01.01.2024 - * / In vigore
01.07.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.03.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.08.2010 - 31.12.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.08.2005 - 30.09.2006
01.01.2005 - 31.07.2005
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01.01.2003 - 31.12.2003
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1

Legge federale
sull'agricoltura
(Legge sull'agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 26 giugno 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19963, decreta:

Titolo primo: Principi generali

Art. 1

Scopo

La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a: a.

garantire l'approvvigionamento della popolazione; b.

salvaguardare le basi esistenziali naturali; c.

aver cura del paesaggio rurale; d.

garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.


Art. 2

Provvedimenti della Confederazione 1 La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti: a.

istituisce condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio dei
prodotti agricoli;

b.

indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni ecologiche e quelle a
favore dell'economia fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo; c.

provvede a uno sviluppo socialmente sostenibile dell'agricoltura; d.

sostiene i miglioramenti strutturali; e.

promuove la ricerca e la formazione professionale agricole nonché la coltivazione delle piante e l'allevamento del bestiame; f.

disciplina la protezione dei vegetali e l'impiego di sostanze ausiliarie.

RU 1998 3033 1

[CS 3 1; RU 1996 2503]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 45, 46 cpv. 1,
102-104, 123 e 147 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2232 2233; FF 1999 5092).

3

FF 1996 IV 1 910.1

Agricoltura

2

910.1

2 I provvedimenti della Confederazione presuppongono, per quanto ragionevolmente
esigibile, misure di solidarietà da parte degli interessati. Sono coordinati tramite gli
strumenti della politica regionale.


Art. 3

Definizione e campo d'applicazione 1 L'agricoltura comprende: a.

la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e
dalla tenuta di animali da reddito; b.

la lavorazione, l'immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell'azienda di
produzione.

c.

lo sfruttamento di superfici vicine all'ambiente naturale.

2 I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, come pure quelli dei titoli sesto e
settimo si applicano all'orticoltura esercitata a titolo professionale.

3 I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 2
del titolo settimo si applicano alla pesca professionale e alla piscicoltura.


Art. 4

Difficili condizioni di produzione e di vita 1 Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di
produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare.

2 L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) suddivide in zone, secondo le
difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tale proposito
tiene un catasto della produzione.

3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone.


Art. 5

Reddito

1 I provvedimenti della presente legge hanno lo scopo di permettere alle aziende con
una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari
anni redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione.

2 Se i redditi calano notevolmente sotto il livello di cui al capoverso precedente, il
Consiglio federale prende provvedimenti di durata limitata per migliorarne la situazione.

3 Occorre tenere conto degli altri settori dell'economia, della situazione economica
della popolazione che non opera nell'agricoltura e della situazione delle finanze federali.


Art. 6

Limite di spesa

I mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti sono stanziati al massimo
per quattro anni con decreto federale semplice in base a un messaggio del Consiglio
federale. Il relativo involucro finanziario è deciso simultaneamente.

Legge federale

3

910.1

Titolo secondo:
Condizioni quadro per la produzione e lo smercio


Art. 7

Principio

1 La Confederazione stabilisce le condizioni quadro per la produzione e lo smercio
di prodotti agricoli in modo da consentire all'agricoltura di produrre in modo sostenibile e poco costoso e di conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore
aggiunto possibile.

2 A tale proposito, tiene conto delle esigenze dell'approvvigionamento del Paese.

Capitolo 1: Disposizioni economiche generali Sezione 1:
Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato


Art. 8

Misure di solidarietà 1 La promozione della qualità e dello smercio nonché l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato spettano alle organizzazioni dei produttori o alle relative organizzazioni di categoria.

2 Per organizzazione di categoria s'intende l'associazione dei produttori di singoli
prodotti o di gruppi di prodotti con i trasformatori e, se è il caso, con i commercianti.


Art. 9

Sostegno alle misure di solidarietà 1 Se l'efficacia delle misure di solidarietà di cui all'articolo 8 capoverso 1 è pregiudicata, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di durata limitata se l'organizzazione: a.

è rappresentativa;

b.

non è attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della vendita; c.

ha deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza.

2 Le organizzazioni non possono riscuotere contributi obbligatori dai produttori per
finanziare la loro amministrazione. Qualora un'organizzazione riscuota contributi
dai suoi membri per finanziare le misure di solidarietà previste nell'articolo 8 capoverso 1, il Consiglio federale può estendere l'obbligo del pagamento dei contributi
all'insieme dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti interessati da singoli prodotti o da gruppi di prodotti. I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti ai provvedimenti e alle prescrizioni delle organizzazioni di
cui all'articolo 8.4

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2232 2233; FF 1999 5092).

Agricoltura

4

910.1


Art. 10

Prescrizioni concernenti la qualità Qualora sia necessario per l'esportazione di prodotti, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la qualità indipendentemente dalle misure di solidarietà delle organizzazioni di cui all'articolo 8.


Art. 11

Assicurazione della qualità 1 La Confederazione può incaricare i Cantoni e le organizzazioni di cui all'articolo 8
di mantenere congiuntamente servizi di assicurazione della qualità.

2 I servizi di assicurazione della qualità eseguono segnatamente le ispezioni necessarie. Il Consiglio federale può delegare loro analisi della qualità e altri compiti.

3 La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni di cui all'articolo 8 finanziano i
servizi di assicurazione della qualità.


Art. 12

Promozione dello smercio 1 La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a
livello nazionale o regionale dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per
promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all'estero.

2 I responsabili coordinano i loro provvedimenti ed elaborano direttive comuni, segnatamente per promuovere lo smercio a livello sovraregionale o all'estero.

3 La Confederazione può sostenere i provvedimenti adottati congiuntamente da più
responsabili qualora siano nell'interesse economico generale. Questo vale in particolare per i provvedimenti concernenti i seguenti settori: a.

pubbliche relazioni; b.

promozione delle vendite; c.

pubblicità generale per l'agricoltura svizzera; d.

ricerche di mercato.

4 Il Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari.


Art. 13

Sgravio del mercato

1 Per evitare il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, la Confederazione può partecipare, nel caso di un'evoluzione straordinaria, alle spese per provvedimenti di durata
limitata intesi a sgravare il mercato. Lo smaltimento delle eccedenze strutturali non
viene sussidiato.

2 I contributi della Confederazione presuppongono di regola adeguate prestazioni
dei Cantoni o delle organizzazioni interessate.

Legge federale

5

910.1

Sezione 2: Designazione

Art. 14

In generale

1 Il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti
agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: a.

sono fabbricati secondo determinati procedimenti; b.

presentano altre caratteristiche specifiche; c.

provengono dalla regione di montagna; d.

si distinguono per la loro origine.

2 La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa.

3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari.


Art. 15

Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche
dei prodotti

1 Il Consiglio federale disciplina: a.

i requisiti che devono soddisfare i prodotti nonché i procedimenti di fabbricazione, segnatamente quelli con indirizzo ecologico; b.

i controlli.

2 I prodotti possono essere designati come particolarmente rispettosi dell'ambiente e
degli animali soltanto se le relative prescrizioni di produzione vigono per l'intera
azienda. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni in casi particolari.

3 Il Consiglio federale può riconoscere le direttive di organizzazioni private se prevedono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a.

4 Può riconoscere designazioni di prodotti esteri se si fondano su requisiti equivalenti.


Art. 16

Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche 1 Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.

2 Disciplina in particolare: a.

il diritto all'iscrizione; b.

le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all'elenco
degli obblighi;

c.

la procedura d'opposizione e di registrazione; d.

il controllo.

Agricoltura

6

910.1

3 Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono
fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d'origine o indicazioni geografiche.

4 Se il nome di un Cantone o di una località viene utilizzato in una denominazione
d'origine o in un'indicazione geografica, occorre garantire che la registrazione concordi anche con un eventuale disciplinamento cantonale.

5 Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono
essere registrate quali marchi per lo stesso tipo di prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7.

6 Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica
registrata per prodotti agricoli analoghi e per i relativi prodotti trasformati deve
adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Marchi pregiati e
famosi usati da lungo tempo sono esonerati da quest'obbligo.

7 Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in
particolare contro:

a.

qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle
designazioni protette; b.

qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione.

Sezione 3: Importazione

Art. 17

Dazi all'importazione Per determinare i dazi all'importazione occorre tenere conto della situazione interna
in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi
prodotti indigeni.


Art. 18

Provvedimenti riguardo a prodotti ottenuti mediante metodi vietati 1 Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana
prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati
in Svizzera e ne aumenta i dazi all'importazione.

2 Sono vietati ai sensi del capoverso 1 i metodi di produzione non autorizzati per
motivi di protezione:

a.

della vita o della salute di persone, animali o piante; oppure b.

dell'ambiente.


Art. 19

Aliquote di dazio

In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per
la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale.

Legge federale

7

910.1


Art. 20

Prezzi soglia

1 Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L'articolo 17
si applica per analogia.

2 Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone
del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo.5 Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non
sdoganato.

3 Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il
Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) determina i valori indicativi
d'importazione applicabili ai singoli prodotti.

4 Il Dipartimento determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del
prezzo franco dogana svizzera, non sdoganato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).

5 L'Ufficio federale stabilisce l'aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in
modo tale che il prezzo d'importazione si situi all'interno della fascia di fluttuazione.

6 Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il
Dipartimento può stabilire un'aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capoverso 5.


Art. 21

Contingenti doganali

1 I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell'allegato 2 della
legge del 9 ottobre 19866 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).

2 Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale.

3 Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell'eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l'articolo 17.

4 Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro
suddivisione cronologica al Dipartimento o ai servizi ad esso subordinati.

5 Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del
9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.


Art. 22

Ripartizione dei contingenti doganali 1 I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza.

5

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L
sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539 1541; FF 1999 8173).

6

RS 632.10

Agricoltura

8

910.1

2 L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le
procedure e i criteri seguenti: a.

mediante vendita all'asta; b.

in funzione della prestazione all'interno del Paese; c.

sulla base del quantitativo richiesto; d.

conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; e.

conformemente all'ordine di sdoganamento; f.

in funzione delle precedenti importazioni del richiedente.

3 Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende
segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale.

4 Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali.

5 lI Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza di determinare i
criteri per la ripartizione dei contingenti doganali.

6 L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.


Art. 23

Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire
un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: a.

la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione
della finalità perseguita; oppure b.

l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore.

2 La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i
vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese.


Art. 24

Permesso d'importazione, misure di salvaguardia 1 Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può
stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d'importazione.

2 In considerazione delle misure di salvaguardia che il Consiglio federale può emanare, il Dipartimento è autorizzato a sospendere il rilascio di permessi d'importazione fino alla decisione del Consiglio federale.

Legge federale

9

910.1

3 L'applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel
settore agricolo è retta dall'articolo 11 della legge del 9 ottobre 19867 sulla tariffa
delle dogane.

4 Il capoverso 2 non si applica riguardo alle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente: a.

all'articolo 1 della legge federale del 25 giugno 19828 sulle misure economiche esterne; e b.

all'articolo 7 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.


Art. 25

Contributi volontari

1 Se sui prodotti agricoli importati i settori economici interessati versano contributi
volontari per la valorizzazione dei prodotti agricoli indigeni, il Consiglio federale
può, per garantire il rispetto degli impegni internazionali, prescriverne l'importo
massimo. Può delegare tale competenza al Dipartimento.

2 Se l'importo massimo dei contributi viene ridotto in virtù di accordi internazionali,
la riduzione avviene nella stessa proporzione dei dazi. In casi giustificati, sono ammesse deroghe a tale norma.

Sezione 4: Esportazione

Art. 26

La Confederazione può accordare contributi per l'esportazione di prodotti agricoli e
di prodotti agricoli trasformati.

Sezione 5: Vigilanza sui prezzi

Art. 27

1 Il Consiglio federale può sottoporre a vigilanza, dalla produzione al consumo, i
prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della
Confederazione.

2 Designa il servizio che effettua i rilevamenti necessari e che informa il pubblico.

7

RS 632.10

8

RS 946.201

Agricoltura

10

910.1

Capitolo 2: Economia lattiera Sezione 1: Principi

Art. 28

Campo d'applicazione

1 Il presente capitolo si applica al latte di mucca.

2 Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli
11, 38 e 44, anche al latte di capra e di pecora.


Art. 29

Prezzo d'obiettivo

1 Il Consiglio federale stabilisce un prezzo d'obiettivo per il latte commerciale.

2 Il prezzo d'obiettivo è quello che si prefigge il produttore. Esso deve poter essere
raggiunto se il latte è trasformato in prodotti con un elevato valore aggiunto, è adeguatamente commercializzato e presenta una determinata composizione.

Sezione 2: Orientamento della produzione

Art. 30

Contingentamento lattiero 1 Il Consiglio federale limita la produzione di latte commerciale determinando contingenti per i singoli produttori.

2 Nel determinare il contingente può considerare la composizione del latte, in particolare il tenore in grassi.

3 Il Consiglio federale può determinare un quantitativo massimo per ettaro e graduarlo secondo le zone del catasto di produzione (art. 4).


Art. 31

Adeguamento del quantitativo globale All'inizio del periodo di contingentamento, il Consiglio federale può adeguare al
mercato il quantitativo globale dei contingenti. Le riduzioni dei contingenti non sono indennizzate.


Art. 32

Adeguamento di contingenti 1 Il Consiglio federale disciplina in che misura i contingenti possono essere adeguati
alle mutate condizioni aziendali.

2 Può prevedere che i contingenti siano trasferibili fra i produttori. Determina le
condizioni. Può escludere dal trasferimento contingenti inutilizzati e prevedere riduzioni per i contingenti trasferiti.

3 In caso di trasferimento del contingente effettuato indipendentemente dalla superficie, si applicano le seguenti restrizioni: a.

chi rileva un contingente deve fornire la prova che le esigenze ecologiche
sono rispettate conformemente all'articolo 70 capoverso 2;

Legge federale

11

910.1

b.

i contingenti non possono essere trasferiti dalla regione di montagna a quella
di pianura. Il Consiglio federale può prevedere deroghe.


Art. 33

Contingenti speciali

1 Se i mezzi previsti nella legge federale del 13 dicembre 19749 sull'importazione e
l'esportazione di prodotti agricoli trasformati non bastano per compensare lo svantaggio dovuto al prezzo della materia prima e sussiste un fabbisogno supplementare
di latte per esportare i suddetti prodotti, il Consiglio federale stabilisce temporaneamente contingenti speciali che superano il quantitativo globale di cui all'articolo 30.

2 Il produttore deve versare un contributo per il latte fornito nell'ambito di un contingente speciale.

3 Il Consiglio federale stabilisce la durata, il quantitativo e le condizioni. Può incaricare un servizio di amministrare tale quantitativo e di ripartire i contingenti speciali.


Art. 34

Contingenti supplementari Ai produttori al di fuori della regione di montagna che comperano animali provenienti
dalla regione di montagna sono assegnati contingenti supplementari temporanei.


Art. 35

Osservanza dei quantitativi massimi per ettaro I contingenti speciali e supplementari nonché gli adeguamenti e i trasferimenti di
contingenti sono possibili soltanto se non è raggiunto il quantitativo massimo per
ettaro di cui all'articolo 30 capoverso 3.


Art. 36

Tassa per superamento di contingente 1 Il produttore deve versare una tassa per il latte messo in commercio che supera il
quantitativo di contingente totale spettantegli secondo gli articoli 30, 33 e 34. La
tassa ammonta al massimo all'85 per cento del prezzo d'obiettivo.

2 Invece del pagamento della tassa, il Consiglio federale può disporre che il superamento o il non raggiungimento di un contingente sia integralmente o parzialmente: a.

computato nel successivo periodo di contingentamento; oppure b.

compensato all'interno delle organizzazioni locali di produttori.

Sezione 3: Vendita diretta

Art. 37

Chiunque intende vendere direttamente latte o latticini prodotti nell'azienda deve
notificarlo preventivamente al servizio designato dal Consiglio federale.

9

RS 632.111.72

Agricoltura

12

910.1

Sezione 4: Sostegno del mercato

Art. 38

Supplemento per il latte trasformato in formaggio 1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del supplemento e le condizioni. A tal
fine tiene conto del prezzo d'obiettivo.


Art. 39

Supplemento per foraggiamento senza insilati 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio.

2 Il Consiglio federale stabilisce i formaggi che danno diritto a un supplemento, il
supplemento e le condizioni.


Art. 40

Aiuti per la promozione dello smercio della produzione indigena 1 La Confederazione può accordare aiuti per promuovere lo smercio di singoli latticini.

2 Il Consiglio federale designa i prodotti e stabilisce l'ammontare degli aiuti, le condizioni ed eventualmente le norme sulla composizione. Può delegare tale competenza al Dipartimento o all'Ufficio federale, che decide sentito il Dipartimento federale delle finanze o l'Amministrazione federale delle finanze.


Art. 41

Aiuti all'esportazione 1

La Confederazione può accordare aiuti per l'esportazione di formaggio e graduarli secondo le condizioni di mercato dei singoli Paesi.

2

Per le esportazioni di altri latticini e di latte, la Confederazione può versare aiuti calcolati in funzione delle equivalenze di contenuto.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli aiuti e le condizioni. Può delegare tale competenza al Dipartimento o all'Ufficio federale, che decide sentito il Dipartimento federale delle finanze o l'Amministrazione federale delle finanze.


Art. 42

Importazione di burro 1

L'Ufficio federale può decidere quanto burro può essere importato nel quadro del contingente doganale n. 7 (latticini convertiti in equivalente-latte).

2

Possono essere assegnate quote di contingente doganale ai produttori di burro, alle aziende produttrici di formaggio fuso e alle aziende di trasformazione dell'industria
alimentare.

3

L'Ufficio federale determina le condizioni.

Legge federale

13

910.1

Sezione 5: Provvedimenti particolari

Art. 43

Obbligo di notifica

1

Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale: a.

il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e b.

il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli.

2

I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo.


Art. 44

Assicurazione della qualità Per assicurare la qualità, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di autorizzazione la trasformazione del latte commerciale.


Art. 45

Indennizzo per la collaborazione La Confederazione indennizza le organizzazioni dell'economia lattiera cui affida
compiti di diritto pubblico.

Capitolo 3: Economia zootecnica Sezione 1: Orientamento strutturale

Art. 46

Effettivi massimi

1

Il Consiglio federale può fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito.

2

Qualora un'azienda detenga diverse specie di animali da reddito, la somma delle singole quote percentuali rispetto agli effettivi massimi consentiti non può superare
il 100 per cento.

3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per: a.

le aziende sperimentali e le stazioni di ricerche agronomiche della Confederazione nonché la Scuola di avicoltura di Zollikofen e il Centro degli esami
funzionali d'ingrasso e di macellazione dei suini di Sempach; b.

le aziende che svolgono un'attività di interesse pubblico d'importanza regionale smaltendo, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti di macellerie e
di macelli nonché di aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari.


Art. 47

Tassa

1

I gestori di aziende che superano l'effettivo massimo di cui all'articolo 46 devono versare una tassa annuale.

Agricoltura

14

910.1

2

Il Consiglio federale determina la tassa in modo che l'allevamento di animali in soprannumero non sia redditizio.

3

Se più gestori detengono animali nella stessa azienda, la tassa è determinata in base alla quota dell'effettivo di animali di ciascun gestore.

4

Il frazionamento di aziende allo scopo di eludere le disposizioni sull'effettivo massimo non è riconosciuto.

Sezione 2: Bestiame da macello e carne

Art. 48

Assegnazione delle quote del contingente doganale 1

Le quote del contingente doganale sono assegnate in base al numero di animali indigeni macellati.

2

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni secondo i seguenti criteri: a.

il numero di acquisti liberi sui mercati pubblici; b.

la quantità di carne bovina tagliata e salata proveniente da animali indigeni; c.

gli acquisti determinati e controllati presso macelli svizzeri.

3 Lo stesso animale indigeno o le stesse parti di un animale indigeno possono essere
computati una sola volta per l'assegnazione di quote di contingenti doganali.

4

Per determinati prodotti il Consiglio federale può prevedere la vendita all'asta.


Art. 49

Classificazione della qualità 1

Il Consiglio federale emana direttive e stabilisce criteri per classificare la qualità del bestiame macellato della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina.

2

Il Consiglio federale può: a.

dichiarare obbligatoria l'applicazione dei criteri di classificazione; b.

per determinati casi, delegare la classificazione a un servizio neutrale.

3 Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale la competenza di stabilire i
criteri di classificazione.


Art. 50

Fondo per la carne

1

La Confederazione istituisce un fondo per la carne. Esso serve in particolare a finanziare:

a.

provvedimenti per sgravare il mercato in caso di eccedenze stagionali o di
eccedenze temporanee d'altro tipo; b.

la classificazione della qualità da parte di un servizio neutrale.

2

Il fondo per la carne è alimentato mediante una parte dei dazi sulle importazioni di carne.

Legge federale

15

910.1

3

La parte degli introiti provenienti dai dazi sulla carne ammonta al massimo al 10 per cento del valore di prodotti indigeni equivalenti.

4

Essa è determinata dal Dipartimento, previa consultazione delle cerchie interessate.


Art. 51

Delega di compiti pubblici 1

Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private in particolare di: a.

organizzare campagne per sgravare il mercato in caso di fluttuazioni stagionali dell'offerta; b.

sorvegliare l'andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli; c.

classificare secondo la qualità animali vivi e macellati.

2

Per i compiti da esse svolti le organizzazioni private sono indennizzate mediante il fondo per la carne.

3

Il Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private svolgono i loro compiti in modo economico.

Sezione 3: Uova

Art. 52

Cassa di compensazione dei prezzi 1

La Confederazione istituisce una cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova.

2

La cassa di compensazione serve in particolare a: a.

sostenere la produzione di uova indigene nelle aziende contadine; b.

finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore delle uova svizzere.


Art. 53

Finanziamento della cassa di compensazione 1

La cassa di compensazione è finanziata mediante una parte dei dazi sulle uova in guscio e sui prodotti di uova importati.

2

Tale parte è determinata in base alle prestazioni della cassa di compensazione. Non può tuttavia superare i quattro centesimi per uovo o unità di uova.

3

Essa è determinata dal Dipartimento, previa consultazione delle cerchie interessate.

Capitolo 4: Produzione vegetale

Art. 54

Zucchero

1

Gli zuccherifici trasformano la produzione indigena di barbabietole da zucchero. Il Consiglio federale può fissare quantitativi minimi e massimi per la produzione di
zucchero.

Agricoltura

16

910.1

2

Gli zuccherifici hanno i seguenti compiti: a.

convenire con l'organizzazione dei coltivatori i quantitativi di barbabietole
da zucchero necessari e i criteri di distribuzione fra i coltivatori; b.

convenire con l'organizzazione dei coltivatori le condizioni di prezzo e di
ritiro;

c.

vendere a prezzi di mercato lo zucchero da essi prodotto e i sottoprodotti
della trasformazione delle barbabietole; d.

organizzare la trasformazione a costi vantaggiosi.

3

Gli zuccherifici sono indennizzati forfettariamente per lo svolgimento del loro mandato. Il Consiglio federale determina anticipatamente l'importo per al massimo
quattro anni. A tal fine consulta l'organizzazione dei coltivatori e gli zuccherifici.

4

Ogni anno gli zuccherifici sottopongono alla Confederazione il rendiconto delle prestazioni fornite in adempimento del mandato. Accordano la possibilità di consultare il conto annuale.

5

Il Consiglio federale designa il servizio incaricato di controllare l'esecuzione del mandato.


Art. 55

Cereali

1

La Confederazione prende i necessari provvedimenti al confine per mantenere un adeguato approvvigionamento di cereali indigeni.

2

Il Consiglio federale può incaricare un'organizzazione di cui all'articolo 8 di prendere provvedimenti, come ad esempio lo stoccaggio, volti alla valorizzazione e allo
sgravio temporaneo del mercato.

3 I costi dei provvedimenti di valorizzazione e sgravio del mercato sono a carico
dell'organizzazione. Le disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 si applicano per
analogia. Nei limiti dell'articolo 13, la Confederazione può partecipare ai costi dei
provvedimenti volti allo sgravio del mercato.10

Art. 56

Semi oleosi

La Confederazione può versare contributi per la produzione e la trasformazione di
semi oleosi nonché per la produzione di leguminose a granelli al fine di assicurare
un approvvigioinamento adeguato di oli vegetali e proteine indigeni.


Art. 57

Patate

1

Per mantenere la produzione di patate ad un livello adeguato ai fini dell'approvvigionamento del Paese, la Confederazione può promuovere la valorizzazione di
patate indigene da semina, da tavola o destinate alla trasformazione.

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2232 2233; FF 1999 5092).

Legge federale

17

910.1

2

In particolare, può versare contributi per l'utilizzazione foraggiera di patate fresche e per la trasformazione delle patate in foraggi.


Art. 58

Frutta, derivati della frutta e uva 1

La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta, i derivati della frutta e l'uva.

2

Può sostenere la valorizzazione mediante il versamento di contributi.


Art. 59

Materie prime rinnovabili La Confederazione può versare contributi per: a.

la produzione di piante che possono essere utilizzate quali materie prime al
di fuori della produzione di derrate alimentari e di alimenti per animali; b.

la trasformazione di materie prime, che possono servire anche come derrate
alimentari, in impianti pilota e di dimostrazione.

Capitolo 5: Economia vitivinicola Sezione 1: Viticoltura

Art. 60

Autorizzazione per l'impianto di nuovi vigneti e loro notifica 1

Chi pianta nuovi vigneti deve avere un'autorizzazione del Cantone.

2

Le ricostituzioni di colture sono notificate al Cantone.

3

Il Cantone autorizza l'impianto di vigneti per la produzione di vino se il luogo previsto si presta alla viticoltura.

4

Il Consiglio federale definisce i principi che reggono l'autorizzazione per l'impianto di vigneti e la loro notifica. Può prevedere deroghe.


Art. 61

Catasto viticolo

I Cantoni tengono un catasto viticolo, secondo i principi della Confederazione, nel
quale sono elencate le peculiarità dell'impianto di vigneti.


Art. 62

Elenco dei vitigni

1

L'Ufficio federale esamina l'idoneità dei vitigni.

2

Tiene un elenco dei vitigni nel quale indica quelli raccomandati per la piantagione.


Art. 63

Designazione

1

Il Consiglio federale può definire i termini di "denominazione d'origine", "denominazione d'origine controllata" e "denominazione di provenienza".

Agricoltura

18

910.1

2

Il Consiglio federale può abilitare i Cantoni a disciplinare l'utilizzazione delle denominazioni. Definisce i principi a tal fine.


Art. 64

Classificazione

1

Le partite d'uva sono classificate in tre categorie secondo il tenore naturale in zucchero e la resa per unità di superficie:

a.

categoria 1:uva che permette di produrre vini con denominazione d'origine o con denominazione di origine controllata; b.

categoria 2:uva che permette di produrre vini con denominazione di provenienza;

c.

categoria 3:uva che permette di produrre solamente vini senza denominazione d'origine o di provenienza.

2

Il Consiglio federale può stabilire, per categoria, i tenori minimi in zucchero e la resa per unità di superficie.

3

I Cantoni possono stabilire tenori minimi in zucchero superiori e rese per unità di superficie inferiori a quelli fissati dal Consiglio federale.


Art. 65

Controllo della vendemmia 1

I Cantoni provvedono al controllo della vendemmia e notificano i risultati all'Ufficio federale.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul controllo della vendemmia.

3

La Confederazione può partecipare ai costi del controllo della vendemmia in ragione dell'80 per cento al massimo.


Art. 66

Fondo viticolo

1

La Confederazione costituisce un fondo viticolo. Esso serve in particolare a finanziare provvedimenti destinati a mantenere le superfici viticole e a favorire lo smercio
dei prodotti vitivinicoli di qualità.

2

Il fondo viticolo è alimentato da una parte dei dazi sulle importazioni di vino, mosto e succo d'uva.

3 La parte degli introiti provenienti dai dazi sul vino è pari al massimo al 10 per
cento del valore di prodotti indigeni equivalenti.

4

Previa consultazione dell'organizzazione di categoria del vino svizzero, il Dipartimento stabilisce la quota dei dazi destinata al fondo viticolo.

Legge federale

19

910.1

Sezione 2: Controllo del commercio dei vini

Art. 67

Controllo della contabilità e della cantina 1

A tutela delle denominazioni, il commercio dei vini è sottoposto al controllo della contabilità e della cantina.

2

Per commercio dei vini s'intende la compera e la vendita professionali di vini, mosti, prodotti contenenti vino e succhi d'uva nonché il loro trattamento e immagazzinamento a scopo di vendita.


Art. 68

Obblighi connessi al commercio dei vini 1

Chiunque commercia vini ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2 deve: a.

essere iscritto nel registro di commercio; b.

annunciare l'inizio della sua attività all'autorità di controllo; c.

tenere la contabilità sull'insieme delle transazioni riguardanti i prodotti di
cui all'articolo 67 capoverso 2; d.

allestire ogni anno un inventario delle scorte di vino e calcolare il fatturato
annuo in ettolitri.

2

Il Consiglio federale può prevedere altri obblighi per l'adeguata esecuzione dei controlli.

3

Qualora la protezione della denominazione non ne risulti pregiudicata, il Consiglio federale può prevedere agevolazioni e deroghe, in particolare per: a.

i produttori che vendono esclusivamente i loro prodotti a rivenditori finali e
consumatori finali;

b.

le aziende che commerciano esclusivamente prodotti in bottiglia di cui
all'articolo 67 capoverso 2 o che vendono tali prodotti per il consumo sul
posto;

c.

le aziende che sottostanno ad un controllo cantonale equivalente.


Art. 69

Controlli

Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate in materia di controllo e designa
le autorità di controllo.

Titolo terzo: Pagamenti diretti Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70

Principio e condizioni 1

La Confederazione versa pagamenti diretti generali e contributi ecologici ai gestori di aziende contadine che coltivano il suolo, a condizione che sia fornita la prova che
le esigenze ecologiche sono rispettate.

Agricoltura

20

910.1

2

La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica: a.

una congrua detenzione degli animali da reddito; b.

un bilancio di concimazione equilibrato; c.

una quota adeguata di superfici di compensazione ecologica; d.

un avvicendamento disciplinato delle colture; e.

un'idonea protezione del suolo; nonché f.

una selezione e un'utilizzazione mirate dei prodotti per il trattamento delle
piante.

3

La Confederazione promuove mediante contributi ecologici le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e della vita animale; i contributi devono essere economicamente redditizi.

4

Il versamento di pagamenti diretti presuppone il rispetto delle disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali relative alla produzione agricola.

5

Il Consiglio federale determina, per il versamento di pagamenti diretti generali e di contributi ecologici: a.

la dimensione minima dell'azienda; b.

il volume minimo di lavoro nell'azienda gestita; c.

un limite d'età;

d.

valori limite riguardanti la superficie o il numero di animali per azienda, a
partire dai quali i contributi sono graduati; e.

valori limite per la somma dei contributi per unità standard di manodopera; f.

valori limite relativi al reddito e alla sostanza imponibili dei gestori, a partire
dai quali la somma dei contributi è ridotta o non sono versati contributi.

6

Il Consiglio federale può: a.

graduare i pagamenti diretti secondo le difficoltà di produzione; nonché b.

vincolare a oneri il versamento dei contributi.


Art. 71

Obbligo di tollerare

1 Se l'interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuitamente la cura e la gestione di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se
la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell'agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie animali e vegetali
particolarmente degne di protezione.

2 L'obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende
gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo
al gestore almeno sei mesi prima.

Legge federale

21

910.1

3 All'occorrenza, i Cantoni emanano prescrizioni d'esecuzione; decidono nel singolo caso se la gestione e la cura devono essere tollerate.

Capitolo 2: Pagamenti diretti generali

Art. 72

Contributi di superficie Come retribuzione delle prestazioni di interesse generale, la Confederazione versa
contributi di superficie.


Art. 73

Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano
foraggio grezzo

1

Per promuovere e salvaguardare la competitività della produzione di latte e di carne basata su foraggi grezzi nonché un'utilizzazione globale delle superfici agricole,
in particolare mediante erbai, la Confederazione versa contributi per la detenzione di
animali da reddito basata su foraggi grezzi.

2

I contributi sono versati per: a.

la detenzione di vacche il cui latte non è commercializzato; b.

la detenzione di bovini, equini, ovini e caprini.

3

I contributi sono ridotti proporzionalmente qualora l'azienda non disponga di una base foraggiera propria e sufficiente per l'insieme dell'effettivo di animali ivi tenuto
che consuma foraggio grezzo.

4

Il Consiglio federale stabilisce il contributo per animale o per unità di bestiame grosso.

5 Esso può:

a.

stabilire che siano versati contributi per altre categorie di animali; b.

graduare i contributi secondo le categorie di animali, il numero di animali o
le unità di bestiame grosso; c.

limitare il numero di animali o di unità di bestiame grosso per i quali sono
versati contributi per ettaro.


Art. 74

Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili
di produzione

1

Per compensare le condizioni difficili di produzione, la Confederazione versa contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo nella
regione di montagna e nella zona prealpina collinare.

2 Sono versati contributi per la detenzione di bestiame bovino, equino, ovino e caprino.

Agricoltura

22

910.1

3

I contributi sono proporzionalmente ridotti qualora l'azienda non disponga di una base foraggiera propria e sufficiente per l'insieme dell'effettivo di animali ivi tenuto
che consuma foraggio grezzo.

4

Il Consiglio federale stabilisce il contributo versato per unità di bestiame grosso tenendo conto delle condizioni di produzione.

5

Esso può:

a.

stabilire che siano versati contributi per altre categorie di animali; b.

limitare il numero di animali o di unità di bestiame grosso per i quali sono
versati contributi per ettaro.


Art. 75

Contributi di declività 1 Per promuovere e salvaguardare l'agricoltura in zone con condizioni difficili di
produzione e per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa contributi per la superficie agricola utile in zone declive.

2 Il Consiglio federale stabilisce il contributo versato per unità di superficie tenendo
conto delle modalità di utilizzazione e delle difficoltà di gestione, segnatamente
della declività.

Capitolo 3: Pagamenti diretti ecologici

Art. 76

Contributi ecologici

1

La Confederazione promuove mediante contributi ecologici l'applicazione e la diffusione di forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura, rispettose
dell'ambiente e della vita animale.

2

Per incentivare la gestione ecologica sull'insieme del territorio, il Consiglio federale può prevedere il versamento di determinati contributi ecologici anche ad aziende non contadine.

3

La Confederazione promuove la salvaguardia della diversità biologica, in complemento alla legge federale del 1° luglio 196611 sulla protezione della natura e del paesaggio. Accorda contributi per promuovere un adeguato equilibrio ecologico della
superficie agricola utile.

4

Può promuovere mediante contributi la gestione estensiva di superfici agricole utili.

5

Stabilisce i contributi in modo tale che sia redditizio fornire la speciale prestazione ecologica. A tale riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.

6

Se la Confederazione accorda contemporaneamente per la medesima prestazione fornita sulla stessa superficie un contributo in virtù degli articoli 18a-18d della legge
federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio, da tale
contributo è dedotto il contributo versato secondo il presente articolo.

11

RS 451

Legge federale

23

910.1

7

I fondi necessari per finanziare le indennità giusta l'articolo 62a della legge del 24 gennaio 199112 sulla protezione delle acque sono prelevati dai crediti che l'Assemblea federale stanzia per i contributi ecologici.


Art. 77

Contributi d'estivazione 1

Per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa contributi ai gestori di aziende o pascoli d'estivazione.

2

Il Consiglio federale stabilisce: a.

le categorie di animali per le quali sono versati contributi; b.

il contributo per unità di bestiame grosso estivato e per categoria di animali
o per unità di pascolo; c.

il carico consentito nonché le altre condizioni e oneri da adempiere per beneficiare del contributo.

3

Il Consiglio federale può stabilire le condizioni secondo cui i Cantoni versano una parte dei contributi d'estivazione a persone che senza essere gestori si occupano
dell'infrastruttura in questione.

Titolo quarto: Misura sociale collaterale

Art. 78

Principio

1

La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni mezzi per finanziare aiuti per la conduzione aziendale.

2

I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un'azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili.

3

L'erogazione di fondi federali presuppone un'adeguata partecipazione finanziaria del Cantone. Le prestazioni di terzi possono essere tenute in considerazione.


Art. 79

Concessione di aiuti per la conduzione aziendale 1

Il Cantone accorda l'aiuto per la conduzione aziendale quale mutuo esente da interessi per:

a.

convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l'onere degli interessi; b.

far fronte a oneri finanziari straordinari.

2

I mutui sono accordati per 20 anni al massimo mediante decisione formale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

12

RS 814.20

Agricoltura

24

910.1


Art. 80

Condizioni

1

I mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.

l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola complementare, consente una sopravvivenza a lungo termine; b.

l'azienda è gestita razionalmente; c.

l'indebitamento è sopportabile dopo la concessione del mutuo.

2

Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, nella regione di montagna e in quella collinare possono essere accordati mutui anche alle aziende
che consentono una sopravvivenza a lungo termine soltanto con il concorso di un'attività principale non agricola (aziende gestite a titolo accessorio).

3

Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.


Art. 81

Approvazione da parte dell'Ufficio federale 1

Se il mutuo, da solo o aggiunto al saldo di precedenti mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale o di crediti d'investimento, supera un determinato importo
(importo limite), il Cantone sottopone la decisione all'Ufficio federale per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l'importo limite.

2

L'Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone.


Art. 82

Rimborso in caso di alienazione con utile Se l'azienda o parte dell'azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del
mutuo deve essere rimborsata immediatamente. Inoltre, sono dovuti gli interessi,
calcolati retroattivamente.


Art. 83

Revoca

Per gravi motivi, il Cantone può revocare il mutuo.


Art. 84

Spese amministrative

1

Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

2

I Cantoni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese.


Art. 85

Impiego dei rimborsi e degli interessi 1

Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale.

2

Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: a.

la copertura delle spese amministrative; b.

la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui;

Legge federale

25

910.1

c.

la concessione di nuovi mutui.

3

Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'Ufficio federale può chiedere la restituzione della parte dei mezzi finanziari inutilizzati messa a disposizione dalla Confederazione e accordarla, se necessario, a un altro Cantone.


Art. 86

Perdite

1

Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi.

2

Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall'Ufficio federale secondo l'articolo 81, qualora non siano coperte dagli
interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla
loro partecipazione al mutuo.

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 87

Principio

1 La Confederazione accorda contributi e crediti d'investimento per: a.

ridurre i costi di produzione mediante il miglioramento delle basi
dell'azienda;

b.

migliorare le condizioni di vita e le condizioni economiche nel mondo rurale, in particolare nella regione di montagna; c.

proteggere le terre coltive nonché gli edifici e gli impianti agricoli dalla devastazione o dalla distruzione causate da fenomeni naturali; d.

contribuire alla realizzazione di obiettivi ecologici nonché di obiettivi relativi alla protezione degli animali e alla pianificazione del territorio.

e.

promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua.

2 I provvedimenti sono realizzati in modo da non influire sulla concorrenza con le
imprese artigianali.


Art. 88

Condizioni per provvedimenti collettivi Provvedimenti collettivi di ampia portata, come il riassetto della proprietà fondiaria
e le opere globali di urbanizzazione fondiaria, sono sostenuti se: a.

concernono di regola una regione delimitata naturalmente o economicamente; b.

promuovono la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi.

Agricoltura

26

910.1


Art. 89

Condizioni per provvedimenti individuali 1 I provvedimenti presi da singole aziende sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: a.

l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola complementare, consente una sopravvivenza a lungo termine; b.

l'azienda è gestita razionalmente; c.

dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70 capoverso 2; d.

l'indebitamento è sopportabile dopo l'investimento; e.

il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti
propri;

f.

il richiedente dispone di una formazione adeguata.

2 Per garantire la gestione o una sufficiente densità d'insediamento, nella regione di
montagna e in quella collinare possono essere accordati contributi e crediti d'investimento anche alle aziende che consentono una sopravvivenza a lungo termine soltanto con il concorso di un'attività principale non agricola (aziende gestite a titolo
accessorio).


Art. 90

Protezione di oggetti d'importanza nazionale Gli inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale sono vincolanti per l'esecuzione dei miglioramenti strutturali sostenuti dalla Confederazione.


Art. 91

Rimborso in caso di alienazione con utile 1 Se l'azienda o parte dell'azienda è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti: a.

i contributi devono essere rimborsati a meno che siano trascorsi più di 20
anni dall'ultimo versamento; b.

le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate; inoltre sono
dovuti gli interessi, calcolati retroattivamente.

2 I versamenti devono essere effettuati immediatamente dopo l'alienazione.


Art. 92

Vigilanza

I miglioramenti strutturali sono soggetti alla vigilanza del Cantone durante e dopo la
loro esecuzione.

Legge federale

27

910.1

Capitolo 2: Contributi Sezione 1: Assegnazione di contributi

Art. 93

Principio

1 Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per: a.

bonifiche fondiarie; b.

edifici agricoli.

2 I contributi sono accordati mediante decisione formale.

3 L'assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del
Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico.

4 Il Consiglio federale può vincolare l'assegnazione di contributi a condizioni e oneri.


Art. 94

Definizioni

1 Per bonifiche fondiarie s'intendono: a.

le opere e gli impianti nel settore del genio rurale; b.

il riordino della proprietà fondiaria e dei rapporti di affitto.

2 Per edifici agricoli s'intendono: a.

gli edifici d'economia rurale; b.

gli edifici alpestri; c.

gli edifici collettivi nella regione di montagna costruiti dai produttori per la
lavorazione e l'immagazzinamento dei loro prodotti.


Art. 95

Bonifiche fondiarie

1 La Confederazione accorda contributi per bonifiche fondiarie fino al 40 per cento
dei costi. Sono considerati costi anche le spese per provvedimenti richiesti in applicazione di altre leggi federali e direttamente in rapporto con l'opera sussidiata.

2 Nella regione di montagna, il Consiglio federale può aumentare il contributo fino
al 50 per cento al massimo se le bonifiche: a.

non possono essere finanziate in altro modo; o b.

sono opere collettive d'ampia portata.

3 Se nemmeno un adeguato sostegno da parte del Cantone, dei Comuni e di fondi di
diritto pubblico non è sufficiente per finanziare i lavori necessari, la Confederazione
può accordare un contributo supplementare fino al 20 per cento per bonifiche fondiarie volte a rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali
straordinari.

Agricoltura

28

910.1


Art. 96

Edifici agricoli

1 La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli.

2 Sono accordati contributi per gli edifici d'economia rurale di una singola azienda
se essa è gestita direttamente dal proprietario.

3 Possono essere accordati contributi per gli edifici d'economia rurale e per gli edifici alpestri anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie. Il Consiglio
federale stabilisce le condizioni.


Art. 97

Approvazione dei progetti 1 Il Cantone approva i progetti di bonifiche fondiarie e di edifici agricoli per i quali
la Confederazione accorda contributi.

2 Chiede sollecitamente il parere dell'Ufficio federale.

3 Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale.

4 Offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in
virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione
dell'ambiente e sui percorsi pedonali.

5 All'occorrenza, l'Ufficio federale sente le altre autorità federali i cui settori d'attività sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a
cui soggiace l'assegnazione di un contributo.

6 Il Consiglio federale designa i progetti che non devono essere sottoposti per parere
all'Ufficio federale.

7 L'Ufficio federale decide in merito all'assegnazione di un contributo soltanto se
l'approvazione è passata in giudicato.


Art. 98

Stanziamento dei mezzi finanziari L'Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l'importo massimo
entro il quale i contributi secondo gli articoli 95 e 96 possono essere assegnati per
l'anno in questione.

Sezione 2: Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari

Art. 99

Allacciamento di altre opere 1 I proprietari di fondi, opere o impianti che hanno ricevuto contributi sono tenuti a
permettere l'allacciamento di altre opere, se risulta opportuno date le condizioni
naturali e tecniche.

2 Il Cantone decide sull'allacciamento e fissa, se giustificata, un'adeguata indennità
per l'utilizzazione dell'opera esistente.

Legge federale

29

910.1


Art. 100

Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità Il governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi dell'agricoltura siano lesi da opere pubbliche.


Art. 101

Ricomposizioni particellari per contratto 1 Più proprietari di fondi possono convenire per scritto una ricomposizione particellare. L'accordo deve indicare i fondi compresi nella ricomposizione nonché disciplinare l'epurazione degli oneri fondiari e la ripartizione delle spese.

2 L'approvazione da parte del Cantone sostituisce l'atto pubblico concernente il trapasso di proprietà. Per ricomposizioni particellari di questo tipo il Cantone non può
riscuotere né imposte di mutazione né altri tributi analoghi.

3 Al trasferimento dei diritti di pegno è applicabile l'articolo 802 del Codice civile13
e all'iscrizione nel registro fondiario l'articolo 954 capoverso 2 del medesimo.

4 Il Cantone disciplina l'ulteriore procedura.

Sezione 3: Garanzia dei miglioramenti strutturali

Art. 102

Divieto di modificare la destinazione e di frazionare 1 La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con contributi federali non può essere modificata durante vent'anni
a contare dall'ultimo versamento del contributo; inoltre, il terreno oggetto di un raggruppamento non può essere frazionato.

2 Chiunque contravviene al divieto di modificare la destinazione o di frazionare i
terreni deve rimborsare i contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i
danni cagionati.

3 Il Cantone può autorizzare deroghe al divieto di modificare la destinazione e di
frazionare i terreni se gravi motivi lo giustificano. Esso decide se i contributi versati
devono essere rimborsati integralmente o in parte oppure se rinuncia al rimborso.


Art. 103

Manutenzione e gestione 1 I Cantoni vigilano affinché dopo un miglioramento strutturale realizzato con contributi federali: a.

le superfici agricole siano gestite in modo ecologicamente sostenibile e le
superfici di compensazione ecologica e i biotopi siano gestiti adeguatamente; b.

le opere, gli impianti e gli edifici agricoli siano mantenuti in modo adeguato.

13

RS 210

Agricoltura

30

910.1

2 In caso di negligenza grave nella gestione o nella manutenzione nonché di cura
inadeguata, il Cantone può essere tenuto a rimborsare i contributi versati. Il Cantone
dispone del diritto di regresso nei confronti dei beneficiari.


Art. 104

Menzione nel registro fondiario 1 Il divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni, l'obbligo di manutenzione e di gestione, nonché l'obbligo di rimborso devono essere menzionati nel
registro fondiario.

2 Il Cantone ordina d'ufficio l'iscrizione della menzione.

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di menzione. Disciplina le
modalità di cancellazione di quest'ultima.

Capitolo 3: Crediti d'investimento

Art. 105

Principio

1 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti
d'investimento per:

a.

provvedimenti individuali; b.

provvedimenti collettivi.

2 I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.

3 I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i
dettagli.


Art. 106

Crediti d'investimento per provvedimenti individuali 1 I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda agricola o la gestiranno essi
stessi dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento: a.

come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; b.

per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e
edifici d'economia rurale.

2 Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: a.

come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; b.

per l'acquisto di aziende agricole da terzi; c.

per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e
edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se
l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice
delle obbligazioni14, per la durata del credito d'investimento e se il proprie14

RS 220

Legge federale

31

910.1

tario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto
dell'affitto.

3 I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente.

4 Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 197415 che
promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 197016 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle
regioni di montagna.

5 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe
alla gestione diretta.


Art. 107

Crediti d'investimento per provvedimenti collettivi 1 I crediti d'investimento sono accordati segnatamente per: a.

bonifiche fondiarie; b.

la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da
parte di produttori intenzionati a razionalizzare l'azienda o a facilitare la lavorazione e l'immagazzinamento dei loro prodotti.

2 Per rilevanti progetti pluriennali nella regione di montagna, possono essere accordati crediti d'investimento anche sotto forma di crediti alla costruzione.

3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri.


Art. 108

Approvazione

1 Se un credito, da solo o aggiunto al saldo di precedenti crediti d'investimento o di
mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, supera un determinato importo
(importo limite), il Cantone sottopone la decisione all'Ufficio federale per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l'importo limite.

2 L'Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o
se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone.

3 Se i crediti d'investimento sono concessi sotto forma di crediti alla costruzione
secondo l'articolo 107 capoverso 2, il saldo di precedenti crediti non è preso in considerazione.


Art. 109

Revoca

1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento.

2 Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi.

15

RS 843

16

RS 844

Agricoltura

32

910.1


Art. 110

Impiego dei rimborsi e degli interessi 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di crediti d'investimento.

2 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno nel Cantone, l'Ufficio federale
può:

a.

chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un altro Cantone; o b.

metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.


Art. 111

Perdite

Le perdite derivanti dalla concessione di crediti d'investimento, comprese eventuali
spese procedurali, sono a carico dei Cantoni.


Art. 112

Spese amministrative

Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

Titolo sesto:
Ricerca e formazione professionale, promozione della coltivazione
delle piante e dell'allevamento di animali


Art. 113

Principio

La Confederazione sostiene mediante l'elaborazione e la trasmissione di conoscenze
gli sforzi dell'agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologicamente sostenibile.

Capitolo 1: Ricerca

Art. 114

Stazioni federali di ricerche e di esperimenti 1 La Confederazione può gestire stazioni di ricerche e di esperimenti.

2 Le stazioni federali di ricerche e di esperimenti sono ripartite in diverse regioni del
Paese.

3 Esse sono subordinate all'Ufficio federale.


Art. 115

Compiti delle stazioni di ricerche e di esperimenti Le stazioni di ricerche e di esperimenti hanno segnatamente i seguenti compiti: a.

elaborare le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per la prassi, la formazione e la consulenza agricole; b.

elaborare le basi scientifiche delle decisioni di politica agricola;

Legge federale

33

910.1

c.

sviluppare, accompagnare e valutare i provvedimenti di politica agricola; d.

fornire le basi per i nuovi orientamenti dell'agricoltura; e.

fornire le basi per norme di produzione rispettose dell'ambiente e degli animali; f.

svolgere compiti d'esecuzione.


Art. 116

Mandati di ricerca e aiuti finanziari 1 L'Ufficio federale può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e
cantonali o ad altri istituti.

2 La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari ricerche ed esperimenti
eseguiti da organizzazioni.


Art. 117

Consiglio della ricerca agronomica 1 Il Dipartimento designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica, composto di undici membri al massimo, nel quale le cerchie interessate sono equamente
rappresentate.

2 Il Consiglio della ricerca agronomica fornisce all'Ufficio federale raccomandazioni concernenti la ricerca agronomica, segnatamente in merito alla pianificazione a
lungo termine.

Capitolo 2: Formazione professionale Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 118

Competenze

1 Per quanto il presente capitolo non attribuisca la competenza alla Confederazione,
la formazione professionale agricola spetta ai Cantoni.

2 I Cantoni possono delegare le loro competenze e compiti a organizzazioni professionali riconosciute dalla Confederazione.

3 Possono affidare compiti ad altre istituzioni riconosciute dalla Confederazione.


Art. 119

Compiti degli organi responsabili della formazione professionale 1 I Cantoni e le organizzazioni professionali da essi incaricate (organi responsabili
della formazione professionale) definiscono per ogni professione le prescrizioni e le
direttive necessarie, in particolare i regolamenti di formazione e d'esame nonché i
programmi di formazione e d'insegnamento.

2 Le prescrizioni e le direttive degli organi responsabili della formazione professionale devono essere approvate dall'ufficio federale competente.

3 Gli organi responsabili della formazione professionale istituiscono commissioni
per la formazione professionale. Le commissioni sono in particolare competenti per:

Agricoltura

34

910.1

a.

il riconoscimento delle qualifiche di maestro di tirocinio e delle aziende di
tirocinio;

b.

l'approvazione dei contratti di tirocinio; c.

la vigilanza delle condizioni di tirocinio; d.

l'organizzazione e la sorveglianza della formazione di base, del perfezionamento e degli esami.


Art. 120

Compiti della Confederazione 1 La Confederazione accorda aiuti finanziari alla formazione professionale agricola.

2 Stabilisce requisiti minimi.

3 Provvede al coordinamento dell'insegnamento e della consulenza tra gli organi
responsabili della formazione professionale; a tal fine il Dipartimento e l'ufficio federale competente: a.

emanano direttive, istruzioni e programmi quadro d'insegnamento; b.

sostengono attività di coordinamento degli organi responsabili della formazione professionale; c.

stabiliscono in funzione dei bisogni il numero massimo di insegnanti e consulenti per i quali sono versati aiuti finanziari.

4 Prima di emanare prescrizioni e direttive, la Confederazione sente gli organi responsabili della formazione professionale.

5 Il Dipartimento istituisce una commissione permanente incaricata di consigliare la
Confederazione in materia di formazione professionale.

6 La Confederazione promuove le attività svolte dalle organizzazioni da essa riconosciute nel settore della formazione professionale. Dette organizzazioni collaborano
con gli organi responsabili della formazione professionale.


Art. 121

Orientamento professionale e formazione in economia
domestica rurale

L'orientamento professionale, la formazione, il perfezionamento e la consulenza in
economia domestica rurale sono retti dalla legge federale del 19 aprile 197817 sulla
formazione professionale.

Sezione 2: Formazione di base

Art. 122

Durata e forma

1 La formazione di base dura almeno tre anni.

2 Per la professione d'agricoltore, essa comprende: 17

RS 412.10

Legge federale

35

910.1

a.

due anni di tirocinio con frequentazione della scuola professionale e due semestri in una scuola d'agricoltura; oppure b.

un anno di tirocinio con frequentazione della scuola professionale e quattro
semestri presso una scuola che, oltre all'insegnamento professionale, offre
anche la formazione pratica.

3 Per le professioni agricole speciali, essa comprende: a.

il tirocinio con frequentazione della scuola professionale; oppure b.

il tirocinio in una scuola che, oltre all'insegnamento professionale, offre anche la formazione pratica.

4 D'intesa con il Dipartimento, gli organi responsabili della formazione professionale possono prevedere per gli agricoltori un sistema di formazione identico a quello
per le professioni agricole speciali. In tal caso, le disposizioni particolari valide per
le professioni agricole speciali si applicano per analogia anche alla professione
d'agricoltore.


Art. 123

Tirocinio professionale 1 Il tirocinio professionale consente di acquisire le conoscenze fondamentali e le capacità pratiche.

2 Il tirocinio dev'essere disciplinato in un contratto scritto, conformemente agli articoli 344 segg. del Codice delle obbligazioni18.

3 Il maestro e l'azienda di tirocinio devono essere riconosciuti dalla competente
commissione per la formazione professionale. Essi possono essere riconosciuti soltanto se garantiscono all'apprendista una formazione tecnica ineccepibile e offrono
le condizioni necessarie per lo sviluppo della sua personalità.

4 Il maestro di tirocinio è tenuto a versare all'apprendista un salario adeguato alla
sua età e capacità. Gli organi responsabili della formazione professionale possono
fissare salari minimi e massimi.


Art. 124

Scuole professionali

1 Gli organi responsabili della formazione professionale istituiscono e gestiscono
scuole professionali. Esse devono essere riconosciute dalla Confederazione.

2 L'insegnamento della scuola professionale fa parte del tirocinio ed è obbligatorio.

3 Esso consente di acquisire una cultura generale e le conoscenze teoriche necessarie
per l'esercizio della professione.


Art. 125

Scuole d'agricoltura

1 Gli organi responsabili della formazione professionale istituiscono e gestiscono
scuole d'agricoltura. Esse devono essere riconosciute dalla Confederazione.

18

RS 220

Agricoltura

36

910.1

2 La scuola d'agricoltura fornisce le conoscenze generali e tecniche nonché le capacità necessarie agli agricoltori.


Art. 126

Indirizzi particolari di formazione D'intesa con l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, gli
organi responsabili della formazione professionale possono prevedere, nel quadro
della formazione di base, indirizzi particolari di formazione.


Art. 127

Scuole medie professionali 1 D'intesa con l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, gli
organi responsabili della formazione professionale possono istituire scuole medie professionali che completano l'insegnamento obbligatorio impartito nelle scuole professionali e nelle scuole d'agricoltura e agevolano l'accesso a studi di livello superiore.

2 La Confederazione può istituire una commissione incaricata di coordinare la formazione impartita nelle scuole medie professionali.

3 Essa può fare dell'esame finale della scuola media professionale una maturità professionale.


Art. 128

Esami

1 L'apprendista conclude la formazione di base con l'esame di fine tirocinio.
L'esame può essere ripartito su più sessioni.

2 È inoltre ammesso all'esame chiunque, senza aver assolto il tirocinio: a.

ha un'esperienza professionale della durata di almeno una volta e mezza
quella della formazione di base; e b.

dimostra di aver frequentato la scuola professionale e la scuola d'agricoltura
o la scuola professionale nelle professioni agricole speciali, oppure di aver
acquisito in altro modo le conoscenze professionali.

3 Gli organi responsabili della formazione professionale organizzano gli esami.

4 Chi supera l'esame di fine tirocinio ottiene il certificato federale di capacità.

5 Chi supera soltanto la parte pratica dell'esame di fine tirocinio ottiene un attestato
cantonale.

6 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento e l'equivalenza delle formazioni
non agricole e delle formazioni acquisite all'estero.

7 Per gli esami nell'ambito della formazione di base non sono prelevate tasse.


Art. 129

Formazione empirica

1 La formazione empirica impartisce ai giovani portati prevalentemente per le attività pratiche le capacità e le conoscenze indispensabili per conoscere a fondo semplici processi lavorativi.

Legge federale

37

910.1

2 I giovani sono tenuti a frequentare, accanto alla formazione pratica, corsi comprendenti materie professionali e di cultura generale. I corsi possono essere impartiti
in classi speciali.

3 La formazione empirica dura almeno un anno e abilita i giovani a lavorare in
un'altra azienda dello stesso genere.

4 Il rapporto di formazione empirica dev'essere disciplinato in un contratto scritto,
conformemente agli articoli 344 segg. del Codice delle obbligazioni19. È inoltre applicabile l'articolo 123 capoversi 3 e 4 della presente legge.

5 Chi ha assolto la formazione empirica ottiene un attestato ufficiale che indica la
durata della formazione, la designazione della professione e conferma la frequentazione del corso d'insegnamento professionale.

Sezione 3: Perfezionamento

Art. 130

Scopo, forme e organizzazione 1 Gli organi responsabili della formazione professionale istituiscono possibilità di
perfezionamento che consentano alle persone attive nella professione agricola di
ampliare le loro conoscenze.

2 Il perfezionamento comprende, oltre alle formazioni e agli esami di cui agli articoli
131-135, corsi, seminari, conferenze, mostre e concorsi.

3 Tali possibilità di perfezionamento sono offerte in particolare dalle scuole professionali, dalle scuole d'agricoltura, dalle scuole speciali, dalle scuole tecniche nonché
dai centri e dai servizi di consulenza e dalle organizzazioni professionali.


Art. 131

Scuole speciali

1 Le scuole speciali conferiscono alle persone che hanno terminato la formazione
agricola di base le conoscenze necessarie per esercitare un'attività particolarmente
impegnativa nel loro settore specifico o per svolgere una funzione dirigenziale all'interno di un'azienda.

2 Inoltre, esse preparano i candidati agli esami professionali e agli esami di maestria.

3 Le scuole speciali devono essere riconosciute dalla Confederazione.


Art. 132

Esami professionali

1 Gli organi responsabili della formazione professionale possono organizzare esami
professionali.

2 Gli esami professionali consentono di accertare se il candidato possiede le conoscenze e le capacità necessarie per occupare un posto dirigenziale o esercitare un'attività professionale particolarmente qualificata.

19

RS 220

Agricoltura

38

910.1

3 Il Consiglio federale disciplina l'ammissione agli esami e ne sorveglia l'organizzazione.

4 Chi ha superato l'esame professionale può aggiungere alla designazione della professione la dicitura «titolare del certificato professionale federale».


Art. 133

Scuole per capiazienda 1 Le scuole per capiazienda approfondiscono e completano la formazione di base,
promuovono le capacità dirigenziali e preparano i candidati agli esami di maestria.

2 Esse devono essere riconosciute dalla Confederazione.


Art. 134

Esami di maestria

1 Gli organi responsabili della formazione professionale organizzano gli esami di
maestria.

2 L'esame di maestria consente di accertare se il candidato possiede le conoscenze e
le capacità necessarie per gestire in modo autonomo un'azienda agricola o un'azienda di un settore agricolo specifico.

3 Il Consiglio federale disciplina l'ammissione agli esami e ne sorveglia l'organizzazione.

4 Chi supera l'esame ottiene un diploma ed è abilitato ad avvalersi del titolo di maestro anteponendolo alla designazione della professione o ad aggiungere alla designazione della professione la dicitura «diplomato».


Art. 135

Scuole tecniche

1 Gli organi responsabili della formazione professionale possono istituire scuole tecniche per la professione d'agricoltore, per le professioni agricole speciali e per le
professioni affini.

2 Le scuole tecniche conferiscono le conoscenze e le capacità necessarie per esercitare con perizia, in Svizzera e all'estero, professioni tecnico-agricole nonché attività
in settori affini.

3 Le scuole tecniche devono essere riconosciute dalla Confederazione. Il Dipartimento stabilisce le esigenze per il riconoscimento. Esso disciplina le materie d'insegnamento, la durata degli studi, il materiale didattico, le esigenze che devono
adempiere gli insegnanti, le condizioni d'ammissione e di promozione nonché gli
esami finali.

4 Chi ha superato l'esame finale in una scuola tecnica è abilitato ad avvalersi del titolo corrispondente alla sua formazione.

5 Per l'istituzione e lo sviluppo delle scuole universitarie professionali nel settore
dell'agricoltura è applicabile la legge federale del 6 ottobre 199520 sulle scuole universitarie professionali.

20

RS 414.71

Legge federale

39

910.1

Sezione 4: Consulenza

Art. 136

1 Gli organi responsabili della formazione professionale possono istituire servizi di
consulenza incaricati di aiutare le persone attive nel settore agricolo a risolvere i
problemi specifici della loro professione e ad adeguarsi alle nuove circostanze. Questi servizi elaborano in particolare basi decisionali e offrono possibilità di perfezionamento.

2 La Confederazione sostiene i servizi di consulenza. D'intesa con i Cantoni, può sostenere anche servizi di consulenza privati.

3 La Confederazione può sostenere e gestire centri che assistano i servizi di consulenza.

4 I servizi e i centri di consulenza collaborano con altre istituzioni di formazione,
con le stazioni di ricerche agronomiche, con i servizi di consulenza in economia domestica rurale, con le organizzazioni della gioventù rurale e con altre organizzazioni.

Sezione 5: Formazione e perfezionamento dei docenti

Art. 137

1 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime che devono adempiere i maestri
di tirocinio, gli insegnanti, gli esperti d'esame nonché i consulenti che esercitano
un'attività nel settore della formazione professionale.

2 I docenti sono tenuti a perfezionare le loro conoscenze tecniche e pedagogiche.

Sezione 6: Aiuti finanziari

Art. 138

Principio

1 Nell'ambito dei crediti stanziati, la Confederazione promuove la formazione professionale versando aiuti finanziari.

2 Il Consiglio federale fissa le quote di contribuzione, designa i beneficiari e determina le spese computabili.


Art. 139

Quote dei contributi

1 La Confederazione versa agli organi responsabili della formazione professionale
contributi fino al 50 per cento delle spese computabili per: a.

la formazione professionale di base; b.

il perfezionamento giusta gli articoli 130-134;

Agricoltura

40

910.1

c.

la consulenza fornita fuori della regione di montagna; d.

la formazione e il perfezionamento dei docenti.

2 La Confederazione versa agli organi responsabili della formazione professionale
contributi fino al 75 per cento delle spese computabili per: a.

la consulenza nella regione di montagna; b.

le scuole d'importanza intercantonale; c.

le scuole tecniche.

3 La Confederazione versa contributi che possono coprire l'importo totale delle spese computabili per: a.

i centri di consulenza; b.

l'organizzazione di corsi di perfezionamento obbligatori destinati ai docenti
nonché per la partecipazione a siffatti corsi.

4 La Confederazione versa contributi fino al 25 per cento delle spese per l'acquisto
dei mezzi didattici ausiliari.

5 Il Consiglio federale coordina le aliquote dei contributi versati dalla Confederazione per la formazione nell'ambito delle professioni agricole, industriali e sociali.

Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali Sezione 1: Coltivazione delle piante

Art. 140

1 La Confederazione può promuovere la coltivazione di piante utili: a.

di alto valore ecologico; b.

di alto valore qualitativo; o c.

adatte alle condizioni regionali.

2 Essa può versare contributi ad aziende di coltivazione private e a organizzazioni
professionali che forniscono prestazioni di interesse pubblico, in particolare per: a.

la coltivazione, la conservazione della purezza e il miglioramento delle varietà; b.

le colture sperimentali; c.

la conservazione di varietà indigene pregiate.

3 Può sostenere mediante contributi la produzione di sementi e piante.

Legge federale

41

910.1

Sezione 2: Allevamento di animali

Art. 141

Promozione dell'allevamento 1 La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: a.

adatti alle condizioni naturali del Paese; b.

redditizi e resistenti; e c.

atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali.

2 La promozione dell'allevamento deve garantire un allevamento indipendente di alta qualità.


Art. 142

Contributi

1 La Confederazione può versare contributi a organizzazioni riconosciute, segnatamente per: a.

la tenuta di registri e di libri genealogici, gli esami funzionali e le stime dei
valori genetici;

b.

programmi che promuovono le prestazioni, la qualità, il risanamento e il
mantenimento della salute degli effettivi di animali; c.

provvedimenti volti a conservare le razze svizzere.

2 L'allevamento di animali transgenici non dà diritto a contributi.


Art. 143

Condizioni

I contributi sono accordati se: a.

i Cantoni partecipano almeno in ugual misura alle spese; b.

gli allevatori prendono le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro e partecipano finanziariamente ai provvedimenti di
promozione; e

c.

i provvedimenti promossi corrispondono alle norme internazionali.


Art. 144

Riconoscimento di organizzazioni 1 L'Ufficio federale riconosce le organizzazioni. Consulta preventivamente i Cantoni.

2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni.


Art. 145

Inseminazione artificiale 1 Il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo dell'autorizzazione il prelievo e la
distribuzione di sperma e embrioni di animali da reddito nonché il servizio d'inseminazione artificiale.

Agricoltura

42

910.1

2 Esso stabilisce le condizioni d'autorizzazione.

3 Provvede in particolare affinché una parte adeguata dello sperma di animali impiegato provenga da programmi di allevamento condotti da organizzazioni di allevamento indigene riconosciute.


Art. 146

Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni Il Consiglio federale può stabilire condizioni zootecniche e genealogiche applicabili
alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni.


Art. 147

Istituto d'allevamento equino 1 Allo scopo di sostenere l'allevamento equino, la Confederazione può gestire un
apposito istituto federale.

2 L'istituto è subordinato all'Ufficio federale.

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e sostanze ausiliarie

Art. 148

La Confederazione emana prescrizioni per evitare i danni dovuti a organismi nocivi
nonché all'immissione in commercio di sostanze ausiliarie inadeguate.

Capitolo 1: Protezione dei vegetali Sezione 1: Principi

Art. 149

Confederazione

1 La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione
delle colture dagli organismi nocivi.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni per la protezione delle colture e del materiale vegetale (piante, parti di piante e prodotti vegetali) da organismi nocivi particolarmente pericolosi.


Art. 150

Cantoni

I Cantoni gestiscono un servizio fitosanitario che garantisce in particolare la corretta
esecuzione dei provvedimenti di lotta contro gli organismi nocivi.


Art. 151

Principi della protezione dei vegetali 1 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.

Legge federale

43

910.1

2 Ha in particolare l'obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Sezione 2: Provvedimenti speciali

Art. 152

Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'importazione e l'immissione
in commercio di:

a.

organismi nocivi particolarmente pericolosi; b.

materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

2 Può in particolare: a.

stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commercio soltanto previa autorizzazione; b.

emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che
producono o mettono in commercio tale materiale vegetale; c.

obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale; d.

vietare l'importazione e l'immissione in commercio di materiale vegetale
che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente pericolosi; e.

vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organismi nocivi.

3 Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all'esportazione adempia le esigenze internazionali.


Art. 153

Provvedimenti di lotta Per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale può in particolare: a.

ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria; b.

stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e gli appezzamenti sospetti
d'infestazione siano isolati sino al momento in cui l'infestazione possa essere esclusa; c.

ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale
vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Agricoltura

44

910.1

Sezione 3: Finanziamento della lotta contro gli organismi nocivi

Art. 154

Prestazioni dei Cantoni 1 I Cantoni eseguono a proprie spese i provvedimenti loro affidati.

2 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale e si sottrae intenzionalmente o per negligenza agli obblighi di cui all'articolo 151 può essere tenuto a sopportarne le spese.


Art. 155

Prestazioni della Confederazione La Confederazione assume di regola il 50 per cento, in situazioni straordinarie fino
al 75 per cento, delle spese riconosciute dei Cantoni per l'esecuzione dei provvedimenti di lotta di cui all'articolo 153.


Art. 156

Indennità per danni

1 Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall'autorità oppure a disinfezioni
o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti,
al proprietario può essere versata un'equa indennità.

2 L'indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto semplice possibile e gratuita per il danneggiato: a.

dall'Ufficio federale, se si tratta di provvedimenti presi al confine; b.

dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di provvedimenti presi all'interno del Paese.

3 La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal
versamento di tali indennità.


Art. 157

Fondo fitosanitario

1 Sul materiale vegetale importato o messo in commercio in Svizzera può essere riscossa un'adeguata tassa fitosanitaria; prima di stabilirne l'importo si devono sentire
le cerchie interessate.

2 La tassa alimenta un fondo fitosanitario destinato a: a.

coprire i costi causati alla Confederazione dal servizio fitosanitario; b.

finanziare le prestazioni della Confederazione ai Cantoni secondo l'articolo
155;

c.

finanziare le indennità secondo l'articolo 156; d.

indennizzare i costi causati ai privati per l'adempimento dei compiti loro affidati.

Legge federale

45

910.1

Capitolo 2: Sostanze ausiliarie dell'agricoltura

Art. 158

Definizione e campo d'applicazione 1 Per sostanze ausiliarie dell'agricoltura s'intendono le sostanze e gli organismi che
servono alla produzione agricola. Sono da considerare tali in particolare i concimi, i
prodotti fitosanitari, gli alimenti per animali e il materiale vegetale di moltiplicazione.

2 Il Consiglio federale può sottoporre alle prescrizioni del presente capitolo le sostanze ausiliarie utilizzate in modo analogo al di fuori dell'agricoltura.


Art. 159

Principi

1 Possono essere importate o messe in commercio soltanto le sostanze ausiliarie dell'agricoltura che: a.

si prestano all'impiego previsto; b.

non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle
prescrizioni; e

c.

offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano
fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

2 Chiunque utilizza sostanze ausiliarie dell'agricoltura deve osservare le istruzioni
per l'uso.


Art. 160

Obbligo d'omologazione 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e l'immissione in commercio di sostanze ausiliarie dell'agricoltura.

2 Può sottoporre all'obbligo d'omologazione: a.

l'importazione e l'immissione in commercio di sostanze ausiliarie dell'agricoltura; b.

la produzione di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione.

3 Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d'omologazione.

4 Se, in virtù di altri atti normativi, le sostanze ausiliarie dell'agricoltura sottostanno
all'obbligo d'omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di
omologazione.

5 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati.

6 Le omologazioni, i rapporti d'esame e i certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e
ambientali concernenti l'impiego di sostanze ausiliarie siano paragonabili.

Agricoltura

46

910.1

7 L'importazione e l'immissione in commercio di sostanze ausiliarie dell'agricoltura
omologate in Svizzera e all'estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente.

8 È vietato l'uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli
animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottostà all'obbligo di notifica e
dev'essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consiglio federale adotta provvedimenti conformemente all'articolo 18.


Art. 161

Caratterizzazione e imballaggio Il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla caratterizzazione e all'imballaggio delle sostanze ausiliarie dell'agricoltura.


Art. 162

Cataloghi delle varietà 1 Il Consiglio federale può prescrivere che per una determinata specie vegetale possono essere importate, messe in commercio, certificate o utilizzate in Svizzera unicamente le varietà registrate in un catalogo delle varietà. Disciplina le condizioni per
la registrazione nei cataloghi delle varietà.

2 Può autorizzare l'Ufficio federale ad emanare cataloghi delle varietà.

3 Può parificare la registrazione in un catalogo delle varietà di un altro Paese alla
registrazione nel catalogo svizzero delle varietà.


Art. 163

Prescrizioni d'isolamento 1 I gestori di terreni che non sono previsti per la produzione di materiale vegetale di
moltiplicazione possono essere obbligati dai Cantoni a rispettare distanze di sicurezza dalle colture confinanti del medesimo tipo, se ciò è necessario per motivi di
selezione, moltiplicazione o protezione dei vegetali.

2 I beneficiari devono indennizzare adeguatamente i gestori la cui attività risulta limitata. In caso di controversia, il Cantone stabilisce l'ammontare dell'indennità.


Art. 164

Statistica della commercializzazione Il Consiglio federale può obbligare i produttori di sostanze ausiliarie dell'agricoltura
e le ditte che ne fanno commercio a fornire indicazioni sulle quantità di sostanze ausiliarie messe in commercio in Svizzera.


Art. 165

Informazione

1 Chiunque mette in commercio sostanze ausiliarie dell'agricoltura deve informare
gli acquirenti sulle loro proprietà e la loro utilizzazione.

2 I servizi federali competenti possono informare l'opinione pubblica sulle proprietà
e sull'utilizzazione delle sostanze ausiliarie dell'agricoltura.

Legge federale

47

910.1

Titolo ottavo:
Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali
Capitolo 1: Protezione giuridica

Art. 166

In generale

1 Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il
ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente.

2 Le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni
d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza
possono essere impugnate dinnanzi alla Commissione di ricorso del DFE; fanno eccezione le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali e la misura sociale collaterale.

3 L'ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale
e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente
legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.

4 Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all'uficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.


Art. 167

Contingentamento lattiero 1 Contro le decisioni di prima istanza sul contingentamento lattiero è ammissibile il
ricorso dinnanzi a una commissione regionale di ricorso. Le decisioni di quest'ultima possono essere impugnate dinnanzi alla Commissione di ricorso del DFE.

2 L'Ufficio federale ha facoltà di ricorrere contro le decisioni di prima istanza e contro le decisioni della commissione regionale di ricorso.

3 Le decisioni sono notificate sollecitamente e gratuitamente all'Ufficio federale.

4 Il Dipartimento nomina le commissioni regionali di ricorso su proposta dei Cantoni.


Art. 168

Procedura d'opposizione Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura
d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.

Capitolo 2: Misure amministrative

Art. 169

Misure amministrative generali In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o
di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure
amministrative:

a.

ammonizione;

b.

revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili;

Agricoltura

48

910.1

c.

diniego di permessi; d.

esclusione dalla vendita diretta; e.

divieto di fornire, ritirare e valorizzare; f.

esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; g.

sequestro.


Art. 170

Riduzione e diniego di contributi 1 I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge,
le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione.

2 La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente
ha violato le disposizioni.


Art. 171

Rimborso di contributi 1 Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più
adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.

2 I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o
compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.

Capitolo 3: Disposizioni penali

Art. 172

Delitti

1 Chiunque intenzionalmente usa illecitamente una denominazione d'origine o
un'indicazione geografica protetta (art. 16) o una denominazione d'origine, una denominazione d'origine controllata o una denominazione di provenienza (art. 63) è
punito a querela di parte con la detenzione fino a un anno o la multa fino a 100 000
franchi.

2 Chi agisce per mestiere è perseguito d'ufficio. La pena è la detenzione o la multa
fino a 200 000 franchi.


Art. 173

Contravvenzioni

1 Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con
l'arresto o con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

contravviene alle prescrizioni sui procedimenti di fabbricazione, sulle caratteristiche specifiche dei prodotti e sulle regioni di montagna, emanate o riconosciute conformemente agli articoli 14 e 15; b.

contravviene alle prescrizioni concernenti la dichiarazione di prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera, emanate conformemente all'articolo 18
capoverso 1;

Legge federale

49

910.1

c.

rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle
rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185; d.

in una procedura per l'attribuzione di contributi o di un contingente fornisce
indicazioni inveritiere o ingannevoli; e.

fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni
o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente
legge;

f.

impianta vigneti senza autorizzazione; g.

contravviene alle prescrizioni sull'inseminazione artificiale di cui
all'articolo 145;

h.

contravviene alle prescrizioni sulla protezione delle piante utili emanate in
base agli articoli 151, 152 o 153; i.

non osserva le istruzioni per l'uso secondo l'articolo 159; k.

produce, importa o mette in commercio senza omologazione sostanze ausiliarie dell'agricoltura sottoposte all'obbligo d'omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l'impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8); l.

importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale
di una specie che non figura in un catalogo delle varietà (art. 162); m.

non rispetta le distanze di sicurezza di cui all'articolo 163; n.

non fornisce le indicazioni di cui all'articolo 164; o.

contravviene all'obbligo di informare di cui all'articolo 183.

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

3 Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la
multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

si avvale di un titolo di cui agli articoli 128, 132, 134 o 135 senza aver superato i relativi esami; b.

viola una disposizione d'esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata passibile di pena.

4 Il tentativo e la complicità sono punibili.

5 Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni
pena.


Art. 174

Comunità di persone e persone giuridiche Se l'infrazione è commessa da una persona giuridica o da una comunità di persone,
si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo21.

21

RS 313.0

Agricoltura

50

910.1


Art. 175

Perseguimento penale

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2 Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni e il transito è
perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale.


Art. 176

Esclusione degli articoli 37-39 della legge sui sussidi Gli articoli 37-39 della legge sui sussidi del 5 ottobre 199022 concernenti i delitti, il
conseguimento fraudolento di un profitto e il perseguimento penale non sono applicabili.

Titolo nono: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione

Art. 177

Consiglio federale

1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la
legge non disciplini altrimenti la competenza.

2 Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati
il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.


Art. 178

Cantoni

1 Per quanto non incomba alla Confederazione, l'esecuzione della presente legge
spetta ai Cantoni.

2 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione e le comunicano al Dipartimento.

3 I Cantoni designano le autorità o le organizzazioni competenti per l'esecuzione e la
vigilanza.

4 Se un Cantone non emana in tempo utile le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio
federale le emana provvisoriamente.


Art. 179

Alta vigilanza della Confederazione 1 Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge da parte
dei Cantoni.

2 La Confederazione può ridurre o negare i contributi ai Cantoni che eseguono manchevolmente la legge. Questo vale anche qualora il diritto di ricorso secondo l'articolo 166 capoverso 3 non sia stato esercitato.

22

RS 616.1

Legge federale

51

910.1


Art. 180

Collaborazione con organizzazioni e ditte 1 Nell'esecuzione della legge, la Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della
collaborazione di ditte e organizzazioni o istituire apposite organizzazioni.

2 La collaborazione di tali ditte e organizzazioni è sottoposta alla vigilanza statale. I
compiti e le attribuzioni devono essere definiti dall'autorità competente. Tali ditte e
organizzazioni devono presentare a quest'ultima un rendiconto della loro gestione e
contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare federale e cantonale.

3 Il Consiglio federale e i Cantoni possono permettere alle suddette ditte e organizzazioni di riscuotere tasse adeguate per la loro attività. Le tariffe necessitano l'autorizzazione del Dipartimento.


Art. 181

Controllo

1 Gli organi d'esecuzione della presente legge ordinano le misure di controllo e i
rilevamenti necessari all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni
d'esecuzione o delle decisioni su di esse fondate.

2 Le persone, ditte o organizzazioni il cui comportamento scorretto dà adito a controlli, li ostacola o li impedisce sono tenute a coprire i costi che ne risultano.

3 Il Consiglio federale può delegare singole misure di controllo e rilevamenti ai Cantoni.


Art. 182

Perseguimento di infrazioni 1 Il Consiglio federale può istituire un sistema di controllo per il perseguimento
delle infrazioni in ambito di: a.

designazioni protette di prodotti agricoli; b.

importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli.

2 Esso coordina l'esecuzione della legge sulle derrate alimentari23, della legge sulle
dogane24 e della presente legge; può obbligare l'Amministrazione federale delle
contribuzioni a fornire informazioni.


Art. 183

Obbligo di informare

Nella misura necessaria all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, agli organi competenti devono essere fornite in particolare le informazioni richieste, nonché presentati e consegnati provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica;
dev'essere inoltre loro consentito l'accesso all'azienda, ai locali amministrativi e ai
magazzini, nonché permesso l'esame dei libri contabili e della corrispondenza e il
prelievo di campioni.

23

RS 817.0

24

RS 631.0

Agricoltura

52

910.1


Art. 184

Assistenza amministrativa fra le autorità 1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni rilasciano, su richiesta,
le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

2 Se presumono che sia stata commessa un'infrazione penale, ne informano le autorità d'esecuzione.


Art. 185

Dati per l'esecuzione 1 Al fine di disporre delle basi necessarie all'esecuzione della legge e al controllo
dell'efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a
singole aziende:

a.

per l'esecuzione di provvedimenti di politica agricola; b.

per la valutazione della situazione economica dell'agricoltura; c.

per l'osservazione della situazione di mercato; d.

quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell'agricoltura sulle
basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale.

2 Il Consiglio federale può adottare disposizioni allo scopo di armonizzare il rilevamento e la registrazione di dati e per ottenere una statistica agricola uniforme.

3 Il Consiglio federale può affidare a servizi federali, Cantoni o altri enti l'esecuzione delle rilevazioni e la tenuta dei registri. Può versare indennità a tal fine.

4 L'organo federale responsabile può elaborare a scopi statistici i dati rilevati.


Art. 186

Commissione consultiva Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva permanente di 15 membri al massimo che lo consigli nell'applicazione della presente legge.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 187

Disposizioni transitorie concernenti la legge sull'agricoltura25 1 Le disposizioni abrogate nell'allegato alla presente legge rimangono applicabili a
tutte le fattispecie intervenute durante la loro validità ad eccezione delle prescrizioni
procedurali.

2 Il Consiglio federale provvede affinché il riassetto del mercato lattiero si svolga in
modo ordinato e il processo di riforma coinvolga tutti i livelli del mercato. Durante
un periodo transitorio di cinque anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge, esso disciplina in particolare: 25

Introdotto dal n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui
cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539 1541; FF 1999 8173).

Legge federale

53

910.1

a.

il nuovo ordinamento degli aiuti per promuovere lo smercio all'interno del
Paese e le esportazioni; b.

l'ordinamento dei supplementi; c.

l'acquisizione di capitali per finanziare la gestione di scorte, fino alla stagionatura compresa, nella produzione di formaggi a pasta dura e semidura, come pure nella gestione di scorte di burro.

3 Il Consiglio federale mette a disposizione i mezzi necessari affinché il prezzo del
latte realizzato in media non sia inferiore di oltre il 10 per cento al prezzo d'obiettivo.

4 Esso può emanare disposizioni sui contratti di fornitura di latte stipulati fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. In particolare può stabilire la
durata minima di tali contratti.

5 Durante il periodo transitorio e nei settori di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può derogare mediante ordinanza alle disposizioni del titolo secondo se ragioni
imperative lo richiedono.

6 Nell'applicazione della legislazione sull'agricoltura, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 1 lettera f dell'Accordo GATT del 15 aprile 199426 sull'agricoltura, i mezzi finanziari che devono essere distolti dal sostegno interno in virtù
degli impegni GATT contratti dalla Svizzera sono devoluti a favore di provvedimenti per i quali la normativa GATT non prevede lo smantellamento. A questo proposito occorre tener conto della situazione economica generale e delle condizioni
quadro sociali e finanziarie.

7 Gli articoli 5 capoverso 2 lettera b, 10 capoverso 3, 10e, 15 capoverso 2 lettera c e
112a della legge sull'agricoltura del 3 ottobre 195127 rimangono in vigore per le
scuole tecniche superiori sino al loro riconoscimento da parte della Confederazione
come scuole universitarie professionali.28 8 La disposizione sui premi per la coltivazione di cereali da foraggio prevista dall'articolo 20 del decreto federale del 21 giugno 199129 concernente una modifica
temporanea della legge sull'agricoltura rimane in vigore fino all'abrogazione della
legge del 20 marzo 195930 sui cereali.

26

RS 0.632.20 all. 1A.3 27

[RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1461 in fine, disp. fin. e
trans. tit. X art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060,
1982 1676 all n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 2611 857 all. n. 25,
1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11,
1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190,
1998 1822 art. 15] 28

Vedi il testo di detta disposizione alla fine del presente testo.

29

RU 1991 2611, 1996 2783 30

RS 916.111.0

Agricoltura

54

910.1

9 L'articolo 10 della legge del 15 giugno 196231 sulla vendita di bestiame, concernente la vendita di lana di pecore indigene, rimane in vigore durante un periodo
transitorio di cinque anni; i contributi sono smantellati gradualmente.32 10 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 70 cpv. 2) è applicabile al
più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

11 Per un periodo di dieci anni al massimo dopo l'entrata in vigore della presente
legge, gli aiuti per la conduzione aziendale possono essere accordati anche nel caso
in cui le difficoltà finanziarie ai sensi dell'articolo 78 capoverso 2 siano riconducibili a condizioni quadro economiche modificate.

12 La somma dei contributi federali versati per l'esportazione (art. 26), il settore del
latte (art. 38-40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il settore
della produzione vegetale (art. 54 e 56-59) dev'essere ridotta di un terzo rispetto
alle spese per il 1998, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.33 13 Gli effetti dei provvedimenti adottati per promuovere lo smercio (art. 12), l'esportazione (art. 26), il settore del latte (art. 38-40), il settore del bestiame da macello e
della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56-59) devono
essere valutati cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

14 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul ritiro degli anticipi concessi all'organismo comune secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 27 giugno
196934 sulla commercializzazione del formaggio. I dipartimenti e gli uffici designati
a tal fine dal Consiglio federale sono abilitati a dare istruzioni all'organismo comune
sulla realizzazione degli attivi e sull'adempimento degli obblighi; le prestazioni
della Confederazione presuppongono il rispetto di tali istruzioni. La scelta dei liquidatori che l'organismo comune deve nominare è subordinata all'approvazione del
dipartimento designato a tale scopo dal Consiglio federale. La Confederazione copre
i costi di liquidazione dell'organismo comune. Il Consiglio federale vigila affinché i
responsabili di quest'ultimo non traggano profitto dalla liquidazione; parimenti, decide in quale misura il capitale azionario debba essere rimborsato.

15 L'articolo 55 entrerà in vigore soltanto dopo l'abrogazione della legge del
20 marzo 195935 sui cereali.

a36 Disposizioni transitorie concernenti l'abrogazione della legge
sui cereali

1 I mulini commerciali ancora riconosciuti il 1° gennaio 2001 sono tenuti a ritirare,
fino al 15 settembre 2001, tutti i cereali indigeni provenienti dalle scorte libere della
Confederazione, proporzionalmente alla loro macinazione. L'obbligo di ritiro si ba31

[RU 1962 1191, 1977 2249 I 941, 1978 1407, 1991 857 all. n. 29, 1992 288 all. n. 52,
1993 325 I 13]

32

Vedi il testo di dette disposizioni alla fine del presente testo.

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2232 233; FF 1999 5092).

34

[RU 1969 1067, 1991 857 all. n. 32, 1993 901 all. n. 28] 35

RS 916.111.0 36

Introdotto dal n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui
cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539 1541; FF 1999 8173).

Legge federale

55

910.1

sa sulla quantità di cereali panificabili indigeni ed esteri (eccettuato il grano duro)
trasformati nell'anno cerealicolo 2000/2001. Se non si trovano nel mulino, i cereali sono forniti franco stazione del mulino.

2 I prezzi di vendita dei cereali indigeni da ritirare sono fissati dal Consiglio federale
secondo le classi di qualità convenute con gli attori sul mercato. A tale proposito,
esso si basa sul prezzo di costo dei cereali stranieri di qualità equivalente e sui prezzi di mercato previsti per il raccolto indigeno del 2001.

3 L'obbligo di fornire garanzie è mantenuto fino al conteggio finale con il mulino.

4 L'Ufficio federale dell'agricoltura sbriga gli affari connessi con l'abrogazione dell'attuale disciplinamento del mercato dei cereali panificabili, nella misura in cui non
ne siano incaricati altri uffici. Emana le decisioni in relazione all'abrogazione.

5 Esso utilizza gli attivi ancora disponibili provenienti dalle tasse riscosse durante il
contingentamento dello smercio di farina panificabile per fornire informazioni e
spiegazioni sul pane quale alimento di base sano e importante.

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 188

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 Gli articoli 38-42 sono applicabili durante 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 37 1° gennaio 1999 il capitolo 2 del titolo secondo (art. 28 a 45) e l'allegato, lettere l-n, entrano in vigore il
1° maggio 1999;

l'articolo 160 capoverso 7 e il numero 7 dell'allegato entrano in vigore il 1° agosto
1999.

37

DCF del 7 dic. 1998 (RU 1998 3082).

Agricoltura

56

910.1

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a.

il decreto federale del 20 giugno 193938 che accorda un sussidio ai Cantoni
di Svitto e di Glarona per la costruzione della strada del Pragel tra Hintertal
e Vorauen;

b.

il decreto federale del 25 settembre 194139 che accorda un sussidio al Cantone di San Gallo per la bonifica della pianura del Reno; c.

la legge sull'agricoltura del 3 ottobre 195140; è fatto salvo l'articolo 187 capoverso 7 della presente legge; d.

la legge federale del 14 dicembre 197941 istituente contributi per la gestione
del suolo agricolo in condizioni difficili; e.

il decreto federale del 28 marzo 195242 che assegna sussidi per i lavori di
bonifica fondiaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze
della natura;

f.

la legge federale del 23 marzo 196243 sui crediti agricoli di investimento e
gli aiuti per la conduzione aziendale agricola; g.

il decreto sullo zucchero del 23 giugno 198944; h.

il decreto federale del 19 giugno 199245 sulla viticoltura; i.

la legge federale del 15 giugno 196246 sulla vendita di bestiame; è fatto salvo l'articolo 187 capoverso 9 della presente legge; k.

la legge federale del 28 giugno 197447 sui contributi ai tenutari di bestiame
nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare; 38

[CS 4 1068]

39

[CS 4 1017]

40

[RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1461 in fine, disp. fin. e
trans. tit. X art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060,
1982 1676 all n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 2611 857 all. n. 25,
1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11,
1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190,
1998 1822 art. 15] 41

[RU 1980 679, 1991 857 all. n. 26, 1992 2104 II 1, 1997 1190 II 1] 42

[RU 1952 585] 43

[RU 1962 1323, 1967 806, 1972 2532, 1977 2249, 1991 362 II 52 857 all. n. 27,
1992 288 all. n. 47 2104] 44

[RU 1989 1904, 1992 288 all. n. 50, 1995 1988] 45

[RU 1992 1986, 1997 1216] 46

[RU 1962 1191, 1977 2249 I 941, 1978 1407, 1991 857 all. n. 29, 1992 288 all. n. 52,
1993 325 I 13]

47

[RU 1974 2063, 1980 679 art. 12, 1983 488, 1991 857 all. n. 30, 1992 2104 II 2,
1997 1190 II 3]

Legge federale

57

910.1

l.

il decreto del 29 settembre 195348 sullo statuto del latte; m.

il decreto federale del 16 dicembre 198849 sull'economia lattiera; n.

il disciplinamento del mercato caseario del 27 giugno 196950; o.

la legge federale del 21 dicembre 196051 sui prezzi delle merci protette e la
cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova.

48

[RU 1953 1172, 1957 591 II 2, 1969 1074, 1971 1597, 1979 1414 1857 all. n. 29,
1989 504 art. 33 lett. c, 1992 288 all. n. 54, 1994 1648, 1995 2075] 49

[RU 1989 504, 1991 857 all. n. 31, 1992 288 all. n. 55, 1993 325 n. 14, 1994 1634 I 4,
1995 2077]

50

[RU 1969 1067, 1991 325 all. n. 32, 1993 901 all. n. 28] 51

[RU 1961 273, 1987 2324, 1993 901 all. n. 30, 1995 2097] 52

RS 172.021. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

53

RS 173.110. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

54

RS 632.10. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

55

RS 680

Agricoltura

58

910.1

6. La legge federale del 24 gennaio 199157 sulla protezione delle acque è modificata
come segue:


Art. 62a

...


7. La legge federale del 21 marzo 196958 sul commercio dei veleni è modificata come segue: Art. 3a

...

56

RS 817.0. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

57

RS 814.20. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

58

RS 813.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Legge federale

59

910.1

Testo delle disposizioni della legge sull'agricoltura
del 3 ottobre 1951 ancora in vigore giusta l'art. 187 cpv. 7
qui avanti:


59

...

2 La formazione professionale agricola comprende: ...

b.

il perfezionamento, compresa la formazione impartita nelle
scuole tecniche e nelle scuole tecniche superiori (scuole
d'ingegneria STS);

...


60

...

3 Tali possibilità di perfezionamento vengono offerte in particolare
dalle scuole professionali, dalle scuole agricole, dalle scuole speciali,
dalle scuole tecniche e dalle scuole d'ingegneria STS, nonché dai centri e dai servizi di consulenza e dalle organizzazioni professionali.

e61 1 Gli organi responsabili della formazione professionale possono istituire scuole tecniche per la professione di agricoltore, per le professioni agricole speciali e per le professioni affini; essi ne assicurano il funzionamento.

2 Le scuole tecniche conferiscono le conoscenze e le capacità necessarie per esercitare con perizia, in Svizzera e all'estero, professioni
tecnico-agricole nonché professioni affini.

3 Le scuole tecniche devono essere riconosciute dalla Confederazione.
Il dipartimento stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento.
Esso disciplina le materie di insegnamento, la durata degli studi, il
materiale didattico, le esigenze che devono adempiere gli insegnanti,
le condizioni di ammissione e di promozione, nonché gli esami finali.

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1994 28 37; FF 1992 II 1).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1994 28 37; FF 1992 II 1).

61

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1992 (RU 1994 28; FF 1992 II 1). Nuovo testo
giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sulle scuole universitarie professionali,
in vigore dal 1° ottobre 1996 (RS 414.71).

A. In generale
I. Principi

C.
Perfezionamento
I. Scopo, forme e
organizzazione

VI. Scuole
tecniche

Agricoltura

60

910.1

4 Chi ha superato l'esame finale in una scuola tecnica è autorizzato ad
avvalersi del titolo stabilito dalla Confederazione.


62

...

2 La Confederazione versa agli organi responsabili della formazione
professionale contributi del 75 per cento al massimo delle spese computabili per: ...

c.

le scuole tecniche e le scuole d'ingegneria STS.

a63 1 Chiunque si avvale intenzionalmente di un titolo a norma degli articoli 9 capoverso 2 e 10c-10e, senza aver superato l'esame pertinente,
è punito con l'arresto o con la multa.

2 Gli organi responsabili della formazione professionale sporgono
querela qualora, per motivi giustificati, dovessero sospettare l'esistenza di un'infrazione.

Testo dell'art. 10 della legge del 15 giugno 1962 sulla vendita del
bestiame, in vigore giusta l'art. 189 cpv. 9 qui avanti :

1 Per mantenere la produzione indigena di lana, la Confederazione
può promuovere la vendita della lana di pecora. Le spese della Confederazione non devono superare 1,8 milioni di franchi annui.64 62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1994 28 37; FF 1992 II 1).

63

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 1973 (RU 1974 763 ; FF 1973 I 1229). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1994 28 37;
FF 1992 II 1).

64

Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore
dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).

II. Aliquote dei
singoli contributi

2a. Usurpazione
del titolo

Vendita della
lana di pecore
indigene

Legge federale

61

910.1

2 Nell'ambito delle forniture di drappi d'uniforme e di altri articoli di
lana alle intendenze del materiale e agli stabilimenti in regìa della
Confederazione, come anche agli arsenali cantonali, l'industria laniera
può essere tenuta a ritirare lana indigena allo stesso prezzo di quella
importata di uguale qualità.

62