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172.056.1

Legge federale
sugli appalti pubblici

(LAPub)

del 21 giugno 2019 (Stato 1° gennaio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
in esecuzione del Protocollo del 30 marzo 20122 che modifica l'Accordo
sugli appalti pubblici;
in esecuzione degli articoli 3 e 8 dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;
in esecuzione dell'articolo 3 dell'allegato R della Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;
in esecuzione di altre convenzioni internazionali che prevedono impegni in materia di accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20175,

decreta:

Capitolo 1: Oggetto, scopo e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente legge si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

Art. 2 Scopo

La presente legge persegue:

a.
un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell'economia pubblica;
b.
la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
c.
il trattamento paritario e non discriminatorio degli offerenti;
d.
il promovimento di una concorrenza efficace ed equa tra gli offerenti, in particolare mediante misure contro gli accordi illeciti in materia di concorrenza e contro la corruzione.
Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

a.
offerenti: le persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato oppure gruppi di tali persone che offrono prestazioni, chiedono di partecipare a un bando pubblico o chiedono che sia loro trasferito un compito pubblico o che sia loro rilasciata una concessione;
b.
impresa pubblica: l'impresa sulla quale le autorità dello Stato possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante in virtù di rapporti di proprietà, di una partecipazione finanziaria o delle disposizioni applicabili a tali imprese; si presume un'influenza dominante se l'impresa è finanziata in prevalenza dallo Stato o da altre imprese pubbliche, se la sua direzione è soggetta alla vigilanza dello Stato o di altre imprese pubbliche o se il suo organo di amministrazione, direzione o vigilanza è composto in maggioranza da membri nominati dallo Stato o da altre imprese pubbliche;
c.
ambito di applicazione dei trattati internazionali: il campo d'applicazione degli impegni internazionali della Svizzera relativi agli appalti pubblici;
d.
condizioni di lavoro: le disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni6 relative al contratto di lavoro, le disposizioni normative dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro usuali per il luogo e il settore;
e.
disposizioni in materia di tutela dei lavoratori: le disposizioni del diritto pubblico del lavoro, comprese le disposizioni della legge del 13 marzo 19647 sul lavoro e del pertinente diritto di esecuzione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.

Capitolo 2: Campo d'applicazione

Sezione 1: Campo d'applicazione soggettivo

Art. 4 Committenti

1 Alla presente legge sottostanno come committenti:

a.
le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo l'articolo 2 della legge del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e le pertinenti prescrizioni di esecuzione applicabili al momento del bando;
b.
le autorità giudiziarie della Confederazione;
c.
il Ministero pubblico della Confederazione;
d.
i Servizi del Parlamento.

2 Le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni di servizi pubbliche e alle quali sono conferiti diritti esclusivi o speciali sottostanno alla presente legge a condizione che esercitino in Svizzera attività in uno dei seguenti settori:

a.
messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile o approvvigionamento di queste reti in acqua potabile;
b.
messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o approvvigionamento di queste reti in energia elettrica;
c.
messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto;
d.
messa a disposizione dei vettori nel traffico fluviale di porti interni o di altri terminali di trasporto;
e.
messa a disposizione di servizi postali nel settore del servizio riservato secondo la legge del 17 dicembre 20109 sulle poste;
f.
messa a disposizione o gestione di ferrovie, compresi i trasporti effettuati avvalendosi di tali infrastrutture;
g.
messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o approvvigionamento di queste reti in gas o calore; o
h.
sfruttamento di un'area geografica delimitata per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.

3 I committenti di cui al capoverso 2 sottostanno alla presente legge unicamente nel caso di appalti pubblici nel settore di attività descritto, non però per le loro altre attività.

4 Il terzo che aggiudica una commessa pubblica per conto di uno o più committenti sottostà alla presente legge come il committente che rappresenta.

Art. 5 Diritto applicabile

1 Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale partecipano a un appalto pubblico, è applicabile il diritto dell'ente pubblico il cui committente assume la maggior parte del finanziamento. La presente legge non si applica se la quota cantonale supera complessivamente la quota della Confederazione.

2 In deroga ai principi che precedono, più committenti partecipanti a un appalto pubblico possono, di comune accordo, sottoporre l'appalto pubblico al diritto di un committente partecipante.

3 Le imprese pubbliche o private che godono di diritti esclusivi o speciali conferiti dalla Confederazione o che eseguono compiti nell'interesse nazionale possono scegliere di sottoporre i loro appalti pubblici al diritto applicabile presso la loro sede o al diritto federale.

Art. 6 Offerenti

1 Secondo la presente legge sono ammessi a presentare un'offerta gli offerenti della Svizzera, nonché gli offerenti di altri Stati nei confronti dei quali la Svizzera si è impegnata contrattualmente a garantire l'accesso al mercato nel quadro degli impegni assunti reciprocamente.

2 Gli offerenti esteri sono ammessi a presentare un'offerta per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, a condizione che il loro Stato accordi la reciprocità o che il committente vi acconsenta.

3 Il Consiglio federale tiene un elenco degli Stati che si sono impegnati ad accordare alla Svizzera l'accesso al mercato. L'elenco è aggiornato periodicamente.

Art. 7 Esenzione dall'assoggettamento

1 Se in un mercato settoriale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 esiste una concorrenza efficace, su proposta di un committente o dell'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp), mediante ordinanza il Consiglio federale esenta integralmente o parzialmente dall'assoggettamento alla presente legge gli appalti pubblici in tale mercato.

2 Prima di emanare l'ordinanza, il Consiglio federale consulta la Commissione della concorrenza, l'OiAp e le cerchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia nel rispetto del segreto d'affari.

Sezione 2: Campo d'applicazione oggettivo

Art. 8 Commessa pubblica

1 Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente.

2 Si distinguono le seguenti prestazioni:

a.
prestazioni edili;
b.
forniture;
c.
prestazioni di servizi.

3 Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere combinate o unite nell'intento o con l'effetto di eludere le disposizioni della presente legge.

4 Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, sottostanno alla presente legge le prestazioni di cui agli allegati 1-3, per quanto raggiungano i valori soglia di cui all'allegato 4 numero 1.

5 Le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali a esse applicabili figurano nell'allegato 5.

Art. 9 Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni

Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all'offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell'interesse pubblico, per i quali l'offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un'indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.

Art. 10 Eccezioni

1 La presente legge non si applica:

a.
all'acquisto di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale o a essere utilizzate per la produzione o per l'offerta di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale;
b.
all'acquisto, alla locazione o all'affitto di fondi, costruzioni e impianti né ai relativi diritti;
c.
al versamento di aiuti finanziari secondo la legge del 5 ottobre 199010 sui sussidi;
d.
ai contratti sui servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita, al trasferimento o alla gestione di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché sui servizi forniti da banche centrali;
e.
alle commesse aggiudicate a istituzioni per i disabili, organizzazioni attive nell'integrazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari;
f.
ai contratti fondati sul diritto in materia di personale;
g.
alle seguenti prestazioni giuridiche:
1.
rappresentanza della Confederazione o di un'impresa pubblica della Confederazione da parte di un avvocato in un procedimento giudiziario, di conciliazione o di arbitrato, nazionale o internazionale, e prestazioni a essa connesse,
2.
consulenza giuridica da parte di un avvocato in vista di un possibile procedimento di cui al numero 1, se vi è un'elevata probabilità che la questione su cui verte la consulenza giuridica divenga oggetto di un tale procedimento;
h.
agli appalti pubblici:
1.
effettuati nel quadro dell'aiuto umanitario internazionale d'emergenza e dell'aiuto agrario e alimentare,
2.
effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione congiunta di un progetto da parte degli Stati firmatari,
3.
effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale o cofinanziati mediante aiuti, prestiti o altre forme di sostegno a livello internazionale ove le procedure o le condizioni applicabili siano incompatibili con la presente legge,
4.
effettuati nel quadro della cooperazione internazionale, a condizione che venga osservata una procedura locale equivalente nello Stato beneficiario;
i.
agli istituti di previdenza di diritto pubblico della Confederazione.

2 Il committente predispone una documentazione per ogni commessa aggiudicata conformemente al capoverso 1 lettera h.

3 La presente legge non si applica nemmeno all'acquisto di prestazioni:

a.
di offerenti cui spetta il diritto esclusivo di fornire tali prestazioni;
b.
di altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto in materia di appalti pubblici, a condizione che tali committenti non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati;
c.
di unità organizzative del committente non autonome;
d.
di offerenti sui quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello che esercita sui propri servizi, a condizione che tali offerenti forniscano le loro prestazioni essenzialmente per il committente.

4 La presente legge non si applica se:

a.
ciò è ritenuto necessario per la tutela e il mantenimento della sicurezza esterna o interna o dell'ordine pubblico;
b.
ciò è necessario per la tutela della salute o della vita delle persone o per la protezione della fauna e della flora;
c.
la messa a concorso delle commesse pubbliche violerebbe diritti della proprietà intellettuale.

Capitolo 3: Principi generali

Art. 11 Principi procedurali

Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche il committente osserva i seguenti principi procedurali:

a.
esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale;
b.
adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione;
c.
assicura la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della procedura;
d.
rinuncia a svolgere negoziazioni sul prezzo;
e.
tutela il carattere confidenziale dei dati degli offerenti.
Art. 12 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale

1 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 200511 contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo.

2 Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all'allegato 6. Può inoltre esigere che siano osservati altri standard internazionali importanti in materia di lavoro e che siano apportate prove in tal senso, nonché convenire che siano effettuati controlli.

3 Il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali in vigore nel luogo della prestazione; in Svizzera tali prescrizioni comprendono le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale, mentre all'estero comprendono le convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente designate dal Consiglio federale.

4 I subappaltatori sono tenuti a osservare i requisiti di cui ai capoversi 1-3. Tali obblighi devono essere menzionati negli accordi conclusi tra gli offerenti e i subappaltatori.

5 Il committente può controllare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1-3 o delegare tale controllo a terzi, sempre che questo compito non sia stato trasferito a un'autorità prevista da una legge speciale o a un'altra autorità idonea, in particolare a un organo paritetico di controllo. Per l'esecuzione di tali controlli il committente può fornire all'autorità o all'organo di controllo le informazioni necessarie e mettere a loro disposizione documenti. L'offerente deve fornire su richiesta le prove necessarie.

6 Le autorità e gli organi di controllo incaricati di verificare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1-3 presentano al committente un rapporto sui risultati del controllo e sulle eventuali misure adottate.

Art. 13 Ricusazione

1 Dalla parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:

a.
hanno un interesse personale in una commessa;
b.
sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi o convivono di fatto con un offerente o un membro di uno dei suoi organi;
c.
sono parenti o affini in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi;
d.
sono rappresentanti di un offerente o hanno agito per un offerente nella medesima procedura; o
e.
non godono per altre circostanze dell'indipendenza necessaria allo svolgimento di appalti pubblici.

2 La domanda di ricusazione deve essere presentata non appena si è a conoscenza del motivo.

3 Sulle domande di ricusazione il committente o il gruppo di esperti decide in assenza della persona interessata.

Art. 14 Preimplicazione

1 Gli offerenti che hanno partecipato ai lavori preliminari della procedura di aggiudicazione non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se l'esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra gli offerenti.

2 Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:

a.
la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;
b.
la comunicazione dei nomi dei partecipanti ai lavori preliminari;
c.
la proroga dei termini minimi.

3 Un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati. Il committente pubblica i risultati dell'analisi di mercato nella documentazione del bando.

Art. 15 Determinazione del valore della commessa

1 Il committente stima il valore presumibile della commessa.

2 Una commessa pubblica non può essere suddivisa per eludere le disposizioni della presente legge.

3 Ai fini della stima del valore della commessa occorre tenere conto della totalità delle prestazioni o delle retribuzioni oggetto del bando, sempre che esse siano strettamente correlate sotto il profilo materiale o legale. Tutti gli elementi della retribuzione devono essere presi in considerazione, compresi le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi da versare, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

4 Nel caso di contratti di durata determinata il valore della commessa è calcolato cumulando le retribuzioni per tutta la durata determinata, comprese eventuali opzioni di proroga. Di norma la durata determinata non può superare i cinque anni. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.

5 Nel caso di contratti di durata indeterminata il valore della commessa è calcolato moltiplicando le retribuzioni mensili per 48.

6 Nel caso di contratti relativi a prestazioni richieste periodicamente il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo incarico, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi.

Capitolo 4: Procedura di aggiudicazione

Art. 16 Valori soglia

1 La procedura è scelta in funzione del raggiungimento di uno dei valori soglia di cui all'allegato 4. Il Consiglio federale adegua periodicamente i valori soglia secondo gli impegni internazionali, previa consultazione dell'OiAp.

2 In caso di adeguamento degli impegni internazionali riguardanti i valori soglia la Confederazione garantisce ai Cantoni la loro collaborazione.

3 Se più committenti sottoposti alla presente legge e ai quali si applicano valori soglia differenti partecipano a un appalto pubblico, per la totalità di tale appalto sono determinanti i valori soglia applicabili al committente che assume la maggior parte del finanziamento.

4 Se il valore complessivo di diverse prestazioni edili di cui all'allegato 1 numero 1 fornite per la realizzazione di un'opera edile raggiunge il valore soglia fissato per l'ambito di applicazione dei trattati internazionali, si applicano le disposizioni della presente legge relative agli appalti pubblici che rientrano in tale ambito. Tuttavia, se il valore delle singole prestazioni non raggiunge due milioni di franchi e la somma di tali valori non supera il 20 per cento del valore complessivo dell'opera edile (clausola bagatellare), a queste prestazioni si applicano le disposizioni relative agli appalti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

5 La procedura determinante per le prestazioni edili che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è stabilita in funzione del valore delle singole prestazioni.

Art. 17 Tipi di procedura

A seconda del valore della commessa e dei valori soglia, le commesse pubbliche sono aggiudicate, a scelta del committente, in una procedura di pubblico concorso, selettiva, mediante invito o per incarico diretto.

Art. 18 Pubblico concorso

1 Nella procedura di pubblico concorso il committente pubblica il bando relativo alla commessa.

2 Tutti gli offerenti possono presentare un'offerta.

Art. 19 Procedura selettiva

1 Nella procedura selettiva il committente pubblica il bando relativo alla commessa e invita gli offerenti a presentare, in un primo tempo, una domanda di partecipazione.

2 Il committente sceglie gli offerenti ammessi a presentare un'offerta in funzione della loro idoneità.

3 Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi a presentare un'offerta nella misura in cui rimanga garantita una concorrenza efficace. Per quanto possibile, ammette a presentare un'offerta almeno tre offerenti.

Art. 20 Procedura mediante invito

1 La procedura mediante invito si applica alle commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali secondo i valori soglia di cui all'allegato 4.

2 Nella procedura mediante invito il committente stabilisce quali offerenti intende invitare a presentare un'offerta, senza indire un bando pubblico. A tal fine elabora la documentazione del bando. Si procura se possibile almeno tre offerte.

3 Per l'acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili per scopi di difesa e di sicurezza, di altre forniture, prestazioni edili, prestazioni di servizi e prestazioni in materia di ricerca o sviluppo, si può ricorrere alla procedura mediante invito, senza tenere conto dei valori soglia.

Art. 21 Incarico diretto

1 Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica una commessa pubblica direttamente, senza bando. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere negoziazioni.

2 Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto a prescindere dal valore soglia se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a.
nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito non vengono presentate offerte o domande di partecipazione, nessuna offerta è conforme ai requisiti essenziali definiti nel bando o adempie le specifiche tecniche, oppure nessun offerente soddisfa i criteri di idoneità;
b.
sussistono indizi sufficienti per ritenere che tutte le offerte presentate nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito risultino da accordi illeciti in materia di concorrenza;
c.
a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, un solo offerente è preso in considerazione e non esiste un'alternativa adeguata;
d.
a motivo di eventi imprevedibili l'appalto pubblico diventa a tal punto urgente da rendere impossibile l'esecuzione di una procedura di pubblico concorso, selettiva o mediante invito, anche abbreviando i termini;
e.
il cambiamento di offerente per sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite non è possibile per motivi economici o tecnici, comporterebbe notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali;
f.
il committente acquista prodotti (prototipi) o prestazioni nuovi, realizzati o sviluppati su sua richiesta nel quadro di una commessa di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo originale;
g.
il committente acquista prestazioni su una borsa merci;
h.
il committente può acquistare prestazioni, nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione);
i.
il committente aggiudica la commessa successiva al vincitore di un concorso di progettazione o di prestazione globale o al vincitore di una procedura di selezione legata a un mandato di studio di progettazione o di prestazione globale; a tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1.
la procedura precedente è stata eseguita conformemente ai principi della presente legge,
2.
le proposte di soluzione sono state valutate da un gruppo di esperti indipendente,
3.
il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la commessa successiva in una procedura per incarico diretto.

3 Una commessa di cui all'articolo 20 capoverso 3 può essere aggiudicata per incarico diretto se il ricorso a tale procedura riveste una grande importanza al fine di:

a.
preservare imprese indigene importanti per la difesa nazionale; o
b.
salvaguardare interessi pubblici della Svizzera.

4 Il committente redige per ogni commessa aggiudicata ai sensi del capoverso 2 o 3 una documentazione dal seguente contenuto:

a.
nome del committente e dell'offerente scelto;
b.
genere e valore della prestazione acquistata;
c.
spiegazione delle circostanze e delle condizioni che giustificano l'applicazione della procedura per incarico diretto.

5 Una commessa pubblica non può essere definita con l'intento di prendere a priori in considerazione per l'aggiudicazione esclusivamente un offerente determinato, in particolare a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa (cpv. 2 lett. c) o in caso di prestazioni volte a sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite (cpv. 2 lett. e).

Art. 22 Concorsi e mandati di studio paralleli

1 Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale o che assegna un mandato di studio parallelo definisce la procedura applicabile nel singolo caso, nel rispetto dei principi della presente legge. Può rinviare alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria.

2 Il Consiglio federale stabilisce:

a.
i tipi di concorso e le modalità di svolgimento dei mandati di studio paralleli;
b.
i tipi di procedura applicabili;
c.
i requisiti per lo svolgimento dei lavori preparatori;
d.
le modalità dell'esame tecnico preliminare dei lavori in concorso prima della loro valutazione da parte del gruppo di esperti;
e.
le particolari modalità di svolgimento dei mandati di studio paralleli e dei concorsi finalizzati all'acquisto di prestazioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
f.
la composizione del gruppo di esperti e i requisiti d'indipendenza dei membri;
g.
i compiti del gruppo di esperti;
h.
le condizioni alle quali il gruppo di esperti può decidere l'acquisto del lavoro presentato;
i.
le condizioni alle quali il gruppo di esperti può classificare i lavori in concorso che si scostano dalle disposizioni del programma di concorso;
j.
le modalità con cui possono essere assegnati premi e i diritti che i vincitori possono far valere a seconda del tipo di concorso;
k.
le indennità spettanti agli autori dei lavori in concorso premiati nei casi in cui il committente non segua la raccomandazione del gruppo di esperti.
Art. 23 Aste elettroniche

1 Per l'acquisto di prestazioni standardizzate in una procedura secondo la presente legge il committente può svolgere un'asta elettronica. Nell'ambito di un'asta elettronica, dopo una prima valutazione completa le offerte sono rielaborate e, mediante mezzi elettronici ed eventualmente attraverso più turni ripetuti, riclassificate. L'intenzione di ricorrere a un'asta elettronica deve essere menzionata nel bando.

2 L'asta elettronica concerne:

a.
i prezzi, in caso di aggiudicazione al prezzo complessivo più basso; o
b.
i prezzi e i valori di elementi quantificabili, come il peso, la purezza o la qualità, in caso di aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa.

3 Il committente verifica se gli offerenti soddisfano i criteri di idoneità e se le offerte adempiono le specifiche tecniche. Effettua una prima valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione. Prima dell'inizio dell'asta il committente mette a disposizione di ogni offerente:

a.
il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica fondata sui criteri di aggiudicazione menzionati;
b.
il risultato della prima valutazione della sua offerta; e
c.
tutte le altre informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'asta.

4 Tutti gli offerenti ammessi a partecipare sono invitati simultaneamente e per via elettronica a presentare offerte nuove oppure adattate. Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi, sempre che lo abbia indicato nel bando o nella relativa documentazione.

5 L'asta elettronica può comprendere più turni successivi. In ogni turno il committente informa tutti gli offerenti in merito alla loro posizione nella classifica.

Art. 24 Dialogo

1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando.

2 Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi.

3 Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre:

a.
lo svolgimento del dialogo;
b.
i contenuti possibili del dialogo;
c.
se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente;
d.
i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva.

4 Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti.

5 Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile.

6 Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo.

Art. 25 Contratti quadro

1 Il committente può mettere a concorso accordi con uno o più offerenti volti a stabilire le condizioni per la fornitura delle prestazioni da acquistare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda il prezzo e se del caso le quantità previste. Sulla base di tale contratto quadro e durante il suo periodo di validità il committente può concludere singoli contratti.

2 I contratti quadro non possono essere conclusi nell'intento o con l'effetto di impedire o di eliminare la concorrenza.

3 La durata di un contratto quadro è di cinque anni al massimo. La proroga automatica non è possibile. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.

4 Se il contratto quadro è concluso con un solo offerente, i singoli contratti basati sul contratto quadro sono conclusi conformemente alle condizioni di quest'ultimo. Ai fini della conclusione dei singoli contratti, il committente può invitare per scritto la parte contraente a completare la sua offerta.

5 Se per motivi sufficienti sono conclusi contratti quadro con più offerenti, i singoli contratti possono essere conclusi, a scelta del committente, sia alle condizioni definite nel pertinente contratto quadro, senza una nuova richiesta di presentare un'offerta, sia secondo la procedura seguente:

a.
prima di concludere ogni singolo contratto il committente consulta per scritto le parti contraenti e comunica loro il fabbisogno concreto;
b.
il committente impartisce alle parti contraenti un termine adeguato per la consegna delle offerte relative a ogni singolo contratto;
c.
le offerte devono essere presentate per scritto e sono vincolanti per la durata menzionata nella richiesta di offerta;
d.
il committente conclude il singolo contratto con la parte contraente che presenta la migliore offerta in base ai criteri definiti nella documentazione del bando o nel contratto quadro.

Capitolo 5: Condizioni di aggiudicazione

Art. 26 Condizioni di partecipazione

1 Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente garantisce che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza.

2 Il committente può esigere che l'offerente dimostri l'adempimento delle condizioni di partecipazione, segnatamente mediante un'autodichiarazione o la sua iscrizione in un elenco.

3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.

Art. 27 Criteri di idoneità

1 Il committente stabilisce in maniera esaustiva nel bando o nella relativa documentazione i criteri di idoneità che l'offerente deve adempiere. I criteri devono essere oggettivamente necessari in considerazione del progetto di appalto pubblico e verificabili.

2 I criteri di idoneità possono in particolare riguardare l'idoneità professionale, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa dell'offerente, come pure la sua esperienza.

3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.

4 Non può stabilire come condizione il fatto che l'offerente abbia già ottenuto una o più commesse pubbliche da un committente sottoposto alla presente legge.

Art. 28 Elenchi

1 Il committente può tenere un elenco degli offerenti che grazie alla loro idoneità adempiono i requisiti per assumere commesse pubbliche.

2 Le seguenti indicazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni:

a.
riferimento dell'elenco;
b.
informazioni sui criteri da adempiere;
c.
metodi di verifica e condizioni di iscrizione;
d.
durata di validità e procedura di rinnovo dell'iscrizione.

3 Una procedura trasparente deve garantire che in ogni momento sia possibile presentare la richiesta di iscrizione, procedere alla verifica o alla nuova verifica dell'idoneità, nonché iscrivere un richiedente nell'elenco o radiarlo dallo stesso.

4 A una gara d'appalto sono ammessi anche offerenti che non figurano in un elenco, sempre che forniscano la prova della loro idoneità.

5 Se l'elenco è abolito, gli offerenti che vi figurano ne sono informati.

Art. 29 Criteri di aggiudicazione

1 Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, prende in particolare in considerazione, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, l'affidabilità del prezzo, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica.

2 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il committente può tenere conto a titolo complementare in quale misura l'offerente propone posti di formazione per gli apprendisti nella formazione professionale di base, posti di lavoro per i lavoratori più anziani o il reinserimento professionale di disoccupati di lunga durata.

3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. Si può rinunciare a rendere nota la ponderazione, se oggetto dell'appalto pubblico sono soluzioni, proposte di soluzione o metodologie.

4 Le prestazioni standardizzate possono essere aggiudicate esclusivamente secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, sempre che le specifiche tecniche concernenti la prestazione permettano di garantire il rispetto di severi requisiti in materia di sostenibilità sotto il profilo sociale, ecologico ed economico.

Art. 30 Specifiche tecniche

1 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le specifiche tecniche necessarie. Queste stabiliscono le caratteristiche dell'oggetto dell'appalto pubblico, quali la funzione, la prestazione, la qualità, la sicurezza e le dimensioni o il processo di produzione e ne disciplinano i requisiti di marcatura e di imballaggio.

2 Per la definizione delle specifiche tecniche il committente si fonda, per quanto possibile e adeguato, sulle norme internazionali o, in assenza di queste ultime, sulle prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, su norme nazionali riconosciute o sulle raccomandazioni del settore.

3 Determinate ditte o determinati marchi, brevetti, diritti d'autore, design o tipi, come pure i riferimenti a determinate provenienze o a determinati produttori non sono ammessi come specifiche tecniche a meno che non esista alcun altro modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere la prestazione e che in questo caso il committente inserisca nella documentazione del bando la locuzione «o equivalente». L'equivalenza deve essere comprovata dall'offerente.

4 Il committente può prevedere specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell'ambiente.

Art. 31 Consorzi e subappaltatori

1 La partecipazione di consorzi e subappaltatori è ammessa soltanto se il committente non esclude o non limita tale possibilità nel bando o nella documentazione del bando.

2 Le candidature multiple di subappaltatori o di offerenti nel quadro di consorzi sono possibili soltanto se espressamente ammesse nel bando o nella relativa documentazione.

3 La prestazione caratteristica deve essere fornita in linea di massima dall'offerente.

Art. 32 Lotti e prestazioni parziali

1 L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico.

2 Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti.

3 Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.

4 Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando.

5 Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali.

Art. 33 Varianti

1 Gli offerenti sono liberi di proporre, in aggiunta all'offerta, varianti della prestazione descritta nel bando. Il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando.

2 Si considera variante un'offerta mediante la quale lo scopo dell'appalto pubblico può essere raggiunto con modalità diverse da quelle previste dal committente.

Art. 34 Requisiti formali

1 Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione.

2 Possono essere presentate in forma elettronica se lo prevede il bando o la relativa documentazione e se i requisiti definiti dal committente sono soddisfatti.

Capitolo 6: Svolgimento della procedura di aggiudicazione

Art. 35 Contenuto del bando

Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni:

a.
il nome e l'indirizzo del committente;
b.
il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV12 e la pertinente classificazione CPC13 nel caso delle prestazioni di servizi;
c.
la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni;
d.
il luogo della prestazione e la data di esecuzione;
e.
se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali;
f.
se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori;
g.
se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti;
h.
nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte;
i.
se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica;
j.
se del caso l'intenzione di condurre un dialogo;
k.
il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
l.
i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, in particolare l'indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte;
m.
la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta;
n.
i criteri di idoneità e le prove richieste;
o.
nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta;
p.
i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando;
q.
se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali;
r.
la durata di validità delle offerte;
s.
l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi;
t.
se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali;
u.
se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura;
v.
se del caso, l'indicazione dei rimedi giuridici.

12 CPV = «Common Procurement Vocabulary» (vocabolario comune per gli appalti pubblici dell'Unione europea).

13 CPC = «Central Product Classification» (classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite).

Art. 36 Contenuto della documentazione del bando

Sempre che non figurino già nel bando, la documentazione del bando fornisce le seguenti informazioni:

a.
il nome e l'indirizzo del committente;
b.
l'oggetto dell'appalto pubblico, compresi le specifiche tecniche e i certificati di conformità, i piani, i disegni e le istruzioni necessarie, come pure indicazioni sulla quantità richiesta;
c.
i requisiti formali e le condizioni di partecipazione per gli offerenti, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che gli offerenti devono presentare in relazione a tali condizioni di partecipazione, come pure l'eventuale ponderazione dei criteri di idoneità;
d.
i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione;
e.
se il committente svolge la procedura con mezzi elettronici, i requisiti eventuali relativi all'autentificazione e alla cifratura delle informazioni fornite per via elettronica;
f.
se il committente prevede di svolgere un'asta elettronica, le regole secondo le quali è svolta l'asta, compresa la designazione degli elementi dell'offerta che possono essere adeguati e valutati sulla base dei criteri di valutazione;
g.
se è prevista l'apertura pubblica delle offerte, la data, l'ora e il luogo dell'apertura;
h.
tutte le altre modalità e condizioni necessarie alla presentazione di un'offerta, in particolare l'indicazione della valuta (di norma franchi svizzeri) in cui deve essere presentata l'offerta;
i.
i termini di fornitura delle prestazioni.
Art. 37 Apertura delle offerte

1 Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva tutte le offerte presentate entro i termini sono aperte da almeno due rappresentanti del committente.

2 È stilato un verbale dell'apertura delle offerte. Nel verbale sono indicati almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, la data di presentazione delle offerte, eventuali varianti delle offerte, nonché il prezzo complessivo di ogni offerta.

3 Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, l'apertura delle offerte avviene conformemente ai capoversi 1 e 2, ma nel verbale relativo all'apertura delle seconde buste sono indicati soltanto i prezzi complessivi.

4 Al più tardi dopo l'aggiudicazione, gli offerenti che ne fanno richiesta possono consultare il verbale.

Art. 38 Verifica delle offerte

1 Il committente verifica se le offerte presentate soddisfano i requisiti formali. Gli errori di calcolo manifesti sono rettificati d'ufficio.

2 Il committente può chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni sulle loro offerte. Annota per scritto la richiesta e le risposte.

3 Qualora un'offerta presenti un prezzo complessivo anormalmente basso rispetto a quello delle altre offerte, il committente deve richiedere all'offerente informazioni utili per accertare se sono adempite le condizioni di partecipazione e se sono state comprese le altre condizioni del bando.

4 Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, il committente stila in un primo tempo una graduatoria delle migliori offerte sotto il profilo qualitativo. In un secondo tempo valuta i prezzi complessivi.

Art. 39 Rettifica delle offerte

1 Al fine di determinare l'offerta più vantaggiosa il committente può, in collaborazione con gli offerenti, rettificare le offerte per quanto concerne le prestazioni e le modalità della loro esecuzione.

2 La rettifica è effettuata unicamente se:

a.
è indispensabile per chiarire la commessa o le offerte o per rendere le offerte oggettivamente paragonabili sulla base dei criteri di aggiudicazione; o
b.
modifiche di prestazioni sono oggettivamente e materialmente necessarie, fermo restando che l'oggetto della prestazione, i criteri e le specifiche non possono essere adeguati in maniera tale da modificare la prestazione caratteristica o la cerchia degli offerenti potenziali.

3 Una richiesta di adeguamento del prezzo è ammessa soltanto in relazione a una rettifica effettuata secondo il capoverso 2.

4 Il committente riporta i risultati della rettifica in un verbale.

Art. 40 Valutazione delle offerte

1 Se i criteri di idoneità sono soddisfatti e le specifiche tecniche adempite, le offerte sono verificate e valutate in maniera oggettiva, uniforme e tracciabile in funzione dei criteri di aggiudicazione. Il committente documenta la valutazione.

2 Se la verifica e la valutazione approfondite delle offerte richiedono un onere considerevole, il committente può, a condizione di averlo indicato nel bando, sottoporre tutte le offerte a una prima verifica fondata sui documenti presentati e classificarle. Su tale base il committente sceglie se possibile le tre offerte meglio classificate e le sottopone a una verifica e a una valutazione approfondite.

Art. 42 Conclusione del contratto

1 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto con l'offerente scelto può essere concluso dopo l'aggiudicazione.

2 Per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto con l'offerente scelto può essere concluso dopo la scadenza del termine di ricorso contro l'aggiudicazione, salvo che il Tribunale amministrativo federale abbia concesso l'effetto sospensivo a un ricorso.

3 Se contro l'aggiudicazione di commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è pendente una procedura di ricorso senza che sia stato richiesto o concesso l'effetto sospensivo, il committente informa senza indugio il giudice della conclusione del contratto.

Art. 43 Interruzione

1 Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione, in particolare se:

a.
rinuncia all'aggiudicazione della commessa pubblica per motivi sufficienti;
b.
nessuna offerta adempie le specifiche tecniche o gli altri requisiti;
c.
sono da prevedere offerte più vantaggiose a seguito della modifica delle condizioni quadro;
d.
le offerte presentate non permettono un acquisto economicamente vantaggioso oppure superano notevolmente il limite di spesa;
e.
esistono indizi sufficienti di un accordo illecito in materia di concorrenza tra gli offerenti;
f.
si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.

2 In caso di interruzione giustificata gli offerenti non hanno diritto a un'indennità.

Art. 44 Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione

1 Il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l'aggiudicazione, se constata che l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano una delle seguenti fattispecie:

a.
non adempiono o non adempiono più le condizioni di partecipazione alla procedura o il loro comportamento pregiudica lo svolgimento conforme alla legge della procedura di aggiudicazione;
b.
le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi formali rilevanti o divergenze sostanziali rispetto ai requisiti vincolanti definiti nel bando;
c.
sono oggetto di una condanna passata in giudicato per un delitto ai danni del committente o per un crimine;
d.
sono oggetto di una procedura di fallimento o di pignoramento;
e.
hanno violato le disposizioni sulla lotta contro la corruzione;
f.
si oppongono ai controlli ordinati nei loro confronti;
g.
non pagano le imposte o i contributi sociali dovuti;
h.
non hanno eseguito in maniera corretta commesse pubbliche precedenti o hanno altrimenti dimostrato di non essere una parte contraente affidabile e degna di fiducia;
i.
hanno partecipato ai lavori preliminari dell'appalto pubblico senza che lo svantaggio concorrenziale che ne deriva per gli altri offerenti possa essere compensato con mezzi adeguati;
j.
sono stati esclusi secondo l'articolo 45 capoverso 1 da future commesse pubbliche con una decisione passata in giudicato.

2 In presenza di indizi sufficienti, il committente può inoltre adottare i provvedimenti di cui al capoverso 1 se l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano in particolare una delle seguenti fattispecie:

a.
hanno fornito al committente dichiarazioni e informazioni false o ingannevoli;
b.
hanno concluso accordi illeciti in materia di concorrenza;
c.
presentano un'offerta a un prezzo anormalmente basso senza fornire, su richiesta, la prova di avere adempito le condizioni di partecipazione e senza garantire una fornitura conforme al contratto delle prestazioni a concorso;
d.
hanno violato norme professionali riconosciute oppure hanno commesso azioni o sono incorsi in omissioni che ne pregiudicano l'onore o l'integrità professionale;
e.
sono insolventi;
f.
non osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo, le disposizioni sulla confidenzialità e le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale o le convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente designate dal Consiglio federale;
g.
hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la LLN14;
h.
violano la legge federale del 19 dicembre 198615 contro la concorrenza sleale.
Art. 45 Sanzioni

1 Il committente o l'autorità competente per legge può escludere per un periodo massimo di cinque anni da future commesse pubbliche l'offerente o il subappaltatore che abbia realizzato personalmente o tramite i propri organi una o più fattispecie di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere c ed e nonché capoverso 2 lettere b, f e g e se le infrazioni sono gravi. Nei casi meno gravi può essere pronunciato un ammonimento. In caso di violazione di disposizioni sulla lotta contro la corruzione (art. 44 cpv. 1 lett. e) l'esclusione ha effetto per tutti i committenti della Confederazione, mentre per le altre fattispecie essa ha effetto unicamente per il committente interessato.

2 Queste sanzioni possono essere inflitte a prescindere da altre azioni legali nei confronti dell'offerente o del subappaltatore inadempienti o dei loro organi. Se il committente sospetta accordi illeciti in materia di concorrenza (art. 44 cpv. 2 lett. b), lo comunica alla Commissione della concorrenza.

3 Il committente o l'autorità competente per legge comunica a un servizio designato dal Consiglio federale le decisioni di esclusione ai sensi del capoverso 1 passate in giudicato. Questo servizio tiene un elenco non pubblico degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, con l'indicazione dei motivi e della durata dell'esclusione da commesse pubbliche. Provvede affinché ogni committente possa ottenere le informazioni riguardanti un determinato offerente o subappaltatore. A tal fine può prevedere che la consultazione dei dati avvenga mediante una procedura di richiamo. La Confederazione e i Cantoni mettono a reciproca disposizione tutte le informazioni raccolte secondo il presente articolo. Decorso il termine della sanzione, l'iscrizione è cancellata dall'elenco.

Capitolo 7: Termini e pubblicazioni, statistica

Art. 46 Termini

1 Il committente fissa i termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione tenendo conto della complessità della commessa, del numero prevedibile di subappalti e delle modalità di trasmissione delle offerte o delle domande di partecipazione.

2 Per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali valgono i seguenti termini minimi:

a.
nella procedura di pubblico concorso, 40 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle offerte;
b.
nella procedura selettiva, 25 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di partecipazione e 40 giorni dall'invito a presentare le offerte per la presentazione delle offerte.

3 L'eventuale proroga di questi termini deve essere comunicata tempestivamente a tutti gli offerenti o pubblicata.

4 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il termine per la presentazione delle offerte è di norma di almeno 20 giorni. Per le prestazioni ampiamente standardizzate il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni.

Art. 47 Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

1 In caso di urgenza comprovata il committente può ridurre a non meno di dieci giorni i termini minimi di cui all'articolo 46 capoverso 2.

2 Al verificarsi delle seguenti condizioni il committente può ridurre di cinque giorni, per ognuna di esse, il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 46 capoverso 2:

a.
il bando è pubblicato in forma elettronica;
b.
la documentazione del bando è pubblicata simultaneamente in forma elettronica;
c.
le offerte pervengono per via elettronica.

3 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all'articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se ha pubblicato, almeno 40 giorni ma al massimo 12 mesi prima della pubblicazione del bando, un preavviso con il seguente contenuto:

a.
l'oggetto dell'appalto pubblico previsto;
b.
il termine approssimativo per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
c.
una dichiarazione secondo la quale gli offerenti devono comunicare al committente il proprio interesse all'appalto pubblico;
d.
l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando;
e.
tutte le altre informazioni di cui all'articolo 35 disponibili in quel momento.

4 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all'articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se acquista prestazioni richieste periodicamente e ha annunciato la riduzione del termine in un bando precedente.

5 Inoltre, in occasione dell'acquisto di beni o di prestazioni di servizi commerciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può in ogni caso ridurre a non meno di 13 giorni il termine per la presentazione delle offerte, sempre che pubblichi simultaneamente e in forma elettronica il bando e la relativa documentazione. Se riceve per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizi commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di dieci giorni.

Art. 48 Pubblicazioni

1 Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva il committente pubblica il preavviso, il bando, l'aggiudicazione e l'interruzione della procedura su una piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse d'importo uguale o superiore al valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o selettiva. Le aggiudicazioni per incarico diretto secondo l'allegato 5 numero 1 lettere c e d non sono pubblicate.

2 La documentazione del bando è di norma messa a disposizione simultaneamente e in forma elettronica. L'accesso a queste pubblicazioni è gratuito.

3 L'organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni dello sviluppo e della gestione della piattaforma Internet può riscuotere emolumenti o tasse dal committente, dagli offerenti e da altri utenti della piattaforma o delle prestazioni di servizi a essa connesse. Gli emolumenti e le tasse sono calcolati in funzione del numero delle pubblicazioni o dell'entità delle prestazioni utilizzate.

4 Per ogni commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e che non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell'OMC. La sintesi contiene almeno le seguenti indicazioni:

a.
l'oggetto dell'appalto pubblico;
b.
il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
c.
l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando.

5 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori requisiti concernenti le lingue delle pubblicazioni, della documentazione del bando, delle comunicazioni degli offerenti e della procedura. Può tenere adeguatamente conto delle diverse realtà linguistiche presenti in Svizzera. Può differenziare i requisiti in funzione dei tipi di prestazione. Fatte salve eccezioni espressamente precisate dal Consiglio federale, devono essere osservati i seguenti principi:

a.
in caso di commesse edili, nonché forniture e prestazioni di servizi in relazione con esse, i bandi e le aggiudicazioni sono pubblicati almeno in due lingue ufficiali, in particolare nella lingua ufficiale del luogo della costruzione;
b.
in caso di forniture e prestazioni di servizi, i bandi e le aggiudicazioni sono pubblicati almeno in due lingue ufficiali;
c.
per le comunicazioni degli offerenti è ammessa ogni lingua ufficiale.

6 Le aggiudicazioni di commesse che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono di norma pubblicate entro un termine di 30 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:

a.
il tipo di procedura applicata;
b.
l'oggetto e l'entità della commessa;
c.
il nome e l'indirizzo del committente;
d.
la data dell'aggiudicazione;
e.
il nome e l'indirizzo dell'offerente scelto;
f.
il prezzo complessivo dell'offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi complessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione, compresa l'imposta sul valore aggiunto.
Art. 49 Conservazione dei documenti

1 I committenti conservano i documenti determinanti relativi a una procedura di aggiudicazione per almeno tre anni a contare dal passaggio in giudicato dell'aggiudicazione.

2 Rientrano nei documenti da conservare:

a.
il bando;
b.
la documentazione del bando;
c.
il verbale dell'apertura delle offerte;
d.
la corrispondenza relativa alla procedura di aggiudicazione;
e.
i verbali delle rettifiche;
f.
le decisioni prese nel quadro della procedura di aggiudicazione;
g.
l'offerta scelta;
h.
i dati che consentono di ricostruire lo svolgimento elettronico di una procedura d'appalto pubblico;
i.
la documentazione sulle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.
Art. 50 Statistica

1 Entro 12 mesi dalla fine di ogni anno civile i committenti elaborano, all'attenzione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), una statistica elettronica degli appalti pubblici dell'anno precedente che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

2 Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni:

a.
il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per ogni committente, suddivise per commesse edili, commesse di forniture e commesse di prestazioni di servizi, con l'indicazione della pertinente classificazione CPC o CPV;
b.
il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto;
c.
se non possono essere presentati dati, le stime sulle indicazioni di cui alle lettere a e b, con spiegazioni sul metodo di stima utilizzato.

3 Il valore complessivo indicato di volta in volta deve comprendere l'imposta sul valore aggiunto.

4 La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, fatte salve la protezione dei dati e la tutela del segreto d'affari.

Capitolo 8: Tutela giurisdizionale

Art. 51 Notificazione di decisioni

1 Il committente notifica le decisioni agli offerenti mediante pubblicazione o recapito. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione.

2 Le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i rimedi giuridici.

3 La motivazione sommaria di un'aggiudicazione comprende:

a.
il tipo di procedura e il nome dell'offerente scelto;
b.
il prezzo complessivo dell'offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi complessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione;
c.
le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell'offerta scelta;
d.
se del caso, un'esposizione dei motivi che giustificano la scelta di un'aggiudicazione per incarico diretto.

4 Il committente non può divulgare informazioni qualora tale comunicazione:

a.
sia contraria al diritto in vigore o lesiva di un interesse pubblico;
b.
pregiudichi gli interessi economici legittimi degli offerenti; o
c.
comprometta la concorrenza leale tra gli offerenti.
Art. 52 Ricorso

1 Contro le decisioni dei committenti è dato il ricorso al Tribunale amministrativo federale:

a.
in caso di forniture e di prestazioni di servizi, a partire dal valore soglia determinante per la procedura mediante invito;
b.
in caso di prestazioni edili, a partire dal valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o quella selettiva.

2 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il ricorso può essere presentato soltanto per chiedere di accertare se una decisione viola il diritto federale; questa disposizione non si applica ai ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera i. Gli offerenti esteri possono presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità.

3 Il Tribunale federale è direttamente competente per i ricorsi contro gli appalti pubblici del Tribunale amministrativo federale.

4 I ricorsi contro gli appalti pubblici del Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso che il Tribunale federale istituisce al proprio interno.

5 Per l'aggiudicazione di commesse pubbliche secondo l'allegato 5 numero 1 lettere c e d non è prevista alcuna tutela giurisdizionale.

Art. 53 Oggetto del ricorso

1 Sono impugnabili mediante ricorso esclusivamente le decisioni concernenti:

a.
il bando relativo alla commessa;
b.
la scelta degli offerenti nella procedura selettiva;
c.
l'iscrizione di un offerente in un elenco o la sua cancellazione;
d.
le domande di ricusazione;
e.
l'aggiudicazione;
f.
la revoca dell'aggiudicazione;
g.
l'interruzione della procedura;
h.
l'esclusione dalla procedura;
i.
l'inflizione di una sanzione.

2 Le prescrizioni contenute nella documentazione del bando la cui rilevanza è evidente devono essere impugnate unitamente al bando.

3 Le disposizioni della presente legge sul diritto di essere sentiti nella procedura decisionale, sull'effetto sospensivo e sulla limitazione dei motivi di ricorso non si applicano ai ricorsi contro l'inflizione di sanzioni.

4 Le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e i possono essere impugnate mediante ricorso indipendentemente dal valore della commessa.

5 Per il resto, le decisioni pronunciate sulla base della presente legge non sono impugnabili.

6 È escluso il ricorso contro la conclusione di singoli contratti secondo l'articolo 25 capoversi 4 e 5.

Art. 54 Effetto sospensivo

1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.

2 Il Tribunale amministrativo federale può concedere su richiesta l'effetto sospensivo a un ricorso concernente una commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. In merito all'effetto sospensivo, si procede di norma a un unico scambio di scritti.

3 La richiesta di effetto sospensivo abusiva o contraria al principio della buona fede non è tutelata. Le pretese di risarcimento dei danni del committente e dell'offerente scelto sono giudicate dai tribunali civili.

Art. 55 Diritto applicabile

Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la procedura decisionale e la procedura di ricorso sono rette dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 56 Termine, motivi di ricorso e legittimazione

1 I ricorsi devono essere presentati, per scritto e motivati, entro 20 giorni dalla notificazione della decisione.

2 Le disposizioni della PA17 e della legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale federale relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure di aggiudicazione ai sensi della presente legge.

3 L'adeguatezza di una decisione non può essere esaminata nel quadro di una procedura di ricorso.

4 Nella procedura per incarico diretto può interporre ricorso soltanto chi prova di poter e di voler fornire le prestazioni richieste o le prestazioni intercambiabili. Si può unicamente censurare che la procedura per incarico diretto è stata applicata a torto o che l'aggiudicazione è avvenuta mediante corruzione.

Art. 57 Esame degli atti

1 Nella procedura decisionale non sussiste il diritto di esaminare gli atti.

2 Nella procedura di ricorso il ricorrente può, su richiesta, esaminare la valutazione della sua offerta e altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 58 Decisione sul ricorso

1 L'autorità di ricorso può decidere essa stessa nel merito o rinviare la pratica all'autorità inferiore o al committente. In caso di rinvio emana istruzioni vincolanti.

2 Se il ricorso si rivela fondato e se il contratto con l'offerente scelto è già concluso, l'autorità di ricorso accerta in quale misura la decisione impugnata viola il diritto applicabile.

3 Contemporaneamente all'accertamento della violazione del diritto l'autorità di ricorso decide in merito a un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

4 Il risarcimento dei danni è limitato alle spese necessarie sostenute dall'offerente in relazione alla preparazione e alla presentazione della propria offerta.

Capitolo 9:
Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni

Art. 59

1 La sorveglianza dell'osservanza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici incombe alla Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC). Questa è composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il segretariato è gestito dalla SECO.

2 La CAPCC svolge segnatamente i seguenti compiti:

a.
definire all'attenzione del Consiglio federale la posizione della Svizzera negli organismi internazionali e fungere da consulente delle delegazioni svizzere in occasione di negoziati;
b.
promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze tra la Confederazione e i Cantoni e formulare raccomandazioni per la trasposizione nel diritto svizzero degli impegni internazionali;
c.
curare i contatti con le autorità di sorveglianza estere;
d.
fornire consulenze e agire da mediatore nei casi particolari di litigio in relazione agli affari di cui alle lettere a-c.

3 Se sussistono indizi di una violazione degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici, la CAPCC può intervenire presso le autorità della Confederazione o dei Cantoni e chiedere loro di chiarire i fatti e di adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui siano accertate irregolarità.

4 La CAPCC può procedere a perizie o affidare tale compito a periti.

5 Emana un regolamento interno. Questo sottostà all'approvazione del Consiglio federale e dell'OiAp.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 60 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Può delegare all'ufficio federale competente in materia di appalti pubblici la competenza di emanare disposizioni di esecuzione relative alla statistica di cui all'articolo 50.

2 Nell'emanare le disposizioni di esecuzione il Consiglio federale rispetta le esigenze dei pertinenti trattati internazionali.

3 La Confederazione può partecipare all'organizzazione che gestisce la piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni per le commesse pubbliche in Svizzera.

Art. 62 Disposizione transitoria

Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono portate a termine secondo il diritto anteriore.

Art. 63 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 202119

19 DCF del 12 febbraio 2020.

Allegato 1

(art. 8 cpv. 4 e 16 cpv. 4)

Prestazioni edili

1 Prestazioni edili che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell'ONU (CPC prov.) N. di riferimento

1.
Lavori di preparazione dei siti e cantieri edili

511

2.
Lavori di costruzione di edifici

512

3.
Lavori di costruzione di opere d'ingegneria civile

513

4.
Montaggio e installazione di opere prefabbricate

514

5.
Lavori svolti da imprese edili specializzate

515

6.
Lavori di posa d'impianti

516

7.
Lavori di finitura degli edifici

517

8.
Noleggio o leasing di attrezzature di costruzione o demolizione, comprese le prestazioni per il personale

518

2 Prestazioni edili che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Altre prestazioni edili

Allegato 2

(art. 8 cpv. 4)

Forniture

1 Forniture (beni) che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

1.1 Si considerano beni che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali:

a.
per gli appalti pubblici conclusi dai committenti responsabili della difesa e della sicurezza e menzionati negli accordi internazionali validi per la Svizzera: i beni indicati nell'elenco qui appresso dei materiali civili per la difesa e la sicurezza;
b.
per gli appalti pubblici conclusi da altri committenti: tutti i beni.

1.2 Elenco dei materiali civili per la difesa e la sicurezza

Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)20

1.
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi; calce e cementi

Cap. 25

2.
Minerali, scorie e ceneri

Cap. 26

3.
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Cap. 27

4.
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Cap. 28

5.
Prodotti chimici organici

Cap. 29

6.
Prodotti farmaceutici

Cap. 30

7.
Concimi

Cap. 31

8.
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Cap. 32

9.
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche

Cap. 33

Nomenclatura del
Sistema armonizzato (SA)

10.
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Cap. 34

11.
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Cap. 35

12.
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Cap. 36

13.
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Cap. 37

14.
Prodotti vari delle industrie chimiche

Cap. 38

15.
Materie plastiche e lavori di tali materie

Cap. 39

16.
Gomma e lavori di gomma

Cap. 40

17.
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Cap. 41

18.
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

Cap. 42

19.
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Cap. 43

20.
Legno, carbone di legna e lavori di legno

Cap. 44

21.
Sughero e lavori di sughero

Cap. 45

22.
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Cap. 46

23.
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni

Cap. 47

24.
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Cap. 48

25.
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Cap. 49

26.
Seta

Cap. 50

27.
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine

Cap. 51

28.
Cotone

Cap. 52

29.
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

Cap. 53

30.
Filamenti sintetici o artificiali, ad eccezione di:
54.07:
Tessuti di filati di filamenti sintetici
54.08:
Tessuti di filati di filamenti artificiali

Cap. 54

31.
Fibre sintetiche o artificiali discontinue, ad eccezione di:
55.11-55.16:
Filati e tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue

Cap. 55

32.
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, ad eccezione di:
56.08:
Reti a maglie annodate, in pezza o in pezzi, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili

Cap. 56

33.
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

Cap. 57

34.
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

Cap. 58

35.
Stoffe a maglia

Cap. 60

36.
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia

Cap. 61

37.
Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

Cap. 62

38.
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

Cap. 63

39.
Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

Cap. 64

40.
Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

Cap. 65

41.
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni‑sedile, fruste, frustini e loro parti

Cap. 66

42.
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Cap. 67

43.
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Cap. 68

44.
Prodotti ceramici

Cap. 69

45.
Vetro e lavori di vetro

Cap. 70

46.
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Cap. 71

47.
Ghisa, ferro e acciaio

Cap. 72

48.
Lavori di ghisa, ferro o acciaio

Cap. 73

49.
Rame e lavori di rame

Cap. 74

50.
Nichel e lavori di nichel

Cap. 75

51.
Alluminio e lavori di alluminio

Cap. 76

52.
Piombo e lavori di piombo

Cap. 78

53.
Zinco e lavori di zinco

Cap. 79

54.
Stagno e lavori di stagno

Cap. 80

55.
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Cap. 81

56.
Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti, di metalli comuni

Cap. 82

57.
Lavori diversi di metalli comuni

Cap. 83

58.
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, ad eccezione di:
84.71:
macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

Cap. 84

59.
Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di detti apparecchi, di cui unicamente:
85.10:
Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione ecc.
85.16:
Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici ecc.
85.37:
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti ecc.
85.38:
Parti destinate agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 ecc.
85.39:
Lampade e tubi elettrici a incandescenza ecc.
85.40:
Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo ecc.

Cap. 85

60.
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Cap. 86

61.
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, ad eccezione di:
87.05:
Autoveicoli per usi speciali (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri‑officina, autovetture radiologiche) ecc.
87.08:
Parti e accessori di autoveicoli delle voci
87.01-87.05 ecc.
87.10:
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti ecc.

Cap. 87

62.
Navigazione marittima o fluviale

Cap. 89

63.
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi, ad eccezione di:
90.14:
Bussole, comprese quelle di navigazione ecc.
90.15:
Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia ecc.
90.27:
Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche ecc.
90.30:
Oscilloscopi ecc.

Cap. 90

64.
Orologeria

Cap. 91

65.
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Cap. 92

66.
Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Cap. 94

67.
Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

Cap. 95

68.
Lavori diversi

Cap. 96

69.
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Cap. 97

20 Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11).

2 Forniture (beni) che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Altri beni

Allegato 3

(art. 8 cpv. 4)

Prestazioni di servizi

1 Prestazioni di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Si considerano prestazioni di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali i servizi menzionati qui appresso:

Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell'ONU (CPC prov.) N. di riferimento

1.
Servizi di riparazione e manutenzione

6112, 6122, 633, 886

2.
Servizi alberghieri e altri servizi di alloggio analoghi

641

3.
Servizi di ristorazione e di mescita di bevande

642, 643

4.
Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere, escluso il trasporto di posta

712 (salvo 71235), 7512, 87304

5.
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

73 (salvo 7321)

6.
Trasporto di posta per via terrestre
(esclusi i servizi di trasporto ferroviario) e aerea

71235, 7321

7.
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

7471

8.
Servizi di telecomunicazione

752

9.
Servizi assicurativi, servizi bancari e d'investimento a esclusione delle operazioni su titoli o delle operazioni con altri strumenti finanziari nonché dei servizi forniti da banche centrali

parte di 81, 812, 814

10.
Servizi immobiliari forniti su base forfettaria o contrattuale

822

11.
Servizi di leasing o di noleggio di macchinari e attrezzature, senza operatore

83106-83109

12.
Servizi di leasing o di noleggio di beni per uso personale e domestico

parte di 832

13.
Servizi informatici e affini

84

14.
Servizi di consulenza in materia di diritto del Paese di origine e di diritto internazionale pubblico

parte di 861

15.
Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

862

16.
Servizi di consulenza fiscale

863

17.
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica

864

18.
Servizi di consulenza gestionale e affini

865, 86621

19.
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi

867

20.
Servizi pubblicitari

871

21.
Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione delle proprietà immobiliari

874, 82201-82206

22.
Servizi di imballaggio

876

23.
Servizi di consulenza relativi alla silvicoltura

parte di 8814

24.
Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o contratto

88442

25.
Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi

94

21 A esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione.

2 Prestazioni di servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Altre prestazioni di servizi

Allegato 422

22 Aggiornato dal n. I delle O del 17 dic. 2021 (RU 2021 899) e dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 786).

(art. 8 cpv. 4, 16 e 20 cpv. 1)

Valori soglia23

23 I valori soglia espressi in franchi svizzeri sono applicabili per gli anni 2024 e 2025.

1 Valori soglia per gli appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

1.1 Protocollo del 30 marzo 2012 che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici e accordi di libero scambio

Procedura di pubblico concorso o selettiva

Committente

Prestazioni edili (valore complessivo)

Forniture

Prestazioni di servizi

Committente di cui all'art. 4 cpv. 1

da CHF 8 700 000

da CHF 230 000

da CHF 230 000

Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a-e

da CHF 8 700 000

da CHF 700 000

da CHF 700 000

1.2 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

Procedura di pubblico concorso o selettiva

Committente

Prestazioni edili (valore complessivo)

Forniture

Prestazioni di servizi

Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. f-h

da CHF 8 000 000

da CHF 640 000

da CHF 640 000

2 Valori soglia e procedure che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Procedura di pubblico concorso o selettiva

Committente

Prestazioni edili (valore complessivo)

Forniture

Prestazioni di servizi

Committente di cui all'art. 4 cpv. 1

da CHF 2 000 000

da CHF 230 000

da CHF 230 000

Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a-e

da CHF 2 000 000

da CHF 700 000

da CHF 700 000

Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. f-h

da CHF 2 000 000

da CHF 640 000

da CHF 640 000

Procedura mediante invito

Tutti i committenti

da CHF 300 000

da CHF 150 000

da CHF 150 000

Procedura per incarico diretto

Tutti i committenti

inferiori a CHF 300 000

inferiori a CHF 150 000

inferiori a CHF 150 000

Allegato 5

(art. 8 cpv. 5, 48 cpv. 1 e 52 cpv. 5)

Commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

1.
Si considerano commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali:
a.
gli appalti pubblici che non figurano negli elenchi delle prestazioni assoggettate secondo il numero 1 degli allegati 1-3 o la cui commessa non raggiunge i valori soglia di cui all'allegato 4;
b.
il trasferimento di compiti pubblici e il rilascio di concessioni ai sensi dell'articolo 9;
c.
l'acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili agli scopi di difesa e di sicurezza, di altre forniture, prestazioni edili, prestazioni di servizi e prestazioni in materia di ricerca o sviluppo;
d.
le commesse pubbliche nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell'Est, dell'aiuto umanitario nonché del promovimento della pace o della sicurezza umana a condizione che l'appalto non sia escluso dal campo d'applicazione della presente legge.
2.
Alle commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono applicabili anche le seguenti disposizioni:
-
articolo 6 capoverso 2
-
articolo 16 capoversi 4 e 5
-
articolo 20
-
articolo 29 capoverso 2
-
articolo 42 capoverso 1
-
articolo 46 capoverso 4
-
articolo 52 capoverso 2

Allegato 6

(art. 12 cpv. 2)

Convenzioni fondamentali dell'OIL

Si considerano convenzioni fondamentali dell'OIL ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 le seguenti convenzioni:

1.
Convenzione n. 29 del 28 giugno 193024 concernente il lavoro forzato od obbligatorio;
2.
Convenzione n. 87 del 9 luglio 194825 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;
3.
Convenzione n. 98 del 1° luglio 194926 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva;
4.
Convenzione n. 100 del 29 giugno 195127 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile;
5.
Convenzione n. 105 del 25 giugno 195728 concernente la soppressione del lavoro forzato;
6.
Convenzione n. 111 del 25 giugno 195829 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione;
7.
Convenzione n. 138 del 26 giugno 197330 concernente l'età minima di ammissione all'impiego;
8.
Convenzione n. 182 del 17 giugno 199931 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione.

Allegato 7

(art. 61)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge federale del 16 dicembre 199432 sugli acquisti pubblici è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...33

32 [RU 1996 508, 1997 2465 all. n. 3, 2006 2197 all. n. 11, 2007 5635 art. 25 n. 1, 2011 5659 all. n. 1 6515 art. 26 n. 1, 2012 3655 n. I 2, 2015 773, 2017 7563 all. n. II 1, 2019 4101 art. 1]

33 Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 641.