01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2019 - 31.12.2023
01.01.2011 - 31.12.2018
01.01.2009 - 31.12.2010
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01.10.2002 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991 (Stato 27 dicembre 2005) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64bis e 64ter della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 19903, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e oggetto

1

La presente legge ha lo scopo di fornire un aiuto efficace alle vittime di reati e a rafforzarne i diritti.

2

L'aiuto consiste in: a. consulenza; b. protezione della vittima e tutela dei suoi diritti nel procedimento penale; c. indennizzo e riparazione morale.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

Beneficia di aiuto giusta la presente legge ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica (vittima), indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia stato colpevole.

2

Il coniuge o il partner registrato della vittima, i figli e i genitori della stessa e altre persone unite ad essa da legami analoghi sono parificati alla vittima per quanto concerne:4 a. la consulenza (art. 3 e 4); b. l'esercizio dei diritti processuali e delle pretese civili (art. 8 e 9) nella misura in cui dette persone possono far valere pretese civili contro l'autore del reato; RU 1992 2465

1 [CS

1 3, RU 1985 151]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 123 e 124 della Cost.

federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n.. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2997 2999; FF 2000 3318 3338).

3

FF 1990 II 709 4

Nuovo testo giusta il n. 20 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

312.5

Procedura penale federale 2

312.5

c. l'indennizzo e la riparazione morale (art. 11-17) nella misura in cui dette persone possono far valere pretese civili contro l'autore del reato.

Sezione 2: Consulenza

Art. 3

Consultori

1

I Cantoni provvedono affinché vi siano consultori privati o pubblici tecnicamente autonomi. Più Cantoni possono istituire consultori in comune.

2

I consultori hanno in particolare i seguenti compiti: a. prestano o procurano alla vittima un aiuto medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico; b. danno informazioni sull'aiuto alle vittime.

3

I consultori prestano il loro aiuto immediatamente e, se necessario, per lungo tempo. Devono essere organizzati in maniera tale da poter prestare in ogni momento un aiuto immediato.

4

Le prestazioni dei consultori e l'aiuto immediato da parte di terzi sono gratuiti. Per quanto la situazione personale della vittima lo giustifichi, i consultori si assumono altre spese, quali le spese di medici, di avvocati e processuali.

5

Le vittime possono rivolgersi al consultorio di loro scelta.


Art. 4

Obbligo del segreto

1

Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni.

2

L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio.

3

L'obbligo del segreto decade se l'interessato vi acconsente.

4

Chi viola l'obbligo del segreto è punito con la detenzione o con la multa.

Sezione 3: Protezione e diritti della vittima nel procedimento penale

Art. 5

Protezione della personalità 1

Le autorità tutelano la personalità della vittima in tutti gli stadi del procedimento penale.

2

All'infuori della procedura pubblica di un tribunale, le autorità e i privati possono rendere nota l'identità della vittima soltanto se necessario nell'interesse del perseguimento penale oppure se la vittima vi acconsente.

Aiuto alle vittime di reati - LF 3

312.5

3

Il tribunale ordina l'udienza a porte chiuse se lo esigono interessi preponderanti della vittima. In caso di reati contro l'integrità sessuale, l'udienza a porte chiuse è ordinata su richiesta della vittima.

4

Le autorità evitano di mettere in presenza la vittima e l'imputato se la vittima lo domanda. Tengono conto in altro modo del diritto dell'imputato di essere sentito. Un confronto può essere ordinato se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo o se un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.5 5 In caso di reati contro l'integrità sessuale, un confronto contro la volontà della vittima può essere ordinato soltanto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.6

Art. 6

Compiti della polizia e delle autorità istruttorie 1

In occasione della prima audizione la polizia informa la vittima circa l'esistenza dei consultori.

2

Essa comunica a un consultorio nome e indirizzo della vittima. Avverte previamente la vittima della possibilità di rifiutare tale comunicazione.

3

Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere di essere interrogate da persone del loro sesso. Tale regola si applica parimenti alla procedura d'inchiesta.


Art. 7

Assistenza e rifiuto di deporre 1

La vittima può farsi accompagnare da una persona di fiducia se è interrogata come teste o persona tenuta a dare informazioni.

2

Può rifiutarsi di deporre su fatti concernenti la sua sfera intima.


Art. 8

Diritti processuali

1

La vittima può intervenire come parte nel procedimento penale. In particolare può: a. far valere le sue pretese civili; b. chiedere che un tribunale pronunci in merito al rifiuto di aprire il procedimento o alla desistenza;

c. impugnare la decisione del tribunale con gli stessi rimedi di diritto dell'imputato sempre ch'essa fosse già parte nella procedura e nella misura in cui la decisione riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.

2

In tutti gli stadi della procedura le autorità informano la vittima sui suoi diritti. Su richiesta, le comunicano gratuitamente le decisioni e le sentenze.

5

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2997 2999; FF 2000 3318 3338).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2997 2999; FF 2000 3318 3338).

Procedura penale federale 4

312.5


Art. 9

Pretese civili

1

Per quanto l'imputato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.

2

Il tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.

3

Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare la vittima ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.

4

Per quanto concerne le pretese civili, i Cantoni possono emanare disposizioni diverse per la procedura del decreto di accusa e per i procedimenti contro fanciulli e adolescenti.


Art. 10

Composizione del tribunale giudicante Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro sesso.

Sezione 3a: 7 Disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità dei minori vittime nel procedimento penale
a Definizione del

minore

Per minore ai sensi degli articoli 10b-10d s'intende la vittima che al momento dell'apertura del procedimento penale ha meno di 18 anni.

b Confronto tra il minore e l'imputato 1

In caso di reati contro l'integrità sessuale, le autorità non devono mettere a confronto il minore con l'imputato.

2

In caso di altri reati, il confronto è escluso se esso provoca al minore un forte trauma psichico.

3

È fatto salvo il confronto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.

c Audizione del minore

1

Durante tutto il procedimento, il minore non può essere sottoposto, di regola, a più di due audizioni.

7

Introdotta dal n. I dell'O del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2997 2999; FF 2000 3318 3338).

Aiuto alle vittime di reati - LF 5

312.5

2

La prima audizione deve avvenire il più presto possibile. È condotta da un funzionario inquirente formato allo scopo, in presenza di uno specialista. Le parti esercitano i loro diritti mediante la persona incaricata dell'interrogatorio. L'audizione si svolge in un locale appropriato ed è registrata su video. La persona incaricata dell'interrogatorio e lo specialista raccolgono le loro osservazioni particolari in un rapporto.

3

È predisposta una seconda audizione se, nel corso della prima audizione, le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti o se ciò è necessario nell'interesse dell'inchiesta o nell'interesse del minore. Per quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima audizione. Per il resto, le disposizioni del capoverso 2 sono applicabili.

4

L'autorità può derogare all'articolo 7 capoverso 1 ed escludere dal procedimento la persona di fiducia nel caso in cui quest'ultima possa esercitare un'influenza determinante sul minore.

d Non luogo a procedere 1

L'autorità competente incaricata del procedimento penale può eccezionalmente decidere il non luogo a procedere se: a. l'interesse del minore lo esige imperativamente e questo prevale chiaramente sull'interesse dello Stato ad esercitare l'azione penale e b. il minore o, in caso d'incapacità di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.

2

In caso di non luogo a procedere secondo il capoverso 1, l'autorità competente provvede affinché siano ordinate, se necessario, misure di protezione del minore.

3

Contro la decisione di non luogo a procedere presa in ultima istanza cantonale è ammissibile il ricorso per nullità alla corte di cassazione penale del Tribunale federale. L'imputato, il minore8 o il suo rappresentante legale e il procuratore sono legittimati a ricorrere.

Sezione 4: Indennizzo e riparazione morale

Art. 11

Aventi diritto e competenza 1

La vittima di un reato commesso in Svizzera può chiedere un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il reato. L'articolo 346 del Codice penale svizzero9 si applica per analogia.

2

Se l'evento si è verificato all'estero, la vittima può chiedere un indennizzo o una riparazione morale soltanto in quanto non ottenga prestazioni sufficienti da uno Stato straniero.

8

Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRCRU 1974 1051]

9

RS 311.0

Procedura penale federale 6

312.5

3

Una persona di cittadinanza svizzera e domiciliata in Svizzera, se è vittima di un reato all'estero, può chiedere al Cantone di domicilio un indennizzo o una riparazione morale in quanto non ottenga prestazioni sufficienti da uno Stato straniero.


Art. 12

Condizioni

1

La vittima ha diritto a un indennizzo per il danno subìto se i suoi redditi determinanti ai sensi dell'articolo 3c della legge federale del 19 marzo 196510 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) non superano il quadruplo dell'importo superiore destinato alla copertura del fabbisogno vitale fissato conformemente all'articolo 3b capoverso 1 lettera a di detta legge. Sono determinanti i redditi presumibili dopo il reato.11 2

Una riparazione morale può essere accordata alla vittima, indipendentemente dal suo reddito, quando la gravità dell'offesa e circostanze particolari lo giustificano.


Art. 13

Calcolo dell'indennità 1

L'indennità è fissata in funzione dell'entità del danno e dei redditi della vittima. Se i redditi non superano l'importo limite destinato alla copertura del fabbisogno vitale ai sensi della LPC, l'indennità copre integralmente il danno; se sono superiori a questo importo, l'indennità è ridotta.12 2 L'indennità può essere ridotta se la vittima, con comportamento colpevole, ha contribuito in modo preponderante a creare o ad aggravare il danno.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare minimo e massimo delle indennità.

Può emanare altre prescrizioni relative al calcolo dell'indennità.


Art. 14

Sussidiarietà delle prestazioni statali 1

Le prestazioni che la vittima ha ricevuto a titolo di risarcimento del danno materiale o di riparazione morale sono dedotte dall'indennità, rispettivamente dalla somma assegnata a titolo di riparazione morale. Fanno eccezione le prestazioni d'indennizzo (in particolare rendite e liquidazioni in capitale) delle quali è già stato tenuto conto nel calcolo dei redditi determinanti (art. 12 cpv. 1)13.

2

Se l'autorità ha assegnato un'indennità o una somma a titolo di riparazione morale, le pretese spettanti alla vittima in ragione del reato passano al Cantone, fino a concorrenza dell'ammontare versato. Queste pretese hanno priorità rispetto a quelle che la vittima può ancora far valere nonché ai diritti di regresso di terzi.

3

Il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell'autore del reato se necessario per il suo reinserimento sociale.

10 RS

831.30

11 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2960; FF 1997 I 1085).

12 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2960; FF 1997 I 1085).

13 Nuovo testo del per. giusta il n. III della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2952 2960; FF 1997 I 1085).

Aiuto alle vittime di reati - LF 7

312.5


Art. 15

Acconto

Dopo un esame sommario della domanda d'indennizzo, è accordato un acconto alla vittima se: a. essa ha bisogno immediatamente d'aiuto finanziario; o b. le conseguenze del reato non sono determinabili a breve termine con sufficiente certezza.


Art. 16

Procedura e perenzione 1

I Cantoni prevedono una procedura semplice, rapida e gratuita.

2

L'autorità accerta i fatti d'ufficio.

3

La vittima deve presentare all'autorità le domande di indennizzo e di riparazione morale entro due anni a contare dalla data del reato; altrimenti le sue pretese decadono.


Art. 17

Protezione giuridica

I Cantoni designano un'autorità di ricorso unica, indipendente dall'amministrazione, che ha pieno potere cognitivo.

Sezione 5: Aiuti finanziari e disposizioni finali

Art. 18

Aiuto alla formazione e aiuto finanziario della Confederazione 1

La Confederazione promuove la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime. Tiene conto dei bisogni particolari dei minori vittime di reati contro l'integrità sessuale. Accorda relativi aiuti finanziari.14 2 La Confederazione accorda ai Cantoni, per un periodo limitato a sei anni, un aiuto finanziario per l'attuazione del sistema d'aiuto alle vittime. Questo aiuto è ripartito tra i Cantoni in funzione della loro capacità finanziaria e della loro popolazione.

Ogni due anni i Cantoni rendono conto al Consiglio federale dell'utilizzazione dell'aiuto finanziario.

3

Se, in seguito ad avvenimenti straordinari, un Cantone deve far fronte a spese particolarmente elevate, la Confederazione può concedere aiuti finanziari supplementari.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2997 2999; FF 2000 3318 3338).

Procedura penale federale 8

312.5


Art. 19

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell' entrata in vigore: 1° gennaio 199315 15

DCF del 18 nov. 1992 (RU 1992 2470).

Aiuto alle vittime di reati - LF 9

312.5

Allegato


Modificazione di leggi federali 1. Il Codice penale svizzero16 è modificato come segue: Art. 37
n. 1, primo comma
...


Art. 60

...


2. La legge federale del 15 giugno 193417 sulla procedura penale è modificata come segue: Titolo precedente l'articolo 74 ... Art. 88bis
...
Art. 106 cpv. 1bis ... Art. 115 cpv. 1 Art. 120 ...


Art. 137
cpv. 1, terzo periodo e 175 cpv. 3 Abrogati
Art. 210 ...

16

RS 311.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.

17

RS 312.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

Procedura penale federale 10

312.5


Art. 221
cpv. 1 e 1bis ...
Art. 228 cpv. 2 e 3 ... Art. 228 cpv. 4 Abrogato Art. 231 cpv. 1 ...


Art. 238
cpv. 2 ...
Art. 270 cpv. 1 ... Art. 270 cpv. 3 e 4 Abrogati Art. 278 cpv. 3 ... 3. Il Codice penale militare è modificato come segue: Art. 42a ...

4. La procedura penale militare del 23 marzo 197918 è modificata come segue:

Titolo precedente l'art. 74 ...

18

RS 322.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

Aiuto alle vittime di reati - LF 11

312.5


Art. 84a
...
Art. 112 ...


Art. 113
...
Art. 114 cpv. 1 ... Art. 118 ...


Art. 119
cpv. 2 lett. d
...


Art. 122
cpv. 1 ...
Art. 154 cpv. 2 ... Art. 163 ...


Art. 164
cpv. 1, 4 e 5 ...
Art. 173 cpv 1bis ... Art. 174 cpv. 2 ...

Procedura penale federale 12

312.5


Art. 175
cpv. 2 ...
Art. 179 titolo e cpv. 1 ... Art. 181 cpv. 2 ... Art. 183 cpv. 2 e 2bis ... Art. 186 cpv. 1bis ... Art. 193 ...


Art. 196
...
Art. 199 ...


Art. 202
lett. d
...