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832.20

Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni
(LAINF)

del 20 marzo 1981 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 117 capoverso 1 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 19763,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

3 FF 1976 III 155

Titolo primo:4 Applicabilità della LPGA

4 Introdotto dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

a.
diritto sanitario e tariffe (art. 53-57);
abis.6
attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
b.
iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68);
c.
procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a);
d.7
procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a).

5 RS 830.1

6 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

7 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Titolo primo a:8 Persone assicurate

8 Originario: Titolo 1.

Capitolo 1: Assicurazione obbligatoria

Art. 1a9 Assicurati

1 Sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge:

a.
i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'appren­distato o protetti;
b.
le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 8 della legge del 25 giugno 198210 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o che percepiscono indennità secondo l'articolo 29 LADI (disoccupati);11
c.12
le persone che partecipano a provvedimenti dell'assicurazione per l'invalidi­tà in uno stabilimento o laboratorio di cui all'articolo 27 capoverso 1 della leg­ge federale del 19 giugno 195913 sull'assicurazione per l'inva­lidità (LAI) oppure in un'azienda e che sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro.

2 Il Consiglio federale può estendere l'assicurazione obbligatoria alle persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Esso può esentare dall'obbligo segnatamente i familiari collaboranti nell'impresa, i dipendenti irregolari e le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200714 sullo Stato ospite.15

9 Originario: art. 1.

10 RS 837.0

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

12 Introdotta dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

13 RS 831.20

14 RS 192.12

15 Nuovo testo giusta l'all. n. II 12 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

Art. 2 Territorialità

1 L'assicurazione non è interrotta se il lavoratore esegue all'estero, durante un periodo limitato, un'attività per conto di un datore di lavoro in Svizzera.

2 Non sono assicurati i lavoratori mandati in Svizzera per un periodo limitato da un datore di lavoro all'estero.

3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni derogatorie, segnatamente per quanto concerne i dipendenti d'imprese di trasporto e delle amministrazioni pubbli­che.

Art. 3 Inizio, fine e sospensione dell'assicurazione

1 L'assicurazione inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro oppure in cui nasce il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro. Per il disoccupato inizia il giorno in cui, per la prima volta, sono adem­piuti i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 LADI16 o sono percepite indennità secondo l'articolo 29 LADI.17

2 L'assicurazione termina allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario e, per il disoccupato, allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui per l'ultima volta sono adempiuti i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 LADI o sono percepite indennità secondo l'articolo 29 LADI.18

3 L'assicuratore deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante accordo speciale, fino a sei mesi.19

4 L'assicurazione è sospesa quando l'assicurato soggiace all'assicurazione militare o ad un'assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni.

5 Il Consiglio federale disciplina le rimunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come salario, come pure la forma e il contenuto degli accordi di protrazionedell'assicurazione.20

16 RS 837.0

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Capitolo 2: Assicurazione facoltativa

Art. 4 Facoltà di assicurarsi

1 Possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nel­l'im­presa e non assicurati d'obbligo.

2 Sono esclusi dall'assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che occupano solo personale domestico.

Art. 5 Strutturazione

1 Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicu­razione facoltativa.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni completive sull'assicurazione facoltativa. Ne regola segnatamente l'affiliazione, la dimissione, l'esclusione ed il calcolo dei premi.

Titolo secondo: Oggetto dell'assicurazione

Art. 6 In generale

1 Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali.

2 L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all'usura o a una malattia:

a.
fratture;
b.
lussazioni di articolazioni;
c.
lacerazioni del menisco;
d.
lacerazioni muscolari;
e.
stiramenti muscolari;
f.
lacerazioni dei tendini;
g.
lesioni dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.21

3 L'assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica (art. 10).

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 7 Infortuni professionali

1 Sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA22) di cui è vittima l'assicurato:23

a.
nell'eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nell'interesse di quest'ul­timo;
b.
durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività profes­sionale.

2 Sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio federa­le, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno.

3 Il Consiglio federale può definire altrimenti l'infortunio professionale per settori dell'economia con particolari forme di gestione, segnatamente l'agricoltura ed il pic­colo artigianato.

22 RS 830.1

23 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 8 Infortuni non professionali

1 Sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPGA24) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali.25

2 Gli occupati a tempo parziale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 non sono assicu­rati contro gli infortuni non professionali.

24 RS 830.1

25 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 9 Malattie professionali

1 Sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA26) causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.27 Il Consiglio federale compila l'elenco di tali sostanze e lavori, come pure delle malat­tie provocate da quest'ultimi.

2 Sono considerate professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività pro­fessionale.

3 Salvo diversa disposizione, la malattia professionale è assimilata all'infortunio professionale dalla sua insorgenza. Essa è considerata insorta quando l'interessato abbi­sogna per la prima volta di cura medica o è incapace di lavorare (art. 6 LPGA).28

26 RS 830.1

27 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

28 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Titolo terzo: Prestazioni assicurative

Capitolo 1: Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese

Art. 10 Cura medica

1 L'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnata­mente:

a.29
alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché alla cura ambulatoriale in un ospedale;
b.
ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista;
c.
alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera;
d.
alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico;
e.
ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione.

2 L'assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia, l'ospedale e la casa di cura.30

3 Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni d'obbligo a carico dell'assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all'estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto all'assistenza e alle cure a domicilio.31

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

31 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 11 Mezzi ausiliari

1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale. Il Consiglio federale ne compila l'elenco.

2 I mezzi ausiliari devono essere semplici ed adeguati. Sono dati in proprietà o in prestito.

Art. 12 Danni materiali

L'assicurato ha diritto al risarcimento dei danni causati da infortunio agli oggetti che sostituiscono una parte del corpo od una sua funzione. Le spese di sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie sono prese a carico solo se il pre­giu­dizio fisico abbisogna di cure.

Art. 14 Spese di trasporto della salma e funerarie

1 Sono rimborsate le spese necessarie al trasporto della salma fino al luogo di se­pol­tura. Il Consiglio federale può limitare il rimborso delle spese di trasporto all'estero.

2 Le spese di sepoltura sono rimborsate fino ad un importo pari a sette volte il guadagno giornaliero massimo assicurato.

Capitolo 2: Prestazioni in contanti

Sezione 1: Guadagno assicurato

Art. 15

1 Le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicu­rato.

2 Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l'ul­timo salario riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio.

3 Nel fissare l'importo massimo del guadagno assicurato conformemente all'artico­lo 18 LPGA32, il Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi sostitutivi.33 In tal ambito, esso veglia affinché, di regola, almeno il 92 per cento, ma al massimo il 96 per cento dei lavoratori assicurati siano coperti per il guadagno integrale. Esso emana disposizioni inerenti al gua­dagno assicurato in circostanze particolari, segnatamente:

a.
in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo;
b.
in caso di malattia professionale;
c.
qualora l'assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione;
d.
qualora l'assicurato sia occupato in modo irregolare.

32 RS 830.1

33 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Sezione 2: Indennità giornaliera

Art. 16 Diritto

1 Ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA34) in seguito a infortunio.35

2 Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'in­fortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'as­se­gnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

3 L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità, di paternità o di assistenza ai sensi della legge del 25 settembre 195236 sulle indennità di perdita di guadagno.37

4 L'indennità giornaliera è versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI38) o giorni di sospensione (art. 30 LADI).39

5 Gli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c cui è versata una rendita secondo l'articolo 22bis capoverso 5 LAI40 in combinato disposto con l'articolo 28 LAI non hanno diritto all'indennità giornaliera.41

34 RS 830.1

35 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

36 RS 834.1

37 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

38 RS 837.0

39 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

40 RS 831.20

41 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 17 Ammontare

1 In caso d'incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA42), l'indennità giornaliera è pari all'80 per cento del guadagno assicurato.43 Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavora­ti­va parziale.

2 L'indennità giornaliera per i disoccupati corrisponde all'indennità netta dell'assi­curazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a LADI44, calcolata per giorno civile.45

3 ...46

4 L'indennità giornaliera per gli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c corrisponde all'indennità giornaliera netta dell'assicurazione per l'invalidità.47

42 RS 830.1

43 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

44 RS 837.0

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

46 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

47 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Sezione 3: Rendita d'invalidità

Art. 1848 Invalidità

1 L'assicurato invalido (art. 8 LPGA49) almeno al 10 per cento in seguito a infor­tunio ha diritto a una rendita d'invalidità se l'infortunio si è verificato prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.50

2 Il Consiglio federale disciplina la determinazione del grado d'invalidità in casi speciali. Ha la facoltà di derogare dall'articolo 16 LPGA.

48 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

49 RS 830.1

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 19 Inizio e fine del diritto

1 Il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano con­clusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita. ... .51

2 Il diritto si estingue con l'assegnazione di un'indennità unica complessiva, con il ri­scatto della rendita o con la morte dell'assicurato. ... .52

3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sulla nascita del diritto alla rendita qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato, ma la decisione dell'AI circa la reintegrazione professionale sia presa solo più tardi.

51 Per. abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

52 Per. abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 20 Ammontare

1 In caso d'invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80 per cento del gua­dagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale.

2 All'assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde, in deroga all'articolo 69 LPGA53, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all'importo previsto per l'invalidità totale o parziale.54 La rendita complementare è fissata quando dette rendite concorrono per la prima volta e ade­guata solo in caso di eventuale modifica delle parti di rendita AI o AVS desti­nate ai familiari.

2bis Il capoverso 2 si applica anche se l'assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera.55

2ter In deroga all'articolo 69 LPGA, al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento che dà diritto alla rendita, la rendita d'invalidità secondo il capoverso 1 e la rendita complementare secondo il capoverso 2, incluse le indennità di rincaro, sono ridotte come segue per ogni anno intero compreso fra il giorno in cui l'assicurato ha compiuto 45 anni e il giorno dell'infortunio:

a.
per un grado d'invalidità almeno del 40 per cento, di 2 punti percentuali, ma al massimo del 40 per cento;
b.
per un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento, di 1 punto percentuale, ma al massimo del 20 per cento.56

2quater Per le conseguenze di ricadute e postumi tardivi le riduzioni sono disciplinate ai sensi del capoverso 2ter anche se l'infortunio si è verificato prima del compimento dei 45 anni, a condizione che l'incapacità lavorativa provocata dalla ricaduta o dai postumi tardivi sia sopraggiunta dopo il compimento dei 60 anni.57

3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente circa il calcolo delle rendite complementari in casi speciali.

53 RS 830.1

54 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

55 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

56 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

57 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 21 Cura medica dopo la determinazione della rendita

1 Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario:

a.
è affetto da malattia professionale;
b.
soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione;
c.
abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno;
d.
è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibil­mente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggio­ra­mento.

2 L'assicuratore può ordinare il ripristino della cura medica. ...58

3 In caso di ricadute e di postumi tardivi o se l'assicuratore ordina il ripristino della cura medica, il beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese (art. 10 a 13). Il beneficiario della rendita, se subisce du­rante questo periodo una perdita di guadagno, ha diritto all'indennità giornaliera calcolata in base all'ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica.

58 Per. abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 2259 Revisione della rendita

In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA60, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto riceve una rendita di vecchiaia dell'AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l'età di pensionamento secondo l'arti­colo 21 della legge federale del 20 dicembre 194661 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

59 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

60 RS 830.1

61 RS 831.10

Art. 23 Indennità unica in capitale

1 Se dalla natura dell'infortunio e dal contegno dell'assicurato si può arguire che egli riacquisterà la capacità di guadagno mercé l'assegnazione di un'indennità unica, cessano le prestazioni effettuate fino allora e l'assicurato riceve tale indenni­tà, pari al massimo a tre volte il guadagno annuo assicurato.

2 Eccezionalmente può essere erogata un'indennità unica oltre alla rendita ridotta.

Sezione 4: Indennità per menomazione dell'integrità

Art. 24 Diritto

1 L'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.62

2 L'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita. Il Consiglio federale può prevedere che in casi speciali il diritto nasca in un altro momento, segnatamente se i danni alla salute sono dovuti all'inalazione di fibre di amianto.63

62 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

63 Per. introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 25 Ammontare

1 L'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicu­rato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'in­den­nità.

Sezione 5: Assegno per grandi invalidi

Art. 26 Diritto

1 In caso di grande invalidità (art. 9 LPGA64), l'assicurato ha diritto all'assegno per grandi invalidi.65

2 ...66

64 RS 830.1

65 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

66 Abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 27 Ammontare

L'assegno è fissato secondo il grado della grande invalidità. Il suo ammontare men­sile è pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato. Alla revisione dell'assegno (art. 17 LPGA67) si applica per analogia l'articolo 22.68

67 RS 830.1

68 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Sezione 6: Rendite per i superstiti

Art. 28 In generale

Il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a rendite per i superstiti se l'assicurato muore in seguito ad infortunio.

Art. 29 Diritto del coniuge superstite

1 Il coniuge superstite ha diritto alla rendita o all'indennità unica.

2 ...69

3 Il coniuge superstite ha diritto alla rendita se alla morte dell'altro coniuge ha figli propri o vive in comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte di costui ovvero se è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi. La vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto 45 anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha diritto all'indennità unica.

4 Il coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo se la vittima dell'infor­tunio era tenuta a versargli la pensione alimentare.

5 ...70

6 Il diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte del­l'assicu­rato o qualora il coniuge superstite diventi invalido per almeno due ter­zi. Esso si estin­gue con il passaggio a nuove nozze, con la morte dell'avente diritto o col riscatto della rendita. ...71

69 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

70 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

71 Per. abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 30 Diritto dei figli

1 I figli dell'assicurato defunto hanno diritto alla rendita per orfani. Se hanno perso uno dei genitori, spetta loro la rendita semplice; hanno diritto alla rendita doppia se ambedue i genitori sono morti, se il genitore superstite muore in seguito o se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti dell'assicurato defunto.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate circa il diritto alla rendi­ta degli affiliati e per i casi in cui l'assicurato defunto era tenuto a versare una pen­sione alimentare.

3 Il diritto alla rendita decorre dal mese successivo a quello della morte dell'assicu­rato o del genitore superstite. Esso si estingue al compimento del 18.mo anno d'età, con la morte dell'orfano o col riscatto della rendita.72 Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al mas­simo sino al compimento del 25.mo anno d'età. ... .73

72 Nuovo testo della frase giusta il n. II 6 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).

73 Per. abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 31 Ammontare delle rendite

1 Le rendite per i superstiti ammontano, rispetto al guadagno assicurato, al:

40 per cento per le vedove ed i vedovi,
15 per cento per gli orfani di padre o di madre,
25 per cento per gli orfani di padre e di madre,
70 per cento al massimo e complessivamente in caso di più superstiti.

2 La rendita per superstite al coniuge divorziato è pari al 20 per cento del guadagno assicurato, ma al massimo all'importo della pensione alimentare.

3 Le rendite sono proporzionalmente ridotte se, per il coniuge superstite e per i fi­gli, superano il 70 per cento o, insieme con la rendita al coniuge divorziato74, il 90 per cento del guadagno assicurato. L'estinzione della rendita di uno di questi su­perstiti profitta agli altri proporzionalmente fino all'ammontare massimo loro spet­tante75.

4 Se i superstiti hanno diritto a rendite AVS o AI, spetta loro in comune una rendita complementare pari, in deroga all'articolo 69 LPGA76, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e le rendite AVS o AI, ma al massimo all'ammontare previsto nel capoverso 1.77 La rendita complementare del coniuge divorziato corrisponde alla differenza tra l'importo della pensione alimentare e la rendita AVS, ma al massimo all'ammontare previsto al capoverso 2. La rendita complementare è fissata al momento in cui le dette rendite concorrono per la prima volta ed è adeguata solo in funzione di eventuali modifiche inerenti alla cerchia degli aventi diritto a rendite AVS o AI.

4bis Il capoverso 4 si applica anche se l'assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera.78

5 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente sul calcolo delle rendite complementari, nonché delle rendite doppie per orfani quando ambedue i genitori erano assicurati.

74 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1, LParl; RS 171.10).

75 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1, LParl; RS 171.10).

76 RS 830.1

77 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

78 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 32 Ammontare dell'indennità unica

L'indennità unica alla vedova o alla moglie divorziata è pari:

a.
all'ammontare annuo semplice della rendita, se il matrimonio è durato meno di un anno;
b.
al triplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato almeno un anno, ma me­no di cinque;
c.
al quintuplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato più di cinque anni.

Sezione 7: Adeguamento delle rendite al rincaro

Art. 34

1 Indennità di rincaro sono versate ai beneficiari di rendite d'invalidità e per su­per­stiti. Esse fanno parte integrante della rendita.

2 Il Consiglio federale fissa le indennità in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Le rendite sono adeguate al rincaro nello stesso momento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.79

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 1327; FF 1991 I 181).

Sezione 8: Riscatto delle rendite

Art. 35

1 L'assicuratore può ognora riscattare la rendita d'invalidità o per i superstiti al suo valore attuale, se l'ammontare mensile è inferiore alla metà dell'ammontare mas­simo del guadagno giornaliero assicurato. Le rendite per i superstiti sono compu­tate com­plessivamente. Negli altri casi, il riscatto è lecito solo previo accordo dell'avente diritto e se esso si giustifica a lungo termine nel suo interesse manife­sto.

2 Il riscatto estingue i diritti derivanti dall'infortunio. Tuttavia se l'invalidità causata dall'infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, l'assicurato può pretendere una rendita d'invalidità corrispondente a questo aumento. Il riscatto della rendita d'invalidità non ha effetto alcuno sul diritto alla rendita per i superstiti.

Capitolo 3: Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari80

80 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).


Art. 36 Concorso di diverse cause di sinistri81

1 Le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli asse­gni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conse­guenza dell'infortunio.

2 Le rendite d'invalidità, le indennità per menomazione all'integrità e le rendite per i superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio. Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno.

81 Introdotto dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 37 Colpa dell'assicurato

1 Se l'assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte, non vi è diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie.

2 In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA82, se l'assicurato ha causato l'infor­tunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicu­razione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'impor­to delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.83

3 Le prestazioni in contanti, in deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'articolo 21 capoverso 2 LPGA, al massimo della metà.84

82 RS 830.1

83 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

84 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 3885

85 Abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 3986 Pericoli straordinari e atti temerari

Il Consiglio federale può designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali. Può ordinare il rifiuto e la riduzione in deroga all'articolo 21 capoversi 1-3 LPGA87.

86 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

87 RS 830.1

Art. 40 e 4188

88 Abrogati dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 4289 Entità del regresso

In caso di regresso secondo gli articoli 72-75 LPGA90, l'articolo 73 capoverso 2 LPGA è applicabile anche se la riduzione ha luogo in virtù dell'articolo 37 capoversi 2 e 3 oppure dell'articolo 39 della presente legge, a condizione che la riduzione sia stata motivata dal fatto che l'assicurato ha provocato il danno per propria colpa.

89 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

90 RS 830.1

Art. 43 e 4491

91 Abrogati dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Capitolo 4:92 Determinazione e concessione delle prestazioni

92 Originario: Cap. 5.

Sezione 1: Constatazione dell'infortunio

Art. 45 Notifica dell'infortunio

1 Il lavoratore assicurato deve notificare tempestivamente al datore di lavoro o all'as­sicuratore l'infortunio comportante cura medica o incapacità lavorativa. S'egli muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a presta­zioni.

2 Il datore di lavoro deve avvisare tempestivamente l'assicuratore appena è a conoscenza dell'infortunio che, occorso a un assicurato della sua impresa, comporti una cura medica, un'incapacità lavorativa (art. 6 LPGA93) o la morte.94

2bis Il disoccupato deve notificare tempestivamente l'infortunio all'organo competente dell'assicurazione contro la disoccupazione o all'assicuratore contro gli infortuni. S'egli muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.95

3 L'assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente deve notificare tempe­stivamente all'assicuratore l'infortunio comportante cura medica o incapacità lavo­rativa. S'egli muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.

3bis L'assicurato di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c deve notificare tempestivamente l'infortunio all'ufficio AI o all'INSAI. S'egli muore in seguito all'infor­tunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.96

93 RS 830.1

94 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

95 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

96 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 46 Notifica tardiva dell'infortunio

1 Il ritardo ingiustificato nella notifica dell'infortunio da parte dell'assicurato, o dei suoi superstiti, può determinare la privazione della metà al massimo delle presta­zioni in contanti per il periodo precedente la notifica stessa, ove risultino conside­re­voli complicazioni per l'assicuratore.

2 L'assicuratore può dimezzare qualsiasi prestazione se, per ingiustificato ritardo dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'infortunio o il decesso non gli è stato notifica­to entro tre mesi; egli può rifiutarla se, intenzionalmente, gli è stata fatta una noti­fica falsa.

3 Il datore di lavoro può essere reso responsabile dall'assicuratore delle conseguen­ze pecuniarie inerenti all'ingiustificata inosservanza del suo obbligo di notifica.

Art. 4797 Autopsia

Il Consiglio federale determina le condizioni alle quali l'assicuratore può ordinare, in caso di decesso, l'autopsia o altre misure analoghe. L'autopsia non può essere ordinata se i congiunti prossimi vi si oppongono o se essa contrasta con una dichia­razione del defunto.

97 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Sezione 2: Effettuazione delle prestazioni

Art. 48 Cura adeguata

1 L'assicuratore può ordinare le misure necessarie alla cura adeguata dell'assicurato, tenendo equamente conto degli interessi di quest'ultimo e dei suoi congiunti.

2 ...98

98 Abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 4999 Versamento delle indennità giornaliere

Gli assicuratori possono incaricare del pagamento il datore di lavoro.

99 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 50100 Compensazione

I crediti in conformità della presente legge e quelli in restituzione di rendite e d'indennità giornaliere dell'AVS/AI, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie e di prestazioni complementari all'AVS/AI possono essere compensati con prestazioni esigibili.

100 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 51 e 52101

101 Abrogati dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Titolo quarto: Diritto sanitario e tariffe

Capitolo 1: Personale sanitario e ospedali102

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 53103 Attitudine

1 Ai sensi della presente legge sono considerate medici, dentisti, chiropratici e farmacisti le persone che soddisfano le condizioni per l'esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge del 23 giugno 2006104 sulle professioni mediche. I medici autorizzati da un Cantone alla dispensazione di medicamenti sono parificati ai farmacisti nei limiti di tale autorizzazione.

2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni gli ospedali e le case di cura, il personale paramedico, i laboratori nonché le imprese di trasporto e di salvataggio possono praticare a carico dell'assicurazione contro gli infortuni.

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

104 RS 811.11

Art. 54 Economicità del trattamento

Chi pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e fornisce medica­menti, ordina o effettua trattamenti o analisi.

Art. 54a105 Obbligo di informare del fornitore di prestazioni

Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'assicuratore una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio della rimunerazione e l'economicità della prestazione.

105 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2760; FF 2000 205). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 55106 Esclusione

Se, per motivi gravi, un assicuratore vuol negare o non vuol più concedere a una persona esercitante una professione sanitaria, a un laboratorio, a un ospedale o a una casa di cura il diritto di curare gli assicurati, prescrivere e fornire loro medicamenti, ordinare o effettuare trattamenti o analisi, il tribunale arbitrale (art. 57) ne decide l'esclusione e la durata della stessa.

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Capitolo 2: Collaborazione e tariffe

Art. 56

1 Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali e con le case di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio, al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe.107 Essi possono affidare la cura degli assicurati esclusivamente ai convenzionati. L'adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste nell'ambito ambulatorio.108 109

2 Il Consiglio federale promuove il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altre branche delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Disciplina il rimborso dovuto agli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza accordo tariffale.110

3 In mancanza di convenzione, il Consiglio federale emana le necessarie prescri­zioni, previa consultazione delle parti.

4 Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati contro gli infortuni.

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

108 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

109 Vedi ora l'art. 1 dell'O del 17 set. 1986 sulle tariffe degli stabilimenti e delle case di cura nell'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.206.2).

110 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Capitolo 3: Contestazioni

Art. 57

1 Un tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni tra assicuratori, d'un lato, e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, ospedali e case di cura nonché imprese di trasporto e di salvataggio, dall'altro.111

2 Competente è il tribunale del Cantone in cui si trova l'installazione permanente di tali persone o stabilimenti.

3 I Cantoni designano il tribunale arbitrale e regolano la procedura. Per quanto il caso non sia già stato sottoposto ad un organo di conciliazione previsto per con­ven­zione, il tribunale arbitrale non può essere adito senza previa procedura di concilia­zione. Il tribunale arbitrale è composto di un presidente neutro e di una rappresen­tanza paritetica delle parti.

4 Le sentenze, con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici, vanno notificate alle parti per iscritto.

5 Contro le sentenze del tribunale arbitrale può essere interposto ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005112 sul Tribunale federale.113

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

112 RS 173.110

113 Introdotto dall'all. n. 111 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Titolo quinto: Organizzazione

Capitolo 1: Assicuratori

Sezione 1: In generale

Art. 58114 Categorie di assicuratori

L'assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le categorie d'assicurati, dal­l'INSAI o da altri assicuratori autorizzati e dalla cassa suppletiva da loro amministrata.

114 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 59 Base del rapporto assicurativo

1 Il rapporto assicurativo con l'INSAI è fondato sulla legge per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria e, per l'assicurazione facoltativa, su convenzione. Il datore di lavoro deve notificare all'INSAI, entro 14 giorni, l'apertura o la cessazione del­l'esercizio di un'azienda i cui lavoratori sottostanno all'assicurazione obbligato­ria.

2 Il rapporto assicurativo con gli altri assicuratori è fondato sul contratto tra il dato­re di lavoro, od i lavoratori indipendenti, e l'assicuratore oppure sull'appartenenza ad una cassa in virtù del rapporto di lavoro.

3 Se il lavoratore sottostante all'assicurazione obbligatoria non è assicurato al momento dell'infortunio, le prestazioni assicurative legali gli sono versate dalla cassa suppletiva.

Art. 59a115 Contratto-tipo

1 Gli assicuratori designati all'articolo 68 redigono in comune un contratto-tipo contenente le clausole che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto d'assicurazione.

2 Il contratto-tipo deve segnatamente prevedere che, in caso di aumento del tasso di premio netto o dell'aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative, le aziende assicurate possono disdire il contratto entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicurazione. Gli assicuratori devono comunicare gli aumenti alle aziende assicurate almeno due mesi prima della fine dell'esercizio contabile corrente.

3 Gli assicuratori sottopongono il contratto-tipo all'approvazione del Consiglio fede­rale. In assenza di un contratto-tipo sufficiente, il Consiglio federale stabilisce gli elementi che devono figurare in ogni contratto.

115 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 60a117 Numero AVS118

Per adempiere i loro compiti legali, l'INSAI e gli assicuratori registrati secondo l'articolo 68 capoverso 2, nonché altri partecipanti all'esecuzione della presente legge, sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero AVS con­formemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946119 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

117 Introdotto dall'all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

118 Nuova espr. giusta l'all. n. 32 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

119 RS 831.10

Sezione 2: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infor­tuni


Art. 61 Statuto giuridico

1 L'INSAI è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con sede a Lucerna. L'INSAI è iscritto nel registro di commercio.120

2 Esso pratica l'assicurazione secondo il principio della mutualità.

3 L'INSAI soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il regolamento sull'organizzazione dell'INSAI nonché il rapporto annuale e il conto annuale necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.121

120 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

121 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 62122 Organi

Gli organi dell'INSAI sono:

a.
il consiglio dell'INSAI;
b.
la direzione;
c.
l'ufficio di revisione.

122 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 63123 Consiglio dell'INSAI

1 Il consiglio dell'INSAI si compone di:

a.
sedici rappresentanti dei lavoratori assicurati presso l'INSAI;
b.
sedici rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso l'INSAI;
c.
otto rappresentanti della Confederazione.

2 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell'INSAI per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professio­nali e dei sessi. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio dell'INSAI. Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare in ogni tempo il mandato dei membri del consiglio dell'INSAI.

3 L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000124 sul personale fede­rale (LPers) si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio dell'INSAI e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone. Il Consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio dell'INSAI.

4 I membri del consiglio dell'INSAI lasciano la loro funzione al più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono 70 anni.

5 Il consiglio dell'INSAI provvede alla propria costituzione, nomina il presidente e due vicepresidenti nonché le proprie commissioni, segnatamente la commissione del consiglio dell'INSAI. Svolge in particolare i compiti seguenti:

a.
definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell'INSAI;
b.
adotta il regolamento sull'organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale;
c.
emana il regolamento del personale;
d.
approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi;
e.
nomina e revoca l'ufficio di revisione;
f.
adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull'impiego delle eccedenze dei ricavi;
g.
nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente;
h.
adotta il preventivo per le spese d'esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e orga­nizza la contabilità;
i.
organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l'attuario responsabile;
k.
esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale;
l.
garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appro­priata;
m.
dà discarico alla direzione.

6 La commissione del consiglio dell'INSAI prepara gli affari all'attenzione del consiglio dell'INSAI. Il consiglio dell'INSAI può, nel regolamento sull'orga­nizzazione, delegare alla commissione del consiglio dell'INSAI la determinazione delle tariffe dei premi secondo il capoverso 5 lettera d nonché i compiti di cui al capoverso 5 lettere g-m. Gli altri compiti del consiglio dell'INSAI non sono delegabili.

123 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

124 RS 172.220.1

Art. 64125 Direzione

1 La direzione gestisce le attività dell'INSAI e lo rappresenta verso terzi; può inoltre designare procuratori e altri mandatari.

2 I membri della direzione non possono appartenere al consiglio dell'INSAI. I membri della direzione sono assunti secondo le disposizioni del Codice delle obbliga­zioni (CO)126. L'articolo 6a capoversi 1-5 LPers127 si applica per analogia al salario che percepiscono e alle altre condizioni contrattuali.

125 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

126 RS 220

127 RS 172.220.1

Art. 64a128 Obbligo di diligenza e di fedeltà

1 I membri del consiglio dell'INSAI e della direzione svolgono i propri compiti con la massima diligenza e salvaguardano gli interessi dell'INSAI in buona fede. Il consiglio dell'INSAI adotta i necessari provvedimenti organizzativi per salvaguar­dare gli interessi dell'INSAI e impedire conflitti d'interesse.

2 Nell'ambito dell'obbligo di diligenza e di fedeltà tutti i membri degli organi dell'INSAI dichiarano all'organo di nomina le loro relazioni d'interesse.

3 Durante la loro permanenza nel consiglio dell'INSAI comunicano senza indugio eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d'interesse.

4 Il consiglio dell'INSAI informa sulle relazioni d'interesse dei suoi membri nel rapporto annuale.

128 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 64b129 Ufficio di revisione

1 L'INSAI fa verificare il suo conto annuale dall'ufficio di revisione mediante revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 CO130. L'ufficio di revisione controlla inoltre l'osservanza delle prescrizioni sul sistema di finanziamento di cui all'articolo 90.

2 L'ufficio di revisione è nominato per una durata di tre anni al massimo. Il suo mandato è rinnovabile.

129 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

130 RS 220

Art. 64c131 Responsabilità

1 I membri degli organi, nonché le persone incaricate della gestione e della revisione rispondono del danno che, intenzionalmente o per negligenza, arrecano all'INSAI.

2 Il diritto dell'INSAI di esigere il risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cin­que anni dal giorno in cui l'INSAI è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.132

3 Le controversie concernenti la responsabilità dei membri degli organi dell'INSAI e delle persone incaricate della gestione e della revisione sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

131 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

132 Nuovo testo giusta l'all. n. 23 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Art. 65133 Presentazione dei conti

1 I conti dell'INSAI presentano lo stato patrimoniale e finanziario nonché i risultati d'eser­cizio per settore d'attività.

2 La presentazione dei conti è retta dai principi generali dell'essenzialità, della com­prensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti, fatte salve le disposizioni particolari del diritto delle assicurazioni sociali.

3 Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.

133 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 65a134 Attuario responsabile

1 Gli articoli 23 e 24 della legge del 17 dicembre 2004135 sulla sorveglianza degli assicuratori si applicano alla funzione e ai compiti dell'attuario responsabile.

2 Sono inoltre applicabili le disposizioni aggiuntive sui compiti dell'attuario responsabile e sul contenuto del rapporto emanate dal Dipartimento federale delle finanze sulla base della legge sulla sorveglianza degli assicuratori.

134 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

135 RS 961.01

Art. 65b136 Personale

1 Il personale dell'INSAI è assunto secondo le disposizioni del CO137.

2 Il consiglio dell'INSAI fissa rimunerazione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nel regolamento del personale. L'articolo 6a capoversi 1-5 LPers138 si applica per analogia.

3 Il personale è assicurato presso la cassa pensioni dell'INSAI.

136 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

137 RS 220

138 RS 172.220.1

Art. 66 Settore di competenza141

1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti:

a.
aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964142 sul lavoro (LL);
b.
aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture;
c.
aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo;
d.
aziende forestali;
e.
aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:
1.
negozi di ottica,
2.
bigiotterie e gioiellerie,
3.
negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,
4.
negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,
5.
negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;143
f.
aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1);
g.
aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse diretta­mente all'industria dei trasporti;
h.
aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e muni­te di mezzi meccanici;
i.
macelli con installazioni meccaniche;
k.
aziende per la fabbricazione di bevande;
l.
aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di elimi­na­zione dei rifiuti e di depurazione delle acque;
m.
aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori men­zio­nati alle lettere b-l;
n.
laboratori d'apprendistato e protetti;
o.
aziende di lavoro temporaneo;
p.
amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione;
q.
servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m.

2 Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbliga­to­ria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavora­tori:

a.
di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria;
b.
di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1;
c.
di aziende miste;
d.
alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso144 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda.

3 Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infor­tuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equiva­lente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salva­guardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione.

3bis I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.145

3ter Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.146

4 L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse profes­sioni suindicate e non occupano manodopera.

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

142 RS 822.11

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

144 RU 1982 2096

145 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

146 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 67147 Gestione dell'assicurazione militare

1 Se, in virtù dell'articolo 81 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992148 sul­l'assicurazione militare (LAM), il Consiglio federale gli trasferisce la gestione dell'assicurazione militare, l'INSAI gestisce l'assicurazione militare co­me assicura­zio­ne sociale specifica con contabilità separata.

2 L'INSAI organizza l'assicurazione militare in modo ch'essa possa eseguire i suoi compiti conformemente alla LAM e sia garantito l'allestimento di rapporti annuali e di statistiche secondo l'articolo 77 LPGA149.

147 Nuovo testo giusta in n. I 2 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493).

148 RS 833.1

149 RS 830.1

Art. 67a150 Attività accessorie

1 Oltre alle attività che è tenuto a svolgere per legge, l'INSAI può:

a.
gestire cliniche di riabilitazione;
b.
occuparsi della liquidazione di infortuni per conto di terzi;
c.
sviluppare e vendere prodotti per la sicurezza;
d.
offrire consulenza e formazione in materia di promozione della salute sul posto di lavoro.

2 Le attività accessorie devono essere:

a.
compatibili con i compiti sovrani dell'INSAI nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 85 capoverso 1 sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali;
b.
finanziariamente autosufficienti.

3 Le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni interni all'INSAI oppure da società anonime ai sensi del CO151 nelle quali l'INSAI detiene la maggioranza del capitale e dei voti.

4 Se le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, l'INSAI tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebi­tate a una riserva apposita dell'INSAI.

150 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

151 RS 220

Sezione 3: Altri assicuratori

Art. 68 Categorie e iscrizione nel registro

1 Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell'INSAI, devono, a norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da:

a.152
imprese di assicurazione private sottoposte alla legge del 17 dicembre 2004153 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
b.154
casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni;
c.155
casse malati ai sensi della legge federale del 18 marzo 1994156 sull'assicura­zione malattie.

2 Gli assicuratori che intendono partecipare alla gestione dell'assicurazione obbliga­toria contro gli infortuni devono iscriversi in un registro tenuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica157. Questo registro è pubblico.158

152 Nuvo testo giusta l'all. n. II 5 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo.

153 RS 961.01

154 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo.

155 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1328 1367 art. 1 cpv. 1; FF 1992 I 65). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo.

156 RS 832.10

157 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

158 Vedi anche l'art. 2 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni (RU 1982 1724).

Art. 69 Scelta dell'assicuratore

Il datore di lavoro provvede affinché i suoi lavoratori siano assicurati presso uno degli assicuratori ai sensi dell'articolo 68. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla scelta dell'assicuratore.

Art. 70 Campo d'attività

1 Gli assicuratori devono almeno concedere agli assicurati d'obbligo e a titolo facol­tativo la protezione assicurativa prevista dalla presente legge.

2 Le casse malati possono praticare l'assicurazione per la cura medica, ivi compresi i danni materiali, le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio, come pure l'assi­cu­razione per l'indennità giornaliera. Esse devono accordarsi, con l'assicuratore te­nuto alle altre prestazioni, in merito alla reciproca cooperazione.159

3 Gli assicuratori di cui all'articolo 68 possono delegare la liquidazione degli infortuni all'INSAI o a un terzo. Il trasferimento deve essere approvato dall'Autorità fede­rale di vigilanza sui mercati finanziari per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e dall'Ufficio federale della sanità pubblica per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera c.160

159 Vedi anche l'art. 2 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni (RU 1982 1724).

160 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 71161 Esenzione fiscale limitata

In deroga all'articolo 80 capoverso 1 LPGA162, gli assicuratori sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali unicamente per gli importi destinati alle riserve tecniche, in quanto quest'ultime servano esclusivamente a garantire i diritti derivanti dalla presente legge.

161 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

162 RS 830.1

Sezione 4: Cassa suppletiva

Art. 72 Istituzione

1 Gli assicuratori ai sensi dell'articolo 68 istituiscono in forma di fondazione la cassa suppletiva. Il consiglio di fondazione è composto pariteticamente di rappre­sentanti degli assicuratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavora­tori. L'atto di fondazione ed i regolamenti vanno approvati dal Consiglio federale.

2 Questi assicuratori devono versare alla cassa suppletiva una parte dei premi dell'as­sicurazione contro gli infortuni. Questa parte è calcolata in modo che detta cassa possa finanziare tutte le spese non coperte da introiti diretti e costituire ade­guate ri­serve per le prestazioni di lunga durata.

3 Se gli assicuratori non istituiscono la cassa suppletiva, il Consiglio federale prov­vede in merito. Esso emana le dovute prescrizioni se gli assicuratori non possono intendersi in merito alla gestione della stessa.163

163 Vedi anche l'art. 4 dell'O del 20 set. 1982 (RU 1982 1724).

Art. 73 Campo d'attività

1 La cassa suppletiva versa le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortu­nati, la cui assicurazione esula dalle competenze dell'INSAI, e non assicurati dal datore di lavoro. Essa riscuote i premi sostitutivi dal datore di lavoro negligente (art. 95). Essa sopporta inoltre le spese delle prestazioni legali degli assicuratori ai sensi dell'arti­colo 68, divenuti insolvibili.

2 La cassa suppletiva attribuisce a un assicuratore i datori di lavoro che, nonostante diffida, non hanno assicurato i loro dipendenti o che non hanno trovato un assicuratore.164

2bis Il capoverso 2 non è applicabile ai datori di lavoro che occupano esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità secondo l'articolo 14 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946165 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.166

2ter La cassa suppletiva adempie i compiti di cui agli articoli 78 e 90 capoverso 4.167

3 Il Consiglio federale può pure conferire alla cassa suppletiva compiti non rien­tranti nell'ambito d'attività degli altri assicuratori.

164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

165 RS 831.10

166 Introdotto dall'all. n. 7 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

167 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 74168

168 Abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 75169 Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche

1 Entro un termine fissato dal Consiglio federale, i Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni ed altre corporazioni di diritto pubblico possono scegliere, per il loro perso­nale non già assicurato all'INSAI, tra quest'ultimo e un assicuratore ai sensi dell'ar­ti­colo 68.

2 Le amministrazioni e le aziende formanti un'entità unica sono assicurate presso lo stesso assicuratore.

169 Vedi anche l'art. 3 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni (RU 1982 1724).

Art. 76 Cambiamento d'assicuratore

1 Alla fine di ogni quinquennio, il Consiglio federale esamina di moto proprio, o previa comune richiesta delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e sentiti gli assicuratori fino allora competenti, se sia opportuno modificare l'attribu­zione di determinate categorie di aziende o professionali all'INSAI o agli altri assi­curatori ai sensi dell'articolo 68.

2 La nuova attribuzione ha effetto al più presto due anni dopo l'entrata in vigore della relativa ordinanza del Consiglio federale o della modifica legislativa.

Art. 77 Obbligo degli assicuratori di effettuare le prestazioni

1 In caso d'infortuni, le prestazioni sono effettuate dall'assicuratore presso il quale il lavoratore era assicurato al momento dell'evento infortunistico. In caso di malattie professionali, le prestazioni sono dovute dall'assicuratore presso cui il lavoratore era assicurato al momento in cui la sua salute fu da ultimo messa in pericolo da sostanze nocive o determinati lavori o dall'esercizio dell'attività professionale.

2 In caso d'infortunio non professionale, le prestazioni sono effettuate dall'assicura­tore presso il quale l'infortunato era da ultimo assicurato anche contro gl'infortuni professionali.

3 Il Consiglio federale regola l'obbligo di effettuare le prestazioni e la cooperazione degli assicuratori:

a.
nei casi di assicurati alle dipendenze di diversi datori di lavoro;
b.
in caso di reiterato infortunio, segnatamente per la perdita di organi geminati o altre modifiche del grado d'invalidità;
c.
in caso di morte di ambedue i genitori;
d.
ove la causa della malattia professionale si sia manifestata in più aziende vin­co­late ad assicuratori differenti.
Art. 78170 Eventi di grandi proporzioni

1 Se un evento infortunistico rischia verosimilmente di comportare, per gli assicuratori di cui all'articolo 68, prestazioni assicurative che superano il volume netto dei premi dei rami assicurativi obbligatori dell'anno di assicurazione precedente all'evento infortunistico (evento di grandi proporzioni), i singoli assicuratori annunciano regolarmente alla cassa suppletiva (art. 72) la stima del costo complessivo dell'evento infortunistico e i pagamenti effettuati.

2 Gli eventi che si verificano in luoghi e tempi diversi costituiscono un unico evento di grandi proporzioni se sono riconducibili alla stessa causa.

170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 78a171 Contestazioni

L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori.

171 Introdotto dall'all. n. 21 dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).

Capitolo 2: Vigilanza

Art. 79 Compiti della Confederazione

1 Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA172) provvedono all'applicazione uniforme della legge. A tale scopo possono esigere informazioni dagli assicuratori. Esse pren­dono le misure adeguate in caso di manchevolezze e curano segnatamente l'allesti­mento di statistiche uniformi, in particolare per il calcolo delle basi attuariali e dei premi, come pure in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie profes­sionali.173

2 In caso di grave infrazione alle prescrizioni legali, gli assicuratori ai sensi dell'ar­ti­colo 68 possono essere esclusi dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria con­tro gli infortuni.

3 La cassa suppletiva è inoltre sottoposta alla vigilanza della Confederazione (art. 84 Codice civile174).

4 Sono riservate le disposizioni speciali sulla vigilanza degli assicuratori.

172 RS 830.1

173 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

174 RS 210

Art. 80 Compiti dei Cantoni

I Cantoni informano i datori di lavoro in merito al loro obbligo assicurativo e ne sorvegliano l'adempimento. Essi possono obbligare le loro casse di compensazione AVS a collaborare a tale sorveglianza.

Titolo sesto: Prevenzione degli infortuni

Capitolo 1: Prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie profes­sionali


Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 81

1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.175

2 Il Consiglio federale può limitare o escludere l'applicazione di dette prescrizioni per determinate categorie di aziende e di lavoratori.

175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Sezione 2: Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Art. 82 In generale

1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente appli­ca­bili e adatte alle circostanze.

2 Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.

3 I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.

Art. 82a176 Lavori che comportano pericoli particolari

1 Il Consiglio federale può subordinare lavori che comportano pericoli particolari a un attestato di formazione, a condizione che i partner sociali presentino una domanda in questo senso.

2 Il Consiglio federale disciplina la formazione e il riconoscimento dei corsi di formazione previa consultazione della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (commissione di coordinamento).

176 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 83 Prescrizioni esecutive

1 Sentite le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori direttamente interes­sate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulle misure tecniche, mediche e al­tre, atte a prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali nelle aziende. Esso determina chi debba sopperire alle spese.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla cooperazione di medici del lavoro e di altri specialisti della sicurezza del lavoro nelle aziende.

Art. 84 Competenze degli organi esecutivi

1 Gli organi esecutivi, dopo aver sentito il datore di lavoro e gli assicurati diretta­mente interessati, possono ordinare determinate misure per prevenire infortuni e malattie professionali. Il datore di lavoro deve lasciar loro libero accesso a tutti i locali e posti di lavoro dell'azienda e consentir loro verifiche in loco e prelievi di cam­pioni.

2 Gli organi esecutivi possono escludere gli assicurati particolarmente esposti ad infortuni professionali o malattie professionali da lavori che li mettano in pericolo. Il Consiglio federale definisce il risarcimento agli assicurati i quali, per l'esclusione dalla precedente attività, subiscono un notevole pregiudizio quanto alle possibilità di promozione e non hanno diritto ad altre prestazioni assicurative.

Sezione 3: Esecuzione

Art. 85 Competenza e coordinamento

1 Gli organi esecutivi della LL177 e l'INSAI applicano le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.178 Il Con­siglio federale regola la competenza e la collaborazione degli organi esecutivi. Esso tiene conto delle singole possibilità materiali e tecniche e delle singole di­spo­nibilità di personale.

2 Il Consiglio federale nomina la commissione di coordinamento, composta dei seguenti membri:

a.
tre rappresentanti degli assicuratori (un rappresentante dell'INSAI e due degli assicuratori di cui all'art. 68);
b.
otto rappresentanti degli organi esecutivi (tre rappresentanti dell'INSAI, due degli organi esecutivi federali della LL e tre degli organi esecutivi cantonali della LL);
c.
due rappresentanti dei datori di lavoro;
d.
due rappresentanti dei lavoratori.179

2bis Il Consiglio federale nomina un rappresentante dell'INSAI alla presidenza.180

3 La commissione di coordinamento delimita i singoli campi d'esecuzione, per quanto il Consiglio federale non abbia disposto in merito; essa provvede all'appli­cazione uniforme delle prescrizioni preventive nelle aziende. Può inoltre proporre al Consiglio federale di emanare tali prescrizioni e autorizzare l'INSAI a stipulare con organizzazioni qualificate contratti inerenti a determinati compiti esecutivi nel campo della prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.

4 Le decisioni della commissione di coordinamento vincolano gli assicuratori e gli organi d'esecuzione della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.

5 La vigilanza sull'attività della commissione di coordinamento spetta al Consiglio federale (art. 76 LPGA181).182

177 RS 822.11

178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

180 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

181 RS 830.1

182 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 86 Coazione amministrativa

1 I Cantoni si accordano reciprocamente assistenza per l'esecuzione delle decisioni cresciute in giudicato e delle misure indifferibili degli organi esecutivi.

2 Se l'inosservanza di prescrizioni di sicurezza mette seriamente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori, la competente autorità cantonale vieta l'uso di locali o d'impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiude l'azienda fino al ripristino della sicu­rezza prescritta; essa può disporre il sequestro di sostanze ed oggetti.

Sezione 4: Finanziamento183

183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 87 Premio supplementare184

1 Il Consiglio federale, su proposta della commissione di coordinamento, fissa un premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malat­tie professionali. Sentita la commissione di coordinamento, esso può esone­rarne totalmente o parzialmente determinate categorie di aziende.

2 Detto premio è prelevato dagli assicuratori e amministrato dall'INSAI, che tiene a tale scopo un conto separato; quest'ultimo è soggetto all'approvazione del Consiglio federale.

3 Il premio supplementare serve a coprire le spese risultanti dalla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali attuata dagli organi esecutivi. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

184 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 87a185 Contributi delle aziende estere

1 Le aziende estere i cui lavoratori non soggiacciono all'assicurazione obbligatoria secondo la presente legge devono versare i contributi per la prevenzione degli infortuni.

2 I contributi devono equivalere ai premi supplementari previsti dall'articolo 87 per aziende comparabili.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione.

185 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali

Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali

1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non pro­fessionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.

2 Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.

3 Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.

Titolo settimo: Conti e finanziamento186

186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Capitolo 1: Conti187

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 89 ... 188

1 Per l'attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni devono essere applicate basi contabili uniformi. Il Consiglio federale emana direttive.

2 Gli assicuratori tengono un conto distinto per:

a.
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie pro­fessionali;
b.
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali;
c.
l'assicurazione facoltativa (art. 4 e 5).

2bis L'INSAI tiene inoltre un conto distinto per:

a.
l'assicurazione dei disoccupati;
b.
l'assicurazione delle persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c.189

3 Ciascuna delle branche di cui ai capoversi 2 e 2bis deve poter provvedere al proprio finanziamento.190

4 L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

188 Abrogata dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

189 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni) (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Capitolo 1a: Finanziamento191

191 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 90192 Finanziamento delle prestazioni di breve durata e delle rendite

1 Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura, le altre prestazioni assicurative di breve durata e le rendite d'invalidità e per i superstiti gli assicuratori applicano il sistema di copertura del fabbisogno.

2 Applicano il sistema di capitalizzazione per il finanziamento delle rendite d'inva­lidità e per i superstiti nonché per gli assegni per grandi invalidi, non appena questi siano fissati. Il capitale di copertura deve bastare a soddisfare tutti i diritti alle rendite senza le indennità di rincaro.

3 Gli assicuratori costituiscono dotazioni supplementari per finanziare il capitale di copertura delle rendite supplementare necessario nel caso di una modifica delle basi contabili approvate dal Consiglio federale. Per compensare le fluttuazioni dei risul­tati dell'esercizio devono essere costituite riserve. Il Consiglio federale emana direttive.

4 Nel caso di eventi di grandi proporzioni, è costituito un fondo di compensazione presso la cassa suppletiva al fine di finanziare gli oneri causati da sinistri che superano la soglia corrispondente a un evento di grandi proporzioni ai sensi dell'arti­colo 78. Il fondo di compensazione sarà alimentato dall'anno successivo in poi con un premio supplementare per ogni ramo assicurativo. Il premio supplementare è stabilito dalla cassa suppletiva in modo tale che tutte le spese correnti dei sinistri possano essere coperte. Il premio supplementare è prelevato dagli assicuratori conformemente all'articolo 68 e amministrato dalla cassa suppletiva. La cassa supple­tiva accredita ai singoli assicuratori gli oneri che superano la soglia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 90a193 Finanziamento delle indennità di rincaro da parte degli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e della cassa suppletiva

1 Gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva costituiscono un'associazione secondo le disposizioni del Codice civile194 per garantire il finanziamento a lungo termine delle indennità di rincaro (art. 34) per l'assi­curazione infortuni professionali e non professionali. L'adesione all'associazione è obbligatoria per tutti gli assicuratori autorizzati ai sensi dell'articolo 68 capoverso 1 lettera a e per la cassa suppletiva.

2 I membri dell'associazione sono obbligati a costituire dotazioni supplementari distinte al fine di finanziare le indennità di rincaro.

3 Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da:

a.
eccedenze d'interesse sui capitali di copertura delle rendite;
b.
quote degli interessi su dotazioni supplementari per le prestazioni corrisposte a invalidi e superstiti;
c.
quote degli interessi su dotazioni supplementari per le spese di cura e le indennità giornaliere;
d.
pagamenti compensativi tra i membri;
e.
utili da interessi sulle dotazioni supplementari distinte; e
f.
premi supplementari per le indennità di rincaro non coperte da eccedenze d'interesse.

4 L'associazione fissa mediante decisione per tutti i membri quote unitarie degli interessi maturati sulle dotazioni supplementari nonché premi supplementari unitari per indennità di rincaro non coperte ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1. I premi supplementari sono prelevati nel caso in cui le eccedenze positive di interessi, le quote supplementari di interessi e gli utili da interessi sulle dotazioni distinte non siano sufficienti a garantire il finanziamento delle indennità di rincaro capitalizzate concesse.

5 Se alla fine di un anno contabile il saldo delle dotazioni distinte di uno o più membri è negativo, l'associazione fissa i necessari pagamenti compensativi tra i membri. In questo caso i membri con un saldo positivo devono corrispondere i pagamenti compensativi secondo le modalità disciplinate negli statuti dell'associazione e nel regolamento amministrativo.

6 I dettagli sono disciplinati negli statuti e nel regolamento amministrativo dell'asso­ciazione. Gli statuti e il regolamento amministrativo necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

7 In caso di mancata costituzione dell'associazione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

193 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo.

194 RS 210

Art. 90b195 Finanziamento delle indennità di rincaro per l'INSAI e gli assicurati secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera b

Presso l'INSAI e gli assicuratori secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera b le indennità di rincaro sono finanziate con le eccedenze d'interesse, e per quanto questi non bastino, secondo il sistema di ripartizione delle spese.

195 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 90c196 Finanziamento delle indennità di rincaro per i disoccupati

1 Al fine di garantire il finanziamento delle indennità di rincaro per i disoccupati, l'INSAI costituisce dotazioni supplementari distinte.

2 Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da:

a.
eccedenze d'interesse sui capitali di copertura dell'assicurazione dei disoccupati;
b.
gli interessi sulle dotazioni supplementari; e
c.
eventuali contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

3 Ogni qual volta il Consiglio federale fissa un'indennità di rincaro, l'INSAI preleva dalle dotazioni il capitale di copertura supplementare necessario. Se le dotazioni non sono sufficienti a costituire il capitale per finanziare le indennità di rincaro, i mezzi supplementari necessari sono finanziati con i contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4 L'INSAI fissa i contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Consulta previamente la commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

196 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 90cbis197 Finanziamento delle indennità di rincaro per gli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c

1 Al fine di garantire il finanziamento delle indennità di rincaro per gli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c, l'INSAI costituisce dotazioni supplementari distinte.

2 Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da:

a.
eccedenze d'interesse sui capitali di copertura dell'assicurazione contro gli infortuni degli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c;
b.
gli interessi sulle dotazioni supplementari; e
c.
eventuali contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione per l'in­vali­dità.

3 Ogni qual volta il Consiglio federale fissa un'indennità di rincaro, l'INSAI preleva dalle dotazioni il capitale di copertura supplementare necessario. Se le dotazioni non sono sufficienti a costituire il capitale per finanziare le indennità di rincaro, i mezzi supplementari necessari sono finanziati con i contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione per l'invalidità.

4 L'INSAI fissa i contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione per l'in­vali­dità. Consulta previamente il consiglio di amministrazione di compenswiss (Fondo di compensazione AVS/AI/IPG).

197 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 90d198 Finanziamento dell'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi

L'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi all'aumento del guadagno massimo è finanziato applicando per gli infortuni professionali e non professionali le stesse regole previste per il finanziamento delle indennità di rincaro. Per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva i dettagli sono disciplinati negli statuti e nel regolamento amministrativo dell'associazione secondo l'arti­colo 90a capoverso 1.

198 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Capitolo 2: Premi

Art. 91 Obbligo di pagare i premi

1 Il datore di lavoro si assume i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

2 I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore. Sono riservati patti contrari in favore del lavoratore.

3 Il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi. Egli deduce dal salario la quota parte dovuta dal lavoratore. Questa deduzione può essere fatta, per il premio corrispon­dente a un periodo salariale, soltanto sul salario di questo periodo o di quello immediata­mente seguente. Ogni patto contrario a sfavore dell'assicurato è nullo.

4 L'assicurazione contro la disoccupazione è debitrice della totalità dei premi dovuti dai disoccupati. Conformemente all'articolo 22a capoverso 4 LADI199, deduce la quota dovuta da dette persone dalla loro indennità di disoccupazione. Se i disoccupati partecipano a programmi per l'occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione versa all'INSAI i premi per i rischi d'infortunio insiti in questa attività.200

5 L'assicurazione per l'invalidità si assume il premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e per l'assicurazione ob­bligatoria contro gli infortuni non professionali degli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c.201

199 RS 837.0

200 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

201 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 92202 Determinazione dei premi

1 I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.203

2 Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto del pericolo d'infor­tuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono essere attribuiti a classi e gradi differenti.

3 In caso d'infrazione alle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le aziende possono essere ognora e anche retroattiva­mente attribuite a un grado di rischi superiore.

4 I cambiamenti del genere di azienda e le modifiche nella stessa vanno notificati entro 14 giorni al competente assicuratore. Se i cambiamenti sono importanti, l'as­si­curatore può modificare l'attribuzione alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, se del caso con effetto retroattivo.

5 In base alle esperienze acquisite in materia di rischi, l'assicuratore può, di propria iniziativa o a domanda dei titolari delle aziende, modificare l'attribuzione di de­ter­minate aziende alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, con effetto a decor­rere dal nuovo esercizio contabile.

6 Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, gli assicurati possono essere ripartiti in classi tariffarie. I premi non possono tuttavia essere graduati secondo il sesso delle persone assicurate.204

7 Il supplemento per le spese amministrative è riscosso a copertura degli oneri correnti che derivano agli assicuratori dall'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni. Per tale supplemento il Consiglio federale può fissare aliquote massime. Stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere a una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi. Emana inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.205

202 Vedi anche l'art. 7 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni (RU 1982 1724).

203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

204 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3136; FF 1993 I 609).

205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5259; FF 2003 5197 5284).

Art. 93 Riscossione dei premi

1 I datori di lavoro devono procedere regolarmente ad annotazioni da cui risultino, per ogni assicurato, dati esatti circa il genere d'occupazione, il salario, il numero e le date dei giorni lavorativi. Previa richiesta, essi forniscono all'assicuratore altre informazioni su tutto quanto attiene ai rapporti assicurativi e gli permettono di consul­tare le annotazioni e le pezze giustificative.

2 L'assicuratore allestisce il preventivo dei premi per un intero esercizio contabile e lo comunica al datore di lavoro. In caso di modifica importante, i premi possono essere adeguati nel corso dell'anno.

3 I premi per ogni esercizio sono pagati in anticipo. Il datore di lavoro o l'assicurato a titolo facoltativo possono pagarli in rate semestrali o trimestrali, debitamente maggiorate.

4 Alla fine dell'esercizio, l'assicuratore deve calcolare l'ammontare definitivo dei premi secondo i salari effettivi. Se dalle annotazioni salariali non risultano sicure indicazioni, si farà capo ad altre informazioni ed il datore di lavoro non potrà contestare l'importo fissato. La differenza rispetto al preventivo comporta un'ulteriore riscossione, restituzione o compensazione. I pagamenti supplementari vanno fatti nel mese successivo alla notifica del conteggio.

5 Il Consiglio federale emana disposizioni sui supplementi in caso di pagamento rateale e in caso di mora, sulle annotazioni salariali e sulla loro revisione e conser­va­zione, nonché sul conteggio dei premi. Esso provvede al coordinamento delle di­spo­sizioni relative alla determinazione del guadagno assicurato, in materia d'assicu­ra­zione contro gli infortuni, con quelle di altre branche delle assicurazioni sociali.

6 Il Consiglio federale può, indennizzandole, incaricare le casse cantonali di com­pensazione dell'AVS di riscuotere i premi e affidar loro altri compiti nell'ambito del­l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

7 Esso può emanare disposizioni derogatorie per le piccole aziende e per le econo­mie domestiche.

Art. 94206 Classificazione delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi

In deroga all'articolo 49 LPGA207, gli assicuratori di cui all'articolo 68 non sono tenuti a emanare una decisione circa la classificazione iniziale delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi e circa la modifica di tale classificazione, salvo nel caso di cui all'articolo 92 capoverso 3.

206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

207 RS 830.1

Art. 95 Premi sostitutivi

1 Per la durata dell'omissione, ma al massimo per cinque anni, il datore di lavoro che non ha assicurato i suoi lavoratori, non ha notificato all'INSAI l'apertura dell'azienda oppure si è sottratto altrimenti all'obbligo di pagare i premi, è tenuto a versare al­l'INSAI o alla cassa suppletiva un premio sostitutivo pari alla somma di quelli do­vuti. L'importo del premio sostitutivo è raddoppiato qualora il datore di lavoro si sia ingiustificatamente sottratto all'obbligo assicurativo o a quello di pagare i premi. In caso di recidiva, l'importo del premio sostitutivo può essere pari a tre fi­no a dieci volte quello dei premi dovuti. Se il premio sostitutivo è pari alla somma di quelli dovuti, sono riscossi anche interessi moratori. Il datore di lavoro non può de­durre questo premio dal salario.

1bis Il datore di lavoro che occupa esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità secondo l'articolo 14 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946208 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti deve i premi sostitutivi soltanto in caso di infortuni assicurati. Il capoverso 1, secondo e terzo periodo, non è applicabile.209

2 L'INSAI e la cassa suppletiva s'informano a vicenda sulle decisioni in materia.

208 RS 831.10

209 Introdotto dall'all. n. 7 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (2007 359; FF 2002 3243).

Titolo ottavo: Disposizioni diverse

Capitolo 1: Trattamento e comunicazione di dati, assistenza amministrativa210

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).


Art. 96211 Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:212

a.
calcolare e riscuotere i premi;
b.
stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordi­narle con quelle di altre assicurazioni sociali;
c.
sorvegliare l'applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
d.
far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
e.
sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
f.
allestire statistiche;
g.213
assegnare o verificare il numero AVS.

211 Originario: art. 97a. Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2760; FF 2000 205).

212 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

213 Introdotta dall'all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

Art. 97 214 Comunicazione di dati

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione pos­sono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA215:216

a.
ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di control­larne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
b.
agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
bbis.217 agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero AVS;
c.
alle autorità competenti per la riscossione dell'imposta alla fonte, confor­memente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990218 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
d.
alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959219 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'ar­ti­­­colo 24 di tale legge;
e.
agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992220 sulla statistica federale;
f.
agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 1976221 sulla sicu­rezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del 21 marzo 1969222 sul commercio dei veleni, della legge federale del 7 ottobre 1983223 sulla protezione dell'ambiente, nonché dell'ordinanza del 22 giugno 1994224 sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i com­piti conferiti loro dagli atti normativi summenzionati;
g.
agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non profes­sionali conformemente all'articolo 88 capoverso 1, qualora ne necessitino per l'adempimento dei loro compiti;
h.
alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe­dire un crimine;
hbis. 225al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015226 sulle attività infor­mative;
i.
in singoli casi e su richiesta scritta:
1.
alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire paga­menti indebiti,
2.
ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
3.
ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessi­tino per accertare un crimine o un delitto,
4.
agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889227 sulla esecuzione e sul fallimento,
5.228
alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile229,
6.230
...

1bis I dati necessari per la lotta contro il lavoro nero possono essere comunicati conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005231 contro il lavoro nero.232

2 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notificazione di cui all'artico­lo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965233 sull'imposta preventiva.

3 In deroga all'articolo 33 LPGA i dati personali in relazione a un infortunio o a una malattia professionale possono essere eccezionalmente comunicati a terzi, qualora sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.

4 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applica­zione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito.

5 I medici impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto medico. In deroga all'articolo 33 LPGA, possono tuttavia comunicare al datore di lavoro e agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 conclusioni relative all'ido­neità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale persona o di altri lavoratori rappresentino un interesse preponderante e il consenso della persona interessata non possa essere ottenuto. Questa deve essere informata in ogni caso.

6 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

a.
per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
b.
per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

7 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

8 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

9 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

10 Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all'azienda o a persone, la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.

214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

215 RS 830.1

216 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

217 Introdotta dall'all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

218 RS 642.11

219 RS 661

220 RS 431.01

221 [RU 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197 all. n. 97. RU 2010 2573 art. 20 cpv. 1]. Vedi ora la L del 12 giu. 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11).

222 [RU 1972 360, 1977 2249, 1982 1676 all. n. 10, 1984 1122 art. 66 n. 4, 1985 660, 1991 362 II 403, 1997 1155 all. n. 4, 1998 3033 all. n. 7. RU 2004 4763 all. n. I, 2005 2293]. Vedi ora la L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RS 813.1).]

223 RS 814.01

224 RS 814.501

225 Introdotta dall'all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. n. II 18 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

226 RS 121

227 RS 281.1

228 Introdotto dall'all. n. 29 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

229 RS 210

230 Introdotto dall'all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall'all. n. II 18 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

231 RS 822.41

232 Introdotto dall'all. n. 7 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (2007 359; FF 2002 3243).

233 RS 642.21

Art. 98234 Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per prevenire gli infortuni o le malattie professionali.

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Capitolo 2: Esecuzione forzata e responsabilità civile235

235 Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Art. 102241

241 Abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Capitolo 3: Relazioni con altre assicurazioni sociali243

243 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Art. 103244 Assicurazione militare

1 Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare e dell'assicu­razione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa le rendite, l'indennità per menomazione dell'integrità e l'assegno per grandi invalidi, nonché - in deroga all'arti­colo 65 lettera a LPGA245 - le spese funerarie in proporzione alla parte a suo carico rispetto all'intero danno. Tutte le altre prestazioni sono assunte esclusivamente dall'assicuratore tenuto direttamente a prestazioni secondo la legislazione applica­bile.

2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe ed emanare disposizioni speciali sull'obbligo di fornire prestazioni in caso di ricadute, di lesioni degli organi geminati e di pneumoconiosi. Esso può disciplinare il coordinamento dell'indennità giorna­liera.

244 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

245 RS 830.1

Art. 104246 Altre assicurazioni sociali

Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento dell'indennità giornaliera con quelle di altre assicurazioni sociali.

246 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Titolo nono: Giurisdizione e disposizioni penali

Capitolo 1: Disposizioni particolari in merito alla giurisdizione247

247 Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 105a250 Esclusione dell'opposizione

Se vi è pericolo nel ritardo, l'organo decisionale può dare ordini in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza possibilità di opposi­zione ai sensi dell'articolo 52 LPGA251. È fatto salvo il ricorso previsto nell'artico­lo 109.

250 Introdotto dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

251 RS 830.1

Art. 107 a 108253

253 Abrogati dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 109254 Ricorsi al Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA255 i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti:

a.
la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda;
b.
l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi;
c.
le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

254 Nuovo testo giusta l'all. n. 111 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

255 RS 830.1

Art. 111257 Effetto sospensivo

L'opposizione o il ricorso contro una decisione in materia di classificazione delle aziende e degli assicurati nei tariffari dei premi, di fissazione di quote unitarie degli interessi maturati sulle dotazioni supplementari e di premi supplementari unitari per le indennità di rincaro non coperte, di credito su premi o di competenza di un assicuratore ha effetto sospensivo solo se la decisione lo menziona, oppure se l'autorità che pronuncia sull'opposizione o sul ricorso lo accorda.

257 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 112258

1 È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un'altra legge, chiunque intenzionalmente:

a.
mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all'obbligo assicurativo o di pagare i premi;
b.
in qualità di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi dedotti dal salario del lavoratore;
c.
in qualità di organo esecutivo, viola i suoi obblighi, segnatamente quello del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di un terzo;
d.
in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.

2 È punito con la multa, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un'altra legge, chiunque, in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.

3 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

a.
dà informazioni inesatte o rifiuta di darle violando l'obbligo d'informare;
b.
non compila o compila in modo inveritiero i moduli prescritti;
c.
contravviene, in qualità di lavoratore, alle prescrizioni in materia di pre­venzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo.

4 Se l'autore ha agito per negligenza nei casi del capoverso 3, la pena è la multa sino a 5000 franchi.

258 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 114 e 115260

260 Abrogati dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Titolo decimo:261 Relazione con il diritto europeo

261 Introdotto dal n. I 10 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione. Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).

Art. 115a262

1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999263 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a.
regolamento (CE) n. 883/2004264;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009265;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71266;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72267.

2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del­l'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960268 istitutiva dell'As­sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a.
regolamento (CE) n. 883/2004;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72.

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II del­l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

262 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 al DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

263 RS 0.142.112.681

264 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apri­le 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).

265 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settem­bre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).

266 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazio­ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

267 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali­tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

268 RS 0.632.31

Titolo undicesimo:269 Disposizioni finali

269 Originario: Titolo decimo.

Capitolo 1: Abrogazione e modificazione di disposizioni legali

Art. 116 Abrogazioni
1.
Sono abrogati:
a.
i titoli secondo e terzo della legge federale del 13 giugno 1911270 sull'as­si­curazione contro le malattie e gli infortuni;
b.
la legge federale del 18 giugno 1915271 di complemento della legge fede­ra­le del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli in­for­tuni;
c.
la legge federale del 20 dicembre 1962272 sulle indennità di rincaro ai be­neficiari di pensioni dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione con­tro gli infortuni e del servizio del lavoro, militare e civile.
2.
Sono parimenti abrogate le disposizioni cantonali sull'assicurazione obbliga­to­ria contro gli infortuni.

270 [CS 8 273; CS 2 193 in fine n.. II art. 6 n.. 2 disp. fin. e trans. tit. X; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1977 2249 n. I 611, 1982 196 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511, 1998 3125 all. n. 4. RU 1995 1328 all. n. 1]

271 [CS 8 310; CS 3 499 in fine, disp. fin. mod. 20 dic. 1968 cpv. 1 n. II]

272 [RU 1963 283]

Art. 117 Modificazioni

Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie e entrata in vigore

Art. 118 Disposizioni transitorie

1 Le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all'entrata in vigore della pre­sen­te legge e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto precedente.

2 Tuttavia, per i casi previsti al capoverso 1, sono applicabili agli assicurati dell'INSAI, a partire dalla loro entrata in vigore, le disposizioni in materia di:

a.
cura medica accordata successivamente alla determinazione della rendita (art. 21), se il diritto nasce solo dopo l'entrata in vigore della presente legge;
b.
esclusione della riduzione delle prestazioni sanitarie e dei risarcimenti delle spese se l'infortunio o la malattia professionale sono stati provocati per negli­genza grave (art. 37 cpv. 2);
c.
rendite d'invalidità, indennità per menomazione all'integrità, assegni per grandi invalidi, rendite per i superstiti e spese di trasporto della salma e fune­rarie, se il diritto nasce dopo l'entrata in vigore della presente legge;
d.
ulteriore assegnazione di rendite per orfani ai figli ancora a tirocinio o agli studi (art. 30 cpv. 3); il diritto alle rendite già scadute all'entrata in vigore della presente legge dev'essere fatto valere entro un anno;
e.
riscatto delle rendite (art. 35);
f.
indennità di rincaro (art. 34); il rincaro è considerato compensato per tutti i be­neficiari di rendite mediante le rendite assegnate secondo il diritto prece­dente ed eventuali indennità di rincaro; le indennità di rincaro ai beneficiari di rendite del servizio del lavoro militare e civile continuano ad essere a carico della Con­federazione.

3 Per la concessione delle rendite per orfani, è considerato figlio dell'assicurato anche il figlio illegittimo, a' sensi del Codice civile, nel tenore del 10 dicembre 1907273, cui l'assicurato defunto era tenuto a versare contributi per il mantenimento in forza di una decisione giudiziaria o di un contratto.

4 Le prestazioni assicurative versate per infortuni non professionali avvenuti prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998274 sono rette dal diritto precedente. Le prestazioni in denaro sono tuttavia versate secondo il nuovo diritto se la pretesa insorge dopo l'entrata in vigore della modifica del 9 ottobre 1998.275

5 Se la pretesa è insorta prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2000, la rendita d'invalidità è concessa secondo il diritto previgente.276

273 [CS 2 3]

274 RU 1999 1321

275 Introdotto dal n. I del DF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1321; FF 1997 III 530 539).

276 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1491 142; FF 2000 1184 1491).

Art. 119 Contratti d'assicurazione

I contratti in materia d'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori decadono, per quanto riguarda i rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni, all'entrata in vigore della presente legge. I premi pagati anticipatamente oltre tale data devono essere restituiti. Sono riservati i diritti relativi a infortuni occorsi prima.

Art. 120

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015277

1 Le prestazioni assicurative per infortuni avvenuti prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto anteriore.

2 La rendita d'invalidità e la rendita complementare di cui all'articolo 20 sono ridotte in virtù del nuovo diritto (art. 20 cpv. 2ter) se il beneficiario di tali rendite raggiunge l'età ordinaria di pensionamento almeno dodici anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Non vi è riduzione se il beneficiario delle rendite raggiunge l'età ordinaria di pensionamento entro otto anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Le rendite dei beneficiari che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento almeno otto anni ma non più di dodici anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica sono ridotte di un importo pari a un quinto della riduzione prevista dal nuovo diritto per ogni anno intero successivo all'ottavo anno. I capitali di copertura che divengono disponibili devono essere utilizzati per finanziare indennità di rincaro future o capitali di copertura supplementari eventualmente necessari in caso di modifica delle basi contabili approvate dal Consiglio federale.

3 L'INSAI e gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettere b e c possono finanziare per altri cinque anni, secondo il diritto anteriore, le prestazioni assicura­tive di cui all'articolo 90 capoverso 1 per infortuni verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

4 I mezzi accumulati dagli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e dalla cassa suppletiva fino all'entrata in vigore della presente modifica per il finanziamento delle indennità di rincaro e dell'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi sono interamente impiegati per il finanziamento di cui agli articoli 90a e 90d. Gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a che hanno già fatto parte una volta del fondo di garanzia delle rendite future e che non ne fanno più parte al momento dell'entrata in vigore della presente modifica mettono a disposizione, a titolo di dotazione supplementare per il finanziamento delle indennità di rincaro di cui all'articolo 90a e dell'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi di cui all'articolo 90d, almeno l'importo che avevano destinato a tal fine al momento in cui avevano lasciato il fondo di garanzia delle rendite future.

Data dell'entrata in vigore:278 1° gennaio 1984
Art. 57 cpv. 3: 1° ottobre 1982
Art. 60: 1° ottobre 1982
Art. 63 cpv.: 1° ottobre 1982
Art. 64 cpv.: 1° ottobre 1982
Art. 68 e 69: 1° ottobre 1982
Art. 72 cpv. 1 e 3: 1° ottobre 1982
Art. 75: 1° ottobre 1982
Art. 79 cpv.: 1° ottobre 1982
Art. 80: 1° ottobre 1982
Art. 85 cpv. 2 a 5: 1° ottobre 1982
Art. 107 cpv.: 1° ottobre 1982
Art. 108 cpv.: 1° ottobre 1982
Art. 109 cpv.: 1° ottobre 1982

278 Art. 1 dell'O del 20 set. 1982 (RU 1982 1724).

Allegato

Modifica di leggi federali

...279

279 Le mod. possono essere consultate alla RU 1982 1676.