01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In vigore
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01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.02.2001 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.01.2001
01.04.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
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831.10

Legge federale
su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(LAVS)1

del 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2021)

1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34quater della Costituzione federale2 (Cost.);3
visti i messaggi del Consiglio federale del 24 maggio, del 29 maggio e del
24 set­tembre 19464,

decreta:

2 [CS 1 3]. A questa disp. corrispondono ora gli art. 111-113 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

3 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

4 FF 1946 349 661. Il M del 24 set. 1946 non è pubblicato in italiano.

Parte prima: Assicurazione

Capo primo:5 Applicabilità della LPGA

5 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l'assistenza alle persone anziane (art. 101bis).7

6 RS 830.1

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Capo primo a:8 Persone assicurate

8 Originario Capo primo.

Art. 1a9 Assicurazione obbligatoria10

1 Sono assicurati in conformità della presente legge:

a.11
le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
b.
le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera;
c.12
I cittadini svizzeri che lavorano all'estero:
1.
al servizio della Confederazione;
2.
al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12;
3.
al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 197613 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale.

1bis Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c.14

2 Non sono assicurati:

a.15
gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto inter­­nazio­nale;
b.
le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l'assoggettamento all'assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;
c.16
le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 soltanto per un periodo relativamente breve; il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3 Possono continuare ad essere assicurati:

a.
le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
b.
fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all'estero.17

4 Possono aderire all'assicurazione:

a.
le persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale;
b.18
i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200719 sullo Stato ospite che non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario;
c.
i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un'attività lucra­tiva e che sono assicurate in virtù dei capoversi 1 lettera c, 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all'estero.20

5 Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l'assicurazione in virtù del capoverso 3 e per aderirvi in virtù del capoverso 4; fissa inoltre le modalità di recesso e di esclusione.21

9 Originario art. 1.

10 I titoli marginali diventano titoli centrali giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

13 RS 974.0

14 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

17 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

18 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

19 RS 192.12

20 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

21 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

Art. 222 Assicurazione facoltativa

1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.23

2 Gli assicurati possono disdire l'assicurazione facoltativa.

3 Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.

4 I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 826 franchi24 all'anno.25

5 Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 826 franchi26 all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.27

6 Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclu­sione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il com­puto dei contributi.

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

23 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

24 Nuovi importi giusta l'art. 2 cpv. 2 dell'O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).

25 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

26 Nuovi importi giusta l'art. 2 cpv. 2 dell'O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).

27 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Capo secondo: Contributi28

28 Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» dal n. II cpv. 1 della LF del 19 giu. 1959, a contare dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872; FF 1958 975).

A. Contributi degli assicurati

I. Obbligo di pagare i contributi

Art. 3 Persone tenute al pagamento dei contributi

1 Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.29

2 Non sono tenuti a pagare i contributi:

a.30
gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni;
b. e c.31 ...
d.32
i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in con­tanti;
e.33
...

3 Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo:

a.
i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa;
b.
gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuo­tono alcun salario in contanti.34

4 Il capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui:

a.
il matrimonio è contratto o sciolto;
b.
il coniuge che esercita un'attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vec­chiaia.35

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 FF 1990 II 1).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1956, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 275).

31 Abrogate dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

33 Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 1953, con effetto dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).

34 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

35 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

II. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa

Art. 436 Calcolo dei contributi

1 I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in per­cento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipen­dente.

2 Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo:

a.
i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero;
b.37
i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dalle donne dopo i 64 an­ni e dagli uomini dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l'importo mi­nimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5.

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 5 Contributi sul reddito di un'attività dipendente 1. Regola

1 Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,35 per cento.38

2 Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le in­den­nità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratifica­zioni, le prestazioni in natura, le in­dennità per vacanze o per giorni festivi ed altre presta­zioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento impor­tante della retribuzione del lavoro.

3 Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determi­nante soltanto quello versato in contanti:

a.
fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni; come pure
b.
dopo l'ultimo giorno del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.39

4 Il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le pre­stazioni di carat­tere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti parti­colari.

5 ...40

38 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

40 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Abrogato dal n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

Art. 641 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi

1 Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all'8,7 per cento del salario determinante.

2 I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'arti­colo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.

41 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Art. 742 3. Salari complessivi

Il Consiglio federale può stabilire salari complessivi per i familiari che lavorano nell'azienda agricola di famiglia.

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

Art. 843 Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente 1. Regola

1 Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell'8,1 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 57 400 franchi44, ma è almeno di 9600 franchi45 l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,35 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

2 Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9500 franchi46, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 413 franchi47 l'anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l'assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.

43 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

44 Nuovo importo giusta l'art. 1 lett. a dell'O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).

45 Nuovo importo giusta l'art. 1 lett. b dell'O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).

46 Nuovo importo giusta l'art. 2 cpv. 1 dell'O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).

47 Nuovo importo giusta l'art. 2 cpv. 2 dell'O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).

Art. 9 2. Nozione e determinazione

1 Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri.

2 Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

a.
le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b.
gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c.
le perdite commerciali subite e allibrate;
d.48
le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
e.49
i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equi­val­gano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f.50
l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

3 Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.51

4 Le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195952 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 195253 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.54

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

50 Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

52 RS 831.20

53 RS 834.1

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 9bis 55 Adeguamento della tavola scalare e del contributo minimo

Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter i limiti della tavola scalare di cui all'articolo 8 e il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.

55 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

III. Contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa

Art. 1056

1 Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 413 franchi57; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori 413 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.58

2 Pagano il contributo minimo:

a.
gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni;
b.
le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico;
c.
le persone senza attività lucrativa assistite finan­ziariamente da terzi.59

2bis Il Consiglio federale può prevedere che altri assicurati senza attività lucrativa paghino il contributo minimo, se non si può ragionevolmente esigere ch'essi paghino contributi più elevati.60

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulla cer­chia delle persone non considerate esercitanti un'attività lucrativa e sul calcolo dei contributi. Esso può prevedere che, a richiesta degli assi­curati, i contributi pagati sul reddito di un'attività lucrativa siano im­putati sui contributi da questi dovuti a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa.

4 Il Consiglio federale può obbligare gli istituti scolastici a segnalare alla cassa di compensazione competente gli studenti potenzialmente obbligati a versare contributi a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa. Se vi acconsente, la scuola può essere incaricata di prelevare i contributi.61

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

57 Nuovo contributo giusta l'art. 2 cpv. 2 dell'O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).

58 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

60 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

61 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV. Riduzione e condono dei contributi

Art. 1162

1 I contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui paga­mento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbli­gatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi infe­riori al contributo minimo.

2 Il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condo­nato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità desi­gnata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contri­buire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

B. Contributi dei datori di lavoro

Art. 12 Datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi

1 È considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assi­cu­rate, una retribuzione giusta l'articolo 5 capoverso 2.

2 Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabi­limento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.63

3 Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le consuetudini stabilite dal diritto internazionale concernenti:

a.
l'assoggettamento all'obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera;
b.
l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera.64

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

C. Riscossione dei contributi

Art. 14 Termini e procedura di riscossione

1 I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipen­dente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

2 I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contri­buti degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.66

2bis I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui:

a.
tali persone sono riconosciute come rifugiati;
b
a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o
c.
in virtù dell'età, della morte o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI67.68

3 Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA69. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA.70

4 Il Consiglio federale emana prescrizioni su:

a.
i termini di pagamento dei contributi;
b.
la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio;
c.71
il pagamento di contributi arretrati;
d.72
il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'artico­lo 24 LPGA;
e.73
... . 74

5 Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.75

6 Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell'as­sicurato.76

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).

67 RS 831.20

68 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4817; FF 2002 6087).

69 RS 830.1

70 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

71 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

72 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

73 Abrogata dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

75 Introdotto dall'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

76 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

Art. 14bis 77 Supplementi

1 Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore.

2 La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88.

3 La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione AVS78. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere a copertura delle loro spese.

77 Introdotto dall'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

78 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

Art. 15 Esecuzione per crediti di contributi dovuti

1 I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.

2 Di regola l'esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LF dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento79).

Art. 1680 Prescrizione

1 I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non pos­sono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA81, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il ter­mine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.82 Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un ter­mine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

2 Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capo­verso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.83 Durante la procedura d'inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC84) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il ter­mine spira alla chiusura di tale procedura. L'articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 188985 sulla ese­cuzione e sul fallimento non è applicabile.86 Il credito per contri­buti non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora com­pensato conformemente all'articolo 20 capoverso 387.

3 Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. In deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, per i con­tributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all'articolo 25 capo­verso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.88

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).

81 RS 830.1

82 Nuovo testo del primo e secondo per. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

84 RS 210

85 RS 281.1

86 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

87 All'art. 20 cpv. 3, nel testo del 30 set. 1953 (RU 1954 102), corrisponde ora l'art. 20 cpv. 2, nel testo del 7 ott. 1994.

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

Capo terzo: Rendite

A. Diritto alla rendita

I. In generale

Art. 1890 Aventi diritto

1 Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi. ...91

2 Gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA92) in Svizzera.93 Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere perso­nalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le conven­zioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legisla­zione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equiva­lenti a quelli della presente legge.94

2bis Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alla rendita è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della rendita.95

3 In caso di domicilio all'estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8, 10 o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una conven­zione internazionale, possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare l'entità del rimborso.96

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

91 Per. abrogato dall'all. n. 7 della la LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

92 RS 830.1

93 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

94 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

95 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

96 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

Art. 1997

97 Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1963, con effetto dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

Art. 2098 Esecuzione forzata e compensazione delle rendite99

1 Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.100

2 Possono essere compensati con prestazioni scadute:

a.
i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI101, dalla legge federale del 25 settembre 1952102 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952103 sugli assegni familiari nell'agricoltura;
b.
i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
c.
i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'as­sicu­ra­zione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'as­si­curazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malat­tie.104

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

99 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

100 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

101 RS 831.20

102 RS 834.1. Ora: LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità

103 RS 836.1

104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

II. Diritto alla rendita di vecchiaia

Art. 21105 Rendita semplice106

1 Hanno diritto a una rendita di vecchiaia:

a.
gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b.
le donne che hanno compiuto i 64 anni.

2 Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

106 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

Art. 22bis 108 Rendita completiva

1 Gli uomini e le donne che hanno beneficiato di una rendita completiva dell'assicu­razione per l'invalidità fino al sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia, conti­nuano a ricevere la rendita completiva fino al momento in cui il coniuge acquisisce il dirit­to alla rendita di vecchiaia o di invalidità. La persona divorziata è parificata alla per­sona coniugata, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non può pretendere per sé una rendita d'invalidità o di vecchiaia.109

2 In deroga all'articolo 20 LPGA110, la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto alla rendita:

a.
su sua richiesta, se il coniuge avente diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia;
b.
su sua richiesta, se i coniugi vivono separati;
c.
d'ufficio, se i coniugi sono divorziati.111

3 Sono salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile nei casi di cui al capoverso 2.112

108 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

109 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

110 RS 830.1

111 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

112 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 22ter 113 Rendita per i figli

1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita com­ple­tiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell'assicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.

2 La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull'impiego appropriato (art. 20 LPGA114) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versa­mento per casi speciali, in deroga all'articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.115

113 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

114 RS 830.1

115 Nuovo testo del per. 2 e 3 giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

III.116 Diritto alla rendita vedovile

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 23117 Rendita vedovile

1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.

2 Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:

a.
i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia dome­stica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3;
b.
gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vive­vano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.

3 Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione.

4 Il diritto si estingue:

a.
con il passaggio a nuove nozze;
b.
con la morte della vedova o del vedovo.

5 Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

117 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

Art. 24118 Disposizioni particolari

1 Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell'articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.

2 Oltre alle cause di estinzione di cui all'articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni.

118 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

Art. 24a119 Coniugi divorziati

1 Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:

a.
ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni;
b.
il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni;
c.
il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.

2 Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni.

119 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

IV. Diritto alla rendita per orfani

Art. 25121 Rendita per orfani

1 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.

2 I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.

3 Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi.

4 Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore.

5 Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stes­sa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 28bis 123 Concorso con altre rendite

Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI124, è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono de­ceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.

123 Introdotto dall'art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (RU 1959 845; 1958 975). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vi­gore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

124 RS 831.20

B. Rendite ordinarie

Art. 29 Beneficiari: rendite complete e rendite parziali

1 Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.125

2 Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di:

a.
rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo com­pleto;
b.
rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incom­pleto.126

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie

Art. 29bis 127 Disposizioni generali per il calcolo della rendita

1 Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 di­cembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).

2 Il Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante l'anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti il 1° gennaio dell'anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli anni con­cessi in più.128

127 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

128 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

Art. 29ter 129 Periodo di contributo completo

1 Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età.

2 Sono considerati anni di contribuzione i periodi:

a.
durante i quali una persona ha pagato i contributi;
b.
durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo;
c.
durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'as­sistenza.

129 Originario art. 29bis. Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 29quater 130 Reddito annuo medio 1. Principio

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:

a.
dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;
b.
degli accrediti per compiti educativi;
c.
degli accrediti per compiti assistenziali.

130 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 29quinquies 131 2. Redditi risultanti da un'attività lucrativa. Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa

1 Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi.

2 I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa vengono moltipli­cati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto nell'articolo 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa.

3 I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:

a.
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita;
b.
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;
c.
il matrimonio è sciolto mediante divorzio.132

4 Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

a.
tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che pre­­cede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e
b.133
in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti.

5 Il capoverso 4 non è applicabile all'anno civile in cui il matrimonio è contratto o sciolto.134

6 Il Consiglio federale disciplina la procedura. Stabilisce in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.135

131 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

132 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

135 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

Art. 29sexies 136 3. Accrediti per compiti educativi

1 Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disci­plina i dettagli, in particolare l'assegnazione dell'accredito per compiti educativi, nei casi in cui:137

a.
uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l'autorità parentale;
b.
soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
c.
le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l'intero anno civile;
d.138
genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l'auto­rità parentale.

2 L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita.

3 L'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione inte­ressa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

136 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

137 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I1).

138 Introdotta dall'all. n. 5 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I1).

Art. 29septies 139 4. Accrediti per compiti assistenziali

1 Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare han­no diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. So­no parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri nonché il partner che convi­ve con l'assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.140

2 Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all'accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.

3 Il Consiglio federale può precisare il criterio della facile raggiungibilità di cui al capoverso 1.141 Esso disciplina la procedura nonché l'assegnazione dell'accredito per compiti assistenziali nei casi in cui:

a.
più persone adempiano le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali;
b.
soltanto uno dei coniugi sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti;
c.
le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non siano adempite per l'intero anno civile.

4 L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della ren­dita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita. Esso viene registrato nel conto individuale.

5 Qualora il diritto all'accredito per compiti assistenziali non venga fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale ci si è occupati di una persona, l'accredito per l'anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale.

6 L'accredito per compiti assistenziali durante gli anni civili di matrimonio è ripar­tito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti ac­quisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

139 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

140 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

Art. 30142 5. Determinazione del reddito annuo medio

1 La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione.

2 La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione.

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 30bis 143 Prescrizioni per il calcolo delle rendite144

Il Consiglio federale emana prescrizioni per il calcolo delle rendite.145 A tale scopo può arrotondare per eccesso o per difetto il reddito determi­nante e le rendite.146 Esso può emanare disposizioni sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi e prevedere che gli anni di contri­buzione e i redditi di un'attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu ero­gata una rendi­ta d'invalidità non siano computati.147

143 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

146 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

147 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 30ter 148 Conti individuali

1 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari.

2 I redditi di un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.149

3 I redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel conto individuale sotto l'anno in cui sono stati versati. I redditi sono tuttavia annotati sotto l'anno in cui è stata esercitata l'attività lucrativa se il lavoratore:

a.
non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato;
b.
fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un'atti­vità lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati ver­sati contributi inferiori a quello minimo.150

4 I redditi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dei dipen­denti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e delle persone senza attività lucrativa sono sempre annotati sotto l'anno per il quale sono fissati i contributi.151

148 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

149 Introdotto dall'all. n. 13 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

150 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

151 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

Art. 31152 153 Determinazione di una nuova rendita

Se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all'insorgere del diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova rendita calcolata in base a queste disposizioni dev'essere aggiornata.

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

153 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

Art. 33155 156 Rendita per superstiti

1 La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripar­tito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverso 2.

2 Se muoiono entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi gene­rali (art. 29quater segg.), di ciascuno dei genitori.

3 Se la persona assicurata muore prima di aver compiuto i 45 anni, al suo reddito medio dell'attività lucrativa157 per il calcolo della rendita per superstiti viene aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio federale stabilisce i tassi corrispon­denti in base all'età dell'assicurato al momento del decesso.

155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

156 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

157 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

Art. 33bis 158 Commutazione di una rendita d'invalidità159

1 Le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita in conformità della LAI160 sono cal­colate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita di invalidità, se deriva un vantaggio all'avente diritto.

1bis Il calcolo della rendita dei coniugi dev'essere adeguato giusta il capoverso 1 se le condizioni della ripartizione e dell'attribuzione reciproca del reddito sono soddi­s­fatte.161

2 Se la rendita d'invalidità è stata calcolata in conformità dell'articolo 37 capoverso 2 della LAI, le prescri­zioni di questo articolo si applicano per analogia alla rendita di vecchiaia o alla rendita per i superstiti, il cui calcolo si fonda sugli stessi elementi che per la rendita d'invalidità.162

3 Se le rendite ordinarie di vecchiaia o per i superstiti sostituiscono rendite straor­di­narie d'invalidità calcolate in conformità degli articoli 39 capoverso 2 e 40 capo­verso 3 LAI, dette rendite ordinarie importano, se la durata di contribuzione è intera, almeno il 133 1/3 per cento dell'ammontare minimo della corrispondente rendita completa.163

4 Per il calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge beneficia o ha beneficiato di una rendita d'invalidità, il reddito annuo medio determinante al momento dell'insorgere della rendita d'invalidità è considerato come reddito giusta l'ar­ticolo 29quinquies per la durata di riscossione della rendita. Se il grado d'invalidità è inferiore al 60 per cento, è presa in considerazione soltanto una frazione corrispondente del reddito medio annuo.164 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la proce­dura.165

158 Introdotto dall'art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, in vi­gore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 845; 1958 975).

159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

160 RS 831.20

161 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

162 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

163 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

164 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

165 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 33ter 166 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

1 Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite.

2 L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari, determinato dalla Segreteria di Stato d'economia167, e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

3 Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell'assicurazione, di modificare il rapporto fra i due valori degli in­dici menzionati nel capoverso 2.

4 Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l'indice nazio­nale dei prezzi al consumo abbia subìto, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento.168

5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive, arrotondare per eccesso o per difetto l'indice delle rendite e disciplinare la procedura per l'adeguamento delle rendite.

166 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

167 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo

168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1286; FF 1991 I 181).

II. Rendite complete169

169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 34170 Calcolo e importo della rendita completa 1. Rendita di vecchiaia

1 La rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite):

a.
una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita);
b.
una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendi­ta).

2 Sono applicabili le disposizioni seguenti:

a.
se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equi­va­le all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 13/600;
b.
se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600.

3 L'importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell'importo minimo.

4 L'importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo.

5 L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 1195 franchi cor­ri­s­ponde a un indice delle rendite di 217,3 punti.171

170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

171 Nuovo importo e livello dell'indice giusta gli art. 3 e 4 dell'O 21 del 14 ott. 2020 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4609).

Art. 35172 2. Somma delle due rendite per coniugi

1 La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se:

a.
entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia;
b.
uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

2 Non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria.

3 Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla som­ma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 35bis 173 3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia

Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.

173 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo

Art. 35ter 174 4. Rendita per figli

La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

174 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 36175 5. Rendita vedovile

La rendita vedovile è pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 37176 6. Rendita per orfani

1 La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corris­pon­dente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destinata ad aventi diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio deter­mi­nante.

2 Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

3 I figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia.

176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 37bis 177 7. Concorso di rendite per orfani e rendite per figli

Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al mas­simo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

177 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

III. Rendite parziali

Art. 38178 Calcolo

1 La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa calcolata conformemente agli articoli 34 a 37.179

2 Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione.180

3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla graduazione delle rendite.181

178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872; FF 1958 975).

179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

181 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV. Età flessibile per il godimento della rendita182

182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 39183 Possibilità ed effetto del rinvio

1 Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.184

2 La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succe­dente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.

3 Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite.

183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 40185 Possibilità ed effetto dell'anticipazione

1 Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una ren­dita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godi­mento anticipato non sono versate rendite per figli.

2 La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.

3 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attua­riali.186

185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

186 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

V. Riduzione delle rendite ordinarie187

187 Primitivo cap. IV dell'art. 39, poi prima dell'art. 40.

Art. 41188 Riduzione per soprassicurazione189

1 In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA190, le rendite per figli e per orfani so­no ridotte nella misura in cui, insieme con la rendita del padre o della madre, superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest'ultima.191

2 Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.192

3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari e prescrizioni speciali sulle rendite parziali.193

188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

189 RU 1972 3568

190 RS 830.1

191 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

C. Rendite straordinarie194

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872; FF 1958 975).

Art. 42195 Beneficiari

1 Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA196) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d'assicurazione della loro classe d'età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita.197 Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti.

2 Chiunque benefici d'una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in Svizzera.

3 I coniugi di cittadini svizzeri all'estero affiliati all'assicurazione obbligatoria che in virtù di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, non appartengono all'assi­curazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dello Stato di domicilio, sono parificati ai coniugi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

196 RS 830.1

197 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 43 Importo delle rendite straordinarie

1 Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti. È fatto salvo il capoverso 3.198

2 ...199

3 In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA200, le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, superino l'importo massimo stabilito dal Consiglio federale.201

198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

199 Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1)

200 RS 830.1

201 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

D. Assegno per grandi invalidi, contributo per l'assistenza e mezzi ausiliari202

202 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 43bis 203 Assegno per grandi invalidi

1 Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA204) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve.205 La rendita di vec­chiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.206

1bis Il diritto all'assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.207

2 Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interru­zione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capo­verso 1 non sono più adempiute.208

3 L'assegno mensile per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.209

4 La persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.210

4bis Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invali­dità sia solo in parte addebitabile a un infortunio.211

5 Le disposizioni della LAI212 sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.213 Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità214. Il Consiglio fede­rale può pro­mulgare prescrizioni complementari.

203 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1955 (RU 1956 707; FF 1955 871). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

204 RS 830.1

205 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).

206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

207 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).

208 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).

209 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).

210 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

211 Introdotto dall'all. n. 2 della la LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro la disoccu­pazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155).

212 RS 831.20

213 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

214 Nuova denominazione giusta il n. II della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

Art. 43ter 215 Contributo per l'assistenza

La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza versato dall'assicurazione per l'invalidità continua a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater-42octies LAI216.

215 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

216 RS 831.20

Art. 43quater 217 Mezzi ausiliari

1 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA218) che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.219

2 Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a mezzi ausiliari per esercitare un'attività lucrativa o svolgere le loro mansioni abituali.220

3 Esso indica i mezzi ausiliari consegnati o sussidiati dall'assicurazione; ne discipli­na la consegna, come pure la procedura, e stabilisce quali norme della LAI221 sono applicabili.

217 Originario art. 43ter. Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 ; FF 1976 III 1).

218 RS 830.1

219 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

220 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

221 RS 831.20

E.222 Disposizioni varie

222 Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

Art. 43quinquies 223 Vigilanza sull'equilibrio finanziario

Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell'as­sicura­zione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Se necessario propone un emen­damento della legge.224

223 Originario art. 43quater. Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

224 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

Art. 44225 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi

1 Di regola le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono versati su un conto bancario o postale. A sua richiesta, possono essere versati direttamente al beneficiario. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

2 Le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA226, una volta all'anno posticipatamente in dicembre. L'avente diritto può chiedere un versamento mensile.

225 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

226 RS 830.1

Art. 45227

227 Abrogato dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 46228 Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi

1 Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'articolo 24 capoverso 1 LPGA229.

2 Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.

3 Il Consiglio federale può limitare o escludere, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio.

228 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

229 RS 830.1

Art. 47230

230 Abrogato dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Capo quarto: Organizzazione

A. In generale

Art. 49233 Regola

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA234), dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione.

233 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

234 RS 830.1

Art. 49a235 Sistemi d'informazione

Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi l'utilizzo di sistemi d'in­formazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l'adempi­mento dei compiti previsti dall'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999236 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

235 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2749; FF 2000 205). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

236 RS 0.142.112.681

Art. 49b237 Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazio­nali, segnatamente per:

a.
calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
b.
stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
c.
stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'im­piego;
d.
far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
e.
sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
f.
allestire statistiche;
g.
assegnare o verificare il numero d'assicurato.

237 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2749; FF 2000 205). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

Art. 50a239 Comunicazione di dati

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono co­municare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA240:241

a.
ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di control­larne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
b.
agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
bbis.242 agli organi di un'altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d'assicurato, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;
bter.243 ai servizi incaricati dell'esercizio della banca dati centrale per documen­tare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;
c.
agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992244 sulla statistica federale;
cbis.245
ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici secondo la legge del 18 marzo 2016246 sulla registrazione dei tumori;
alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe­dire un crimine;
dbis.247 al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015248 sulle attività infor­mative;
e.
in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
1.
alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire paga­menti indebiti,
2.
ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
3.
ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessi­tino per accertare un crimine o un delitto,
4.
agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889249 sulla esecuzione e sul falli­mento,
5.
alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale,
6.250
alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile251,
7.252
...
8.253
alle autorità competenti nel settore della migrazione di cui all'ar­ticolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005254 sugli stranieri e la loro integrazione.255

2 Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005256 contro il lavoro nero.257

3 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applica­zione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito.258

4 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:259

a.
per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
b.
per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

239 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

240 RS 830.1

241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

242 Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

243 Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

244 RS 431.01

245 Introdotta dall'art. 36 della LF del 18 mar. 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2005; FF 2014 7529).

246 RS 813.33

247 Introdotta dall'all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. n. II 14 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

248 RS 121

249 RS 281.1

250 Introdotto dall'all. n. 26 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

251 RS 210

252 Introdotto dall'all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall'all. n. II 14 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

253 Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

254 RS 142.20

255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

256 RS 822.41

257 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

258 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

259 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Art. 50b260 Procedura di richiamo

1 Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assi­curati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):

a.
l'Ufficio centrale del 2° pilastro, nell'ambito dell'articolo 24d della legge federale del 17 dicembre 1993261 sul libero passaggio;
b.
le casse di compensazione, gli uffici dell'AI e l'ufficio federale competente, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI262;
c.263
gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981264 sull'assicurazione contro gli infortuni, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso;
d.265
l'assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.

2 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti, la sicurezza dei dati nonché la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.266

260 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

261 RS 831.42

262 RS 831.20

263 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

264 RS 832.20

265 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

266 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 50c267 Numero d'assicurato

1 Il numero d'assicurato è assegnato a ogni persona che:

a.
ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA268);
b.
abita all'estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.

2 Il numero d'assicurato è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:

a.
per attuare l'AVS; o
b.
nei rapporti con un servizio o un'istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente.

3 Il numero d'assicurato non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.

267 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

268 RS 830.1

Art. 50d269 Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato quale numero d'assicurazione sociale

1 I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali diverse dall'AVS possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato se lo pre­vede una legge federale e se sono definiti lo scopo dell'utilizzazione e gli aventi diritto.

2 I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali cantonali possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali.

269 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

Art. 50e270 Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato in altri settori

1 Il numero d'assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assi­curazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d'u­tilizzazione e gli aventi diritto.

2 I seguenti servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono uti­lizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali:

a.
i servizi incaricati di procedere alla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie;
b.
i servizi incaricati dell'assistenza sociale;
c.
i servizi incaricati di eseguire la legislazione fiscale;
d.
le istituzioni preposte all'educazione.

3 Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.

270 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

Art. 50f271 Comunicazione del numero d'assicurato nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale

I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato con­formemente all'articolo 50d capoverso 2 o all'articolo 50e capoversi 2 e 3 possono comunicarlo ad altri se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e se tale comunicazione:

a.
è necessaria per adempiere determinati compiti, in particolare per verificare il numero d'assicurato;
b.
nel caso specifico, è indispensabile al destinatario per adempiere i compiti legali; o
c.
nel caso specifico, è stata consentita dalla persona interessata o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

271 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

Art. 50g272 Misure di sicurezza

1 I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato con­formemente all'articolo 50d o all'articolo 50e si annunciano al servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato. Tale servizio tiene un elenco di tali servizi e istituzioni. L'elenco è pubblicato annualmente.

2 I servizi e le istituzioni annunciati devono:

a.
adottare misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione del numero d'as­sicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva;
b.
mettere a disposizione del servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato i dati necessari alla verifica dello stesso;
c.
apportare al numero d'assicurato i correttivi ordinati dal servizio competente per l'assegnazione dello stesso.

3 Il Dipartimento federale dell'interno, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce gli standard minimi per le misure di cui al capoverso 2 lettera a.

4 Il servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato può riscuotere emolumenti per coprire le spese causate dall'utilizzazione del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS.

272 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

B. Datori di lavoro

Art. 51 Compiti

1 I datori di lavoro devono prelevare i contributi del dipendente su ogni salario ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.273

2 ...274 275

3 I datori di lavoro devono verificare, in base ai documenti ufficiali d'identità, le indicazioni date dai dipendenti nella domanda per ottenere il certificato di assicu­ra­zione. Essi sono tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione, alle quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli dovuti da essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e a dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali dei dipen­denti.276

4 Il Consiglio federale può assegnare ai datori di lavoro altri compiti relativi alla riscossione dei contributi o al pagamento delle rendite.

273 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

274 Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1)

275 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

276 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

Art. 52277 Responsabilità

1 Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzio­nalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione.

2 Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono so­lidalmente per l'intero danno.278

3 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni279 sugli atti illeciti.280

4 La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale.281

5 In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA282, in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.

6 La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGA è esclusa.

277 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

278 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

279 RS 220

280 Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

281 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

282 RS 830.1

C. Casse di compensazione

I. Casse di compensazione professionali

Art. 53283 1 Condizioni a. Costituzione di casse di compensazione dei datori di lavoro284

1 Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più asso­ciazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un'attività lucra­tiva indipendente, qualora:285

a.286
si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle as­sociazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un'attività lucrativa indipen­dente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l'anno;
b.
la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata presa dall'or­gano dell'associazione competente a modificare gli statuti, alla maggio­ranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.

2 Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono insieme una cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende partecipare alla gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola associazione deve pren­dere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per quanto concerne la ges­tione in comune della cassa.

283 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).

284 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

285 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

286 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 54 b. Costituzione di casse di compensazione paritetiche287

1 Una associazione di impiegati od operai oppure parecchie di siffatte associazioni insieme, che riuniscano almeno la metà degli impiegati od operai facenti parte della cassa di compensazione da costituire o già esistente, hanno il diritto di chiedere l'amministrazione paritetica della cassa. Questo diritto spetta parimente alle asso­ciazioni di impiegati od operai che riuniscono almeno un terzo degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione; occorre tuttavia che acconsentano espressamente all'amministrazione paritetica della cassa tutte le altre associazioni di impiegati od operai alle quali appartengano, sia a una sola sia a tutte insieme, 10 per cento almeno degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione.

2 Se le associazioni di impiegati od operai fanno uso del diritto loro conferito nel capoverso 1, le associazioni dei datori di lavoro e quelle di impiegati od operai inte­res­sate devono stabilire insieme un regolamento della cassa che disciplini tutte le que­stioni importanti relative alla gestione di essa.

3 A giudicare le controversie sorte nello stabilire il regolamento della cassa è compe­tente un tribunale arbitrale, i cui membri sono scelti nel proprio seno dalla Commis­sione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità288. Nelle sue decisioni, il tribunale arbitrale è tenuto a ripartire in parti uguali tra le associa­zioni di datori di lavoro e quelle di impiegati od operai i diritti e i doveri derivanti dalla gestione della cassa.289 Le decisioni del tribunale arbitrale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.290 Il Consiglio federale disciplina la procedura d'arbitrato.291

4 Le associazioni di impiegati o di operai che non accettano la deci­sione del Tribu­nale perdono il diritto alla partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa; le associazioni di datori di lavoro che non accettano la decisione del Tribunale per­dono il diritto di costituire una cassa di compensazione professionale.

287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

288 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

289 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

290 Per. introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 107 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

291 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 55 2. Garanzia

1 Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono prestare garanzia per il risarcimento dei danni, di cui rispondono conformemente all'articolo 78 LPGA292 e all'articolo 70 della presente legge.293

2 La garanzia deve essere prestata, a scelta delle associazioni, mediante:

a.
deposito di una somma in valuta svizzera;
b.
pegno di cartevalori svizzere;
c.
atto di fideiussione.

3 La garanzia dev'essere prestata per un dodicesimo della somma dei contributi che la cassa di compensazione incasserà presumibilmente nel corso di un anno, tuttavia essa deve importare al minimo 200 000 franchi, e non deve sorpassare 500 000 fra­n­chi. Se la differenza tra la somma effettiva dei contributi e quella presunta sorpassa il 10 per cento, la garanzia dev'essere adeguata.294

4 Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari relative alla garanzia.

292 RS 830.1

293 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

294 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

Art. 56 3. Procedura

1 Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono chie­derne per iscritto l'autorizzazione al Consiglio federale, allegando alla loro domanda il progetto di regolamento della cassa. Nel contempo esse devono provare che sono adempite le condizioni indicate nell'articolo 53 ed eventualmente quelle dell'arti­colo 54.

2 Il Consiglio federale accorda l'autorizzazione di costituire una cassa di compen­sa­zione professionale, se le condizioni dell'articolo 53 ed eventualmente quelle dell'ar­ticolo 54 sono adempite e se è stata prestata la garanzia conformemente all'ar­ticolo 55.

3 La cassa di compensazione professionale è costituita ed acquista la personalità giu­ridica quando il regolamento della cassa è stato approvato dal Consiglio federale.

Art. 57 4. Regolamento della cassa

1 Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

2 Il regolamento deve contenere disposizioni su:

a.
la sede della cassa di compensazione;
b.
la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa;
c.
i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;
d.
l'organizzazione interna della cassa;
e.
la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
f.
le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di ammi­ni­stra­zione;
g.
la revisione della cassa e il controllo dei datori di lavoro;
h.295
la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell'articolo 55 e l'ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l'articolo 78 LPGA296 e l'articolo 70 della presente legge.

295 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

296 RS 830.1

Art. 58 Organizzazione 1. Comitato direttivo della cassa

1 L'organo supremo di una cassa di compensazione professionale è il comitato diret­tivo della cassa.

2 Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all'occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od ope­rai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggio­ranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rap­presentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa di compen­sazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

3 La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali pari­tetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.

4 Al comitato direttivo incombe:

a.
l'organizzazione interna della cassa;
b.
la nomina del gerente della cassa;
c.
la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione;
d.
il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;
e.
l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto annuale. Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.
Art. 59 2. Gerente della cassa

1 Il gerente della cassa è incaricato dell'amministrazione della cassa di compensa­zione, per quanto non ne è competente il comitato direttivo.

2 Egli deve presentare ogni anno al comitato direttivo il rapporto di gestione e il conto d'esercizio.

Art. 60 Scioglimento

1 La decisione di scioglimento di una cassa professionale di compensazione deve essere presa dall'organo competente a modificare gli statuti, con la maggioranza di tre quarti dei voti emessi, deve risultare da atto pubblico e essere notificata imme­diata­mente al Consiglio federale, il quale fissa la data dello scioglimento.

2 Se una delle condizioni indicate negli articoli 53 e 55 non è adempiuta dure­vol­mente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetu­tamente loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione. Le casse di compensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono sciolte per mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, soltanto se incas­sano contributi per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l'anno. L'importo limite applicabile alle casse di compensazione costituite tra il 1° gennaio 1973 e l'entrata in vigore della presente disposizione è di 10 milioni di franchi.297

3 Il Consiglio federale emana le disposizioni particolari sulla liquida­zione delle casse di compensazione professionali.

297 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

II. Casse di compensazione cantonali

Art. 61 Decreti cantonali

1 Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, una cassa di compensazione canto­nale avente carattere di ente autonomo di diritto pubblico.

2 Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione298 e contenere dis­posizioni su:

a.
i compiti e le competenze del gerente della cassa;
b.
l'organizzazione interna della cassa;
c.
l'istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
d.
le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministra­zione;
e.
le revisioni della cassa e i controlli dei datori di lavoro.

298 Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

III. Casse di compensazione della Confederazione

Art. 62299 Costituzione e compiti

1 Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione per il personale dell'amministrazione federale e delle aziende federali.

2 Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare l'assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all'estero. La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell'ar­ticolo 1a capo­verso 3 lettera b.300 301

299 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).

300 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

301 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

IV. Disposizioni comuni

Art. 63 Compiti delle casse di compensazione

1 I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:

a.
la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi;
b.
la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi302;
c.303
la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;
d.
l'allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi304 pagati con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che eserci­tano un'attività lucrativa indipendente e persone che non eserci­tano un'attività lucrativa) da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensa­zione, dall'altra parte;
e.
la tassazione d'ufficio e l'applicazione della procedura di diffida e di esecu­zione;
f.
la tenuta dei conti individuali305;
g.
la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione.

2 Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all'assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.

3 Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell'ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di com­pensazione e l'Ufficio centrale di compensazione e provvede a un impiego oppor­tuno d'attrezzature tecniche.306

4 La Confederazione e, con l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.

5 Le casse di compensazione possono affidare a terzi l'esecuzione di determinati compiti; necessitano a tal fine dell'autorizzazione del Consiglio federale. L'autoriz­zazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all'obbligo del segreto secondo l'articolo 33 LPGA307; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunica­zione di dati. La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGA e all'articolo 70 della presente legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.308

302 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

303 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

304 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

305 Nuova designazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

306 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

307 RS 830.1

308 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Art. 64 Affiliazione alle casse e obbligo di informare309

1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un'associazione professionale e di un'associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione interpro­fessionale.

2 Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un'associa­zione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.

2bis Gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento ma hanno raggiunto il limite d'età fissato dal Consiglio federale restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente. Il Consiglio federale può stabilire che il loro coniuge senza attività lucrativa e tenuto a pagare i contributi sia affiliato alla stessa cassa di compensazione.310

3 L'affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi.

3bis Le persone assicurate in virtù dell'articolo 1a capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.311

4 Il Consiglio federale emana le disposizioni sull'affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di più associazioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone.312

5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le per­sone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.313

6 In deroga all'articolo 35 LPGA314, le controversie sull'affiliazione alle casse di compensazione sono giudicate dal competente ufficio federale. La sua decisione può essere invocata dalle casse di compensazione e dalle persone interessate entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso riguardante l'affiliazione.315

309 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

310 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

311 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

312 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

313 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

314 RS 830.1

315 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 65 Agenzie

1 Le casse di compensazione professionali possono istituire agenzie in singole regioni linguistiche o in Cantoni ove si trova un numero rilevante di datori di lavoro e di persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a esse affiliati. Esse sono tenute a istituirne una se, in una regione linguistica o in un Cantone, un numero rile­vante di datori di lavoro o di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, affiliati a esse, ne fa richiesta.

2 Di regola, le casse di compensazione cantonali devono avere un'agenzia in ogni Comune. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere istituita un'agenzia unica per più Comuni.

3 I Governi cantonali possono istituire agenzie della cassa cantonale di compen­sa­zione per il personale dell'amministrazione e delle aziende cantonali, nonché per gli impiegati e gli operai dei Comuni.

Art. 67 Regolamento dei conti e dei pagamenti; contabilità

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sul regolamento di conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che eserci­tano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l'Ufficio centrale di compen­sa­zione, dall'altra parte; esso stabilisce parimente le disposizioni sulla contabilità delle casse di compensazione.

Art. 68 Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

1 Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a revisione periodica. La revisione deve estendersi alla contabilità e alla gestione. Essa deve essere fatta da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capo-ver­so 3. I Cantoni possono affidare la revisione delle loro casse di compensazione a un idoneo ufficio cantonale di controllo. Il Consiglio federale può far eseguire, se occorre, delle revisioni complementari.

2 Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di com­pensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un uffi­cio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio specia­le della cassa di compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti o sono eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne ordina l'esecuzione a spese della cassa di compensazione.

3 Gli uffici previsti per le revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro in conformità dei capoversi 1 e 2, non devono partecipare alla gestione della cassa ne eseguire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro; essi devono dedicarsi esclusivamente all'at­tività di revisori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revi­sioni e i controlli in modo ineccepibile e oggettivo.

4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'ammissione degli uffici di revisione e all'esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei datori di lavoro.

Art. 69 Copertura delle spese di ammini­strazione

1 A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate facoltativa­mente secondo l'art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli.318 È applicabile l'articolo 15. Il Consi­glio fede­rale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell'ammi­nistrazione non differiscano troppo da una cassa all'altra.

2 Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno essere concessi dei sussi­di, prelevati dal Fondo di compensazione AVS. L'importo di questi sussidi sarà fissato dal Consiglio federale, che terrà equamente conto della struttura di ogni singola cassa di compensazione e dei com­piti che le incombono.

2bis Per la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005319 contro il lavoro nero alle casse di compensazione vengono concesse indennità prelevate dal Fondo di compensazione AVS e il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.320

3 I contributi alle spese di amministrazione prelevati in virtù del capoverso 1, e i sus­sidi concessi in virtù del capoverso 2, devono essere impiegati esclusivamente per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione e delle loro agen­zie, nonché per sopperire alle spese di revisione e di controllo. Le casse di compen­sazione devono tenere un conto separato delle spese di amministrazione.

4 Per la copertura delle spese di amministrazione delle casse di compensazione pro­fessionali paritetiche, le associazioni fondatrici possono conchiudere convenzioni particolari, le quali devono essere inserite nel regolamento delle casse.

318 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

319 RS 822.41

320 Introdotto dall'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

Art. 70321 Responsabilità per danni

1 Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968322 sulla procedura amministrativa.

2 Le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all'articolo 78 LPGA323 devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest'ultima statuisce mediante decisione.

3 La pretesa di risarcimento per danni si estingue:

a.
nel caso del capoverso 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato;
b.
nel caso del capoverso 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato.

4 I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensa­zione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata. All'occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma pre­scritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione.

5 I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione.

321 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

322 RS 172.021

323 RS 830.1

D. Ufficio centrale di compensazione

Art. 71 Costituzione e compiti

1 Il Consiglio federale costituisce, in seno all'Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione.

1bis L'Ufficio centrale ha il compito di tenere la contabilità dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità e delle indennità di perdita di guadagno. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e stila bilanci e conti economici mensili e annuali.324

2 L'Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi325 versati, con le casse di compensazione. Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.

3 L'Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione AVS, oppure che siano da quest'ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonché per la prestazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione AVS.

4 L'Ufficio centrale tiene:

a.
un registro centrale degli assicurati che contiene i numeri d'assicurato assegnati agli assicurati, i numeri d'assicurato esteri necessari per l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale e le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
b.
un registro centrale delle prestazioni correnti, incluse le indicazioni relative alla concessione di rendite straniere, che contiene le prestazioni in denaro, allo scopo di evitare pagamenti indebiti, agevolare l'adeguamento delle prestazioni e notificare i decessi alle casse di compensazione.326

5 L'Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell'assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.327

324 Introdotto dall'all. n. II 4 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).

325 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

326 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

327 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

Art. 71a328 Responsabilità

Per la responsabilità è applicabile per analogia l'articolo 70 capoversi 1-3.

328 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

E. Vigilanza della Confederazione

Art. 72 Autorità di vigilanza

1 Per svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l'articolo 76 LPGA329, il Consi­glio federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'applica­zione unitaria. Inoltre, può autorizzare l'ufficio federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.330

2 I funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformità delle pre­scrizioni, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, devono essere revocati dal loro ufficio dal Cantone o dal comitato direttivo della cassa, a richiesta del Consiglio federale.

3 Nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni da parte di una cassa di compensazione, il Consiglio federale può affidarne l'amministrazione a un commis­sario. È riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformità dell'articolo 60.

4 Le casse di compensazione devono presentare periodicamente al Consiglio fede­rale, nella forma da questo prescritta, una relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti confor­me­mente all'articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i difetti rilevati.

5 Gli organi esecutivi mettono annualmente a disposizione del Consiglio federale i dati statistici necessari.331

329 RS 830.1

330 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

331 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 73 Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità332

1 Il Consiglio federale nomina una commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità333, nella quale devono essere rappresentati in ade­guata proporzione gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione ...334, la Confederazione e i Cantoni. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.

2 La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti. Essa ha il diritto di fare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.335

332 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

333 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

334 Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1983 797; FF 1976 I 113).

335 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

Capo quinto: ...

Art. 74 a 83336

336 Abrogati dall'all. n. 5 della LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1983 797; FF 1976 I 113).

Capo sesto: Contenzioso

Art. 84337 Foro speciale

In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA338, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.

337 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

338 RS 830.1

Art. 85339

339 Abrogato dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 85bis 340 Autorità federale di ricorso

1 In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA341, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato.342

2 In caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è gratuita per le parti; tuttavia, le spese possono essere accollate alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In caso di controversie di altro genere, le spese processuali sono rette dall'articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 1968343 sulla procedura amministrativa.344

3 Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto.345

340 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° mag. 1978 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

341 RS 830.1

342 Nuovo testo giusta l'all. n. 107 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

343 RS 172.021

344 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

345 Nuovo testo giusta l'all. n. 107 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Capo settimo: Disposizioni penali relative alla parte prima

Art. 87 Reati

Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per sé o per altri una prestazione a norma della presente legge che non gli spetta,

chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi,

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, omette di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori nel termine stabilito dal Consiglio federale in virtù dell'arti­colo 14,347

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese,348

chiunque viola l'obbligo del se­greto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale or­gano o funzionario, a danno di terze persone o a suo vantaggio,

chiunque non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA349),350

chiunque, nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, procedendo a una revi­sione o a un controllo, oppure alla stesura o alla presentazione del rapporto di revi­sione o di controllo viola in modo grave i suoi doveri,

chiunque utilizza sistematicamente il numero d'assicurato senza esserne autoriz­zato,351

è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.352

347 Introdotto dal n. II 1 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).

348 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

349 RS 830.1

350 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

351 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

352 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

Art. 88353 Contravvenzioni

Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,

chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,

chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti,

chiunque, nell'utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato, non adotta misure ai sensi dell'articolo 50g capoverso 2 lettera a,354

è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.355

353 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

355 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

Art. 89 Infrazioni commesse nelle aziende

1 Se l'infrazione è stata commessa nell'azienda di una persona giuridica, di una socie­tà in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, le disposizioni penali indicate negli articoli 87 e 88 si applicano alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia la persona giuridica, la società o il titolare della ditta individuale è, di regola, solidalmente responsabile per il pagamento della multa e delle spese.

2 Il capoverso 1 si applica anche alle infrazioni commesse nell'azienda di una corpo­razione o di una istituzione di diritto pubblico.

Art. 91357 Multe d'ordine

1 Chiunque viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, senza che l'infrazione sia punibile secondo gli articoli 87 e 88, è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d'ordine fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a 5000 franchi.358

2 La decisione di multa deve indicare i motivi.359

357 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

358 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

359 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

Capo ottavo: Disposizioni diverse relative alla parte prima

Art. 93362 Informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione

L'Ufficio centrale di compensazione confronta le indennità giornaliere notificategli dall'assicurazione contro la disoccupazione con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione. Se constata che una persona che ha riscosso un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione ha realizzato, nello stesso periodo, un reddito da attività lucrativa, ne informa d'ufficio, per ulteriori chiarimenti, il servizio competente dell'assicurazione contro la disoccupazione.

362 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

Art. 93bis 363 Informazione della Segreteria di Stato della migrazione

1 L'Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri d'assicu­rato delle persone dei settori dell'asilo e degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione.

2 Se constata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l'Ufficio centrale di compensazione lo comunica d'ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario e il conteggio corretto del contributo speciale.

3 La Confederazione versa un contributo forfettario per indennizzare proporzionalmente le spese sostenute dall'Ufficio centrale di compensazione e dalle casse di compensazione per il confronto, la trasmissione e la gestione dei dati.

363 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).

Art. 94364

364 Abrogato dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 95365 Assunzione delle spese e tasse postali

1 Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese:

a.
di amministrazione del Fondo di compensazione AVS;
b.
dell'Ufficio centrale di compensazione; come pure
c.
della cassa di compensazione indicata nell'articolo 62 capoverso 2 per quanto derivino dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti. Le spese risultanti dall'applicazione dell'assicurazione facoltativa sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell'ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione.366 367

1bis Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di vigilanza, dall'applicazione dell'as­sicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni.368 Dopo aver consultato il consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione AVS, il Consiglio federale fissa l'importo che può essere utilizzato per l'informazione degli assicurati.369

1ter Il Fondo di compensazione AVS assume anche le spese sostenute dalla Confederazione per effettuare o far effettuare studi scientifici sull'attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell'assicurazione.370

1quater Su richiesta dell'ufficio federale competente, il Fondo di compensazione AVS assume le spese per lo sviluppo di applicazioni informatiche che comportino agevolazioni sia per le casse di compensazione sia per gli assicurati e i datori di lavoro.371

2 Il Fondo di compensazione AVS assume le tasse postali derivanti dall'applica­zione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.372 Esse devono essere rifuse in una cifra globale all'amministrazione postale. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari delimitanti l'affran­catura in blocco.

3 Le spese derivanti all'Ufficio centrale di compensazione dall'applicazione della legge federale del 20 giugno 1952373 sugli assegni familiari nell'agricoltura e le spese per l'affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18 capo­verso 4 e 19 di tale legge.374

365 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).

366 Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

367 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

368 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

369 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

370 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

371 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

372 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

373 RS 836.1

374 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 95a375 Rimborso di ulteriori spese

Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione, oltre alle spese di cui all'articolo 95, le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d'informazione necessari per l'adempimento dei compiti previsti dall'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone376.

375 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

376 RS 0.142.112.681

Art. 96377

377 Abrogato dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 97378

378 Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

Art. 98379

379 Abrogato dall'art. 18 della LF del 19 mar. 1965 sulle prestazioni complementari all'as­sicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU 1965 535; FF 1964 1786).

Art. 100381

381 Abrogato dal n. II 409 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legisla­tivi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Art. 101bis 383 Sussidi per l'assistenza alle persone anziane

1 L'assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l'esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:384

a.
consulenza, assistenza e occupazione;
b.
corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisi­che, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a stabi­lire contatti col proprio ambiente;
c.385
coordinamento e sviluppo;
d.386
formazione continua per il personale ausiliario.

2 Il versamento dei sussidi avviene mediante contratti di prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sussidio e fissa i limiti massimi dei sussidi. Può subordinare il loro versamento ad altre condizioni e oneri. L'Ufficio federale competente conclude i contratti di prestazioni e disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.387

3 ...388

4 L'assicurazione non sussidierà le spese di cui al capoverso 1 se già sussidiate in virtù di altre leggi federali.

383 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

384 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

385 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

386 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

387 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

388 Abrogato dal n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Parte seconda: Finanziamento

Capo primo: Mezzi finanziari

Art. 102390 Norma391

1 Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:

a.
i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro;
b.392
il contributo della Confederazione;
c.
gli interessi del Fondo di compensazione AVS;
d.393
le entrate provenienti dal regresso contro i terzi responsabili.

2 L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.394

390 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

391 Nuovo testo giusta il n. II lett. c della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

392 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).

393 Introdotta dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).

394 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Art. 103395 Contributo federale

1 Il contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 102 capoverso 2.396

1bis Il contributo della Confederazione di cui al capoverso 1 è aumentato. L'aumento corrisponde:

a.
alle ripercussioni fiscali statiche stimate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni riguardo:
1.
all'imposta sull'utile,
2.
alla deduzione per autofinanziamento e agli adeguamenti in materia di imposta sul capitale,
3.
all'imposizione dei dividendi, e
4.
al principio degli apporti di capitale;
b.
al netto:
1.
delle entrate supplementari provenienti dall'aumento del tasso del contributo AVS, e
2.
dell'importo della quota federale del percento demografico a favore dell'AVS.397

1ter L'aumento è arrotondato a ventesimi di punto percentuale.398

1quater L'aumento è stabilito in base alla stima dei valori al momento dell'adozione della legge federale del 28 settembre 2018399 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS.400

2 La Confederazione devolve inoltre all'assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco.

395 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

396 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

397 Introdotto dal n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

398 Introdotto dal n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

399 RU 2019 2395

400 Introdotto dal n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Art. 104401 Copertura del contributo della Confederazione

1 Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dai proventi dell'imposizione del tabacco e delle bevande distillate. Essa lo preleva dalla riserva prevista nell'artico­lo 111.

2 L'importo residuo è coperto mediante le risorse generali.

401 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).

Capo secondo: Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i su­perstiti


Art. 107 Costituzione

1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all'articolo 102 e addebitati tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, i sussidi di cui all'articolo 69 capoverso 2 della presente legge e le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72-75 LPGA403.404

2 La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione AVS.405

3 Il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno.406

403 RS 830.1

404 Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 della LF LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).

405 Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

406 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

Art. 109408 Amministrazione

L'amministrazione del Fondo di compensazione AVS è retta dalla legge del 16 giugno 2017409 sui fondi di compensazione.

408 Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).

409 RS 830.2

Capo terzo: Riserva della Confederazione411

411 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 111412

I proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate sono accreditati di volta in volta alla riserva della Confederazione a favore dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La riserva non produce interessi.

412 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 112413

413 Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1963, con effetto dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

Capo quarto: ...

Parte terza:415 Relazione con il diritto europeo

415 Introdotta dal n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).

Art. 153a416

1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999417 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a.
regolamento (CE) n. 883/2004418;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009419;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71420;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72421.

2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del­l'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960422 istitutiva dell'As­sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a.
regolamento (CE) n. 883/2004;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72.

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Ac­cordo sulla libera circolazione delle persone e dell'alle­gato K appendice 2 della Convenzione AELS.

4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

416 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

417 RS 0.142.112.681

418 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apri­le 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).

419 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settem­bre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).

420 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazio­ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

421 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali-tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

422 RS 0.632.31

Parte quarta:423 Disposizioni finali

423 Originaria parte terza.

Art. 154 Attuazione ed esecuzione

1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è auto­rizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all'organizzazione424.

2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le rela­tive disposizioni esecutive.

424 Gli art. 9, cpv. 4, 17, 50, 51, cpv. 4, 53 a 58, 61 a 69, 71 a 73, 75, 77, cpv. 1, ultima frase, 80, cpv. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101 e 109 sono entrati in vigore il 1° ago. 1947 (DCF del 28 lug. 1947; RU 63 903).

Disposizioni finali della modifica del 28 giugno 1974426

426 RU 1974 1589. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977427 (9a revisione dell'AVS)

427 RU 1978 391 n. III 1; FF 1976 III 1


a. Primo adeguamento delle rendite da parte del Consiglio federale428

428 Questo adeguamento ha avuto luogo il 1° gen. 1980 [art. 2 dell'O del 17 set. 1979 sull'en­trata in vigore integrale della 9a revisione dell'AVS - RU 1979 1365].

1 Il primo adeguamento delle rendite avviene allorché l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge 175,5 punti. In tale momento, l'indice delle rendite giusta l'arti­colo 33ter capoverso 2 della LAVS, come anche i suoi componenti indice dei prezzi e indice dei salari, saranno stabiliti a 100 punti.

2 L'importo minimo della rendita semplice completa di vecchiaia a tenore dell'arti­colo 34 capoverso 2 della LAVS sarà allora stabilito a 550 franchi, per la data più vicina possibile. Fino a tale momento, il Consiglio federale stabilisce d'anno in anno il fattore di rivalutazione secondo l'articolo 30 capoverso 4 della LAVS in base a un indice di 167,5 punti.

3 Allo stesso momento, il più presto, il Consiglio federale può anche adeguare corri­spondentemente i limiti di reddito stabiliti negli articoli 42 capoverso 1 della LAVS e 2 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni comple­mentari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), nonché la tavola scalare giusta gli articoli 6 e 8 della LAVS.

b. a d.429 ...

429 Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

e. Applicazione del regresso nei confronti di terzi responsabili430

430 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Gli articoli 72-75 LPGA431 si applicano ai casi in cui l'evento che motiva il risarci­mento si è verificato dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

431 RS 830.1

f. Applicazione del nuovo articolo 30 capoversi 2 e 2bis della LAVS

L'articolo 30 capoversi 2 e 2bis della LAVS s'applica alle rendite sorte dopo la sua entrata in vigore. Alle rendite in corso a tale momento s'applicano le disposi­zioni previgenti, anche in caso di cambiamento del genere di rendita.

g.432 ...

432 Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1981433

433 RS 832.20, All. n. 2. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Disposizione finale della modifica del 7 ottobre 1983434

434 Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 100; FF 1983 II 149 III 843). Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994435 (10a revisione dell'AVS)

435 RU 1996 2466 II n. 1; FF 1990 II 1


a. Assoggettamento

1 Le persone finora assicurate in conformità all'articolo 1 capoverso 1 lettera c rimangono sottoposte al diritto previgente. Esse possono tuttavia chiedere l'applicazione del nuovo diritto. In caso di cambiamento di datore di lavoro, si applica il nuovo diritto.

2 Le persone, giusta l'articolo 1 capoverso 3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d'intesa con il datore di lavoro, l'adesione all'assicurazione entro il termine di un anno a partire dell'entrata in vigore della presente modificazione.

b.436 ...

436 Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

c. Introduzione di un nuovo sistema di rendite

1 Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 di­cembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data.

2 Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

3 L'accredito transitorio corrisponde alla metà dell'importo dell'accredito per com­piti educativi. Esso sarà scaglionato come segue:

Anno di nascita

Accredito transitorio pari alla metà dell'importo del­l'accredito per compiti edu­cativi

1945 e anni precedenti

16 anni

1946

14 anni

1947

12 anni

1948

10 anni

1949

8 anni

1950

6 anni

1951

4 anni

1952

2 anni

L'accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala della rendita assegnata all'avente diritto.

4 Nel calcolare la rendita di vecchiaia di assegnare alle persone divorziate si applica l'articolo 29quinquies capoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997.

5 Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, le correnti ren­dite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto secondo i seguenti principi:

a.
è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
b.
a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante per la rendita per coniugi;
c.
a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3.

6 Se ne deriva una rendita più elevata per i coniugi, la donna sposata può chiedere dal 1° gennaio 1997, che la rendita per coniugi del marito sia sostituita da due ren­dite secondo i principi del capoverso 5 e che la sua rendita sia fissata in funzione della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione.

7 Quattro anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi:

a.
è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
b.
il reddito annuo medio determinante per l'attuale rendita è dimezzato;
c.
agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3;
d.
le persone vedove ricevono un supplemento giusta l'articolo 35bis.

8 L'articolo 31 si applica parimenti alle rendite di vecchiaia delle persone vedove e divorziate fissate secondo il vecchio diritto se ciò dà rendite più elevate. Esso si applica per analogia alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio. Le rendite così aumentate sono versate soltanto su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente modifica­zione.

9 Un accredito transitorio giusta il capoverso 3 è accordato, quattro anni dopo l'en­trata in vigore della presente modificazione, alle persone divorziate la cui rendita semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi.

10 I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Con­siglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.

d. Aumento dell'età di pensionamento delle donne e introduzione della rendi­ta anticipata

1 L'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.

2 Il versamento anticipato della rendita è introdotto:

a.
al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS, al com­pi­mento dei 64 anni per gli uomini;
b.
quattro anni dopo l'entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.

3 Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gen­naio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l'articolo 40 capoverso 3.

e. Soppressione della rendita completiva per la moglie nell'AVS

1 L'età minima richiesta per la moglie che pretende una rendita completiva, giusta il previgente articolo 22bis capoverso 1, è adeguata come segue: per ogni anno civile trascorso a partire dell'entrata in vigore del nuovo articolo 22bis capoverso 1, il pre­vigente limite di età di 55 anni è aumentato di un anno.

2 La rendita completiva a favore della moglie accordata ad un assicurato che benefi­cia di una rendita di vecchiaia anticipata dev'essere ridotta conformemente all'arti­colo 40 capoverso 3.

f. Nuove disposizioni concernenti la rendita per vedove e introduzione della ren­dita per vedovi

1 Il diritto alla rendita vedovile per le donne divorziate che hanno compiuto i 45 anni il 1° gennaio 1997 è retto dalle disposizioni attualmente vigenti se non sussiste nes­sun diritto alla prestazione giusta il nuovo articolo 24a.

2 Per quanto i nuovi disposti diano diritto a una prestazione, gli articoli 23-24a e 33 si applicano anche agli eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1997. Nondimeno, le prestazioni sono concesse solo su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore.

g. Mantenimento del diritto previgente

1 L'articolo 2 del decreto federale del 19 giugno 1992437 concernente il migliora­mento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento si applica anche dopo il 31 dicembre 1995 per le rendite il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 1997. L'arti­colo 2 si applica per analogia anche agli assicurati celibi.

2 L'attuale articolo 29bis capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l'entrata in vigore della decima re­visione.

3 I datori di lavoro che il 1° gennaio 1997 hanno versato essi stessi le rendite ai dipendenti o ai loro superstiti conformemente all'articolo 51 capoverso 2 possono continuare a versare le rendite alle stesse condizioni.

437 [RU 1992 1982, 1995 510 3517 n. I 5]

h. Prestazioni accordate a cittadini di Stati che non hanno concluso conven­zioni di sicurezza sociale con la Svizzera

L'articolo 18 capoverso 2 si applica anche qualora l'evento assicurato si sia verifi­cato prima del 1° gennaio 1997, purché i contributi AVS non siano già stati rimbor­sati all'assicurato. Il diritto alla rendita ordinaria sorge tuttavia al più presto con l'en­trata in vigore. L'articolo 18 capoverso 3 si applica per le persone alle quali i contri­buti AVS non sono ancora stati rimborsati e il cui diritto al rimborso non è ancora caduto in prescrizione.

Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999438

438 RU 1999 2374 n. I 9 2385 cpv. 2 n. 2 lett. d; FF 1999 3

1 Il decreto federale del 4 ottobre 1985439 che stabilisce i contributi, federale e can­tonale, all'assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.

2 ...440

439 [RU 1985 2006, 1996 3441]

440 Abrogato dal n. I 12 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000441

1 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all'entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge442. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

2 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell'entrata in vigore della presente legge443 possono restarlo finché adempiono le condizioni d'assicurazione.

3 Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero continuano a esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell'am­montare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di red­dito.

442 In vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2000 2677).

443 In vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2000 2677).

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001444

1 Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circola­zione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001445 di emendamento della Con­venzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decor­rere dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001446. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'en­trata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001, a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

445 RS 0.632.31

446 In vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685).

Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003447

447 RU 2004 1633. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004448

1 Le persone che vivono a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria e sono assi­curate facol­tativamente all'entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004449 relativo all'e­stensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea, possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slo­vacca, Slovenia o Ungheria, continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'esten­sione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE, finché adempiono le condizioni di reddito.

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2006450

1 A tutte le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d'assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d'assicurato.

2 Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l'entrata in vigore della presente modifica può essere assegnato un numero d'assicurato secondo il diritto anteriore.

3 I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a utilizzare il numero d'assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006451

1 Fino all'entrata in vigore di un disciplinamento cantonale relativo al finanzia­­mento dell'assistenza e delle cure a domicilio, i Cantoni fissano il sussidio alle istituzioni private di utilità pubblica (Spitex) che ricevevano sussidi AVS conformemente all'articolo 101bis del diritto previgente, sulla base dei salari dell'anno precedente e dell'aliquota percentuale determinante per l'ammontare del contributo nell'anno civile prima dell'entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006452 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Essi pagano in­oltre 30 franchi per ogni giornata di permanenza nell'istituto diurno e un franco per ogni pasto consegnato.

2 ...453

452 RU 2007 5779

453 Abrogato dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

Disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 2008454

1 Le persone che vivono in Bulgaria o in Romania e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008455 relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea (Bulgaria e Romania), possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Bulgaria o in Romania continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'esten­sione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE (Bulgaria e Romania), fintantoché adempiono le condizioni di reddito.

Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011456

Computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale

L'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016457

1 Le persone che risiedono in Croazia e sono assicurate facoltativamente, all'entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016458 all'Accordo del 21 giugno 1999459 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea, possono restare assicurate durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore di detto Protocollo. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, può restare assicurato fino all'età legale di pensionamento.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Croazia continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entra­ta in vigore di detto Protocollo, finché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

Allegato460

460 Abrogata dall'art. 46 lett. a della LF del 21 mar. 1969 sull'imposizione del tabacco, con effetto dal 1° gen. 1970 (RU 1969 663; FF 1968 II 580).