312.5
Legge federale
concernente l'aiuto alle vittime di reati
(LAV)
del 23 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2025)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 123 e 124 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 20052,
decreta:
1 Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all'aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).
2 Hanno diritto all'aiuto alle vittime anche il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi (congiunti).
3 Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l'autore:
- a.
- sia stato rintracciato;
- b.
- si sia comportato in modo colpevole;
- c.
- abbia agito intenzionalmente o per negligenza.
L'aiuto alle vittime comprende:
- a.
- la consulenza e l'aiuto immediato;
- b.
- l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori;
- c.
- il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi;
- d.
- l'indennizzo;
- e.
- la riparazione morale;
- f.
- l'esenzione dalle spese processuali;
- g.3
- …
1 L'aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera.
2 Se il reato è stato commesso all'estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all'articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali.
1 Le prestazioni dell'aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se l'autore del reato o un'altra persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni insufficienti.
2 Chi chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per ottenere prestazioni da terzi.
La consulenza, l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori sono gratuiti per la vittima e i suoi congiunti.
1 Hanno diritto a un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi e all'indennizzo solo le vittime e i loro congiunti i cui redditi determinanti non superano il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).5
2 I redditi computabili dell'avente diritto sono calcolati secondo l'articolo 11 LPC; sono determinanti i redditi probabili dopo il reato.6
3 La riparazione morale è concessa indipendentemente dai redditi dell'avente diritto.
1 Se, conformemente alla presente legge, un Cantone fornisce aiuto alle vittime, le pretese a prestazioni analoghe spettanti alla vittima o ai suo congiunti in ragione del reato passano al Cantone fino a concorrenza delle prestazioni cantonali.
2 Queste pretese sono prioritarie rispetto ad altre che l'avente diritto può far valere e rispetto alle pretese di regresso di terzi.
3 Il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell'autore del reato se ne risultassero pregiudicati gli interessi degni di protezione della vittima o dei suoi congiunti o la reintegrazione sociale dell'autore del reato.
1 Le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime e a determinate condizioni ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. Gli obblighi relativi sono retti dalla procedura applicabile.
2 Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all'estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime in Svizzera. Se la vittima vi acconsente, ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai congiunti della vittima.
I collaboratori dei servizi e delle autorità cantonali che decidono sugli aiuti finanziari, sull'indennizzo o sulla riparazione morale non sottostanno all'obbligo di denuncia.
1 I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore di attività. Tengono conto al riguardo dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime.
2 I consultori possono essere istituiti in comune da più Cantoni.
1 I consultori possono esaminare gli atti delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali riguardanti procedimenti ai quali la vittima o i suoi congiunti partecipano, per quanto essi vi acconsentano.
2 Il diritto di esaminare gli atti può essere negato ai consultori soltanto se, secondo il diritto procedurale determinante, tale rifiuto potrebbe essere opposto anche alla parte lesa.
1 Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio. Sono fatti salvi gli obblighi di testimone secondo il Codice di procedura penale9.10
2 L'obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente.
3 Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale.11
4 Chi viola l'obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti.
2 Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti.12
1 I consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato).
2 Se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine).
3 I consultori possono fornire queste loro prestazioni per il tramite di terzi.
1 Le prestazioni comprendono l'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori procurano un alloggio d'emergenza alla vittima o ai suoi congiunti.
2 Una persona domiciliata all'estero che è stata vittima di un reato in Svizzera ha inoltre diritto a contributi alle spese di cura nel suo luogo di domicilio.
1 I Cantoni provvedono affinché alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato l'aiuto immediato di cui necessitano.
2 La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi a un consultorio indipendentemente dal momento della commissione del reato.
3 La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi al consultorio di loro scelta.
I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi:
- a.
- integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale;
- b.
- proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale.
1 Se il reato è commesso all'estero, hanno diritto a un aiuto conformemente al presente capitolo:
- a.
- la vittima, se era domiciliata in Svizzera al momento del reato e al momento in cui ha depositato la domanda;
- b.
- i congiunti della vittima, se erano anch'essi domiciliati in Svizzera al momento del reato e al momento in cui hanno depositato la domanda.
2 L'aiuto è accordato solo se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato non fornisce prestazioni o fornisce prestazioni insufficienti.
1 Il Cantone che fornisce prestazioni secondo il presente capitolo a favore di una persona domiciliata in un altro Cantone è indennizzato da quest'ultimo.
2 Se non esiste alcun disciplinamento intercantonale sulla ripartizione delle spese, il Cantone di domicilio versa contributi forfettari al Cantone che ha versato le prestazioni. La base di calcolo è data dalla somma delle spese di tutti i Cantoni per le prestazioni ai sensi del presente capitolo, divisa per il numero di beneficiari di queste prestazioni.
1 La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a un indennizzo per il danno subito a seguito della lesione o della morte della vittima.
2 Il danno è stabilito secondo gli articoli 45 (risarcimento in caso di morte) e 46 (risarcimento in caso di lesione corporale) del Codice delle obbligazioni14. Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4.
3 Non sono considerati i danni materiali e i danni che possono dar luogo a prestazioni di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine secondo l'articolo 13.
4 I danni all'economia domestica e i danni legati all'incapacità di fornire assistenza ai propri congiunti sono considerati solo se comportano costi supplementari o una diminuzione dell'attività lucrativa.
1 Le prestazioni che il richiedente ha ottenuto da terzi a titolo di risarcimento del danno sono computate sull'importo del danno.
2 L'indennizzo copre il danno:
- a.
- integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale;
- b.
- proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale e il quadruplo di tale importo.15
3 L'importo dell'indennizzo è di 130 000 franchi al massimo; non è versato un indennizzo se risultasse inferiore a 500 franchi.16
4 L'indennizzo può essere versato in più rate.
L'autorità cantonale accorda un acconto se:
- a.
- l'avente diritto ha bisogno immediatamente di aiuto finanziario; e
- b.
- le conseguenze del reato non sono determinabili a breve termine con sufficiente certezza.
1 La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni17 si applicano per analogia.
2 Il diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.
1 La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.
2 La riparazione morale ammonta al massimo a:
- a.
- 76 000 franchi per la vittima;
- b.
- 38 000 franchi per i congiunti.18
3 Le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.
Chiunque intenda far valere il suo diritto a un indennizzo o a una riparazione morale o ottenere un acconto su un indennizzo deve presentare una domanda all'autorità cantonale competente.
1 La vittima e i suoi congiunti devono presentare la domanda di indennizzo e di riparazione morale entro cinque anni dal reato o dalla conoscenza del reato; in caso contrario cadono in perenzione.
2 La vittima può presentare la domanda fino al compimento dei 25 anni di età:
- a.
- per i reati di cui all'articolo 97 capoverso 2 del Codice penale19 e all'articolo 55 capoverso 2 del Codice penale militare del 13 giugno 192720;
- b.
- per omicidio tentato ai danni di giovani di età inferiore ai 16 anni.
3 Se hanno fatto valere pretese civili in un procedimento penale prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1 o 2, la vittima o i suoi congiunti possono ancora presentare una domanda d'indennizzo o riparazione morale entro un anno dalla decisione definitiva concernente le pretese civili o l'abbandono del procedimento penale.
1 È competente il Cantone sul cui territorio è stato commesso il reato.
2 Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l'evento si è verificato in più luoghi, è competente:
- a.
- il Cantone nel quale è stata aperta per prima l'istruzione penale;
- b.
- il Cantone di domicilio dell'avente diritto se non è stata aperta un'istruzione penale;
- c.
- il Cantone nel quale è stata depositata la prima domanda d'indennizzo o di riparazione morale se non è stata aperta un'istruzione penale e se l'avente diritto non è domiciliato in Svizzera.
1 L'indennizzo e la riparazione morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi se la vittima ha contribuito a causare o ad aggravare la lesione.
2 L'indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione.
3 La riparazione morale può essere ridotta se l'avente diritto è domiciliato all'estero e, in base al costo della vita nel luogo di domicilio, risultasse sproporzionata.
Non sono dovuti interessi per l'indennizzo e la riparazione morale.
1 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida. La decisione concernente l'acconto è presa dopo un esame sommario della domanda di indennizzo.
2 L'autorità cantonale competente accerta d'ufficio i fatti.
3 I Cantoni designano un'autorità di ricorso unica, indipendente dall'amministrazione; tale autorità ha pieno potere cognitorio.
1 Per i loro procedimenti concernenti la concessione di consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine, indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti.
2 È fatto salvo l'addossamento delle spese in caso di procedimenti temerari.
3 La vittima e i suoi congiunti non devono rimborsare le spese derivanti da gratuito patrocinio.
1 La Confederazione accorda aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime.
2 Tiene conto dei bisogni particolari di alcune categorie di vittime, in particolare delle esigenze dei minorenni vittime di reati contro l'integrità sessuale.
1 Se, a seguito di eventi straordinari, un Cantone deve sostenere spese particolarmente elevate, la Confederazione può accordargli indennità.
2 In caso di eventi straordinari, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, coordina se necessario l'attività dei consultori e delle autorità cantonali competenti.
Il Consiglio federale provvede a far valutare periodicamente l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità delle misure previste dalla presente legge.
1 Il Consiglio federale adegua periodicamente al rincaro gli importi massimi e minimi di cui all'articolo 20 capoverso 3; può adeguare periodicamente al rincaro anche gli importi massimi e minimi di cui all'articolo 23 capoverso 2.
2 Esso emana prescrizioni per il calcolo dei contributi forfettari cantonali di cui all'articolo 18 capoverso 2 e per i rilevamenti statistici necessari a tal fine.
3 Il Consiglio federale può altresì emanare prescrizioni sulle modalità dei contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da privati, dell'indennizzo e della riparazione morale; può in particolare introdurre forfait o tariffe per la riparazione morale. In tal ambito, può derogare al disciplinamento previsto dalla LPC22 per tener conto della situazione particolare della vittima e dei suoi congiunti.
La legge federale del 4 ottobre 199123 concernente l'aiuto alle vittime di reati è abrogata.
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
Sono retti dal diritto previgente:24
- a.
- il diritto all'indennizzo o alla riparazione morale per reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge; per il diritto all'indennizzo o alla riparazione morale per reati commessi meno di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge sono determinanti i termini previsti dall'articolo 25;
- b.
- le domande pendenti di contributi alle spese presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Indipendentemente dal fatto che entri in vigore prima la nuova LAV o la nuova LPC, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, le disposizioni della nuova LAV ricevono il seguente tenore:26
…
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200927