01.07.2025 - *
01.01.2025 - 30.06.2025
01.03.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2024 - 29.02.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
18.03.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 17.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
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15.04.2017 - 31.08.2017
01.01.2017 - 14.04.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.03.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 28.02.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
14.06.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 13.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
21.12.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 20.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.02.2003 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.01.2003
01.10.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 30.09.2002
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01.01.2001 - 31.12.2001
01.10.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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832.10

Legge federale
sull'assicurazione malattie

(LAMal)

del 18 marzo 1994 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34bis della Costituzione federale1 (Cost.);2
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 19913,

decreta:

1 [CS 1 3]. Questa disp. corrisponde all'art. 117 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

3 FF 1992 I 65

Titolo 1:4 Applicabilità della LPGA

4 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178, 766, 1994 V 897; 1999 3896).

Art. 1 Campo d'applicazione

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge o la legge del 26 settembre 20146 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) non preveda espressamente una deroga alla LPGA.7

2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

a.
autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59);
b.
tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43-55);
c.8
riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66;
d.
liti tra assicuratori (art. 87);
e.
procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89).

5 RS 830.1

6 RS 832.12

7 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3472; FF 2002 715).

Titolo 1a:9 Disposizioni generali

9 Introdotto dall'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178, 766, 1994 V 897; 1999 3896).

Art. 1a Campo d'applicazione

1 La presente legge disciplina l'assicurazione sociale contro le malattie (assicura­zione sociale malattie). Questa comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

2 L'assicurazione sociale malattie accorda prestazioni in caso di:

a.
malattia (art. 3 LPGA10);
b.
infortunio (art. 4 LPGA), per quanto non a carico di alcuna assicurazione infortuni;
c.
maternità (art. 5 LPGA).
Art. 211

11 Abrogato dall'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178, 766, 1994 V 897; 1999 3896).

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Capitolo 1: Obbligo d'assicurazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3 Persone tenute ad assicurarsi

1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200712 sullo Stato ospite.13

3 Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Sviz­zera, in particolare a quelle che:

a.14
esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA15).
b.
lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4 L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 199216 sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.17

12 RS 192.12

13 Nuovo testo giusta l'all. n. II 11 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

14 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178, 766, 1994 V 897; 1999 3896).

15 RS 830.1

16 RS 833.1

17 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

Art. 418 Scelta dell'assicuratore

Le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono di un'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal19.

18 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

19 RS 832.12

Art. 4a20 Scelta dell'assicuratore per i familiari tenuti ad assicurarsi e residenti in uno Stato membro dell'Unione europea21, in Islanda o in Norvegia

Sono assicurati presso lo stesso assicuratore:

a.
la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell'attività lucrativa esercitata in Svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia;
b.
la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una rendita svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia;
c.
la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una prestazione dell'as­sicurazione svizzera contro la disoccupazione e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia.

20 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

21 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione

1 Se l'affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l'assicurazione inizia dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l'inizio dell'assicurazione delle persone menzionate nell'articolo 3 capoverso 3.

2 In caso d'affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione. L'assicu­rato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di re­sidenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il paga­mento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la si­tuazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo.

3 L'assicurazione ha termine quando l'assicurato cessa di essere soggetto all'obbligo d'assicurazione.

Art. 6 Controllo e affiliazione d'ufficio

1 I Cantoni provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione.

2 L'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assi­curarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.

Art. 6a22 Controllo dell'affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia23

1 I Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione:

a.
le persone che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera;
b.
le persone che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione;
c.
le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia.24

2 L'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i familiari resi­denti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia.25

3 L'autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo l'articolo 18 capo­versi 2bis e 2ter.

4 Gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

22 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 858; FF 2000 3537).

23 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

24 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

25 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

Art. 7 Cambiamento d'assicuratore

1 L'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi.

2 Al momento della notifica dei nuovi premi, l'assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L'assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)26 a ogni assicurato con almeno due mesi d'anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.27

3 Se l'assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l'affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell'inizio dell'attività presso il nuovo datore di lavoro.

4 Se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un'autorità, non esercita più l'assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con il ritiro dell'autorizzazione secondo l'articolo 43 LVAMal28.29

5 Il rapporto d'assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione della protezione assi­curativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L'assicuratore che ha ricevuto la comunica­zione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.

6 Il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d'assicuratore deve risar­cire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.30

7 In caso di cambiamento d'assicuratore, il precedente assicuratore non può costringere l'assicurato a disdire anche le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2 capoverso 2 LVAMal stipulate presso di lui.31

8 L'assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2 capoverso 2 LVAMal per il solo motivo che l'assicurato cambia assicuratore per l'assicurazione sociale malattie.32

26 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

28 RS 832.12

29 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

30 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

31 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

32 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

Sezione 2: Sospensione della copertura dell'infortunio

Art. 8 Principio

1 La copertura di infortuni può essere sospesa fintanto che l'assicurato è interamente coperto per questo rischio, a titolo obbligatorio, giusta la legge federale del 20 marzo 198133 sull'assicu­razione contro gli infortuni (LAINF). L'assicuratore pro­cede alla sospensione su richiesta dell'assicurato, il quale deve provare di essere interamente assicurato ai sensi della LAINF. Il premio è ridotto in proporzione.

2 Gli infortuni sono coperti ai sensi della presente legge non appena la copertura dell'infortunio giusta la LAINF cessa in tutto o in parte.

3 L'assicurazione sociale malattie prende a carico tutti i postumi d'infortunio che essa assicurava prima della sospensione dell'assicurazione.

Art. 9 Obbligo d'informare l'assicurato

Al momento dell'affiliazione all'assicurazione sociale malattie, l'assicuratore deve indicare per scritto all'assicurato il suo diritto giusta l'articolo 8.

Art. 10 Fine della sospensione; procedura

1 Il datore di lavoro informa per scritto la persona che lascia il proprio posto di lavo­ro o cessa di essere assicurata contro gli infortuni non professionali conformemente alla LAINF34, sull'obbligo di avvertire il suo assicuratore, in virtù della presente legge. Lo stesso obbligo incombe all'assicurazione contro la disoccupazione, qua­lora il diritto alle prestazioni di quest'ultima scada prima che l'interessato abbia assunto un nuovo lavoro.

2 Se l'assicurato non adempie il proprio obbligo secondo il capoverso 1, l'assicura­tore può esigere il pagamento dell'aliquota del premio corrispondente alla copertura dell'infortunio, inclusi gli interessi di mora, per il periodo compreso tra la cessa­zione della copertura secondo la LAINF e il momento in cui l'assicuratore è giunto a cono­scenza di quest'ultima. Se il datore di lavoro o l'assicurazione contro la disoc­cupa­zione non adempiono i loro obblighi in conformità al capoverso 1, l'assicura­tore può avanzare pretese analoghe nei loro confronti.

Capitolo 2: Organizzazione

Sezione 1: ...

Sezione 1a: Compensazione dei rischi36

36 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2014 3345; FF 2013 6733 7221).

Art. 1637 Principio

1 Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è inferiore a quello medio dell'insieme degli assicuratori versano tasse di ris­chio all'istituzione comune (art. 18).

2 Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è superiore a quello medio dell'insieme degli assicuratori ricevono contributi compensativi dall'istituzione comune.

3 Le tasse di rischio e i contributi compensativi devono compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti.

4 Il rischio di malattia elevato è definito dall'età, dal sesso e da altri indicatori di morbilità appropriati. Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori.

5 Gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione non hanno ancora com­piuto i 19 anni (minorenni) sono esclusi dall'effettivo di assicurati determinante.38

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2014 3345; FF 2013 6733 7221).

38 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1843; FF 2016 6479 7149).

Art. 16a39 Sgravio

1 Gli assicuratori beneficiano di uno sgravio nella compensazione dei rischi per gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione hanno un'età compresa tra i 19 e i 25 anni (giovani adulti).

2 Lo sgravio corrisponde al 50 per cento della differenza tra i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati adulti e i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti i giovani adulti.

3 Lo sgravio è finanziato in modo uniforme mediante l'aumento delle tasse di rischio e la riduzione dei contributi compensativi per gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione hanno già compiuto i 26 anni.

4 Sono considerati adulti i giovani adulti e gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione hanno già compiuto i 26 anni.

39 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1843; FF 2016 6479 7149).

Art. 1740 Elementi determinanti per il calcolo della compensazione dei rischi

1 Per il calcolo della compensazione dei rischi è determinante la struttura dell'effet­tivo degli assicurati nell'anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi (anno della compensazione).

2 Le differenze medie di rischio per età, sesso e ulteriori indicatori di morbilità stabi­liti dal Consiglio federale sono calcolate sulla base della situazione esistente nell'an­no civile precedente l'anno della compensazione.

3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nella presa in conto degli indicatori di morbilità per il calcolo della compensazione dei rischi.

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2014 3345; FF 2013 6733 7221).

Art. 17a41 Esecuzione

1 L'istituzione comune (art. 18) esegue la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni singolo Cantone.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione per la compensazione dei rischi. Tiene conto degli sforzi tesi a economizzare i costi e impedisce l'aumento della compensazione dei costi. Dopo aver sentito gli assicuratori, stabilisce gli indi­catori di morbilità. Ogni indicatore supplementare va sottoposto a un'analisi dell'ef­ficacia.

3 Il Consiglio federale disciplina:

a.
la riscossione degli interessi di mora e il versamento di interessi rimunera­tivi;
b.
il risarcimento del danno;
c.
il termine scaduto il quale l'istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.

41 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2014 3345; FF 2013 6733 7221).

Sezione 2: Istituzione comune

Art. 18

1 Gli assicuratori creano un'istituzione comune nella forma di una fondazione. L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione devono essere approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI)42. Se gli assicuratori non creano l'istituzione comune, vi provvede il Con­siglio federale. Esso emana le necessarie prescrizioni se gli assicuratori non s'accordano sulla gestione dell'istituzione.

2 L'istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece degli assicuratori insolvibili conformemente all'articolo 51 LVAMal43.44

2bis L'Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall'obbligo di assicu­razione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato mem­bro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia.45

2ter Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risie­dono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione.46

2quater Essa assiste i Cantoni nell'applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia, conformemente all'articolo 65a.47

2quinquies Essa effettua la riduzione dei premi conformemente all'articolo 66a.48

2sexies Essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d'esecuzione contro inden­nità.49

2septies Essa gestisce il fondo per i controlli postdonazione di cui all'articolo 15b della legge dell'8 ottobre 200450 sui trapianti.51

3 Il Consiglio federale può assegnare all'istituzione comune altri compiti, segnata­mente in materia d'esecuzione di obblighi internazionali.

4 Gli assicuratori possono conferirle di comune accordo determinati compiti d'inte­resse generale, segnatamente d'ordine amministrativo e tecnico.

5 Per finanziare l'esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2 e 4, gli assicuratori devono versare contributi all'istituzione comune, a carico dell'assicurazione sociale malattie. L'istituzione comune riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tar­divo, un interesse di mora. L'importo dei contributi e dell'in­teresse di mora è stabi­lito dai regolamenti dell'istituzione comune.52

5bis La Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui ai capoversi 2bis-2quinquies.53

6 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assegnati all'istitu­zione comune giusta il capoverso 3.

7 L'istituzione comune tiene conti distinti per ognuno dei compiti. Beneficia dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 80 LPGA54.55

8 Ai ricorsi al Tribunale amministrativo federale contro decisioni dell'istituzione comune secondo i capoversi 2bis, 2ter e 2quinquies è applicabile per analogia l'arti­colo 85bis capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 194656 sull'assi­curazione per la vecchiaia e i superstiti.57

42 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

43 RS 832.12

44 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

45 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

46 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

47 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

48 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 858; FF 2000 3537).

49 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 858; FF 2000 3537).

50 RS 810.21

51 Introdotto dal n. II 1 della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969).

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

53 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 858; FF 2000 3537).

54 RS 830.1

55 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

56 RS 831.10

57 Introdotto dall'all. n. 110 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Sezione 3: Promozione della salute

Art. 19 Promozione della prevenzione delle malattie

1 Gli assicuratori promuovono la prevenzione delle malattie.

2 Essi gestiscono congiuntamente con i Cantoni un'istituzione avente lo scopo di stimolare, coordinare e valutare misure atte a promuovere la salute e a prevenire le malattie. Se l'istituzione non è fondata dagli assicuratori e dai Cantoni, il compito è assunto dalla Confederazione.

3 L'organo direttivo dell'istituzione è composto di rappresentanti degli assicuratori, dei Cantoni, dell'INSAI, della Confederazione, dei medici, delle cerchie scientifiche e delle organizzazioni specializzate nella prevenzione.

Art. 20 Finanziamento; vigilanza

1 Ogni persona assicurata obbligatoriamente ai sensi della presente legge versa un contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie.

2 Il DFI stabilisce il contributo su proposta dell'istituzione. Fa rapporto alle competenti Commissioni delle Camere federali sull'impiego di tale contributo.58

3 Esso vigila sull'attività dell'istituzione. I bilanci, i conti e il rapporto d'attività sono presentati per approvazione all'UFSP.

58 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

Sezione 4: Statistiche59

59 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

Art. 21a61

61 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 2041; FF 1998 940 946). Abrogato dall'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

Art. 22a63

63 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero (RU 2008 2049; FF 2004 4903). Abrogato dall'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

Art. 2364 ...65

1 L'Ufficio federale di statistica elabora le basi statistiche necessarie per valutare il funzionamento e gli effetti della presente legge. A tale scopo rileva i dati necessari pres­so gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e la popolazione.

2 Le persone fisiche e giuridiche interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste. I dati devono essere messi a disposizione gratuitamente.

3 Il trattamento di dati a fini statistici è retto dalla legge federale del 9 ottobre 199266 sulla statistica federale.

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

65 Abrogata dall'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

66 RS 431.01

Capitolo 3: Prestazioni

Sezione 1: Catalogo delle prestazioni

Art. 24 Principio

1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle presta­zioni definite negli articoli 25-31, secondo le condizioni di cui agli articoli 32-34.

2 Le prestazioni assunte sono collegate alla data o al periodo di trattamento.67

67 Introdotto dall'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

Art. 25 Prestazioni generali in caso di malattia

1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle pre­stazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.

2 Queste prestazioni comprendono:

a.68
gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure in ospedale dispensate:
1.
dal medico,
2.
dal chiropratico,
3.
da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico;
b.
le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici pre­scritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiro­pratico;
c.
un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico;
d.
i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico;
e.69
la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;
f.70
...
fbis.71
la degenza in caso di parto in una casa per partorienti (art. 29);
g.
un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio;
h.72
la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b.

68 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

70 Abrogata dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

71 Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

72 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

Art. 25a73 Cure in caso di malattia

1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatoriamente in base a una prescrizione medica e a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura.74 La rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure è retta dall'articolo 52.75

2 I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono dispensate in base a una prescrizione medica sono rimunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a Remunerazione delle prestazioni ospedaliere). Assicuratori e fornitori di prestazioni convengono importi forfettari. La rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure acute e transitorie è retta dall'articolo 52.76

3 Il Consiglio federale designa le cure e disciplina la procedura di accertamento del bisogno.

4 Il Consiglio federale fissa i contributi in franchi differenziandoli a seconda del bisogno terapeutico. È determinante il costo calcolato secondo il bisogno in cure della qualità necessaria, dispensate in modo efficiente ed economico. Le cure sono sottoposte a un controllo della qualità. Il Consiglio federale determina le modalità.

5 I costi delle cure non coperti dalle assicurazioni sociali possono essere addossati all'assicurato solo per un importo massimo corrispondente al 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale. I Cantoni disciplinano il finanziamento residuo. La determi­nazione e il versamento del finanziamento residuo competono al Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato. Nel caso delle cure ambulatoriali, il finanziamento residuo è retto dalle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. La degenza in una casa di cura non fonda una nuova competenza. Se, al momento del ricovero, nel Cantone di domicilio non vi è disponibilità di posti letto in una casa di cura situata nei pressi del domicilio del­l'assicurato, il finanziamento residuo è assunto dal Cantone di domicilio conformemente alle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. Questo finanziamento residuo e il diritto dell'assicurato alla degenza nella casa di cura in questione sono garantiti senza limiti di tempo.77

73 Introdotto dal n. I 3 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).

74 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 13 giu. 2008 e del 18 dic. 2020 alla fine del presente testo (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).

75 Per. introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Rimunerazione del materiale sanitario), in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 345, FF 2020 4317). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 18 dic. 2020 alla fine del presente testo.

76 Per. introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Rimunerazione del materiale sanitario), in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 345, FF 2020 4317). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 18 dic. 2020 alla fine del presente testo.

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2989; FF 2016 3491 4021).

Art. 26 Medicina preventiva

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di determi­nati esami destinati ad individuare precocemente le malattie nonché misure preven­tive in favore di assicurati particolarmente in pericolo. Tali esami o misure preven­tive sono effettuati o prescritti da un medico.

Art. 2778 Infermità congenite

Per le infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA79) che non sono coperte dall'assicu­razione per l'invalidità, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.

78 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

79 RS 830.1

Art. 28 Infortuni

Per gli infortuni ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b80, l'assicurazione obbli­ga­toria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.

80 Ora: art. 1a cpv. 2 lett. b

Art. 29 Maternità

1 Oltre ai costi delle prestazioni in caso di malattia, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume quelli delle prestazioni specifiche di maternità.

2 Quest'ultime comprendono:

a.
gli esami di controllo durante e dopo la gravidanza, effettuati da un medico o da una levatrice o prescritti da un medico;
b.81
il parto a domicilio, in ospedale o in una casa per partorienti, come pure l'assistenza del medico o della levatrice;
c.
la necessaria consulenza per l'allattamento;
d.82
i costi delle cure e della degenza del neonato sano, finché soggiorna con la madre all'ospedale.

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

82 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

Art. 3083 Interruzione non punibile della gravidanza

In caso d'interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell'articolo 119 del Codice penale84, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.

83 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2361 4285).

84 RS 311.0

Art. 31 Cure dentarie

1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle cure dentarie:

a.
se le affezioni sono causate da una malattia grave e non evitabile dell'appa­rato masticatorio; o
b.
se le affezioni sono causate da una malattia grave sistemica o dai suoi postumi; o
c.
se le cure sono necessarie per il trattamento di una malattia grave sistemica o dei suoi postumi.

2 Essa assume pure i costi della cura di lesioni del sistema masticatorio causate da un infortunio ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b85.

85 Ora: art. 1a cpv. 2 lett. b

Sezione 2: Presupposti e entità dell'assunzione dei costi

Art. 32 Condizioni

1 Le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere efficaci, appropriate ed eco­nomiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici.

2 L'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni sono riesaminate periodicamente.

Art. 33 Designazione delle prestazioni

1 Il Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o chiropra­tico i cui costi non sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o lo sono soltanto a determinate condizioni.

2 Definisce le prestazioni di cui all'articolo 25 capoverso 2 non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui agli articoli 26, 29 capoverso 2 lettere a e c e 31 capoverso 1.

3 Determina in quale misura l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi d'una prestazione, nuova o contestata, la cui efficacia, idoneità o eco­nomicità sono ancora in fase di valutazione.

4 Nomina commissioni che consulta ai fini della designazione delle prestazioni. Provvede al coordinamento dei lavori di queste commissioni.

5 Può delegare al DFI o all'UFSP le competenze di cui ai capo­versi 1-3.

Art. 34 Entità

1 Per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli arti­coli 25-33.

2 Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma:

a.
i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 29 fornite all'estero per motivi d'ordine medico o nell'ambito della cooperazione transfrontaliera ad assicurati residenti in Svizzera;
b.
i costi del parto effettuato all'estero non per motivi d'ordine medico.86

3 Può limitare l'assunzione dei costi di cui al capoverso 2.87

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

87 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

Capitolo 4: Fornitori di prestazioni

Sezione 1: Autorizzazione

Art. 35 Tipi di fornitori di prestazioni88

1 ...89

2 Sono fornitori di prestazioni:

a.
i medici;
b.
i farmacisti;
c.
i chiropratici;
d.
le levatrici;
e.
le persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano;
f.
i laboratori;
g.
i centri di consegna di mezzi ed apparecchi diagnostici e terapeutici;
h.
gli ospedali;
i.90
le case per partorienti;
k.
le case di cura;
l.
gli stabilimenti di cura balneare;
m.91
le imprese di trasporto e di salvataggio;
n. 92
gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici.

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635).

89 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635).

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

91 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

92 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

Art. 3693 Medici e altri fornitori di prestazioni: principio

I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n possono esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se autorizzati dal Cantone sul cui territorio è esercitata l'attività.

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 36a94 Medici e altri fornitori di prestazioni: condizioni

1 Il Consiglio federale disciplina le condizioni d'autorizzazione che i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n devono soddisfare. Le condizioni d'autorizzazione devono poter garantire che le prestazioni fornite siano appropriate e di alto livello qualitativo.

2 Le condizioni d'autorizzazione riguardano, a seconda del fornitore di prestazioni, la formazione, il perfezionamento e le esigenze necessarie a garantire la qualità delle prestazioni.

94 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635).

Art. 3795 Medici: condizioni particolari

1 I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

a.
una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività;
b.
un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività;
c.
un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 200696 sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività.

2 Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1.

3 I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificata ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 201597 sulla cartella informatizzata del paziente.

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635).

96 RS 811.11

97 RS 816.1

Art. 3898 Medici e altri fornitori di prestazioni: vigilanza

1 Ogni Cantone designa un'autorità incaricata di vigilare sui fornitori di prestazioni di cui all'arti­colo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n.

2 L'autorità di vigilanza adotta le misure necessarie a garantire l'osservanza delle condizioni d'autorizzazione di cui agli articoli 36a e 37. In caso di inosservanza delle condizioni d'autorizzazione, può pronunciare le seguenti misure:

a.
un'ammonizione;
b.
una multa fino a 20 000 franchi;
c.
il ritiro dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l'intero campo d'attività o per una parte di esso per al massimo un anno (ritiro temporaneo);
d.
il ritiro definitivo dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l'intero campo d'attività o per una parte di esso.

3 In casi debitamente motivati gli assicuratori possono chiedere all'autorità di vigilanza il ritiro dell'autorizzazione. L'autorità di vigilanza adotta le misure necessarie.

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635).

Art. 3999 Ospedali e altri istituti

1 Gli stabilimenti e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie acute o all'attuazione ospedaliera di provvedimenti medici di riabilitazione (ospedali) sono autorizzati se:

a.
garantiscono una sufficiente assistenza medica;
b.
dispongono del necessario personale specializzato;
c.
dispongono di appropriate installazioni mediche e garantiscono una fornitura adeguata di medicamenti;
d.
corrispondono alla pianificazione intesa a coprire il fabbisogno ospedaliero, approntata da uno o più Cantoni, dopo aver preso in considerazione ade­guatamente gli enti privati;
e.
figurano nell'elenco, compilato dal Cantone e classificante le diverse catego­rie di stabilimenti secondo i rispettivi mandati;
f.100
si affiliano a una comunità o comunità di riferimento certificata ai sensi del­l'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015101 sulla cartella informatizzata del paziente.

2 I Cantoni coordinano le loro pianificazioni.102

2bis Nel settore della medicina altamente specializzata i Cantoni approntano insieme una pianificazione per tutta la Svizzera. Se non assolvono questo compito in tempo utile, il Consiglio federale stabilisce quali ospedali per quali prestazioni devono figurare negli elenchi dei Cantoni.103

2ter Il Consiglio federale emana criteri di pianificazione uniformi in base alla qualità e all'economicità. Sente dapprima i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.104

3 Le condizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia alle case per partorienti, nonché agli stabilimenti, agli istituti o ai rispettivi reparti che dispensano cure, assistenza medica e misure di riabilitazione per pazienti lungodegenti (case di cura).105

99 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 giu. 2013 alla fine del presente testo.

100 Introdotta dall'art. 25 della LF del 19 giu. 2015 sulla cartella informatizzata del paziente, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2201; FF 2013 4559). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

101 RS 816.1

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

103 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

104 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 40 Stabilimenti di cura balneare

1 Sono autorizzati gli stabilimenti di cura balneare riconosciuti dal DFI.

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che questi stabilimenti devono soddi­sfare in materia di direzione medica, personale specializzato necessario, tecniche terapeutiche e fonti termali.

Sezione 2: Scelta del fornitore di prestazioni, assunzione dei costi e obbligo di ammissione degli ospedali figuranti nell'elenco106

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).


Art. 41 Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi107

1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.108 109

1bis In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa ap­plicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.110

1ter Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.111

2 In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.112

2bis Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone:

a.
i frontalieri e i loro familiari;
b.
i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei;
c.
i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.113

2ter Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.114

3 Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assi­curatore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.115

3bis Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'ur­genza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate:

a.
nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale;
b.
in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.116

4 D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantag­giosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle pre­stazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicu­rate.

107 Introdotta dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

108 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

110 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

111 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

113 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

114 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

116 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

Art. 41a117 Obbligo di ammissione degli ospedali figuranti nell'elenco118

1 Nei limiti dei loro mandati di prestazioni e delle loro capacità, gli ospedali figuranti nell'elenco sono tenuti a garantire la presa a carico di tutti gli assicurati domiciliati nel Cantone di ubicazione dell'ospedale (obbligo di ammissione).

2 Per gli assicurati domiciliati fuori del Cantone di ubicazione dell'ospedale figurante nell'elenco, l'obbligo di ammissione si applica soltanto nei limiti dei mandati di prestazioni e nei casi d'urgenza.

3 I Cantoni provvedono affinché l'obbligo di ammissione sia rispettato.

117 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

Sezione 3: Debitore della rimunerazione; fatturazione

Art. 42 Principio119

1 Se assicuratori e fornitori di prestazioni non hanno convenuto altrimenti, l'assicu­rato è debitore della rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. In que­sto caso l'assicurato ha diritto di essere rimborsato dal suo assicuratore (sistema del terzo garante). In deroga all'articolo 22 capoverso 1 LPGA120, tale diritto è cedibile al fornitore di prestazioni.121

2 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l'assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante). In deroga al capoverso 1, in caso di cura ospedaliera l'assicuratore è debitore della sua parte di remunera­zione.122

3 Il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della remunerazione una fat­tura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione e l'economicità della prestazione. Nel sistema del terzo pagante il fornitore di prestazioni trasmette all'as­sicurato, senza che questi debba farne richiesta, una copia della fattura inviata all'assi­curatore.123 Il fornitore di prestazioni e l'assicura­tore possono convenire che tale trasmissione incomba all'assicuratore. La trasmissione può avvenire anche per via elettronica. In caso di cura ospedaliera, l'o­spedale attesta separatamente la quotaparte del Cantone e quella dell'assicuratore. Il Consiglio federale disciplina i particolari.124 125

3bis I fornitori di prestazioni devono indicare nella fattura di cui al capoverso 3 le diagnosi e le procedure in forma codificata, conformemente alle classificazioni previste nella pertinente edizione svizzera pubblicata dal Dipartimento competente. Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione sulla rilevazione, il tratta­mento e la trasmissione dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.126

4 L'assicuratore può esigere ragguagli supplementari di natura medica.127

5 Il fornitore di prestazioni è legittimato, se le circostanze lo esigono, oppure obbli­gato in ogni caso, su richiesta dell'assicurato, a fornire le indicazioni di natura medi­ca soltanto al medico di fiducia secondo l'articolo 57.

6 In deroga all'articolo 29 capoverso 2 LPGA, per rivendicare il diritto alle presta­zioni non è necessario alcun formulario.128

119 Introdotta dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Strategia globale e compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 1071; FF 2004 3803).

120 RS 830.1

121 Per. introdotto dall'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

123 Nuovo testo del terzo per. giusta il n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).

124 Quarto a settimo per. introdotti dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

126 Introdotto dal n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4085; FF 2011 6559 6567).

127 Introdotto dal n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4085; FF 2011 6559 6567).

128 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 42a129 Tessera d'assicurato

1 Il Consiglio federale può stabilire che ogni assicurato riceva una tessera d'assicu­rato per il periodo del suo assoggettamento all'assicurazione obbligato­ria delle cure medico-sanitarie. Sulla tessera figurano il nome dell'assicurato e il numero AVS130.131

2 La tessera dispone di un'interfaccia per l'utente ed è utilizzata per la fattura­zio­ne delle prestazioni secondo la presente legge.

2bis La tessera può essere utilizzata come strumento d'identificazione ai sensi del­l'articolo 7 ca­poverso 2 della legge federale del 19 giugno 2015132 sulla cartella informatizzata del paziente.133

3 Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale disciplina l'introduzione della tessera da parte degli assicu­ra­­tori e gli standard tecnici da applicare.

4 Con il consenso dell'assicurato, la tessera contiene dati personali che posso­no essere consultati elettronicamente dalle persone autorizzate a tal fine. Sentite le cer­­chie interes­sate, il Consiglio federale stabilisce l'estensione dei dati che pos­so­no essere me­morizzati sulla tessera. Disciplina l'accesso ai dati e la loro elabo­ra­zione.

129 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Strategia globale e compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 1071; FF 2004 3803).

130 Nuova espr. giusta l'all. n. 31 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

131 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 11 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

132 RS 816.1

133 Introdotto dall'art. 25 della LF del 19 giu. 2015 sulla cartella informatizzata del paziente, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2201; FF 2013 4559).

Sezione 4: Tariffe e prezzi

Art. 43 Principio

1 I fornitori di prestazioni stendono le loro fatture secondo tariffe o prezzi.

2 La tariffa è una base di calcolo della rimunerazione. In particolare essa può:

a.
fondarsi sul tempo dedicato alla prestazione (tariffa temporale);
b.
attribuire punti per prestazione e fissare il valore del punto (tariffa per sin­gola prestazione);
c.
prevedere rimunerazioni forfettarie (tariffa forfettaria);
d.
a titolo eccezionale, sottoporre le rimunerazioni di determinate prestazioni, al fine di garantirne la qualità, a condizioni più severe di quelle previste dagli ar­ticoli 36-40, quali in particolare l'esistenza delle infrastrutture necessa­rie e di una formazione di base, di un aggiornamento o di un perfeziona­mento idonei (esclusione tariffale).

3 La tariffa forfettaria può riferirsi alla cura del singolo paziente (tariffa forfettaria per paziente) o di gruppi di assicurati (tariffa forfettaria per gruppo d'assicurati). Le tariffe forfettarie per gruppo d'assicurati possono essere stabilite prospettivamente in base a prestazioni fornite in precedenza e a bisogni futuri (stanziamento globale di bilancio prospettivo).

4 Le tariffe e i prezzi sono stabiliti per convenzione tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni (convenzione tariffale) oppure dalle autorità competenti nei casi previsti dalla legge. Occorre vegliare affinché le convenzioni tariffali siano stabilite secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate. Nel caso di convenzioni tra associazioni, prima della loro conclusione devono essere sentite le organizzazioni che rappresentano gli interessi degli assicurati a livello cantonale o federale.

4bis Le tariffe e i prezzi si rifanno alla remunerazione dei fornitori di prestazioni che forniscono la prestazione tariffata assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.134

5 Le tariffe per singola prestazione devono basarsi su una struttura tariffale unifor­me, stabilita per convenzione a livello nazionale. Se le parti alla convenzione non si accordano sulla struttura tariffale uniforme, quest'ultima è stabilita dal Consiglio fede­rale.

5bis Il Consiglio federale può adeguare la struttura tariffale se quest'ultima si rivela inadeguata e se le parti alla convenzione non si accordano su una sua revisione.135

6 Le parti alla convenzione e le autorità competenti devono vigilare affinché si con­se­guano cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile conve­nienti.

7 Il Consiglio federale può stabilire principi affinché le tariffe siano calcolate secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate; può anche fissare norme relative all'adeguamento delle tariffe. Esso provvede al coordinamento con gli ordi­namenti tariffali delle altre assicurazioni sociali.

134 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell'economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

135 Introdotto dal n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4085; FF 2011 6559 6567).

Art. 44 Protezione tariffale

1 I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla con­venzione o dall'autorità competente; non possono esigere rimunerazioni superiori per prestazioni previste dalla presente legge (protezione tariffale). È salva la dispo­sizione sulla rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3).

2 Il fornitore di prestazioni che rifiuta di fornire prestazioni conformemente alla pre­sente legge deve dichiararlo all'organo designato dal governo cantonale (ricusa). In tal caso non ha alcun diritto a rimunerazioni ai sensi della presente legge. Se l'assi­curato si rivolge a un tale fornitore di prestazioni, questi deve previamente avver­tirlo della propria ricusa.

Art. 45 Garanzia del trattamento

Se la cura degli assicurati secondo la presente legge non è più garantita causa la ricusa di fornitori di prestazioni, il governo cantonale provvede a garantirla. La pro­tezione tariffale vige anche in questo caso. Il Consiglio federale può emanare di­spo­sizioni dettagliate.

Art. 46 Convenzione tariffale

1 Le parti a una convenzione tariffale sono, da un lato, uno o più fornitori di presta­zioni o federazioni di fornitori di prestazioni e, d'altro lato, uno o più assicuratori o federazioni d'assicuratori.

1bis Se si tratta di misure preventive ai sensi dell'articolo 26 eseguite nell'ambito di programmi organizzati su scala nazionale o cantonale secondo l'articolo 64 capo­verso 6 lettera d, anche i Cantoni possono essere parti a una convenzione tariffale.136

2 Se una delle parti alla convenzione è una federazione, la convenzione vincola i membri della federazione solo se hanno aderito alla convenzione. I non membri esercitanti nel territorio previsto dalla convenzione possono parimenti aderire a quest'ultima. La convenzione può prevedere un loro equo contributo alle spese per la sua stipulazione e per la sua esecuzione. La convenzione disciplina le modalità in materia d'adesione e di desistenza e relative pubblicazioni.

3 Sono in particolare inammissibili e dunque nulli i seguenti provvedimenti, indi­pendentemente dal fatto che essi siano contenuti in una convenzione tariffale, in contratti separati o in disciplinamenti:

a.
il divieto ai membri della federazione di concludere convenzioni separate;
b.
l'obbligo ai membri della federazione di aderire alle convenzioni esistenti;
c.
il divieto di concorrenza fra i membri della federazione;
d.
i trattamenti di favore e le clausole di esclusività.

4 La convenzione tariffale dev'essere approvata dal governo cantonale competente oppure, se valevole per tutta la Svizzera, dal Consiglio federale. L'autorità che approva verifica se la convenzione è conforme alla legge e ai principi di equità e di economicità.

5 Il termine di disdetta di una convenzione tariffale o di desistenza ai sensi del capo­verso 2 è di almeno sei mesi.

136 Introdotto dall'art. 86 n. 3 della L del 28 set. 2012 sulle epidemie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1435; FF 2011 283).

Art. 47 Assenza di convenzione tariffale

1 Se nessuna convenzione tariffale può essere stipulata tra fornitori di prestazioni e assicuratori, il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa.

2 Se non esiste alcuna convenzione tariffale per la cura ambulatoriale dell'assicurato fuori del suo luogo di domicilio o di lavoro o fuori dei relativi dintorni oppure per la cura ospedaliera dell'assicurato fuori del suo Cantone di domicilio, il governo del Cantone in cui il fornitore di prestazioni è installato in modo permanente stabilisce la tariffa.137

3 Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non s'accordano sul rinnovo d'una convenzione tariffale, il governo cantonale può prorogarla di un anno. Se nessuna convenzione è stata stipulata entro questo termine, il governo cantonale, consultate le parti interessate, stabilisce la tariffa.

137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

Art. 47a138 Organizzazione per le strutture tariffali nel settore delle cure ambulatoriali

1 Le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori istituiscono un'organizzazione competente per l'elaborazione, lo sviluppo, l'adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure mediche ambulatoriali. Le federazioni partecipanti vi sono rappresentate in modo paritetico.

2 Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di istituire un'organizzazione a federazioni che sono competenti per le strutture tariffali di altre cure ambulatoriali.

3 Se tale organizzazione manca o non corrisponde alle condizioni legali, il Consiglio federale la istituisce per le federazioni dei fornitori di prestazioni e per quelle degli assicuratori.

4 Se le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori non si accordano sui principi relativi alla forma, all'esercizio e al finanziamento dell'organiz­zazione, il Consiglio federale stabilisce tali principi dopo aver sentito le organizzazioni interessate.

5 I fornitori di prestazioni e gli assicuratori comunicano gratuitamente all'organiz­za­zione i dati necessari per l'elaborazione, lo sviluppo, l'adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure ambulatoriali.

138 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 48 Convenzioni tariffali con associazioni di medici

1 All'approvazione di una convenzione tariffale con una o più associazioni di medi­ci, l'autorità che approva (art. 46 cpv. 4), sentite le parti alla convenzione, stabilisce una tariffa limite i cui tassi minimi devono essere inferiori e i tassi mas­simi superiori a quelli della tariffa convenzionale approvata.

2 La tariffa limite è applicabile alla scadenza della convenzione tariffale. Trascorso un anno dalla scadenza della convenzione, l'autorità che approva può stabilire una nuova tariffa limite senza tener conto della tariffa convenzionale anteriore.

3 Se una convenzione tariffale con un'associazione di medici non può essere stipu­lata sin dall'inizio, l'autorità che approva può, a domanda delle parti, stabilire una tariffa limite.

4 Per le parti che hanno stipulato una nuova convenzione tariffale, la tariffa limite decade con l'approvazione della convenzione.

Art. 49139 Convenzioni tariffali con gli ospedali

1 Per la remunerazione della cura ospedaliera, compresa la degenza e le cure in ospedale (art. 39 cpv. 1) o in una casa per partorienti (art. 29), le parti alla convenzione stabiliscono importi forfettari.140 Tali importi sono fissati di norma per ogni singolo caso. Essi si rifanno alle prestazioni e si basano su strutture uniformi per tutta la Svizzera. Le parti alla convenzione possono con­venire che prestazioni diagnostiche o terapeutiche speciali non siano computate nell'importo forfettario, bensì fatturate separatamente. Le tarif­fe ospedaliere si rifanno alla remunerazione degli ospedali che forniscono la prestazione tariffata assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.

2 I partner tariffali istituiscono insieme ai Cantoni un'organizzazione competente per l'elaborazione, lo sviluppo, l'adeguamento e la manutenzione delle strutture. Per finanziare dette attività può essere riscosso un contributo a copertura dei costi per ogni caso fatturato. Gli ospedali devono fornire all'organizzazione i dati necessari a tal fine relativi ai costi e alle prestazioni. Se siffatta organizzazione manca, il Consiglio federale la istituisce in modo vincolante per i partner tariffali. I partner tariffali sottopongono per approvazione al Consiglio federale le strutture elaborate dall'or­ga­nizzazione e i loro adeguamenti. Se i partner tariffali non si accordano, le strutture so­no stabilite dal Consiglio federale.141

3 Le remunerazioni di cui al capoverso 1 non comprendono le participazioni ai costi delle prestazioni economicamente di interesse generale. Dette prestazioni comprendono segnatamente:

a.
il mantenimento di capacità ospedaliere per motivi di politica regionale;
b.
la ricerca e l'insegnamento universitario.

4 In caso di degenza ospedaliera, la remunerazione è effettuata secondo la tariffa ospedaliera ai sensi del capoverso 1 finché il paziente, secondo l'indica­zio­ne medica, necessita di cure e assistenza o di riabilitazione medica in ospedale. Se questa condizione non è più soddisfatta, per la degenza ospedaliera è applicabile la tariffa secondo l'articolo 50.

5 Con le remunerazioni ai sensi dei capoversi 1 e 4 sono tacitate tutte le pretese del­l'ospedale riguardo alle prestazioni secondo la presente legge.

6 Le parti alla convenzione concordano la remunerazione per la cura ambulatoriale.

7 Gli ospedali dispongono di strumenti di gestione adeguati; in particolare, per cal­co­lare i propri costi di gestione e di investimento e per registrare le pro­prie prestazioni tengono una contabilità analitica e una statistica delle prestazioni secondo un metodo uniforme. Questi strumenti contengono tutti i dati necessari per valutare l'e­cono­micità, per effettuare comparazioni tra ospedali, per la tariffazione e per la pia­ni­fi­cazione ospedaliera. I governi cantonali e le parti alla convenzione possono con­sultare gli atti.

8 In collaborazione con i Cantoni, il Consiglio federale ordina comparazioni tra ospe­dali a livello svizzero in particolare sui costi e la qualità dei risultati medici. Gli ospedali e i Cantoni devono fornire a tal fine i documenti necessari. Il Consiglio federale pubblica le comparazioni tra ospedali.

139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

140 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).

141 Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. della mod. del 22 ott. 2008 dell'O sull'assicurazione malattie (RS 832.102).

Art. 49a142 Remunerazione delle prestazioni ospedaliere

1 Le remunerazioni di cui all'articolo 49 capoverso 1 sono assunte dal Cantone e dagli assicuratori secondo la loro quotaparte rispettiva.

2 I Cantoni assumono la quotaparte cantonale:

a.
per gli assicurati domiciliati nel loro territorio;
b.
in caso di cura ospedaliera in Svizzera, per i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia:
1.
i frontalieri e i loro familiari,
2.
i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei,
3.
i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.143

2bis Il Cantone che assume la quotaparte cantonale per un assicurato di cui al capoverso 2 lettera b è considerato Cantone di domicilio secondo la presente legge.144

2ter Ogni Cantone fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell'inizio dello stesso, la rispettiva quotaparte. Essa ammonta almeno al 55 per cento.145

3 Il Cantone di domicilio versa la sua quotaparte direttamente all'ospedale. Le modalità vengono concordate tra l'ospedale e il Cantone. L'assicuratore e il Cantone pos­sono convenire che il Cantone paghi la sua quotaparte all'assicuratore e che que­st'ultimo versi entrambe le quoteparti all'ospedale. La fatturazione tra l'ospedale e l'assicuratore è disciplinata dall'articolo 42.

3bis Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che percepiscono una rendita svizzera, nonché per i loro familiari, in caso di cura ospedaliera in Svizzera i Cantoni assumono congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione. Tale quotaparte è ripartita sui singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente.146

4 Con gli ospedali o con le case per partorienti che non figurano nell'elenco ospedaliero secondo l'articolo 39, ma che adempiono le condizioni di cui agli articoli 38 e 39 capoverso 1 lettere a-c e f, gli assicuratori possono concludere convenzioni sulla remunerazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.147 Detta remunerazione non può essere superiore alla quotaparte secondo il capo­verso 2.

142 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

144 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

145 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

146 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

147 Nuovo testo giusta l'art. 25 della LF del 19 giu. 2015 sulla cartella informatizzata del paziente, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2201; FF 2013 4559). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 50148 Assunzione delle spese in casa di cura

Per la degenza in casa di cura (art. 39 cpv. 3), l'assicuratore assume le stesse prestazioni previste in caso di cura ambulatoriale secondo l'articolo 25a. I capoversi 7 e 8 dell'articolo 49 sono applicabili per analogia.

148 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).

Art. 51 Stanziamento globale di bilancio per gli ospedali e le case di cura

1 Quale strumento di gestione delle finanze, il Cantone può fissare un importo complessivo per il finanziamento degli ospedali o delle case di cura. È fatta salva la ripartizione dei costi secondo l'articolo 49a.149

2 Il Cantone sente dapprima i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

Art. 52 Analisi e medicamenti, mezzi e apparecchi

1 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

a.
il DFI emana:
1.
un elenco delle analisi con tariffa;
2.
un elenco, con tariffa, dei preparati e delle sostanze attive e ausiliarie im­piegati per la prescrizione magistrale; la tariffa comprende anche le pre­stazioni del farmacista;
3.150
disposizioni sull'obbligo d'assunzione delle prestazioni e sull'entità del­la rimunerazione di mezzi e d'apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati secondo gli articoli 25 capoverso 2 lettera b e 25a capoversi 1 e 2;
b.
l'UFSP appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medi­camenti confezionati, con l'indicazione dei prezzi (elenco delle specia­lità). Tale elenco deve contenere anche i prodotti generici a prezzi più van­taggiosi che possono sostituire i preparati originali.

2 In materia di infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA151), sono inoltre assunti i costi dei medicamenti che figurano nel catalogo delle prestazioni dell'assicura­zione per l'invalidità secondo l'articolo 14ter capoverso 5 della legge fede­rale del 19 giugno 1959152 sull'assicurazione per l'invalidità, ai prezzi massimi stabiliti in virtù di tale disposizione.153

3 Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici pos­sono essere fatturati al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di rimunerazione ai sensi del capoverso 1. Il DFI designa le analisi effettuate nel laboratorio dello studio medico per le quali la tariffa può essere stabilita secondo gli articoli 46 e 48. Può inoltre designare i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici di cui al capoverso 1 lettera a numero 3 per i quali può essere convenuta una tariffa secondo l'articolo 46.154

150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Rimunerazione del materiale sanitario), in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 345, FF 2020 4317). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 18 dic. 2020 alla fine del presente testo.

151 RS 830.1

152 RS 831.20

153 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

154 Nuovo testo del secondo e terzo per. giusta n. I della LF del 18 dic. 2020 (Rimunerazione del materiale sanitario), in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 345; FF 2020 4317).

Art. 52a155 Diritto di sostituzione

Se il medico oppure il chiropratico non esigono esplicitamente la consegna del pre­parato originale, il farmacista può sostituire preparati originali dell'elenco delle spe­cialità con i prodotti generici di questo stesso elenco a prezzi più vantaggiosi. In questo caso, comunica al medico o al chiropratico che ha fatto la ricetta quale prepa­rato è stato effettivamente fornito.

155 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

Art. 53156 Ricorso al Tribunale amministrativo federale

1 Contro le decisioni dei governi cantonali secondo gli articoli 39, 45, 46 capo­verso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 51, 54 e 55 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.157

2 La procedura di ricorso è retta dalla legge del 17 giugno 2005158 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968159 sulla procedura am­ministrativa (PA). Sono fatte salve le eccezioni seguenti:

a.
nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà adito la decisione impugnata; nuove conclusioni non sono ammissibili;
b.
gli articoli 22a e 53 PA non sono applicabili;
c.
il termine fissato dal Tribunale amministrativo federale per presentare eventuali osservazioni è di 30 giorni al massimo; questo termine non può essere prorogato;
d.
di norma non si procede a un ulteriore scambio di scritti secondo l'arti­colo 57 capoverso 2 PA;
e.
nelle procedure di ricorso contro le decisioni prese conformemente all'arti­colo 39 non può essere invocata l'inadeguatezza.

156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635).

158 RS 173.32

159 RS 172.021

Sezione 5: Misure straordinarie destinate a contenere l'evoluzione dei costi


Art. 54 Stanziamento globale di bilancio da parte dell'autorità che approva

1 Gli assicuratori possono chiedere al Cantone di stabilire un importo complessivo (stanziamento globale di bilancio), per finanziare gli ospedali o le case di cura, quale provvedimento straordinario e temporaneo per limitare un aumento dei costi al di sopra della media.

2 Il Cantone deve decidere in merito all'entrata in materia entro tre mesi dalla pre­sentazione della proposta. Consulta preventivamente le istituzioni e gli assicuratori.

Art. 55 Fissazione di tariffe da parte dell'autorità che approva

1 Se, per le cure ambulatoriali o in ospedale, i costi medi per assicurato e per anno nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie aumentano almeno del doppio rispetto alla media dei prezzi e dei salari, l'autorità competente può ordinare che le tariffe o i prezzi di tutte o di una parte delle prestazioni non possano essere aumentati, fino a che la differenza relativa del tasso di crescita annuo è di oltre il 50 per cento rispetto all'evoluzione generale dei prezzi e dei salari.

2 È competente:

a.
il Consiglio federale, per le convenzioni tariffali da esso approvate giusta l'arti­colo 46 capoverso 4;
b.
il DFI, per le tariffe e i prezzi di cui all'articolo 52 capoverso 1 let­tera a numeri 1 e 2 nonché lettera b;
c.
il governo cantonale, per le convenzioni tariffali da esso approvate giusta l'arti­colo 46 capoverso 4.
Art. 55a160 Limitazione del numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale

1 I Cantoni limitano, in uno o più campi di specializzazione medica o in determinate regioni, il numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il Cantone che limita il numero di medici prevede che:

a.
i medici siano autorizzati soltanto fino al raggiungimento del relativo numero massimo;
b.
il numero massimo sia applicato soltanto ai seguenti medici:
1.
medici che esercitano nel settore ambulatoriale di un ospedale,
2.
medici che esercitano in istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 let­tera n.

2 Il Consiglio federale fissa i criteri e i principi metodologici per determinare i numeri massimi. Tiene conto in particolare dei flussi di pazienti tra Cantoni e delle regioni di erogazione dei servizi sanitari, nonché dell'evoluzione generale dei tassi d'occupazione dei medici.

3 Prima di determinare i numeri massimi il Cantone sente le federazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e degli assicurati. Per determinare i numeri massimi si coordina con gli altri Cantoni.

4 I fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni comunicano gratuitamente alle autorità cantonali competenti che li richiedono i dati necessari a determinare i numeri massimi, oltre ai dati rilevati secondo l'articolo 59a.

5 In caso di limitazione delle autorizzazioni in un Cantone, possono continuare a esercitare i medici:

a.
che sono stati autorizzati e hanno fornito prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell'assi­curazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prima dell'entrata in vigore dei numeri mas­si­mi;
b.
che esercitavano nel settore ambulatoriale di un ospedale o in un istituto di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n prima dell'entrata in vigore dei numeri massimi, se continuano a esercitare la propria attività nel settore ambulatoriale dello stesso ospedale o nello stesso istituto.

6 Se in un Cantone i costi annui per assicurato in un campo di specializzazione aumentano più dei costi annui degli altri campi di specializzazione di tale Cantone o più della media nazionale dei costi annui nel campo di specializzazione interessato, il Cantone può prevedere che non siano più rilasciate nuove autorizzazioni a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in questo campo di specializzazione.

160 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 413; FF 2018 2635).

Sezione 6: Controllo dell'economicità e della qualità delle prestazioni


Art. 56 Economicità delle prestazioni

1 Il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura.

2 La rimunerazione può essere rifiutata per le prestazioni eccedenti questo limite. Al fornitore di prestazioni può essere richiesta la restituzione di rimunerazioni ai sensi della presente legge ottenute indebitamente. Possono chiedere la restituzione:

a.
nel sistema del terzo garante (art. 42 cpv. 1), l'assicurato oppure, giusta l'arti­colo 89 capoverso 3, l'assicuratore;
b.
nel sistema del terzo pagante (art. 42 cpv. 2), l'assicuratore.

3 Il fornitore di prestazioni deve fare usufruire il debitore della rimunerazione di sconti diretti o indiretti che ha ottenuti:

a.
da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato;
b.
da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagno­stici o terapeutici.

3bis Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono mediante convenzione derogare all'obbligo di far usufruire il debitore della rimunerazione integralmente degli sconti di cui al capoverso 3 lettera b. Tali convenzioni vanno rese note su richiesta all'autorità competente. Esse devono garantire che il debitore della rimunerazione usufruisca della massima parte degli sconti e che gli sconti di cui non usufruisce siano impiegati in modo comprovabile per migliorare la qualità dei trattamenti.161

4 Se il fornitore di prestazioni disattende questo obbligo, l'assicurato o l'assicuratore possono esigere la restituzione dello sconto.

5 I fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali misure destinate a garantire l'economicità delle prestazioni. Essi vegliano in particolare affinché sia evitata una ripetizione inutile di atti diagnostici, quando l'assicurato consulta più fornitori di prestazioni.

6 I fornitori di prestazioni e gli assicuratori stabiliscono mediante contratto un metodo di controllo dell'economicità delle prestazioni.162

161 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).

162 Introdotto dal n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4087; FF 2011 2301 2311). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 57 Medici di fiducia

1 Gli assicuratori o le rispettive federazioni designano, d'intesa con le società medi­che cantonali, i medici di fiducia. Questi devono soddisfare le condizioni d'autorizzazione ai sensi degli arti­coli 36a e 37 capoverso 1 e avere inoltre, durante almeno cinque anni, esercitato presso uno studio medico o rivestito una funzione medica direttiva in un ospedale.163

2 I medici di fiducia abilitati ad esercitare in tutta la Svizzera devono essere desi­gnati d'intesa con la società medica del Cantone in cui si trova la sede principale dell'assi­curatore o la sede della federazione degli assicuratori.

3 Una società medica cantonale può ricusare per gravi motivi un medico di fiducia; in tal caso statuisce in merito il tribunale arbitrale giusta l'articolo 89.

4 Il medico di fiducia consiglia l'assicuratore su questioni d'ordine medico come pure su problemi relativi alla rimunerazione e all'applicazione delle tariffe. Esamina in particolare se sono adempite le condizioni d'assunzione d'una prestazione da parte dell'assicuratore.

5 Il medico di fiducia decide autonomamente. Né l'assicuratore né il fornitore di pre­stazioni e le rispettive federazioni possono impartirgli istruzioni.

6 I fornitori di prestazioni devono trasmettere ai medici di fiducia le informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti ai sensi del capoverso 4. Se non è pos­si­bile ottenerle altrimenti, il medico di fiducia può esaminare personalmente l'assicu­rato; ne deve prima informare il medico curante e comunicargli il risultato dell'esa­me. Tuttavia, in casi debitamente motivati, l'assicurato può esigere che l'esame di controllo sia effettuato da un altro medico. Se l'assicurato non si accorda in merito con l'assicuratore, la decisione spetta, in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA164, al tribunale arbitrale ai sensi dell'arti­colo 89.165

7 I medici di fiducia trasmettono agli organi competenti degli assicuratori unicamente le indicazioni necessarie per decidere l'assunzione delle prestazioni, stabilire la rimunerazione, calcolare la compensazione dei rischi o motivare una decisione. Ciò facendo salvaguardano i diritti della personalità degli assicurati.166

8 Le associazioni centrali svizzere dei medici e degli assicuratori disciplinano la tra­smissione delle indicazioni ai sensi del capoverso 7, come pure la formazione per­manente e lo statuto dei medici di fiducia. Se non giungono ad un accordo, il Con­siglio federale emana le necessarie disposizioni.

163 Nuovo testo del per. il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635).

164 RS 830.1

165 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 4755; FF 2004 4903).

Art. 58167 Sviluppo della qualità

Il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni gli obiettivi in materia di garanzia e promozione della qualità delle prestazioni (sviluppo della qualità), dopo aver sentito le organizzazioni interessate. Può adeguare gli obiettivi durante il quadriennio se gli assunti di base utilizzati per stabilirli hanno subìto modifiche sostanziali.

167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell'economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

Art. 58a168 Misure dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori per lo sviluppo della qualità

1 Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori concludono convenzioni sullo sviluppo della qualità (convenzioni sulla qualità) valide per tutta la Svizzera.

2 Le convenzioni sulla qualità disciplinano almeno:

a.
le misurazioni della qualità;
b.
le misure di sviluppo della qualità;
c.
la collaborazione fra le parti contraenti per la definizione di misure di miglioramento;
d.
la verifica del rispetto delle misure di miglioramento;
e.
la pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di miglioramento;
f.
le sanzioni in caso di violazione della convenzione;
g.
la presentazione di un rapporto annuo sullo stato di sviluppo della qualità all'attenzione della Commissione federale per la qualità e del Consiglio federale.

3 Le regole per lo sviluppo della qualità si rifanno ai fornitori di prestazioni che forniscono la prestazione assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.

4 Le convenzioni sulla qualità necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

5 Se le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non si accordano su una convenzione sulla qualità, il Consiglio federale stabilisce le regole riguardanti gli ambiti di cui al capoverso 2 lettere a-e e g.

6 I fornitori di prestazioni si attengono alle regole stabilite nelle convenzioni sulla qualità.

7 Il rispetto delle regole per lo sviluppo della qualità è una delle condizioni per esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

168 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell'economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

Art. 58b169 Commissione federale per la qualità

1 Per realizzare i suoi obiettivi in materia di sviluppo della qualità, il Consiglio federale istituisce una commissione (Commissione federale per la qualità) e ne nomina i membri.

2 Il Consiglio federale assicura la rappresentanza equa dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori, degli assicurati, delle organizzazioni dei pazienti nonché degli specialisti.

3 La Commissione federale per la qualità emana un regolamento interno. Vi disciplina segnatamente la propria organizzazione e la procedura per adottare le decisioni. Il regolamento interno necessita dell'approvazione del Dipartimento.

4 La Commissione federale per la qualità emana un regolamento sull'impiego delle risorse. Vi disciplina segnatamente il calcolo delle remunerazioni e degli aiuti finanziari. Il regolamento necessita dell'approvazione del Dipartimento.

5 La Commissione federale per la qualità pubblica le proprie decisioni in forma adeguata.

169 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell'economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

Art. 58c170 Compiti e competenze della Commissione federale per la qualità

1 La Commissione federale per la qualità ha i compiti e le competenze seguenti:

a.
presta consulenza al Consiglio federale, ai Cantoni, ai fornitori di prestazioni e agli assicuratori in materia di coordinamento delle misure di sviluppo della qualità;
b.
incarica terzi di elaborare nuovi indicatori della qualità e di sviluppare gli indicatori esistenti; rivolge raccomandazioni alle autorità sugli indicatori da utilizzare;
c.
esamina i rapporti di cui all'articolo 58a capoverso 2 lettera g presentati dalle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori e sottopone loro raccomandazioni in materia di sviluppo della qualità;
d.
presta consulenza al Consiglio federale per la definizione delle misure da esso previste in virtù degli articoli 58a e 58h;
e.
incarica terzi di condurre studi e verifiche sistematici;
f.
incarica terzi di condurre programmi nazionali di sviluppo della qualità, di assicurare l'identificazione e l'analisi dei rischi per la sicurezza del paziente, di adottare misure per la loro riduzione e di assicurare lo sviluppo di metodi intesi a promuovere la sicurezza del paziente; si avvale in particolare di organizzazioni che dispongono della necessaria esperienza in tali ambiti e nell'applicazione delle conoscenze in collaborazione con specialisti del ramo;
g.
può sostenere progetti nazionali o regionali intesi a promuovere lo sviluppo della qualità;
h.
sottopone alle autorità competenti e alle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori raccomandazioni in materia di misurazioni della qualità e requisiti generali riguardanti la qualità, segnatamente la qualità dell'indicazione, nonché in materia di misure da adottare nei singoli casi.

2 Su proposta della Commissione federale per la qualità, il Consiglio federale definisce ogni anno gli obiettivi che la Commissione deve perseguire e le modalità per verificarne il raggiungimento.

3 I Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori sono tenuti a comunicare ai terzi incaricati dalla Commissione federale per la qualità i dati necessari per l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettere e ed f.

4 I terzi garantiscono l'anonimato dei pazienti.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della rilevazione, del trattamento e della trasmissione dei dati di cui ai capoversi 3 e 4.

170 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell'economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

Art. 58d171 Remunerazioni

1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione remunera le prestazioni dei terzi ai quali è assegnato un compito secondo l'articolo 58c capoverso 1 lettera b, e o f.

2 La Commissione federale per la qualità concede, su richiesta, remunerazioni sotto forma di contributi globali in virtù di convenzioni sulle prestazioni.

3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e la procedura per la concessione delle remunerazioni.

171 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell'economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

Art. 58e172 Aiuti finanziari

1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può sostenere progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità mediante aiuti finanziari.

2 La Commissione federale per la qualità concede, su richiesta, aiuti finanziari in virtù di convenzioni sulle prestazioni. Detti aiuti coprono al massimo il 50 per cento dei costi.

3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e la procedura per la concessione degli aiuti finanziari.

172 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell'economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

Art. 58f173 Finanziamento dei compiti e del funzionamento della Commissione federale per la qualità

1 I costi che la Commissione federale per la qualità sostiene per il suo funzionamento, per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 58c capoverso 1, per le remunerazioni secondo l'articolo 58d e per gli aiuti finanziari secondo l'articolo 58e sono finanziati per un terzo ciascuno dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicura­tori.

2 Le spese annue massime per il finanziamento dei costi risultano dalla moltiplicazione del numero degli adulti secondo l'articolo 16a capoverso 4 per lo 0,07 per cento del premio medio annuo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie previsto per gli assicurati secondo l'articolo 16a capoverso 3 con la franchigia fissata dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 64 capoverso 3, inclusa la copertura contro gli infortuni.

3 I crediti necessari per la quotaparte della Confederazione sono iscritti nel preventivo.

4 La quotaparte dei Cantoni è calcolata in base alla popolazione residente.

5 La quotaparte degli assicuratori è calcolata in base al numero delle persone assicurate obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie.

6 Nel quadro della definizione degli obiettivi secondo l'articolo 58, il Consiglio federale stabilisce il contributo annuo della Confederazione, dei Cantoni e degli assicuratori tenendo conto dell'importo massimo di cui al capoverso 2 e della ripartizione dei costi secondo il capoverso 1.

7 L'Ufficio federale riscuote i contributi dei Cantoni e degli assicuratori e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora.

8 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del versamento e della gestione dei contributi finanziari.

173 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell'economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

Art. 58g174 Credito complessivo

L'Assemblea federale decide, mediante un credito pluriennale complessivo, l'impor­to massimo che la Commissione federale per la qualità può concedere sotto forma di remunerazioni secondo l'articolo 58d e di aiuti finanziari secondo l'articolo 58e.

174 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell'economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

Art. 58h175 Misure del Consiglio federale intese a sviluppare la qualità e a garantire o ristabilire l'impiego appropriato delle prestazioni

1 Il Consiglio federale stabilisce le misure intese a sviluppare la qualità e a garantire o ristabilire l'impiego appropriato delle prestazioni. Può segnatamente ordinare che:

a.
prima dell'esecuzione di determinate misure diagnostiche o terapeutiche, segnatamente quelle particolarmente onerose, debba essere ottenuto il consenso del medico di fiducia;
b.
i costi di misure diagnostiche o terapeutiche particolarmente onerose o difficili siano assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto se dispensate da fornitori di prestazioni qualificati.

2 Il Consiglio federale può designare più dettagliatamente i fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b.

175 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell'economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

Art. 59176 Violazione delle condizioni relative all'economicità, allo sviluppo della qualità e alla fatturazione177

1 Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni di economicità e qualità previste nella presente legge (art. 56, 58a e 58h) o clausole contrattuali, o le disposizioni della presente legge sulla fatturazione (art. 42), sono inflitte sanzioni. Oltre a quelle previste nelle convenzioni sulla qualità, le sanzioni consistono:178

a.179
nell'ammonimento;
b.
nella restituzione in tutto od in par­te dell'onorario percepito per prestazioni inadeguate;
c.180
nella multa sino a 20 000 franchi; nonché
d.
in caso di recidiva, nell'esclusione temporanea o definitiva dall'attività a carico del­l'as­­si­­cu­razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2 La decisione in merito alle sanzioni è presa dal tribunale arbitrale secondo l'ar­ticolo 89, ad istanza di un assicuratore o di una federazione di assicuratori.

3 Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali se­con­do il capo­ver­so 1 segnatamente:

a.
l'inosservanza dell'imperativo di economicità secondo l'articolo 56 capo­­verso 1;
b.
l'inadempimento o il non corretto adempimento dell'obbligo d'informa­zio­ne secondo l'articolo 57 capoverso 6;
c.181
l'inosservanza delle misure di cui agli articoli 58a e 58h;
d.
l'inosservanza della protezione tariffale secondo l'articolo 44;
e.
il fatto di non aver traslato sconti secondo l'articolo 56 capoverso 3;
f.
la manipolazione fraudolenta di conteggi o il rilascio di attestati inveritieri;
g.182
la mancata trasmissione delle copie delle fatture agli assicurati nel sistema del terzo pagante conformemente all'articolo 42;
h.183
il fatto di emettere ripetutamente fatture incomplete o non veritiere.

4 Le risorse finanziarie provenienti dalle multe e dalle sanzioni inflitte dai tribunali arbitrali cantonali per inosservanza delle misure di cui agli articoli 58a e 58h sono impiegate dal Consiglio federale per le misure a favore della qualità previste dalla presente legge.184

176 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Strategia globale e compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 1071; FF 2004 3803).

177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).

178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).

179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell'economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).

181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell'economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

182 Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).

183 Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).

184 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell'economicità) (RU 2021 151; FF 2016 201). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).

Art. 59a185 Dati dei fornitori di prestazioni

1 I fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare alle competenti autorità federali i dati di cui necessitano per vigilare sull'applicazione delle disposizioni della presente legge relative all'economicità e alla qualità delle prestazioni. Segnatamente vanno comunicati i seguenti dati:

a.
il genere di attività, l'infrastruttura e le installazioni nonché la forma giuri­dica;
b.
il numero e la struttura dei dipendenti e dei posti di formazione;
c.
il numero e la struttura dei pazienti, in forma anonima;
d.
il genere, l'entità e i costi delle prestazioni fornite;
e.
gli oneri, i proventi e il risultato d'esercizio;
f.
gli indicatori medici della qualità.

2 Le persone fisiche e giuridiche interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste. I dati devono essere messi a disposizione gratuitamente.

3 I dati vengono rilevati dall'Ufficio federale di statistica. Per ogni fornitore di prestazioni i dati di cui al capoverso 1 necessari per l'esecuzione della presente legge sono messi a disposizione dell'UFSP, del Sorvegliante dei prezzi, dell'Ufficio federale di giustizia, dei Cantoni e degli assicuratori, nonché degli organi menzionati nell'articolo 84a. I dati sono pubblicati.

4 Il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate sulla rilevazione, il trattamento, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, nel rispetto del principio di proporziona­lità.

185 Introdotto dall'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

Capitolo 5: Finanziamento

Sezione 1: ...

Sezione 2: Premi degli assicurati

Art. 61 Principi

1 L'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

2 L'assicuratore gradua i premi in funzione delle differenze tra i costi dei vari Cantoni. È possibile derogare a questa regola se l'effettivo degli assicurati di un Cantone è assai modesto. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato.187

2bis L'assicuratore può graduare i premi in funzione delle regioni. Il DFI stabilisce in modo unitario le regioni e la differenza massima tra i premi derivante dalle differenze tra i costi delle varie regioni.188

3 Per i minorenni e i giovani adulti l'assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati; i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti.189

3bis Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3.190

4 Per gli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consi­glio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l'incasso dei premi di questi assicurati.191

5 ...192

187 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

188 Introdotto dall'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1843; FF 2016 6479 7149).

190 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

191 Introdotto dal n. I 9 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 4 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

192 Per. introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 2041; FF 1998 940 946). Originario cpv. 4. Abrogato dall'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

Art. 61a193 Riscossione dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia

I premi dei familiari di una persona assicurata in virtù di un'attività lucrativa eserci­tata in Svizzera o perché percepisce una rendita svizzera o una prestazione dell'assi­curazione svizzera contro la disoccupazione sono riscossi presso questa persona.

193 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

Art. 62 Forme particolari d'assicurazione

1 L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del forni­tore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4.

2 Il Consiglio federale può autorizzare l'esercizio di altre forme di assicurazione, in particolare quelle per le quali:

a.
l'assicurato assume partecipazioni ai costi superiori a quelle previste nell'ar­ti­colo 64, beneficiando di una riduzione del premio;
b.
l'ammontare del premio dell'assicurato dipende dall'ottenimento o meno di prestazioni assicurative durante un determinato periodo.

2bis La partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme particolari d'assicurazione di cui al capoverso 2 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assun­zione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.194

3 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le forme particolari d'assicurazione. Stabilisce segnatamente, in base alle necessità dell'assicurazione, i limiti massimi di riduzione dei premi e i limiti minimi dei supplementi di premio. È in ogni caso fatta salva la compensazione dei rischi secondo gli articoli 16-17a.195

194 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

195 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2014 3345; FF 2013 6733 7221).

Art. 63 Indennizzo di terzi

1 L'assicuratore versa un congruo indennizzo per l'associazione di datori di lavoro o di lavoratori oppure per un'autorità d'assistenza che assumono compiti nell'ambito dell'esecuzione dell'assicurazione malattie. In deroga all'articolo 28 capoverso 1 LPGA196, tale norma è applicabile anche se questi sono assunti da un datore di lavoro.197

2 Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dell'indennizzo di cui al capo­verso 1.

196 RS 830.1

197 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Sezione 3: Partecipazione ai costi

Art. 64

1 Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

2 La partecipazione ai costi comprende:

a.
un importo fisso per anno (franchigia); e
b.
il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

3 Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'ali­quota percentuale.

4 Per gli assicurati fino ai 18 anni compiuti non è dovuta alcuna franchigia e l'im­porto massimo dell'aliquota percentuale è dimezzato. Più componenti di una stessa famiglia di età inferiore a 18 anni compiuti, assicurati dal medesimo assicuratore, pagano complessivamente al massimo la franchigia e l'importo massimo dell'ali­quota percentuale di un adulto.

5 Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, gradua­to secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.

6 Il Consiglio federale può:

a.
prevedere una partecipazione ai costi più alta per determinate prestazioni;
b.
ridurre o sopprimere la partecipazione ai costi per cure di lunga durata e per cura di affezioni gravi;
c.
sopprimere la partecipazione ai costi per assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4, se la stessa risulta inappropriata;
d.198
escludere dalla franchigia singole misure di prevenzione. Si tratta di misure attuate nel quadro di programmi di prevenzione in scala nazionale o canto­nale.

7 L'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per:

a.
le prestazioni di cui all'articolo 29 capoverso 2;
b.
le prestazioni di cui agli articoli 25 e 25a, fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto.199

8 Le partecipazioni ai costi non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.200

198 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

199 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 387; FF 2013 2105 2115).

200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Sezione 3a:201 Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi

201 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2005 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3587; FF 2004 3869).


Art. 64a202

1 Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

2 Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

3 L'assicuratore comunica all'autorità cantonale competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l'importo complessivo dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L'assicuratore chiede all'organo di revisione designato dal Cantone di confermare l'esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la con­ferma a quest'ultimo.

4 Il Cantone assume l'85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.203

5 L'assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l'assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l'assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto dall'assicurato.

6 In deroga all'articolo 7, l'assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.

7 Gli assicurati che nonostante l'esecuzione non pagano i premi possono essere registrati dai Cantoni in un elenco accessibile unicamente ai fornitori di prestazioni, ai Comuni e al Cantone interessato. Su notificazione del Cantone, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi d'urgenza medica, e informa l'autorità cantonale competente della sospensione delle prestazioni e dell'annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei crediti in arretrato da parte degli assicurati.

8 Il Consiglio federale stabilisce i compiti dell'organo di revisione e designa i titoli considerati equivalenti all'attestato di carenza di beni. Disciplina le modalità relative alla procedura di diffida e di esecuzione, alla comunicazione dei dati ai Cantoni da parte degli assicuratori, nonché ai versamenti dei Cantoni agli assicuratori.

9 Il Consiglio federale emana disposizioni relative al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le persone tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia. Se il diritto di tale Stato permette all'assicuratore di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, il Consiglio federale può obbligare i Cantoni ad assumere l'85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3. Se il diritto di tale Stato non lo permette, il Consiglio federale può accordare agli assicuratori il diritto di sospendere l'assunzione dei costi delle prestazioni.204

202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 5757 5771).

203 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 19 mar. 2010 alla fine del presente testo.

204 Secondo e terzo per. introdotti dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

Sezione 4: Riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico

Art. 65205 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni

1 I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Versano l'importo per la riduzione del premio direttamente agli assicuratori presso i quali queste persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma che vi soggiornano per un lungo periodo.206

1bis Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno l'80 per cento i premi dei minorenni e di almeno il 50 per cento quelli dei giovani adulti in formazione.207

2 Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.208

3 I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non deb­bano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi.

4 I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi.

4bis Il Cantone comunica all'assicuratore il nome degli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi e l'importo della riduzione con un anticipo sufficiente, affinché gli assicuratori possano tenere conto della riduzione al momento della fatturazione dei premi. L'assicuratore informa gli aventi diritto dell'importo effet­tivo della riduzione al più tardi in occasione della fatturazione successiva.209

5 In caso di riduzione dei premi, gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto dalle disposizioni concernenti l'assistenza amministrativa e giudiziaria di cui all'articolo 82.210

6 I Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimi concernenti gli assicurati be­ne­ficiari, così da permetterle di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.211

205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 5757 5771). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

207 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2005 (Riduzione dei premi (RU 2005 3587; FF 2004 3869). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1843; FF 2016 6479 7149). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 5757 5771).

209 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 5757 5771).

210 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3523; FF 2009 5757 5771).

211 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3587; FF 2004 3869).

Art. 65a212 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia

I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni econo­miche modeste che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia:

a.
ai frontalieri e ai loro familiari;
b.
ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati;
c.
ai beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoc­cupazione e ai loro familiari.

212 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

Art. 66213 Sussidio della Confederazione

1 La Confederazione accorda annualmente ai Cantoni un sussidio per la riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a.

2 Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell'as­sicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3 Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente e al numero di assicurati secondo l'articolo 65a lettera a.

213 Nuovo testo giusta il n. II 26 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Art. 66a214 Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia215

1 La Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni eco­nomiche modeste che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che beneficiano di una rendita svizzera; la riduzione è accordata anche ai loro familiari assicurati in Svizzera.216

2 La Confederazione assume il finanziamento dei sussidi per la riduzione dei premi agli assicurati di cui al capoverso 1.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura.

214 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 858; FF 2000 3537).

215 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

216 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

Titolo 3: Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera


Art. 67 Adesione

1 Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal217.218

2 Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3 L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicura­zione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:

a.
datori di lavoro, per sé stessi e per i propri dipendenti;
b.
associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri mem­bri e per i dipendenti dei loro membri;
c.
associazioni di dipendenti, per i propri membri.

217 RS 832.12

218 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

Art. 69 Riserve d'assicurazione

1 Con l'applicazione di riserve, gli assicuratori possono escludere dall'assicurazione le malattie esistenti all'ammissione. Ciò vale parimenti per le malattie anteriori se, conformemente all'esperienza, è possibile una ricaduta.

2 Le riserve decadono al più tardi dopo cinque anni. Prima di questo termine l'assi­curato può fornire la prova che una riserva non è più giustificata.

3 La riserva è valida solo se comunicata per scritto all'assicurato e se la malattia posta sotto riserva, l'inizio e la fine della durata della stessa sono indicati con esat­tezza nella comunicazione.

4 I capoversi 1-3 sono applicabili per analogia in caso d'aumento dell'indennità giornaliera e di riduzione del termine d'attesa.

Art. 70 Cambiamento dell'assicuratore

1 Il nuovo assicuratore non può formulare nuove riserve se l'assicurato cambia assi­curatore:

a.
perché l'esige il rapporto di lavoro o la sua cessazione; o
b.
perché esce dal raggio d'attività del precedente assicuratore; o
c.
perché il precedente assicuratore non esercita più l'assicurazione sociale malat­tie.

2 Il nuovo assicuratore può mantenere le riserve formulate dal precedente assicura­tore fino alle scadenze inizialmente previste.

3 Il precedente assicuratore provvede affinché l'assicurato sia informato per scritto in merito al suo diritto di libero passaggio. Se omette questa informazione, deve conti­nuare a garantire la protezione assicurativa. L'assicurato deve far valere il diritto di libero passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

4 Su domanda dell'assicurato, il nuovo assicuratore deve assicurare l'indennità gior­naliera per un importo pari a quello precedente. Può computare l'indennità giorna­liera già pagata dal precedente assicuratore nella durata del diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 72.

Art. 71 Uscita dall'assicurazione collettiva

1 L'assicurato che esce dall'assicurazione collettiva perché cessa di appartenere alla cerchia degli assicurati definita dal contratto oppure perché quest'ultimo è disdetto, ha diritto al trasferimento nell'assicurazione individuale dell'assicuratore. Se nell'as­sicurazione individuale l'assicurato non assicura prestazioni più elevate, non posso­no essere formulate nuove riserve e dev'essere mantenuta l'età d'entrata determinante nel contratto collettivo.

2 L'assicuratore deve provvedere affinché l'assicurato sia informato per scritto in me­rito al suo diritto di passare all'assicurazione individuale. Se omette questa informa­zione, l'assicurato rimane nell'assicurazione collettiva. L'assicurato deve far valere il diritto di passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

Art. 72 Prestazioni

1 Gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'in­tesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.

1bis Le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità lavorativa.220

2 Il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assi­curato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA221).222 Per quanto non pattuito altri­menti, il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva ridu­zione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può es­sere de­dotto dalla durata minima di riscossione.

3 L'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.223

4 In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua.

5 Qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovrindennizzo giusta l'articolo 78 della presente legge e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da inca­pacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete.224 I termini relativi alla concessione delle indennità gior­naliere sono prolungati in funzione della ridu­zione.

6 L'articolo 19 capoverso 2 LPGA è applicabile unicamente se il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell'assicurazione d'indennità giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.225

220 Introdotto dall'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

221 RS 830.1

222 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

223 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

224 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

225 Introdotto dall'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 73 Coordinamento con l'assicurazione contro la disoccupazione

1 Ai disoccupati, in caso d'incapacità lavorativa (art. 6 LPGA226) superiore al 50 per cento, è pagata l'intera indennità giornaliera e, in caso d'incapacità lavorativa supe­riore al 25 per cento ma al massimo del 50 per cento, è pagata la mezza indennità giornaliera, se gli assicuratori, in virtù delle proprie condizioni d'assicurazione o di accordi contrattuali, pagano di massima prestazioni per un corrispettivo grado d'in­capacità lavorativa.227

2 Gli assicurati disoccupati hanno diritto, previo congruo adeguamento dei premi, alla tra­sformazione dell'assicurazione previgente in un'assicurazione le cui presta­zioni decor­rono dal 31° giorno, fatto salvo l'ammontare della precedente indennità giornaliera e indi­pendentemente dallo stato di salute al momento della trasforma­zione.

226 RS 830.1

227 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 74 Indennità giornaliera in caso di maternità

1 In caso di maternità e di parto gli assicuratori devono pagare l'indennità giorna­liera se, fino al giorno del parto, la partoriente era assicurata da almeno 270 giorni senza interruzione superiore a tre mesi.

2 L'indennità giornaliera va pagata durante sedici settimane, di cui almeno otto dopo il parto. L'indennità giornaliera non può essere computata nella durata prevista dall'articolo 72 capoverso 3 e va pagata anche dopo la scadenza di questa durata.

Art. 76 Premi degli assicurati

1 L'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Per presta­zioni uguali riscuote premi uguali.

2 Se per l'indennità giornaliera vi è un termine d'attesa, l'assicuratore deve ridurre corrispettivamente i premi.

3 L'assicuratore può graduare i premi secondo l'età d'entrata e le regioni.

4 L'articolo 61 capoversi 2 e 4229 è applicabile per analogia.

5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari sulla riduzione dei premi ai sensi del capoverso 2 e sulla loro graduazione ai sensi del capoverso 3.

229 Ora: art. 61 cpv. 2 e 5

Art. 77 Premi dell'assicurazione collettiva

Nell'assicurazione collettiva, gli assicuratori possono prevedere premi differenti da quelli dell'assicurazione individuale. I loro importi devono essere stabiliti in modo che l'assicurazione collettiva sia almeno finanziariamente autosufficiente.

Titolo 4:230 Disposizioni particolari concernenti il coordinamento, la responsabilità e il regresso

230 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).


Art. 78 Coordinamento delle prestazioni

Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento delle indennità giornaliere e provvede affinché le prestazioni dell'assicurazione sociale malattie o la rispettiva concomitanza con quelle di altre assicurazioni sociali non comportino un sovrinden­nizzo per gli assicurati o per i fornitori di prestazioni, in particolare in caso di degenza ospedaliera.

Art. 78a Responsabilità per danni

Le pretese di risarcimento dell'istituzione comune, di assicurati e di terzi secondo l'articolo 78 LPGA231 devono essere fatte valere nei confronti dell'assicuratore; quest'ultimo statuisce mediante decisione.

Art. 79a233 Diritto di regresso dei Cantoni

1 Il diritto di regresso secondo l'articolo 72 LPGA234 si applica per analogia:

a.
al Cantone di domicilio per i contributi che esso ha versato ai sensi degli articoli 25a, 41 e 49a;
b.
ai Cantoni per i contributi che essi hanno versato congiuntamente ai sensi dell'articolo 49a capoverso 3bis in combinato disposto con l'articolo 41.

2 L'istituzione comune fa valere il diritto di regresso dei Cantoni secondo il capo­verso 1 lettera b.

233 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero) (RU 2008 2049; FF 2004 4903). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

234 RS 830.1

Titolo 5: Disposizioni particolari concernenti la procedura e il contenzioso, disposizioni penali235

235 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).


Art. 80 Procedura semplificata236

1 Le prestazioni assicurative sono concesse mediante procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA237. Questa disposizione è applicabile, in deroga all'artico­lo 49 capoverso 1 LPGA, anche alle prestazioni di ragguardevole entità.238

2 ...239

3 L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione all'esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso.

236 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

237 RS 830.1

238 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

239 Abrogato dall'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 81240

240 Abrogato dall'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 82241 Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare

In deroga all'articolo 33 LPGA242, su richiesta, gli assicuratori forniscono gratuitamente alle autorità competenti le informazioni e i documenti necessari per:243

a.244
esercitare il diritto di regresso sancito dall'articolo 79a;
b.
stabilire la riduzione dei premi.

241 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

242 RS 830.1

243 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

244 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

Art. 82a245 Controllo della ripercussione degli sconti

L'UFSP verifica se i fornitori di prestazioni fanno usufruire i debitori della rimunerazione, nonché gli assicuratori, degli sconti di cui all'articolo 56 capoverso 3 lettera b oppure se impiegano tali sconti per migliorare la qualità dei trattamenti in conformità dell'articolo 56 capoverso 3bis. A tale scopo può rilevare presso gli assicuratori e i fornitori di prestazioni, nonché i loro fornitori, tutte le informazioni necessarie e disporre che gli sconti siano ripercossi.

245 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).

Art. 83246 Numero AVS

Per adempiere i loro compiti legali, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione sono autorizzati a utilizzare siste­maticamente il numero AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946247 sul­l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

246 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

247 RS 831.10

Art. 84248 Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di eseguire, controllare o sorvegliare la presente legge o la LVAMal249 possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal segnatamente per:250

a.
sorvegliare l'osservanza dell'obbligo di assicurarsi;
b.
calcolare e riscuotere i premi;
c.
stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
d.
stabilire il diritto a riduzioni dei premi conformemente all'articolo 65251, non­ché calcolarle e concederle;
e.
far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
f.
sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
g.
allestire statistiche;
h.252
assegnare o verificare il numero AVS;
i.253
calcolare la compensazione dei rischi.

248 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2755; FF 2000 205).

249 RS 832.12

250 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

251 Ora: art. 65 e 65a

252 Introdotta dall'all. n. 11 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

253 Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 4755; FF 2004 4903).

Art. 84a254 Comunicazione di dati

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA255:256

a.257
ad altri organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adem­piere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal;
b.
agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
bbis.258 agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero AVS;
c.
alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli artico­li 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990259 sull'imposta fede­rale diretta (LIFD), nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
d.
agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992260 sulla statistica federale;
e.
agli organi incaricati di allestire statistiche per l'esecuzione della presente legge, qualora i dati siano necessari all'adempimento di tale obbligo e l'ano­nimato degli assicurati sia garantito;
f.261
alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d'appli­cazione dell'articolo 22a e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura e per l'esame delle tariffe;
g.
alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
gbis.262
al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015263 sulle attività infor­mative;
h.
in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
1.
alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
2.
ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
3.
ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
4.
agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889264 sulla esecuzione e sul falli­mento,
5.265
alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile266,
6.267
... 268

2 ...269

3 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applica­zione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito.270

4 In deroga all'articolo 33 LPGA, gli assicuratori sono autorizzati a comunicare i dati necessari alle autorità d'assistenza sociale o ad altre autorità cantonali competenti in caso di inadempienze nei pagamenti da parte dell'assicurato, se quest'ultimo, benché diffidato, non paga premi o partecipazioni ai costi, scaduti.271

5 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:272

a.
per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
b.
per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse della persona assicurata.

6 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

7 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

8 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

254 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2755; FF 2000 205).

255 RS 830.1

256 Nuovo testo giusta l'all. n. II 17 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

257 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

258 Introdotta dall'all. n. 11 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

259 RS 642.11

260 RS 431.01

261 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

262 Introdotta dall'all. n. 11 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. n. II 17 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

263 RS 121

264 RS 281.1

265 Introdotto dall'all. n. 28 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

266 RS 210

267 Introdotto dall'all. n. 11 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall'all. n. II 17 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

269 Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

270 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

271 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

272 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Art. 84b273 Garanzia della protezione dei dati da parte degli assicuratori

Gli assicuratori prendono i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire la protezione dei dati; elaborano in particolare i necessari regolamenti per il trattamento conformemente all'ordinanza del 14 giugno 1993274 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Tali regolamenti sono sottoposti per valutazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e sono resi pubblici.

273 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 4755; FF 2004 4903).

274 RS 235.11

Art. 85275 Opposizione (art. 52 LPGA276)

L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione su opposizione all'esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso.

275 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

276 RS 830.1

Art. 86277 Ricorso (art. 56 LPGA278)

L'assicuratore non può subordinare il diritto dell'assicurato di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni all'esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso.

277 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

278 RS 830.1

Art. 87279 Controversie tra assicuratori

In caso di controversie tra assicuratori, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone ove ha sede l'assicuratore convenuto.

279 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 88280

280 Abrogato dall'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 89 Tribunale arbitrale cantonale

1 Le liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni sono decise dal tribunale arbitrale.

2 È competente il tribunale arbitrale del Cantone di cui è applicabile la tariffa oppure del Cantone in cui il fornitore di prestazioni è installato in modo permanente.

3 Il tribunale arbitrale è pure competente se l'assicurato è debitore della rimunera­zione (sistema del terzo garante, art. 42 cpv. 1); in tal caso, l'assicuratore lo rappre­senta a proprie spese.

4 Ogni Cantone designa un tribunale arbitrale. Il tribunale si compone di un presi­dente neutrale e, in numero uguale, di una rappresentanza di ciascuno degli assicu­ra­tori e dei fornitori di prestazioni. I Cantoni possono affidare i compiti di tri­bu­nale arbitrale al tribunale cantonale delle assicurazioni; in tal caso, detto tribunale è com­pletato da un rappresentante di ciascuna delle parti.

5 Il Cantone disciplina la procedura, che dev'essere semplice e spedita. Il tribunale arbitrale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per il giudizio; esso assume le prove necessarie e le valuta liberamente.

6 Le sentenze, motivate e provviste dell'indicazione del rimedio giuridico e dei nomi dei membri del tribunale, sono notificate per scritto.

Art. 90a282 Tribunale amministrativo federale

1 In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA283, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, emanate dall'Istituzione comune conformemente all'arti­colo 18 capoversi 2bis e 2ter sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Questo giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoverso 2quinquies.

2 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni del governo cantonale secondo l'articolo 53.284

282 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo giusta l'all. n. 110 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

283 RS 830.1

284 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

Art. 92 Delitti

1 È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, salvo si tratti di un crimine o di un delitto passibile di una pena più grave secondo il Codice penale287, chiunque:288

a.
mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all'obbligo di assicurarsi;
b.
mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, ottiene per sé stesso o per terzi, senza che gli spetti, una prestazione secondo la presente legge;
c.289
...
d.290
non fa usufruire delle rimunerazioni ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3.

2 In deroga all'articolo 79 capoverso 2 LPGA291, l'UFSP persegue e giudica le infrazioni all'articolo 56 capoverso 3 lettera b in combinato disposto con l'articolo 92 capoverso 1 lettera d.292

287 RS 311.0

288 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

289 Abrogata dall'all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

290 Introdotta dall'all. n. II 8 della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959).

291 RS 830.1

292 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).

Art. 95296

296 Abrogato dall'all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Titolo 6:297 Relazione con il diritto europeo

297 Introdotto dal n. I 9 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).

Art. 95a298

1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999299 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a.
regolamento (CE) n. 883/2004300;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009301;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71302;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72303.

2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del­l'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960304 istitutiva del­l'As­sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a.
regolamento (CE) n. 883/2004;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72.

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

298 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

299 RS 0.142.112.681

300 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).

301 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 rela­tivo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).

302 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

303 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le moda­lità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

304 RS 0.632.31

Titolo 7:305 Disposizioni finali

305 Originario tit. 6.

Capitolo 1: Esecuzione

Art. 96

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le necessarie disposizioni.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 97 Disposizioni cantonali

1 I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 65 prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce la data entro la quale i Cantoni devono emanare le altre disposizioni d'esecuzione.

2 Se non è possibile emanare tempestivamente le disposizioni definitive per l'arti­colo 65, il governo cantonale può promulgare un ordinamento provvisorio.

Art. 98 Continuazione dell'assicurazione da parte delle casse malati ricono­sciute

1 Le casse malati riconosciute ai sensi della legge federale del 13 giugno 1911306 che intendono continuare l'assicurazione malattie conformemente alla presente legge, devono dichiararlo all'UFSP al più tardi sei mesi prima dell'entrata in vigore di questa legge. Esse devono al contempo inviargli per approvazione, giusta gli articoli 61 capoverso 4 e 76 capoverso 4307 della presente legge, le tariffe dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'as­sicu­ra­zione facol­tativa d'indennità giornaliera.

2 Le casse il cui raggio d'attività era, secondo il diritto previgente, circoscritto a un'impresa o a un'associazione professionale possono continuare l'assicurazione d'indennità giornaliera entro questi limiti. Esse devono indicarlo nella dichiarazione di cui al capoverso 1.

3 Il Consiglio federale emana le disposizioni sulla ripartizione del patrimonio delle casse malati tra le assicurazioni continuate secondo il nuovo diritto.

306 [CS 8 273]

307 Ora: art. 61 cpv. 5 e 76 cpv. 4.

Art. 99 Rinuncia alla continuazione dell'assicurazione sociale malattie

1 Le casse malati che non continuano l'assicurazione malattie conformemente alla presente legge cessano di essere riconosciute a decorrere dalla sua entrata in vigore. Devono informarne per scritto i propri membri e l'UFSP al più tardi sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Queste casse devono sciogliersi se all'entrata in vigore della presente legge non sono state autorizzate all'esercizio di assicurazioni ai sensi della LSA308 sulla sorveglianza degli assicuratori. È salvo l'esercizio dell'assi­curazione d'indennità giornaliera limitato a un'impresa o a un'associazione profes­sionale. Sentita la FINMA, l'UFSP decide l'entità della destinazione del patrimonio delle casse malati ai sensi del capoverso 3.309

3 Se, a seguito di una fusione, il patrimonio della cassa scioltasi non è trasferito a un altro assicuratore ai sensi dell'articolo 11, l'eventuale saldo attivo delle casse orga­nizzate secondo il diritto privato è accreditato al fondo in caso d'insolvenza dell'istituzione comune (art. 18).

308 RS 961.01

309 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 12 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 101 Fornitori di prestazioni e medici di fiducia

1 Medici, farmacisti, chiropratici, levatrici, personale paramedico e laboratori auto­rizzati a esercitare a carico dell'assicurazione malattie secondo il previgente diritto sono considerati fornitori di prestazioni anche ai sensi del nuovo diritto.

2 Gli stabilimenti o i loro reparti ritenuti stabilimenti di cura secondo il diritto previ­gente continuano ad essere autorizzati quali fornitori di prestazioni ai sensi del nuovo diritto finché non è compilato l'elenco degli ospedali e delle case di cura di cui all'articolo 39 capoverso 1 lettera e. Circa l'obbligo degli assicuratori di fornire prestazioni e l'ammontare della rimunerazione sono applicabili, fino alla data stabi­lita dal Consiglio federale, le previgenti convenzioni o tariffe.

3 I medici di fiducia che esercitavano per un assicuratore sulla base del diritto previ­gente (art. 11-13) possono, anche ai sensi del nuovo diritto, essere incaricati dagli assicuratori o dalle loro federazioni di eseguire i compiti giusta l'articolo 57. I capo­versi 3-8 dell'articolo 57 sono applicabili anche in questi casi.

Art. 102 Rapporti previgenti d'assicurazione

1 Le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie d'indennità giornaliera con­tinuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2 Le disposizioni delle casse in materia di prestazioni medico-sanitarie eccedenti quelle menzionate all'articolo 34 capoverso 1 (prestazioni statutarie, assicurazioni complementari) devono essere adeguate al nuovo diritto entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I diritti e gli obblighi degli assicurati sono retti dal previgente diritto sino all'effettuazione dell'adeguamento. La cassa malati deve offrire ai propri assicurati contratti di almeno pari copertura assicurativa riguardo quella di cui beneficiavano prima. I periodi d'assicurazione compiuti secon­do il previgente diritto sono computati per la determinazione dei premi.

3 I rapporti assicurativi stipulati secondo il previgente diritto con le casse malati che perdono il riconoscimento e continuano a esercitare l'assicurazione quali istituti d'assicurazione ai sensi della LSA311 (art. 99) decadono all'entrata in vigore della presente legge. L'assi­curato può tuttavia domandare la continuazione del rapporto assicura­tivo se l'istituto d'assicurazione gli offre un'assicurazione corrispondente.

4 I contratti stipulati secondo il previgente diritto con assicuratori che non fossero casse malati riconosciute per rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria per le spese medico-sanitarie e secondo la presente legge, decadono all'entrata in vigore di quest'ultima. I premi pagati per il periodo posteriore all'entrata in vigore della pre­sente legge devono essere restituiti. Le prestazioni assicurative per infortuni occorsi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concesse secondo i precedenti contratti.

5 I contratti stipulati secondo il previgente diritto con assicuratori che non fossero casse malati riconosciute per rischi coperti dall'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera secondo la presente legge, possono, a domanda dello stipulante, essere adeguati al nuovo diritto entro un anno dall'entrata in vigore se l'assicuratore eserci­ta l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera giusta la presente legge.

311 Vedi attualmente la LF del 17 dic. 2004 (RS 961.01).

Art. 103 Prestazioni assicurative

1 Le prestazioni assicurative per cure effettuate prima dell'entrata in vigore della pre­sente legge sono concesse secondo il diritto previgente.

2 Le indennità giornaliere correnti all'entrata in vigore della presente legge e assicu­rate presso le casse malati riconosciute vanno al massimo concesse durante ancora due anni conformemente al previgente ordinamento sulla durata del diritto alle pre­stazioni.

Art. 104 Convenzioni tariffali

1 Le convenzioni tariffali esistenti non decadono all'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce la data entro la quale esse devono essere ade­guate al nuovo diritto.

2 Gli assicuratori che iniziano a esercitare l'assicurazione sociale malattie secondo il nuovo diritto possono aderire alle convenzioni tariffali stipulate dalle federazioni di casse malati secondo il previgente diritto (art. 46 cpv. 2).

3 Il Consiglio federale stabilisce la data dalla quale gli ospedali e le case di cura devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 49 capoversi 6 e 7.

Art. 105a314 Effettivo degli assicurati nella compensazione dei rischi

1 I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono escluse dall'effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi se soggiornano in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale.

2 Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché eccezionalmente quelle federali, comunicano gratuitamente agli organi competenti dell'assicurazione sociale malattie, su richiesta scritta, i dati necessari al rilevamento degli assicurati secondo il capoverso 1.

3 Al fine di adempiere i suoi compiti secondo la presente legge, l'UFSP può esigere dagli assicuratori i dati concernenti gli assicurati secondo il capoverso 1.

314 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4823; FF 2002 6087).

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 107

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Esso può ridurre i termini previsti agli articoli 98 capoverso 1, 99 capoverso 1 e 100.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1996317
art. 11 a 14, 18, 61 cpv. 4, 76 cpv. 4, 97 a 104, 107 cpv. 2: 1° giugno 1995

317 Art. 1 dell'O del 12 apr. 1995 (RU 1995 1367).

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2000318

318 RU 2000 2305; FF 1999 687

1 Contratti, accordi o diritti statutari menzionati negli articoli 7 capoverso 7, 62 capoverso 2bis (non ancora in vigore) e 64 capoverso 8 (non ancora in vigore) deca­dono all'entrata in vigore della presente modifica nella misura in cui ne siano toc­cati.

2 Fino all'entrata in vigore della presente modifica i Cantoni emanano le disposi­zioni d'esecuzione definitive per l'articolo 65. Se non è possibile emanare il disci­plinamento definitivo relativo all'articolo 65, il governo cantonale può emanarne uno provvisorio.

Disposizione transitoria della modifica dell'8 ottobre 2004 (riduzione dei premi)319

319 RU 2004 4375; FF 2004 3803. Abrogata dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Tariffe delle cure), con effetto dal 21 dic. 2006 (RU 2006 5767, 2007 385; FF 2006 6925 6933).


Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2005 (riduzione dei premi)320

320 RU 2005 3587; FF 2004 3869. Abrogata dal n. I della LF del 17 mar. 2017, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1843; FF 2016 FF 2016 6479 7149).


Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2006 (tariffe delle cure)321

321 RU 2006 5767, 2007 385; FF 2006 6925 6933. In vigore fino al 31 dic. 2008.


Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 dicembre 2007 (finanziamento ospedaliero)322

1 L'introduzione degli importi forfettari che si rifanno alle prestazioni secondo l'articolo 49 capoverso 1 e l'applicazione delle regole di finanziamento secondo l'arti­colo 49a, inclusi i costi d'investimento, devono essere concluse al più tardi il 31 dicembre 2011.

2 Il Consiglio federale determina:

a.
le modalità d'introduzione;
b.
la procedura in base alla quale gli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente modifica vengono presi in considerazione nel calcolo della tariffa.

3 Le pianificazioni ospedaliere cantonali devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 39 al più tardi tre anni dopo l'introduzione degli importi forfettari secondo il capoverso 1. Esse devono basarsi su comparazioni tra ospedali per quanto concerne la qualità e l'eco­nomicità.

4 Fino all'introduzione degli importi forfettari secondo il capoverso 1, i Cantoni e gli assicuratori partecipano ai costi delle cure ospedaliere conformemente alle regole di finanziamento vigenti prima della presente modifica. Durante il periodo di adeguamento degli elenchi degli ospedali conformemente al capoverso 3 i Cantoni devono as­sumere la loro quota di partecipazione ai costi in tutti gli ospedali che figurano sugli elenchi aggiornati.

5 I Cantoni fissano la loro quotaparte di finanziamento secondo l'articolo 49a capoverso 2 al più tardi per il 1° gennaio 2012. I Cantoni in cui il premio medio per gli adulti al momento dell'introduzione degli importi forfettari secondo il capoverso 1 è inferiore a quello medio a livello nazionale possono stabilire la loro quota di partecipazione alla remunerazione tra il 45 e il 55 per cento. Entro il 1° gennaio 2017 l'ade­guamento an­nuale della quotaparte, a partire dalla prima determinazione, può ammontare a due punti percentuali al massimo.

6 La normativa di cui all'articolo 41 capoverso 1bis è parimenti attuata al momento dell'introduzione degli importi forfettari secondo il capoverso 1.

Disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 (compensazione dei rischi)323

323 RU 2009 4755; FF 2004 4903. Abrogate dal n. I della LF del 21 mar. 2014, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2014 3345; FF 2013 6733 7221).

Disposizioni transitorie alla modifica del 13 giugno 2008324

1 I contributi alle cure conformemente all'articolo 25a capoverso 1 sono fissati la prima volta in modo da corrispondere alla somma delle retribuzioni per le cure dispensate ambulatoriamente e in casa di cura nell'anno precedente l'entrata in vigore. Se questa regola non può essere rispettata nel primo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari negli anni successivi.

2 Le tariffe e le convenzioni tariffali vigenti all'entrata in vigore della presente modifica devono essere adattate entro tre anni agli importi fissati dal Consiglio federale. I governi cantonali disciplinano tale adattamento.

Disposizione transitoria della modifica del 12 giugno 2009325

325 RU 2009 5265; FF 2009 2867 2877. In vigore fino al 31 dic. 2011.

Disposizioni transitorie della modifica del 19 marzo 2010326

1 L'assicuratore rimunera le prestazioni all'assicurato (terzo garante), al fornitore di prestazioni (terzo pagante) o al Cantone che assume:

a.
i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento del­l'entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente; e
b.
gli interessi di mora e le spese di esecuzione scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

2 Se il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente, la sospensione delle assun­zioni dei costi delle prestazioni conformemente al diritto anteriore è mantenuta e le prestazioni fornite sino all'entrata in vigore della presente modifica non sono rimborsate. Non appena l'assicurato ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione, l'assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite.

3 I Cantoni introducono il sistema di riduzione dei premi conformemente all'arti­colo 65 capoverso 1 entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Fintanto che l'importo della riduzione dei premi è versato direttamente agli assicu­rati, il Cantone assume, invece dell'85 per cento, l'87 per cento dei crediti di cui all'articolo 64a capoverso 4.

Disposizione transitoria della modifica del 23 dicembre 2011327

Per i fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 35 capoverso 2 lettera a, il Consiglio federale stabilisce il metodo di controllo dell'economicità delle prestazioni di cui all'articolo 56 capoverso 6 se, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente modifica, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni non hanno convenuto un metodo mediante contratto.

Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 2013328 (reintroduzione temporanea dell'autorizzazione secondo il bisogno)

328 RU 2013 2065; FF 2012 8289. In vigore fino al 30 giu. 2016.


Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2015 (Cartella informatizzata del paziente)329


1 Gli ospedali, inclusi quelli che concludono convenzioni secondo l'articolo 49a capoverso 4, devono soddisfare l'articolo 39 capoverso 1 lettera f entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015.

2 Le case per partorienti, incluse quelle che concludono convenzioni secondo l'ar­ticolo 49a capoverso 4, e le case di cura devono soddisfare l'articolo 39 capoverso 1 lettera f entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015.

Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016 (Proroga della limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione malattie)330

330 RU 2016 2265; FF 2016 3099 3109. In vigore fino al 30 giu. 2019.


Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017331

331 RU 2018 1843; FF 2016 6479 7149

I Cantoni attuano il sistema di riduzione dei premi per i minorenni previsto nell'arti­colo 65 capoverso 1bis entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017.

Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2018 (Proroga della limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione malattie)332

332 RU 2019 1211; FF 2018 5389 5691. In vigore fino dal 30 giu. 2021 al 30 giu. 2021.


Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2019333

Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori sottopongono al Consiglio federale per approvazione le convenzioni sulla qualità la prima volta un anno dopo l'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019.

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020334

1 Le normative cantonali in materia di limitazione delle autorizzazioni a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere adeguate entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Fintan­to che le normative cantonali non sono adeguate, ma al massimo per due anni, l'auto­rizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è disciplinata secondo il diritto anteriore.

2 I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n che secondo il diritto anteriore erano autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono considerati autorizzati secondo l'arti­colo 36 del nuovo diritto dal Cantone sul cui territorio esercitavano la propria attività al momento dell'entrata in vigore di detto articolo.

Disposizione transitoria della modifica del 18 dicembre 2020 (Rimunerazione del materiale sanitario)335


Per un anno dall'entrata in vigore della modifica del 18 dicembre 2020, la rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati secondo l'ar­ticolo 25a capoversi 1 e 2 e per i quali il Dipartimento non ha ancora emanato disposizioni sull'obbligo di assunzione delle prestazioni e sull'entità della rimunerazione secondo l'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 3 continua a essere retta dal diritto previgente.

Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2021336

L'organizzazione di cui all'articolo 47a è istituita entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2021.

Allegato

Abrogazione e modifica di leggi federali

1. La legge federale del 13 giugno 1911337 sull'assicurazione contro le malattie è abrogata.

337 [CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1461 n. II art. 6 n. 2, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511]

2. a 6.

...338

338 Le mod. possono essere consultate alla RU 1995 1328. In vigore fino al 30 giu. 2016.