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152.1

Legge federale
sull'archiviazione

(Legge sull'archiviazione, LAr)

del 26 giugno 1998 (Stato 1° maggio 2013) (Stato 1° maggio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 19972,

decreta:

1 [CS 1 3]. A questa disp. corrisponde ora l'art. 173 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2 FF 1997 II 753

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

1 La presente legge disciplina l'archiviazione di documenti:

a.
dell'Assemblea federale;
b.
del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale conformemente all'articolo 2 della legge federale del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, nonché delle formazioni dell'esercito;
c.
delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero;
d.4
del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale federale dei brevetti e delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato;
e.
degli istituti federali autonomi;
f.
della Banca nazionale svizzera;
g.
delle commissioni extraparlamentari;
h.
di altre persone di diritto pubblico o privato, ad eccezione dei Cantoni, per quanto esse adempiano compiti federali d'esecuzione a loro affidati;
i.
di servizi federali che sono stati sciolti.

2 La presente legge si applica inoltre all'utilizzazione degli archivi della Confederazione da parte di organi della Confederazione stessa e da parte di terzi.

3 Il Tribunale federale disciplina l'archiviazione dei suoi documenti conformemente ai principi della presente legge e dopo aver consultato l'Archivio federale.5

3 RS 172.010

4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

5 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 2 Principio

1 Vengono archiviati tutti i documenti della Confederazione che hanno un valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale.

2 L'archiviazione contribuisce alla certezza del diritto nonché alla gestione continua e razionale dell'amministrazione. Realizza in particolare le condizioni necessarie alla ricerca nel campo della storia e delle scienze sociali.

Art. 3 Definizioni

1 Ai sensi della presente legge sono documenti tutte le informazioni registrate, indipendentemente dal loro supporto, che sono state raccolte o prodotte nell'adempimento di compiti pubblici della Confederazione, nonché tutti i mezzi ausiliari e i dati complementari necessari alla comprensione e all'utilizzazione di dette informazioni.

2 Si considerano archivi i documenti che sono stati ripresi dall'Archivio federale a fini di conservazione o che vengono archiviati autonomamente da altri servizi conformemente ai principi della presente legge.

3 Hanno un valore archivistico i documenti che hanno un'importanza giuridica o amministrativa o un grande valore informativo.

Sezione 2: Tutela dei documenti

Art. 4 Competenza in materia di archiviazione

1 L'Archivio federale archivia i documenti della Confederazione.

2 L'archiviazione di documenti dei Cantoni risultanti dall'esecuzione di compiti per conto della Confederazione è di competenza dei Cantoni medesimi sempre che una legge federale non disponga altrimenti.

3 La Banca nazionale svizzera nonché gli istituti autonomi designati dal Consiglio federale si occupano essi stessi dell'archiviazione dei loro documenti conformemente ai principi della presente legge.

4 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale federale dei brevetti e le commissioni federali di ricorso e d'arbitrato offrono all'Archivio federale di riprendere i loro documenti, sempre che non siano in grado di occuparsi autonomamente dell'archiviazione conformemente ai principi della presente legge.6

5 Le altre persone di diritto pubblico o privato che adempiono compiti federali d'esecuzione a loro affidati si occupano in maniera autonoma dell'archiviazione dei relativi documenti conformemente ai principi della presente legge o offrono all'Archivio federale di riprenderli. Il Consiglio federale emana un'ordinanza in tal senso.

6 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

Art. 5 Gestione dell'informazione e degli atti

1 L'Archivio federale garantisce ai servizi tenuti ad offrire i loro documenti una consulenza per quanto concerne l'organizzazione, la gestione, la conservazione e il versamento dei loro documenti. Può offrire detta consulenza anche ad altri servizi.

2 Ha il diritto di visitare i servizi di registratura o quelli incaricati della gestione delle informazioni dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti e di fare rilevamenti in merito allo stato dei documenti da essi conservati.

3 Emana, all'attenzione dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti, istruzioni relative:

a.
alla gestione, alla conservazione e al versamento di documenti;
b.
alla costituzione e alla gestione di archivi paralleli.
Art. 6 Obbligo di offerta dei documenti

I servizi o le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 devono offrire all'Archivio federale di riprendere tutti i documenti dei quali non hanno più bisogno in modo permanente, sempre che non siano essi stessi competenti per la loro archiviazione.

Art. 7 Determinazione del valore archivistico e ripresa di documenti

1 L'Archivio federale determina, in collaborazione con i servizi di cui all'articolo 1 capoverso 1, il valore archivistico dei documenti.

2 I documenti dei quali è stato determinato il valore archivistico devono essere consegnati all'Archivio federale dai servizi tenuti ad offrirli. I servizi che non sono tenuti ad offrire i loro documenti si occupano essi stessi dell'archiviazione.

3 L'Archivio federale può conservare provvisoriamente documenti considerati senza valore archivistico qualora la legislazione federale preveda che essi devono essere conservati.

Art. 8 Distruzione di documenti

1 I documenti che devono essere offerti non possono essere distrutti senza l'autorizzazione dell'Archivio federale.

2 L'Archivio federale non distrugge alcun documento senza l'autorizzazione del servizio che versa documenti (servizio mittente).

Sezione 3: Accessibilità agli archivi

Art. 9 Principio della libera consultazione e termine di protezione

1 Gli archivi della Confederazione sono accessibili al pubblico, a titolo gratuito, dopo la scadenza di un termine di protezione di 30 anni, fatti salvi gli articoli 11 e 12.

2 I documenti che erano accessibili al pubblico già prima del loro versamento all'Archivio federale lo restano anche in seguito.

Art. 11 Proroga del termine di protezione per i dati personali

1 Gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità sono soggetti ad un termine di protezione di 50 anni, salvo che la persona interessata ne abbia autorizzato la consultazione.

2 Il termine di protezione prorogato si estingue tre anni dopo la morte della persona interessata. È fatto salvo l'articolo 12.

3 Nel caso di ricerche che non si riferiscono espressamente a persone il dipartimento competente può autorizzare la consultazione durante la proroga del termine di protezione e limitarla per mezzo dell'imposizione di determinati oneri.

Art. 12 Altre restrizioni alla consultazione

1 Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione di determinate categorie di archivi da parte di terzi, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, limitarne o vietarne la consultazione per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione.

2 Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone nel caso particolare alla consultazione di archivi da parte di terzi, il servizio mittente o l'Archivio federale può limitarne o vietarne la consultazione per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione.

Art. 13 Consultazione durante il termine di protezione

1 Su richiesta dell'Archivio federale i servizi mittenti possono, già prima della scadenza dei termini di protezione di cui agli articoli 9, 11 o 12 capoverso 1, rendere accessibili al pubblico i loro archivi o accordare a singole persone il diritto di consultarli, qualora non vi si opponga:

a.
alcuna prescrizione legale né
b.
alcun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione.

2 Tali autorizzazioni si applicano alle stesse condizioni a tutti i richiedenti.

3 L'autorizzazione precisa in quale misura gli archivi possono essere consultati. La consultazione può essere subordinata a oneri e condizioni; segnatamente può essere stabilito che i dati personali vengano resi anonimi.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura d'autorizzazione e le condizioni relative alla consultazione, sempre che non siano applicabili le disposizioni generali della procedura amministrativa.

Art. 14 Consultazione da parte dei servizi mittenti

1 I servizi mittenti possono consultare i documenti da essi versati anche durante il termine di protezione.

2 Nel caso di dati personali i servizi mittenti possono, durante il termine di protezione, consultare i documenti da essi versati qualora ne abbiano bisogno:

a.
come mezzi di prova;
b.
a fini legislativi o giurisprudenziali;
c.
per la valutazione a fini statistici; o
d.
per una decisione in merito alla concessione, alla limitazione o al rifiuto del diritto alla consultazione o all'informazione della persona interessata.

3 Sono fatte salve limitazioni previste da altri disciplinamenti legali.

4 Gli archivi non possono più essere modificati.

Art. 15 Informazioni destinate alle persone interessate; contestazione

1 La comunicazione di informazioni e la concessione della consultazione alle persone interessate sono disciplinate dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati. I servizi mittenti decidono in merito al rifiuto di fornire informazioni.

2 L'Archivio federale può inoltre differire o limitare la comunicazione di informazioni qualora essa sia incompatibile con una gestione amministrativa razionale.

3 Le persone interessate non possono esigere la distruzione o la rettifica di dati; devono limitarsi a segnalarne il carattere litigioso o l'inesattezza.

Art. 16 Consultazione di lasciti e depositi

1 La consultazione di lasciti o depositi di persone fisiche o giuridiche è disciplinata dalle disposizioni dei contratti di cessione.

2 In assenza di siffatte disposizioni, si applicano quelle relative agli archivi della Confederazione.

Sezione 4: Organizzazione e utilizzazione

Art. 17 Altri compiti dell'Archivio federale

1 L'Archivio federale conserva gli archivi storici della Repubblica Elvetica, dell'epoca dell'Atto di mediazione e del periodo della Dieta.

2 Si impegna a mettere al sicuro archivi e lasciti di persone di diritto privato o pubblico che hanno un'importanza nazionale. Ai fini della ripresa di detti archivi può stipulare contratti.

3 Provvede affinché gli archivi siano conservati in maniera sicura e adeguata, messi in valore e diffusi e partecipa al loro sfruttamento.

4 L'Archivio federale lavora in collaborazione con i servizi della Confederazione, con i Cantoni e con i privati. Si adopera ai fini del promovimento dell'archivistica. Collabora con organizzazioni nazionali e internazionali attive in questo ambito.

Art. 18 Prestazioni di servizio speciali

1 Il Consiglio federale può autorizzare l'Archivio federale, nell'ambito di un mandato di prestazioni, a fornire, nei limiti delle sue competenze, prestazioni di servizio particolari a terzi, segnatamente lavori di restauro e di conservazione, nonché consulenze in materia di gestione dell'informazione. Queste prestazioni sono convenute in contratti di diritto privato.

2 Le prestazioni possono essere fornite soltanto a titolo di attività accessorie nell'adempimento di mansioni legali e non possono essere offerte al di sotto del prezzo di costo.

Art. 19 Utilizzazione degli archivi a fini commerciali

1 L'utilizzazione degli archivi a fini commerciali necessita di un'autorizzazione.

2 L'autorizzazione può essere subordinata alla conclusione di un contratto che disciplini l'entità dell'utilizzazione ed un'eventuale partecipazione della Confederazione agli utili.

3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni, la procedura e le competenze per l'autorizzazione e la conclusione del contratto relativo all'utilizzazione degli archivi a fini commerciali.

Art. 20 Inalienabilità e imprescrittibilità

1 Gli archivi della Confederazione sono inalienabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per via d'ordinanza.

2 Terzi non possono acquisire gli archivi nemmeno per prescrizione.

Art. 22 Esemplari giustificativi

Un esemplare giustificativo di tutti i lavori e di tutte le pubblicazioni che si fondano interamente o parzialmente sugli archivi dell'Archivio federale deve essere consegnato gratuitamente a quest'ultimo.

Sezione 5: Disposizione penale

Art. 23

Chiunque rende note informazioni provenienti da archivi soggetti al termine di protezione o in altro modo espressamente sottratti alla pubblicazione è punito con una multa, sempre che non si sia in presenza di una fattispecie penale più grave.8

8 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2 Disciplina le modalità di versamento e di archiviazione di documenti di servizio di persone che, in virtù di un mandato, esercitano un'attività di diritto privato per conto della Confederazione.

Art. 26 Disposizione transitoria

1 Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle del decreto federale del 9 ottobre 199210 concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione, una volta scaduta la durata di validità di detto decreto.

2 I documenti di cui nel citato decreto non possono essere consultati dall'amministrazione per 50 anni a decorrere dalla data dell'ultimo documento di una pratica o di un fascicolo.

10 [RU 1993 375, 1995 4093 all. n. 3. RU 2001 189 art. 1]

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199911

11 DF dell'8 set. 1999.