdotta dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

Art. 117a Trattamento indebito di dati personali

Chi, per uno scopo che non sia quello di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo in uno Stato cui si applicano gli accordi di associazione a Dublino, tratta dati personali registrati in Eurodac è punito con la multa.

Sezione 3: Perseguimento penale379

379 Introdotta dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

Art. 118 ...380

Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

380 Abrogata dall'art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 119 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 121 Disposizioni transitorie

1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

2 Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stra­nieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto.

3 La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle pro­cedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2.

4 Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931383 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provviso­riamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3.

5 Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

383 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20).

Art. 122 Rapporto con il decreto federale del 26 giugno 1998384 concernente misure urgenti nel settore dell'asilo e degli stranieri

Se il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nel settore dell'asilo e degli stranieri viene impugnato con referendum e respinto in votazione popolare, le seguenti disposizioni decadono:

a.
articolo 8 capoverso 4 (obbligo di collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi);
b.
articolo 32 capoverso 2 lettera a (non entrata nel merito in caso di mancata consegna di documenti di viaggio o d'identità);
c.
articolo 33 (non entrata nel merito in caso di deposito ulteriore abusivo di una domanda d'asilo);
d.
articolo 32 capoverso 2 lettera b (non entrata nel merito in caso di inganno sull'identità);
in questo caso il testo dell'articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione conforme al numero I del decreto federale del 22 giugno 1990385 concernente la procedura d'asilo sostituisce la disposizione prevista dall'articolo 32 capoverso 2 lettera b; e
e.
articolo 45 capoverso 2 (esecuzione immediata in caso di decisione di non entrata nel merito);
in questo caso il testo dell'articolo 17a capoverso 2 nella versione conforme al numero II della legge federale del 18 marzo 1994386 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri sostituisce l'articolo 45 capo­verso 2, previo adeguamento dei rinvii agli articoli ivi citati.

384 RU 1998 1582 n. III. Questo art. è senza oggetto a causa dell'accettazione di questo DF nella votazione popolare del 13 giu. 1999.

385 RU 1990 938

386 RU 1995 146 151

Art. 123 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1999387

387 DCF dell'11 agosto 1999

Disposizioni finali della modifica del 19 dicembre 2003388

1 Per le domande d'asilo presentate prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall'ex articolo 37.

2 Per le decisioni di prima istanza di non entrata nel merito di cui agli articoli 32-34 emanate prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di ricorso è retto dall'articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 1968389 sulla procedura amministrativa.

3 Per i ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32-34 pre­sentati prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall'ex articolo 109.

4 Gli articoli 44a e 88 capoverso 1bis si applicano anche alle decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32-34 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge. I Cantoni che fino all'entrata in vigore della pre­sente modifica di legge sono stati assistiti dalla SEM dei rifugiati nell'esecuzione dell'allontanamento ricevono nondimeno l'assistenza secondo l'arti­colo 88 capoverso 1 al massimo per nove mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge.

Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005390

390 RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087. Il cpv. 1 è in vigore dal 1° gen. 2007, i cpv. 2-4 dal 1° gen. 2008.

1 Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modi­fica è applicabile il nuovo diritto.

2 Se prima dell'entrata in vigore della presente modifica sorge un motivo per l'allestimento del conteggio finale secondo l'articolo 87 della legge nella versione del 26 giugno 1998391, il conteggio e il pagamento del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio; stabilisce l'entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali nei confronti delle persone che esercitavano un'attività lucrativa prima dell'entrata in vigore della presente modifica e per le quali, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, non è sorto un motivo di conteggio intermedio o finale a tenore del capoverso 2.

4 Riguardo alle persone nei cui confronti è stata pronunciata una decisione in materia d'asilo o d'allontanamento passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica, la Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tali persone non abbiano ancora lasciato la Svizzera.

Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012392

Le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 della presente legge sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 capoverso 2, 52 e 68, nel tenore previgente.

Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012393

1 Fatti salvi i capoversi 2-4, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

2 Per quanto concerne le domande di riesame e le domande multiple, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal diritto vigente nel tenore del 1° gennaio 2008. Gli articoli 43 capoverso 2 e 82 capoverso 2 sono retti dal capoverso 1.

3 I gestori di aeroporti sono tenuti, entro due anni dall'entrata in vigore della modi­fica del 14 dicembre 2012 della presente legge, a mettere a disposizione gli alloggi negli aeroporti secondo l'ar­ticolo 22 capoverso 3.

4 Per le domande d'asilo presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge si applicano gli articoli 17 e 26 del diritto anteriore. L'articolo 26bis394 non è applicabile alle procedure d'asilo pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012. L'arti­colo 110a non è applicabile alle procedure di ricorso pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012.

5 La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende alle persone che sono state riconosciute quali rifugiati secondo l'articolo 51 del diritto anteriore.

394 Ora: art. 26a

Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2014395

1 Al termine delle fasi di test il Consiglio federale può continuare ad applicare le disposizioni esecutive testate conformemente all'articolo 112b capoverso 2, sempreché tali procedure:

a.
possano essere considerate idonee in virtù della loro valutazione; e
b.
siano integrate in un disegno di legge conformemente all'articolo 112b capoverso 1.

2 Alla luce dei risultati della valutazione, il Consiglio federale può apportare adeguamenti minimi alle disposizioni esecutive testate conformemente all'articolo 112b capoverso 2.

3 L'applicazione delle disposizioni esecutive testate cessa con l'entrata in vigore della modifica di legge conformemente all'articolo 112b capoverso 1, ma al più tardi il 28 settembre 2019.

Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015396

1 Alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 si applica il diritto anteriore. È fatto salvo il capoverso 2.

2 Le procedure celeri e Dublino pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica ed espletate in virtù delle disposizioni esecutive relative all'ar­ticolo 112b capoversi 2 e 3 nel tenore conformemente alla cifra I della modifica del 28 settembre 2012397 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (Modifiche urgenti della legge sull'asilo) sono rette dal corrispondente diritto applicabile prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

3 Le domande d'asilo che non possono essere trattate nei centri della Confederazione sono rette dal diritto anteriore per al massimo due anni. Le procedure ancora pendenti al momento della scadenza di questo termine sono rette dal diritto anteriore fino alla decisione definitiva passata in giudicato.

4 Le procedure di approvazione dei piani per la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture possono proseguire fino alla loro conclusione definitiva se la domanda è stata presentata durante la durata di validità dell'articolo 95a capoverso 1 lettera a.

5 Le procedure di autorizzazione pendenti in prima istanza all'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 per la costruzione di edifici o infrastrutture che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l'asilo o per espletare procedure d'asilo proseguono secondo la procedura di cui al capitolo 6a.

Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2016398

Se pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2016, le procedure e i crediti di cui agli articoli 86 e 87 della presente legge e all'arti­colo 88 LStrI399 sono retti dal diritto anteriore.

399 RS 142.20

Allegato 1400

400 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

(art. 21 cpv. 3)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

a.
Accordo del 26 ottobre 2004401 tra la Confederazione Svizzera e la Comu­nità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
b.
Accordo del 17 dicembre 2004402 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
c.
Protocollo del 28 febbraio 2008403 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
d.
Protocollo del 28 febbraio 2008404 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

Allegato 2405

405 Originario all.

Modifica del diritto in vigore

...406

406 Le mod. possono essere consultate alla RU 1999 2262.