01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2019 - 31.12.2023
01.01.2011 - 31.12.2018
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2008
01.10.2002 - 31.12.2006
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
concernente l'aiuto alle vittime di reati
(LAV)

del 4 ottobre 1991 (Stato 24 settembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64bis e 64ter della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 19902, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e oggetto

1 La presente legge ha lo scopo di fornire un aiuto efficace alle vittime di reati e a
rafforzarne i diritti.

2 L'aiuto consiste in: a.

consulenza;

b.

protezione della vittima e tutela dei suoi diritti nel procedimento penale; c.

indennizzo e riparazione morale.


Art. 2

Campo d'applicazione

1 Beneficia di aiuto giusta la presente legge ogni persona che a causa di un reato è
stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica (vittima), indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia stato colpevole.

2 Il coniuge, i figli e i genitori della vittima nonché altre persone unite alla vittima da
legami analoghi sono parificati alla vittima per quanto concerne: a.

la consulenza (art. 3 e 4); b.

l'esercizio dei diritti processuali e delle pretese civili (art. 8 e 9) nella misura
in cui dette persone possono far valere pretese civili contro l'autore del reato; c.

l'indennizzo e la riparazione morale (art. 11-17) nella misura in cui dette
persone possono far valere pretese civili contro l'autore del reato.

RU 1992 2465 1

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123 e 124 della Costituzione federale
del 18 aprile 1999 (RS 101).

2

FF 1990 II 709 312.5

Procedura penale federale 2

312.5

Sezione 2: Consulenza

Art. 3

Consultori

1 I Cantoni provvedono affinché vi siano consultori privati o pubblici tecnicamente
autonomi. Più Cantoni possono istituire consultori in comune.

2 I consultori hanno in particolare i seguenti compiti: a.

prestano o procurano alla vittima un aiuto medico, psicologico, sociale,
materiale e giuridico; b.

danno informazioni sull'aiuto alle vittime.

3 I consultori prestano il loro aiuto immediatamente e, se necessario, per lungo tempo. Devono essere organizzati in maniera tale da poter prestare in ogni momento un
aiuto immediato.

4 Le prestazioni dei consultori e l'aiuto immediato da parte di terzi sono gratuiti. Per
quanto la situazione personale della vittima lo giustifichi, i consultori si assumono
altre spese, quali le spese di medici, di avvocati e processuali.

5 Le vittime possono rivolgersi al consultorio di loro scelta.


Art. 4

Obbligo del segreto

1 Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni.

2 L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio.

3 L'obbligo del segreto decade se l'interessato vi acconsente.

4 Chi viola l'obbligo del segreto è punito con la detenzione o con la multa.

Sezione 3: Protezione e diritti della vittima nel procedimento penale

Art. 5

Protezione della personalità 1 Le autorità tutelano la personalità della vittima in tutti gli stadi del procedimento
penale.

2 All'infuori della procedura pubblica di un tribunale, le autorità e i privati possono
rendere nota l'identità della vittima soltanto se necessario nell'interesse del perseguimento penale oppure se la vittima vi acconsente.

3 Il tribunale ordina l'udienza a porte chiuse se lo esigono interessi preponderanti
della vittima. In caso di reati contro l'integrità sessuale, l'udienza a porte chiuse è
ordinata su richiesta della vittima.

4 Le autorità evitano di mettere in presenza la vittima e l'imputato se la vittima lo domanda. Tengono conto in altro modo del diritto dell'imputato di essere sentito. Un
confronto può essere ordinato se il diritto dell'imputato di essere sentito non può es

Aiuto alle vittime di reati - LF 3

312.5

sere garantito in altro modo o se un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.3 5 In caso di reati contro l'integrità sessuale, un confronto contro la volontà della vittima può essere ordinato soltanto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può
essere garantito in altro modo.4

Art. 6

Compiti della polizia e delle autorità istruttorie 1 In occasione della prima audizione la polizia informa la vittima circa l'esistenza dei
consultori.

2 Essa comunica a un consultorio nome e indirizzo della vittima. Avverte previamente la vittima della possibilità di rifiutare tale comunicazione.

3 Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere di essere interrogate
da persone del loro sesso. Tale regola si applica parimenti alla procedura d'inchiesta.


Art. 7

Assistenza e rifiuto di deporre 1 La vittima può farsi accompagnare da una persona di fiducia se è interrogata come
teste o persona tenuta a dare informazioni.

2 Può rifiutarsi di deporre su fatti concernenti la sua sfera intima.


Art. 8

Diritti processuali

1 La vittima può intervenire come parte nel procedimento penale. In particolare può: a.

far valere le sue pretese civili; b.

chiedere che un tribunale pronunci in merito al rifiuto di aprire il procedimento o alla desistenza; c.

impugnare la decisione del tribunale con gli stessi rimedi di diritto
dell'imputato sempre ch'essa fosse già parte nella procedura e nella misura
in cui la decisione riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il
giudizio in merito a quest'ultime.

2 In tutti gli stadi della procedura le autorità informano la vittima sui suoi diritti. Su
richiesta, le comunicano gratuitamente le decisioni e le sentenze.


Art. 9

Pretese civili

1 Per quanto l'imputato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il
tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.

2 Il tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le
pretese civili.

3

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° ott. 2002
(RU 2002 2997 2999; FF 2000 3318 3338).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° ott. 2002
(RU 2002 2997 2999; FF 2000 3318 3338).

Procedura penale federale 4

312.5

3 Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il
tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile
e per il rimanente rinviare la vittima ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.

4 Per quanto concerne le pretese civili, i Cantoni possono emanare disposizioni diverse per la procedura del decreto di accusa e per i procedimenti contro fanciulli e
adolescenti.


Art. 10

Composizione del tribunale giudicante Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro sesso.

Sezione 3a: 5
Disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità
dei minori vittime nel procedimento penale

a Definizione del minore Per minore ai sensi degli articoli 10b-10d s'intende la vittima che al momento dell'apertura del procedimento penale ha meno di 18 anni.

b Confronto tra il minore e l'imputato 1 In caso di reati contro l'integrità sessuale, le autorità non devono mettere a confronto il minore con l'imputato.

2 In caso di altri reati, il confronto è escluso se esso provoca al minore un forte trauma psichico.

3 È fatto salvo il confronto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere
garantito in altro modo.

c Audizione del minore

1 Durante tutto il procedimento, il minore non può essere sottoposto, di regola, a più
di due audizioni.

2 La prima audizione deve avvenire il più presto possibile. È condotta da un funzionario inquirente formato allo scopo, in presenza di uno specialista. Le parti esercitano i loro diritti mediante la persona incaricata dell'interrogatorio. L'audizione si
svolge in un locale appropriato ed è registrata su video. La persona incaricata dell'interrogatorio e lo specialista raccolgono le loro osservazioni particolari in un rapporto.

5

Introdotta dal n. I dell'O del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2997
2999; FF 2000 3318 3338).

Aiuto alle vittime di reati - LF 5

312.5

3 È predisposta una seconda audizione se, nel corso della prima audizione, le parti
non hanno potuto esercitare i loro diritti o se ciò è necessario nell'interesse dell'inchiesta o nell'interesse del minore. Per quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima audizione. Per il resto, le disposizioni del capoverso
2 sono applicabili.

4 L'autorità può derogare all'articolo 7 capoverso 1 ed escludere dal procedimento la
persona di fiducia nel caso in cui quest'ultima possa esercitare un'influenza determinante sul minore.

d Non luogo a procedere 1 L'autorità competente incaricata del procedimento penale può eccezionalmente decidere il non luogo a procedere se: a.

l'interesse del minore lo esige imperativamente e questo prevale chiaramente
sull'interesse dello Stato ad esercitare l'azione penale e b.

il minore o, in caso d'incapacità di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.

2 In caso di non luogo a procedere secondo il capoverso 1, l'autorità competente
provvede affinché siano ordinate, se necessario, misure di protezione del minore.

3 Contro la decisione di non luogo a procedere presa in ultima istanza cantonale è
ammissibile il ricorso per nullità alla corte di cassazione penale del Tribunale federale. L'imputato, il minore6 o il suo rappresentante legale e il procuratore sono legittimati a ricorrere.

Sezione 4: Indennizzo e riparazione morale

Art. 11

Aventi diritto e competenza 1 La vittima di un reato commesso in Svizzera può chiedere un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il reato. L'articolo 346 del
Codice penale svizzero7 si applica per analogia.

2 Se l'evento si è verificato all'estero, la vittima può chiedere un indennizzo o una
riparazione morale soltanto in quanto non ottenga prestazioni sufficienti da uno
Stato straniero.

3 Una persona di cittadinanza svizzera e domiciliata in Svizzera, se è vittima di un
reato all'estero, può chiedere al Cantone di domicilio un indennizzo o una riparazione morale in quanto non ottenga prestazioni sufficienti da uno Stato straniero.

6

Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC) 7

RS 311.0

Procedura penale federale 6

312.5


Art. 12

Condizioni

1 La vittima ha diritto a un indennizzo per il danno subìto se i suoi redditi determinanti ai sensi dell'articolo 3c della legge federale del 19 marzo 19658 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(LPC) non superano il quadruplo dell'importo superiore destinato alla copertura del
fabbisogno vitale fissato conformemente all'articolo 3b capoverso 1 lettera a di detta
legge. Sono determinanti i redditi presumibili dopo il reato.9 2 Una riparazione morale può essere accordata alla vittima, indipendentemente dal
suo reddito, quando la gravità dell'offesa e circostanze particolari lo giustificano.


Art. 13

Calcolo dell'indennità 1 L'indennità è fissata in funzione dell'entità del danno e dei redditi della vittima. Se
i redditi non superano l'importo limite destinato alla copertura del fabbisogno vitale
ai sensi della LPC, l'indennità copre integralmente il danno; se sono superiori a questo importo, l'indennità è ridotta.10 2 L'indennità può essere ridotta se la vittima, con comportamento colpevole, ha contribuito in modo preponderante a creare o ad aggravare il danno.

3 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare minimo e massimo delle indennità.
Può emanare altre prescrizioni relative al calcolo dell'indennità.


Art. 14

Sussidiarietà delle prestazioni statali 1 Le prestazioni che la vittima ha ricevuto a titolo di risarcimento del danno materiale o di riparazione morale sono dedotte dall'indennità, rispettivamente dalla somma assegnata a titolo di riparazione morale. Fanno eccezione le prestazioni d'indennizzo (in particolare rendite e liquidazioni in capitale) delle quali è già stato tenuto
conto nel calcolo dei redditi determinanti (art. 12 cpv. 1)11.

2 Se l'autorità ha assegnato un'indennità o una somma a titolo di riparazione morale,
le pretese spettanti alla vittima in ragione del reato passano al Cantone, fino a concorrenza dell'ammontare versato. Queste pretese hanno priorità rispetto a quelle che
la vittima può ancora far valere nonché ai diritti di regresso di terzi.

3 Il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell'autore del reato
se necessario per il suo reinserimento sociale.


Art. 15

Acconto

Dopo un esame sommario della domanda d'indennizzo, è accordato un acconto alla
vittima se:

8

RS 831.30

9

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2960; FF 1997 I 1085).

10

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2960; FF 1997 I 1085).

11

Nuovo testo del per. giusta il n. III della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2952 2960; FF 1997 I 1085).

Aiuto alle vittime di reati - LF 7

312.5

a.

essa ha bisogno immediatamente d'aiuto finanziario; o b.

le conseguenze del reato non sono determinabili a breve termine con sufficiente certezza.


Art. 16

Procedura e perenzione 1 I Cantoni prevedono una procedura semplice, rapida e gratuita.

2 L'autorità accerta i fatti d'ufficio.

3 La vittima deve presentare all'autorità le domande di indennizzo e di riparazione
morale entro due anni a contare dalla data del reato; altrimenti le sue pretese decadono.


Art. 17

Protezione giuridica

I Cantoni designano un'autorità di ricorso unica, indipendente dall'amministrazione,
che ha pieno potere cognitivo.

Sezione 5: Aiuti finanziari e disposizioni finali

Art. 18

Aiuto alla formazione e aiuto finanziario della Confederazione 1 La Confederazione promuove la formazione specifica del personale dei consultori e
delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime. Tiene conto dei bisogni particolari dei
minori vittime di reati contro l'integrità sessuale. Accorda relativi aiuti finanziari.12 2 La Confederazione accorda ai Cantoni, per un periodo limitato a sei anni, un aiuto
finanziario per l'attuazione del sistema d'aiuto alle vittime. Questo aiuto è ripartito
tra i Cantoni in funzione della loro capacità finanziaria e della loro popolazione.
Ogni due anni i Cantoni rendono conto al Consiglio federale dell'utilizzazione
dell'aiuto finanziario.

3 Se, in seguito ad avvenimenti straordinari, un Cantone deve far fronte a spese particolarmente elevate, la Confederazione può concedere aiuti finanziari supplementari.


Art. 19

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell' entrata in vigore: 1° gennaio 199313 12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° ott. 2002
(RU 2002 2997 2999; FF 2000 3318 3338).

13

DCF del 18 nov. 1992 (RU 1992 2470).

Procedura penale federale 8

312.5

Allegato


Modificazione di leggi federali 1. Il Codice penale svizzero14 è modificato come segue: Art. 37
n. 1, primo comma
...


Art. 60

...

2. La legge federale sulla procedura penale15 è modificata come segue: Titolo precedente l'articolo 74 ...


Art. 88bis

...


Art. 106
cpv. 1bis
...


Art. 115
cpv. 1
Art. 120

...


Art. 137
cpv. 1, terzo periodo e 175 cpv. 3
Abrogati


Art. 210

...


Art. 221
cpv. 1 e 1bis
...

14

RS 311.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.

15

RS 312.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

Aiuto alle vittime di reati - LF 9

312.5


Art. 228
cpv. 2 e 3
...


Art. 231
cpv. 1
...


Art. 238
cpv. 2
...


Art. 270
cpv. 1
...


Art. 278
cpv. 3
...


3. Il Codice penale militare16 è modificato come segue: Art. 42a

...

4. La procedura penale militare17 è modificata come segue: Titolo precedente l'art. 74 ...


Art. 84a

...

16

RS 321.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.

17

RS 322.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

Procedura penale federale 10

312.5


Art. 112

...


Art. 113

...


Art. 114
cpv. 1
...


Art. 118

...


Art. 119
cpv. 2 lett. d
...


Art. 122
cpv. 1
...


Art. 154
cpv. 2
...


Art. 163

...


Art. 164
cpv. 1, 4 e 5
...


Art. 173
cpv 1bis
...


Art. 174
cpv. 2
...


Art. 175
cpv. 2
...


Art. 179
titolo e cpv. 1
...

Aiuto alle vittime di reati - LF 11

312.5


Art. 181
cpv. 2
...


Art. 183
cpv. 2 e 2bis
...


Art. 186
cpv. 1bis
...


Art. 193

...


Art. 196

...


Art. 199

...


Art. 202
lett. d
...

Procedura penale federale 12

312.5