01.01.2025 - *
01.03.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
09.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 08.07.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.06.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.05.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
28.08.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 27.08.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.03.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 29.02.2008
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.03.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 28.02.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.06.2002 - 30.06.2004
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01.01.2001 - 31.05.2002
01.09.2000 - 31.12.2000
01.04.2000 - 31.08.2000
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1

Legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni
(LAID)

del 14 dicembre 1990 (Stato 21 maggio 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 42quinquies della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19833, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione 1 La presente legge stabilisce le imposte dirette che i Cantoni devono riscuotere e
fissa i principi determinanti per il loro disciplinamento nella legislazione cantonale.

2 La presente legge si applica anche ai Comuni in quanto il diritto cantonale accorda
loro la sovranità fiscale per le imposte cantonali prescritte dall'articolo 2 capoverso 1.

3 Ove la presente legge non prevede alcuna norma, i Cantoni e i Comuni disciplinano le loro imposte conformemente al diritto cantonale. Spetta in particolare ai
Cantoni stabilire le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da imposta.


Art. 2

Imposte dirette prescritte 1 I Cantoni riscuotono le seguenti imposte: a.

un'imposta sul reddito e un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche; b.

un'imposta sull'utile e un'imposta sul capitale delle persone giuridiche; c.

un'imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche; d.

un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

2 I Cantoni possono stabilire che l'imposta sugli utili immobiliari è riscossa soltanto
dai Comuni.

RU 1991 1256 1

A questa disposizione corrisponde l'art. 129 della Cost. federale del 18 aprile 1999
(RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali
(RU 2001 1050; FF 2000 3390).

3

FF 1983 III 1 642.14

Imposte

2

642.14

Titolo secondo: Imposizione delle persone fisiche Capitolo 1: Assoggettamento

Art. 3

Assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale 1 Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza
personale quando hanno domicilio fiscale nel Cantone oppure quando, senza interruzioni apprezzabili, soggiornano nel Cantone almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

2 Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di
stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale
domicilio legale.

3 Il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano,
senza riguardo al regime dei beni. Il reddito e la sostanza dei figli sotto autorità
parentale sono cumulati a quelli del detentore di tale autorità. Il reddito dell'attività
lucrativa dei figli nonché gli utili immobiliari sono imposti separatamente.


Art. 4

Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate
all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se tengono un'impresa o uno
stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento, se servono da intermediari nel commercio di immobili o se vi esercitano tale
commercio.

2 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate
all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a.

esercitano un'attività lucrativa nel Cantone; b.

in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse o analoghe rimunerazioni; c.

sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o
manuale su fondi siti nel Cantone; d.

ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di
lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; e.

ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza
professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; f.

ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o
stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico
internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da
trasporto stradale.

Armonizzazione delle imposte dirette 3

642.14


Art. 5

Sgravio di imposte

I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle
imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di
fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione.


Art. 6

Imposizione secondo il dispendio 1 Le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni,
acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi un'attività
lucrativa, hanno il diritto di pagare invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza
un'imposta calcolata sul dispendio fino a scadenza del periodo fiscale in corso.

2 Se tali persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l'imposta secondo il
dispendio può essere prorogato oltre tale limite.

3 L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e
riscossa secondo la tariffa ordinaria (art. 11 cpv. 1). Non deve essere tuttavia inferiore alle imposte calcolate secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi
lordi seguenti:

a.

sostanza immobiliare situata in Svizzera e relativi proventi; b.

beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi; c.

capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno
immobiliare, e relativi proventi; d.

diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi; e.

assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera; f.

proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da
imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

Capitolo 2: Imposta sul reddito Sezione 1: Proventi

Art. 7

Principio

1 Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa l'utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previdenza,
nonché da rendite vitalizie.

Imposte

4

642.14

1bis In caso di vendita di diritti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 4a della legge
federale del 13 ottobre 19654 sull'imposta preventiva, alla società di capitali o alla
società cooperativa che li ha emessi, il reddito della sostanza è considerato realizzato
nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis
della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva).5 1ter I proventi da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di
sopravvivenza o di riscatto sono imponibili, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento
della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i
60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è
stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è
esente da imposte.6

2 Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per
cento.7

3 I proventi da quote di partecipazione a fondi di investimento (art. 20 cpv. 1, 2°
periodo) sono imponibili se la totalità dei redditi del fondo supera i redditi del possesso fondiario diretto.

4 Sono esenti dall'imposta soltanto: a.

il ricavo dall'alienazione di diritti di opzione, a condizione che i diritti patrimoniali appartengono alla sostanza privata; b.

gli utili in capitale conseguiti su elementi della sostanza mobiliare privata,
fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2 lettere a e d; c.

l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale; d. 8 l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio. È fatto salvo
il capoverso 1ter;

e.

i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza
di libero passaggio;

f.

i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati; g.

le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di
famiglia, ad eccezione degli alimenti percepiti dal coniuge divorziato o sepa4

RS 642.21

5

Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

6

Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998,
in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

7

Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

8

Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Armonizzazione delle imposte dirette 5

642.14

rato legalmente o di fatto, nonché degli alimenti che uno dei genitori percepisce per i figli sotto la sua autorità parentale; h.9 il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;

i.

i versamenti a titolo di riparazione morale; k.

i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

l.10 i guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco ai sensi della legge del 18 dicembre 199811 sulle case da gioco.


Art. 8

Attività lucrativa indipendente 1 Sono pure proventi imponibili da attività lucrativa indipendente tutti gli utili in
capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione, rivalutazione contabile o
mediante trasferimento nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa
situati all'estero di elementi della sostanza commerciale; sono esclusi gli utili risultanti dall'alienazione di fondi agricoli o silvicoli, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di investimento. Rimane salvo l'articolo 12 capoverso 4.

2 La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso
dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.12 3 Le riserve occulte non sono imponibili se permane l'assoggettamento in Svizzera,
se non viene effettuata una rivalutazione contabile e se gli elementi fino allora
determinanti per l'imposta sul reddito vengono ripresi, nel caso di: a.

trasformazione in un'altra impresa di persone o in una persona giuridica, se
l'esercizio continua immutato e, fondamentalmente, le partecipazioni rimangono proporzionalmente inalterate; b.

concentrazione di imprese mediante il trasferimento di tutti gli attivi e i passivi a un'altra impresa di persone o a una persona giuridica; c.

scissione di un'impresa di persone mediante trasferimento di parti distinte di
quest'ultima ad altre imprese di persone o a persone giuridiche, se l'esercizio di queste parti continua immutato.

9

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° ott. 1996 (RS 824.0).

10

Introdotta dal n. 3 dell'all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal
1° apr. 2000 (RS 935.52).

11

RS 935.52

12

Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Imposte

6

642.14

4 In caso di sostituzione d'immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite entro congruo termine su beni sostitutivi con ugual funzione; è
escluso il trasferimento delle riserve occulte su elementi patrimoniali fuori della
Svizzera.

Sezione 2: Deduzioni

Art. 9

In generale

1 Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. I costi di perfezionamento in rapporto con la professione e quelli di riqualificazione professionale sono pure considerati spese
necessarie.

2 Sono deduzioni generali: a.13 gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù dell'articolo 7 e di ulteriori 50 000 franchi; b.14 il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti; c.

gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto,
nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità
parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di
mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia; d.

i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire
diritti alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,
nonché delle istituzioni di previdenza professionale; e.

i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme
riconosciute della previdenza individuale vincolata, sino a un determinato
ammontare;

f.

i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per
l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni;

g.

i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché
gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui
sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere forfettario; h.

le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone
al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal
contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto
cantonale;

13

Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

14

Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Armonizzazione delle imposte dirette 7

642.14

i.

le liberalità a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità,
entro i limiti determinati dal diritto cantonale; k.

una deduzione dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro, sino
a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; la stessa
deduzione è concessa quando uno dei due coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

3 Su i fondi che fanno parte della sostanza privata i Cantoni possono prevedere
deduzioni per la protezione dell'ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. In questo caso vale la seguente norma: a.

il Dipartimento federale delle finanze determina in collaborazione con i
Cantoni in quale misura gli investimenti destinati al risparmio energetico e
alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione; b.

i costi non sussidiati di lavori di cura di monumenti storici sono deducibili
nella misura in cui questi provvedimenti sono stati presi dal contribuente in
virtù di una prescrizione legale, in accordo con l'autorità o su ordine di
quest'ultima.

4 Non sono ammesse altre deduzioni. Rimangono salve le deduzioni per i figli e le
altre deduzioni sociali giusta il diritto cantonale.


Art. 10

Attività lucrativa indipendente 1 Sono segnatamente dedotti a titolo di spese consentite dall'uso commerciale o professionale: a.

gli ammortamenti comprovati della sostanza commerciale; b.

gli accantonamenti per coprire impegni il cui ammontare è ancora indeterminato o per rischi di perdite imminenti; c.

le perdite che si sono verificate sulla sostanza commerciale e che sono state
allibrate;

d.

i versamenti alle istituzioni di previdenza a favore del proprio personale,
sempreché sia escluso ogni uso contrario al loro scopo; e.15 gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.

1bis Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto
penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.16 15

Introdotta dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998,
in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

16

Introdotto dal n. II della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni
corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2147 2148; FF 1997 II 852, IV 1072).

Imposte

8

642.14

2 Dal reddito medio del periodo di computo (art. 15 cpv. 2) sono dedotte le perdite
dei tre precedenti periodi di computo, sempreché non se ne sia potuto tenere conto
per il calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.17 3 Le perdite degli esercizi commerciali anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dal reddito possono essere compensate con le prestazioni di terzi destinate
a equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento.

4 I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o
del luogo di esercizio all'interno della Svizzera.18 Sezione 3: Calcolo dell'imposta

Art. 11

1 Per le persone coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica
l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole. La medesima riduzione si applica ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e
provvedono in modo essenziale al loro sostentamento. Il diritto cantonale determina
se la riduzione è concessa sotto forma di una deduzione percentuale dell'ammontare
dell'imposta, limitata a una somma espressa in franchi, oppure sotto forma di tariffe
speciali per le persone sole e per le persone coniugate.

2 Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni
ricorrenti, l'imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi, con l'aliquota che
sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione
annuale corrispondente.

3 Le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla salute, sono imposti separatamente. Essi soggiacciono in tutti i casi a un'imposta annua intera.

Capitolo 3: Imposta sugli utili da sostanza immobiliare

Art. 12

1 Sono imponibili gli utili da sostanza immobiliare conseguiti in seguito all'alienazione di un fondo facente parte della sostanza privata o di un fondo agricolo o silvicolo, nonché di parti dello stesso, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le
spese di investimento (prezzo d'acquisto o valore di sostituzione, più le spese).

17

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti
intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

18

Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali
(RU 2001 1050; FF 2000 3390).

Armonizzazione delle imposte dirette 9

642.14

2 L'assoggettamento è dato per ogni alienazione di fondo. Sono assimilati a un'alienazione: a.

i negozi giuridici che producono i medesimi effetti economici dell'alienazione sul potere di disporre di un fondo; b.

il trasferimento di un fondo o di una parte di esso dalla sostanza privata alla
sostanza commerciale;

c.

la costituzione su di un fondo di servitù di diritto privato o di restrizioni di
diritto pubblico alla proprietà fondiaria, se limitano lo sfruttamento incondizionato o diminuiscono il valore venale di un fondo in modo duraturo e
importante e si fanno contro versamento di un'indennità; d.

il trasferimento di partecipazioni a società immobiliari facenti parte della
sostanza privata, sempreché il diritto cantonale preveda l'assoggettamento in
questo caso;

e.

i plusvalori derivanti dalla pianificazione ai sensi della legge federale sulla
pianificazione del territorio19, senza che vi sia alienazione, sempreché il
diritto cantonale assoggetti questa fattispecie all'imposta sugli utili da
sostanza immobiliare.

3 L'imposizione è differita in caso di: a.

trapasso di proprietà in seguito a successione (devoluzione, divisione, legato), a anticipo ereditario o a donazione; b.20 trapasso della proprietà tra coniugi in connessione con il regime matrimoniale, nonché d'indennità dovuta per i contributi straordinari di un coniuge
al mantenimento della famiglia (art. 165 CC21) e per le pretese fondate sul
diritto del divorzio, nella misura in cui i coniugi sono d'accordo; c.

ricomposizione particellare ai fini di un raggruppamento di terreni, di un
piano di quartiere, di rettificazione dei limiti di proprietà, di un arrotondamento dei poderi agricoli, nonché in caso di ricomposizione particellare nell'ambito di una procedura d'espropriazione o di un'espropriazione imminente; d.

alienazione totale o parziale di un fondo agricolo o silvicolo, purché il prodotto dell'alienazione venga utilizzato entro un congruo termine per l'acquisto di un fondo sostitutivo sfruttato dal contribuente stesso o per il miglioramento di fondi agricoli o silvicoli appartenenti al contribuente e sfruttati
dallo stesso;

e.

alienazione di un'abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha
servito durevolmente e esclusivamente all'uso personale del contribuente, a
condizione che il ricavo sia destinato entro un congruo termine all'acquisto
o alla costruzione in Svizzera di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.

19

RS 700

20

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 26 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1) 21

RS 210

Imposte

10

642.14

4 I Cantoni possono riscuotere l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare anche
sugli utili conseguiti in seguito all'alienazione di fondi facenti parte della sostanza
commerciale, sempreché esentino questi utili dall'imposta sul reddito e dall'imposta
sull'utile oppure computino l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare
nell'imposta sul reddito o nell'imposta sull'utile. In ambedue i casi: a.

le fattispecie menzionate dagli articoli 8 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 4
nonché la trasformazione di persone giuridiche in imprese di persone sono
assimilate alle alienazioni la cui imposizione è differita ai fini dell'imposta
sugli utili da sostanza immobiliare; b.

il trasferimento di tutto o di una parte di fondo dalla sostanza privata alla
sostanza commerciale non può essere assimilato a un'alienazione.

5 I Cantoni provvedono affinché gli utili realizzati a corto termine siano imposti più
gravemente.

Capitolo 4: Imposta sulla sostanza

Art. 13

Oggetto dell'imposta

1 L'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale.

2 La sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario.

3 Le quote di partecipazione ai fondi di investimento (art. 20 cpv. 1 secondo periodo) sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi del
fondo di investimento e il suo possesso fondiario diretto.

4 Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente non sono imponibili.


Art. 14

Stima

1 La sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore reddituale può essere preso in
considerazione in modo appropriato.

2 I fondi destinati all'agricoltura o alla silvicoltura sono stimati al loro valore reddituale. Il diritto cantonale può stabilire che nell'ambito della stima si tenga conto del
valore venale o che in caso di alienazione o di cessazione della destinazione all'agricoltura o alla silvicoltura venga effettuata un'imposizione complementare in funzione della differenza tra il valore reddituale ed il valore venale. L'imposizione complementare non può eccedere una durata di 20 anni.

3 I beni immateriali e la sostanza mobiliare (esclusi i titoli) facenti parte della sostanza commerciale sono stimati al loro valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito.

Armonizzazione delle imposte dirette 11

642.14

Capitolo 5: Basi temporali

Art. 15

Periodo fiscale e periodo di computo 1 Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate per un periodo fiscale biennale
(biennio civile) e riscosse ogni anno fiscale (anno civile).

2 Per l'imposta sul reddito è determinante il reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale o il risultato medio, calcolato su dodici mesi, degli esercizi
chiusi nel biennio.

3 All'inizio dell'assoggettamento, il reddito è calcolato in base al reddito conseguito
dopo l'inizio dell'assoggettamento e calcolato su dodici mesi.22 4 Per l'imposta sulla sostanza sono determinanti lo stato e il valore all'inizio del
periodo fiscale o dell'assoggettamento. I titoli che hanno corso di borsa e sono
negoziati in Svizzera sono stimati al corso medio del mese precedente l'inizio del
periodo fiscale o dell'assoggettamento.

5 Se l'assoggettamento sussiste soltanto per una parte del periodo fiscale, viene
riscosso l'importo corrispondente a questa parte. In tali casi, l'aliquota d'imposta sul
reddito è determinata in base al reddito calcolato su dodici mesi.


Art. 16

Periodo fiscale annuo facoltativo I Cantoni sono liberi, in deroga all'articolo 15, di fissare e riscuotere le imposte sul
reddito e sulla sostanza per un periodo fiscale di un anno corrispondente all'anno
civile. In questo caso vengono applicate le prescrizioni del titolo settimo (art. 62 a
70).


Art. 17

Tassazione intermedia Si procede a una tassazione intermedia del reddito e della sostanza in caso di: a.

divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi; b.

mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa, in seguito
a assunzione o cessazione della stessa o di cambiamento di professione; c.

devoluzione per causa di morte; d.

modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali.


Art. 18

Tassazione speciale

1 Alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia, gli utili in capitale secondo l'articolo 8 capoverso 1, le liquidazioni in capitale in sostituzione di
prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o da analoghe manifestazioni, le indennità per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un 22

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti
intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

Imposte

12

642.14

diritto, che non sono ancora stati imposti come reddito o che non lo sono ancora
stati per un intero periodo fiscale, sottostanno complessivamente, per il periodo
fiscale durante il quale sono stati conseguiti, ad un'imposta annua intera con
l'aliquota corrispondente a questi soli proventi. I proventi imposti secondo il presente capoverso non sono considerati nella tassazione ordinaria. Le tassazioni ordinarie già effettuate devono essere rivedute.

2 L'imposta annua prevista al capoverso 1 e l'imposta sulle prestazioni prevista
all'articolo 11 capoverso 3 sono fissate per il periodo fiscale durante il quale i proventi corrispondenti sono stati conseguiti. Se nel corso del medesimo anno fiscale
vengono conseguiti più utili in capitale, l'aliquota d'imposta si determina in funzione dell'utile complessivo.


Art. 19

Utili da sostanza immobiliare L'imposta sugli utili da sostanza immobiliare è fissata per il periodo fiscale durante
il quale gli utili sono stati conseguiti.

Titolo terzo: Imposizione delle persone giuridiche Capitolo 1: Assoggettamento

Art. 20

Assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale 1 Le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre
persone giuridiche sono assoggettate all'imposta se hanno la loro sede o la loro
amministrazione effettiva nel Cantone. Sono assimilati alle altre persone giuridiche i
fondi di investimento con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge federale del 1° luglio 196623 sui fondi di investimento.

2 Le persone giuridiche, le società commerciali estere e altre comunità estere di persone senza personalità giuridica sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con
le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior
affinità.


Art. 21

Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica 1 Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone24 sono
assoggettate all'imposta se: a.

sono associate a un'impresa commerciale nel Cantone; b.

tengono uno stabilimento d'impresa nel Cantone; c.

sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di
diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili.

23

[RU 1967 117, 1971 809 n. III 3, 1974 1857 all. n. 21. RU 1994 2523 art. 73 lett. a]
Ora: LF del 18 mar. 1994 (RS 951.31).

24

RU 1992 1818

Armonizzazione delle imposte dirette 13

642.14

2 Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre
assoggettate all'imposta se: a.

sono titolari o usufruttuari di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali
su fondi situati nel Cantone; b.

fanno commercio di immobili siti nel Cantone o fungono da intermediari in
queste operazioni immobiliari.


Art. 22


25

Modifica dell'assoggettamento 1 La persona giuridica che trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva da un
Cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all'imposta in
entrambi i Cantoni per l'intero periodo fiscale. L'autorità di tassazione ai sensi
dell'articolo 39 capoverso 2 è quella del Cantone della sede o dell'amministrazione
effettiva alla fine del periodo fiscale.

2 L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell'amministrazione effettiva in virtù dell'appartenenza economica, giusta l'articolo 21 capoverso
1, vale per l'intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è
stato soppresso nel corso del periodo stesso.

3 L'utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del
diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.


Art. 23

Esenzione

1 Sono esenti dall'imposta unicamente: a.

la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale; b.

il Cantone e i suoi stabilimenti, giusta il diritto cantonale; c.

i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali del Cantone e i loro
stabilimenti, giusta il diritto cantonale; d.

le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o
stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione
che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale; e.

le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le
casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di
vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d'assicurazione concessionarie; f.

le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma conside25

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti
intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

Imposte

14

642.14

rati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando
l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna
rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività
dirigenziali;

g.

le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini
di culto, per quanto riguarda l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini; h.

gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, con riserva di reciprocità.

2 I Cantoni possono inoltre esentare in tutto o in parte dall'imposta le imprese di trasporto concessionarie, se la loro importanza nella politica dei trasporti e la loro
situazione finanziaria lo giustificano.

3 I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle
imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di
fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione.

4 Le persone giuridiche menzionate dal capoverso 1 lettere d a g sono tuttavia assoggettate in ogni caso all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Si applicano per
analogia le disposizioni relative ai beni sostitutivi (art. 8 cpv. 4), agli ammortamenti
(art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10 cpv. 1 lett. b) e alla deduzione
delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c).

Capitolo 2: Imposta sull'utile Sezione 1: Oggetto dell'imposta

Art. 24

In generale

1 L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto complessivo, compresi: a.

le spese non giustificate dall'uso commerciale e addebitate al conto perdite e
profitti;

b.

i prodotti, gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione che non sono
stati accreditati a detto conto; c.

gli interessi sul capitale proprio dissimulato (art. 29 cpv. 3).

2 Non costituiscono utile imponibile: a.

gli apporti dei soci di società di capitali e di società cooperative, compresi
l'aggio e le prestazioni a fondo perso; b.

il trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa commerciale
o di uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone, a condizione che non
intervenga né alienazione né rivalutazione contabile;

Armonizzazione delle imposte dirette 15

642.14

c.

l'aumento di capitale derivante da eredità, legato o donazione.

3 Le riserve occulte non sono imposte a condizione che permanga l'assoggettamento
in Svizzera, che non venga effettuata una rivalutazione contabile e che gli elementi
fino allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi, nel caso di: a.

trasformazione in un'altra società di capitali o società cooperativa, se l'esercizio continua immutato e, fondamentalmente, le partecipazioni rimangono
proporzionalmente inalterate; b.

concentrazione di imprese mediante trasferimento di tutti gli attivi e i passivi
a un'altra società di capitali o società cooperativa (fusione giusta gli art. 748
a 750 CO26, o assunzione giusta l'art. 181 CO); c.

scissione di un'impresa mediante il trasferimento di parti aziendali distinte
ad altre società di capitali o società cooperative, se l'esercizio di queste parti
continua immutato.

3bis Qualora una società di capitali o una società cooperativa non prevista nell'articolo 28 capoversi 2 e 3 trasferisca una partecipazione a una società estera del medesimo gruppo, l'imposizione della differenza tra il valore determinante per l'imposta
sull'utile e il valore venale della partecipazione è rinviata. Il rinvio dell'imposizione
decade se la partecipazione trasferita è venduta a un terzo estraneo al gruppo o se la
società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante
dei propri attivi e passivi o è liquidata.27 4 Si applicano per analogia le disposizioni relative ai beni sostitutivi (art. 8 cpv. 4),
agli ammortamenti (art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10 cpv. 1 lett. b)
e alla deduzione delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c).

5 Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro
prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale
diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato
di conseguenza.


Art. 25

Oneri

1 Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche: a.

le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali; b.

i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia
esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo; c.

le liberalità a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva utilità pubblica,
entro i limiti determinati dal diritto cantonale; 26

RS 220

27

Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposte

16

642.14

d.

i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla rimunerazione di forniture
e prestazioni, nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano
alla distribuzione agli assicurati.

1bis Gli oneri consentiti dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di
retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali
svizzeri o stranieri.28 2 Dall'utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 31 cpv. 2), sempreché non se ne sia
potuto tenere conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di tali anni.29 3 Le perdite degli esercizi commerciali anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni che sono destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento e che non
costituiscono apporti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera a.

4 I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera.30

Art. 26

Associazioni, fondazioni e fondi di investimento 1 I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle
fondazioni non costituiscono utile imponibile.

2 Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le
spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella
misura in cui superano i contributi dei membri.

3 I fondi di investimento (art. 20 cpv. 1) soggiacciono all'imposta sull'utile per il
reddito da possesso fondiario diretto.

Sezione 2: Calcolo dell'imposta

Art. 27

In generale

1 Le società di capitali e le società cooperative sono imposte secondo la medesima
tariffa.

2 Le eventuali imposte minime riscosse su fattori sostitutivi d'imposizione sono
computate sulle imposte sull'utile e sul capitale.

28

Introdotto dal n. II della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni
corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2147 1248; FF 1997 II 852, IV 1072).

29

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti
intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

30

Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali
(RU 2001 1050; FF 2000 3390).

Armonizzazione delle imposte dirette 17

642.14


Art. 28

Casi particolari

1 Per le società di capitali e le società cooperative che possiedono almeno il 20 per
cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società oppure una partecipazione il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi, l'imposta sull'utile
è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo. Il ricavo netto corrisponde al reddito delle partecipazioni dedotti i relativi costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento
per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché
gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi.31 1bis I Cantoni possono estendere la riduzione agli utili in capitale delle partecipazioni
come pure al ricavo della vendita dei relativi diritti d'opzione. In tal caso, gli utili in
capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui il
provento dell'alienazione sia superiore al costo d'investimento e se la partecipazione
alienata ammonta almeno al 20 per cento del capitale sociale o azionario dell'altra
società ed è stata detenuta come tale per almeno un anno dalla società di capitali o
dalla società cooperativa. Le rettifiche di valore come pure gli ammortamenti sul
costo d'investimento relativo alle partecipazioni del 20 per cento almeno sono
aggiunti all'utile imponibile, per quanto non siano più giustificati.32 2 Le società di capitali e le società cooperative il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera, non pagano l'imposta sull'utile netto, se a lunga
scadenza le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi
degli attivi o ricavi complessivi. I redditi della proprietà fondiaria svizzera di tali
società sono imposti secondo la tariffa ordinaria. In tal caso sono concesse le deduzioni corrispondenti all'onere ipotecario usuale.

3 Le società di capitali, le società cooperative e le fondazioni che esercitano
un'attività amministrativa in Svizzera, senza tuttavia esercitarvi un'attività commerciale, pagano l'imposta sull'utile come segue: a.

i ricavi da partecipazioni ai sensi del capoverso 1, nonché gli utili in capitale
e di rivalutazione su queste partecipazioni sono esenti da imposta; b.

gli altri proventi da fonti svizzere sono imposti secondo la tariffa ordinaria; c.

gli altri proventi da fonti estere sono imposti secondo la tariffa ordinaria in
funzione dell'importanza dell'attività amministrativa esercitata in Svizzera; d.

gli oneri giustificati dall'uso commerciale, in relazione economica con
determinati redditi e proventi sono previamente dedotti dai medesimi. Le
perdite subite su partecipazioni ai sensi della lettera a possono essere compensate soltanto con i ricavi ivi menzionati.33 31

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

32

Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

33

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposte

18

642.14

4 Le società di capitali e le cooperative che esercitano un'attività commerciale principalmente rivolta all'estero e solo marginalmente in Svizzera pagano l'imposta
sull'utile secondo il capoverso 3. Gli altri proventi da fonti estere secondo il capoverso 3 lettera c sono imposti in funzione dell'importanza dell'attività commerciale
svolta in Svizzera.34

5 Sono esclusi dalla riduzione dell'imposta sull'utile giusta i capoversi 2-4 i proventi
e i ricavi per i quali viene richiesto uno sgravio dalle imposte estere alla fonte, sempreché la convenzione internazionale ne disponga l'imposizione ordinaria in Svizzera.35 6 Non sono ammesse altre eccezioni al calcolo ordinario dell'imposta prescritto dall'articolo 27.

Capitolo 3: Imposta sul capitale

Art. 29

Oggetto dell'imposta; in generale36 1 L'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.

2 Il capitale proprio imponibile consiste: a.

per le società di capitali e le società cooperative, nel capitale azionario o
sociale liberato, nelle riserve palesi e nelle riserve occulte costituite
mediante utili tassati; b.

per le persone giuridiche giusta l'articolo 28 capoversi 2 e 3, nel capitale
azionario o sociale liberato, nelle riserve palesi e nella quota di riserve
occulte costituita con l'utile tassato in caso di imposizione dell'utile; c.

per le associazioni, fondazioni e le altre persone giuridiche, nella sostanza
netta determinata secondo le disposizioni applicabili alle persone fisiche.

3 ...37

a38 Oggetto dell'imposta; capitale proprio occulto Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative
viene aumentato della parte di terzi che, economicamente, svolge la funzione di
capitale proprio.

34

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

35

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione
delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

36

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1995 1449, FF 1994 II 337).

37

Abrogato dal n. II della LF del 7 ott. 1994 (RU 1995 1449, FF 1994 II 337).

38

Introdotto dal n. II della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995 1449,
FF 1994 II 337).

Armonizzazione delle imposte dirette 19

642.14


Art. 30

Calcolo dell'imposta

Le società di capitali e le società cooperative sono imposte secondo la medesima
tariffa.

Capitolo 4: Basi temporali

Art. 31

1 Le imposte sull'utile netto e sul capitale proprio sono fissate e riscosse per ogni
periodo fiscale.

2 Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale. Ogni anno civile, eccettuato l'anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto
dei profitti e delle perdite. Se l'esercizio commerciale comprende più o meno di
dodici mesi, l'aliquota dell'imposta sull'utile viene determinata in base all'utile
netto calcolato su dodici mesi.

3 L'utile netto imponibile si determina in base al risultato del periodo fiscale.

4 Il capitale proprio imponibile si determina in base al suo stato alla fine del periodo
fiscale.

Titolo quarto:
Imposizione alla fonte delle persone fisiche e delle persone giuridiche
Capitolo 1: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale nel Cantone

Art. 32

Campo d'applicazione

1 I lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri
hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, sono assoggettati a una ritenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. L'imposta alla
fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria. Rimane salva la
tassazione ordinaria giusta l'articolo 34 capoverso 2.

2 I coniugi che vivono in comunione domestica vengono tassati secondo la procedura ordinaria se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di
domicilio.

3 L'imposta alla fonte viene calcolata sui proventi lordi e si estende a tutti i proventi
da attività lucrativa dipendente, compresi i redditi accessori e le prestazioni in natura, come pure i proventi compensativi.


Art. 33

Calcolo della ritenuta d'imposta 1 La ritenuta d'imposta è fissata in base alle aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e comprende le imposte federali, cantonali e comunali.

Imposte

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642.14

2 Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un'attività lucrativa, la ritenuta d'imposta è fissata tenendo conto del reddito complessivo.

3 Le spese professionali, i premi d'assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quella in caso di attività lucrativa dei due coniugi sono prese in considerazione forfettariamente.


Art. 34

Riserva della tassazione ordinaria 1 Le persone assoggettate all'imposta alla fonte sono tassate secondo la procedura
ordinaria sulla sostanza e sul reddito che non è tassato alla fonte.

2 Se nel corso di un anno civile, il contribuente o il suo coniuge che vive con lui in
comunione domestica consegue proventi lordi, soggetti all'imposta alla fonte, che
superano un importo stabilito dal diritto cantonale, si procede a una tassazione ordinaria deducendo l'imposta già riscossa alla fonte.

Capitolo 2: Persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Art. 35

Campo d'applicazione

1 Sono soggetti alla ritenuta d'imposta alla fonte, se non hanno domicilio o dimora
fiscale in Svizzera:

a.

i lavoratori per il reddito conseguito in un'attività lucrativa dipendente nel
Cantone;

b.

gli artisti, gli sportivi e i conferenzieri sui proventi della loro attività personale nel Cantone, compresi i proventi e le indennità che non sono versati
all'artista, allo sportivo o al conferenziere stesso, ma al terzo che ha organizzato le loro attività; c.

i membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con
sede o amministrazione effettiva nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse e analoghe rimunerazioni che vengono loro versati; d.

i membri dell'amministrazione o della direzione di imprese straniere aventi
stabilimento d'impresa nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di presenza,
indennità fisse e analoghe rimunerazioni che vengono loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa; e.

i titolari o usufruttuari di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o
manuale su fondi situati nel Cantone, per gli interessi loro versati; f.39 i beneficiari di pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da parte di un datore di lavoro o di un istituto di previdenza avente sede in Svizzera in
virtù di precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, per queste prestazioni; 39

Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Armonizzazione delle imposte dirette 21

642.14

g.

i beneficiari domiciliati all'estero di prestazioni provenienti da istituzioni di
diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute
di previdenza individuale vincolata, per queste prestazioni; h.

i lavoratori per il salario o altre rimunerazioni che ricevono da un datore di
lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro
attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile
e di un veicolo da trasporto stradale.

2 La ritenuta d'imposta alla fonte sostituisce le imposte della Confederazione, del
Cantone e del Comune riscosse secondo la procedura ordinaria.


Art. 36

Calcolo della ritenuta d'imposta 1 Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettere a e h, l'imposta alla fonte viene riscossa giusta le disposizioni degli articoli 32 e 33.

2 Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettera b, l'imposta alla fonte viene
riscossa sui proventi lordi, tenuto conto delle deduzioni per spese di conseguimento
del reddito.

3 Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettere c a g, l'imposta alla fonte viene riscossa sui proventi lordi.

Capitolo 3: Obblighi del debitore della prestazione imponibile

Art. 37

1 Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di: a.

trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni o riscuoterla dal
contribuente;

b.

fornire al contribuente un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta; c.

versare le imposte alla competente autorità.

2 Egli deve parimente trattenere l'imposta quando il contribuente è assoggettato
all'imposta in un altro Cantone.

3 Egli percepisce una provvigione di riscossione.

Capitolo 4: Relazioni intercantonali

Art. 38

1 I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la
riscossione dell'imposta alla fonte. L'imposta alla fonte riscossa giusta l'articolo 37
capoverso 2 è versata al Cantone che ha il diritto di tassare.

Imposte

22

642.14

2 L'obbligo del debitore della prestazione imponibile di trattenere l'imposta è retto
dal diritto del Cantone nel quale egli ha la propria sede o stabilimento d'impresa.

3 Il contribuente viene tassato conformemente al diritto del Cantone che ha il diritto
di tassare. Le imposte trattenute e versate da un debitore fuori Cantone è computata
sull'imposta dovuta; le imposte riscosse in più sono restituite, dell'imposta non
ancora versata viene chiesto il pagamento.

4 Se una persona fisica assoggettata all'imposta secondo gli articoli 32, 33 e 34
capoverso 2 trasferisce il proprio domicilio o la propria dimora all'interno della
Svizzera, il Cantone di domicilio o di dimora interessato ha diritto di tassarla proporzionatamente alla durata dell'assoggettamento.40 Titolo quinto: Procedura Capitolo 1: Principi generali e procedura di tassazione

Art. 39

Obblighi delle autorità 1 Le persone incaricate dell'esecuzione della legislazione fiscale sono tenute al
segreto. Rimane salvo l'obbligo di informare, nella misura in cui è legalmente previsto da una disposizione del diritto federale o cantonale.

2 Le autorità fiscali si comunicano gratuitamente le informazioni necessarie e si concedono la consultazione degli atti ufficiali. Se risulta dalla dichiarazione d'imposta
di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimente contribuente in un
altro Cantone, l'autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell'altro Cantone la dichiarazione d'imposta e la tassazione.

3 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della legislazione
fiscale ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse possono avvertire
di moto proprio tali autorità se presumono che una tassazione sia incompleta.

a41 Trattamento dei dati

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 39
capoverso 2 si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro
compiti. Le autorità di cui all'articolo 39 capoverso 3 trasmettono alle autorità
fiscali i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

2 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.
Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

40

Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali
(RU 2001 1050; FF 2000 3390).

41

Introdotto dal n. VI 4 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Armonizzazione delle imposte dirette 23

642.14

3 Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente: a.

l'identità;

b.

lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e
l'attività lucrativa;

c.

gli atti giuridici; d.

le prestazioni di un ente pubblico.


Art. 40

Situazione procedurale dei coniugi 1 I coniugi che vivono in comunione domestica esercitano in comune i diritti e i
doveri procedurali spettanti al contribuente secondo la presente legge.

2 Entrambi firmano la dichiarazione di imposta. Ove la dichiarazione sia firmata da
uno solo dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare
infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi.

3 I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei
coniugi ha agito in tempo utile.


Art. 41

Diritti procedurali del contribuente 1 Il contribuente può esaminare gli atti che ha presentato o firmato. Egli può esaminare gli altri atti dopo l'accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o
privato non vi si opponga.

2 Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse, nella misura in cui siano
idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

3 Le decisioni di tassazione vengono comunicate per scritto al contribuente e devono
indicare i rimedi giuridici. Le altre decisioni e sentenze devono inoltre essere motivate.


Art. 42

Obblighi procedurali del contribuente 1 Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa
e esatta.

2 Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni
orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche
documenti concernenti le relazioni d'affari.

3 Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci, conti profitti
e perdite del periodo fiscale), oppure, in mancanza di una contabilità conforme
all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come
anche degli apporti e dei prelevamenti privati. Le modalità secondo cui devono esse

Imposte

24

642.14

re tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del
Codice delle obbligazioni42 (art. 957 e 963 cpv. 2).43

Art. 43

Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni 1 I terzi che hanno o hanno avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono
rilasciare un'attestazione sull'insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle reciproche pretese e prestazioni.

2 Se nonostante diffida, il contribuente non produce l'attestazione, l'autorità fiscale
può richiederla dal terzo. È salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.


Art. 44

Obbligo dei terzi di informare I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle
autorità fiscali informazioni sul loro rapporto di diritto con il contribuente.


Art. 45

Obbligo di comunicare dei terzi Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale: a.

le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro
beneficiari;

b.

le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari; c.

le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la
tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società; d.

i fondi di investimento, sui rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.


Art. 46

Tassazione

1 L'autorità di tassazione controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle indagini necessarie.

2 Le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta sono comunicate al contribuente al più tardi al momento della notificazione della decisione di tassazione.

3 L'autorità di tassazione esegue la tassazione d'ufficio in base a una valutazione
coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente
per mancanza di documenti attendibili.

42

RS 220; RU 2002 949 43

Per. introdotto dal n. II 2 delIa LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 949 952; FF 1999 4457).

Armonizzazione delle imposte dirette 25

642.14


Art. 47

Prescrizione

1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale; in caso
di sospensione o di interruzione, al più tardi in quindici anni dalla fine del periodo
fiscale.

2 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione; in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in dieci anni dalla fine
dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.


Art. 48

Reclamo

1 Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione.

2 Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

3 Nell'esame del reclamo l'autorità di tassazione ha le medesime attribuzioni che le
spettano nella procedura di reclamo.

4 L'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.


Art. 49

Procedura di riscossione dell'imposta alla fonte 1 Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta
informazioni sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla
fonte.

2 In caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione prende
una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento.
L'interessato può reclamare contro questa decisione.

3 Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo
in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta
non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

4 Se ha operato una ritenuta d'imposta troppo elevata, il debitore della prestazione
imponibile deve restituire la differenza al contribuente.

Capitolo 2: Procedura di ricorso

Art. 50

1 Il contribuente può impugnare con ricorso scritto e motivato la decisione su
reclamo, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a un'autorità giudiziaria di
ricorso indipendente dall'autorità fiscale.

Imposte

26

642.14

2 Il ricorso deve essere motivato. Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi
della decisione impugnata e della procedura anteriore.

3 Il contribuente e l'amministrazione fiscale cantonale possono impugnare la decisione su ricorso davanti a un'altra istanza cantonale, indipendente dall'amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda.

Capitolo 3: Modificazione di decisioni e sentenze cresciute in giudicato

Art. 51

Revisione

1 Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del
contribuente, a sua domanda o d'ufficio: a.

se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b.

se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di
prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; c.

se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.

2 La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può
essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

3 La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del
motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.

4 La revisione compete all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza.


Art. 52

Errori di calcolo e di scrittura Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.


Art. 53

Ricupero d'imposta

1 L'autorità fiscale procede al ricupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire
che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un
crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale. Il ricupero d'imposta è escluso nel
caso di sola valutazione insufficiente.

2 Il diritto di avviare la procedura di ricupero d'imposta decade dopo dieci anni dalla
fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per
il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta.

Armonizzazione delle imposte dirette 27

642.14

3 Il diritto di procedere al ricupero d'imposta decade dopo quindici anni dalla fine
del periodo fiscale al quale si riferisce.

Capitolo 4: Inventario

Art. 54

1 In caso di decesso del contribuente viene allestito un inventario ufficiale. L'inventario non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza.

2 L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei
figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del
decesso.

3 I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell'inventario.

Titolo sesto: Disposizioni penali Capitolo 1: Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d'imposta

Art. 55

Violazione di obblighi procedurali Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo
che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, è punito con la multa sino a 1000 franchi e, nei casi gravi o di
recidiva, sino a 10 000 franchi.


Art. 56

Sottrazione d'imposta 1 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia
incompleta,
chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente,
chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con una multa, commisurata alla colpa, da un terzo al triplo dell'imposta
sottratta; normalmente la multa è pari all'imposta sottratta; in caso di denuncia spontanea, la multa può essere ridotta al quinto dell'imposta sottratta.

2 Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con una multa pari a due terzi di
quella che verrebbe inflitta in caso d'infrazione consumata.

3 Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto,
oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la
multa sino a 10 000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 50 000 franchi,
indipendentemente dalla punibilità del contribuente. Inoltre, il colpevole può essere
tenuto solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta sottratta.

Imposte

28

642.14

4 Chiunque, come erede, rappresentante dell'erede, esecutore testamentario o terzo,
dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella
procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario, nonché chiunque istiga a un tale atto, vi presta aiuto o lo favorisce, è punito con la multa sino a 10 000
franchi e, in casi gravi o di recidiva sino a 50 000 franchi, indipendentemente dalla
punibilità del contribuente. Il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni
successori è parimenti punibile. La pena può essere più mite che in caso di
infrazione consumata.


Art. 57

Casi particolari

1 Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d'imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest'ultima. Sono salve le pene inflitte agli organi e ai rappresentanti della persona
giuridica in virtù dell'articolo 56 capoverso 3.

2 L'articolo 56 capoverso 3 si applica alla persona giuridica se nell'esercizio della
sua attività ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un
terzo.

3 Gli eredi del contribuente che ha commesso una sottrazione d'imposta a tenore
dell'articolo 56 capoverso 1 rispondono solidalmente e indipendentemente dall loro
colpa del pagamento delle multe inflitte con decisione passata in giudicato fino a
concorrenza della loro quota ereditaria, anticipi compresi. Se, alla morte del contribuente, il procedimento per sottrazione d'imposta non è ancora stata concluso con
decisione passata in giudicato od è stata avviato soltanto dopo, la multa non è riscossa in quanto gli eredi non abbiano colpa della tassazione inesatta ed abbiano fatto
quanto ragionevolmente possibile per accertare la sottrazione.

4 Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato
soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. Ciascun coniuge può addurre la prova che la sottrazione dei suoi elementi imponibili è stata commessa dall'altro coniuge a sua insaputa o ch'egli non era in grado di impedirla. Se questa prova
riesce, l'altro coniuge è multato come se avesse sottratto propri elementi imponibili.


Art. 58

Prescrizione dell'azione penale 1 L'azione penale per violazione di obblighi procedurali si prescrive in due anni e
quella per tentativo di sottrazione d'imposta in quattro anni dopo la chiusura definitiva della procedura nel corso della quale sono stati violati gli obblighi procedurali
oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione.

2 L'azione penale per sottrazione consumata d'imposta si prescrive in dieci anni
dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato
tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è
stata effettuata conformemente alla legge (art. 56 cpv. 1), ovvero in dieci anni a
contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato (art. 56 cpv. 1), oppure sono
stati dissimulati o distratti i beni nella procedura d'inventario (art. 56 cpv. 4).

Armonizzazione delle imposte dirette 29

642.14

3 La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti del
contribuente o di una delle persone designate dall'articolo 56 capoverso 3.
L'interruzione è opponibile al contribuente e a queste persone. Un nuovo termine
decorre a contare da ogni interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più della metà della sua durata iniziale.

Capitolo 2: Delitti fiscali

Art. 59

Frode fiscale

1 Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di
documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti; chiunque, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un
terzo le ritenute d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi.

2 È salva la pena per sottrazione d'imposta.

3 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero44 sono applicabili, per quanto
la presente legge non prescriva altrimenti.


Art. 60

Prescrizione dell'azione penale 1 L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in dieci anni dall'ultima attività delittuosa.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti dell'autore, dell'istigatore o del complice. L'interruzione è opponibile a ciascuna di
queste persone. Un nuovo termine decorre a contare da ogni interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più di cinque anni.


Art. 61

Procedura e esecuzione La procedura penale e l'esecuzione della pena sono determinate dal diritto cantonale, sempreché il diritto federale non vi si opponga. Le decisioni dell'ultima istanza
cantonale possono essere impugnate mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale.

Titolo settimo: Tassazione annua per le persone fisiche

Art. 62

Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente titolo sono applicabili nei Cantoni che prelevano l'imposta dovuta dalle persone fisiche secondo l'articolo 16.

44

RS 311.0

Imposte

30

642.14


Art. 63

Periodo fiscale

1 Le imposte sul reddito e la sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.

2 Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.

3 Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del
periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte; per
i proventi periodici, l'aliquota d'imposta si determina in funzione del reddito calcolato su dodici mesi; i proventi non periodici sono assoggettati a un'imposta annua
intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota.
Sono fatti salvi gli articoli 11 capoverso 3 e 68 capoversi 1 e 2.45

Art. 64

Determinazione del reddito 1 Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo
fiscale.

2 Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato
dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

3 I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere
alla chiusura dei conti ogni periodo fiscale.


Art. 65

Utili da sostanza immobiliare L'imposta sugli utili da sostanza immobiliare è fissata per il periodo fiscale nel corso del quale l'utile è stato realizzato.


Art. 66

Determinazione della sostanza 1 La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo
fiscale o dell'assoggettamento.

2 Per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i cui esercizi
commerciali non coincidono con l'anno civile, la sostanza commerciale imponibile è
determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale
chiuso durante il periodo fiscale.

3 La sostanza devoluta per successione a un contribuente nel corso del periodo
fiscale è imponibile soltanto a partire dalla data di devoluzione. Il capoverso 4 è
applicato per analogia.

4 Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del
periodo fiscale, è prelevato soltanto l'importo corrispondente a questa parte. È fatto
salvo l'articolo 68 capoverso 2.46 45

Nuovo testo del per. giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti
intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

46

Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali
(RU 2001 1050; FF 2000 3390).

Armonizzazione delle imposte dirette 31

642.14


Art. 67


47

Deduzione delle perdite 1 Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 63)
sono dedotte, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito
imponibile di tali anni.

2 Il capoverso 1 si applica anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del
luogo di esercizio all'interno della Svizzera.


Art. 68


48

Modifica dell'assoggettamento 1 In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale
nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in
capitale conformemente all'articolo 11 capoverso 3 sono tuttavia imponibili nel
Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza. Per il rimanente, è fatto salvo l'articolo 38 capoverso 4.

2 L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù
dell'appartenenza economica vale per l'intero periodo fiscale anche se è cominciato,
è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell'anno. In tal caso, il valore degli
elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell'appartenenza.
Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla
base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione
intercantonale, applicabili per analogia.


Art. 69


49

Cambiamento delle basi temporali per le persone fisiche 1 Il reddito lavorativo delle persone fisiche per il primo periodo fiscale (n) dopo il
cambiamento delle basi temporali secondo l'articolo 16 viene assoggettato secondo
il nuovo diritto.

2 I proventi straordinari conseguiti nel periodo fiscale precedente il cambiamento o
in un esercizio che si è concluso in questo periodo soggiacciono, per l'anno fiscale
in cui sono stati realizzati, a un'imposta annua intera; fatto salvo l'articolo 11 capoversi 2 e 3. Le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi straordinari possono essere dedotte.

3 Per proventi straordinari s'intendono segnatamente le prestazioni in capitale, i redditi aperiodici della sostanza, i proventi da lotterie nonché i proventi straordinari di
un'attività lucrativa indipendente.

47

Nuovo testo del per. giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

48

Nuovo testo del per. giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

49

Nuovo testo giusta la LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° genn. 1999 (RU 1999 1310;
FF 1998 3901 3923).

Imposte

32

642.14

4 Le spese straordinarie sostenute nel periodo fiscale precedente il cambiamento
delle basi temporali sono pure deducibili. Il Cantone decide se la deduzione è
ammessa:

a.

dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale precedente il cambiamento delle basi temporali, sempre che il 1° gennaio dell'anno n sia dato un
obbligo fiscale nel Cantone; le tassazioni già passate in giudicato sono rivedute a favore del contribuente; b.

in caso di modifica del periodo fiscale biennale, dal reddito imponibile su
cui si basano i periodi fiscali n e n+1, fintanto che sussiste un obbligo fiscale
nel Cantone; oppure

c.

in caso di modifica del periodo fiscale annuo, dal reddito imponibile su cui
si basa il periodo fiscale n, fintanto che sussiste un obbligo fiscale nel Cantone.

5 Per spese straordinarie s'intendono: a.

le spese di manutenzione per immobili, sempre che queste superino annualmente la deduzione forfettaria; b.

i contributi dell'assicurato a istituzioni di previdenza professionale per il
riscatto di anni di contribuzione; c.

le spese per malattia, infortunio, invalidità, perfezionamento e riqualificazione professionale, sempre che superino le spese già considerate.

6 Le autorità fiscali cantonali determinano il capitale proprio di indipendenti impiegato nell'azienda e la sostanza delle persone non esercitanti un'attività lucrativa
prima del cambiamento di cui all'articolo 16 e annunciano questi dati alle casse di
compensazione.

7 In caso di cambiamento secondo l'articolo 16, i capoversi 1-6 si applicano dal
1° gennaio 1999. Sono salve le procedure cantonali relative al cambiamento delle
basi temporali che si scostano dalle disposizioni del capoverso 1 e sono in vigore il
1° gennaio 1999.


Art. 70

Rapporto e proposta per l'unificazione delle basi temporali Scaduto il termine di cui all'articolo 72 capoverso 1, il Consiglio federale presenta
un rapporto e proposta all'Assemblea federale in vista dell'unificazione delle basi
temporali.

Armonizzazione delle imposte dirette 33

642.14

Titolo ottavo: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 71

Collaborazione

1 I Cantoni eseguono la presente legge in collaborazione con le autorità federali.

2 I Cantoni comunicano alle autorità federali competenti tutte le informazioni utili
all'applicazione della presente legge e procurano loro i documenti necessari.

3 Le dichiarazioni d'imposta e i loro allegati vengono compilati su un modulo uniforme per tutta la Svizzera.


Art. 72

Adeguamento delle legislazioni cantonali 1 Fatto salvo l'articolo 16 i Cantoni adeguano le loro legislazioni alle disposizioni
dei titoli secondo a sesto entro il termine di otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 Scaduto questo termine, il diritto federale è direttamente applicabile se il diritto
fiscale cantonale vi si oppone.

3 Il governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.

a50 Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica 1 I Cantoni adeguano le loro legislazioni alle disposizioni della modifica della presente legge del 10 ottobre 1997 (art. 7 cpv. 1bis, 24 cpv. 3bis e 28 cpv. 1 e 3-5) entro
il termine di cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore.

2 Scaduto questo termine, dette disposizioni si applicano conformemente all'articolo
72 capoverso 2.

b51 Adeguamento delle legislazioni cantonali 1 All'entrata in vigore delle modifiche degli articoli 7 capoversi 1ter, 2 e 4 lettera d, 8
capoverso 2, 9 capoverso 2 lettere a e b, 10 capoverso 1 lettera e, nonché 35 capoverso 1 lettera f, i Cantoni adeguano le loro legislazioni.

2 Dopo l'entrata in vigore delle modifiche si applica l'articolo 72 capoverso 2.

50

Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle
imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

51

Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998,
in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Imposte

34

642.14

c52 Mantenimento della deduzione delle spese di cura dei figli Fino all'entrata in vigore della riforma dell'imposizione della coppia e della famiglia, i Cantoni possono prevedere la deduzione dai redditi imponibili delle spese di
cura dei figli per i genitori che esercitano un'attività lucrativa.

d53 Mantenimento della deduzione per il risparmio mirato per l'alloggio Durante i quattro anni che seguono la scadenza prevista nell'articolo 72 capoverso
1, i Cantoni possono mantenere le disposizioni applicabili nel periodo fiscale 2000
relative alla deduzione dal reddito imponibile degli importi destinati al finanziamento del primo acquisto di una proprietà abitativa e all'esonero dall'imposta sul
reddito e sulla sostanza del capitale in tal modo risparmiato e dell'utile che ne deriva.


Art. 73

Ricorsi

1 Le decisioni cantonali d'ultima istanza concernenti una materia disciplinata nei
titoli secondo a quinto e sesto, capitolo 1, possono essere impugnate con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 Legittimati a ricorrere sono il contribuente, l'autorità competente secondo il diritto
cantonale e l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

3 Se il ricorso si rivela fondato, il Tribunale federale annulla la decisione e rinvia la
causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio.

Capitolo 2:
Disposizioni esecutive e adeguamento della legislazione vigente


Art. 74

Disposizioni esecutive Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina, in particolare, i
problemi che sorgono nei rapporti intercantonali, soprattutto fra i Cantoni che applicano una regolamentazione diversa per quanto concerne le basi temporali.54

Art. 75

Modificazione della legge sull'AVS La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti55 è modificata
come segue:

52

Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali
(RU 2001 1050; FF 2000 3390).

53

Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali
(RU 2001 1050; FF 2000 3390).

54

Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali
(RU 2001 1050; FF 2000 3390).

55

RS 831.10. La mod. qui appresso è inserita nella LF menzionata.

Armonizzazione delle imposte dirette 35

642.14

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 76

Prestazioni dell'assicurazione militare L'articolo 47 capoverso 2 della legge federale del 20 settembre 194956 sull'assicurazione militare non si applica alle rendite e alle prestazioni di capitale che decorrono
o diventano esigibili dopo l'entrata in vigore della presente legge.


Art. 77

Imposta sull'utile netto 1 L'imposta sull'utile netto delle persone giuridiche per il primo periodo fiscale
dopo il cambiamento delle basi temporali viene riscossa provvisoriamente sulla base
del vecchio e del nuovo diritto. È dovuta l'imposta calcolata secondo il nuovo
diritto se è più elevata di quella calcolata secondo quello vecchio; altrimenti è
dovuta l'imposta calcolata secondo il vecchio diritto. Rimane salva l'imposizione
dei redditi straordinari secondo il vecchio diritto.

2 Se nei casi di cui al capoverso 1, l'esercizio commerciale si estende sugli anni civili n-l e n, l'imposta per il periodo in n-l viene calcolata secondo il vecchio diritto e
computata sull'imposta calcolata secondo il nuovo diritto per il medesimo periodo;
l'eccedenza non è restituita.


Art. 78

Sequestro

I Cantoni possono assimilare le richieste di garanzia delle autorità fiscali cantonali
competenti ai decreti di sequestro giusta l'articolo 274 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento57. Il sequestro è operato dal competente ufficio di esecuzione.
Non è ammessa l'azione di revocazione del sequestro prevista dall'articolo 279 della
legge federale sull'esecuzione e il fallimento.

a58 Assicurazioni di capitali con premio unico L'articolo 7 capoverso 1ter si applica alle assicurazioni di capitali con premio unico
concluse dopo il 31 dicembre 1998.

56

[RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245 n. I, II, 1968 580, 1990 1882 appendice
n. 9, 1991 362 n. II 414; RU 1972 1069 art. 15 n. 1, 1982 1676 allegato n. 5, 1982 2184
art. 116. RU 1993 3043 allegato n. 1] 57

RS 281.1

58

Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998,
in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Imposte

36

642.14

b59 Cambiamento delle basi temporali per le persone fisiche L'articolo 69 capoversi 2, 3 e 4 lettera a e capoversi 5-7 è applicabile nel Cantone di
partenza alle persone fisiche che trasferiscono il proprio domicilio fiscale all'interno
della Svizzera nel corso del primo periodo fiscale (n) che segue il cambiamento di
cui all'articolo 16.

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 79

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199360 59

Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali
(RU 2001 1050; FF 2000 3390).

60

DCF del 3 giu. 1991 (RU 1991 1284).