01.01.2021 - * / In vigore
01.01.2001 - 31.12.2020
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1

Legge federale sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull'azienda delle telecomunicazioni, LATC) del 30 aprile 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 36, 55bis e 64 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 19963, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente legge disciplina la costituzione e l'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (azienda).


Art. 2

Natura giuridica e iscrizione nel registro di commercio 1

L'azienda è una società anonima di diritto speciale. La sua organizzazione è regolata dalla presente legge, dallo statuto e dalle disposizioni in materia di società anonima.

2

L'azienda è iscritta nel registro di commercio con la ragione sociale indicata nello statuto.


Art. 3

Scopo 1 L'azienda fornisce in Svizzera e all'estero servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione come pure prodotti e prestazioni in tale ambito.

2

Essa può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere tale scopo, in particolare acquistare e alienare fondi, prendere in prestito e investire capitali sul mercato monetario e finanziario come pure costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.

RU 1997 2480 1 [CS

1 3; RU 1985 150]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 92, 93, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 24 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

3 FF

1996 III 1201

Poste

2

784.11


Art. 4

Diritto applicabile

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, all'azienda si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sulla società anonima.

Sezione 2: Capitale azionario e cerchia di azionisti

Art. 5

Capitale azionario

L'ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione sono fissati nello statuto.


Art. 6

Posizione della Confederazione e partecipazione di terzi 1

La Confederazione è azionista dell'azienda e deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

2

L'alienazione di titoli di partecipazione a terzi e la sottoscrizione di titoli di partecipazione da parte di terzi hanno luogo nei limiti del capoverso 1 conformemente alle disposizioni sulla società anonima.

3

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi che la Confederazione intende raggiungere in qualità di azionista principale dell'azienda.

Sezione 3: Organi

Art. 7

Organi Gli organi dell'azienda sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione, la direzione e l'ufficio di revisione.


Art. 8

Assemblea generale

I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni5 sulla società anonima.


Art. 9

Consiglio d'amministrazione

1

Il consiglio d'amministrazione ha i compiti inalienabili e irrevocabili indicati nell'articolo 716a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni6.

2

Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di membri o a singoli membri. Esso provvede affinché tutti i membri siano adeguatamente informati.

4 RS

220

5 RS

220

6 RS

220

Organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione 3

784.11

3

Al personale dell'azienda deve essere assicurata una rappresentanza adeguata nel consiglio d'amministrazione.


Art. 10

Direzione 1 La direzione cura la gestione dell'azienda conformemente al regolamento d'organizzazione.

2

Essa può designare procuratori e altri mandatari.


Art. 11

Ufficio di revisione

I compiti dell'ufficio di revisione sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni7 sulla società anonima.

Sezione 4:

Rendiconto, impiego degli utili e assoggettamento fiscale

Art. 12

Rendiconto Il rendiconto dell'azienda è allestito conformemente alle disposizioni sulla società anonima.


Art. 13

Costituzione di riserve L'azienda costituisce riserve secondo le disposizioni in materia di società anonima.

Essa è in particolare autorizzata a costituire riserve statutarie che servono a formare un capitale proprio secondo criteri di economia aziendale.


Art. 14

Impiego degli utili

L'assemblea generale dell'azienda fissa, nella deliberazione sull'impiego degli utili, un dividendo sulla base dell'utile del bilancio.


Art. 15

Assoggettamento fiscale

L'azienda è sottoposta alle norme fiscali previste per le società di capitali private.

Sezione 5: Personale

Art. 16

Rapporti d'impiego

1

Il personale dell'azienda è assunto secondo il diritto privato.

2

L'azienda è tenuta a negoziare con le associazioni del personale la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.

7 RS

220

Poste

4

784.11

3

Se non riescono a trovare un accordo, l'azienda e le associazioni del personale deferiscono le questioni litigiose a una commissione arbitrale. La commissione arbitrale sottopone alle parti sociali proposte di soluzione.


Art. 17

Previdenza professionale

1

Il personale dell'azienda è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione.

2

L'azienda può gestire, con l'approvazione del Consiglio federale, casse pensioni proprie o affiliarsi ad altri istituti di previdenza.

Sezione 6: Rapporti giuridici, responsabilità e procedura

Art. 18

Rapporti giuridici e responsabilità 1

I rapporti giuridici tra l'azienda e la clientela sono retti dalle disposizioni del diritto privato.

2

La responsabilità dell'azienda, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. La legge sulla responsabilità8 non è applicabile.


Art. 19

Procedura 1 Le controversie tra l'azienda e la clientela sottostanno alla giurisdizione civile.

2

e 3 ...9

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20

Organizzazione della

Posta

Se la legge federale del 30 aprile 199710 sull'organizzazione delle poste non dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all'entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie per la trasformazione del dicastero Posta dell'Azienda delle PTT in un ente autonomo dotato di personalità giuridica propria. Il Consiglio federale determina gli organi e i loro poteri e tiene adeguatamente conto delle esigenze di autonomia per quanto riguarda l'esercizio, le partecipazioni e la situazione finanziaria.


Art. 21

Costituzione dell'azienda

1

Con la sua costituzione, l'azienda continua la gestione delle parti dell'Azienda delle PTT che forniscono servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione.

8 RS

170.32

9

Abrogati dal n. 24 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

10 RS

783.1

Organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione 5

784.11

2

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:

a. il Consiglio federale decide il bilancio d'apertura dell'azienda; b. il Consiglio federale indica i diritti di proprietà fondiaria e diritti reali limitati come pure gli accordi obbligatori che sono trasferiti all'azienda o alle società da essa designate o controllate;

c. il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione, ne designa il presidente, delibera in merito al primo statuto e sceglie l'ufficio di revisione; d. il consiglio d'amministrazione dell'azienda nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza, approva il preventivo ed emana il regolamento d'organizzazione.

3

In relazione con l'allestimento del bilancio d'apertura, il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l'ultimo rapporto di gestione dell'Azienda delle PTT; il consiglio di amministrazione dell'Azienda delle PTT presenta la proposta.

4

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni può rettificare mediante decisione i trasferimenti di cui al capoverso 2 lettera b entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 22

Personalità giuridica

Con l'entrata in vigore della presente legge l'azienda acquista personalità giuridica.


Art. 23

Ripresa degli attivi e dei passivi 1

Con l'entrata in vigore della presente legge l'azienda riprende gli attivi e i passivi delle parti dell'ente di cui continua la gestione secondo l'articolo 21 capoverso 1.

2

I fondi e i diritti reali limitati dell'Azienda delle PTT, trasferiti all'azienda o alle società da essa designate o controllate, devono essere intestati nel registro fondiario all'azienda o alla società affiliata senza conseguenze fiscali e tributarie, previa relativa richiesta.


Art. 24

Ripresa e adeguamento dei rapporti giuridici 1

Con la sua costituzione, l'azienda riprende i diritti e gli obblighi dell'Azienda delle PTT derivanti dai rapporti di diritto amministrativo, costituiti sulla base della legislazione sulle telecomunicazioni e sulla radiodiffusione. Questi rapporti giuridici vengono regolati contrattualmente conformemente alle disposizioni del diritto privato.

2

L'azienda invia alla sua clientela le nuove regolamentazioni contrattuali che sostituiscono i rapporti di diritto amministrativo precedenti e fissa un termine adeguato entro il quale il cliente può risolvere il rapporto. Se un cliente comunica per scritto entro questo termine di non accettare la nuova regolamentazione, il suo rapporto giuridico con l'azienda cessa alla scadenza del termine. Se si tratta di un abbonamento con durata minima, le tasse per il tempo non ancora trascorso dovute all'azienda sono calcolate conformemente al diritto previgente.

Poste

6

784.11

3

Alle decisioni e ai ricorsi pendenti emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge è applicabile il diritto previgente. Per le pretese derivanti da prestazioni fornite secondo il nuovo diritto, l'attuale dichiarazione di abbonamento vale come titolo di rigetto dell'opposizione.

4

I contratti di diritto privato stipulati dall'Azienda delle PTT e ripresi dall'azienda non subiscono modifiche in seguito a questa trasformazione.


Art. 25

Ripresa e adeguamento dei rapporti d'impiego 1

L'azienda continua quale datore di lavoro i rapporti d'impiego esistenti.

2

Fino alla scadenza del periodo amministrativo 1997-2000, il personale è sottoposto alla legislazione sul personale federale.

3

Dal 1° gennaio 2001 i rapporti d'impiego sono regolati sulla base del diritto relativo al contratto di lavoro.

4

In casi motivati, l'azienda può assumere personale secondo il Codice delle obbligazioni11 già prima del 1° gennaio 2001.


Art. 26

Disavanzo tecnico della Cassa pensioni della Confederazione La Confederazione può riprendere il vuoto di copertura della Cassa pensioni della Confederazione a favore dell'azienda affinché quest'ultima raggiunga una quota di capitale proprio adeguata nel suo bilancio d'apertura. L'onere assunto dalla Confederazione è iscritto all'attivo nel conto capitale della Confederazione e ammortizzato a carico del conto economico degli anni successivi.


Art. 27

Prestiti all'azienda

La Confederazione può concedere all'azienda prestiti della tesoreria durante un periodo di transizione.


Art. 28

Trasformazione di prestiti in capitale proprio La Confederazione può trasformare prestiti in capitale proprio per raggiungere una quota di capitale proprio adeguata nel bilancio d'apertura dell'azienda. La trasformazione è registrata nel conto capitale della Confederazione.


Art. 29

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

L'articolo 16 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199812 Il numero 14 dell'allegato entra in vigore il 1° gennaio 2001 11 RS

220

12 DCF del 12 nov. 1997 (RU 1997 2485).

Organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione 7

784.11

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. La legge del 6 ottobre 196013 sull'organizzazione delle PTT è abrogata.

2. La legge sull'organizzazione dell'amministrazione14 è modificata come segue:


Art. 58
cpv. 1 lett. E
...


Art. 36
cpv. 2
...


Art. 62a

...


Art. 62b

...


Art. 65
cpv. 2
...

13 [RU

1961 17, 1970 706 1623, 1977 2117, 1979 114 art. 68 679, 1987 600 art. 17 n. 4, 1992 288 all. n. 31 581 appendice n. 3, 1993 901 all. n. 16, 1995 3680 n. II 4 5489 n. II.

RU 1997 2465 appendice n. 1].

14 [RU

1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510 581 all. n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1, 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 art. 63].

15 RS

172.221.10. Modificato dal n. 4 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste (RS 783.1).

Poste

8

784.11

4. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria16 è modificata come segue:


Art. 32
cpv. 3
...


Art. 119
cpv. 1
...

5. La legge federale sul diritto penale amministrativo17 è modificata come segue:


Art. 48
cpv. 3
...

6. La legge del 9 ottobre 199218 sulla statistica federale è modificata come segue:

16 RS

173.110. Modificato dal n. 5 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste (RS 783.1).

17 RS

313.0. Modificato dal n. 8 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste (RS 783.1).

18 RS

431.01. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

19 RS

451. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

Organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione 9

784.11

8. La legge federale sulle finanze della Confederazione20 è modificata come segue:


10. La legge federale del 14 dicembre 199022 sull'imposta federale diretta è modificata come segue: Art. 112
cpv. 3
...

20 RS

611.0. Modificato dal n. 11 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste (RS 783.1).

21 RS

611.010. Modificato dal n. 12 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste (RS 783.1).

22 RS

642.11. Modificato dal n. 14 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste (RS 783.1).

Poste

10

784.11

11. La legge federale del 24 giugno 190223 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole è modificata come segue: Introduzione di un titolo abbreviato e di un'abbreviazione ...


Art. 42

...


Art. 57
cpv. 2
...


12. La legge federale del 21 dicembre 194824 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Art. 100bis
cpv. 2
...


Art. 104

...

13. La legge federale del 3 ottobre 195125 sugli stupefacenti è modificata come segue:

23 RS

734.0. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

24 RS

748.0. Modificato dal n. 18 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste (RS 783.1).

25 RS

812.121. Modificato dal n. 19 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste (RS 783.1).

Organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione 11

784.11


15. La legge federale del 23 dicembre 195327 sulla Banca nazionale è modificata come segue: Art. 53
cpv. 4
...

26 RS

822.21. Modificato dal n. 20 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste (RS 783.1).

27 RS

951.11. Modificato dal n. 21 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste (RS 783.1).

Poste

12

784.11