01.01.2024 - * / In vigore
01.07.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.03.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.08.2010 - 31.12.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
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01.10.2006 - 31.12.2006
01.08.2005 - 30.09.2006
01.01.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2001 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.06.2001
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1

Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) del 29 aprile 1998 (Stato 26 settembre 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19963, decreta: Titolo primo: Principi generali

Art. 1

Scopo La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a: a. garantire l'approvvigionamento della popolazione; b. salvaguardare le basi esistenziali naturali; c. aver cura del paesaggio rurale; d. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.


Art. 2

Provvedimenti della Confederazione 1

La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti: a. istituisce condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio dei prodotti agricoli;

b. indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni ecologiche e quelle a favore dell'economia fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo; c. provvede a uno sviluppo socialmente sostenibile dell'agricoltura; d. sostiene i miglioramenti strutturali; RU 1998 3033

1 [CS

1 3; RU 1996 2503]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 45, 46 cpv. 1, 102, 103, 104, 120, 123 e 147 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta in n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (SR 814.91).

3 FF

1996 IV 1

910.1

Agricoltura

2

910.1

e. promuove la ricerca e la formazione professionale agricole nonché la coltivazione delle piante e l'allevamento del bestiame;

f.

disciplina la protezione dei vegetali e l'impiego di mezzi di produzione4.

2

I provvedimenti della Confederazione presuppongono, per quanto ragionevolmente esigibile, misure di solidarietà da parte degli interessati. Sono coordinati tramite gli strumenti della politica regionale.


Art. 3

Definizione e campo d'applicazione 1

L'agricoltura comprende: a. la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; b. la lavorazione, l'immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell'azienda di produzione.

c. lo sfruttamento di superfici vicine all'ambiente naturale.

2

I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, come pure quelli dei titoli sesto e settimo si applicano all'orticoltura esercitata a titolo professionale.

3

I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 2 del titolo settimo si applicano alla pesca professionale e alla piscicoltura.


Art. 4

Difficili condizioni di produzione e di vita 1

Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare.

2

L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tale proposito tiene un catasto della produzione.

3

Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone.


Art. 5

Reddito 1 I provvedimenti della presente legge hanno lo scopo di permettere alle aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari anni redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione.

2

Se i redditi calano notevolmente sotto il livello di cui al capoverso precedente, il Consiglio federale prende provvedimenti di durata limitata per migliorarne la situazione.

4

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Legge federale

3

910.1

3

Occorre tenere conto degli altri settori dell'economia, della situazione economica della popolazione che non opera nell'agricoltura e della situazione delle finanze federali.


Art. 6

Limite di

spesa

I mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti sono stanziati al massimo per quattro anni con decreto federale semplice in base a un messaggio del Consiglio federale. Il relativo involucro finanziario è deciso simultaneamente.

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio

Art. 7

Principio 1 La Confederazione stabilisce le condizioni quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in modo da consentire all'agricoltura di produrre in modo sostenibile e poco costoso e di conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile.

2

A tale proposito, tiene conto delle esigenze della sicurezza dei prodotti, della protezione dei consumatori e dell'approvvigionamento del Paese.5

Capitolo 1: Disposizioni economiche generali Sezione 1: Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato

Art. 8

Misure di solidarietà 1

La promozione della qualità e dello smercio nonché l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato spettano alle organizzazioni dei produttori o alle relative organizzazioni di categoria.

2

Per organizzazione di categoria s'intende l'associazione dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti con i trasformatori e, se è il caso, con i commercianti.

a6 Prezzi indicativi

1

Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti.

2

I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualità.

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

6

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

4

910.1

3

Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.

4

Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.


Art. 9


7

Sostegno alle misure di solidarietà 1

Qualora le misure di solidarietà di cui all'articolo 8 capoverso 1, decise collettivamente, siano o rischiano di essere pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di durata limitata se l'organizzazione:

a. è

rappresentativa;

b. non è attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della vendita;

c. ha deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza.

2

Il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un'organizzazione a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell'articolo 8 capoverso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l'organizzazione preleva contributi dai suoi membri per finanziarie misure di solidarietà.

3

L'obbligo di contribuzione è di durata limitata. I contributi non possono essere utilizzati per finanziare l'amministrazione dell'organizzazione.

4

I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti alle prescrizioni di cui al capoverso 1 e i venditori diretti non possono essere assoggettati all'obbligo di contribuzione secondo il capoverso 2 per i quantitativi smerciati in vendita diretta.


Art. 10

Prescrizioni concernenti la qualità Qualora sia necessario per l'esportazione di prodotti, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la qualità indipendentemente dalle misure di solidarietà delle organizzazioni di cui all'articolo 8.


Art. 11

Assicurazione della qualità 1

La Confederazione può obbligare i Cantoni e le organizzazioni di cui all'articolo 8 a mantenere servizi di assicurazione della qualità.8 2 I servizi di assicurazione della qualità eseguono segnatamente le ispezioni necessarie. Il Consiglio federale può delegare loro analisi della qualità e altri compiti.

3

La Confederazione può partecipare al finanziamento dei servizi di assicurazione della qualità.9

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

5

910.1


Art. 12

Promozione dello smercio 1

La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello nazionale o regionale dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all'estero.

2

I responsabili coordinano i loro provvedimenti ed elaborano direttive comuni, segnatamente per promuovere lo smercio a livello sovraregionale o all'estero.

3

La Confederazione può sostenere i provvedimenti adottati congiuntamente da più responsabili qualora siano nell'interesse economico generale. Questo vale in particolare per i provvedimenti concernenti i seguenti settori: a. pubbliche

relazioni;

b. promozione delle vendite; c. pubblicità generale per l'agricoltura svizzera; d. ricerche di mercato.

4

Il Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari.


Art. 13

Sgravio del mercato

1

Per evitare il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, la Confederazione può partecipare, nel caso di un'evoluzione straordinaria, alle spese per provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato. Lo smaltimento delle eccedenze strutturali non viene sussidiato.

2

I contributi della Confederazione presuppongono di regola adeguate prestazioni dei Cantoni o delle organizzazioni interessate.

Sezione 2: Designazione

Art. 14

In generale

1

Il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: a. sono fabbricati secondo determinati procedimenti; b. presentano altre caratteristiche specifiche; c. provengono dalla regione di montagna; d. si distinguono per la loro origine; e.10 sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche.

2

La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa.

10 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

Agricoltura

6

910.1

3

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull'ingegneria genetica e sulle derrate alimentari.11

Art. 15

Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti 1

Il Consiglio federale disciplina: a. i requisiti che devono soddisfare i prodotti nonché i procedimenti di fabbricazione, segnatamente quelli con indirizzo ecologico;

b. i

controlli.

2

I prodotti possono essere designati come particolarmente rispettosi dell'ambiente e degli animali soltanto se le relative prescrizioni di produzione vigono per l'intera azienda. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni in casi particolari.

3

Il Consiglio federale può riconoscere le direttive di organizzazioni private se prevedono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a.

4

Può riconoscere designazioni di prodotti esteri se si fondano su requisiti equivalenti.


Art. 16

Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche 1

Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.

2

Disciplina in particolare: a. il diritto all'iscrizione; b. le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all'elenco degli obblighi;

c. la procedura d'opposizione e di registrazione; d. il controllo.

3

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d'origine o indicazioni geografiche.

4

Se il nome di un Cantone o di una località viene utilizzato in una denominazione d'origine o in un'indicazione geografica, occorre garantire che la registrazione concordi anche con un eventuale disciplinamento cantonale.

5

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7.12 11 Nuovo testo giusta in n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

7

910.1

6

Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b.

Questo obbligo non si applica all'utilizzazione di marchi identici o analoghi a una denominazione d'origine o a un'indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l'uso in buona fede: a. prima del 1° gennaio 1996; o b. prima che il nome della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica registrata fosse protetto secondo la presente legge o in virtù di un'altra base legale se il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla legge del 28 agosto 199213 sulla protezione dei marchi.14

6bis

Nel giudicare se l'utilizzazione di un marchio acquisito in buona fede sia lecita secondo il capoverso 6 occorre tener conto in particolare se vi è rischio d'inganno o di violazione della concorrenza leale.15 7 Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro:

a. qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette; b. qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione.

a16 Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione 1

I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni.

2

Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari.

Sezione 3: Importazione

Art. 17

Dazi all'importazione

Per determinare i dazi all'importazione occorre tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni.

13 RS

232.11

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

15 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

16 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861 3862; FF FF 2004 6275 6289).

Agricoltura

8

910.1


Art. 18

Provvedimenti riguardo a prodotti ottenuti mediante metodi vietati 1

Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera; ne aumenta i dazi all'importazione o ne vieta l'importazione.17 2 Sono vietati ai sensi del capoverso 1 i metodi di produzione non autorizzati per motivi di protezione: a. della vita o della salute di persone, animali o piante; oppure b. dell'ambiente.


Art. 19

Aliquote di dazio

In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale.


Art. 20

Prezzi soglia

1

Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L'articolo 17 si applica per analogia.

2

Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo.18 Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non sdoganato.

3

Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) determina i valori indicativi d'importazione applicabili ai singoli prodotti.

4

Il Dipartimento determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non sdoganato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).

5

L'Ufficio federale stabilisce l'aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in modo tale che il prezzo d'importazione si situi all'interno della fascia di fluttuazione.

6

Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il Dipartimento può stabilire un'aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capoverso 5.


Art. 21

Contingenti doganali

1

I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell'allegato 2 della legge del 9 ottobre 198619 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

18 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539 1541; FF 1999 8173).

19 RS

632.10

Legge federale

9

910.1

2

Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale.

3

Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell'eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l'articolo 17.

4

Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al Dipartimento o ai servizi ad esso subordinati.

5

Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.


Art. 22

Ripartizione dei contingenti doganali 1

I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza.

2

L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: a. mediante vendita all'asta; b. in funzione della prestazione all'interno del Paese; c. sulla base del quantitativo richiesto; d. conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; e. conformemente all'ordine di sdoganamento; f.

in funzione delle precedenti importazioni del richiedente.

3

Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale.

4

Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali.

5

Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali.

6

L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.


Art. 23

Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva 1

Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se:

a. la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure b. l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore.

Agricoltura

10

910.1

2

La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese.


Art. 24

Permesso d'importazione, misure di salvaguardia 1

Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d'importazione.

2

In considerazione delle misure di salvaguardia che il Consiglio federale può emanare, il Dipartimento è autorizzato a sospendere il rilascio di permessi d'importazione fino alla decisione del Consiglio federale.

3

L'applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo è retta dall'articolo 11 della legge del 9 ottobre 198620 sulla tariffa delle dogane.

4

Il capoverso 2 non si applica riguardo alle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente: a. all'articolo 1 della legge federale del 25 giugno 198221 sulle misure economiche esterne; e

b. all'articolo 7 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.


Art. 25

Contributi volontari

1

Se sui prodotti agricoli importati i settori economici interessati versano contributi volontari per la valorizzazione dei prodotti agricoli indigeni, il Consiglio federale può, per garantire il rispetto degli impegni internazionali, prescriverne l'importo massimo. Può delegare tale competenza al Dipartimento.

2

Se l'importo massimo dei contributi viene ridotto in virtù di accordi internazionali, la riduzione avviene nella stessa proporzione dei dazi. In casi giustificati, sono ammesse deroghe a tale norma.

Sezione 4: Esportazione

Art. 26

La Confederazione può accordare contributi per l'esportazione di prodotti agricoli e
di prodotti agricoli trasformati.

20 RS

632.10

21 RS

946.201

Legge federale

11

910.1

Sezione 5: Vigilanza sui prezzi

Art. 27

1 Il Consiglio federale può sottoporre a vigilanza, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione.

2

Designa il servizio che effettua i rilevamenti necessari e che informa il pubblico.

Sezione 6:22 Ingegneria genetica
a 1 Prodotti agricoli o sostanze ausiliarie dell'agricoltura geneticamente modificati possono essere fabbricati, coltivati, allevati, importati, immessi nell'ambiente o messi in commercio se sono adempiute le esigenze della presente legge, nonché, segnatamente, della legislazione sull'ingegneria genetica, sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari.

2

Indipendentemente da altre eventuali disposizioni, segnatamente della legislazione sull'ingegneria genetica, sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione degli animali, il Consiglio federale può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure per la produzione e lo smercio di tali prodotti o sostanze ausiliarie.

Capitolo 2: Economia lattiera Sezione 1: Campo d'applicazione23

Art. 28

...24 1 Il presente capitolo si applica al latte di mucca.

2

Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli 38 e 44, anche al latte di capra e di pecora.25


Art. 29


26

22 Introdotta dal. n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

24 Abrogata dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

26 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

12

910.1

Sezione 2: Orientamento della produzione

Art. 30

Contingentamento lattiero

1

Il Consiglio federale limita la produzione di latte commerciale determinando contingenti per i singoli produttori.

2

Nel determinare il contingente può considerare la composizione del latte, in particolare il tenore in grassi.

3

Il Consiglio federale può determinare un quantitativo massimo per ettaro e graduarlo secondo le zone del catasto di produzione (art. 4).


Art. 31

Adeguamento del quantitativo globale All'inizio del periodo di contingentamento, il Consiglio federale può adeguare al mercato il quantitativo globale dei contingenti. Le riduzioni dei contingenti non sono indennizzate.

2

Su richiesta di un'organizzazione di categoria, il Consiglio federale adegua, anche durante il periodo di contingentamento, i contingenti dei produttori interessati se: a. la decisione dell'organizzazione di categoria di chiedere tale adeguamento adempie le esigenze dell'articolo 9 e delle sue disposizioni d'esecuzione; b. è garantito che il quantitativo stabilito sarà valorizzato e commercializzato sotto la responsabilità dell'organizzazione di categoria; c. è garantito che l'organizzazione di categoria tiene conto delle condizioni sui mercati parziali quali il mercato biologico o i mercati regionali.27 3

Il Consiglio federale può respingere del tutto o in parte la richiesta se l'entità dell'adeguamento richiesto dovesse pregiudicare l'evoluzione auspicabile dell'economia lattiera o della categoria.28 4 ...29


Art. 32

Adeguamento di contingenti 1

Il Consiglio federale disciplina in che misura i contingenti possono essere adeguati alle mutate condizioni aziendali.

2

Può prevedere che i contingenti siano trasferibili fra i produttori. Determina le condizioni. Può escludere dal trasferimento contingenti inutilizzati e prevedere riduzioni per i contingenti trasferiti.

27 Introdotto

dalla

LF

del 13 dic. 2002 (RU 2002 4290; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

28 Introdotto

dalla

LF

del 13 dic. 2002 (RU 2002 4290; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

29 Introdotto dalla LF del 13 dic. 2002, con effetto sino al 31 dic. 2003 (RU 2002 4290; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

13

910.1

3

In caso di trasferimento del contingente effettuato indipendentemente dalla superficie, si applicano le seguenti restrizioni:

a. chi rileva un contingente deve fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70 capoverso 2; b. i contingenti non possono essere trasferiti dalla regione di montagna a quella di pianura. Il Consiglio federale può prevedere deroghe.


Art. 33

Contingenti speciali

1

Se i mezzi previsti nella legge federale del 13 dicembre 197430 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati non bastano per compensare lo svantaggio dovuto al prezzo della materia prima e sussiste un fabbisogno supplementare di latte per esportare i suddetti prodotti, il Consiglio federale stabilisce temporaneamente contingenti speciali che superano il quantitativo globale di cui all'articolo 30.

2

Il produttore deve versare un contributo per il latte fornito nell'ambito di un contingente speciale.

3

Il Consiglio federale stabilisce la durata, il quantitativo e le condizioni. Può incaricare un servizio di amministrare tale quantitativo e di ripartire i contingenti speciali.


Art. 34

Contingenti supplementari

Ai produttori al di fuori della regione di montagna che comperano animali provenienti dalla regione di montagna sono assegnati contingenti supplementari temporanei.


Art. 35

Osservanza dei quantitativi massimi per ettaro I contingenti speciali e supplementari nonché gli adeguamenti e i trasferimenti di contingenti sono possibili soltanto se non è raggiunto il quantitativo massimo per ettaro di cui all'articolo 30 capoverso 3.


Art. 36

Tassa per superamento di contingente 1

Il produttore deve versare una tassa per il latte messo in commercio che supera il quantitativo di contingente totale spettantegli secondo gli articoli 30, 33 e 34. La tassa ammonta al massimo a 60 centesimi per chilogrammo di latte. Per le aziende di estivazione la tassa ammonta a 10 centesimi per chilogrammo di latte.31 2 Invece del pagamento della tassa, il Consiglio federale può disporre che il superamento o il non raggiungimento di un contingente sia integralmente o parzialmente:

a. computato nel successivo periodo di contingentamento; oppure b. compensato all'interno delle organizzazioni locali di produttori.

30 RS

632.111.72

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

14

910.1

a32 Abolizione del contingentamento lattiero 1

Gli articoli 30 a 36 rimangono in vigore fino al 30 aprile 2009.

2

Il Consiglio federale può escludere dal contingentamento lattiero, il più presto il 1° maggio 2006, i produttori membri di un'organizzazione di cui all'articolo 8 o associati in un'organizzazione insieme a un valorizzatore del latte importante a livello regionale, se: a. l'organizzazione ha deciso di regolare i quantitativi a livello della produzione di latte;

b. l'organizzazione ha fissato sanzioni nel caso in cui i quantitativi concordati individualmente siano superati; e c. è data la garanzia che l'aumento della produzione di latte non superi l'aumento di fabbisogno per i prodotti fabbricati.

3

Se le condizioni quadro economiche o la situazione internazionale si modificano in modo tale che occorra differire l'abolizione del contingentamento lattiero, il Consiglio federale può prorogare di due anni al massimo i termini di cui ai capoversi 1 e 2.

b33 Contratti di acquisto di latte 1

I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore della stessa organizzazione di categoria, a una comunità di produttori o a un utilizzatore regionale.

2

A tale scopo i produttori devono concludere un contratto di una durata minima di un anno.

3

I venditori diretti sono esentati dall'obbligo di concludere contratti per i quantitativi smerciati direttamente.

4

Se un'organizzazione di categoria o una comunità di produttori applica una regolazione dei quantitativi mediante la conclusione di contratti esclusivi, il Consiglio federale può, su domanda, dichiarare vincolanti le sanzioni previste in caso di infrazioni contro la presente disposizione. 5

Le disposizioni dei capoversi 1 a 3 sono applicabili dal 1° maggio 2009, o, se i membri sono stati esclusi dal contingentamento in virtù dell'articolo 36a capoverso 2, dal 1° maggio 200634. Esse sono applicabili sino al 30 aprile 2012. In caso di proroga dei termini in virtù dell'articolo 36a capoverso 3, la loro validità è prolungata in maniera corrispondente.

32 Introdotto dal il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

33 Introdotto dal il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

34 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

Legge federale

15

910.1

Sezione 3: Vendita diretta

Art. 37

Chiunque intende vendere direttamente latte o latticini prodotti nell'azienda deve notificarlo preventivamente al servizio designato dal Consiglio federale.

Sezione 4: Sostegno del mercato

Art. 38

Supplemento per il latte trasformato in formaggio 1

La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del supplemento e le condizioni.35

Art. 39

Supplemento per foraggiamento senza insilati 1

Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio.

2

Il Consiglio federale stabilisce i formaggi che danno diritto a un supplemento, il supplemento e le condizioni.


Art. 40

Aiuti per la promozione dello smercio della produzione indigena 1

La Confederazione può accordare aiuti per promuovere lo smercio di singoli latticini.

2

Il Consiglio federale designa i prodotti e stabilisce l'ammontare degli aiuti, le condizioni ed eventualmente le norme sulla composizione. Può delegare tale competenza al Dipartimento o all'Ufficio federale, che decide sentito il Dipartimento federale delle finanze o l'Amministrazione federale delle finanze.


Art. 41

Aiuti all'esportazione

1

La Confederazione può accordare aiuti per l'esportazione di formaggio e graduarli secondo le condizioni di mercato dei singoli Paesi.

2

Per le esportazioni di altri latticini e di latte, la Confederazione può versare aiuti calcolati in funzione delle equivalenze di contenuto.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli aiuti e le condizioni. Può delegare tale competenza al Dipartimento o all'Ufficio federale, che decide sentito il Dipartimento federale delle finanze o l'Amministrazione federale delle finanze.

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

16

910.1


Art. 42

Importazione di burro 1

L'Ufficio federale può decidere quanto burro può essere importato nel quadro del contingente doganale n. 7 (latticini convertiti in equivalente-latte).

2

...36

3

L'Ufficio federale determina le condizioni.

Sezione 5: Provvedimenti particolari

Art. 43

Obbligo di notifica

1

Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale: a. il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e b. il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli.

2

I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo.

3

I valorizzatori del latte notificano al servizio cantonale designato dal Consiglio federale i quantitativi concordati con i produttori e la durata dei contratti di acquisto di latte stipulati. Il servizio informa le cerchie interessate sui quantitativi totali concordati.37

Art. 44

Assicurazione della qualità Per assicurare la qualità, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di autorizzazione la trasformazione del latte commerciale.


Art. 45

Indennizzo per la collaborazione La Confederazione indennizza le organizzazioni dell'economia lattiera cui affida compiti di diritto pubblico.

Capitolo 3: Economia zootecnica Sezione 1: Orientamento strutturale

Art. 46

Effettivi massimi

1

Il Consiglio federale può fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito.

36 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

37 Introdotto dal il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

17

910.1

2

Qualora un'azienda detenga diverse specie di animali da reddito, la somma delle singole quote percentuali rispetto agli effettivi massimi consentiti non può superare il 100 per cento.

3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per: a. le aziende sperimentali e le stazioni di ricerche agronomiche della Confederazione nonché la Scuola di avicoltura di Zollikofen e il Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione dei suini di Sempach;

b. le aziende che svolgono un'attività di interesse pubblico d'importanza regionale smaltendo, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti di macellerie e di macelli nonché di aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari.


Art. 47

Tassa 1 I gestori di aziende che superano l'effettivo massimo di cui all'articolo 46 devono versare una tassa annuale.

2

Il Consiglio federale determina la tassa in modo che l'allevamento di animali in soprannumero non sia redditizio.

3

Se più gestori detengono animali nella stessa azienda, la tassa è determinata in base alla quota dell'effettivo di animali di ciascun gestore.

4

Il frazionamento di aziende allo scopo di eludere le disposizioni sull'effettivo massimo non è riconosciuto.

Sezione 2: Bestiame da macello, carne, lana di pecora e uova38

Art. 48


39

Ripartizione dei contingenti doganali 1

I contingenti doganali per il bestiame da macello e la carne sono messi all'asta.

2

Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, senza muscoli preparati, e ovina sono attribuite per il 10 per cento secondo il numero degli animali acquistati all'asta sui mercati pubblici sorvegliati di bestiame da macello. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal.

3

Per determinati prodotti delle voci di tariffa 0206, 0210 e 1602, il Consiglio federale può rinunciare a disciplinare la ripartizione.


Art. 49

Classificazione della

qualità

1

Il Consiglio federale emana direttive e stabilisce criteri per classificare la qualità del bestiame macellato della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina.

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 e dal 1° ott. 2004 per i cpv. 1 e 2 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

18

910.1

2

Il Consiglio federale può: a. dichiarare obbligatoria l'applicazione dei criteri di classificazione; b. per determinati casi, delegare la classificazione a un servizio neutrale.

3

Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale la competenza di stabilire i criteri di classificazione.


Art. 50


40

Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne 1

La Confederazione può versare contributi per finanziare provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne.

2

A partire dal 2007 la Confederazione può versare ai Cantoni contributi per l'organizzazione, l'esecuzione, la sorveglianza e l'infrastruttura dei mercati pubblici situati nella regione di montagna.


Art. 51

Delega di compiti pubblici 1

Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private di: a. eseguire provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne;

b. sorvegliare l'andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli; c. classificare secondo la qualità animali vivi e macellati.41 2

Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti.42 3

Il Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private svolgono i loro compiti in modo economico.

bis 43 Valorizzazione della lana di pecora La Confederazione può prendere misure per valorizzare la lana di pecora. Può sostenere tale valorizzazione all'interno del Paese mediante contributi.

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

43 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

19

910.1

...44


Art. 52


45

Contributi per sostenere la produzione di uova indigene La Confederazione può versare contributi per: a. sostenere la produzione di uova indigene nelle aziende contadine; b. finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore delle uova svizzere.


Art. 53


46

Capitolo 4: Produzione vegetale

Art. 54

Zucchero 1 Gli zuccherifici trasformano la produzione indigena di barbabietole da zucchero. Il Consiglio federale può fissare quantitativi minimi e massimi per la produzione di zucchero.

2

Gli zuccherifici hanno i seguenti compiti: a. convenire con l'organizzazione dei coltivatori i quantitativi di barbabietole da zucchero necessari e i criteri di distribuzione fra i coltivatori; b. convenire con l'organizzazione dei coltivatori le condizioni di prezzo e di ritiro;

c. vendere a prezzi di mercato lo zucchero da essi prodotto e i sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole; d. organizzare la trasformazione a costi vantaggiosi.

3

Gli zuccherifici sono indennizzati forfettariamente per lo svolgimento del loro mandato. Il Consiglio federale determina anticipatamente l'importo per al massimo quattro anni. A tal fine consulta l'organizzazione dei coltivatori e gli zuccherifici.

4

Ogni anno gli zuccherifici sottopongono alla Confederazione il rendiconto delle prestazioni fornite in adempimento del mandato. Accordano la possibilità di consultare il conto annuale.

5

Il Consiglio federale designa il servizio incaricato di controllare l'esecuzione del mandato.

44 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

46 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

20

910.1


Art. 55

Cereali 1 La Confederazione prende i necessari provvedimenti al confine per mantenere un adeguato approvvigionamento di cereali indigeni.

2

Il Consiglio federale può incaricare un'organizzazione di cui all'articolo 8 di prendere provvedimenti, come ad esempio lo stoccaggio, volti alla valorizzazione e allo sgravio temporaneo del mercato.

3

I costi dei provvedimenti di valorizzazione e sgravio del mercato sono a carico dell'organizzazione. Le disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 si applicano per analogia. Nei limiti dell'articolo 13, la Confederazione può partecipare ai costi dei provvedimenti volti allo sgravio del mercato.47

Art. 56

Semi oleosi

La Confederazione può versare contributi per la produzione e la trasformazione di semi oleosi nonché per la produzione di leguminose a granelli al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di oli vegetali e proteine indigeni.


Art. 57

Patate 1 Per mantenere la produzione di patate ad un livello adeguato ai fini dell'approvvigionamento del Paese, la Confederazione può promuovere la valorizzazione di patate indigene da semina, da tavola o destinate alla trasformazione.

2

In particolare, può versare contributi per l'utilizzazione foraggiera di patate fresche e per la trasformazione delle patate in foraggi.


Art. 58

48 Frutta e

verdura

1

La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta a granelli, la frutta a nocciolo, i loro derivati e l'uva. Può sostenere tale valorizzazione mediante contributi.

2

La Confederazione può sostenere mediante contributi i provvedimenti collettivi dei produttori intesi ad adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati. I contributi sono versati al più tardi fino alla fine del 2011.


Art. 59

Materie prime

rinnovabili

La Confederazione può versare contributi per: a. la produzione di piante che possono essere utilizzate quali materie prime al di fuori della produzione di derrate alimentari e di alimenti per animali; b. la trasformazione di materie prime, che possono servire anche come derrate alimentari, in impianti pilota e di dimostrazione.

47 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2232 2233; FF 1999 5092).

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

21

910.1

Capitolo 5: Economia vitivinicola Sezione 1: Viticoltura

Art. 60

Autorizzazione per l'impianto di nuovi vigneti e loro notifica 1

Chi pianta nuovi vigneti deve avere un'autorizzazione del Cantone.

2

Le ricostituzioni di colture sono notificate al Cantone.

3

Il Cantone autorizza l'impianto di vigneti per la produzione di vino se il luogo previsto si presta alla viticoltura.

4

Il Consiglio federale definisce i principi che reggono l'autorizzazione per l'impianto di vigneti e la loro notifica. Può prevedere deroghe.

5

Il Cantone può vietare, temporaneamente e per regione, l'impianto di nuovi vigneti per la produzione di vino se sono finanziati provvedimenti di sgravio del mercato o di riconversione di superfici viticole o se la situazione del mercato lo esige.49

Art. 61

Catasto viticolo

I Cantoni tengono un catasto viticolo, secondo i principi della Confederazione, nel quale sono elencate le peculiarità dell'impianto di vigneti.


Art. 62

Elenco dei

vitigni

1

L'Ufficio federale esamina l'idoneità dei vitigni.

2

Tiene un elenco dei vitigni nel quale indica quelli raccomandati per la piantagione.


Art. 63

Designazione 1 Il Consiglio federale può definire i termini di «denominazione d'origine», «denominazione d'origine controllata» e «denominazione di provenienza».

2

Il Consiglio federale può abilitare i Cantoni a disciplinare l'utilizzazione delle denominazioni. Definisce i principi a tal fine.

3

L'articolo 16 capoversi 6, 6bis e 7 è applicabile per analogia alle denominazioni d'origine, alle denominazioni d'origine controllate e alle indicazioni di provenienza.50

Art. 64

51 Classificazione 1 Il Consiglio federale classifica le partite d'uva in categorie secondo il tenore naturale in zucchero e la resa per unità di superficie.

49 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

50 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

22

910.1

2

Può stabilire, per categoria, i tenori minimi in zucchero e la resa massima per unità di superficie.

3

I Cantoni possono stabilire tenori minimi in zucchero superiori e rese massime inferiori per unità di superficie.


Art. 65

Controllo della

vendemmia

1

I Cantoni provvedono al controllo della vendemmia e notificano i risultati all'Ufficio federale.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul controllo della vendemmia.

3

La Confederazione può partecipare ai costi del controllo della vendemmia in ragione dell'80 per cento al massimo.


Art. 66


52

Contributi di riconversione La Confederazione può sostenere mediante contributi interventi di riconversione nella viticoltura. Tali contributi sono versati al più tardi fino alla fine del 2011.

Sezione 2: Controllo del commercio dei vini

Art. 67

Controllo della contabilità e della cantina 1

A tutela delle denominazioni, il commercio dei vini è sottoposto al controllo della contabilità e della cantina.

2

Per commercio dei vini s'intende la compera e la vendita professionali di vini, mosti, prodotti contenenti vino e succhi d'uva nonché il loro trattamento e immagazzinamento a scopo di vendita.


Art. 68

Obblighi connessi al commercio dei vini 1

Chiunque commercia vini ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2 deve: a. essere iscritto nel registro di commercio; b. annunciare l'inizio della sua attività all'autorità di controllo; c. tenere la contabilità sull'insieme delle transazioni riguardanti i prodotti di cui all'articolo 67 capoverso 2; d. allestire ogni anno un inventario delle scorte di vino e calcolare il fatturato annuo in ettolitri.

2

Il Consiglio federale può prevedere altri obblighi per l'adeguata esecuzione dei controlli.

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

23

910.1

3

Qualora la protezione della denominazione non ne risulti pregiudicata, il Consiglio federale può prevedere agevolazioni e deroghe, in particolare per: a. i produttori che vendono esclusivamente i loro prodotti a rivenditori finali e consumatori finali;

b. le aziende che commerciano esclusivamente prodotti in bottiglia di cui all'articolo 67 capoverso 2 o che vendono tali prodotti per il consumo sul posto; c. le aziende che sottostanno ad un controllo cantonale equivalente.


Art. 69

Controlli Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate in materia di controllo e designa le autorità di controllo.

Titolo terzo: Pagamenti diretti Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70

Principio e condizioni 1

La Confederazione versa pagamenti diretti generali, contributi ecologici e contributi etologici ai gestori di aziende contadine che coltivano il suolo, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.53 2

La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica: a. una congrua detenzione degli animali da reddito; b. un bilancio di concimazione equilibrato; c. una quota adeguata di superfici di compensazione ecologica; d. un avvicendamento disciplinato delle colture; e. un'idonea protezione del suolo; nonché f. una selezione e un'utilizzazione mirate dei prodotti per il trattamento delle piante.

3

La Confederazione promuove mediante pagamenti diretti ecologici: a. le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente (contributi ecologici); b. le forme di produzione particolarmente rispettose della vita animale (contributi etologici);

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

24

910.1

c. lo sfruttamento sostenibile di aziende e pascoli d'estivazione (contributi d'estivazione).54

4

Il versamento di pagamenti diretti presuppone il rispetto delle disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali relative alla produzione agricola.

5

Il Consiglio federale determina, per il versamento dei pagamenti diretti generali, dei contributi ecologici e dei contributi etologici:55 a.56 il volume minimo di lavoro in unità standard di manodopera nell'azienda gestita;

b.57 un limite d'età; c.58 valori limite per la somma dei contributi per unità standard di manodopera; d.59 valori limite riguardanti la superficie o il numero di animali per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati; e.60 esigenze relative alla formazione professionale agricola. Il Consiglio federale disciplina i particolari e determina le eccezioni;

f.61 valori limite relativi al reddito e alla sostanza imponibili dei gestori, a partire dai quali la somma dei contributi è ridotta o non sono versati contributi. Per i gestori coniugati il Consiglio federale stabilisce i valori limite superiori.

6

Per i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici, il Consiglio federale può: a. graduare i pagamenti diretti secondo le difficoltà di produzione; b. versare i pagamenti diretti per superfici nella zona economica estera secondo l'articolo 28 della legge del 1° ottobre 192562 sulle dogane; c. vincolare a oneri il versamento dei contributi.63 54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

59 Vedi anche l'art. 187b cpv. 8.

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

62 RS

631.0

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

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910.1


Art. 71

Obbligo di tollerare

1

Se l'interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuitamente la cura e la gestione di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell'agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie animali e vegetali particolarmente degne di protezione.

2

L'obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima.

3

All'occorrenza, i Cantoni emanano prescrizioni d'esecuzione; decidono nel singolo caso se la gestione e la cura devono essere tollerate.

Capitolo 2: Pagamenti diretti generali

Art. 72

Contributi di superficie Come retribuzione delle prestazioni di interesse generale, la Confederazione versa contributi di superficie.


Art. 73

Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo 1

Per promuovere e salvaguardare la competitività della produzione di latte e di carne basata su foraggi grezzi nonché un'utilizzazione globale delle superfici agricole, in particolare mediante erbai, la Confederazione versa contributi per la detenzione di animali da reddito basata su foraggi grezzi.

2

I contributi sono versati per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per i quali nell'azienda vi è una sufficiente base foraggiera propria.64 3 ...65

4

Il Consiglio federale stabilisce il contributo per animale o per unità di bestiame grosso.

5

Esso può:

a. stabilire che siano versati contributi per altre categorie di animali; b. graduare i contributi secondo le categorie di animali, il numero di animali o le unità di bestiame grosso; c. limitare il numero di animali o di unità di bestiame grosso per i quali sono versati contributi per ettaro; 64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

65 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

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910.1

d.66 ridurre i contributi versati alle aziende che producono latte, in funzione del latte commercializzato e tenendo conto dei mezzi finanziari impiegati per il sostegno del mercato lattiero.


Art. 74

Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione 1

Per compensare le condizioni difficili di produzione, la Confederazione versa contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare.

2

Sono versati contributi per la detenzione di bestiame bovino, equino, ovino e caprino.

3

I contributi sono proporzionalmente ridotti qualora l'azienda non disponga di una base foraggiera propria e sufficiente per l'insieme dell'effettivo di animali ivi tenuto che consuma foraggio grezzo.

4

Il Consiglio federale stabilisce il contributo versato per unità di bestiame grosso tenendo conto delle condizioni di produzione.

5

Esso può:

a. stabilire che siano versati contributi per altre categorie di animali; b. limitare il numero di animali o di unità di bestiame grosso per i quali sono versati contributi per ettaro.


Art. 75

Contributi di declività 1

Per promuovere e salvaguardare l'agricoltura in zone con condizioni difficili di produzione e per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa contributi per la superficie agricola utile in zone declive.

2

Il Consiglio federale stabilisce il contributo versato per unità di superficie tenendo conto delle modalità di utilizzazione e delle difficoltà di gestione, segnatamente della declività.

Capitolo 3: Pagamenti diretti ecologici

Art. 76

Contributi ecologici

1

La Confederazione promuove mediante contributi ecologici l'applicazione e la diffusione di forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente.67

66 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

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910.1

2

Per incentivare la gestione ecologica sull'insieme del territorio, il Consiglio federale può prevedere il versamento di determinati contributi ecologici anche ad aziende non contadine.

3

La Confederazione promuove la salvaguardia della diversità biologica, in complemento alla legge federale del 1° luglio 196668 sulla protezione della natura e del paesaggio. Accorda contributi per promuovere un adeguato equilibrio ecologico della superficie agricola utile.

4

Può promuovere mediante contributi la gestione estensiva di superfici agricole utili.

5

Stabilisce i contributi in modo tale che sia economicamente redditizio fornire la speciale prestazione ecologica.69 A tale riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.

6

Se la Confederazione accorda contemporaneamente per la medesima prestazione fornita sulla stessa superficie un contributo in virtù degli articoli 18a a 18d della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio, da tale contributo è dedotto il contributo versato secondo il presente articolo.

7

I fondi necessari per finanziare le indennità giusta l'articolo 62a della legge del 24 gennaio 199170 sulla protezione delle acque sono prelevati dai crediti che l'Assemblea federale stanzia per i contributi ecologici.

a71 Contributi etologici

1

La Confederazione promuove mediante contributi etologici l'applicazione e la diffusione di forme di produzione particolarmente rispettose della vita animale.

2

Stabilisce i contributi in modo tale che sia economicamente redditizio fornire la speciale prestazione etologica. Al riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.


Art. 77

Contributi d'estivazione

1

Per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa contributi ai gestori di aziende o di pascoli d'estivazione. Stabilisce i contributi in modo tale che la protezione e la cura del paesaggio rurale siano economicamente redditizi. A tale riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.72 68 RS

451

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

70 RS

814.20

71 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

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910.1

2

Il Consiglio federale stabilisce: a. le categorie di animali per le quali sono versati contributi; b.73 il contributo per unità di bestiame grosso estivato e per categoria di animali o secondo il carico usuale; c. il carico consentito nonché le altre condizioni e oneri da adempiere per beneficiare del contributo.

3

I Cantoni possono versare una parte dei contributi d'estivazione a persone che, pur non essendo gestori, si occupano dell'infrastruttura in questione e provvedono alle necessarie migliorie alpestri. 74 Titolo quarto: Misure sociali collaterali75 Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale76

Art. 78

Principio 1 La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni mezzi per finanziare aiuti per la conduzione aziendale.

2

I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un'azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili.

3

L'erogazione di fondi federali presuppone un'adeguata partecipazione finanziaria del Cantone. Le prestazioni di terzi possono essere tenute in considerazione.


Art. 79

Concessione di aiuti per la conduzione aziendale 1

Il Cantone accorda l'aiuto per la conduzione aziendale quale mutuo esente da interessi per:

a. convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l'onere degli interessi; b. far fronte a oneri finanziari straordinari.

2

I mutui sono accordati per 20 anni al massimo mediante decisione formale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.77

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

76 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

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910.1


Art. 80

Condizioni 1 I mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni: a.78 l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera;

b. l'azienda è gestita razionalmente; c. l'indebitamento è sopportabile dopo la concessione del mutuo.

2

Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a.79 3 Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.


Art. 81

Approvazione da parte dell'Ufficio federale 1

Se il mutuo, da solo o aggiunto al saldo di precedenti mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale o di crediti d'investimento, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all'Ufficio federale per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l'importo limite.

2

L'Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone.


Art. 82

Rimborso in caso di alienazione con utile Se l'azienda o parte dell'azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata immediatamente. Inoltre, sono dovuti gli interessi, calcolati retroattivamente.


Art. 83

Revoca Per gravi motivi, il Cantone può revocare il mutuo.


Art. 84

Spese amministrative

1

Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

2

I Cantoni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese.

77 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

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910.1


Art. 85

Impiego dei rimborsi e degli interessi 1

Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale.

2

Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: a. la copertura delle spese amministrative; b. la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; c. la concessione di nuovi mutui.

3

Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'Ufficio federale può chiedere la restituzione della parte dei mezzi finanziari inutilizzati messa a disposizione dalla Confederazione e accordarla, se necessario, a un altro Cantone.


Art. 86

Perdite 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi.

2

Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall'Ufficio federale secondo l'articolo 81, qualora non siano coperte dagli interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo.

Capitolo 2:80 Aiuti per la riqualificazione
a Aiuti per la riqualificazione 1

La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell'agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole.

2

La concessione di un aiuto presuppone la cessazione della gestione aziendale. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

3

Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi fino alla fine del 2011.

80 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

31

910.1

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 87

Principio 1 La Confederazione accorda contributi e crediti d'investimento per: a. ridurre i costi di produzione mediante il miglioramento delle basi dell'azienda;

b. migliorare le condizioni di vita e le condizioni economiche nel mondo rurale, in particolare nella regione di montagna;

c. proteggere le terre coltive nonché gli edifici e gli impianti agricoli dalla devastazione o dalla distruzione causate da fenomeni naturali; d. contribuire alla realizzazione di obiettivi ecologici nonché di obiettivi relativi alla protezione degli animali e alla pianificazione del territorio.

e. promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua.

2

I provvedimenti sono realizzati in modo da non influire sulla concorrenza con le imprese artigianali direttamente interessate presenti nell'immediato raggio d'attività.81

Art. 88

Condizioni per provvedimenti collettivi Provvedimenti collettivi di ampia portata, come il riassetto della proprietà fondiaria e le opere globali di urbanizzazione fondiaria, sono sostenuti se: a. concernono di regola una regione delimitata naturalmente o economicamente;

b. promuovono la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi.


Art. 89

Condizioni per provvedimenti individuali 1

I provvedimenti presi da singole aziende sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.82 l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera;

b. l'azienda è gestita razionalmente; c. dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70 capoverso 2;

d. l'indebitamento è sopportabile dopo l'investimento; 81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

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910.1

e. il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri;

f.

il richiedente dispone di una formazione adeguata.

2

Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a.83

Art. 90

Protezione di oggetti d'importanza nazionale Gli inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale sono vincolanti per l'esecuzione dei miglioramenti strutturali sostenuti dalla Confederazione.


Art. 91

Rimborso in caso di alienazione con utile 1

Se l'azienda o parte dell'azienda è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:

a. i contributi devono essere rimborsati a meno che siano trascorsi più di 20 anni dall'ultimo versamento; b. le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate; inoltre sono dovuti gli interessi, calcolati retroattivamente.

2

I versamenti devono essere effettuati immediatamente dopo l'alienazione.


Art. 92

Vigilanza I miglioramenti strutturali sono soggetti alla vigilanza del Cantone durante e dopo la loro esecuzione.

Capitolo 2: Contributi Sezione 1: Assegnazione di contributi

Art. 93

Principio 1 Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per: a. bonifiche

fondiarie;

b. edifici

agricoli;

c.84 il sostegno di progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo preponderante.

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

84 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

33

910.1

2

...85

3

L'assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico.

4

Il Consiglio federale può vincolare l'assegnazione di contributi a condizioni e oneri.


Art. 94

Definizioni 1 Per bonifiche fondiarie s'intendono: a. le opere e gli impianti nel settore del genio rurale; b. il riordino della proprietà fondiaria e dei rapporti di affitto.

2

Per edifici agricoli s'intendono: a. gli edifici d'economia rurale; b. gli edifici alpestri; c.86 gli edifici collettivi nella regione di montagna costruiti dai produttori per la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione.


Art. 95

Bonifiche fondiarie

1

La Confederazione accorda contributi per bonifiche fondiarie fino al 40 per cento dei costi. Sono considerati costi anche le spese per provvedimenti richiesti in applicazione di altre leggi federali e direttamente in rapporto con l'opera sussidiata.

2

Nella regione di montagna, il Consiglio federale può aumentare il contributo fino al 50 per cento al massimo se le bonifiche: a. non possono essere finanziate in altro modo; o b. sono opere collettive d'ampia portata.

3

Se nemmeno un adeguato sostegno da parte del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico non è sufficiente per finanziare i lavori necessari, la Confederazione può accordare un contributo supplementare fino al 20 per cento per bonifiche fondiarie volte a rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari.

4

Essa può accordare contributi forfettari per il ripristino periodico di opere di bonifica fondiaria.87

85 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

87 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

34

910.1


Art. 96

Edifici agricoli

1

La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli.

2

Sono accordati contributi per gli edifici d'economia rurale di una singola azienda se essa è gestita direttamente dal proprietario.

3

Possono essere accordati contributi per gli edifici d'economia rurale e per gli edifici alpestri anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni.


Art. 97

Approvazione dei progetti 1

Il Cantone approva i progetti di bonifiche fondiarie, di edifici agricoli e di sviluppo regionale per i quali la Confederazione accorda contributi.88 2 Chiede sollecitamente il parere dell'Ufficio federale.

3

Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale.

4

Offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell'ambiente e sui percorsi pedonali.

5

All'occorrenza, l'Ufficio federale sente le altre autorità federali i cui settori d'attività sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l'assegnazione di un contributo.

6

Il Consiglio federale designa i progetti che non devono essere sottoposti per parere all'Ufficio federale.

7

L'Ufficio federale decide in merito all'assegnazione di un contributo soltanto se l'approvazione è passata in giudicato.


Art. 98

Stanziamento dei mezzi finanziari L'Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l'importo massimo entro il quale i contributi secondo gli articoli 95 e 96 possono essere assegnati per l'anno in questione.

Sezione 2: Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari

Art. 99

Allacciamento di altre opere 1

I proprietari di fondi, opere o impianti che hanno ricevuto contributi sono tenuti a permettere l'allacciamento di altre opere, se risulta opportuno date le condizioni naturali e tecniche.

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

35

910.1

2

Il Cantone decide sull'allacciamento e fissa, se giustificata, un'adeguata indennità per l'utilizzazione dell'opera esistente.


Art. 100

Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità Il governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi dell'agricoltura siano lesi da opere pubbliche.


Art. 101

Ricomposizioni particellari per contratto 1

Più proprietari di fondi possono convenire per scritto una ricomposizione particellare. L'accordo deve indicare i fondi compresi nella ricomposizione nonché disciplinare l'epurazione degli oneri fondiari e la ripartizione delle spese.

2

L'approvazione da parte del Cantone sostituisce l'atto pubblico concernente il trapasso di proprietà. Per ricomposizioni particellari di questo tipo il Cantone non può riscuotere né imposte di mutazione né altri tributi analoghi.

3

Al trasferimento dei diritti di pegno è applicabile l'articolo 802 del Codice civile89 e all'iscrizione nel registro fondiario l'articolo 954 capoverso 2 del medesimo.

4 Il Cantone disciplina l'ulteriore procedura.

Sezione 3: Garanzia dei miglioramenti strutturali

Art. 102

Divieto di modificare la destinazione e di frazionare 1

La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con contributi federali non può essere modificata durante vent'anni a contare dall'ultimo versamento del contributo; inoltre, il terreno oggetto di un raggruppamento non può essere frazionato.

2

Chiunque contravviene al divieto di modificare la destinazione o di frazionare i terreni deve rimborsare i contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i danni cagionati.

3

Il Cantone può autorizzare deroghe al divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni se gravi motivi lo giustificano. Esso decide se i contributi versati devono essere rimborsati integralmente o in parte oppure se rinuncia al rimborso.


Art. 103

Manutenzione e gestione 1

I Cantoni vigilano affinché dopo un miglioramento strutturale realizzato con contributi federali:

89 RS

210

Agricoltura

36

910.1

a. le superfici agricole siano gestite in modo ecologicamente sostenibile e le superfici di compensazione ecologica e i biotopi siano gestiti adeguatamente; b. le opere, gli impianti e gli edifici agricoli siano mantenuti in modo adeguato.

2

In caso di negligenza grave nella gestione o nella manutenzione nonché di cura inadeguata, il Cantone può essere tenuto a rimborsare i contributi versati. Il Cantone dispone del diritto di regresso nei confronti dei beneficiari.


Art. 104

Menzione nel registro fondiario 1

Il divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni, l'obbligo di manutenzione e di gestione, nonché l'obbligo di rimborso devono essere menzionati nel registro fondiario.

2

Il Cantone ordina d'ufficio l'iscrizione della menzione.

3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di menzione. Disciplina le modalità di cancellazione di quest'ultima.

Capitolo 3: Crediti d'investimento

Art. 105

Principio

1

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per:

a. provvedimenti

individuali;

b. provvedimenti

collettivi.

2

I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.

3

I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4

Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.90


Art. 106

Crediti d'investimento per provvedimenti individuali 1

I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda agricola o la gestiranno essi stessi dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento: a. come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; b. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale; 90 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

37

910.1

c.91 per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito.

2

Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: a. come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; b. per l'acquisto di aziende agricole da terzi; c. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni92, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto; d.93 per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c.

3

I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente.

4

Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 197494 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 197095 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna.

5

Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.96

Art. 107

Crediti d'investimento per provvedimenti collettivi 1

I crediti d'investimento sono accordati segnatamente per: a. bonifiche

fondiarie;

b.97 la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori intenzionati a razionalizzare le loro aziende o a facilitare la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione; c.98 la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione conforme al mercato e della conduzione aziendale.

91 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

92 RS

220

93 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

94 RS

843

95 RS

844

96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

98 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

38

910.1

2

Per rilevanti progetti nella regione di montagna possono essere accordati crediti d'investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.99 3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri.


Art. 108

Approvazione

1

Se un credito, da solo o aggiunto al saldo di precedenti crediti d'investimento o di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all'Ufficio federale per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l'importo limite.

2

L'Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone.

3

Se i crediti d'investimento sono concessi sotto forma di crediti alla costruzione secondo l'articolo 107 capoverso 2, il saldo di precedenti crediti non è preso in considerazione.


Art. 109

Revoca

1

Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento.

2

Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi.


Art. 110

Impiego dei rimborsi e degli interessi 1

Il Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di crediti d'investimento.

2

Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno nel Cantone, l'Ufficio federale può:

a. chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un altro Cantone; o

b. metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.


Art. 111

Perdite

Le perdite derivanti dalla concessione di crediti d'investimento, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni.


Art. 112

Spese amministrative

Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

39

910.1

Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell'allevamento di animali100

Art. 113

Principio

La Confederazione sostiene mediante l'elaborazione e la trasmissione di conoscenze gli sforzi dell'agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologicamente sostenibile.

Capitolo 1: Ricerca

Art. 114

Stazioni federali di ricerche e di esperimenti 1

La Confederazione può gestire stazioni di ricerche e di esperimenti.

2

Le stazioni federali di ricerche e di esperimenti sono ripartite in diverse regioni del Paese.

3

Esse sono subordinate all'Ufficio federale.


Art. 115

Compiti delle stazioni di ricerche e di esperimenti Le stazioni di ricerche e di esperimenti hanno segnatamente i seguenti compiti: a. elaborare le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per la prassi, la formazione e la consulenza agricole;

b. elaborare le basi scientifiche delle decisioni di politica agricola; c. sviluppare, accompagnare e valutare i provvedimenti di politica agricola; d. fornire le basi per i nuovi orientamenti dell'agricoltura; e. fornire le basi per norme di produzione rispettose dell'ambiente e degli animali;

f.

svolgere compiti d'esecuzione.


Art. 116

Mandati di ricerca e aiuti finanziari 1

L'Ufficio federale può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti.

2

La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari ricerche ed esperimenti eseguiti da organizzazioni.

100 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 412.10).

Agricoltura

40

910.1


Art. 117

Consiglio della ricerca agronomica 1

Il Dipartimento designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica, composto di undici membri al massimo, nel quale le cerchie interessate, segnatamente il settore della produzione, i consumatori e la scienza sono equamente rappresentate.101 2

Il Consiglio della ricerca agronomica fornisce all'Ufficio federale raccomandazioni concernenti la ricerca agronomica, segnatamente in merito alla pianificazione a lungo termine.

Capitolo 2:102 ...

Art. 118

a 135 Abrogati Capitolo 2a:103 Consulenza

Art. 136

Compiti e organizzazione 1

I Cantoni possono istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone attive nel settore agricolo o in quello dell'economia domestica rurale a risolvere i problemi specifici della loro professione e ad adeguarsi alle nuove circostanze.

Questi servizi di consulenza elaborano in particolare basi decisionali e offrono possibilità di formazione continua.

2

La Confederazione promuove i servizi di consulenza. D'intesa con i Cantoni, può promuovere anche servizi di consulenza privati.

3

La Confederazione può sostenere, promuovere o gestire centri che assistano i servizi di consulenza.

4

I servizi e i centri di consulenza collaborano con le istituzioni di formazione, con le stazioni di ricerche agronomiche, con le organizzazioni della gioventù rurale e con altre organizzazioni.

5

La Confederazione provvede al coordinamento della consulenza fra i Cantoni.

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

102 Abrogati dal n. II 5 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, con effetto dal 1° gen. 2004 (RS 412.10).

103 Originario sez. 4 del capitolo. 2. Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 412.10).

Legge federale

41

910.1


Art. 137

Requisiti richiesti ai consulenti 1

I consulenti dispongono di una formazione specifica qualificata e di sufficienti capacità pedagogiche e metodologico-didattiche.

2

La Confederazione stabilisce i requisiti minimi richiesti ai consulenti.


Art. 138


104

Aiuti finanziari105

1

Nell'ambito dei crediti stanziati, la Confederazione promuove la consulenza versando aiuti finanziari. Al riguardo, può promuovere in particolar modo la consulenza nelle regioni di montagna.

2

Gli aiuti finanziari sono versati in base alle prestazioni fornite dai servizi e dalle centrali di consulenza.

3

Il Consiglio federale stabilisce quali prestazioni danno diritto all'aiuto finanziario.

Fissa l'ammontare dell'aiuto finanziario secondo la categoria della prestazione e il settore d'attività.


Art. 139


106

Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali Sezione 1: Coltivazione delle piante

Art. 140

1 La Confederazione può promuovere la coltivazione di piante utili: a. di alto valore ecologico; b. di alto valore qualitativo; o c. adatte alle condizioni regionali.

2

Essa può versare contributi ad aziende di coltivazione private e a organizzazioni professionali che forniscono prestazioni di interesse pubblico, in particolare per: a. la coltivazione, la conservazione della purezza e il miglioramento delle varietà;

b. le colture sperimentali; c. la conservazione di varietà indigene pregiate.

3

Può sostenere mediante contributi la produzione di sementi e piante.

104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

105 RU

2004 2153

106 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

42

910.1

Sezione 2: Allevamento di animali

Art. 141

Promozione dell'allevamento 1

La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: a. adatti alle condizioni naturali del Paese; b. redditizi e resistenti; e c. atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali.

2

La promozione dell'allevamento deve garantire un allevamento indipendente di alta qualità.


Art. 142

Contributi

1

La Confederazione può versare contributi a organizzazioni riconosciute, segnatamente per:

a. la tenuta di registri e di libri genealogici, gli esami funzionali e le stime dei valori genetici;

b. programmi che promuovono le prestazioni, la qualità, il risanamento e il mantenimento della salute degli effettivi di animali; c. provvedimenti volti a conservare le razze svizzere.

2

L'allevamento di animali transgenici non dà diritto a contributi.


Art. 143

Condizioni

I contributi sono accordati se: a. i Cantoni partecipano almeno in ugual misura alle spese; b. gli allevatori prendono le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro e partecipano finanziariamente ai provvedimenti di promozione; e

c. i provvedimenti promossi corrispondono alle norme internazionali.


Art. 144

Riconoscimento di organizzazioni 1

L'Ufficio federale riconosce le organizzazioni. Consulta preventivamente i Cantoni.

2

Il Consiglio federale disciplina le condizioni.


Art. 145

Inseminazione artificiale 1

Il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo dell'autorizzazione il prelievo e la distribuzione di sperma e embrioni di animali da reddito nonché il servizio d'inseminazione artificiale.

Legge federale

43

910.1

2

Esso stabilisce le condizioni d'autorizzazione.

3

Provvede in particolare affinché una parte adeguata dello sperma di animali impiegato provenga da programmi di allevamento condotti da organizzazioni di allevamento indigene riconosciute.


Art. 146

Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni Il Consiglio federale può stabilire condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni.

a107 Animali da reddito geneticamente modificati Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all'allevamento, all'importazione e alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati.


Art. 147

Istituto d'allevamento equino 1

Allo scopo di sostenere l'allevamento equino, la Confederazione può gestire un apposito istituto federale.

2

L'istituto è subordinato all'Ufficio federale.

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione108 Capitolo 1: Disposizioni d'esecuzione109

Art. 148

1 La Confederazione emana prescrizioni per evitare i danni dovuti a organismi nocivi nonché all'immissione in commercio di mezzi di produzione inadeguati.

2

Ciò facendo, rispetta le esigenze della sicurezza dei prodotti.110 107 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

109 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

110 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

44

910.1

Capitolo 2:111 Misure preventive
a 1 Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per valutare in modo approfondito i rischi relativi a un mezzo di produzione o materiale vegetale che può veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi, possono essere prese misure preventive sempre che:

a. sembri verosimile che il mezzo di produzione o il materiale vegetale possa avere effetti collaterali inaccettabili per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o per l'ambiente; e b. la probabilità che tali effetti si producano sia ritenuta elevata o le conseguenze che ne derivano siano di vasta portata.

2

Entro un congruo termine, le misure preventive sono esaminate ed adeguate in base alle nuove conoscenze scientifiche.

3

Quali misure preventive il Consiglio federale può in particolare: a. limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione; b. limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione e l'immissione in commercio di materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Capitolo 3: Protezione dei vegetali112 Sezione 1: Principi

Art. 149

Confederazione

1

La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni per la protezione delle colture e del materiale vegetale (piante, parti di piante e prodotti vegetali) da organismi nocivi particolarmente pericolosi.


Art. 150

Cantoni

I Cantoni gestiscono un servizio fitosanitario che garantisce in particolare la corretta esecuzione dei provvedimenti di lotta contro gli organismi nocivi.

111 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

112 Originario capitolo 1.

Legge federale

45

910.1


Art. 151

Principi della protezione dei vegetali 1

Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.

2

Ha in particolare l'obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Sezione 2: Provvedimenti speciali

Art. 152

Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'importazione e l'immissione in commercio di:

a. organismi nocivi particolarmente pericolosi; b. materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

2

Può in particolare: a. stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commercio soltanto previa autorizzazione;

b. emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale; c. obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale; d. vietare l'importazione e l'immissione in commercio di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente pericolosi; e. vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organismi nocivi.

3

Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all'esportazione adempia le esigenze internazionali.


Art. 153

Provvedimenti di lotta Per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale può in particolare: a. ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria; b. stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e gli appezzamenti sospetti d'infestazione siano isolati sino al momento in cui l'infestazione possa essere esclusa; c. ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Agricoltura

46

910.1

Sezione 3: Finanziamento della lotta contro gli organismi nocivi

Art. 154

Prestazioni dei Cantoni 1

I Cantoni eseguono a proprie spese i provvedimenti loro affidati.

2

Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale e si sottrae intenzionalmente o per negligenza agli obblighi di cui all'articolo 151 può essere tenuto a sopportarne le spese.


Art. 155

Prestazioni della Confederazione La Confederazione assume di regola il 50 per cento, in situazioni straordinarie fino al 75 per cento, delle spese riconosciute dei Cantoni per l'esecuzione dei provvedimenti di lotta di cui all'articolo 153.


Art. 156

Indennità per danni

1

Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall'autorità oppure a disinfezioni o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un'equa indennità.

2

L'indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato: a. dall'Ufficio federale, se si tratta di provvedimenti presi al confine o di provvedimenti ordinati dall'Ufficio federale all'interno del Paese;

b. dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di altri provvedimenti presi all'interno del Paese.113

3

La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal versamento di tali indennità.


Art. 157

114 Controlli 1 La Confederazione può incaricare organizzazioni private di eseguire i controlli.

2

Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti di controllo.

113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

47

910.1

Capitolo 4: Mezzi di produzione115

Art. 158

Definizione e campo d'applicazione 1

Per mezzi di produzione s'intendono le sostanze e gli organismi che servono alla produzione agricola. Sono da considerare tali in particolare i concimi, i prodotti fitosanitari, gli alimenti per animali e il materiale vegetale di moltiplicazione.

2

Il Consiglio federale può sottoporre alle prescrizioni del presente capitolo i mezzi di produzione utilizzati in modo analogo al di fuori dell'agricoltura.


Art. 159

Principi

1

Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che: a. si prestano all'impiego previsto; b. non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e

c. offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

2

Chiunque utilizza mezzi di produzione deve osservare le istruzioni per l'uso.

a116 Prescrizioni sull'utilizzazione

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l'utilizzazione di mezzi di produzione.


Art. 160

Obbligo d'omologazione 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione.

2

Può sottoporre all'obbligo d'omologazione: a. l'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione; b. i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione;

c. i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddisfacciano le esigenze per l'immissione in commercio.117 115 Originario capitolo 2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

116 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

48

910.1

3

Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d'omologazione.

4

Se, in virtù di altri atti normativi, i mezzi di produzione sottostanno all'obbligo d'omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di omologazione.

5

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati.

6

Le omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d'esame e certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l'impiego dei mezzi di produzione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.118 7 L'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione omologati in Svizzera e all'estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente.

8

È vietato l'uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottostà all'obbligo di notifica e dev'essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consiglio federale adotta provvedimenti conformemente all'articolo 18.


Art. 161

Caratterizzazione e imballaggio Il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla caratterizzazione e all'imballaggio dei mezzi di produzione.


Art. 162

Cataloghi delle varietà 1

Il Consiglio federale può prescrivere che per una determinata specie vegetale possono essere importate, messe in commercio, certificate o utilizzate in Svizzera unicamente le varietà registrate in un catalogo delle varietà. Disciplina le condizioni per la registrazione nei cataloghi delle varietà.

2

Può autorizzare l'Ufficio federale ad emanare cataloghi delle varietà.

3

Può parificare la registrazione in un catalogo delle varietà di un altro Paese alla registrazione nel catalogo svizzero delle varietà.


Art. 163

Prescrizioni d'isolamento 1

I gestori di terreni che non sono previsti per la produzione di materiale vegetale di moltiplicazione possono essere obbligati dai Cantoni a rispettare distanze di sicurezza dalle colture confinanti del medesimo tipo, se ciò è necessario per motivi di selezione, moltiplicazione o protezione dei vegetali.

2

I beneficiari devono indennizzare adeguatamente i gestori la cui attività risulta limitata. In caso di controversia, il Cantone stabilisce l'ammontare dell'indennità.

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

49

910.1


Art. 164

Statistica della commercializzazione Il Consiglio federale può obbligare i produttori di mezzi di produzione e le ditte che ne fanno commercio a fornire indicazioni sulle quantità di mezzi di produzione messi in commercio in Svizzera.


Art. 165

Informazione

1

Chiunque mette in commercio mezzi di produzione deve informare gli acquirenti sulle loro proprietà e la loro utilizzazione.

2

I servizi federali competenti possono informare l'opinione pubblica sulle proprietà e sull'utilizzazione dei mezzi di produzione.

Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali Capitolo 1: Protezione giuridica

Art. 166

In generale

1

Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente.

2

Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sussidiati.119 2bis Prima di decidere su ricorsi concernenti l'importazione, l'esportazione o l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza.120 3

L'ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.

4

Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all'ufficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

119 Nuovo testo giusta il n. 125 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

120 Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RS 813.1).

Nuovo testo giusta il n. 125 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Agricoltura

50

910.1


Art. 167

Contingentamento lattiero

1

Contro le decisioni di prima istanza sul contingentamento lattiero è ammissibile il ricorso dinnanzi a una commissione regionale di ricorso. Le decisioni di quest'ultima possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.121 2 L'Ufficio federale ha facoltà di ricorrere contro le decisioni di prima istanza e contro le decisioni della commissione regionale di ricorso.

3

Le decisioni sono notificate sollecitamente e gratuitamente all'Ufficio federale.

4

Il Dipartimento nomina le commissioni regionali di ricorso su proposta dei Cantoni.


Art. 168

Procedura d'opposizione Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.

Capitolo 2: Misure amministrative

Art. 169

Misure amministrative generali In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: a. ammonizione; b. revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili; c. diniego di

permessi;

d. esclusione dalla vendita diretta; e. divieto di fornire, ritirare e valorizzare; f. esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata;

g. sequestro; h.122 multa disciplinare sino a un importo equivalente al ricavo derivante dai prodotti commercializzati illegalmente o ai contributi indebitamente riscossi o alle basi di calcolo notificate in modo non veritiero.

121 Nuovo testo del per. giusta il n. 125 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

122 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

51

910.1


Art. 170

Riduzione e diniego di contributi 1

I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione.

2

La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le disposizioni.


Art. 171

Rimborso di contributi 1

Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.

2

I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.

Capitolo 3: Disposizioni penali123

Art. 172

Delitti

1

Chiunque intenzionalmente usa illecitamente una denominazione d'origine o un'indicazione geografica protetta (art. 16) o una denominazione d'origine, una denominazione d'origine controllata o una denominazione di provenienza (art. 63) è punito a querela di parte con la detenzione fino a un anno o la multa fino a 100 000 franchi.

2

Chi agisce per mestiere è perseguito d'ufficio. La pena è la detenzione o la multa fino a 200 000 franchi.


Art. 173

Contravvenzioni

1

Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con l'arresto o con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. contravviene alle prescrizioni sui procedimenti di fabbricazione, sulle caratteristiche specifiche dei prodotti e sulle regioni di montagna, emanate o riconosciute conformemente agli articoli 14 e 15;

b. contravviene alle prescrizioni concernenti la dichiarazione di prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera, emanate conformemente all'articolo 18 capoverso 1;

c. rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185; d. in una procedura per l'attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni inveritiere o ingannevoli; 123 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

Agricoltura

52

910.1

e. fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge; f.124 impianta vigneti senza autorizzazione, non osserva le disposizioni sulla classificazione o non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino;

g. contravviene alle prescrizioni sull'inseminazione artificiale di cui all'articolo 145;

h. contravviene alle prescrizioni sulla protezione delle piante utili emanate in base agli articoli 151, 152 o 153; i.

non osserva le istruzioni per l'uso secondo l'articolo 159; k. produce, importa o mette in commercio senza omologazione mezzi di produzione sottoposti all'obbligo d'omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l'impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8);

l.

importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle varietà (art. 162); m. non rispetta le distanze di sicurezza di cui all'articolo 163; n. non fornisce le indicazioni di cui all'articolo 164; o. contravviene all'obbligo di informare di cui all'articolo 183.

2

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

3

Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente: a. si avvale di un titolo di cui agli articoli 128, 132, 134 o 135125 senza aver superato i relativi esami; b. viola una disposizione d'esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata passibile di pena.

4

Il tentativo e la complicità sono punibili.

5

Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.


Art. 174

Comunità di persone e persone giuridiche Se l'infrazione è commessa da una persona giuridica o da una comunità di persone, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974126 sul diritto penale amministrativo.

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

125 Questi art. sono abrogati. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10).

126 RS

313.0

Legge federale

53

910.1


Art. 175

Perseguimento penale

1

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2

Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d'importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale.127

Art. 176

Esclusione degli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi Gli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990128 concernenti i delitti, il conseguimento fraudolento di un profitto e il perseguimento penale non sono applicabili.

Titolo nono: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione

Art. 177

Consiglio federale

1

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza.

2

Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.

a129 Accordi internazionali 1 Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali in ambito agricolo; sono fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli.

2

L'Ufficio federale può, d'intesa con gli altri uffici e servizi federali interessati, concludere con autorità estere preposte all'agricoltura, con istituti di ricerca di diritto pubblico o con organizzazioni internazionali accordi di carattere tecnico concernenti in particolare: a. il riconoscimento di centri d'esame, di valutazione della conformità, di accreditamento, di registrazione e d'omologazione in ambito agricolo; b. il riconoscimento dei rapporti di esame, delle valutazioni della conformità e delle omologazioni nell'ambito della protezione dei vegetali e dei mezzi di produzione, nonché dei metodi di produzione; 127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

128 RS

616.1

129 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

54

910.1

c. la cooperazione tecnica e lo scambio di informazioni nell'ambito della protezione dei vegetali, nonché l'omologazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione;

d. le condizioni e gli oneri per la consegna o il ritiro di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura da banche di geni controllate dallo Stato; e. il riconoscimento di denominazioni d'origine in ambito agricolo; f. i pagamenti diretti, i provvedimenti di sostegno del mercato e i contributi di valorizzazione nelle enclave e nel Principato del Liechtenstein che sono in relazione con l'applicazione della presente legge e delle prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio; g. i progetti nell'ambito della ricerca agraria internazionale.


Art. 178

Cantoni

1

Per quanto non incomba alla Confederazione, l'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni.

2

I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione e le comunicano al Dipartimento.

3

I Cantoni designano le autorità o le organizzazioni competenti per l'esecuzione e la vigilanza.

4

Se un Cantone non emana in tempo utile le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale le emana provvisoriamente.


Art. 179

Alta vigilanza della Confederazione 1

Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni.

2

La Confederazione può ridurre o negare i contributi ai Cantoni che eseguono manchevolmente la legge. Questo vale anche qualora il diritto di ricorso secondo l'articolo 166 capoverso 3 non sia stato esercitato.


Art. 180

Collaborazione con organizzazioni e ditte 1

Nell'esecuzione della legge, la Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di ditte e organizzazioni o istituire apposite organizzazioni.

2

La collaborazione di tali ditte e organizzazioni è sottoposta alla vigilanza statale. I compiti e le attribuzioni devono essere definiti dall'autorità competente. Tali ditte e organizzazioni devono presentare a quest'ultima un rendiconto della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare federale e cantonale.

3

Il Consiglio federale e i Cantoni possono permettere alle suddette ditte e organizzazioni di riscuotere tasse adeguate per la loro attività. Le tariffe necessitano l'autorizzazione del Dipartimento.

Legge federale

55

910.1


Art. 181

Controllo

1

Gli organi d'esecuzione della presente legge ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni fondate su di esse. Se l'attività di controllo riguarda nello stesso tempo anche l'esecuzione di altre leggi federali, essi la esercitano congiuntamente e in coordinazione con gli organi di controllo competenti.130 2 Le persone, ditte o organizzazioni il cui comportamento scorretto dà adito a controlli, li ostacola o li impedisce sono tenute a coprire i costi che ne risultano.

3

Il Consiglio federale può delegare singole misure di controllo e rilevamenti ai Cantoni.


Art. 182


131

Perseguimento di infrazioni 1

Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della legge del 9 ottobre 1992132 sulle derrate alimentari, della legge del 1° ottobre 1925133 sulle dogane e della presente legge; può inoltre obbligare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.

2

Il Consiglio federale istituisce un servizio centrale per l'accertamento di infrazioni in materia di:

a. designazioni protette di prodotti agricoli; b. importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli; c. dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione.


Art. 183

Obbligo di informare

Nella misura necessaria all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, agli organi competenti devono essere fornite in particolare le informazioni richieste, nonché presentati e consegnati provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; dev'essere inoltre loro consentito l'accesso all'azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini, nonché permesso l'esame dei libri contabili e della corrispondenza e il prelievo di campioni.


Art. 184

Assistenza amministrativa fra le autorità 1

Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni rilasciano, su richiesta, le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

132 RS

817.0

133 RS

631.0

Agricoltura

56

910.1

2

Se presumono che sia stata commessa un'infrazione penale, ne informano le autorità d'esecuzione.


Art. 185

Dati per l'esecuzione 1

Al fine di disporre delle basi necessarie all'esecuzione della legge e al controllo dell'efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende: a. per l'esecuzione di provvedimenti di politica agricola; b. per la valutazione della situazione economica dell'agricoltura; c. per l'osservazione della situazione di mercato; d. quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell'agricoltura sulle basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale.

2

Il Consiglio federale può adottare disposizioni allo scopo di armonizzare il rilevamento e la registrazione di dati e per ottenere una statistica agricola uniforme.

3

Il Consiglio federale può affidare a servizi federali, Cantoni o altri enti l'esecuzione delle rilevazioni e la tenuta dei registri. Può versare indennità a tal fine.

4

L'organo federale responsabile può elaborare a scopi statistici i dati rilevati.


Art. 186

Commissione consultiva Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva permanente di 15 membri al massimo che lo consigli nell'applicazione della presente legge.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 187

Disposizioni transitorie concernenti la legge sull'agricoltura134 1

Le disposizioni abrogate nell'allegato alla presente legge rimangono applicabili a tutte le fattispecie intervenute durante la loro validità ad eccezione delle prescrizioni procedurali.

2

Il Consiglio federale provvede affinché il riassetto del mercato lattiero si svolga in modo ordinato e il processo di riforma coinvolga tutti i livelli del mercato. Durante un periodo transitorio di cinque anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, esso disciplina in particolare: a. il nuovo ordinamento degli aiuti per promuovere lo smercio all'interno del Paese e le esportazioni; b. l'ordinamento dei supplementi; 134 Introdotto dal n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539 1541; FF 1999 8173).

Legge federale

57

910.1

c. l'acquisizione di capitali per finanziare la gestione di scorte, fino alla stagionatura compresa, nella produzione di formaggi a pasta dura e semidura, come pure nella gestione di scorte di burro.

3

Il Consiglio federale mette a disposizione i mezzi necessari affinché il prezzo del latte realizzato in media non sia inferiore di oltre il 10 per cento al prezzo d'obiettivo.

4

Esso può emanare disposizioni sui contratti di fornitura di latte stipulati fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. In particolare può stabilire la durata minima di tali contratti.

5

Durante il periodo transitorio e nei settori di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può derogare mediante ordinanza alle disposizioni del titolo secondo se ragioni imperative lo richiedono.

6

Nell'applicazione della legislazione sull'agricoltura, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 1 lettera f dell'Accordo GATT del 15 aprile 1994135 sull'agricoltura, i mezzi finanziari che devono essere distolti dal sostegno interno in virtù degli impegni GATT contratti dalla Svizzera sono devoluti a favore di provvedimenti per i quali la normativa GATT non prevede lo smantellamento. A questo proposito occorre tener conto della situazione economica generale e delle condizioni quadro sociali e finanziarie.

7

Gli articoli 5 capoverso 2 lettera b, 10 capoverso 3, 10e, 15 capoverso 2 lettera c e 112a della legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951136 rimangono in vigore per le scuole tecniche superiori sino al loro riconoscimento da parte della Confederazione come scuole universitarie professionali137.

8

La disposizione sui premi per la coltivazione di cereali da foraggio prevista dall'articolo 20 del decreto federale del 21 giugno 1991138 concernente una modifica temporanea della legge sull'agricoltura rimane in vigore fino all'abrogazione della legge del 20 marzo 1959139 sui cereali.

9

L'articolo 10 della legge del 15 giugno 1962140 sulla vendita di bestiame, concernente la vendita di lana di pecore indigene, rimane in vigore durante un periodo transitorio di cinque anni; i contributi sono smantellati gradualmente.

135 RS

0.632.20 all. 1A.3 136 [RU

1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1461 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 2611 857 all. n. 25, 1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1998 3033 all. lett. c] 137 Vedi la modifica del 17 dic. 2004 della LF del 6 ott. 1995 sulle scuole universitarie specializzate, in vigore dal 5 ott. 2005 (RS 414.71).

138 RU

1991 2611, 1996 2783 139 [RU

1959 1021 1044, 1965 455, 1968 87 817, 1974 1676 1857 all. n. 19, 1976 1484, 1977 2249 I 10.11, 1978 391 II 6, 1981 1499, 1985 660 I 71, 1991 857 all. n. 28 2629, 1992 288 all. n. 48, 1993 325 I 11, 1995 1940 3470, 1996 2763, 1997 1190 II 2.

RU 2001 1539 I 1]. Questa L è abrogata dal 1° lug. 2001.

140 [RU

1962 1191, 1977 2249 I 941, 1978 1407, 1991 857 all. n. 29, 1992 288 all. n. 52, 1993 325 I 13. RU 1998 3033 all. lett. i]

Agricoltura

58

910.1

10

La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 70 cpv. 2) è applicabile al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

11

Per un periodo di dieci anni al massimo dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli aiuti per la conduzione aziendale possono essere accordati anche nel caso in cui le difficoltà finanziarie ai sensi dell'articolo 78 capoverso 2 siano riconducibili a condizioni quadro economiche modificate.

12

La somma dei contributi federali versati per l'esportazione (art. 26), il settore del latte (art. 38 a 40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56 a 59) dev'essere ridotta di un terzo rispetto alle spese per il 1998, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.141 13 Gli effetti dei provvedimenti adottati per promuovere lo smercio (art. 12), l'esportazione (art. 26), il settore del latte (art. 38 a 40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56 a 59) devono essere valutati cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

14

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul ritiro degli anticipi concessi all'organismo comune secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 27 giugno 1969142 sulla commercializzazione del formaggio. I dipartimenti e gli uffici designati a tal fine dal Consiglio federale sono abilitati a dare istruzioni all'organismo comune sulla realizzazione degli attivi e sull'adempimento degli obblighi; le prestazioni della Confederazione presuppongono il rispetto di tali istruzioni. La scelta dei liquidatori che l'organismo comune deve nominare è subordinata all'approvazione del dipartimento designato a tale scopo dal Consiglio federale. La Confederazione copre i costi di liquidazione dell'organismo comune. Il Consiglio federale vigila affinché i responsabili di quest'ultimo non traggano profitto dalla liquidazione; parimenti, decide in quale misura il capitale azionario debba essere rimborsato.

15

L'articolo 55 entrerà in vigore soltanto dopo l'abrogazione della legge del 20 marzo 1959143 sui cereali.

a144 Disposizioni transitorie concernenti l'abrogazione della legge sui cereali

1

I mulini commerciali ancora riconosciuti il 1° gennaio 2001 sono tenuti a ritirare, fino al 15 settembre 2001, tutti i cereali indigeni provenienti dalle scorte libere della Confederazione, proporzionalmente alla loro macinazione. L'obbligo di ritiro si basa sulla quantità di cereali panificabili indigeni ed esteri (eccettuato il grano duro) trasformati nell'anno cerealicolo 2000/2001. Se non si trovano nel mulino, i cereali sono forniti franco stazione del mulino.

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2232 233; FF 1999 5092).

142 [RU

1969 1067, 1991 857 all. n. 32, 1993 901 all. n. 28] 143 Questa L è abrogata dal 1° lug. 2001.

144 Introdotto dal n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539 1541; FF 1999 8173).

Legge federale

59

910.1

2

I prezzi di vendita dei cereali indigeni da ritirare sono fissati dal Consiglio federale secondo le classi di qualità convenute con gli attori sul mercato. A tale proposito, esso si basa sul prezzo di costo dei cereali stranieri di qualità equivalente e sui prezzi di mercato previsti per il raccolto indigeno del 2001.

3

L'obbligo di fornire garanzie è mantenuto fino al conteggio finale con il mulino.

4

L'Ufficio sbriga gli affari connessi con l'abrogazione dell'attuale disciplinamento del mercato dei cereali panificabili, nella misura in cui non ne siano incaricati altri uffici. Emana le decisioni in relazione all'abrogazione.

5

Esso utilizza gli attivi ancora disponibili provenienti dalle tasse riscosse durante il contingentamento dello smercio di farina panificabile per fornire informazioni e spiegazioni sul pane quale alimento di base sano e importante.

b145 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003 1

I contingenti doganali secondo l'articolo 48 capoverso 1 sono venduti all'asta nella misura del 33 per cento per l'anno di contingentamento 2005 e del 66 per cento per l'anno di contingentamento 2006.

2

Le quote di contingente doganale per i muscoli di manzo preparati, per la carne e per le frattaglie di animali macellati della specie equina e caprina, nonché di suini in mezzene e di pollame sono assegnate secondo il diritto anteriore nella misura del 67 per cento per l'anno di contingentamento 2005 e del 34 per cento per l'anno di contingentamento 2006.

3

Le quote di contingente doganale per la carne e le frattaglie di animali macellati delle specie bovina, senza muscoli di manzo preparati, e ovina sono assegnate nella misura del 10 per cento negli anni di contingentamento 2005 e 2006 secondo il numero di animali acquistati all'asta sui mercati pubblici sorvegliati. Le restanti quote di contingente sono assegnate in base al numero di macellazioni ispezionate di animali del Paese, sempreché non siano messe all'asta conformemente al capoverso 1.

4

Le quote di contingente doganale per le carni koscher e halal sono messe all'asta a partire dall'anno di contingentamento 2005.

5

L'articolo 138 entra in vigore soltanto con l'entrata in vigore della legge del 13 dicembre 2002146 sulla formazione professionale.

6

L'articolo 139 rimane in vigore sino all'entrata in vigore della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale.

7

Il Consiglio federale è incaricato di presentare entro il 2006 una proposta per l'organizzazione del mercato lattiero e delle misure collaterali dopo l'abolizione del contingentamento lattiero.

145 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

146 RS

412.10

Agricoltura

60

910.1

8

L'abrogazione dell'articolo 70 capoverso 5 lettera d entra in vigore il 1° gennaio 2008.147

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 188

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Gli articoli 38 a 42 sono applicabili durante 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 148 1° gennaio 1999 Art. 28 a 45 e lett. l-n dell'all.: 1° maggio 1999 Art. 160 cpv. 7 e n. 7 dell'all: 1° agosto 1999 147 Introdotto dal n. I 15 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

148 DCF del 7 dic. 1998 (RU 1998 3082).

Legge federale

61

910.1

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a. il decreto federale del 20 giugno 1939149 che accorda un sussidio ai Cantoni di Svitto e di Glarona per la costruzione della strada del Pragel tra Hintertal e Vorauen; b. il decreto federale del 25 settembre 1941150 che accorda un sussidio al Cantone di San Gallo per la bonifica della pianura del Reno;

c. la legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951151; è fatto salvo l'articolo 187 capoverso 7 della presente legge; d. la legge federale del 14 dicembre 1979152 istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili; e. il decreto federale del 28 marzo 1952153 che assegna sussidi per i lavori di bonifica fondiaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze della natura; f. la legge federale del 23 marzo 1962154 sui crediti agricoli di investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola; g. il decreto sullo zucchero del 23 giugno 1989155; h. il decreto federale del 19 giugno 1992156 sulla viticoltura; i.

la legge federale del 15 giugno 1962157 sulla vendita di bestiame; è fatto salvo l'articolo 187 capoverso 9 della presente legge; k. la legge federale del 28 giugno 1974158 sui contributi ai tenutari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare; 149 [CS

4 1068]

150 [CS

4 1017]

151 [RU

1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1461 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 2611 857 all. n. 25, 1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15] 152 [RU

1980 679, 1991 857 all. n. 26, 1992 2104 II 1, 1997 1190 II 1] 153 [RU

1952 585]

154 [RU

1962 1323, 1967 806, 1972 2532, 1977 2249, 1991 362 II 52 857 all. n. 27, 1992 288 all. n. 47 2104] 155 [RU

1989 1904, 1992 288 all. n. 50, 1995 1988] 156 [RU

1992 1986, 1997 1216] 157 [RU

1962 1191, 1977 2249 I 941, 1978 1407, 1991 857 all. n. 29, 1992 288 all. n. 52, 1993 325 I 13]

Agricoltura

62

910.1

l.

il decreto del 29 settembre 1953159 sullo statuto del latte; m. il decreto federale del 16 dicembre 1988160 sull'economia lattiera; n. il disciplinamento del mercato caseario del 27 giugno 1969161; o. la legge federale del 21 dicembre 1960162 sui prezzi delle merci protette e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova.

158 [RU

1974 2063, 1980 679 art. 12, 1983 488, 1991 857 all. n. 30, 1992 2104 II 2, 1997 1190 II 3] 159 [RU

1953 1172, 1957 591 II 2, 1969 1074, 1971 1597, 1979 1414 1857 all. n. 29, 1989 504 art. 33 lett. c, 1992 288 all. n. 54, 1994 1648, 1995 2075] 160 [RU

1989 504, 1991 857 all. n. 31, 1992 288 all. n. 55, 1993 325 n. 14, 1994 1634 I 4, 1995 2077]

161 [RU

1969 1067, 1991 325 all. n. 32, 1993 901 all. n. 28] 162 [RU

1961 273, 1987 2324, 1993 901 all. n. 30, 1995 2097] 163 RS

172.021. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

164 [CS

3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1].

Legge federale

63

910.1


6. La legge federale del 24 gennaio 1991168 sulla protezione delle acque è modificata come segue: Art. 62a

...


165 RS

632.10. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

166 RS

680

167 RS

817.0. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

168 RS

814.20. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Agricoltura

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910.1


7. La legge federale del 21 marzo 1969169 sul commercio dei veleni è modificata come segue: Art. 3a

...

169 [RU

1972 4360, 1977 2249 n. I 541, 1982 1676 all. n. 10, 1984 1122 art. 66 n. 4, 1985 660 n. I 41, 1991 362 n. II 403, 1997 1155 all. ch. 4. RU 2004 4763 all. n. I].