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680

Legge federale
sulle bevande distillate

(Legge sull'alcool, LAlc)1

del 21 giugno 1932 (Stato 1° giugno 2024)

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 105 e 131 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1931,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1

La fabbricazione, la rettificazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, la vendita e l'imposizione fiscale delle bevande distillate sono retti dalla presente legge. Ove questa non disponga altrimenti, sono riservate la legislazione sulle dogane e quella sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo.

Art. 2

1 È bevanda distillata nel senso della presente legge l'alcool etilico in tutte le sue forme, qualunque ne sia il modo di fabbricazione.

2 Salva la restrizione prevista nel capoverso 3, i prodotti alcoolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione non sono sottoposti alle disposizioni della presente legge, in quanto il loro tenore alcoolico non superi il 15 per cento del volume, o il 18 per cento del volume trattandosi di vini naturali di uve fresche.4

3 Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti che contengono un'aggiunta d'alcool.

4 Il Consiglio federale sottoporrà, mediante ordinanza, alla presente legge qualsiasi altra specie di alcool potabile e atto a sostituire l'alcool etilico.

4 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

Capo secondo: Produzione indigena

Art. 3

1 Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione.

2 Di regola, l'esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private.

3 La produzione non industriale delle acquaviti di frutta e cascami di frutta, di sidro, di uva, di vino, di vinacce di uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche ed altre materie indigene analoghe è permessa, sempreché queste materie provengano esclusivamente dai poderi del produttore (prodotti propri) o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. Tuttavia queste materie possono essere distillate soltanto nelle distillerie domestiche che possiedono una concessione o per conto di committenti.5

4 Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso o dal committente.

5 Il Consiglio federale determinerà, mediante ordinanza, ciò che si deve intendere per produzione non industriale e designerà le materie prime che possono essere distillate dagli esercenti di distillerie domestiche.6

5 Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946).

6 Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946).

Art. 4

1 Per la fabbricazione e per la rettificazione delle bevande distillate, la Confederazione accorda concessioni che prevedono il diritto di presa in consegna da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nonché, per la fabbricazione delle specialità e per la distillazione per conto di terzi, concessioni che non prevedono questo diritto.7

2 Le concessioni che prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate:8

a.
alle distillerie di patate, di barbabietole ed altre materie analoghe, cioè alle distillerie stabili che adoperano patate indigene o i residui della fabbricazione dello zucchero di barbabietole indigene;
b.
alle distillerie di frutta a granelli, cioè alle distillerie stabili od ambulanti che adoperano, per loro proprio conto, materie prime indigene, come mele e pere, loro sidri, cascami ed altri residui di queste materie;
c.
alle distillerie industriali, cioè alle aziende che adoperano cascami della fabbricazione del lievito compresso e dello zucchero o altre materie prime di provenienza indigena o straniera;
d.
agli stabilimenti di rettificazione, cioè alle aziende che producono alcool di alta gradazione, alcool assoluto o che rettificano acquaviti;
e.
alle fabbriche d'alcool, cioè alle aziende che producono alcool mediante procedimenti chimici.

3 Le concessioni che non prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate:9

a.
alle distillerie di specialità, cioè alle distillerie stabili o ambulanti che adoperano frutta a nocciolo; frutta a granelli, che non siano mele e pere o loro prodotti, cascami e residui; vino, cascami e residui della produzione del vino; radici di genziana; bacche o altre materie analoghe;
b.
alle distillerie per conto di terzi, cioè alle distillerie stabili o ambulanti che adoperano, per conto di committenti e verso rimunerazione, le materie prime designate nell'articolo 3 capoverso 3.

4 Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un'azienda può ottenere nello stesso tempo diverse concessioni.

7 Nuovo testo giusta il n. I 25 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 5

1 Le concessioni saranno accordate nella misura corrispondente ai bisogni economici del Paese.

2 Esse devono rendere possibile d'utilizzare, a tempo debito, i cascami e i residui della frutticoltura, della viticoltura e della coltivazione delle barbabietole da zucchero, nonché le eccedenze di frutta e patate, in quanto queste materie prime non possano essere razionalmente adoperate altrimenti che nella distilleria.

3 Le concessioni per la distillazione delle materie prime indigene sono accordate di preferenza alle aziende situate nelle regioni in cui la produzione supera in generale i bisogni dell'alimentazione e del foraggiamento.

4 La concessione non può durare più di dieci anni. Essa non può essere accordata che se tanto la persona del concessionario quanto la costruzione e gl'impianti tecnici assicurano un esercizio razionale dell'azienda. Il Consiglio federale emana le norme a ciò occorrenti. Può, fra altro, dichiarare incompatibile l'esercizio d'una distilleria e l'esercizio simultaneo di un'altra professione che ostacolasse la vigilanza della distilleria o del commercio delle bevande distillate.

5 Il trasferimento di una concessione a un'altra persona o a un'altra distilleria è subordinato all'autorizzazione dell'UDSC10. Quest'autorizzazione dev'essere data se la distilleria è trasferita in via ereditaria e l'erede adempie le condizioni prescritte.

10 Nuova espr. giusta il n. I 25 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 6

1 Le concessioni sono accordate o rinnovate dall'UDSC, a domanda e senza spese.

2 Tanto del rilascio quanto del rinnovo è steso atto.

3 In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione o di cessazione di uno dei motivi che ne hanno determinato il rilascio o il rinnovo, l'UDSC può, dopo aver sentito l'interessato, ritirare la concessione prima della sua scadenza.

4 ...11

11 Abrogato dal n. II cpv. 1 n. 8 della LF del 20 dic. 1968 che modifica quella sull'OG, con effetto dal 1° ott. 1969 (RU 1969 755; FF 1965 II 901).

Art. 7

1 Le distillerie date in concessione sono poste sotto il controllo dell'UDSC. Questo può valersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali.12

2 Il concessionario deve tenere un controllo indicante la provenienza delle materie prime, le sorta e quantità di bevande distillate ottenute e l'uso di esse. È inoltre obbligato a consentire in ogni tempo il libero accesso nei locali d'esercizio agli agenti incaricati dell'applicazione della presente legge, e ad autorizzarli ad esaminare la sua contabilità e a fornir loro ogni schiarimento necessario.

3 Per l'acquisto, l'impianto, il trasporto da un luogo all'altro, la sostituzione o la trasformazione d'apparecchi ed accessori della distillazione occorre l'autorizzazione dell'UDSC.13

4 Il Consiglio federale è autorizzato a sottoporre al controllo dell'UDSC anche gli impianti che possono servire alla produzione di bevande distillate e non sono oggetto di una concessione. Il capoverso 3 può essere dichiarato applicabile a questi impianti.14

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

13 Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).

14 Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 9

1 Il regime delle distillerie che adoperano residui della fabbricazione dello zucchero di barbabietole è fissato nell'atto di concessione.

2 Di regola, le distillerie che adoperano frutta a granelli non sono contingentate. Il Consiglio federale è però autorizzato a prendere tutte le misure atte a limitare la distillazione delle frutta, a condizione di non nuocere alla loro utilizzazione adeguata e tempestiva.

3 Il contingente delle distillerie industriali, degli stabilimenti di rettificazione e delle fabbriche d'alcool è fissato caso per caso nell'atto di concessione.

Art. 1017

1 L'UDSC fissa annualmente la quantità di bevande distillate che essa prende in consegna per coprire il suo fabbisogno.

2 Essa può inoltre prendere in consegna dell'acquavite allo scopo di assorbire le eccedenze del mercato.

3 Prima del raccolto, essa comunica alle distillerie titolari di una concessione che prevede il diritto di presa in consegna la quantità che prenderà in consegna ed il relativo prezzo. Le distillerie possono fare le loro offerte fondandosi su questi dati. Se le offerte superano la quantità che sarà presa in consegna, la quota attribuita alle singole distillerie è ridotta proporzionalmente.

4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che devono essere adempiti dalle bevande distillate prese in consegna dall'UDSC come pure le modalità della presa in consegna.

5 Le bevande distillate fabbricate con materie prime a base di frutta a granelli sono assoggettate all'imposta conformemente agli articoli 20 a 23.

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 11

1 I prezzi delle bevande distillate assunte dall'UDSC sono fissati dal Consiglio federale.

2 I prezzi delle bevande distillate che l'UDSC prende in consegna per coprire il suo fabbisogno sono fissati tenendo conto dell'utilizzazione delle eccedenze e dei cascami delle materie prime come pure del prezzo di costo di una produzione razionale. L'acquavite fabbricata mediante alambicco può avere un prezzo diverso da quella ottenuta nelle distillerie a colonna.19

3 I prezzi delle bevande distillate che l'UDSC prende in consegna per assorbire le eccedenze del mercato sono fissati secondo le quantità. Essi devono essere inferiori a quelli fissati secondo il capoverso 2.20

4 e 5 ...21

6 Il prezzo pagato alle distillerie industriali e alle fabbriche d'alcool deve, di regola, corrispondere al prezzo medio di costo dell'etanolo della stessa qualità importato dall'UDSC. Per fissare questo prezzo, si potrà tenere equamente conto delle spese effettive di produzione, comprendendo l'interesse e l'ammortamento del capitale investito.22

7 Gli stabilimenti di rettificazione riceveranno un'indennità per le loro spese.

8 Nel fissare i prezzi si potrà tener equo conto delle differenze di qualità.


19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

21 Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 12

1 Il diritto di distillare specialità non è limitato né quanto alla quantità della produzione, né quanto alla provenienza delle materie prime.

2 L'UDSC non prende in consegna i prodotti delle distillerie di specialità.24

3 Le specialità ricavate da materie prime indigene sono tassate in conformità degli articoli 20 a 23.

4 ...25

5 ...26

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

25 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

26 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 329).

Art. 13

1 Le concessioni per l'esercizio delle distillerie che lavorano per conto di terzi sono date alle distillerie ambulanti. Esse possono essere date anche a distillerie stabili ove quelle ambulanti siano insufficienti o ciò sia giustificato da circostanze locali o da circostanze anteriori all'attuazione della presente legge.

2 Salvo che non fruiscano di una delle altre concessioni previste nell'articolo 4, le distillerie per conto di terzi non devono lavorare per proprio conto, ma solo per conto di committenti. Esse distilleranno, per conto di questi ultimi, soltanto le materie prime designate nell'articolo 14.

3 L'acquavite in tal modo ottenuta deve essere consegnata al committente.27

4 ...28

27 Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).

28 Abrogato dall'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, con effetto dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).

Art. 14

1 La produzione non industriale di acquavite di frutta e cascami di frutta, di sidro, succo fermentato, di uva, di vino, di vinacce d'uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche o di altre materie analoghe indigene, provenienti esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese, è autorizzata soltanto nelle distillerie domestiche concessionate.29

2 L'esercente d'una distilleria domestica, il cui raccolto sia stato decimato dalla grandine o da altre intemperie, può ottenere dall'UDSC, per la durata di un anno, la concessione di distillare prodotti propri e materie prime fornite da terzi, senza perdere con ciò il diritto al fabbisogno esente da imposta, previsto nell'articolo 16.

3 ...30

4 ...31

5 Gli apparecchi e gli accessori suddetti non possono, di regola, essere trasferiti a terzi se non unitamente all'azienda agricola alla quale appartengono (dominio della distilleria). Se questo dominio viene ad essere frazionato, la distilleria non può più essere esercitata che sulla parcella sulla quale si trovava prima del frazionamento.

6 Senza l'autorizzazione dell'UDSC, gli apparecchi per distillare o i loro accessori non possono essere né sostituiti né trasformati a scopo di aumentarne la capacità di produzione, né trasferiti a terzi, se questo trasferimento non è in relazione con quello del dominio della distilleria. Nell'autorizzazione può essere prescritto il modo in cui la sostituzione o la trasformazione deve essere fatta.

7 ...32

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

30 Abrogato dall'art. 12 cpv. 3 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, con effetto dal 6 apr. 1945 (CS 6 946).

31 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

32 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 1533

1 La distilleria domestica è posta sotto la vigilanza dell'UDSC. Questo può valersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali.

2 Il distillatore non può fare alcuna trasformazione senza aver fornito all'UDSC tutte le indicazioni prescritte.

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 16

Per il fabbisogno della propria economia domestica e della propria azienda agricola, l'esercente di una distilleria domestica non è autorizzato a trattenere, in esenzione da imposta, se non l'acquavite a ciò necessaria, che provenga dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel paese. Il Consiglio federale emanerà delle norme intese a garantire l'efficacia di questa disposizione e a prevenire l'impiego abusivo dell'acquavite esente da imposta.

Art. 1734

1 L'UDSC può prendere in consegna l'acquavite di frutta a granelli non necessaria all'economia domestica ed all'azienda agricola del distillatore domestico. Gli articoli 10 e 11 sono applicabili per analogia.

2 L'acquavite di frutta a granelli ceduta a terzi gratuitamente o contro rimunerazione è assoggettata all'imposizione conformemente agli articoli 20 a 23.

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 1835

1 L'UDSC non prende in consegna l'acquavite di specialità prodotta dai distillatori domestici.

2 Le acquaviti di specialità cedute a terzi gratuitamente o contro rimunerazione sono assoggettate all'imposizione conformemente agli articoli 20 a 23.

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 1936

1 Chi vuole ottenere acquavite di frutta a granelli o di specialità può fare distillare le sue materie prime da una distilleria che lavora per conto di terzi.

2 I produttori che fanno distillare materie indigene provenienti esclusivamente dai loro poderi o raccolte, a loro cura, allo stato selvatico, sono riconosciuti committenti-esercenti di distillerie domestiche, se soddisfano alle condizioni fissate dal Consiglio federale conformemente all'articolo 3 capoverso 5 per la produzione non industriale di bevande distillate. Il Consiglio federale può tuttavia sottoporre il riconoscimento dei committenti-esercenti di distillerie domestiche a limitazioni, in quanto queste siano necessarie per evitare abusi.

3 Quando circostanze speciali impediscono l'utilizzazione di una distilleria che lavora per conto di terzi, l'UDSC può autorizzare il proprietario di una distilleria domestica a eseguire la distillazione per conto di un committente-esercente di distilleria domestica o a dargli in locazione il suo impianto.

4 Le prescrizioni concernenti la sorveglianza degli esercenti di distillerie domestiche, l'utilizzazione e l'imposizione dell'acquavite sono applicabili anche ai committenti-esercenti di distillerie domestiche.

5 I committenti che non adempiono le condizioni del capoverso 2 sono sottoposti alle prescrizioni concernenti i distillatori professionali per l'autorizzazione di distillare, il controllo, l'utilizzazione e l'imposizione dell'acquavite prodotta. Il controllo può essere semplificato per i committenti che producono acquavite in piccole quantità.

6 Se un committente è stato punito per contravvenzione grave alla legge sull'alcool o per recidiva nella contravvenzione, oppure è dedito al bere, l'UDSC può vietargli di dare ordini di distillare conformemente al capoverso 5. Il Consiglio federale può inoltre dichiarare il diritto di far distillare incompatibile con l'esercizio di determinate professioni, se esso ha per effetto d'intralciare il controllo delle materie prime, della produzione e della utilizzazione dell'acquavite.

36 Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).

Art. 20

1 L'imposta sulle specialità è prelevata sulle acquaviti ottenute mediante la distillazione delle frutta a nocciolo, delle frutta a granelli che non siano le mele e le pere o loro prodotti o cascami e residui, dell'uva, del vino, delle vinacce d'uva, delle fecce di vino, delle radici di genziana, delle bacche e altre materie analoghe. Questi prodotti sono totalmente soggetti all'imposta se sono stati fabbricati in distillerie date in concessione. Se essi sono stati fabbricati in distillerie domestiche o per conto di committenti, le sole quantità vendute o consegnate gratuitamente a terzi sono soggette all'imposta.

2 Quest'imposta è dovuta:

a.
dall'esercente della distilleria data in concessione, secondo l'articolo 12;
b.
dall'esercente della distilleria domestica, secondo l'articolo 18 capoverso 2, o dal committente, secondo l'articolo 19.

3 ...37

37 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 21

1 L'acquavite ottenuta nelle distillerie date in concessione è assoggettata all'imposta secondo il quantitativo prodotto.38

2 Le piccole aziende possono essere assoggettate all'imposta secondo il quantitativo delle materie prime e il loro rendimento medio presunto, oppure in blocco.

3 L'acquavite ottenuta nelle distillerie domestiche o per conto di committenti è assoggettata all'imposta per la quantità venduta o consegnata a terzi. L'imposizione può essere fatta anche in blocco.

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 2239

1 Il Consiglio federale fissa l'aliquota dell'imposta dopo aver sentito gli interessati. Esso tiene conto delle aliquote d'imposta applicate nei Paesi limitrofi.

2 Accorda agevolazioni fiscali ai piccoli produttori per una quantità determinata della loro produzione, a condizione che le materie prime distillate, secondo l'articolo 14 capoverso 1 provengano esclusivamente dal raccolto indigeno del produttore o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese.

3 L'imposta è fissata per ettolitro alla temperatura di 20° C.

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

Art. 23

1 L'UDSC può prescrivere la forma della notifica della quantità di alcool prodotta o uscita dai depositi fiscali e può in particolare ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.40

1bis Il Consiglio federale disciplina la procedura di tassazione.41

2 Ogni contribuente dovrà tenere i registri, riempire i formulari e fare le dichiarazioni occorrenti alla tassazione.

3 Gli agenti di controllo competenti possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso. A tal fine, il titolare di una distilleria deve accordare agli agenti di controllo il libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornire loro ogni informazione necessaria, mostrare loro le scorte e permettere loro di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi.42

4 L'UDSC fissa la data alla quale l'imposta è esigibile.

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

41 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 23bis 43

1 All'imposta sulle acquaviti sono assoggettati:

a.
i prodotti a cui sono state addizionate bevande distillate;
b.44
i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento del volume, le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle;
c.
i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze.

2 L'imposta è ridotta del 50 per cento per:

a.45
i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume;
b.
le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle, con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume;
c.
i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze, con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume.

2bis L'imposta è aumentata del 300 per cento per le bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un'edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.46

3 Il Consiglio federale regola l'assoggettamento all'imposta come pure il rimborso o il computo dell'onere fiscale che conformemente alla presente legge è stato percepito sulle materie prime impiegate.

43 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 329).

44 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

45 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

46 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 455; FF 2003 1950).

Art. 2548

L'UDSC può ordinare che gli apparecchi per distillare non aventi più diritto ad una concessione siano modificati in modo da escluderne un'utilizzazione abusiva.

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Capo terzo: Importazione, esportazione e transito

Art. 2851

Le bevande distillate possono essere importate dietro pagamento di un'imposta pari all'imposta sulle acquaviti di specialità.

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 2952

I generi alimentari contenenti alcool sono imposti all'aliquota del prodotto alcoolico in essi contenuto. Per il rimanente, le imposte gravanti l'importazione di prodotti alcoolici destinati all'uso come bevande o generi voluttuari sono disciplinate all'articolo 23bis.

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 3154

1 Le bevande distillate e i prodotti alcoolici impropri al consumo come bevande o generi voluttuari sono esenti dall'imposta.

2 Il Consiglio federale stabilisce:

a.
in quali casi occorre effettuare una denaturazione;
b.
le persone abilitate a effettuare la denaturazione.

3 L'UDSC disciplina la denaturazione.

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 3255

1 Chiunque vuole impiegare etanolo non tassato e non denaturato per la fabbricazione di prodotti impropri al consumo come bevande o generi voluttuari oppure in processi commerciali non finalizzati alla produzione di bevande o generi voluttuari deve ottenere un'autorizzazione d'impiego dall'UDSC.

2 Il Consiglio federale definisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione d'impiego. L'UDSC stabilisce nell'autorizzazione i vincoli per i prodotti e i processi di cui al capoverso 1.

3 Il titolare dell'autorizzazione d'impiego può:

a.
consegnare etanolo non tassato e non denaturato ad aziende che possiedono un'autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un'autorizzazione d'impiego; e
b.
senza la prestazione di una garanzia, impiegare per uno scopo imponibile, con una notifica per l'imposizione, etanolo non tassato e non denaturato fino a una quantità annua di 2000 litri di alcool puro oppure consegnarlo per un impiego assoggettato all'imposta.

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 3457

1 Per il calcolo, la riscossione e la garanzia dell'imposta pagabile al confine si applicano le norme della legislazione doganale.

2 Il Consiglio federale può autorizzare le aziende che offrono le garanzie necessarie a fabbricare, trasportare, gestire e depositare bevande distillate in sospensione d'imposta in un deposito fiscale.

3 Esso disciplina le condizioni per l'autorizzazione di un deposito fiscale e per la sua gestione.¨

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 3558

1 L'UDSC sorveglia l'impiego delle bevande distillate.

2 Gli agenti di controllo competenti possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso. A tal fine, il titolare di una distilleria deve accordare agli agenti di controllo il libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornire loro ogni informazione necessaria, mostrare loro le scorte e permettere loro di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi.

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 36

1 Chiunque esporta prodotti fabbricati con bevande distillate, per le quali sono state pagate le tasse fiscali, ha diritto ad un rimborso proporzionato alla quantità adoperata. È considerata esportazione anche l'introduzione in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l'articolo 17 capoverso 1bis della legge del 18 marzo 200559 sulle dogane.60

2 L'aliquota del rimborso è calcolata sulla base delle tasse fiscali previste nella presente legge e gravanti i prodotti esportati. Se non è possibile determinare l'importo esatto di queste tasse, il rimborso si farà secondo l'aliquota più bassa.

3 Il rimborso è eseguito alla fine dell'esercizio annuo. Nel corso di esso, l'UDSC può versare acconti.

4 Nessun rimborso sarà eseguito sulle esportazioni di quantità inferiori a cinque chilogrammi lordi.

5 Il transito dell'alcool e dei prodotti contenenti alcool è esentato da qualsiasi onere fiscale previsto dalla presente legge. Per quanto concerne la garanzia delle tasse previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legislazione doganale.61

59 RS 631.0

60 Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

Capo quarto: ...

Capo quinto: Commercio delle bevande distillate64

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

Art. 3965

1 Esercita il commercio di bevande distillate chi le vende, procura o altrimenti fornisce verso compenso.

2 È considerata commercio anche la fornitura gratuita a scopo pubblicitario. Sono eccettuati i regali consegnati a una cerchia determinata di persone.

3 Per commercio all'ingrosso s'intende qualsiasi fornitura a rivenditori e a imprese che impiegano bevande distillate nell'elaborazione dei loro prodotti.

4 Ogni altra forma di commercio, compresa la mescita, è considerata commercio al minuto.

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

Art. 4067

1 ...68

2 ...69

3 ...70

3bis ...71

4 e 5 ...72

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

68 Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

69 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

70 Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

71 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

72 Abrogati dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 4174

1 Sono vietate le seguenti forme di commercio al minuto di bevande distillate:

a.
commercio ambulante;
b.
vendita nelle vie e piazze accessibili a tutti, eccetto nelle adiacenze degli esercizi pubblici se la patente cantonale lo prevede;
c.
vendita di porta in porta;
d.
ordinazioni collettive;
e.
visite ai consumatori, senza loro invito, per raccogliere ordinazioni;
f.
vendita mediante distributori automatici accessibili a tutti;
g.
vendita a prezzi che non coprono i costi, eccettuate le realizzazioni di beni ordinate dall'autorità;
h.
vendita con aggiunte o altre convenienze per allettare il consumatore;
i.
consegna a fanciulli e ad adolescenti minori di 18 anni;
k.
consegna gratuita, a scopi pubblicitari, ad una cerchia indeterminata di persone, segnatamente distribuzione di campioni o organizzazione di degustazioni.

2 L'autorità competente può tuttavia autorizzare deroghe per:

a.
la mescita nelle vie e piazze accessibili a tutti in occasione di manifestazioni pubbliche;
b.
la vendita a prezzi che non coprono i costi, in caso di cessazione dell'attività commerciale o per altri gravi motivi;
c.
la consegna gratuita, a scopi pubblicitari, ad una cerchia indeterminata di persone, in occasione di fiere ed esposizioni ospitanti il commercio degli alimentari.

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

Art. 41a75

1 Per l'esercizio del commercio al minuto entro i confini cantonali occorre una patente rilasciata dall'autorità cantonale.

2 Chi gestisce più punti di vendita o di fornitura deve avere una patente per ognuno di essi.

3 Possono essere ammessi a esercitare il commercio al minuto delle bevande distillate i produttori d'acquavite, gli esercizi pubblici, compresi i servizi di ristorazione negli aeromobili, sui treni e sui battelli, le aziende del commercio dei vini e dei liquori, gli spacci franchi, le farmacie e le drogherie come pure i negozi che offrono un vasto assortimento di derrate alimentari, bevande analcoliche comprese.

4 ...76

5 È riservata la competenza dei Cantoni di sottoporre il commercio al minuto a restrizioni supplementari richieste dal bene pubblico.

6 Per il rilascio della patente i Cantoni riscuotono una tassa il cui importo è fissato secondo il genere e l'importanza dell'azienda.

75 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

76 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 4277

77 Abrogato dal n. I 1 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

Art. 42a78

Chiunque esercita il commercio di bevande distillate deve accordare agli agenti di controllo competenti libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornir loro ogni informazione necessaria, mostrare loro le riserve e permettere loro di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi.

78 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980 (RU 1982 694; FF 1979 I 53). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 42b79

1 La pubblicità per le bevande distillate, con la parola, l'immagine o il suono, può contenere soltanto indicazioni o rappresentazioni che si riferiscono direttamente al prodotto e alle sue proprietà.

2 I confronti di prezzi o la promessa di aggiunte o di altre convenienze sono vietati.80

3 La pubblicità per le bevande distillate è vietata:

a.
alla radio e alla televisione;
b.
in e su edifici o parti di edifici destinati ad usi pubblici, come pure nella loro area;
c.
in e su mezzi pubblici di trasporto;
d.
sui campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive;
e.
in occasione di manifestazioni cui partecipano soprattutto fanciulli e adolescenti o che sono organizzate precipuamente per loro;
f.
nelle aziende che vendono medicinali o la cui attività consiste essenzialmente nel salvaguardare la salute;
g.
sugli imballaggi e sugli oggetti d'uso che non contengono bevande distillate o non hanno nessuna connessione con esse.

4 È vietato organizzare concorsi che servono da pubblicità alle bevande distillate, ne presuppongono l'acquisto o ne prevedono la distribuzione a titolo di premi.

79 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983, ad eccezione del cpv. 3 lett. b, c, d e g che avrà effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 4381

L'UDSC promuove il coordinamento fra i Cantoni nel disciplinamento del commercio al minuto.

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

Capo quinto a:
Altri provvedimenti per diminuire il consumo delle bevande distillate
82

82 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 85; FF 1967 I 216).

Art. 43a83

1 Per diminuire il consumo di bevande distillate, la Confederazione sostiene, con sussidi, le organizzazioni e istituzioni, nazionali e intercantonali, che lottano mediante provvedimenti preventivi contro l'alcolismo. Detti sussidi possono essere concessi segnatamente per l'informazione e la ricerca.

2 I sussidi sono pagati dall'UDSC; per tale scopo va registrata una somma globale adeguata nel suo bilancio di previsione. L'UDSC può incaricare un organo competente di distribuire, parzialmente o totalmente, i sussidi.

3 È riservata l'assegnazione di sussidi cantonali, in virtù della decima dell'alcole, per combattere l'alcolismo.

83 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 85; FF 1967 I 216).

Capo sesto: Ripartizione dei proventi

Art. 4484

1 Sono considerati prodotto netto i proventi dell'imposta previa deduzione di un forfait d'esecuzione. Il Consiglio federale stabilisce le spese previste dalla legge e le spese d'esercizio necessarie che sono coperte dal forfait d'esecuzione.

2 Il prodotto netto è devoluto per il 10 per cento ai Cantoni; il 90 per cento resta alla Confederazione.

3 La ripartizione tra i Cantoni avviene sulla base della loro popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell'ultimo rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 4585

1 La parte del prodotto netto spettante alla Confederazione è impiegata per l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

2 La parte spettante ai Cantoni dev'essere impiegata nella lotta contro l'alcolismo, l'abuso di stupefacenti o di altre sostanze che generano dipendenza e l'abuso di medicamenti, nelle loro cause e nei loro effetti. I Cantoni presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto sull'impiego della loro quota.

3 Il Consiglio federale sottopone ogni tre anni all'Assemblea federale un rapporto sull'impiego delle quote cantonali.

85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1965; FF 1981 III 677).

Capo sesto a: Pegno fiscale86

86 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 4687

1 La Confederazione ha un diritto di pegno legale su tutti i prodotti assoggettati all'imposta secondo la presente legge, fabbricati o depositati sul territorio svizzero, se il pagamento dell'imposta appare compromesso, segnatamente quando la persona assoggettata allʼimposta:

a.
prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero; o
b.
è in mora con il pagamento.

2 Il diritto di pegno fiscale si applica anche ai prodotti assoggettati all'imposta secondo la presente legge per i quali non è ancora sorto il credito fiscale; esso ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 4788

1 L'UDSC fa valere il pegno fiscale sequestrando la merce.

2 Procede al sequestro della merce:

a.
prendendone possesso; o
b.
diffidando il possessore dal disporne.

3 Può liberare la merce sequestrata e consegnarla all'avente diritto contro la prestazione di una garanzia.

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 4889

1 Un pegno fiscale può essere realizzato quando:

a.
il credito fiscale così garantito è diventato esecutivo; e
b.
il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta è scaduto infruttuosamente.

2 Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private.

3 L'UDSC può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che:

a.
il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o
b.
il valore del pegno ammonti al massimo a 1000 franchi e il proprietario del pegno sia sconosciuto.

4 Il Consiglio federale può stabilire principi relativi alla procedura di realizzazione.

5 Il Consiglio federale stabilisce:

a.
le ulteriori condizioni alle quali l'UDSC può realizzare il pegno a trattative private;
b.
i casi nei quali l'UDSC può rinunciare alla realizzazione del pegno.

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Capo settimo:90 Rimedi giuridici

90 Originario avanti art. 47. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 49

1 Le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione.

2 Il reclamo deve essere presentato per scritto alla Direzione generale delle dogane; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. I mezzi di prova devono essere indicati sul reclamo e, se possibile, devono esservi allegati.

3 Se il reclamo è ammissibile, la Direzione generale delle dogane riesamina la decisione senza essere vincolata alle conclusioni presentate.

4 La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è stato ritirato, quando degli indizi facciano supporre che la decisione impugnata non sia conforme alla legge.

5 La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

Art. 50

Le decisioni emanate in virtù dell'articolo 42b possono essere impugnate entro 30 giorni, senza previo reclamo, dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Art. 51

1 I rimedi giuridici per le decisioni degli uffici doganali nell'ambito della procedura d'imposizione doganale sono rette dalla legge del 18 marzo 200591 sulle dogane.

2 Le altre decisioni emanate dagli uffici doganali o dalle direzioni di circondario in virtù della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni presentando ricorso alla Direzione generale delle dogane.

Capo ottavo:92 Disposizioni penali93

92 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

93 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

Art. 5294

1 È punito con la multa fino al quintuplo della perdita fiscale, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 197495 sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque:

a.
senza averne il diritto, fabbrica o rettifica bevande distillate;
b.
utilizza bevande distillate o prodotti di queste per usi contrari alle prescrizioni;
c.
si procura illecitamente una concessione, una licenza, un permesso di distillare o un'altra autorizzazione; o
d.
viola in altro modo le prerogative della Confederazione secondo la presente legge.

2 Se l'infrazione è commessa per mestiere o per abitudine, il massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino al triplo della perdita fiscale

94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 777, 2018 3501; FF 2016 3217).

95 RS 313.0

Art. 5396

1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a.
contravviene alle condizioni delle concessioni o agli obblighi imposti alle distillerie domestiche;
b.
senza averne il diritto acquista, installa, mantiene o modifica un apparecchio per distillare; o
c.
compromette altrimenti le prerogative della Confederazione secondo la presente legge.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 5497

1 Chiunque intenzionalmente sottrae un'imposta prevista dalla legislazione sull'alcool, o procaccia a sé o a un terzo un altro profitto fiscale indebito, come un condono o una restituzione dell'imposta, è punito con la multa fino al quintuplo dell'imposta sottratta o del profitto ottenuto.

2 Se l'infrazione è commessa per mestiere o per abitudine, il massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino al triplo dell'imposta sottratta o del profitto ottenuto.

4 Chiunque intenzionalmente compromette la riscossione di una tassa, ovvero tenta di procacciare a sé o a un terzo un altro profitto fiscale indebito, segnatamente mediante registrazioni inesatte, omettendo le registrazioni o le notificazioni prescritte o mediante false informazioni, è punito con la multa fino al triplo dell'imposta messa in pericolo.

5 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino all'importo dell'imposta messa in pericolo.

6 I capoversi 1-5 si applicano soltanto in quanto non si applichi l'articolo 14 DPA98.

97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

98 RS 313.0

Art. 56100

Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione bevande distillate è punito con la pena applicabile all'autore, se sa o deve presumere che:

a.
sono state illecitamente fabbricate o rettificate; o
b.
l'imposta cui sottostanno è stata sottratta.

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 57101

1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque disattende intenzionalmente le prescrizioni di controllo.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Infrazioni di poca entità possono essere punite con un ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.

3 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a.
contravviene alle prescrizioni concernenti la limitazione della pubblicità;
b.
disattende, nel commercio al minuto, i divieti previsti all'articolo 41.

4 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

5 L'emanazione di disposizioni penali per infrazioni ai disposti dell'articolo 41a capoversi 1 e 2, come anche il procedimento e il giudizio per siffatte infrazioni e per le violazioni, nel commercio al minuto cantonale, dei divieti di commercio previsti dall'articolo 41 incombono ai Cantoni.

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 58102

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una norma della legislazione sull'alcool, un'istruzione di carattere generale emanata in base a norme siffatte o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel presente articolo è punito con la multa fino a 5000 franchi. Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento e le spese possono essere addossate al contravventore.

2 È riservato il rinvio a giudizio in virtù degli articoli 285 o 286 del Codice penale svizzero103.

102 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

103 RS 311.0

Art. 58a104

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, lasciato in possesso di bevande spiritose o di etanolo sequestrati dall'UDSC a titolo di pegno fiscale, li distrugge o ne dispone senza il consenso dell'autorità. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 30 000 franchi.

104 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 59105

1 La DPA106 è applicabile in quanto gli articoli 59a-63 non vi deroghino.

2 Riservato l'articolo 57 capoverso 5, l'UDSC è l'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio.

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

106 RS 313.0

Art. 59a107

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se le persone punibili secondo l'articolo 6 DPA108 non possono essere determinate o possono esserlo soltanto con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l'UDSC può prescindere dal procedere contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa.

107 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

108 RS 313.0

Art. 59b109

Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo la presente legge o secondo un'altra legge e tali infrazioni sono tutte perseguite e giudicate dall'UDSC, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

109 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 60110

La prescrizione dell'azione penale conformemente all'articolo 11 capoverso 2 DPA111 è parimente applicabile alle infrazioni previste negli articoli 52, 53 e 56.

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

111 RS 313.0

Art. 62113

1 Al pagamento dell'indennità per perdita fiscale subita dall'UDSC per effetto di un'infrazione sono applicabili per analogia i disposti della legge federale del 22 marzo 1974114 sul diritto penale amministrativo concernenti l'obbligo di pagamento o restituzione (art. 12, 13 e 63).

2 La perdita fiscale è fatta valere dall'UDSC mediante decisione secondo la procedura amministrativa. La perdita che non può essere determinata con precisione viene fissata mediante stima.115

3 Chiunque ha ottenuto o tentato di ottenere indebitamente, per sé o per altri, un contributo (sussidio) previsto nella legislazione sull'alcool oppure qualsiasi altro vantaggio può, così come l'azienda che rappresenta, essere privato del diritto ai contributi per una durata massima di tre anni.116

113 Nuovo testo giusta il n 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

114 RS 313.0

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

116 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

Art. 63117

È tenuto a un equo risarcimento, indipendentemente dal procedimento penale, chiunque procura all'UDSC un danno patrimoniale con un'infrazione, pur senza essersi sottratto al pagamento di una tassa dovuta, né aver causato una perdita fiscale o aver ottenuto un contributo indebito. L'ammontare del risarcimento è stabilito dall'UDSC.

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Capo nono: Esazione

Art. 65

1 Le tasse previste dalla presente legge sono esigibili dal momento in cui sono state determinate. Gli eredi sono solidalmente responsabili del loro pagamento, anche se le tasse non sono ancora state fissate, fino a concorrenza dell'ammontare della successione. Essi subentrano al defunto nel diritto di ricorso.

2 ...119

119 Abrogato dal n. 11 dell'all. al DPA, con effetto dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

Art. 66

1 Per l'esazione dei crediti previsti nella presente legge, si può procedere in via di pignoramento anche in confronto dei debitori sottoposti alla procedura fallimentare, a meno che il fallimento non sia già stato pronunciato.

2 Divenuti che siano esecutivi, i provvedimenti e le decisioni delle autorità amministrative accertanti dei crediti sono equiparati alle sentenze esecutive giudiziarie, nel senso dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889120 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

3 ...121

120 RS 281.1

121 Abrogato dal n. 11 dell'all. al DPA, con effetto dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

Art. 67122

1 LʼUDSC può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari, anche se non sono né accertati con decisione passata in giudicato né scaduti, quando:

a.
i crediti non sono garantiti mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile; e
b.
il pagamento appare in pericolo, segnatamente quando il debitore:
1.
prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero, o
2.
è in ritardo con il pagamento.

2 La garanzia può essere prestata sotto forma di deposito di contanti, di titoli, di una garanzia bancaria o di una fideiussione solidale.

3 L'ordine di prestare garanzia è equiparato a una decisione giudiziaria ai sensi dell'articolo 80 LEF123. Esso costituisce un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 LEF.

4 L'opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.

5 Il ricorso contro l'ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

123 RS 281.1

Art. 69

1 Chiunque ha pagato per errore o in via d'esecuzione delle tasse non dovute, può rivendicarne interamente o parzialmente l'importo, entro il termine di un anno a contare dal pagamento.

2 Se, per errore, una tassa dovuta non è stata determinata o lo è stata insufficientemente, l'UDSC può rivendicarne l'intero ammontare o la differenza dal contribuente entro il termine di un anno dal giorno in cui si è verificato l'obbligo del pagamento o in cui è stata determinata la tassa. L'UDSC può rivendicare, entro il termine di un anno, anche le somme rimborsate in più.

3 L'UDSC può prorogare il termine di pagamento o condonare in tutto o in parte la tassa o la multa od ammenda, allorché la riscossione costituirebbe, date le particolari circostanze, un eccessivo aggravio per il contribuente.

4 Essa può parimente accordare una proroga per il pagamento dell'imposta sulle specialità, affine di tener conto delle condizioni di vendita di questi prodotti.

5 La tassa è condonata o rimborsata al contribuente assoggettato all'obbligo, secondo la presente legge, di tenere una contabilità se questi prova che la merce gravata è andata perduta.125

6 La tassa è condonata o rimborsata al contribuente se la merce viene distrutta sotto il controllo dell'UDSC, entro cinque anni a partire dal momento in cui è sorto l'onere fiscale.126

125 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

126 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Capo decimo: Organizzazione

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 70

1 Il Consiglio federale veglia sull'esecuzione della presente legge. Esso emana tutte le disposizioni ed istruzioni necessarie in quanto questa competenza non sia delegata ad altra autorità.

2 A questo scopo, il Dipartimento federale delle finanze sottopone al Consiglio federale delle proposte ed esegue le risoluzioni prese.128 Esso invigila la gestione dell'UDSC e prende i provvedimenti e le decisioni che gli sono riservati dalla presente legge.

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 71129

1 All'UDSC è affidata la gestione degli affari attinenti all'esecuzione della legislazione sull'alcool.

2 All'Ufficio federale dell'agricoltura è affidata la gestione degli affari attinenti alla valorizzazione analcolica delle materie prime distillabili.

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2017 777, 2024 128; FF 2016 3217).

Art. 72130

L'UDSC tiene un registro pubblico dei titolari di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 32 e 34.

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 73

1 Il Consiglio federale può delegare l'esercizio di certe funzioni ad altri servizi dell'Amministrazione federale, nonché alle autorità cantonali e comunali. Esso stabilisce il contributo alle spese che deve essere versato dall'UDSC. ... 131. 132

2 Inoltre, gli uffici della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti o circoli e dei Comuni, devono, nel limite delle loro attribuzioni, coadiuvare l'UDSC. In particolare, essi devono denunciargli le contravvenzioni di cui avessero ufficialmente conoscenza e aiutarla ad accertare i fatti e a perseguire i colpevoli.

131 Per. abrogato dal n. II 13 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1969, in vigore dal 1° apr. 1970 (RU 1970 529; FF 1969 I 711).

Art. 75

I funzionari e impiegati federali nonché tutte le altre persone incaricate dell'esecuzione della presente legge, devono, di fronte ai terzi, mantenere il segreto sugli accertamenti che fanno nell'esercizio delle loro funzioni.

Capo undicesimo: Disposizioni transitorie e finali

Art. 76

1 Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla legislazione sull'alcool sono retti dalle disposizioni della presente legge. ...134

2 I rapporti di diritto derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge federale del 23 dicembre 1886135 sulle bevande spiritose e dall'assegnazione d'indennità globali alle distillerie concessionarie continueranno ad avere vigore.

3 Dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, le autorità eserciteranno le loro mansioni secondo le disposizioni della legge stessa. ...136

4 Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le riserve disponibili della Regìa federale degli alcool (RFA), il cui ammontare sarà fissato mediante decreto federale, dovranno essere ripartite fra i Cantoni in conformità dell'articolo 22 della legge federale del 29 giugno 1900137 sulle bevande spiritose. La somma restante servirà come fondo d'esercizio della RFA.

134 Disp. trans. priva d'oggetto.

135 [RU 10 60. RU 18 291 art. 31]

136 Disp. trans. priva d'oggetto.

137 [RU 18 291, 23 632. RS 680 art. 77]

Art. 76a138

1 Fino all'entrata in vigore di un'aliquota d'imposta unica applicabile alle bevande distillate prodotte nel Paese, il Consiglio federale può fissare per l'acquavite di frutta a granelli un'aliquota d'imposta superiore a quella per l'acquavite di specialità.

2 Fino all'entrata in vigore di un'aliquota d'imposta unica applicabile alle bevande distillate indigene ed estere, il Consiglio federale può fissare per l'alcool venduto dalla RFA e destinato all'uso come bevanda o alla fabbricazione di generi voluttuari, un'aliquota d'imposta superiore a quella per l'acquavite di specialità.

138 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 76b139

1 La RFA è sciolta. La sua personalità giuridica si estingue.

2 Con l'estinzione della personalità giuridica della RFA, tutti i suoi diritti e i suoi obblighi, nonché i relativi contratti, sono trasferiti alla Confederazione.

139 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2017 777, 2024 128; FF 2016 3217).

Art. 76c140

1 Il Consiglio federale trasferisce in «alcosuisse SA» le parti della RFA aggregate al centro di profitto e vende la partecipazione della RFA in «alcosuisse SA» al più tardi 18 mesi dopo il trasferimento.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e adotta le decisioni necessarie per il trasferimento e l'alienazione, segnatamente:

a.
determina il momento del trasferimento;
b.
designa i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie, altri diritti, obblighi e valori che nell'ambito del trasferimento di cui al capoverso 1 sono apportati in «alcosuisse SA» conformemente ai principi di valutazione riconosciuti;
c.
decide in merito al bilancio di trasferimento di «alcosuisse SA»;
d.
approva, con l'entrata in vigore dell'articolo 76b, la chiusura dei conti e l'ultimo rapporto di gestione della RFA, disciplina il trasferimento alla Confederazione dei rimanenti diritti e obblighi e dei relativi contratti e adegua il consuntivo della Confederazione;
e.
può trasferire direttamente a terzi i valori patrimoniali che non sono trasferiti in «alcosuisse SA».

3 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003141 sulla fusione non si applicano al trasferimento di cui al capoverso 1. I rapporti di diritto privato interessati dal trasferimento non sono modificati.

4 I negozi giuridici secondo i capoversi 1 e 2 lettera e nonché secondo l'articolo 76b capoverso 2 sono esentati da qualsiasi imposta diretta e indiretta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

5 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione all'attuazione del progetto di riorganizzazione secondo i capoversi 1 e 2 sono esenti da imposte ed emolumenti.

6 La RFA può costituire accantonamenti adeguati in vista delle uscite future legate alla cessazione di attività e allo smantellamento di elementi non venduti degli attivi.

140 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 777; FF 2016 3217).

141 RS 221.301

Art. 76d142

1 I rapporti di lavoro di diritto pubblico del personale del centro di profitto sono trasferiti in «alcosuisse SA» il giorno in cui l'azienda è rilevata, se in tale momento non risultano disdetti. Sono trasformati in rapporti di lavoro di diritto privato e sottostanno alle disposizioni sul personale applicabili al nuovo datore di lavoro.

2 Durante un anno dal rilevamento dell'azienda il diritto al salario precedente è garantito. Il nuovo datore di lavoro può risolvere i nuovi contratti di lavoro al più presto dopo un anno.

3 Gli anni di servizio prestati ininterrottamente presso la RFA e le unità amministrative secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge del 24 marzo 2000143 sul personale federale prima del trasferimento del rapporto di lavoro sono computati.

4 Gli altri rapporti di lavoro di diritto pubblico non risolti al momento dell'estinzione della personalità giuridica della RFA sono trasferiti all'unità amministrativa della Confederazione che li rileva.

5 Gli impiegati il cui rapporto di lavoro è trasferito secondo i capoversi 1 e 4 non hanno diritto al mantenimento della funzione attuale e della classificazione organizzativa. Il loro nuovo contratto di lavoro non può prevedere un periodo di prova.

142 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 777; FF 2016 3217).

143 RS 172.220.1

Art. 76e144

Il Consiglio federale ha la facoltà di finanziare mediante il patrimonio della RFA gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei beneficiari di rendite del centro di profitto che hanno diritto a prestazioni della cassa di previdenza della Confederazione, se l'istituto di previdenza di «alcosuisse SA» non riprende i beneficiari di rendite o se la loro permanenza nella cassa di previdenza della Confederazione è nell'interesse finanziario della Confederazione.

144 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 777; FF 2016 3217).

Art. 76f145

1 I titolari di una licenza per utilizzare etanolo esente dall'onere fiscale secondo il diritto anteriore devono richiedere all'UDSC una nuova autorizzazione d'impiego al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016.

2 Al momento del rilascio dell'autorizzazione d'impiego i titolari sono iscritti nel registro dell'etanolo di cui all'articolo 72.

145 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 77146

1 Nell'ambito della procedura di ricorso, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 che hanno per oggetto la fissazione dell'imposta e alla base dei quali vi è una decisione pronunciata in virtù del diritto anteriore sono portati a termine secondo il diritto anteriore.

2 Alle altre procedure di ricorso si applica il nuovo diritto.

146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).

Art. 78

Il Consiglio federale fissa il giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Esso emana le disposizioni esecutive necessarie.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1933148

148 Art. 160 del RE del 19 dic. 1932 [CS 6 892].