01.06.2024 - *
01.01.2022 - 31.05.2024 / In vigore
01.01.2019 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
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01.06.2008 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.05.2008
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1

Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull'alcool) del 21 giugno 1932 (Stato 1° giugno 2011) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 32bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1931, decreta: Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1

La fabbricazione, la rettificazione, l'importazione, l'esportazione, il
transito, la vendita e l'imposizione fiscale delle bevande distillate sono retti dalla presente legge. Ove questa non disponga altrimenti, sono riservate la legislazione sulle dogane e quella sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo.


Art. 2

1 È bevanda distillata nel senso della presente legge l'alcool etilico in tutte le sue forme, qualunque ne sia il modo di fabbricazione.

2

Salva la restrizione prevista nel capoverso 3, i prodotti alcoolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione non sono sottoposti alle disposizioni della presente legge, in quanto il loro tenore alcoolico non superi il 15 per cento del volume, o il 18 per cento del volume trattandosi di vini naturali di uve fresche.3 3 Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti che contengono un'aggiunta d'alcool.

4

Il Consiglio federale sottoporrà, mediante ordinanza, alla presente legge qualsiasi altra specie di alcool potabile e atto a sostituire l'alcool etilico.

RU 48 457 e CS 6 863 1

[RS 1 3; RU 1985 1025, 1996 1490]. Questa disp. corrisponde agli art. 105 e 131 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 455; FF 2003 1950).

3

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

680

I. Dominio

d'applicazione

II. Definizione

Monopolio dell'alcole 2

680

Capo secondo: Produzione indigena

Art. 3

1 Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione.

2

Di regola, l'esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private.

3

La produzione non industriale delle acquaviti di frutta e cascami di frutta, di sidro, di uva, di vino, di vinacce di uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche ed altre materie indigene analoghe è permessa, sempreché queste materie provengano esclusivamente dai poderi del produttore (prodotti propri) o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. Tuttavia queste materie possono essere distillate soltanto nelle distillerie domestiche che possiedono una concessione o per conto di committenti.4 4 Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso o dal committente.

5

Il Consiglio federale determinerà, mediante ordinanza, ciò che si deve intendere per produzione non industriale e designerà le materie prime che possono essere distillate dagli esercenti di distillerie domestiche.5

Art. 4

1 Per la fabbricazione e per la rettificazione delle bevande distillate, la Confederazione accorda concessioni che prevedono il diritto di presa in consegna da parte della Regìa federale degli alcool (Regìa) nonché, per la fabbricazione delle specialità e per la distillazione per conto di terzi, concessioni che non prevedono questo diritto.6 2 Le concessioni che prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate:7

a. alle distillerie di patate, di barbabietole ed altre materie analoghe, cioè alle distillerie stabili che adoperano patate indigene o i residui della fabbricazione dello zucchero di barbabietole indigene;

4

Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946).

5

Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

I. Diritto della

Confederazione

II. Distillerie

professionali 1. Forme delle concessioni

Legge sull'alcool

3

680

b. alle distillerie di frutta a granelli, cioè alle distillerie stabili od ambulanti che adoperano, per loro proprio conto, materie prime indigene, come mele e pere, loro sidri, cascami ed altri residui di queste materie; c. alle distillerie industriali, cioè alle aziende che adoperano cascami della fabbricazione del lievito compresso e dello zucchero o altre materie prime di provenienza indigena o straniera;

d. agli stabilimenti di rettificazione, cioè alle aziende che producono alcool di alta gradazione, alcool assoluto o che rettificano acquaviti;

e. alle fabbriche d'alcool, cioè alle aziende che producono alcool mediante procedimenti chimici.

3

Le concessioni che non prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate:8

a. alle distillerie di specialità, cioè alle distillerie stabili o ambulanti che adoperano frutta a nocciolo; frutta a granelli, che non siano mele e pere o loro prodotti, cascami e residui; vino, cascami e residui della produzione del vino; radici di genziana; bacche o altre materie analoghe;

b. alle distillerie per conto di terzi, cioè alle distillerie stabili o ambulanti che adoperano, per conto di committenti e verso rimunerazione, le materie prime designate nell'articolo 3 capoverso 3.

4

Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un'azienda può ottenere nello stesso tempo diverse concessioni.


Art. 5

1 Le concessioni saranno accordate nella misura corrispondente ai bisogni economici del Paese.

2

Esse devono rendere possibile d'utilizzare, a tempo debito, i cascami e i residui della frutticoltura, della viticoltura e della coltivazione delle barbabietole da zucchero, nonché le eccedenze di frutta e patate, in quanto queste materie prime non possano essere razionalmente adoperate altrimenti che nella distilleria.

3

Le concessioni per la distillazione delle materie prime indigene sono accordate di preferenza alle aziende situate nelle regioni in cui la produzione supera in generale i bisogni dell'alimentazione e del foraggiamento.

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

2. Rilascio delle

concessioni a. Requisiti

Monopolio dell'alcole 4

680

4

La concessione non può durare più di dieci anni. Essa non può essere accordata che se tanto la persona del concessionario quanto la costruzione e gl'impianti tecnici assicurano un esercizio razionale dell'azienda. Il Consiglio federale emana le norme a ciò occorrenti.

Può, fra altro, dichiarare incompatibile l'esercizio d'una distilleria e l'esercizio simultaneo di un'altra professione che ostacolasse la vigilanza della distilleria o del commercio delle bevande distillate.

5

Il trasferimento di una concessione a un'altra persona o a un'altra distilleria è subordinato all'autorizzazione della Regìa federale degli alcool. Quest'autorizzazione dev'essere data se la distilleria è trasferita in via ereditaria e l'erede adempie le condizioni prescritte.


Art. 6

1 Le concessioni sono accordate o rinnovate dalla Regìa federale degli alcool, a domanda e senza spese.

2

Tanto del rilascio quanto del rinnovo è steso atto.

3

In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione o di cessazione di uno dei motivi che ne hanno determinato il rilascio o il rinnovo, la Regìa federale degli alcool può, dopo aver sentito l'interessato, ritirare la concessione prima della sua scadenza.

4

…9


Art. 7

1 Le distillerie date in concessione sono poste sotto il controllo della Regìa federale degli alcool. Questa può delegare l'esercizio immediato del controllo agli uffici locali di vigilanza e valersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali.

2

Il concessionario deve tenere un controllo indicante la provenienza delle materie prime, le sorta e quantità di bevande distillate ottenute e l'uso di esse. È inoltre obbligato a consentire in ogni tempo il libero accesso nei locali d'esercizio agli agenti incaricati dell'applicazione della presente legge, e ad autorizzarli ad esaminare la sua contabilità e a fornir loro ogni schiarimento necessario.

3

Per l'acquisto, l'impianto, il trasporto da un luogo all'altro, la sostituzione o la trasformazione d'apparecchi ed accessori della distillazione occorre l'autorizzazione della Regìa federale degli alcool.10

9

Abrogato dal n. II cpv. 1 n. 8 della LF del 20 dic. 1968 che modifica quella sull'OG (RU 1969 755; FF 1965 II 901).

10

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).

b. Modo

di procedere

3. Controllo

Legge sull'alcool

5

680

4

Il Consiglio federale è autorizzato a sottoporre al controllo della Regìa federale degli alcool anche gli impianti che possono servire alla produzione di bevande distillate e non sono oggetto di una concessione. Il capoverso 3 può essere dichiarato applicabile a questi impianti.11

Art. 8


12



Art. 9

1 Il regime delle distillerie che adoperano residui della fabbricazione dello zucchero di barbabietole è fissato nell'atto di concessione.

2

Di regola, le distillerie che adoperano frutta a granelli non sono contingentate. Il Consiglio federale è però autorizzato a prendere tutte le misure atte a limitare la distillazione delle frutta, a condizione di non nuocere alla loro utilizzazione adeguata e tempestiva.

3

Il contingente delle distillerie industriali, degli stabilimenti di rettificazione e delle fabbriche d'alcool è fissato caso per caso nell'atto di concessione.


Art. 10

14 1 La Regìa federale degli alcool fissa annualmente la quantità di bevande distillate che essa prende in consegna per coprire il suo fabbisogno.

2

Essa può inoltre prendere in consegna dell'acquavite allo scopo di assorbire le eccedenze del mercato.

3

Prima del raccolto, essa comunica alle distillerie titolari di una concessione che prevede il diritto di presa in consegna la quantità che prenderà in consegna ed il relativo prezzo. Le distillerie possono fare le loro offerte fondandosi su questi dati. Se le offerte superano la quantità che sarà presa in consegna, la quota attribuita alle singole distillerie è ridotta proporzionalmente.

4

Il Consiglio federale disciplina i requisiti che devono essere adempiti dalle bevande distillate prese in consegna dalla Regìa federale degli alcool come pure le modalità della presa in consegna.

5

Le bevande distillate fabbricate con materie prime a base di frutta a granelli sono assoggettate all'imposta conformemente agli articoli 20 a 23.

11

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).

12

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

4. Concessioni

che prevedono

un diritto di

presa in

consegna a. Diritto di distillare13

b. Diritto

di presa in

consegna aa. Principi

Monopolio dell'alcole 6

680


Art. 11

1 I prezzi delle bevande distillate assunte dalla Regìa federale degli alcool sono fissati dal Consiglio federale.

2

I prezzi delle bevande distillate che la Regìa federale degli alcool prende in consegna per coprire il suo fabbisogno sono fissati tenendo conto dell'utilizzazione delle eccedenze e dei cascami delle materie prime come pure del prezzo di costo di una produzione razionale.

L'acquavite fabbricata mediante alambicco può avere un prezzo diverso da quella ottenuta nelle distillerie a colonna.16 3 I prezzi delle bevande distillate che la Regìa federale degli alcool prende in consegna per assorbire le eccedenze del mercato sono fissati secondo le quantità. Essi devono essere inferiori a quelli fissati secondo il capoverso 2.17 4 e 5 …18

6

Il prezzo pagato alle distillerie industriali e alle fabbriche d'alcool deve, di regola, corrispondere al prezzo medio di costo dell'alcool della stessa qualità importato dalla Regìa. Per fissare questo prezzo, si potrà tenere equamente conto delle spese effettive di produzione, comprendendo in esse l'interesse e l'ammortamento del capitale investito.

7

Gli stabilimenti di rettificazione riceveranno un'indennità per le loro spese.

8

Nel fissare i prezzi si potrà tener equo conto delle differenze di qualità.


Art. 12

1 Il diritto di distillare specialità non è limitato né quanto alla quantità della produzione, né quanto alla provenienza delle materie prime.

2

La Regìa federale degli alcool non prende in consegna i prodotti delle distillerie di specialità.20 15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

17

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

18

Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

bb. Prezzi di

presa in

consegna15

5. Concessioni

che non

prevedono il

diritto di presa in consegna a. Distilleria di specialità19

Legge sull'alcool

7

680

3

Le specialità ricavate da materie prime indigene sono tassate in conformità degli articoli 20 a 23.

4

e 5 …21


Art. 13

1 Le concessioni per l'esercizio delle distillerie che lavorano per conto di terzi sono date alle distillerie ambulanti. Esse possono essere date anche a distillerie stabili ove quelle ambulanti siano insufficienti o ciò sia giustificato da circostanze locali o da circostanze anteriori all'attuazione della presente legge.

2

Salvo che non fruiscano di una delle altre concessioni previste nell'articolo 4, le distillerie per conto di terzi non devono lavorare per proprio conto, ma solo per conto di committenti. Esse distilleranno, per conto di questi ultimi, soltanto le materie prime designate nell'articolo 14.

3

L'acquavite in tal modo ottenuta deve essere consegnata al committente.22 4

…23


Art. 14

1 La produzione non industriale di acquavite di frutta e cascami di frutta, di sidro, succo fermentato, di uva, di vino, di vinacce d'uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche o di altre materie analoghe indigene, provenienti esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese, è autorizzata soltanto nelle distillerie domestiche concessionate.24 2 L'esercente d'una distilleria domestica, il cui raccolto sia stato decimato dalla grandine o da altre intemperie, può ottenere dalla Regìa federale degli alcool, per la durata di un anno, la concessione di distillare prodotti propri e materie prime fornite da terzi, senza perdere con ciò il diritto al fabbisogno esente da imposta, previsto nell'articolo 16.

3

…25

4

…26

21

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

22

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).

23

Abrogato dall'art. 1 della LF del 25 ott. 1949 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

25

Abrogato dall'art. 12 cpv. 3 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche (CS 6 946).

26

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

b. Distillerie

per conto di terzi

III. Distillerie

domestiche 1. Condizione giuridica

Monopolio dell'alcole 8

680

5

Gli apparecchi e gli accessori suddetti non possono, di regola, essere trasferiti a terzi se non unitamente all'azienda agricola alla quale appartengono (dominio della distilleria). Se questo dominio viene ad essere frazionato, la distilleria non può più essere esercitata che sulla parcella sulla quale si trovava prima del frazionamento.

6

Senza l'autorizzazione della Regìa, gli apparecchi per distillare o i loro accessori non possono essere né sostituiti né trasformati a scopo di aumentarne la capacità di produzione, né trasferiti a terzi, se questo trasferimento non è in relazione con quello del dominio della distilleria. Nell'autorizzazione può essere prescritto il modo in cui la sostituzione o la trasformazione deve essere fatta.

7

…27


Art. 15

1 La distilleria domestica è posta sotto la vigilanza della Regìa federale degli alcool. Questa può delegare l'esercizio immediato della vigilanza 2 Il distillatore non può fare alcuna trasformazione senza aver fornito all'ufficio locale di vigilanza tutte le indicazioni prescritte.

3

e 4 …28


Art. 16

Per il fabbisogno della propria economia domestica e della propria
azienda agricola, l'esercente di una distilleria domestica non è autorizzato a trattenere, in esenzione da imposta, se non l'acquavite a ciò necessaria, che provenga dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel paese. Il Consiglio federale emanerà delle norme intese a garantire l'efficacia di questa disposizione e a prevenire l'impiego abusivo dell'acquavite esente da imposta.


Art. 17

29 1 La Regìa federale degli alcool può prendere in consegna l'acquavite di frutta a granelli non necessaria all'economia domestica ed all'azienda agricola del distillatore domestico. Gli articoli 10 e 11 sono applicabili per analogia.

27

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

28

Abrogati dall'art. 12 cpv. 3 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche (CS 6 946).

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

2. Vigilanza

3. Utilizzazione

dell'acquavite a. Fabbisogno esente da

imposta

b. Diritto

di presa in

consegna

dell'acquavite di

frutta a granelli

Legge sull'alcool

9

680

2

L'acquavite di frutta a granelli ceduta a terzi gratuitamente o contro rimunerazione è assoggettata all'imposizione conformemente agli articoli 20 a 23.


Art. 18

30 1 La Regìa federale degli alcool non prende in consegna l'acquavite di specialità prodotta dai distillatori domestici.

2

Le acquaviti di specialità cedute a terzi gratuitamente o contro rimunerazione sono assoggettate all'imposizione conformemente agli articoli 20 a 23.


Art. 19

31 1 Chi vuole ottenere acquavite di frutta a granelli o di specialità può fare distillare le sue materie prime da una distilleria che lavora per conto di terzi.

2

I produttori che fanno distillare materie indigene provenienti esclusivamente dai loro poderi o raccolte, a loro cura, allo stato selvatico, sono riconosciuti committenti-esercenti di distillerie domestiche, se soddisfano alle condizioni fissate dal Consiglio federale conformemente all'articolo 3 capoverso 5 per la produzione non industriale di bevande distillate. Il Consiglio federale può tuttavia sottoporre il riconoscimento dei committenti-esercenti di distillerie domestiche a limitazioni, in quanto queste siano necessarie per evitare abusi.

3

Quando circostanze speciali impediscono l'utilizzazione di una distilleria che lavora per conto di terzi, la Regìa federale degli alcool può autorizzare il proprietario di una distilleria domestica a eseguire la distillazione per conto di un committente-esercente di distilleria domestica o a dargli in locazione il suo impianto.

4

Le prescrizioni concernenti la sorveglianza degli esercenti di distillerie domestiche, l'utilizzazione e l'imposizione dell'acquavite sono applicabili anche ai committenti-esercenti di distillerie domestiche.

5

I committenti che non adempiono le condizioni del capoverso 2 sono sottoposti alle prescrizioni concernenti i distillatori professionali per l'autorizzazione di distillare, il controllo, l'utilizzazione e l'imposizione dell'acquavite prodotta. Il controllo può essere semplificato per i committenti che producono acquavite in piccole quantità.

6

Se un committente è stato punito per contravvenzione grave alla legge sull'alcool o per recidiva nella contravvenzione, oppure è dedito al bere, la Regìa federale degli alcool può vietargli di dare ordini di 30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

31

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).

c. Acquavite di

specialità

IV. Distillazione

per conto di terzi

Monopolio dell'alcole 10

680

distillare conformemente al capoverso 5. Il Consiglio federale può inoltre dichiarare il diritto di far distillare incompatibile con l'esercizio di determinate professioni, se esso ha per effetto d'intralciare il controllo delle materie prime, della produzione e della utilizzazione dell'acquavite.


Art. 20

1 L'imposta sulle specialità è prelevata sulle acquaviti ottenute mediante la distillazione delle frutta a nocciolo, delle frutta a granelli che non siano le mele e le pere o loro prodotti o cascami e residui, dell'uva, del vino, delle vinacce d'uva, delle fecce di vino, delle radici di genziana, delle bacche e altre materie analoghe. Questi prodotti sono totalmente soggetti all'imposta se sono stati fabbricati in distillerie date in concessione. Se essi sono stati fabbricati in distillerie domestiche o per conto di committenti, le sole quantità vendute o consegnate gratuitamente a terzi sono soggette all'imposta.

2

Quest'imposta è dovuta: a. dall'esercente della distilleria data in concessione, secondo l'articolo 12;

b. dall'esercente della distilleria domestica, secondo l'articolo 18 capoverso 2, o dal committente, secondo l'articolo 19.

3

Il Consiglio federale può prevedere che le aziende che presentano le garanzie necessarie siano autorizzate ad esercitare le loro attività concernenti le bevande distillate in sospensione di tasse in un deposito fiscale.32

Art. 21

1 L'acquavite ottenuta nelle distillerie date in concessione è assoggettata all'imposta secondo il quantitativo ufficialmente accertato o secondo il quantitativo delle materie prime e il loro presunto rendimento in alcool.

2

Le piccole aziende possono essere assoggettate all'imposta secondo il quantitativo delle materie prime e il loro rendimento medio presunto, oppure in blocco.

3

L'acquavite ottenuta nelle distillerie domestiche o per conto di committenti è assoggettata all'imposta per la quantità venduta o consegnata a terzi. L'imposizione può essere fatta anche in blocco.

32

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

V. Imposta sulle

specialità 1. Assoggettamento

2. Base

dell'imposizione

Legge sull'alcool

11

680


Art. 22

33 1 Il Consiglio federale fissa l'aliquota dell'imposta dopo aver sentito gli interessati. Esso tiene conto delle aliquote d'imposta applicate nei Paesi limitrofi.

2

Accorda agevolazioni fiscali ai piccoli produttori per una quantità determinata della loro produzione, a condizione che le materie prime distillate, secondo l'articolo 14 capoverso 1 provengano esclusivamente dal raccolto indigeno del produttore o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese.

3

L'imposta è fissata per ettolitro alla temperatura di 20° C.


Art. 23

1 La tassazione spetta alla Regìa. La procedura sarà stabilita mediante ordinanza del Consiglio federale.

2

Ogni contribuente dovrà tenere i registri, riempire i formulari e fare le dichiarazioni occorrenti alla tassazione.

3

Gli agenti incaricati della tassazione hanno il diritto di farsi mostrare gli apparecchi e le provviste. L'esercente è obbligato a dar loro gli schiarimenti necessari. Essi possono esaminare la contabilità delle distillerie date in concessione.

4

La Regìa federale degli alcool fissa la data alla quale l'imposta è esigibile.

bis 34 1 All'imposta sulle acquaviti sono assoggettati: a. i prodotti a cui sono state addizionate bevande distillate; b.35 i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento del volume, le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle; c. i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze.

2

L'imposta è ridotta del 50 per cento per: 33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

34 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 329).

35 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

3. Aliquota

dell'imposta

4. Procedura

di tassazione

Esigibilità

Va. Imposizione

di prodotti

alcoolici

destinati all'uso

come

bevande o generi

voluttuari.

Monopolio dell'alcole 12

680

a.36 i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume; b. le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle, con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume; c. i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze, con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume.

2bis

L'imposta è aumentata del 300 per cento per le bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un'edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.37 3 Il Consiglio federale regola l'assoggettamento all'imposta come pure il rimborso o il computo dell'onere fiscale che conformemente alla presente legge è stato percepito sulle materie prime impiegate.


Art. 24


38



Art. 25

39 La Regìa federale degli alcool può ordinare che gli apparecchi per distillare non aventi più diritto ad una concessione siano modificati in modo da escluderne un'utilizzazione abusiva.


Art. 26


40

36 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

37 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 455; FF 2003 1950).

38

Abrogato dal n. 4 dell'all. della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

40

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

VI. …

VII. Apparecchi

per distillare

privi di concessione

Legge sull'alcool

13

680

Capo terzo: Importazione, esportazione e transito

Art. 27

41 1 Il diritto d'importare bevande distillate con un tenore alcoolico superiore all'80 per cento del volume spetta esclusivamente alla Confederazione.

2

La Regìa federale degli alcool può autorizzare terzi ad importare sorte di alcool che essa stessa non immette in commercio.


Art. 28

42
Le bevande distillate destinate all'uso come bevande o generi voluttuari possono essere importate dietro pagamento di una tassa di monopolio che è pari all'imposta sulle acquaviti di specialità.


Art. 29

43
I generi alimentari contenenti alcool sono imposti all'aliquota del prodotto alcoolico in essi contenuti. Per il rimanente, le tasse di monopolio gravanti l'importazione di prodotti alcoolici destinati all'uso come bevande e generi voluttuari sono disciplinate dall'articolo 23bis.


Art. 30


44



Art. 31

45 Gli alcool come pure i prodotti alcoolici impropri al consumo come bevande o generi voluttuari sono esenti da tasse di monopolio. Ad essi sono applicabili, per analogia, i disposti concernenti la licenza e le prescrizioni di controllo degli articoli 37 e 38.

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

44

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

I. Monopolio

della

Confederazione

II. Importazione

da parte

di privati 1. Oggetto a. Bevande distillate

destinate all'uso

come bevande o

generi voluttuari.

b. Prodotti

alcoolici

c. …

d. Prodotti

alcoolici impropri al consumo

come bevande o

generi voluttuari

Monopolio dell'alcole 14

680


Art. 32

a 3346

Art. 34

1 Le tasse di monopolio pagabili al confine sono riscosse dagli organi doganali per conto della Regìa federale degli alcool.48 2 Per il calcolo, la riscossione e la garanzia di queste tasse e soprattasse si applicano per analogia le norme della legislazione doganale.

3

Il Consiglio federale può autorizzare le aziende che offrono le garanzie necessarie ad esercitare le loro attività concernenti le bevande distillate in sospensione di tasse in un deposito fiscale. La tassazione incombe alla Regìa federale degli alcool.49


Art. 35

1 Per l'importazione delle bevande distillate, dei prodotti contenenti alcool o fabbricati con alcool nonché delle materie prime distillabili, si devono pagare, oltre le tasse previste dalla presente legge, i dazi d'entrata previsti dalla legislazione doganale.

2

Per le bevande distillate che importa essa medesima, la Regìa federale degli alcool paga i dazi ordinari all'Amministrazione delle dogane.

Il Consiglio federale può sostituirli con una aliquota complessiva per quintale metrico, peso lordo, da fissare ogni cinque anni.50

Art. 36

1 Chiunque esporta prodotti fabbricati con bevande distillate, per le quali sono state pagate le tasse fiscali, ha diritto ad un rimborso proporzionato alla quantità adoperata. È considerata esportazione anche l'introduzione in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l'articolo 17 capoverso 1bis della legge del 18 marzo 200551 sulle dogane.52 2 L'aliquota del rimborso è calcolata sulla base delle tasse fiscali previste nella presente legge e gravanti i prodotti esportati. Se non è possibile determinare l'importo esatto di queste tasse, il rimborso si farà secondo l'aliquota più bassa.

46

Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

47 Originario n. 4.

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

50

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).

51 RS

631.0

52 Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921).

2.47 Riscossione

delle tasse

III. Dazi

IV. Esportazione

e transito

Legge sull'alcool

15

680

3

Il rimborso è eseguito alla fine dell'esercizio annuo. Nel corso di esso, la Regìa federale degli alcool può versare acconti.

4

Nessun rimborso sarà eseguito sulle esportazioni di quantità inferiori a cinque chilogrammi lordi.

5

Il transito dell'alcool e dei prodotti contenenti alcool è esentato da qualsiasi onere fiscale previsto dalla presente legge. Per quanto concerne la garanzia delle tasse previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legislazione doganale.53 Capo quarto: Vendita da parte della Regìa federale degli alcool


Art. 37

54 1 La Regìa federale degli alcool vende le bevande distillate. Essa fissa le quantità minime come pure le condizioni di pagamento e di fornitura.

2

Il Consiglio federale può autorizzare le aziende in possesso di una licenza per il commercio all'ingrosso e che offrono le garanzie necessarie ad esercitare, in un deposito fiscale, in sospensione di tasse, le loro attività concernenti le bevande distillate destinate al consumo come bevande o generi voluttuari.

3

Chiunque vuole utilizzare alcool esente dall'onere fiscale per fabbricare prodotti non idonei al consumo come bevande o generi voluttuari deve, per motivi di controllo, ottenere una licenza della Regìa federale degli alcool, a meno che questo alcool non sia completamente denaturato.

4

La Regìa federale degli alcool determina la denaturazione necessaria.


Art. 38

55 1 I prezzi di costo e le altre condizioni di vendita della Regìa federale degli alcool sono fissati dal Dipartimento federale delle finanze. Le spese per l'approvvigionamento economico del Paese in alcool non possono essere incluse nel prezzo di vendita.

2

L'onere fiscale gravante l'alcool potabile o destinato alla fabbricazione di generi voluttuari è pari all'imposta sulle acquaviti di specialità.

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). Il cpv. 2 entra in vigore il 1° lug. 1997.

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

1. Condizioni

II. Prezzi e

condizioni di

vendita

Monopolio dell'alcole 16

680

3

La Regìa federale degli alcool sorveglia l'utilizzazione delle bevande distillate che essa vende ai titolari di licenze. Il compratore deve accordare agli agenti di controllo competenti il libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornir loro ogni informazione necessaria e permettere loro di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi.

Capo quinto: Commercio delle bevande distillate56

Art. 39

57 1 Esercita il commercio di bevande distillate chi le vende, procura o altrimenti fornisce verso compenso.

2

È considerata commercio anche la fornitura gratuita a scopo pubblicitario. Sono eccettuati i regali consegnati a una cerchia determinata di persone.

3

Per commercio all'ingrosso s'intende qualsiasi fornitura a rivenditori e a imprese che impiegano bevande distillate nell'elaborazione dei loro prodotti.

4

Ogni altra forma di commercio, compresa la mescita, è considerata commercio al minuto.

a58 1 Il commercio delle bevande distillate è subordinato ad autorizzazione.

2

Il produttore che ottiene o fa ricavare le sue acquaviti esclusivamente con prodotti propri o con materie prime raccolte per sua cura allo stato selvatico nel Paese e non spaccia acquavite da consumare sul posto, né acquista per farne commercio, non deve ottenere un'autorizzazione:59 a. per le vendite a titolari di un'autorizzazione di commercio; b.60 per altre vendite se non vende complessivamente più di 400 litri di acquavite all'anno.

3

Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo d'autorizzazione ed eccettuare da altre disposizioni del presente capo il commercio di der56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

58

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

I. Definizioni

II. Obbligo

d'autorizzazione

Legge sull'alcool

17

680

rate alimentari contenenti soltanto una minima quantità di bevande distillate, come pure quello di altri prodotti alcolici la cui fornitura è retta da disposizioni speciali.


Art. 40

61 1 Per l'esercizio del commercio all'ingrosso è necessaria una licenza della Regìa federale degli alcool quando lo smercio è superiore a 400 litri di acquavite all'anno.62 2 …63

3

La licenza è rilasciata a condizione che il titolare della ditta o la persona da questi designata responsabile del commercio di bevande distillate abbia l'esercizio dei diritti civili e goda buona reputazione.64 3bis

Il rilascio della licenza può essere inoltre subordinato alla condizione che il richiedente fornisca le garanzie finanziarie necessarie.65 4

La Regìa federale degli alcool può rifiutare la licenza per il commercio all'ingrosso se, nei cinque anni precedenti, il richiedente o la persona designata responsabile è stato punito per infrazione grave o ripetuta alla legislazione federale sull'alcool o sulle derrate alimentari oppure alle prescrizioni cantonali sul commercio al minuto di bevande alcooliche o a prescrizioni estere analoghe.66 5

La Regìa federale degli alcool revoca la licenza per il commercio all'ingrosso se una delle condizioni di rilascio non è più adempita.

Essa può revocarla se interviene un motivo di rifiuto.

a67 1 La licenza è rilasciata per un anno civile, previo versamento di una tassa di 300 franchi.

2

Se il titolare della licenza gestisce diversi punti di vendita o di fornitura di bevande distillate, la tassa dev'essere versata per ognuno di essi.

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

63

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

65

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 945; FF 2004 1257 1267).

67

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

III. Commercio

all'ingrosso 1. Condizioni 2. Tassa

Monopolio dell'alcole 18

680

3

In caso di notevole modificazione delle circostanze, il Consiglio federale può corrispondentemente aumentare o ridurre la tassa.


Art. 41

68 1 Sono vietate le seguenti forme di commercio al minuto di bevande distillate:

a. commercio

ambulante;

b. vendita nelle vie e piazze accessibili a tutti, eccetto nelle adiacenze degli esercizi pubblici se la patente cantonale lo prevede;

c. vendita di porta in porta; d. ordinazioni collettive;

e. visite ai consumatori, senza loro invito, per raccogliere ordinazioni;

f.

vendita mediante distributori automatici accessibili a tutti; g. vendita a prezzi che non coprono i costi, eccettuate le realizzazioni di beni ordinate dall'autorità;

h. vendita con aggiunte o altre convenienze per allettare il consumatore;

i.

consegna a fanciulli e ad adolescenti minori di 18 anni; k. consegna gratuita, a scopi pubblicitari, ad una cerchia indeterminata di persone, segnatamente distribuzione di campioni o organizzazione di degustazioni.

2

L'autorità competente può tuttavia autorizzare deroghe per: a. la mescita nelle vie e piazze accessibili a tutti in occasione di manifestazioni pubbliche; b. la vendita a prezzi che non coprono i costi, in caso di cessazione dell'attività commerciale o per altri gravi motivi;

c. la consegna gratuita, a scopi pubblicitari, ad una cerchia indeterminata di persone, in occasione di fiere ed esposizioni ospitanti il commercio degli alimentari.

a69 1 Per l'esercizio del commercio al minuto entro i confini cantonali occorre una patente rilasciata dall'autorità cantonale.

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

69

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

IV. Commercio

al minuto 1. Divieti 2. Commercio

al minuto entro

i confini

cantonali

Legge sull'alcool

19

680

2

Chi gestisce più punti di vendita o di fornitura deve avere una patente per ognuno di essi.

3

Possono essere ammessi a esercitare il commercio al minuto delle bevande distillate i produttori d'acquavite, gli esercizi pubblici, compresi i servizi di ristorazione negli aeromobili, sui treni e sui battelli, le aziende del commercio dei vini e dei liquori, gli spacci franchi, le farmacie e le drogherie come pure i negozi che offrono un vasto assortimento di derrate alimentari, bevande analcoliche comprese.

4

…70

5

È riservata la competenza dei Cantoni di sottoporre il commercio al minuto a restrizioni supplementari richieste dal bene pubblico.

6

Per il rilascio della patente i Cantoni riscuotono una tassa il cui importo è fissato secondo il genere e l'importanza dell'azienda.


Art. 42


71


a72 Chiunque esercita il commercio di bevande distillate deve accordare agli agenti di controllo competenti libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornir loro ogni informazione necessaria, mostrare loro le riserve e permettere loro di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi.

b73 1 La pubblicità per le bevande distillate, con la parola, l'immagine o il suono, può contenere soltanto indicazioni o rappresentazioni che si riferiscono direttamente al prodotto e alle sue proprietà.

2

I confronti di prezzi o la promessa di aggiunte o di altre convenienze sono vietati.74 3

La pubblicità per le bevande distillate è vietata: a. alla radio e alla televisione; 70

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

71

Abrogato dal n. I 1 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

72

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980 (RU 1982 694; FF 1979 I 53). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

73

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983, ad eccezione del cpv. 3 lett. b, c, d e g che avrà effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

74

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

V. Prescrizioni

di controllo

VI. Limitazione

della pubblicità

Monopolio dell'alcole 20

680

b. in e su edifici o parti di edifici destinati ad usi pubblici, come pure nella loro area; c. in e su mezzi pubblici di trasporto; d. sui campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive; e. in occasione di manifestazioni cui partecipano soprattutto fanciulli e adolescenti o che sono organizzate precipuamente per loro;

f. nelle aziende che vendono medicinali o la cui attività consiste essenzialmente nel salvaguardare la salute; g. sugli imballaggi e sugli oggetti d'uso che non contengono bevande distillate o non hanno nessuna connessione con esse.

4

È vietato organizzare concorsi che servono da pubblicità alle bevande distillate, ne presuppongono l'acquisto o ne prevedono la distribuzione a titolo di premi.


Art. 43

75 La Regìa federale degli alcool promuove il coordinamento fra i Cantoni nel disciplinamento del commercio al minuto.

Capo quintoa: Altri provvedimenti per diminuire il consumo delle bevande distillate76
a77 1 Per diminuire il consumo di bevande distillate, la Confederazione sostiene, con sussidi, le organizzazioni e istituzioni, nazionali e intercantonali, che lottano mediante provvedimenti preventivi contro l'alcolismo. Detti sussidi possono essere concessi segnatamente per l'informazione e la ricerca.

2

I sussidi sono pagati dalla Regìa; per tale scopo va registrata una somma globale adeguata nel suo bilancio di previsione. La Regìa federale degli alcool può incaricare un organo competente di distribuire, parzialmente o totalmente, i sussidi.

3

È riservata l'assegnazione di sussidi cantonali, in virtù della decima dell'alcole, per combattere l'alcolismo.

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

76

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 85; FF 1967 I 216).

77

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 85; FF 1967 I 216).

VII. Coordinamento

Legge sull'alcool

21

680

Capo sesto: Ripartizione dei proventi

Art. 44

78 1 Il prodotto netto si ottiene deducendo dal ricavo della vendita e dall'imposizione fiscale delle bevande distillate, come anche delle multe, delle tasse e d'altri introiti, le spese previste dalla legge e quelle d'esercizio necessarie.79 2 Il prodotto netto della Regìa federale degli alcool è devoluto per il 90 per cento alla Confederazione e per il l0 per cento ai Cantoni.

3

La parte spettante ai Cantoni è ripartita fra essi in ragione della loro popolazione residente, secondo i dati dell'ultimo censimento federale.

Negli anni intermedi, ci si può fondare sui dati dell'estrapolazione demografica.

4

…80


Art. 45

81 1 La parte del prodotto netto spettante alla Confederazione è impiegata per l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

2

La parte spettante ai Cantoni dev'essere impiegata nella lotta contro l'alcolismo, l'abuso di stupefacenti o di altre sostanze che generano dipendenza e l'abuso di medicamenti, nelle loro cause e nei loro effetti. I Cantoni presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto sull'impiego della loro quota.

3

Il Consiglio federale sottopone ogni tre anni all'Assemblea federale un rapporto sull'impiego delle quote cantonali.


Art. 46


82

78

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1965; FF 1981 III 677).

79

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

80

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

81

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1965; FF 1981 III 677).

82

Abrogato dal n. I 1 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

I. Prodotto netto

della Regìa 1. Ripartizione 2. Impiego

II. …

Monopolio dell'alcole 22

680

Capo settimo: Ricorsi

Art. 47


83



Art. 48


84


Art. 49

85 Contro le decisioni prese dagli organi doganali in applicazione della presente legge è ammissibile il ricorso alla Regìa federale degli alcool.


Art. 50

a 5186 Capo ottavo:87 Disposizioni penali88

Art. 52

89 1 Chiunque, senza averne il diritto, a. fabbrica, rettifica, importa o immette in commercio bevande distillate,

b. utilizza bevande distillate o prodotti di queste per usi contrari alle prescrizioni,

c. si procura illecitamente una concessione, una licenza, un permesso o un'autorizzazione di distillare,

d. viola in altro modo le prerogative della Confederazione è punito, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 197490 sul diritto penale amministrativo, con la detenzione fino a sei mesi o con una multa fino a 20 000 franchi o fino al quintuplo della perdita fiscale subita, se tale quintuplo supera 20 000 franchi.

83

Abrogato dal n. 63 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

84

Abrogato dal n. II 4 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

85

Nuovo testo giusta il n. 63 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

86

Abrogati dal n. II 4 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

87 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

88

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

90

RS 313.0

I. …

II. Ricorso

amministrativo

A. Infrazioni

I. Contro le

prerogative della

Confederazione 1. Violazione

Legge sull'alcool

23

680

2

Se l'infrazione è commessa per mestiere o per abitudine, il massimo della multa è aumentato della metà. Con la multa, può essere cumulata la detenzione.

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 10 000 franchi o fino al triplo della perdita fiscale subita se tale triplo supera i 10 000 franchi.


Art. 53

91 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, a. contravviene alle condizioni delle concessioni o agli obblighi imposti alle distillerie domestiche, b. senza averne il diritto acquista, installa, mantiene o modifica un apparecchio per distillare, o c. compromette altrimenti le prerogative della Confederazione è punito con la multa fino a 10 000 franchi.


Art. 54

92 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, sottrae una tassa prevista dalla legislazione sull'alcool, o procaccia a sé o a un terzo un altro profitto fiscale indebito (condono, restituzione di tasse e simili), è punito con la multa fino al quintuplo della tassa o imposta sottratta o del profitto ottenuto.93 1bis

Se l'infrazione è commessa per mestiere o per abitudine, il massimo della multa è aumentato della metà. Con la multa, può essere cumulata la detenzione.94 2

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette la riscossione di una tassa, ovvero tenta di procacciare a sé o a un terzo un altro profitto fiscale indebito, segnatamente mediante registrazioni inesatte, omettendo le registrazioni o le notificazioni prescritte o mediante false informazioni è punito con la multa fino al triplo della tassa compromessa.95

91

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

92

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

94

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

95

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

2. Messa in

pericolo

II. Sottrazione

e messa

in pericolo

delle tasse

Monopolio dell'alcole 24

680

3

I capoversi 1 e 2 si applicano soltanto in quanto non s'applichi l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 197496 sul diritto penale amministrativo.


Art. 55


97



Art. 56

98 Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione bevande distillate di cui sa o deve presumere a.99 che sono state illecitamente fabbricate, rettificate o importate, o

b.100 che la tassa dovuta è stata sottratta, è punito con la pena applicabile all'autore.


Art. 57

101 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, a.102 senza la necessaria autorizzazione federale o in qualsiasi altro modo contrario alle prescrizioni, esercita il commercio all'ingrosso di bevande distillate; b. disattende le prescrizioni di controllo, è punito con la multa fino a 5000 franchi. Per infrazioni di poca entità la sanzione può restringersi all'ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.

2

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, a. contravviene alle prescrizioni concernenti la limitazione della pubblicità;

96

RS 313.0

97

Abrogato dal n. 13 dell'all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

98

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

99

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

102 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

III. …

IV. Ricettazione

V. Inosservanza

delle prescrizioni

concernenti

il commercio

e la pubblicità

Legge sull'alcool

25

680

b. disattende, nel commercio al minuto, i divieti di commercio previsti dall'articolo 41, è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

3

L'emanazione di disposizioni penali per infrazioni ai disposti dell'articolo 41a capoversi 1 e 2, come anche il procedimento e il giudizio per siffatte infrazioni e per le violazioni, nel commercio al minuto cantonale, dei divieti di commercio previsti dall'articolo 41 incombono ai Cantoni.


Art. 58

103 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una norma della legislazione sull'alcool, un'istruzione di carattere generale emanata in base a norme siffatte o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel presente articolo è punito con la multa fino a 5000 franchi. Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento e le spese possono essere addossate al contravventore.

2

È riservato il rinvio a giudizio in virtù degli articoli 285 o 286 del Codice penale svizzero104.


Art. 59

105 1 La legge federale del 22 marzo 1974106 sul diritto penale amministrativo è applicabile in quanto gli articoli 60 a 63 non vi deroghino.

2

Riservato l'articolo 57 capoverso 3, la Regìa federale degli alcool è l'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio; al riguardo, essa agisce come servizio dell'amministrazione federale107.

3

Il Consiglio federale può affidare all'Amministrazione delle dogane il procedimento e il giudizio come anche l'esecuzione delle pene per infrazioni di poca entità scoperte dagli organi delle dogane.


Art. 60

108 La prescrizione dell'azione penale conformemente all'articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1974109 sul diritto 103 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

104 RS 311.0 105 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

106 RS 313.0 107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

108 Nuovo testo giusta il n 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

109 RS 313.0 VI. Altre

infrazioni

B. Rapporto con

la legge federale

sul diritto penale

amministrativo

I. Applicabilità

II. Prescrizione

della azione

penale

Monopolio dell'alcole 26

680

penale amministrativo è parimente applicabile alle infrazioni previste negli articoli 52, 53, 55 e 56.


Art. 61


110



Art. 62

111 1 Al pagamento dell'indennità per perdita fiscale subita dalla Regìa federale degli alcool per effetto di un'infrazione sono applicabili per analogia i disposti della legge federale del 22 marzo 1974112 sul diritto penale amministrativo concernenti l'obbligo di pagamento o restituzione (art. 12, 13 e 63).

2

La perdita fiscale è fatta valere dalla Regìa federale degli alcool mediante decisione secondo la procedura amministrativa. La perdita che non può essere determinata con precisione viene fissata mediante stima.113 3 Chiunque ha ottenuto o tentato di ottenere indebitamente, per sé o per altri, un contributo (sussidio) previsto nella legislazione sull'alcool oppure qualsiasi altro vantaggio può, così come l'azienda che rappresenta, essere privato del diritto ai contributi per una durata massima di tre anni.114

Art. 63

115 È tenuto ad un equo risarcimento, indipendentemente dal procedimento penale, chiunque procura alla Regìa federale degli alcool un danno patrimoniale con un'infrazione, pur senza essersi sottratto al pagamento di una tassa dovuta, né aver causato una perdita fiscale, né ottenuto un contributo indebito. L'ammontare del risarcimento è stabilito dalla Regìa.


Art. 64


116

110 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

111 Nuovo testo giusta il n 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

112 RS 313.0 113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

114 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

115 Nuovo testo giusta il n 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

116 Abrogato dal n. 11 dell'all. al DPA (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

C. Perdita

fiscale; esclusione dal diritto

ai contributi

D. Risarcimento

Legge sull'alcool

27

680

Capo nono: Esazione

Art. 65

1 Le tasse previste dalla presente legge sono esigibili dal momento in cui sono state determinate. Gli eredi sono solidalmente responsabili del loro pagamento, anche se le tasse non sono ancora state fissate, fino a concorrenza dell'ammontare della successione. Essi subentrano al defunto nel diritto di ricorso.

2

…117


Art. 66

1 Per l'esazione dei crediti previsti nella presente legge, si può procedere in via di pignoramento anche in confronto dei debitori sottoposti alla procedura fallimentare, a meno che il fallimento non sia già stato pronunciato.

2

Divenuti che siano esecutivi, i provvedimenti e le decisioni delle autorità amministrative accertanti dei crediti sono equiparati alle sentenze esecutive giudiziarie, nel senso dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889118 sulla esecuzione e sul fallimento.

3

…119


Art. 67

1 Quando un credito sembri compromesso dal contegno del contribuente o questi non sia domiciliato nella Svizzera, la Regìa federale degli alcool può in ogni tempo esigere da lui la prestazione di garanzia.

2

La garanzia dev'essere prestata sotto forma di deposito di contanti o di titoli, oppure di atto di fideiussione. Per quanto concerne la natura delle garanzie e la loro costituzione sono applicabili per analogia gli articoli 66 a 72 della legge federale del 1° ottobre 1925120 sulle dogane. La Regìa federale degli alcool decide sull'accettazione e sul valore delle garanzie.

3

L'ordine di prestare garanzia è notificato alla persona interessata con lettera raccomandata; …121 117 Abrogato dal n. 11 dell'all. al DPA (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

118 RS 281.1 119 Abrogato dal n. 11 dell'all. al DPA (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

120 [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all.

n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar.

2005 sulle dogane (RS 631.0).

121 Frase abrogata dal n. II cpv. 1 n. 8 della LF del 20 dic. 1968 che modifica quella sull'OG (RU 1969 755; FF 1965 II 901).

I. Tasse esigibili

II. Esecuzione

per debiti

III. Misure

di garanzia

Monopolio dell'alcole 28

680

4

L'ordine della Regìa federale degli alcool di prestare garanzia è immediatamente esecutorio ed è equiparato a una sentenza giudiziaria nel senso dell'articolo 80 e a una causa di sequestro nel senso dell'articolo 271 della legge federale dell'11 aprile 1889122 sull'esecuzione e sul fallimento. L'azione per la rievocazione del sequestro, contemplata nell'articolo 279 della detta legge, non è ammessa.


Art. 68


123



Art. 69

1 Chiunque ha pagato per errore o in via d'esecuzione delle tasse non dovute, può rivendicarne interamente o parzialmente l'importo, entro il termine di un anno a contare dal pagamento.

2

Se, per errore, una tassa dovuta non è stata determinata o lo è stata insufficientemente, la Regìa federale degli alcool può rivendicarne l'intero ammontare o la differenza dal contribuente entro il termine di un anno dal giorno in cui si è verificato l'obbligo del pagamento o in cui è stata determinata la tassa. La Regìa federale degli alcool può rivendicare, entro il termine di un anno, anche le somme rimborsate in più.

3

La Regìa federale degli alcool può prorogare il termine di pagamento o condonare in tutto o in parte la tassa o la multa od ammenda, allorchè la riscossione costituirebbe, date le particolari circostanze, un eccessivo aggravio per il contribuente.

4

Essa può parimente accordare una proroga per il pagamento dell'imposta sulle specialità, affine di tener conto delle condizioni di vendita di questi prodotti.

5

La tassa è condonata o rimborsata al contribuente assoggettato all'obbligo, secondo la presente legge, di tenere una contabilità se questi prova che la merce gravata è andata perduta.124 6 La tassa è condonata o rimborsata al contribuente se la merce viene distrutta sotto il controllo della Regìa federale degli alcool, entro cinque anni a partire dal momento in cui è sorto l'onere fiscale.125 122 RS 281.1

123 Abrogato dal n. 11 dell'all. al DPA (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

124 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

125 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

IV. …

V. Restituzione,

riscossione

posticipata;

proroga

e condono

Legge sull'alcool

29

680

Capo decimo: Organizzazione

Art. 70

1 Il Consiglio federale veglia sull'esecuzione della presente legge.

Esso emana tutte le disposizioni ed istruzioni necessarie in quanto questa competenza non sia delegata ad altra autorità.

2

A questo scopo, il Dipartimento federale delle finanze sottopone al Consiglio federale delle proposte ed esegue le risoluzioni prese.127 Esso invigila la gestione della Regìa federale degli alcool e prende i provvedimenti e le decisioni che gli sono riservati dalla presente legge.


Art. 71

1 La gestione degli affari attinenti all'esecuzione della legislazione sull'alcool è affidata alla Regìa federale degli alcool . Questa ha la personalità giuridica.

1bis

La gestione degli affari attinenti alla valorizzazione analcolica delle materie prime distillabili è affidata all'Ufficio federale dell'agricoltura.128 2

I funzionari e gli impiegati della Regìa federale degli alcool sono sottoposti all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927129.130 3 La Regìa federale degli alcool tiene una contabilità indipendente. La Confederazione le anticipa le somme necessarie all'esecuzione della presente legge.131 4 La Regìa federale degli alcool è esentata da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale, eccetto che si tratti d'imposta su beni immobili non destinati direttamente all'esercizio.

5

…132

6

La Regìa federale degli alcool istituisce degli uffici locali di vigilanza che controllano le distillerie sottoposte a concessione e sorvegliano

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

128 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

129 [CS 1 453; RU 1958 1489 art. 27 lett. c, 1997 2465 all. n. 4, 2000 411 n. II 1853, 2001 2197 art. 2 3292 art. 2. RU 2008 3437 n. I 1]. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

131 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. alla L sul Parlamento del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867).

132 Abrogato dal n. III cpv. 2 lett. a della LF del 21 dic. 1966 che modifica quella sul servizio delle poste (RU 1967 1527; FF 1966 I 811).

I. Autorità

amministrative 1. Consiglio federale e

Dipartimento

delle finanze126

2. Regìa federale

degli alcool degli

alcool

Monopolio dell'alcole 30

680

le distillerie domestiche, prendono consegna o coadiuvano alla consegna delle bevande distillate, determinano e riscuotono le imposte sulle specialità. Il Consiglio federale delimita le competenze e la responsabilità di questi uffici e fissa l'indennità alla quale hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni. Queste spese sono a carico della Regìa.

7

…133


Art. 72


134



Art. 73

1 Il Consiglio federale può delegare l'esercizio di certe funzioni ad altri servizi dell'Amministrazione federale, nonché alle autorità cantonali e comunali. Esso stabilisce il contributo alle spese che deve essere versato dalla Regìa federale degli alcool. … 135. 136 2 Inoltre, gli uffici della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti o circoli e dei Comuni, devono, nel limite delle loro attribuzioni, coadiuvare la Regìa. In particolare, essi devono denunciarle le contravvenzioni di cui avessero ufficialmente conoscenza e aiutarla ad accertare i fatti e a perseguire i colpevoli.


Art. 74


137



Art. 75

I funzionari e impiegati federali nonché tutte le altre persone incaricate
dell'esecuzione della presente legge, devono, di fronte ai terzi, mantenere il segreto sugli accertamenti che fanno nell'esercizio delle loro funzioni.

133 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

134 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

135 Per. abrogato dal n. II 13 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1969, in vigore dal 1° apr. 1970 (RU 1970 529; FF 1969 I 711).

137 Abrogato dal n. II 4 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

3. …

4. Coadiuvazione di altre

autorità

II.

III. Segreto

d'ufficio

Legge sull'alcool

31

680

Capo undicesimo: Disposizioni transitorie e finali

Art. 76

1 Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla legislazione sull'alcool sono retti dalle disposizioni della presente legge. …138 2 I rapporti di diritto derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge federale del 23 dicembre 1886139 sulle bevande spiritose e dall'assegnazione d'indennità globali alle distillerie concessionarie continueranno ad avere vigore.

3

Dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, le autorità eserciteranno le loro mansioni secondo le disposizioni della legge stessa. …140 4 Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le riserve disponibili della Regìa, il cui ammontare sarà fissato mediante decreto federale, dovranno essere ripartite fra i Cantoni in conformità dell'articolo 22 della legge federale del 29 giugno 1900141 sulle bevande spiritose. La somma restante servirà come fondo d'esercizio della Regìa.

a142 1 Fino all'entrata in vigore di un'aliquota d'imposta unica applicabile alle bevande distillate prodotte nel Paese, il Consiglio federale può fissare per l'acquavite di frutta a granelli un'aliquota d'imposta superiore a quella per l'acquavite di specialità.

2

Fino all'entrata in vigore di un'aliquota d'imposta unica applicabile alle bevande distillate indigene ed estere, il Consiglio federale può fissare per l'alcool venduto dalla Regìa federale degli alcool e destinato all'uso come bevanda o alla fabbricazione di generi voluttuari, un'aliquota d'imposta superiore a quella per l'acquavite di specialità.


Art. 77

A contare dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la
legge federale del 29 giugno 1900143 sulle bevande spiritose, nonché tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

138 Disp. trans. priva d'oggetto.

139 [RU 10 60. RU 18 291 art. 31] 140 Disp. trans. priva d'oggetto.

141 [RU 18 291, 23 632. RS 680 art. 77] 142 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

143 [RU 18 291, 23 632] I. Disposizioni

transitorie

Ia. Disposizioni

transitorie della

revisione del

4 ottobre 1996

II. Abrogazione

di disposizioni

vigenti

Monopolio dell'alcole 32

680


Art. 78

Il Consiglio federale fissa il giorno dell'entrata in vigore della presente
legge. Esso emana le disposizioni esecutive necessarie.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1933144 144 Art. 160 del RE del 19 dic. 1932 [CS 6 892] III. Entrata in

vigore ed esecuzione della legge