01.09.2023 - * / In vigore
01.07.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.09.2020 - 31.12.2021
  DEFRITRMEN • (html)
  DEFRITRMEN • (pdf)

14.12.2019 - 31.08.2020
15.08.2019 - 13.12.2019
01.07.2016 - 14.08.2019
01.01.2013 - 30.06.2016
01.09.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.08.2012
01.12.2010 - 15.07.2012
28.07.2010 - 30.11.2010
12.12.2008 - 27.07.2010
01.05.2007 - 11.12.2008
01.03.2002 - 30.04.2007
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

514.54

Legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

(Legge sulle armi, LArm)

del 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 107 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 19963,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

3 FF 1996 I 875

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo e oggetto

1 La presente legge ha lo scopo di prevenire l'impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.4

2 Essa disciplina l'acquisto, l'introduzione sul territorio svizzero, l'esportazione, la custodia, il possesso, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di:5

a.6
armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente e accessori di armi;
b.
munizioni ed elementi di munizioni.

3 La presente legge ha inoltre lo scopo di impedire il porto abusivo di oggetti pericolosi.7

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

6 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

7 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 28 Campo d'applicazione

1 La presente legge non si applica né all'esercito, né al Servizio delle attività infor­mative della Confederazione, né alle autorità doganali e di polizia. Ad eccezione degli articoli 32abis, 32c e 32j, non si applica neppure alle amministrazioni militari.9

2 Alle armi antiche si applicano unicamente gli articoli 27 e 28, nonché le relative disposizioni penali della presente legge. Per armi antiche s'intendono le armi da fuoco fabbricate prima del 1870, nonché le armi da taglio e da punta e altre armi fabbricate prima del 1900.

3 Sono salve le disposizioni della legislazione federale sulla caccia e quelle della legislazione federale militare.

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4551 6775; FF 2011 4077).

Art. 410 Definizioni

1 Per armi s'intendono:

a.
dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propul­siva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);
b.
dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone;
c.
coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica;
d.
dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manga­nelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde;
e.
dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resi­stenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute;
f.
armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
g.
imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.

2 Per accessori di armi s'intendono:

a.
silenziatori e loro parti costruite appositamente;
b.
laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appo­sitamente;
c.
lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco.

2bis Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità:

a.
nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce;
b.
nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11

2ter Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12

3 Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi.

4 Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi.

5 Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile.

6 Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono con­siderati oggetti pericolosi.

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

11 Introdotto dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

12 Originario cpv. 2bis. Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).

Sezione 2: Divieti e restrizioni generali

Art. 513 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi

1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'intro­duzione sul territorio svizzero e il possesso di:

a.
armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente;
b.
armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautoma­tiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento;
c.
armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia:
1.
armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi,
2.
armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi;
d.
armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio;
e.
armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali;
f.
lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c.

2 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'intro­duzione sul territorio svizzero di:

a.
coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c;
b.
dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento;
c.
dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e;
d.
accessori di armi.

3 È vietato sparare con:

a.
armi da fuoco per il tiro a raffica;
b.
ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirom­pente.

4 È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro.

5 È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio.

6 I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4.

7 L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero.

13 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

Art. 614 Divieti e restrizioni relativi a munizioni

1 Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche l'acquisto, il possesso, la fabbricazione e l'introduzione sul territorio svizzero di munizioni ed elementi di munizioni che presentano un comprovato alto potenziale di ferimento.

2 Sono fatte salve le munizioni e gli elementi di munizioni utilizzati in occasione delle consuete manifestazioni di tiro o per la caccia.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 6a15 Successione ereditaria

1 Le persone che mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o accessori di armi per cui sussiste un divieto secondo l'articolo 5 capoverso 1 devono chiedere, entro sei mesi, un'autorizzazione eccezionale.

2 I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera possono ottenere l'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un'arma secondo l'articolo 5 capoverso 1 soltanto se esibiscono un'attestazione ufficiale del loro Stato d'origine in base alla quale sono legittimati a un tale acquisto.

15 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447; FF 2004 5273). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 6b16 Attestazione ufficiale

1 Alle persone domiciliate all'estero, l'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un'arma secondo l'articolo 5 capoverso 1 può essere rilasciata soltanto se esse presentano un'attestazione ufficiale dello Stato di domicilio in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'oggetto in questione.17

2 Se l'autenticità dell'attestazione è dubbia o se l'attestazione non può essere pro­dotta, il Cantone trasmette i documenti all'Ufficio centrale. Quest'ultimo verifica l'attestazione o può eventualmente rilasciarne una.

16 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 718 Procedura per i cittadini di determinati Stati

1 Il Consiglio federale può vietare l'acquisto, il possesso, l'offerta, la mediazione e l'alienazione di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro ai cittadini di determinati Stati:

a.
se sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva;
b.
allo scopo di tener conto delle decisioni della comunità internazionale o dei principi della politica estera svizzera.

2 I Cantoni possono autorizzare in via eccezionale l'acquisto, il possesso, il porto di armi e il tiro alle persone di cui al capoverso 1 che partecipano a battute di caccia o manifestazioni sportive oppure che assumono compiti di protezione di persone o beni.

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 7a19 Esecuzione

1 Le persone a cui si applica un divieto di cui all'articolo 7 capoverso 1 devono noti­ficare all'autorità competente del loro Cantone di domicilio, entro due mesi dal­l'entrata in vigore del divieto, le armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, gli accessori di armi, le munizioni o gli elementi di munizioni di cui sono in possesso.

2 Esse possono inoltrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, una domanda per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale. In caso contrario gli oggetti devono essere alienati entro detto termine a una persona legittimata all'acquisto.

3 Se la domanda è respinta, gli oggetti devono essere alienati, entro quattro mesi dalla reiezione della domanda, a una persona legittimata all'acquisto; in caso contrario sono sequestrati.

19 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 7b20 Forme di offerta vietate

1 Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni non possono essere offerti se per le autorità competenti non è possibile identificare l'offerente.

2 È vietata l'offerta di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni in occasione di esposizioni o mercati accessibili al pubblico. Il divieto non si applica agli offerenti iscritti ai mer­cati pubblici di armi autorizzati dalle autorità competenti.

20 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Capitolo 2: Acquisto e possesso di armi e di parti essenziali di armi21

21 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Sezione 1: Acquisto di armi e di parti essenziali di armi22

22 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Art. 8 Obbligo del permesso d'acquisto di armi23

1 Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.24

1bis La persona che chiede un tale permesso per acquistare un'arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell'acquisto.25

2 Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che:

a.
non hanno compiuto 18 anni;
b.26
sono sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale;
c.
danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi;
d.
in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o peri­coloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono iscritti nel ca­sellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata.

2bis Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d'acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.27

3 a 528

23 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

24 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

25 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

26 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

27 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

28 Abrogati dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Art. 929 Competenza

1 Il permesso di acquisto di armi è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio o, per le persone domiciliate all'estero, dall'autorità competente del Can­tone in cui l'arma è acquistata.

2 L'autorità chiede previamente il parere dell'autorità cantonale di cui all'articolo 6 della legge federale del 21 marzo 199730 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

30 RS 120

Art. 9a31 Attestazione ufficiale

1 Le persone domiciliate all'estero devono presentare alla competente autorità can­tonale un'attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio, in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'arma o della parte essenziale di arma.

1bis I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera devono presentare alla competente autorità cantonale un'attestazione uffi­ciale del loro Stato d'origine, in base alla quale in detto Stato sono legittimati all'acquisto dell'arma o della parte essenziale dell'arma.32

2 Se l'autenticità dell'attestazione è dubbia o se l'attestazione non può essere pro­dotta, il Cantone trasmette i documenti all'Ufficio centrale. Quest'ultimo verifica l'attestazione o può eventualmente rilasciarne una.

31 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

32 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 9b33 Validità del permesso d'acquisto di armi

1 Il permesso d'acquisto di armi è valido in tutta la Svizzera e autorizza l'acquisto di un'unica arma o di un'unica parte essenziale di arma.

2 Il Consiglio federale prevede eccezioni in caso di sostituzione di parti essenziali di un'arma acquistata legalmente, d'acquisto di più armi o parti essenziali di armi presso la stessa persona o d'acquisto per successione ereditaria.

3 Il permesso d'acquisto di armi è valido sei mesi. L'autorità competente può pro­rogarne la validità di tre mesi al massimo.

33 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Art. 9c34 Annuncio dell'alienante

Chi aliena un'arma o una parte essenziale di arma deve inviare, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, una copia del permesso d'acquisto di armi dell'acquirente all'autorità competente per il rilascio di permessi d'acquisto di armi secondo l'arti­colo 9.

34 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Art. 1035 Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi

1 Le seguenti armi e le loro parti essenziali possono essere acquistate senza un per­messo d'acquisto di armi:

a.
fucili da caccia a colpo singolo o a più canne, nonché repliche di armi ad avancarica a colpo singolo;
b.
fucili a ripetizione portatili, designati dal Consiglio federale, del tipo utilizzato normalmente per il tiro sportivo e fuori servizio organizzato da società di tiro riconosciute secondo la legge militare del 3 febbraio 199536 o per la caccia in Svizzera;
c.
armi tipo Flobert a colpo singolo;
d.
armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
e.
imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.37

2 Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni o restringere il campo d'appli­cazione del capoverso 1 per cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera.

35 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

36 RS 510.10

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 10a38 Verifica da parte dell'alienante

1 Chi aliena un'arma o una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d'acquisto di armi (art. 10) deve verificare l'identità e l'età dell'acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.

2 L'arma o la parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l'alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d'impe­dimento all'acquisto giusta l'articolo 8 capoverso 2.

3 L'articolo 9a si applica per analogia.

4 L'alienante può informarsi presso l'autorità competente del Cantone di domicilio dell'acquirente sull'esistenza di un motivo d'impedimento all'acquisto. È necessario l'accordo scritto dell'acquirente.39

38 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

39 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 1140 Contratto scritto

1 Per ogni alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d'acquisto di armi (art. 10) dev'essere stipulato un contratto scritto. Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni.

2 Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:

a.
cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che aliena l'arma o la parte essenziale di arma;
b.
cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista l'arma o la parte essenziale di arma;
c.41
tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, nonché data e luogo dell'alienazione;
d.42
tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione dell'acquirente del­l'ar­ma o della parte essenziale di arma oppure, in caso di alienazione di un'arma da fuoco, copia del documento di legittimazione;
e.43
un'indicazione sul trattamento di dati personali in relazione con il contratto secondo le disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati, se sono alienate armi da fuoco.

3 Chiunque aliena un'arma da fuoco ai sensi dell'articolo 10 capoversi 1 e 344 deve inviare, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, una copia del contratto al servizio di comunicazione (art. 31b). I Cantoni possono prevedere altre forme appropriate di comunicazione.45

4 Chiunque entra in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma ai sensi dell'articolo 10 mediante acquisto per successione ereditaria deve trasmet­tere, entro sei mesi, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a-d al servizio di comunicazione, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a una persona legittimata all'acquisto.46

5 È competente il servizio di comunicazione del Cantone di domicilio dell'acquirente o, per le persone domiciliate all'estero, il servizio di comunicazione del Cantone in cui l'arma da fuoco è stata acquistata.

40 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

42 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

43 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2008 5499; FF 2006 2531). Nuovo testo giusta il n. 6 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).

44 Ora: ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 e 2.

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 11a47 Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni

1 Un minorenne può ottenere in prestito dalla sua società di tiro o dal suo rappresentante legale un'arma da sport se è in grado di dimostrare che con tale arma esercita con regolarità il tiro sportivo e non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'ar­ticolo 8 capoverso 2 lettere b o c.

2 Il rappresentante legale deve comunicare, entro 30 giorni, al servizio di comu­nicazione del Cantone di domicilio del minorenne la consegna a titolo di prestito dell'arma da sport. Previa informazione del rappresentante legale, la comunicazione può essere effettuata anche dalla società che mette a disposizione l'arma.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

47 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Sezione 2: Possesso di armi e di parti essenziali di armi48

48 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Art. 1249 Condizioni

È legittimato al possesso di un'arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un'arma chi ha acquistato legalmente l'oggetto.

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 13 e 1450

50 Abrogati dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Capitolo 3: Acquisto e possesso di munizioni ed elementi di munizioni51

51 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Art. 1552 Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

1 Le munizioni e gli elementi di munizioni possono essere acquistati soltanto da per­sone che sono legittimate all'acquisto dell'arma corrispondente.

2 L'alienante verifica che le condizioni per l'acquisto sono adempite. Per la verifica, l'articolo 10a è applicabile per analogia.

52 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Art. 16 Acquisto di munizioni in occasione di manifestazioni di tiro53

1 Chi partecipa a una manifestazione di una società di tiro può acquistare liberamente le munizioni necessarie. La società organizzatrice provvede al controllo adeguato della consegna delle munizioni.54

2 Il partecipante che non ha ancora compiuto 18 anni può acquistare liberamente le munizioni, a condizione di utilizzarle immediatamente e sotto vigilanza.

3 Sono fatte salve le disposizioni relative al tiro fuori del servizio.

53 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

54 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Art. 16a55 Legittimazione al possesso

È legittimato al possesso di munizioni ed elementi di munizioni chi ha acquistato legalmente gli oggetti.

55 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Capitolo 3a:56 Acquisto e possesso di caricatori ad alta capacità di colpi

56 Introdotto dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).


Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi

Sezione 1: Commercio di armi

Art. 1757

1 Chiunque, a titolo professionale, acquista, offre, rimette ad altri o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di una patente di commercio di armi.

2 Ottengono una patente di commercio di armi le persone:

a.
per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2;
b.
che sono iscritte nel registro di commercio;
c.
che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di possedere cono­scenze sufficienti sui tipi di armi e di munizioni, come pure sulle disposi­zioni legali in materia;
d.
che dispongono di locali commerciali particolari nei quali possono essere custoditi in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni;
e.
che offrono garanzia per una gestione regolare degli affari.

3 Le persone giuridiche designano un membro della direzione che, in seno all'impre­sa, sia responsabile per tutte le questioni previste dalla presente legge.

4 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana il regolamento d'esame e stabilisce le esigenze minime relative ai locali commerciali.

5 La patente di commercio di armi è rilasciata dall'autorità competente del Cantone in cui il richiedente ha il domicilio d'affari. Le succursali fuori Cantone necessitano di una patente propria di commercio di armi.

6 Il Consiglio federale definisce le condizioni per la partecipazione di titolari di patenti estere di commercio di armi a mercati pubblici di armi.

7 Se un'alienazione ha luogo tra persone in possesso di una patente di commercio di armi, l'alienante deve notificare l'alienazione all'autorità competente del proprio Cantone di domicilio entro 30 giorni dalla conclusione del contratto di alienazione, comunicando in particolare il tipo e la quantità degli oggetti alienati.

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Sezione 2: Fabbricazione di armi

Art. 1858 Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale

Necessita di una patente di commercio di armi chiunque, a titolo professionale:

a.
fabbrica armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
b.
modifica parti di armi essenziali per il funzionamento delle armi o per gli effetti che esse producono; o
c.
ripara o trasforma armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.

58 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

Art. 18a59 Contrassegno di armi da fuoco

1 I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti ai fini della loro identi­ficazione e tracciabilità.60... . 61

2 Le armi da fuoco, le loro parti essenziali e i loro accessori introdotti sul territorio svizzero devono essere muniti ciascuno di un proprio contrassegno.

3 Il contrassegno deve essere apposto in modo tale da non poter essere né rimosso né modificato senza mezzi meccanici.

4 Il Consiglio federale può disporre che armi da fuoco non contrassegnate possano essere introdotte sul territorio svizzero al massimo per un anno.

59 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447; FF 2004 5273). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4551 6775; FF 2011 4077).

61 Per. abrogato dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2019 2415, 2020 2953; FF 2018 1555).

Art. 18b62 Contrassegno di munizioni

1 I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d'imballaggio delle munizioni ai fini della loro identificazione e tracciabilità.63

2 Ogni unità elementare d'imballaggio delle munizioni introdotte sul territorio svizzero deve essere munita di un contrassegno.

62 Introdotto dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4551 6775; FF 2011 4077).

Art. 1964 Fabbricazione e modifica a titolo non professionale

1 È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, non­ché modificare a titolo non professionale oggetti in armi secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 2.

2 La modifica a titolo non professionale di oggetti in armi da fuoco diverse dalle armi da fuoco o dalle parti essenziali di armi di cui all'articolo 5 capoverso 1 è sog­getta ad autorizzazione. Gli articoli 8, 9, 9b capoverso 3, 9c, 10, 11 capoversi 3 e 5, nonché 12 si applicano per analogia.

3 I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui al capoverso 1. Il Con­siglio federale precisa le condizioni.

4 È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio.

64 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

Art. 2065 Trasformazioni vietate

1 È vietato trasformare armi da fuoco semiautomatiche in armi da fuoco per il tiro a raffica, modificare o rimuovere i numeri di controllo delle armi, nonché accorciare armi da fuoco portatili.

2 I Cantoni possono autorizzare eccezioni. Il Consiglio federale fissa dettagliata­mente le condizioni.

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Sezione 3: Contabilità e obbligo d'informare

Art. 2166 Contabilità e obbligo di comunicazione67

1 I titolari di una patente di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fabbricazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo, nonché a riparazioni effettuate per ristabilire il corretto funzionamento di armi da fuoco.

1bis Essi sono tenuti a comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, all'autorità cantonale competente per la gestione del sistema d'informazione (art. 32a cpv. 2) gli acquisti, le vendite od ogni altro commercio di armi con acquirenti in Svizzera.68

1ter I Cantoni designano un'autorità incaricata di ricevere le segnalazioni di transazioni sospette relative a munizioni o elementi di munizioni trasmesse dai titolari di una patente di commercio di armi.69

2 I libri contabili nonché le copie dei permessi d'acquisto di armi e delle autorizzazioni eccezionali (documenti) devono essere conservati per un periodo di dieci anni.

3 I documenti vanno trasmessi all'autorità cantonale competente per la gestione del sistema d'informazione (art. 32a cpv. 2):

a.
una volta scaduto il termine di conservazione;
b.
dopo la cessazione dell'attività professionale; o
c.
dopo la revoca o il ritiro della patente di commercio di armi.

4 L'autorità competente conserva i documenti per 20 anni e autorizza, su richiesta, le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione a consultarli per l'adempimento dei loro compiti legali.

66 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

67 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

68 Introdotto dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

69 Introdotto dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

Art. 22 Obbligo d'informare

I titolari di patenti di commercio di armi e il loro personale sono tenuti a fornire alle autorità di controllo tutte le indicazioni necessarie per una verifica appropriata.

Capitolo 5: Operazioni con l'estero70

70 Originariamente prima dell'art. 23. Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

Art. 22a71 Esportazione e transito, mediazione e commercio

1 L'esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all'estero e il commercio all'estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla:

a.
legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa;
b.
legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è con­templato anche dalla legislazione sul materiale bellico.

2 Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.72

71 Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

72 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Art. 22b73 Bolletta di scorta

1 Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni in uno Stato Schengen necessita di una bolletta di scorta rilasciata dall'Ufficio centrale.

2 Non necessita di una bolletta di scorta chi intende esportare a titolo professionale in uno Stato Schengen armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni contemplate anche dalla legislazione sul materiale bellico.

3 La bolletta di scorta non è rilasciata se il destinatario finale non è legittimato, secondo il diritto del Paese di destinazione, al possesso delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni.

4 La bolletta di scorta contiene tutte le indicazioni necessarie sul trasporto delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni di cui è prevista l'esportazione, nonché i dati necessari all'identificazione delle persone coinvolte. Essa deve accom-pagnare tali oggetti fino al loro luogo di destinazione.

5 L'Ufficio centrale trasmette le informazioni di cui dispone alle competenti autorità degli Stati coinvolti nell'esportazione delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni.

73 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447; FF 2004 5273). Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).

Art. 22c74 Controllo da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

L'Amministrazione federale delle dogane effettua controlli a campione per verifi­care se vi è corrispondenza tra le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta e le armi da fuoco, le loro parti essenziali o le munizioni destinate all'esportazione.

74 Introdotto dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

Art. 23 Obbligo di dichiarazione75

1 Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono denunziati in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero conformemente alle disposizioni della legge federale del 18 marzo 200576 sulle dogane.77

2 Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

75 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

76 RS 631.0

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 2478 Introduzione a titolo professionale sul territorio svizzero

1 Chiunque, a titolo professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita, oltre alla patente di commercio di armi, di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 24a, 24b o 24c.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'autorizzazione per l'introduzione a titolo professionale di coltelli sul territorio svizzero.

3 L'Ufficio centrale rilascia l'autorizzazione e ne stabilisce la durata.

4 L'Ufficio centrale informa l'autorità competente del Cantone in cui si trova la sede commerciale del titolare dell'autorizzazione in merito alle armi, alle parti di armi, essenziali o costruite appositamente, alle munizioni e agli elementi di munizioni introdotti a titolo professionale sul territorio svizzero.

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 24a79 Autorizzazione specifica

1 Chiunque a titolo professionale intende introdurre sul territorio svizzero un'unica fornitura specificatamente definita di armi, parti essenziali di armi, munizioni o ele­menti di munizioni, necessita di un'autorizzazione specifica.

2 I titolari di un'autorizzazione specifica ai sensi del presente articolo che nell'arco di un anno non hanno dato adito ad alcuna contestazione in relazione all'introdu­zione sul territorio svizzero, possono chiederne la commutazione in un'autorizza­zione generale ai sensi degli articoli 24b o 24c.

79 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 2582 Introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale

1 Chiunque, a titolo non professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un'autoriz­zazione. L'autorizzazione è rilasciata ove il richiedente sia autorizzato all'acquisto del relativo oggetto.

2 L'Ufficio centrale rilascia l'autorizzazione e ne stabilisce la durata. L'autorizza­zione consente l'introduzione simultanea sul territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo.83

2bis Il Consiglio federale stabilisce la forma e gli allegati della domanda di autorizzazione; definisce la durata di validità dell'autorizzazione.84

3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi bianche sul territorio svizzero.85

4 L'Ufficio centrale informa l'autorità competente del Cantone di domicilio del titolare dell'autorizzazione in merito alle armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, le munizioni e gli elementi di munizioni introdotti a titolo non professionale sul territorio svizzero.

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).

84 Introdotta dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).

85 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).

Art. 25a86 Introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri87

1 Chiunque, nel traffico passeggeri, intende introdurre temporaneamente sul territorio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni necessita di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25. L'autorizzazione può essere rilasciata per un anno al massimo e per uno o più viaggi. È rinnovabile, ma di volta in volta per una durata massima di un anno.88

2 A chi trasporta armi con sé, provenendo da uno Stato Schengen, l'autorizzazione è rilasciata soltanto se le armi sono registrate nella carta europea d'arma da fuoco.89 L'autorizzazione è iscritta nella carta europea d'arma da fuoco.

3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per:

a.
cacciatori e tiratori sportivi;
b.
membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali;
c.
membri di forze armate estere nell'ambito di impieghi o corsi d'istruzione internazionali;
d.
agenti di sicurezza con mandato statale, nell'ambito di visite ufficiali annunciate;
e.90
collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;
f.91
membri di autorità di polizia estere nell'ambito di impieghi o corsi d'istru­zione internazionali.92

4 Durante il soggiorno in Svizzera, la carta europea d'arma da fuoco deve essere sempre portata con sé e, su richiesta, presentata alle autorità.

86 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).

90 Introdotta dal n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4551 6775; FF 2011 4077).

91 Introdotta dal n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 25b93 Esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri

1 Chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni verso uno Stato Schengen deve chiedere alla competente autorità del Cantone di domicilio una carta europea d'arma da fuoco.94

2 La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata per le armi che il richiedente può ren­dere credibile di essere legittimato a possedere. La carta europea d'arma da fuo­co è valida cinque anni al massimo e la validità può essere prolungata di volta in volta di due anni.

93 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

94 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).

Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo di oggetti pericolosi95

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).


Art. 26 Custodia

1 Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di muni­zioni devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati.

2 Ogni perdita di armi dev'essere segnalata immediatamente alla polizia.

Art. 2796 Porto di armi

1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1.

2 Ottengono un permesso di porto di armi le persone:

a.
per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2;
b.
che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale;
c.
che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame.

3 Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata.

4 Sono dispensati dal permesso:

a.
i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività;
b.
i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi;
c.
i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi;
d.
gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a;
e.97
collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

5 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali.

96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

97 Introdotta dal n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4551 6775; FF 2011 4077).

Art. 27a98 Autorizzazione quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri

1 Per svolgere funzioni di sicurezza nelle aree degli aeroporti svizzeri può essere rilasciata un'autorizzazione quadro a compagnie aeree estere.

2 Per sventare reati e proteggere i passeggeri a bordo di velivoli può essere rilasciata un'autorizzazione quadro all'autorità estera competente per la sicurezza aerea.

3 L'autorizzazione quadro può essere rilasciata soltanto se la competente autorità estera o la compagnia aerea estera garantisce, per ogni persona incaricata di svolgere una funzione secondo i capoversi 1 e 2, che questa persona:

a.
è legittimata a portare un'arma secondo il diritto dello Stato estero interes­sato; e
b.
è istruita adeguatamente.

4 L'autorizzazione quadro disciplina i luoghi d'impiego, il genere di armi, la collaborazione con le autorità locali e l'entità delle funzioni di sicurezza.

98 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 2899 Trasporto di armi

1 Non è necessario il permesso di porto di armi per trasportare armi, segnatamente:

a.
a corsi, esercitazioni e manifestazioni di società di tiro, di caccia o di tiro con armi soft air, nonché di associazioni o federazioni militari, o in provenienza dagli stessi;
b.
all'arsenale o in provenienza dallo stesso;
c.
a un titolare di una patente di commercio di armi o in provenienza dallo stesso;
d.
a una manifestazione specializzata o in provenienza dalla stessa;
e.
in relazione a un cambiamento di domicilio.

2 Durante il trasporto di armi da fuoco, armi e munizioni sono tenute separate.

99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 28a100 Porto abusivo di oggetti pericolosi

È vietato il porto di oggetti pericolosi in luoghi accessibili al pubblico e portarli seco in un veicolo se:

a.
non si può rendere verosimile che il porto di tali oggetti è giustificato da un impiego o da una manutenzione conformi allo scopo degli oggetti; e
b.
gli oggetti suscitano l'impressione che possano essere usati abusivamente, in particolare per intimidire, minacciare o ferire persone.

100 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Capitolo 7: Autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti101

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).


Sezione 1: Autorizzazioni eccezionali102

102 Introdotto dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

Art. 28b103 Armi bianche e accessori di armi

1 Autorizzazioni eccezionali per l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di oggetti secondo l'articolo 5 capoverso 2 possono essere rilasciate soltanto se:

a.
vi sono motivi legittimi;
b.
non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; e
c.
le condizioni specifiche previste dalla presente legge sono adempiute.

2 Per motivi legittimi s'intendono segnatamente:

a.
le esigenze professionali;
b.
l'utilizzo per scopi industriali;
c.
la compensazione di menomazioni fisiche;
d.
il collezionismo.

103 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531). Nuovo testo giusta l'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

Art. 28c104 Armi da fuoco nonché parti essenziali o costruite appositamente

1 Autorizzazioni eccezionali per l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destina­tari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di oggetti secondo l'articolo 5 capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se:

a.
vi sono motivi legittimi;
b.
non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; e
c.
le condizioni specifiche previste dalla presente legge sono adempiute.

2 Per motivi legittimi s'intendono:

a.
le esigenze professionali, concernenti in particolare l'adempimento di compiti di protezione quali la protezione di persone, di infrastrutture sensibili o di trasporti di valori;
b.
il tiro sportivo;
c.
il collezionismo;
d.
le esigenze della difesa nazionale;
e.
fini culturali, storici, d'istruzione e di ricerca.

3 Autorizzazioni eccezionali per il tiro secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 possono essere rilasciate se non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 e la sicurezza è garantita da misure appropriate.

104 Introdotto dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

Art. 28d105 Condizioni specifiche per i tiratori sportivi

1 Il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai fini del tiro sportivo è limitato alle armi da fuoco e alle parti essenziali di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b e c nonché alle parti appositamente costruite e agli accessori di armi effettivamente neces­sari per il tiro sportivo.

2 Le autorizzazioni eccezionali sono rilasciate soltanto a persone che dimostrano all'autorità cantonale competente:

a.
di essere membri di una società di tiro; o
b.
di utilizzare con regolarità la loro arma da fuoco per il tiro sportivo, senza essere membri di una società di tiro.

3 La prova ai sensi del capoverso 2 deve essere fornita dopo cinque e dieci anni.

105 Introdotto dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

Art. 28e106 Condizioni e obblighi specifici per collezionisti e musei

1 Autorizzazioni eccezionali ai fini del collezionismo possono essere rilasciate sol­tanto se le persone o le istituzioni interessate dimostrano di aver adottato misure appropriate ai sensi dell'articolo 26 per garantire la custodia in sicurezza della collezione.

2 Collezionisti e musei devono:

a.
tenere una lista di tutte le armi da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 in loro possesso; la lista va costantemente aggiornata;
b.
essere in grado in ogni momento di presentare la lista e le rispettive autorizzazioni eccezionali alle autorità che ne facciano richiesta.

106 Introdotto dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

Sezione 2: Controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti107

107 Introdotto dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

Art. 29108 Controllo

1 Gli organi d'esecuzione cantonali sono autorizzati, in presenza del titolare di un'autorizzazione ai sensi della presente legge o del suo rappresentante, a:

a.
verificare il rispetto delle condizioni e degli oneri connessi alla patente di commercio di armi;
b.
ispezionare durante le ore normali di lavoro e senza preavviso i locali com­merciali del titolare di una patente di commercio di armi e prendere visione dei documenti pertinenti.

2 Gli organi d'esecuzione procedono al sequestro del materiale probatorio.

3 Il controllo e l'esame ai sensi del capoverso 1 presso i titolari di una patente di commercio di armi devono essere ripetuti periodicamente.

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 30 Revoca dell'autorizzazione

1 L'autorità competente revoca un'autorizzazione ove:

a.
le condizioni per il rilascio non siano più adempiute;
b.
gli oneri del rilascio non siano più rispettati.

2109

109 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 30b111 Diritto di segnalazione

Le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale hanno il diritto di segnalare alle competenti autorità cantonali e federali di giustizia e polizia chiunque:

a.
mediante l'uso di armi mette in pericolo se stesso o terzi;
b.
facendo uso di armi minaccia sé stesso o terzi.

111 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 31112 Sequestro e confisca

1 L'autorità competente procede al sequestro di:

a.
armi portate da persone non legittimate;
b.
armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 o di per­sone non legittimate all'acquisto o al possesso;
c.
oggetti pericolosi portati abusivamente;113
d.114
armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati conformemente all'articolo 18a;
e.115
unità elementari d'imballaggio delle munizioni, non contrassegnate conformemente all'articolo 18b;
f.116
caricatori ad alta capacità di colpi e dell'arma da fuoco corrispondente in possesso di persone non legittimate all'acquisto o al possesso.

2 Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, caricatori ad alta capacità di colpi e l'arma da fuoco corrispondente, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legit­timo proprietario, l'autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sussista un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.117

2bis Se l'autorità competente sequestra armi da fuoco secondo l'articolo 5 capo­verso 1 lettere b-d che non sono registrate nel sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2 o il cui legittimo possesso non è stato notificato ai sensi dell'articolo 42b o per cui la prova ai sensi dell'articolo 28d capoverso 3 non è stata fornita, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c-28e o alienare le armi da fuoco a una persona legittimata.118

2ter Se l'autorità competente sequestra caricatori ad alta capacità di colpi e l'arma da fuoco corrispondente, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c-28e per l'arma da fuoco o alienare gli oggetti a una persona legittimata.119

3 L'autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:

a.
esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti;
b.
si tratta di oggetti di cui al capoverso 1 lettere d ed e che sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010; o
c.120
gli oggetti non sono stati alienati a una persona legittimata e la domanda ai sensi del capoverso 2bis o 2ter non è stata presentata o è stata respinta.121

4 L'autorità competente comunica all'Ufficio centrale la confisca definitiva di armi, unitamente alla designazione esatta delle armi.

5 Il Consiglio federale disciplina la procedura per i casi in cui la restituzione non è possibile.

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

113 Introdotto dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

114 Introdotta dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

115 Introdotta dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

116 Introdotta dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

117 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

118 Introdotto dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

119 Introdotto dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

120 Introdotta dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

121 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

Art. 31a122 Presa in consegna di armi da parte dei Cantoni

I Cantoni sono tenuti a prendere in consegna gratuitamente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. Dai titolari di una patente di commercio di armi possono esigere un emolumento per la presa in consegna.

122 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 31b123 Servizio di comunicazione

1 I Cantoni designano un servizio di comunicazione. Ne possono affidare i compiti a organizzazioni d'importanza nazionale attive nel settore delle armi.

2 Il servizio di comunicazione assume i compiti conferitigli secondo gli articoli 11 capoversi 3 e 4, 32k e 42a. Su richiesta, fornisce alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali le necessarie informazioni.

123 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 31c124 Ufficio centrale

1 Il Consiglio federale designa l'Ufficio centrale che assiste le autorità d'esecuzione.

2 Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b, 24 capoversi 3 e 4, 25 capoversi 3 e 5, 31d, 32a, 32c e 32j capoverso 1, l'Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti:

a.
fornire consulenza alle autorità d'esecuzione;
b.
coordinare le loro attività;
bbis.125 trattare le richieste di rintracciamento di armi da fuoco, di loro parti essenziali o loro accessori e di munizioni ed elementi di munizioni presentate da autorità svizzere o estere, trasmettere alle autorità estere le richieste di rintracciamento loro destinate presentate da autorità svizzere e fungere da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in materia di rintraccia­mento;
c.
fungere da servizio centrale di ricezione e comunicazione per lo scambio di informazioni con gli altri Stati Schengen;
d.
inoltrare ai Cantoni di domicilio le comunicazioni su persone domiciliate in Svizzera che hanno acquistato un'arma da fuoco in uno Stato-Schengen;
e.
elaborare raccomandazioni sull'applicazione uniforme della legislazione sulle armi e sul rilascio di autorizzazioni eccezionali;
f.
all'occorrenza, rilasciare a compagnie aeree estere un'autorizzazione quadro per svolgere funzioni di sicurezza secondo l'articolo 27a.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'attività dell'Ufficio centrale.

124 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

125 Introdotta dall'art. 2 del DF del 23 dic. 2011 (Protocollo ONU sulle armi da fuoco), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6777; FF 2011 4077).

Art. 32127 Emolumenti

Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per:

a.
le pratiche relative a autorizzazioni, esami e omologazioni ai sensi della presente legge;
b.128
la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati;
c.129
le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione degli oggetti di cui all'articolo 4.

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

128 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

129 Introdotta dal n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

Capitolo 7a:130 Trattamento e protezione dei dati

130 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Sezione 1:131 Trattamento dei dati

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 32a132 Sistemi d'informazione

1 L'Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:

a.
banca dati sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA);
b.
banca dati sull'acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen (DEWS);
c.
banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi (DEBBWA);
d.
banca dati sulla cessione in proprietà di armi dell'esercito e sulle persone soggette all'obbligo di leva e i militari nei cui confronti sussiste un motivo d'impedimento per il possesso di un'arma personale secondo l'articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 1995133 (DAWA);
e.
banca dati sui contrassegni destinati a garantire la tracciabilità delle armi da fuoco e delle loro munizioni (DARUE).

2 Ogni Cantone gestisce un sistema d'informazione elettronico sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco.

3 Oltre al sistema d'informazione di cui al capoverso 2, i Cantoni possono gestire un sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco. Designano un organo incaricato di centralizzare e amministrare i dati.

4 I sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere consultati me­diante un'unica interrogazione dagli utenti che dispongono dei diritti d'accesso necessari.

5 La Confederazione può sostenere misure volte ad armonizzare i sistemi d'informa­zione di cui ai capoversi 1-3.

6 Il Consiglio federale fissa i requisiti da adempiere affinché la Confederazione accordi gli aiuti finanziari di cui al capoverso 5.

132 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

133 RS 510.10

Art. 32abis 134 Utilizzazione del numero d'assicurato

1 Le autorità che trattano in linea i dati dei sistemi d'informazione di cui all'arti­colo 32a capoversi 1-3 hanno il diritto di utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946135 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2 Il numero d'assicurato è utilizzato per lo scambio elettronico di dati con altre banche dati nelle quali il numero d'assicurato è pure utilizzato sistematicamente, sempre che tale scambio di dati mediante numero d'assicurato sia retto da una base legale formale, nonché per la gestione delle banche dati di cui all'articolo 32a capoversi 1 lettere c e d, 2 e 3.

3 Le autorità competenti comunicano all'Ufficio centrale i numeri d'assicurato ai fini di una loro utilizzazione nella DEBBWA e nella DAWA.

134 Introdotto dal n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4551 6775; FF 2011 4077). Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

135 RS 831.10

Art. 32b136 Contenuti dei sistemi d'informazione

1 La DEWA e la DEWS contengono i dati seguenti:

a.
generalità e numero di registro dell'acquirente;
b.
tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, nonché data del­l'alienazione;
c.
data della registrazione nella banca dati.

2 La DEBBWA contiene i dati seguenti:

a.
generalità e numero d'assicurato delle persone cui è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione oppure sequestrata un'arma;
b.137
circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell'autorizzazione;
c.
tipo, genere e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione;
d.
circostanze che hanno portato al sequestro;
e.
decisioni relative ad armi sequestrate;
f.
data della registrazione nella banca dati.

3 La DAWA contiene i dati seguenti:

a.
generalità e numero d'assicurato delle persone cui al proscioglimento dal­l'obbligo militare è stata ceduta in proprietà un'arma;
b.
generalità e numero d'assicurato delle persone cui, in base alla legislazione militare, è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo l'arma personale o l'ar­ma in prestito;
c.
generalità e numero d'assicurato delle persone cui non è stata consegnata un'arma personale per motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 1995138;
d.
tipo, genere e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione o del ritiro definitivo;
e.
circostanze che hanno portato al ritiro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell'arma;
f.
decisioni relative ad armi sequestrate;
g.
data della registrazione nella banca dati.

4 La DARUE contiene i dati seguenti:

a.
indicazioni relative ai contrassegni secondo gli articoli 18a e 18b;
b.
altri segni distintivi e indicazioni del fabbricante e dell'importatore;
c.
recapiti del fabbricante, del fornitore e dell'importatore;
d.
indicazioni dell'autorizzazione per l'introduzione di armi sul territorio svizzero.

5 Il sistema d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti:

a.
generalità e numero di registro dell'acquirente e dell'alienante;
b.139
tipo di arma o di parte essenziale di arma, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, data dell'alienazione e data della distruzione;
c.
generalità dei titolari di una carta europea d'arma da fuoco secondo l'arti­colo 25b e le indicazioni che vi figurano;
d.
generalità dei titolari di un permesso di porto di armi secondo l'articolo 27 e le indicazioni che vi figurano.

6 Il sistema d'informazione comune armonizzato di cui all'articolo 32a capoverso 3 contiene i dati seguenti:

a.
generalità dell'acquirente;
b.
tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero dell'arma, nonché data del­l'alienazione;
c.
generalità dei titolari di una carta europea d'arma da fuoco secondo l'arti­colo 25b e le indicazioni che vi figurano;
d.
generalità dei titolari di un permesso di porto di armi secondo l'articolo 27 e le indicazioni che vi figurano.

7 I sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a capoversi 2 e 3 possono contenere anche il numero d'assicurato.

136 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

137 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

138 RS 510.10

139 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

Art. 32c140 Comunicazione di dati

1 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA e della DARUE possono essere comunicati alle seguenti autorità per l'adempimento dei loro compiti legali:

a.
autorità competenti dello Stato di domicilio o d'origine;
b.
altre autorità cantonali e federali di giustizia e polizia, nonché le autorità competenti per l'esecuzione della presente legge;
c.
autorità estere di polizia, di perseguimento penale e di sicurezza, nonché gli uffici di Europol e Interpol.

2 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA e della DARUE possono essere resi accessibili alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali, alle autorità di polizia cantonali nonché alle autorità doganali per mezzo di una proce­dura di richiamo.

3 Tutti i dati della DEBBWA possono essere resi accessibili ai servizi competenti dell'amministrazione militare per mezzo di una procedura di richiamo.

4 L'Ufficio centrale comunica senza indugio ai servizi competenti dell'amministra­zione militare le nuove registrazioni nella DEBBWA di militari e persone soggette all'obbligo di leva cui è stata revocata o rifiutata un'autorizzazione oppure sequestrata un'arma. La comunicazione al sistema d'informazione per la gestione inte­grata delle risorse (PSN) avviene per mezzo di una procedura automatizzata.

5 L'Ufficio centrale comunica senza indugio all'autorità competente del Cantone di domicilio le nuove registrazioni nella DAWA di militari e persone soggette all'obbligo di leva cui l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo, o cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in pre­stito. La comunicazione ai sistemi d'informazione del Cantone di domicilio competente di cui all'articolo 32a capoversi 2 e 3 avviene per mezzo di una procedura automatizzata.

6 I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata.

7 I dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 3 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, alle autorità di polizia cantonali, all'Ufficio federale di polizia (fedpol) nonché alle autorità doganali e ai servizi competenti dell'amministrazione militare per l'adem­pimento dei loro compiti legali.

8 Il Consiglio federale disciplina in quale misura i dati devono essere comunicati alle autorità federali e cantonali, nonché il controllo, la conservazione, la rettifica e la cancellazione dei dati.

140 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

Sezione 2: Trattamento e protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen141

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).


Art. 32e Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un adeguato livello di protezione.

2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

a.
la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
b.
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica del­la persona interessata; o
c.
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico prepon­derante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati perso­nali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

Art. 32f143

143 Abrogato dal n. 6 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).

Art. 32g Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.144 Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

144 Nuovo testo giusta il n. 6 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).

Art. 32h e 32i145

145 Abrogati dal n. 6 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).

Sezione 3:146 Obblighi di comunicazione

146 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 32j Comunicazioni nell'ambito dell'amministrazione militare

1147

2 I servizi competenti dell'amministrazione militare comunicano all'Ufficio centrale:

a.
l'identità e il numero d'assicurato delle persone cui al proscioglimento dal­l'obbligo militare è stata ceduta in proprietà un'arma, nonché il tipo e il numero dell'arma;
b.
l'identità e il numero d'assicurato delle persone cui, in base alla legislazione militare, l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo, o cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in pre­stito.148

147 Abrogato dal n. I della LF del 23 dic. 2011, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4551 6775; FF 2011 4077).

148 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

Art. 32k Obbligo di comunicazione delle autorità cantonali e dei servizi di comunicazione

Le competenti autorità cantonali e i servizi di comunicazione trasmettono all'Ufficio centrale le informazioni di cui dispongono circa:

a.
l'identità delle persone senza permesso di domicilio in Svizzera che hanno acquistato in Svizzera un'arma o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente;
b.
l'identità delle persone con domicilio in un altro Stato Schengen che hanno acquistato in Svizzera un'arma da fuoco o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente;
c.
l'acquisto di armi o parti di armi, essenziali o costruite appositamente.

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 33149 Delitti e crimini150

1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

a.151
senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite apposita­mente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
abis.152
senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contras­segno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a;
b.
in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni;
c.
ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo infor­mazioni false o incomplete;
d.
viola gli obblighi di cui all'articolo 21;
e.
in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d);
f.153
in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:
1.
fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b,
2.
offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b,
3.
offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
g.
offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa. Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.

3 È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi­unque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:

a.154
offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
b.155
c.156
offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.

149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

150 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

151 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

152 Introdotta dall'art. 2 del DF del 23 dic. 2011 (Protocollo ONU sulle armi da fuoco), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6777; FF 2011 4077).

153 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

154 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

155 Abrogata dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, con effetto dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

156 Introdotta dall'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

Art. 34157 Contravvenzioni

1 È punito con la multa chiunque:

a.
ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a;
b.
spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4);
c.
viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o co­struite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2);
d.
non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto;
e.
in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1);
f.
in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri;
g.
non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2);
h.
non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1);
i.
non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5;
j.
in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capo­verso 2bis o 11 capoverso 4;
k.
ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b);
l.158
l.ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete;
lbis.159
esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione;
m.
in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4);
n.
trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2);
o.
in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive.

2 Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.

157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

158 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).

159 Introdotta dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).

Art. 36 Perseguimento penale

1 Procedimento e giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. La Confederazione sostiene il coordinamento del procedimento tra i Cantoni.

2 L'Amministrazione federale delle dogane è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico turistico e di introduzione di armi sul territorio svizzero.161

3 Se una contravvenzione secondo il capoverso 2 è parimenti un'infrazione contro la legislazione sulle dogane o la legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, la pena è quella prevista per l'infrazione più grave; può essere aumentata in modo ap­propriato.

161 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 38 Esecuzione da parte dei Cantoni

1 I Cantoni applicano la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.

2 Essi emanano le disposizioni per l'esecuzione cantonale e le comunicano alle auto­rità federali.

Art. 40 Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative alla presente legge.

2 Disciplina segnatamente forma e contenuto delle autorizzazioni.

3 Designa le autorità che immettono direttamente i dati nelle banche dati della Confederazione.164

4 Può deferire compiti d'esecuzione all'Amministrazione delle dogane.

164 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2899; FF 2009 3051).

Art. 42 Disposizione transitoria

1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della pre­sente legge.

2 I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda.

3 Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972166 e del 13 dicembre 1996167 sul mate­riale bellico.

4 Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'im­portazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.168

5 Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5169 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'arti­colo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.170

6 Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.171

7 Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reie­zione.172

166 [RU 1973 113. RU 1998 794 art. 44]

167 RS 514.51

168 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

169 Questo articolo ha ora un nuovo testo.

170 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

171 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

172 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 42a173 Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2004

1 Chiunque è già in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l'articolo 10 deve, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, dichiarare l'oggetto al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio.

2 La dichiarazione ai sensi del capoverso 1 non è necessaria per:

a.
le armi da fuoco o le parti essenziali di armi acquistate precedentemente presso una persona titolare della patente di commercio di armi;
b.
le armi da fuoco d'ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall'am­ministrazione militare.

173 Introdotto dall'art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).

Art. 42b174 Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018

1 Chiunque all'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 della presente legge è in possesso di un'arma da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b-d deve, entro tre anni, notificarne il legittimo possesso all'autorità competente del proprio Cantone di domicilio.

2 La notifica non è necessaria se l'arma da fuoco è già registrata in un sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2.

174 Introdotto dall'all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).

Art. 43 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1999175

175 DCF del 21 set. 1998

Allegato176

176 Introdotto dal n. II della LF dell'11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).

(art. 4 cpv. 2bis)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono:

a.
l'Accordo del 26 ottobre 2004177 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
b.
l'Accordo del 26 ottobre 2004178 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
c.
l'Accordo del 17 dicembre 2004179 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
d.
l'Accordo del 28 aprile 2005180 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
e.
il Protocollo del 28 febbraio 2008181 tra la Confederazione Svizzera, l'Un­ione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.