01.09.2023 - * / In vigore
01.07.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.09.2020 - 31.12.2021
14.12.2019 - 31.08.2020
15.08.2019 - 13.12.2019
01.07.2016 - 14.08.2019
01.01.2013 - 30.06.2016
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1

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) del 20 giugno 1997 (Stato 12 dicembre 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 107 capoverso 11 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione
federale2;3

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 19964, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Scopo e oggetto

1

La presente legge ha lo scopo di prevenire l'impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.5 2

Essa disciplina l'acquisto, l'introduzione sul territorio svizzero, l'esportazione, la custodia, il possesso, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di:6 a.7 armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente e accessori di armi; b. munizioni ed elementi di munizioni.

3

La presente legge ha inoltre lo scopo di impedire il porto abusivo di oggetti pericolosi.8

RU 1998 2535 1 Questa

disposizione

corrisponde all'art. 40bis della Costituzione federale del 29 mag. 1874 [RU 1993 3040].

2 RS

101

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

4 FF

1996 I 875

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

7

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

8

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

514.54

Equipaggiamento

2

514.54


Art. 2

9 Campo d'applicazione

1

La presente legge non si applica all'esercito, alle amministrazioni militari, nonché alle autorità di dogana e di polizia.

2

Alle armi antiche si applicano unicamente gli articoli 27 e 28, nonché le relative disposizioni penali della presente legge. Per armi antiche s'intendono le armi da fuoco fabbricate prima del 1870, nonché le armi da taglio e da punta e altre armi fabbricate prima del 1900.

3

Sono salve le disposizioni della legislazione federale sulla caccia e quelle della legislazione federale militare.


Art. 3

Diritto di acquisto, possesso e porto di armi Il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è garantito nell'ambito della presente legge.


Art. 4


10

Definizioni

1

Per armi s'intendono: a. dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);

b. dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; c. coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; d. dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde;

e. dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute;

f. armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; g. imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.

2

Per accessori di armi s'intendono: a. silenziatori e loro parti costruite appositamente; 9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 3

514.54

b. laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente;

c. lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco.

3

Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi.

4

Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi.

5

Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile.

6

Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi.

Sezione 2: Divieti e restrizioni generali

Art. 5


11

Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi 1

Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione a destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: a. armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente;

b. ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente e loro parti essenziali; c. coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; d. dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; e. dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e;

f.

armi che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; g. accessori di armi.

2

È vietato il possesso di: a. armi da fuoco per il tiro a raffica e dispositivi di lancio secondo il capoverso 1 lettera b, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente;

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Equipaggiamento

4

514.54

b. armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali;

c. lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c.

3

È vietato sparare con: a. armi da fuoco per il tiro a raffica; b. dispositivi di lancio secondo il capoverso 1 lettera b e lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c; c. armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori degli impianti di tiro autorizzati o al di fuori di piazze di tiro; rimane consentito il tiro in luoghi non accessibili al pubblico e il tiro venatorio.

4

I Cantoni possono autorizzare eccezioni.

5

L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero.

6

L'arma da fuoco di ordinanza svizzera per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica non è considerata arma ai sensi del capoverso 1 lettera a.


Art. 6


12

Divieti e restrizioni relativi a munizioni 1

Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche l'acquisto, il possesso, la fabbricazione e l'introduzione sul territorio svizzero di munizioni ed elementi di munizioni che presentano un comprovato alto potenziale di ferimento.

2

Sono fatte salve le munizioni e gli elementi di munizioni utilizzati in occasione delle consuete manifestazioni di tiro o per la caccia.

a13 Successione ereditaria

1

Le persone che mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o accessori di armi per cui sussiste un divieto secondo l'articolo 5 capoverso 1 devono chiedere, entro sei mesi, un'autorizzazione eccezionale.

2

I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera possono ottenere l'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un'arma secondo l'articolo 5 capoverso 1 soltanto se esibiscono un'attestazione ufficiale del loro Stato d'origine in base alla quale sono legittimati a un tale acquisto.

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

13 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schen-

gen e Dublino (RS 362). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 5

514.54

b14 Attestazione ufficiale 1

Alle persone domiciliate all'estero, l'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un'arma secondo l'articolo 5 capoverso 1 può essere rilasciata soltanto se esse presentano un'attestazione ufficiale dello Stato di domicilio in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'oggetto in questione.15 2 Se l'autenticità dell'attestazione è dubbia o se l'attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all'Ufficio centrale. Quest'ultimo verifica l'attestazione o può eventualmente rilasciarne una.


Art. 7


16

Procedura per i cittadini di determinati Stati 1

Il Consiglio federale può vietare l'acquisto, il possesso, l'offerta, la mediazione e l'alienazione di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro ai cittadini di determinati Stati: a. se sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva; b. allo scopo di tener conto delle decisioni della comunità internazionale o dei principi della politica estera svizzera.

2

I Cantoni possono autorizzare in via eccezionale l'acquisto, il possesso, il porto di armi e il tiro alle persone di cui al capoverso 1 che partecipano a battute di caccia o manifestazioni sportive oppure che assumono compiti di protezione di persone o beni.

a17 Esecuzione

1

Le persone a cui si applica un divieto di cui all'articolo 7 capoverso 1 devono notificare all'autorità competente del loro Cantone di domicilio, entro due mesi dall'entrata in vigore del divieto, le armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, gli accessori di armi, le munizioni o gli elementi di munizioni di cui sono in possesso.

2

Esse possono inoltrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, una domanda per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale. In caso contrario gli oggetti devono essere alienati entro detto termine a una persona legittimata all'acquisto.

3

Se la domanda è respinta, gli oggetti devono essere alienati, entro quattro mesi dalla reiezione della domanda, a una persona legittimata all'acquisto; in caso contrario sono sequestrati.

14 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schen-

gen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

17 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Equipaggiamento

6

514.54

b18 Forme di offerta vietate 1

Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni non possono essere offerti se per le autorità competenti non è possibile identificare l'offerente. 2

È vietata l'offerta di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni in occasione di esposizioni o mercati accessibili al pubblico. Il divieto non si applica agli offerenti iscritti ai mercati pubblici di armi autorizzati dalle autorità competenti.

Capitolo 2: Acquisto e possesso di armi e di parti essenziali di armi19 Sezione 1: Acquisto di armi e di parti essenziali di armi20

Art. 8

Obbligo del permesso d'acquisto di armi21 1

Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.22 1bis La persona che chiede un tale permesso per acquistare un'arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell'acquisto.23 2 Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che: a. non hanno compiuto 18 anni; b. sono interdette;

c. danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi; d. in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono iscritti nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata.

2bis

Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un 18 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

19 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

20 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

21 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

22 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

23 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schen-

gen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 7

514.54

permesso d'acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.24 3 a 5 ...25


Art. 9

26 Competenza 1 Il permesso di acquisto di armi è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio o, per le persone domiciliate all'estero, dall'autorità competente del Cantone in cui l'arma è acquistata.

2

L'autorità chiede previamente il parere dell'autorità cantonale di cui all'articolo 6 della legge federale del 21 marzo 199727 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

a28 Attestazione ufficiale 1

Le persone domiciliate all'estero devono presentare alla competente autorità cantonale un'attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio, in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'arma o della parte essenziale di arma.

1bis

I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera devono presentare alla competente autorità cantonale un'attestazione ufficiale del loro Stato d'origine, in base alla quale in detto Stato sono legittimati all'acquisto dell'arma o della parte essenziale dell'arma.29 2 Se l'autenticità dell'attestazione è dubbia o se l'attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all'Ufficio centrale. Quest'ultimo verifica l'attestazione o può eventualmente rilasciarne una.

b30 Validità del permesso d'acquisto di armi 1

Il permesso d'acquisto di armi è valido in tutta la Svizzera e autorizza l'acquisto di un'unica arma o di un'unica parte essenziale di arma.

24 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schen-

gen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

25 Abrogati dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, con effetto dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

27 RS

120

28 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schen-

gen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

29 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

30 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schen-

gen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

Equipaggiamento

8

514.54

2

Il Consiglio federale prevede eccezioni in caso di sostituzione di parti essenziali di un'arma acquistata legalmente, d'acquisto di più armi o parti essenziali di armi presso la stessa persona o d'acquisto per successione ereditaria.

3

Il permesso d'acquisto di armi è valido sei mesi. L'autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.

c31 Annuncio dell'alienante Chi aliena un'arma o una parte essenziale di arma deve inviare, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, una copia del permesso d'acquisto di armi dell'acquirente all'autorità competente per il rilascio di permessi d'acquisto di armi secondo l'articolo 9.


Art. 10


32

Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi 1

Le seguenti armi e le loro parti essenziali possono essere acquistate senza un permesso d'acquisto di armi:

a. fucili da caccia a colpo singolo o a più canne, nonché repliche di armi ad avancarica a colpo singolo; b. fucili a ripetizione portatili, designati dal Consiglio federale, del tipo utilizzato normalmente per il tiro sportivo e fuori servizio organizzato da società di tiro riconosciute secondo la legge militare del 3 febbraio 199533 o per la caccia in Svizzera;

c. armi tipo Flobert a colpo singolo; d. armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; e. imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.34 2

Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni o restringere il campo d'applicazione del capoverso 1 per cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera.

31 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schen-

gen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

32 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

33 RS

510.10

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 9

514.54

a35 Verifica da parte dell'alienante 1

Chi aliena un'arma o una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d'acquisto di armi (art. 10) deve verificare l'identità e l'età dell'acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.

2

L'arma o la parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l'alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d'impedimento all'acquisto giusta l'articolo 8 capoverso 2.

3

L'articolo 9a si applica per analogia.

4

L'alienante può informarsi presso l'autorità competente del Cantone di domicilio dell'acquirente sull'esistenza di un motivo d'impedimento all'acquisto. È necessario l'accordo scritto dell'acquirente.36

Art. 11


37

Contratto scritto

1

Per ogni alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d'acquisto di armi (art. 10) dev'essere stipulato un contratto scritto. Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni.

2

Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti: a. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che aliena l'arma o la parte essenziale di arma; b. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista l'arma o la parte essenziale di arma; c.38 tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, nonché data e luogo dell'alienazione; d.39 tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione dell'acquirente dell'arma o della parte essenziale di arma; e.40 un'indicazione sul trattamento di dati in relazione con il contratto (art. 32f cpv. 2), se sono alienate armi da fuoco.

3

Chiunque aliena un'arma da fuoco ai sensi dell'articolo 10 capoversi 1 e 341 deve inviare, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, una copia del contratto al 35 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schen-

gen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

36 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

37 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

40 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

41 Ora: ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 e 2.

Equipaggiamento

10

514.54

servizio di comunicazione (art. 31b). I Cantoni possono prevedere altre forme appropriate di comunicazione.42 4 Chiunque entra in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma ai sensi dell'articolo 10 mediante acquisto per successione ereditaria deve trasmettere, entro sei mesi, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a-d al servizio di comunicazione, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a una persona legittimata all'acquisto.43 5 È competente il servizio di comunicazione del Cantone di domicilio dell'acquirente o, per le persone domiciliate all'estero, il servizio di comunicazione del Cantone in cui l'arma da fuoco è stata acquistata.

a44 Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni 1

Un minorenne può ottenere in prestito dalla sua società di tiro o dal suo rappresentante legale un'arma da sport se è in grado di dimostrare che con tale arma esercita con regolarità il tiro sportivo e non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b o c.

2

Il rappresentante legale deve comunicare, entro 30 giorni, al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio del minorenne la consegna a titolo di prestito dell'arma da sport. Previa informazione del rappresentante legale, la comunicazione può essere effettuata anche dalla società che mette a disposizione l'arma.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 2: Possesso di armi e di parti essenziali di armi45

Art. 12


46

Condizioni

È legittimato al possesso di un'arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un'arma chi ha acquistato legalmente l'oggetto.


Art. 13

e 1447 42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

44 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

45 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

47 Abrogati dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, con effetto dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 11

514.54

Capitolo 3: Acquisto e possesso di munizioni ed elementi di munizioni48

Art. 15


49

Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni 1

Le munizioni e gli elementi di munizioni possono essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all'acquisto dell'arma corrispondente.

2

L'alienante verifica che le condizioni per l'acquisto sono adempite. Per la verifica, l'articolo 10a è applicabile per analogia.


Art. 16

Acquisto in occasione di manifestazioni di tiro 1

Chi partecipa a una manifestazione di una società di tiro può acquistare liberamente le munizioni necessarie. La società organizzatrice provvede al controllo adeguato della consegna delle munizioni.50 2

Il partecipante che non ha ancora compiuto 18 anni può acquistare liberamente le munizioni, a condizione di utilizzarle immediatamente e sotto vigilanza.

3

Sono fatte salve le disposizioni relative al tiro fuori del servizio.

a51 Legittimazione al possesso È legittimato al possesso di munizioni ed elementi di munizioni chi ha acquistato legalmente gli oggetti.

Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi Sezione 1: Commercio di armi

Art. 17

52 1 Chiunque, a titolo professionale, acquista, offre, rimette ad altri o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di una patente di commercio di armi.

2

Ottengono una patente di commercio di armi le persone: 48 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

49 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

50 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

51 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schen-

gen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Equipaggiamento

12

514.54

a. per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2;

b. che sono iscritte nel registro di commercio; c. che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di possedere conoscenze sufficienti sui tipi di armi e di munizioni, come pure sulle disposizioni legali in materia;

d. che dispongono di locali commerciali particolari nei quali possono essere custoditi in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni; e. che offrono garanzia per una gestione regolare degli affari.

3

Le persone giuridiche designano un membro della direzione che, in seno all'impresa, sia responsabile per tutte le questioni previste dalla presente legge.

4

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana il regolamento d'esame e stabilisce le esigenze minime relative ai locali commerciali.

5

La patente di commercio di armi è rilasciata dall'autorità competente del Cantone in cui il richiedente ha il domicilio d'affari. Le succursali fuori Cantone necessitano di una patente propria di commercio di armi.

6

Il Consiglio federale definisce le condizioni per la partecipazione di titolari di patenti estere di commercio di armi a mercati pubblici di armi.

7

Se un'alienazione ha luogo tra persone in possesso di una patente di commercio di armi, l'alienante deve notificare l'alienazione all'autorità competente del proprio Cantone di domicilio entro 30 giorni dalla conclusione del contratto di alienazione, comunicando in particolare il tipo e la quantità degli oggetti alienati.

Sezione 2: Fabbricazione di armi

Art. 18


53

Fabbricazione e riparazione a titolo professionale 1

Chiunque, a titolo professionale, fabbrica armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure modifica parti di armi rilevanti per il loro funzionamento o per gli effetti che producono necessita di una patente di commercio di armi.54 2 Chiunque, a titolo professionale, ripara armi da fuoco, necessita di una patente di commercio di armi.

53 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 13

514.54

a55 Contrassegno di armi da fuoco 1

I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti, affinché sia gli stessi sia i proprietari siano sempre identificabili.

2

Le armi da fuoco, le loro parti essenziali e i loro accessori introdotti sul territorio svizzero devono essere muniti ciascuno di un proprio contrassegno.

3

Il contrassegno deve essere apposto in modo tale da non poter essere né rimosso né modificato senza mezzi meccanici.

4

Il Consiglio federale può disporre che armi da fuoco non contrassegnate possano essere introdotte sul territorio svizzero al massimo per un anno.


Art. 19


56

Fabbricazione e modifica a titolo non professionale 1

È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare armi in armi soggette a divieto secondo l'articolo 5 capoverso 1.

2

I Cantoni possono autorizzare eccezioni. Il Consiglio federale fissa dettagliatamente le condizioni.

3

È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio.


Art. 20

57 Trasformazioni vietate

1

È vietato trasformare armi da fuoco semiautomatiche in armi da fuoco per il tiro a raffica, modificare o rimuovere i numeri di controllo delle armi, nonché accorciare armi da fuoco portatili.

2

I Cantoni possono autorizzare eccezioni. Il Consiglio federale fissa dettagliatamente le condizioni.

55 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Equipaggiamento

14

514.54

Sezione 3: Contabilità e obbligo d'informare

Art. 21

58 Contabilità 1 I titolari di una patente di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fabbricazione, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo.59 2

I libri contabili ai sensi del capoverso 1 nonché le copie dei permessi d'acquisto di armi e delle autorizzazioni eccezionali vanno conservati per un periodo di dieci anni.

3

I documenti ai sensi del capoverso 2 vanno trasmessi all'autorità cantonale competente per il rilascio di permessi d'acquisto di armi:

a. una volta scaduto il termine di conservazione; b. dopo la cessazione dell'attività professionale; o c. dopo la revoca o il ritiro della patente di commercio di armi

Art. 22

Obbligo d'informare

I titolari di patenti di commercio di armi e il loro personale sono tenuti a fornire alle autorità di controllo tutte le indicazioni necessarie per una verifica appropriata.

Capitolo 5: Operazioni con l'estero60
a61 Esportazione e transito, mediazione e commercio 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: a. legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; b. legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico.

58 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

60 Originariamente prima dell'art. 23. Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

61 Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini

civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 15

514.54

2

Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.62
b63 Bolletta di scorta

1

Chiunque intende esportare armi da fuoco o loro parti essenziali in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen64 (Stato Schengen) ne informa l'Ufficio centrale prima della prevista esportazione.

2

L'Ufficio centrale rilascia una bolletta di scorta che deve accompagnare le armi da fuoco o le parti essenziali di armi fino al luogo di destinazione.

3

La bolletta di scorta contiene tutte le indicazioni necessarie sul trasporto delle armi da fuoco o delle parti essenziali di armi di cui è prevista l'esportazione, nonché i dati necessari all'identificazione delle persone coinvolte.

4

La bolletta di scorta non è rilasciata se il destinatario finale non è legittimato, secondo il diritto del Paese di destinazione, al possesso delle armi da fuoco o delle parti essenziali di armi in questione.

5

L'Ufficio centrale trasmette le informazioni di cui dispone alle competenti autorità degli Stati coinvolti nell'esportazione delle armi da fuoco o delle parti essenziali di armi.


Art. 23

Obbligo di dichiarazione65 1

Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono denunziati in occasione dell'introduzione sul

62 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

63 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

64 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.268.1); Acc. del 26 ott. 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.360.268.10); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1); Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.360.314.1); Prot. del 28 feb. 2008 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Princi-

pato del Liechtenstein all'Accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.514.1; non ancora pubblicato).

65 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).

Equipaggiamento

16

514.54

territorio svizzero conformemente alle disposizioni della legge federale del 18 marzo 200566 sulle dogane.67 2 Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.


Art. 24


68

Introduzione a titolo professionale sul territorio svizzero 1

Chiunque, a titolo professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita, oltre alla patente di commercio di armi, di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 24a, 24b o 24c.

2

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'autorizzazione per l'introduzione a titolo professionale di coltelli sul territorio svizzero.

3

L'Ufficio centrale rilascia l'autorizzazione e ne stabilisce la durata.

4

L'Ufficio centrale informa l'autorità competente del Cantone in cui si trova la sede commerciale del titolare dell'autorizzazione in merito alle armi, alle parti di armi, essenziali o costruite appositamente, alle munizioni e agli elementi di munizioni introdotti a titolo professionale sul territorio svizzero.

a69 Autorizzazione specifica 1

Chiunque a titolo professionale intende introdurre sul territorio svizzero un'unica fornitura specificatamente definita di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni, necessita di un'autorizzazione specifica.

2

I titolari di un'autorizzazione specifica ai sensi del presente articolo che nell'arco di un anno non hanno dato adito ad alcuna contestazione in relazione all'introduzione sul territorio svizzero, possono chiederne la commutazione in un'autorizzazione generale ai sensi degli articoli 24b o 24c.

b70 Autorizzazione generale per armi bianche Chiunque intende introdurre regolarmente e a titolo professionale sul territorio svizzero armi bianche o munizioni ed elementi di munizioni necessita di un'autorizzazione generale per armi bianche.

66 RS

631.0

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

69 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

70 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 17

514.54

c71 Autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni Chiunque intende introdurre regolarmente e a titolo professionale sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un'autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni.


Art. 25


72

Introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale 1

Chiunque, a titolo non professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un'autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata ove il richiedente sia autorizzato all'acquisto del relativo oggetto.

2

L'Ufficio centrale rilascia l'autorizzazione e ne stabilisce la durata.

3

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l'introduzione temporanea sul territorio svizzero di armi bianche.

4

L'Ufficio centrale informa l'autorità competente del Cantone di domicilio del titolare dell'autorizzazione in merito alle armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, le munizioni e gli elementi di munizioni introdotti a titolo non professionale sul territorio svizzero.

a73 Introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri74 1

Chiunque, nel traffico passeggeri, intende introdurre temporaneamente sul territorio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni necessita di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25. L'autorizzazione può essere rilasciata per un anno al massimo e per uno o più viaggi. È rinnovabile, ma di volta in volta per una durata massima di un anno.75 2

A chi trasporta armi con sé, provenendo da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen76 l'autorizzazione è rilasciata soltanto se le 71 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

73 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schen-

gen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

76 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.268.1); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.360.314.1); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).

Equipaggiamento

18

514.54

armi sono registrate nella carta europea d'arma da fuoco. L'autorizzazione è iscritta nella carta europea d'arma da fuoco.

3

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per: a. cacciatori e tiratori sportivi; b. membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali;

c. membri di forze armate estere nell'ambito di impieghi o corsi d'istruzione internazionali;

d. agenti di sicurezza con mandato statale, nell'ambito di visite ufficiali annunciate.77

4

Durante il soggiorno in Svizzera, la carta europea d'arma da fuoco deve essere sempre portata con sé e, su richiesta, presentata alle autorità.

b78 Esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri 1

Chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni verso uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen79 deve chiedere alla competente autorità del Cantone di domicilio una carta europea d'arma da fuoco.

2

La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata per le armi che il richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere. La carta europea d'arma da fuoco è valida cinque anni al massimo e la validità può essere prolungata di volta in volta di due anni.

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

78 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schen-

gen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

79 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.268.1); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.360.314.1); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 19

514.54

Capitolo 6:

Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo di oggetti pericolosi80

Art. 26

Custodia 1 Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati.

2

Ogni perdita di armi dev'essere segnalata immediatamente alla polizia.


Art. 27


81

Porto di armi

1

Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1.

2

Ottengono un permesso di porto di armi le persone: a. per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2;

b. che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale;

c. che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame.

3

Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata.

4

Sono dispensati dal permesso: a. i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; b. i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; c. i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; d. gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a.

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Equipaggiamento

20

514.54

5

Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali.

a82 Autorizzazione quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri 1

Per svolgere funzioni di sicurezza nelle aree degli aeroporti svizzeri può essere rilasciata un'autorizzazione quadro a compagnie aeree estere.

2

Per sventare reati e proteggere i passeggeri a bordo di velivoli può essere rilasciata un'autorizzazione quadro all'autorità estera competente per la sicurezza aerea.

3

L'autorizzazione quadro può essere rilasciata soltanto se la competente autorità estera o la compagnia aerea estera garantisce, per ogni persona incaricata di svolgere una funzione secondo i capoversi 1 e 2, che questa persona: a. è legittimata a portare un'arma secondo il diritto dello Stato estero interessato; e

b. è istruita adeguatamente.

4

L'autorizzazione quadro disciplina i luoghi d'impiego, il genere di armi, la collaborazione con le autorità locali e l'entità delle funzioni di sicurezza.


Art. 28


83

Trasporto di armi

1

Non è necessario il permesso di porto di armi per trasportare armi, segnatamente: a. a corsi, esercitazioni e manifestazioni di società di tiro, di caccia o di tiro con armi soft air, nonché di associazioni o federazioni militari, o in provenienza dagli stessi; b. all'arsenale o in provenienza dallo stesso; c. a un titolare di una patente di commercio di armi o in provenienza dallo stesso;

d. a una manifestazione specializzata o in provenienza dalla stessa; e. in relazione a un cambiamento di domicilio.

2

Durante il trasporto di armi da fuoco, armi e munizioni sono tenute separate.

a84 Porto abusivo di oggetti pericolosi È vietato il porto di oggetti pericolosi in luoghi accessibili al pubblico e portarli seco in un veicolo se: 82 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

84 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 21

514.54

a. non si può rendere verosimile che il porto di tali oggetti è giustificato da un impiego o da una manutenzione conformi allo scopo degli oggetti; e b. gli oggetti suscitano l'impressione che possano essere usati abusivamente, in particolare per intimidire, minacciare o ferire persone.

Capitolo 7:

Autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti85

b86 Autorizzazioni eccezionali

Le autorizzazioni eccezionali ai sensi della presente legge possono essere rilasciate soltanto se: a. vi sono motivi rispettabili, segnatamente: 1. esigenze

professionali,

2. l'utilizzo per scopi industriali, 3. la compensazione di menomazioni fisiche, 4. il collezionismo;

b. non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; e c. le condizioni specifiche previste dalla legge sono adempite.


Art. 29

87 Controllo 1 Gli organi d'esecuzione cantonali sono autorizzati, in presenza del titolare di un'autorizzazione ai sensi della presente legge o del suo rappresentante, a: a. verificare il rispetto delle condizioni e degli oneri connessi alla patente di commercio di armi;

b. ispezionare durante le ore normali di lavoro e senza preavviso i locali commerciali del titolare di una patente di commercio di armi e prendere visione dei documenti pertinenti.

2

Gli organi d'esecuzione procedono al sequestro del materiale probatorio.

3

Il controllo e l'esame ai sensi del capoverso 1 presso i titolari di una patente di commercio di armi devono essere ripetuti periodicamente.

85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

86 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Equipaggiamento

22

514.54


Art. 30

Revoca dell'autorizzazione

1

L'autorità competente revoca un'autorizzazione ove: a. le condizioni per il rilascio non siano più adempiute; b. gli oneri del rilascio non siano più rispettati.

2

...88

a89 Comunicazione di autorizzazioni revocate e rifiutate 1

L'autorità che rifiuta un'autorizzazione comunica la decisione di rifiuto all'Ufficio centrale indicandone i motivi.

2

L'autorità che revoca un'autorizzazione comunica la decisione di revoca all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione e all'Ufficio centrale.

b90 Diritto di segnalazione Le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale hanno il diritto di segnalare alle competenti autorità cantonali e federali di giustizia e polizia chiunque: a. mediante l'uso di armi mette in pericolo se stesso o terzi; b. facendo uso di armi minaccia sé stesso o terzi.


Art. 31


91

Sequestro e confisca

1

L'autorità competente procede al sequestro di: a. armi portate da persone non legittimate; b. armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 o di persone non legittimate all'acquisto o al possesso; c. oggetti pericolosi portati abusivamente.

2

Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legittimo proprietario, l'autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sia dato un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.

88 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

89 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

90 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 23

514.54

3

L'autorità competente confisca definitivamente gli oggetti in caso di rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate, esposte a pericolo o ferite con tali oggetti.

4

L'autorità competente comunica all'Ufficio centrale la confisca definitiva di armi, unitamente alla designazione esatta delle armi.

5

Il Consiglio federale disciplina la procedura per i casi in cui la restituzione non è possibile.

a92 Presa in consegna di armi da parte dei Cantoni I Cantoni sono tenuti a prendere in consegna gratuitamente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. Dai titolari di una patente di commercio di armi possono esigere un emolumento per la presa in consegna.

b93 Servizio di comunicazione 1

I Cantoni designano un servizio di comunicazione. Ne possono affidare i compiti a organizzazioni d'importanza nazionale attive nel settore delle armi.

2

Il servizio di comunicazione assume i compiti conferitigli secondo gli articoli 11 capoversi 3 e 4, 32k e 42a. Su richiesta, fornisce alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali le necessarie informazioni.

c94 Ufficio centrale

1

Il Consiglio federale designa l'Ufficio centrale che assiste le autorità d'esecuzione.

2

Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b, 24 capoversi 3 e 4, 25 capoversi 3 e 5, 31d, 32a, 32c e 32j capoverso 1, l'Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti: a. fornire consulenza alle autorità d'esecuzione; b. coordinare le loro attività; c. fungere da servizio centrale di ricezione e comunicazione per lo scambio di informazioni con gli altri Stati Schengen; d. inoltrare ai Cantoni di domicilio le comunicazioni su persone domiciliate in Svizzera che hanno acquistato un'arma da fuoco in uno Stato-Schengen; e. elaborare raccomandazioni sull'applicazione uniforme della legislazione sulle armi e sul rilascio di autorizzazioni eccezionali;

92 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

93 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

94 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Equipaggiamento

24

514.54

f. all'occorrenza, rilasciare a compagnie aeree estere un'autorizzazione quadro per svolgere funzioni di sicurezza secondo l'articolo 27a.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'attività dell'Ufficio centrale.

d95 Servizio nazionale di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco 1

La Confederazione e i Cantoni possono gestire un servizio nazionale di coordinamento per la valutazione centrale delle tracce di armi da fuoco secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere a e f.

2

Esso è diretto dall'Ufficio centrale.


Art. 32


96

Emolumenti

Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per: a. le pratiche relative a autorizzazioni, esami e omologazioni ai sensi della presente legge;

b. la custodia delle armi sequestrate.

Capitolo 7a:97 Trattamento e protezione dei dati Sezione 1:98 Trattamento dei dati
a Banche dati

L'Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati: a. banca dati sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA);

b. banca dati sull'acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen (DEWS); c. banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi (DEBBWA);

d. banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell'esercito (DAWA); e. banche dati sulle caratteristiche principali di armi (WANDA) e munizioni (MUNDA);

95 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

97 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schen-

gen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 25

514.54

f.

banche dati sulla valutazione di tracce di armi da fuoco relative ad armi, munizioni, in particolare munizioni impiegate per un reato, e persone coinvolte nella commissione di reati o vittime di reati (ASWA).

b Contenuti delle banche dati 1

La DEWA e la DEWS contengono i dati seguenti: a. generalità e numero di registro dell'acquirente; b. tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, nonché data dell'alienazione;

c. data della registrazione nella banca dati.

2

La DEBBWA contiene i dati seguenti: a. generalità e numero di registro delle persone cui è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione oppure sequestrata un'arma; b. circostanze che hanno portato alla revoca dell'autorizzazione; c. tipo, genere e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione; d. circostanze che hanno portato al sequestro; e. altre decisioni relative ad armi sequestrate; f.

data della registrazione nella banca dati.

3

LA DAWA contiene i dati seguenti: a. generalità e numero di registro delle persone che al proscioglimento dall'obbligo militare hanno ricevuto in proprietà un'arma;

b. generalità e numero di registro delle persone cui in base alla legislazione militare è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito; c. tipo, genere e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione o del ritiro; d. circostanze che hanno portato al ritiro dell'arma; e. altre decisioni relative ad armi sequestrate; f.

data della registrazione nella banca dati.

4

La ASWA contiene i dati seguenti: a. tipo, genere e numero delle armi; b. genere di munizioni; c. generalità di vittime, autori di reati o possessori di armi, in relazione con reati;

d. circostanze che hanno portato al ritiro dell'arma.

Art 32c Comunicazione di

dati

1

Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA e della ASWA possono essere comunicati alle seguenti autorità per l'adempimento dei loro compiti legali:

Equipaggiamento

26

514.54

a. autorità competenti dello Stato di domicilio o d'origine; b. altre autorità di giustizia e polizia della Confederazione e dei Cantoni, nonché le autorità competenti per l'esecuzione della presente legge;

c. autorità straniere di polizia, di perseguimento penale e di sicurezza, nonché gli uffici di Europol e Interpol.

2

Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA e della DAWA possono essere resi accessibili alle autorità di polizia cantonali e alle autorità doganali per mezzo di una procedura di richiamo.

3

I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata.

4

Il Consiglio federale disciplina in quale misura devono essere comunicati i dati alle autorità federali e cantonali, nonché il controllo, la conservazione, la rettifica e la cancellazione dei dati.

Sezione 2:

Trattamento e protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen99
d Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen La comunicazione di dati personali alle competenti autorità di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen100 è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

e Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen 1

Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un adeguato livello di protezione.

2

Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se: 99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

100 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.268.1); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.360.314.1); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 27

514.54

a. la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;

b. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o c. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

3

Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

4

Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

f Obbligo d'informare in occasione della raccolta di dati personali 1

Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata.

L'obbligo d'informare non sussiste se la persona interessata è già informata.

2

La persona interessata deve essere almeno informata in merito: a. al detentore della collezione di dati; b. alle finalità del trattamento dei dati; c. alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati; d. al diritto d'accesso di cui all'articolo 32g; e. alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

3

Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della registrazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.

g Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992101 sulla protezione dei dati (LPD). Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

h Restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso 1

La restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso è retta dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD102.

101 RS

235.1

102 RS

235.1

Equipaggiamento

28

514.54

2

Se è stata rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d'accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

i Legittimazione a ricorrere dell'Incaricato federale della protezione dei dati L'Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LPD103 e contro le decisioni dell'autorità di ricorso.

Sezione 3:104 Obblighi di comunicazione
j Comunicazioni nell'ambito dell'amministrazione militare 1

L'Ufficio centrale comunica ai competenti servizi dell'amministrazione militare le persone che, in seguito all'impiego abusivo di armi da fuoco, sono registrate nella banca dati DEBBWA e sono o potrebbero essere soggette all'obbligo militare.

2

I competenti servizi dell'amministrazione militare comunicano all'Ufficio centrale: a. l'identità delle persone che, al proscioglimento dall'obbligo militare o alla cessazione dell'attività in seno al Corpo delle guardie di confine, ricevono in proprietà un'arma, indicando il genere e il numero dell'arma; b. l'identità delle persone alle quali, in base alla legislazione militare, è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito.

k Obbligo di comunicazione delle autorità cantonali e dei servizi di comunicazione Le competenti autorità cantonali e i servizi di comunicazione trasmettono all'Ufficio centrale le informazioni di cui dispongono circa: a. l'identità delle persone senza permesso di domicilio in Svizzera che hanno acquistato in Svizzera un'arma o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente; b. l'identità delle persone con domicilio in un altro Stato Schengen che hanno acquistato in Svizzera un'arma da fuoco o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente; c. l'acquisto di armi o parti di armi, essenziali o costruite appositamente.

103 RS

235.1

104 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 29

514.54

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 33

105 Delitti 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

a. senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, ripara a titolo professionale, modifica, porta o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;

b. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; c. ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;

d. viola gli obblighi di cui all'articolo 21; e. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d).

f. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco o loro parti essenziali o costruite appositamente senza munirle di un contrassegno ai sensi dell'articolo 18a;

g. offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa. Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.

3

È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:

a. aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; b. modifica parti essenziali di armi.

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Equipaggiamento

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514.54


Art. 34

106 Contravvenzioni 1 È punito con la multa chiunque: a. ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a; b. spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4); c. viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv.

2);

d. non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto; e. in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1);

f. in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri; g. non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); h. non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1); i. non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5; j.

in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4; k. ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b); l.

non adempie gli obblighi ai sensi dell'articolo 22b oppure ottiene la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; m. in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4); n. trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2);

o. in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive.

2

Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 31

514.54


Art. 35

Infrazioni commesse nell'azienda Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974107 sul diritto penale amministrativo.


Art. 36

Perseguimento penale

1

Procedimento e giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. La Confederazione sostiene il coordinamento del procedimento tra i Cantoni.

2

L'Amministrazione delle dogane è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico turistico e d'importazione di armi.108 3 Se una contravvenzione secondo il capoverso 2 è parimenti un'infrazione contro la legislazione sulle dogane o la legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, la pena è quella prevista per l'infrazione più grave; può essere aumentata in modo appropriato.


Art. 37


109

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 38

Esecuzione da parte dei Cantoni 1

I Cantoni applicano la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.

2

Essi emanano le disposizioni per l'esecuzione cantonale e le comunicano alle autorità federali.


Art. 39


110



Art. 40

Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative alla presente legge.

2

Disciplina segnatamente forma e contenuto delle autorizzazioni.

3

Designa le autorità che immettono direttamente dati nelle banche dati.111 107 RS

313.0

108 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).

109 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

110 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Equipaggiamento

32

514.54

4

Può deferire compiti d'esecuzione all'Amministrazione delle dogane.


Art. 41


112



Art. 42

Disposizione transitoria

1

Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

2

I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda.

3

Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972113 e del 13 dicembre 1996114 sul materiale bellico.

4

Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.115 5

Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. 116 6

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.117 7 Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.118 112 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

113 [RU

1973 113. RU 1998 794 art. 44] 114 RS

514.51

115 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

116 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

117 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

118 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

Armi, accessori di armi e munizioni. LF 33

514.54

a119 Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2004 1

Chiunque è già in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l'articolo 10 deve, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, dichiarare l'oggetto al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio.

2

La dichiarazione ai sensi del capoverso 1 non è necessaria per: a. le armi da fuoco o le parti essenziali di armi acquistate precedentemente presso una persona titolare della patente di commercio di armi; b. le armi da fuoco d'ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall'amministrazione militare.


Art. 43

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1999120 119 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schen-

gen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).

120 DCF del 21 set. 1998 (RU 1998 2547)

Equipaggiamento

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514.54