01.01.2022 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.12.2021
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1

Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2012) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38 capoverso 1, 39 capoverso 1, 40 capoverso 2, 65 capoverso 2,
121 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20052, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e oggetto

1

La presente legge ha lo scopo di semplificare: a. la rilevazione dei dati per la statistica mediante l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone (registri); b. lo scambio, previsto dalla legge, di dati personali tra i registri.

2

A tal fine la legge stabilisce: a. gli identificatori e le caratteristiche che devono essere registrati; b. la competenza dell'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) di unificare le definizioni, le caratteristiche e le specificità;

c. il principio della completezza e dell'esattezza dei registri; d. l'obbligo di aggiornare i registri degli abitanti.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica ai seguenti registri: a. il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) tenuto dai Cantoni e gestito dall'Ufficio federale di giustizia; b il sistema centrale d'informazione sulle migrazioni (SIMIC) dell'Ufficio federale della migrazione; c. il sistema d'informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri;

RU 2006 4165 1 RS

101

2 FF

2006 397

431.02

Statistica

2

431.02

d. il registro d'immatricolazione delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero, tenuto dal Dipartimento federale degli affari esteri nel sistema d'informazione Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero (VERA); e. il registro centrale degli assicurati, il registro centrale delle rendite e il registro delle prestazioni in natura dell'Ufficio centrale di compensazione;

f.3 il registro delle prestazioni complementari dell'Ufficio centrale di compensazione.

2

La presente legge si applica inoltre: a. ai registri cantonali e comunali degli abitanti; b. ai cataloghi elettorali cantonali e comunali utilizzati come base per le votazioni popolari federali e le elezioni del Consiglio nazionale.


Art. 3

Definizioni Nella presente legge, le seguenti espressioni significano: a. registro degli abitanti: registro gestito manualmente o elettronicamente dal Cantone o dal Comune, in cui sono iscritte tutte le persone che risiedono o dimorano nel Cantone o nel Comune; b. Comune di residenza: Comune in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi; una persona è considerata residente nel Comune in cui ha depositato il documento richiesto e può avere soltanto un Comune di residenza; c. Comune di soggiorno: Comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull'arco di un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; il Comune in cui una persona dimora allo scopo di frequentarvi una scuola o in cui si trova l'istituto di educazione, l'ospizio, la casa di cura o lo stabilimento penitenziario in cui essa è collocata costituisce un Comune di soggiorno;

d. economia domestica: insieme di tutte le persone che vivono nella stessa abitazione;

e. identificatore: numero inespressivo e invariabile che funge da elemento funzionale per consentire l'identificazione univoca di una persona o di una cosa all'interno di un insieme di dati;

f.

caratteristica: qualità di una persona o di una cosa che può essere registrata e descritta obiettivamente; g. specificità: valore concreto che una caratteristica può assumere; h. nomenclatura: sistema di classificazione e rappresentazione delle specificità;

3

Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

Armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone 3

431.02

i.

lista di codici: raccolta di codici che serve a tradurre in valori numerici elaborabili nei sistemi informatici le specificità espresse sotto forma di testo.


Art. 4

Compito dell'Ufficio federale 1

L'Ufficio federale definisce gli identificatori e le caratteristiche di cui agli articoli 6 lettere b-t, 7 e 13 capoverso 2, nonché le specificità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti. L'iscrizione a registro di dati dello stato civile avviene conformemente agli articoli 39-49 del Codice civile4.

2

Nell'elaborare le definizioni, l'Ufficio federale tiene conto dei requisiti e dei bisogni dei Cantoni e dei Comuni, nonché dei servizi federali che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 1 o che si basano su di essi.

3

L'Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali di cui all'articolo 2 capoverso 1 le necessarie definizioni, nomenclature e liste di codici.

4

L'Ufficio federale pubblica periodicamente un catalogo ufficiale delle caratteristiche, contenente le specificità, nonché le nomenclature e le liste di codici.


Art. 5

Completezza dei registri In relazione al gruppo di persone registrato, i registri devono essere attuali, esatti e completi.

Sezione 2: Registri degli abitanti

Art. 6

Contenuto minimo

Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche: a. numero di assicurazione secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); b. numero del Comune secondo la classificazione dell'Ufficio federale e nome ufficiale del Comune; c. identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'Ufficio federale; d. identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e tipo di economia domestica;

e. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile; f.

tutti i nomi nell'ordine corretto; 4 RS

210

5 RS

831.10

Statistica

4

431.02

g. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo; h. data di nascita e luogo di nascita; i.

per gli Svizzeri, luogo di origine; j. sesso; k. stato

civile;

l. appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone; m. cittadinanza; n. per gli stranieri, tipo di permesso; o. residenza o soggiorno nel Comune; p. Comune di residenza o Comune di soggiorno; q. in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;

r. in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;

s. in caso di trasloco nel Comune: data; t.

diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale; u. data

del

decesso.


Art. 7

Altre caratteristiche

La registrazione di una caratteristica non menzionata nell'articolo 6 è retta dai requisiti del catalogo di cui all'articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.


Art. 8

Determinazione e aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione e dell'economia domestica d'appartenenza 1

Se necessario per determinare e aggiornare l'identificatore dell'abitazione e dell'economia domestica d'appartenenza di una persona possono essere riportate nei registri degli abitanti le caratteristiche contenute nel REA.

2

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché i servizi industriali e altri servizi che tengono registri forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i dati necessari alla determinazione e all'aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione di una persona.

3

Per la determinazione e l'aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione i Cantoni possono introdurre una numerazione fisica delle abitazioni. I numeri fisici delle abitazioni sono gestiti nel REA come numero cantonale o comunale dell'abitazione.

4

I Cantoni possono emanare altre norme per assicurare la determinazione e l'aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione.

Armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone 5

431.02


Art. 9

Servizio ufficiale competente I Cantoni designano un servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell'armonizzazione.


Art. 10

Scambio di dati in caso di trasloco 1

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, nel caso di arrivi e partenze di abitanti, i dati di cui all'articolo 6 siano scambiati tra i registri degli abitanti.

2

Lo scambio ha luogo per via elettronica e in forma criptata. Il criptaggio avviene conformemente alla legge del 19 dicembre 20036 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale stabilisce le modalità dello scambio dei dati e le interfacce.

3

La Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali e delle autorità competenti una piattaforma informatica e di comunicazione per lo scambio dei dati.


Art. 11

Obbligo di notifica

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché: a. le persone fisiche si annuncino presso il servizio ufficiale competente per la tenuta del registro degli abitanti entro 14 giorni dal trasloco; b. le persone soggette all'obbligo di notifica forniscano informazioni veritiere sui dati di cui all'articolo 6 e, se del caso, documentino le loro indicazioni.


Art. 12

Obbligo d'informazione

1

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, su richiesta, nei casi in cui l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 11 non è adempiuto, le seguenti persone forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti informazioni sulle persone soggette all'obbligo di notifica:

a. i datori di lavoro, sulle persone alle loro dipendenze; b. i locatori e le amministrazioni immobiliari, sugli inquilini residenti, in arrivo e in partenza;

c. gli alloggiatori, sulle persone che abitano nella loro economia domestica.

2

Su richiesta, nei casi in cui l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 11 non è adempiuto, la Posta comunica gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i recapiti degli abitanti.

6 RS

943.03

Statistica

6

431.02

Sezione 3: Registri federali e cantonali

Art. 13

1 Gli organi che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-d gestiscono il numero di assicurato conformemente all'articolo 50c LAVS7.

2

La gestione di altre caratteristiche è retta dalle disposizioni federali determinanti, nonché dai requisiti del catalogo di cui all'articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.

3

L'Ufficio federale è consultato in caso di modifiche del contenuto di un registro.

Sezione 4: Approntamento, utilizzazione e comunicazione dei dati

Art. 14

Approntamento dei dati per scopi statistici da parte dei Cantoni e dei Comuni

1

I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell'invio dei dati.

2

Per alleggerire l'onere delle persone interrogate nell'ambito delle rilevazioni, su richiesta i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 7, eccetto che la legislazione cantonale ne escluda espressamente l'utilizzazione per scopi statistici. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari.

3

I dati sono trasmessi mediante supporto elettronico o in forma elettronica. Nel secondo caso, i dati devono essere criptati conformemente alla legge del 19 dicembre 20038 sulla firma elettronica.

4

L'Ufficio federale disciplina, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni tecniche generali della consegna dei dati, nonché la realizzazione delle interfacce.

5

In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale definisce altresì i controlli e gli standard di qualità necessari.


Art. 15

Approntamento dei dati per scopi statistici da parte di organi federali 1

Gli organi federali di cui all'articolo 2 capoverso 1 mettono gratuitamente i dati a disposizione dell'Ufficio federale.

2

Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari.

7 RS

831.10

8 RS

943.03

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Art. 16

Utilizzazione dei dati da parte dell'Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione 1

I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche.

2

Sulla base dei dati, l'Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche.

3

L'Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all'articolo 6 lettere a-h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l'esecuzione di rilevazioni statistiche.

4

Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS).


Art. 17

Comunicazione dei dati da parte dell'Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione 1

Per permettere ai servizi di statistica e di ricerca della Confederazione come pure agli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni di effettuare elaborazioni statistiche, l'Ufficio federale comunica loro gratuitamente i dati, senza denominazioni personali e senza numeri d'assicurato, o consente loro di accedervi tramite procedura di richiamo.

2

L'Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione degli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni, per l'esecuzione di rilevazioni statistiche, i dati di cui all'articolo 6 lettere a-h, j, k e m concernenti il loro territorio.

3

L'Ufficio federale può comunicare i dati, senza denominazioni personali e senza numeri d'assicurato, ad altri servizi ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché a privati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.

4

Al termine dei lavori, i destinatari di cui al capoverso 3 sono tenuti a restituire all'Ufficio federale i dati ricevuti o a confermargliene per scritto la distruzione. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto con l'approvazione scritta dell'Ufficio federale.

5

L'Ufficio federale comunica i dati soltanto se ne è garantita la protezione e sono stati presi i necessari accordi contrattuali.


Art. 18

Pubblicazione dei dati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione I risultati delle elaborazioni possono essere pubblicati soltanto in modo da non permettere l'identificazione delle persone interessate.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19

Termini per l'armonizzazione 1

Il Consiglio federale stabilisce i termini per l'armonizzazione tenendo conto delle esigenze legate al censimento della popolazione del 2010.

Statistica

8

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2

Esso può protrarre oltre il censimento del 2010 i termini per l'introduzione delle caratteristiche di cui all'articolo 6 lettere a e d nei registri degli abitanti e incaricare l'Ufficio federale di emanare le istruzioni per disciplinare i particolari.


Art. 20

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.


Art. 21

Disposizioni d'esecuzione cantonali 1

I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione. Le comunicano al Dipartimento federale dell'interno.

2

Se le disposizioni d'esecuzione non possono entrare in vigore nella forma legale prevista dal diritto cantonale entro il 1° gennaio 2009, i governi cantonali sono autorizzati a emanare le disposizioni transitorie necessarie ai fini dell'esecuzione.


Art. 22

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 23

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: art. 1 a 5, 6, lett. b a u, 7 a 12, 13 cpv. 2 e 3, art. 14 a 23 e all. n. 4: 1° novembre 20069 art. 6 lett. a, 13 cpv. 1 e all. n. 1 a 3: 1° gennaio 200810 9

DCF del 18 ott. 2006 10 O del 21 nov. 2007 (RU 2007 6717).

Armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone 9

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Allegato

(art. 22)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: ...11 11 La mod. può essere consultata alla RU 2006 4165.

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