01.01.2024 - * / In vigore
01.07.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.03.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.08.2010 - 31.12.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
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01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.08.2005 - 30.09.2006
01.01.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2001 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.06.2001
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1

Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19963, decreta: Titolo primo: Principi generali

Art. 1

Scopo La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a: a. garantire l'approvvigionamento della popolazione; b. salvaguardare le basi esistenziali naturali; c. aver cura del paesaggio rurale; d. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.


Art. 2

Provvedimenti della Confederazione 1

La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti: a. istituisce condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio dei prodotti agricoli;

b. indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni ecologiche e quelle a favore dell'economia fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo; bbis.4 sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali; c. provvede a uno sviluppo socialmente sostenibile dell'agricoltura; d. sostiene i miglioramenti strutturali; RU 1998 3033

1 [CS

1 3; RU 1996 2503]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 45, 46 cpv. 1, 102, 103, 104, 120, 123 e 147 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta in n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

3 FF

1996 IV 1

4

Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

910.1

Agricoltura

2

910.1

e. promuove la ricerca e la formazione professionale agricole nonché la coltivazione delle piante e l'allevamento del bestiame;

f.

disciplina la protezione dei vegetali e l'impiego di mezzi di produzione5.

2

I provvedimenti della Confederazione presuppongono, per quanto ragionevolmente esigibile, misure di solidarietà da parte degli interessati. Sono coordinati tramite gli strumenti della politica regionale.


Art. 3

Definizione e campo d'applicazione 1

L'agricoltura comprende: a. la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; b. la lavorazione, l'immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell'azienda di produzione.

c. lo sfruttamento di superfici vicine all'ambiente naturale.

2

All'orticoltura esercitata a titolo professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo.6 3 I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 2 del titolo settimo si applicano alla pesca professionale e alla piscicoltura.

4

All'apicoltura si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo sesto e del capitolo 2 del titolo settimo.7

Art. 4

Difficili condizioni di produzione e di vita 1

Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare.

2

L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tale proposito tiene un catasto della produzione.

3

Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone.


Art. 5

Reddito 1 I provvedimenti della presente legge hanno lo scopo di permettere alle aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari anni redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione.

5

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

7

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

3

910.1

2

Se i redditi calano notevolmente sotto il livello di cui al capoverso precedente, il Consiglio federale prende provvedimenti di durata limitata per migliorarne la situazione.

3

Occorre tenere conto degli altri settori dell'economia, della situazione economica della popolazione che non opera nell'agricoltura e della situazione delle finanze federali.


Art. 6

Limite di

spesa

I mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti sono stanziati al massimo per quattro anni con decreto federale semplice in base a un messaggio del Consiglio federale. Il relativo involucro finanziario è deciso simultaneamente.

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio

Art. 7

Principio 1 La Confederazione stabilisce le condizioni quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in modo da consentire all'agricoltura di produrre in modo sostenibile e poco costoso e di conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile.

2

A tale proposito, tiene conto delle esigenze della sicurezza dei prodotti, della protezione dei consumatori e dell'approvvigionamento del Paese.8

Capitolo 1: Disposizioni economiche generali Sezione 1: Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato

Art. 8

Misure di solidarietà 1

La promozione della qualità e dello smercio nonché l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato spettano alle organizzazioni dei produttori o alle relative organizzazioni di categoria.

2

Per organizzazione di categoria s'intende l'associazione dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti con i trasformatori e, se è il caso, con i commercianti.

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

4

910.1

a9 Prezzi indicativi

1

Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti.

2

I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualità.

3

Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.

4

Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.


Art. 9


10

Sostegno alle misure di solidarietà 1

Qualora le misure di solidarietà di cui all'articolo 8 capoverso 1, decise collettivamente, siano o rischino di essere pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l'organizzazione:11

a. è

rappresentativa;

b. non è attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della vendita;

c. ha deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza.

2

Il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un'organizzazione a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell'articolo 8 capoverso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l'organizzazione preleva contributi dai suoi membri per finanziarie misure di solidarietà. I contributi non devono servire a finanziare l'amministrazione dell'organizzazione.12 3

Nel settore dell'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni unicamente per far fronte a sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali.13 4

I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti alle prescrizioni di cui al capoverso 1 e i venditori diretti non possono essere assoggettati all'obbligo di contribuzione secondo il capoverso 2 per i quantitativi smerciati in vendita diretta.


Art. 10

Prescrizioni concernenti la qualità Qualora sia necessario per l'esportazione di prodotti, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la qualità indipendentemente dalle misure di solidarietà delle organizzazioni di cui all'articolo 8.

9

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

12 Per. introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

5

910.1


Art. 11

Assicurazione della qualità 1

La Confederazione può obbligare i Cantoni e le organizzazioni di cui all'articolo 8 a mantenere servizi di assicurazione della qualità.14 2 I servizi di assicurazione della qualità eseguono segnatamente le ispezioni necessarie. Il Consiglio federale può delegare loro analisi della qualità e altri compiti.

3

La Confederazione può partecipare al finanziamento dei servizi di assicurazione della qualità.15


Art. 12

Promozione dello smercio 1

La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello nazionale o regionale dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all'estero.

2

I responsabili coordinano i loro provvedimenti ed elaborano direttive comuni, segnatamente per promuovere lo smercio a livello sovraregionale o all'estero.

3

La Confederazione può sostenere i provvedimenti adottati congiuntamente da più responsabili qualora siano nell'interesse economico generale. Questo vale in particolare per i provvedimenti concernenti i seguenti settori: a. pubbliche

relazioni;

b. promozione delle vendite; c. pubblicità generale per l'agricoltura svizzera; d. ricerche di mercato.

4

Il Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari.


Art. 13

Sgravio del mercato

1

Per evitare il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, la Confederazione può partecipare, nel caso di un'evoluzione straordinaria, alle spese per provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato. Lo smaltimento delle eccedenze strutturali non viene sussidiato.

2

I contributi della Confederazione presuppongono di regola adeguate prestazioni dei Cantoni o delle organizzazioni interessate.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

6

910.1

Sezione 2: Designazione

Art. 14

In generale

1

Il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: a. sono fabbricati secondo determinati procedimenti; b. presentano altre caratteristiche specifiche; c. provengono dalla regione di montagna; d. si distinguono per la loro origine; e.16 sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche.

2

La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa.

3

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull'ingegneria genetica e sulle derrate alimentari.17 4 La Confederazione può definire simboli per le designazioni previste negli articoli 14-16. Il loro impiego è facoltativo.18 5

L'impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l'articolo 12.19

Art. 15

Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti 1

Il Consiglio federale disciplina: a. i requisiti che devono soddisfare i prodotti nonché i procedimenti di fabbricazione, segnatamente quelli con indirizzo ecologico;

b. i

controlli.

2

I prodotti possono essere designati come provenienti da agricoltura biologica soltanto se l'intera azienda è gestita secondo il modo di produzione biologico. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni segnatamente ad aziende con colture perenni a condizione che l'integrità del modo di produzione biologico e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate.20

16 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

17 Nuovo testo giusta in n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

18 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

19 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

7

910.1

3

Il Consiglio federale può riconoscere le direttive di organizzazioni private se prevedono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a.

4

Può riconoscere designazioni di prodotti esteri se si fondano su requisiti equivalenti.


Art. 16

Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche 1

Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.

2

Disciplina in particolare: a. il diritto all'iscrizione; b. le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all'elenco degli obblighi;

c. la procedura d'opposizione e di registrazione; d. il controllo.

3

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d'origine o indicazioni geografiche.

4

Se il nome di un Cantone o di una località viene utilizzato in una denominazione d'origine o in un'indicazione geografica, occorre garantire che la registrazione concordi anche con un eventuale disciplinamento cantonale.

5

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7.21 6 Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b.

Questo obbligo non si applica all'utilizzazione di marchi identici o analoghi a una denominazione d'origine o a un'indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l'uso in buona fede: a. prima del 1° gennaio 1996; o b. prima che il nome della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica registrata fosse protetto secondo la presente legge o in virtù di un'altra base legale se il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla legge del 28 agosto 199222 sulla protezione dei marchi.23

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

22 RS

232.11

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

8

910.1

6bis

Nel giudicare se l'utilizzazione di un marchio acquisito in buona fede sia lecita secondo il capoverso 6 occorre tener conto in particolare se vi è rischio d'inganno o di violazione della concorrenza leale.24 7 Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro:

a. qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette; b. qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione.

a25 Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione 1

I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni.

2

Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari.

b26 Difesa delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale 1

La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche svizzere.

2

La Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all'estero su domanda di organizzazioni di categoria o organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di difendere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Sezione 3: Importazione

Art. 17

Dazi all'importazione

Per determinare i dazi all'importazione occorre tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni.

24 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

25 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861 3862; FF FF 2004 6275 6289).

26 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

9

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Art. 18

Provvedimenti riguardo a prodotti ottenuti mediante metodi vietati 1

Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera; ne aumenta i dazi all'importazione o ne vieta l'importazione.27 2 Sono vietati ai sensi del capoverso 1 i metodi di produzione non autorizzati per motivi di protezione: a. della vita o della salute di persone, animali o piante; oppure b. dell'ambiente.


Art. 19

Aliquote di dazio

In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale.


Art. 20

Prezzi soglia

1

Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L'articolo 17 si applica per analogia.

2

Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo.28 Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato.29 3 Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) determina i valori indicativi d'importazione applicabili ai singoli prodotti.

4

Il Dipartimento determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).30 5 L'Ufficio federale stabilisce l'aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in modo tale che il prezzo d'importazione si situi all'interno della fascia di fluttuazione.

6

Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il Dipartimento può stabilire un'aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capoverso 5.

7

Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale.31 27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

28 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539 1541; FF 1999 8173).

29 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

31 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Agricoltura

10

910.1


Art. 21

Contingenti doganali

1

I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell'allegato 2 della legge del 9 ottobre 198632 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).

2

Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale.

3

Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell'eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l'articolo 17.

4

Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al Dipartimento o ai servizi ad esso subordinati.

5

Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.


Art. 22

Ripartizione dei contingenti doganali 1

I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza.

2

L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: a. mediante vendita all'asta; b. in funzione della prestazione all'interno del Paese; c. sulla base del quantitativo richiesto; d. conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; e.33 conformemente all'ordine della tassazione; f.

in funzione delle precedenti importazioni del richiedente.

3

Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale.

4

Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali.

5

Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali.

6

L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.

32 RS

632.10

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

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910.1


Art. 23

Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva 1

Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se:

a. la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure b. l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore.

2

La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese.


Art. 24

Permesso d'importazione, misure di salvaguardia 1

Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d'importazione.

2

In considerazione delle misure di salvaguardia che il Consiglio federale può emanare, il Dipartimento è autorizzato a sospendere il rilascio di permessi d'importazione fino alla decisione del Consiglio federale.

3

L'applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo è retta dall'articolo 11 della legge del 9 ottobre 198634 sulla tariffa delle dogane.

4

Il capoverso 2 non si applica riguardo alle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente: a. all'articolo 1 della legge federale del 25 giugno 198235 sulle misure economiche esterne; e

b. all'articolo 7 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.


Art. 25

Contributi volontari

1

Se sui prodotti agricoli importati i settori economici interessati versano contributi volontari per la valorizzazione dei prodotti agricoli indigeni, il Consiglio federale può, per garantire il rispetto degli impegni internazionali, prescriverne l'importo massimo. Può delegare tale competenza al Dipartimento.

2

Se l'importo massimo dei contributi viene ridotto in virtù di accordi internazionali, la riduzione avviene nella stessa proporzione dei dazi. In casi giustificati, sono ammesse deroghe a tale norma.

34 RS

632.10

35 RS

946.201

Agricoltura

12

910.1

Sezione 4: Esportazione

Art. 26

La Confederazione può accordare contributi per l'esportazione di prodotti agricoli e
di prodotti agricoli trasformati.

Sezione 5: Monitoraggio del mercato36

Art. 27

1 Il Consiglio federale sottopone a monitoraggio del mercato, a diversi stadi, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Esso disciplina la collaborazione degli operatori del mercato.37 2 Designa il servizio che effettua i rilevamenti necessari e che informa il pubblico.

Sezione 6:38 Ingegneria genetica
a 1 Prodotti agricoli o sostanze ausiliarie dell'agricoltura geneticamente modificati possono essere fabbricati, coltivati, allevati, importati, immessi nell'ambiente o messi in commercio se sono adempiute le esigenze della presente legge, nonché, segnatamente, della legislazione sull'ingegneria genetica, sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari.

2

Indipendentemente da altre eventuali disposizioni, segnatamente della legislazione sull'ingegneria genetica, sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione degli animali, il Consiglio federale può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure per la produzione e lo smercio di tali prodotti o sostanze ausiliarie.

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

38 Introdotta dal. n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

Legge federale

13

910.1

Sezione 7:39 Mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli brevettati

b 1 Un mezzo di produzione o un bene d'investimento agricolo messo in commercio in Svizzera o all'estero dal titolare del brevetto o con il suo consenso può anche essere importato, rialienato e usato a titolo commerciale.

2

Sono considerati agricoli i beni d'investimento quali trattori, macchinari, attrezzi e installazioni, nonché i loro componenti, destinati a un impiego preminente nell'agricoltura.

Capitolo 2: Economia lattiera Sezione 1: Campo d'applicazione40

Art. 28

...41 1 Il presente capitolo si applica al latte di mucca.

2

Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli 38 e 44, anche al latte di capra e di pecora.42


Art. 29


43

Sezione 2: Orientamento della produzione

Art. 30

Contingentamento lattiero

1

Il Consiglio federale limita la produzione di latte commerciale determinando contingenti per i singoli produttori.

2

Nel determinare il contingente può considerare la composizione del latte, in particolare il tenore in grassi.

3

Il Consiglio federale può determinare un quantitativo massimo per ettaro e graduarlo secondo le zone del catasto di produzione (art. 4).

39 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

41 Abrogata dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

43 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

14

910.1


Art. 31

Adeguamento del quantitativo globale All'inizio del periodo di contingentamento, il Consiglio federale può adeguare al mercato il quantitativo globale dei contingenti. Le riduzioni dei contingenti non sono indennizzate.

2

Su richiesta di un'organizzazione di categoria, il Consiglio federale adegua, anche durante il periodo di contingentamento, i contingenti dei produttori interessati se: a. la decisione dell'organizzazione di categoria di chiedere tale adeguamento adempie le esigenze dell'articolo 9 e delle sue disposizioni d'esecuzione; b. è garantito che il quantitativo stabilito sarà valorizzato e commercializzato sotto la responsabilità dell'organizzazione di categoria; c. è garantito che l'organizzazione di categoria tiene conto delle condizioni sui mercati parziali quali il mercato biologico o i mercati regionali.44 3

Il Consiglio federale può respingere del tutto o in parte la richiesta se l'entità dell'adeguamento richiesto dovesse pregiudicare l'evoluzione auspicabile dell'economia lattiera o della categoria.45 4 ...46


Art. 32

Adeguamento di contingenti 1

Il Consiglio federale disciplina in che misura i contingenti possono essere adeguati alle mutate condizioni aziendali.

2

Può prevedere che i contingenti siano trasferibili fra i produttori. Determina le condizioni. Può escludere dal trasferimento contingenti inutilizzati e prevedere riduzioni per i contingenti trasferiti.

3

In caso di trasferimento del contingente effettuato indipendentemente dalla superficie, si applicano le seguenti restrizioni:

a. chi rileva un contingente deve fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70 capoverso 2; b. i contingenti non possono essere trasferiti dalla regione di montagna a quella di pianura. Il Consiglio federale può prevedere deroghe.

44 Introdotto

dalla

LF

del 13 dic. 2002 (RU 2002 4290; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

45 Introdotto

dalla

LF

del 13 dic. 2002 (RU 2002 4290; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

46 Introdotto dalla LF del 13 dic. 2002, con effetto sino al 31 dic. 2003 (RU 2002 4290; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

15

910.1


Art. 33

Contingenti speciali

1

Se i mezzi previsti nella legge federale del 13 dicembre 197447 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati non bastano per compensare lo svantaggio dovuto al prezzo della materia prima e sussiste un fabbisogno supplementare di latte per esportare i suddetti prodotti, il Consiglio federale stabilisce temporaneamente contingenti speciali che superano il quantitativo globale di cui all'articolo 30.

2

Il produttore deve versare un contributo per il latte fornito nell'ambito di un contingente speciale.

3

Il Consiglio federale stabilisce la durata, il quantitativo e le condizioni. Può incaricare un servizio di amministrare tale quantitativo e di ripartire i contingenti speciali.


Art. 34

Contingenti supplementari

Ai produttori al di fuori della regione di montagna che comperano animali provenienti dalla regione di montagna sono assegnati contingenti supplementari temporanei.


Art. 35

Osservanza dei quantitativi massimi per ettaro I contingenti speciali e supplementari nonché gli adeguamenti e i trasferimenti di contingenti sono possibili soltanto se non è raggiunto il quantitativo massimo per ettaro di cui all'articolo 30 capoverso 3.


Art. 36

Tassa per superamento di contingente 1

Il produttore deve versare una tassa per il latte messo in commercio che supera il quantitativo di contingente totale spettantegli secondo gli articoli 30, 33 e 34. La tassa ammonta al massimo a 60 centesimi per chilogrammo di latte. Per le aziende di estivazione la tassa ammonta a 10 centesimi per chilogrammo di latte.48 2 Invece del pagamento della tassa, il Consiglio federale può disporre che il superamento o il non raggiungimento di un contingente sia integralmente o parzialmente:

a. computato nel successivo periodo di contingentamento; oppure b. compensato all'interno delle organizzazioni locali di produttori.

a49 Abolizione del contingentamento lattiero 1

Gli articoli 30 a 36 rimangono in vigore fino al 30 aprile 2009.

2

Il Consiglio federale può escludere dal contingentamento lattiero, il più presto il 1° maggio 2006, i produttori membri di un'organizzazione di cui all'articolo 8 o associati in un'organizzazione insieme a un valorizzatore del latte importante a livello regionale, se: 47 RS

632.111.72

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

49 Introdotto dal il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

16

910.1

a. l'organizzazione ha deciso di regolare i quantitativi a livello della produzione di latte;

b. l'organizzazione ha fissato sanzioni nel caso in cui i quantitativi concordati individualmente siano superati; e c. è data la garanzia che l'aumento della produzione di latte non superi l'aumento di fabbisogno per i prodotti fabbricati.

3

Se le condizioni quadro economiche o la situazione internazionale si modificano in modo tale che occorra differire l'abolizione del contingentamento lattiero, il Consiglio federale può prorogare di due anni al massimo i termini di cui ai capoversi 1 e 2.

b50 Contratti di acquisto di latte 1

I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore del latte, a una comunità di produttori o a un'organizzazione di produttori.51 2 A tale scopo i produttori devono concludere un contratto di una durata minima di un anno, che deve almeno contenere un accordo circa la quantità e i prezzi del latte.52 3 I venditori diretti sono esentati dall'obbligo di concludere contratti per i quantitativi smerciati direttamente.

4

Se un'organizzazione di categoria o una comunità di produttori applica una regolazione dei quantitativi mediante la conclusione di contratti esclusivi, il Consiglio federale può, su domanda, dichiarare vincolanti le sanzioni previste in caso di infrazioni contro la presente disposizione. 5

Le disposizioni dei capoversi 1-3 sono applicabili dal 1° maggio 2009 o, se i membri sono stati esclusi dal contingentamento in virtù dell'articolo 36a capoverso 2, dal 1° maggio 2006. Esse sono applicabili sino al 30 aprile 2015.53

Sezione 3:54 ...

Art. 37

50 Introdotto dal il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

54 Abrogata dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

17

910.1

Sezione 4: Sostegno del mercato

Art. 38

Supplemento per il latte trasformato in formaggio 1

La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del supplemento e le condizioni.55 3

Il supplemento di 15 centesimi in vigore il 1° gennaio 2007 è mantenuto nel periodo 2008-2011. Il Consiglio federale può adeguare l'ammontare del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi e in conformità dei crediti stanziati.56


Art. 39

Supplemento per foraggiamento senza insilati 1

Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio.

2

Il Consiglio federale stabilisce i formaggi che danno diritto a un supplemento, il supplemento e le condizioni.

3

Il supplemento di 3 centesimi in vigore il 1° gennaio 2007 è mantenuto nel periodo 2008-2011. Il Consiglio federale può adeguare l'ammontare del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi e in conformità dei crediti stanziati.57

Art. 40

Aiuti per la promozione dello smercio della produzione indigena 1

La Confederazione può accordare aiuti per promuovere lo smercio di singoli latticini.

2

Il Consiglio federale designa i prodotti e stabilisce l'ammontare degli aiuti, le condizioni ed eventualmente le norme sulla composizione. Può delegare tale competenza al Dipartimento o all'Ufficio federale, che decide sentito il Dipartimento federale delle finanze o l'Amministrazione federale delle finanze.


Art. 41

Aiuti all'esportazione

1

La Confederazione può accordare aiuti per l'esportazione di formaggio e graduarli secondo le condizioni di mercato dei singoli Paesi.

2

Per le esportazioni di altri latticini e di latte, la Confederazione può versare aiuti calcolati in funzione delle equivalenze di contenuto.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli aiuti e le condizioni. Può delegare tale competenza al Dipartimento o all'Ufficio federale, che decide sentito il Dipartimento federale delle finanze o l'Amministrazione federale delle finanze.

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

56 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

57 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Agricoltura

18

910.1


Art. 42

Importazione di burro 1

L'Ufficio federale può decidere quanto burro può essere importato nel quadro del contingente doganale n. 7 (latticini convertiti in equivalente-latte).

2

...58

3

L'Ufficio federale determina le condizioni.

Sezione 5: Provvedimenti particolari

Art. 43

Obbligo di notifica

1

Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale: a. il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e b. il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli.

2

I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo.

3

I valorizzatori del latte notificano al servizio cantonale designato dal Consiglio federale i quantitativi concordati con i produttori e la durata dei contratti di acquisto di latte stipulati. Il servizio informa le cerchie interessate sui quantitativi totali concordati.59

Art. 44


60



Art. 45

Indennizzo per la collaborazione La Confederazione indennizza le organizzazioni dell'economia lattiera cui affida compiti di diritto pubblico.

Capitolo 3: Economia zootecnica Sezione 1: Orientamento strutturale

Art. 46

Effettivi massimi

1

Il Consiglio federale può fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito.

58 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

59 Introdotto dal il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

60 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

19

910.1

2

Qualora un'azienda detenga diverse specie di animali da reddito, la somma delle singole quote percentuali rispetto agli effettivi massimi consentiti non può superare il 100 per cento.

3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per: a. le aziende sperimentali e le stazioni di ricerche agronomiche della Confederazione nonché la Scuola di avicoltura di Zollikofen e il Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione dei suini di Sempach;

b. le aziende che svolgono un'attività di interesse pubblico d'importanza regionale smaltendo, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti di macellerie e di macelli nonché di aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari.


Art. 47

Tassa 1 I gestori di aziende che superano l'effettivo massimo di cui all'articolo 46 devono versare una tassa annuale.

2

Il Consiglio federale determina la tassa in modo che l'allevamento di animali in soprannumero non sia redditizio.

3

Se più gestori detengono animali nella stessa azienda, la tassa è determinata in base alla quota dell'effettivo di animali di ciascun gestore.

4

Il frazionamento di aziende allo scopo di eludere le disposizioni sull'effettivo massimo non è riconosciuto.

Sezione 2: Bestiame da macello, carne, lana di pecora e uova61

Art. 48


62

Ripartizione dei contingenti doganali 1

I contingenti doganali per il bestiame da macello e la carne sono messi all'asta.

2

Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, senza muscoli preparati, e ovina sono attribuite per il 10 per cento secondo il numero degli animali acquistati all'asta sui mercati pubblici sorvegliati di bestiame da macello. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal.

3

Per determinati prodotti delle voci di tariffa 0206, 0210 e 1602, il Consiglio federale può rinunciare a disciplinare la ripartizione.


Art. 49

Classificazione della

qualità

1

Il Consiglio federale emana direttive e stabilisce criteri per classificare la qualità del bestiame macellato della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina.

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 e dal 1° ott. 2004 per i cpv. 1 e 2 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

20

910.1

2

Il Consiglio federale può: a. dichiarare obbligatoria l'applicazione dei criteri di classificazione; b. per determinati casi, delegare la classificazione a un servizio neutrale.

3

Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale la competenza di stabilire i criteri di classificazione.


Art. 50


63

Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne 1

La Confederazione può versare contributi per finanziare provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne.

2

A partire dal 2007 la Confederazione può versare ai Cantoni contributi per l'organizzazione, l'esecuzione, la sorveglianza e l'infrastruttura dei mercati pubblici situati nella regione di montagna.


Art. 51

Delega di compiti pubblici 1

Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private di: a. eseguire provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne;

b. sorvegliare l'andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli; c. classificare secondo la qualità animali vivi e macellati.64 2

Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti.65 3

Il Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private svolgono i loro compiti in modo economico.

bis 66 Valorizzazione della lana di pecora La Confederazione può prendere misure per valorizzare la lana di pecora. Può sostenere tale valorizzazione all'interno del Paese mediante contributi.

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

66 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

21

910.1

...67


Art. 52


68

Contributi per sostenere la produzione di uova indigene La Confederazione può versare contributi per: a. sostenere la produzione di uova indigene nelle aziende contadine; b. finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore delle uova svizzere.


Art. 53


69

Capitolo 4: Produzione vegetale

Art. 54

70 Zucchero La Confederazione può versare contributi alla produzione di barbabietole da zucchero al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di zucchero indigeno.


Art. 55

Cereali 1 La Confederazione prende i necessari provvedimenti al confine per mantenere un adeguato approvvigionamento di cereali indigeni.

2

Il Consiglio federale può incaricare un'organizzazione di cui all'articolo 8 di prendere provvedimenti, come ad esempio lo stoccaggio, volti alla valorizzazione e allo sgravio temporaneo del mercato.

3

I costi dei provvedimenti di valorizzazione e sgravio del mercato sono a carico dell'organizzazione. Le disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 si applicano per analogia. Nei limiti dell'articolo 13, la Confederazione può partecipare ai costi dei provvedimenti volti allo sgravio del mercato.71

Art. 56

Semi oleosi

La Confederazione può versare contributi per la produzione e la trasformazione di semi oleosi nonché per la produzione di leguminose a granelli al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di oli vegetali e proteine indigeni.

67 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

69 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

71 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2232 2233; FF 1999 5092).

Agricoltura

22

910.1


Art. 57

Patate 1 Per mantenere la produzione di patate ad un livello adeguato ai fini dell'approvvigionamento del Paese, la Confederazione può promuovere la valorizzazione di patate indigene da semina, da tavola o destinate alla trasformazione.

2

In particolare, può versare contributi per l'utilizzazione foraggiera di patate fresche e per la trasformazione delle patate in foraggi.


Art. 58

72 Frutta e

verdura

1

La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta a granelli, la frutta a nocciolo, i loro derivati e l'uva. Può sostenere tale valorizzazione mediante contributi.

2

La Confederazione può sostenere mediante contributi i provvedimenti collettivi dei produttori intesi ad adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati. I contributi sono versati al più tardi fino alla fine del 2011.


Art. 59

Materie prime

rinnovabili

La Confederazione può versare contributi per: a. la produzione di piante che possono essere utilizzate quali materie prime al di fuori della produzione di derrate alimentari e di alimenti per animali; b. la trasformazione di materie prime, che possono servire anche come derrate alimentari, in impianti pilota e di dimostrazione.

Capitolo 5: Economia vitivinicola73

Art. 60

Autorizzazione per l'impianto di nuovi vigneti e loro notifica 1

Chi pianta nuovi vigneti deve avere un'autorizzazione del Cantone.

2

Le ricostituzioni di colture sono notificate al Cantone.

3

Il Cantone autorizza l'impianto di vigneti per la produzione di vino se il luogo previsto si presta alla viticoltura.

4

Il Consiglio federale definisce i principi che reggono l'autorizzazione per l'impianto di vigneti e la loro notifica. Può prevedere deroghe.

5

Il Cantone può vietare, temporaneamente e per regione, l'impianto di nuovi vigneti per la produzione di vino se sono finanziati provvedimenti di sgravio del mercato o di riconversione di superfici viticole o se la situazione del mercato lo esige.74 72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

74 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

23

910.1


Art. 61

Catasto viticolo

I Cantoni tengono un catasto viticolo, secondo i principi della Confederazione, nel quale sono elencate le peculiarità dell'impianto di vigneti.


Art. 62

Elenco dei

vitigni

1

L'Ufficio federale esamina l'idoneità dei vitigni.

2

Tiene un elenco dei vitigni nel quale indica quelli raccomandati per la piantagione.


Art. 63

75 Classificazione 1 I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti: a. vini a denominazione d'origine controllata; b. vini con indicazione geografica tipica; c. vini da tavola.

2

Il Consiglio federale allestisce l'elenco dei criteri per i vini a denominazione d'origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione.

3

Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d'origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria.

4

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l'utilizzazione.

5

Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi.

6

Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e di altri vini con indicazione geografica.


Art. 64

76 Controlli 1

Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incantina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere 75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Agricoltura

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910.1

deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denominazioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli.

2

Per facilitare la collaborazione degli organi di controllo, il Consiglio federale può prevedere l'istituzione di una banca dati centrale. Esso stabilisce i requisiti riguardo al contenuto e all'esercizio della banca dati, nonché alla qualità dei dati e disciplina le condizioni per l'accesso e l'utilizzo dei dati.

3

L'esecuzione del controllo della vendemmia compete ai Cantoni. La Confederazione può partecipare con un contributo forfettario ai costi cantonali di tale controllo; l'ammontare del contributo è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone.

4

L'esecuzione del controllo del commercio dei vini è affidata a un organo di controllo designato dal Consiglio federale.


Art. 65


77



Art. 66


78
Contributi di riconversione La Confederazione può sostenere mediante contributi interventi di riconversione nella viticoltura. Tali contributi sono versati al più tardi fino alla fine del 2011.


Art. 67

a 6979 Titolo terzo: Pagamenti diretti Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70

Principio e condizioni 1

La Confederazione versa pagamenti diretti generali, contributi ecologici e contributi etologici ai gestori di aziende contadine che coltivano il suolo, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.80 2

La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica: a. una congrua detenzione degli animali da reddito; b. un bilancio di concimazione equilibrato; c. una quota adeguata di superfici di compensazione ecologica; d. un avvicendamento disciplinato delle colture; 77 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

79 Abrogati dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

25

910.1

e. un'idonea protezione del suolo; nonché f. una selezione e un'utilizzazione mirate dei prodotti per il trattamento delle piante.

3

La Confederazione promuove mediante pagamenti diretti ecologici: a. le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente (contributi ecologici); b. le forme di produzione particolarmente rispettose della vita animale (contributi etologici);

c. lo sfruttamento sostenibile di aziende e pascoli d'estivazione (contributi d'estivazione).81

4

Il versamento di pagamenti diretti presuppone il rispetto delle disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali relative alla produzione agricola.

5

Il Consiglio federale determina, per il versamento dei pagamenti diretti generali, dei contributi ecologici e dei contributi etologici:82 a.83 il volume minimo di lavoro in unità standard di manodopera nell'azienda gestita;

b.84 un limite d'età; c.85 valori limite per la somma dei contributi per unità standard di manodopera; d.86 valori limite riguardanti la superficie o il numero di animali per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati; e.87 esigenze relative alla formazione professionale agricola. Il Consiglio federale disciplina i particolari e determina le eccezioni;

f.88 valori limite relativi al reddito e alla sostanza imponibili dei gestori, a partire dai quali la somma dei contributi è ridotta o non sono versati contributi. Per i gestori coniugati il Consiglio federale stabilisce i valori limite superiori.

6

Per i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici, il Consiglio federale può: 81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

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910.1

a. graduare i pagamenti diretti secondo le difficoltà di produzione; b.89 versare i pagamenti diretti per superfici nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 200590 sulle dogane; c. vincolare a oneri il versamento dei contributi.91

Art. 71

Obbligo di tollerare

1

Se l'interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuitamente la cura e la gestione di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell'agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie animali e vegetali particolarmente degne di protezione.

2

L'obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima.

3

All'occorrenza, i Cantoni emanano prescrizioni d'esecuzione; decidono nel singolo caso se la gestione e la cura devono essere tollerate.

Capitolo 2: Pagamenti diretti generali

Art. 72

Contributi di superficie Come retribuzione delle prestazioni di interesse generale, la Confederazione versa contributi di superficie.


Art. 73

Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo 1

Per promuovere e salvaguardare la competitività della produzione di latte e di carne basata su foraggi grezzi nonché un'utilizzazione globale delle superfici agricole, in particolare mediante erbai, la Confederazione versa contributi per la detenzione di animali da reddito basata su foraggi grezzi.

2

I contributi sono versati per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per i quali nell'azienda vi è una sufficiente base foraggiera propria.92 89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

90 RS

631.0

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

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910.1

3

...93

4

Il Consiglio federale stabilisce il contributo per animale o per unità di bestiame grosso.

5

Esso può:

a. stabilire che siano versati contributi per altre categorie di animali; b. graduare i contributi secondo le categorie di animali, il numero di animali o le unità di bestiame grosso; c. limitare il numero di animali o di unità di bestiame grosso per i quali sono versati contributi per ettaro; d.94 ridurre i contributi versati alle aziende che producono latte, in funzione del latte commercializzato e tenendo conto dei mezzi finanziari impiegati per il sostegno del mercato lattiero.


Art. 74

Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione 1

Per compensare le condizioni difficili di produzione, la Confederazione versa contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare.

2

Sono versati contributi per la detenzione di bestiame bovino, equino, ovino e caprino.

3

I contributi sono proporzionalmente ridotti qualora l'azienda non disponga di una base foraggiera propria e sufficiente per l'insieme dell'effettivo di animali ivi tenuto che consuma foraggio grezzo.

4

Il Consiglio federale stabilisce il contributo versato per unità di bestiame grosso tenendo conto delle condizioni di produzione.

5

Esso può:

a. stabilire che siano versati contributi per altre categorie di animali; b. limitare il numero di animali o di unità di bestiame grosso per i quali sono versati contributi per ettaro.


Art. 75

Contributi di declività 1

Per promuovere e salvaguardare l'agricoltura in zone con condizioni difficili di produzione e per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa contributi per la superficie agricola utile in zone declive.

93 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

94 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

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910.1

2

Il Consiglio federale stabilisce il contributo versato per unità di superficie tenendo conto delle modalità di utilizzazione e delle difficoltà di gestione, segnatamente della declività.

Capitolo 3: Pagamenti diretti ecologici

Art. 76

Contributi ecologici

1

La Confederazione promuove mediante contributi ecologici l'applicazione e la diffusione di forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente.95 2

Per incentivare la gestione ecologica sull'insieme del territorio, il Consiglio federale può prevedere il versamento di determinati contributi ecologici anche ad aziende non contadine.

3

La Confederazione promuove la salvaguardia della diversità biologica, in complemento alla legge federale del 1° luglio 196696 sulla protezione della natura e del paesaggio. Accorda contributi per promuovere un adeguato equilibrio ecologico della superficie agricola utile.

4

Può promuovere mediante contributi la gestione estensiva di superfici agricole utili.

5

Stabilisce i contributi in modo tale che sia economicamente redditizio fornire la speciale prestazione ecologica.97 A tale riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.

6

Se la Confederazione accorda contemporaneamente per la medesima prestazione fornita sulla stessa superficie un contributo in virtù degli articoli 18a a 18d della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio, da tale contributo è dedotto il contributo versato secondo il presente articolo.

7

I fondi necessari per finanziare le indennità giusta l'articolo 62a della legge del 24 gennaio 199198 sulla protezione delle acque sono prelevati dai crediti che l'Assemblea federale stanzia per i contributi ecologici.

a99 Contributi etologici

1

La Confederazione promuove mediante contributi etologici l'applicazione e la diffusione di forme di produzione particolarmente rispettose della vita animale.

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

96 RS

451

97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

98 RS

814.20

99 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

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910.1

2

Stabilisce i contributi in modo tale che sia economicamente redditizio fornire la speciale prestazione etologica. Al riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.


Art. 77

Contributi d'estivazione

1

Per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa contributi ai gestori di aziende o di pascoli d'estivazione. Stabilisce i contributi in modo tale che la protezione e la cura del paesaggio rurale siano economicamente redditizi. A tale riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.100 2 Il Consiglio federale stabilisce: a. le categorie di animali per le quali sono versati contributi; b.101 il contributo per unità di bestiame grosso estivato e per categoria di animali o secondo il carico usuale; c. il carico consentito nonché le altre condizioni e oneri da adempiere per beneficiare del contributo.

3

I Cantoni possono versare una parte dei contributi d'estivazione a persone che, pur non essendo gestori, si occupano dell'infrastruttura in questione e provvedono alle necessarie migliorie alpestri. 102 Titolo terzo a:103 Impiego sostenibile delle risorse naturali
a Principio 1 La Confederazione versa contributi, nell'ambito dei crediti stanziati, per progetti regionali o settoriali intesi a migliorare la sostenibilità nell'impiego delle risorse naturali.

2

I contributi sono concessi agli enti responsabili se: a. le misure previste nel progetto sono state coordinate; b. appare verosimile che in tempi brevi le misure potranno essere finanziate in modo autonomo.

b Importo dei contributi 1

L'importo dei contributi è stabilito in funzione dell'efficacia ecologica e agronomica del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell'efficienza

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

103 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Agricoltura

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910.1

nell'impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all'80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure.

2

Qualora per le medesime misure sulla stessa superficie la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 1966104 sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 1991105 sulla protezione delle acque, tali contributi o indennità sono dedotti dai costi computabili.

Titolo quarto: Misure sociali collaterali106 Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale107

Art. 78

Principio 1 La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni mezzi per finanziare aiuti per la conduzione aziendale.

2

I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un'azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.108 3 L'erogazione di fondi federali presuppone un'adeguata partecipazione finanziaria del Cantone. Le prestazioni di terzi possono essere tenute in considerazione.


Art. 79

Concessione di aiuti per la conduzione aziendale 1

Il Cantone accorda l'aiuto per la conduzione aziendale quale mutuo esente da interessi per:

a. convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l'onere degli interessi; b. far fronte a oneri finanziari straordinari.

1bis

L'aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessazione dell'attività al fine di trasformare in mutui esenti da interessi i crediti d'investimento esistenti o i contributi che soggiacciono all'obbligo del rimborso, purché il livello d'indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.109 2

I mutui sono accordati per 20 anni al massimo mediante decisione formale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

104 RS 451

105 RS

814.20

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

107 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

109 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

31

910.1

3

Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.110


Art. 80

Condizioni 1 I mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale di cui all'articolo 79 capoverso 1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni:111

a.112 l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera;

b. l'azienda è gestita razionalmente; c. l'indebitamento è sopportabile dopo la concessione del mutuo.

2

Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a.113 3 Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.


Art. 81

Approvazione da parte dell'Ufficio federale 1

Se il mutuo, da solo o aggiunto al saldo di precedenti mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale o di crediti d'investimento, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all'Ufficio federale per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l'importo limite.

2

L'Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone.


Art. 82


114

Rimborso in caso di alienazione con utile Se l'azienda o parte dell'azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata.


Art. 83

Revoca Per gravi motivi, il Cantone può revocare il mutuo.

110 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Agricoltura

32

910.1


Art. 84

Spese amministrative

1

Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

2

I Cantoni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese.


Art. 85

Impiego dei rimborsi e degli interessi 1

Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale.

2

Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: a. la copertura delle spese amministrative; b. la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; c. la concessione di nuovi mutui.

3

Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'Ufficio federale può chiedere la restituzione della parte dei mezzi finanziari inutilizzati messa a disposizione dalla Confederazione e accordarla, se necessario, a un altro Cantone.


Art. 86

Perdite 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi.

2

Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall'Ufficio federale secondo l'articolo 81, qualora non siano coperte dagli interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo.

Capitolo 2:115 Aiuti per la riqualificazione
a Aiuti per la riqualificazione 1

La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell'agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole.

2

La concessione di un aiuto presuppone la cessazione della gestione aziendale. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

3

Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2015.116 115 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

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910.1

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 87

Principio 1 La Confederazione accorda contributi e crediti d'investimento per: a. ridurre i costi di produzione mediante il miglioramento delle basi dell'azienda;

b. migliorare le condizioni di vita e le condizioni economiche nel mondo rurale, in particolare nella regione di montagna;

c. proteggere le terre coltive nonché gli edifici e gli impianti agricoli dalla devastazione o dalla distruzione causate da fenomeni naturali; d. contribuire alla realizzazione di obiettivi ecologici nonché di obiettivi relativi alla protezione degli animali e alla pianificazione del territorio.

e. promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua.

2

I provvedimenti sono realizzati in modo da non influire sulla concorrenza nell'immediato raggio d'attività.117


Art. 88

Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata118 Provvedimenti collettivi di ampia portata, come il riassetto della proprietà fondiaria e le opere globali di urbanizzazione fondiaria, sono sostenuti se: a. concernono di regola una regione delimitata naturalmente o economicamente;

b. promuovono la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi.


Art. 89

Condizioni per provvedimenti individuali 1

I provvedimenti presi da singole aziende sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.119 l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera;

b. l'azienda è gestita razionalmente; c. dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70 capoverso 2;

d. l'indebitamento è sopportabile dopo l'investimento; 117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

34

910.1

e. il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri;

f.

il richiedente dispone di una formazione adeguata.

2

Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a: a. per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; b. in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.120

Art. 90

Protezione di oggetti d'importanza nazionale Gli inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale sono vincolanti per l'esecuzione dei miglioramenti strutturali sostenuti dalla Confederazione.


Art. 91

Rimborso in caso di alienazione con utile 1

Se l'azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:121 a. i contributi devono essere rimborsati a meno che siano trascorsi più di 20 anni dall'ultimo versamento; b.122 le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate.

2

I versamenti devono essere effettuati immediatamente dopo l'alienazione.


Art. 92

Vigilanza I miglioramenti strutturali sono soggetti alla vigilanza del Cantone durante e dopo la loro esecuzione.

Capitolo 2: Contributi Sezione 1: Assegnazione di contributi

Art. 93

Principio 1 Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per: a. bonifiche

fondiarie;

b. edifici

agricoli;

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

35

910.1

c.123 il sostegno di progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo preponderante; d.124 costruzioni di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.

2

...125

3

L'assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico.

4

Il Consiglio federale può vincolare l'assegnazione di contributi a condizioni e oneri.


Art. 94

Definizioni 1 Per bonifiche fondiarie s'intendono: a. le opere e gli impianti nel settore del genio rurale; b. il riordino della proprietà fondiaria e dei rapporti di affitto.

2

Per edifici agricoli s'intendono: a. gli edifici d'economia rurale; b. gli edifici alpestri; c.126 gli edifici collettivi nella regione di montagna costruiti dai produttori per la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione.


Art. 95

Bonifiche fondiarie

1

La Confederazione accorda contributi per bonifiche fondiarie fino al 40 per cento dei costi. Sono considerati costi anche le spese per provvedimenti richiesti in applicazione di altre leggi federali e direttamente in rapporto con l'opera sussidiata.

2

Nella regione di montagna, il Consiglio federale può aumentare il contributo fino al 50 per cento al massimo se le bonifiche: a. non possono essere finanziate in altro modo; o b. sono opere collettive d'ampia portata.

3

Se nemmeno un adeguato sostegno da parte del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico non è sufficiente per finanziare i lavori necessari, la Confederazione può accordare un contributo supplementare fino al 20 per cento per bonifiche fon123 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

124 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

125 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

36

910.1

diarie volte a rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari.

4

Essa può accordare contributi forfettari per il ripristino periodico di opere di bonifica fondiaria.127


Art. 96

Edifici agricoli

1

La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli.

2

Sono accordati contributi per gli edifici d'economia rurale di una singola azienda se essa è gestita direttamente dal proprietario.

3

Possono essere accordati contributi per gli edifici d'economia rurale e per gli edifici alpestri anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni.


Art. 97

Approvazione dei progetti 1

Il Cantone approva i progetti di bonifiche fondiarie, di edifici agricoli e di sviluppo regionale per i quali la Confederazione accorda contributi.128 2 Chiede sollecitamente il parere dell'Ufficio federale.

3

Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati.129 4 Per i progetti resi noti nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell'ambiente o sui percorsi pedonali.130 5 All'occorrenza, l'Ufficio federale sente le altre autorità federali i cui settori d'attività sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l'assegnazione di un contributo.

6

Il Consiglio federale designa i progetti che non devono essere sottoposti per parere all'Ufficio federale.

7

L'Ufficio federale decide in merito all'assegnazione di un contributo soltanto se l'approvazione è passata in giudicato.

127 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

37

910.1

a131 Accordi di programma

1

La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni nell'ambito di accordi di programma.

2

I servizi federali interessati stabiliscono i loro oneri e le loro condizioni negli accordi di programma.

3

La procedura di approvazione di progetti sostenuti con contributi degli accordi di programma è retta dal diritto cantonale.


Art. 98


132

Stanziamento dei mezzi finanziari L'Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l'importo massimo entro il quale i contributi secondo l'articolo 93 capoverso 1 possono essere assegnati per l'anno in questione.

Sezione 2: Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari

Art. 99

Allacciamento di altre opere 1

I proprietari di fondi, opere o impianti che hanno ricevuto contributi sono tenuti a permettere l'allacciamento di altre opere, se risulta opportuno date le condizioni naturali e tecniche.

2

Il Cantone decide sull'allacciamento e fissa, se giustificata, un'adeguata indennità per l'utilizzazione dell'opera esistente.


Art. 100

Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità Il governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi dell'agricoltura siano lesi da opere pubbliche.


Art. 101

Ricomposizioni particellari per contratto 1

Più proprietari di fondi possono convenire per scritto una ricomposizione particellare. L'accordo deve indicare i fondi compresi nella ricomposizione nonché disciplinare l'epurazione degli oneri fondiari e la ripartizione delle spese.

2

L'approvazione da parte del Cantone sostituisce l'atto pubblico concernente il trapasso di proprietà. Per ricomposizioni particellari di questo tipo il Cantone non può riscuotere né imposte di mutazione né altri tributi analoghi.

3

Al trasferimento dei diritti di pegno è applicabile l'articolo 802 del Codice civile133 e all'iscrizione nel registro fondiario l'articolo 954 capoverso 2 del medesimo.

131 Introdotto dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

133 RS

210

Agricoltura

38

910.1

4

Il Cantone disciplina l'ulteriore procedura.

Sezione 3: Garanzia dei miglioramenti strutturali

Art. 102

Divieto di modificare la destinazione e di frazionare 1

La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con contributi federali non può essere modificata durante vent'anni a contare dall'ultimo versamento del contributo; inoltre, il terreno oggetto di un raggruppamento non può essere frazionato.

2

Chiunque contravviene al divieto di modificare la destinazione o di frazionare i terreni deve rimborsare i contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i danni cagionati.

3

Il Cantone può autorizzare deroghe al divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni se gravi motivi lo giustificano. Esso decide se i contributi versati devono essere rimborsati integralmente o in parte oppure se rinuncia al rimborso.


Art. 103

Manutenzione e gestione 1

I Cantoni vigilano affinché dopo un miglioramento strutturale realizzato con contributi federali:

a. le superfici agricole siano gestite in modo ecologicamente sostenibile e le superfici di compensazione ecologica e i biotopi siano gestiti adeguatamente; b. le opere, gli impianti e gli edifici agricoli siano mantenuti in modo adeguato.

2

In caso di negligenza grave nella gestione o nella manutenzione nonché di cura inadeguata, il Cantone può essere tenuto a rimborsare i contributi versati. Il Cantone dispone del diritto di regresso nei confronti dei beneficiari.


Art. 104

Menzione nel registro fondiario 1

Il divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni, l'obbligo di manutenzione e di gestione, nonché l'obbligo di rimborso devono essere menzionati nel registro fondiario.

2

Il Cantone ordina d'ufficio l'iscrizione della menzione.

3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di menzione. Disciplina le modalità di cancellazione di quest'ultima.

Legge federale

39

910.1

Capitolo 3: Crediti d'investimento

Art. 105

Principio

1

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per:

a. provvedimenti

individuali;

b. provvedimenti

collettivi;

c.134 costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali.

2

I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.

3

I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4

Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.135


Art. 106

Crediti d'investimento per provvedimenti individuali 1

I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda o la gestiranno essi stessi dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:136 a. come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; b. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale; c.137 per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito; d.138 per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali.

2

Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: a. come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; b. per l'acquisto di aziende agricole da terzi; c. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice 134 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

135 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

137 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

138 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Agricoltura

40

910.1

delle obbligazioni139, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto; d.140 per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c; e.141 per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali.

3

I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente.

4

Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974142 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970143 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna.

5

Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.144

Art. 107

Crediti d'investimento per provvedimenti collettivi 1

I crediti d'investimento sono accordati segnatamente per: a. bonifiche

fondiarie;

b.145 la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende, facilitare la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione o produrre energia da biomassa; c.146 la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione conforme al mercato e della conduzione aziendale; d.147 progetti di sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo preponderante.

139 RS

220

140 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

141 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

142 RS

843

143 RS

844

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

146 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

147 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

41

910.1

2

Per rilevanti progetti nella regione di montagna possono essere accordati crediti d'investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.148 3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri.

a149 Crediti d'investimento per piccole aziende commerciali 1 I crediti d'investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.

2

Il Consiglio federale può definire condizioni e oneri.


Art. 108

Approvazione

1

Se un credito, da solo o aggiunto al saldo di precedenti crediti d'investimento o di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all'Ufficio federale per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l'importo limite.

2

L'Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone.

3

Se i crediti d'investimento sono concessi sotto forma di crediti alla costruzione secondo l'articolo 107 capoverso 2, il saldo di precedenti crediti non è preso in considerazione.


Art. 109

Revoca

1

Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento.

2

Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi.


Art. 110

Impiego dei rimborsi e degli interessi 1

Il Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di crediti d'investimento.

2

Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno nel Cantone, l'Ufficio federale può:

a. chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un altro Cantone; o

b. metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.

148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

149 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Agricoltura

42

910.1


Art. 111

Perdite

Le perdite derivanti dalla concessione di crediti d'investimento, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni.


Art. 112

Spese amministrative

Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell'allevamento di animali150

Art. 113

Principio

La Confederazione sostiene mediante l'elaborazione e la trasmissione di conoscenze gli sforzi dell'agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologicamente sostenibile.

Capitolo 1: Ricerca

Art. 114

Stazioni federali di ricerche e di esperimenti 1

La Confederazione può gestire stazioni di ricerche e di esperimenti.

2

Le stazioni federali di ricerche e di esperimenti sono ripartite in diverse regioni del Paese.

3

Esse sono subordinate all'Ufficio federale.


Art. 115

Compiti delle stazioni di ricerche e di esperimenti 1

Le stazioni di ricerche e di esperimenti hanno segnatamente i seguenti compiti: a. elaborare le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per la prassi, la formazione e la consulenza agricole;

b. elaborare le basi scientifiche delle decisioni di politica agricola; c. sviluppare, accompagnare e valutare i provvedimenti di politica agricola; d. fornire le basi per i nuovi orientamenti dell'agricoltura; e. fornire le basi per norme di produzione rispettose dell'ambiente e degli animali;

f.

svolgere compiti d'esecuzione.

150 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 412.10).

Legge federale

43

910.1

2

Le stazioni di ricerche e di esperimenti possono offrire prestazioni commerciali.

L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni: a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d'esecuzione della stazione di ricerca; b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.151

Art. 116

Mandati di ricerca e aiuti finanziari 1

L'Ufficio federale può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti.

2

La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari ricerche ed esperimenti eseguiti da organizzazioni.


Art. 117

Consiglio della ricerca agronomica 1

Il Dipartimento designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica, composto di undici membri al massimo, nel quale le cerchie interessate, segnatamente il settore della produzione, i consumatori e la scienza sono equamente rappresentate.152 2

Il Consiglio della ricerca agronomica fornisce all'Ufficio federale raccomandazioni concernenti la ricerca agronomica, segnatamente in merito alla pianificazione a lungo termine.

Capitolo 2:153 ...

Art. 118

a 135 Abrogati 151 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

153 Abrogati dal n. II 5 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, con effetto dal 1° gen. 2004 (RS 412.10).

Agricoltura

44

910.1

Capitolo 2a:154 Consulenza

Art. 136


155

Compiti e organizzazione 1

La consulenza è concepita per persone attive nell'agricoltura, nell'economia domestica rurale, nelle organizzazioni agricole, nell'ambito dello sviluppo delle aree rurali o nella garanzia e la promozione della qualità dei prodotti agricoli. Essa è prestata a queste persone assistendole nei loro processi professionali e nel loro perfezionamento.

2

I Cantoni assicurano la consulenza a livello cantonale.

3

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a organizzazioni o istituzioni sovraregionali o d'importanza nazionale che operano in settori specializzati e a centri di consulenza d'importanza nazionale per le prestazioni fornite.

3bis

La Confederazione può sostenere attività di consulenza nell'ambito di accertamenti preliminari per iniziative di progetto collettive.156 4

Sono sostenute le attività di consulenza che promuovono lo scambio di conoscenze, di informazioni e di esperienze tra ricerca e prassi, tra le aziende agricole e le persone di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce nei dettagli i settori di attività e le categorie di prestazioni.

5

Il Consiglio federale disciplina i requisiti che le organizzazioni, le istituzioni, i centri di consulenza e i consulenti da essi impiegati devono soddisfare.


Art. 137

e 138157

Art. 139


158

154 Originario sez. 4 del capitolo. 2. Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 412.10).

155 Nuovo testo giusta il n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

156 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

157 Abrogati dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

158 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

45

910.1

Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali Sezione 1: Coltivazione delle piante

Art. 140

1 La Confederazione può promuovere la coltivazione di piante utili: a. di alto valore ecologico; b. di alto valore qualitativo; o c. adatte alle condizioni regionali.

2

Essa può versare contributi ad aziende di coltivazione private e a organizzazioni professionali che forniscono prestazioni di interesse pubblico, in particolare per: a. la coltivazione, la conservazione della purezza e il miglioramento delle varietà;

b. le colture sperimentali; c. la conservazione di varietà indigene pregiate.

3

Può sostenere mediante contributi la produzione di sementi e piante.

Sezione 2: Allevamento di animali

Art. 141

Promozione dell'allevamento 1

La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: a. adatti alle condizioni naturali del Paese; b. redditizi e resistenti; e c. atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali.

2

La promozione dell'allevamento deve garantire un allevamento indipendente di alta qualità.


Art. 142

Contributi

1

La Confederazione può versare contributi a organizzazioni riconosciute, segnatamente per:

a. la tenuta di registri e di libri genealogici, gli esami funzionali e le stime dei valori genetici;

b. programmi che promuovono le prestazioni, la qualità, il risanamento e il mantenimento della salute degli effettivi di animali; c. provvedimenti volti a conservare le razze svizzere.

2

L'allevamento di animali transgenici non dà diritto a contributi.

Agricoltura

46

910.1


Art. 143

Condizioni

I contributi sono accordati se: a. ...159 b. gli allevatori prendono le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro e partecipano finanziariamente ai provvedimenti di promozione; e

c. i provvedimenti promossi corrispondono alle norme internazionali.


Art. 144

Riconoscimento di organizzazioni 1

L'Ufficio federale riconosce le organizzazioni. ...160 2

Il Consiglio federale disciplina le condizioni.


Art. 145

Inseminazione artificiale 1

Il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo dell'autorizzazione il prelievo e la distribuzione di sperma e embrioni di animali da reddito nonché il servizio d'inseminazione artificiale.

2

Esso stabilisce le condizioni d'autorizzazione.

3

Provvede in particolare affinché una parte adeguata dello sperma di animali impiegato provenga da programmi di allevamento condotti da organizzazioni di allevamento indigene riconosciute.


Art. 146

Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni Il Consiglio federale può stabilire condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni.

a161 Animali da reddito geneticamente modificati Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all'allevamento, all'importazione e alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati.


Art. 147

Istituto d'allevamento equino 1

Allo scopo di sostenere l'allevamento equino, la Confederazione può gestire un apposito istituto federale.

2

L'istituto è subordinato all'Ufficio federale.

159 Abrogata dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

160 Per. abrogato dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

161 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

Legge federale

47

910.1

3

L'istituto può offrire prestazioni commerciali. L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con le attività dell'istituto; b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.162 Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione163 Capitolo 1: Disposizioni d'esecuzione164

Art. 148

1 La Confederazione emana prescrizioni per evitare i danni dovuti a organismi nocivi nonché all'immissione in commercio di mezzi di produzione inadeguati.

2

Ciò facendo, rispetta le esigenze della sicurezza dei prodotti.165 Capitolo 2:166 Misure preventive
a 1 Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per valutare in modo approfondito i rischi relativi a un mezzo di produzione o materiale vegetale che può veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi, possono essere prese misure preventive sempre che:

a. sembri verosimile che il mezzo di produzione o il materiale vegetale possa avere effetti collaterali inaccettabili per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o per l'ambiente; e b. la probabilità che tali effetti si producano sia ritenuta elevata o le conseguenze che ne derivano siano di vasta portata.

2

Entro un congruo termine, le misure preventive sono esaminate ed adeguate in base alle nuove conoscenze scientifiche.

3

Quali misure preventive il Consiglio federale può in particolare: a. limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione; 162 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

164 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

165 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

166 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

48

910.1

b. limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione e l'immissione in commercio di materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Capitolo 3: Protezione dei vegetali167 Sezione 1: Principi

Art. 149

Confederazione

1

La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni per la protezione delle colture e del materiale vegetale (piante, parti di piante e prodotti vegetali) da organismi nocivi particolarmente pericolosi.


Art. 150

Cantoni

I Cantoni gestiscono un servizio fitosanitario che garantisce in particolare la corretta esecuzione dei provvedimenti di lotta contro gli organismi nocivi.


Art. 151

Principi della protezione dei vegetali 1

Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.

2

Ha in particolare l'obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Sezione 2: Provvedimenti speciali

Art. 152

Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'importazione e l'immissione in commercio di:

a. organismi nocivi particolarmente pericolosi; b. materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

2

Può in particolare: a. stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commercio soltanto previa autorizzazione;

b. emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale; 167 Originario capitolo 1.

Legge federale

49

910.1

c. obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale; d. vietare l'importazione e l'immissione in commercio di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente pericolosi; e. vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organismi nocivi.

3

Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all'esportazione adempia le esigenze internazionali.


Art. 153

Provvedimenti di lotta Per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale può in particolare: a. ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria; b. stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e gli appezzamenti sospetti d'infestazione siano isolati sino al momento in cui l'infestazione possa essere esclusa; c. ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Sezione 3: Finanziamento della lotta contro gli organismi nocivi

Art. 154

Prestazioni dei Cantoni 1

I Cantoni eseguono a proprie spese i provvedimenti loro affidati.

2

Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale e si sottrae intenzionalmente o per negligenza agli obblighi di cui all'articolo 151 può essere tenuto a sopportarne le spese.


Art. 155

Prestazioni della Confederazione La Confederazione assume di regola il 50 per cento, in situazioni straordinarie fino al 75 per cento, delle spese riconosciute dei Cantoni per l'esecuzione dei provvedimenti di lotta di cui all'articolo 153.


Art. 156

Indennità per danni

1

Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall'autorità oppure a disinfezioni o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un'equa indennità.

2

L'indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato:

Agricoltura

50

910.1

a. dall'Ufficio federale, se si tratta di provvedimenti presi al confine o di provvedimenti ordinati dall'Ufficio federale all'interno del Paese;

b. dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di altri provvedimenti presi all'interno del Paese.168

3

La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal versamento di tali indennità.


Art. 157

169 Controlli 1 La Confederazione può incaricare organizzazioni private di eseguire i controlli.

2

Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti di controllo.

Capitolo 4: Mezzi di produzione170

Art. 158

Definizione e campo d'applicazione 1

Per mezzi di produzione s'intendono le sostanze e gli organismi che servono alla produzione agricola. Sono da considerare tali in particolare i concimi, i prodotti fitosanitari, gli alimenti per animali e il materiale vegetale di moltiplicazione.

2

Il Consiglio federale può sottoporre alle prescrizioni del presente capitolo i mezzi di produzione utilizzati in modo analogo al di fuori dell'agricoltura.


Art. 159

Principi

1

Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che: a. si prestano all'impiego previsto; b. non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e

c. offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

2

Chiunque utilizza mezzi di produzione deve osservare le istruzioni per l'uso.

168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

170 Originario capitolo 2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

51

910.1

a171 Prescrizioni sull'utilizzazione

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l'utilizzazione di mezzi di produzione.


Art. 160

Obbligo d'omologazione 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione.

2

Può sottoporre all'obbligo d'omologazione: a. l'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione; b. i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione;

c. i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddisfacciano le esigenze per l'immissione in commercio.172 3

Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d'omologazione.

4

Se, in virtù di altri atti normativi, i mezzi di produzione sottostanno all'obbligo d'omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di omologazione.

5

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati.

6

Le omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d'esame e certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l'impiego dei mezzi di produzione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.173 7 L'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione omologati in Svizzera e all'estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente.

8

È vietato l'uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottostà all'obbligo di notifica e dev'essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consiglio federale adotta provvedimenti conformemente all'articolo 18.

a174 Importazione I prodotti fitosanitari messi in commercio lecitamente nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo del 21 giugno 1999175 tra la Confederazione Svizzera e la 171 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

174 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

175 RS

0.916.026.81

Agricoltura

52

910.1

Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli possono essere messi in commercio in Svizzera. Se sono messi in pericolo interessi pubblici, il Consiglio federale può limitarne o vietarne l'importazione e la messa in commercio.


Art. 161

Caratterizzazione e imballaggio Il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla caratterizzazione e all'imballaggio dei mezzi di produzione.


Art. 162

Cataloghi delle varietà 1

Il Consiglio federale può prescrivere che per una determinata specie vegetale possono essere importate, messe in commercio, certificate o utilizzate in Svizzera unicamente le varietà registrate in un catalogo delle varietà. Disciplina le condizioni per la registrazione nei cataloghi delle varietà.

2

Può autorizzare l'Ufficio federale ad emanare cataloghi delle varietà.

3

Può parificare la registrazione in un catalogo delle varietà di un altro Paese alla registrazione nel catalogo svizzero delle varietà.


Art. 163

Prescrizioni d'isolamento 1

I gestori di terreni che non sono previsti per la produzione di materiale vegetale di moltiplicazione possono essere obbligati dai Cantoni a rispettare distanze di sicurezza dalle colture confinanti del medesimo tipo, se ciò è necessario per motivi di selezione, moltiplicazione o protezione dei vegetali.

2

I beneficiari devono indennizzare adeguatamente i gestori la cui attività risulta limitata. In caso di controversia, il Cantone stabilisce l'ammontare dell'indennità.


Art. 164

Statistica della commercializzazione Il Consiglio federale può obbligare i produttori di mezzi di produzione e le ditte che ne fanno commercio a fornire indicazioni sulle quantità di mezzi di produzione messi in commercio in Svizzera.


Art. 165

Informazione

1

Chiunque mette in commercio mezzi di produzione deve informare gli acquirenti sulle loro proprietà e la loro utilizzazione.

2

I servizi federali competenti possono informare l'opinione pubblica sulle proprietà e sull'utilizzazione dei mezzi di produzione.

Legge federale

53

910.1

Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali Capitolo 1: Protezione giuridica

Art. 166

In generale

1

Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente.

2

Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sussidiati.176 2bis Prima di decidere su ricorsi concernenti l'importazione, l'esportazione o l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza.177 3

L'ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.

4

Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all'ufficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.


Art. 167

Contingentamento lattiero

1

Contro le decisioni di prima istanza sul contingentamento lattiero è ammissibile il ricorso dinnanzi a una commissione regionale di ricorso. Le decisioni di quest'ultima possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.178 2 L'Ufficio federale ha facoltà di ricorrere contro le decisioni di prima istanza e contro le decisioni della commissione regionale di ricorso.

3

Le decisioni sono notificate sollecitamente e gratuitamente all'Ufficio federale.

4

Il Dipartimento nomina le commissioni regionali di ricorso su proposta dei Cantoni.


Art. 168

Procedura d'opposizione Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.

176 Nuovo testo giusta il n. 125 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

177 Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RS 813.1).

Nuovo testo giusta il n. 125 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

178 Nuovo testo del per. giusta il n. 125 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Agricoltura

54

910.1

Capitolo 2: Misure amministrative

Art. 169

Misure amministrative generali 1

In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: a. ammonizione; b. revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili; c. diniego di

permessi;

d. esclusione dalla vendita diretta; e. divieto di fornire, ritirare e valorizzare; f. esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata;

g. sequestro; h.179 addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo.

2

Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all'ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.180 3

Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:

a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o denominazioni; b. confisca ed eliminazione.181

Art. 170

Riduzione e diniego di contributi 1

I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione.

2

La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le disposizioni.

3

Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale.182 179 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

180 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

181 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

182 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

55

910.1


Art. 171

Rimborso di contributi 1

Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.

2

I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.

a183 Operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato 1

Sul mercato dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli, le operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato e subordinano alla conclusione del contratto la ripresa di merci e servizi a prezzi inadeguati costituiscono in ogni caso una pratica illecita ai sensi dell'articolo 7 della legge del 6 ottobre 1995184 sui cartelli e sono punite in conformità dell'articolo 49a o 50 di tale legge.

2

Un prezzo è presunto essere inadeguato ai sensi del capoverso 1 se differisce considerevolmente dal prezzo praticato per merci o servizi comparabili nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo del 21 giugno 1999185 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

3

Nelle procedure eseguite ai sensi del capoverso 1 dalle autorità in materia di concorrenza, gli articoli 8 e 31 della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli non sono applicabili.

Capitolo 3: Disposizioni penali

Art. 172


186

Delitti e crimini

1

Chiunque usa illecitamente una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta secondo l'articolo 16 oppure una classificazione o designazione secondo l'articolo 63 è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. In materia di classificazione e designazione secondo l'articolo 63, il diritto di querela spetta anche all'organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4 e agli organi di controllo istituiti dai Cantoni.

2

Chi agisce per mestiere è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

183 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

184 RS

251

185 RS

0.916.026.81 186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Agricoltura

56

910.1


Art. 173

Contravvenzioni

1

Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:187 a.188 contravviene alle prescrizioni sulle designazioni, emanate o riconosciute secondo gli articoli 14 capoverso 1 lettere a-c ed e, nonché 15; b. contravviene alle prescrizioni concernenti la dichiarazione di prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera, emanate conformemente all'articolo 18 capoverso 1;

c. rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185; cbis.189 non si conforma alle esigenze di cui all'articolo 27a capoverso 1 o non ottempera al regime d'autorizzazione istituito in virtù dell'articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate; d. in una procedura per l'attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni inveritiere o ingannevoli; e. fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge; f.190 impianta vigneti senza autorizzazione, non osserva le disposizioni sulla classificazione o non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino;

g. contravviene alle prescrizioni sull'inseminazione artificiale di cui all'articolo 145;

gbis.191 non ottempera alle condizioni stabilite secondo l'articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni;

gter.192 contravviene alle prescrizioni emanate secondo l'articolo 146a in merito all'allevamento, all'importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati; gquater.193contravviene alle misure preventive emanate secondo l'articolo 148a; h. contravviene alle prescrizioni sulla protezione delle piante utili emanate in base agli articoli 151, 152 o 153; 187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

189 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

191 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

192 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

193 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

57

910.1

i.194 non osserva le istruzioni per l'uso di cui all'articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l'uso di cui all'articolo 159a; k.195 senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all'obbligo d'omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l'impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8); kbis.196 senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione; kter.197 contravviene alle disposizioni emanate secondo l'articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l'imballaggio dei mezzi di produzione; l.

importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle varietà (art. 162); m. non rispetta le distanze di sicurezza di cui all'articolo 163; n. non fornisce le indicazioni di cui all'articolo 164; o. contravviene all'obbligo di informare di cui all'articolo 183.

2

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

3

Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente: a. ...198 b. viola una disposizione d'esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata passibile di pena.

4

Il tentativo e la complicità sono punibili.

5

Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.


Art. 174

Comunità di persone e persone giuridiche Se l'infrazione è commessa da una persona giuridica o da una comunità di persone, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974199 sul diritto penale amministrativo.

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

196 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

197 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

198 Abrogata dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

199 RS

313.0

Agricoltura

58

910.1


Art. 175

Perseguimento penale

1

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2

Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d'importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale.200

Art. 176

Esclusione degli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi Gli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990201 concernenti i delitti, il conseguimento fraudolento di un profitto e il perseguimento penale non sono applicabili.

Titolo nono: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione

Art. 177

Consiglio federale

1

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza.

2

Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.

a202 Accordi internazionali 1 Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali in ambito agricolo; sono fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli.

2

L'Ufficio federale può, d'intesa con gli altri uffici e servizi federali interessati, concludere con autorità estere preposte all'agricoltura, con istituti di ricerca di diritto pubblico o con organizzazioni internazionali accordi di carattere tecnico concernenti in particolare: a. il riconoscimento di centri d'esame, di valutazione della conformità, di accreditamento, di registrazione e d'omologazione in ambito agricolo; b. il riconoscimento dei rapporti di esame, delle valutazioni della conformità e delle omologazioni nell'ambito della protezione dei vegetali e dei mezzi di produzione, nonché dei metodi di produzione; 200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

201 RS

616.1

202 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

59

910.1

c. la cooperazione tecnica e lo scambio di informazioni nell'ambito della protezione dei vegetali, nonché l'omologazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione;

d. le condizioni e gli oneri per la consegna o il ritiro di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura da banche di geni controllate dallo Stato; e. il riconoscimento di denominazioni d'origine in ambito agricolo; f. i pagamenti diretti, i provvedimenti di sostegno del mercato e i contributi di valorizzazione nelle enclave e nel Principato del Liechtenstein che sono in relazione con l'applicazione della presente legge e delle prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio; g. i progetti nell'ambito della ricerca agraria internazionale.


Art. 178

Cantoni

1

Per quanto non incomba alla Confederazione, l'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni.

2

I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione e le comunicano al Dipartimento.

3

I Cantoni designano le autorità o le organizzazioni competenti per l'esecuzione e la vigilanza.

4

Se un Cantone non emana in tempo utile le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale le emana provvisoriamente.


Art. 179

Alta vigilanza della Confederazione 1

Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni.

2

La Confederazione può ridurre o negare i contributi ai Cantoni che eseguono manchevolmente la legge. Questo vale anche qualora il diritto di ricorso secondo l'articolo 166 capoverso 3 non sia stato esercitato.


Art. 180

Collaborazione con organizzazioni e ditte 1

Nell'esecuzione della legge, la Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di ditte e organizzazioni o istituire apposite organizzazioni.

2

La collaborazione di tali ditte e organizzazioni è sottoposta alla vigilanza statale. I compiti e le attribuzioni devono essere definiti dall'autorità competente. Tali ditte e organizzazioni devono presentare a quest'ultima un rendiconto della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare federale e cantonale.

3

Il Consiglio federale e i Cantoni possono permettere alle suddette ditte e organizzazioni di riscuotere tasse adeguate per la loro attività. Le tariffe necessitano l'autorizzazione del Dipartimento.

Agricoltura

60

910.1


Art. 181

Controllo

1

Gli organi d'esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni fondate su di esse.203 1bis Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell'esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all'agricoltura siano garantiti un'attività di controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scambio d'informazioni tra gli organi di controllo competenti.204 2 Le persone, ditte o organizzazioni il cui comportamento scorretto dà adito a controlli, li ostacola o li impedisce sono tenute a coprire i costi che ne risultano.

3

Il Consiglio federale può delegare singole misure di controllo e rilevamenti ai Cantoni.


Art. 182


205

Perseguimento di infrazioni 1

Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della legge del 9 ottobre 1992206 sulle derrate alimentari, della legge del 18 marzo 2005207 sulle dogane e della presente legge; può inoltre obbligare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.208 2 Il Consiglio federale istituisce un servizio centrale per l'accertamento di infrazioni in materia di:

a. designazioni protette di prodotti agricoli; b. importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli; c. dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione.


Art. 183

Obbligo di informare

Nella misura necessaria all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, agli organi competenti devono essere fornite in particolare le informazioni richieste, nonché presentati e consegnati provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; dev'essere inoltre loro consentito l'accesso all'azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini, nonché permesso l'esame dei libri contabili e della corrispondenza e il prelievo di campioni.

203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

204 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

206 RS

817.0

207 RS

631.0

208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Legge federale

61

910.1


Art. 184

Assistenza amministrativa fra le autorità 1

Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni rilasciano, su richiesta, le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

2

Se presumono che sia stata commessa un'infrazione penale, ne informano le autorità d'esecuzione.


Art. 185

Dati per l'esecuzione 1

Al fine di disporre delle basi necessarie all'esecuzione della legge e al controllo dell'efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende: a. per l'esecuzione di provvedimenti di politica agricola; b. per la valutazione della situazione economica dell'agricoltura; c. per l'osservazione della situazione di mercato; d. quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell'agricoltura sulle basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale.

2

Il Consiglio federale può adottare disposizioni allo scopo di armonizzare il rilevamento e la registrazione di dati e per ottenere una statistica agricola uniforme.

3

Il Consiglio federale può affidare a servizi federali, Cantoni o altri enti l'esecuzione delle rilevazioni e la tenuta dei registri. Può versare indennità a tal fine.

4

L'organo federale responsabile può elaborare a scopi statistici i dati rilevati.

5

La Confederazione può rilevare i dati mediante un sistema in rete, automatizzato e gestito centralmente e renderli accessibili agli organi d'esecuzione competenti, nonché ad altre persone, mediante una procedura di richiamo.209 6 Essa può trattare dati relativi a indagini e sanzioni amministrative, nonché a perseguimenti penali e, all'occorrenza, a fini di controllo e d'inchiesta, renderli accessibili agli organi d'esecuzione competenti mediante una procedura di richiamo.210


Art. 186

Commissione consultiva Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva permanente di 15 membri al massimo che lo consigli nell'applicazione della presente legge.

209 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

210 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

Agricoltura

62

910.1

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 187

Disposizioni transitorie concernenti la legge sull'agricoltura211 1

Le disposizioni abrogate nell'allegato alla presente legge rimangono applicabili a tutte le fattispecie intervenute durante la loro validità ad eccezione delle prescrizioni procedurali.

2

Il Consiglio federale provvede affinché il riassetto del mercato lattiero si svolga in modo ordinato e il processo di riforma coinvolga tutti i livelli del mercato. Durante un periodo transitorio di cinque anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, esso disciplina in particolare: a. il nuovo ordinamento degli aiuti per promuovere lo smercio all'interno del Paese e le esportazioni; b. l'ordinamento dei supplementi; c. l'acquisizione di capitali per finanziare la gestione di scorte, fino alla stagionatura compresa, nella produzione di formaggi a pasta dura e semidura, come pure nella gestione di scorte di burro.

3

Il Consiglio federale mette a disposizione i mezzi necessari affinché il prezzo del latte realizzato in media non sia inferiore di oltre il 10 per cento al prezzo d'obiettivo.

4

Esso può emanare disposizioni sui contratti di fornitura di latte stipulati fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. In particolare può stabilire la durata minima di tali contratti.

5

Durante il periodo transitorio e nei settori di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può derogare mediante ordinanza alle disposizioni del titolo secondo se ragioni imperative lo richiedono.

6

Nell'applicazione della legislazione sull'agricoltura, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 1 lettera f dell'Accordo GATT del 15 aprile 1994212 sull'agricoltura, i mezzi finanziari che devono essere distolti dal sostegno interno in virtù degli impegni GATT contratti dalla Svizzera sono devoluti a favore di provvedimenti per i quali la normativa GATT non prevede lo smantellamento. A questo proposito occorre tener conto della situazione economica generale e delle condizioni quadro sociali e finanziarie.

7

Gli articoli 5 capoverso 2 lettera b, 10 capoverso 3, 10e, 15 capoverso 2 lettera c e 112a della legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951213 rimangono in vigore per le 211 Introdotto dal n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539 1541; FF 1999 8173).

212 RS

0.632.20 all. 1A.3 213 [RU

1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1461 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 2611 857 all. n. 25, 1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1998 3033 all. lett. c]

Legge federale

63

910.1

scuole tecniche superiori sino al loro riconoscimento da parte della Confederazione come scuole universitarie professionali214.

8

La disposizione sui premi per la coltivazione di cereali da foraggio prevista dall'articolo 20 del decreto federale del 21 giugno 1991215 concernente una modifica temporanea della legge sull'agricoltura rimane in vigore fino all'abrogazione della legge del 20 marzo 1959216 sui cereali.

9

L'articolo 10 della legge del 15 giugno 1962217 sulla vendita di bestiame, concernente la vendita di lana di pecore indigene, rimane in vigore durante un periodo transitorio di cinque anni; i contributi sono smantellati gradualmente.

10

La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 70 cpv. 2) è applicabile al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

11

Per un periodo di dieci anni al massimo dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli aiuti per la conduzione aziendale possono essere accordati anche nel caso in cui le difficoltà finanziarie ai sensi dell'articolo 78 capoverso 2 siano riconducibili a condizioni quadro economiche modificate.

12

La somma dei contributi federali versati per l'esportazione (art. 26), il settore del latte (art. 38 a 40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56 a 59) dev'essere ridotta di un terzo rispetto alle spese per il 1998, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.218 13 Gli effetti dei provvedimenti adottati per promuovere lo smercio (art. 12), l'esportazione (art. 26), il settore del latte (art. 38 a 40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56 a 59) devono essere valutati cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

14

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul ritiro degli anticipi concessi all'organismo comune secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 27 giugno 1969219 sulla commercializzazione del formaggio. I dipartimenti e gli uffici designati a tal fine dal Consiglio federale sono abilitati a dare istruzioni all'organismo comune sulla realizzazione degli attivi e sull'adempimento degli obblighi; le prestazioni della Confederazione presuppongono il rispetto di tali istruzioni. La scelta dei liquidatori che l'organismo comune deve nominare è subordinata all'approvazione del dipartimento designato a tale scopo dal Consiglio federale. La Confederazione copre i costi di liquidazione dell'organismo comune. Il Consiglio federale vigila

214 Vedi la modifica del 17 dic. 2004 della LF del 6 ott. 1995 sulle scuole universitarie specializzate, in vigore dal 5 ott. 2005 (RS 414.71).

215 RU

1991 2611, 1996 2783 216 [RU

1959 1021 1044, 1965 455, 1968 87 817, 1974 1676 1857 all. n. 19, 1976 1484, 1977 2249 I 10.11, 1978 391 II 6, 1981 1499, 1985 660 I 71, 1991 857 all. n. 28 2629, 1992 288 all. n. 48, 1993 325 I 11, 1995 1940 3470, 1996 2763, 1997 1190 II 2.

RU 2001 1539 I 1]. Questa L è abrogata dal 1° lug. 2001.

217 [RU

1962 1191, 1977 2249 I 941, 1978 1407, 1991 857 all. n. 29, 1992 288 all. n. 52, 1993 325 I 13. RU 1998 3033 all. lett. i] 218 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2232 233; FF 1999 5092).

219 [RU

1969 1067, 1991 857 all. n. 32, 1993 901 all. n. 28]

Agricoltura

64

910.1

affinché i responsabili di quest'ultimo non traggano profitto dalla liquidazione; parimenti, decide in quale misura il capitale azionario debba essere rimborsato.

15

L'articolo 55 entrerà in vigore soltanto dopo l'abrogazione della legge del 20 marzo 1959220 sui cereali.

a221 Disposizioni transitorie concernenti l'abrogazione della legge sui cereali

1

I mulini commerciali ancora riconosciuti il 1° gennaio 2001 sono tenuti a ritirare, fino al 15 settembre 2001, tutti i cereali indigeni provenienti dalle scorte libere della Confederazione, proporzionalmente alla loro macinazione. L'obbligo di ritiro si basa sulla quantità di cereali panificabili indigeni ed esteri (eccettuato il grano duro) trasformati nell'anno cerealicolo 2000/2001. Se non si trovano nel mulino, i cereali sono forniti franco stazione del mulino.

2

I prezzi di vendita dei cereali indigeni da ritirare sono fissati dal Consiglio federale secondo le classi di qualità convenute con gli attori sul mercato. A tale proposito, esso si basa sul prezzo di costo dei cereali stranieri di qualità equivalente e sui prezzi di mercato previsti per il raccolto indigeno del 2001.

3

L'obbligo di fornire garanzie è mantenuto fino al conteggio finale con il mulino.

4

L'Ufficio sbriga gli affari connessi con l'abrogazione dell'attuale disciplinamento del mercato dei cereali panificabili, nella misura in cui non ne siano incaricati altri uffici. Emana le decisioni in relazione all'abrogazione.

5

Esso utilizza gli attivi ancora disponibili provenienti dalle tasse riscosse durante il contingentamento dello smercio di farina panificabile per fornire informazioni e spiegazioni sul pane quale alimento di base sano e importante.

b222 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003 1

I contingenti doganali secondo l'articolo 48 capoverso 1 sono venduti all'asta nella misura del 33 per cento per l'anno di contingentamento 2005 e del 66 per cento per l'anno di contingentamento 2006.

2

Le quote di contingente doganale per i muscoli di manzo preparati, per la carne e per le frattaglie di animali macellati della specie equina e caprina, nonché di suini in mezzene e di pollame sono assegnate secondo il diritto anteriore nella misura del 67 per cento per l'anno di contingentamento 2005 e del 34 per cento per l'anno di contingentamento 2006.

3

Le quote di contingente doganale per la carne e le frattaglie di animali macellati delle specie bovina, senza muscoli di manzo preparati, e ovina sono assegnate nella misura del 10 per cento negli anni di contingentamento 2005 e 2006 secondo il 220 Questa L è abrogata dal 1° lug. 2001.

221 Introdotto dal n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539 1541; FF 1999 8173).

222 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217 4232; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

65

910.1

numero di animali acquistati all'asta sui mercati pubblici sorvegliati. Le restanti quote di contingente sono assegnate in base al numero di macellazioni ispezionate di animali del Paese, sempreché non siano messe all'asta conformemente al capoverso 1.

4

Le quote di contingente doganale per le carni koscher e halal sono messe all'asta a partire dall'anno di contingentamento 2005.

5

L'articolo 138 entra in vigore soltanto con l'entrata in vigore della legge del 13 dicembre 2002223 sulla formazione professionale.

6

L'articolo 139 rimane in vigore sino all'entrata in vigore della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale.

7

Il Consiglio federale è incaricato di presentare entro il 2006 una proposta per l'organizzazione del mercato lattiero e delle misure collaterali dopo l'abolizione del contingentamento lattiero.

8

...224

c225 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2007 1 I vini dell'annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

2

La trasformazione del raccolto di barbabietole da zucchero 2008 è retta dal diritto anteriore.

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 188

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Gli articoli 40-42 si applicano fino al 31 dicembre 2008.226 Data dell'entrata in vigore: 227 1° gennaio 1999 Art. 28 a 45 e lett. l-n dell'all.: 1° maggio 1999 Art. 160 cpv. 7 e n. 7 dell'all: 1° agosto 1999 223 RS

412.10

224 Introdotto dal n. I 15 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

225 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 6107; FF 2006 5815).

227 DCF del 7 dic. 1998 (RU 1998 3082).

Agricoltura

66

910.1

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a. il decreto federale del 20 giugno 1939228 che accorda un sussidio ai Cantoni di Svitto e di Glarona per la costruzione della strada del Pragel tra Hintertal e Vorauen; b. il decreto federale del 25 settembre 1941229 che accorda un sussidio al Cantone di San Gallo per la bonifica della pianura del Reno;

c. la legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951230; è fatto salvo l'articolo 187 capoverso 7 della presente legge; d. la legge federale del 14 dicembre 1979231 istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili; e. il decreto federale del 28 marzo 1952232 che assegna sussidi per i lavori di bonifica fondiaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze della natura; f. la legge federale del 23 marzo 1962233 sui crediti agricoli di investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola; g. il decreto sullo zucchero del 23 giugno 1989234; h. il decreto federale del 19 giugno 1992235 sulla viticoltura; i.

la legge federale del 15 giugno 1962236 sulla vendita di bestiame; è fatto salvo l'articolo 187 capoverso 9 della presente legge; 228 [CS

4 1068]

229 [CS

4 1017]

230 [RU

1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1461 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 2611 857 all. n. 25, 1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15] 231 [RU

1980 679, 1991 857 all. n. 26, 1992 2104 II 1, 1997 1190 II 1] 232 [RU

1952 585]

233 [RU

1962 1323, 1967 806, 1972 2532, 1977 2249, 1991 362 II 52 857 all. n. 27, 1992 288 all. n. 47 2104] 234 [RU

1989 1904, 1992 288 all. n. 50, 1995 1988] 235 [RU

1992 1986, 1997 1216] 236 [RU

1962 1191, 1977 2249 I 941, 1978 1407, 1991 857 all. n. 29, 1992 288 all. n. 52, 1993 325 I 13]

Legge federale

67

910.1

k. la legge federale del 28 giugno 1974237 sui contributi ai tenutari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare; l.

il decreto del 29 settembre 1953238 sullo statuto del latte; m. il decreto federale del 16 dicembre 1988239 sull'economia lattiera; n. il disciplinamento del mercato caseario del 27 giugno 1969240; o. la legge federale del 21 dicembre 1960241 sui prezzi delle merci protette e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova.

237 [RU

1974 2063, 1980 679 art. 12, 1983 488, 1991 857 all. n. 30, 1992 2104 II 2, 1997 1190 II 3] 238 [RU

1953 1172, 1957 591 II 2, 1969 1074, 1971 1597, 1979 1414 1857 all. n. 29, 1989 504 art. 33 lett. c, 1992 288 all. n. 54, 1994 1648, 1995 2075] 239 [RU

1989 504, 1991 857 all. n. 31, 1992 288 all. n. 55, 1993 325 n. 14, 1994 1634 I 4, 1995 2077]

240 [RU

1969 1067, 1991 325 all. n. 32, 1993 901 all. n. 28] 241 [RU

1961 273, 1987 2324, 1993 901 all. n. 30, 1995 2097] 242 RS

172.021. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

243 [CS

3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1].

Agricoltura

68

910.1


6. La legge federale del 24 gennaio 1991247 sulla protezione delle acque è modificata come segue: Art. 62a

...


244 RS

632.10. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

245 RS

680

246 RS

817.0. La modifica qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

247 RS

814.20. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Legge federale

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910.1


7. La legge federale del 21 marzo 1969248 sul commercio dei veleni è modificata come segue: Art. 3a

...

248 [RU

1972 4360, 1977 2249 n. I 541, 1982 1676 all. n. 10, 1984 1122 art. 66 n. 4, 1985 660 n. I 41, 1991 362 n. II 403, 1997 1155 all. ch. 4. RU 2004 4763 all. n. I].

Agricoltura

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910.1