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941.13

Legge federale
sull'aiuto monetario internazionale

(Legge sull'aiuto monetario, LAMO)

del 19 marzo 2004 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 99 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 20032,

decreta:

Art. 1 Principio

1 Allo scopo di mantenere e promuovere la stabilità delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali, la Confederazione può, nell'ambito dei crediti stanziati, fornire un aiuto monetario a organizzazioni internazionali, singoli Stati o gruppi di Stati.

2 L'aiuto monetario può essere accordato sotto forma di mutui, impegni di garanzia e contributi a fondo perso.

Art. 2 Aiuto monetario in caso di perturbazione del sistema monetario internazionale

1 La Confederazione può partecipare ad azioni d'aiuto multilaterali intese a prevenire o a eliminare gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale.

2 ...3

3 La durata massima dei mutui o degli impegni di garanzia è di regola di dieci anni.4

3 Abrogato dal n. I della LF del 16 giu. 2017, con effetto dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5567; FF 2016 7219).

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5567; FF 2016 7219).

Art. 4 Aiuto monetario a singoli Stati

1 La Confederazione può accordare un aiuto monetario a breve o a medio termine a un singolo Stato che collabora in modo particolarmente stretto con la Svizzera in materia di politica monetaria ed economica.

2 Essa può accordare a un singolo Stato un aiuto monetario anche nell'ambito di azioni di sostegno a medio o a lungo termine coordinate a livello internazionale.

3 Le prestazioni sono accordate in primo luogo a Stati con reddito medio o basso, costretti a procedere ad aggiustamenti strutturali o di economia esterna.

Art. 5 Competenze del Consiglio federale

1 Se le condizioni per un aiuto monetario sono soddisfatte, il Consiglio federale è autorizzato a:

a.
accordare mutui entro i limiti dei crediti stanziati, assumere impegni di garanzia e fornire contributi a fondo perso;
b.
concludere, a tale scopo, accordi con organizzazioni internazionali, singoli Stati o gruppi di Stati.

2 Il Consiglio federale può autorizzare la Banca nazionale svizzera (BNS) a concludere gli accordi, a condizione che essa conceda i mutui o le garanzie.

Art. 65 Partecipazione della BNS

1 Nel caso di cui all'articolo 2 capoverso 1 il Consiglio federale può incaricare la BNS di concedere mutui o garanzie.

2 Il Consiglio federale può altresì chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui secondo l'articolo 3. In tal caso, sottopone all'Assemblea federale la domanda di un credito d'impegno ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 soltanto dopo aver ricevuto l'assenso della BNS.

3 Se le condizioni per un aiuto monetario ai sensi dell'articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio federale può chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui o di garanzie.

4 La Confederazione garantisce alla BNS l'esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest'ultima.

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5567; FF 2016 7219).

Art. 7 Coordinamento

Il Consiglio federale coordina, in stretto accordo con la BNS, la preparazione e l'attuazione dei provvedimenti di aiuto monetario.

Art. 8 Finanziamento

1 L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice il credito d'impegno6 per gli aiuti ai sensi degli articoli 2 e 4. I mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati.

2 Per le partecipazioni ai sensi dell'articolo 3 dev'essere richiesto un credito d'impegno conformemente all'articolo 21 della legge del 7 ottobre 20057 sulle finanze della Confederazione.8

6 Nuova espr. giusta l'all. n. 10 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

7 RS 611.0

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5567; FF 2016 7219).

Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 200410

10 DCF del 9 set. 2004.