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420.2

Legge federale
sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione

(Legge su Innosuisse, LASPI)

del 17 giugno 2016 (Stato 1° gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 64 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 20152,

decreta:

Sezione 1: Agenzia e obiettivo

Art. 1 Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione

1 L'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.

2 Essa si organizza in modo autonomo e tiene una propria contabilità.

3 Essa prende in modo indipendente le decisioni in materia di promozione.

4 Essa è gestita in base ai principi dell'economia aziendale.

5 Il Consiglio federale stabilisce la sede dell'Agenzia.

6 L'Agenzia è iscritta nel registro di commercio con la denominazione di «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)».

Art. 2 Obiettivo

1 Attraverso Innosuisse la Confederazione intende promuovere l'innovazione fondata sulla scienza nell'interesse dell'economia e della società.

2 Per raggiungere questo obiettivo Innosuisse rispetta i principi e i mandati di cui all'articolo 6 della legge federale del 14 dicembre 20123 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) e adempie i compiti di cui all'articolo 3 della presente legge.

Sezione 2: Compiti e collaborazione

Art. 3 Compiti

1 Innosuisse è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline presenti nei centri di ricerca universitari di cui all'articolo 4 lettera c LPRI4.

2 Essa gestisce la promozione dell'innovazione secondo gli articoli 18 capoversi 1 e 2 nonché 19-23 LPRI.5

3 Essa rappresenta la Confederazione presso organizzazioni e organi internazionali operanti nel settore della promozione dell'innovazione secondo l'articolo 28 capoverso 2 lettera c LPRI, nella misura in cui vi sia autorizzata dal Consiglio federale, dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), e prende provvedimenti e decisioni nell'ambito della partecipazione della Confederazione a tali organizzazioni e organi.

4 Nel suo ambito di competenza, essa fornisce informazioni sui programmi nazionali e internazionali e sulla presentazione di domande di sussidio. A tal fine può elaborare offerte di informazione insieme a terzi.6

5 Essa partecipa alla preparazione degli atti normativi della Confederazione relativi alla promozione dell'innovazione, per quanto riguardino i compiti di cui ai capoversi 2 e 3.

6 Nella misura in cui il Consiglio federale le affidi questo compito, Innosuisse realizza programmi di promozione tematici.

7 Essa coordina le proprie attività con i provvedimenti adottati a livello regionale e cantonale, in particolare per sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza nonché per assicurare la consulenza in materia di trasferimento di sapere e tecnologie.

4 RS 420.1

5 Nuovo testo giusta l'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

6 Nuovo testo giusta l'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 47 Partecipazione a soggetti giuridici

Nei limiti fissati dagli obiettivi strategici del Consiglio federale, Innosuisse può partecipare a soggetti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato a scopo non lucrativo.

7 Nuovo testo giusta l'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Sezione 3: Organizzazione

Art. 5 Organi

Gli organi di Innosuisse sono:

a.
il consiglio d'amministrazione;
b.
la direzione;
c.
il Consiglio dell'innovazione;
d.
l'ufficio di revisione.
Art. 6 Consiglio d'amministrazione: statuto, nomina, organizzazione e relazioni d'interesse

1 Il consiglio d'amministrazione è l'organo direttivo supremo di Innosuisse. Si compone di 5-7 membri del mondo scientifico ed economico esperti in materia di promozione dell'innovazione.

2 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente. Esso li nomina periodicamente per un mandato di quattro anni, rinnovabile. La durata del mandato di un membro del consiglio d'amministrazione è limitata a otto anni, quello del presidente a 12 anni, tenuto conto di un eventuale mandato svolto in quanto membro del consiglio d'amministrazione. Il Consiglio federale può revocare il mandato a membri del consiglio d'amministrazione per gravi motivi.8

3 I candidati alla nomina nel consiglio d'amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

4 I membri del consiglio d'amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi di Innosuisse. Devono dichiarare le loro relazioni d'interesse.

5 Il consiglio d'amministrazione adotta le misure organizzative necessarie a tutelare gli interessi di Innosuisse e a prevenire conflitti d'interesse.

6 Il Consiglio federale stabilisce gli onorari dei membri del consiglio d'amministrazione e le altre condizioni contrattuali. Il contratto stipulato dai membri del consiglio d'amministrazione con Innosuisse è retto dal diritto pubblico.

7 I membri del consiglio d'amministrazione comunicano senza indugio al medesimo eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d'interesse. Il consiglio d'amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione ne chiede la revoca al Consiglio federale.

8 I membri del consiglio d'amministrazione sono tenuti al segreto d'ufficio durante il mandato e anche dopo la cessazione dello stesso.

8 Nuovo testo del secondo, terzo e quarto per. giusta l'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 7 Consiglio d'amministrazione: compiti

1 Il consiglio d'amministrazione:

a.
emana il regolamento di organizzazione;
b.
adotta, su proposta del Consiglio dell'innovazione, il programma pluriennale di cui all'articolo 45 LPRI9;
c.
provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento;
d.
emana un regolamento sull'accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi;
e.
emana l'ordinanza sui sussidi di cui all'articolo 23 e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;
f.
emana l'ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;
g.
rappresenta Innosuisse quale parte contraente ai sensi dell'articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 200010 sul personale federale (LPers);
h.
decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; sottopone per approvazione al Consiglio federale la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro;
i.
decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;
j.
nomina:
1.
i membri del Consiglio dell'innovazione,
2.
gli esperti di cui all'articolo 10 capoverso 2, su proposta del Consiglio dell'innovazione;
k.
emana un'ordinanza sugli onorari e sulle altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell'innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti di cui all'articolo 10 capoverso 2 e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;
l.
esercita la vigilanza sul Consiglio dell'innovazione e sulla direzione;
m.
provvede a istituire un sistema di controllo interno e un sistema di gestione dei rischi adeguati a Innosuisse;
n.
adotta il budget;
o.
redige e adotta un rapporto di gestione per ogni esercizio e sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione riveduto; nel contempo gli presenta la proposta di discarico del consiglio d'amministrazione e una proposta circa l'impiego di eventuali utili. Pubblica il rapporto di gestione una volta approvato;
p.
sottopone al Consiglio federale la richiesta d'indennità di cui all'articolo 15;
q.
disciplina nel regolamento di organizzazione le attività di comunicazione di Innosuisse.

2 Esso può istituire un servizio di verifica della conformità incaricato di assisterlo nei suoi compiti di vigilanza.

Art. 8 Direzione

1 La direzione è l'organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.

2 Ha in particolare i seguenti compiti:11

a.
gestisce gli affari e dirige la segreteria;
b.12
prende decisioni nell'ambito di cui all'articolo 3 capoverso 4 della presente legge nonché nell'ambito di cui all'articolo 21 capoversi 1 lettere b-c e 3 LPRI13;
bbis.14
decide sull'entrata nel merito delle domande di promozione nei settori di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3; se le domande sono formalmente inammissibili o manifestamente incomplete non entra nel merito e notifica l'esito mediante decisione;
c.15
prepara le basi per le decisioni del Consiglio dell'innovazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 e, nel caso delle domande per le quali è decisa l'entrata nel merito, gli sottopone una proposta tenendo conto dei mezzi finanziari disponibili; se il Consiglio dell'innovazione non si allinea alla proposta e non si raggiunge un accordo, la direzione sottopone le divergenze al consiglio d'amministrazione;
d.
emana decisioni e stipula contratti in base alle decisioni del Consiglio dell'innovazione;
e.
esercita la vigilanza sul budget di Innosuisse e sullo stato degli impegni assunti e previsti; è responsabile della gestione finanziaria, del reporting e del controlling delle attività promosse;
f.
assiste il consiglio d'amministrazione e il Consiglio dell'innovazione nella preparazione degli affari;
g.
riferisce periodicamente al consiglio d'amministrazione e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;
h.
decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale di Innosuisse; è fatto salvo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i;
i.
adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

11 Nuovo testo giusta l'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

12 Nuovo testo giusta l'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

13 RS 420.1

14 Introdotta dall'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

15 Nuovo testo giusta l'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 9 Consiglio dell'innovazione: statuto, nomina, organizzazione e relazioni d'interesse

1 Il Consiglio dell'innovazione è l'organo specializzato di Innosuisse per i compiti di cui all'articolo 10.

2 Esso si compone di almeno 15 e al massimo 25 membri.

3 I candidati alla nomina nel Consiglio dell'innovazione sono scelti in funzione delle loro competenze in materia di innovazione fondata sulla scienza e del loro rapporto con la pratica nell'economia e nella società.

4 I membri sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile. La durata del mandato di un membro del Consiglio dell'innovazione è limitata a otto anni.16

5 I candidati alla nomina nel Consiglio dell'innovazione devono dichiarare al consiglio d'amministrazione le loro relazioni d'interesse.

6 I membri del Consiglio dell'innovazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi di Innosuisse. Devono dichiarare le loro relazioni d'interesse.

7 Essi comunicano senza indugio al consiglio d'amministrazione eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d'interesse. Quest'ultimo riferisce in merito nel rapporto di gestione annuale. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio dell'innovazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione lo revoca.

8 I membri del Consiglio dell'innovazione sono tenuti al segreto d'ufficio durante il mandato e anche dopo la cessazione dello stesso.

16 Nuovo testo giusta l'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 10 Consiglio dell'innovazione: compiti

1 Il Consiglio dell'innovazione:

a.17
decide in merito alle domande di promozione nei settori di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3, salvo che la decisione sia affidata a un altro organo; se le sue decisioni differiscono dalle proposte della direzione di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera c, gliene presenta la motivazione;
b.
segue, dal punto di vista scientifico e dell'innovazione, l'esecuzione delle attività promosse secondo la lettera a;
c.18
seleziona i fornitori di prestazioni di cui agli articoli 20 capoverso 3 e 21 capoverso 2 LPRI19;
d.
elabora e sottopone al consiglio d'amministrazione proposte concernenti la strategia e gli strumenti di promozione;
e.
elabora e sottopone al consiglio d'amministrazione i programmi pluriennali;
f.
per ogni strumento di promozione, emana le disposizioni d'esecuzione concernenti i costi computabili per il calcolo dei sussidi e i requisiti relativi alla presentazione delle domande.

2 Esso può proporre al consiglio d'amministrazione la nomina di esperti per valutare le domande nel suo settore di attività e per seguire i lavori dei progetti. Agli esperti si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 9 capoversi 5-8 sulla dichiarazione delle relazioni d'interesse e sul segreto d'ufficio.

17 Nuovo testo giusta l'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

18 Nuovo testo giusta l'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

19 RS 420.1

Art. 11 Ufficio di revisione

1 Il Consiglio federale nomina l'ufficio di revisione.

2 Le disposizioni del diritto della società anonima relative alla revisione ordinaria si applicano per analogia alla revisione e all'ufficio di revisione.

3 L'ufficio di revisione verifica il conto annuale e, nella relazione annuale, l'attuazione di una gestione dei rischi adeguata a Innosuisse nonché le informazioni sullo sviluppo del personale.

4 Esso presenta al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale un rapporto esauriente sui risultati di tale verifica.

5 Il Consiglio federale può incaricare l'organo di revisione di accertare determinati fatti.

6 Il Consiglio federale può revocare l'ufficio di revisione.

Sezione 4: Personale

Art. 12 Condizioni di assunzione

1 I membri della direzione e il rimanente personale sottostanno:

a.
alla LPers20; e
b.
alle disposizioni d'esecuzione della LPers, salvo disposizione contraria emanata dal consiglio d'amministrazione secondo il capoverso 2.

2 Il consiglio d'amministrazione emana se necessario ulteriori disposizioni d'esecuzione sulle condizioni di assunzione; tali disposizioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

3 Innosuisse è il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Art. 13 Cassa pensioni

1 I membri della direzione e il rimanente personale sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente agli articoli 32a-32m LPers21.

2 Innosuisse è il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers. Fa parte della cassa di previdenza della Confederazione. È applicabile l'articolo 32d capoverso 3 LPers.

Sezione 5: Finanziamento e finanze

Art. 14 Finanziamento

Innosuisse finanzia le sue attività mediante:

a.
le indennità versate dalla Confederazione (art. 15);
b.
i mezzi finanziari di terzi (art. 16);
c.
le restituzioni secondo la legge del 5 ottobre 199022 sui sussidi.
Art. 15 Indennità della Confederazione

La Confederazione accorda annualmente a Innosuisse indennità per le spese derivanti dall'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 capoversi 2-4 e 6 nonché per le spese di esercizio.

Art. 16 Mezzi finanziari di terzi

1 Innosuisse può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi purché ciò sia compatibile con i suoi obiettivi, i suoi compiti e la sua indipendenza.

2 I mezzi finanziari di terzi provengono in particolare da liberalità di terzi.

Art. 17 Rapporto di gestione

1 Il rapporto di gestione comprende il conto annuale (chiusura contabile singola) e la relazione annuale.

2 Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

3 La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sulle priorità in materia di politica del personale e sulle relazioni d'interesse dei membri degli organi e su quelle degli esperti di cui all'articolo 10 capoverso 2.

4 Il conto annuale e la relazione annuale devono essere verificati dall'ufficio di revisione.

Art. 18 Presentazione dei conti

1 La presentazione dei conti di Innosuisse espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

2 La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su norme generalmente riconosciute.

3 Le norme d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno indicate nell'allegato al bilancio.

4 La contabilità d'esercizio deve comprovare i costi e i ricavi delle singole attività di promozione.

5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni relative alla presentazione dei conti.

Art. 19 Riserve

1 Innosuisse può costituire riserve. I mezzi finanziari di terzi di cui all'articolo 16 capoverso 2 possono essere destinati alle riserve.

2 Le riserve non possono superare il 15 per cento del budget annuale.23 I mezzi finanziari di terzi non sono compresi.

3 In casi eccezionali il Consiglio federale può autorizzare il superamento temporaneo dell'aliquota massima di cui al capoverso 2 qualora gli oneri non iscritti nel bilancio di Innosuisse per i sussidi di promozione dell'innovazione giustifichino questa misura.24

23 Nuovo testo giusta l'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

24 Introdotto dall'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Art. 20 Tesoreria

1 L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità di Innosuisse nell'ambito della sua tesoreria centrale.

2 Essa accorda a Innosuisse mutui a condizioni di mercato per garantirgli la solvibilità necessaria all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

3 L'AFF e Innosuisse disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 21 Imposte

1 Le prestazioni di Innosuisse sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

2 È fatto salvo il diritto federale concernente:

a.
l'imposta sul valore aggiunto;
b.
l'imposta preventiva;
c.
le tasse di bollo.
Art. 22 Immobili

1 La Confederazione concede in locazione a Innosuisse gli immobili necessari.

2 Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione. Questa provvede alla loro manutenzione.

3 La Confederazione fattura a Innosuisse un importo adeguato per la locazione degli immobili.

4 La costituzione della locazione e le sue modalità sono disciplinate in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e Innosuisse.

5 D'intesa con la Confederazione, Innosuisse può prendere in locazione gli immobili necessari da soggetti esterni alla Confederazione o, se opportuno, farsi cedere un diritto di usufrutto da terzi.

Sezione 6: Ordinanza sui sussidi

Art. 23

Il consiglio d'amministrazione stabilisce nell'ordinanza sui sussidi in particolare:

a.
gli strumenti di promozione di Innosuisse;
b.
le condizioni della promozione e del sostegno;
bbis.25 i casi in cui ai partner attuatori possono essere versati sussidi in virtù dell'articolo 19 capoverso 1bis LPRI26;
bter.27
i criteri per determinare l'importo delle prestazioni proprie delle giovani imprese e delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 19 capoversi 3bis28 e 3ter LPRI;
c.29
la procedura di selezione dei fornitori di prestazioni secondo gli articoli 20 capoverso 3 e 21 capoverso 2 LPRI;
d.
le condizioni e le modalità di concessione dei sussidi a partner di ricerca esteri nell'ambito di progetti d'innovazione transfrontalieri;
e.
le modalità di calcolo dei sussidi e del loro versamento.

25 Introdotta dall'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

26 RS 420.1

27 Introdotta dall'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 15 apr. 2022 (RU 2022 221; FF 2021 480).

28 In vigore il 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

29 Nuovo testo giusta l'all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

Sezione 7: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 24 Obiettivi strategici

1 Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici di Innosuisse nell'ambito dell'obiettivo e dei compiti di cui agli articoli 2 e 3.

2 Negli obiettivi strategici fissa anche il limite massimo delle spese amministrative.

Art. 25 Vigilanza

1 Il Consiglio federale esercita la vigilanza su Innosuisse preservandone l'indipendenza professionale.

2 Il Consiglio federale esercita la vigilanza in particolare mediante:

a.
la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d'amministrazione;
b.
l'approvazione della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;
c.
la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione;
d.
l'approvazione dell'ordinanza sui sussidi;
e.
l'approvazione dell'ordinanza sugli onorari e sulle altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell'innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti di cui all'articolo 10 capoverso 2;
f.
l'approvazione dell'ordinanza sul personale;
g.
l'approvazione del rapporto di gestione e la decisione in merito all'impiego di eventuali utili;
h.
la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici;
i.
il discarico del consiglio d'amministrazione.

3 Esso ha il diritto di visionare tutti i documenti relativi all'attività di Innosuisse e di informarsi in qualsiasi momento sulle sue attività.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 27 Istituzione di Innosuisse

1 Innosuisse sostituisce la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI). Subentra nei rapporti giuridici esistenti e, se necessario, li ridefinisce.

2 Il Consiglio federale fissa la data in cui Innosuisse acquisisce la personalità giuridica.

3 Esso definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti a Innosuisse e approva il relativo inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio d'apertura.

4 Esso emana le disposizioni e prende le decisioni e qualsiasi altra misura necessaria al trasferimento. Può segnatamente mettere a disposizione di Innosuisse i crediti preventivati per la CTI nel bilancio della Confederazione se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi finanziari necessari all'adempimento dei compiti di Innosuisse.

5 Il trasferimento di diritti, obblighi e valori e le iscrizioni nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione all'istituzione di Innosuisse sono esenti da tasse e imposte.

6 La legge del 3 ottobre 200330 sulle fusioni non è applicabile all'istituzione di Innosuisse.

Art. 28 Trasferimento dei rapporti di lavoro

1 I rapporti di lavoro del personale della segreteria della CTI sono trasferiti a Innosuisse alla data fissata dal Consiglio federale e a partire da tale data sottostanno al diritto in materia di personale di Innosuisse. È fatta salva la nomina della direzione.

2 Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, il settore di attività, il luogo di lavoro e l'unità organizzativa. Il salario percepito fino a tale data è garantito per due anni, a condizione che sussista un rapporto di lavoro.

3 Entro due mesi al massimo, Innosuisse sottopone al personale ripreso un contratto di lavoro a nome di Innosuisse che sostituisce il contratto precedente. Tale contratto non prevede un periodo di prova.

4 I ricorsi del personale in corso al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro sono giudicati in base al diritto anteriore.

Art. 29 Datore di lavoro competente

1 Innosuisse è il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

a.
che sottostanno alla CTI secondo il diritto anteriore; e
b.
la cui rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti della previdenza professionale versata da PUBLICA abbia iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Innosuisse è il datore di lavoro competente anche se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità è sopravvenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30 Rettifica delle iscrizioni nei registri

Nei cinque anni successivi all'acquisizione della personalità giuridica da parte di Innosuisse, il DEFR può rettificare mediante decisione, senza l'addebito di tasse o emolumenti, le iscrizioni nei registri di cui all'articolo 27 capoverso 5.

Art. 31 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:31 1° gennaio 2018
Art. 1 cpv. 5, 5 a 13, 18, 20 cpv. 3, 22 a 26, 27 cpv. 2 a 6, e 28: 1° gennaio 2017.

31 DCF del 16 nov. 2016.

Allegato

(art. 26)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...32

32 Le mod. possono essere consultate alla RU 2016 4259.