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833.1

Legge federale
sull'assicurazione militare

(LAM)

del 19 giugno 1992 (Stato 1° gennaio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 18 capoverso 2, 20, 22bis capoverso 61 e 34bis della Costituzione federale2 (Cost.);3
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 19904,

decreta:

1 Testo rettificato dalla CdR dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

2 [CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 59 cpv. 5, 60 cpv. 1 e 2, 61 cpv. 5, 68 cpv. 3 e 117 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

3 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).

4 FF 1990 III 185

Capitolo 1:5 Applicabilità della LPGA

5 Introdotto dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione militare, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 Non sono applicabili al diritto sanitario né alle tariffe (art. 22-27).

Capitolo 1a:7 Presupposti della responsabilità della Confederazione

7 Originario Cap. 1.

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1a8 Persone assicurate

1 È assicurato presso l'assicurazione militare:9

a.
chiunque compie un servizio militare o un servizio di protezione civile, obligatorio o volontario;
b.10
chiunque è al servizio della Confederazione come:
1.
militare di professione,
2.
militare a contratto temporaneo,
3.
controllore di armi,
4.
capo di piazza di tiro o custode di piazza di tiro,
5.
infermiere militare,
6.
istruttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione;
c.
chiunque, come agente della Confederazione, è distaccato presso una truppa o un'organizzazione della protezione civile e ne condivide i rischi;
d.
chiunque, in virtù di un ordine di marcia, partecipa:11
1.12
al reclutamento,
2.
alle visite sanitarie dell'esercito o della protezione civile13,
3.14
...
4.
alle ispezioni o alle stime di animali o cose previste per la requisizione a favore dell'esercito o della protezione civile;
e.15
chiunque partecipa a una manifestazione informativa secondo l'articolo 8 della legge militare del 3 febbraio 199516;
f.17
...
g.
chiunque partecipa:
1.
all'istruzione tecnica premilitare,
2.
agli esercizi di tiro fuori servizio,
3.
a un'attività militare, volontaria o sportiva militare oppure a un'attività volontaria fuori servizio nella protezione civile,
4.
come civile oppure membro del personale d'istruzione o ausiliario a esercizi militari e a servizi d'istruzione della protezione civile,
5.
come membro del personale insegnante o ausiliario a corsi e esercizi di difesa integrata organizzati dalla Confederazione,
6.18
...
h.19
chiunque presta aiuto quale terzo ai sensi della legge federale del 20 dicembre 201920 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile nell'ambito di un intervento di un'organizzazione di protezione civile;
i.
chiunque soggiorna come paziente in uno stabilimento ospedaliero, di cura o di ricovero oppure in un centro d'accertamento, a spese dell'assicurazione militare;
k.
chiunque, obbligato al servizio militare:
1.
sconta una pena di arresti,
2.
si trova in detenzione militare preventiva o è stato provvisoriamente arrestato;
l.
chiunque partecipa ad azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici della Confederazione o alla preparazione di queste azioni e al riguardo è vicolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico;
m.
chiunque, come membro del corpo svizzero per l'aiuto in caso di catastrofi, partecipa ad azioni d'aiuto della Confederazione o alla preparazione di queste azioni e al riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico.
n.21
chi presta servizio civile;
o.22
chi, essendovi invitato o convocato, partecipa ad una giornata d'introduzione organizzata dall'Ufficio federale del servizio civile (CIVI)23, a un colloquio presso il CIVI, a un colloquio di presentazione in un istituto d'impiego o a un corso di formazione;
p.24
chi in seguito ad una convocazione o ad un invito partecipa a visite sanitarie del servizio civile, del Corpo svizzero d'aiuto in caso di catastrofe o a quelle delle azioni di mantenimento della pace e dei buoni uffici della Confederazione;
q.25
chi è impiegato all'estero in qualità di collaboratore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

2 Il Consiglio federale, mediante ordinanza, può stabilire in modo più dettagliato la cerchia delle persone assicurate e le condizioni per la copertura assicurativa.

8 Originario art. 1.

9 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

10 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

11 RU 2010 2943

12 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

13 Testo rettificato dalla CdR dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

14 Abrogato dall'all. n. 4 della LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).

15 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

16 RS 510.10

17 Abrogato dall'all. n. 9 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

18 Abrogato dal n. II dell'O del 17 dic. 1993, con effetto dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1390; FF 1993 IV 534).

19 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 20 dic. 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4995; FF 2019 477).

20 RS 520.1

21 Introdotta dall'all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

22 Introdotta dall'all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).

23 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

24 Introdotta dall'all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

25 Introdotta dall'all. n. II 19 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

Art. 226 Assicurazione facoltativa di base

A partire dal pensionamento, le persone assicurate secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale) domiciliate in Svizzera possono concludere un'assicurazione di base presso l'assicurazione militare per l'assunzione dei costi delle prestazioni fornite in caso di malattia e di infortunio (assicurazione facoltativa di base). L'assicurazione facoltativa di base dà diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a-21.

26 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

Art. 3 Durata dell'assicurazione

1 L'assicurazione militare si estende alla durata complessiva delle situazioni e delle attività menzionate negli articoli 1a e 2, nonché all'intervallo tra la scuola reclute e servizi d'istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure all'intervallo tra detti servizi d'istruzione, sempre che l'intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane e l'assicurato sia incapace al lavoro senza colpa propria.27

2 L'assicurazione è sospesa durante il periodo in cui l'assicurato esercita un'attività lucrativa ed è assicurato obbligatoriamente secondo l'articolo 1a della legge federale del 20 marzo 198128 sull'assicurazione contro gli infortuni.29

3 L'assicurazione comprende anche il percorso di andata e di ritorno, a condizione che sia effettuato entro un termine ragionevole prima o dopo il servizio.

27 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

28 RS 832.20

29 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 4 Oggetto dell'assicurazione militare

1 L'assicurazione militare risponde per tutte le affezioni fisiche, mentali o psichiche dell'assicurato e per le loro conseguenze pecuniarie dirette, conformemente alle disposizioni della presente legge.30 A determinate condizioni, risponde anche per lesioni dentarie (art. 18a) e per danni materiali (art. 57).31

2 L'assicurazione militare risponde inoltre per le affezioni derivanti da misure mediche di prevenzione (art. 63 cpv. 3).32

3 Se l'assicurazione militare risponde interamente o parzialmente per la lesione di un organo doppio, la sua responsabilità si estende in egual misura all'affezione complessiva nel caso in cui, in seguito, il secondo organo richieda un trattamento o presenti una lesione.

4 Il Consiglio federale può limitare, mediante ordinanza, la copertura assicurativa prevista per gli intervalli tra due servizi secondo l'articolo 3 capoverso 1 nonché in caso di congedi generali di lunga durata.33

30 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).

31 Nuovo testo del per. giusta il n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

32 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

33 Introdotto dall'all. n. 9 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

Sezione 2: Principi di responsabilità

Art. 5 Accertamento dell'affezione durante il servizio

1 L'assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.

2 L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova:

a.
che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b.
che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio.

3 L'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione assicurata.

Art. 6 Accertamento dell'affezione dopo il servizio

Se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata.

Art. 7 Accertamento dell'affezione durante la visita sanitaria d'entrata

Se un'affezione anteriore al servizio è accertata durante la visita sanitaria d'entrata, ma l'assicurato è trattenuto in servizio e l'affezione si aggrava, l'assicurazione militare risponde interamente dell'affezione annunciata per un anno a partire dal licenziamento dal servizio. In seguito, la responsabilità dell'assicurazione militare è disciplinata dalle disposizioni riguardanti le affezioni accertate durante il servizio (art. 5).

Capitolo 2: Prestazioni assicurative

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 8 Prestazioni

Le prestazioni dell'assicurazione militare sono:

a.
la cura medica (art. 16);
b.
l'assunzione delle spese di viaggio e di soccorso (art. 19);
c.
le indennità per cure a domicilio o cure nonché l'assegno per grandi invalidi (art. 20);
d.
la consegna di mezzi ausiliari (art. 21);
e.
l'indennità giornaliera (art. 28);
f.
le indennità per il ritardo nella formazione professionale (art. 30);
g.
le indennità agli indipendenti (art. 32);
h.
le prestazioni d'integrazione (art. 33-39);
i.
l'assistenza ulteriore (art. 34 cpv. 2);
k.
le rendite d'invalidità (art. 40-42);
l.
la rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi (art. 47);
m.
le rendite per menomazione dell'integrità (art. 48-50);
n.
le rendite per superstiti (art. 51-53 e 55);
o.
le rendite per coniugi e per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti (art. 54);
p.
l'assunzione di danni materiali (art. 57);
q.
l'indennità in capitale (art. 58);
r.
l'indennità a titolo di riparazione morale (art. 59);
s.
l'indennità per spese funerarie (art. 60);
t.
le indennità per spese di formazione professionale (art. 61);
u.
la prevenzione delle affezioni (art. 62);
v.34
l'esame medico e le misure mediche di prevenzione (art. 63).

34 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

Art. 9 Inizio del diritto alle prestazioni

1 Le prestazioni dell'assicurazione sono dovute a contare dal giorno in cui, secondo gli accertamenti medici, ha avuto inizio l'affezione o si è prodotto il danno pecuniario, anche se la notificazione è avvenuta più tardi.

2 ...35

3 Il Consiglio federale emana mediante ordinanza le prescrizioni concernenti i casi particolari, segnatamente per quanto riguarda la delimitazione nel tempo delle prestazioni dell'assicurazione militare rispetto a quelle della truppa, della protezione civile, del servizio civile e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (IPG).36

35 Abrogato dall'all. n. 7 della LF del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

36 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

Art. 10 Rimborso di prestazioni

1 Le spese di cura medica, che l'assicurato o terzi hanno sostenuto interamente o parzialmente prima della notificazione dell'affezione all'assicurazione militare, saranno loro rimborsate entro i limiti delle prestazioni dovute.

2 Se istituti d'assistenza sociale pubblici o privati hanno accordato all'avente diritto, prima dell'assunzione del caso, sussidi per il mantenimento o qualsiasi altro aiuto a carico dell'assicurazione militare, quest'ultima deve, in deroga all'articolo 22 capoverso 2 LPGA37, rimborsare loro interamente o parzialmente tali spese, entro i limiti delle prestazioni dovute.38

3 In questi casi le pretese dell'assicurato nei confronti dell'assicurazione militare si estinguono nella proporzione delle prestazioni rimborsate da terzi.

37 RS 830.1

38 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 11 Compensazione39

1 ...40

2 I crediti basati sulla presente legge possono essere compensati con prestazioni correnti. Rimane garantito il minimo vitale giusta la legislazione sulla procedura d'esecuzione e di fallimento.

3 Le restituzioni di indennità giornaliere e rendite dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione malattie e di prestazioni complementari dell'AVS/AI possono essere compensate con prestazioni esigibili.41

39 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

40 Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

41 Introdotto dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 12 Garanzia delle prestazioni

1 ...42

2 In deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA43, anche se non vi è dipendenza dall'assistenza pubblica, l'assicurazione militare può prendere provvedimenti affinché le sue prestazioni pecuniarie siano impiegate principalmente per il sostentamento dell'assicurato o delle persone alle quali questi deve provvedere.44

3 ...45

4 ...46

42 Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

43 RS 830.1

44 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

45 Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

46 Abrogato dal n. II 44 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 1347 Prestazioni pecuniarie in caso di pena detentiva (art. 21 cpv. 5 LPGA48)

Se i congiunti dell'assicurato, alla sua morte, avrebbero diritto a una rendita dell'assicurazione, l'indennità giornaliera o la rendita d'invalidità deve essere loro versata, interamente o in parte, durante l'esecuzione della pena e della misura, ove, senza questa prestazione, verrebbero a trovarsi nel bisogno.

47 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

48 RS 830.1

Art. 14 a 1549

49 Abrogati dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Sezione 2: Prestazioni in natura e rimborso delle spese

Art. 16 Cura medica

1 L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio.

2 La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia.50 La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta.

3 ...51

4 L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno.

50 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

51 Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969).

Art. 17 Cura ambulatoriale e ospedaliera52

1 L'assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, il farmacista e lo stabilimento ospedaliero.

2 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato deve rivolgersi a personale medico adeguato.53

3 In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha diritto alla cura, al vitto e all'alloggio nel reparto comune di un'istituzione con la quale l'assicurazione militare abbia concluso una convenzione sulla collaborazione e sulle tariffe.54 Generalmente deve essere scelto lo stabilimento ospedaliero adeguato più vicino. Sono fatti salvi i casi urgenti.

4 Se l'assicurato, senza l'autorizzazione dell'assicurazione militare, ha scelto uno stabilimento che non sia quello più vicino o un reparto diverso da quello attribuitogli, deve sostenere le spese supplementari derivanti dalla cura, dai viaggi e dalla perdita di guadagno. Sono fatti salvi i casi urgenti.55

5 L'assicurazione militare decide in merito ai soggiorni di cura e all'invio di un paziente in un centro d'accertamento. Nelle sue decisioni, tiene equamente conto dei desideri dell'assicurato, dei suoi congiunti e delle proposte del medico curante, del dentista o del chiropratico.

52 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

53 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

54 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

55 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

Art. 18 Obbligo di sottoporsi a una cura

1 ...56

2 Sono considerati ragionevolmente esigibili ai sensi dell'articolo 21 capoverso 4 e dell'articolo 43 capoverso 2 LPGA57, in particolare, i provvedimenti sanitari necessari per scopi diagnostici o che promettono con grande probabilità un miglioramento notevole.58

3 In caso di rifiuto di provvedimenti sanitari ragionevolmente esigibili destinati all'accertamento diagnostico, l'assicurazione militare è responsabile unicamente se è provato con probabilità preponderante che l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio (art. 6).

4 L'assicurato che rifiuta di sottoporsi a provvedimenti sanitari terapeutici ragionevolmente esigibili ha diritto unicamente alle prestazioni che avrebbero ancora dovuto essergli versate se tali provvedimenti fossero stati applicati.

5 ...59

6 L'assicurazione militare sopporta il rischio di tutti i provvedimenti sanitari.

56 Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

57 RS 830.1

58 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

59 Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 18a60 Cure dentarie

1 In caso di lesioni dentarie, l'obbligo di prestazione dell'assicurazione militare si fonda sull'articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199461 sull'assicurazione malattie (LAMal).62

2 L'assicurazione militare assume inoltre i costi delle cure dentarie causate da un infortunio (art. 4 LPGA63) durante il servizio.

60 Introdotto dal n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

61 RS 832.10

62 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981).

63 RS 830.1

Art. 19 Spese di viaggio e di soccorso

1 L'assicurazione militare rimborsa le necessarie spese di viaggio, di trasporto, di ricerca e di salvataggio.

2 In casi eccezionali può partecipare alle spese di visita dei congiunti dell'assicurato.

Art. 20 Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi

1 Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA64) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità.65

2 Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare.

64 RS 830.1

65 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 21 Mezzi ausiliari

1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari per:

a.
migliorare il proprio stato di salute;
b.
esercitare un'attività lucrativa o svolgere la propria attività abituale;
c.
gli studi e la formazione professionale;
d.
l'assuefazione funzionale;
e.
spostarsi;
f.
sviluppare la propria autonomia;
g.
mantenere il contatto con l'ambiente.

2 I mezzi ausiliari, di modello semplice e adeguato, sono forniti in proprietà o in prestito oppure finanziati con contributi d'ammortamento. L'assicurato deve sopportare qualsiasi spesa supplementare. Se un mezzo ausiliare sostituisce oggetti che devono essere acquistati indipendentemente dall'affezione, l'assicurato può essere tenuto a partecipare alle spese.

3 Se l'assicurato, a proprie spese, acquista un mezzo ausiliare al quale ha diritto, l'assicurazione militare gli versa un contributo.

4 L'assicurazione militare assegna sussidi all'assicurato che ricorre a servizi di terzi al posto di un mezzo ausiliare.

5 Se l'affezione assicurata richiede l'adeguamento di apparecchi e di immobili per consentire lo sviluppo dell'autonomia personale o per favorire l'esercizio dell'attività professionale, l'assicurazione militare accorda contributi.

6 Se l'impiego, l'allenamento all'utilizzazione e le riparazioni di un mezzo ausiliare o di una installazione secondo il capoverso 5 provocano all'assicurato notevoli spese, queste sono assunte dall'assicurazione militare.

Sezione 3: Diritto sanitario e tariffe

Art. 2266 Attitudine

1 Ai sensi della presente legge sono considerate medici, dentisti, chiropratici e farmacisti le persone che soddisfano le condizioni per l'esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge del 23 giugno 200667 sulle professioni mediche. I medici autorizzati da un Cantone alla dispensazione di medicamenti sono parificati, nei limiti di tale autorizzazione, ai farmacisti.

2 Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza a quali condizioni gli ospedali e gli stabilimenti, il personale paramedico, i laboratori, i centri d'accertamento e le imprese di trasporto e di salvataggio possono praticare a carico dell'assicurazione militare.

66 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

67 RS 811.11

Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti

Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa.

Art. 25 Economicità della cura

1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura.

2 L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite.

Art. 25a68 Obbligo di informare del fornitore di prestazioni

Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'assicurazione militare una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmetterle tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio della rimunerazione e l'economicità della prestazione.

68 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 26 Collaborazione e tariffe

1 L'assicurazione militare può stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali, con i centri d'accertamento, con i laboratori, con gli stabilimenti di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe e le misure di gestione strategica delle prestazioni assicurative o dei relativi costi .69 Essa può affidare la cura dei propri assicurati esclusivamente ai convenzionati. L'adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste nell'ambito ambulatorio.70

2 Mediante ordinanza, il Consiglio federale regola il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altri rami delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Analogamente dispone la rimunerazione per gli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza convenzione tariffale.71

3 In mancanza di convenzione il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti.

3bis Su richiesta, i fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36-40 LAMal72 e gli assicuratori, le rispettive federazioni e l'organizzazione di cui all'articolo 47a LAMal comunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per adempiere il compito di cui al capoverso 3. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.73


3ter In caso di violazione dell'obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 3bis, il Dipartimento federale dell'interno può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni e gli assicuratori interessati, nonché contro le rispettive federazioni e l'organizzazione di cui all'articolo 47a LAMal. Le sanzioni consistono:

a.
nell'ammonizione;
b.
nella multa sino a 20 000 franchi.74

4 Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati dell'assicurazione militare.

69 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 30 set. 2022 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1b), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 630; FF 2019 4981).

70 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 3 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

71 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 3 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

72 RS 832.10

73 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981).

74 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981).

Art. 27 Contestazioni

1 Il tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni tra l'assicurazione militare, da un lato, e le persone esercitanti una professione sanitaria, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori.

2 Competente è il tribunale del Cantone nel quale si trova l'organizzazione permanente di una di queste persone o di uno di questi stabilimenti.

3 I Cantoni designano il tribunale arbitrale e stabiliscono la procedura. Il tribunale arbitrale è composto di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti. Per quanto il caso non sia già stato sottoposto a un organo di conciliazione previsto convenzionalmente, il tribunale arbitrale non può essere adito senza previa procedura di conciliazione.

4 Le sentenze sono comunicate alle parti per iscritto, con l'indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

5 Le sentenze del tribunale arbitrale sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 200575 sul Tribunale federale.76

75 RS 173.110

76 Introdotto dall'all. n. 112 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 27a77 Tessera d'assicurato

Gli assicurati a titolo professionale e le persone assicurate presso l'assicurazione facoltativa di base hanno diritto a una tessera d'assicurato ai sensi dell'articolo 42a LAMal78.


77 Introdotto dal n. I 13 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

78 RS 832.10. Nuova espr. giusta l'all. n. 1 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Sezione 4: Indennità giornaliera

Art. 28 Diritto e calcolo

1 Se l'assicurato è incapace al lavoro a causa della propria affezione, ha diritto a un'indennità giornaliera.

2 In caso di incapacità totale al lavoro l'indennità giornaliera corrisponde all'80 per cento del guadagno assicurato.79 In caso di incapacità parziale al lavoro l'indennità giornaliera è ridotta proporzionalmente.

3 In deroga all'articolo 6 LPGA80, il grado dell'incapacità al lavoro è determinato generalmente dal rapporto fra il guadagno che l'assicurato può ancora ragionevolmente conseguire e il guadagno che avrebbe ottenuto nella professione o nelle funzioni esercitate senza l'affezione da cui è stato colpito.81 Se una persona svolge esclusivamente o in parte compiti domestici o educativi, il grado d'incapacità è pure determinato in funzione dell'impedimento nello svolgere questi compiti.

4 È assicurato il guadagno che sarebbe stato conseguito durante il periodo dell'incapacità al lavoro se non fosse insorta l'affezione assicurata. Per stabilire l'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale parte dall'importo valido all'entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all'adeguamento delle rendite giusta l'articolo 43, all'evoluzione dell'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale competente82.

5 Il Consiglio federale emana, mediante ordinanza, prescrizioni più precise sulla determinazione del guadagno assicurato nel caso di lavoro il cui valore pecuniario può essere solo stimato.

6 In caso di disoccupazione, l'indennità giornaliera corrisponde all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione.

7 Se l'assicurato maggiorenne segue una formazione o una formazione continua, è preso in considerazione un guadagno corrispondente almeno al 20 per cento dell'importo massimo del guadagno assicurato.83 Nel caso in cui la formazione professionale subisca un ritardo dovuto a un'affezione assicurata e sussista un'incapacità al lavoro allo scadere della durata abituale degli studi o del tirocinio, l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera corrispondente al guadagno che avrebbe conseguito al termine della formazione.

79 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

80 RS 830.1

81 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

82 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

83 Nuovo testo giusta l'all. n. 39 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 29 Versamento e contributi alle assicurazioni sociali

1 L'indennità giornaliera è generalmente pagata alla fine di ogni mese.

2 In deroga all'articolo 19 capoverso 2 LPGA84, l'indennità giornaliera può essere integralmente versata al datore di lavoro a favore del salariato.85 L'indennità giornaliera è versata direttamente agli indipendenti, alle persone senza attività lucrativa e ai disoccupati.

3 Sull'indennità giornaliera devono essere pagati contributi:

a.
all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
b.
all'assicurazione per l'invalidità;
c.
al regime delle indennità per perdita di guadagno;
d.
se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.86

3bis I contributi sono interamente a carico dell'assicurazione militare.87

4 Il Consiglio federale disciplina in via di ordinanza i dettagli e la procedura di riscossione dei contributi alle assicurazioni sociali. Può dispensare determinate categorie di persone dall'obbligo di pagare i contributi e prevedere che, per brevi periodi, si rinunci a tale obbligo. Può prevedere un disciplinamento particolare per il versamento delle indennità giornaliere agli agenti della Confederazione.

84 RS 830.1

85 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

86 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

87 Introdotto dal n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

Art. 30 Indennità per ritardo nella formazione professionale

Se la sua formazione professionale subisce un ritardo di almeno sei mesi a causa dell'affezione assicurata, quando l'assicurato è in grado di riprenderla l'assicurazione militare gli accorda un'indennità per il ritardo subìto nell'intraprendere la vita attiva. Quest'indennità ammonta annualmente al 10 per cento del guadagno annuo massimo assicurato. Il periodo in cui sono versate le indennità giornaliere o le rendite per la riformazione professionale giusta gli articoli 28 capoverso 7 o 37 capoverso 3 è dedotto al momento di calcolare la durata del ritardo.

Art. 32 Indennità agli indipendenti

1 Se, a causa della struttura della sua azienda, durante il periodo dell'incapacità al lavoro il lavoratore indipendente subisce un danno complementare dovuto alle spese correnti fisse d'esercizio, il danno dev'essere adeguatamente risarcito qualora sia inevitabile nonostante una gestione accurata.

2 All'indipendente, che a causa di un'affezione, non può mantenere l'azienda con l'indennità giornaliera ed eventuali prestazioni di cui al capoverso 1, possono essere corrisposte indennità complementari.

3 In casi particolari, le indennità giusta i capoversi 1 e 2 non devono congiuntamente superare il doppio dell'importo del guadagno annuo massimo assicurato (art. 28 cpv. 4). Le prestazioni previste nel capoverso 2 possono essere accordate soltanto se l'assicurato ha preso ogni provvedimento da lui ragionevolmente esigibile per mantenere l'azienda e se è presumibile che potrà proseguire l'attività con mezzi propri entro un lasso di tempo adeguato.

Sezione 5: Integrazione

Art. 33 Diritto alle prestazioni

1 Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità (art. 8 LPGA89) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e adeguati per conservare o per migliorare la rimanente capacità al guadagno (art. 7 LPGA) o l'integrazione sociale.90 I provvedimenti d'integrazione sono di regola eseguiti in Svizzera.

2 In caso di provvedimenti d'integrazione per conservare o migliorare la capacità al guadagno, occorre tener conto della durata complessiva di lavoro che ci si può attendere dall'assicurato.

3 ...91

89 RS 830.1

90 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

91 Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 34 Provvedimenti d'integrazione e di assistenza ulteriore

1 I provvedimenti d'integrazione consistono, prescindendo dalla cura medica (art. 16) e dai mezzi ausiliari (art. 21), nell'organizzazione e nel finanziamento di provvedimenti di natura professionale (art. 35-39) e d'integrazione sociale e nel risarcimento di una eventuale perdita di guadagno durante l'attuazione dei provvedimenti. Il risarcimento è operato in forma di indennità giornaliera (art. 28) o di rendita (art. 40-42).

2 L'assistenza ulteriore consiste, segnatamente, in prestazioni pecuniarie complementari fino a concorrenza dell'importo di una indennità giornaliera per sei mesi (art. 28), se l'assicurato non può, senza propria colpa, utilizzare la sua capacità lavorativa. Sono computate le prestazioni secondo la legge del 25 giugno 198292 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 3593 Orientamento professionale

Gli assicurati cui l'invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l'esercizio dell'attività svolta finora hanno diritto all'orientamento professionale per scegliere un'attività, per la riformazione o la formazione continua.

93 Nuovo testo giusta l'all. n. 39 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 36 Prima formazione professionale

1 Gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e ai quali l'affezione cagiona notevoli spese supplementari per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di tali spese, se la formazione è confacente alle loro attitudini.

2 Sono parificati alla prima formazione professionale:

a.
la preparazione a un lavoro ausiliario o un'attività in un laboratorio protetto;
b.
la formazione in una nuova professione per gli assicurati invalidi, i quali, dopo l'insorgere dell'invalidità, hanno intrapreso un'attività lucrativa inadeguata, che a lungo andare non si può ragionevolmente esigere da loro;
c.94
la formazione professionale continua, in quanto possa migliorare sostanzialmente la capacità al guadagno.

94 Nuovo testo giusta l'all. n. 39 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 37 Riformazione professionale

1 L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità lo esige e se con la riformazione la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o essenzialmente migliorata.

2 Alla formazione in una nuova attività lucrativa sono parificate la nuova formazione nella professione esercitata anteriormente e la formazione professionale continua dovuta all'invalidità.95

3 L'assicurazione militare assume le spese della riformazione professionale, in particolare le spese per le tasse scolastiche, i sussidi didattici, gli attrezzi e gli abiti professionali, il vitto e l'alloggio fuori domicilio, i viaggi e la perdita di guadagno. Quest'ultima è risarcita mediante l'indennità giornaliera o una rendita di riformazione.


95 Nuovo testo giusta l'all. n. 39 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 38 Aiuto in capitale

1 All'assicurato invalido idoneo all'integrazione può essere assegnato un aiuto in capitale, affinché possa avviarsi a un'attività lucrativa indipendente o svilupparla, come anche per finanziare le trasformazioni aziendali richieste dall'invalidità, se:

a.
possiede le attitudini necessarie dal profilo professionale e caratteriale per esercitare un'attività lucrativa indipendente;
b.
sono adempiuti i presupposti economici che assicurano durevolmente la sua esistenza;
c.
esiste la garanzia di un finanziamento sufficiente.

2 L'aiuto in capitale può essere concesso senza obbligo di rimborso o come prestito con o senza interessi. Può essere fornito anche sotto forma di attrezzature aziendali o di garanzie.

Art. 39 Rimborso di altre spese

1 Possono essere concessi sussidi alle spese per gli abiti da lavoro e gli attrezzi personali dovute all'avvio di un'attività lucrativa dipendente.

2 L'assicurazione militare assume le spese di trasporto connesse con il trasloco, se l'assicurato deve trasferire il proprio domicilio in seguito a un mutamento del luogo di lavoro dovuto all'invalidità.

3 Con riserva della consegna di mezzi ausiliari (art. 21), l'assicurato ha diritto al rimborso delle spese supplementari, causate dall'invalidità, per recarsi al lavoro o tornare dal medesimo ovvero per l'esercizio della professione.

Sezione 6: Rendita d'invalidità

Art. 40 Diritto e calcolo

1 L'indennità giornaliera è sostituita da una rendita d'invalidità, se dalla continuazione della cura non v'è da aspettarsi un sensibile miglioramento dello stato di salute dell'assicurato e se l'affezione, dopo l'integrazione ragionevolmente esigibile, causa un pregiudizio presumibilmente permanente o di lunga durata della capacità al guadagno (invalidità, art. 8 LPGA96).97

2 Nel caso di invalidità totale, la rendita annua d'invalidità corrisponde all'80 per cento del guadagno annuo assicurato.98 Nel caso di invalidità parziale, la rendita è ridotta proporzionalmente.

3 È assicurato il guadagno annuo che sarebbe stato presumibilmente conseguito durante il periodo d'invalidità se non fosse insorta l'affezione assicurata. Per stabilire l'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale parte dall'importo valido all'entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all'adeguamento delle rendite giusta l'articolo 43, all'evoluzione dell'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale competente.99

4 ...100

5 Il Consiglio federale può emanare, mediante ordinanza, prescrizioni più precise sulla valutazione del guadagno annuo presumibile di cui l'assicurato è privato nel caso di lavoro il cui valore pecuniario può essere solo stimato.

96 RS 830.1

97 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

98 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

99 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

100 Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 41 Determinazione

1 La rendita è assegnata per una durata determinata o indeterminata. Il Consiglio federale designa nell'ordinanza i casi in cui non può essere assegnata una rendita permanente, segnatamente quando l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946101 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).102 103

2 Se l'assicurato, quando inizia a riscuotere una rendita, non ha ancora raggiunto il guadagno di un lavoratore a pieno rendimento della stessa categoria professionale, la rendita è calcolata in base a tale guadagno più elevato a contare dal momento in cui l'avrebbe presumibilmente conseguito se non fosse stato colpito dall'affezione.

3 Se la rendita è stabilita retroattivamente, sono determinanti, per questo periodo intermedio, le condizioni di guadagno corrispondenti.

4 Con riserva dell'adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 43), la rendita continua ad essere calcolata, sino all'estinzione, sul guadagno annuo presumibile di cui l'assicurato è stato privato. Solo se le probabilità di realizzazione sono elevate, le nuove ipotesi di guadagno nell'ambito di una revisione della rendita (art. 17 LPGA104) possono essere considerate.105

5 Se le spese di vitto e di alloggio sono a carico dell'assicurazione militare, è ammissibile una deduzione giusta l'articolo 31.

101 RS 831.10

102 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 7 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

103 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

104 RS 830.1

105 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 43 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari

1 Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica:

a.
le rendite accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS106;
b.
le rendite dei coniugi e degli orfani degli assicurati deceduti che, al momento dell'adeguamento, non avrebbero ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.107

2 Tutte le altre rendite concesse per una durata indeterminata devono essere adeguate integralmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

3 L'adeguamento delle prestazioni avviene mediante l'aumento o la riduzione del guadagno annuo determinante la rendita. Ha luogo simultaneamente all'adeguamento delle rendite AVS/AI.

4 Il Consiglio federale emana in via di ordinanza disposizioni più particolareggiate, segnatamente sull'anno determinante e sull'adeguamento delle rendite temporanee e delle nuove rendite.

106 RS 831.10

107 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

Art. 44 e 45108

108 Abrogati dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 46 Riscatto della rendita

1 Una rendita d'invalidità può essere riscattata in ogni momento al suo valore attuale, se il grado d'invalidità non supera il 10 per cento.

2 Negli altri casi, la rendita è riscattata completamente o parzialmente soltanto su richiesta dell'assicurato. La richiesta è soddisfatta se appare giustificata in base all'apprezzamento medico e alla situazione personale, economica e sociale dell'assicurato. Una rendita può essere riscattata segnatamente per acquistare una proprietà immobiliare che serva da abitazione all'assicurato.

3 L'assicurato la cui rendita è stata riscattata può chiedere, nel caso di un ulteriore aumento considerevole dell'invalidità, il pagamento di una rendita complementare.

4 Il diritto a una rendita per superstiti non è toccato dal riscatto di una rendita d'invalidità.

5 Il Consiglio federale può disciplinare mediante ordinanza i particolari del calcolo del riscatto.

Art. 47 Rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi

1 Dal momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS109, ma al più tardi dal raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS, la rendita d'invalidità accordatagli per una durata indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).110

2 In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA111, è esclusa la revisione della rendita di vecchiaia in seguito a una modifica del grado d'invalidità.112

109 RS 831.10

110 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

111 RS 830.1

112 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Sezione 7: Rendita per menomazione dell'integrità

Art. 48 Presupposti e inizio del diritto

1 L'assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità.113

2 La rendita per menomazione dell'integrità è dovuta a partire dal termine della cura medica o qualora la continuazione della cura non lasci presumere un miglioramento notevole delle condizioni di salute dell'assicurato.

113 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).

Art. 49 Principi di calcolo e adeguamento della rendita

1 La gravità della menomazione dell'integrità è determinata equamente tenendo conto di tutte le circostanze.

2 La rendita per menomazione dell'integrità è stabilita in percentuale dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta il capoverso 4 e tenendo conto della gravità della menomazione dell'integrità. In caso di perdita totale di una funzione vitale quale l'udito o la vista, di massima, è accordata una rendita per menomazione dell'integrità del 50 per cento.

3 La rendita per menomazione dell'integrità è concessa per una durata indeterminata. In generale è riscattata.

4 L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a 20 000 franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza, all'evoluzione dei prezzi.114

114 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

Art. 50 Revisione

Nel caso di un successivo rilevante aumento della menomazione dell'integrità, l'assicurato può domandare una rendita suppletiva per menomazione dell'integrità.

Sezione 8: Rendite per superstiti

Art. 51 In generale

1 Il coniuge superstite, i figli e i genitori del paziente morto in seguito all'affezione assicurata hanno diritto, giusta le seguenti disposizioni, a una rendita per superstiti consistente in una percentuale del guadagno annuo assicurato del defunto.

2 È assicurato il guadagno annuo che l'assicurato avrebbe presumibilmente conseguito. È applicabile il guadagno massimo assicurato calcolato giusta l'articolo 40 capoverso 3. Il Consiglio federale adegua tale importo all'evoluzione dei prezzi e dei salari conformemente all'articolo 43.

3 Se il defunto non aveva ancora raggiunto il guadagno di un lavoratore a pieno rendimento della stessa categoria professionale, la rendita è calcolata fin dall'inizio in base a tale guadagno più elevato.

4 Se un assicurato che beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS115, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d'invalidità. Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.116

5 Con riserva dell'adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 43), la rendita continua ad essere calcolata, sino all'estinzione, sul guadagno annuo presumibile di cui l'assicurato è stato privato.

115 RS 831.10

116 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

Art. 52 Rendita per coniugi

1 Il diritto alla rendita per coniugi insorge il primo giorno del mese seguente il decesso dell'assicurato. La rendita è vitalizia, fatto salvo il capoverso 2.

2 Se il coniuge superstite si risposa, il diritto alla rendita rimane sospeso per la durata del nuovo matrimonio.

3 La rendita per coniugi ammonta al 40 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto.

4 Il coniuge divorziato ha diritto alla rendita soltanto nella misura in cui il defunto, al momento del decesso, era tenuto a pagargli gli alimenti. La rendita corrisponde agli alimenti di cui il superstite è privato ed ammonta al massimo al 20 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto. È pagata soltanto per il periodo durante il quale il defunto sarebbe stato tenuto a pagare gli alimenti.

Art. 53 Rendite per orfani

1 Il diritto alla rendita per orfani insorge il primo giorno del mese seguente il decesso del genitore assicurato. Si estingue al compimento dei 18 anni. Per i figli che seguono una formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della formazione, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni.

2 Sono parificati agli orfani i figliastri e gli affiliati, che l'assicurato ha accolto e dei quali assumeva gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.

3 L'orfano avente diritto a una rendita giusta il capoverso 1, che alla morte dell'assicurato o alla scadenza del suo diritto alla rendita è invalido per almeno il 50 per cento, è legittimato a quest'ultima fino a quando l'invalidità sarà scesa al disotto di detta percentuale, al più tardi però sino all'età di 25 anni compiuti.

4 Le rendite per orfani ammontano, per gli orfani di padre o di madre, al 15 per cento, per gli orfani di entrambi i genitori, al 25 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto.

Art. 54 Rendite per coniugi e per orfani nel caso di prestazioni previdenziali insufficienti

1 Qualora il decesso non sia la conseguenza dell'affezione assicurata, l'assicurazione militare può corrispondere rendite al coniuge e agli orfani dell'assicurato che, al momento del decesso, riscuoteva una rendita d'invalidità almeno del 40 per cento da cinque anni se, a causa di tale invalidità, le altre prestazioni previdenziali ordinarie mancavano o erano ridotte in modo rilevante.

2 Le rendite per coniugi o per orfani ammontano, in questi casi, al massimo alla metà delle aliquote ordinarie.

Art. 55 Rendite per genitori

1 Se il defunto non ha lasciato né coniuge né figli aventi diritto a una rendita o se tale diritto è venuto a cessare, i genitori sono legittimati alla rendita nella misura in cui ne sussista il bisogno.

2 A ciascuno dei genitori è concessa una rendita pari al massimo al 20 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto.

3 Nel caso di modificazione rilevante della situazione economica dell'avente diritto, la rendita può essere rideterminata o soppressa d'ufficio o su domanda.

Art. 56 Concorso di rendite per superstiti

1 Le rendite per superstiti sono ridotte proporzionalmente se il loro totale supera l'importo del guadagno annuo assicurato del defunto.

2 Se successivamente una rendita si estingue, le altre vengono aumentate proporzionalmente sino all'importo massimo.

Sezione 9: Altre prestazioni

Art. 57 Danni materiali

L'assicurazione militare risarcisce i danni a vestiti, occhiali, orologi, protesi e ad altri oggetti abitualmente indossati o portati con sé, qualora tali danni siano strettamente e direttamente connessi con un'affezione assicurata.

Art. 59 Riparazione morale

1 Ove siano date circostanze particolari, può essere concessa un'adeguata indennità alla vittima di lesioni corporali rilevanti ed eccezionalmente anche ai suoi stretti congiunti oppure, in caso di morte, ai congiunti del defunto.

2 La rendita per menomazione dell'integrità esclude le indennità a titolo di riparazione morale.

Art. 60 Indennità per spese funerarie

1 Se l'assicurato muore in seguito ad un'affezione assicurata, è corrisposta un'indennità per spese funerarie di un importo pari a un decimo del guadagno annuo massimo assicurato giusta l'articolo 28 capoverso 4.

2 L'indennità è versata a chi ha pagato le spese per l'inumazione.

Art. 61 Indennità per spese di formazione professionale

Se i genitori o il coniuge hanno sostenuto spese rilevanti per la formazione professionale dell'assicurato e se questi è morto prima del compimento della formazione o nei tre anni successivi, può essere concesso loro un contributo adeguato.

Art. 62 Prevenzione delle affezioni

1 L'assicurazione militare promuove e sostiene i provvedimenti intesi a prevenire affezioni.

2 Collabora con gli organi competenti, in particolare con quelli dell'esercito e della protezione civile.117

3 Può partecipare alle spese dei provvedimenti intesi a prevenire le affezioni.

117 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1390; FF 1993 IV 534).

Art. 63118 Visite mediche e misure mediche di prevenzione

1 Nella misura in cui lo stato di salute di un reclutando sembri giustificarlo, prima del reclutamento può essere autorizzata una visita medica a carico dell'assicurazione militare.

2 Per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile o servizio civile nonché per le persone impiegate nell'ambito di azioni di mantenimento della pace e buoni uffici della Confederazione o di azioni del Corpo svizzero d'aiuto in caso di catastrofe, l'assicurazione militare assume le spese degli esami medici che l'autorità competente ha ordinato per chiarire l'idoneità all'impiego.

3 Le misure mediche di prevenzione attuate su raccomandazione del medico in capo dell'esercito, su ordine del Consiglio federale o dell'autorità competente giusta il capoverso 2, sono a carico dell'assicurazione militare.

4 Il Consiglio federale disciplina la procedura.

118 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

Sezione 10: Riduzione o rifiuto di prestazioni

Art. 65 Riduzione in seguito ad affezione cagionata intenzionalmente119

1 Se le prestazioni sono ridotte in virtù dell'articolo 21 capoverso 1 LPGA120, l'indennità giornaliera e le rendite d'invalidità o per superstiti possono essere ridotte, in deroga all'articolo 21 capoversi 1-3 LPGA, al massimo di un terzo se e fintanto che il coniuge o i figli hanno diritto al mantenimento.121

2 ...122

3 La decisione sulla riduzione o sul rifiuto di prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del caso, in particolare del grado di colpa dell'avente diritto.123

119 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

120 RS 830.1

121 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

122 Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

123 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 66 Prestazioni sottoposte a riduzione

La riduzione delle prestazioni assicurative prevista nella presente legge e nell'articolo 21 LPGA124 concerne:125

a.
l'indennità giornaliera (art. 28);
b.
l'indennità per ritardo nella formazione professionale (art. 30);
c.
l'assistenza ulteriore (art. 34 cpv. 2);
d.
la rendita d'invalidità (art. 40-42);
e.
la rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi (art. 47);
f.
la rendita per menomazione dell'integrità (art. 48-50);
g.
la rendita per superstiti (art. 51-53 e 55);
h.
i danni materiali (art. 57);
i.
l'indennità in capitale (art. 58);
k.
l'indennità a titolo di riparazione morale (art. 59);
l.
l'indennità per spese di formazione professionale (art. 61);
m.
il diritto al trattamento di lesioni dentarie.

124 RS 830.1

125 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Capitolo 2a:126
Premi degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati presso l'assicurazione facoltativa di base

126 Introdotto dal n. I 13 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

Art. 66a Finanziamento

Le seguenti prestazioni dell'assicurazione militare sono finanziate dai premi:

a.
prestazioni in caso di malattia e di infortunio non professionale per gli assicurati a titolo professionale;
b.
prestazioni in caso di malattia e di infortunio per gli assicurati presso l'assicurazione facoltativa di base.
Art. 66b Premi per le prestazioni in caso di malattia

1 I premi che gli assicurati devono versare per le prestazioni in caso di malattia sono determinati in base a un grado di copertura di almeno l'80 per cento dei seguenti costi per malattie non insorte durante il servizio:

a.
cura medica (art. 16 e 18a);
b.
spese di viaggio e di soccorso (art. 19);
c.
cure a domicilio e cure (art. 20);
d.
mezzi ausiliari (art. 21);
e.
spese di gestione amministrativa dell'evento assicurato.

2 L'obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia è sospeso quando l'assicurato a titolo professionale presta servizio per oltre 60 giorni consecutivi.

Art. 66c Premi per le prestazioni in caso di infortunio

1 Per gli assicurati a titolo professionale, il premio per gli infortuni non professionali è uguale a quello corrispondente dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali dovuto dagli altri impiegati della Confederazione.

2 Per le persone assicurate presso l'assicurazione facoltativa di base, il premio per le prestazioni in caso di infortunio corrisponde a un supplemento al premio dovuto per le prestazioni in caso di malattia. Questo supplemento è calcolato in modo da coprire, per questa categoria di assicurati, i costi delle prestazioni conformemente all'articolo 66b capoverso 1 in caso di infortunio127.

127 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 66d Modalità

Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare:

a.
la forma di riscossione del premio;
b.
la riduzione del premio per gli assicurati con un reddito basso; e
c.
la procedura di adeguamento del premio all'evoluzione dei costi.


Capitolo 3: Rapporti con terzi

Sezione 1: Surrogazione

Art. 67128 Principi

1 In caso di surrogazione dell'assicurazione militare si applicano gli articoli 72-75 LPGA129.

2 Nel caso di danno causato nell'ambito dell'attività di servizio di militari, personale federale, persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile o persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile, è fatta salva, in deroga agli articoli 72-75 LPGA, la surrogazione di altri organi federali secondo le disposizioni speciali.130

128 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

129 RS 830.1

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Art. 68 e 69131

131 Abrogati dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 70 Organi doppi

Se, nel caso di lesione di organi doppi, l'intero danno è a carico dell'assicurazione militare giusta l'articolo 4 capoverso 3, quest'ultima subentra nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti, rispetto a un'assicurazione contro gli infortuni o un'assicurazione contro le malattie, per la lesione del secondo organo. È fatto salvo il disciplinamento sul regresso verso terzi di cui agli articoli 72-75 LPGA132.133


132 RS 830.1

133 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Sezione 2: Rapporto con altre assicurazioni

Art. 71134 Coordinamento

1 Ove un'affezione concerne più assicurazioni sociali, la cura medica ospedaliera e ambulatoriale è a carico dell'assicurazione militare se questa, conformemente alle disposizioni della presente legge, è tenuta immediatamente a prestazioni a causa di una malattia o di un infortunio insorti durante un servizio assicurato (art. 3 cpv. 1).135

2 La stessa norma è applicabile ai mezzi ausiliari e ai provvedimenti d'integrazione, come anche al diritto alle indennità giornaliere nel caso di incapacità al lavoro.

134 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

135 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

Art. 72 a 74136

136 Abrogati dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 75137 Assicurazione contro le malattie

Nel caso di concorso di indennità giornaliere conformemente alla presente legge con prestazioni secondo la LAMal138, le indennità dell'assicurazione militare sono poziori.

137 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

138 RS 832.10

Art. 76139 Assicurazione contro gli infortuni

Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa una frazione delle rendite, delle indennità per menomazione dell'integrità e per grande invalidità, nonché - in deroga all'articolo 65 lettera a LPGA140 - per spese funerarie corrispondente alla parte dell'intero danno a suo carico. Tutte le altre prestazioni incombono esclusivamente all'assicuratore tenuto direttamente a fornirle secondo la legislazione applicabile.


139 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

140 RS 830.1

Art. 78 Assicurazione contro la disoccupazione

Nel caso di concorso di prestazioni previste dalla presente legge e dalla legge federale sulla disoccupazione del 25 giugno 1982143 sono per principio poziori quelle dell'assicurazione militare. Resta riservato il computo dell'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, secondo l'articolo 34 capoverso 2.

Art. 79144 Previdenza professionale

Le rendite per coniugi e per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54 non possono esser computate qualora siano dovute prestazioni conformemente alla legge federale del 25 giugno 1982145 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

144 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

145 RS 831.40

Art. 80 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni privata

1 Se l'assicurazione militare o un'assicurazione contro le malattie o gli infortuni privata ha versato indebitamente prestazioni a un assicurato sgravando a torto l'altro assicuratore, quest'ultimo deve rimborsare l'importo di cui è stato sgravato, sino però a concorrenza dei suoi obblighi contrattuali o legali.

2 Nel caso di responsabilità soltanto parziale dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni private, l'assicurazione sgravata a torto deve rimborsare proporzionalmente le prestazioni di cura assunte interamente in virtù di un contratto o della legge, sino però a concorrenza dei suoi obblighi contrattuali o legali.

3 Se le parti non possono accordarsi, l'assicurazione militare emana una decisione.

4 Il diritto alla ripetizione si prescrive entro cinque anni dal versamento delle prestazioni.

Capitolo 4:
Organizzazione, amministrazione, finanziamento e responsabilità
146

146 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 81 Organizzazione e amministrazione

1 L'assicurazione militare è gestita dall'Ufficio federale dell'assicurazione militare.147

2 Il Consiglio federale può trasferire la gestione dell'assicurazione militare all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).148

3 ...149

147 A seguito dell'avvenuto trasferimento all'INSAI dell'assicurazione militare, questo ufficio é stato soppresso.

148 Nuovo testo giusta in n. I 1 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493).

149 Introdotto dall'all. n. 13 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS) (RU 2007 5259; FF 2006 471). Abrogato dall'all. n. 33 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).

Art. 82150 Finanziamento

1 La Confederazione assume le spese dell'assicurazione militare nella misura in cui non siano coperte dai premi degli assicurati e dai proventi del regresso.

2 Se l'assicurazione militare è gestita dall'INSAI, la Confederazione rimborsa all'INSAI le prestazioni assicurative e le spese amministrative che non sono coperte dai premi degli assicurati e dai proventi del regresso.

3 Gli importi rimborsati all'INSAI non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

150 Nuovo testo giusta in n. I 1 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493).

Art. 82a151 Responsabilità per danni

1 Le domande di risarcimento conformemente all'articolo 78 LPGA152 devono essere fatte valere dinanzi all'assicurazione militare; quest'ultima statuisce mediante decisione.

2 Se l'assicurazione militare è gestita dall'INSAI, le domande di risarcimento conformemente all'articolo 78 LPGA devono essere fatte valere presso l'INSAI, che pronuncia con decisione formale.153

151 Introdotto dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

152 RS 830.1

153 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493).

Capitolo 5:
Disposizioni speciali relative alla procedura e all'amministrazione della giustizia
154

154 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Sezione 1: Obbligo speciale di notificazione155

155 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 83 Obbligo di notificazione dell'avente diritto

1 Al momento della visita sanitaria di entrata, durante il servizio e alla fine del medesimo, l'assicurato è tenuto a notificare al medico di truppa o del corso qualsiasi affezione di cui ha conoscenza. Se la notificazione non può essere fatta al medico di truppa o del corso, l'assicurato deve notificare l'affezione a un superiore, all'attenzione del medico di truppa o del corso. Se l'assicurato disattende tali obblighi senza un motivo sufficiente, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio (art. 6).

2 Dopo il servizio, l'assicurato deve notificare ogni affezione connessa con il servizio a un medico, un dentista o un chiropratico. Fintanto che non ha ricevuto questa notificazione, l'assicurazione militare non è tenuta ad entrare nel merito di una domanda.

3 ...156

4 Le prestazioni possono essere ridotte in modo corrispondente nella misura in cui la violazione intenzionale dell'obbligo di notificazione della persona che pretende prestazioni conformemente ai capoversi 1 e 2 come pure all'articolo 31 LPGA157 cagioni spese supplementari all'assicurazione militare.158

156 Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

157 RS 830.1

158 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 84 Obbligo di notificazione del medico, dentista o chiropratico

Il medico, il dentista o il chiropratico consultato è tenuto a notificare immediatamente il caso all'assicurazione militare, se entra in considerazione un rapporto tra affezione e servizio militare. In particolare, deve notificare il caso quando lo esigono il paziente o i congiunti di quest'ultimo. Se omette di adempiere a questo obbligo, il medico, il dentista o il chiropratico risponde delle conseguenze.

Sezione 2: Particolarità relative alla procedura159

159 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 85 a 87160

160 Abrogati dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 88161 Audizione di testimoni

L'assicurazione militare può ordinare a terzi soggetti all'obbligo di notificare la deposizione di una testimonianza formale e la produzione di documenti. Questo vale anche se la persona che pretende prestazioni non ha dato l'autorizzazione di cui all'articolo 28 capoverso 3 LPGA162.

161 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

162 RS 830.1

Art. 89 a 92163

163 Abrogati dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 94 Provvedimenti provvisori

L'assicurazione militare prende, sino alla fine dell'accertamento, i provvedimenti necessari per il trattamento adeguato, l'osservazione e il controllo del richiedente. Al riguardo, essa tiene adeguatamente conto dei desideri del richiedente, se necessario dei suoi congiunti, come anche della proposta del medico curante.

Art. 94a165 Trattamento di dati personali

1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:166

a.
stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
b.
calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
c.
far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
d.
allestire statistiche;
e.167
assegnare o verificare il numero AVS168.

2 Per adempiere tali compiti possono inoltre effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020169 sulla protezione dei dati (LPD) ed emanare decisioni individuali automatizzate ai sensi dell'articolo 21 LPD.170

165 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2765; FF 2000 205).

166 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 84 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

167 Introdotta dell'all. n. 13 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

168 Nuova espr. giusta l'all. n. 33 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

169 RS 235.1

170 Introdotto dall'all. 1 n. II 84 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 95172

172 Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 95a173 Comunicazione di dati

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA174:175

a.
agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
abis.176 agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero AVS;
b.
alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959177 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge;
c.
agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992178 sulla statistica federale;
d.
al Gruppo della sanità, qualora ne necessiti per adempiere i compiti della commissione per la visita sanitaria;
e.
ai medici di fiducia della protezione civile e del Corpo svizzero di aiuto umanitario, qualora ne necessitino per valutare l'idoneità al servizio;
f.
al Servizio medico dell'amministrazione generale della Confederazione e all'Istituto di medicina aeronautica, qualora ne necessitino per accertamenti relativi ad assicurati a titolo professionale (art. 1a cpv. 1 lett. b) o piloti militari;
g.
alle organizzazioni d'assistenza ai militari e alle loro famiglie, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di aiuto;
h.
alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
hbis.179al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015180 sulle attività informative;
i.
in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
1.
alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
2.
ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
3.
ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
4.
ai tribunali militari, conformemente all'articolo 18 della procedura penale militare del 23 marzo 1979181,
5.
agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889182 sulla esecuzione e sul fallimento,
6.
alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale,
7.183
alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile184,
8.185
...186

2 ...187

3 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965188 sull'imposta preventiva.189

4 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito.190

5 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati personali relativi ad affezioni comparse durante il servizio possono eccezionalmente essere comunicati a terzi se è necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.191

6 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:192

a.
per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
b.
per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

7 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

8 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

9 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

173 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2765; FF 2000 205).

174 RS 830.1

175 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

176 Introdotta dall'all. n. 13 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

177 RS 661

178 RS 431.01

179 Introdotta dall'all. n. 13 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. n. II 19 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

180 RS 121

181 RS 322.1

182 RS 281.1

183 Introdotto dall'all. n. 30 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

184 RS 210

185 Introdotto dall'all. n. 13 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall'all. n. II 19 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

187 Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

188 RS 642.21

189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

190 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Art. 95b193 Accesso mediante procedura di richiamo

L'assicurazione militare ha accesso mediante procedura di richiamo se ciò è necessario per l'adempimento dei compiti legali, ai dati personali:

a.
del Sistema di gestione del personale dell'esercito;
b.
del Sistema d'informazione medica dell'esercito.

193 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2765; FF 2000 205). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).

Art. 96 a 103194

194 Abrogati dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Sezione 3: ... 195

195 Abrogato dall'all. n. 7 della LF del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

Art. 106198

198 Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 108

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 109 Casi assicurativi pendenti

I casi assicurativi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge saranno trattati secondo il nuovo diritto nelle parti che non sono ancora state riconosciute o che non sono ancora state oggetto di una decisione.

Art. 112 Rendite di invalidità secondo il diritto previgente

1 Le rendite di invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere versate secondo il diritto vigente. È fatta salva la revisione conformemente all'articolo 17 LPGA201.202

2 ...203

201 RS 830.1

202 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

203 Abrogato dal n. II 44 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 113 Rendite per menomazione dell'integrità stabilite secondo il diritto previgente

1 Le rendite per menomazione dell'integrità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere versate secondo il diritto previgente. È fatta salva la revisione giusta l'articolo 50.

2 L'adeguamento secondo l'articolo 49 capoverso 4 non viene operato fintanto che l'importo della rendita giusta il diritto previgente supera il corrispondente importo secondo il nuovo diritto.

Art. 116 Esenzione fiscale

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non possono gravare di un'imposta diretta sul reddito e sulla sostanza le rendite di invalidità e per superstiti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Questa norma è parimenti applicabile alle rendite d'invalidità in corso in tale momento che saranno convertite in rendite di vecchiaia.206

206 Nuovo testo del per. giusta il n. II 44 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 119

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1994208

208 DCF dell'11 nov. 1993.

Disposizioni finali relative alla modifica del 17 giugno 2005209

1 Le rendite d'invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell'integrità non ancora decise al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge sono stabilite secondo il nuovo diritto.

2 Le indennità giornaliere e le rendite d'invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell'integrità corrisposte al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continuano a essere versate secondo il diritto anteriore.