01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2013 - 31.12.2016
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.06.2009 - 31.12.2011
01.01.2008 - 31.05.2009
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.02.2004 - 30.06.2005
01.01.2004 - 31.01.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni
(LAINF)

del 20 marzo 1981 (Stato 5 novembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 19763, decreta:

Titolo primo:4 Applicabilità della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro
gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga
alla LPGA.

2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori: a.

diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); b.

iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); c.

procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a).

RU 1982 1676 1

[CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 117 della Cost. federale
del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2760; FF 2000 205) 3

FF 1976 III 155 4

Introdotto dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

5

RS 830.1

832.20

Assicurazione contro gli infortuni 2

832.20

Titolo primo a:6 Persone assicurate Capitolo 1: Assicurazione obbligatoria
a7 Assicurati

1 Sono assicurati d'obbligo, ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati in
Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le
persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti.

2 Il Consiglio federale può estendere l'assicurazione obbligatoria alle persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Esso può
esentare dall'obbligo segnatamente i familiari collaboranti nell'impresa, i dipendenti
irregolari e i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.


Art. 2

Territorialità

1 L'assicurazione non è interrotta se il lavoratore esegue all'estero, durante un
periodo limitato, un'attività per conto di un datore di lavoro in Svizzera.

2 Non sono assicurati i lavoratori mandati in Svizzera per un periodo limitato da un
datore di lavoro all'estero.

3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni derogatorie, segnatamente per
quanto concerne i dipendenti d'imprese di trasporto e delle amministrazioni pubbliche.


Art. 3

Inizio, fine e sospensione dell'assicurazione 1 L'assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore comincia o avrebbe dovuto
cominciare l'attività in virtù dell'assunzione, in ogni caso però dal momento in cui
egli s'avvia al lavoro.

2 Essa termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto
almeno al semisalario.

3 L'assicuratore deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione,
mediante accordo speciale, fino a 180 giorni.

4 L'assicurazione è sospesa quando l'assicurato soggiace all'assicurazione militare o
ad un'assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni.

5 Il Consiglio federale disciplina le rimunerazioni e i redditi sostitutivi computabili
come salario, la forma ed il contenuto degli accordi di protrazione dell'assicurazione, come pure la continuazione dell'assicurazione in caso di disoccupazione.

6

Originario Titolo 1.

7

Originario Art. 1.

LF

3

832.20

Capitolo 2: Assicurazione facoltativa

Art. 4

Facoltà di assicurarsi 1 Possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell'impresa e non assicurati d'obbligo.

2 Sono esclusi dall'assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa
che occupano solo personale domestico.


Art. 5

Strutturazione

1 Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni completive sull'assicurazione facoltativa.
Ne regola segnatamente l'affiliazione, la dimissione, l'esclusione ed il calcolo dei
premi.

Titolo secondo: Oggetto dell'assicurazione

Art. 6

In generale

1 Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali.

2 Il Consiglio federale può includere nell'assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio.

3 L'assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all'infortunato
durante la cura medica (art. 10).


Art. 7

Infortuni professionali 1 Sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA8) di cui è vittima l'assicurato:9 a.

nell'eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nell'interesse di
quest'ultimo;

b.

durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere
sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale.

2 Sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo
parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio federale,
e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno.

8

RS 830.1

9

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 4

832.20

3 Il Consiglio federale può definire altrimenti l'infortunio professionale per settori
dell'economia con particolari forme di gestione, segnatamente l'agricoltura ed il piccolo artigianato.


Art. 8

Infortuni non professionali 1 Sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPGA10) che non rientrano nel
novero degli infortuni professionali.11 2 Gli occupati a tempo parziale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali.


Art. 9

Malattie professionali 1 Sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA12) causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività
professionale.13 Il Consiglio federale compila l'elenco di tali sostanze e lavori, come
pure delle malattie provocate da quest'ultimi.

2 Sono considerate professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale.

3 Salvo diversa disposizione, la malattia professionale è assimilata all'infortunio professionale dalla sua insorgenza. Essa è considerata insorta quando l'interessato abbisogna per la prima volta di cura medica o è incapace di lavorare (art. 6 LPGA).14 Titolo terzo: Prestazioni assicurative Capitolo 1: Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese

Art. 10

Cura medica

1 L'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente: a.

alla cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico; b.

ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista; c.

alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera; 10

RS 830.1

11

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

12

RS 830.1

13

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

14

Nuovo testo del per. giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LF

5

832.20

d.

alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico; e.

ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione.

2 L'assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia e lo stabilimento di cura.

3 Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni d'obbligo a carico
dell'assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all'estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto alle cure domiciliari e la loro entità.


Art. 11

Mezzi ausiliari

1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o
funzionale. Il Consiglio federale ne compila l'elenco.

2 I mezzi ausiliari devono essere semplici ed adeguati. Sono dati in proprietà o in
prestito.


Art. 12

Danni materiali

L'assicurato ha diritto al risarcimento dei danni causati da infortunio agli oggetti che
sostituiscono una parte del corpo od una sua funzione. Le spese di sostituzione di
occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie sono prese a carico solo se il pregiudizio fisico abbisogna di cure.


Art. 13

Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio 1 Sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio necessarie.

2 Il Consiglio federale può limitare il rimborso delle spese insorte all'estero.


Art. 14

Spese di trasporto della salma e funerarie 1 Sono rimborsate le spese necessarie al trasporto della salma fino al luogo di sepoltura. Il Consiglio federale può limitare il rimborso delle spese di trasporto all'estero.

2 Le spese di sepoltura sono rimborsate fino ad un importo pari a sette volte il guadagno giornaliero massimo assicurato.

Capitolo 2: Prestazioni in contanti Sezione 1: Guadagno assicurato

Art. 15

1 Le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.

2 Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio.

Assicurazione contro gli infortuni 6

832.20

3 Nel fissare l'importo massimo del guadagno assicurato conformemente all'articolo 18 LPGA15, il Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi
sostitutivi.16 Esso emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze
particolari, segnatamente: a.

in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo; b.

in caso di malattia professionale; c.

qualora l'assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto
nella sua professione; d.

qualora l'assicurato sia occupato in modo irregolare.

Sezione 2: Indennità giornaliera

Art. 16

Diritto

1 Ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace
al lavoro (art. 6 LPGA17) in seguito a infortunio.18 2 Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

3 L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è assegnata finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità (AI).


Art. 17

Ammontare

1 In caso d'incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA19), l'indennità giornaliera è pari
all'80 per cento del guadagno assicurato.20 Essa è ridotta in proporzione in caso di
incapacità lavorativa parziale.

2 ...21

3 Per il calcolo delle indennità giornaliere, il Consiglio federale allestisce tabelle
vincolanti.

15

RS 830.1

16

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

17

RS 830.1

18

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

19

RS 830.1

20

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

21

Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

LF

7

832.20

Sezione 3: Rendita d'invalidità

Art. 18


22

Invalidità

1 L'assicurato invalido (art. 8 LPGA23) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio
ha diritto alla rendita d'invalidità.24 2 Il Consiglio federale disciplina la determinazione del grado d'invalidità in casi
speciali. Ha la facoltà di derogare dall'articolo 16 LPGA.


Art. 19

Inizio e fine del diritto 1 Il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia
da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi
eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle
indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita. ... .25 2 Il diritto si estingue con l'assegnazione di un'indennità unica complessiva, con il
riscatto della rendita o con la morte dell'assicurato. ... .26 3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sulla nascita del diritto
alla rendita qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un
sensibile miglioramento della salute dell'assicurato, ma la decisione dell'AI circa la
reintegrazione professionale sia presa solo più tardi.


Art. 20

Ammontare

1 In caso d'invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80 per cento del
guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale.

2 All'assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell'assicurazione per
la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde, in deroga all'articolo 69 LPGA27, alla differenza tra il 90 per cento del
guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all'importo previsto per
l'invalidità totale o parziale.28 La rendita complementare è fissata quando dette rendite concorrono per la prima volta e adeguata solo in caso di eventuale modifica
delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente circa il
calcolo delle rendite complementari in casi speciali.

22

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

23

RS 830.1

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

25

Per. abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

26

Per. abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

27

RS 830.1

28

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 8

832.20


Art. 21

Cura medica dopo la determinazione della rendita 1 Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a
13) sono accordati se il beneficiario: a.

è affetto da malattia professionale; b.

soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere
migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire
una notevole diminuzione; c.

abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno; d.

è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento.

2 L'assicuratore può ordinare il ripristino della cura medica. ... .29 3 In caso di ricadute e di postumi tardivi o se l'assicuratore ordina il ripristino della
cura medica, il beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e
al rimborso delle spese (art. 10 a 13). Il beneficiario della rendita, se subisce durante
questo periodo una perdita di guadagno, ha diritto all'indennità giornaliera calcolata
in base all'ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica.


Art. 22


30

Revisione della rendita In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA31, la rendita non può più essere riveduta
dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.


Art. 23

Indennità unica in capitale 1 Se dalla natura dell'infortunio e dal contegno dell'assicurato si può arguire che egli
riacquisterà la capacità di guadagno mercé l'assegnazione di un'indennità unica,
cessano le prestazioni effettuate fino allora e l'assicurato riceve tale indennità, pari
al massimo a tre volte il guadagno annuo assicurato.

2 Eccezionalmente può essere erogata un'indennità unica oltre alla rendita ridotta.

Sezione 4: Indennità per menomazione dell'integrità

Art. 24

Diritto

1 L'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa
una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

29

Per. abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

30

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

31

RS 830.1

LF

9

832.20

2 L'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine
della cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita.


Art. 25

Ammontare

1 L'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in
capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità.

Sezione 5: Assegno per grandi invalidi

Art. 26

Diritto

1 In caso di grande invalidità (art. 9 LPGA32), l'assicurato ha diritto all'assegno per
grandi invalidi.33

2 ...34


Art. 27

Ammontare

L'assegno è fissato secondo il grado della grande invalidità. Il suo ammontare mensile è pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato. Alla revisione dell'assegno (art. 17 LPGA35) si applica
per analogia l'articolo 22.36 Sezione 6: Rendite per i superstiti

Art. 28

In generale

Il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a rendite per i superstiti se l'assicurato
muore in seguito ad infortunio.

32

RS 830.1

33

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

34

Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

35

RS 830.1

36

Nuovo testo del per. giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 10

832.20


Art. 29

Diritto del coniuge superstite 1 Il coniuge superstite ha diritto alla rendita o all'indennità unica.

2 Se il matrimonio è stato contratto dopo l'infortunio, il diritto alla rendita sussiste
se il matrimonio venne pubblicato prima dell'infortunio stesso o se al momento della
morte durava da almeno due anni.

3 Il coniuge superstite ha diritto alla rendita se alla morte dell'altro coniuge ha figli
propri o vive in comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in
seguito alla morte di costui ovvero se è invalido per almeno due terzi o lo diventa
nel corso dei due anni successivi. La vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla
morte del marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto
45 anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha diritto
all'indennità unica.

4 Il coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo se la vittima dell'infortunio era tenuta a versargli la pensione alimentare.

5 La rendita o l'indennità unica può essere ridotta o rifiutata, in deroga all'articolo 21 capoverso 2 LPGA37, al coniuge superstite che abbia gravemente trascurato i
suoi obblighi nei confronti dei figli.38 6 Il diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte dell'assicurato o
qualora il coniuge superstite diventi invalido per almeno due terzi. Esso si estingue
con il passaggio a nuove nozze, con la morte dell'avente diritto o col riscatto della
rendita. ... .39


Art. 30

Diritto dei figli

1 I figli dell'assicurato defunto hanno diritto alla rendita per orfani. Se hanno perso
uno dei genitori, spetta loro la rendita semplice; hanno diritto alla rendita doppia se
ambedue i genitori sono morti, se il genitore superstite muore in seguito o se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti dell'assicurato defunto.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate circa il diritto alla rendita degli affiliati e per i casi in cui l'assicurato defunto era tenuto a versare una pensione alimentare.

3 Il diritto alla rendita decorre dal mese successivo a quello della morte dell'assicurato o del genitore superstite. Esso si estingue al compimento del 18.mo anno d'età,
con la morte dell'orfano o col riscatto della rendita.40 Per i figli che sono ancora a
tirocinio o agli studi il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino al compimento del 25.mo anno d'età. ... .41 37

RS 830.1

38

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

39

Per. abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

40

Nuovo testo della frase giusta il n. II 6 della LF del 7 ott. 1994, in vigore
dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

41

Per. abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

LF

11

832.20


Art. 31

Ammontare delle rendite 1 Le rendite per i superstiti ammontano, rispetto al guadagno assicurato, al: 40 per cento per le vedove ed i vedovi, 15 per cento per gli orfani di padre o di madre, 25 per cento per gli orfani di padre e di madre, 70 per cento al massimo e complessivamente in caso di più superstiti.

2 La rendita per superstite al coniuge divorziato è pari al 20 per cento del guadagno
assicurato, ma al massimo all'importo della pensione alimentare.

3 Le rendite sono proporzionalmente ridotte se, per il coniuge superstite e per i figli,
superano il 70 per cento o, insieme con la rendita al coniuge divorziato42, il 90 per
cento del guadagno assicurato. L'estinzione della rendita di uno di questi superstiti
profitta agli altri proporzionalmente fino all'ammontare massimo loro spettante43.

4 Se i superstiti hanno diritto a rendite AVS o AI, spetta loro in comune una rendita
complementare pari, in deroga all'articolo 69 LPGA44, alla differenza tra il 90 per
cento del guadagno assicurato e le rendite AVS o AI, ma al massimo all'ammontare
previsto nel capoverso 1.45 La rendita complementare del coniuge divorziato corrisponde alla differenza tra l'importo della pensione alimentare e la rendita AVS, ma
al massimo all'ammontare previsto al capoverso 2. La rendita complementare è fissata al momento in cui le dette rendite concorrono per la prima volta ed è adeguata
solo in funzione di eventuali modifiche inerenti alla cerchia degli aventi diritto a
rendite AVS o AI.

5 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente sul calcolo delle rendite complementari, nonché delle rendite doppie per orfani quando
ambedue i genitori erano assicurati.


Art. 32

Ammontare dell'indennità unica L'indennità unica alla vedova o alla moglie divorziata è pari: a.

all'ammontare annuo semplice della rendita, se il matrimonio è durato meno
di un anno;

b.

al triplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato almeno un anno, ma
meno di cinque;

c.

al quintuplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato più di cinque anni.

42

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC RS 171.11).

43

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC RS 171.11).

44

RS 830.1

45

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 12

832.20


Art. 33

Rinascita del diritto alla rendita del coniuge superstite Se il diritto del coniuge superstite si estingue per nuove nozze e se queste sono
dichiarate sciolte o nulle meno di dieci anni dalla loro conclusione, il diritto alla rendita rinasce il mese successivo.

Sezione 7: Adeguamento delle rendite al rincaro

Art. 34

1 Indennità di rincaro sono versate ai beneficiari di rendite d'invalidità e per superstiti. Esse fanno parte integrante della rendita.

2 Il Consiglio federale fissa le indennità in base all'indice nazionale dei prezzi al
consumo. Le rendite sono adeguate al rincaro nello stesso momento delle rendite
dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.46 Sezione 8: Riscatto delle rendite

Art. 35

1 L'assicuratore può ognora riscattare la rendita d'invalidità o per i superstiti al suo
valore attuale, se l'ammontare mensile è inferiore alla metà dell'ammontare massimo
del guadagno giornaliero assicurato. Le rendite per i superstiti sono computate complessivamente. Negli altri casi, il riscatto è lecito solo previo accordo dell'avente
diritto e se esso si giustifica a lungo termine nel suo interesse manifesto.

2 Il riscatto estingue i diritti derivanti dall'infortunio. Tuttavia se l'invalidità causata
dall'infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, l'assicurato può pretendere
una rendita d'invalidità corrispondente a questo aumento. Il riscatto della rendita
d'invalidità non ha effetto alcuno sul diritto alla rendita per i superstiti.

Capitolo 3:
Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari
47

Art. 36

Concorso di diverse cause di sinistri48 1 Le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni
per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio.

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991 (RU 1992 1327 1328; FF 1991 I 181).

47

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

48

Introdotto dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LF

13

832.20

2 Le rendite d'invalidità, le indennità per menomazione all'integrità e le rendite per i
superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in
parte imputabile all'infortunio. Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia
conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno.

...49


Art. 37

Colpa dell'assicurato 1 Se l'assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte, non
vi è diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie.

2 In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA50, se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni
successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al
sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.51 3 Le prestazioni in contanti, in deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono
essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato
l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al
massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al
sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se
egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'articolo 21 capoverso 2 LPGA, al massimo
della metà.52


Art. 38


53

49

Abrogata dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

50

RS 830.1

51

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

52

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

53

Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 14

832.20

...54


Art. 39


55

Pericoli straordinari e atti temerari Il Consiglio federale può designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti
il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia
di assicurazione contro gli infortuni non professionali. Può ordinare il rifiuto e la
riduzione in deroga all'articolo 21 capoversi 1-3 LPGA56.

...57


Art. 40


58

...59


Art. 41


60



Art. 42


61
Entità del regresso

In caso di regresso secondo gli articoli 72-75 LPGA62, l'articolo 73 capoverso 2 LPGA
è applicabile anche se la riduzione ha luogo in virtù dell'articolo 37 capoversi 2 e 3
oppure dell'articolo 39 della presente legge, a condizione che la riduzione sia stata motivata dal fatto che l'assicurato ha provocato il danno per propria colpa.


Art. 43

e 4463 54

Abrogata dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

55

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

56

RS 830.1

57

Abrogata dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

58

Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

59

Abrogata dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

60

Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

61

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

62

RS 830.1

63

Abrogati dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

LF

15

832.20

Capitolo 4: 64 Determinazione e concessione delle prestazioni Sezione 1: Constatazione dell'infortunio

Art. 45

Notifica dell'infortunio 1 Il lavoratore assicurato deve notificare tempestivamente al datore di lavoro o
all'assicuratore l'infortunio comportante cura medica o incapacità lavorativa. S'egli
muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a
prestazioni.

2 Il datore di lavoro deve avvisare tempestivamente l'assicuratore appena è a conoscenza dell'infortunio che, occorso a un assicurato della sua impresa, comporti una
cura medica, un'incapacità lavorativa (art. 6 LPGA65) o la morte.66 3 L'assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente deve notificare tempestivamente all'assicuratore l'infortunio comportante cura medica o incapacità lavorativa. S'egli muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti
aventi diritto a prestazioni.


Art. 46

Notifica tardiva dell'infortunio 1 Il ritardo ingiustificato nella notifica dell'infortunio da parte dell'assicurato, o dei
suoi superstiti, può determinare la privazione della metà al massimo delle prestazioni in contanti per il periodo precedente la notifica stessa, ove risultino considerevoli complicazioni per l'assicuratore.

2 L'assicuratore può dimezzare qualsiasi prestazione se, per ingiustificato ritardo
dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'infortunio o il decesso non gli è stato notificato
entro tre mesi; egli può rifiutarla se, intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica
falsa.

3 Il datore di lavoro può essere reso responsabile dall'assicuratore delle conseguenze
pecuniarie inerenti all'ingiustificata inosservanza del suo obbligo di notifica.


Art. 47


67

Autopsia

Il Consiglio federale determina le condizioni alle quali l'assicuratore può ordinare,
in caso di decesso, l'autopsia o altre misure analoghe. L'autopsia non può essere
ordinata se i congiunti prossimi vi si oppongono o se essa contrasta con una dichiarazione del defunto.

64

Originario Cap. 5.

65

RS 830.1

66

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

67

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 16

832.20

Sezione 2: Effettuazione delle prestazioni

Art. 48

Cura adeguata

1 L'assicuratore può ordinare le misure necessarie alla cura adeguata dell'assicurato,
tenendo equamente conto degli interessi di quest'ultimo e dei suoi congiunti.

2 ...68


Art. 49


69

Versamento delle indennità giornaliere Gli assicuratori possono incaricare del pagamento il datore di lavoro.


Art. 50


70

Compensazione

I crediti in conformità della presente legge e quelli in restituzione di rendite e
d'indennità giornaliere dell'AVS/AI, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione
contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie e di prestazioni
complementari all'AVS/AI possono essere compensati con prestazioni esigibili.

...71


Art. 51

e 5272 Titolo quarto: Diritto sanitario e tariffe Capitolo 1: Personale sanitario e stabilimenti di cura

Art. 53

Attitudine

1 Ai sensi della presente legge sono considerati medici, dentisti e farmacisti le persone in possesso del diploma federale. Sono loro parificate le persone che, in base a
un certificato scientifico di capacità, sono state autorizzate da un Cantone a esercitare in qualità di medico o dentista. I medici con diploma federale autorizzati dal
Cantone a gestire una farmacia privata sono parificati, nei limiti di questa autorizzazione, ai farmacisti diplomati federali. Le persone autorizzate da un Cantone a
esercitare la chiropratica in virtù di un certificato di capacità ottenuto in seguito a 68

Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

69

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

70

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

71

Abrogata dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

72

Abrogati dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

LF

17

832.20

una speciale formazione professionale e riconosciuto dal Consiglio federale possono, nei limiti di questa autorizzazione, praticare per l'assicurazione contro gli
infortuni.

2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni gli stabilimenti e le case di cura,
come pure il personale paramedico ed i laboratori possono praticare a titolo indipendente nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni.


Art. 54

Economicità del trattamento Chi pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto richiede lo
scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e fornisce medicamenti,
ordina o effettua trattamenti o analisi.

a73 Obbligo di informare del fornitore di prestazioni Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'assicurato una fattura dettagliata e
comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare
il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio del rimborso e l'economicità della
prestazione.


Art. 55

Esclusione

Se, per motivi gravi, un assicuratore vuol negare o non vuol più concedere ad una
persona esercitante una professione sanitaria, ad un laboratorio, a uno stabilimento o
a una casa di cura, il diritto di curare gli assicurati, prescrivere e fornire loro medicamenti, ordinare o effettuare trattamenti o analisi, il tribunale arbitrale (art. 57) ne
decide l'esclusione e la durata della stessa.

Capitolo 2: Collaborazione e tariffe

Art. 56

1 Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con gli stabilimenti e con le case di cura, al fine di regolare la
collaborazione e fissare le tariffe. Essi possono affidare la cura degli assicurati
esclusivamente ai convenzionati. L'adesione alla convenzione è aperta a chiunque
soddisfi le condizioni richieste.74 2 Il Consiglio federale promuove il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di
altre branche delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Esso disciplina
il rimborso dovuto agli assicurati degenti in uno stabilimento di cura, cui non è
applicabile l'accordo tariffale.

73

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2760;
FF 2000 205).

74

Vedi ora l'art. 1 dell'O del 17 set. 1986 sulle tariffe degli stabilimenti e delle case di cura
nell'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.206.2).

Assicurazione contro gli infortuni 18

832.20

3 In mancanza di convenzione, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti.

4 Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati contro gli infortuni.

Capitolo 3: Contestazioni

Art. 57

1 Il tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni
tra assicuratori, d'un lato, e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori,
stabilimenti e case di cura, d'altro lato.

2 Competente è il tribunale del Cantone in cui si trova l'installazione permanente di
tali persone o stabilimenti.

3 I Cantoni designano il tribunale arbitrale e regolano la procedura. Per quanto il
caso non sia già stato sottoposto ad un organo di conciliazione previsto per convenzione, il tribunale arbitrale non può essere adito senza previa procedura di conciliazione. Il tribunale arbitrale è composto di un presidente neutro e di una rappresentanza paritetica delle parti.

4 Le sentenze, con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici, vanno notificate alle
parti per iscritto.

Titolo quinto: Organizzazione Capitolo 1: Assicuratori Sezione 1: In generale

Art. 58

Categorie di assicuratori L'assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le categorie d'assicurati, dall'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o da altri assicuratori
autorizzati e dalla cassa suppletiva da loro amministrata.


Art. 59

Base del rapporto assicurativo 1 Il rapporto assicurativo con l'INSAI è fondato sulla legge per quanto concerne
l'assicurazione obbligatoria e, per l'assicurazione facoltativa, su convenzione. Il
datore di lavoro deve notificare all'INSAI, entro 14 giorni, l'apertura o la cessazione
dell'esercizio di un'azienda i cui lavoratori sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

2 Il rapporto assicurativo con gli altri assicuratori è fondato sul contratto tra il datore
di lavoro, od i lavoratori indipendenti, e l'assicuratore oppure sull'appartenenza ad
una cassa in virtù del rapporto di lavoro.

LF

19

832.20

3 Se il lavoratore sottostante all'assicurazione obbligatoria non è assicurato al
momento dell'infortunio, le prestazioni assicurative legali gli sono versate dalla cassa suppletiva.


Art. 60

Consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori Gli assicuratori devono consultare le organizzazioni interessate di datori di lavoro e
di lavoratori in merito alla determinazione delle tariffe dei premi e alla relativa
ripartizione in classi e gradi.

Sezione 2: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni


Art. 61

Statuto giuridico

1 L'INSAI è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica. La sua sede è a
Lucerna.

2 Esso pratica l'assicurazione secondo il principio della mutualità.

3 Esso soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio
federale (art. 76 LPGA75).76 I suoi regolamenti organici, le relazioni ed i conti annui
devono essere approvati dal Consiglio federale.


Art. 62

Organi

Gli organi dell'INSAI sono: il consiglio d'amministrazione e le sue commissioni,

la direzione,

le agenzie.


Art. 63

Consiglio d'amministrazione 1 Il consiglio d'amministrazione si compone di 40 membri, segnatamente: 16 rappresentanti dei lavoratori assicurati all'INSAI,

16 rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati
all'INSAI,

8 rappresentanti della Confederazione.

2 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione per un
periodo di sei anni. Esso tiene conto delle diverse regioni del Paese e delle categorie
professionali; i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro sono nominati
previa consultazione delle rispettive organizzazioni.

75

RS 830.1

76

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 20

832.20

3 Il consiglio d'amministrazione provvede alla propria costituzione e nomina le proprie commissioni.

4 Esso deve segnatamente: a.

emanare i regolamenti organici dell'INSAI e quelli relativi allo statuto e alla
retribuzione del personale; b.

presentare proposte al Consiglio federale sulla composizione e la nomina
della direzione77;

c.

approvare le basi contabili; d.

costituire le riserve e le dotazioni supplementari; e.

stabilire il preventivo annuo delle spese amministrative e dei costi per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; f.

esaminare ed approvare i rapporti ed i conti annui; g.

determinare le tariffe dei premi; h.

...78;

i.

vigilare sull'esercizio dell'INSAI.

5 Le altre attribuzioni del consiglio d'amministrazione sono stabilite dal regolamento
organico dell'INSAI.


Art. 64

Direzione

1 La direzione è nominata dal Consiglio federale, per sei anni, su proposta non vincolante del consiglio d'amministrazione; il periodo amministrativo inizia tre anni
dopo quello del consiglio d'amministrazione79.

2 La direzione dirige e amministra l'INSAI e lo rappresenta verso i terzi.


Art. 65

Agenzie

L'INSAI apre agenzie nelle diverse regioni del Paese.


Art. 66

Campo d'attività

1 Sono assicurati d'obbligo all'INSAI i lavoratori delle aziende ed amministrazioni
seguenti:

a.

aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge del 13 marzo 196480
sul lavoro;

b.

aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; c.

aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; 77

Introdotta dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

78

Abrogata dal n. 38 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

79

Introdotta dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

80

RS 822.11

LF

21

832.20

d.

aziende forestali;

e.

aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie
sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; f.

aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in
grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); g.

aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; h.

aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e
munite di mezzi meccanici; i.

macelli con installazioni meccaniche; k.

aziende per la fabbricazione di bevande; l.

aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; m.

aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; n.

laboratori d'apprendistato e protetti; o.

aziende di lavoro temporaneo; p.

amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; q.

servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni
di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m.

2 Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: a.

di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione
obbligatoria;

b.

di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso
1;

c.

di aziende miste;

d.

alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività
di cui al capoverso81 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di
un'azienda.

3 Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i
lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa
equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a
salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione.

4 L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti
sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali 81

RU 1982 2096

Assicurazione contro gli infortuni 22

832.20

datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può
inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse
professioni suindicate e non occupano manodopera.


Art. 67


82

Sezione 3: Altri assicuratori

Art. 68

Categorie e iscrizione nel registro 1 Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell'INSAI, devono, a
norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da: a.

istituti di assicurazione privati sottoposti alla legge del 23 giugno 197883
sulla sorveglianza degli assicuratori; b.

casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni; c.84 casse malati ai sensi della legge federale del 18 marzo 199485 sull'assicurazione malattie.

2 Gli assicuratori che intendono partecipare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni devono iscriversi in un registro tenuto dall'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali. Questo registro è pubblico.86

Art. 69

Scelta dell'assicuratore Il datore di lavoro provvede affinché i suoi lavoratori siano assicurati presso uno
degli assicuratori ai sensi dell'articolo 68. I lavoratori hanno diritto di partecipare
alla scelta dell'assicuratore.


Art. 70

Campo d'attività

1 Gli assicuratori devono almeno concedere agli assicurati d'obbligo e a titolo facoltativo la protezione assicurativa prevista dalla presente legge.

2 Le casse malati possono praticare l'assicurazione per la cura medica, ivi compresi i
danni materiali, le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio, come pure l'assicurazione per l'indennità giornaliera. Esse devono accordarsi, con l'assicuratore tenuto
alle altre prestazioni, in merito alla reciproca cooperazione.87 82

Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

83

RS 961.01

84

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie,
in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1).

85

RS 832.10

86

Vedi anche l'art. 2 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione
della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.201).

87

Vedi anche l'art. 2 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione
della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.201).

LF

23

832.20


Art. 71


88

Esenzione fiscale limitata In deroga all'articolo 80 capoverso 1 LPGA89, gli assicuratori sono esenti dalle
imposte dirette federali, cantonali e comunali unicamente per gli importi destinati
alle riserve tecniche, in quanto quest'ultime servano esclusivamente a garantire i
diritti derivanti dalla presente legge.

Sezione 4: Cassa suppletiva

Art. 72

Istituzione

1 Gli assicuratori ai sensi dell'articolo 68 istituiscono in forma di fondazione la cassa
suppletiva. Il consiglio di fondazione è composto pariteticamente di rappresentanti
degli assicuratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'atto
di fondazione ed i regolamenti vanno approvati dal Consiglio federale.

2 Questi assicuratori devono versare alla cassa suppletiva una parte dei premi
dell'assicurazione contro gli infortuni. Questa parte è calcolata in modo che detta
cassa possa finanziare tutte le spese non coperte da introiti diretti e costituire adeguate riserve per le prestazioni di lunga durata.

3 Se gli assicuratori non istituiscono la cassa suppletiva, il Consiglio federale provvede in merito. Esso emana le dovute prescrizioni se gli assicuratori non possono
intendersi in merito alla gestione della stessa.90

Art. 73

Campo d'attività

1 La cassa suppletiva versa le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati,
la cui assicurazione esula dalle competenze dell'INSAI, e non assicurati dal datore
di lavoro. Essa riscuote i premi sostitutivi dal datore di lavoro negligente (art. 95).
Essa sopporta inoltre le spese delle prestazioni legali degli assicuratori ai sensi
dell'articolo 68, divenuti insolvibili.

2 La cassa suppletiva può attribuire ad un assicuratore i datori di lavoro che, nonostante diffida, non hanno assicurato i loro dipendenti.

3 Il Consiglio federale può pure conferire alla cassa suppletiva compiti non rientranti
nell'ambito d'attività degli altri assicuratori.


Art. 74


91

88

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

89

RS 830.1

90

Vedi anche l'art. 4 dell'O del 20 set. 1982 (RS 832.201).

91

Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 24

832.20

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 75


92

Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche 1 Entro un termine fissato dal Consiglio federale, i Cantoni, Distretti, Circoli,
Comuni ed altre corporazioni di diritto pubblico possono scegliere, per il loro personale non già assicurato all'INSAI, tra quest'ultimo e un assicuratore ai sensi dell'articolo 68.

2 Le amministrazioni e le aziende formanti un'entità unica sono assicurate presso lo
stesso assicuratore.


Art. 76

Cambiamento d'assicuratore 1 Alla fine di ogni quinquennio, il Consiglio federale esamina di moto proprio, o
previa comune richiesta delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e
sentiti gli assicuratori fino allora competenti, se sia opportuno modificare l'attribuzione di determinate categorie di aziende o professionali all'INSAI o agli altri assicuratori ai sensi dell'articolo 68.

2 La nuova attribuzione ha effetto al più presto due anni dopo l'entrata in vigore
della relativa ordinanza del Consiglio federale o della modifica legislativa.


Art. 77

Obbligo degli assicuratori di effettuare le prestazioni 1 In caso d'infortuni, le prestazioni sono effettuate dall'assicuratore presso il quale il
lavoratore era assicurato al momento dell'evento infortunistico. In caso di malattie
professionali, le prestazioni sono dovute dall'assicuratore presso cui il lavoratore era
assicurato al momento in cui la sua salute fu da ultimo messa in pericolo da sostanze
nocive o determinati lavori o dall'esercizio dell'attività professionale.

2 In caso d'infortunio non professionale, le prestazioni sono effettuate dall'assicuratore presso il quale l'infortunato era da ultimo assicurato anche contro gl'infortuni
professionali.

3 Il Consiglio federale regola l'obbligo di effettuare le prestazioni e la cooperazione
degli assicuratori:

a.

nei casi di assicurati alle dipendenze di diversi datori di lavoro; b.

in caso di reiterato infortunio, segnatamente per la perdita di organi geminati
o altre modifiche del grado d'invalidità; c.

in caso di morte di ambedue i genitori; d.

ove la causa della malattia professionale si sia manifestata in più aziende
vincolate ad assicuratori differenti.

92

Vedi anche l'art. 3 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione
della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.201).

LF

25

832.20


Art. 78


93


a94 Contestazioni

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali decide in merito alle contestazioni
pecuniarie tra assicuratori.

Capitolo 2: Vigilanza

Art. 79

Compiti della Confederazione 1 Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA95) provvedono all'applicazione uniforme
della legge. A tale scopo possono esigere informazioni dagli assicuratori. Esse prendono le misure adeguate in caso di manchevolezze e curano segnatamente l'allestimento di statistiche uniformi, in particolare per il calcolo delle basi attuariali e dei
premi, come pure in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.96 2 In caso di grave infrazione alle prescrizioni legali, gli assicuratori ai sensi dell'articolo 68 possono essere esclusi dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni.

3 La cassa suppletiva è inoltre sottoposta alla vigilanza della Confederazione
(art. 84 CC97.

4 Sono riservate le disposizioni speciali sulla vigilanza degli assicuratori.


Art. 80

Compiti dei Cantoni

I Cantoni informano i datori di lavoro in merito al loro obbligo assicurativo e ne
sorvegliano l'adempimento. Essi possono obbligare le loro casse di compensazione
AVS a collaborare a tale sorveglianza.

93

Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

94

Introdotto dal. n. 21 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono
essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore
dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

95

RS 830.1

96

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

97

RS 210

Assicurazione contro gli infortuni 26

832.20

Titolo sesto: Prevenzione degli infortuni Capitolo 1: Prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie
professionali

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 81

1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera.98 2 Il Consiglio federale può limitare o escludere l'applicazione di dette prescrizioni
per determinate categorie di aziende e di lavoratori.

Sezione 2: Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Art. 82

In generale

1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di
lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

2 Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.

3 I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative
prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal
rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.


Art. 83

Prescrizioni esecutive 1 Sentite le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori direttamente interessate,
il Consiglio federale emana prescrizioni sulle misure tecniche, mediche e altre, atte a
prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali nelle aziende. Esso
determina chi debba sopperire alle spese.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla cooperazione di medici del lavoro e
di altri specialisti della sicurezza del lavoro nelle aziende.


Art. 84

Competenze degli organi esecutivi 1 Gli organi esecutivi, dopo aver sentito il datore di lavoro e gli assicurati direttamente interessati, possono ordinare determinate misure per prevenire infortuni e
malattie professionali. Il datore di lavoro deve lasciar loro libero accesso a tutti i
locali e posti di lavoro dell'azienda e consentir loro verifiche in loco e prelievi di
campioni.

98

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3136 3137; FF 1993 I 609).

LF

27

832.20

2 Gli organi esecutivi possono escludere gli assicurati particolarmente esposti ad
infortuni professionali o malattie professionali da lavori che li mettano in pericolo. Il
Consiglio federale definisce il risarcimento agli assicurati i quali, per l'esclusione
dalla precedente attività, subiscono un notevole pregiudizio quanto alle possibilità di
promozione e non hanno diritto ad altre prestazioni assicurative.

Sezione 3: Esecuzione

Art. 85

Competenza e coordinamento 1 Gli organi esecutivi della legge del 13 marzo 196499 sul lavoro e l'INSAI applicano le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie
professionali. Il Consiglio federale regola la competenza e la collaborazione degli
organi esecutivi. Esso tiene conto delle singole possibilità materiali e tecniche e
delle singole disponibilità di personale.

2 Il Consiglio federale nomina una commissione di coordinamento composta di nove
a undici membri ed elegge alla presidenza un rappresentante dell'INSAI. La commissione conta un pari numero di rappresentanti degli assicuratori e degli organi
esecutivi della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.100 3 La commissione di coordinamento delimita i singoli campi d'esecuzione, per
quanto il Consiglio federale non abbia disposto in merito; essa provvede all'applicazione uniforme delle prescrizioni preventive nelle aziende. Può inoltre proporre al
Consiglio federale di emanare tali prescrizioni e autorizzare l'INSAI a stipulare con
organizzazioni qualificate contratti inerenti a determinati compiti esecutivi nel campo della prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.

4 Le decisioni della commissione di coordinamento vincolano gli assicuratori e gli
organi d'esecuzione della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.

5 La vigilanza sull'attività della commissione di coordinamento spetta al Consiglio
federale (art. 76 LPGA101).102

Art. 86

Coazione amministrativa 1 I Cantoni si accordano reciprocamente assistenza per l'esecuzione delle decisioni
cresciute in giudicato e delle misure indifferibili degli organi esecutivi.

2 Se l'inosservanza di prescrizioni di sicurezza mette seriamente in pericolo la vita o
la salute dei lavoratori, la competente autorità cantonale vieta l'uso di locali o d'impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiude l'azienda fino al ripristino della sicurezza prescritta; essa può disporre il sequestro di sostanze ed oggetti.

99

RS 822.11

100

Vedi anche l'art. 5 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione
della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.201).

101

RS 830.1

102 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 28

832.20

Sezione 4: Premio supplementare

Art. 87

1 Il Consiglio federale, su proposta della commissione di coordinamento, fissa un
premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. Sentita la commissione di coordinamento, esso può esonerarne
totalmente o parzialmente determinate categorie di aziende.

2 Detto premio è prelevato dagli assicuratori e amministrato dall'INSAI, che tiene a
tale scopo un conto separato; quest'ultimo è soggetto all'approvazione del Consiglio
federale.

3 Il premio supplementare serve a coprire le spese risultanti dalla prevenzione degli
infortuni professionali e delle malattie professionali attuata dagli organi esecutivi. Il
Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali

Art. 88

Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non
professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a
coordinare analoghi sforzi.

2 Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.

3 Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la
prevenzione degli infortuni non professionali.

Titolo settimo: Finanziamento Capitolo 1: Basi contabili e sistema di finanziamento

Art. 89

Basi e classificazione dei conti 1 Per l'attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni devono essere applicate basi
contabili uniformi. Il Consiglio federale emana direttive.

2 Gli assicuratori tengono un conto distinto per: a.

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie
professionali;

b.

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali; c.

l'assicurazione facoltativa (art. 4 e 5).

LF

29

832.20

3 Ciascuna di queste branche deve poter provvedere al proprio finanziamento.

4 L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.


Art. 90

Sistema di finanziamento 1 Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura e le altre prestazioni assicurative di breve durata, gli assicuratori applicano il sistema di ripartizione delle spese.
Devono essere costituite adeguate dotazioni supplementari per tutte le spese che
deriveranno dagli infortuni già occorsi.

2 Per finanziare le rendite d'invalidità e per i superstiti, gli assicuratori adottano il
sistema di ripartizione dei capitali di copertura, badando che quest'ultimi bastino a
soddisfare tutti i diritti alle rendite che nasceranno ancora per gli infortuni già
occorsi.

3

Le indennità di rincaro sono finanziate con le eccedenze d'interesse e, per quanto queste non bastino, secondo il sistema di ripartizione delle spese.

4 Devono essere costituite riserve per compensare le fluttuazioni dei risultati dell'esercizio. Il Consiglio federale emana direttive.

Capitolo 2: Premi

Art. 91

Obbligo di pagare i premi 1 Il datore di lavoro si assume i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni professionali e le malattie professionali.

2 I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono
a carico del lavoratore. Sono riservati patti contrari in favore del lavoratore.

3 Il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi. Egli deduce dal salario la quota
parte dovuta dal lavoratore. Questa deduzione può essere fatta, per il premio corrispondente a un periodo salariale, soltanto sul salario di questo periodo o di quello immediatamente seguente. Ogni patto contrario a sfavore dell'assicurato è nullo.


Art. 92


103

Determinazione dei premi 1 I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi
consistono di premi netti corrispondenti al rischio e di supplementi per le spese
amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze d'interessi. I premi
supplementari dell'INSAI non devono differire in modo importante da quelli degli
altri assicuratori. Sono riservati gli articoli 87 e 88 capoverso 2.

103

Vedi anche l'art. 7 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione
della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.201).

Assicurazione contro gli infortuni 30

832.20

2 Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali, le
aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il
genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto del pericolo d'infortuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa
azienda possono essere attribuiti a classi e gradi differenti.

3 In caso d'infrazione alle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali, le aziende possono essere ognora e anche retroattivamente attribuite a un grado di rischi superiore.

4 I cambiamenti del genere di azienda e le modifiche nella stessa vanno notificati
entro 14 giorni al competente assicuratore. Se i cambiamenti sono importanti, l'assicuratore può modificare l'attribuzione alle classi e ai gradi del tariffario dei premi,
se del caso con effetto retroattivo.

5 In base alle esperienze acquisite in materia di rischi, l'assicuratore può, di propria
iniziativa o a domanda dei titolari delle aziende, modificare l'attribuzione di determinate aziende alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, con effetto a decorrere
dal nuovo esercizio contabile.

6 Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali,
gli assicurati possono essere ripartiti in classi tariffarie. I premi non possono tuttavia
essere graduati secondo il sesso delle persone assicurate.104 7 Il Consiglio federale può fissare le aliquote massime dei premi supplementari previsti al capoverso 1. Esso stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e
procedere ad una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi; emana inoltre
disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a
titolo facoltativo e per gli affiliati ad una cassa malati riconosciuta.


Art. 93

Riscossione dei premi 1 I datori di lavoro devono procedere regolarmente ad annotazioni da cui risultino,
per ogni assicurato, dati esatti circa il genere d'occupazione, il salario, il numero e le
date dei giorni lavorativi. Previa richiesta, essi forniscono all'assicuratore altre
informazioni su tutto quanto attiene ai rapporti assicurativi e gli permettono di consultare le annotazioni e le pezze giustificative.

2 L'assicuratore allestisce il preventivo dei premi per un intero esercizio contabile e
lo comunica al datore di lavoro. In caso di modifica importante, i premi possono
essere adeguati nel corso dell'anno.

3 I premi per ogni esercizio sono pagati in anticipo. Il datore di lavoro o l'assicurato
a titolo facoltativo possono pagarli in rate semestrali o trimestrali, debitamente maggiorate.

4 Alla fine dell'esercizio, l'assicuratore deve calcolare l'ammontare definitivo dei
premi secondo i salari effettivi. Se dalle annotazioni salariali non risultano sicure
indicazioni, si farà capo ad altre informazioni ed il datore di lavoro non potrà contestare l'importo fissato. La differenza rispetto al preventivo comporta un'ulteriore 104

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3136 3137; FF 1993 I 609).

LF

31

832.20

riscossione, restituzione o compensazione. I pagamenti supplementari vanno fatti nel
mese successivo alla notifica del conteggio.

5

Il Consiglio federale emana disposizioni sui supplementi in caso di pagamento rateale e in caso di mora, sulle annotazioni salariali e sulla loro revisione e conservazione, nonché sul conteggio dei premi. Esso provvede al coordinamento delle disposizioni relative alla determinazione del guadagno assicurato, in materia d'assicurazione contro gli infortuni, con quelle di altre branche delle assicurazioni sociali.

6 Il Consiglio federale può, indennizzandole, incaricare le casse cantonali di compensazione dell'AVS di riscuotere i premi e affidar loro altri compiti nell'ambito
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

7 Esso può emanare disposizioni derogatorie per le piccole aziende e per le economie domestiche.


Art. 94


105



Art. 95

Premi sostitutivi

1 Per la durata dell'omissione, ma al massimo per cinque anni, il datore di lavoro
che non ha assicurato i suoi lavoratori, non ha notificato all'INSAI l'apertura
dell'azienda oppure si è sottratto altrimenti all'obbligo di pagare i premi, è tenuto a
versare all'INSAI o alla cassa suppletiva un premio sostitutivo pari alla somma di
quelli dovuti. L'importo del premio sostitutivo è raddoppiato qualora il datore di
lavoro si sia ingiustificatamente sottratto all'obbligo assicurativo o a quello di pagare i premi. In caso di recidiva, l'importo del premio sostitutivo può essere pari a tre
fino a dieci volte quello dei premi dovuti. Se il premio sostitutivo è pari alla somma
di quelli dovuti, sono riscossi anche interessi moratori. Il datore di lavoro non può
dedurre questo premio dal salario.

2 L'INSAI e la cassa suppletiva s'informano a vicenda sulle decisioni in materia.

Titolo ottavo: Disposizioni diverse Capitolo 1:
Trattamento e comunicazione di dati, assistenza amministrativa
106

Art. 96


107

Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni 105 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

107 Originario art. 97a. Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2760; FF 2000 205).

Assicurazione contro gli infortuni 32

832.20

di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere
i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.

calcolare e riscuotere i premi; b.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali; c.

sorvegliare l'applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali; d.

far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; e.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge; f.

allestire statistiche.


Art. 97

108

Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati
di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione
possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA109: a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i
compiti conferiti loro dalla presente legge; b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32
capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge
federale;

c.

alle autorità competenti per la riscossione dell'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990110
sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d.

alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno
1959111 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge; e.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del
9 ottobre 1992112 sulla statistica federale; f.

agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 1976113 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del
21 marzo 1969114 sul commercio dei veleni, della legge federale del
7 ottobre 1983115 sulla protezione dell'ambiente, nonché dell'ordinanza del 108

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

109

RS 830.1

110

RS 642.11

111

RS 661

112

RS 431.01

113

RS 819.1

114

RS 813.0

115

RS 814.01

LF

33

832.20

22 giugno 1994116 sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dagli atti normativi summenzionati; g.

agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non professionali conformemente all'articolo 88 capoverso 1, qualora ne necessitino
per l'adempimento dei loro compiti; h.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine; i.

in singoli casi e su richiesta scritta:
1.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare
o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia
relativa al diritto di famiglia o successorio, 3.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della
legge federale dell'11 aprile 1889117 sulla esecuzione e sul fallimento.

2 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notificazione di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965118 sull'imposta preventiva.

3 In deroga all'articolo 33 LPGA i dati personali in relazione a un infortunio o a una
malattia professionale possono essere eccezionalmente comunicati a terzi, qualora
sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.

4 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati
dev'essere garantito.

5 I medici impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto
medico. In deroga all'articolo 33 LPGA, possono tuttavia comunicare al datore di
lavoro e agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 conclusioni relative all'idoneità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale
persona o di altri lavoratori rappresentino un interesse preponderante e il consenso
della persona interessata non possa essere ottenuto. Questa deve essere informata in
ogni caso.

6 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a
terzi alle condizioni seguenti: a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse
preponderante;

116

RS 814.501

117

RS 281.1

118

RS 642.21

Assicurazione contro gli infortuni 34

832.20

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il
suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze
permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse
dell'assicurato.

7 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

8 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione
della persona interessata.

9 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale
può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare
dispendio di lavoro.

10 Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all'articolo 85
capoverso 1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all'azienda o a
persone, la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore
di lavoro.


Art. 98

119 Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei
distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali
forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della
presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per prevenire gli
infortuni o le malattie professionali.

Capitolo 2: Esecuzione forzata e responsabilità civile120

Art. 99

121

Esecuzione forzata dei conteggi dei premi I conteggi dei premi fondati sulle decisioni passate in giudicato sono esecutivi ai
sensi dell'articolo 54 LPGA122.


Art. 100

123

Responsabilità per danni Le domande di risarcimento di cui all'articolo 78 LPGA124 devono essere inoltrate
all'assicuratore; esso statuisce mediante decisione.

119

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

120

Introdotto dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

121

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

122

RS 830.1

123

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

124

RS 830.1

LF

35

832.20


Art. 101


125



Art. 102


126

a127 Capitolo 3: Relazioni con altre assicurazioni sociali128

Art. 103


129
Assicurazione militare 1 Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa le rendite, l'indennità per
menomazione dell'integrità e l'assegno per grandi invalidi, nonché - in deroga
all'articolo 65 lettera a LPGA130 - le spese funerarie in proporzione alla parte a suo
carico rispetto all'intero danno. Tutte le altre prestazioni sono assunte esclusivamente dall'assicuratore tenuto direttamente a prestazioni secondo la legislazione
applicabile.

2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe ed emanare disposizioni speciali sull'obbligo di fornire prestazioni in caso di ricadute, di lesioni degli organi geminati e
di pneumoconiosi. Esso può disciplinare il coordinamento dell'indennità giornaliera.


Art. 104


131

Altre assicurazioni sociali Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento dell'indennità giornaliera
con quelle di altre assicurazioni sociali.

125

Abrogato dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453 3470;
FF 2002 715).

126 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

127

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2760; FF 2000 205).Abrogato dal
n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

128

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

129 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

130

RS 830.1

131 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro gli infortuni 36

832.20

Titolo nono: Giurisdizione e disposizioni penali Capitolo 1: Disposizioni particolari in merito alla giurisdizione132

Art. 105


133

Opposizione contro i conteggi dei premi I conteggi dei premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche
facendo opposizione (art. 52 LPGA134).

a135 Esclusione dell'opposizione Se vi è pericolo nel ritardo, l'organo decisionale può dare ordini in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza possibilità di opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA136. È fatto salvo il ricorso previsto nell'articolo 109.


Art. 106


137

Termine speciale di ricorso In deroga all'articolo 60 LPGA138, per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative il termine di ricorso è di tre mesi.


Art. 107

e 108139

Art. 109


140

Ricorso alla commissione federale di ricorso 1 La commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni
giudica i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti: a.

la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda; b.

l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe
dei premi;

c.141 le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA142.

132 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

133 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

134

RS 830.1

135 Introdotto dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

136

RS 830.1

137 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

138

RS 830.1

139 Abrogati dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

140

Nuovo testo giusta il n. 38 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288, 1993 877 art. 2. cpv. 1; FF 1991 II 413).

141 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

142

RS 830.1

LF

37

832.20

2 La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968143 sulla procedura amministrativa.144

Art. 110


145

Tribunale federale delle assicurazioni Il ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni
può essere interposto anche contro le sentenze e le decisioni prese in applicazione
degli articoli 57 e 109.


Art. 111

Effetto sospensivo

L'opposizione, il ricorso ed il ricorso di diritto amministrativo contro una decisione
in materia di classificazione delle aziende e degli assicurati nei tariffari dei premi, di
credito su premi o di competenza di un assicuratore hanno effetto sospensivo solo se
la decisione lo menziona, oppure se l'istanza di opposizione o ricorso o il tribunale
l'accorda.

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 112

Delitti

Chiunque, mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in
tutto o in parte all'obbligo assicurativo o di pagare i premi, chiunque, in qualità di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi
dedotti dal salario del lavoratore, chiunque, in qualità di organo esecutivo, viola i suoi obblighi, segnatamente quello
del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto
indebito di un terzo,

chiunque, in qualità di datore di lavoro, contravviene intenzionalmente o per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o, in qualità di lavoratore, contravviene a dette prescrizioni intenzionalmente o per negligenza mettendo altri seriamente in pericolo, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa, per quanto non si tratti di
un crimine o di un delitto punibile con una pena più grave secondo il Codice penale
svizzero.146


Art. 113

Contravvenzioni

1 Chiunque, violando l'obbligo che gli incombe, dà informazioni inesatte o rifiuta di darle,
chiunque non compila affatto o compila in modo inveritiero i moduli prescritti, 143

RS 172.021

144 Introdotto dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

145 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

146

RS 311.0

Assicurazione contro gli infortuni 38

832.20

chiunque, in qualità di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo,
è punito con l'arresto o con la multa se ha agito intenzionalmente.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.


Art. 114

e 115147 Titolo decimo:148 Relazione con il diritto europeo

Art. 115

a149 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71150 e in relazione
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

l'Accordo del 21 giugno 1999151 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e

n. 574/72152

nella loro versione aggiornata153; b.

l'Accordo del 21 giugno 2001154 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata155.

147 Abrogati dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

148 Introdotto dal n. I 10 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

149 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva
dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

150

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE)
n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima
volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

151

RS 0.142.112.681 152

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972)
(consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del
30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio,
dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

153

RS 0.831.109.268.1/.11
La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72,
con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile
presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede
unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

154

RS 0.632.31; FF 2001 4499 155

RS 0.831.106.1/.11

LF

39

832.20

Titolo undicesimo:156 Disposizioni finali Capitolo 1: Abrogazione e modificazione di disposizioni legali

Art. 116

Abrogazioni

1.

Sono abrogati:
a.

i titoli secondo e terzo della legge federale del 13 giugno 1911157
sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni; b.

la legge federale del 18 giugno 1915158 di complemento della legge
federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli
infortuni;

c.

la legge federale del 20 dicembre 1962159 sulle indennità di rincaro ai
beneficiari di pensioni dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni e del servizio del lavoro, militare e civile.

2.

Sono parimenti abrogate le disposizioni cantonali sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.


Art. 117

Modificazioni

Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte
integrante della presente legge.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie e entrata in vigore

Art. 118

Disposizioni transitorie 1 Le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all'entrata in vigore della presente legge e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate
secondo il diritto precedente.

2 Tuttavia, per i casi previsti al capoverso 1, sono applicabili agli assicurati dell'INSAI, a partire dalla loro entrata in vigore, le disposizioni in materia di: a.

cura medica accordata successivamente alla determinazione della rendita
(art. 21), se il diritto nasce solo dopo l'entrata in vigore della presente legge; b.

esclusione della riduzione delle prestazioni sanitarie e dei risarcimenti delle
spese se l'infortunio o la malattia professionale sono stati provocati per
negligenza grave (art. 37 cpv. 2); 156 Originario titolo decimo.

157

[CS 8 273; CS 2 193 in fine n.. II art. 6 n.. 2 disp. fin. e trans. tit. X; RU 1959 876,
1964 981, 1968 65, 1977 2249 n. I 611, 1982 196 2184 art. 114, 1990 1091,
1991 362 n.. II 412, 1992 288 allegato n.. 37, 1995 511, 1998 3125 allegato n. 4.
RU 1995 1328 allegato n. 1]. Vedi ora la LF del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie
(RS 832.10).

158

[CS 8 310; CS 3 499 in fine, disp. fin. mod. 20 dic. 1968 cpv. 1 n. II] 159

[RU 1963 283]

Assicurazione contro gli infortuni 40

832.20

c.

rendite d'invalidità, indennità per menomazione all'integrità, assegni per
grandi invalidi, rendite per i superstiti e spese di trasporto della salma e
funerarie, se il diritto nasce dopo l'entrata in vigore della presente legge; d.

ulteriore assegnazione di rendite per orfani ai figli ancora a tirocinio o agli
studi (art. 30 cpv. 3); il diritto alle rendite già scadute all'entrata in vigore
della presente legge dev'essere fatto valere entro un anno; e.

riscatto delle rendite (art. 35); f.

indennità di rincaro (art. 34); il rincaro è considerato compensato per tutti i
beneficiari di rendite mediante le rendite assegnate secondo il diritto precedente ed eventuali indennità di rincaro; le indennità di rincaro ai beneficiari
di rendite del servizio del lavoro militare e civile continuano ad essere a
carico della Confederazione.

3 Per la concessione delle rendite per orfani, è considerato figlio dell'assicurato
anche il figlio illegittimo, a' sensi del Codice civile, nel tenore del 10 dicembre
1907160, cui l'assicurato defunto era tenuto a versare contributi per il mantenimento
in forza di una decisione giudiziaria o di un contratto.

4 Le prestazioni assicurative versate per infortuni non professionali avvenuti prima
dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998161 sono
rette dal diritto precedente. Le prestazioni in denaro sono tuttavia versate secondo il
nuovo diritto se la pretesa insorge dopo l'entrata in vigore della modifica del 9 ottobre 1998.162 5 Se la pretesa è insorta prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 dicembre
2000, la rendita d'invalidità è concessa secondo il diritto previgente.163

Art. 119

Contratti d'assicurazione I contratti in materia d'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori decadono,
per quanto riguarda i rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, all'entrata in vigore della presente legge. I premi pagati anticipatamente oltre
tale data devono essere restituiti. Sono riservati i diritti relativi a infortuni occorsi
prima.

160

[CS 2 3]

161

RU 1999 1321 162

Introdotto dal n. I del DF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1999 1321 1322; FF 1997 III 530 539).

163

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1491 1492; FF 2000 1184 1491).

LF

41

832.20


Art. 120

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1984164
Art. 57 cpv. 3: 1° ottobre 1982
Art. 6: 1° ottobre 1982
Art. 63 cpv.: 1° ottobre 1982
Art. 64 cpv.: 1° ottobre 1982
Art. 6: 1° ottobre 1982
Art. 6: 1° ottobre 1982
Art. 72 cpv. 1 e 3: 1° ottobre 1982
Art. 7: 1° ottobre 1982
Art. 79 cpv.: 1° ottobre 1982
Art. 8: 1° ottobre 1982
Art. 85 cpv. 2 a 5: 1° ottobre 1982
Art. 107 cpv.: 1° ottobre 1982
Art. 108 cpv.: 1° ottobre 1982
Art. 109 cpv.: 1° ottobre 1982 164

Art. 1 dell'O del 20 set. 1982 (RS 832.201).

Assicurazione contro gli infortuni 42

832.20

Allegato

Modificazione di leggi federali 1. Legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni165 Titolo generale ...

Titolo d'ordine Abrogato

...

2. Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS)
166

Modificazione di termini e di rinvii ...

...

...

165

[CS 8 273; CS 2 193 in fine n.. II art. 6 n.. 2 disp. fin. e trans. tit. X; RU 1959 876,
1964 981, 1968 65, 1977 2249 n. I 611, 1982 196 2184 art. 114, 1990 1091,
1991 362 n.. II 412, 1992 288 allegato n.. 37, 1995 511, 1998 3125 allegato n. 4.
RU 1995 1328 allegato n. 1]. Vedi ora la LF del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie
(RS 832.10).

166

RS 831.10. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

LF

43

832.20


Art. 43bis
cpv. 1167 e 4bis
...

Abrogato

Disposizioni transitorie ...

3. Legge federale sull'ordinamento delle indennità di perdita
di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile
(LIPG)
168


Disposizioni transitorie 4. Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità169 Art. 25bis

...


Art. 44

...

Abrogato

167

L'art. 43

bis cpv. 1 ha ora un nuovo testo.

168

RS 834.1. Ora: LF sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di
protezione civile (LIPG). Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

169

RS 831.20. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Assicurazione contro gli infortuni 44

832.20

...


Art. 52

...

...

170

[RU 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245 n. I, II, 1968 588, 1972 1069 art. 15 n. 1,
1982 2184 art. 116, 1990 1882 appendice n. 9, 1991 362 n. II 414. RU 1993 3043
allegato n. 1].

171

[RU 1953 1133; CS 2 193 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 7; RU 1962 1191
art. 14, 1967 760, 1968 95, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060,
1982 1671 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 857 all. n. 25
2611, 1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all.
n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2558 all. n. 2,
1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1998 3033 all. lett. c]

LF

45

832.20

Abrogato

...

8. Legge federale su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione

...

...

...

...

...

172

RS 741.01. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

173

Ora: LF su l'uso pacifico dell'energia nucleare - RS 732.0. Le modificazioni qui appresso
sono state inserite nel testo menzionato.

174

RS 822.11. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Assicurazione contro gli infortuni 46

832.20

...

...


11. Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento176 Art. 219
cpv. 4 seconda classe lett. c
...


12. Codice delle obbligazioni177 Art. 324b
cpv. 3
...


Art. 327b
cpv. 3
Abrogato


13. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria178 Art. 129
cpv. 1 lett. e
...

175

RS 814.80. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

176

RS 281.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

177

RS 220. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

178

RS 173.110. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

LF

47

832.20

...

179

RS 941.41. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Assicurazione contro gli infortuni 48

832.20