01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.08.2017
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16.07.2012 - 31.12.2012
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01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
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01.02.2004 - 30.06.2005
01.01.2004 - 31.01.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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01.01.2001 - 30.06.2001
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1

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981 (Stato 1° gennaio 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 19763, decreta: Titolo primo:4 Applicabilità della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori: a. diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); b. iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); c. procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a).

RU 1982 1676 1 [CS

1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 117 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2760; FF 2000 205).

3

FF 1976 III 155 4

Introdotto dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

5 RS

830.1

832.20

Assicurazione contro gli infortuni 2

832.20

Titolo primo a:6 Persone assicurate Capitolo 1: Assicurazione obbligatoria
a7 Assicurati 1 Sono assicurati d'obbligo, ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti.

2

Il Consiglio federale può estendere l'assicurazione obbligatoria alle persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Esso può esentare dall'obbligo segnatamente i familiari collaboranti nell'impresa, i dipendenti irregolari e le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20078 sullo Stato ospite.9


Art. 2

Territorialità 1 L'assicurazione non è interrotta se il lavoratore esegue all'estero, durante un periodo limitato, un'attività per conto di un datore di lavoro in Svizzera.

2

Non sono assicurati i lavoratori mandati in Svizzera per un periodo limitato da un datore di lavoro all'estero.

3

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni derogatorie, segnatamente per quanto concerne i dipendenti d'imprese di trasporto e delle amministrazioni pubbliche.


Art. 3

Inizio, fine e sospensione dell'assicurazione 1

L'assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore comincia o avrebbe dovuto cominciare l'attività in virtù dell'assunzione, in ogni caso però dal momento in cui egli s'avvia al lavoro.

2

Essa termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario.

3

L'assicuratore deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante accordo speciale, fino a 180 giorni.

4

L'assicurazione è sospesa quando l'assicurato soggiace all'assicurazione militare o ad un'assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni.

5

Il Consiglio federale disciplina le rimunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come salario, la forma ed il contenuto degli accordi di protrazione dell'assicurazione, come pure la continuazione dell'assicurazione in caso di disoccupazione.

6 Originario:

Titolo

1.

7

Originario: art. 1.

8 RS

192.12

9

Nuovo testo giusta il n. II 12 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 192.12).

LF

3

832.20

Capitolo 2: Assicurazione facoltativa

Art. 4

Facoltà di

assicurarsi

1

Possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell'impresa e non assicurati d'obbligo.

2

Sono esclusi dall'assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che occupano solo personale domestico.


Art. 5

Strutturazione 1 Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni completive sull'assicurazione facoltativa.

Ne regola segnatamente l'affiliazione, la dimissione, l'esclusione ed il calcolo dei premi.

Titolo secondo: Oggetto dell'assicurazione

Art. 6

In generale

1

Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali.

2

Il Consiglio federale può includere nell'assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio.

3

L'assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica (art. 10).


Art. 7

Infortuni professionali

1

Sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA10) di cui è vittima l'assicurato:11 a. nell'eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nell'interesse di quest'ultimo;

b. durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale.

10 RS

830.1

11 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 4

832.20

2

Sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno.

3

Il Consiglio federale può definire altrimenti l'infortunio professionale per settori dell'economia con particolari forme di gestione, segnatamente l'agricoltura ed il piccolo artigianato.


Art. 8

Infortuni non professionali 1

Sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPGA12) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali.13 2 Gli occupati a tempo parziale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali.


Art. 9

Malattie professionali

1

Sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA14) causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.15 Il Consiglio federale compila l'elenco di tali sostanze e lavori, come pure delle malattie provocate da quest'ultimi.

2

Sono considerate professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale.

3

Salvo diversa disposizione, la malattia professionale è assimilata all'infortunio professionale dalla sua insorgenza. Essa è considerata insorta quando l'interessato abbisogna per la prima volta di cura medica o è incapace di lavorare (art. 6 LPGA).16 Titolo terzo: Prestazioni assicurative Capitolo 1: Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese

Art. 10

Cura medica

1

L'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente:

12 RS

830.1

13 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

14 RS

830.1

15 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

16 Nuovo testo del per. giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LF

5

832.20

a. alla cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico;

b. ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista; c. alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera; d. alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico; e. ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione.

2

L'assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia e lo stabilimento di cura.

3

Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni d'obbligo a carico dell'assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all'estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto alle cure domiciliari e la loro entità.


Art. 11

Mezzi ausiliari

1

L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale. Il Consiglio federale ne compila l'elenco.

2

I mezzi ausiliari devono essere semplici ed adeguati. Sono dati in proprietà o in prestito.


Art. 12

Danni materiali

L'assicurato ha diritto al risarcimento dei danni causati da infortunio agli oggetti che sostituiscono una parte del corpo od una sua funzione. Le spese di sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie sono prese a carico solo se il pregiudizio fisico abbisogna di cure.


Art. 13

Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio 1

Sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio necessarie.

2

Il Consiglio federale può limitare il rimborso delle spese insorte all'estero.


Art. 14

Spese di trasporto della salma e funerarie 1

Sono rimborsate le spese necessarie al trasporto della salma fino al luogo di sepoltura. Il Consiglio federale può limitare il rimborso delle spese di trasporto all'estero.

2

Le spese di sepoltura sono rimborsate fino ad un importo pari a sette volte il guadagno giornaliero massimo assicurato.

Assicurazione contro gli infortuni 6

832.20

Capitolo 2: Prestazioni in contanti Sezione 1: Guadagno assicurato

Art. 15

1 Le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.

2

Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio.

3

Nel fissare l'importo massimo del guadagno assicurato conformemente all'articolo 18 LPGA17, il Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi sostitutivi.18 In tal ambito, esso veglia affinché, di regola, almeno il 92 per cento, ma al massimo il 96 per cento dei lavoratori assicurati siano coperti per il guadagno integrale. Esso emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari, segnatamente:

a. in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo; b. in caso di malattia professionale; c. qualora l'assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione; d. qualora l'assicurato sia occupato in modo irregolare.

Sezione 2: Indennità giornaliera

Art. 16

Diritto 1 Ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA19) in seguito a infortunio.20 2 Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

3

L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 195221 sulle indennità di perdita di guadagno.22

17 RS

830.1

18 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

19 RS

830.1

20 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

21 RS

834.1

22 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429 1437; FF 2202 6713, 2003 1014 2529).

LF

7

832.20


Art. 17

Ammontare 1 In caso d'incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA23), l'indennità giornaliera è pari all'80 per cento del guadagno assicurato.24 Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.

2

...25

3

Per il calcolo delle indennità giornaliere, il Consiglio federale allestisce tabelle vincolanti.

Sezione 3: Rendita d'invalidità

Art. 18


26

Invalidità

1

L'assicurato invalido (art. 8 LPGA27) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità.28 2 Il Consiglio federale disciplina la determinazione del grado d'invalidità in casi speciali. Ha la facoltà di derogare dall'articolo 16 LPGA.


Art. 19

Inizio e fine del diritto 1

Il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita. ... .29 2 Il diritto si estingue con l'assegnazione di un'indennità unica complessiva, con il riscatto della rendita o con la morte dell'assicurato. ... .30 3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sulla nascita del diritto alla rendita qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato, ma la decisione dell'AI circa la reintegrazione professionale sia presa solo più tardi.

23 RS

830.1

24 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

25 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

26 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

27 RS

830.1

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

29 Per. abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

30 Per. abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 8

832.20


Art. 20

Ammontare 1 In caso d'invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80 per cento del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale.

2

All'assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde, in deroga all'articolo 69 LPGA31, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all'importo previsto per l'invalidità totale o parziale.32 La rendita complementare è fissata quando dette rendite concorrono per la prima volta e adeguata solo in caso di eventuale modifica delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

3

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente circa il calcolo delle rendite complementari in casi speciali.


Art. 21

Cura medica dopo la determinazione della rendita 1

Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario: a. è affetto da malattia professionale; b. soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione; c. abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno;

d. è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento.

2

L'assicuratore può ordinare il ripristino della cura medica. ... .33 3

In caso di ricadute e di postumi tardivi o se l'assicuratore ordina il ripristino della cura medica, il beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese (art. 10 a 13). Il beneficiario della rendita, se subisce durante questo periodo una perdita di guadagno, ha diritto all'indennità giornaliera calcolata in base all'ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica.


Art. 22


34

Revisione della rendita In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA35, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

31 RS

830.1

32 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

33 Per. abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

34 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

35 RS

830.1

LF

9

832.20


Art. 23

Indennità unica in capitale 1

Se dalla natura dell'infortunio e dal contegno dell'assicurato si può arguire che egli riacquisterà la capacità di guadagno mercé l'assegnazione di un'indennità unica, cessano le prestazioni effettuate fino allora e l'assicurato riceve tale indennità, pari al massimo a tre volte il guadagno annuo assicurato.

2

Eccezionalmente può essere erogata un'indennità unica oltre alla rendita ridotta.

Sezione 4: Indennità per menomazione dell'integrità

Art. 24

Diritto 1 L'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.36 2 L'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita.


Art. 25

Ammontare 1 L'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità.

Sezione 5: Assegno per grandi invalidi

Art. 26

Diritto 1 In caso di grande invalidità (art. 9 LPGA37), l'assicurato ha diritto all'assegno per grandi invalidi.38 2

...39

36 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).

37 RS

830.1

38 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

39 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 10

832.20


Art. 27

Ammontare L'assegno è fissato secondo il grado della grande invalidità. Il suo ammontare mensile è pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato. Alla revisione dell'assegno (art. 17 LPGA40) si applica per analogia l'articolo 22.41 Sezione 6: Rendite per i superstiti

Art. 28

In generale

Il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a rendite per i superstiti se l'assicurato muore in seguito ad infortunio.


Art. 29

Diritto del coniuge superstite 1

Il coniuge superstite ha diritto alla rendita o all'indennità unica.

2

Se il matrimonio è stato contratto dopo l'infortunio, il diritto alla rendita sussiste se il matrimonio venne pubblicato prima dell'infortunio stesso o se al momento della morte durava da almeno due anni.

3

Il coniuge superstite ha diritto alla rendita se alla morte dell'altro coniuge ha figli propri o vive in comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte di costui ovvero se è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi. La vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto 45 anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha diritto all'indennità unica.

4

Il coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo se la vittima dell'infortunio era tenuta a versargli la pensione alimentare.

5

La rendita o l'indennità unica può essere ridotta o rifiutata, in deroga all'articolo 21 capoverso 2 LPGA42, al coniuge superstite che abbia gravemente trascurato i suoi obblighi nei confronti dei figli.43 6 Il diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte dell'assicurato o qualora il coniuge superstite diventi invalido per almeno due terzi. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la morte dell'avente diritto o col riscatto della rendita. ... .44 40 RS

830.1

41 Nuovo testo del per. giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

42 RS

830.1

43 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

44 Per. abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

LF

11

832.20


Art. 30

Diritto dei

figli

1

I figli dell'assicurato defunto hanno diritto alla rendita per orfani. Se hanno perso uno dei genitori, spetta loro la rendita semplice; hanno diritto alla rendita doppia se ambedue i genitori sono morti, se il genitore superstite muore in seguito o se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti dell'assicurato defunto.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate circa il diritto alla rendita degli affiliati e per i casi in cui l'assicurato defunto era tenuto a versare una pensione alimentare.

3

Il diritto alla rendita decorre dal mese successivo a quello della morte dell'assicurato o del genitore superstite. Esso si estingue al compimento del 18.mo anno d'età, con la morte dell'orfano o col riscatto della rendita.45 Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino al compimento del 25.mo anno d'età. ... .46


Art. 31

Ammontare delle rendite 1

Le rendite per i superstiti ammontano, rispetto al guadagno assicurato, al: 40 per cento per le vedove ed i vedovi, 15 per cento per gli orfani di padre o di madre, 25 per cento per gli orfani di padre e di madre, 70 per cento al massimo e complessivamente in caso di più superstiti.

2

La rendita per superstite al coniuge divorziato è pari al 20 per cento del guadagno assicurato, ma al massimo all'importo della pensione alimentare.

3

Le rendite sono proporzionalmente ridotte se, per il coniuge superstite e per i figli, superano il 70 per cento o, insieme con la rendita al coniuge divorziato47, il 90 per cento del guadagno assicurato. L'estinzione della rendita di uno di questi superstiti profitta agli altri proporzionalmente fino all'ammontare massimo loro spettante48.

4

Se i superstiti hanno diritto a rendite AVS o AI, spetta loro in comune una rendita complementare pari, in deroga all'articolo 69 LPGA49, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e le rendite AVS o AI, ma al massimo all'ammontare previsto nel capoverso 1.50 La rendita complementare del coniuge divorziato corrisponde alla differenza tra l'importo della pensione alimentare e la rendita AVS, ma al massimo all'ammontare previsto al capoverso 2. La rendita complementare è fissata al momento in cui le dette rendite concorrono per la prima volta ed è adegua45

Nuovo testo della frase giusta il n. II 6 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

46 Per. abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

47

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

48

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

49 RS

830.1

50 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 12

832.20

ta solo in funzione di eventuali modifiche inerenti alla cerchia degli aventi diritto a rendite AVS o AI.

5

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente sul calcolo delle rendite complementari, nonché delle rendite doppie per orfani quando ambedue i genitori erano assicurati.


Art. 32

Ammontare dell'indennità unica L'indennità unica alla vedova o alla moglie divorziata è pari: a. all'ammontare annuo semplice della rendita, se il matrimonio è durato meno di un anno;

b. al triplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato almeno un anno, ma meno di cinque;

c. al quintuplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato più di cinque anni.


Art. 33

Rinascita del diritto alla rendita del coniuge superstite Se il diritto del coniuge superstite si estingue per nuove nozze e se queste sono dichiarate sciolte o nulle meno di dieci anni dalla loro conclusione, il diritto alla rendita rinasce il mese successivo.

Sezione 7: Adeguamento delle rendite al rincaro

Art. 34

1 Indennità di rincaro sono versate ai beneficiari di rendite d'invalidità e per superstiti. Esse fanno parte integrante della rendita.

2

Il Consiglio federale fissa le indennità in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Le rendite sono adeguate al rincaro nello stesso momento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.51 Sezione 8: Riscatto delle rendite

Art. 35

1 L'assicuratore può ognora riscattare la rendita d'invalidità o per i superstiti al suo valore attuale, se l'ammontare mensile è inferiore alla metà dell'ammontare massimo del guadagno giornaliero assicurato. Le rendite per i superstiti sono computate complessivamente. Negli altri casi, il riscatto è lecito solo previo accordo dell'avente diritto e se esso si giustifica a lungo termine nel suo interesse manifesto.

51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991 (RU 1992 1327 1328; FF 1991 I 181).

LF

13

832.20

2

Il riscatto estingue i diritti derivanti dall'infortunio. Tuttavia se l'invalidità causata dall'infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, l'assicurato può pretendere una rendita d'invalidità corrispondente a questo aumento. Il riscatto della rendita d'invalidità non ha effetto alcuno sul diritto alla rendita per i superstiti.

Capitolo 3:

Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari52

Art. 36

Concorso di diverse cause di sinistri53 1

Le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio.

2

Le rendite d'invalidità, le indennità per menomazione all'integrità e le rendite per i superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio. Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno.

...54


Art. 37

Colpa dell'assicurato 1

Se l'assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte, non vi è diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie.

2

In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA55, se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.56 3

Le prestazioni in contanti, in deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i supersti52 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

53 Introdotto dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

54 Abrogata dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

55 RS

830.1

56 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 14

832.20

ti possono essere ridotte, in deroga all'articolo 21 capoverso 2 LPGA, al massimo della metà.57

Art. 38


58

...59


Art. 39


60

Pericoli straordinari e atti temerari Il Consiglio federale può designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali. Può ordinare il rifiuto e la riduzione in deroga all'articolo 21 capoversi 1-3 LPGA61.

...62


Art. 40


63

...64


Art. 41


65

57 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

58 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

59 Abrogata dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

60 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

61 RS

830.1

62 Abrogata dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

63 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

64 Abrogata dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

65 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

LF

15

832.20


Art. 42


66

Entità del regresso

In caso di regresso secondo gli articoli 72-75 LPGA67, l'articolo 73 capoverso 2 LPGA è applicabile anche se la riduzione ha luogo in virtù dell'articolo 37 capoversi 2 e 3 oppure dell'articolo 39 della presente legge, a condizione che la riduzione sia stata motivata dal fatto che l'assicurato ha provocato il danno per propria colpa.


Art. 43

e 4468 Capitolo 4:69 Determinazione e concessione delle prestazioni Sezione 1: Constatazione dell'infortunio

Art. 45

Notifica dell'infortunio

1

Il lavoratore assicurato deve notificare tempestivamente al datore di lavoro o all'assicuratore l'infortunio comportante cura medica o incapacità lavorativa. S'egli muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.

2

Il datore di lavoro deve avvisare tempestivamente l'assicuratore appena è a conoscenza dell'infortunio che, occorso a un assicurato della sua impresa, comporti una cura medica, un'incapacità lavorativa (art. 6 LPGA70) o la morte.71 3

L'assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente deve notificare tempestivamente all'assicuratore l'infortunio comportante cura medica o incapacità lavorativa. S'egli muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.


Art. 46

Notifica tardiva

dell'infortunio

1

Il ritardo ingiustificato nella notifica dell'infortunio da parte dell'assicurato, o dei suoi superstiti, può determinare la privazione della metà al massimo delle prestazioni in contanti per il periodo precedente la notifica stessa, ove risultino considerevoli complicazioni per l'assicuratore.

2

L'assicuratore può dimezzare qualsiasi prestazione se, per ingiustificato ritardo dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'infortunio o il decesso non gli è stato notificato entro tre mesi; egli può rifiutarla se, intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica falsa.

66 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

67 RS

830.1

68 Abrogati dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

69 Originario:

Cap.

5.

70 RS

830.1

71 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 16

832.20

3

Il datore di lavoro può essere reso responsabile dall'assicuratore delle conseguenze pecuniarie inerenti all'ingiustificata inosservanza del suo obbligo di notifica.


Art. 47


72

Autopsia

Il Consiglio federale determina le condizioni alle quali l'assicuratore può ordinare, in caso di decesso, l'autopsia o altre misure analoghe. L'autopsia non può essere ordinata se i congiunti prossimi vi si oppongono o se essa contrasta con una dichiarazione del defunto.

Sezione 2: Effettuazione delle prestazioni

Art. 48

Cura adeguata

1

L'assicuratore può ordinare le misure necessarie alla cura adeguata dell'assicurato, tenendo equamente conto degli interessi di quest'ultimo e dei suoi congiunti.

2

...73


Art. 49


74

Versamento delle indennità giornaliere Gli assicuratori possono incaricare del pagamento il datore di lavoro.


Art. 50


75

Compensazione

I crediti in conformità della presente legge e quelli in restituzione di rendite e d'indennità giornaliere dell'AVS/AI, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie e di prestazioni complementari all'AVS/AI possono essere compensati con prestazioni esigibili.

...76


Art. 51

e 5277 72 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

73 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

74 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

75 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

76 Abrogata dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

77 Abrogati dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

LF

17

832.20

Titolo quarto: Diritto sanitario e tariffe Capitolo 1: Personale sanitario e stabilimenti di cura

Art. 53

Attitudine 1 Ai sensi della presente legge sono considerati medici, dentisti e farmacisti le persone in possesso del diploma federale. Sono loro parificate le persone che, in base a un certificato scientifico di capacità, sono state autorizzate da un Cantone a esercitare in qualità di medico o dentista. I medici con diploma federale autorizzati dal Cantone a gestire una farmacia privata sono parificati, nei limiti di questa autorizzazione, ai farmacisti diplomati federali. Le persone autorizzate da un Cantone a esercitare la chiropratica in virtù di un certificato di capacità ottenuto in seguito a una speciale formazione professionale e riconosciuto dal Consiglio federale possono, nei limiti di questa autorizzazione, praticare per l'assicurazione contro gli infortuni.

2

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni gli stabilimenti e le case di cura, come pure il personale paramedico ed i laboratori possono praticare a titolo indipendente nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni.


Art. 54

Economicità del trattamento Chi pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e fornisce medicamenti, ordina o effettua trattamenti o analisi.

a78 Obbligo di informare del fornitore di prestazioni Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'assicurato una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio del rimborso e l'economicità della prestazione.


Art. 55

Esclusione Se, per motivi gravi, un assicuratore vuol negare o non vuol più concedere ad una persona esercitante una professione sanitaria, ad un laboratorio, a uno stabilimento o a una casa di cura, il diritto di curare gli assicurati, prescrivere e fornire loro medicamenti, ordinare o effettuare trattamenti o analisi, il tribunale arbitrale (art. 57) ne decide l'esclusione e la durata della stessa.

78 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2760; FF 2000 205).

Assicurazione contro gli infortuni 18

832.20

Capitolo 2: Collaborazione e tariffe

Art. 56

1 Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con gli stabilimenti e con le case di cura, al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe. Essi possono affidare la cura degli assicurati esclusivamente ai convenzionati. L'adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste.79 2 Il Consiglio federale promuove il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altre branche delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Esso disciplina il rimborso dovuto agli assicurati degenti in uno stabilimento di cura, cui non è applicabile l'accordo tariffale.

3

In mancanza di convenzione, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti.

4

Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati contro gli infortuni.

Capitolo 3: Contestazioni

Art. 57

1 Il tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni tra assicuratori, d'un lato, e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, stabilimenti e case di cura, d'altro lato.

2

Competente è il tribunale del Cantone in cui si trova l'installazione permanente di tali persone o stabilimenti.

3

I Cantoni designano il tribunale arbitrale e regolano la procedura. Per quanto il caso non sia già stato sottoposto ad un organo di conciliazione previsto per convenzione, il tribunale arbitrale non può essere adito senza previa procedura di conciliazione. Il tribunale arbitrale è composto di un presidente neutro e di una rappresentanza paritetica delle parti.

4

Le sentenze, con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici, vanno notificate alle parti per iscritto.

5

Contro le sentenze del tribunale arbitrale può essere interposto ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 200580 sul Tribunale federale.81 79

Vedi ora l'art. 1 dell'O del 17 set. 1986 sulle tariffe degli stabilimenti e delle case di cura nell'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.206.2).

80 RS

173.110

81 Introdotto dal n. 111 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

LF

19

832.20

Titolo quinto: Organizzazione Capitolo 1: Assicuratori Sezione 1: In generale

Art. 58

Categorie di assicuratori L'assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le categorie d'assicurati, dall'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o da altri assicuratori autorizzati e dalla cassa suppletiva da loro amministrata.


Art. 59

Base del rapporto assicurativo 1

Il rapporto assicurativo con l'INSAI è fondato sulla legge per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria e, per l'assicurazione facoltativa, su convenzione. Il datore di lavoro deve notificare all'INSAI, entro 14 giorni, l'apertura o la cessazione dell'esercizio di un'azienda i cui lavoratori sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

2

Il rapporto assicurativo con gli altri assicuratori è fondato sul contratto tra il datore di lavoro, od i lavoratori indipendenti, e l'assicuratore oppure sull'appartenenza ad una cassa in virtù del rapporto di lavoro.

3

Se il lavoratore sottostante all'assicurazione obbligatoria non è assicurato al momento dell'infortunio, le prestazioni assicurative legali gli sono versate dalla cassa suppletiva.


Art. 60

Consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori Gli assicuratori devono consultare le organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori in merito alla determinazione delle tariffe dei premi e alla relativa ripartizione in classi e gradi.

a82 Numero d'assicurato dell'AVS Per adempiere i loro compiti legali, l'INSAI e gli assicuratori registrati secondo l'articolo 68 capoverso 2, nonché altri partecipanti all'esecuzione della presente legge, sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194683 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

82 Introdotto dal n. 12 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

83 RS

831.10

Assicurazione contro gli infortuni 20

832.20

Sezione 2: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni


Art. 61

Statuto giuridico

1

L'INSAI è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica. La sua sede è a Lucerna.

2

Esso pratica l'assicurazione secondo il principio della mutualità.

3

Esso soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale (art. 76 LPGA84).85 I suoi regolamenti organici, le relazioni ed i conti annui devono essere approvati dal Consiglio federale.


Art. 62

Organi Gli organi dell'INSAI sono: il consiglio d'amministrazione e le sue commissioni,

- la

direzione,

- le

agenzie.


Art. 63

Consiglio d'amministrazione

1

Il consiglio d'amministrazione si compone di 40 membri, segnatamente: 16 rappresentanti dei lavoratori assicurati all'INSAI,

- 16 rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati all'INSAI,

8 rappresentanti della Confederazione.

2

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione per un periodo di sei anni. Esso tiene conto delle diverse regioni del Paese e delle categorie professionali; i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro sono nominati previa consultazione delle rispettive organizzazioni. L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 200086 sul personale federale (LPers) si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.87 3 Il consiglio d'amministrazione provvede alla propria costituzione e nomina le proprie commissioni.

84 RS

830.1

85 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

86 RS

172.220.1

87 Per. introdotto dal n. I 5 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297 300; FF 2002 6688 6705).

LF

21

832.20

4

Esso deve segnatamente: a. emanare i regolamenti organici dell'INSAI e quelli relativi allo statuto e alla retribuzione del personale; b. presentare proposte al Consiglio federale sulla composizione e la nomina della direzione88;

c. approvare le basi contabili; d. costituire le riserve e le dotazioni supplementari; e. stabilire il preventivo annuo delle spese amministrative e dei costi per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; f.

esaminare ed approvare i rapporti ed i conti annui; g. determinare le tariffe dei premi; h. ...89; i. vigilare sull'esercizio

dell'INSAI.

5

Le altre attribuzioni del consiglio d'amministrazione sono stabilite dal regolamento organico dell'INSAI.


Art. 64

Direzione 1 La direzione è nominata dal Consiglio federale, per sei anni, su proposta non vincolante del consiglio d'amministrazione; il periodo amministrativo inizia tre anni dopo quello del consiglio d'amministrazione90.

2

La direzione dirige e amministra l'INSAI e lo rappresenta verso i terzi.

3

L'articolo 6a capoversi 1-5 della LPers91 sul personale federale si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali.92

Art. 65

Agenzie L'INSAI apre agenzie nelle diverse regioni del Paese.


Art. 66

Campo d'attività

1

Sono assicurati d'obbligo all'INSAI i lavoratori delle aziende ed amministrazioni seguenti:

88

Introdotta dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

89

Abrogata dal n. 38 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

90

Introdotta dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

91 RS

172.220.1

92 Introdotto dal n. I 5 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297 300; FF 2002 6688 6705).

Assicurazione contro gli infortuni 22

832.20

a. aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 196493 sul lavoro (LL); b. aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; c. aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; d. aziende forestali;

e. aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; f. aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); g. aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti;

h. aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; i.

macelli con installazioni meccaniche; k. aziende per la fabbricazione di bevande; l.

aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; m. aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l;

n. laboratori d'apprendistato e protetti; o. aziende di lavoro temporaneo; p. amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; q. servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m.

2

Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori:

a. di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obligatoria;

b. di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1;

c. di aziende miste; d. alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso94 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda.

93

RS 822.11

94

RU 1982 2096

LF

23

832.20

3

Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione.

4

L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera.


Art. 67


95

Gestione dell'assicurazione militare 1

Se, in virtù dell'articolo 81 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 199296 sull'assicurazione militare (LAM), il Consiglio federale gli trasferisce la gestione dell'assicurazione militare, l'INSAI gestisce l'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica con contabilità separata.

2

L'INSAI organizza l'assicurazione militare in modo ch'essa possa eseguire i suoi compiti conformemente alla LAM e sia garantito l'allestimento di rapporti annuali e di statistiche secondo l'articolo 77 LPGA97.

Sezione 3: Altri assicuratori

Art. 68

Categorie e iscrizione nel registro 1

Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell'INSAI, devono, a norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da: a.98 imprese di assicurazione private sottoposte alla legge del 17 dicembre 200499 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); b. casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni; c.100 casse malati ai sensi della legge federale del 18 marzo 1994101 sull'assicurazione malattie.

95 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Nuovo testo giusta in n. I 2 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881 2883; FF 2004 2493).

96 RS

833.1

97 RS

830.1

98 Nuvo testo giusta in n. II 5 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

99 RS

961.01

100 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1).

101 RS 832.10

Assicurazione contro gli infortuni 24

832.20

2

Gli assicuratori che intendono partecipare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni devono iscriversi in un registro tenuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica102. Questo registro è pubblico.103


Art. 69

Scelta dell'assicuratore

Il datore di lavoro provvede affinché i suoi lavoratori siano assicurati presso uno degli assicuratori ai sensi dell'articolo 68. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla scelta dell'assicuratore.


Art. 70

Campo d'attività

1

Gli assicuratori devono almeno concedere agli assicurati d'obbligo e a titolo facoltativo la protezione assicurativa prevista dalla presente legge.

2

Le casse malati possono praticare l'assicurazione per la cura medica, ivi compresi i danni materiali, le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio, come pure l'assicurazione per l'indennità giornaliera. Esse devono accordarsi, con l'assicuratore tenuto alle altre prestazioni, in merito alla reciproca cooperazione.104

Art. 71


105

Esenzione fiscale limitata In deroga all'articolo 80 capoverso 1 LPGA106, gli assicuratori sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali unicamente per gli importi destinati alle riserve tecniche, in quanto quest'ultime servano esclusivamente a garantire i diritti derivanti dalla presente legge.

Sezione 4: Cassa suppletiva

Art. 72

Istituzione 1 Gli assicuratori ai sensi dell'articolo 68 istituiscono in forma di fondazione la cassa suppletiva. Il consiglio di fondazione è composto pariteticamente di rappresentanti degli assicuratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'atto di fondazione ed i regolamenti vanno approvati dal Consiglio federale.

2

Questi assicuratori devono versare alla cassa suppletiva una parte dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni. Questa parte è calcolata in modo che detta 102 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

103 Vedi anche l'art. 2 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni [RU 1982 1724].

104 Vedi anche l'art. 2 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni [RU 1982 1724].

105 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

106 RS

830.1

LF

25

832.20

cassa possa finanziare tutte le spese non coperte da introiti diretti e costituire adeguate riserve per le prestazioni di lunga durata.

3

Se gli assicuratori non istituiscono la cassa suppletiva, il Consiglio federale provvede in merito. Esso emana le dovute prescrizioni se gli assicuratori non possono intendersi in merito alla gestione della stessa.107


Art. 73

Campo d'attività

1

La cassa suppletiva versa le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati, la cui assicurazione esula dalle competenze dell'INSAI, e non assicurati dal datore di lavoro. Essa riscuote i premi sostitutivi dal datore di lavoro negligente (art. 95).

Essa sopporta inoltre le spese delle prestazioni legali degli assicuratori ai sensi dell'articolo 68, divenuti insolvibili.

2

La cassa suppletiva può attribuire ad un assicuratore i datori di lavoro che, nonostante diffida, non hanno assicurato i loro dipendenti.

2bis

Il capoverso 2 non è applicabile ai datori di lavoro che occupano esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità secondo l'articolo 14 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946108 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.109 3 Il Consiglio federale può pure conferire alla cassa suppletiva compiti non rientranti nell'ambito d'attività degli altri assicuratori.


Art. 74


110

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 75


111
Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche 1

Entro un termine fissato dal Consiglio federale, i Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni ed altre corporazioni di diritto pubblico possono scegliere, per il loro personale non già assicurato all'INSAI, tra quest'ultimo e un assicuratore ai sensi dell'articolo 68.

2

Le amministrazioni e le aziende formanti un'entità unica sono assicurate presso lo stesso assicuratore.

107 Vedi anche l'art. 4 dell'O del 20 set. 1982 [RU 1982 1724].

108 RS

831.10

109 Introdotto dal n. 7 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 822.41).

110 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

111 Vedi anche l'art. 3 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni [RU 1982 1724].

Assicurazione contro gli infortuni 26

832.20


Art. 76

Cambiamento d'assicuratore

1

Alla fine di ogni quinquennio, il Consiglio federale esamina di moto proprio, o previa comune richiesta delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e sentiti gli assicuratori fino allora competenti, se sia opportuno modificare l'attribuzione di determinate categorie di aziende o professionali all'INSAI o agli altri assicuratori ai sensi dell'articolo 68.

2

La nuova attribuzione ha effetto al più presto due anni dopo l'entrata in vigore della relativa ordinanza del Consiglio federale o della modifica legislativa.


Art. 77

Obbligo degli assicuratori di effettuare le prestazioni 1

In caso d'infortuni, le prestazioni sono effettuate dall'assicuratore presso il quale il lavoratore era assicurato al momento dell'evento infortunistico. In caso di malattie professionali, le prestazioni sono dovute dall'assicuratore presso cui il lavoratore era assicurato al momento in cui la sua salute fu da ultimo messa in pericolo da sostanze nocive o determinati lavori o dall'esercizio dell'attività professionale.

2

In caso d'infortunio non professionale, le prestazioni sono effettuate dall'assicuratore presso il quale l'infortunato era da ultimo assicurato anche contro gl'infortuni professionali.

3

Il Consiglio federale regola l'obbligo di effettuare le prestazioni e la cooperazione degli assicuratori:

a. nei casi di assicurati alle dipendenze di diversi datori di lavoro; b. in caso di reiterato infortunio, segnatamente per la perdita di organi geminati o altre modifiche del grado d'invalidità; c. in caso di morte di ambedue i genitori; d. ove la causa della malattia professionale si sia manifestata in più aziende vincolate ad assicuratori differenti.


Art. 78


112


a113 Contestazioni L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori.

112 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

113 Introdotto dal. n. 21 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

LF

27

832.20

Capitolo 2: Vigilanza

Art. 79

Compiti della Confederazione 1

Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA114) provvedono all'applicazione uniforme della legge. A tale scopo possono esigere informazioni dagli assicuratori. Esse prendono le misure adeguate in caso di manchevolezze e curano segnatamente l'allestimento di statistiche uniformi, in particolare per il calcolo delle basi attuariali e dei premi, come pure in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.115 2 In caso di grave infrazione alle prescrizioni legali, gli assicuratori ai sensi dell'articolo 68 possono essere esclusi dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

3

La cassa suppletiva è inoltre sottoposta alla vigilanza della Confederazione (art. 84 Codice civile svizzero116).

4

Sono riservate le disposizioni speciali sulla vigilanza degli assicuratori.


Art. 80

Compiti dei Cantoni

I Cantoni informano i datori di lavoro in merito al loro obbligo assicurativo e ne sorvegliano l'adempimento. Essi possono obbligare le loro casse di compensazione AVS a collaborare a tale sorveglianza.

Titolo sesto: Prevenzione degli infortuni Capitolo 1: Prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 81

1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera.117 2

Il Consiglio federale può limitare o escludere l'applicazione di dette prescrizioni per determinate categorie di aziende e di lavoratori.

114 RS

830.1

115 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

116 RS 210

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3136 3137; FF 1993 I 609).

Assicurazione contro gli infortuni 28

832.20

Sezione 2: Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Art. 82

In generale

1

Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

2

Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.

3

I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.


Art. 83

Prescrizioni esecutive

1

Sentite le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori direttamente interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulle misure tecniche, mediche e altre, atte a prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali nelle aziende. Esso determina chi debba sopperire alle spese.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla cooperazione di medici del lavoro e di altri specialisti della sicurezza del lavoro nelle aziende.


Art. 84

Competenze degli organi esecutivi 1

Gli organi esecutivi, dopo aver sentito il datore di lavoro e gli assicurati direttamente interessati, possono ordinare determinate misure per prevenire infortuni e malattie professionali. Il datore di lavoro deve lasciar loro libero accesso a tutti i locali e posti di lavoro dell'azienda e consentir loro verifiche in loco e prelievi di campioni.

2

Gli organi esecutivi possono escludere gli assicurati particolarmente esposti ad infortuni professionali o malattie professionali da lavori che li mettano in pericolo. Il Consiglio federale definisce il risarcimento agli assicurati i quali, per l'esclusione dalla precedente attività, subiscono un notevole pregiudizio quanto alle possibilità di promozione e non hanno diritto ad altre prestazioni assicurative.

Sezione 3: Esecuzione

Art. 85

Competenza e coordinamento 1

Gli organi esecutivi della LL118 e l'INSAI applicano le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. Il Consiglio federale regola la competenza e la collaborazione degli organi esecutivi. Esso tiene conto

118 RS 822.11

LF

29

832.20

delle singole possibilità materiali e tecniche e delle singole disponibilità di personale.

2

Il Consiglio federale nomina una commissione di coordinamento composta di nove a undici membri ed elegge alla presidenza un rappresentante dell'INSAI. La commissione conta un pari numero di rappresentanti degli assicuratori e degli organi esecutivi della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.119 3 La commissione di coordinamento delimita i singoli campi d'esecuzione, per quanto il Consiglio federale non abbia disposto in merito; essa provvede all'applicazione uniforme delle prescrizioni preventive nelle aziende. Può inoltre proporre al Consiglio federale di emanare tali prescrizioni e autorizzare l'INSAI a stipulare con organizzazioni qualificate contratti inerenti a determinati compiti esecutivi nel campo della prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.

4

Le decisioni della commissione di coordinamento vincolano gli assicuratori e gli organi d'esecuzione della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.

5

La vigilanza sull'attività della commissione di coordinamento spetta al Consiglio federale (art. 76 LPGA120).121

Art. 86

Coazione amministrativa

1

I Cantoni si accordano reciprocamente assistenza per l'esecuzione delle decisioni cresciute in giudicato e delle misure indifferibili degli organi esecutivi.

2

Se l'inosservanza di prescrizioni di sicurezza mette seriamente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori, la competente autorità cantonale vieta l'uso di locali o d'impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiude l'azienda fino al ripristino della sicurezza prescritta; essa può disporre il sequestro di sostanze ed oggetti.

Sezione 4: Premio supplementare

Art. 87

1 Il Consiglio federale, su proposta della commissione di coordinamento, fissa un premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. Sentita la commissione di coordinamento, esso può esonerarne totalmente o parzialmente determinate categorie di aziende.

2

Detto premio è prelevato dagli assicuratori e amministrato dall'INSAI, che tiene a tale scopo un conto separato; quest'ultimo è soggetto all'approvazione del Consiglio federale.

119 Vedi anche l'art. 5 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni [RU 1982 1724].

120 RS

830.1

121 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 30

832.20

3

Il premio supplementare serve a coprire le spese risultanti dalla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali attuata dagli organi esecutivi. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali

Art. 88

Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali 1

L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.

2

Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.

3

Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.

Titolo settimo: Finanziamento Capitolo 1: Basi contabili e sistema di finanziamento

Art. 89

Basi e classificazione dei conti 1

Per l'attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni devono essere applicate basi contabili uniformi. Il Consiglio federale emana direttive.

2

Gli assicuratori tengono un conto distinto per: a. l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali;

b. l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali; c. l'assicurazione facoltativa (art. 4 e 5).

3

Ciascuna di queste branche deve poter provvedere al proprio finanziamento.

4

L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.


Art. 90

Sistema di finanziamento 1

Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura e le altre prestazioni assicurative di breve durata, gli assicuratori applicano il sistema di ripartizione delle spese.

Devono essere costituite adeguate dotazioni supplementari per tutte le spese che deriveranno dagli infortuni già occorsi.

2

Per finanziare le rendite d'invalidità e per i superstiti, gli assicuratori adottano il sistema di ripartizione dei capitali di copertura, badando che quest'ultimi bastino a soddisfare tutti i diritti alle rendite che nasceranno ancora per gli infortuni già occorsi.

LF

31

832.20

3

Le indennità di rincaro sono finanziate con le eccedenze d'interesse e, per quanto queste non bastino, secondo il sistema di ripartizione delle spese.

4

Devono essere costituite riserve per compensare le fluttuazioni dei risultati dell'esercizio. Il Consiglio federale emana direttive.

Capitolo 2: Premi

Art. 91

Obbligo di pagare i premi 1

Il datore di lavoro si assume i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

2

I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore. Sono riservati patti contrari in favore del lavoratore.

3

Il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi. Egli deduce dal salario la quota parte dovuta dal lavoratore. Questa deduzione può essere fatta, per il premio corrispondente a un periodo salariale, soltanto sul salario di questo periodo o di quello immediatamente seguente. Ogni patto contrario a sfavore dell'assicurato è nullo.


Art. 92


122

Determinazione dei premi 1

I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi. Gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio per ognuna delle due assicurazioni obbligatorie; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.123 2 Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto del pericolo d'infortuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono essere attribuiti a classi e gradi differenti.

3

In caso d'infrazione alle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le aziende possono essere ognora e anche retroattivamente attribuite a un grado di rischi superiore.

4

I cambiamenti del genere di azienda e le modifiche nella stessa vanno notificati entro 14 giorni al competente assicuratore. Se i cambiamenti sono importanti, l'assicuratore può modificare l'attribuzione alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, se del caso con effetto retroattivo.

122 Vedi anche l'art. 7 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni [RU 1982 1724].

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5259 5260; FF 2003 5197 5284).

Assicurazione contro gli infortuni 32

832.20

5

In base alle esperienze acquisite in materia di rischi, l'assicuratore può, di propria iniziativa o a domanda dei titolari delle aziende, modificare l'attribuzione di determinate aziende alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, con effetto a decorrere dal nuovo esercizio contabile.

6

Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, gli assicurati possono essere ripartiti in classi tariffarie. I premi non possono tuttavia essere graduati secondo il sesso delle persone assicurate.124 7 Il supplemento per le spese amministrative è riscosso a copertura degli oneri correnti che derivano agli assicuratori dall'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni. Per tale supplemento il Consiglio federale può fissare aliquote massime.

Stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere a una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi. Emana inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.125

Art. 93

Riscossione dei

premi

1

I datori di lavoro devono procedere regolarmente ad annotazioni da cui risultino, per ogni assicurato, dati esatti circa il genere d'occupazione, il salario, il numero e le date dei giorni lavorativi. Previa richiesta, essi forniscono all'assicuratore altre informazioni su tutto quanto attiene ai rapporti assicurativi e gli permettono di consultare le annotazioni e le pezze giustificative.

2

L'assicuratore allestisce il preventivo dei premi per un intero esercizio contabile e lo comunica al datore di lavoro. In caso di modifica importante, i premi possono essere adeguati nel corso dell'anno.

3

I premi per ogni esercizio sono pagati in anticipo. Il datore di lavoro o l'assicurato a titolo facoltativo possono pagarli in rate semestrali o trimestrali, debitamente maggiorate.

4

Alla fine dell'esercizio, l'assicuratore deve calcolare l'ammontare definitivo dei premi secondo i salari effettivi. Se dalle annotazioni salariali non risultano sicure indicazioni, si farà capo ad altre informazioni ed il datore di lavoro non potrà contestare l'importo fissato. La differenza rispetto al preventivo comporta un'ulteriore riscossione, restituzione o compensazione. I pagamenti supplementari vanno fatti nel mese successivo alla notifica del conteggio.

5

Il Consiglio federale emana disposizioni sui supplementi in caso di pagamento rateale e in caso di mora, sulle annotazioni salariali e sulla loro revisione e conservazione, nonché sul conteggio dei premi. Esso provvede al coordinamento delle disposizioni relative alla determinazione del guadagno assicurato, in materia d'assicurazione contro gli infortuni, con quelle di altre branche delle assicurazioni sociali.

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3136 3137; FF 1993 I 609).

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5259 5260; FF 2003 5197 5284).

LF

33

832.20

6

Il Consiglio federale può, indennizzandole, incaricare le casse cantonali di compensazione dell'AVS di riscuotere i premi e affidar loro altri compiti nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

7

Esso può emanare disposizioni derogatorie per le piccole aziende e per le economie domestiche.


Art. 94


126



Art. 95

Premi sostitutivi

1

Per la durata dell'omissione, ma al massimo per cinque anni, il datore di lavoro che non ha assicurato i suoi lavoratori, non ha notificato all'INSAI l'apertura dell'azienda oppure si è sottratto altrimenti all'obbligo di pagare i premi, è tenuto a versare all'INSAI o alla cassa suppletiva un premio sostitutivo pari alla somma di quelli dovuti. L'importo del premio sostitutivo è raddoppiato qualora il datore di lavoro si sia ingiustificatamente sottratto all'obbligo assicurativo o a quello di pagare i premi. In caso di recidiva, l'importo del premio sostitutivo può essere pari a tre fino a dieci volte quello dei premi dovuti. Se il premio sostitutivo è pari alla somma di quelli dovuti, sono riscossi anche interessi moratori. Il datore di lavoro non può dedurre questo premio dal salario.

1bis

Il datore di lavoro che occupa esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità secondo l'articolo 14 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946127 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti deve i premi sostitutivi soltanto in caso di infortuni assicurati. Il capoverso 1, secondo e terzo periodo, non è applicabile.128 2 L'INSAI e la cassa suppletiva s'informano a vicenda sulle decisioni in materia.

Titolo ottavo: Disposizioni diverse Capitolo 1: Trattamento e comunicazione di dati, assistenza amministrativa129

Art. 96


130

Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di 126 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

127 RS

831.10

128 Introdotto dal n. 7 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 822.41).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

130 Originario: art. 97a. Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2760; FF 2000 205).

Assicurazione contro gli infortuni 34

832.20

particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:131 a. calcolare e riscuotere i premi; b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;

c. sorvegliare l'applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; d. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; e. sorvegliare l'esecuzione della presente legge; f. allestire statistiche;

g.132 assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.


Art. 97

133

Comunicazione

di

dati

1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA134:135 a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;

b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; bbis.136 agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS; c. alle autorità competenti per la riscossione dell'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990137 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

d. alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959138 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge; 131 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

132 Introdotta dal n. 12 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

134 RS

830.1

135 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

136 Introdotta dal n. 12 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

137 RS

642.11

138 RS

661

LF

35

832.20

e. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992139 sulla statistica federale; f. agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 1976140 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del 21 marzo 1969141 sul commercio dei veleni, della legge federale del 7 ottobre 1983142 sulla protezione dell'ambiente, nonché dell'ordinanza del 22 giugno 1994143 sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dagli atti normativi summenzionati;

g. agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non professionali conformemente all'articolo 88 capoverso 1, qualora ne necessitino per l'adempimento dei loro compiti;

h. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;

i.

in singoli casi e su richiesta scritta: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,

4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889144 sulla esecuzione e sul fallimento.

1bis

I dati necessari per la lotta contro il lavoro nero possono essere comunicati conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005145 contro il lavoro nero.146 2 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notificazione di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965147 sull'imposta preventiva.

3

In deroga all'articolo 33 LPGA i dati personali in relazione a un infortunio o a una malattia professionale possono essere eccezionalmente comunicati a terzi, qualora sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.

139 RS

431.01

140 RS

819.1

141 [RU

1972 360, 1977 2249, 1982 1676 all. n. 10, 1984 1122 art. 66 n. 4, 1985 660, 1991 362 II 403, 1997 1155 all. n. 4, 1998 3033 all. n. 7] 142 RS

814.01

143 RS

814.501

144 RS

281.1

145 RS

822.41

146 Introdotto dal n. 7 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 822.41).

147 RS

642.21

Assicurazione contro gli infortuni 36

832.20

4

In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito.

5

I medici impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto medico. In deroga all'articolo 33 LPGA, possono tuttavia comunicare al datore di lavoro e agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 conclusioni relative all'idoneità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale persona o di altri lavoratori rappresentino un interesse preponderante e il consenso della persona interessata non possa essere ottenuto. Questa deve essere informata in ogni caso.

6

Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;

b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

7

Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

8

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

9

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

10

Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all'azienda o a persone, la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.


Art. 98


148

Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per prevenire gli infortuni o le malattie professionali.

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

LF

37

832.20

Capitolo 2: Esecuzione forzata e responsabilità civile149

Art. 99

150

Esecuzione forzata dei conteggi dei premi I conteggi dei premi fondati sulle decisioni passate in giudicato sono esecutivi ai sensi dell'articolo 54 LPGA151.


Art. 100

152

Responsabilità per danni Le domande di risarcimento di cui all'articolo 78 LPGA153 devono essere inoltrate all'assicuratore; esso statuisce mediante decisione.


Art. 101


154



Art. 102


155

a156 Capitolo 3: Relazioni con altre assicurazioni sociali157

Art. 103


158
Assicurazione militare 1

Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa le rendite, l'indennità per menomazione dell'integrità e l'assegno per grandi invalidi, nonché - in deroga all'articolo 65 lettera a LPGA159 - le spese funerarie in proporzione alla parte a suo carico rispetto all'intero danno. Tutte le altre prestazioni sono assunte esclusivamente dall'assicuratore tenuto direttamente a prestazioni secondo la legislazione applicabile.

149 Introdotto dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

151 RS

830.1

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

153 RS

830.1

154 Abrogato dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

155 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

156 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2760; FF 2000 205).Abrogato dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

158 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

159 RS

830.1

Assicurazione contro gli infortuni 38

832.20

2

Il Consiglio federale può prevedere deroghe ed emanare disposizioni speciali sull'obbligo di fornire prestazioni in caso di ricadute, di lesioni degli organi geminati e di pneumoconiosi. Esso può disciplinare il coordinamento dell'indennità giornaliera.


Art. 104


160

Altre assicurazioni sociali Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento dell'indennità giornaliera con quelle di altre assicurazioni sociali.

Titolo nono: Giurisdizione e disposizioni penali Capitolo 1: Disposizioni particolari in merito alla giurisdizione161

Art. 105


162

Opposizione contro i conteggi dei premi I conteggi dei premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche facendo opposizione (art. 52 LPGA163).

a164 Esclusione dell'opposizione Se vi è pericolo nel ritardo, l'organo decisionale può dare ordini in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza possibilità di opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA165. È fatto salvo il ricorso previsto nell'articolo 109.

160 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

161 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

162 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

163 RS

830.1

164 Introdotto dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

165 RS

830.1

LF

39

832.20


Art. 106


166



Art. 107

a 108167

Art. 109


168
Ricorsi al Tribunale amministrativo federale Il Tribunale amministrativo federale giudica in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA169 i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti: a. la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda; b. l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi;

c. le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.


Art. 110


170



Art. 111

171 Effetto sospensivo

L'opposizione o il ricorso contro una decisione in materia di classificazione delle aziende e degli assicurati nei tariffari dei premi, di credito su premi o di competenza di un assicuratore ha effetto sospensivo solo se la decisione lo menziona, oppure se l'autorità che pronuncia sull'opposizione o sul ricorso l'accorda.

Capitolo 2: Disposizioni penali172

Art. 112

Delitti Chiunque, mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all'obbligo assicurativo o di pagare i premi, chiunque, in qualità di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi dedotti dal salario del lavoratore, 166 Abrogato dal n. 111 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

167 Abrogati dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

168 Nuovo testo giusta il n. 111 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

169 RS

830.1

170 Abrogato dal n. 111 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

171 Nuovo testo giusta il n. 111 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

172 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

Assicurazione contro gli infortuni 40

832.20

chiunque, in qualità di organo esecutivo, viola i suoi obblighi, segnatamente quello del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di un terzo, chiunque, in qualità di datore di lavoro, contravviene intenzionalmente o per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o, in qualità di lavoratore, contravviene a dette prescrizioni intenzionalmente o per negligenza mettendo altri seriamente in pericolo, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa, per quanto non si tratti di un crimine o di un delitto punibile con una pena più grave secondo il Codice penale svizzero.173

Art. 113

Contravvenzioni

1

Chiunque, violando l'obbligo che gli incombe, dà informazioni inesatte o rifiuta di darle, chiunque non compila affatto o compila in modo inveritiero i moduli prescritti, chiunque, in qualità di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo, è punito con l'arresto o con la multa se ha agito intenzionalmente.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.


Art. 114

e 115174 Titolo decimo:175 Relazione con il diritto europeo

Art. 115

a176 1 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71177 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

173 RS 311.0 174 Abrogati dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

175 Introdotto dal n. I 10 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

176 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 12 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

177 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Acc.

sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell'Acc. AELS riveduto.

LF

41

832.20

a. l'Accordo del 21 giugno 1999178 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004179 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72180 nella loro versione aggiornata;

b.181 la Convenzione del 4 gennaio 1960182 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

2

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Titolo undicesimo:183 Disposizioni finali Capitolo 1: Abrogazione e modificazione di disposizioni legali

Art. 116

Abrogazioni 1. Sono

abrogati:

a. i titoli secondo e terzo della legge federale del 13 giugno 1911184 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni; b. la legge federale del 18 giugno 1915185 di complemento della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni; c. la legge federale del 20 dicembre 1962186 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di pensioni dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e del servizio del lavoro, militare e civile.

2. Sono parimenti abrogate le disposizioni cantonali sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

178 RS

0.142.112.681 179 RU

2006 995

180 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Acc. AELS riveduto.

181 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

182 RS

0.632.31

183 Originario:

Titolo

decimo.

184 [CS 8 273; CS 2 193 in fine n.. II art. 6 n.. 2 disp. fin. e trans. tit. X; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1977 2249 n. I 611, 1982 196 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511, 1998 3125 all. n. 4. RU 1995 1328 all. n. 1]. Vedi ora la LF del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10).

185 [CS 8 310; CS 3 499 in fine, disp. fin. mod. 20 dic. 1968 cpv. 1 n. II] 186 [RU 1963 283]

Assicurazione contro gli infortuni 42

832.20


Art. 117

Modificazioni Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie e entrata in vigore

Art. 118

Disposizioni transitorie 1

Le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all'entrata in vigore della presente legge e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto precedente.

2

Tuttavia, per i casi previsti al capoverso 1, sono applicabili agli assicurati dell'INSAI, a partire dalla loro entrata in vigore, le disposizioni in materia di: a. cura medica accordata successivamente alla determinazione della rendita (art. 21), se il diritto nasce solo dopo l'entrata in vigore della presente legge; b. esclusione della riduzione delle prestazioni sanitarie e dei risarcimenti delle spese se l'infortunio o la malattia professionale sono stati provocati per negligenza grave (art. 37 cpv. 2); c. rendite d'invalidità, indennità per menomazione all'integrità, assegni per grandi invalidi, rendite per i superstiti e spese di trasporto della salma e funerarie, se il diritto nasce dopo l'entrata in vigore della presente legge; d. ulteriore assegnazione di rendite per orfani ai figli ancora a tirocinio o agli studi (art. 30 cpv. 3); il diritto alle rendite già scadute all'entrata in vigore della presente legge dev'essere fatto valere entro un anno; e. riscatto delle rendite (art. 35); f. indennità di rincaro (art. 34); il rincaro è considerato compensato per tutti i beneficiari di rendite mediante le rendite assegnate secondo il diritto precedente ed eventuali indennità di rincaro; le indennità di rincaro ai beneficiari di rendite del servizio del lavoro militare e civile continuano ad essere a carico della Confederazione.

3

Per la concessione delle rendite per orfani, è considerato figlio dell'assicurato anche il figlio illegittimo, a' sensi del Codice civile, nel tenore del 10 dicembre 1907187, cui l'assicurato defunto era tenuto a versare contributi per il mantenimento in forza di una decisione giudiziaria o di un contratto.

4

Le prestazioni assicurative versate per infortuni non professionali avvenuti prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998188 sono rette dal diritto precedente. Le prestazioni in denaro sono tuttavia versate secondo il 187 [CS 2 3]

188 RU

1999 1321

LF

43

832.20

nuovo diritto se la pretesa insorge dopo l'entrata in vigore della modifica del 9 ottobre 1998.189 5 Se la pretesa è insorta prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2000, la rendita d'invalidità è concessa secondo il diritto previgente.190

Art. 119

Contratti d'assicurazione I contratti in materia d'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori decadono, per quanto riguarda i rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, all'entrata in vigore della presente legge. I premi pagati anticipatamente oltre tale data devono essere restituiti. Sono riservati i diritti relativi a infortuni occorsi prima.


Art. 120

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:191 1° gennaio 1984 Art. 57 cpv. 3: 1° ottobre 1982 Art. 6: 1° ottobre 1982 Art. 63 cpv.: 1° ottobre 1982 Art. 64 cpv.: 1° ottobre 1982 Art. 6: 1° ottobre 1982 Art. 6: 1° ottobre 1982 Art. 72 cpv. 1 e 3: 1° ottobre 1982 Art. 7: 1° ottobre 1982 Art. 79 cpv.: 1° ottobre 1982 Art. 8: 1° ottobre 1982 Art. 85 cpv. 2 a 5: 1° ottobre 1982 Art. 107 cpv.: 1° ottobre 1982 Art. 108 cpv.: 1° ottobre 1982 Art. 109 cpv.: 1° ottobre 1982 189 Introdotto dal n. I del DF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1321 1322; FF 1997 III 530 539).

190 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1491 1492; FF 2000 1184 1491).

191 Art. 1 dell'O del 20 set. 1982 [RU 1982 1724].

Assicurazione contro gli infortuni 44

832.20

Allegato

Modifica di leggi federali 1. Legge federale del 13 giugno 1911192 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni Titolo generale ...

2. Legge federale del 20 dicembre 1946193 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Modificazione di termini e di rinvii ...

192 [CS 8 273; CS 2 193 in fine n.. II art. 6 n.. 2 disp. fin. e trans. tit. X; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1977 2249 n. I 611, 1982 196 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n.. 37, 1995 511, 1998 3125 all. n. 4.

RU 1995 1328 all. n. 1]. Vedi ora la LF del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10).

193 RS 831.10. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

LF

45

832.20


Art. 43bis
cpv. 1 e 4bis
...


Disposizioni transitorie 4. Legge federale del 19 giugno 1959195 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 25bis

...


Art. 44

...

195 RS 831.20. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Assicurazione contro gli infortuni 46

832.20

197 [RU 1953 1133; CS 2 193 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 7; RU 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1671 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 857 all. n. 25 2611, 1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2558 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1998 3033 all. lett. c] 198 RS 741.01. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

LF

47

832.20

199 [RU 1960 571, 1983 1886 art. 36 n. 2, 1987 544, 1993 901 all. n. 9, 1994 1933 art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 n. 3, 2004 3503 all. n. 4].

200 RS

822.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

201 [RU 1972 360, 1977 2249 n. I 541, 1984 1122 art. 66 n. 4, 1985 660 n. I 41, 1991 362 n. II 403, 1997 1155 all. n. 4, 1998 3033 all. n. 7. RU 2004 4763 all. n. I]

Assicurazione contro gli infortuni 48

832.20


11. Legge federale del 11 aprile 1889202 sull'esecuzione e sul fallimento Art. 219
cpv. 4 seconda classe lett. c
...


12. Codice delle obbligazioni203 Art. 324b
cpv. 3
...


Art. 327b
cpv. 3 Abrogato
13. Legge federale del 16 dicembre 1943204 sull'organizzazione giudiziaria


Art. 129
cpv. 1 lett. e
...

202 RS 281.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

203 RS 220. Le modifiche qui appresso sono inserite nel testo menzionato.

204 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1].

205 RS 941.41. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

LF

49

832.20

Assicurazione contro gli infortuni 50

832.20