01.07.2025 - *
01.01.2025 - 30.06.2025
01.03.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2024 - 29.02.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
18.03.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 17.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.04.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
15.11.2017 - 31.12.2017
01.09.2017 - 14.11.2017
15.04.2017 - 31.08.2017
01.01.2017 - 14.04.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.03.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 28.02.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
14.06.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 13.06.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
21.12.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 20.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.02.2003 - 31.12.2004
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01.01.2003 - 31.01.2003
01.10.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.10.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale
sull'assicurazione malattie
(LAMal)

del 18 marzo 1994 (Stato 28 gennaio 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 19913, decreta:

Titolo 1:4 Applicabilità della LPGA

Art. 1

Campo d'applicazione

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione malattie,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori: a.

autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59); b.

tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43-55); c.6

riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi
della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66; d.

liti tra assicuratori (art. 87); e.

procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89).

RU 1995 1328 1

[CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all'art. 117 della Cost. federale del
18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

3

FF 1992 I 65 4

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

5

RS 830.1

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3472 3474; FF 2002 715).

832.10

Assicurazione contro le malattie 2

832.10

Titolo 1a: 7 Disposizioni generali
a Campo d'applicazione

1 La presente legge disciplina l'assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione sociale malattie). Questa comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

2 L'assicurazione sociale malattie accorda prestazioni in caso di: a.

malattia (art. 3 LPGA8); b.

infortunio (art. 4 LPGA), per quanto non a carico di alcuna assicurazione
infortuni;

c.

maternità (art. 5 LPGA).


Art. 2


9

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Capitolo 1: Obbligo d'assicurazione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3

Persone tenute ad assicurarsi 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio
rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione
del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: a. 10 esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA11).

b.

lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

7

Introdotto dal n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

8

RS 830.1

9

Abrogato dal n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

10

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

11

RS 830.1

LF

3

832.10

4 L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni
consecutivi alla legge federale del 19 giugno 199212 sull'assicurazione militare
(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.13

Art. 4

Scelta dell'assicuratore 1 Le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente l'assicuratore tra
quelli designati nell'articolo 11.

2 Nei limiti del corrispettivo raggio d'attività territoriale, gli assicuratori devono
accettare ogni persona tenuta ad assicurarsi.

a14 Scelta dell'assicuratore per i familiari tenuti ad assicurarsi
e residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia

Sono assicurati presso lo stesso assicuratore: a.

la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell'attività lucrativa esercitata in
Svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia; b.

la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una rendita svizzera e i
suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea, in Islanda o in Norvegia; c.

la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i suoi familiari tenuti ad
assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in
Islanda o in Norvegia.


Art. 5

Inizio e fine dell'assicurazione 1 Se l'affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l'assicurazione inizia dall'acquisizione
del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l'inizio dell'assicurazione delle persone menzionate nell'articolo 3 capoverso 3.

2 In caso d'affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione.
L'assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile.
Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei
premi nel luogo di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo
riduce, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del
ritardo.

12

RS 833.1

13

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

14

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo
giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera
circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS,
in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

Assicurazione contro le malattie 4

832.10

3 L'assicurazione ha termine quando l'assicurato cessa di essere soggetto all'obbligo
d'assicurazione.


Art. 6

Controllo e affiliazione d'ufficio 1 I Cantoni provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione.

2 L'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.

a15 Controllo dell'affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli
assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea,
in Islanda o in Norvegia16 1 I Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione: a.

le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in
Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività
lucrativa esercitata in Svizzera; b.

le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in
Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono
una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione; c.

le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e
che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro della Comunità
europea, in Islanda o in Norvegia.17 2 L'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.18 3 L'autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle domande
di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo l'articolo 18 capoversi 2bis
e 2ter.

4 Gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i dati necessari per il
controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

15

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 858 861;
FF 2000 3537)

16

Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti
la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva
dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

17

Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti
la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva
dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

18

Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti
la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva
dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

LF

5

832.10


Art. 7

Cambiamento d'assicuratore 1 L'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre di un anno civile
con preavviso di tre mesi.

2 Al momento della notifica dei nuovi premi, l'assicurato può, con preavviso di un
mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi
premi. L'assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi
d'anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.19 3 Se l'assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o
cambia posto di lavoro, l'affiliazione termina al momento del trasferimento del
domicilio o dell'inizio dell'attività presso il nuovo datore di lavoro.

4 Se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un'autorità,
non esercita più l'assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con
il ritiro dell'autorizzazione giusta l'articolo 13.

5 Il rapporto d'assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a
quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all'assicurato il danno risultante,
in particolare la differenza di premio. L'assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più
assicurata presso di lui.

6 Il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d'assicuratore deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.20 7 In caso di cambiamento d'assicuratore, il precedente assicuratore non può costringere l'assicurato a disdire anche le assicurazioni complementari di cui all'articolo 12
stipulate presso di lui.21 8 L'assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui all'articolo 12
per il solo motivo che l'assicurato cambia assicuratore per l'assicurazione sociale
malattie.22

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

20

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

21

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla
fine del presente testo.

22

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

Assicurazione contro le malattie 6

832.10

Sezione 2: Sospensione della copertura dell'infortunio

Art. 8

Principio

1 La copertura di infortuni può essere sospesa fintanto che l'assicurato è interamente
coperto per questo rischio, a titolo obbligatorio, giusta la legge federale del 20 marzo 198123 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). L'assicuratore procede
alla sospensione su richiesta dell'assicurato, il quale deve provare di essere
interamente assicurato ai sensi della LAINF. Il premio è ridotto in proporzione.

2 Gli infortuni sono coperti ai sensi della presente legge non appena la copertura dell'infortunio giusta la LAINF cessa in tutto o in parte.

3 L'assicurazione sociale malattie prende a carico tutti i postumi d'infortunio che
essa assicurava prima della sospensione dell'assicurazione.


Art. 9

Obbligo d'informare l'assicurato Al momento dell'affiliazione all'assicurazione sociale malattie, l'assicuratore deve
indicare per scritto all'assicurato il suo diritto giusta l'articolo 8.


Art. 10

Fine della sospensione; procedura 1 Il datore di lavoro informa per scritto la persona che lascia il proprio posto di lavoro o cessa di essere assicurata contro gli infortuni non professionali conformemente
alla LAINF24, sull'obbligo di avvertire il suo assicuratore, in virtù della presente
legge. Lo stesso obbligo incombe all'assicurazione contro la disoccupazione, qualora il diritto alle prestazioni di quest'ultima scada prima che l'interessato abbia
assunto un nuovo lavoro.

2 Se l'assicurato non adempie il proprio obbligo secondo il capoverso 1, l'assicuratore può esigere il pagamento dell'aliquota del premio corrispondente alla copertura
dell'infortunio, inclusi gli interessi di mora, per il periodo compreso tra la cessazione della copertura secondo la LAINF e il momento in cui l'assicuratore è giunto a
conoscenza di quest'ultima. Se il datore di lavoro o l'assicurazione contro la disoccupazione non adempiono i loro obblighi in conformità al capoverso 1, l'assicuratore può avanzare pretese analoghe nei loro confronti.

23

RS 832.20

24

RS 832.20

LF

7

832.10

Capitolo 2: Organizzazione Sezione 1: Assicuratori

Art. 11

Categorie d'assicuratori L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è gestita: a.

dalle casse malati ai sensi dell'articolo 12; b.

dagli istituti d'assicurazione privati sottoposti alla legge federale del
7 dicembre 199825 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) esercitanti
l'assicurazione malattie e autorizzati ai sensi dell'articolo 13.


Art. 12

Casse malati

1 Le casse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo
lucrativo che esercitano in primo luogo l'assicurazione sociale malattie e sono riconosciute dal Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento).

2 Le casse malati possono offrire, oltre all'assicurazione sociale malattie ai sensi
della presente legge, assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei limiti
massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare altri rami d'assicurazione.

3 Le assicurazioni menzionate al capoverso 2 sono rette dalla legge federale del
2 aprile 190826 sul contratto d'assicurazione (LCA).

4 Le casse malati con almeno un numero d'assicurati pari a quello minimo stabilito
dal Consiglio federale possono anche esercitare la riassicurazione ai sensi dell'articolo 14.


Art. 13

Autorizzazione, ritiro dell'autorizzazione e trasferimento
del patrimonio27

1 Il Dipartimento autorizza gli istituti d'assicurazione che adempiono i requisiti della
presente legge (assicuratori) a esercitare l'assicurazione sociale malattie. L'Ufficio
federale pubblica l'elenco degli assicuratori.28 2 Gli assicuratori devono in particolare: a.

esercitare l'assicurazione sociale malattie secondo il principio della mutualità e garantire la parità di trattamento degli assicurati; destinano a soli scopi
d'assicurazione sociale malattie i fondi provenienti da quest'ultima; b.

disporre di un'organizzazione e di una gestione garanti dell'osservanza delle
prescrizioni legali;

25

RS 961.01

26

RS 221.229.1 27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

28

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

Assicurazione contro le malattie 8

832.10

c.

essere sempre in grado di soddisfare gli obblighi finanziari; d.

esercitare parimenti l'assicurazione indennità giornaliera individuale
secondo la presente legge; e.

avere una sede in Svizzera; f.29 offrire l'assicurazione sociale malattie anche alle persone tenute ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia; in casi particolari, il Consiglio federale può esentare, su
richiesta, taluni assicuratori da questo obbligo.

3 Il Dipartimento ritira il riconoscimento o l'autorizzazione di esercitare l'assicurazione sociale malattie se l'assicuratore lo richiede o non adempie più le condizioni
legali. Il Dipartimento provvede affinché questo ritiro diventi effettivo solo quando
tutti gli assicurati sono stati ripresi da altri assicuratori.

4 Se il patrimonio e il numero di assicurati della cassa malati scioltasi non sono trasferiti a un altro assicuratore ai sensi dell'articolo 11, l'eventuale saldo attivo delle
casse organizzate secondo il diritto privato è accreditato al fondo in caso d'insolvenza dell'istituzione comune (art. 18).30 5 Se il Dipartimento ritira l'autorizzazione di esercitare l'assicurazione sociale
malattie solo per parti del loro raggio d'attività territoriale, l'assicuratore deve cedere una parte delle sue riserve di cui all'articolo 60. Questo importo è ripartito tra gli
assicuratori che riprendono gli assicurati toccati dalla limitazione del raggio d'attività. Il Consiglio federale può affidare la ripartizione dell'importo all'istituzione
comune.31


Art. 14

Riassicurazione

1 Gli assicuratori possono riassicurare mediante contratto determinate prestazioni
che versano secondo la presente legge.

2 I riassicuratori sottostanno all'autorizzazione del Dipartimento. Per il rilascio, è
applicabile per analogia l'articolo 13.

3 Il Consiglio federale stabilisce la parte minima delle prestazioni che gli assicuratori
devono assumere a proprio carico.


Art. 15

Responsabilità

Gli assicurati non rispondono degli obblighi degli assicuratori.

29

Introdotta dal n. I 9 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del
14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone
dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

30

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

31

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

LF

9

832.10


Art. 16

e 1732 Sezione 2: Istituzione comune

Art. 18

1 Gli assicuratori creano un'istituzione comune nella forma di una fondazione.
L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione devono essere approvati dal
Dipartimento. Se gli assicuratori non creano l'istituzione comune, vi provvede il
Consiglio federale. Esso emana le necessarie prescrizioni se gli assicuratori non
s'accordano sulla gestione dell'istituzione.

2 L'istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece degli assicuratori insolvibili.

2bis L'Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.33 2ter Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che
non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione.34 2quater Essa assiste i Cantoni nell'applicazione della riduzione dei premi a favore
degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o
in Norvegia, conformemente all'articolo 65a.35 2quinquies Essa effettua la riduzione dei premi conformemente all'articolo 66a. 36 2sexies Essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d'esecuzione contro indennità.37 3 Il Consiglio federale può assegnare all'istituzione comune altri compiti, segnatamente in materia d'esecuzione di obblighi internazionali.

32

Abrogati dal n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

33

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo
giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera
circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS,
in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

34

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo
giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera
circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS,
in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

35

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo
giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera
circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS,
in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

36

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 858 861;
FF 2000 3537).

37

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 858 861;
FF 2000 3537).

Assicurazione contro le malattie 10

832.10

4 Gli assicuratori possono conferirle di comune accordo determinati compiti d'interesse generale, segnatamente d'ordine amministrativo e tecnico.

5 Per finanziare l'esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2 e 4, gli assicuratori
devono versare contributi all'istituzione comune, a carico dell'assicurazione sociale
malattie. L'istituzione comune riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora. L'importo dei contributi e dell'interesse di mora è stabilito dai regolamenti dell'istituzione comune.38 5bis La Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui ai capoversi 2bis2quinquies.39 6 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assegnati all'istituzione comune giusta il capoverso 3.

7 L'istituzione comune tiene conti distinti per ognuno dei compiti. Beneficia
dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 80 LPGA40.41 Sezione 3: Promozione della salute

Art. 19

Promozione della prevenzione delle malattie 1 Gli assicuratori promuovono la prevenzione delle malattie.

2 Essi gestiscono congiuntamente con i Cantoni un'istituzione avente lo scopo di
stimolare, coordinare e valutare misure atte a promuovere la salute e a prevenire le
malattie. Se l'istituzione non è fondata dagli assicuratori e dai Cantoni, il compito è
assunto dalla Confederazione.

3 L'organo direttivo dell'istituzione è composto di rappresentanti degli assicuratori,
dei Cantoni, dell'INSAI, della Confederazione, dei medici, delle cerchie scientifiche
e delle organizzazioni specializzate nella prevenzione.


Art. 20

Finanziamento; vigilanza 1 Ogni persona assicurata obbligatoriamente ai sensi della presente legge versa un
contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie.

2 Il Dipartimento stabilisce il contributo su proposta dell'istituzione. Fa rapporto alle
competenti Commissioni delle Camere federali sull'impiego di tale contributo.42 38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

39

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 858 861;
FF 2000 3537).

40

RS 830.1

41

Nuovo testo del per. giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

42

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente
l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb.
2003 (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

LF

11

832.10

3 Esso vigila sull'attività dell'istituzione. I bilanci, i conti e il rapporto d'attività
sono presentati per approvazione all'Ufficio federale.

Sezione 4: Vigilanza e statistica

Art. 21

Vigilanza

1 Il Consiglio federale sorveglia l'applicazione dell'assicurazione malattie.43 2 L'esercizio delle assicurazioni menzionate nell'articolo 12 capoverso 2 soggiace
alla sorveglianza dell'Ufficio federale delle assicurazioni private giusta la legislazione sulla sorveglianza degli istituti privati d'assicurazione.44 3 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può impartire istruzioni agli assicuratori per l'applicazione uniforme del diritto federale, chiedere loro tutte le informazioni e tutti i documenti necessari ed effettuare ispezioni. Le ispezioni possono
essere effettuate senza preavviso. Gli assicuratori accordano all'Ufficio federale libero accesso a tutte le informazioni che esso ritiene pertinenti all'ambito dell'ispezione
in corso. Devono inviargli i rapporti e conti annui.45 4 Gli ospedali e le case di cura devono comunicare alle competenti autorità federali i
dati di cui necessitano per vigilare sull'applicazione delle disposizioni della presente
legge relative al grado di copertura dei costi, nonché per sorvegliare l'economicità e
la qualità delle prestazioni. L'anonimato degli assicurati deve essere garantito.46 5 Se un assicuratore disattende le prescrizioni legali, l'Ufficio federale può, a
seconda della natura e della gravità dell'infrazione: a.

prendere le misure atte a ripristinare la situazione legale, addebitandone le
spese all'assicuratore; b.

ammonirlo e infliggergli una multa disciplinare; c.

proporre al Dipartimento il ritiro dell'autorizzazione di esercitare l'assicurazione sociale malattie.47 5bis In deroga all'articolo 33 LPGA48, l'Ufficio federale può rendere pubblici i provvedimenti di cui al capoverso 5.49 43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2755; FF 2000 205).

44

Originario cpv. 3

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2755; FF 2000 205).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2755; FF 2000 205).

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

48

RS 830.1

49

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

Assicurazione contro le malattie 12

832.10

6 Sono salve le disposizioni speciali sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione
privati.

a50 Partecipazione dei Cantoni 1 I Cantoni possono chiedere agli assicuratori gli stessi documenti ufficiali di cui
l'autorità federale ha bisogno per approvare le tariffe dei premi. Possono utilizzarli
soltanto per elaborare un parere secondo l'articolo 61 capoverso 4 o per informare
gli assicurati sulla giustificazione dei premi approvati.

2 In casi particolari, l'Ufficio federale può accordarsi con un Cantone di affidargli
l'esecuzione di accertamenti presso gli assicuratori, secondo l'articolo 21 capoverso 4.


Art. 22

Controllo dei costi amministrativi 1 Gli assicuratori devono contenere i costi amministrativi dell'assicurazione sociale
malattie entro i limiti propri ad una gestione economica.

2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti una limitazione dei
costi amministrativi. Esso considera in particolare l'evoluzione generale dei prezzi e
dei salari.


Art. 23


51

Statistiche

Il trattamento di dati a fini statistici è retto dalla legge federale del 9 ottobre 199252
sulla statistica federale.

Capitolo 3: Prestazioni Sezione 1: Catalogo delle prestazioni

Art. 24

Principio

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite negli articoli 25-31, secondo le condizioni di cui agli articoli 32-34.


Art. 25

Prestazioni generali in caso di malattia 1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.

2 Queste prestazioni comprendono: 50

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 2041 2042; FF 1998 940 946).

51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2755; FF 2000 205).

52

RS 431.01

LF

13

832.10

a.

gli esami, le terapie e le cure dispensate ambulatorialmente, al domicilio del
paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di cura:
1.

dal medico;

2.

dal chiropratico;

3.

da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione
medica;

b.

le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici
prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico; c.

un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico; d.

i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico; e.

la degenza nel reparto comune di un ospedale; f.

la degenza in un istituto che fornisce prestazioni semiospedaliere; g.

un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio; h.53 la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b.


Art. 26

Medicina preventiva

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di determinati esami destinati ad individuare precocemente le malattie nonché misure preventive in favore di assicurati particolarmente in pericolo. Tali esami o misure preventive sono effettuati o prescritti da un medico.


Art. 27


54

Infermità congenite

Per le infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA55) che non sono coperte dall'assicurazione per l'invalidità, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.


Art. 28

Infortuni

Per gli infortuni ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di
malattia.

53

Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 2041 2042; FF 1998 940 946).

54

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

55

RS 830.1

Assicurazione contro le malattie 14

832.10


Art. 29

Maternità

1 Oltre ai costi delle prestazioni in caso di malattia, l'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie assume quelli delle prestazioni specifiche di maternità.

2 Quest'ultime comprendono: a.

gli esami di controllo durante e dopo la gravidanza, effettuati da un medico o
da una levatrice o prescritti da un medico; b.

il parto a domicilio, all'ospedale o in un istituto semiospedaliero, come pure
l'assistenza del medico o della levatrice; c.

la necessaria consulenza per l'allattamento; d.56 i costi delle cure e della degenza del neonato sano, finché soggiorna con la madre all'ospedale.


Art. 30


57

Interruzione non punibile della gravidanza In caso d'interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell'articolo 119 del
Codice penale58, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli
stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.


Art. 31

Cure dentarie

1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle cure
dentarie:

a.

se le affezioni sono causate da una malattia grave e non evitabile dell'apparato masticatorio; o b.

se le affezioni sono causate da una malattia grave sistemica o dai suoi
postumi; o

c.

se le cure sono necessarie per il trattamento di una malattia grave sistemica o
dei suoi postumi.

2 Essa assume pure i costi della cura di lesioni del sistema masticatorio causate da un
infortunio ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b.

Sezione 2: Presupposti e entità dell'assunzione dei costi

Art. 32

Condizioni

1 Le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici.

56

Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 2041 2042; FF 1998 940 946).

57

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza),
in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2981 2991; FF 1998 2361 4285).

58

RS 311.0

LF

15

832.10

2 L'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni sono riesaminate
periodicamente.


Art. 33

Designazione delle prestazioni 1 Il Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o chiropratico i cui costi non sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie o lo sono soltanto a determinate condizioni.

2 Definisce le prestazioni di cui all'articolo 25 capoverso 2 non effettuate da un
medico o chiropratico e le prestazioni di cui agli articoli 26, 29 capoverso 2 lettere a
e c e 31 capoverso 1.

3 Determina in quale misura l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
assume i costi d'una prestazione, nuova o contestata, la cui efficacia, idoneità o economicità sono ancora in fase di valutazione.

4 Nomina commissioni che consulta ai fini della designazione delle prestazioni.
Provvede al coordinamento dei lavori di queste commissioni.

5 Può delegare al Dipartimento o all'Ufficio federale le competenze di cui ai capoversi 1-3.


Art. 34

Entità

1 Per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori non
possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli articoli 2533.

2 Il Consiglio federale può decidere che l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assuma i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 o
29 eseguite all'estero per motivi d'ordine medico. Può designare i casi in cui detta
assicurazione assume i costi del parto effettuato all'estero non per motivi d'ordine
medico. Può limitare l'assunzione dei costi di prestazioni dispensate all'estero.

Capitolo 4: Fornitori di prestazioni Sezione 1: Autorizzazione

Art. 35

Principio

1 Sono autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie i fornitori di prestazioni che adempiono le condizioni giusta gli
articoli 36-40.

2 Sono fornitori di prestazioni: a.

i medici;

b.

i farmacisti;

c.

i chiropratici;

d.

le levatrici;

Assicurazione contro le malattie 16

832.10

e.

le persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica e le
organizzazioni che le occupano; f.

i laboratori;

g.

i centri di consegna di mezzi ed apparecchi diagnostici e terapeutici; h.

gli ospedali;

i.

gli istituti che effettuano cure semiospedaliere; k.

le case di cura;

l.

gli stabilimenti di cura balneare; m.59 le imprese di trasporto e di salvataggio; n. 60 gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici.


Art. 36

Medici

1 Sono autorizzati i medici titolari del diploma federale che dispongono di un perfezionamento riconosciuto dal Consiglio federale.

2 Il Consiglio federale disciplina l'autorizzazione dei medici titolari di un attestato
scientifico equivalente.

3 Per le prestazioni di cui all'articolo 31, i dentisti sono parificati ai medici.

a61 Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici Sono autorizzati gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate dai corrispettivi medici che adempiono i requisiti di cui all'articolo 36.


Art. 37

Farmacisti

1 Sono autorizzati i farmacisti titolari del diploma federale e che possiedono un perfezionamento riconosciuto dal Consiglio federale.

2 Il Consiglio federale disciplina l'autorizzazione dei farmacisti titolari di un attestato scientifico equivalente.

3 I Cantoni stabiliscono le condizioni alle quali i medici autorizzati a condurre una
farmacia sono parificati ai farmacisti. Considerano segnatamente le possibilità d'accesso dei pazienti a una farmacia.

59

Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 2041 2042; FF 1998 940 946).

60

Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 2041 2042; FF 1998 940 946).

61

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 2041 2042; FF 1998 940 946).

LF

17

832.10


Art. 38


62

Altri fornitori di prestazioni Il Consiglio federale disciplina l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni di cui
all'articolo 35 capoverso 2 lettere c-g e m. Esso sente dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate.


Art. 39

Ospedali e altri istituti 1 Gli stabilimenti e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie acute o
all'attuazione ospedaliera di provvedimenti medici di riabilitazione (ospedali) sono
autorizzati se:

a.

garantiscono una sufficiente assistenza medica; b.

dispongono del necessario personale specializzato; c.

dispongono di appropriate installazioni mediche e garantiscono una fornitura
adeguata di medicamenti; d.

corrispondono alla pianificazione intesa a coprire il fabbisogno ospedaliero,
approntata da uno o più Cantoni, dopo aver preso in considerazione adeguatamente gli enti privati; e.

figurano nell'elenco, compilato dal Cantone e classificante le diverse categorie di stabilimenti secondo i rispettivi mandati.

2 Le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a-c si applicano per analogia agli stabilimenti, agli istituti e ai rispettivi reparti che dispensano cure semiospedaliere.

3 Le condizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia agli stabilimenti, agli
istituti e ai rispettivi reparti che dispensano cure, assistenza medica e misure di riabilitazione per pazienti lungodegenti (case di cura).


Art. 40

Stabilimenti di cura balneare 1 Sono autorizzati gli stabilimenti di cura balneare riconosciuti dal Dipartimento.

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che questi stabilimenti devono soddisfare in materia di direzione medica, personale specializzato necessario, tecniche
terapeutiche e fonti termali.

Sezione 2: Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi

Art. 41

1 L'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla
cura della sua malattia. In caso di cura ambulatoriale, l'assicuratore deve assumere al
massimo i costi secondo la tariffa applicata nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei dintorni. In caso di cura ospedaliera o semiospedaliera, 62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

Assicurazione contro le malattie 18

832.10

l'assicuratore deve assumere al massimo i costi secondo la tariffa applicata nel
Cantone di domicilio dell'assicurato.

2 Se, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre a un altro fornitore di prestazioni, la rimunerazione è calcolata secondo la tariffa applicabile a questo fornitore di
prestazioni. Sono considerati motivi d'ordine medico i casi d'urgenza e quelli in cui
le necessarie prestazioni non possono essere dispensate: a.

nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; b.

nel Cantone di domicilio dell'assicurato o in un ospedale fuori da questo
Cantone che figura nell'elenco allestito dal Cantone di domicilio dell'assicurato, giusta l'articolo 39 capoverso 1 lettera e, se si tratta di cura ospedaliera
o semiospedaliera.

3 Se, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale pubblico, o sussidiato dall'ente pubblico, situato fuori dal suo Cantone di domicilio, il
Cantone di domicilio assume la differenza tra i costi fatturati e quelli corrispondenti
alle tariffe applicabili agli abitanti del Cantone ove si trova il suddetto ospedale. In
questo caso, il diritto di regresso giusta l'articolo 72 LPGA63 si applica per analogia
al Cantone di domicilio.64 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

4 D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di
prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è
applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate.

Sezione 3: Debitore della rimunerazione; fatturazione

Art. 42

1 Se assicuratori e fornitori di prestazioni non hanno convenuto altrimenti, l'assicurato è debitore della rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. In questo caso l'assicurato ha diritto di essere rimborsato dal suo assicuratore (sistema del
terzo garante). In deroga all'articolo 22 capoverso 1 LPGA65, tale diritto è cedibile
al fornitore di prestazioni.66 2 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l'assicuratore è il
debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante).

3 Il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della rimunerazione una
fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni 63

RS 830.1

64

Nuovo testo del per. giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

65

RS 830.1

66

Per. introdotto dal n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LF

19

832.10

necessarie per poter verificare il calcolo della rimunerazione e l'economicità della
prestazione. Nel sistema del terzo pagante l'assicurato riceve una copia della fattura
che è stata inviata all'assicuratore. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

4 L'assicuratore può esigere una diagnosi precisa o ragguagli supplementari di natura medica.

5 Il fornitore di prestazioni è legittimato, se le circostanze lo esigono, oppure obbligato in ogni caso, su richiesta dell'assicurato, a fornire le indicazioni di natura medica soltanto al medico di fiducia secondo l'articolo 57.

6 In deroga all'articolo 29 capoverso 2 LPGA, per rivendicare il diritto alle prestazioni non è necessario alcun formulario.67 Sezione 4: Tariffe e prezzi

Art. 43

Principio

1 I fornitori di prestazioni stendono le loro fatture secondo tariffe o prezzi.

2 La tariffa è una base di calcolo della rimunerazione. In particolare essa può: a.

fondarsi sul tempo dedicato alla prestazione (tariffa temporale); b.

attribuire punti per prestazione e fissare il valore del punto (tariffa per singola prestazione); c.

prevedere rimunerazioni forfettarie (tariffa forfettaria); d.

a titolo eccezionale, sottoporre le rimunerazioni di determinate prestazioni,
al fine di garantirne la qualità, a condizioni più severe di quelle previste
dagli articoli 36-40, quali in particolare l'esistenza delle infrastrutture
necessarie e di una formazione di base, di un aggiornamento o di un perfezionamento idonei (esclusione tariffale).

3 La tariffa forfettaria può riferirsi alla cura del singolo paziente (tariffa forfettaria
per paziente) o di gruppi di assicurati (tariffa forfettaria per gruppo d'assicurati). Le
tariffe forfettarie per gruppo d'assicurati possono essere stabilite prospettivamente in
base a prestazioni fornite in precedenza e a bisogni futuri (stanziamento globale di
bilancio prospettivo).

4 Le tariffe e i prezzi sono stabiliti per convenzione tra gli assicuratori e i fornitori di
prestazioni (convenzione tariffale) oppure dalle autorità competenti nei casi previsti
dalla legge. Occorre vegliare affinché le convenzioni tariffali siano stabilite secondo
le regole dell'economia e adeguatamente strutturate. Nel caso di convenzioni tra
associazioni, prima della loro conclusione devono essere sentite le organizzazioni
che rappresentano gli interessi degli assicurati a livello cantonale o federale.

5 Le tariffe per singola prestazione devono basarsi su una struttura tariffale uniforme,
stabilita per convenzione a livello nazionale. Se le parti alla convenzione non si 67

Introdotto dal n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro le malattie 20

832.10

accordano sulla struttura tariffale uniforme, quest'ultima è stabilita dal Consiglio
federale.

6 Le parti alla convenzione e le autorità competenti devono vigilare affinché si conseguano cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti.

7 Il Consiglio federale può stabilire principi affinché le tariffe siano calcolate
secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate; può anche fissare
norme relative all'adeguamento delle tariffe. Esso provvede al coordinamento con
gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali.


Art. 44

Protezione tariffale

1 I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall'autorità competente; non possono esigere rimunerazioni superiori
per prestazioni previste dalla presente legge (protezione tariffale). È salva la disposizione sulla rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici
(art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3).

2 Il fornitore di prestazioni che rifiuta di fornire prestazioni conformemente alla presente legge deve dichiararlo all'organo designato dal governo cantonale (ricusa). In
tal caso non ha alcun diritto a rimunerazioni ai sensi della presente legge. Se l'assicurato si rivolge a un tale fornitore di prestazioni, questi deve previamente avvertirlo
della propria ricusa.


Art. 45

Garanzia del trattamento Se la cura degli assicurati secondo la presente legge non è più garantita causa la
ricusa di fornitori di prestazioni, il governo cantonale provvede a garantirla. La protezione tariffale vige anche in questo caso. Il Consiglio federale può emanare disposizioni dettagliate.


Art. 46

Convenzione tariffale 1 Le parti a una convenzione tariffale sono, da un lato, uno o più fornitori di prestazioni o federazioni di fornitori di prestazioni e, d'altro lato, uno o più assicuratori o
federazioni d'assicuratori.

2 Se una delle parti alla convenzione è una federazione, la convenzione vincola i
membri della federazione solo se hanno aderito alla convenzione. I non membri
esercitanti nel territorio previsto dalla convenzione possono parimenti aderire a
quest'ultima. La convenzione può prevedere un loro equo contributo alle spese per
la sua stipulazione e per la sua esecuzione. La convenzione disciplina le modalità in
materia d'adesione e di desistenza e relative pubblicazioni.

3 Sono in particolare inammissibili e dunque nulli i seguenti provvedimenti, indipendentemente dal fatto che essi siano contenuti in una convenzione tariffale, in
contratti separati o in disciplinamenti: a.

il divieto ai membri della federazione di concludere convenzioni separate;

LF

21

832.10

b.

l'obbligo ai membri della federazione di aderire alle convenzioni esistenti; c.

il divieto di concorrenza fra i membri della federazione; d.

i trattamenti di favore e le clausole di esclusività.

4 La convenzione tariffale dev'essere approvata dal governo cantonale competente
oppure, se valevole per tutta la Svizzera, dal Consiglio federale. L'autorità che
approva verifica se la convenzione è conforme alla legge e ai principi di equità e di
economicità.

5 Il termine di disdetta di una convenzione tariffale o di desistenza ai sensi del capoverso 2 è di almeno sei mesi.


Art. 47

Assenza di convenzione tariffale 1 Se nessuna convenzione tariffale può essere stipulata tra fornitori di prestazioni e
assicuratori, il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa.

2 Se non esiste alcuna convenzione tariffale per una cura ambulatoriale dell'assicurato fuori del suo luogo di domicilio o di lavoro e relativi dintorni oppure per la cura
ospedaliera o semiospedaliera dell'assicurato fuori del suo Cantone di domicilio, il
governo del Cantone in cui il fornitore di prestazioni è installato in modo permanente stabilisce la tariffa.

3 Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non s'accordano sul rinnovo d'una
convenzione tariffale, il governo cantonale può prorogarla di un anno. Se nessuna
convenzione è stata stipulata entro questo termine, il governo cantonale, consultate
le parti interessate, stabilisce la tariffa.


Art. 48

Convenzioni tariffali con associazioni di medici 1 All'approvazione di una convenzione tariffale con una o più associazioni di medici, l'autorità che approva (art. 46 cpv. 4), sentite le parti alla convenzione, stabilisce una tariffa limite i cui tassi minimi devono essere inferiori e i tassi massimi
superiori a quelli della tariffa convenzionale approvata.

2 La tariffa limite è applicabile alla scadenza della convenzione tariffale. Trascorso
un anno dalla scadenza della convenzione, l'autorità che approva può stabilire una
nuova tariffa limite senza tener conto della tariffa convenzionale anteriore.

3 Se una convenzione tariffale con un'associazione di medici non può essere stipulata sin dall'inizio, l'autorità che approva può, a domanda delle parti, stabilire una
tariffa limite.

4 Per le parti che hanno stipulato una nuova convenzione tariffale, la tariffa limite
decade con l'approvazione della convenzione.


Art. 49

Convenzioni tariffali con gli ospedali 1 Per la rimunerazione della cura ospedaliera, compresa la degenza ospedaliera
(art. 39 cpv. 1), le parti alla convenzione stabiliscono importi forfettari. Questi
coprono, per gli abitanti del Cantone, al massimo il 50 per cento dei costi fatturabili

Assicurazione contro le malattie 22

832.10

per paziente o gruppo d'assicurati nel reparto comune d'ospedali pubblici o sussidiati dall'ente pubblico. I costi fatturabili sono calcolati alla stipulazione della convenzione. Non sono computate la quota delle spese di gestione derivanti dalla sovracapacità, le spese d'investimento, di formazione e di ricerca.68 2 Le parti contraenti possono convenire che prestazioni diagnostiche e terapeutiche
speciali non siano computate nell'importo forfettario, bensì fatturate separatamente.
Per queste prestazioni, esse possono al massimo computare, per gli abitanti del
Cantone, il 50 per cento dei costi fatturabili, se si tratta di ospedali pubblici o sussidiati dall'ente pubblico. 69 3 In caso di degenza ospedaliera, la rimunerazione è effettuata conformemente alla
tariffa dell'ospedale ai sensi dei capoversi 1 e 2 finché il paziente, secondo l'indicazione medica, necessita di cure e assistenza o di riabilitazione medica in ospedale.
Se questa condizione non è più soddisfatta, per la degenza ospedaliera è applicabile
la tariffa secondo l'articolo 50.

4 Con le rimunerazioni ai sensi dei capoversi 1-3 sono tacitate tutte le pretese dell'ospedale riguardo il reparto comune.

5 Le parti alla convenzione concordano la rimunerazione per il trattamento ambulatoriale e per la degenza semiospedaliera.

6 Gli ospedali calcolano i propri costi e registrano le proprie prestazioni secondo un
metodo uniforme; tengono in proposito una contabilità analitica e una statistica delle
prestazioni. I governi cantonali e le parti alla convenzione possono consultare gli
atti. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

7 I governi cantonali e, in caso di bisogno, il Consiglio federale ordinano uno studio
comparativo delle gestioni ospedaliere. Gli ospedali e i Cantoni devono fornire i documenti necessari. Se il confronto dimostra che i costi di un ospedale sono sensibilmente superiori a quelli di ospedali comparabili o se i documenti presentati da un
ospedale sono insufficienti, gli assicuratori possono denunciare la convenzione
secondo l'articolo 46 capoverso 5 e chiedere all'autorità che approva (art. 46 cpv. 4)
di ridurre le tariffe in misura adeguata.


Art. 50

Convenzioni tariffali con le case di cura Per la degenza in casa di cura (art. 39 cpv. 3), l'assicuratore assume le stesse prestazioni previste in caso di cura ambulatoriale e a domicilio. Può convenire con la casa
di cura rimunerazioni forfettarie. I capoversi 6 e 7 dell'articolo 49 sono applicabili
per analogia.

68

Vedi tuttavia l'art. 1 cpv. 1 della LF del 21 giu. 2002 sull'adeguamento dei contributi
cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale
sull'assicurazione malattie (RS 832.14).

69

Vedi tuttavia l'art. 1 cpv. 1 della LF del 21 giu. 2002 sull'adeguamento dei contributi
cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale
sull'assicurazione malattie (RS 832.14).

LF

23

832.10


Art. 51

Stanziamento globale di bilancio per gli ospedali e le case di cura 1 Quale strumento di gestione delle finanze, il Cantone può fissare un importo complessivo per il finanziamento degli ospedali o delle case di cura. È fatta salva la
ripartizione dei costi secondo l'articolo 49 capoverso 1.

2 Il Cantone sente dapprima i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.


Art. 52

Analisi e medicamenti, mezzi e apparecchi 1 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli
32 capoverso 1 e 43 capoverso 6: a.

il Dipartimento emana:
1.

un elenco delle analisi con tariffa; 2.

un elenco, con tariffa, dei preparati e delle sostanze attive e ausiliarie
impiegati per la prescrizione magistrale; la tariffa comprende anche le
prestazioni del farmacista; 3.

disposizioni sull'obbligo d'assunzione delle prestazioni e sull'entità
della rimunerazione di mezzi e d'apparecchi diagnostici e terapeutici; b.

l'Ufficio federale appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei
medicamenti confezionati, con l'indicazione dei prezzi (elenco delle specialità). Tale elenco deve contenere anche i prodotti generici a prezzi più vantaggiosi che possono sostituire i preparati originali.

2 In materia di infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA70), le terapie che figurano nel
catalogo delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità sono riprese nelle
disposizioni e negli elenchi allestiti secondo il capoverso 1.71 3 Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di rimunerazione
ai sensi del capoverso 1. Il Consiglio federale designa le analisi effettuate nel laboratorio del medico, per le quali la tariffa può essere stabilita secondo gli articoli 46 e
48.

a72 Diritto di sostituzione Se il medico oppure il chiropratico non esigono esplicitamente la consegna del preparato originale, il farmacista può sostituire preparati originali dell'elenco delle specialità con i prodotti generici di questo stesso elenco a prezzi più vantaggiosi. In
questo caso, comunica al medico o al chiropratico che ha fatto la ricetta quale preparato è stato effettivamente fornito.

70

RS 830.1

71

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

72

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 2041 2042; FF 1998 940 946).

Assicurazione contro le malattie 24

832.10


Art. 53

Ricorso al Consiglio federale 1 Contro le decisioni del governo cantonale ai sensi degli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 49 capoverso 7, 51, 54 e 55 può essere interposto
ricorso al Consiglio federale.

2 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196873 sulla
procedura amministrativa.

3 Il Consiglio federale decide sui ricorsi entro quattro mesi. Per motivi gravi, il termine può essere superato al massimo di quattro mesi.

Sezione 5:
Misure straordinarie destinate a contenere l'evoluzione dei costi


Art. 54

Stanziamento globale di bilancio da parte dell'autorità che approva 1 Gli assicuratori possono chiedere al Cantone di stabilire un importo complessivo
(stanziamento globale di bilancio), per finanziare gli ospedali o le case di cura, quale
provvedimento straordinario e temporaneo per limitare un aumento dei costi al di
sopra della media.

2 Il Cantone deve decidere in merito all'entrata in materia entro tre mesi dalla presentazione della proposta. Consulta preventivamente le istituzioni e gli assicuratori.


Art. 55

Fissazione di tariffe da parte dell'autorità che approva 1 Se, per le cure ambulatoriali o in ospedale, i costi medi per assicurato e per anno
nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie aumentano almeno del
doppio rispetto alla media dei prezzi e dei salari, l'autorità competente può ordinare
che le tariffe o i prezzi di tutte o di una parte delle prestazioni non possano essere
aumentati, fino a che la differenza relativa del tasso di crescita annuo è di oltre il
50 per cento rispetto all'evoluzione generale dei prezzi e dei salari.

2 È competente:

a.

il Consiglio federale, per le convenzioni tariffali da esso approvate giusta
l'articolo 46 capoverso 4; b.

il Dipartimento, per le tariffe e i prezzi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettera b; c.

il governo cantonale, per le convenzioni tariffali da esso approvate giusta
l'articolo 46 capoverso 4.

73

RS 172.021

LF

25

832.10

a74 Limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico
dell'assicurazione malattie 1 Il Consiglio federale può, per un periodo limitato di tre anni al massimo, far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie ai sensi degli articoli 36-38. Il Consiglio federale determina i relativi criteri.

2 I Cantoni e le federazioni di fornitori di prestazioni e di assicuratori devono previamente essere sentiti.

3 I Cantoni stabiliscono i fornitori di prestazioni secondo il capoverso 1.

Sezione 6:
Controllo dell'economicità e della qualità delle prestazioni


Art. 56

Economicità delle prestazioni 1 Il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura.

2 La rimunerazione può essere rifiutata per le prestazioni eccedenti questo limite. Al
fornitore di prestazioni può essere richiesta la restituzione di rimunerazioni ai sensi
della presente legge ottenute indebitamente. Possono chiedere la restituzione: a.

nel sistema del terzo garante (art. 42 cpv. 1), l'assicurato oppure, giusta
l'articolo 89 capoverso 3, l'assicuratore; b.

nel sistema del terzo pagante (art. 42 cpv. 2), l'assicuratore.

3 Il fornitore di prestazioni deve fare usufruire il debitore della rimunerazione di
sconti diretti o indiretti che ha ottenuti: a.

da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato; b.

da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici.

4 Se il fornitore di prestazioni disattende questo obbligo, l'assicurato o l'assicuratore
possono esigere la restituzione dello sconto.

5 I fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali
misure destinate a garantire l'economicità delle prestazioni. Essi vegliano in particolare affinché sia evitata una ripetizione inutile di atti diagnostici, quando
l'assicurato consulta più fornitori di prestazioni.


Art. 57

Medici di fiducia

1 Gli assicuratori o le rispettive federazioni designano, d'intesa con le società mediche cantonali, i medici di fiducia. Questi devono soddisfare le condizioni d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 36 e avere inoltre, durante almeno cinque anni, eserci74

Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 2041 2042; FF 1998 940 946).

Assicurazione contro le malattie 26

832.10

tato presso uno studio medico o rivestito una funzione medica direttiva in un ospedale.

2 I medici di fiducia abilitati ad esercitare in tutta la Svizzera devono essere designati
d'intesa con la società medica del Cantone in cui si trova la sede principale dell'assicuratore o la sede della federazione degli assicuratori.

3 Una società medica cantonale può ricusare per gravi motivi un medico di fiducia;
in tal caso statuisce in merito il tribunale arbitrale giusta l'articolo 89.

4 Il medico di fiducia consiglia l'assicuratore su questioni d'ordine medico come pure su problemi relativi alla rimunerazione e all'applicazione delle tariffe. Esamina in
particolare se sono adempite le condizioni d'assunzione d'una prestazione da parte
dell'assicuratore.

5 Il medico di fiducia decide autonomamente. Né l'assicuratore né il fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni possono impartirgli istruzioni.

6 I fornitori di prestazioni devono trasmettere ai medici di fiducia le informazioni
necessarie per l'adempimento dei compiti ai sensi del capoverso 4. Se non è possibile ottenerle altrimenti, il medico di fiducia può esaminare personalmente l'assicurato; ne deve prima informare il medico curante e comunicargli il risultato dell'esame. Tuttavia, in casi debitamente motivati, l'assicurato può esigere che l'esame di
controllo sia effettuato da un altro medico. Se l'assicurato non si accorda in merito
con l'assicuratore, la decisione spetta, in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA75,
al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 89.76 7 I medici di fiducia trasmettono agli organi competenti degli assicuratori unicamente le indicazioni necessarie per decidere l'assunzione delle prestazioni, stabilire
la rimunerazione o motivare una decisione. Ciò facendo salvaguardano i diritti della
personalità degli assicurati.

8 Le associazioni centrali svizzere dei medici e degli assicuratori disciplinano la trasmissione delle indicazioni ai sensi del capoverso 7, come pure la formazione permanente e lo statuto dei medici di fiducia. Se non giungono ad un accordo, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.


Art. 58

Garanzia della qualità 1 Sentite le organizzazioni interessate, il Consiglio federale può prevedere controlli
scientifici e sistematici al fine di garantire la qualità e l'impiego appropriato delle
prestazioni coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2 Ne può affidare l'esecuzione ad associazioni professionali o ad altre istituzioni.

3 Stabilisce le norme intese a garantire o a ristabilire la qualità e l'impiego appropriato delle prestazioni. Può segnatamente ordinare che: 75

RS 830.1

76

Nuovo testo del per. giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LF

27

832.10

a.

prima dell'esecuzione di determinate misure diagnostiche o terapeutiche,
segnatamente quelle particolarmente onerose, debba essere ottenuto il consenso del medico di fiducia; b.

misure diagnostiche o terapeutiche particolarmente onerose o difficili siano
assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto
se dispensate da fornitori di prestazioni qualificati. Esso può determinare più
dettagliatamente questi fornitori di prestazioni.


Art. 59

Esclusione di fornitori di prestazioni Se per gravi motivi, segnatamente in caso di violazione degli obblighi di cui agli
articoli 56 e 58, un assicuratore non vuole o non vuole più permettere a un fornitore
di prestazioni d'esercitare secondo la presente legge, la decisione in merito spetta al
tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 89.

Capitolo 5: Finanziamento Sezione 1: Sistema finanziario e esposizione dei conti

Art. 60

1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è finanziata secondo il
sistema della ripartizione delle spese. Gli assicuratori costituiscono riserve sufficienti per sopperire ai costi delle malattie già insorte e garantire la solvibilità a lungo
termine.

2 Il finanziamento dev'essere autosufficiente. Nel bilancio, gli assicuratori devono
esporre separatamente gli accantonamenti e le riserve per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3 Gli assicuratori tengono un conto d'esercizio distinto per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'anno contabile corrisponde all'anno civile. I
premi e le prestazioni concernenti i casi di malattia e d'infortunio devono essere
indicati separatamente.

4 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni, segnatamente sulla tenuta
della contabilità, l'esposizione e il controllo dei conti, la costituzione delle riserve e
i collocamenti di capitale.

Sezione 2: Premi degli assicurati

Art. 61

Principi

1 L'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la
presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati
premi uguali.

Assicurazione contro le malattie 28

832.10

2 L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i
Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio
federale stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori.77 3 Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).
Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. 78 3bis Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3.79 4 Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l'incasso dei premi di questi
assicurati.80

5 L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni
possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro
popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata.81
a82 Riscossione dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro
della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia I premi dei familiari di una persona assicurata in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera o perché percepisce una rendita svizzera o una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione sono riscossi presso questa persona.


Art. 62

Forme particolari d'assicurazione 1 L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4.

2 Il Consiglio federale può autorizzare l'esercizio di altre forme di assicurazione, in
particolare quelle per le quali: 77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

78

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

79

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

80

Introdotto dal n. I 9 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del
14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone
dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

81

Per. introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 2041 2042; FF 1998 940 946). Originario cpv. 4.

82

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo
giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera
circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS,
in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

LF

29

832.10

a.

l'assicurato assume partecipazioni ai costi superiori a quelle previste nell'articolo 64, beneficiando di una riduzione del premio; b.

l'ammontare del premio dell'assicurato dipende dall'ottenimento o meno di
prestazioni assicurative durante un determinato periodo.

2bis La partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme
particolari d'assicurazione di cui al capoverso 2 non possono essere assicurate né
presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti
vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi
derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.83 3 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le forme particolari d'assicurazione.
Stabilisce segnatamente, in base alle necessità dell'assicurazione, i limiti massimi di
riduzione dei premi e i limiti minimi dei supplementi di premio. Rimane in tutti i
casi salva la compensazione dei rischi secondo l'articolo 105.


Art. 63

Indennizzo di terzi

1 L'assicuratore versa un congruo indennizzo per l'associazione di datori di lavoro o
di lavoratori oppure per un'autorità d'assistenza che assumono compiti nell'ambito
dell'esecuzione dell'assicurazione malattie. In deroga all'articolo 28 capoverso 1
LPGA84, tale norma è applicabile anche se questi sono assunti da un datore di lavoro.85 2 Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dell'indennizzo di cui al capoverso 1.

Sezione 3: Partecipazione ai costi

Art. 64

1 Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

2 La partecipazione ai costi comprende: a.

un importo fisso per anno (franchigia) e b.

il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

3 Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.

4 Per gli assicurati fino ai 18 anni compiuti non è dovuta alcuna franchigia e l'importo massimo dell'aliquota percentuale è dimezzato. Più componenti di una stessa 83

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla
fine del presente testo.

84

RS 830.1

85

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro le malattie 30

832.10

famiglia di età inferiore a 18 anni compiuti, assicurati dal medesimo assicuratore,
pagano complessivamente al massimo la franchigia e l'importo massimo dell'aliquota percentuale di un adulto.

5 Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.

6 Il Consiglio federale può: a.

prevedere una partecipazione ai costi più alta per determinate prestazioni; b.

ridurre o sopprimere la partecipazione ai costi per cure di lunga durata e per
cura di affezioni gravi; c.

sopprimere la partecipazione ai costi per assicurazioni con scelta limitata del
fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4, se la stessa
risulta inappropriata; d.86 escludere dalla franchigia singole misure di prevenzione. Si tratta di misure attuate nel quadro di programmi di prevenzione in scala nazionale o cantonale.

7 Per le prestazioni di maternità l'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi.

8 Le partecipazioni ai costi non possono essere assicurate né presso una cassa malati
né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni,
fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili
forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in
virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.87 Sezione 4: Riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico

Art. 65


88

Riduzione dei premi da parte dei Cantoni 1 I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica
modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone
tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per
un lungo periodo.

2 Le riduzioni dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all'articolo 66 siano versati integralmente.

3 I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano
considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e 86

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla
fine del presente testo 88

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla
fine del presente testo.

LF

31

832.10

familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché
il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi.

4 I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei
premi.

5 Gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82
capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni.

6 I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati
beneficiari così da permetterle di verificare l'attuazione degli scopi di politica
sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

a89 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati
residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia

I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in
Islanda o in Norvegia: a.

ai frontalieri e ai loro familiari; b.

ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati; c.

ai beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.


Art. 66

Sussidi della Confederazione e dei Cantoni 1 La Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la riduzione dei
premi a tenore degli articoli 65 e 65a. 90 2 Questi sussidi sono fissati mediante decreto federale semplice di una durata di
quattro anni, tenuto conto dell'evoluzione dei costi dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie e dello stato delle finanze della Confederazione.

3 Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla
sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati
secondo l'articolo 65a lettera a. 91 4 Il Consiglio federale decide, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, il contributo minimo di questi ultimi ai sussidi federali. Il contributo globale dei Cantoni
corrisponde almeno alla metà dell'importo complessivo dei sussidi federali.

89

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo
giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera
circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS,
in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 858 861; FF 2000 3537) 91

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 858 861; FF 2000 3537)

Assicurazione contro le malattie 32

832.10

5 Un Cantone può diminuire al massimo del 50 per cento il contributo che è tenuto a
versare giusta il capoverso 4 se è comunque garantita la riduzione dei premi per gli
assicurati di condizione economica modesta. Il sussidio federale accordato a questo
Cantone è quindi ridotto in modo corrispondente. Il Consiglio federale può emanare
disposizioni più dettagliate in materia.

6 Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a riportare all'esercizio seguente le
differenze annuali tra l'importo dei sussidi federali e cantonali e l'importo dei sussidi versati.92
a93 Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli
assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea,
in Islanda o in Norvegia94 1 La Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in
Islanda o in Norvegia e che beneficiano di una rendita svizzera; la riduzione è
accordata anche ai loro familiari assicurati in Svizzera.95 2 La Confederazione assume il finanziamento dei sussidi per la riduzione dei premi
agli assicurati di cui al capoverso 1.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Titolo terzo:
Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera


Art. 67

Adesione

1 Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi
compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi dell'articolo 68.

2 Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3 L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da: a.

datori di lavoro, per sé stessi e per i propri dipendenti; 92

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

93

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 858 861;
FF 2000 3537).

94

Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti
la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva
dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

95

Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti
la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva
dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

LF

33

832.10

b.

associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri
membri e per i dipendenti dei loro membri; c.

associazioni di dipendenti, per i propri membri.


Art. 68

Assicuratori

1 Gli assicuratori ai sensi dell'articolo 11 devono ammettere, nell'ambito della loro
attività territoriale, qualsiasi persona avente diritto d'assicurarsi.

2 Il Dipartimento riconosce anche casse malati che limitano la loro attività all'assicurazione d'indennità giornaliera dei membri di un'impresa o di un'associazione professionale, purché adempiano le relative condizioni di cui agli articoli 12 e 13.

3 Gli articoli 11-16 sono applicabili per analogia.96

Art. 69

Riserve d'assicurazione 1 Con l'applicazione di riserve, gli assicuratori possono escludere dall'assicurazione
le malattie esistenti all'ammissione. Ciò vale parimenti per le malattie anteriori se,
conformemente all'esperienza, è possibile una ricaduta.

2 Le riserve decadono al più tardi dopo cinque anni. Prima di questo termine l'assicurato può fornire la prova che una riserva non è più giustificata.

3 La riserva è valida solo se comunicata per scritto all'assicurato e se la malattia
posta sotto riserva, l'inizio e la fine della durata della stessa sono indicati con esattezza nella comunicazione.

4 I capoversi 1-3 sono applicabili per analogia in caso d'aumento dell'indennità
giornaliera e di riduzione del termine d'attesa.


Art. 70

Cambiamento dell'assicuratore 1 Il nuovo assicuratore non può formulare nuove riserve se l'assicurato cambia assicuratore: a.

perché l'esige il rapporto di lavoro o la sua cessazione; o b.

perché esce dal raggio d'attività del precedente assicuratore; o c.

perché il precedente assicuratore non esercita più l'assicurazione sociale
malattie.

2 Il nuovo assicuratore può mantenere le riserve formulate dal precedente assicuratore fino alle scadenze inizialmente previste.

3 Il precedente assicuratore provvede affinché l'assicurato sia informato per scritto
in merito al suo diritto di libero passaggio. Se omette questa informazione, deve
continuare a garantire la protezione assicurativa. L'assicurato deve far valere il
diritto di libero passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

96

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro le malattie 34

832.10

4 Su domanda dell'assicurato, il nuovo assicuratore deve assicurare l'indennità giornaliera per un importo pari a quello precedente. Può computare l'indennità giornaliera già pagata dal precedente assicuratore nella durata del diritto alle prestazioni ai
sensi dell'articolo 72.


Art. 71

Uscita dall'assicurazione collettiva 1 L'assicurato che esce dall'assicurazione collettiva perché cessa di appartenere alla
cerchia degli assicurati definita dal contratto oppure perché quest'ultimo è disdetto,
ha diritto al trasferimento nell'assicurazione individuale dell'assicuratore. Se
nell'assicurazione individuale l'assicurato non assicura prestazioni più elevate, non
possono essere formulate nuove riserve e dev'essere mantenuta l'età d'entrata
determinante nel contratto collettivo.

2 L'assicuratore deve provvedere affinché l'assicurato sia informato per scritto in
merito al suo diritto di passare all'assicurazione individuale. Se omette questa
informazione, l'assicurato rimane nell'assicurazione collettiva. L'assicurato deve far
valere il diritto di passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.


Art. 72

Prestazioni

1 Gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia
e alla maternità.

2 Il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA97).98 Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia.
L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto
un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario,
questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

3 L'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è
applicabile.99

4 In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità
giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione
assicurativa per la capacità lavorativa residua.

5 Qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovrindennizzo giusta
l'articolo 78 della presente legge e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete.100 I termini relativi 97

RS 830.1

98

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

99

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

100 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LF

35

832.10

alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

6 L'articolo 19 capoverso 2 LPGA è applicabile unicamente se il datore di lavoro ha
partecipato al finanziamento dell'assicurazione d'indennità giornaliera. Sono fatti
salvi altri accordi contrattuali.101

Art. 73

Coordinamento con l'assicurazione contro la disoccupazione 1 Ai disoccupati, in caso d'incapacità lavorativa (art. 6 LPGA102) superiore al 50 per
cento, è pagata l'intera indennità giornaliera e, in caso d'incapacità lavorativa superiore al 25 per cento ma al massimo del 50 per cento, è pagata la mezza indennità
giornaliera, se gli assicuratori, in virtù delle proprie condizioni d'assicurazione o di
accordi contrattuali, pagano di massima prestazioni per un corrispettivo grado d'incapacità lavorativa.103 2 Gli assicurati disoccupati hanno diritto, previo congruo adeguamento dei premi,
alla trasformazione dell'assicurazione previgente in un'assicurazione le cui prestazioni decorrono dal 31° giorno, fatto salvo l'ammontare della precedente indennità
giornaliera e indipendentemente dallo stato di salute al momento della trasformazione.


Art. 74

Indennità giornaliera in caso di maternità 1 In caso di maternità e di parto gli assicuratori devono pagare l'indennità giornaliera se, fino al giorno del parto, la partoriente era assicurata da almeno 270 giorni
senza interruzione superiore a tre mesi.

2 L'indennità giornaliera va pagata durante sedici settimane, di cui almeno otto dopo
il parto. L'indennità giornaliera non può essere computata nella durata prevista dall'articolo 72 capoverso 3 e va pagata anche dopo la scadenza di questa durata.


Art. 75

Sistema finanziario ed esposizione dei conti 1 L'assicurazione d'indennità giornaliera è finanziata secondo il sistema della ripartizione delle spese. Gli assicuratori costituiscono riserve sufficienti per sopperire ai
costi delle malattie già insorte e garantire la propria solvibilità a lungo termine. Sono
inoltre applicabili per analogia i capoversi 2-4 dell'articolo 60.

2 L'assicuratore, se applica nell'assicurazione collettiva una tariffa dei premi differente da quella dell'assicurazione individuale, deve tenere un conto separato per ciascuna di queste assicurazioni.

101 Introdotto dal n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

102

RS 830.1

103 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro le malattie 36

832.10


Art. 76

Premi degli assicurati 1 L'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Per prestazioni uguali riscuote premi uguali.

2 Se per l'indennità giornaliera vi è un termine d'attesa, l'assicuratore deve ridurre
corrispettivamente i premi.

3 L'assicuratore può graduare i premi secondo l'età d'entrata e le regioni.

4 L'articolo 61 capoversi 2 e 4 è applicabile per analogia.

5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari sulla riduzione dei premi
ai sensi del capoverso 2 e sulla loro graduazione ai sensi del capoverso 3.


Art. 77

Premi dell'assicurazione collettiva Nell'assicurazione collettiva, gli assicuratori possono prevedere premi differenti da
quelli dell'assicurazione individuale. I loro importi devono essere stabiliti in modo
che l'assicurazione collettiva sia almeno finanziariamente autosufficiente.

Titolo 4:104
Disposizioni particolari concernenti il coordinamento,
la responsabilità e il regresso


Art. 78

Coordinamento delle prestazioni Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento delle indennità giornaliere e
provvede affinché le prestazioni dell'assicurazione sociale malattie o la rispettiva
concomitanza con quelle di altre assicurazioni sociali non comportino un sovrindennizzo per gli assicurati o per i fornitori di prestazioni, in particolare in caso di
degenza ospedaliera.

a Responsabilità per danni Le pretese di risarcimento dell'istituzione comune, di assicurati e di terzi secondo
l'articolo 78 LPGA105 devono essere fatte valere nei confronti dell'assicuratore;
quest'ultimo statuisce mediante decisione.


Art. 79

Limitazione del regresso La limitazione del regresso secondo l'articolo 75 capoverso 2 LPGA106 non è applicabile.

104 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

105

RS 830.1

106

RS 830.1

LF

37

832.10

Titolo 5:
Disposizioni particolari concernenti la procedura e il contenzioso,
disposizioni penali
107

Art. 80

Procedura semplificata108 1 Le prestazioni assicurative sono concesse mediante procedura semplificata secondo
l'articolo 51 LPGA109. Questa disposizione è applicabile, in deroga all'articolo 49
capoverso 1 LPGA, anche alle prestazioni di ragguardevole entità.110 2 ... 111

3 L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione all'esaurimento di
eventuali procedure interne di ricorso.


Art. 81


112



Art. 82


113
Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare In deroga all'articolo 33 LPGA114, su richiesta, gli assicuratori forniscono gratuitamente alle autorità cantonali competenti le informazioni e i documenti necessari per: a.

esercitare il diritto di regresso sancito dall'articolo 41 capoverso 3; b.

stabilire la riduzione dei premi.


Art. 83


115



Art. 84


116
Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni
di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere
i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: 107 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

108 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

109

RS 830.1

110 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

111 Abrogato dal n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

112

Abrogato dal n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

113

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

114

RS 830.1

115

Abrogato dal n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

116

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2755; FF 2000 205).

Assicurazione contro le malattie 38

832.10

a.

sorvegliare l'osservanza dell'obbligo di assicurarsi; b.

calcolare e riscuotere i premi; c.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle
con quelle di altre assicurazioni sociali; d.

stabilire il diritto a riduzioni dei premi conformemente all'articolo 65, nonché calcolarle e concederle; e.

far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; f.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge; g.

allestire statistiche.

a117 Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati
di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione
possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA118: a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge; b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32
capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge
federale;

c.

alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990119 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del
9 ottobre 1992120 sulla statistica federale; e.

agli organi incaricati di allestire statistiche per l'esecuzione della presente
legge, qualora i dati siano necessari all'adempimento di tale obbligo e l'anonimato degli assicurati sia garantito; f.

alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 21 capoverso 4 e siano necessari per la pianificazione
degli ospedali e delle case di cura; g.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine; h.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 117

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2755; FF 2000 205).

118

RS 830.1

119

RS 642.11

120

RS 431.01

LF

39

832.10

1.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare
o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia
relativa al diritto di famiglia o successorio, 3.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della
legge federale dell'11 aprile 1889121 sulla esecuzione e sul fallimento.122 2 ...123

3 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati
dev'essere garantito.124 4 In deroga all'articolo 33 LPGA, gli assicuratori sono autorizzati a comunicare i
dati necessari alle autorità d'assistenza sociale o ad altre autorità cantonali competenti in caso di inadempienze nei pagamenti da parte dell'assicurato, se quest'ultimo,
benché diffidato, non paga premi o partecipazioni ai costi, scaduti.125 5 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a
terzi alle condizioni seguenti:126 a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse
preponderante;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il
suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze
permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse
della persona assicurata.

6 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

7 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione
della persona interessata.

8 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale
può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare
dispendio di lavoro.

121

RS 281.1

122

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

123

Abrogato dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

124

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

126

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

Assicurazione contro le malattie 40

832.10

...127


Art. 85


128

Opposizione (art. 52 LPGA129) L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione su opposizione
all'esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso.


Art. 86


130

Ricorso (art. 56 LPGA131) L'assicuratore non può subordinare il diritto dell'assicurato di adire il tribunale
cantonale delle assicurazioni all'esaurimento di eventuali procedure interne di
ricorso.


Art. 87


132

Controversie tra assicuratori In caso di controversie tra assicuratori, è competente il tribunale delle assicurazioni
del Cantone ove ha sede l'assicuratore convenuto.


Art. 88


133



Art. 89

Tribunale arbitrale cantonale 1 Le liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni sono decise dal tribunale arbitrale.

2 È competente il tribunale arbitrale del Cantone di cui è applicabile la tariffa oppure
del Cantone in cui il fornitore di prestazioni è installato in modo permanente.

3 Il tribunale arbitrale è pure competente se l'assicurato è debitore della rimunerazione (sistema del terzo garante, art. 42 cpv. 1); in tal caso, l'assicuratore lo rappresenta a proprie spese.

4 Ogni Cantone designa un tribunale arbitrale. Il tribunale si compone di un presidente neutrale e, in numero uguale, di una rappresentanza di ciascuno degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni. I Cantoni possono affidare i compiti di tribunale
arbitrale al tribunale cantonale delle assicurazioni; in tal caso, detto tribunale è completato da un rappresentante di ciascuna delle parti.

127

Abrogato dal n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

128 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

129

RS 830.1

130 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

131

RS 830.1

132 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

133

Abrogato dal n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

LF

41

832.10

5 Il Cantone disciplina la procedura, che dev'essere semplice e spedita. Il tribunale
arbitrale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per il giudizio;
esso assume le prove necessarie e le valuta liberamente.

6 Le sentenze, motivate e provviste dell'indicazione del rimedio giuridico e dei nomi
dei membri del tribunale, sono notificate per scritto.


Art. 90

Commissione federale di ricorso in materia di elenco delle specialità 1 Le decisioni concernenti l'ammissione nell'elenco delle specialità farmaceutiche e
dei medicamenti confezionati (elenco delle specialità; art. 52 cpv. 1 lett. b) possono
essere impugnate davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di elenco
delle specialità.

2

...134

a135 Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti
all'estero

In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA136, i ricorsi contro decisioni, comprese
quelle su opposizione, emanate dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoversi 2bis e 2ter sono giudicati dalla Commissione federale di ricorso in
materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone
residenti all'estero. Questa giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate
dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoverso 2quinquies.


Art. 91


137

Tribunale federale delle assicurazioni Contro le sentenze dei tribunali arbitrali cantonali, della Commissione federale di
ricorso in materia di elenco delle specialità e della Commissione federale di ricorso
in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone
residenti all'estero, può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni secondo la legge federale del 16 dicembre 1943138
sull'organizzazione giudiziaria.

134

Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

135

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858 861; FF 2000 3537).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3472 3474; FF 2002 715).

136

RS 830.1

137

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3472 3474; FF 2002 715).

138

RS 173.110

Assicurazione contro le malattie 42

832.10

...139


Art. 92

Delitti

È punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa, salvo si tratti di un crimine o di un delitto passibile di una pena più grave secondo il Codice penale140, chiunque: a.

mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto
o in parte all'obbligo di assicurarsi; b.

mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, ottiene per sé
stesso o per terzi, senza che gli spetti, una prestazione secondo la presente
legge;

c.

in veste di organo esecutivo ai sensi della presente legge, viola i suoi obblighi, segnatamente l'obbligo del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di terzi.

d.141 non fa usufruire delle rimunerazioni ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3.


Art. 93

Contravvenzioni

È punito con l'arresto o con la multa chiunque intenzionalmente: a.

violando l'obbligo d'informare, dà informazioni inveritiere o rifiuta di dare
informazioni;

b.142 si sottrae all'obbligo di assistenza giudiziaria e amministrativa ai sensi dell'articolo 32 LPGA143 e dell'articolo 82 della presente legge;

c.

si oppone a un controllo ordinato dall'autorità di sorveglianza o lo rende
altrimenti impossibile; d.144 infrange il divieto di cui all'articolo 62 capoverso 2bis o 64 capoverso 8.

a145 Inosservanza di prescrizioni d'ordine 1 Sono puniti con una multa fino a 5000 franchi gli assicuratori, i riassicuratori e
l'istituzione comune che, intenzionalmente o per negligenza: a.

ostacolano l'applicazione dell'obbligo d'assicurazione (art. 4-7); b.

contravvengono agli obblighi e alle istruzioni di cui agli articoli 21-23; 139 Tit. privo di oggetto.

140

RS 311.0

141

Introdotta dal n. II 8 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici,
in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

142 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

143

RS 830.1

144

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

145

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

LF

43

832.10

c.

violano prescrizioni concernenti il sistema finanziario e l'esposizione dei
conti (art. 60);

d.

violano prescrizioni concernenti i premi degli assicurati (art. 61-63); e.

violano prescrizioni concernenti la partecipazione ai costi (art. 64); f.

compromettono l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza
sociale.

2 In deroga all'articolo 79 LPGA146, l'Ufficio federale persegue e giudica dette
infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 1974147 sul diritto penale amministrativo.148

Art. 94

Infrazioni commesse nella gestione degli affari Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974149 sul
diritto penale amministrativo.


Art. 95


150

Titolo 6:151 Relazione con il diritto europeo
a152 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71153 e in relazione
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

l'Accordo del 21 giugno 1999154 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera 146

RS 830.1

147

RS 313.0

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

149

RS 313.0

150

Abrogato dal n. 11 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

151

Introdotto dal n. I 9 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

152

Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti
la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva
dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

153

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE)
n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima
volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

154

RS 0.142.112.681

Assicurazione contro le malattie 44

832.10

circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e
n. 574/72155 nella loro versione aggiornata156; b.

l'Accordo del 21 giugno 2001157 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata158.

Titolo 7:159 Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione

Art. 96

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le
necessarie disposizioni.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 97

Disposizioni cantonali 1 I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 65 prima dell'entrata
in vigore della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce la data entro la quale i
Cantoni devono emanare le altre disposizioni d'esecuzione.

2 Se non è possibile emanare tempestivamente le disposizioni definitive per l'articolo 65, il governo cantonale può promulgare un ordinamento provvisorio.


Art. 98

Continuazione dell'assicurazione da parte delle casse malati
riconosciute

1 Le casse malati riconosciute ai sensi della legge federale del 13 giugno 1911160 che
intendono continuare l'assicurazione malattie conformemente alla presente legge,
devono dichiararlo all'Ufficio federale al più tardi sei mesi prima dell'entrata in
vigore di questa legge. Esse devono al contempo inviargli per approvazione, giusta 155

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972)
(consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del
30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio,
dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

156

RS 0.831.109.268.1/.11; FF 1999 5978
La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72,
con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile
presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede
unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

157

RS 0.632.31; FF 2001 4499 158

RS 0.831.106.1/.11 159 Originario titolo 6.

160

[CS 8 273]

LF

45

832.10

gli articoli 61 capoverso 4 e 76 capoverso 4 della presente legge, le tariffe dei premi
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione
facoltativa d'indennità giornaliera.

2 Le casse il cui raggio d'attività era, secondo il diritto previgente, circoscritto a
un'impresa o a un'associazione professionale possono continuare l'assicurazione
d'indennità giornaliera entro questi limiti. Esse devono indicarlo nella dichiarazione
di cui al capoverso 1.

3 Il Consiglio federale emana le disposizioni sulla ripartizione del patrimonio delle
casse malati tra le assicurazioni continuate secondo il nuovo diritto.


Art. 99

Rinuncia alla continuazione dell'assicurazione sociale malattie 1 Le casse malati che non continuano l'assicurazione malattie conformemente alla
presente legge cessano di essere riconosciute a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Devono informarne per scritto i propri membri e l'Ufficio federale al più tardi sei
mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Queste casse devono sciogliersi se all'entrata in vigore della presente legge non
sono state autorizzate all'esercizio di assicurazioni ai sensi della legge federale del
23 giugno 1978161 sulla sorveglianza degli assicuratori. È salvo l'esercizio dell'assicurazione d'indennità giornaliera limitato a un'impresa o a un'associazione professionale. Sentito l'Ufficio federale delle assicurazioni private, l'Ufficio federale decide l'entità della destinazione del patrimonio delle casse malati ai sensi del capoverso 3.

3 Se, a seguito di una fusione, il patrimonio della cassa scioltasi non è trasferito a un
altro assicuratore ai sensi dell'articolo 11, l'eventuale saldo attivo delle casse organizzate secondo il diritto privato è accreditato al fondo in caso d'insolvenza dell'istituzione comune (art. 18).


Art. 100

Altri assicuratori

Gli assicuratori ai sensi dell'articolo 11 lettera b che intendono esercitare l'assicurazione sociale malattie all'entrata in vigore della presente legge devono inoltrare la
domanda d'autorizzazione, corredata dei documenti necessari, all'Ufficio federale al
più tardi sei mesi prima.


Art. 101

Fornitori di prestazioni e medici di fiducia 1 Medici, farmacisti, chiropratici, levatrici, personale paramedico e laboratori autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione malattie secondo il previgente diritto
sono considerati fornitori di prestazioni anche ai sensi del nuovo diritto.

2 Gli stabilimenti o i loro reparti ritenuti stabilimenti di cura secondo il diritto previgente continuano ad essere autorizzati quali fornitori di prestazioni ai sensi del nuovo diritto finché non è compilato l'elenco degli ospedali e delle case di cura di cui
all'articolo 39 capoverso 1 lettera e. Circa l'obbligo degli assicuratori di fornire pre161

RS 916.01

Assicurazione contro le malattie 46

832.10

stazioni e l'ammontare della rimunerazione sono applicabili, fino alla data stabilita
dal Consiglio federale, le previgenti convenzioni o tariffe.

3 I medici di fiducia che esercitavano per un assicuratore sulla base del diritto previgente (art. 11-13) possono, anche ai sensi del nuovo diritto, essere incaricati dagli
assicuratori o dalle loro federazioni di eseguire i compiti giusta l'articolo 57. I capoversi 3-8 dell'articolo 57 sono applicabili anche in questi casi.


Art. 102

Rapporti previgenti d'assicurazione 1 Le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2 Le disposizioni delle casse in materia di prestazioni medico-sanitarie eccedenti
quelle menzionate all'articolo 34 capoverso 1 (prestazioni statutarie, assicurazioni
complementari) devono essere adeguate al nuovo diritto entro un anno a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge. I diritti e gli obblighi degli assicurati sono
retti dal previgente diritto sino all'effettuazione dell'adeguamento. La cassa malati
deve offrire ai propri assicurati contratti di almeno pari copertura assicurativa
riguardo quella di cui beneficiavano prima. I periodi d'assicurazione compiuti
secondo il previgente diritto sono computati per la determinazione dei premi.

3 I rapporti assicurativi stipulati secondo il previgente diritto con le casse malati che
perdono il riconoscimento e continuano a esercitare l'assicurazione quali istituti
d'assicurazione ai sensi della legge federale del 23 giugno 1978162 sulla sorveglianza degli assicuratori (art. 99) decadono all'entrata in vigore della presente
legge. L'assicurato può tuttavia domandare la continuazione del rapporto assicurativo se l'istituto d'assicurazione gli offre un'assicurazione corrispondente.

4 I contratti stipulati secondo il previgente diritto con assicuratori che non fossero
casse malati riconosciute per rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria per le
spese medico-sanitarie e secondo la presente legge, decadono all'entrata in vigore di
quest'ultima. I premi pagati per il periodo posteriore all'entrata in vigore della presente legge devono essere restituiti. Le prestazioni assicurative per infortuni occorsi
prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concesse secondo i precedenti
contratti.

5 I contratti stipulati secondo il previgente diritto con assicuratori che non fossero
casse malati riconosciute per rischi coperti dall'assicurazione facoltativa d'indennità
giornaliera secondo la presente legge, possono, a domanda dello stipulante, essere
adeguati al nuovo diritto entro un anno dall'entrata in vigore se l'assicuratore esercita l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera giusta la presente legge.


Art. 103

Prestazioni assicurative 1 Le prestazioni assicurative per cure effettuate prima dell'entrata in vigore della
presente legge sono concesse secondo il diritto previgente.

162

RS 916.01

LF

47

832.10

2 Le indennità giornaliere correnti all'entrata in vigore della presente legge e assicurate presso le casse malati riconosciute vanno al massimo concesse durante ancora
due anni conformemente al previgente ordinamento sulla durata del diritto alle prestazioni.


Art. 104

Convenzioni tariffali 1 Le convenzioni tariffali esistenti non decadono all'entrata in vigore della presente
legge. Il Consiglio federale stabilisce la data entro la quale esse devono essere adeguate al nuovo diritto.

2 Gli assicuratori che iniziano a esercitare l'assicurazione sociale malattie secondo il
nuovo diritto possono aderire alle convenzioni tariffali stipulate dalle federazioni di
casse malati secondo il previgente diritto (art. 46 cpv. 2).

3 Il Consiglio federale stabilisce la data dalla quale gli ospedali e le case di cura
devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 49 capoversi 6 e 7.

a163 Assunzione dei costi per le cure ambulatoriali, le cure a domicilio
o in una casa di cura

1 Fintanto che per le prestazioni delle cure dispensate ambulatorialmente oppure a
domicilio da infermieri o da organizzazioni di cure e d'aiuto domiciliare non esistono, per il calcolo delle tariffe, basi elaborate in comune dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori, il Dipartimento può fissare mediante ordinanza in che
misura queste prestazioni devono essere rimunerate.

2 Fintanto che i costi delle prestazioni delle case di cura non sono stabiliti secondo
un metodo uniforme (art. 49 cpv. 6 e art. 50), il Dipartimento può fissare mediante
ordinanza in che misura queste prestazioni devono essere rimunerate.


Art. 105

Compensazione dei rischi 1 Gli assicuratori il cui effettivo di donne e di persone anziane assicurate è inferiore
a quello medio dell'insieme degli assicuratori devono versare un contributo all'istituzione comune (art. 18) a favore degli assicuratori il cui effettivo di donne e di persone anziane assicurate supera questa media; detto contributo è destinato a compensare integralmente le differenze medie dei costi tra i gruppi di rischio determinanti.

2 Il confronto è effettuato, per Cantone e per assicuratore, sulla base della struttura
dell'effettivo degli assicurati.

3 L'istituzione comune esegue la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni
singolo Cantone.

4 La compensazione dei rischi è limitata a dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale emana le disposizioni per la compensazione dei rischi, salvaguardando l'incentivo per gli assicuratori di perseguire
l'economicità dei costi.

163

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

Assicurazione contro le malattie 48

832.10

5 Il Consiglio federale disciplina inoltre: a.

la riscossione degli interessi di mora e il rimborso degli interessi retributivi; b.

il risarcimento del danno; c.

il termine scaduto il quale l'istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la
compensazione dei rischi.164

Art. 106

Sussidi federali

1 Per i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, ma al
massimo fino al 1999, i sussidi federali giusta l'articolo 66 ammontano a: a.

1830 milioni di franchi per il primo anno; b.

1940 milioni di franchi per il secondo anno; c.

2050 milioni di franchi per il terzo anno; d.

2180 milioni di franchi per il quarto anno.

2 Per i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, ma al
massimo fino al 1999, l'importo globale che i Cantoni devono fornire per integrare
il sussidio federale rappresenta: a.

il 35 per cento per il primo anno; b.

il 40 per cento per il secondo anno; c.

il 45 per cento per il terzo anno; d.

il 50 per cento per il quarto anno.

3 Per i primi sei anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale può determinare le quote dei Cantoni di cui all'articolo 66 capoverso 3
prendendo in considerazione anche il premio medio dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie di ciascun Cantone.165 164

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000
(RU 2000 2305 2311; FF 1999 687).

165

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 2043 2044; FF 1997 III 1093 IV 685).

LF

49

832.10

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 107

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Esso può ridurre i termini
previsti agli articoli 98 capoverso 1, 99 capoverso 1 e 100.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1996166
Art. 11 a 14, 18, 61 cpv. 4, 76 cpv. 4, 97 a 104, 107 cpv. 2: 1° giugno 1995167 Disposizioni finali della modificazione del 24 marzo 2000168 1 Contratti, accordi o diritti statutari menzionati negli articoli 7 capoverso 7, 62
capoverso 2bis (non ancora in vigore) e 64 capoverso 8 (non ancora in vigore) decadono all'entrata in vigore della presente modifica nella misura in cui ne siano toccati.

2 Fino all'entrata in vigore della presente modifica i Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione definitive per l'articolo 65. Se non è possibile emanare il disciplinamento definitivo relativo all'articolo 65, il governo cantonale può emanarne
uno provvisorio.

166

Art. 1 dell'O del 12 apr. 1995 (RS 832.101).

167

Art. 1 dell'O del 12 apr. 1995 (RS 832.101).

168

RU 2000 2305; FF 1999 687

Assicurazione contro le malattie 50

832.10

Allegato

Abrogazione e modificazione di leggi federali 1. La legge federale del 13 giugno 1911169 sull'assicurazione contro
le malattie è abrogata.
2. La legge federale del 23 giugno 1968170 sulla sorveglianza degli istituti

Abrogato

3. La legge federale del 2 aprile 1908171 sul contratto d'assicurazione

169

[CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1461 n. II art. 6 n. 2,
1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. 1 2184 art. 114,
1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511] 170

RS 961.01. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel testo menzionato.

171

RS 221.229.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel testo menzionato.

LF

51

832.10

4. La legge federale del 20 marzo 1981172 sull'assicurazione contro

5. La legge federale del 19 marzo 1965173 sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

Disposizione transitoria ...

6. La legge federale del 24 giugno 1977174 sulla competenza ad assistere

172

RS 832.20. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel testo menzionato.

173

RS 831.30. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel testo menzionato.

174

RS 851.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel testo menzionato.

Assicurazione contro le malattie 52

832.10