1
Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) del 14 dicembre 1990 (Stato 20 settembre 2005) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 42quinquies della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19833, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1
Scopo e campo d'applicazione 1
La presente legge stabilisce le imposte dirette che i Cantoni devono riscuotere e fissa i principi determinanti per il loro disciplinamento nella legislazione cantonale.
2
La presente legge si applica anche ai Comuni in quanto il diritto cantonale accorda loro la sovranità fiscale per le imposte cantonali prescritte dall'articolo 2 capoverso 1.
3
Ove la presente legge non prevede alcuna norma, i Cantoni e i Comuni disciplinano le loro imposte conformemente al diritto cantonale. Spetta in particolare ai Cantoni stabilire le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da imposta.
Art. 2
Imposte dirette prescritte 1
I Cantoni riscuotono le seguenti imposte: a. un'imposta sul reddito e un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche; b. un'imposta sull'utile e un'imposta sul capitale delle persone giuridiche; c. un'imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche; d. un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare.
2
I Cantoni possono stabilire che l'imposta sugli utili immobiliari è riscossa soltanto dai Comuni.
RU 1991 1256 1
A questa disposizione corrisponde l'art. 129 della Cost. federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
2
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
3 FF
1983 III 1
642.14
Imposte
2
642.14
Titolo secondo: Imposizione delle persone fisiche Capitolo 1: Assoggettamento
Art. 3
Assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale 1
Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio fiscale nel Cantone oppure quando, senza interruzioni apprezzabili, soggiornano nel Cantone almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
2
Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
3
Il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano, senza riguardo al regime dei beni. Il reddito e la sostanza dei figli sotto autorità parentale sono cumulati a quelli del detentore di tale autorità. Il reddito dell'attività lucrativa dei figli nonché gli utili immobiliari sono imposti separatamente.
Art. 4
Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica 1
Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se tengono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento, se servono da intermediari nel commercio di immobili o se vi esercitano tale commercio.
2
Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a. esercitano un'attività lucrativa nel Cantone; b. in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse o analoghe rimunerazioni;
c. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone; d. ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; e. ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; f. ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.
Armonizzazione delle imposte dirette 3
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Art. 5
Sgravio di imposte
I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione.
Art. 6
Imposizione secondo il dispendio 1
Le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi un'attività lucrativa, hanno il diritto di pagare invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza un'imposta calcolata sul dispendio fino a scadenza del periodo fiscale in corso.
2
Se tali persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l'imposta secondo il dispendio può essere prorogato oltre tale limite.
3
L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e riscossa secondo la tariffa ordinaria (art. 11 cpv. 1). Non deve essere tuttavia inferiore alle imposte calcolate secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi lordi seguenti: a. sostanza immobiliare situata in Svizzera e relativi proventi; b. beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi; c. capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi; d. diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
e. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera; f. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.
Capitolo 2: Imposta sul reddito Sezione 1: Proventi
Art. 7
Principio
1
Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa l'utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previdenza, nonché da rendite vitalizie.
Imposte
4
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1bis
In caso di vendita di diritti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 19654 sull'imposta preventiva, alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, il reddito della sostanza è considerato realizzato nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis della LF del 13 ott. 1965 sull'imposta preventiva).5 1ter I proventi da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto sono imponibili, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte.6 2 Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.7 3
I proventi da quote di partecipazione a fondi di investimento (art. 20 cpv. 1, 2° periodo) sono imponibili se la totalità dei redditi del fondo supera i redditi del possesso fondiario diretto.
4
Sono esenti dall'imposta soltanto: a. il ricavo dall'alienazione di diritti di opzione, a condizione che i diritti patrimoniali appartengono alla sostanza privata;
b. gli utili in capitale conseguiti su elementi della sostanza mobiliare privata, fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2 lettere a e d; c. l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale;
d. 8 l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio. È fatto salvo il capoverso 1ter;
e. i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio;
f.
i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati; 4 RS
642.21
5
Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).
6
Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).
7
Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).
8
Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).
Armonizzazione delle imposte dirette 5
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g. le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti percepiti dal coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, nonché degli alimenti che uno dei genitori percepisce per i figli sotto la sua autorità parentale; h.9 il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;
i.
i versamenti a titolo di riparazione morale; k. i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
l.10 i guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco ai sensi della legge del 18 dicembre 199811 sulle case da gioco.
Art. 8
Attività lucrativa indipendente 1
Sono pure proventi imponibili da attività lucrativa indipendente tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione, rivalutazione contabile o mediante trasferimento nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa situati all'estero di elementi della sostanza commerciale; sono esclusi gli utili risultanti dall'alienazione di fondi agricoli o silvicoli, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di investimento. Rimane salvo l'articolo 12 capoverso 4.
2
La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.12 3
Le riserve occulte di un'impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se l'impresa rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengono ripresi: a. in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone; b. in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;
c. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.13
9
Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).
10 Introdotta dal n. 3 dell'all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 935.52).
11 RS
935.52
12 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).
13 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).
Imposte
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3bis
Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 3 lettera b, le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 53, se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.14 4 In caso di sostituzione d'immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite entro congruo termine su beni sostitutivi con ugual funzione; è escluso il trasferimento delle riserve occulte su elementi patrimoniali fuori della Svizzera.
Sezione 2: Deduzioni
Art. 9
In generale
1
Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. I costi di perfezionamento in rapporto con la professione e quelli di riqualificazione professionale sono pure considerati spese necessarie.
2
Sono deduzioni generali: a.15 gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù dell'articolo 7 e di ulteriori 50 000 franchi; b.16 il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti; c. gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia; d.17 i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
e. i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata, sino a un determinato ammontare; f. i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; 14 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).
15 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).
16 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).
17 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).
Armonizzazione delle imposte dirette 7
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g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere forfettario;
h.18 le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale; hbis19 le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 200220 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;
i.21 le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a-c); k. una deduzione dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; la stessa deduzione è concessa quando uno dei due coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.
3
Su i fondi che fanno parte della sostanza privata i Cantoni possono prevedere deduzioni per la protezione dell'ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. In questo caso vale la seguente norma:
a. il Dipartimento federale delle finanze determina in collaborazione con i Cantoni in quale misura gli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione;
b. i costi non sussidiati di lavori di cura di monumenti storici sono deducibili nella misura in cui questi provvedimenti sono stati presi dal contribuente in virtù di una prescrizione legale, in accordo con l'autorità o su ordine di quest'ultima.
4
Non sono ammesse altre deduzioni. Rimangono salve le deduzioni per i figli e le altre deduzioni sociali giusta il diritto cantonale.
18 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 151.3).
19 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 151.3).
20 RS
151.3
21 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545 4549; FF 2003 7053 7059).
Imposte
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Art. 10
Attività lucrativa
indipendente
1
Sono segnatamente dedotti a titolo di spese consentite dall'uso commerciale o professionale:
a. gli ammortamenti comprovati della sostanza commerciale; b. gli accantonamenti per coprire impegni il cui ammontare è ancora indeterminato o per rischi di perdite imminenti;
c. le perdite che si sono verificate sulla sostanza commerciale e che sono state allibrate;
d. i versamenti alle istituzioni di previdenza a favore del proprio personale, sempreché sia escluso ogni uso contrario al loro scopo; e.22 gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.
1bis
Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.23 2 Dal reddito medio del periodo di computo (art. 15 cpv. 2) sono dedotte le perdite dei tre precedenti periodi di computo, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.24 3 Le perdite degli esercizi commerciali anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dal reddito possono essere compensate con le prestazioni di terzi destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento.
4
I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all'interno della Svizzera.25 Sezione 3: Calcolo dell'imposta
Art. 11
1 Per le persone coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole. La medesima riduzione si applica ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento. Il diritto cantonale determina se la riduzione è concessa sotto forma di una deduzione percentuale dell'ammontare 22 Introdotta dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).
23 Introdotto dal n. II della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2147 2148; FF 1997 II 852, IV 1072).
24 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
25 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
Armonizzazione delle imposte dirette 9
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dell'imposta, limitata a una somma espressa in franchi, oppure sotto forma di tariffe speciali per le persone sole e per le persone coniugate.
2
Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l'imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi, con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annuale corrispondente.
3
Le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla salute, sono imposti separatamente. Essi soggiacciono in tutti i casi a un'imposta annua intera.
Capitolo 3: Imposta sugli utili da sostanza immobiliare
Art. 12
1 Sono imponibili gli utili da sostanza immobiliare conseguiti in seguito all'alienazione di un fondo facente parte della sostanza privata o di un fondo agricolo o silvicolo, nonché di parti dello stesso, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di investimento (prezzo d'acquisto o valore di sostituzione, più le spese).
2
L'assoggettamento è dato per ogni alienazione di fondo. Sono assimilati a un'alienazione:
a. i negozi giuridici che producono i medesimi effetti economici dell'alienazione sul potere di disporre di un fondo;
b. il trasferimento di un fondo o di una parte di esso dalla sostanza privata alla sostanza commerciale; c. la costituzione su di un fondo di servitù di diritto privato o di restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria, se limitano lo sfruttamento incondizionato o diminuiscono il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e si fanno contro versamento di un'indennità; d. il trasferimento di partecipazioni a società immobiliari facenti parte della sostanza privata, sempreché il diritto cantonale preveda l'assoggettamento in questo caso; e. i plusvalori derivanti dalla pianificazione ai sensi della legge federale del 22 giugno 197926 sulla pianificazione del territorio, senza che vi sia alienazione, sempreché il diritto cantonale assoggetti questa fattispecie all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare.
3
L'imposizione è differita in caso di: a. trapasso di proprietà in seguito a successione (devoluzione, divisione, legato), a anticipo ereditario o a donazione;
26
RS 700
Imposte
10
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b.27 trapasso della proprietà tra coniugi in connessione con il regime matrimoniale, nonché d'indennità dovuta per i contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC28) e per le pretese fondate sul diritto del divorzio, nella misura in cui i coniugi sono d'accordo;
c. ricomposizione particellare ai fini di un raggruppamento di terreni, di un piano di quartiere, di rettificazione dei limiti di proprietà, di un arrotondamento dei poderi agricoli, nonché in caso di ricomposizione particellare nell'ambito di una procedura d'espropriazione o di un'espropriazione imminente; d. alienazione totale o parziale di un fondo agricolo o silvicolo, purché il prodotto dell'alienazione venga utilizzato entro un congruo termine per l'acquisto di un fondo sostitutivo sfruttato dal contribuente stesso o per il miglioramento di fondi agricoli o silvicoli appartenenti al contribuente e sfruttati dallo stesso;
e. alienazione di un'abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente e esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un congruo termine all'acquisto o alla costruzione in Svizzera di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.
4
I Cantoni possono riscuotere l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare anche sugli utili conseguiti in seguito all'alienazione di fondi facenti parte della sostanza commerciale, sempreché esentino questi utili dall'imposta sul reddito e dall'imposta sull'utile oppure computino l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare nell'imposta sul reddito o nell'imposta sull'utile. In ambedue i casi: a.29 le fattispecie di cui agli articoli 8 capoversi 3 e 4 e 24 capoversi 3 e 3quater sono assimilate alle alienazioni la cui imposizione è differita ai fini dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare; b. il trasferimento di tutto o di una parte di fondo dalla sostanza privata alla sostanza commerciale non può essere assimilato a un'alienazione.
5
I Cantoni provvedono affinché gli utili realizzati a corto termine siano imposti più gravemente.
Capitolo 4: Imposta sulla sostanza
Art. 13
Oggetto dell'imposta
1
L'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale.
2
La sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario.
27 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 26 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1) 28 RS
210
29 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).
Armonizzazione delle imposte dirette 11
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3
Le quote di partecipazione ai fondi di investimento (art. 20 cpv. 1 secondo periodo) sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi del fondo di investimento e il suo possesso fondiario diretto.
4
Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente non sono imponibili.
Art. 14
Stima
1
La sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato.
2
I fondi destinati all'agricoltura o alla silvicoltura sono stimati al loro valore reddituale. Il diritto cantonale può stabilire che nell'ambito della stima si tenga conto del valore venale o che in caso di alienazione o di cessazione della destinazione all'agricoltura o alla silvicoltura venga effettuata un'imposizione complementare in funzione della differenza tra il valore reddituale ed il valore venale. L'imposizione complementare non può eccedere una durata di 20 anni.
3
I beni immateriali e la sostanza mobiliare (esclusi i titoli) facenti parte della sostanza commerciale sono stimati al loro valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito.
Capitolo 5: Basi temporali
Art. 15
Periodo fiscale e periodo di computo 1
Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate per un periodo fiscale biennale (biennio civile) e riscosse ogni anno fiscale (anno civile).
2
Per l'imposta sul reddito è determinante il reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale o il risultato medio, calcolato su dodici mesi, degli esercizi chiusi nel biennio.
3
All'inizio dell'assoggettamento, il reddito è calcolato in base al reddito conseguito dopo l'inizio dell'assoggettamento e calcolato su dodici mesi.30 4 Per l'imposta sulla sostanza sono determinanti lo stato e il valore all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento. I titoli che hanno corso di borsa e sono negoziati in Svizzera sono stimati al corso medio del mese precedente l'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
5
Se l'assoggettamento sussiste soltanto per una parte del periodo fiscale, viene riscosso l'importo corrispondente a questa parte. In tali casi, l'aliquota d'imposta sul reddito è determinata in base al reddito calcolato su dodici mesi.
30 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
Imposte
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Art. 16
Periodo fiscale annuo facoltativo I Cantoni sono liberi, in deroga all'articolo 15, di fissare e riscuotere le imposte sul reddito e sulla sostanza per un periodo fiscale di un anno corrispondente all'anno civile. In questo caso vengono applicate le prescrizioni del titolo settimo (art. 62 a 70).
Art. 17
Tassazione intermedia Si procede a una tassazione intermedia del reddito e della sostanza in caso di: a. divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi; b. mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa, in seguito a assunzione o cessazione della stessa o di cambiamento di professione; c. devoluzione per causa di morte; d. modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali.
Art. 18
Tassazione speciale
1
Alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia, gli utili in capitale secondo l'articolo 8 capoverso 1, le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o da analoghe manifestazioni, le indennità per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un diritto, che non sono ancora stati imposti come reddito o che non lo sono ancora stati per un intero periodo fiscale, sottostanno complessivamente, per il periodo fiscale durante il quale sono stati conseguiti, ad un'imposta annua intera con l'aliquota corrispondente a questi soli proventi. I proventi imposti secondo il presente capoverso non sono considerati nella tassazione ordinaria. Le tassazioni ordinarie già effettuate devono essere rivedute.
2
L'imposta annua prevista al capoverso 1 e l'imposta sulle prestazioni prevista all'articolo 11 capoverso 3 sono fissate per il periodo fiscale durante il quale i proventi corrispondenti sono stati conseguiti. Se nel corso del medesimo anno fiscale vengono conseguiti più utili in capitale, l'aliquota d'imposta si determina in funzione dell'utile complessivo.
Art. 19
Utili da sostanza immobiliare L'imposta sugli utili da sostanza immobiliare è fissata per il periodo fiscale durante il quale gli utili sono stati conseguiti.
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Titolo terzo: Imposizione delle persone giuridiche Capitolo 1: Assoggettamento
Art. 20
Assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale 1
Le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all'imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sono assimilati alle altre persone giuridiche i fondi di investimento con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge federale del 1° luglio 196631 sui fondi di investimento.
2
Le persone giuridiche, le società commerciali estere e altre comunità estere di persone senza personalità giuridica sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità.
Art. 21
Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica 1
Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone32 sono assoggettate all'imposta se: a. sono associate a un'impresa commerciale nel Cantone; b. tengono uno stabilimento d'impresa nel Cantone; c. sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili.
2
Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre assoggettate all'imposta se: a. sono titolari o usufruttuari di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati nel Cantone; b. fanno commercio di immobili siti nel Cantone o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.
Art. 22
33
La persona giuridica che trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva da un Cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all'imposta in entrambi i Cantoni per l'intero periodo fiscale. L'autorità di tassazione ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 è quella del Cantone della sede o dell'amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale.
31
[RU 1967 117, 1971 809 n. III 3, 1974 1857 all. n. 21. RU 1994 2523 art. 73 lett. a] Ora: LF del 18 mar. 1994 (RS 951.31).
32
RU 1992 1818 33 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
Imposte
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2
L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell'amministrazione effettiva in virtù dell'appartenenza economica, giusta l'articolo 21 capoverso 1, vale per l'intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo stesso.
3
L'utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.
Art. 23
Esenzione
1
Sono esenti dall'imposta unicamente: a. la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale; b. il Cantone e i suoi stabilimenti, giusta il diritto cantonale; c. i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali del Cantone e i loro stabilimenti, giusta il diritto cantonale; d. le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale; e. le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d'assicurazione concessionarie; f.
le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali; g. le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini; h. gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, con riserva di reciprocità.
2
I Cantoni possono inoltre esentare in tutto o in parte dall'imposta le imprese di trasporto concessionarie, se la loro importanza nella politica dei trasporti e la loro situazione finanziaria lo giustificano.
3
I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di
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fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione.
4
Le persone giuridiche menzionate dal capoverso 1 lettere d a g sono tuttavia assoggettate in ogni caso all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Si applicano per analogia le disposizioni relative ai beni sostitutivi (art. 8 cpv. 4), agli ammortamenti (art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10 cpv. 1 lett. b) e alla deduzione delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c).
Capitolo 2: Imposta sull'utile Sezione 1: Oggetto dell'imposta
Art. 24
In generale
1
L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto complessivo, compresi: a. le spese non giustificate dall'uso commerciale e addebitate al conto perdite e profitti;
b. i prodotti, gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione che non sono stati accreditati a detto conto; c. gli interessi sul capitale proprio dissimulato (art. 29 cpv. 3).
2
Non costituiscono utile imponibile: a. gli apporti dei soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l'aggio e le prestazioni a fondo perso; b. il trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa commerciale o di uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile; c. l'aumento di capitale derivante da eredità, legato o donazione.
3
Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi: a. in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;
b. in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;
c. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;
d. in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o coope
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rativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.34 3bis
Qualora una società di capitali o una società cooperativa non prevista nell'articolo 28 capoversi 2 e 3 trasferisca una partecipazione a una società estera del medesimo gruppo, l'imposizione della differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della partecipazione è rinviata. Il rinvio dell'imposizione decade se la partecipazione trasferita è venduta a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata.35 3ter
In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 3 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 53, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.36 3quater Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi: a. il trasferimento a una filiale secondo l'articolo 24 capoverso 3 lettera d; b. il trasferimento di immobilizzi aziendali a una società tassata secondo l'articolo 28 capoversi 2-4.37
3quinquies
Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3quater i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 53. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.38 4 Si applicano per analogia le disposizioni relative ai beni sostitutivi (art. 8 cpv. 4), agli ammortamenti (art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10 cpv. 1 lett. b) e alla deduzione delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c).
34 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).
35 Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).
36 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).
37 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).
38 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).
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4bis
In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o sociale dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.39 5
Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.
Art. 25
Oneri
1
Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche: a. le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali; b. i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo; c.40 le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a-c); d. i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla rimunerazione di forniture e prestazioni, nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati.
1bis
Gli oneri consentiti dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.41 2 Dall'utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 31 cpv. 2), sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di tali anni.42 3
Le perdite degli esercizi commerciali anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni che sono destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera a.
39 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).
40 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545 4549; FF 2003 7053 7059).
41 Introdotto dal n. II della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2147 1248; FF 1997 II 852, IV 1072).
42 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
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4
I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera.43
Art. 26
Associazioni, fondazioni e fondi di investimento 1
I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile.
2
Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri.
3
I fondi di investimento (art. 20 cpv. 1) soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondiario diretto.
Sezione 2: Calcolo dell'imposta
Art. 27
In generale
1
Le società di capitali e le società cooperative sono imposte secondo la medesima tariffa.
2
Le eventuali imposte minime riscosse su fattori sostitutivi d'imposizione sono computate sulle imposte sull'utile e sul capitale.
Art. 28
Casi particolari
1
Per le società di capitali e le società cooperative che possiedono almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società oppure una partecipazione il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo. Il ricavo netto corrisponde al reddito delle partecipazioni dedotti i relativi costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi.44 1bis I Cantoni possono estendere la riduzione agli utili in capitale delle partecipazioni come pure al ricavo della vendita dei relativi diritti d'opzione. In tal caso, gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui il provento dell'alienazione sia superiore al costo d'investimento e se la partecipazione alienata ammonta almeno al 20 per cento del capitale sociale o azionario dell'altra società ed è stata detenuta come tale per almeno un anno dalla società di capitali o dalla società cooperativa. Le rettifiche di valore come pure gli ammortamenti sul 43 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
44 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).
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costo d'investimento relativo alle partecipazioni del 20 per cento almeno sono aggiunti all'utile imponibile, per quanto non siano più giustificati.45 2 Le società di capitali e le società cooperative il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera, non pagano l'imposta sull'utile netto, se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi. I redditi della proprietà fondiaria svizzera di tali società sono imposti secondo la tariffa ordinaria. In tal caso sono concesse le deduzioni corrispondenti all'onere ipotecario usuale.
3
Le società di capitali, le società cooperative e le fondazioni che esercitano un'attività amministrativa in Svizzera, senza tuttavia esercitarvi un'attività commerciale, pagano l'imposta sull'utile come segue: a. i ricavi da partecipazioni ai sensi del capoverso 1, nonché gli utili in capitale e di rivalutazione su queste partecipazioni sono esenti da imposta; b. gli altri proventi da fonti svizzere sono imposti secondo la tariffa ordinaria; c. gli altri proventi da fonti estere sono imposti secondo la tariffa ordinaria in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa esercitata in Svizzera; d. gli oneri giustificati dall'uso commerciale, in relazione economica con determinati redditi e proventi sono previamente dedotti dai medesimi. Le perdite subite su partecipazioni ai sensi della lettera a possono essere compensate soltanto con i ricavi ivi menzionati.46 4
Le società di capitali e le cooperative che esercitano un'attività commerciale principalmente rivolta all'estero e solo marginalmente in Svizzera pagano l'imposta sull'utile secondo il capoverso 3. Gli altri proventi da fonti estere secondo il capoverso 3 lettera c sono imposti in funzione dell'importanza dell'attività commerciale svolta in Svizzera.47 5
Sono esclusi dalla riduzione dell'imposta sull'utile giusta i capoversi 2-4 i proventi e i ricavi per i quali viene richiesto uno sgravio dalle imposte estere alla fonte, sempreché la convenzione internazionale ne disponga l'imposizione ordinaria in Svizzera.48 6 Non sono ammesse altre eccezioni al calcolo ordinario dell'imposta prescritto dall'articolo 27.
45 Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).
46 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).
47 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).
48 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).
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Capitolo 3: Imposta sul capitale
Art. 29
Oggetto dell'imposta; in generale49 1
L'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.
2
Il capitale proprio imponibile consiste: a. per le società di capitali e le società cooperative, nel capitale azionario o sociale liberato, nelle riserve palesi e nelle riserve occulte costituite mediante utili tassati; b. per le persone giuridiche giusta l'articolo 28 capoversi 2 e 3, nel capitale azionario o sociale liberato, nelle riserve palesi e nella quota di riserve occulte costituita con l'utile tassato in caso di imposizione dell'utile; c. per le associazioni, fondazioni e le altre persone giuridiche, nella sostanza netta determinata secondo le disposizioni applicabili alle persone fisiche.
3
...50
a51 Oggetto dell'imposta; capitale proprio occulto Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative viene aumentato della parte di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio.
Art. 30
Calcolo dell'imposta
Le società di capitali e le società cooperative sono imposte secondo la medesima tariffa.
Capitolo 4: Basi temporali
Art. 31
1 Le imposte sull'utile netto e sul capitale proprio sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.
2
Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale. Ogni anno civile, eccettuato l'anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto dei profitti e delle perdite. Se l'esercizio commerciale comprende più o meno di dodici mesi, l'aliquota dell'imposta sull'utile viene determinata in base all'utile netto calcolato su dodici mesi.
3
L'utile netto imponibile si determina in base al risultato del periodo fiscale.
49
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995 1449, FF 1994 II 337).
50
Abrogato dal n. II della LF del 7 ott. 1994 (RU 1995 1449, FF 1994 II 337).
51
Introdotto dal n. II della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995 1449, FF 1994 II 337).
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4
Il capitale proprio imponibile si determina in base al suo stato alla fine del periodo fiscale.
Titolo quarto: Imposizione alla fonte delle persone fisiche e delle persone giuridiche Capitolo 1: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale nel Cantone
Art. 32
Campo d'applicazione
1
I lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, sono assoggettati a una ritenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. L'imposta alla fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria. Rimane salva la tassazione ordinaria giusta l'articolo 34 capoverso 2.
2
I coniugi che vivono in comunione domestica vengono tassati secondo la procedura ordinaria se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.
3
L'imposta alla fonte viene calcolata sui proventi lordi e si estende a tutti i proventi da attività lucrativa dipendente, compresi i redditi accessori e le prestazioni in natura, come pure i proventi compensativi.
Art. 33
Calcolo della ritenuta d'imposta 1
La ritenuta d'imposta è fissata in base alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e comprende le imposte federali, cantonali e comunali.
2
Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un'attività lucrativa, la ritenuta d'imposta è fissata tenendo conto del reddito complessivo.
3
Le spese professionali, i premi d'assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quella in caso di attività lucrativa dei due coniugi sono prese in considerazione forfettariamente.
Art. 34
Riserva della tassazione ordinaria 1
Le persone assoggettate all'imposta alla fonte sono tassate secondo la procedura ordinaria sulla sostanza e sul reddito che non è tassato alla fonte.
2
Se nel corso di un anno civile, il contribuente o il suo coniuge che vive con lui in comunione domestica consegue proventi lordi, soggetti all'imposta alla fonte, che superano un importo stabilito dal diritto cantonale, si procede a una tassazione ordinaria deducendo l'imposta già riscossa alla fonte.
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Capitolo 2: Persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera
Art. 35
Campo d'applicazione
1
Sono soggetti alla ritenuta d'imposta alla fonte, se non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera:
a. i lavoratori per il reddito conseguito in un'attività lucrativa dipendente nel Cantone;
b. gli artisti, gli sportivi e i conferenzieri sui proventi della loro attività personale nel Cantone, compresi i proventi e le indennità che non sono versati all'artista, allo sportivo o al conferenziere stesso, ma al terzo che ha organizzato le loro attività;
c. i membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse e analoghe rimunerazioni che vengono loro versati; d. i membri dell'amministrazione o della direzione di imprese straniere aventi stabilimento d'impresa nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse e analoghe rimunerazioni che vengono loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa; e. i titolari o usufruttuari di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi situati nel Cantone, per gli interessi loro versati; f.52 i beneficiari di pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da parte di un datore di lavoro o di un istituto di previdenza avente sede in Svizzera in virtù di precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, per queste prestazioni; g. i beneficiari domiciliati all'estero di prestazioni provenienti da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, per queste prestazioni; h. i lavoratori per il salario o altre rimunerazioni che ricevono da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile e di un veicolo da trasporto stradale.
2
La ritenuta d'imposta alla fonte sostituisce le imposte della Confederazione, del Cantone e del Comune riscosse secondo la procedura ordinaria.
Art. 36
Calcolo della ritenuta d'imposta 1
Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettere a e h, l'imposta alla fonte viene riscossa giusta le disposizioni degli articoli 32 e 33.
52 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).
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2
Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettera b, l'imposta alla fonte viene riscossa sui proventi lordi, tenuto conto delle deduzioni per spese di conseguimento del reddito.
3
Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettere c a g, l'imposta alla fonte viene riscossa sui proventi lordi.
Capitolo 3: Obblighi del debitore della prestazione imponibile
Art. 37
1 Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di:
a. trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni o riscuoterla dal contribuente;
b. fornire al contribuente un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta; c. versare le imposte alla competente autorità.
2
Egli deve parimente trattenere l'imposta quando il contribuente è assoggettato all'imposta in un altro Cantone.
3
Egli percepisce una provvigione di riscossione.
Capitolo 4: Relazioni intercantonali
Art. 38
1 I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte. L'imposta alla fonte riscossa giusta l'articolo 37 capoverso 2 è versata al Cantone che ha il diritto di tassare.
2
L'obbligo del debitore della prestazione imponibile di trattenere l'imposta è retto dal diritto del Cantone nel quale egli ha la propria sede o stabilimento d'impresa.
3
Il contribuente viene tassato conformemente al diritto del Cantone che ha il diritto di tassare. Le imposte trattenute e versate da un debitore fuori Cantone è computata sull'imposta dovuta; le imposte riscosse in più sono restituite, dell'imposta non ancora versata viene chiesto il pagamento.
4
Se una persona fisica assoggettata all'imposta secondo gli articoli 32, 33 e 34 capoverso 2 trasferisce il proprio domicilio o la propria dimora all'interno della Svizzera, il Cantone di domicilio o di dimora interessato ha diritto di tassarla proporzionatamente alla durata dell'assoggettamento.53 53 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
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Titolo quinto: Procedura Capitolo 1: Principi generali e procedura di tassazione
Art. 39
Obblighi delle autorità 1
Le persone incaricate dell'esecuzione della legislazione fiscale sono tenute al segreto. Rimane salvo l'obbligo di informare, nella misura in cui è legalmente previsto da una disposizione del diritto federale o cantonale.
2
Le autorità fiscali si comunicano gratuitamente le informazioni necessarie e si concedono la consultazione degli atti ufficiali. Se risulta dalla dichiarazione d'imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimente contribuente in un altro Cantone, l'autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell'altro Cantone la dichiarazione d'imposta e la tassazione.
3
Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della legislazione fiscale ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse possono avvertire di moto proprio tali autorità se presumono che una tassazione sia incompleta.
a54 Trattamento dei dati
1
L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 39 capoverso 2 si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 39 capoverso 3 trasmettono alle autorità fiscali i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.
2
I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.
Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.
3
Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:
a. l'identità; b. lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa; c. gli atti giuridici; d. le prestazioni di un ente pubblico.
Art. 40
Situazione procedurale dei coniugi 1
I coniugi che vivono in comunione domestica esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo la presente legge.
54 Introdotto dal n. VI 4 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
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2
Entrambi firmano la dichiarazione di imposta. Ove la dichiarazione sia firmata da uno solo dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi.
3
I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile.
Art. 41
Diritti procedurali del contribuente 1
Il contribuente può esaminare gli atti che ha presentato o firmato. Egli può esaminare gli altri atti dopo l'accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga.
2
Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse, nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.
3
Le decisioni di tassazione vengono comunicate per scritto al contribuente e devono indicare i rimedi giuridici. Le altre decisioni e sentenze devono inoltre essere motivate.
Art. 42
Obblighi procedurali del contribuente 1
Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa e esatta.
2
Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.
3
Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci, conti profitti e perdite del periodo fiscale), oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati. Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni55 (art. 957 e 963 cpv. 2).56
Art. 43
Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni 1
I terzi che hanno o hanno avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono rilasciare un'attestazione sull'insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle reciproche pretese e prestazioni.
2
Se nonostante diffida, il contribuente non produce l'attestazione, l'autorità fiscale può richiederla dal terzo. È salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.
55
RS 220
56 Per. introdotto dal n. II 2 delIa LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 949 952; FF 1999 4457).
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Art. 44
Obbligo dei terzi di informare I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sul loro rapporto di diritto con il contribuente.
Art. 45
Obbligo di comunicare dei terzi Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale: a. le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;
b. le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari;
c. le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società; d. i fondi di investimento, sui rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.
Art. 46
Tassazione
1
L'autorità di tassazione controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle indagini necessarie.
2
Le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta sono comunicate al contribuente al più tardi al momento della notificazione della decisione di tassazione.
3
L'autorità di tassazione esegue la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili.
Art. 47
Prescrizione
1
Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale; in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in quindici anni dalla fine del periodo fiscale.
2
I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione; in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.
Art. 48
Reclamo
1
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione.
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2
Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
3
Nell'esame del reclamo l'autorità di tassazione ha le medesime attribuzioni che le spettano nella procedura di reclamo.
4
L'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
Art. 49
Procedura di riscossione dell'imposta alla fonte 1
Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta informazioni sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte.
2
In caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione prende una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento.
L'interessato può reclamare contro questa decisione.
3
Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.
4
Se ha operato una ritenuta d'imposta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente.
Capitolo 2: Procedura di ricorso
Art. 50
1 Il contribuente può impugnare con ricorso scritto e motivato la decisione su reclamo, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a un'autorità giudiziaria di ricorso indipendente dall'autorità fiscale.
2
Il ricorso deve essere motivato. Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore.
3
Il contribuente e l'amministrazione fiscale cantonale possono impugnare la decisione su ricorso davanti a un'altra istanza cantonale, indipendente dall'amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda.
Capitolo 3: Modificazione di decisioni e sentenze cresciute in giudicato
Art. 51
Revisione
1
Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio:
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a. se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b. se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; c. se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.
2
La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.
3
La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.
4
La revisione compete all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza.
Art. 52
Errori di calcolo e di scrittura Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.
Art. 53
Ricupero d'imposta
1
L'autorità fiscale procede al ricupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale. Il ricupero d'imposta è escluso nel caso di sola valutazione insufficiente.
2
Il diritto di avviare la procedura di ricupero d'imposta decade dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta.
3
Il diritto di procedere al ricupero d'imposta decade dopo quindici anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce.
Capitolo 4: Inventario
Art. 54
1 In caso di decesso del contribuente viene allestito un inventario ufficiale. L'inventario non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza.
2
L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del decesso.
3
I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell'inventario.
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Titolo sesto: Disposizioni penali Capitolo 1: Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d'imposta
Art. 55
Violazione di obblighi procedurali Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, è punito con la multa sino a 1000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 10 000 franchi.
Art. 56
Sottrazione d'imposta 1
Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con una multa, commisurata alla colpa, da un terzo al triplo dell'imposta sottratta; normalmente la multa è pari all'imposta sottratta; in caso di denuncia spontanea, la multa può essere ridotta al quinto dell'imposta sottratta.
2
Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con una multa pari a due terzi di quella che verrebbe inflitta in caso d'infrazione consumata.
3
Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto, oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa sino a 10 000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 50 000 franchi, indipendentemente dalla punibilità del contribuente. Inoltre, il colpevole può essere tenuto solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta sottratta.
4
Chiunque, come erede, rappresentante dell'erede, esecutore testamentario o terzo, dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario, nonché chiunque istiga a un tale atto, vi presta aiuto o lo favorisce, è punito con la multa sino a 10 000 franchi e, in casi gravi o di recidiva sino a 50 000 franchi, indipendentemente dalla punibilità del contribuente. Il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori è parimenti punibile. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.
Art. 57
Casi particolari
1
Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d'imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest'ultima. Sono salve le pene inflitte agli organi e ai rappresentanti della persona giuridica in virtù dell'articolo 56 capoverso 3.
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2
L'articolo 56 capoverso 3 si applica alla persona giuridica se nell'esercizio della sua attività ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo.
3
... 57
4
Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. Ciascun coniuge può addurre la prova che la sottrazione dei suoi elementi imponibili è stata commessa dall'altro coniuge a sua insaputa o ch'egli non era in grado di impedirla. Se questa prova riesce, l'altro coniuge è multato come se avesse sottratto propri elementi imponibili.
Art. 58
Prescrizione dell'azione penale 1
L'azione penale per violazione di obblighi procedurali si prescrive in due anni e quella per tentativo di sottrazione d'imposta in quattro anni dopo la chiusura definitiva della procedura nel corso della quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione.
2
L'azione penale per sottrazione consumata d'imposta si prescrive in dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 56 cpv. 1), ovvero in dieci anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato (art. 56 cpv. 1), oppure sono stati dissimulati o distratti i beni nella procedura d'inventario (art. 56 cpv. 4).
3
La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti del contribuente o di una delle persone designate dall'articolo 56 capoverso 3. L'interruzione è opponibile al contribuente e a queste persone. Un nuovo termine decorre a contare da ogni interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più della metà della sua durata iniziale.
Capitolo 2: Delitti fiscali
Art. 59
Frode fiscale
1
Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti; chiunque, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi.
2
È salva la pena per sottrazione d'imposta.
57 Abrogato dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 2004 che sopprime la responsabilità degli eredi per le multe fiscali, con effetto dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1051 1052; FF 2004 1239 1253).
Vedi anche l'art. 78c qui appresso.
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3
Le disposizioni generali del Codice penale svizzero58 sono applicabili, per quanto la presente legge non prescriva altrimenti.
Art. 60
Prescrizione dell'azione penale 1
L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in dieci anni dall'ultima attività delittuosa.
2
La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti dell'autore, dell'istigatore o del complice. L'interruzione è opponibile a ciascuna di queste persone. Un nuovo termine decorre a contare da ogni interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più di cinque anni.
Art. 61
Procedura e esecuzione La procedura penale e l'esecuzione della pena sono determinate dal diritto cantonale, sempreché il diritto federale non vi si opponga. Le decisioni dell'ultima istanza cantonale possono essere impugnate mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale.
Titolo settimo: Tassazione annua per le persone fisiche
Art. 62
Campo d'applicazione
Le disposizioni del presente titolo sono applicabili nei Cantoni che prelevano l'imposta dovuta dalle persone fisiche secondo l'articolo 16.
Art. 63
Periodo fiscale
1
Le imposte sul reddito e la sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.
2
Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.
3
Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte; per i proventi periodici, l'aliquota d'imposta si determina in funzione del reddito calcolato su dodici mesi; i proventi non periodici sono assoggettati a un'imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota.
Sono fatti salvi gli articoli 11 capoverso 3 e 68 capoversi 1 e 2.59
Art. 64
Determinazione del reddito 1
Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale.
58
RS 311.0
59 Nuovo testo del per. giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
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2
Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.
3
I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti ogni periodo fiscale.
Art. 65
Utili da sostanza immobiliare L'imposta sugli utili da sostanza immobiliare è fissata per il periodo fiscale nel corso del quale l'utile è stato realizzato.
Art. 66
Determinazione della sostanza 1
La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
2
Per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i cui esercizi commerciali non coincidono con l'anno civile, la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.
3
La sostanza devoluta per successione a un contribuente nel corso del periodo fiscale è imponibile soltanto a partire dalla data di devoluzione. Il capoverso 4 è applicato per analogia.
4
Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del periodo fiscale, è prelevato soltanto l'importo corrispondente a questa parte. È fatto salvo l'articolo 68 capoverso 2.60
Art. 67
61
Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 63) sono dedotte, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito imponibile di tali anni.
2
Il capoverso 1 si applica anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all'interno della Svizzera.
Art. 68
62 Modifica dell'assoggettamento
1
In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in
60 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
61 Nuovo testo del per. giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
62 Nuovo testo del per. giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
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capitale conformemente all'articolo 11 capoverso 3 sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza. Per il rimanente, è fatto salvo l'articolo 38 capoverso 4.
2
L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell'appartenenza economica vale per l'intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell'anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell'appartenenza.
Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.
Art. 69
63
Il reddito lavorativo delle persone fisiche per il primo periodo fiscale (n) dopo il cambiamento delle basi temporali secondo l'articolo 16 viene assoggettato secondo il nuovo diritto.
2
I proventi straordinari conseguiti nel periodo fiscale precedente il cambiamento o in un esercizio che si è concluso in questo periodo soggiacciono, per l'anno fiscale in cui sono stati realizzati, a un'imposta annua intera; fatto salvo l'articolo 11 capoversi 2 e 3. Le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi straordinari possono essere dedotte.
3
Per proventi straordinari s'intendono segnatamente le prestazioni in capitale, i redditi aperiodici della sostanza, i proventi da lotterie nonché i proventi straordinari di un'attività lucrativa indipendente.
4
Le spese straordinarie sostenute nel periodo fiscale precedente il cambiamento delle basi temporali sono pure deducibili. Il Cantone decide se la deduzione è ammessa: a. dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale precedente il cambiamento delle basi temporali, sempre che il 1° gennaio dell'anno n sia dato un obbligo fiscale nel Cantone; le tassazioni già passate in giudicato sono rivedute a favore del contribuente;
b. in caso di modifica del periodo fiscale biennale, dal reddito imponibile su cui si basano i periodi fiscali n e n+1, fintanto che sussiste un obbligo fiscale nel Cantone; oppure c. in caso di modifica del periodo fiscale annuo, dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale n, fintanto che sussiste un obbligo fiscale nel Cantone.
5
Per spese straordinarie s'intendono: a. le spese di manutenzione per immobili, sempre che queste superino annualmente la deduzione forfettaria;
63 Nuovo testo giusta la LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1310; FF 1998 3901 3923).
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b. i contributi dell'assicurato a istituzioni di previdenza professionale per il riscatto di anni di contribuzione; c. le spese per malattia, infortunio, invalidità, perfezionamento e riqualificazione professionale, sempre che superino le spese già considerate.
6
Le autorità fiscali cantonali determinano il capitale proprio di indipendenti impiegato nell'azienda e la sostanza delle persone non esercitanti un'attività lucrativa prima del cambiamento di cui all'articolo 16 e annunciano questi dati alle casse di compensazione.
7
In caso di cambiamento secondo l'articolo 16, i capoversi 1-6 si applicano dal 1° gennaio 1999. Sono salve le procedure cantonali relative al cambiamento delle basi temporali che si scostano dalle disposizioni del capoverso 1 e sono in vigore il 1° gennaio 1999.
Art. 70
Rapporto e proposta per l'unificazione delle basi temporali Scaduto il termine di cui all'articolo 72 capoverso 1, il Consiglio federale presenta un rapporto e proposta all'Assemblea federale in vista dell'unificazione delle basi temporali.
Titolo ottavo: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione da parte dei Cantoni
Art. 71
Collaborazione
1
I Cantoni eseguono la presente legge in collaborazione con le autorità federali.
2
I Cantoni comunicano alle autorità federali competenti tutte le informazioni utili all'applicazione della presente legge e procurano loro i documenti necessari.
3
Le dichiarazioni d'imposta e i loro allegati vengono compilati su un modulo uniforme per tutta la Svizzera.
Art. 72
Adeguamento delle legislazioni cantonali 1
Fatto salvo l'articolo 16 i Cantoni adeguano le loro legislazioni alle disposizioni dei titoli secondo a sesto entro il termine di otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2
Scaduto questo termine, il diritto federale è direttamente applicabile se il diritto fiscale cantonale vi si oppone.
3
Il governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.
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a64 Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica 1
I Cantoni adeguano le loro legislazioni alle disposizioni della modifica della presente legge del 10 ottobre 1997 (art. 7 cpv. 1bis, 24 cpv. 3bis e 28 cpv. 1 e 3-5) entro il termine di cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore.
2
Scaduto questo termine, dette disposizioni si applicano conformemente all'articolo 72 capoverso 2.
b65 Adeguamento delle legislazioni cantonali 1
All'entrata in vigore delle modifiche degli articoli 7 capoversi 1ter, 2 e 4 lettera d, 8 capoverso 2, 9 capoverso 2 lettere a e b, 10 capoverso 1 lettera e, nonché 35 capoverso 1 lettera f, i Cantoni adeguano le loro legislazioni.
2
Dopo l'entrata in vigore delle modifiche si applica l'articolo 72 capoverso 2.
c66 Mantenimento della deduzione delle spese di cura dei figli Fino all'entrata in vigore della riforma dell'imposizione della coppia e della famiglia, i Cantoni possono prevedere la deduzione dai redditi imponibili delle spese di cura dei figli per i genitori che esercitano un'attività lucrativa.
d67 Mantenimento della deduzione per il risparmio mirato per l'alloggio Durante i quattro anni che seguono la scadenza prevista nell'articolo 72 capoverso 1, i Cantoni possono mantenere le disposizioni applicabili nel periodo fiscale 2000 relative alla deduzione dal reddito imponibile degli importi destinati al finanziamento del primo acquisto di una proprietà abitativa e all'esonero dall'imposta sul reddito e sulla sostanza del capitale in tal modo risparmiato e dell'utile che ne deriva.
e68 Adeguamento della legislazione cantonale 1
I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate dei titoli secondo e terzo entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 200369 della presente legge.
64 Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).
65 Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).
66 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
67 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
68 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).
69 RU
2004 2617 all. n. 8
Imposte
36
642.14
2
Scaduto tale termine, si applica la regolamentazione di cui all'articolo 72 capoverso 2.
Art. 73
Ricorsi
1
Le decisioni cantonali d'ultima istanza concernenti una materia disciplinata nei titoli secondo a quinto e sesto, capitolo 1, possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
2
Legittimati a ricorrere sono il contribuente, l'autorità competente secondo il diritto cantonale e l'Amministrazione federale delle contribuzioni.
3
Se il ricorso si rivela fondato, il Tribunale federale annulla la decisione e rinvia la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
Capitolo 2:
Disposizioni esecutive e adeguamento della legislazione vigente
Art. 74
Disposizioni esecutive Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina, in particolare, i problemi che sorgono nei rapporti intercantonali, soprattutto fra i Cantoni che applicano una regolamentazione diversa per quanto concerne le basi temporali.70
Art. 75
Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Art. 76
Prestazioni dell'assicurazione militare L'articolo 47 capoverso 2 della legge federale del 20 settembre 194972 sull'assicurazione militare non si applica alle rendite e alle prestazioni di capitale che decorrono o diventano esigibili dopo l'entrata in vigore della presente legge.
70 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
71
RS 831.10. La mod. qui appresso è inserita nella LF menzionata.
72
[RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245 n. I, II, 1968 580, 1990 1882 appendice n. 9, 1991 362 n. II 414; RU 1972 1069 art. 15 n. 1, 1982 1676 allegato n. 5, 1982 2184 art. 116. RU 1993 3043 allegato n. 1]
Armonizzazione delle imposte dirette 37
642.14
Art. 77
Imposta sull'utile netto 1
L'imposta sull'utile netto delle persone giuridiche per il primo periodo fiscale dopo il cambiamento delle basi temporali viene riscossa provvisoriamente sulla base del vecchio e del nuovo diritto. È dovuta l'imposta calcolata secondo il nuovo diritto se è più elevata di quella calcolata secondo quello vecchio; altrimenti è dovuta l'imposta calcolata secondo il vecchio diritto. Rimane salva l'imposizione dei redditi straordinari secondo il vecchio diritto.
2
Se nei casi di cui al capoverso 1, l'esercizio commerciale si estende sugli anni civili n-l e n, l'imposta per il periodo in n-l viene calcolata secondo il vecchio diritto e computata sull'imposta calcolata secondo il nuovo diritto per il medesimo periodo; l'eccedenza non è restituita.
Art. 78
Sequestro
I Cantoni possono assimilare le richieste di garanzia delle autorità fiscali cantonali competenti ai decreti di sequestro giusta l'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 188973 sull'esecuzione e il fallimento. Il sequestro è operato dal competente ufficio di esecuzione. Non è ammessa l'azione di revocazione del sequestro prevista dall'articolo 279 della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e il fallimento.
a74 Assicurazioni di capitali con premio unico L'articolo 7 capoverso 1ter si applica alle assicurazioni di capitali con premio unico concluse dopo il 31 dicembre 1998.
b75 Cambiamento delle basi temporali per le persone fisiche L'articolo 69 capoversi 2, 3 e 4 lettera a e capoversi 5-7 è applicabile nel Cantone di partenza alle persone fisiche che trasferiscono il proprio domicilio fiscale all'interno della Svizzera nel corso del primo periodo fiscale (n) che segue il cambiamento di cui all'articolo 16.
c76 Disposizioni transitorie relative alla modifica dell'8 ottobre 2004 1
Le multe ai sensi dell'articolo 57 capoverso 377 non sono più esecutive e le autorità fiscali non possono più riscuoterle in via di compensazione.
73
RS 281.1
74 Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).
75 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
76 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 2004 che sopprime la responsabilità degli eredi per le multe fiscali, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1051 1052; FF 2004 1239 1253).
77 RU
1991 1256
Imposte
38
642.14
2
A richiesta degli interessati, le iscrizioni relative a queste multe sono cancellate dal registro delle esecuzioni.
Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore
Art. 79
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199378 78
DCF del 3 giu. 1991 (RU 1991 1284).