01.09.2023 - * / In vigore
01.07.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.09.2020 - 31.12.2021
14.12.2019 - 31.08.2020
15.08.2019 - 13.12.2019
01.07.2016 - 14.08.2019
01.01.2013 - 30.06.2016
01.09.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.08.2012
01.12.2010 - 15.07.2012
28.07.2010 - 30.11.2010
12.12.2008 - 27.07.2010
01.05.2007 - 11.12.2008
01.03.2002 - 30.04.2007
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1

Legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(Legge sulle armi, LArm)
del 20 giugno 1997 (Stato 19 febbraio 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 40bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 19963, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Scopo e oggetto

1 La presente legge ha lo scopo di lottare contro l'utilizzazione abusiva di armi, accessori di armi e munizioni.

2 Essa disciplina l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la custodia, il
porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di: a.4

armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente e accessori di armi; b.

munizioni ed elementi di munizioni.


Art. 2

Campo d'applicazione

1 La presente legge non si applica all'esercito, alle amministrazioni militari nonché
alle autorità di dogana e di polizia.

2 Sono escluse dall'applicazione della presente legge: a.

le armi antiche;

b.

le armi ad aria compressa e a CO2; RU 1998 2535

1 [CS

1 3; RU 1993 3040].A questa disposizione corrisponde l'art. 107 cpv. 1 della Cost.

del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

3

FF 1996 I 875 4

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

514.54

Equipaggiamento

2

514.54

c.

le armi per le quali le munizioni utilizzabili non si trovano più in commercio
e non sono più fabbricate.

3

Sono salve le disposizioni della legge federale del 20 giugno 19865 sulla caccia.6

Art. 3

Diritto di acquisto, possesso e porto di armi Il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è garantito nell'ambito della presente
legge.


Art. 4

Definizioni

1 Per armi s'intendono: a.

dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva od oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco portatili); b.

dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per
nuocere durevolmente alla salute delle persone; c.

pugnali e coltelli a lama girevole, a serramanico, a scatto, a molla o con altri
meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano; d.

dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio, coltelli da lancio e fionde di
grande potenza;

e.

dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute.

2 Per accessori di armi s'intendono: a.

silenziatori;

b.

laser e dispositivi di puntamento notturno.

3 Il Consiglio federale determina quali oggetti sono considerati parti essenziali e
quali sono considerati parti costruite appositamente.7 4 Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia
liberata mediante accensione in un'arma da fuoco portatile è trasferita a un proiettile.

5

RS 922.0

6

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

7

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

Armi, accessori di armi e munizioni - LF 3

514.54

Sezione 2: Divieti e restrizioni generali

Art. 5

Atti vietati in materia di armi 1 Sono vietati l'acquisto, il porto e la mediazione a destinatari in Svizzera nonché
l'importazione di:8

a.9

armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco portatili semiautomatiche, nonché loro parti costruite
appositamente;

b.

armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; c.

armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere d ed e; d.

armi che simulano oggetti d'uso corrente; e.

accessori di armi.

2 È vietato sparare con armi da fuoco per il tiro a raffica.

3 I Cantoni possono prevedere eccezioni al: a.

divieto di acquisto, di porto e di mediazione a destinatari in Svizzera; b.

divieto di tiro con armi da fuoco per il tiro a raffica.10 3bis L'Ufficio centrale può autorizzare eccezioni al divieto d'importazione.11 4 Il Consiglio federale designa le armi vietate secondo il capoverso 1 lettera b. Può
prevedere eccezioni.

5 L'arma da fuoco di ordinanza svizzera per il tiro a raffica modificata in arma da
fuoco portatile semiautomatica non è considerata arma ai sensi del capoverso 1 lettera a.

6 Le armi e gli accessori di armi menzionati nel capoverso 1 possono essere acquistati mediante successione.

8

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

9

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

10

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

11

Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

Equipaggiamento

4

514.54


Art. 6

Restrizioni relative a dispositivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1
lettera b nonché a munizioni Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche l'acquisto, la
fabbricazione e l'importazione di dispositivi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b nonché di tipi di munizioni o elementi di munizioni non utilizzati in occasione
delle consuete manifestazioni di tiro né per la caccia (munizioni speciali).


Art. 7

Restrizioni in occasione di situazioni particolari 1 Il Consiglio federale può vietare l'acquisto di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché il porto di armi da parte dei
cittadini di determinati Stati: a.

se sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva; b.

allo scopo di tenere conto delle decisioni della comunità internazionale o dei
principi della politica estera svizzera.

2 ...12

Capitolo 2: Acquisto di armi e parti essenziali di armi Sezione 1:
Acquisto da parte di cittadini svizzeri o da parte di cittadini stranieri
con permesso di domicilio


Art. 8

Acquisto nell'ambito commerciale 1 Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma nell'ambito
commerciale necessita di un permesso d'acquisto di armi.

2 Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che: a.

non hanno compiuto 18 anni; b.

sono interdette;

c.

danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi; d.

in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono iscritti nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata.

3 Il permesso d'acquisto di armi è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di
domicilio o, per gli Svizzeri domiciliati all'estero, dall'autorità competente del Cantone in cui l'arma è acquistata. È valido in tutta la Svizzera.

4 Il permesso d'acquisto di armi autorizza l'acquisto di un'unica arma o di un'unica
parte essenziale di arma. Il Consiglio federale prevede eccezioni, segnatamente per 12

Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248; FF 2000 2971).

Armi, accessori di armi e munizioni - LF 5

514.54

l'acquisto di più armi o parti essenziali di armi presso la stessa persona e in caso di
sostituzione di parti essenziali di un'arma acquistata legalmente.

5 Il permesso d'acquisto di armi è valido sei mesi. L'autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.


Art. 9

Acquisto tra privati

1 Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma da un privato
non necessita del permesso d'acquisto di armi.

2 Un'arma o parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l'alienante sia
in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 per quanto concerne l'acquisto. L'alienante
deve controllare identità ed età dell'acquirente sulla base di un documento ufficiale
di legittimazione.


Art. 10

Armi per il cui acquisto non è necessario il permesso d'acquisto
di armi

1 Le persone che hanno compiuto 18 anni non necessitano del permesso d'acquisto
per acquistare:

a.

fucili a colpo singolo o a più canne nonché repliche di armi ad avancarica a
colpo singolo;

b.

fucili a ripetizione, designati dal Consiglio federale, del tipo utilizzato normalmente per la caccia in Svizzera o per il tiro sportivo e fuori servizio organizzato da società di tiro riconosciute secondo la legge militare13.

2 Un'arma ai sensi del capoverso 1 lettere a e b può essere alienata soltanto ove
l'alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun
motivo d'impedimento all'acquisto giusta l'articolo 8 capoverso 2. L'alienante deve
controllare identità ed età dell'acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.

3 Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni.


Art. 11

Contratto scritto

1 Per ogni alienazione di un'arma di cui agli articoli 9 e 10 dev'essere stipulato un
contratto scritto. Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni.

2 Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti: a.

cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che aliena
l'arma;

b.

cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista
l'arma;

13

RS 510.10

Equipaggiamento

6

514.54

c.

tipo, fabbricante, designazione, numero dell'arma, nonché data e luogo dell'alienazione.

Sezione 2:
Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio


Art. 12

Condizioni

1 I cittadini stranieri senza permesso di domicilio necessitano per ogni acquisto di
un'arma o di una parte essenziale di arma di un permesso d'acquisto di armi ai sensi
dell'articolo 8.

2 Essi ottengono il permesso d'acquisto di armi presso l'autorità competente del
Cantone in cui acquistano l'arma o la parte essenziale di arma.

3 Devono presentare all'autorità un'attestazione ufficiale del Paese di domicilio o di
cui possiedono la cittadinanza che li autorizza ad acquistare un'arma o una parte essenziale di arma.

4 Se l'autenticità dell'attestazione è dubbia o se quest'ultima non può essere prodotta, i Cantoni trasmettono i documenti all'autorità federale competente (Ufficio
centrale). Quest'ultima verifica l'attestazione o, se necessario, la rilascia.


Art. 13

Obbligo di notificazione dell'autorità cantonale L'autorità cantonale competente notifica ogni trimestre all'Ufficio centrale: a.

l'identità delle persone ai sensi dell'articolo 12 che hanno acquistato
un'arma o una parte essenziale di arma sul territorio del Cantone; b.

le armi o le parti essenziali di armi acquistate.


Art. 14

Registro

1 L'Ufficio centrale tiene un registro automatizzato nel quale figurano le notificazioni secondo l'articolo 13.

2 Esso può trasmettere periodicamente un estratto del registro all'autorità competente dello Stato di cui l'acquirente è cittadino o in cui è domiciliato.

3 L'Ufficio federale competente emana le istruzioni concernenti la tenuta del registro.

Capitolo 3: Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

Art. 15

Principio

1 Possono acquistare munizioni ed elementi di munizioni soltanto le persone che
adempiono le condizioni in merito al rilascio del permesso d'acquisto di armi (art. 8
cpv. 2).

Armi, accessori di armi e munizioni - LF 7

514.54

2 Le munizioni e gli elementi di munizioni possono essere alienati soltanto ove
l'alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun
motivo d'impedimento all'acquisto giusta l'articolo 8 capoverso 2. L'alienante deve
controllare identità e l'età dell'acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.


Art. 16

Acquisto in occasione di manifestazioni di tiro 1 Chi partecipa a una manifestazione di una società di tiro può acquistare liberamente le munizioni nella quantità necessaria per adempiere il programma di tiro.

2 Il partecipante che non ha ancora compiuto 18 anni può acquistare liberamente le
munizioni, a condizione di utilizzarle immediatamente e sotto vigilanza.

3 Sono fatte salve le disposizioni relative al tiro fuori del servizio.

Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi Sezione 1: Commercio di armi

Art. 17

1 Chiunque, a titolo professionale, acquista, offre, rimette o procura per mediazione
armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni, necessita di una
patente di commercio di armi.

2 Ottiene una patente di commercio di armi chi: a.

adempie le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi (art.
8 cpv. 2);

b.

è iscritto nel registro di commercio; c.

ha superato un esame nel quale ha dato prova di possedere conoscenze sufficienti sui tipi di armi e di munizioni, come pure sulle disposizioni legali in
materia;

d.

dispone di locali commerciali particolari nei quali possono essere custoditi
in modo sicuro armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed
elementi di munizioni; e.

offre garanzie per una gestione regolare degli affari.

3 Le persone giuridiche designano un membro della direzione che, in seno all'impresa, sia responsabile per tutte le questioni previste dalla presente legge.

4 Il dipartimento competente emana il regolamento d'esame e stabilisce le esigenze
minime relative ai locali commerciali.

5 La patente di commercio di armi è rilasciata dall'autorità competente del Cantone
in cui il richiedente ha il domicilio d'affari. Le succursali fuori Cantone necessitano
di una patente propria di commercio di armi.

Equipaggiamento

8

514.54

Sezione 2: Fabbricazione di armi

Art. 18

Principio

Chiunque, a titolo professionale, fabbrica armi, parti essenziali di armi, accessori di
armi, munizioni o elementi di munizioni oppure modifica parti di armi rilevanti per
il loro funzionamento o per gli effetti che producono, necessita di una patente di
commercio di armi.


Art. 19

Fabbricazione e modifica a titolo non professionale 1 È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché modificare armi in armi
soggette a divieto (art. 5 cpv. 1).

2 I Cantoni possono autorizzare eccezioni.

3 È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio.


Art. 20

Trasformazioni vietate 1 È vietato modificare armi da fuoco portatili semiautomatiche in armi da fuoco per
il tiro a raffica, modificare i numeri di controllo delle armi nonché accorciare armi
da fuoco portatili.

2 I Cantoni possono autorizzare eccezioni.

Sezione 3: Contabilità e obbligo d'informare

Art. 21

Contabilità

1 I titolari di patenti di commercio di armi tengono una contabilità relativa a fabbricazione, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi,
munizioni ed elementi di munizioni.

2 La contabilità ai sensi del capoverso 1 e le copie dei permessi d'acquisto di armi e
delle autorizzazioni d'eccezione sono conservati per un periodo di dieci anni, dopodiché sono rimessi all'autorità cantonale competente.


Art. 22

Obbligo d'informare

I titolari di patenti di commercio di armi e il loro personale sono tenuti a fornire alle
autorità di controllo tutte le indicazioni necessarie per una verifica appropriata.

Armi, accessori di armi e munizioni - LF 9

514.54

Capitolo 5: Operazioni con l'estero14
a15 Esportazione e transito, mediazione e commercio 1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio
all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi,
munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla: a.

legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa; b.

legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico.

2 Per il transito nel traffico viaggiatori è fatto salvo l'articolo 23.


Art. 23

Obbligo di denunzia

1 Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono denunziati in occasione dell'importazione nonché del transito nel traffico
viaggiatori conformemente all'articolo 6 della legge federale del 1° ottobre 192516
sulle dogane.17

2 Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.


Art. 24

Importazione a titolo professionale18 1 Chiunque, a titolo professionale, intenda importare armi, parti essenziali di armi,
munizioni ed elementi di munizioni necessita di un'autorizzazione.19 2 L'autorizzazione è rilasciata se il richiedente è titolare di una patente di commercio
di armi (art. 17).

14

Originariamente prima dell'art. 23. Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001
concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico,
sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002
(RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

15

Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

16

RS 631.0

17

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

18

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

19

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

Equipaggiamento

10

514.54

3 L'autorizzazione conferisce al titolare il diritto illimitato di importare armi, parti
essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni.20 4 ...21

5 L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio centrale e ha durata limitata.


Art. 25

Importazione a titolo non professionale22 1 Chiunque, a titolo non professionale, intende importare armi, parti essenziali di
armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un'autorizzazione. Quest'ultima è rilasciata ove il richiedente sia autorizzato all'acquisto del relativo oggetto.

2 ...23

3 L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio centrale e ha durata limitata.24 4 Il Consiglio federale può prevedere le eccezioni, segnatamente per armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni destinati alla caccia o al tiro
sportivo.

Capitolo 6:
Custodia, porto e trasporto di armi, parti essenziali di armi,
accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni


Art. 26

Custodia

1 Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi
non autorizzati.

2 Ogni perdita di armi dev'essere segnalata immediatamente alla polizia.

20

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

21

Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248; FF 2000 2971).

22

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

23

Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248; FF 2000 2971).

24

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

Armi, accessori di armi e munizioni - LF 11

514.54


Art. 27

Porto di armi

1 Chiunque intende portare un'arma in pubblico necessita di un permesso di porto di
armi. Quest'ultimo dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di
polizia o di dogana.

2 Ottiene un permesso di porto di armi chi: a.

adempie le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi
(art. 8 cpv. 2);

b.

rende verosimile che necessita di un'arma per proteggersi o proteggere altre
persone od oggetti contro un pericolo reale; c.

ha superato un esame nel quale ha dato prova di saper maneggiare le armi e
di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi. Il Dipartimento competente emana un regolamento d'esame.

3 Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un
determinato tipo di arma e per la durata massima di cinque anni. È valido per tutto il
territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero richiedono il permesso all'autorità competente del Cantone d'entrata.

4 Sono dispensati dal permesso i titolari di una licenza di caccia nonché i guardiacaccia e i badatori per il porto di armi nell'ambito delle relative attività.

5 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio del permesso di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle
missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e
delle missioni speciali.


Art. 28

Trasporto di armi

1 Chiunque può portare con sè liberamente armi non caricate, segnatamente recandosi: a.

a corsi, esercitazioni e manifestazioni di società di tiro e di caccia o di associazioni e federazioni militari; b.

all'arsenale o in provenienza dallo stesso; c.

da un titolare di una patente di commercio di armi o in provenienza dallo
stesso;

d.

a una manifestazione specializzata o in provenienza dalla stessa.

2 Durante il trasporto armi e munizioni sono tenute separate.

Equipaggiamento

12

514.54

Capitolo 7: Controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti

Art. 29

Controllo

1 Le autorità di controllo sono autorizzate a ispezionare durante le ore normali di lavoro e senza preavviso i locali commerciali dei titolari di patenti di commercio di
armi e a prendere visione dei documenti pertinenti.

2 Gli organi di controllo procedono al sequestro del materiale probatorio.


Art. 30

Revoca dell'autorizzazione 1 L'autorità competente revoca un'autorizzazione ove: a.

le condizioni per il rilascio non siano più adempiute; b.

gli oneri del rilascio non siano più rispettati.

2 L'autorità competente comunica la decisione di revoca all'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione.


Art. 31

Sequestro

1 L'autorità competente procede al sequestro di: a.

armi portate da persone non legittimate; b.

armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di
munizioni in possesso di persone in merito alle quali è dato un motivo
d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.

2 Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni
sequestrati a una persona non legittimata devono essere restituiti al proprietario
qualora non sia dato un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.

3 Gli oggetti sequestrati sono ritirati definitivamente in caso di rischio di utilizzazione abusiva.

4 Il Consiglio federale disciplina la procedura per i casi in cui la restituzione non è
possibile.


Art. 32

Emolumenti

Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per: a.

le autorizzazioni cantonali previste dalla presente legge; b.

la custodia delle armi sequestrate.

Armi, accessori di armi e munizioni - LF 13

514.54

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 33

Delitti

1 È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente: a.25 senza diritto aliena, procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; b.26 in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non denunzia armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'importazione; c.

ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; d.

viola l'obbligo di tenere una contabilità secondo l'articolo 21; e.

in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in
modo sicuro armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o
elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d).

2 Chi ha agito per negligenza è punito con l'arresto o con la multa. Nei casi di poca
gravità si può prescindere da ogni pena.

3 È punito con la detenzione fino a cinque anni o con la multa fino a 100 000 franchi
chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:27 a.28 aliena, procura per mediazione, importa o fabbrica armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di
munizioni;

b.

modifica parti rilevanti di armi, 25

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

26

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

27

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

28

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

Equipaggiamento

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514.54


Art. 34

Contravvenzioni

1 È punito con l'arresto o con la multa chiunque: a.

ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi
o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete
oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie
dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a; b.

spara senza autorizzazione con armi da fuoco per il tiro a raffica (art. 5 cpv.
2 e 3);

c.

viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 9, 10 e 15); d.

non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 o iscrive indicazioni false o
incomplete nel contratto; e.

in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti essenziali di
armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); f.29 in qualità di privato non denunzia armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni
in occasione dell'importazione o del transito nel traffico viaggiatori; g.

non segnala immediatamente alle autorità di polizia la perdita di armi (art.
26 cpv. 2);

h.

non reca con sè il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1).

2 Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.


Art. 35

Infrazioni commesse nell'azienda Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge
federale sul diritto penale amministrativo30.


Art. 36

Perseguimento penale

1 Procedimento e giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. La Confederazione
sostiene il coordinamento del procedimento tra i Cantoni.

2 L'Amministrazione delle dogane è competente per il procedimento e il giudizio
delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico viaggiatori e d'importazione di armi.31 29

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

30

RS 313.0

31

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

Armi, accessori di armi e munizioni - LF 15

514.54

3 Se una contravvenzione secondo il capoverso 2 è parimenti un'infrazione contro la
legislazione sulle dogane o la legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, la
pena è quella prevista per l'infrazione più grave; può essere aumentata in modo appropriato.


Art. 37

Prescrizione

In caso di contravvenzione, l'azione penale si prescrive in due anni, la pena in cinque anni.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 38

Esecuzione da parte dei Cantoni 1 I Cantoni applicano la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari
competente la Confederazione.

2 Essi emanano le disposizioni per l'esecuzione cantonale e le comunicano alle autorità federali.


Art. 39

Ufficio centrale

1 Il Consiglio federale designa l'Ufficio centrale che assiste le autorità d'esecuzione.

2 All'Ufficio centrale competono oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo
gli articoli 12 capoverso 4, 14 e 24 segnatamente quelli di: a.

fornire consulenza alle altre autorità d'esecuzione; b.

coordinare le loro attività.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'attività dell'Ufficio centrale.


Art. 40

Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative alla presente legge.

2 Disciplina segnatamente forma e contenuto delle autorizzazioni.

3 Disciplina la responsabilità concernente il trattamento dei dati, le categorie dei dati
da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni. Esso designa le autorità autorizzate a iscrivere e a consultare direttamente dati nel registro automatizzato o alle quali possono essere comunicati dati nel singolo caso.

4 Può deferire compiti d'esecuzione all'Amministrazione delle dogane.

Equipaggiamento

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Art. 41


Modifica del diritto vigente 1 Il Codice penale32 è modificato come segue: Art. 260qua
ter
...

2 La legge federale del 1° ottobre 192533 sulle dogane è modificata come segue:34 Ingresso
...

...


Art. 42

Disposizione transitoria 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a
commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda
d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

2 I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda.

3 Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate
secondo la legge federale del 30 giugno 197235 e del 13 dicembre 199636 sul materiale bellico.


Art. 43

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199937 32

RS 311.0. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

33

RS 631.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

34

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).

35

[RU 1973 113. RU 1998 794 art. 44] 36

RS 514.51

37

DCF del 21 set. 1998 (RU 1998 2547)