01.01.2025 - *
01.03.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
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01.07.2021 - 31.12.2021
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01.01.2017 - 31.05.2017
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01.01.2013 - 31.12.2013
28.08.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 27.08.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.03.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 29.02.2008
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.03.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 28.02.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.06.2002 - 30.06.2004
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642.14

Legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni

(LAID)

del 14 dicembre 1990 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 127 cpv. 3 e 129 cpv. 1 e 2 della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19833,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

3 FF 1983 III 1

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

1 La presente legge stabilisce le imposte dirette che i Cantoni devono riscuotere e fis­sa i principi determinanti per il loro disciplinamento nella legislazione cantonale.

2 La presente legge si applica anche ai Comuni in quanto il diritto cantonale accorda loro la sovranità fiscale per le imposte cantonali prescritte dall'articolo 2 capo­verso 1.

3 Ove la presente legge non prevede alcuna norma, i Cantoni e i Comuni discipli­nano le loro imposte conformemente al diritto cantonale. Spetta in particolare ai Cantoni stabilire le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da imposta.

Art. 2 Imposte dirette prescritte

1 I Cantoni riscuotono le seguenti imposte:

a.
un'imposta sul reddito e un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche;
b.
un'imposta sull'utile e un'imposta sul capitale delle persone giuridiche;
c.
un'imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche;
d.
un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

2 I Cantoni possono stabilire che l'imposta sugli utili immobiliari è riscossa soltanto dai Comuni.

Titolo secondo: Imposizione delle persone fisiche

Capitolo 1: Assoggettamento

Art. 3 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale

1 Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio fiscale nel Cantone oppure quando, senza inter­ru­zioni apprezzabili, soggiornano nel Cantone almeno 30 giorni esercitandovi un'at­ti­vità lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

2 Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

3 Il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano, senza riguardo al regime dei beni. Il reddito e la sostanza dei figli sotto autorità parentale sono cumulati a quelli del detentore di tale autorità. Il reddito dell'attività lu­crativa dei figli nonché gli utili immobiliari sono imposti separatamente.

4 Il capoverso 3 si applica per analogia ai partner registrati. I partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.4

4 Introdotto dell'all. n. 25 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Art. 4 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica

1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.5

2 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

a.
esercitano un'attività lucrativa nel Cantone;
b.6
in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuri­diche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;
c.
sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone;
d.
ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di la­voro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtù di un pre­ce­dente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
e.
ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza pro­fessionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
f.7
ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare;
g.8
fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5039; FF 2016 4757).

6 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

7 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 della L del 17 giu. 2016 sull'approvvigionamento del Paese, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3097; FF 2014 6105).

8 Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5039; FF 2016 4757).

Art. 4a9 Esenzione fiscale

Sono fatti salvi i privilegi fiscali accordati in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200710 sullo Stato ospite.

9 Introdotto dall'all. n. II 8 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

10 RS 192.12

Art. 4b11 Modifica dell'assoggettamento

1 In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assog­gettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale di cui all'articolo 11 capoverso 3 sono tuttavia imponibili nel Cantone in cui il contribuente era domiciliato al momento della loro scadenza. ...12

2 L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell'appartenenza economica vale per l'intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell'anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell'appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

11 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

12 Terzo per. abrogato dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Art. 5 Sgravio di imposte

I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione.

Art. 613 Imposizione secondo il dispendio

1 Il Cantone può concedere il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta calcolata sul dispendio alle persone fisiche che:

a.
non hanno la cittadinanza svizzera;
b.
per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettati illimitatamente alle imposte (art. 3); e
c.
non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

2 I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.

3 L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:

a.
un importo minimo fissato dal Cantone;
b.
per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità competente;
c.
per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'arti­colo 3.

4 L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.

5 I Cantoni determinano in che modo l'imposizione secondo il dispendio copre l'imposta sulla sostanza.

6 L'imposta secondo il dispendio deve essere almeno equi­valente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull'in­sie­me degli elementi lordi seguenti:

a.
sostanza immobiliare situata in Svizzera e relativi proventi;
b.
beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
c.
capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;
d
diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
e.
assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
f.
proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

7 In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'ali­­quota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui pro­venti di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla cor­rispondente con­venzione in materia di doppia imposizione.

13 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 779; FF 2011 5433). Vedi anche l'art. 78e qui appresso.

Capitolo 2: Imposta sul reddito

Sezione 1: Proventi

Art. 7 Principio

1 Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segna­tamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa l'utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previdenza, nonché da rendite vitalizie. Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e formazione continua14 professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono proventi imponibili. I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (compresi le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 50 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.15 I Cantoni possono prevedere un'imposizione superiore.16 17

1bis In caso di vendita di diritti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 196518 sull'imposta preventiva, alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, il reddito della sostanza è considerato realizzato nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis della LF del 13 ott. 1965 sull'imposta preventiva).19

1ter I proventi da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto sono imponibili, a meno che queste assicurazioni di capi­tali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte.20

2 Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.21

3 I proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200622 sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili soltanto se la totalità dei redditi del fondo supera i redditi del possesso fondiario diretto.23

4 Sono esenti dall'imposta soltanto:

a.
il ricavo dall'alienazione di diritti di opzione, a condizione che i diritti patri­mo­niali appartengono alla sostanza privata;
b.
gli utili in capitale conseguiti su elementi della sostanza mobiliare privata, fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2 lettere a e d;
c.
l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquida­zione del regime matrimoniale;
d.24
l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, sog­gette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio. È fatto salvo il capoverso 1ter;
e.
i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di pre­vi­denza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a con­di­zione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra isti­tuzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una po­lizza di libero pas­saggio;
f.
i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati;
g.
le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di fami­glia, ad eccezione degli alimenti percepiti dal coniuge divorziato o separato le­galmente o di fatto, nonché degli alimenti che uno dei genitori perce­pisce per i figli sotto la sua autorità parentale;
h.25
il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le pic­cole spese versato nel servizio civile;
hbis.26 il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;
i.
i versamenti a titolo di riparazione morale;
k.
i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni com­ple­mentari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
l.27
le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale del 29 settembre 201728 sui giochi in denaro (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;
lbis.29
le singole vincite ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD sino a concorrenza di un importo pari a un milione di franchi o di un importo più elevato secondo il diritto cantonale;
lter.30
le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;
m.31
le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite stabilito dal diritto cantonale;
n.32
i proventi ricevuti in virtù della legge federale del 19 giugno 202033 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

14 Nuova espr. giusta l'all. n. 24 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

15 Nuovo testo del terzo per. giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

16 Quarto per. introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

17 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365).

18 RS 642.21

19 Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

20 Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

21 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

22 RS 951.31

23 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

24 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

25 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

26 Introdotta dal n. I 2 della LF del 17 giu. 2011 sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 489; FF 2010 2497).

27 Introdotta dell'all. n. 3 della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco (RU 2000 677; FF 1997 III 129). Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

28 RS 935.51

29 Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

30 Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

31 Introdotta testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie (RU 2012 5977; FF 2011 5819 5845). Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

32 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 373; FF 2019 6861).

33 RS 837.2

Art. 7a34 Casi speciali

1 È considerato reddito imponibile della sostanza ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 anche:

a. il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore35, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo l'articolo 53;
b.36 il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all'articolo 7b; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

2 Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d'acquisto dalla società vengono prele­vati mezzi a fondo perso.

34 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2006 che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4883; FF 2005 4837).

35 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

36 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Art. 7b37 Principio degli apporti di capitale

1 Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 2.

2 Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commer­ciale.

3 Il capoverso 2 non si applica alle riserve da apporti di capitale:

a. costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'arti­colo 24 capoverso 3 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 lettera d;
b. già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 24 capoversi 3 lettera b e 3quater o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;
c. in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.

4 I capoversi 2 e 3 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

5 Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.

37 Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese (RU 2008 2893; FF 2005 4241). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Art. 7c38 Partecipazioni di collaboratore

1 Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

a. le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
b. le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

2 Sono considerate partecipazioni improprie di collaboratore le aspettative di meri indennizzi in contanti.

38 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Art. 7d39 Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore

1 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

2 Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa, con uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.

3 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

39 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Art. 7f41 Imposizione proporzionale

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto e la nascita del diritto d'esercizio delle opzioni di collabora­tore bloccate (art. 7d cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

41 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Art. 8 Attività lucrativa indipendente

1 Sono pure proventi imponibili da attività lucrativa indipendente tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione, rivalutazione contabile o me­diante trasferimento nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa si­tua­ti all'estero di elementi della sostanza commerciale; sono esclusi gli utili risultan­ti dall'alienazione di fondi agricoli o silvicoli, sempreché il prodotto dell'alie­nazione superi le spese di investimento. Rimane salvo l'articolo 12 capo­verso 4.

2 La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono inte­gralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.42

2bis Se un immobile dell'attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza tra i costi d'investimento e il valore de­terminante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'im­posizione delle altre ri­serve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino all'alie­na­zione dell'immobile.43

2ter L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.44

2quater Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli ere­di, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro rea­liz­zazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.45

2quinquies I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di parte­cipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. I Cantoni possono prevedere un'imposizione superiore. L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alie­nazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.46

3 Le riserve occulte di un'impresa di persone (impresa individuale, società di per­sone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, nella misura in cui l'impresa rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengano ripresi:47

a.
in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone;
b.
in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;
c.
in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.48

3bis Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 3 lettera b, le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui all'artico­lo 53, se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.49

4 In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposi­zione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.50

42 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

43 Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

44 Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

45 Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

46 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

47 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 16 dic. 2005 (diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

48 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

49 Introdotto dall'all. n. 8 della L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

50 Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

Sezione 2: Deduzioni

Art. 9 In generale

1 Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può essere fissato un importo massimo.52

2 Sono deduzioni generali:

a.53
gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 7 e 7a e di ulteriori 50 000 franchi;
b.54
il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti;
c.
gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, non­ché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di man­tenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
d.55
i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicu­razione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
e.
i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme rico­no­sciute della previdenza individuale vincolata, sino a un determinato ammon­tare;
f.
i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'as­sicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
g.
i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malat­tie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli inte­ressi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui so­stenta­mento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determi­nato dal dirit­to cantonale; questo importo può essere forfettario;
h.56
le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto canto­nale;
hbis 57 le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 200258 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;
i.59
le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a-c);
k.
una deduzione dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipen­den­temente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro, sino a con­correnza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; la stessa de­duzione è concessa quando uno dei due coniugi collabora in modo deter­mi­nante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro;
l.60
fino a concorrenza di un importo stabilito dal diritto cantonale, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
1.
iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 197661 sui diritti politici,
2.
rappresentati in un parlamento cantonale, o
3.
che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.
m.62
le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contri­buente;
n.63
i costi delle poste giocate, pari a una percentuale stabilita dal diritto cantonale delle singole vincite ai giochi in denaro non esentate dall'imposta conformemente all'articolo 7 capoverso 4 lettere l-m; i Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile;
o.64
le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, sino a concorrenza di un importo determinato dal diritto cantonale, purché il contribuente:
1.
abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
2.
abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

3 Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manuten­zione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicura­zione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre pre­vedere deduzioni per la protezione dell'ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. Negli ultimi tre casi vale la seguente norma:65

a.66
il Dipartimento federale delle finanze determina in collaborazione con i Cantoni quali investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione; le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate alle spese di manutenzione;
b.
i costi non sussidiati di lavori di cura di monumenti storici sono deducibili nella misura in cui questi provvedimenti sono stati presi dal contribuente in virtù di una prescrizione legale, in accordo con l'autorità o su ordine di quest'ultima.

3bis Gli investimenti e le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione di cui al capoverso 3 lettera a sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.67

4 Non sono ammesse altre deduzioni. Rimangono salve le deduzioni per i figli e le al­tre deduzioni sociali giusta il diritto cantonale.

52 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 18 feb. 2015 (RU 2015 993).

53 Nuovo testo giusta il n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

54 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

55 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

56 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 4487).

57 Introdotta dell'all. n. 3 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 4487).

58 RS 151.3

59 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7059).

60 Introdotta dal n. I 2 della LF del 12 giu. 2009 sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 449; FF 2008 6565 6587).

61 RS 161.1

62 Introdotta dal n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095). Rettificata dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

63 Introdotta testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie (RU 2012 5977; FF 2011 5819 5845). Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

64 Introdotta dal n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365).

65 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1515; FF 2007 7201 7217).

66 Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

67 Introdotto giusta l'all. n. II 4 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

Art. 10 Attività lucrativa indipendente

1 Sono segnatamente dedotti a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale o professionale:68

a.
gli ammortamenti comprovati della sostanza commerciale;
b.
gli accantonamenti per coprire impegni il cui ammontare è ancora indetermi­nato o per rischi di perdite imminenti;
c.
le perdite che si sono verificate sulla sostanza commerciale e che sono state al­librate;
d.
i versamenti alle istituzioni di previdenza a favore del proprio personale, sem­preché sia escluso ogni uso contrario al loro scopo;
e.69
gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle parte­cipazioni ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2;
f.70
le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione;
g.71
le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

1bis Non sono deducibili segnatamente:

a.
i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b.
le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
c.
le multe e le pene pecuniarie;
d.
le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.72

1ter Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 1bis lettere c e d sono deducibili se:

a.
sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
b.
il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.73

2 Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 15) possono essere dedotte, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito imponibile di tali anni.74

3 Le perdite degli esercizi commerciali anteriori che non abbiano ancora potuto esse­re dedotte dal reddito possono essere compensate con le prestazioni di terzi destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento.

4 I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all'interno della Svizzera.75

68 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575).

69 Introdotta dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

70 Introdotta dal n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365).

71 Introdotta dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575).

72 Introdotto dal n. II della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive (RU 2000 2147; FF 1997 II 852, IV 1072). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575).

73 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575).

74 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

75 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

Sezione 3: Calcolo dell'imposta

Art. 11

1 Per i coniugi che vivono in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle per­sone sole.77

2 Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l'imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi, con l'aliquota che sa­rebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annuale corrispondente.

3 Le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure i versa­menti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla salute, sono imposti sepa­ra­tamente. Essi soggiacciono in tutti i casi a un'imposta annua intera.

4 Per le piccole rimunerazioni ottenute da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è riscossa senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l'imposta nell'am­bito della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 200578 contro il lavoro nero. Le imposte cantonali e comunali sul reddito risultano così saldate. L'articolo 37 capoverso 1 lettera a si applica per ana­lo­­gia. Le imposte vanno consegnate periodicamente alla competente cassa di compensazione AVS. Questa rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta. Essa trasferisce all'autorità fiscale competente le imposte incassate. Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l'articolo 37 capoverso 3 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS.79

5 In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 9 capo­verso 2 lettera d è riscossa al pari delle prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza conformemente al capoverso 3. L'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è fissata dal diritto cantonale. Lo stesso genere d'imposizione ad aliquota ridotta si applica anche al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari, purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque an­ni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.80

77 Nuovo testo giusta n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095).

78 RS 822.41

79 Introdotto dell'all. n. 5 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

80 Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

Capitolo 3: Imposta sugli utili da sostanza immobiliare

Art. 12

1 Sono imponibili gli utili da sostanza immobiliare conseguiti in seguito all'aliena­zione di un fondo facente parte della sostanza privata o di un fondo agricolo o silvi­colo, nonché di parti dello stesso, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di investimento (prezzo d'acquisto o valore di sostituzione, più le spese).

2 L'assoggettamento è dato per ogni alienazione di fondo. Sono assimilati a un'alie­nazione:

a.
i negozi giuridici che producono i medesimi effetti economici dell'aliena­zione sul potere di disporre di un fondo;
b.
il trasferimento di un fondo o di una parte di esso dalla sostanza privata alla so­stanza commerciale;
c.
la costituzione su di un fondo di servitù di diritto privato o di restrizioni di dirit­to pubblico alla proprietà fondiaria, se limitano lo sfruttamento incondi­zionato o diminuiscono il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e si fanno contro versamento di un'indennità;
d.
il trasferimento di partecipazioni a società immobiliari facenti parte della sostanza privata, sempreché il diritto cantonale preveda l'assoggettamento in que­sto caso;
e.
i plusvalori derivanti dalla pianificazione ai sensi della legge federale del 22 giugno 197981 sulla pia­nifica­zione del territorio, senza che vi sia alienazione, sempreché il diritto cantonale as­soggetti questa fattispecie all'imposta sugli utili da sostanza immo­biliare.

3 L'imposizione è differita in caso di:

a.
trapasso di proprietà in seguito a successione (devoluzione, divisione, le­ga­to), a anticipo ereditario o a donazione;
b.82
trapasso della proprietà tra coniugi in connessione con il regime matrimo­niale, nonché d'indennità dovuta per i contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC83) e per le pretese fondate sul diritto del divorzio, nella misura in cui i coniugi sono d'accordo;
c.
ricomposizione particellare ai fini di un raggruppamento di terreni, di un piano di quartiere, di rettificazione dei limiti di proprietà, di un arrotonda­mento dei poderi agricoli, nonché in caso di ricomposizione particellare nell'ambito di una procedura d'espropriazione o di un'espropriazione immi­nente;
d.
alienazione totale o parziale di un fondo agricolo o silvicolo, purché il pro­dotto dell'alienazione venga utilizzato entro un congruo termine per l'acqui­sto di un fondo sostitutivo sfruttato dal contribuente stesso o per il migliora­mento di fondi agricoli o silvicoli appartenenti al contribuente e sfruttati dallo stesso;
e.
alienazione di un'abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha ser­vito durevolmente e esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condi­zione che il ricavo sia destinato entro un congruo termine all'acquisto o alla co­struzio­ne in Svizzera di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.

4 I Cantoni possono riscuotere l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare anche su­gli utili conseguiti in seguito all'alienazione di fondi facenti parte della sostanza commerciale, sempreché esentino questi utili dall'imposta sul reddito e dall'imposta sull'utile oppure computino l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare nell'im­posta sul reddito o nell'imposta sull'utile. In ambedue i casi:

a.84
le fattispecie di cui agli articoli 8 capoversi 3 e 4 e 24 capoversi 3 e 3quater sono assimilate alle alienazioni la cui imposizione è differita ai fini dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
b.
il trasferimento di tutto o di una parte di fondo dalla sostanza privata alla sostanza commerciale non può essere assimilato a un'alienazione.

5 I Cantoni provvedono affinché gli utili realizzati a corto termine siano imposti più gravemente.

81 RS 700

82 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

83 RS 210

84 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

Capitolo 4: Imposta sulla sostanza

Art. 13 Oggetto dell'imposta

1 L'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale.

2 La sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario.

3 Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell'investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto.85

4 Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente non sono impo­nibili.

85 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

Art. 14 Stima

1 La sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato.

2 I fondi destinati all'agricoltura o alla silvicoltura sono stimati al loro valore reddi­tuale. Il diritto cantonale può stabilire che nell'ambito della stima si tenga conto del valore venale o che in caso di alienazione o di cessazione della destinazione all'agri­coltura o alla silvicoltura venga effettuata un'imposizione complementare in funzio­ne della differenza tra il valore reddituale ed il valore venale. L'imposizione com­ple­mentare non può eccedere una durata di 20 anni.

3 I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini dell'imposta sul red­dito. I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per la sostanza ascrivibile ai diritti di cui all'articolo 8a.86 87

86 Secondo per. introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

87 Nuovo testo giusta il n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

Art. 14a88 Stima delle partecipazioni di collaboratore

1 Le partecipazioni di collaboratore di cui all'articolo 7d capoverso 1 sono stimate al valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati.

2 Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 7d capo­verso 3 e 7e devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.

88 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Capitolo 5: Basi temporali

Art. 1589 Periodo fiscale

1 Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.

2 Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.

3 Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici, l'aliquota d'imposta si determina in funzione del reddito calcolato su dodici mesi; i proventi non periodici sono assoggettati a un'imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota. Sono fatti salvi gli articoli 4b e 11 capoverso 3.

89 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

Art. 1690 Determinazione del reddito

1 Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale.

2 Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

3 I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti ogni periodo fiscale.

90 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

Art. 1791 Determinazione della sostanza

1 La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

2 Per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i cui esercizi commerciali non coincidono con l'anno civile, la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

3 La sostanza devoluta per successione a un contribuente nel corso del periodo fiscale è imponibile soltanto a partire dalla data di devoluzione. Il capoverso 4 è applicabile per analogia.

4 Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del periodo fiscale, è prelevato soltanto l'importo corrispondente a questa parte. È fatto salvo l'articolo 4b capoverso 2.

91 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

Art. 1892 Tassazione in caso di matrimonio o scioglimento del matrimonio

1 I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati conformemente all'arti­colo 3 capoverso 3 per l'intero periodo fiscale in cui hanno contratto il matrimonio.

2 In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale.

3 Se un coniuge non separato legalmente o di fatto muore, sino al giorno del decesso entrambi i coniugi sono tassati congiuntamente (art. 3 cpv. 3). Per il periodo fiscale restante, il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile. Gli articoli 15 capoverso 3 e 17 capoversi 3 e 4 si applicano per analogia.

92 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

Titolo terzo: Imposizione delle persone giuridiche

Capitolo 1: Assoggettamento

Art. 20 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale

1 Le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all'imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sono assimilati alle altre persone giuridiche gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'ar­ticolo 58 LICol93. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'arti­colo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.94

2 Le persone giuridiche, le società commerciali estere e altre comunità estere di per­sone senza personalità giuridica sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità.

93 RS 951.31

94 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

Art. 21 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica

1 Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone95 sono assoggettate all'imposta se:

a.
sono associate a un'impresa commerciale nel Cantone;
b.96
gestiscono uno stabilimento d'impresa nel Cantone;
c.
sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economi­camente as­similabili;
d.97
commerciano immobili siti nel Cantone.

2 Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre assoggettate all'imposta se:

a.
sono titolari o usufruttuari di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati nel Cantone;
b.98
fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

95 RU 1992 1818

96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5039; FF 2016 4757).

97 Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5039; FF 2016 4757).

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5039; FF 2016 4757).

Art. 2299 Modifica dell'assoggettamento

1 La persona giuridica che trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva da un Cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all'imposta in entrambi i Cantoni per l'intero periodo fiscale. L'autorità di tassazione ai sensi dell'ar­ticolo 39 capoverso 2 è quella del Cantone della sede o dell'amministrazione effet­tiva alla fine del periodo fiscale.

2 L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell'amministra­zione effettiva in virtù dell'appartenenza economica, giusta l'articolo 21 capoverso 1, vale per l'intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo stesso.

3 L'utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applica­bili per analogia.

99 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

Art. 23 Esenzione

1 Sono esenti dall'imposta unicamente:

a.
la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
b.
il Cantone e i suoi stabilimenti, giusta il diritto cantonale;
c.
i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali del Cantone e i loro sta­bilimenti, giusta il diritto cantonale;
d.
le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabi­limento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le ri­sorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devo­lute alla pre­videnza del personale;
e.
le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vec­chiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d'assicurazione con­ces­­sio­­na­rie;
f.
le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabil­mente desti­nati a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma conside­rati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipa­zioni in capitale im­portanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'in­teresse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pub­blica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;
g.
le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile e il capitale esclusivamente e irrevoca­bil­mente destinati a tali fini;
h.100
gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fis­cali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007101 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;
i.102
gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall'imposta conformemente alla lettera d o casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera e;
j.103
le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria.

2 ...104

3 I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione.

4 Le persone giuridiche menzionate nel capoverso 1 lettere d-g ed i sottostanno nondimeno in tutti i casi all'imposta sui guadagni immobiliari. Le disposizioni relative ai beni sostitutivi (art. 8 cpv. 4), agli ammortamenti (art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10 cpv. 1 lett. b) e alla deduzione delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c) si applicano per analogia.105

100 Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

101 RS 192.12

102 Introdotta dall'all. n. II 7 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

103 Introdotta dal n. II 11 della LF del 20 mar. 2009 sulla riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

104 Abrogato dal n. II 11 della LF del 20 mar. 2009 sulla riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

105 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

Capitolo 2: Imposta sull'utile

Sezione 1: Oggetto dell'imposta

Art. 24 In generale

1 L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto complessivo, compresi:

a.
le spese non giustificate dall'uso commerciale e addebitate al conto perdite e profitti;
b.
i prodotti, gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione che non sono stati accreditati a detto conto;
c.106
gli interessi sul capitale proprio occulto (art. 29a).

2 Non costituiscono utile imponibile:

a.
gli apporti dei soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l'ag­gio e le prestazioni a fondo perso;
b.
il trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa commerciale o di uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone, a condizione che non inter­venga né alienazione né rivalutazione contabile;
c.
l'aumento di capitale derivante da eredità, legato o donazione.

3 Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi:

a.
in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;
b.
in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;
c.
in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;
d.
in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.107

3bis Qualora una società di capitali o una società cooperativa trasferisca una parte­cipazione a una società estera del medesimo gruppo, l'imposizione della differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della parte­cipazione è rinviata.108 Il rinvio dell'imposizione decade se la partecipazione trasferita è venduta a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata.109

3ter In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 3 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'arti­colo 53, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.110

3quater Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimane salvo il trasferimento a una filiale svizzera secondo il capoverso 3 lettera d.111 112

3quinquies Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3quater i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 53. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.113

4 Si applicano per analogia le disposizioni relative ai beni sostitutivi (art. 8 cpv. 4), agli ammortamenti (art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10 cpv. 1 lett. b) e alla deduzione delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c).

4bis In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento degli utili e delle riserve dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.114

5 Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo prepon­derante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.

106 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).

107 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

108 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

109 Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

110 Introdotto dall'all. n. 8 della L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

111 Secondo per. introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

112 Introdotto dall'all. n. 8 della L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

113 Introdotto dall'all. n. 8 della L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

114 Introdotto dall'all. n. 8 della L del 3 ott. 2003 sulla fusione (RU 2004 2617; FF 2000 3765). Nuovo testo giusta il n. 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

Art. 24a115 Brevetti e diritti analoghi: definizioni

1 Sono considerati brevetti:

a.
i brevetti secondo la Convenzione del 5 ottobre 1973116 sul brevetto europeo, nella versione riveduta del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»;
b.
i brevetti secondo la legge del 25 giugno 1954117 sui brevetti;
c.
i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a o b.

2 Sono considerati diritti analoghi:

a.
i certificati protettivi complementari secondo la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti e la loro proroga;
b.
le topografie protette secondo la legge del 9 ottobre 1992118 sulle topografie;
c.
le varietà vegetali protette secondo la legge federale del 20 marzo 1975119 sulla protezione delle novità vegetali;
d.
i documenti protetti secondo la legge del 15 dicembre 2000120 sugli agenti terapeutici;
e.
le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge del 29 aprile 1998121 sull'agricoltura;
f.
i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a-e.

115 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

116 RS 0.232.142.2

117 RS 232.14

118 RS 231.2

119 RS 232.16

120 RS 812.21

121 RS 910.1

Art. 24b122 Brevetti e diritti analoghi: imposizione

1 Su richiesta del contribuente, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è consi­derato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell'utile netto imponibile. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

2 L'utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l'utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l'uso del marchio.

3 Se l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un'aliquota ridotta, le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti come pure un'eventuale deduzione secondo l'articolo 25a sono addi­zionate all'utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata di entità pari all'importo addizionato. I Cantoni possono garantire questa imposi­zione in altro modo entro cinque anni dall'inizio dell'imposizione ad aliquota ridotta.

4 Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto concerne:

a.
il calcolo dell'utile netto da brevetti e diritti analoghi imponibile ad un'ali­quota ridotta, segnatamente i quozienti Nexus;
b.
l'applicazione della regolamentazione a prodotti che presentano solo lievi differenze e si fondano sui medesimi brevetti e diritti analoghi;
c.
gli obblighi di documentazione;
d.
l'inizio e la fine dell'imposizione ad aliquota ridotta; e
e.
il trattamento fiscale delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi.

122 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Art. 24c123 Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

1 Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta sull'utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all'utile e alle riserve di un'altra società.

2 Sono considerati inizio dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impre­sa situati in Svizzera, la fine di un'esenzione fiscale secondo l'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

3 Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.

4 Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

123 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Art. 24d124 Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

1 In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono impo­nibili.

2 Sono considerati fine dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'im­presa situati all'estero, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

124 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Art. 25 Oneri

1 Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:125

a.126
le imposte federali, cantonali e comunali;
b.
i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo;
c.127
le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a-c);
d.
i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla rimunerazione di forniture e prestazioni, nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati;
e.128
le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, com­prese le spese di riqualificazione;
f.129
le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

1bis Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

a.
i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b.
le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
c.
le multe;
d.
le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.130

1ter Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al ca­poverso 1bis lettere c e d sono deducibili se:

a.
sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
b.
il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.131

2 Dall'utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi com­merciali che precedono il periodo fiscale (art. 31 cpv. 2), sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di tali anni.132

3 Le perdite degli esercizi commerciali anteriori che non abbiano ancora potuto esse­re dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni che sono desti­nate a equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera a.

4 I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell'am­ministrazione effettiva all'interno della Svizzera.133

125 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575).

126 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575).

127 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7059).

128 Introdotta dal n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365).

129 Introdotta dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575).

130 Introdotto dal n. II della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive (RU 2000 2147; FF 1997 II 852, IV 1072). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575).

131 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5121; FF 2016 7575).

132 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

133 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

Art. 25a134 Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo

1 Su richiesta, i Cantoni possono permettere la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi in ragione di un importo che supera del 50 per cento al massimo le spese di ricerca e sviluppo giustificate dall'uso commerciale.

2 Sono considerate ricerca e sviluppo la ricerca scientifica e l'innovazione fondata sulla scienza di cui all'articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 2012135 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

3 Una deduzione superiore è ammessa per:

a.
le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente;
b.
l'80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.

4 Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla rela­tiva deduzione, il mandatario non può farla valere.

134 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

135 RS 420.1

Art. 25abis 136 Deduzione per autofinanziamento

1 Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche la deduzione per au­tofinanziamento, sempre che la legge cantonale lo preveda e nella capitale del Cantone l'aliquota cumulata dell'imposta del Cantone, del Comune e di eventuali altri enti che si amministrano da sé ammonti almeno al 13,5 per cento per l'insieme della tariffa. La deduzione corrisponde all'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia.

2 Il capitale proprio di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio imponibile in Svizzera prima di una riduzione secondo l'articolo 29 capoverso 3 che eccede quanto necessario a esercitare l'attività aziendale sul lungo termine. Esso è calcolato in base a tassi di copertura stabiliti in funzione dei rischi inerenti alla categoria di attivi interessata.

3 È escluso l'interesse figurativo su:

a.
le partecipazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1;
b.
gli attivi non necessari all'azienda;
c.
gli attivi di cui all'articolo 24a;
d.
le riserve occulte dichiarate secondo l'articolo 24c, compreso il valore aggiunto generato internamente, e analoghe riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta;
e.
gli attivi relativi a operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato, segnatamente i crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, sempre che derivino dall'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 28 capoversi 1-1ter o da distribuzioni.

4 L'aliquota dell'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Se il capitale proprio di garanzia consiste in parte in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, può essere chiesta l'applicazione di un'aliquota conforme al mercato; è fatto salvo il capoverso 3 lettera e.

5 L'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia è calcolato alla fine del peri­odo fiscale sulla base:

a.
del valore medio dei singoli attivi, considerati secondo il valore determinante per l'imposta sull'utile, durante il periodo fiscale;
b.
del valore medio del capitale proprio durante il periodo fiscale;
c.
dei tassi di copertura di cui ai capoversi 2 e 3; e
d.
delle disposizioni sull'aliquota dell'interesse figurativo di cui al capoverso 4.

6 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione dei capoversi 2-5.

136 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Art. 25b137 Limitazione dello sgravio fiscale

1 La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 24b capoversi 1 e 2 non­ché 25a e 25abis non può eccedere il 70 per cento dell'utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni confor­memente all'articolo 28 capoversi 1 e 1bis, e prima della deduzione delle riduzioni effettuate.

2 I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

3 Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.

137 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Art. 26 Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale138

1 I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile.

2 Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri.

3 Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all'imposta sull'utile per il red­dito da possesso fondiario diretto.139

138 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

139 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

Art. 26a140 Utili di persone giuridiche con scopi ideali

Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano un importo stabilito dal diritto cantonale e sono esclusivamente e irre­vocabilmente destinati a tali scopi.

140 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2947; FF 2014 4655).

Sezione 2: Calcolo dell'imposta

Art. 27 In generale

1 Le società di capitali e le società cooperative sono imposte secondo la medesima tariffa.

2 Le eventuali imposte minime riscosse su fattori sostitutivi d'imposizione sono com­putate sulle imposte sull'utile e sul capitale.

Art. 28 Casi particolari

1 Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l'im­po­sta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo.141 Il ricavo netto corrisponde al reddito delle par­teci­pazioni dedotti i relativi costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese ammi­nistra­tive effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi.142

1bis I Cantoni possono estendere la riduzione agli utili in capitale delle partecipazioni come pure al ricavo della vendita dei relativi diritti d'opzione se la partecipazione alienata era almeno pari al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa. Se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulte­riore da alienazione può essere accordata soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.143

1ter Il ricavo dell'alienazione è considerato nel calcolo della riduzione solo in quanto superi i costi d'investimento. Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento di partecipazioni del 10 per cento almeno sono computati negli utili imponibili per quanto non siano più giustificati.144

1quater Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'arti­colo 7 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934145 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al grup­po di risorse, relativi ai prestiti seguenti:

a.
prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 4 LBCR; e
b.
strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28-32 LBCR.146

2 a 5 ...147

6 Non sono ammesse altre eccezioni al calcolo ordinario dell'imposta prescritto dall'articolo 27.

141 Nuovo testo giusta il n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

142 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

143 Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963). Nuovo testo giusta il n. 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

144 Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

145 RS 952.0

146 Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 sul calcolo della deduzione per partecipa-zioni in caso di banche di rilevanza sistemica, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 1207; FF 2018 1013).

147 Abrogati dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Capitolo 3: Imposta sul capitale

Art. 29 Oggetto dell'imposta; in generale148

1 L'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.

2 Il capitale proprio imponibile consiste:

a.
per le società di capitali e le società cooperative, nel capitale azionario o sociale liberato, nelle riserve palesi e nelle riserve occulte costituite mediante utili tassati;
b.149
...
c.
per le associazioni, fondazioni e le altre persone giuridiche, nella sostanza netta determinata secondo le disposizioni applicabili alle persone fisiche.

3 I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti di partecipazione secondo l'articolo 28 capoverso 1, ai diritti secondo l'articolo 24a e ai mutui concessi a società del gruppo.150

148 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995 1449; FF 1994 II 337).

149 Abrogata dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

150 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Art. 30 Calcolo dell'imposta

1 Le società di capitali e le società cooperative sono imposte secondo la medesima tariffa.

2 I Cantoni possono computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale.152

152 Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

Capitolo 4: Basi temporali

Art. 31

1 Le imposte sull'utile netto e sul capitale proprio sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.

2 Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale. Ogni anno civile, eccet­tuato l'anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto dei profitti e delle perdite. Se l'esercizio commerciale comprende più o meno di dodici mesi, l'aliquota dell'imposta sull'utile viene determinata in base all'utile netto calcolato su dodici mesi.

3 L'utile netto imponibile si determina in base al risultato del periodo fiscale.

4 Il capitale proprio imponibile si determina in base al suo stato alla fine del periodo fiscale.

Titolo quarto: Imposizione alla fonte delle persone fisiche e delle persone giuridiche


Capitolo 1: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale nel Cantone

Art. 32153 Campo d'applicazione

1 I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 11 capoverso 4.

2 I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domi­cilio.

3 L'imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.

4 Sono imponibili:

a.
i redditi da attività lucrativa dipendente secondo il capoverso 1, i proventi accessori quali i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura, escluse tuttavia le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all'articolo 7 capoverso 1;
b.
i proventi compensativi; e
c.
le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1946154 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

153 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

154 RS 831.10

Art. 33155 Calcolo della ritenuta d'imposta

1 La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.

2 Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un'at­tività lucrativa, la ritenuta d'imposta alla fonte è fissata tenendo conto del reddito complessivo.

3 Le spese professionali, i premi d'assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quelle in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi sono prese in con­siderazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l'ammontare dei singoli im­porti forfettari.

4 L'Amministrazione federale delle contribuzioni definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS156 e, dall'altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L'Amministrazione federale delle contribuzioni definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine del­l'impiego.

155 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

156 RS 831.10

Art. 33a157 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria

1 Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 32 capo­verso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:

a.
il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o
b.
dispongono di sostanza e proventi non imponibili alla fonte.

2 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce l'importo di cui al capoverso 1 lettera a in collaborazione con i Cantoni.

3 È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.

4 Le persone che dispongono di sostanza e proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono chiedere all'autorità competente il modulo per la dichiarazione d'imposta entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale.

5 La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

6 L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

157 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Art. 33b158 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

1 Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 32 capo­verso 1 e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all'articolo 33a capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta.

2 La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.

3 Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presenta­zione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.

4 Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l'imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali e comunali riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

5 È applicabile l'articolo 33a capoversi 5 e 6.

158 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Art. 34159

159 Abrogato dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Capitolo 2: Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera160

160 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).


Art. 35 Campo d'applicazione

1 Le seguenti persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le seguenti persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all'imposta alla fonte:161

a.
i lavoratori per il reddito conseguito in un'attività lucrativa dipendente nel Can­tone;
b.
gli artisti, gli sportivi e i conferenzieri sui proventi della loro attività perso­nale nel Cantone, compresi i proventi e le indennità che non sono versati all'artista, allo sportivo o al conferenziere stesso, ma al terzo che ha organiz­zato le loro at­tività;
c.162
i membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e analoghe rimunerazioni che vengono loro versati;
d. 163
i membri dell'amministrazione o della direzione di imprese straniere aventi stabilimento d'impresa nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e analoghe rimunerazioni che vengono loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa;
e.
i titolari o usufruttuari di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manua­le su fondi situati nel Cantone, per gli interessi loro versati;
f.164
i beneficiari di pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da parte di un datore di lavoro o di un istituto di previdenza avente sede in Svizzera in virtù di precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, per queste presta­zioni;
g.
i beneficiari domiciliati all'estero di prestazioni provenienti da istituzioni di di­ritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, per queste prestazioni;
h.165
i lavoratori per il salario o altre rimunerazioni che ricevono da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di navi d'alto mare;
i.166
le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore secondo l'articolo 7d capoverso 3, per il vantaggio valutabile in denaro, proporzionalmente secondo quanto previsto dall'articolo 7f 167;
j.168
i beneficiari di prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS169, per queste prestazioni.

2 Sono fatti salvi i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di con­teggio semplificata di cui all'articolo 11 capoverso 4.170

161 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

162 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

163 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

164 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

165 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

166 Introdotta dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

167 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

168 Introdotta dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

169 RS 831.10

170 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Art. 35a171 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

1 Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera a o h possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:

a.
la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;
b.
la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o
c.
siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

2 L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

3 Il Dipartimento federale delle finanze precisa le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni e disciplina la procedura.

171 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Art. 35b172 Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio

1 In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie computate nell'aliquota dell'imposta alla fonte, le autorità fiscali cantonali competenti possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio a favore o a sfavore del contribuente.

2 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le condizioni in collaborazione con i Cantoni.

172 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Art. 36 Calcolo della ritenuta d'imposta

1 Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettere a e h, l'imposta alla fonte viene riscossa giusta le disposizioni degli articoli 32 e 33.

2 Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettera b, l'imposta alla fonte viene riscossa sui proventi lordi, tenuto conto delle deduzioni per spese di conseguimento del reddito. Questi ultimi ammontano:

a.
al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;
b.
al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.173

3 Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettere c a g, l'imposta alla fonte viene riscossa sui proventi lordi.

173 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Art. 36a174 Imposta considerata

1 L'imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali e comunali riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

2 Per i coniugi con doppio reddito si può prevedere per il coniuge una rettifica del reddito da attività lucrativa determinante ai fini dell'aliquota.

174 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Capitolo 3: Obblighi del debitore della prestazione imponibile

Art. 37

1 Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il paga­mento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di:

a.
trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni o riscuoterla dal con­tribuente;
b.
fornire al contribuente un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;
c.
versare le imposte alla competente autorità;
d.175
versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'im­posta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

2 Egli deve parimenti trattenere l'imposta alla fonte se il contribuente è assoggettato all'imposta in un altro Cantone.176

3 Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'am­montare complessivo dell'imposta alla fon­te. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.177

175 Introdotta dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

176 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

177 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Capitolo 4:178 Competenza territoriale e relazioni intercantonali

178 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Art. 38 Competenza territoriale

1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:

a.
per i lavoratori di cui all'articolo 32, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
b.
per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e c−i, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
c.
per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera b, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

2 Se il lavoratore di cui all'articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.

3 Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.

4 Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:

a.
per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o del­l'assoggettamento;
b.
per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggetta­mento;
c.
per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
Art. 38a Relazioni intercantonali

1 Il Cantone competente secondo l'articolo 38 capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.

2 I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte.

Titolo quinto: Procedura

Capitolo 1: Principi generali e procedura di tassazione

Art. 39 Obblighi delle autorità

1 Le persone incaricate dell'esecuzione della legislazione fiscale sono tenute al segre­to. Rimane salvo l'obbligo di informare, nella misura in cui è legalmente pre­visto da una disposizione del diritto federale o cantonale.

2 Le autorità fiscali si comunicano gratuitamente le informazioni necessarie e si con­cedono la consultazione degli atti ufficiali. Se risulta dalla dichiarazione d'imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimente contribuente in un al­tro Cantone, l'autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell'altro Can­tone la dichiarazione d'imposta e la tassazione.

3 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comu­ni comunicano su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della legislazione fi­scale ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse possono avvertire di moto proprio tali autorità se presumono che una tassazione sia incompleta.

4 ...179

179 Introdotto dall'all. n. 6 della LF del 23 giu. 2006 (nuovo numero d'assicurato dell'AVS) (RU 2007 5259; FF 2006 471). Abrogato dall'all. n. 20 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).

Art. 39a180 Trattamento dei dati

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 39 capoverso 2 si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 39 capoverso 3 trasmettono alle autorità fiscali i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

2 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assi­stenza amministrativa è gratuita.

3 Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassa­zione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

a.
l'identità;
b.
lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;
c.
gli atti giuridici;
d.
le prestazioni di un ente pubblico.

180 Introdotto dal n. VI 4 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

Art. 40 Situazione procedurale dei coniugi

1 I coniugi che vivono in comunione domestica esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo la presente legge.

2 Entrambi firmano la dichiarazione di imposta. Ove la dichiarazione sia firmata da uno solo dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare infrut­tuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi.

3 I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile.

Art. 41 Diritti procedurali del contribuente

1 Il contribuente può esaminare gli atti che ha presentato o firmato. Egli può esami­nare gli altri atti dopo l'accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o pri­vato non vi si opponga.

2 Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse, nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

3 Le decisioni di tassazione vengono comunicate per scritto al contribuente e devono indicare i rimedi giuridici. Le altre decisioni e sentenze devono inoltre essere moti­va­te.

Art. 42 Obblighi procedurali del contribuente

1 Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa e esatta.

2 Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.

3 Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

a.
i conti annuali firmati (bilanci, conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o
b.
in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)181, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.182

4 Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati i documenti di cui al capoverso 3 sono disciplinate dagli articoli 957-958f CO.183

181 RS 220

182 Nuovo testo giusta il n. I 3 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).

183 Introdotto dal n. I 3 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).

Art. 43 Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni

1 I terzi che hanno o hanno avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono rilasciare un'attestazione sull'insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle reci­pro­che pretese e prestazioni.

2 Se nonostante diffida, il contribuente non produce l'attestazione, l'autorità fiscale può richiederla dal terzo. È salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.

Art. 44 Obbligo dei terzi di informare

I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sul loro rapporto di diritto con il contribuente.

Art. 45 Obbligo di comunicare dei terzi

Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

a.
le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministra­zione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro bene­ficiari;
b.
le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vinco­lata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari;
c.
le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patri­mo­nio della società;
d.184
gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto, sui rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi;
e.185
i datori di lavoro, sui vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipa­zioni vere e proprie di collaboratore, nonché sull'assegnazione e sull'eser­cizio delle opzioni di collaboratore.

184 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

185 Introdotta dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Art. 46 Tassazione

1 L'autorità di tassazione controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle inda­gini necessarie.

2 Le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta sono comunicate al contri­buente al più tardi al momento della notificazione della decisione di tassazione.

3 L'autorità di tassazione esegue la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi proce­durali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili.

Art. 47 Prescrizione

1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale; in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in quindici anni dalla fine del periodo fi­scale.

2 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassa­zione; in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

Art. 48 Reclamo

1 Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'auto­rità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione.

2 Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare even­tuali mezzi di prova.

3 Nell'esame del reclamo l'autorità di tassazione ha le medesime attribuzioni che le spettano nella procedura di tassazione.186

4 L'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchie­sta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contri­buente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Art. 49 Procedura di riscossione dell'imposta alla fonte

1 Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta informazioni sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte.

2 Il contribuente può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento se:

a.
contesta la ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione di cui all'articolo 37; o
b.
non ha ricevuto dal datore di lavoro l'attestazione di cui all'articolo 37.187

2bis Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assogget­ta­mento.188

2ter Il debitore della prestazione imponibile è tenuto ad operare la ritenuta d'imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.189

3 Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

4 Se ha operato una ritenuta d'imposta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente.

5 Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta.190

187 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

188 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

189 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

190 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Capitolo 2: Procedura di ricorso

Art. 50

1 Il contribuente può impugnare con ricorso scritto e motivato la decisione su reclamo, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a un'autorità giudiziaria di ricorso indipendente dall'autorità fiscale.

2 Il ricorso deve essere motivato. Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore.

3 Il contribuente e l'amministrazione fiscale cantonale possono impugnare la deci­sione su ricorso davanti a un'altra istanza cantonale, indipendente dall'amministra­zione, qualora il diritto cantonale lo preveda.

Capitolo 3: Modificazione di decisioni e sentenze cresciute in giudicato

Art. 51 Revisione

1 Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio:

a.
se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b.
se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti vio­lato prin­cipi essenziali della procedura;
c.
se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.

2 La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può esse­re ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

3 La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della deci­sione o della sentenza.

4 La revisione compete all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza.

Art. 52 Errori di calcolo e di scrittura

Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudi­cato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfug­gi­ti, entro cinque anni dalla notificazione.

Art. 53 Ricupero ordinario d'imposta191

1 L'autorità fiscale procede al ricupero dell'imposta non incassata, compresi gli inte­ressi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudi­cato è incompleta, ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale. Il ricupero d'imposta è escluso nel caso di sola valutazione insufficiente.

2 Il diritto di avviare la procedura di ricupero d'imposta decade dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta.

3 Il diritto di procedere al ricupero d'imposta decade dopo quindici anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce.

4 Se nessun procedimento penale per sottrazione d'imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell'avvio della procedura di ricupero d'imposta, il con­tribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.192

191 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

192 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2973; FF 2006 3697 3715).

Art. 53a193 Procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi

1 Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:

a.
la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b.
egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
c.
si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

2 Il ricupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l'imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.

3 Il ricupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.

4 Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può doman­dare il ricupero semplificato d'imposta.

193 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

Capitolo 4: Inventario

Art. 54

1 In caso di decesso del contribuente viene allestito un inventario ufficiale. L'inven­ta­rio non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza.

2 L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del de­cesso.

3 I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell'inventario.

Titolo sesto: Disposizioni penali194

194 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Capitolo 1: Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d'imposta

Art. 55 Violazione di obblighi procedurali

Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applica­zione di quest'ultima, è punito con la multa sino a 1000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 10 000 franchi.

Art. 56 Sottrazione d'imposta

1 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato sia incompleta,

chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente,

chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'im­po­sta o un condono ingiustificato,

è punito con una multa, commisurata alla colpa, da un terzo al tri­plo dell'imposta sottratta; normalmente, la multa è pari all'imposta sottratta.195

1bis Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'im­posta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

a.
la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b.
egli aiuti senza riserve le autorità fiscali a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
c.
si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.196

1ter Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto del­l'imposta sot­tratta, sempreché siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1bis.197

2 Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con una multa pari a due terzi di quella che verrebbe inflitta in caso d'infrazione consumata.

3 Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto, oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa sino a 10 000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 50 000 franchi, indipendentemente dalla punibilità del contribuente. Inoltre, il colpevole può essere te­nuto solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta sottratta.

3bis Se una persona di cui al capoverso 3 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1bis lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.198

4 Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esi­stenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario, nonché

chiunque istiga a un tale atto, vi presta aiuto o lo favorisce,

è punito con la multa sino a 10 000 franchi e, in casi gravi o di recidiva sino a 50 000 franchi, indipen­dentemente dalla punibilità del contribuente. Il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori è parimenti punibile. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.199

5 Se una persona di cui al capoverso 4 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario e per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

a.
l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e
b.
la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario.200

195 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

196 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

197 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

198 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

199 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

200 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

Art. 57 Casi particolari

1 Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottra­zione d'imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita que­st'ultima. Sono salve le pene inflitte agli organi e ai rappresentanti della persona giu­ridica in virtù dell'articolo 56 capoverso 3.

2 L'articolo 56 capoverso 3 si applica alla persona giuridica se nell'esercizio della sua attività ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo.

3 ...201

4 Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l'articolo 56 capoverso 3. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3.202

201 Abrogato dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 2004 che sopprime la responsabilità degli eredi per le multe fiscali, con effetto dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1051; FF 2004 1239 1253). Vedi anche l'art. 78c qui appresso.

202 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2973; FF 2006 3697 3715).

Art. 57bis 203 Procedura

1 L'autorità cantonale competente, terminata l'istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all'interessato.204

2 Le decisioni delle autorità fiscali concernenti casi di sottrazione d'imposta sono impugnabili davanti ad autorità amministrative e autorità giudiziarie amministrative. Contro le decisioni cantonali in ultima istanza è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005205 sul Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.206

3 Le prescrizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla pro­cedura di ricorso sono applicabili per analogia.

203 Introdotto dall'art. 3 n. 8 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 447; FF 2004 5273).

204 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).

205 RS 173.110

206 Nuovo testo giusta l'all. n. 58 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 57a207 Avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta

1 L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicato per scritto all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento.

2 I mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale per sottrazione d'imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (art. 46 cpv. 3) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.

207 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2973; FF 2006 3697 3715).

Art. 57b208 Autodenuncia delle persone giuridiche

1 Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa nell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a con­dizione che:

a.
la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b.
la persona giuridica aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'am­­montare dell'imposta sottratta; e
c.
si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

2 L'autodenuncia esente da pena può essere presentata anche:

a.
dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;
b.
dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53-68 della legge del 3 ottobre 2003209 sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;
c.
dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d'im­posta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.

3 L'autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

4 Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d'imposta che è stata commessa da quest'ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade.

5 Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempreché siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

6 Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica non è più possibile presentare autodenuncia.

208 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8079).

209 RS 221.301

Art. 58210 Prescrizione dell'azione penale

1 L'azione penale per violazione di obblighi procedurali si prescrive in tre anni e quella per tentativo di sottrazione d'imposta in sei anni dopo la chiusura definitiva della procedura nel corso della quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione.

2 L'azione penale per sottrazione consumata d'imposta si prescrive in dieci anni dalla fine:

a.
del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 56 cpv. 1); oppure
b.
dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato (art. 56 cpv. 1), oppure sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d'inventario (art. 56 cpv. 4).

3 La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente (art. 57bis cpv. 1).

210 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).

Capitolo 2: Delitti fiscali

Art. 59 Frode fiscale

1 Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, oppure, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.211

2 È salva la pena per sottrazione d'imposta.

2bis In caso di autodenuncia per una sottrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 56 capoverso 1bis o 57b capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3bis e 57b capoversi 3 e 4.212

2ter In caso di autodenuncia esente da pena per un'appropriazione indebita d'imposte alla fonte, si prescinde dall'aprire un procedimento penale anche per tutti gli altri rea­ti commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3bis e 57b capoversi 3 e 4.213

3 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero214 sono applicabili, per quanto la presente legge non prescriva altrimenti.

211 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).

212 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8079).

213 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8079).

214 RS 311.0

Art. 60215 Prescrizione dell'azione penale

1 L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall'ultima attività delittuosa.

2 L'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza di primo grado.

215 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).

Art. 61 Procedura e esecuzione

La procedura penale e l'esecuzione della pena sono determinate dal diritto canto­nale, sempreché il diritto federale non vi si opponga. Le decisioni in ultima istanza cantonale possono essere impugnate mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale.216

216 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 13 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

Titolo settimo: ...

Art. 62 a 70217

217 Abrogati dal n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

Titolo ottavo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 71 Collaborazione

1 I Cantoni eseguono la presente legge in collaborazione con le autorità federali.

2 I Cantoni comunicano alle autorità federali competenti tutte le informazioni utili all'applicazione della presente legge e procurano loro i documenti necessari.

3 Le dichiarazioni d'imposta e i loro allegati vengono compilati su un modulo uni­forme per tutta la Svizzera.

Art. 72 Adeguamento delle legislazioni cantonali

1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni della presente legge per la data della loro entrata in vigore. Nel determinare la data dell'entrata in vigore, la Confederazione tiene conto dei Cantoni; accorda loro di norma un termine di almeno due anni per l'adeguamento della loro legislazione.218

2 Dalla loro entrata in vigore, le disposizioni della presente legge si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.219

3 Il governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.

218 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

219 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72a220

220 Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72b221

221 Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2374; FF 1999 3). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72c222

222 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390). Abrogato dal n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095).

Art. 72d223

223 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72f225

225 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2006 che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese (RU 2006 4883; FF 2005 4837). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72g226

226 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta (RU 2007 2973; FF 2006 3697 3715). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72h227

227 Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese (RU 2008 2893; FF 2005 4241). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72i228

228 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena (RU 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8079). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72j229

229 Introdotto dal n. I 2 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili (RU 2009 1515; FF 2007 7201 7217). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72k230

230 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 giu. 2009 sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti (RU 2010 449; FF 2008 6565 6587). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72l231

231 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72m232

232 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore (RU 2011 3259; FF 2005 495). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72n233

233 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 giu. 2011 sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri (RU 2012 489; FF 2010 2497). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72p235

235 Introdotto testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie (RU 2012 5977; FF 2011 5819 5845). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72r237

237 Introdotto dal n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali (RU 2014 1105; FF 2011 2365). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72s238

238 Introdotto dal n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP) (RU 2015 779; FF 2012 2521). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72t239 Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 20 marzo 2015

1 I Cantoni adeguano la loro legislazione all'articolo 26a entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015.

2 Scaduto tale termine, l'articolo 26a si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario. Si applica l'importo di cui all'articolo 66a della legge federale del 14 dicembre 1990240 sull'imposta federale diretta.

239 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 2015 sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2947; FF 2014 4655).

240 RS 642.11

Art. 72v242

242 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa (RU 2018 1813; FF 2015 603). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72x244 Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 29 settembre 2017

1 I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 4 lettere l-m e 9 capoverso 2 lettera n per la data d'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2017.

2 A partire da tale data, gli articoli 7 capoverso 4 lettere l-m e 9 capoverso 2 lettera n sono direttamente applicabili, laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario. Si applicano gli importi di cui all'articolo 24 lettere ibis e j della legge federale del 14 dicembre 1990245 sull'imposta federale diretta.

244 Introdotto dall'all. n. II 6 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

245 RS 642.11

Art. 72y246

246 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RU 2019 2395; FF 2018 2079). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 72z247

247 Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 sul calcolo della deduzione per partecipa-zioni in caso di banche di rilevanza sistemica (RU 2019 1207; FF 2018 1013). Abrogato dal n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 73 Ricorsi

1 Le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo 1, o concernenti il condono dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile, possono essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005249 sul Tribunale federale.250

2 Legittimati a ricorrere sono il contribuente, l'autorità competente secondo il diritto cantonale e l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

3 ...251

249 RS 173.110

250 Nuovo testo giusta il n. I 3 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).

251 Abrogato dal n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).

Capitolo 2: Disposizioni esecutive e adeguamento della legislazione vi­gente


Art. 74 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina, in particolare, i problemi che sorgono nei rapporti intercantonali, soprattutto fra i Cantoni che appli­cano una regolamentazione diversa per quanto concerne le basi temporali.252

252 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 77 Imposta sull'utile netto

1 L'imposta sull'utile netto delle persone giuridiche per il primo periodo fiscale dopo il cambiamento delle basi temporali viene riscossa provvisoriamente sulla base del vecchio e del nuovo diritto. È dovuta l'imposta calcolata secondo il nuovo diritto se è più elevata di quella calcolata secondo quello vecchio; altrimenti è dovuta l'impo­sta calcolata secondo il vecchio diritto. Rimane salva l'imposizione dei redditi straordi­nari secondo il vecchio diritto.

2 Se nei casi di cui al capoverso 1, l'esercizio commerciale si estende sugli anni civi­li n-l e n, l'imposta per il periodo in n-l viene calcolata secondo il vecchio diritto e computata sull'imposta calcolata secondo il nuovo diritto per il medesimo periodo; l'eccedenza non è restituita.

Art. 78255 Sequestro

I Cantoni possono assimilare le richieste di garanzia delle autorità fiscali cantonali competenti ai decreti di sequestro giusta l'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 1889256 sull'esecuzione e il fallimento (LEF). Il sequestro è operato dal competente ufficio di esecuzione. L'opposizione al decreto di sequestro prevista dal­l'articolo 278 LEF non è ammessa.

255 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).

256 RS 281.1

Art. 78b258

258 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390). Abrogato dal n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

Art. 78c259 Disposizioni transitorie relative alla modifica dell'8 ottobre 2004

1 Le multe ai sensi dell'articolo 57 capoverso 3260 non sono più esecutive e le autorità fiscali non possono più riscuoterle in via di compensazione.

2 A richiesta degli interessati, le iscrizioni relative a queste multe sono cancellate dal registro delle esecuzioni.

259 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 2004 che sopprime la responsabilità degli eredi per le multe fiscali, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1051; FF 2004 1239 1253).

260 RU 1991 1256

Art. 78f264 Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014

Il nuovo diritto si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.

264 Introdotto dal n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).

Art. 78g265 Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2018

1 Se una persona giuridica è stata tassata conformemente all'articolo 28 capo­versi
2-4266 del diritto anteriore, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento.

2 L'importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, è stabilito me­diante decisione dall'autorità di tassazione.

3 Gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato interna­mente, dichiarate al termine dell'imposizione conformemente all'articolo 28 capo­versi 2-4 del diritto anteriore sono considerati nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale di cui all'articolo 25b.267

265 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 9 lug. 2019 (RU 2019 2395; FF 2018 2079).

266 RU 1991 1256, 1998 669

267 In vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 79

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1993268

268 DCF del 3 giu. 1991.