01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
15.11.2017 - 31.12.2017
01.09.2017 - 14.11.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 30.06.2016
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2010 - 31.12.2011
01.08.2008 - 31.12.2009
01.12.2007 - 31.07.2008
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2001 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale
sull'assicurazione militare
(LAM)

del 19 giugno 1992 (Stato 5 novembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 18 capoverso 2, 20, 22bis capoverso 1 e 34bis della Costituzione
federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 19903, decreta:

Capitolo 1:4 Applicabilità della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione militare,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 Non sono applicabili al diritto sanitario né alle tariffe (art. 22-27).

Capitolo 1a:6 Presupposti della responsabilità della Confederazione Sezione 1: Campo d'applicazione
a7 Persone assicurate

1 È assicurato presso l'assicurazione militare:8 a.

chiunque compie un servizio militare o un servizio di protezione civile,
obbligatorio o volontario; RU 1993 3043

1

[CS 1 3; RU 1959 933]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 59 cpv. 5, 60
cpv. 1 e 2, 61 cpv. 5, 68 cpv. 3 e 117 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2765; FF 2000 205).

3

FF 1990 III 185 4

Introdotto dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1) 5

RS 830.1

6

Originario Cap. 1.

7

Originario art. 1.

8

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

833.1

Assicurazione militare 2

833.1

b.

chiunque è al servizio della Confederazione come:
1.

membro del corpo degli istruttori dell'esercito, 2.

membro del corpo della guardia delle fortificazioni, 3.

membro in uniforme della squadra di sorveglianza, 4.

controllore di armi o suo supplente, 5.

agente in uniforme del Deposito federale di cavalli dell'esercito, 6.

custode di piazza di tiro, capo di piazza di tiro o infermiere militare, 7.

istruttore della protezione civile; c.

chiunque, come agente della Confederazione, è distaccato presso una truppa
o un'organizzazione della protezione civile e ne condivide i rischi; d.

chiunque, in virtù di un ordine di marcia o delle sue funzioni ufficiali, partecipa:
1.

ai reclutamenti,

2.

alle visite sanitarie dell'esercito o della protezione civile9, 3.

alle ispezioni dell'armamento e dell'equipaggiamento, 4.

alle ispezioni o alle stime di animali o cose previste per la requisizione
a favore dell'esercito o della protezione civile; e.10 chiunque partecipa quale persona soggetta all'obbligo di leva all'iscrizione e all'informazione per il reclutamento, su convocazione del servizio competente; f.

chiunque partecipa, su convocazione del servizio della protezione civile,
all'iscrizione e all'informazione in previsione della sua incorporazione nella
protezione civile;

g.

chiunque partecipa:
1.

all'istruzione tecnica premilitare, 2.

agli esercizi di tiro fuori servizio, 3.

a un'attività militare, volontaria o sportiva militare oppure a un'attività
volontaria fuori servizio nella protezione civile, 4.

come civile oppure membro del personale d'istruzione o ausiliario a
esercizi militari e a servizi d'istruzione della protezione civile, 5.

come membro del personale insegnante o ausiliario a corsi e esercizi di
difesa integrata organizzati dalla Confederazione, 6.

...11;

h.

chiunque presta aiuto giusta la legge federale del 23 marzo 196212 sulla protezione civile durante l'intervento di un organismo di protezione; i.

chiunque soggiorna come paziente in uno stabilimento ospedaliero, di cura o di
ricovero oppure in un centro d'accertamento, a spese dell'assicurazione militare; 9

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC).

10

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e
sull'amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).

11

Abrogato dal n. II dell'O del 17 dic. 1993 (RU 1994 1390; FF 1993 IV 534).

12

RS 520.1

Legge federale

3

833.1

k.

chiunque, obbligato al servizio militare:
1.

sconta una pena di arresti, 2.

si trova in detenzione militare preventiva o è stato provvisoriamente arrestato; l.

chiunque partecipa ad azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici
della Confederazione o alla preparazione di queste azioni e al riguardo è
vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico; m.

chiunque, come membro del corpo svizzero per l'aiuto in caso di catastrofi,
partecipa ad azioni d'aiuto della Confederazione o alla preparazione di queste azioni e al riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico.

n.13 chi presta servizio civile; o.14 chi, essendovi convocato, partecipa ad un incontro informativo del servizio civile, a colloqui personali in potenziali istituti d'impiego e alla necessaria
formazione introduttiva per gli impieghi; p.15 chi in seguito ad una convocazione o ad un invito partecipa a visite sanitarie del servizio civile, del Corpo svizzero d'aiuto in caso di catastrofe o a quelle
delle azioni di mantenimento della pace e dei buoni uffici della Confederazione.

2 Il Consiglio federale, mediante ordinanza, può stabilire in modo più dettagliato la
cerchia delle persone assicurate e le condizioni per la copertura assicurativa.


Art. 2

Assicurazione facoltativa 1 Le persone designate nell'articolo 1a capoverso 1 lettera b, dopo il pensionamento,
possono assicurarsi facoltativamente presso l'assicurazione militare per le affezioni
provocate da malattie o infortuni.16 Chi intende avvalersi di questa possibilità deve
assicurarsi immediatamente dopo aver lasciato il servizio della Confederazione.
Un'uscita dall'assicurazione facoltativa è sempre possibile; la riammissione è invece
esclusa.17

2 Gli assicurati volontari hanno diritto alle prestazioni conformemente agli articoli 16 e 19-21.18 3 Le altre disposizioni della presente legge si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa.

13

Introdotta dal n. 11 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

14

Introdotta dal n. 11 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

15

Introdotta dal n. 11 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

16

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

17

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC).

18

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione militare 4

833.1

4 Il Consiglio federale stabilisce, mediante ordinanza, l'importo adeguato dei contributi degli assicurati. Tiene conto dell'ammontare dei contributi versati alle casse
malati per prestazioni equivalenti.


Art. 3

Durata dell'assicurazione 1 L'assicurazione si estende alla durata complessiva delle situazioni e delle attività
menzionate negli articoli 1a e 2.19 2 L'assicurazione è sospesa durante il periodo in cui l'assicurato esercita un'attività
lucrativa ed è assicurato obbligatoriamente secondo l'articolo 1a della legge federale
del 20 marzo 198120 sull'assicurazione contro gli infortuni.21 3 L'assicurazione comprende anche il percorso di andata e di ritorno, a condizione
che sia effettuato entro un termine ragionevole prima o dopo il servizio.


Art. 4

Oggetto dell'assicurazione militare 1 L'assicurazione militare risponde per tutte le affezioni fisiche o psichiche dell'assicurato e per le loro conseguenze pecuniarie dirette, conformemente alle disposizioni
della presente legge. A determinate condizioni, risponde anche per i danni materiali
(art. 57).

2 L'assicurazione militare risponde inoltre per le affezioni derivanti da misure mediche di prevenzione (art. 63 cpv. 3).22 3 Se l'assicurazione militare risponde interamente o parzialmente per la lesione di un
organo doppio, la sua responsabilità si estende in egual misura all'affezione complessiva nel caso in cui, in seguito, il secondo organo richieda un trattamento o presenti una lesione.

Sezione 2: Principi di responsabilità

Art. 5

Accertamento dell'affezione durante il servizio 1 L'assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata
o viene altrimenti accertata durante il servizio.

2 L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova: a.

che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e 19

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

20

RS 832.20

21

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

22

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

Legge federale

5

833.1

b.

che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo
decorso durante il servizio.

3 L'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma
non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione assicurata.


Art. 6

Accertamento dell'affezione dopo il servizio Se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati
postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con
probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio
oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi
tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata.


Art. 7

Accertamento dell'affezione durante la visita sanitaria d'entrata Se un'affezione anteriore al servizio è accertata durante la visita sanitaria d'entrata,
ma l'assicurato è trattenuto in servizio e l'affezione si aggrava, l'assicurazione
militare risponde interamente dell'affezione annunciata per un anno a partire dal
licenziamento dal servizio. In seguito, la responsabilità dell'assicurazione militare è
disciplinata dalle disposizioni riguardanti le affezioni accertate durante il servizio
(art. 5).

Capitolo 2: Prestazioni assicurative Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 8

Prestazioni

Le prestazioni dell'assicurazione militare sono: a.

la cura medica (art. 16); b.

l'assunzione delle spese di viaggio e di soccorso (art. 19); c.

le indennità per cure a domicilio o cure nonché l'assegno per grandi invalidi
(art. 20);

d.

la consegna di mezzi ausiliari (art. 21); e.

l'indennità giornaliera (art. 28); f.

le indennità per il ritardo nella formazione professionale (art. 30); g.

le indennità agli indipendenti (art. 32); h.

le prestazioni d'integrazione (art. 33-39); i.

l'assistenza ulteriore (art. 34 cpv. 2); k.

le rendite d'invalidità (art. 40-42);

Assicurazione militare 6

833.1

l.

la rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi (art. 47); m.

le rendite per menomazione dell'integrità (art. 48-50); n.

le rendite per superstiti (art. 51-53 e 55); o.

le rendite per coniugi e per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti (art. 54); p.

l'assunzione di danni materiali (art. 57); q.

l'indennità in capitale (art. 58); r.

l'indennità a titolo di riparazione morale (art. 59); s.

l'indennità per spese funerarie (art. 60); t.

le indennità per spese di formazione professionale (art. 61); u.

la prevenzione delle affezioni (art. 62); v.23 l'esame medico e le misure mediche di prevenzione (art. 63).


Art. 9

Inizio del diritto alle prestazioni 1 Le prestazioni dell'assicurazione sono dovute a contare dal giorno in cui, secondo
gli accertamenti medici, ha avuto inizio l'affezione o si è prodotto il danno pecuniario, anche se la notificazione è avvenuta più tardi.

2 In deroga all'articolo 26 capoverso 2 LPGA24, è dovuto un interesse sulle prestazioni esclusivamente in caso di comportamento dilatorio o illecito dell'assicurazione
militare.25

3 Il Consiglio federale emana mediante ordinanza le prescrizioni concernenti i casi
particolari, segnatamente per quanto riguarda la delimitazione nel tempo delle prestazioni dell'assicurazione militare rispetto a quelle della truppa, della protezione
civile, del servizio civile e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno
(IPG).26


Art. 10

Rimborso di prestazioni 1 Le spese di cura medica, che l'assicurato o terzi hanno sostenuto interamente o
parzialmente prima della notificazione dell'affezione all'assicurazione militare,
saranno loro rimborsate entro i limiti delle prestazioni dovute.

2 Se istituti d'assistenza sociale pubblici o privati hanno accordato all'avente diritto,
prima dell'assunzione del caso, sussidi per il mantenimento o qualsiasi altro aiuto a
carico dell'assicurazione militare, quest'ultima deve, in deroga all'articolo 22 capo23

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

24

RS 830.1

25

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

26

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

Legge federale

7

833.1

verso 2 LPGA27, rimborsare loro interamente o parzialmente tali spese, entro i limiti
delle prestazioni dovute.28 3 In questi casi le pretese dell'assicurato nei confronti dell'assicurazione militare si
estinguono nella proporzione delle prestazioni rimborsate da terzi.


Art. 11

Compensazione29

1 ... 30

2 I crediti basati sulla presente legge possono essere compensati con prestazioni correnti. Rimane garantito il minimo vitale giusta la legislazione sulla procedura d'esecuzione e di fallimento.

3 Le restituzioni di indennità giornaliere e rendite dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione malattie e di prestazioni complementari dell'AVS/AI possono essere
compensate con prestazioni esigibili.31

Art. 12

Garanzia delle prestazioni 1 ... 32

2 In deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA33, anche se non vi è dipendenza
dall'assistenza pubblica, l'assicurazione militare può prendere provvedimenti affinché le sue prestazioni pecuniarie siano impiegate principalmente per il sostentamento dell'assicurato o delle persone alle quali questi deve provvedere.34 3 ... 35

4 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non possono gravare le rendite per
menomazione dell'integrità né l'indennità per riparazione morale con un'imposta
diretta sul reddito.

27

RS 830.1

28

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

29

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

30

Abrogato dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali.

31

Introdotto dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

32

Abrogato dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali.

33

RS 830.1

34

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

35

Abrogato dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali.

Assicurazione militare 8

833.1


Art. 13


36

Prestazioni pecuniarie in caso di pena detentiva
(art. 21 cpv. 5 LPGA37) Se i congiunti dell'assicurato, alla sua morte, avrebbero diritto a una rendita dell'assicurazione, l'indennità giornaliera o la rendita d'invalidità deve essere loro versata,
interamente o in parte, durante l'esecuzione della pena e della misura, ove, senza
questa prestazione, verrebbero a trovarsi nel bisogno.

Art. 14 e 1538 Sezione 2: Prestazioni in natura e rimborso delle spese

Art. 16

Cura medica

1 L'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare
il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio.

2 La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure, che
possono essere praticate ambulatoriamente, a domicilio, interamente o parzialmente
in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. La visita e la cura devono essere effettuate con l'ausilio di mezzi e
metodi la cui efficacia sia riconosciuta.

3 Se l'assicurazione militare autorizza il trapianto di un organo a favore di un assicurato da parte di un donatore vivente, questi ha diritto a una cura medica e all'indennizzo della perdita di guadagno secondo le disposizioni della presente legge.

4 L'assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è
indicata dal punto di vista medico o se l'assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno.


Art. 17

Cura ambulatoria, ospedaliera e semiospedaliera 1 L'assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, il farmacista e lo stabilimento ospedaliero.

2 In caso di cura ambulatoria l'assicurato deve rivolgersi a personale medico adeguato, esercitante nel suo luogo di residenza o nelle immediate vicinanze. Sono fatti
salvi i casi urgenti.

3 In caso di cura ospedaliera o semiospedaliera l'assicurato ha diritto alla cura, al
vitto e all'alloggio nel reparto comune di un'istituzione con la quale l'assicurazione
militare abbia concluso una convenzione sulla collaborazione e sulle tariffe. Generalmente deve essere scelto lo stabilimento ospedaliero adeguato più vicino. Sono
fatti salvi i casi urgenti.

36

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

37

RS 830.1

38

Abrogati dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali.

Legge federale

9

833.1

4 Se l'assicurato, senza l'autorizzazione dell'assicurazione militare, ha scelto uno
stabilimento che non sia quello più vicino, un reparto diverso da quello attribuitogli
o personale medico non esercitante nel suo luogo di residenza o nelle immediate
vicinanze, deve sostenere le spese supplementari derivanti dalla cura, dai viaggi e
dalla perdita di guadagno. Sono fatti salvi i casi urgenti.

5 L'assicurazione militare decide in merito ai soggiorni di cura e all'invio di un
paziente in un centro d'accertamento. Nelle sue decisioni, tiene equamente conto dei
desideri dell'assicurato, dei suoi congiunti e delle proposte del medico curante, del
dentista o del chiropratico.


Art. 18

Obbligo di sottoporsi a una cura 1 ...39

2 Sono considerati ragionevolmente esigibili ai sensi dell'articolo 21 capoverso 4 e
dell'articolo 43 capoverso 2 LPGA40, in particolare, i provvedimenti sanitari necessari per scopi diagnostici o che promettono con grande probabilità un miglioramento
notevole.41

3 In caso di rifiuto di provvedimenti sanitari ragionevolmente esigibili destinati
all'accertamento diagnostico, l'assicurazione militare è responsabile unicamente se è
provato con probabilità preponderante che l'affezione è stata causata o aggravata
durante il servizio (art. 6).

4 L'assicurato che rifiuta di sottoporsi a provvedimenti sanitari terapeutici ragionevolmente esigibili ha diritto unicamente alle prestazioni che avrebbero ancora dovuto essergli versate se tali provvedimenti fossero stati applicati.

5 ...42

6 L'assicurazione militare sopporta il rischio di tutti i provvedimenti sanitari.


Art. 19

Spese di viaggio e di soccorso 1 L'assicurazione militare rimborsa le necessarie spese di viaggio, di trasporto, di
ricerca e di salvataggio.

2 In casi eccezionali può partecipare alle spese di visita dei congiunti dell'assicurato.


Art. 20

Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi 1 Se l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno
di cura privato e l'affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA43) provo39

Abrogato dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali.

40

RS 830.1

41

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

42

Abrogato dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali.

43

RS 830.1

Assicurazione militare 10

833.1

ca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare
gli concede un'indennità.44 2 Il diritto alle indennità si estingue se l'assicurato è ricoverato in uno stabilimento
ospedaliero a carico dell'assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare.


Art. 21

Mezzi ausiliari

1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari per: a.

migliorare il proprio stato di salute; b.

esercitare un'attività lucrativa o svolgere la propria attività abituale; c.

gli studi e la formazione professionale; d.

l'assuefazione funzionale; e.

spostarsi;

f.

sviluppare la propria autonomia; g.

mantenere il contatto con l'ambiente.

2 I mezzi ausiliari, di modello semplice e adeguato, sono forniti in proprietà o in prestito oppure finanziati con contributi d'ammortamento. L'assicurato deve sopportare
qualsiasi spesa supplementare. Se un mezzo ausiliare sostituisce oggetti che devono
essere acquistati indipendentemente dall'affezione, l'assicurato può essere tenuto a
partecipare alle spese.

3 Se l'assicurato, a proprie spese, acquista un mezzo ausiliare al quale ha diritto,
l'assicurazione militare gli versa un contributo.

4 L'assicurazione militare assegna sussidi all'assicurato che ricorre a servizi di terzi
al posto di un mezzo ausiliare.

5 Se l'affezione assicurata richiede l'adeguamento di apparecchi e di immobili per
consentire lo sviluppo dell'autonomia personale o per favorire l'esercizio dell'attività professionale, l'assicurazione militare accorda contributi.

6 Se l'impiego, l'allenamento all'utilizzazione e le riparazioni di un mezzo ausiliare
o di una installazione secondo il capoverso 5 provocano all'assicurato notevoli spese, queste sono assunte dall'assicurazione militare.

44

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Legge federale

11

833.1

Sezione 3: Diritto sanitario e tariffe

Art. 22

Qualifica del personale sanitario e degli stabilimenti 1 Secondo la presente legge sono considerati medici, dentisti e farmacisti le persone
titolari del diploma federale. Sono loro parificate le persone che, in base a un certificato scientifico di capacità, sono autorizzate da un Cantone a esercitare la professione di medico o di dentista. I medici, ai quali un Cantone ha concesso l'autorizzazione di gestire una farmacia privata, sono parificati ai farmacisti entro i limiti di
questa autorizzazione.

2 Le persone autorizzate da un Cantone a esercitare la chiropratica in virtù di un certificato di capacità riconosciuto dal Consiglio federale possono, nei limiti di questa
autorizzazione, praticare per l'assicurazione militare.

3 Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza le condizioni alle quali gli stabilimenti ospedalieri, di cura o di ricovero e le istituzioni per soggiorni semiospedalieri, i centri d'accertamento nonché il personale paramedico e i laboratori possono
praticare a titolo indipendente nell'ambito dell'assicurazione militare.


Art. 23

Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona
esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento
o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla
durata della stessa.


Art. 24

Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati.


Art. 25

Economicità della cura 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico,
quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto
richiede l'obiettivo della cura.

2 L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme
versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale
limite.


Art. 26

Collaborazione e tariffe 1 L'assicurazione militare può stipulare convenzioni con le persone esercitanti una
professione sanitaria, con gli stabilimenti, con le istituzioni per soggiorni semiospedalieri, con i centri d'accertamento e con i laboratori al fine di disciplinare la colla

Assicurazione militare 12

833.1

borazione e fissare le tariffe. Essa può affidare la cura dei propri assicurati esclusivamente ai convenzionati. L'adesione alle convenzioni è aperta a chiunque soddisfi
le condizioni richieste.

2 Mediante ordinanza, il Consiglio federale regola il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altri rami delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili.
Analogamente, disciplina in via d'ordinanza il rimborso agli assicurati degenti in
uno stabilimento di cura, cui non è applicabile la convenzione tariffale.

3 In mancanza di convenzione il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni,
previa consultazione delle parti.

4 Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati dell'assicurazione militare.


Art. 27

Contestazioni

1 Il tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni
tra l'assicurazione militare, da un lato, e le persone esercitanti una professione sanitaria, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori.

2 Competente è il tribunale del Cantone nel quale si trova l'organizzazione permanente di una di queste persone o di uno di questi stabilimenti.

3 I Cantoni designano il tribunale arbitrale e stabiliscono la procedura. Il tribunale
arbitrale è composto di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica
delle parti. Per quanto il caso non sia già stato sottoposto a un organo di conciliazione previsto convenzionalmente, il tribunale arbitrale non può essere adito senza
previa procedura di conciliazione.

4 Le sentenze sono comunicate alle parti per iscritto, con l'indicazione dei motivi e
dei rimedi giuridici.

Sezione 4: Indennità giornaliera

Art. 28

Diritto e calcolo

1 Se l'assicurato è incapace al lavoro a causa della propria affezione, ha diritto a
un'indennità giornaliera.

2 In caso di incapacità totale al lavoro l'indennità giornaliera corrisponde al 95 per
cento del guadagno assicurato. In caso di incapacità parziale al lavoro l'indennità
giornaliera è ridotta proporzionalmente.

3 In deroga all'articolo 6 LPGA45, il grado dell'incapacità al lavoro è determinato
generalmente dal rapporto fra il guadagno che l'assicurato può ancora ragionevolmente conseguire e il guadagno che avrebbe ottenuto nella professione o nelle funzioni esercitate senza l'affezione da cui è stato colpito.46 Se una persona svolge 45

RS 830.1

46

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Legge federale

13

833.1

esclusivamente o in parte compiti domestici o educativi, il grado d'incapacità è pure
determinato in funzione dell'impedimento nello svolgere questi compiti.

4 È assicurato il guadagno che sarebbe stato conseguito durante il periodo dell'incapacità al lavoro se non fosse insorta l'affezione assicurata. Per stabilire l'importo
massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale parte dall'importo valido all'entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all'adeguamento delle rendite giusta l'articolo 43, all'evoluzione dell'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale competente47.

5 Il Consiglio federale emana, mediante ordinanza, prescrizioni più precise sulla
determinazione del guadagno assicurato nel caso di lavoro il cui valore pecuniario
può essere solo stimato.

6 In caso di disoccupazione, l'indennità giornaliera corrisponde all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione.

7 Se l'assicurato maggiorenne segue una formazione o un perfezionamento professionale, è preso in considerazione un guadagno corrispondente almeno al 20 per
cento dell'importo massimo del guadagno assicurato. Nel caso in cui la formazione
professionale subisca un ritardo dovuto a un'affezione assicurata e sussista un'incapacità al lavoro allo scadere della durata abituale degli studi o del tirocinio, l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera corrispondente al guadagno che avrebbe
conseguito al termine della formazione.


Art. 29

Versamento e contributi alle assicurazioni sociali 1 L'indennità giornaliera è generalmente pagata alla fine di ogni mese.

2 In deroga all'articolo 19 capoverso 2 LPGA48, l'indennità giornaliera può essere
integralmente versata al datore di lavoro a favore del salariato.49 L'indennità giornaliera è versata direttamente agli indipendenti, alle persone senza attività lucrativa e ai
disoccupati.

3 Sull'indennità giornaliera devono essere pagati contributi all'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti, alle assicurazioni sociali ad essa collegate e, se del caso,
all'assicurazione contro la disoccupazione. Questi contributi sono a carico in parti
uguali dell'assicurato e dell'assicurazione militare.

4 Il Consiglio federale disciplina in via di ordinanza i dettagli e la procedura di
riscossione dei contributi alle assicurazioni sociali. Può dispensare determinate categorie di persone dall'obbligo di pagare i contributi e prevedere che, per brevi periodi, si rinunci a tale obbligo. Può prevedere un disciplinamento particolare per il versamento delle indennità giornaliere agli agenti della Confederazione.

47

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

48

RS 830.1

49

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione militare 14

833.1


Art. 30

Indennità per ritardo nella formazione professionale Se la sua formazione professionale subisce un ritardo di almeno sei mesi a causa
dell'affezione assicurata, quando l'assicurato è in grado di riprenderla l'assicurazione militare gli accorda un'indennità per il ritardo subìto nell'intraprendere la vita
attiva. Quest'indennità ammonta annualmente al 10 per cento del guadagno annuo
massimo assicurato. Il periodo in cui sono versate le indennità giornaliere o le rendite per la riformazione professionale giusta gli articoli 28 capoverso 7 o 37 capoverso 3 è dedotto al momento di calcolare la durata del ritardo.


Art. 31


50

Deduzione in caso di ricovero e mantenimento a spese
dell'assicurazione militare Qualora l'assicurazione militare copra i costi di vitto e alloggio, l'indennità giornaliera può essere ridotta tenendo conto degli oneri familiari dell'assicurato.


Art. 32

Indennità agli indipendenti 1 Se, a causa della struttura della sua azienda, durante il periodo dell'incapacità al
lavoro il lavoratore indipendente subisce un danno complementare dovuto alle spese
correnti fisse d'esercizio, il danno dev'essere adeguatamente risarcito qualora sia
inevitabile nonostante una gestione accurata.

2 All'indipendente, che a causa di un'affezione, non può mantenere l'azienda con
l'indennità giornaliera ed eventuali prestazioni di cui al capoverso 1, possono essere
corrisposte indennità complementari.

3 In casi particolari, le indennità giusta i capoversi 1 e 2 non devono congiuntamente
superare il doppio dell'importo del guadagno annuo massimo assicurato (art. 28
cpv. 4). Le prestazioni previste nel capoverso 2 possono essere accordate soltanto se
l'assicurato ha preso ogni provvedimento da lui ragionevolmente esigibile per mantenere l'azienda e se è presumibile che potrà proseguire l'attività con mezzi propri
entro un lasso di tempo adeguato.

Sezione 5: Integrazione

Art. 33

Diritto alle prestazioni 1 Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità (art. 8 LPGA51) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e adeguati per conservare o per
migliorare la rimanente capacità al guadagno (art. 7 LPGA) o l'integrazione
sociale.52 I provvedimenti d'integrazione sono di regola eseguiti in Svizzera.

50

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

51

RS 830.1

52

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Legge federale

15

833.1

2 In caso di provvedimenti d'integrazione per conservare o migliorare la capacità al
guadagno, occorre tener conto della durata complessiva di lavoro che ci si può
attendere dall'assicurato.

3 ...53


Art. 34

Provvedimenti d'integrazione e di assistenza ulteriore 1 I provvedimenti d'integrazione consistono, prescindendo dalla cura medica
(art. 16) e dai mezzi ausiliari (art. 21), nell'organizzazione e nel finanziamento di
provvedimenti di natura professionale (art. 35-39) e d'integrazione sociale e nel
risarcimento di una eventuale perdita di guadagno durante l'attuazione dei provvedimenti. Il risarcimento è operato in forma di indennità giornaliera (art. 28) o di rendita (art. 40-42).

2 L'assistenza ulteriore consiste, segnatamente, in prestazioni pecuniarie complementari fino a concorrenza dell'importo di una indennità giornaliera per sei mesi
(art. 28), se l'assicurato non può, senza propria colpa, utilizzare la sua capacità lavorativa. Sono computate le prestazioni secondo la legge del 25 giugno 198254 sull'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 35

Orientamento professionale Gli assicurati, cui l'invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce
l'esercizio dell'attività svolta finora, hanno diritto all'orientamento professionale per
scegliere un'attività, per la riformazione o il perfezionamento.


Art. 36

Prima formazione professionale 1 Gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e ai quali
l'affezione cagiona notevoli spese supplementari per la prima formazione professionale,
hanno diritto alla rifusione di tali spese, se la formazione è confacente alle loro attitudini.

2 Sono parificati alla prima formazione professionale: a.

la preparazione a un lavoro ausiliario o un'attività in un laboratorio protetto; b.

la formazione in una nuova professione per gli assicurati invalidi, i quali,
dopo l'insorgere dell'invalidità, hanno intrapreso un'attività lucrativa inadeguata, che a lungo andare non si può ragionevolmente esigere da loro; c.

il perfezionamento professionale, in quanto possa migliorare sostanzialmente
la capacità al guadagno.

53

Abrogato dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali.

54

RS 837.0

Assicurazione militare 16

833.1


Art. 37

Riformazione professionale 1 L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua
invalidità lo esige e se con la riformazione la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o essenzialmente migliorata.

2 Alla formazione in una nuova attività lucrativa sono parificati la nuova formazione
nella professione esercitata anteriormente e il perfezionamento professionale dovuto
all'invalidità.

3 L'assicurazione militare assume le spese della riformazione professionale, in particolare le spese per le tasse scolastiche, i sussidi didattici, gli attrezzi e gli abiti professionali, il vitto e l'alloggio fuori domicilio, i viaggi e la perdita di guadagno.
Quest'ultima è risarcita mediante l'indennità giornaliera o una rendita di riformazione.


Art. 38

Aiuto in capitale

1 All'assicurato invalido idoneo all'integrazione può essere assegnato un aiuto in
capitale, affinché possa avviarsi a un'attività lucrativa indipendente o svilupparla,
come anche per finanziare le trasformazioni aziendali richieste dall'invalidità, se: a.

possiede le attitudini necessarie dal profilo professionale e caratteriale per
esercitare un'attività lucrativa indipendente; b.

sono adempiuti i presupposti economici che assicurano durevolmente la sua
esistenza;

c.

esiste la garanzia di un finanziamento sufficiente.

2 L'aiuto in capitale può essere concesso senza obbligo di rimborso o come prestito
con o senza interessi. Può essere fornito anche sotto forma di attrezzature aziendali o
di garanzie.


Art. 39

Rimborso di altre spese 1 Possono essere concessi sussidi alle spese per gli abiti da lavoro e gli attrezzi personali dovute all'avvio di un'attività lucrativa dipendente.

2 L'assicurazione militare assume le spese di trasporto connesse con il trasloco, se
l'assicurato deve trasferire il proprio domicilio in seguito a un mutamento del luogo
di lavoro dovuto all'invalidità.

3 Con riserva della consegna di mezzi ausiliari (art. 21), l'assicurato ha diritto al
rimborso delle spese supplementari, causate dall'invalidità, per recarsi al lavoro o
tornare dal medesimo ovvero per l'esercizio della professione.

Legge federale

17

833.1

Sezione 6: Rendita d'invalidità

Art. 40

Diritto e calcolo

1 L'indennità giornaliera è sostituita da una rendita d'invalidità, se dalla continuazione della cura non v'è da aspettarsi un sensibile miglioramento dello stato di salute
dell'assicurato e se l'affezione, dopo l'integrazione ragionevolmente esigibile, causa
un pregiudizio presumibilmente permanente o di lunga durata della capacità al guadagno (invalidità, art. 8 LPGA55).56 2 Nel caso di invalidità totale, la rendita annua d'invalidità corrisponde al 95 per
cento del guadagno annuo assicurato. Nel caso di invalidità parziale, la rendita è
ridotta proporzionalmente.

3 È assicurato il guadagno annuo che sarebbe stato presumibilmente conseguito
durante il periodo d'invalidità se non fosse insorta l'affezione assicurata. Per stabilire l'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale
parte dall'importo valido all'entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all'adeguamento delle rendite giusta l'articolo 43, all'evoluzione
dell'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale competente.57 4 ...58

5 Il Consiglio federale può emanare, mediante ordinanza, prescrizioni più precise
sulla valutazione del guadagno annuo presumibile di cui l'assicurato è privato nel
caso di lavoro il cui valore pecuniario può essere solo stimato.


Art. 41

Determinazione

1 La rendita è assegnata per un tempo determinato o indeterminato. Il Consiglio
federale designa nell'ordinanza i casi in cui è esclusa l'assegnazione di una rendita
permanente, in particolare quando l'assicurato ha raggiunto l'età di godimento della
rendita AVS.

2 Se l'assicurato, quando inizia a riscuotere una rendita, non ha ancora raggiunto il
guadagno di un lavoratore a pieno rendimento della stessa categoria professionale, la
rendita è calcolata in base a tale guadagno più elevato a contare dal momento in cui
l'avrebbe presumibilmente conseguito se non fosse stato colpito dall'affezione.

3 Se la rendita è stabilita retroattivamente, sono determinanti, per questo periodo
intermedio, le condizioni di guadagno corrispondenti.

4 Con riserva dell'adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 43), la
rendita continua ad essere calcolata, sino all'estinzione, sul guadagno annuo presumibile di cui l'assicurato è stato privato. Solo se le probabilità di realizzazione sono 55

RS 830.1

56

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

57

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

58

Abrogato dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali.

Assicurazione militare 18

833.1

elevate, le nuove ipotesi di guadagno nell'ambito di una revisione della rendita (art. 17
LPGA59) possono essere considerate.60 5 Se le spese di vitto e di alloggio sono a carico dell'assicurazione militare, è ammissibile una deduzione giusta l'articolo 31.


Art. 42

Diritto in caso di ripresa delle cure mediche Se la ripresa delle cure mediche provoca una incapacità supplementare al lavoro,
durante questo periodo la rendita è aumentata o sostituita da un'indennità giornaliera.


Art. 43

Adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari 1 In via di ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari
nominali determinato dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco)61 le rendite
accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età dell'AVS, come anche ai coniugi e agli orfani dei defunti che, al
momento dell'adeguamento, non avevano ancora raggiunto l'età AVS.

2 Tutte le altre rendite concesse per una durata indeterminata devono essere adeguate
integralmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

3 L'adeguamento delle prestazioni avviene mediante l'aumento o la riduzione del
guadagno annuo determinante la rendita. Ha luogo simultaneamente all'adeguamento delle rendite AVS/AI.

4 Il Consiglio federale emana in via di ordinanza disposizioni più particolareggiate,
segnatamente sull'anno determinante e sull'adeguamento delle rendite temporanee e
delle nuove rendite.


Art. 44

e 4562

Art. 46

Riscatto della rendita 1 Una rendita d'invalidità può essere riscattata in ogni momento al suo valore attuale, se il grado d'invalidità non supera il 10 per cento.

2 Negli altri casi, la rendita è riscattata completamente o parzialmente soltanto su
richiesta dell'assicurato. La richiesta è soddisfatta se appare giustificata in base
all'apprezzamento medico e alla situazione personale, economica e sociale dell'assicurato. Una rendita può essere riscattata segnatamente per acquistare una proprietà
immobiliare che serva da abitazione all'assicurato.

59

RS 830.1

60

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

61

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

62

Abrogati dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali.

Legge federale

19

833.1

3 L'assicurato la cui rendita è stata riscattata può chiedere, nel caso di un ulteriore
aumento considerevole dell'invalidità, il pagamento di una rendita complementare.

4 Il diritto a una rendita per superstiti non è toccato dal riscatto di una rendita d'invalidità.

5 Il Consiglio federale può disciplinare mediante ordinanza i particolari del calcolo
del riscatto.


Art. 47

Rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi 1 Dal momento in cui l'assicurato invalido ha raggiunto l'età AVS, la rendita d'invalidità concessagli per un periodo indeterminato è pagata come rendita di vecchiaia
ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28
cpv. 4).

2 In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA63, è esclusa la revisione della rendita
di vecchiaia in seguito a una modifica del grado d'invalidità.64 Sezione 7: Rendita per menomazione dell'integrità

Art. 48

Presupposti e inizio del diritto 1 Se l'assicurato è colpito da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità
fisica o psichica, ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità.

2 La rendita per menomazione dell'integrità è dovuta a partire dal termine della cura
medica o qualora la continuazione della cura non lasci presumere un miglioramento
notevole delle condizioni di salute dell'assicurato.


Art. 49

Principi di calcolo e adeguamento della rendita 1 La gravità della menomazione dell'integrità è determinata equamente tenendo
conto di tutte le circostanze.

2 La rendita per menomazione dell'integrità è stabilita in percentuale dell'importo
annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta il capoverso 4 e tenendo
conto della gravità della menomazione dell'integrità. In caso di perdita totale di una
funzione vitale quale l'udito o la vista, di massima, è accordata una rendita per
menomazione dell'integrità del 50 per cento.

3 La rendita per menomazione dell'integrità è concessa per una durata indeterminata.
In generale è riscattata.

4 Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, l'importo annuo che serve da base
per il calcolo di tutte le rendite per menomazione dell'integrità. Parte dall'importo
valido all'entrata in vigore della presente legge e lo adegua periodicamente al mutare
delle condizioni, segnatamente all'evoluzione dei prezzi.

63

RS 830.1

64

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1)

Assicurazione militare 20

833.1


Art. 50

Revisione

Nel caso di un successivo rilevante aumento della menomazione dell'integrità, l'assicurato può domandare una rendita suppletiva per menomazione dell'integrità.

Sezione 8: Rendite per superstiti

Art. 51

In generale

1 Il coniuge superstite, i figli e i genitori del paziente morto in seguito all'affezione
assicurata hanno diritto, giusta le seguenti disposizioni, a una rendita per superstiti
consistente in una percentuale del guadagno annuo assicurato del defunto.

2 È assicurato il guadagno annuo che l'assicurato avrebbe presumibilmente conseguito. È applicabile il guadagno massimo assicurato calcolato giusta l'articolo 40
capoverso 3. Il Consiglio federale adegua tale importo all'evoluzione dei prezzi e
dei salari conformemente all'articolo 43.

3 Se il defunto non aveva ancora raggiunto il guadagno di un lavoratore a pieno rendimento della stessa categoria professionale, la rendita è calcolata fin dall'inizio in
base a tale guadagno più elevato.

4 Se un assicurato, che beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare, muore dopo aver raggiunto l'età che dà diritto all'AVS, per il
calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da
base al calcolo della rendita d'invalidità. Se un assicurato, che non beneficiava di
una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare, muore dopo aver
raggiunto l'età che dà diritto all'AVS, per il calcolo della rendita per superstiti è
determinante un guadagno corrispondente al 20 per cento del guadagno massimo
assicurato.

5 Con riserva dell'adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 43), la
rendita continua ad essere calcolata, sino all'estinzione, sul guadagno annuo presumibile di cui l'assicurato è stato privato.


Art. 52

Rendita per coniugi

1 Il diritto alla rendita per coniugi insorge il primo giorno del mese seguente il
decesso dell'assicurato. La rendita è vitalizia, fatto salvo il capoverso 2.

2 Se il coniuge superstite si risposa, il diritto alla rendita rimane sospeso per la
durata del nuovo matrimonio.

3 La rendita per coniugi ammonta al 40 per cento del guadagno annuo assicurato del
defunto.

4 Il coniuge divorziato ha diritto alla rendita soltanto nella misura in cui il defunto,
al momento del decesso, era tenuto a pagargli gli alimenti. La rendita corrisponde
agli alimenti di cui il superstite è privato ed ammonta al massimo al 20 per cento del
guadagno annuo assicurato del defunto. È pagata soltanto per il periodo durante il
quale il defunto sarebbe stato tenuto a pagare gli alimenti.

Legge federale

21

833.1


Art. 53

Rendite per orfani

1 Il diritto alla rendita per orfani insorge il primo giorno del mese seguente il
decesso del genitore assicurato. Si estingue al compimento dei 18 anni. Per i figli
che seguono una formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della formazione, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni.

2 Sono parificati agli orfani i figliastri e gli affiliati, che l'assicurato ha accolto e dei
quali assumeva gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.

3 L'orfano avente diritto a una rendita giusta il capoverso 1, che alla morte dell'assicurato o alla scadenza del suo diritto alla rendita è invalido per almeno il 50 per
cento, è legittimato a quest'ultima fino a quando l'invalidità sarà scesa al disotto di
detta percentuale, al più tardi però sino all'età di 25 anni compiuti.

4 Le rendite per orfani ammontano, per gli orfani di padre o di madre, al 15 per
cento, per gli orfani di entrambi i genitori, al 25 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto.


Art. 54

Rendite per coniugi e per orfani nel caso di prestazioni previdenziali
insufficienti

1 Qualora il decesso non sia la conseguenza dell'affezione assicurata, l'assicurazione
militare può corrispondere rendite al coniuge e agli orfani dell'assicurato che, al
momento del decesso, riscuoteva una rendita d'invalidità almeno del 40 per cento da
cinque anni se, a causa di tale invalidità, le altre prestazioni previdenziali ordinarie
mancavano o erano ridotte in modo rilevante.

2 Le rendite per coniugi o per orfani ammontano, in questi casi, al massimo alla metà
delle aliquote ordinarie.


Art. 55

Rendite per genitori

1 Se il defunto non ha lasciato né coniuge né figli aventi diritto a una rendita o se
tale diritto è venuto a cessare, i genitori sono legittimati alla rendita nella misura in
cui ne sussista il bisogno.

2 A ciascuno dei genitori è concessa una rendita pari al massimo al 20 per cento del
guadagno annuo assicurato del defunto.

3 Nel caso di modificazione rilevante della situazione economica dell'avente diritto,
la rendita può essere rideterminata o soppressa d'ufficio o su domanda.


Art. 56

Concorso di rendite per superstiti 1 Le rendite per superstiti sono ridotte proporzionalmente se il loro totale supera
l'importo del guadagno annuo assicurato del defunto.

2 Se successivamente una rendita si estingue, le altre vengono aumentate proporzionalmente sino all'importo massimo.

Assicurazione militare 22

833.1

Sezione 9: Altre prestazioni

Art. 57

Danni materiali

L'assicurazione militare risarcisce i danni a vestiti, occhiali, orologi, protesi e ad
altri oggetti abitualmente indossati o portati con sé, qualora tali danni siano strettamente e direttamente connessi con un'affezione assicurata.


Art. 58

Liquidazione della pretesa con un'indennità in capitale Eccezionalmente, l'evento assicurato può essere liquidato mediante un'indennità
convenzionale. Questa deve essere confermata con una decisione o, nel corso del
processo, dal tribunale.


Art. 59

Riparazione morale

1 Ove siano date circostanze particolari, può essere concessa un'adeguata indennità
alla vittima di lesioni corporali rilevanti ed eccezionalmente anche ai suoi stretti
congiunti oppure, in caso di morte, ai congiunti del defunto.

2 La rendita per menomazione dell'integrità esclude le indennità a titolo di riparazione morale.


Art. 60

Indennità per spese funerarie 1 Se l'assicurato muore in seguito ad un'affezione assicurata, è corrisposta un'indennità per spese funerarie di un importo pari a un decimo del guadagno annuo massimo assicurato giusta l'articolo 28 capoverso 4.

2 L'indennità è versata a chi ha pagato le spese per l'inumazione.


Art. 61

Indennità per spese di formazione professionale Se i genitori o il coniuge hanno sostenuto spese rilevanti per la formazione professionale dell'assicurato e se questi è morto prima del compimento della formazione o
nei tre anni successivi, può essere concesso loro un contributo adeguato.


Art. 62

Prevenzione delle affezioni 1 L'assicurazione militare promuove e sostiene i provvedimenti intesi a prevenire
affezioni.

2 Collabora con gli organi competenti, in particolare con quelli dell'esercito e della
protezione civile.65

3 Può partecipare alle spese dei provvedimenti intesi a prevenire le affezioni.

65

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994
(RU 1994 1390 1391; FF 1993 IV 534).

Legge federale

23

833.1


Art. 63


66

Visite mediche e misure mediche di prevenzione 1 Nella misura in cui lo stato di salute di un reclutando sembri giustificarlo, prima
del reclutamento può essere autorizzata una visita medica a carico dell'assicurazione
militare.

2 Per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile o servizio civile nonché per le persone impiegate nell'ambito di azioni di mantenimento
della pace e buoni uffici della Confederazione o di azioni del Corpo svizzero d'aiuto
in caso di catastrofe, l'assicurazione militare assume le spese degli esami medici che
l'autorità competente ha ordinato per chiarire l'idoneità all'impiego.

3 Le misure mediche di prevenzione attuate su raccomandazione del medico in capo
dell'esercito, su ordine del Consiglio federale o dell'autorità competente giusta il
capoverso 2, sono a carico dell'assicurazione militare.

4 Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Sezione 10: Riduzione o rifiuto di prestazioni

Art. 64

Determinazione delle prestazioni in caso di responsabilità parziale Le prestazioni dell'assicurazione militare sono ridotte adeguatamente, se l'affezione
assicurata è imputabile solo parzialmente agli influssi subiti durante il servizio.


Art. 65

Riduzione in seguito ad affezione cagionata intenzionalmente67 1 Se le prestazioni sono ridotte in virtù dell'articolo 21 capoverso 1 LPGA68, l'indennità giornaliera e le rendite d'invalidità o per superstiti possono essere ridotte, in
deroga all'articolo 21 capoversi 1-3 LPGA, al massimo di un terzo se e fintanto che
il coniuge o i figli hanno diritto al mantenimento.69 2 ...70

3 La decisione sulla riduzione o sul rifiuto di prestazioni deve tener conto di tutte le
circostanze del caso, in particolare del grado di colpa e della situazione economica
dell'avente diritto.

66

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

67

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

68

RS 830.1

69

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

70

Abrogato dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali.

Assicurazione militare 24

833.1


Art. 66

Prestazioni sottoposte a riduzione La riduzione delle prestazioni assicurative prevista nella presente legge e nell'articolo 21 LPGA71 concerne:72 a.

l'indennità giornaliera (art. 28); b.

l'indennità per ritardo nella formazione professionale (art. 30); c.

l'assistenza ulteriore (art. 34 cpv. 2); d.

la rendita d'invalidità (art. 40-42); e.

la rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi (art. 47); f.

la rendita per menomazione dell'integrità (art. 48-50); g.

la rendita per superstiti (art. 51-53 e 55); h.

i danni materiali (art. 57); i.

l'indennità in capitale (art. 58); k.

l'indennità a titolo di riparazione morale (art. 59); l.

l'indennità per spese di formazione professionale (art. 61); m.

il diritto al trattamento di lesioni dentarie.

Capitolo 3: Rapporti con terzi Sezione 1: Surrogazione

Art. 67


73

Principi

1 In caso di surrogazione dell'assicurazione militare si applicano gli articoli 72-75
LPGA74.

2 Nel caso di danno causato nell'ambito dell'attività di servizio di militari, personale
federale, persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile o persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile, è fatta salva, in deroga agli articoli 72-75 LPGA, la surrogazione di altri organi federali secondo le disposizioni
speciali.75

71

RS 830.1

72

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

73

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

74

RS 830.1

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

Legge federale

25

833.1


Art. 68

e 6976

Art. 70

Organi doppi

Se, nel caso di lesione di organi doppi, l'intero danno è a carico dell'assicurazione
militare giusta l'articolo 4 capoverso 3, quest'ultima subentra nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti, rispetto a un'assicurazione contro gli infortuni o un'assicurazione contro le malattie, per la lesione del secondo organo. È fatto salvo il disciplinamento sul regresso verso terzi di cui agli articoli 72-75 LPGA77.78 Sezione 2: Rapporto con altre assicurazioni

Art. 71


79

Coordinamento

1 Ove un'affezione concerne più assicurazioni sociali, la cura medica ospedaliera,
semiospedaliera e ambulatoria è a carico dell'assicurazione militare se questa, conformemente alle disposizioni della presente legge, è tenuta immediatamente a prestazioni a causa di una malattia o di un infortunio insorti durante un servizio assicurato (art. 3 cpv. 1).

2 La stessa norma è applicabile ai mezzi ausiliari e ai provvedimenti d'integrazione,
come anche al diritto alle indennità giornaliere nel caso di incapacità al lavoro.


Art. 72

a 7480

Art. 75


81

Assicurazione contro le malattie Nel caso di concorso di indennità giornaliere conformemente alla presente legge con
prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 199482 sull'assicurazione malattie, le indennità dell'assicurazione militare sono poziori.


Art. 76


83

Assicurazione contro gli infortuni Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa una frazione delle rendite, delle 76

Abrogati dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali.

77

RS 830.1

78

Nuovo testo del per. giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

79

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1) 80

Abrogati dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali.

81

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

82

RS 832.10

83

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione militare 26

833.1

indennità per menomazione dell'integrità e per grande invalidità, nonché - in deroga
all'articolo 65 lettera a LPGA84 - per spese funerarie corrispondente alla parte
dell'intero danno a suo carico. Tutte le altre prestazioni incombono esclusivamente
all'assicuratore tenuto direttamente a fornirle secondo la legislazione applicabile.


Art. 77


85

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità In caso di concorso di una rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi (art. 47) e di
una rendita AVS, non vi è, in deroga all'articolo 69 LPGA86, alcuna riduzione per
sovraindennizzo.


Art. 78

Assicurazione contro la disoccupazione Nel caso di concorso di prestazioni previste dalla presente legge e dalla legge federale sulla disoccupazione del 25 giugno 198287 sono per principio poziori quelle
dell'assicurazione militare. Resta riservato il computo dell'indennità giornaliera
dell'assicurazione contro la disoccupazione, secondo l'articolo 34 capoverso 2.


Art. 79


88

Previdenza professionale Le rendite per coniugi e per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti
giusta l'articolo 54 non possono esser computate qualora siano dovute prestazioni
conformemente alla legge federale del 25 giugno 198289 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Nel caso di concorso di prestazioni
previste dalla presente legge e dalla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, sono di principio
poziori quelle dell'assicurazione militare. Le rendite per coniugi e per orfani in caso
di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54 non possono essere
computate qualora siano dovute prestazioni conformemente alla legge federale del
25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità.


Art. 80

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni privata 1 Se l'assicurazione militare o un'assicurazione contro le malattie o gli infortuni privata ha versato indebitamente prestazioni a un assicurato sgravando a torto l'altro
assicuratore, quest'ultimo deve rimborsare l'importo di cui è stato sgravato, sino
però a concorrenza dei suoi obblighi contrattuali o legali.

2 Nel caso di responsabilità soltanto parziale dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni private, l'assicurazione sgravata a torto 84

RS 830.1

85

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1) 86

RS 830.1

87

RS 837.0

88

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1) 89

RS 831.40

Legge federale

27

833.1

deve rimborsare proporzionalmente le prestazioni di cura assunte interamente in
virtù di un contratto o della legge, sino però a concorrenza dei suoi obblighi contrattuali o legali.

3 Se le parti non possono accordarsi, l'assicurazione militare emana una decisione.

4 Il diritto alla ripetizione si prescrive entro cinque anni dal versamento delle prestazioni.

Capitolo 4:
Organizzazione, amministrazione, finanziamento e responsabilità
90

Art. 81

Organizzazione e amministrazione 1 L'assicurazione militare è gestita dall'Ufficio federale dell'assicurazione militare.

2 L'organizzazione e l'amministrazione dell'Ufficio federale dell'assicurazione militare sono disciplinate dalla legge del 19 settembre 197891 sull'organizzazione
dell'amministrazione.


Art. 82

Finanziamento

La Confederazione assume tutte le spese dell'assicurazione militare.

a92 Responsabilità per danni Le domande di risarcimento conformemente all'articolo 78 LPGA93 devono essere
fatte valere dinanzi all'assicurazione militare; quest'ultima statuisce mediante decisione.

90

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

91

[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1° 1530 n. II 1 1587 art. 1°, 1991 362, 1992 2 art. 1° 288 all. n. 2 510 581
appendice n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1° 5050 all. n. 1, 1996 546
all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la LF del 21 mar. 1997
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

92

Introdotto dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

93

RS 830.1

Assicurazione militare 28

833.1

Capitolo 5:
Disposizioni speciali relative alla procedura e all'amministrazione
della giustizia94

Sezione 1: Obbligo speciale di notificazione95

Art. 83

Obbligo di notificazione dell'avente diritto 1 Al momento della visita sanitaria di entrata, durante il servizio e alla fine del
medesimo, l'assicurato è tenuto a notificare al medico di truppa o del corso qualsiasi
affezione di cui ha conoscenza. Se la notificazione non può essere fatta al medico di
truppa o del corso, l'assicurato deve notificare l'affezione a un superiore, all'attenzione del medico di truppa o del corso. Se l'assicurato disattende tali obblighi senza
un motivo sufficiente, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità
preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio (art. 6).

2 Dopo il servizio, l'assicurato deve notificare ogni affezione connessa con il servizio a un medico, un dentista o un chiropratico. Fintanto che non ha ricevuto questa
notificazione, l'assicurazione militare non è tenuta ad entrare nel merito di una
domanda.

3 ...96

4 Le prestazioni possono essere ridotte in modo corrispondente nella misura in cui la
violazione intenzionale dell'obbligo di notificazione della persona che pretende prestazioni conformemente ai capoversi 1 e 2 come pure all'articolo 31 LPGA97 cagioni
spese supplementari all'assicurazione militare.98

Art. 84

Obbligo di notificazione del medico, dentista o chiropratico Il medico, il dentista o il chiropratico consultato è tenuto a notificare immediatamente il caso all'assicurazione militare, se entra in considerazione un rapporto tra
affezione e servizio militare. In particolare, deve notificare il caso quando lo esigono
il paziente o i congiunti di quest'ultimo. Se omette di adempiere a questo obbligo, il
medico, il dentista o il chiropratico risponde delle conseguenze.

94

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

95

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

96

Abrogato dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

97

RS 830.1

98

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Legge federale

29

833.1

Sezione 2: Particolarità relative alla procedura99

Art. 85

a 87100

Art. 86

Accertamento dei fatti Non appena ha avuto conoscenza di un evento assicurato, l'assicurazione militare
accerta i fatti d'ufficio.


Art. 87

Obbligo del richiedente di informare e di collaborare 1 Il richiedente oppure, se egli è impedito o minorenne, i suoi congiunti devono fornire, se sono interrogati, all'assicurazione militare, al medico curante e al perito
informazioni veritiere e complete e produrre i documenti necessari all'assicurazione
militare.

2 L'assicurazione militare non è tenuta ad entrare nel merito di notificazioni o di
domande, se il richiedente nega la collaborazione necessaria e che gli può essere
ragionevolmente chiesta, segnatamente se omette di notificare il caso ad altre assicurazioni sociali che entrano in considerazione.

3 Se il richiedente viola in modo inescusabile gli obblighi di notificare o di collaborare, l'assicurazione militare può, in base agli atti, ridurre le prestazioni o, nei casi
gravi, rifiutarle.

4 Con la concessione di un adeguato periodo di riflessione, il richiedente dev'essere
espressamente avvertito delle conseguenze giuridiche dei suoi atti.


Art. 88


101

Audizione di testimoni L'assicurazione militare può ordinare a terzi soggetti all'obbligo di notificare la
deposizione di una testimonianza formale e la produzione di documenti. Questo vale
anche se la persona che pretende prestazioni non ha dato l'autorizzazione di cui
all'articolo 28 capoverso 3 LPGA102.


Art. 89

a 92103 99

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

100 Abrogati dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

101 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

102

RS 830.1

103 Abrogati dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

Assicurazione militare 30

833.1


Art. 93


104

Perizia (art. 44 LPGA105) Se l'assicurazione militare e il richiedente o i suoi congiunti non possono accordarsi
sulla scelta del perito, l'assicurazione militare emana una decisione incidentale
impugnabile.


Art. 94

Provvedimenti provvisori L'assicurazione militare prende, sino alla fine dell'accertamento, i provvedimenti
necessari per il trattamento adeguato, l'osservazione e il controllo del richiedente. Al
riguardo, essa tiene adeguatamente conto dei desideri del richiedente, se necessario
dei suoi congiunti, come anche della proposta del medico curante.

a106 Trattamento di dati personali L'assicurazione militare può trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni
di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessita per adempiere i
compiti ad essa conferiti dalla presente legge, segnatamente per: a.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali; b.

calcolare e riscuotere i contributi assicurativi; c.

far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; d.

allestire statistiche.

Art. 94b107

Art. 95


108


a109 Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati
di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione
possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA110: 104 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

105

RS 830.1

106 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2765; FF 2000 205).

107 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2765; FF 2000 205). Abrogato dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

108 Abrogato dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

109 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2765; FF 2000 205).

110

RS 830.1

Legge federale

31

833.1

a.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32
capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; b.

alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno
1959111 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente
all'articolo 24 di tale legge; c.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del
9 ottobre 1992112 sulla statistica federale; d.

al Gruppo della sanità, qualora ne necessiti per adempiere i compiti della
commissione per la visita sanitaria; e.

ai medici di fiducia della protezione civile e del Corpo svizzero di aiuto
umanitario, qualora ne necessitino per valutare l'idoneità al servizio; f.

al Servizio medico dell'amministrazione generale della Confederazione e
all'Istituto di medicina aeronautica, qualora ne necessitino per accertamenti
relativi ad assicurati a titolo professionale (art. 1a cpv. 1 lett. b) o piloti
militari;

g.

alle organizzazioni d'assistenza ai militari e alle loro famiglie, qualora ne
necessitino per decidere in merito a domande di aiuto; h.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine; i.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
1.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare
o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia
relativa al diritto di famiglia o successorio, 3.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4.

ai tribunali militari, conformemente all'articolo 18 della procedura
penale militare del 23 marzo 1979113, 5.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della
legge federale dell'11 aprile 1889114 sulla esecuzione e sul fallimento, 6.

alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi
in materia fiscale.115 2 ...116

111

RS 661

112

RS 431.01

113

RS 322.1

114

RS 281.1

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

116 Abrogato dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Assicurazione militare 32

833.1

3 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19
della legge federale del 13 ottobre 1965117 sull'imposta preventiva.118 4 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati
dev'essere garantito.119 5 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati personali relativi ad affezioni comparse
durante il servizio possono eccezionalmente essere comunicati a terzi se è necessario
per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti
devono rimanere tutelati. 120 6 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a
terzi alle condizioni seguenti: 121 a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse
preponderante;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il
suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze
permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse
dell'assicurato.

7 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

8 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione
della persona interessata.

9 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale
può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare
dispendio di lavoro.

b122 Accesso al Sistema di gestione del personale dell'esercito L'assicurazione militare può accedere mediante procedura di richiamo ai dati del
Sistema di gestione del personale dell'esercito previsto nell'articolo 146 capoverso 3
della legge militare del 3 febbraio 1995123, necessari per l'adempimento dei compiti
legali, segnatamente per verificare il diritto alle prestazioni.

117

RS 642.21

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

122 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2765; FF 2000 205).

123

RS 510.10

Legge federale

33

833.1


Art. 96

a 103124 Sezione 3:125 Particolarità relative al contenzioso

Art. 104

Termine

In deroga all'articolo 60 capoverso 1 LPGA126, le decisioni su opposizione prese in
base alla presente legge sono impugnabili entro tre mesi con ricorso al competente
tribunale cantonale delle assicurazioni. Nel caso di decisioni incidentali, il termine
di ricorso è di dieci giorni.


Art. 105

Competenza in caso di domicilio all'estero Se il ricorrente è domiciliato all'estero, la competenza spetta, in deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA127, al tribunale delle assicurazioni del suo Cantone di origine o del Cantone nel quale ha avuto l'ultimo domicilio in Svizzera, oppure a
quello di un altro Cantone convenuto fra le parti.


Art. 106

Abrogato


Art. 107

Ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni Le decisioni dei tribunali arbitrali sono impugnabili, entro 30 giorni, con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 108

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

124 Abrogati dal n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

125 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

126

RS 830.1

127

RS 830.1

Assicurazione militare 34

833.1

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 109

Casi assicurativi pendenti I casi assicurativi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente
legge saranno trattati secondo il nuovo diritto nelle parti che non sono ancora state
riconosciute o che non sono ancora state oggetto di una decisione.


Art. 110

Campo di applicazione personale e temporale Se un'affezione non era assicurata secondo il diritto previgente, le conseguenze
postume e le ricadute non sono assicurate neppure secondo il nuovo diritto.


Art. 111

Rendite per coniugi e per orfani nel caso di prestazioni previdenziali
insufficienti

1 Il diritto a rendite per coniugi e per orfani secondo l'articolo 54 della presente legge insorge anche se il decesso dell'assicurato è avvenuto al massimo cinque anni
prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2 In tale caso, le prestazioni sono concesse retroattivamente sino a un anno al massimo prima dell'entrata in vigore della presente legge.


Art. 112

Rendite di invalidità secondo il diritto previgente 1 Le rendite di invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente
legge continuano a essere versate secondo il diritto vigente. È fatta salva la revisione
conformemente all'articolo 17 LPGA128.129 2 La conversione, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di una rendita d'invalidità in corso in una rendita di vecchiaia secondo l'articolo 47 è applicabile ai beneficiari di rendite che non hanno ancora compiuto 55 anni al momento
dell'entrata in vigore della presente legge.


Art. 113

Rendite per menomazione dell'integrità stabilite secondo
il diritto previgente

1 Le rendite per menomazione dell'integrità in corso al momento dell'entrata in
vigore della presente legge continuano ad essere versate secondo il diritto previgente. È fatta salva la revisione giusta l'articolo 50.

2 L'adeguamento secondo l'articolo 49 capoverso 4 non viene operato fintanto che
l'importo della rendita giusta il diritto previgente supera il corrispondente importo
secondo il nuovo diritto.

128

RS 830.1

129 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Legge federale

35

833.1


Art. 114

Rendite per superstiti secondo il diritto previgente Le rendite per superstiti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente
legge continuano ad essere versate secondo il diritto previgente.

a130 Casi assicurativi Gioventù+Sport I casi assicurativi in corso concernenti i partecipanti di Gioventù+Sport sono giudicati secondo la presente legge.


Art. 115

Soppressione della riduzione in caso di grave negligenza Nel caso di rendite d'invalidità o per superstiti ridotte in seguito ad una colpa
dell'assicurato che non è più presa in considerazione nella nuova legge, tale riduzione è soppressa a partire dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 116

Esenzione fiscale

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non possono gravare di un'imposta diretta
sul reddito e sulla sostanza le rendite di invalidità e per superstiti in corso al
momento dell'entrata in vigore della presente legge. Questa norma è parimenti applicabile alle rendite di invalidità convertite in rendite di vecchiaia giusta l'articolo 112
capoverso 2.


Art. 117

Impugnazione di decisioni Se il termine per l'impugnazione di decisioni dell'assicurazione militare non è
ancora trascorso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i termini e la
competenza sono retti dal diritto previgente.


Art. 118

Fondo per invalidi

Il fondo per invalidi è soppresso.

Sezione 3: Entrata in vigore Art. 119

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1994131 130

Introdotto dal n. II dell'O del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994
(RU 1994 1390 1391; FF 1993 IV 534).

131

DCF dell'11 nov. 1993 (RU 1994 3077)

Assicurazione militare 36

833.1

Allegato

Abrogazione e modificazione del diritto previgente 1. Legge federale del 20 settembre 1949132 sull'assicurazione militare Abrogata

...

...

...

5. Legge federale del 19 giugno 1959136 su l'assicurazione per

132

[RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245, 1968 580, 1971 1959, 1972 1069
art. 15 n.1, 1982 1676 all. n. 5 2184 art. 116, 1990 1882, 1991 362] 133

[CS 5 3; RU 1948 365, 1949 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2,
1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 241, 1968 74 n. I, III, 1970 46, 1972 1069
art. 15 n. 3, 1979 114 art. 72 lett. e, 1975 11, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n. 10
1412, 1992 288 all. n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5, 1994 1622
art. 22 cpv. 2]

134

RS 520.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

135

RS 741.01. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

136

RS 831.20. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

Legge federale

37

833.1

6. Legge federale del 25 giugno 1982137 sulla previdenza professionale

7. Legge federale del 20 marzo 1981138 sull'assicurazione contro gli
infortuni (LAINF)


Art. 103
cpv. 1 e 3
...

8. Legge federale del 25 giugno 1982139 sull'assicurazione contro

Art. 98

a

...

137

RS 831.40. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

138

RS 832.20. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

139

RS 837.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

Assicurazione militare 38

833.1