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831.20

Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità

(LAI)1

del 19 giugno 1959 (Stato 1° gennaio 2024)

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112 capoverso 1 e 112b capoverso 1 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 19584,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

4 FF 1958 975

Parte 1: L'assicurazione

Capitolo5 1:6 Applicabilità della LPGA

5 Giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191 i titoli dei capitoli i numeri ordinali scritti per esteso sono sostituiti con le corrispondenti cifre arabe.

6 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.8

2 Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 71-76).

7 RS 830.1

8 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Capitolo 1a:9 Scopo

9 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Art. 1a

Le prestazioni della presente legge si prefiggono di:

a.
prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati;
b.
compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale;
c.
aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.

Capitolo 1b:10 Persone assicurate

10 Originario Capo primo a. Introdotto dall'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 1b11

Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, conformemente agli articoli 1a e 2 della legge federale del 20 dicembre 194612 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), sono assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo.

11 Originario art. 1a.

12 RS 831.10

Capitolo 2: I contributi

Art. 2 Obbligo contributivo13

Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della LAVS14.

13 Giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17) i titoli marginali sono trasformati in titoli mediani, a meno che non siano abrogati.

14 RS 831.10

Art. 315 Calcolo e riscossione dei contributi

1 La LAVS16 è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4 per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l'articolo 8 capoverso 1 della LAVS. L'articolo 9bis della LAVS è applicabile per analogia.17

1bis Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 68 franchi18 all'anno se sono assicurate obbligatoriamente e di 136 franchi19 all'anno se sono assicurate facoltativamente in virtù dell'articolo 2 LAVS. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo dell'assicurazione obbligatoria.20

2 I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell'AVS. Gli articoli 11 e 14-16 LAVS21 sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla LPGA22.23

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29 42; FF 1967 I 513).

16 RS 831.10

17 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

18 Importo giusta l'art. 6 dell'O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).

19 Importo giusta l'art. 6 dell'O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).

20 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

21 RS 831.10

22 RS 830.1

23 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Capitolo 2a:24 Provvedimenti iniziali25

24 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

A. Consulenza finalizzata all'integrazione26

26 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 3a27

Se l'integrazione professionale dell'assicurato o il mantenimento del suo posto di lavoro è a rischio per ragioni di salute, l'ufficio AI può fornire una consulenza finalizzata all'integrazione all'assicurato, al datore di lavoro, ai medici curanti o agli attori interessati del settore educativo, su richiesta, già prima che sia rivendicato il diritto a una prestazione conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA28.

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

28 RS 830.1

B. Rilevamento tempestivo29

29 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 3abis 30 Principio

1 Il rilevamento tempestivo ha lo scopo di prevenire l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA31).

2 Una comunicazione per il rilevamento tempestivo può essere effettuata dalle o per le seguenti persone:

a.
minorenni a partire da 13 anni compiuti e giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che:
1.
sono minacciati da un'invalidità,
2.
non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa, e
3.
sono assistiti da uno degli organi cantonali di cui all'articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter;
b.
persone che presentano un'incapacità al lavoro o che sono minacciate da un'incapacità al lavoro di durata prolungata (art. 6 LPGA).

3 L'ufficio AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali, con le imprese di assicurazione che sottostanno alla legge del 17 dicembre 200432 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e con gli organi cantonali di cui all'articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter.

30 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

31 RS 830.1

32 RS 961.01

Art. 3b Comunicazione

1 Per il rilevamento tempestivo di un assicurato vengono comunicati per scritto al competente ufficio AI le generalità e i dati dell'assicurato e della persona o istituzione che effettua la comunicazione. Alla comunicazione può essere allegato un certificato medico di incapacità al lavoro.

2 Sono legittimati a effettuare tale comunicazione:

a.
l'assicurato o il suo rappresentante legale;
b.
i familiari che vivono in comunione domestica con l'assicurato;
c.
il datore di lavoro dell'assicurato;
d.
i medici e chiropratici curanti dell'assicurato;
e.
l'assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 18 marzo 199433 sull'assicurazione malattie (LAMal);
f.34
le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA35 e propongono un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o un'assicurazione pensioni;
g.
l'assicuratore infortuni secondo l'articolo 58 della legge federale del 20 marzo 198136 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
h
gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 199337 sul libero passaggio;
i.
gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
j.
gli organi d'esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;
k.
l'assicurazione militare;
l.38
l'assicuratore malattie;
m.39
gli organi cantonali di cui all'articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter.

3 Le persone o istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b-m devono previamente informare l'assicurato o il suo rappresentante legale in merito alla comunicazione.40

4 ...41

33 RS 832.10

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

35 RS 961.01

36 RS 832.20

37 RS 831.42

38 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

39 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

41 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 3c Procedura

1 L'ufficio AI informa l'assicurato dello scopo e dell'estensione del previsto trattamento dei dati che lo concernono.

2 L'ufficio AI esamina la situazione personale dell'assicurato, tenendo conto in particolare delle cause e delle ripercussioni della sua ridotta capacità di seguire una formazione o della sua incapacità al lavoro. Valuta se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d. Può invitare l'assicurato e, se necessario, il suo datore di lavoro a un colloquio di consulenza.42

3 L'ufficio AI invita l'assicurato ad autorizzare, in generale, il suo datore di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36-40 LAMal43, le assicurazioni, nonché i servizi ufficiali a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'accertamento effettuato nell'ambito del rilevamento tempestivo.

4 Se l'assicurato non dà questa autorizzazione, un medico del servizio medico regionale (art. 54a44) può chiedere ai medici curanti dell'assicurato di fornirgli le informazioni necessarie. Questi sono svincolati dall'obbligo del segreto. Il medico valuta se sono indicati provvedimenti di intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d e ne informa l'ufficio AI, senza trasmettere informazioni di natura medica e documenti.

5 L'ufficio AI informa l'assicurato o il suo rappresentante legale, l'assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, l'assicuratore malattie, l'istituto d'assicurazione privato secondo l'articolo 3b capoverso 2 lettera f o l'assicuratore infortuni, nonché il datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo abbia comunicato il caso per il rilevamento tempestivo, se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d; non trasmette informazioni o documenti di natura medica.45

6 Se necessario, ingiunge all'assicurato di annunciarsi all'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LPGA46). Lo informa del fatto che le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate se non si annuncia senza indugio.

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

43 RS 832.10

44 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2022.

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

46 RS 830.1

Capitolo 3: Le prestazioni

A. Condizioni generali

Art. 4 Invalidità

1 L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48

2 L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.49

47 RS 830.1

48 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

49 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

Art. 550 Casi speciali

1 L'invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa si determina secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPGA51.52

2 Le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell'articolo 8 capoverso 2 LPGA.

50 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

51 RS 830.1

52 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Art. 653 Condizioni assicurative

1 Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'articolo 39.54

1bis Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell'altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.55 56

2 Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA57) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero.58

3 Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alle prestazioni è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione delle prestazioni.59

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

54 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

55 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

56 Vedi anche le disp. fin. mod. del 23 giu. 2000 alla fine del presente testo.

57 RS 830.1

58 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

59 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

Art. 6a60 Fornitura di informazioni61

1 In deroga all'articolo 28 capoverso 3 LPGA62 chi pretende prestazioni assicurative autorizza le persone e i servizi menzionati nella comunicazione a fornire agli organi dell'assicurazione per l'invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

2 I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36-40 LAMal63, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella comunicazione sono tenuti a fornire, su richiesta, agli organi dell'assicurazione per l'invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso.64 L'assicurato dev'essere informato dei contatti presi con queste persone e questi servizi.

60 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

62 RS 830.1

63 RS 832.10

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 765 Obblighi dell'assicurato

1 L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA66) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA).

2 L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di:

a.
provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d);
b.
provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a);
c.
provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b);
d.
cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal67;
e.68
provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2.

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

66 RS 830.1

67 RS 832.10

68 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 7a69 Provvedimenti ragionevolmente esigibili

È considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve all'integrazione dell'assicurato; fanno eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell'assicurato.

69 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Art. 7b70 Sanzioni

1 Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all'articolo 21 capoverso 4 LPGA71 se l'assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 7 della presente legge o all'articolo 43 capoverso 2 LPGA.

2 In deroga all'articolo 21 capoverso 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l'assicurato:

a.
non si è annunciato immediatamente all'AI nonostante un'ingiunzione dell'ufficio AI conformemente all'articolo 3c capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull'entità dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità;
b.
non ha adempiuto l'obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 31 capo-verso 1 LPGA;
c.
ha ottenuto o ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità;
d.
non fornisce all'ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.

3 La decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell'assicurato.72

4 In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.73

70 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

71 RS 830.1

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

B.75 Provvedimenti d'intervento tempestivo

75 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Art. 7d

1 I provvedimenti d'intervento tempestivo hanno lo scopo di contribuire affinché:

a.
i minorenni a partire da 13 anni compiuti con danni alla salute e i giovani adulti fino al compimento dei 25 anni con danni alla salute siano sostenuti nell'accesso a una prima formazione professionale e nel loro ingresso nel mercato del lavoro;
b.
gli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA76) possano mantenere il loro posto di lavoro;
c.
gli assicurati possano essere integrati in un nuovo posto di lavoro all'interno della stessa azienda o altrove.77

2 Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:

a.
adeguamenti del posto di lavoro;
b.
corsi di formazione;
c.
collocamento;
d.
orientamento professionale;
e.
riabilitazione socioprofessionale;
f.
provvedimenti di occupazione;
g.78
consulenza e accompagnamento.

3 Non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d'intervento tempestivo.

4 Il Consiglio federale può ampliare l'elenco dei provvedimenti. Disciplina la durata della fase d'intervento tempestivo e stabilisce l'importo massimo che può essere impiegato, per ogni assicurato, per provvedimenti di questo tipo.

76 RS 830.1

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

78 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

C. Provvedimenti d'integrazione e indennità giornaliere79

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

I. Il diritto alle prestazioni

Art. 880 Regola

1 Gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità (art. 8 LPGA81) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto:

a.
essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e
b.
le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.82

1bis Il diritto ai provvedimenti d'integrazione non dipende dall'esercizio di un'attività lucrativa prima dell'insorgere dell'invalidità. Per determinare questi provvedimenti si tiene conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti l'assicurato:

a.
la sua età;
b.
il suo grado di sviluppo;
c.
le sue capacità; e
d.
la durata probabile della sua vita professionale.83

1ter In caso di abbandono di un provvedimento d'integrazione, l'ulteriore concessione del medesimo o di un altro provvedimento d'integrazione è valutata sulla base dei criteri di cui ai capoversi 1 e 1bis.84

2 Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.85

2bis Il diritto alle prestazioni previste nell'articolo 16 capoverso 3 lettera b esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d'integrazione siano necessari o no per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.86

3 I provvedimenti d'integrazione sono:

a.
i provvedimenti sanitari;
abis.87
la consulenza e l'accompagnamento;
ater.88
i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale;
b.89
i provvedimenti professionali;
c. 90
...
d.
la consegna91 di mezzi ausiliari;
e. 92
...

4 ...93

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

81 RS 830.1

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

83 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI) (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

84 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

85 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

86 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI) (RU 2003 3837; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

87 Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI) (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

88 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

90 Abrogata dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

91 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

92 Abrogata dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

93 Introdotto dall'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Abrogata dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Art. 8a94 Reintegrazione dei beneficiari di una rendita con un potenziale d'integrazione95

1 I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché:

a.
la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e
b.
i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno.

2 I provvedimenti di reintegrazione sono i provvedimenti di cui all'articolo 8 capoverso 3 lettere abis-b e d.96

3 I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte e avere una durata complessiva superiore a un anno.

4 ... 97

5 Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per i provvedimenti di cui al capoverso 2.98

94 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

97 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 999 Condizioni assicurative100

1 I provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all'estero.

1bis Il diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce al più presto con l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell'assicurazione.101

2 Le persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione al massimo fino all'età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori:

a.
sia assicurato facoltativamente; o
b.
sia assicurato obbligatoriamente durante un'attività lucrativa esercitata all'estero:
1.
secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS102,
2.
secondo l'articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS, o
3.
in virtù di una convenzione internazionale.103

3 Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA104) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell'articolo 6 capoverso 2 o se:

a.
all'insorgenza dell'invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera; e se
b.
essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell'invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all'estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l'assicurazione per l'invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero.105

99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

101 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

102 RS 831.10

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

104 RS 830.1

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Art. 10106 Inizio ed estinzione del diritto

1 Il diritto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale e ai provvedimenti professionali nasce al più presto al momento in cui l'assicurato rivendica il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA107.

2 Il diritto agli altri provvedimenti d'integrazione e ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a nasce non appena i provvedimenti sono opportuni considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato.108

3 Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS109, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.110

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

107 RS 830.1

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

109 RS 831.10

110 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

Art. 11111 Copertura assicurativa nell'assicurazione contro gli infortuni

1 L'assicurazione per l'invalidità può detrarre dall'indennità giornaliera al massimo due terzi del premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali.

2 Per gli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF112, l'ufficio AI stabilisce un guadagno assicurato ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 LAINF.

3 Il Consiglio federale fissa le modalità per il calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 LAINF in funzione dell'indennità giornaliera percepita e disciplina la procedura.

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

112 RS 832.20

Art. 11a113 Indennità per spese di custodia e d'assistenza

1 Gli assicurati senza attività lucrativa che partecipano a provvedimenti d'integrazione e vivono in comunione domestica con uno o più figli di età inferiore a 16 anni o con altri familiari hanno diritto a un'indennità per spese di custodia e d'assistenza se:

a.
forniscono la prova che i provvedimenti d'integrazione provocano spese supplementari per la custodia dei figli o l'assistenza dei familiari; e
b.
i provvedimenti d'integrazione si protraggono per almeno due giorni consecutivi.

2 Danno diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza:

a.
i figli degli assicurati;
b.
gli affiliati di cui gli assicurati si sono assunti gratuitamente e durevolmente il mantenimento e l'educazione;
c.
i familiari per i quali gli assicurati hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali secondo l'articolo 29septies LAVS114.

3 Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'indennità.

113 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

114 RS 831.10

II. I provvedimenti sanitari

Art. 12115 Diritto a provvedimenti sanitari d'integrazione

1 Fino al compimento dei 20 anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari d'integrazione destinati non alla cura dell'affezione in quanto tale ma direttamente all'integrazione nella scuola dell'obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete.

2 Gli assicurati che al momento del compimento dei 20 anni partecipano a provvedimenti professionali secondo gli articoli 15-18c hanno diritto a provvedimenti sanitari d'integrazione destinati direttamente all'integrazione nella vita professionale sino alla fine dei provvedimenti professionali in questione, ma al massimo fino al compimento dei 25 anni.

3 I provvedimenti sanitari d'integrazione devono essere atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di frequentare la scuola o seguire una formazione oppure la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete, o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità. Il diritto sussiste soltanto se il medico specialista curante emette una prognosi favorevole tenendo conto della gravità dell'infermità dell'assicurato.

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 13116 Diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite

1 Fino al compimento dei 20 anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA117).

2 I provvedimenti sanitari di cui al capoverso 1 sono concessi per la cura di malformazioni congenite, malattie genetiche e affezioni prenatali e perinatali che:

a.
sono diagnosticate da un medico specialista;
b.
compromettono la salute;
c.
presentano una certa gravità;
d.
richiedono cure di lunga durata o complesse; e
e.
possono essere curate con i provvedimenti sanitari di cui all'articolo 14.

3 Il capoverso 2 lettera e non si applica ai provvedimenti sanitari per la cura della trisomia 21.

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

117 RS 830.1

Art. 14118 Entità dei provvedimenti sanitari e condizioni per l'assunzione delle prestazioni

1 I provvedimenti sanitari comprendono:

a.
le terapie ambulatoriali od ospedaliere, con i relativi esami, e le cure in ospedale dispensate:
1.
dal medico,
2.
dal chiropratico,
3.
da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico;
b.
le prestazioni di cura mediche ambulatoriali;
c.
le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;
d.
i provvedimenti di riabilitazione medica eseguiti o prescritti dal medico;
e.
la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;
f.
la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti secondo la lettera c;
g.
le spese di trasporto necessarie dal profilo medico.

2 I provvedimenti sanitari devono essere efficaci, appropriati ed economici. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici; nel caso delle malattie rare si tiene conto della frequenza della malattia.

3 L'assicurazione non assume le spese per i provvedimenti di logopedia.

4 La decisione se concedere terapie ambulatoriali od ospedaliere deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell'assicurato.

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 14bis 119 Rimborso delle spese per terapie ospedaliere120

1 Le spese per terapie ospedaliere ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 effettuate in un ospedale autorizzato secondo l'articolo 39 LAMal121 sono assunte per l'80 per cento dall'assicurazione e per il 20 per cento dal Cantone di domicilio dell'assicurato. Il Cantone di domicilio versa la sua parte direttamente all'ospedale.122

2 Il diritto di regresso di cui all'articolo 72 LPGA123 si applica per analogia al Cantone di domicilio per i contributi da esso versati in virtù del capoverso 1.124

119 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012 (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5559; FF 2011 5133).

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

121 RS 832.10

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

123 RS 830.1

124 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

Art. 14ter 125 Designazione delle prestazioni

1 Il Consiglio federale stabilisce:

a.
le condizioni applicabili ai provvedimenti sanitari d'integrazione secondo l'articolo 12 capoverso 3;
b.
le infermità congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l'articolo 13;
c.
le prestazioni di cura mediche per le quali sono assunte le spese.

2 Può prevedere che siano assunte le spese per i provvedimenti sanitari d'integrazione di cui all'articolo 12 che non soddisfano le condizioni dell'articolo 14 capoverso 2, se questi provvedimenti sono necessari per l'integrazione. Determina la natura e l'entità dei provvedimenti.

3 Può disciplinare il rimborso delle spese per medicamenti:

a.
impiegati in modo diverso rispetto all'impiego definito:
1.
dalle informazioni professionali omologate dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici,
2.
dalle indicazioni ammesse nell'elenco delle specialità o nell'elenco di cui al capoverso 5;
b.
omologati in Svizzera ma non inclusi nell'elenco delle specialità o nell'elenco di cui al capoverso 5; o
c.
non omologati in Svizzera.

4 Può delegare al Dipartimento federale dell'interno (DFI) o all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) i compiti di cui ai capoversi 1-3.

5 L'Ufficio federale competente tiene un elenco dei medicamenti per la cura delle infermità congenite secondo l'articolo 13, inclusi i prezzi massimi, sempreché tali medicamenti non figurino già nell'elenco delle specialità di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera b LAMal126.

125 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

126 RS 832.10

IIbis.127 Consulenza e accompagnamento

127 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 14quater

1 L'assicurato e il suo datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento se:

a.
l'assicurato ha diritto a un provvedimento d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 lettera ater o b; o
b.
viene esaminato il diritto dell'assicurato a una rendita.

2 Il diritto nasce al più presto nel momento in cui l'ufficio AI stabilisce che è indicato un provvedimento di reinserimento per preparare all'integrazione professionale, un provvedimento professionale o l'esame del diritto a una rendita.

3 L'assicurato per il quale è concluso l'ultimo provvedimento di cui al capoverso 1 lettera a e il suo datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento per al massimo altri tre anni dalla decisione dell'ufficio AI che conclude il provvedimento.

4 L'assicurato la cui rendita è soppressa una volta conclusi i provvedimenti di cui all'articolo 8a capoverso 2 e il suo datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento per al massimo altri tre anni dalla decisione dell'ufficio AI.

5 Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per la consulenza e l'accompagnamento.

IIter.128
I provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale

128 Originario IIbis. Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Art. 14a

1 Hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (provvedimenti di reinserimento):

a.
gli assicurati che da almeno sei mesi presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA129) almeno del 50 per cento;
b.
gli assicurati senza attività lucrativa di età inferiore a 25 anni, se minacciati da un'invalidità (art. 8 cpv. 2 LPGA).130

1bis Il diritto sussiste soltanto se i provvedimenti di reinserimento permettono di creare le premesse per attuare provvedimenti professionali.131

2 Sono considerati provvedimenti di reinserimento i seguenti provvedimenti mirati per favorire l'integrazione professionale:

a.
provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale;
b.
provvedimenti d'occupazione.

3 I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte. Il singolo provvedimento non può durare più di un anno; in casi eccezionali questa durata può essere prolungata di un anno al massimo.132

4 ...133

5 I provvedimenti da attuare nell'azienda sono presi e realizzati in stretta collaborazione con il datore di lavoro. L'assicurazione può versare un contributo al datore di lavoro. Il Consiglio federale stabilisce il suo importo, nonché la durata e le condizioni del suo versamento.134

129 RS 830.1

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

131 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

133 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

III. I provvedimenti professionali

Art. 15135 Orientamento professionale

1 Gli assicurati cui l'invalidità rende difficile la scelta della professione hanno diritto all'orientamento professionale e a un provvedimento preparatorio in vista dell'accesso alla formazione.

2 Gli assicurati cui l'invalidità rende difficile l'esercizio dell'attività svolta in precedenza hanno diritto all'orientamento professionale.

135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 16136 Prima formazione professionale

1 Gli assicurati che hanno scelto una professione ma che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale hanno diritto alla rifusione di tali spese se la formazione si confà alle loro attitudini.

2 La prima formazione professionale deve, per quanto possibile, essere finalizzata all'integrazione professionale nel mercato del lavoro primario e svolgersi già in esso.

3 Sono parificati alla prima formazione professionale:

a.
la formazione in una nuova professione per gli assicurati i quali, dopo l'insorgere dell'invalidità, hanno intrapreso un'attività lucrativa inadeguata di cui non si può ragionevolmente pretendere la continuazione;
b.
il perfezionamento nel settore professionale dell'assicurato o in un altro settore, nella misura in cui sia idoneo e adeguato e permetta presumibilmente di migliorare o conservare la capacità al guadagno; è eccettuato il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all'articolo 74; in casi motivati, definiti dall'UFAS, si può prescindere da questa eccezione;
c.
la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto.

4 Il Consiglio federale può stabilire le condizioni per l'assegnazione dei provvedimenti di cui al capoverso 3 lettera c, per quanto concerne la loro natura, durata ed entità.

136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 17 Riformazione professionale

1 L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.137

2 La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa.

137 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 19 giu. 2020 alla fine del presente testo.

Art. 18138 Servizio di collocamento

1 Gli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA139) e sono idonei all'integrazione hanno diritto a un sostegno nella ricerca di un posto di lavoro appropriato o al fine di mantenere il loro posto di lavoro.140

2 L'ufficio AI decide l'attuazione immediata di questi provvedimenti non appena risulti da un esame sommario che le condizioni necessarie sono adempiute.

3 e 4 ...141

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

139 RS 830.1

140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

141 Abrogati dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 18a142 Lavoro a titolo di prova

1 L'assicurazione per l'invalidità può assegnare all'assicurato un posto di lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova), al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.

2 Durante il lavoro a titolo di prova l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera; i beneficiari di una rendita continuano a percepire la rendita.

3 Il lavoro a titolo di prova non crea un rapporto di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO)143. Tuttavia, le seguenti disposizioni del diritto del contratto di lavoro sono applicabili per analogia:

a.
diligenza e fedeltà (art. 321a CO);
b.
rendiconto e restituzione (art. 321b CO);
c.
lavoro straordinario (art. 321c CO);
d.
osservanza di direttive e di istruzioni (art. 321d CO);
e.
responsabilità del lavoratore (art. 321e CO);
f.
utensili, materiale e spese (art. 327, 327a, 327b, 327c CO);
g.
protezione della personalità del lavoratore (art. 328, 328b CO);
h.
tempo libero e vacanze (art. 329, 329a, 329c CO);
i.
altri obblighi: cauzione (art. 330 CO), attestato (art. 330a CO), obbligo di informare (art. 330b CO);
j.
diritti sulle invenzioni e sui design (art. 332 CO);
k.
conseguenze della fine del rapporto di lavoro: esigibilità dei crediti (art. 339 cpv. 1 CO), restituzione (art. 339a CO).

4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per un'eventuale conclusione anticipata del lavoro a titolo di prova.

142 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI) (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

143 RS 220

Art. 18abis 144 Fornitura di personale a prestito

1 Per agevolare l'accesso dell'assicurato al mercato del lavoro, l'ufficio AI può rivolgersi a un prestatore di personale autorizzato conformemente alla legge del 6 ottobre 1989145 sul collocamento o esentato dall'obbligo di autorizzazione poiché di utilità pubblica.

2 Il prestatore di personale deve disporre di conoscenze specialistiche sul collocamento di persone con danni alla salute.

3 L'assicurazione versa al prestatore di personale un'indennità per:

a.
le prestazioni da lui fornite secondo il contratto di prestazioni;
b.
le spese supplementari per i contributi alla previdenza professionale e per i premi per l'indennità giornaliera in caso di malattia dovute allo stato di salute dell'assicurato.

4 Il Consiglio federale stabilisce le modalità nonché l'importo massimo dell'indennità.

144 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

145 RS 823.11

Art. 18b146 Assegno per il periodo d'introduzione

1 L'assicurato che ha trovato un posto di lavoro grazie al collocamento e le cui capacità effettive non corrispondono ancora al salario convenuto ha diritto a un assegno per il periodo d'introduzione necessario, ma al massimo per 180 giorni.

2 L'assegno per il periodo d'introduzione corrisponde al massimo al salario lordo mensile convenuto e non può superare l'importo massimo dell'indennità giornaliera.

3 L'assegno per il periodo d'introduzione è versato al datore di lavoro.

4 Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali per il periodo durante il quale l'assicurato percepisce l'assegno per il periodo d'introduzione.

146 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 18c147 Indennità per sopperire all'aumento dei contributi

1 L'assicurazione versa un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia se:

a.
nell'arco di tre anni, l'assicurato ricollocato ridiventa incapace al lavoro per motivi di salute;
b.
all'insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dell'indennità e può subordinarne il versamento ad altre condizioni.

147 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 18d148 Aiuto in capitale

Un aiuto in capitale può essere accordato agli assicurati invalidi idonei all'integrazione, affinché possano intraprendere o sviluppare un'attività lucrativa come lavoratori indipendenti e allo scopo di finanziare gli adeguamenti necessari nell'azienda in seguito all'invalidità. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni ulteriori e precisa le forme di questo aiuto.

148 Originario art. 18b. Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

IV. ...149

149 Abrogato dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Art. 19150

150 Abrogato dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

V. I mezzi ausiliari

Art. 21152 Diritto

1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale.153 L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.

2 L'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

3 L'assicurazione fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l'assicurato dovrebbe acquistare anche senza l'invalidità, l'assicurato è tenuto a partecipare alla spesa.154

4 Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all'assegnazione.155

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

153 Nuovo testo giusta l'all. n. 37 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

155 Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 21bis156 Diritto di sostituzione della prestazione

1 L'assicurato che ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell'elenco del Consiglio federale può sceglierne un altro che adempie la stessa funzione.

2 L'assicurazione assume i costi del mezzo ausiliario scelto, ma solo fino a concorrenza dell'importo che avrebbe versato per il mezzo ausiliario figurante nell'elenco.

3 Se i mezzi ausiliari sono acquistati mediante una procedura di aggiudicazione, il Consiglio federale può limitare il diritto di sostituzione ai soli mezzi ausiliari degli offerenti.

156 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 21ter 157 Prestazioni sostitutive

1 L'assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all'assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.

2 Se al posto di un mezzo ausiliario un assicurato ha bisogno dei servizi di terzi, l'assicurazione può assegnare sussidi a tal fine.

3 Se, per esercitare l'attività professionale in un'azienda agricola o artigianale, l'assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l'assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente, l'assicurazione può accordare invece del mezzo ausiliario un mutuo che si ammortizza automaticamente.

4 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2, nonché l'importo del mutuo di cui al capoverso 3.

157 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 21quater158 Acquisizione e rimborso dei mezzi ausiliari

1 Ai fini della consegna di mezzi ausiliari finanziati in tutto o in parte dall'assicurazione e per la fornitura di servizi connessi con tali mezzi il Consiglio federale dispone degli strumenti seguenti:

a.
fissazione di importi forfetari;
b.
conclusione di convenzioni tariffali con i fornitori di prestazioni quali fornitori di mezzi ausiliari, produttori, grossisti e dettaglianti;
c.
fissazione degli importi massimi per l'assunzione di costi; e
d.
procedure di aggiudicazione secondo la legge federale del 16 dicembre 1994159 sugli acquisti pubblici.

2 Il Consiglio federale applica procedure di aggiudicazione ai sensi del capoverso 1 lettera d dopo aver esaminato gli strumenti di cui alle lettere a-c.

158 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

159 RS 172.056.1

VI. Indennità giornaliere

Art. 22160 Diritto

1 Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:

a.
questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.
presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA161) almeno del 50 per cento.

2 Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:

a.
beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.
ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.

3 L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:

a.
a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.
a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.

4 Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.

5 I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.

160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

161 RS 830.1

Art. 22bis 162 Modalità

1 L'indennità giornaliera consiste in un'indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.

2 L'assicurato ha diritto a una prestazione per ogni figlio che non ha ancora compiuto 18 anni. Per i figli che seguono una formazione il diritto sussiste fino alla conclusione della stessa, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l'assicurato ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l'educazione. L'assicurato non ha diritto a una prestazione per i figli per i quali sono già versati assegni legali per i figli o per la formazione.

3 L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto di cui all'articolo 22 capoverso 2 nasce con l'inizio della formazione, anche se l'assicurato non ha ancora compiuto 18 anni.

4 Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS163, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.164

5 Se l'assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a.

6 Se a causa dell'esecuzione di un provvedimento l'assicurato subisce una perdita di guadagno o la soppressione dell'indennità giornaliera di un'altra assicurazione, l'assicurazione gli versa un'indennità giornaliera oltre alla rendita.

7 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere:

a.
per giorni singoli;
b.
per i periodi d'accertamento e d'attesa;
c.
per il lavoro a titolo di prova;
d.
in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.

162 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

163 RS 831.10

164 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

Art. 23165 Indennità di base

1 L'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato nell'ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.166

1bis Nel caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a, l'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato immediatamente prima dell'inizio del provvedimento; tuttavia non deve superare l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera.167

2 ...168

2bis ...169

3 Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bis è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS170 (reddito determinante).171

165 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

167 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

168 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

169 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

170 RS 831.10

171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 23bis 172 Prestazione per i figli

La prestazione per i figli ammonta per ogni figlio al 2 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.

172 Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Art. 24174 Importo massimo e minimo dell'indennità giornaliera

1 L'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 22 capoverso 1 corrisponde all'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la LAINF175.176

2 L'indennità giornaliera di cui all'articolo 22 capoverso 1 è ridotta se supera il reddito lavorativo determinante, inclusi gli assegni legali per i figli e per la formazione.177

3 ...178

4 Se fino al momento dell'integrazione l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo la LAINF, l'indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni.

5 Il Consiglio federale disciplina il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni. Per il calcolo delle indennità giornaliere, l'UFAS179 allestisce tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso.

174 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

175 RS 832.20

176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

178 Abrogato dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

179 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 24bis 180 Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell'assicurazione per l'invalidità

Se l'assicurazione per l'invalidità si assume completamente le spese di vitto e alloggio, l'indennità giornaliera subisce una deduzione. Il Consiglio federale determina l'importo della deduzione. In tal ambito differenzia tra assicurati che hanno e assicurati che non hanno un obbligo di mantenimento.

180 Introdotto dal n. II cpv. 3 della LF del 3 ott. 1975 (RU 1976 57; FF 1975 I 1185). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Art. 24ter 181 Importo dell'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale

1 Per gli assicurati che seguono la prima formazione professionale l'importo mensile dell'indennità giornaliera corrisponde al salario stabilito nel contratto di tirocinio. Il Consiglio federale può stabilire criteri relativi all'importo dell'indennità giornaliera per i casi in cui il salario convenuto non corrisponde alla media cantonale del settore.

2 In assenza di un contratto di tirocinio, l'importo mensile dell'indennità giornaliera corrisponde al reddito medio, graduato in funzione dell'età, delle persone in una situazione formativa equivalente. Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità giornaliera.

3 Per gli assicurati che hanno 25 anni compiuti, l'importo mensile dell'indennità giornaliera corrisponde all'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS182.

181 Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

182 RS 831.10

Art. 24quater 183 Versamento dell'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale

1 Durante la prima formazione professionale l'indennità giornaliera è versata al datore di lavoro nella misura in cui questi paga all'assicurato un salario corrispondente. Il Consiglio federale definisce le modalità di versamento dell'indennità giornaliera per i casi in cui non vi è un datore di lavoro. L'importo è versato mensilmente.

2 Se l'indennità giornaliera supera l'importo determinante secondo l'articolo 24ter capoverso 1, la differenza è versata all'assicurato.

183 Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 25185 Contributi alle assicurazioni sociali

1 Sulle indennità giornaliere sono pagati contributi:

a.
all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
b.
all'assicurazione per l'invalidità;
c.186
all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;
d.
se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

2 La metà dei contributi è a carico dell'assicurato, l'altra metà dell'assicurazione per l'invalidità. L'assicurazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952187 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

3 Il Consiglio federale può esentare dai contributi determinate categorie di persone e prevedere che non siano pagati contributi sulle indennità giornaliere accordate solo per brevi periodi.

185 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

186 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

187 RS 836.1

VII.
Diritto d'opzione dell'assicurato, collaborazione, tariffe e tribunali arbitrali
190

190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 26191 Scelta tra medici, dentisti e farmacisti

1 L'assicurato ha libera scelta tra i medici, chiropratici, dentisti e farmacisti che sono autorizzati a esercitare la loro professione sotto la propria responsabilità professionale conformemente alla legge del 23 giugno 2006192 sulle professioni mediche o che esercitano la loro professione nel settore pubblico sotto la propria responsabilità professionale.193

2 ...194

3 I medici con diploma federale, autorizzati da un Cantone a gestire una farmacia privata, sono parificati, nei limiti di questa autorizzazione, ai farmacisti designati nel capoverso 1.

4 ...195

191 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

192 RS 811.11

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

194 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

195 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 26bis 196 Scelta tra personale sanitario ausiliario, stabilimenti e fornitori di mezzi ausiliari

1 L'assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, nonché le aziende presenti sul mercato generale del lavoro, che eseguono i provvedimenti d'integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfino le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione.197

2 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni e le organizzazioni interessate, emana le prescrizioni sul riconoscimento degli agenti esecutori indicati nel capoverso 1.

196 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

197 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 27198 Collaborazione e tariffe

1 L'UFAS ha la facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico, le associazioni professionali del settore sanitario, nonché gli stabilimenti e i laboratori che eseguono provvedimenti di accertamento o d'integrazione, al fine di disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell'assicurazione e stabilire le tariffe.

2 Il Consiglio federale può definire principi affinché le tariffe siano calcolate secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate; può anche definire principi relativi all'adeguamento delle tariffe. Provvede al coordinamento con gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali.

3 Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese assunte per provvedimenti d'integrazione.

4 Le tariffe che fissano punti per le prestazioni o per importi forfettari che si rifanno alle prestazioni devono basarsi su una struttura tariffale uniforme per tutta la Svizzera. Se le parti non si accordano, la struttura tariffale è stabilita dal Consiglio federale.

5 Il Consiglio federale può adeguare la struttura tariffale se quest'ultima si rivela inadeguata e le parti non si accordano su una sua revisione.

6 Se non è stipulata una convenzione ai sensi del capoverso 1, il DFI, su domanda dell'UFAS o del fornitore di prestazioni, emana una decisione impugnabile concernente la collaborazione e le tariffe.

7 Se i fornitori di prestazioni e l'UFAS non si accordano sulla proroga di una convenzione tariffaria esistente, il DFI può prorogarla per un anno. Se entro tale termine non è stipulata una nuova convenzione, il DFI stabilisce le tariffe dopo aver consultato gli interessati.

8 Su richiesta, i fornitori di prestazioni, le loro federazioni e l'organizzazione di cui all'articolo 47a LAMal199 comunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per adempiere i compiti di cui ai capoversi 3-5. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.200

9 In caso di violazione dell'obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 8, il Dipartimento federale dell'interno può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati, nonché contro le rispettive federazioni e l'organizzazione di cui all'articolo 47a LAMal. Le sanzioni consistono:

a.
nell'ammonizione;
b.
nella multa sino a 20 000 franchi.201

198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

199 RS 832.10

200 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981).

201 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981).

Art. 27bis 202 Economicità dei provvedimenti sanitari

1 Il rimborso può essere rifiutato per le prestazioni eccedenti il limite richiesto dall'interesse dell'assicurato e dallo scopo dei provvedimenti sanitari. L'ufficio AI può esigere dal fornitore di provvedimenti sanitari la restituzione di rimborsi ai sensi della presente legge ottenuti indebitamente.

2 Il fornitore di provvedimenti sanitari deve fare usufruire l'ufficio AI di sconti diretti o indiretti che ha ottenuto:

a.
da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato;
b.
da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici.

3 Se il fornitore di provvedimenti sanitari disattende questo obbligo, l'ufficio AI può esigere la restituzione dello sconto.

202 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 27ter 203 Fatturazione

1 Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'ufficio AI una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo del rimborso e l'economicità della prestazione. L'assicurato riceve una copia della fattura.

2 Per i rimborsi tramite importi forfettari per singolo caso nella fattura vanno indicate le basi di calcolo, in particolare le diagnosi e le procedure.

203 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 27quater 204 Protezione tariffale

I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall'autorità competente; non possono esigere rimborsi superiori per prestazioni previste dalla presente legge.

204 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 27quinquies 205 Tribunale arbitrale cantonale

1 Le controversie tra l'assicurazione e i fornitori di prestazioni sono giudicate dai tribunali arbitrali designati dai Cantoni.

2 È competente il tribunale arbitrale del luogo in cui il fornitore di prestazioni ha un'installazione permanente o esercita l'attività professionale.

3 I Cantoni possono affidare i compiti del tribunale arbitrale al tribunale cantonale delle assicurazioni.

4 Il tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti interessate. Il tribunale cantonale delle assicurazioni al quale siano affidati i compiti del tribunale arbitrale è completato da una rappresentanza paritetica delle parti interessate.

5 Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è preceduto da una procedura di conciliazione, per quanto la controversia non sia già stata sottoposta a un'istanza di conciliazione prevista per convenzione.

6 Le decisioni sono notificate per scritto alle parti con la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici.

7 Per il resto, i Cantoni disciplinano la procedura.

205 Originario art. 27bis. Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Art. 27sexies 206 Misure di gestione strategica dei costi

1 I fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l'UFAS prevedono misure di gestione strategica dei costi nelle convenzioni di cui all'articolo 27 capoverso 1 applicabili in tutta la Svizzera.

2 Per ciascun settore rilevante per il tipo di fornitori di prestazioni, le misure prevedono almeno:

a.
la sorveglianza dell'evoluzione quantitativa delle diverse posizioni previste per le prestazioni;
b.
la sorveglianza dell'evoluzione dei costi fatturati.

3 Le convenzioni prevedono regole per correggere gli aumenti ingiustificati delle quantità o dei costi rispetto al periodo indicato nella convenzione. Indicano inoltre i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dall'assicurazione che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi.

4 Il Consiglio federale può definire i settori di cui al capoverso 2.

5 Se i fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l'UFAS non si accordano sulle misure di gestione strategica dei costi di cui al capoverso 1, queste sono stabilite dal Consiglio federale. Su richiesta, i fornitori di prestazioni e le loro federazioni comunicano gratuitamente al Consiglio federale le informazioni necessarie per stabilire le misure.

6 In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 5, il DFI può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati e le loro federazioni. Le sanzioni consistono:

a.
nell'ammonimento;
b.
nella multa sino a 20 000 franchi.

7 Tutti i fornitori di prestazioni e l'UFAS si attengono alle misure di gestione strategica dei costi convenute secondo il capoverso 1 o stabilite secondo il capoverso 5 per il rispettivo settore.

206 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 30 set. 2022 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1b), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 630; FF 2019 4981).

D.207 Le rendite

207 Originaria lett. C.

I. Il diritto208

208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Art. 28209 Principio

1 L'assicurato ha diritto a una rendita se:

a.
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA210) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c.
al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.

1bis La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.211

2 ...212

209 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

210 RS 830.1

211 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

212 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 28a213 Valutazione del grado d'invalidità214

1 Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA215. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.216

2 Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.217

3 Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.218 In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

213 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

214 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

215 RS 830.1

216 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

217 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

218 Nuovo testo del primo e del secondo per. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 28b219 Determinazione dell'importo della rendita

1 L'importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera.

2 Se il grado d'invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità.

3 Se il grado d'invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l'assicurato ha diritto a una rendita intera.

4 Se il grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:

Grado d'invalidità

Quota percentuale

49 %

47,5 %

48 %

45 %

47 %

42,5 %

46 %

40 %

45 %

37,5 %

44 %

35 %

43 %

32,5 %

42 %

30 %

41 %

27,5 %

40 %

25 %

219 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 29220 Inizio del diritto e versamento della rendita

1 Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

2 Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22.

3 La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto.

4 Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.

220 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

221 RS 830.1

Art. 30222 Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l'assicurato:

a.
anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS223, salvo se l'anticipazione è avvenuta dopo la richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità e prima della concessione di una rendita d'invalidità;
b.
acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia poiché ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;
c.
decede.

222 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

223 RS 831.10

Art. 32225 Prestazione transitoria in caso di incapacità al lavoro

1 L'assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se:

a.
nel corso dei tre anni successivi alla riduzione o alla soppressione della rendita presenta una nuova incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento;
b.
l'incapacità al lavoro è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere; e
c.
prima della riduzione o della soppressione della rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a o la rendita gli è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione.

2 Il diritto alla prestazione transitoria nasce all'inizio del mese in cui le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte.

3 Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'ufficio AI decide in merito al grado d'invalidità (art. 34).

225 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 33226 Importo della prestazione transitoria

1 La prestazione transitoria di cui all'articolo 32 corrisponde:

a.
alla differenza fra la rendita corrente e la rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata ridotta;
b.
alla rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata soppressa.

2 Se l'assicurato ha diritto a una rendita completiva per i figli, questa è inclusa nel calcolo secondo il capoverso 1.

226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 34227 Riesame del grado d'invalidità e adeguamento della rendita

1 L'ufficio AI che accorda la prestazione transitoria di cui all'articolo 32 dispone parallelamente il riesame del grado d'invalidità.

2 Il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'ufficio AI pronuncia la propria decisione in merito al grado d'invalidità dell'assicurato:

a.
nasce il diritto a una rendita, in deroga all'articolo 28 capoverso 1 lettera b, a condizione che il grado d'invalidità raggiunga nuovamente il livello che dà diritto alla rendita;
b.
la rendita corrente è aumentata, ridotta o soppressa per il futuro, se il grado d'invalidità subisce una notevole modificazione.

227 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 35228 Rendite completive per i figli

1 Le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

2 ...229

3 I figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.230

4 La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA231) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.232

228 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

229 Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

230 Nuovo testo giusta dell'all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

231 RS 830.1

232 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

II. Le rendite ordinarie

Art. 36 Beneficiari e calcolo

1 Hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all'insorgere dell'invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni.233

2 Le disposizioni della LAVS234 si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.235

3 ...236

4 Le quote pagate all'AVS prima dell'entrata in vigore della presente legge sono computate.

233 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

234 RS 831.10

235 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

236 Abrogato dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Art. 37 Importo delle rendite d'invalidità

1 L'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS.237

1bis Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l'articolo 35 della LAVS238 si applica per analogia.239

2 Se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa.240

237 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

238 RS 831.10

239 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

240 Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

Art. 38241 Importo delle rendite per i figli242

1 La rendita per i figli ammonta al 40 per cento della rendita d'invalidità che corrisponde al reddito medio annuo determinante.243 Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma superi il 60 per cento della rendita massima d'invalidità. L'articolo 35 della LAVS244 si applica per analogia al calcolo della riduzione.245

2 Sono applicabili le regole valide per il calcolo delle corrispondenti rendite d'invalidità.

241 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

242 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

243 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

244 RS 831.10

245 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 38bis 246 Diminuzione in caso di soprassicurazione

1 In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA247, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.248

2 Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.249

3 ...250

246 Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

247 RS 830.1

248 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

249 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

250 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

III. Le rendite straordinarie

Art. 39 Beneficiari

1 Il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla LAVS251.252

2 ...253

3 Anche gli stranieri e gli apolidi invalidi, che da bambini hanno adempiuto le condizioni stabilite nell'articolo 9 capoverso 3, hanno diritto a una rendita straordinaria.254

251 RS 831.10

252 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

253 Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

254 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

Art. 40255 Importo delle rendite

1 Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3.256

2 In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA257, le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell'AVS.258

3 Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell'anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, sono pari al 133 e 1/3 per cento dell'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete.259

255 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

256 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

257 RS 830.1

258 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

259 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV. ...

Art. 41260

260 Abrogato dall'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

E. L'assegno per grandi invalidi261

261 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

Art. 42262 Diritto

1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.

2 Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.

3 È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5.

4 L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265

4bis Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:

a.
che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o
b.
in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267

5 In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.

6 Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268

262 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

263 RS 830.1

264 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

265 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

266 RS 831.10

267 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

268 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 42bis 269 Condizioni particolari per i minorenni

1 I cittadini svizzeri minorenni senza domicilio (art. 13 cpv. 1 LPGA270) in Svizzera sono equiparati agli assicurati riguardo all'assegno per grandi invalidi purché abbiano la loro dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) in Svizzera.

2 Gli stranieri minorenni hanno parimenti diritto a un assegno per grandi invalidi purché adempiano le condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 3.

3 Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di 12 mesi.

4 I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto. In deroga all'articolo 67 capoverso 2 LPGA, i minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale hanno diritto a un assegno per grandi invalidi per ogni mese civile intero, purché ogni 30 giorni lo stabilimento attesti che la presenza regolare dei genitori o di un genitore nello stabilimento sia necessaria ed effettiva.271

5 I minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

269 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

270 RS 830.1

271 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

Art. 42ter 272 Importo

1 Il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS273. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.

2 L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli articoli 42 capoverso 5 e 42bis capoverso 4.274

3 L'assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un'assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.275 Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

272 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

273 RS 830.1

274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

275 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5987; FF 2016 6459 7323).

Ebis.276 Il contributo per l'assistenza

276 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 42quater Diritto

1 Hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che:

a.
percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1-4;
b.
vivono a casa propria; e
c.
sono maggiorenni.

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza.

3 Stabilisce le condizioni alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza.

Art. 42quinquies Prestazioni d'aiuto coperte

L'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente):

a.
assunta dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e
b.
che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta.
Art. 42sexies Entità del diritto

1 Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:

a.277
l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3;
b.
i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2;
c.
il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal278.

2 Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto.

3 In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal.

4 Il Consiglio federale stabilisce:

a.
gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza;
b.
gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza;
c.
i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente.

277 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5987; FF 2016 6459 7323).

278 RS 832.10

279 RS 830.1

280 RS 220

Art. 42septies Inizio ed estinzione del diritto

1 In deroga all'articolo 24 LPGA281 il diritto al contributo per l'assistenza nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato rivendica tale diritto.

2 L'assicurato ha diritto al contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura.

3 Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato:

a.
non adempie più le condizioni di cui all'articolo 42quater;
b.282 anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS283 o raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS; o
c.
decede.

281 RS 830.1

282 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

283 RS 831.10

Art. 42octies Riduzione o rifiuto del contributo per l'assistenza

Il contributo per l'assistenza può essere ridotto o rifiutato all'assicurato che non adempie i propri obblighi legali nei confronti dell'assistente o dell'assicurazione. Prima di ridurre o rifiutare il contributo, l'assicurazione deve inviare all'assicurato una diffida scritta e avvertirlo delle conseguenze giuridiche.

F.284 Il concorso di prestazioni

284 Originaria lett. E.

Art. 43285 Prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità286

1 Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287

2 Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.288

3 Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.289

285 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513).

286 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

287 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

288 Introdotto dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

289 Introdotto dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 44290 Relazione con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare

Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura gli assicurati aventi diritto a una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni, all'indennità giornaliera oppure a una rendita dell'assicurazione militare hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.

290 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Art. 45bis 292

292 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 29; FF 1967 I 513). Abrogato dall'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

G.293 Disposizioni diverse

293 Originaria lett. F.

Art. 46294

294 Abrogato dall'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 47295 Pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite

1 In deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA296, le rendite possono continuare a essere concesse durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione nonché di provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a.297

1bis Le rendite sono concesse:

a.
fino alla decisione dell'ufficio AI secondo l'articolo 17 LPGA, se l'assicurato partecipa a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a;
b.
al massimo fino alla fine del terzo mese civile completo che segue l'inizio dei provvedimenti, nel caso di altri provvedimenti d'integrazione.298

1ter Oltre alla rendita l'assicurato riceve un'indennità giornaliera. Durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione, quest'ultima è tuttavia ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita, per la durata del periodo in cui sussiste il doppio diritto.299

2 Se una rendita sostituisce l'indennità giornaliera, in deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il diritto all'indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l'indennità giornaliera è ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita.

3 Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA, una volta all'anno. L'avente diritto può chiedere il versamento mensile.300

295 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

296 RS 830.1

297 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

298 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

299 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

300 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

Art. 48303 Ricupero di prestazioni arretrate

1 Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA304, soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta.

2 La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l'assicurato:

a.
non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e
b.
fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti.

303 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

304 RS 830.1

Art. 50307 Esecuzione forzata e compensazione

1 Il diritto alla rendita non sottostà all'esecuzione forzata.

2 Per la compensazione è applicabile per analogia l'articolo 20 capoverso 2 LAVS308.

307 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

308 RS 831.10

Art. 51 Spese di viaggio

1 Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per eseguire i provvedimenti di integrazione, sono rimborsate all'assicurato.309

2 Eccezionalmente, l'assicurazione può accordare un contributo per le spese di viaggio all'estero. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

309 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Capitolo 4: L'organizzazione

Art. 53311 Principio

1 L'assicurazione è applicata dagli uffici AI in collaborazione con gli organi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA312).

2 Il Consiglio federale può delegare all'UFAS compiti d'esecuzione nei settori:

a.313
della consegna di mezzi ausiliari secondo l'articolo 21quater;
abis.314 ...
b.
delle analisi scientifiche secondo l'articolo 68;
c.
dell'informazione nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione secondo l'articolo 68ter;
d.
dei progetti pilota secondo l'articolo 68quater;
e.315
del promovimento dell'aiuto agli invalidi secondo gli articoli 74 e 75.

311 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

312 RS 830.1

313 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

314 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Abrogata dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

315 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

A. Gli uffici AI316

316 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

Art. 54317 Uffici AI cantonali

1 La Confederazione provvede all'istituzione di uffici AI cantonali. A tale scopo conclude convenzioni con i Cantoni.

2 I Cantoni istituiscono il loro ufficio AI sotto forma di istituto cantonale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Più Cantoni possono concludere insieme una convenzione per istituire un ufficio AI comune o per delegare a un altro ufficio AI alcuni dei compiti di cui all'articolo 57. Gli atti legislativi cantonali o le convenzioni intercantonali disciplinano in particolare l'organizzazione interna degli uffici AI.

3 Se in un Cantone non si riesce a concludere una convenzione sull'istituzione dell'ufficio AI, il Consiglio federale può istituire l'ufficio AI cantonale sotto forma di istituto di diritto pubblico federale dotato di personalità giuridica.

3bis Se l'ufficio AI cantonale fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali (art. 61 cpv. 1bis LAVS318) e non è dotato di personalità giuridica, l'istituto cantonale delle assicurazioni sociali garantisce che l'UFAS possa esercitare senza restrizioni la vigilanza di cui all'articolo 64a e che venga effettuato il rimborso delle spese di cui all'articolo 67.319

4 La delega di compiti previsti dal diritto cantonale a un ufficio AI cantonale sottostà all'approvazione del DFI320. L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

5 I Cantoni possono delegare compiti previsti dal diritto federale a un ufficio AI cantonale. La delega sottostà all'approvazione del DFI; può essere vincolata a condizioni e oneri.321

6 I Cantoni possono delegare compiti degli uffici AI cantonali di cui all'articolo 57 capoverso 1, inclusa la competenza di emanare decisioni, alle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 68bis capoverso 1. La delega sottostà all'approvazione del DFI; può essere vincolata a condizioni e oneri.322

317 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

318 RS 831.10

319 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

320 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

321 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (RU 2021 338; FF 2019 3659). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

322 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (RU 2021 338; FF 2019 3659). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 54a323 Servizi medici regionali

1 Gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali interdisciplinari. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo aver consultato i Cantoni.

2 I servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.

3 I servizi medici regionali stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA324, di esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete.

4 I servizi medici regionali sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico.

323 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

324 RS 830.1

Art. 55325 Competenza

1 Per principio, l'ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali.

2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni nell'ambito della composizione delle controversie riguardo alla competenza territoriale e derogare in tale contesto all'articolo 35 LPGA326.327

325 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

326 RS 830.1

327 Introdotto dall'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 57329 Compiti

1 Gli uffici AI hanno in particolare i compiti seguenti:

a.
provvedere alla consulenza finalizzata all'integrazione;
b.
provvedere al rilevamento tempestivo;
c.
determinare, attuare e sorvegliare i provvedimenti di intervento tempestivo, compresi la consulenza e l'accompagnamento necessari;
d.
accertare le condizioni assicurative;
e.
accertare le possibilità di integrazione dell'assicurato in funzione delle sue risorse, con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico;
f.
determinare i provvedimenti d'integrazione con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico, attuare e sorvegliare tali provvedimenti, offrire all'assicurato e al suo datore di lavoro la consulenza e l'accompagnamento necessari durante l'integrazione e l'esame del diritto alla rendita nonché valutare la ripetizione di un provvedimento d'integrazione e adeguare l'obiettivo d'integrazione in caso di abbandono del provvedimento, in particolare per gli assicurati giovani;
g.
offrire consulenza e accompagnamento all'assicurato e al suo datore di lavoro dopo la conclusione dei provvedimenti d'integrazione o la soppressione di una rendita;
h.
offrire consulenza e accompagnamento ai beneficiari di una rendita con un potenziale d'integrazione a partire dalla concessione della rendita;
i.
valutare il grado d'invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno;
j.
emanare le decisioni sulle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità;
k.
informare il pubblico;
l.
coordinare i provvedimenti sanitari con l'assicuratore malattia e l'assicuratore infortuni;
m.
controllare le fatture relative ai provvedimenti sanitari;
n.
tenere e pubblicare un elenco contenente in particolare dati concernenti i periti e i centri peritali incaricati, strutturato in base ai settori di specializzazione, al numero di casi esaminati annualmente e al numero di attestati di incapacità al lavoro rilasciati.330

2 Il Consiglio federale può affidare agli uffici AI ulteriori compiti. Può emanare direttive applicabili all'elenco di cui al capoverso 1 lettera n e prevedere l'iscrizione di altri dati.331

3 Fino all'emanazione di una decisione, gli uffici AI stabiliscono quali accertamenti sono determinanti e necessari.332

329 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

330 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

331 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

332 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129 548; FF 2005 3989).

Art. 57a333 Preavviso

1 L'ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni.334 L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'articolo 42 LPGA335.

2 Se la decisione prevista concerne l'obbligo di prestazione di un altro assicuratore, l'ufficio AI sente quest'altro assicuratore prima di emanare la decisione.

3 Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni.336

333 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

334 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

335 RS 830.1

336 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

Art. 58337 Assegnazione di prestazioni senza decisione

Il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA338, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA sia applicabile anche per determinate prestazioni rilevanti.

337 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

338 RS 830.1

Art. 59339 Organizzazione e procedura340

1 Gli uffici AI si organizzano in modo da garantire che i compiti elencati nell'articolo 57 siano eseguiti con professionalità ed efficienza nel rispetto delle prescrizioni legali e delle istruzioni della Confederazione.341

2 ...342

2bis ...343

3 Gli uffici AI possono far capo a specialisti dell'aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d'osservazione medica e professionale, a servizi specializzati nell'integrazione degli stranieri, a servizi d'interpretariato interculturale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali.344

4 Gli uffici AI possono concludere con altri assicuratori e con gli organi dell'aiuto sociale pubblico convenzioni relative alla possibilità di far capo ai servizi medici regionali.345

5 Per lottare contro la riscossione indebita delle prestazioni gli uffici AI possono far capo a specialisti.346

6 Nell'erogare le loro prestazioni, gli uffici AI tengono conto delle peculiarità linguistiche, sociali e culturali degli assicurati, senza che per questi ultimi ne derivi il diritto a una prestazione particolare.347

339 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

340 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

341 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

342 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

343 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI) (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

344 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI) (RU 2003 3837; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

345 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

346 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

347 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 59a348 Responsabilità

Le pretese di risarcimento di cui all'articolo 78 LPGA349 devono essere fatte valere presso l'ufficio AI; quest'ultimo statuisce mediante decisione.

348 Introdotto dall'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

349 RS 830.1

Art. 59b350 Revisione dei conti

La gestione contabile degli uffici AI è verificata, nell'ambito della revisione delle casse di compensazione competenti per gli uffici AI secondo l'articolo 68 capoverso 1 LAVS351, da uffici di revisione esterni indipendenti, specializzati e riconosciuti dall'UFAS. Quest'ultimo può procedere direttamente alle necessarie revisioni complementari o farle effettuare dall'Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di revisione esterno.

350 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

351 RS 831.10

B.352 Le casse di compensazione

352 Precedeva l'art. 55. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

Art. 60353 Compiti

1 I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti:

a.
collaborare all'accertamento dei presupposti assicurativi;
b.354
calcolare l'importo delle rendite, delle indennità giornaliere e degli assegni per spese di custodia e d'assistenza;
c.355
versare le rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per spese di custodia e d'assistenza e, per quanto riguarda gli assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi.

2 Per altro, l'articolo 63 della LAVS356 si applica per analogia.

3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla composizione delle controversie in materia di competenza territoriale e derogare all'articolo 35 LPGA357.358

353 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

355 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

356 RS 831.10

357 RS 830.1

358 Introdotto dall'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

C.362 La vigilanza della Confederazione

362 Originaria lett. D.

Art. 64363 Principio

1 La Confederazione sorveglia l'esecuzione della presente legge da parte degli uffici AI e provvede a un'applicazione uniforme. Gli articoli 72, 72a e 72b LAVS364 sono applicabili per analogia.365

2 Per la vigilanza sugli organi dell'AVS nell'esecuzione della presente legge, le prescrizioni della LAVS si applicano per analogia.

363 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

364 RS 831.10

365 Nuovo testo del secondo per. giusta l'all. n. 3 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

Art. 64a366 Vigilanza da parte dell'UFAS

1 L'UFAS esercita la vigilanza materiale sugli uffici AI e sui servizi medici regionali. Esso adempie in particolare i seguenti compiti:

a.
controllare ogni anno l'adempimento da parte degli uffici AI dei compiti di cui all'articolo 57 e l'adempimento da parte dei servizi medici regionali dei compiti secondo l'articolo 54a367;
b.
impartire agli uffici AI istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi;
c.
impartire ai servizi medici regionali istruzioni generali in materia sanitaria.

2 L'UFAS esercita la vigilanza amministrativa sugli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali. Stabilisce in particolare criteri per garantire l'efficacia, la qualità e l'uniformità dell'adempimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 54a368 e controlla il rispetto di questi criteri.

366 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

367 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2022.

368 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2022.

Art. 65369 Commissione federale dell'AVS/AI

La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità tratta, nei limiti dell'articolo 73 della LAVS370, anche le questioni fondamentali dell'assicurazione per l'invalidità. Essa comprende anche rappresentanti degli andicappati e dell'aiuto agli invalidi.

369 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

370 RS 831.10

D. Disposizioni varie371

371 Originaria lett. E. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).

Art. 66372 Disposizioni applicabili della LAVS

1 Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS373 concernenti:

a.
i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
b.
i registri (art. 49c-49e LAVS);
c.
il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);
d.
l'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b-153i LAVS);
e.
i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);
f.
le casse di compensazione (art. 53-70 LAVS);
g.
l'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS);
h.
il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 LAVS).

2 La responsabilità per danni è retta dall'articolo 78 LPGA374 e, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

372 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

373 RS 831.10

374 RS 830.1

Art. 66a375 Comunicazione di dati

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'obbligo del segreto di cui all'articolo 33 LPGA376:377

a.
alle autorità fiscali, qualora si riferiscano al versamento di rendite AI e tali autorità ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale;
b.
alle autorità preposte all'esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959378 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, secondo l'articolo 24 di detta legge;
c.379
al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015380 sulle attività informative;
cbis.381
ai medici curanti, nella misura in cui le informazioni e la documentazione servono a stabilire i provvedimenti d'integrazione adeguati per l'interessato; in singoli casi, lo scambio di dati può avvenire oralmente;
d.382
all'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS383), qualora siano necessari dati medici per la registrazione e il trattamento di richieste di prestazioni e per la trasmissione di queste ultime all'estero in virtù di convenzioni internazionali.

2 Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a LAVS384, incluse le deroghe alla LPGA.

3 L'assicurazione per l'invalidità mette a disposizione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, in forma anonimizzata, i dati personali necessari per analizzare il rischio d'infortuni delle persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF385.386

375 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2685; FF 2000 205). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

376 RS 830.1

377 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

378 RS 661

379 Introdotta dall'all. n. 9 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

380 RS 121

381 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

382 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

383 RS 831.10

384 RS 831.10

385 RS 832.20

386 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 66b387 Accesso ai sistemi d'informazione388

1 L'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS389) tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l'elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni.

1bis Il Fondo di compensazione AI indennizza all'Ufficio centrale di compensazione i costi della gestione e dello sviluppo del registro e dell'elenco.390

2 Gli uffici dell'AI, le casse di compensazione e l'ufficio federale competente possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all'elenco summenzionati, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2bis L'Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali. Il sistema d'informazione consente agli uffici AI e alle casse di compensazione competenti di registrare e trattare le richieste di prestazioni.391

2ter Gli uffici AI e le casse di compensazione possono, mediante procedura di richiamo, accedere al sistema d'informazione per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.392

3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.

387 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2685; FF 2000 205).

388 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

389 RS 831.10

390 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

391 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

392 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

Art. 66c393 Capacità di condurre un veicolo a motore

1 Se ha dubbi quanto alla capacità fisica o psichica dell'assicurato di condurre con sicurezza un veicolo a motore o un natante o di esercitare con sicurezza un servizio nautico a bordo di un natante, l'ufficio AI può comunicare all'autorità cantonale competente l'identità dell'assicurato (art. 22 della LF del 19 dic. 1958394 sulla circolazione stradale e art. 17b cpv. 4 della LF del 3 ott. 1975395 sulla navigazione interna).396

2 L'ufficio AI informa l'assicurato di tale comunicazione.

3 In singoli casi, l'ufficio AI consegna su richiesta all'autorità cantonale la documentazione pertinente.

393 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659, 2012 3129; FF 2010 1603).

394 RS 741.01

395 RS 747.201

396 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 67397 Rimborso delle spese

1 L'assicurazione rimborsa le seguenti spese:

a.
le spese d'esercizio causate agli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali, dall'esecuzione della presente legge, nell'ambito di una gestione razionale; le spese possono essere rimborsate in funzione delle prestazioni fornite e dei risultati ottenuti;
b.
le spese dell'UFAS per i compiti d'esecuzione che gli sono delegati dal Consiglio federale secondo l'articolo 53 e per i compiti di vigilanza.

1bis Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurazione rimborsi le spese per la tenuta dell'elenco dei medicamenti di cui all'articolo 14ter capoverso 5.398

2 Il DFI determina le spese computabili dell'UFAS.

397 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

398 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 68399 Analisi scientifiche e informazione, rimborso delle spese

1 La Confederazione svolge o fa effettuare analisi scientifiche sull'attuazione della presente legge per:

a.
sorvegliarne e valutarne l'applicazione;
b.
migliorarne l'esecuzione;
c.
promuoverne l'efficacia,
d.
proporre adeguamenti legislativi.

2 L'assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

399 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Art. 68bis 400 Forme di collaborazione interistituzionale401

1 Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l'accesso ai provvedimenti d'integrazione appropriati previsti dall'assicurazione per l'invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con:

a.
gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali;
b.402
le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA403;
c.
gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 1993404 sul libero passaggio;
d.
gli organi d'esecuzione cantonali competenti per la promozione dell'integrazione professionale;
e.
gli organi d'esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;
ebis.405
gli organi d'esecuzione pubblici e privati della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione;
f.
altre istituzioni pubbliche e private importanti per l'integrazione degli assicurati.

1bis L'assicurazione per l'invalidità collabora con gli organi cantonali preposti al sostegno dell'integrazione professionale dei giovani. Può partecipare anche al finanziamento degli organi cantonali preposti al coordinamento delle misure di sostegno se:

a.
tali organi assistono giovani che presentano problematiche multiple; e
b.
la collaborazione tra tali organi e l'ufficio AI come pure la partecipazione finanziaria dell'assicurazione per l'invalidità sono disciplinate in una convenzione.406

1ter Nel caso di minorenni a partire da 13 anni compiuti e di giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che sono minacciati da un'invalidità e hanno presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità, gli uffici AI possono partecipare ai costi dei provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1, se è stata conclusa una convenzione con gli organi cantonali competenti di cui al capoverso 1 lettera d.407

1quater L'assicurazione per l'invalidità assume al massimo un terzo delle spese di cui al capoverso 1bis per ogni Cantone e dei costi di cui al capoverso 1ter per ogni provvedimento. Il Consiglio federale può stabilire limiti massimi per i contributi e subordinarne il versamento ad altre condizioni o ad oneri. Può delegare all'UFAS la competenza di stabilire i requisiti minimi per le convenzioni.408

2 Gli uffici AI, gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali sono svincolati reciprocamente dall'obbligo del segreto (art. 33 LPGA409), a condizione che:

a.
una base legale formale svincoli da questo obbligo gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali;
b.
nessun interesse privato preponderante vi si opponga; e
c.
le informazioni e la documentazione servano per:
1.
determinare i provvedimenti d'integrazione adeguati per la persona interessata, o
2.
chiarire le pretese della persona interessata nei confronti delle assicurazioni sociali.

3 L'obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d'esecuzione cantonali di cui ai capoversi 1 lettere b-f e 1bis, purché una base legale formale svincoli tali istituzioni e organi da questo obbligo ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI.410

4 In deroga all'articolo 32 LPGA e all'articolo 50a capoverso 1 LAVS411, lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente secondo i casi. La persona interessata dev'essere successivamente informata dello scambio di dati e del loro contenuto.

5 Se emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un'istituzione o di un organo d'esecuzione cantonale di cui ai capoversi 1 lettere b-f e 1bis, l'ufficio AI è tenuto a fornirne loro una copia.412

400 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI) (RU 2003 3837; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

401 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

402 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

403 RS 961.01

404 RS 831.42

405 Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

406 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

407 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

408 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

409 RS 830.1

410 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

411 RS 831.10

412 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 68ter 413 Informazione nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione

1 La Confederazione provvede a un'informazione generale a livello nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sulle modalità dell'informazione.

2 L'assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

413 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

Art. 68quater 414 Progetti pilota

1 Ai fini dell'integrazione, l'UFAS può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare415 alle disposizioni della presente legge. Sente dapprima la Commissione federale dell'AVS/AI.

2 L'UFAS può protrarre per quattro anni al massimo l'autorizzazione per progetti pilota che hanno dato buoni risultati.

3 Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell'assicurazione.

414 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI) (RU 2003 3837; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

415 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

Art. 68quinquies 416 Responsabilità per danni presso le imprese417

1 Se l'assicurato cagiona un danno all'impresa durante un provvedimento secondo l'articolo 7d, 14a, 15, 16, 17 o 18a della presente legge o durante un accertamento ai sensi dell'articolo 43 LPGA418 e l'impresa può far valere il diritto al risarcimento del danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO419, l'assicurazione per l'invalidità risponde del danno.420

2 Se l'assicurato cagiona un danno a terzi durante un provvedimento secondo l'articolo 7d, 14a, 15, 16, 17 o 18a della presente legge o durante un accertamento ai sensi dell'articolo 43 LPGA, l'impresa risponde del danno così come risponde del comportamento dei suoi lavoratori.421 Essa può esercitare il regresso contro l'assicurazione per l'invalidità, sempre che l'assicurato sia tenuto a risarcire il danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO.

3 L'assicurazione per l'invalidità può esercitare il regresso contro l'assicurato per gli indennizzi versati secondo i capoversi 1 e 2, se l'assicurato ha cagionato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.

4 L'assicurato non può essere convenuto direttamente in giudizio dalla persona lesa.

5 L'ufficio AI competente si pronuncia mediante decisione:

a.
sulle pretese dell'impresa;
b.
sul regresso dell'assicurazione contro l'assicurato.

416 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

417 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

418 RS 830.1

419 RS 220

420 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

421 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 68sexies 422 Convenzioni di collaborazione

1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro al fine di rafforzare l'integrazione, la reintegrazione e la permanenza dei disabili nel mercato del lavoro primario. Può delegare al DFI la competenza di concludere tali convenzioni.

2 Le convenzioni di collaborazione stabiliscono i provvedimenti che le associazioni mantello e i loro membri eseguono per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1. L'assicurazione per l'invalidità può partecipare finanziariamente all'esecuzione dei provvedimenti.

422 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 68septies 423 Indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione

A partire dalla 91a indennità giornaliera l'assicurazione per l'invalidità assume le spese per le indennità giornaliere, compresi tutti i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per le persone di cui all'articolo 27 capoverso 5 della legge del 25 giugno 1982424 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

423 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

424 RS 837.0

Art. 68octies 425 Locali

1 Su incarico del Consiglio federale, il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità può acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d'esecuzione dell'assicurazione per l'invalidità, se a lungo termine ne risultano risparmi per l'assicurazione per l'invalidità.

2 Il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità dà in usufrutto questi locali agli uffici AI in questione.

3 Il Consiglio federale disciplina l'iscrizione a bilancio dei locali e le condizioni da adempiere per l'usufrutto. Può delegare all'UFAS la competenza di incaricare il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità di acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d'esecuzione dell'assicurazione per l'invalidità.

425 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Capitolo 5: Il contenzioso e le disposizioni penali

Art. 69426 Rimedi giuridici: disposizioni particolari

1 In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA427:

a.
le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI;
b.428
le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.429

1bis La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.430 L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.431

2 Il capoverso 1bis e l'articolo 85bis capoverso 3 LAVS432 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.433

3 Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27quinquies possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005434 sul Tribunale federale.435

426 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

427 RS 830.1

428 Nuovo testo giusta il n. IV 2 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

429 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

430 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

431 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

432 RS 831.10

433 Nuovo testo giusta il n. IV 2 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

434 RS 173.110

435 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI) (RU 2003 3837; FF 2001 2851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Parte 2: Il promovimento dell'aiuto agli invalidi

I. ...

II. I sussidi alle istituzioni

Art. 73439

439 Abrogato dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 74 Organizzazioni private d'aiuto agli invalidi440

1 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti:441

a.
consulenza e assistenza per gli invalidi;
b.
consulenza per i congiunti degli invalidi;
c.
organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi;
d.442
prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi.

2 I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS443.444

440 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

441 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

442 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

443 RS 831.10

444 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986 (RU 1987 447; FF 1985 I 17). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

Art. 75445 Disposizioni comuni

Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall'articolo 74. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L'UFAS disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio.

445 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

Art. 75bis 446

446 Introdotto dall'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Abrogato dall'all. n. 108 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

III. ...

Parte 3: Il finanziamento

Capitolo 1: Cespiti448

448 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

Art. 77 Principio449

1 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

a.
dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro conformemente agli articoli 2 e 3;
b.450
dai contributi della Confederazione;
bbis.451 dalle entrate che risultano per l'assicurazione dall'aumento, a suo favore, dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
c.452
dai redditi del patrimonio del Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità secondo l'articolo 79;
d.453
dalle entrate del regresso contro i terzi responsabili.

2 L'assegno per grandi invalidi e le rendite straordinarie sono finanziati esclusivamente dalla Confederazione.454

449 Nuovo testo giusta dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

450 Nuovo testo giusta il n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

451 Introdotta dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

452 Introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).

453 Introdotta dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677).

454 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

Art. 78455 Contributo della Confederazione

1 Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell'assicurazione negli anni 2010 e 2011 dopo deduzione dell'1,6 per cento.456

2 Ogni anno il valore iniziale è adeguato al tasso di variazione degli introiti dell'imposta sul valore aggiunto; al tasso di variazione è applicato un fattore di sconto. Il valore degli introiti dell'imposta è rettificato in funzione di eventuali modifiche dell'aliquota d'imposta e della base di calcolo.

3 Il fattore di sconto corrisponde all'andamento del quoziente tra l'indice ai sensi dell'articolo 33ter capoverso 2 LAVS457, da calcolare ogni anno, e l'indice dei salari calcolato dall'Ufficio federale di statistica a partire dal 2011.

4 Il contributo della Confederazione è calcolato secondo i capoversi 2 e 3; da questo importo sono dedotti i contributi all'assegno per grandi invalidi e alle rendite straordinarie secondo l'articolo 77 capoverso 2.

5 Il contributo della Confederazione ammonta al massimo alla metà delle uscite dell'assicurazione, ma almeno al 37,7 per cento delle uscite annuali dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 77 capoverso 2.

6 L'articolo 104 LAVS è applicabile per analogia.

455 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Il cpv. 4 è entrato in vigore il 1° gen. 2012.

456 Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

457 RS 831.10

Art. 78bis 458

458 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677). Abrogato dal n. II 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Capitolo 2: Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità459

459 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

Art. 79460 Costituzione

1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità» (Fondo di compensazione AI), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all'articolo 77 e addebitate tutte le uscite di cui agli articoli 4-51,
66-68quater e 73-75 della presente legge nonché le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72-75 LPGA461.

2 Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione AI non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

460 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). Vedi anche le disp. trans. della mod. trans del 6 ott. 2006 alla fine del presente testo.

461 RS 830.1

Capitolo 3: Vigilanza sull'equilibrio finanziario464

464 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

Art. 80465 ...466

Le disposizioni della LAVS467 concernenti la vigilanza sull'equilibrio finanziario sono applicabili per analogia.

465 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

466 Abrogata dall'all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3835; FF 2005 3989).

467 RS 831.10

Parte 4:468 Relazione con il diritto europeo

468 Introdotta dal n. I 5 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).

Art. 80a469

1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999470 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a.
regolamento (CE) n. 883/2004471;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009472;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71473;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72474.

2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960475 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a.
regolamento (CE) n. 883/2004;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72.

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

469 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

470 RS 0.142.112.681

471 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).

472 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).

473 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

474 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

475 RS 0.632.31

Parte 5:476 Disposizioni finali e transitorie

476 Originaria parte quarta.

Art. 81477

477 Abrogato dall'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 84481

481 Abrogato dal n. II 410 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Art. 85 Disposizione transitoria

1 Le persone già invalide prima dell'entrata in vigore della presente legge sono legittimate alle prestazioni conformemente a questa. A tale scopo, è ammesso che l'invalidità si sia manifestata al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2 e 3 ...482

482 Abrogati dal n. I della LF del 9 ott. 1986, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).

Art. 86 Entrata in vigore ed esecuzione

1 Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore. Esso è autorizzato a prendere tutte le misure per l'attuazione tempestiva dell'assicurazione.

2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le necessarie disposizioni. Può delegare la competenza di emanare tali disposizioni all'UFAS.483

Data dell'entrata in vigore:484 1° gennaio 1960

Art. 27 cpv. 1 e 2, 53 a 59, 60 cpv. 2, 62, 64, 66,67 cpv. 1, 81, 84: 15 ottobre 1959

483 Per. introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).

484 DCF del 28 set. 1959

Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977485
(9a revisione dell'AVS)

a. ...

b.486...

486 Abrogata dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

c. ...

d.487 ...

487 Abrogata dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

e. Responsabilità dell'assicurazione e regresso nei confronti dei terzi responsabili

L'articolo 11 LAI e gli articoli 72-75 LPGA488 si applicano ai casi in cui l'evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.489

488 RS 830.1

489 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

f.490...

490 Abrogata dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Disposizioni finali della modifica del 9 ottobre 1986491
(2a revisione dell'AI)

1 Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite d'invalidità in corso, con le restrizioni seguenti.

2 Le rendite assegnate in base a un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute (art. 41 LAI) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Se la revisione rileva un grado d'invalidità del 33 1/3 per cento almeno, l'importo della rendita in corso è mantenuto fintanto che siano adempiuti i presupposti per i casi di rigore.

3 ...492

492 Abrogato dal n. II 40 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Disposizioni finali della modifica del 22 marzo 1991493
(3a revisione dell'AI)

1 I Cantoni devono attuare la nuova organizzazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 I decreti cantonali e gli accordi intercantonali relativi alla riorganizzazione vanno sottoposti per approvazione alla Confederazione, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994494
(10a revisione dell'AVS)

494 RU 1996 II 1 2466; FF 1990 II 1

1 Le lettere c capoversi 1-9, f capoverso 2 e g capoverso 1 delle disposizioni transitorie relative alla LAVS495 si applicano per analogia.

2 ...

3 L'articolo 9 capoverso 3 si applica anche ai casi assicurativi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Nondimeno, il diritto ai provvedimenti d'integrazione sorge soltanto con l'entrata in vigore della revisione.

4 Le disposizioni transitorie dell'articolo 18 capoverso 2 della LAVS si applicano per analogia.

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000496

1 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all'entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.497

2 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restarlo finché adempiono le condizioni d'assicurazione.498

3 Le persone che, al momento della nascita del diritto alla rendita, sono sottoposte all'assicurazione facoltativa hanno diritto a una rendita d'invalidità anche se non spettasse loro una rendita conformemente all'articolo 6 capoverso 1bis.

4 Le persone che non avevano diritto alla rendita poiché non erano assicurate al momento dell'insorgenza dell'invalidità possono sollecitare un riesame del loro diritto in base alle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore della presente disposizione.

5 Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero invalidi continuano a esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

497 In vigore dal 1° apr. 2000.

498 In vigore dal 1° apr. 2000.

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001 499

1 Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001500 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001 a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003501
(4a revisione dell'AI)

a. Aumento degli assegni per grandi invalidi; trasferimento dei sussidi di assistenza per minorenni e dei contributi alle spese per le cure a domicilio nell'assegno per grandi invalidi

1 Gli assegni per grandi invalidi, i sussidi di assistenza per minorenni e i contributi alle spese per le cure a domicilio assegnati secondo il diritto anteriore devono essere riesaminati nel corso dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica di legge.

2 Gli importi maggiorati dell'assegno per grandi invalidi sono applicati a partire dall'entrata in vigore della presente modifica di legge. È fatto salvo il capoverso 4.

3 Al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, i sussidi di assistenza per minorenni grandi invalidi vengono sostituiti dall'assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto. Sono fatti salvi i capoversi 4 e 6.

4 Per gli assicurati che finora, oltre al sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi o all'assegno per grandi invalidi, avevano diritto a contributi alle spese per le cure a domicilio, occorre procedere a un calcolo comparativo. Se è inferiore alle prestazioni precedenti, l'assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto sostituisce le prestazioni precedenti solo a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notificazione della decisione. Se è più elevato, si applicano i capoversi 2 e 3.

5 Per il calcolo comparativo secondo il capoverso 4 sono determinanti:

nel caso dell'assegno per grandi invalidi e del sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi: l'importo mensile fissato mediante decisione formale (senza il sussidio alle spese di pensione);

nel caso dei contributi alle spese per le cure a domicilio: l'importo medio mensile versato nei 12 mesi precedenti l'esame.

6 I sussidi di assistenza correnti e i contributi alle spese per le cure a domicilio prestate all'estero vengono versate nell'attuale importo anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, sempre che ne siano adempiute le condizioni.

b. Progetti pilota per consolidare la condotta di vita autonoma e responsabile degli assicurati bisognosi di cure e di assistenza

Subito dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, il Consiglio federale organizza uno o più progetti pilota per raccogliere esperienze in materia di provvedimenti intesi a consolidare una condotta di vita autonoma e responsabile di assicurati bisognosi di cure e di assistenza. Tali progetti devono in particolare graduare gli importi degli assegni per grandi invalidi in funzione del grado di grande invalidità, prevedere il versamento individuale degli assegni e agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita; l'assegno deve constare di un importo adeguato al grado d'invalidità e di un budget personale per grande invalidità, ragionevolmente proporzionale alle spese di soggiorno nell'istituto di cura. Peraltro è applicabile il nuovo articolo 68quater capoversi 2-4.

c. Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle indennità giornaliere versate per i provvedimenti di integrazione in corso

Le nuove disposizioni sono applicabili anche alle indennità giornaliere per i provvedimenti di integrazione decisi in virtù del diritto anteriore. Se la loro applicazione comporta un'indennità giornaliera inferiore a quella versata secondo il diritto anteriore, quest'ultima continua ad essere concessa fino alla conclusione dei provvedimenti di integrazione.

d. Garanzia dei diritti acquisiti al momento della soppressione delle rendite per casi di rigore

1 Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite di invalidità assegnate secondo il diritto anteriore. Rimangono salvi i capoversi 2 e 3.

2 Se l'avente diritto a una rendita non ha diritto a una prestazione complementare annua nel corso del mese precedente l'entrata in vigore della presente modifica di legge, la mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità continua ad essere versata fino a quando le seguenti condizioni sono adempiute:

a.
il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA502) si trovano in Svizzera. Questa condizione deve essere adempiuta anche dai familiari per i quali è pretesa una prestazione;
b.
il grado di invalidità è pari almeno al 40 per cento, ma inferiore al 50 per cento;
c.
la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta;
d.
il quarto di rendita e la prestazione complementare annua assommano a un importo inferiore alla mezza rendita.

3 Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo articolo 28 (art. 17 cpv. 1 LPGA). Se dalla revisione risulta un grado d'invalidità del 331/3 per cento almeno e l'importo della rendita non ha subito alcuna modifica in base al capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 1986 (2a revisione dell'AI), l'importo della rendita pagato fino allora continua a essere versato dall'assicurazione per l'invalidità all'assicurato che ha il suo domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera fino a quando il suo grado d'invalidità è pari almeno al 331/3 per cento, ma inferiore al 50 per cento e la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta.

4 La cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'avente diritto a una rendita è competente per l'esame del caso di rigore e il versamento delle rendite secondo i capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale disciplina gli altri dettagli della procedura.

e. ...503

503 Abrogata dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

f. Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite intere correnti

Le rendite intere correnti versate per un grado d'invalidità del 662/3 per cento almeno continuano ad essere assegnate anche dopo l'entrata in vigore della 4a revisione dell'AI a tutti i beneficiari che in quel momento hanno già compiuto 50 anni. Tutte le altre rendite intere per un grado di invalidità inferiore al 70 per cento devono essere rivedute entro un anno dall'entrata in vigore della 4a revisione dell'AI.

Disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005
(misure per la semplificazione della procedura)
504

Il diritto previgente si applica:

a.
alle decisioni emanate dall'Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;
b.
alle opposizioni pendenti presso l'Ufficio AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;
c.
ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.

Disposizione transitoria della modifica del 6 ottobre 2006
(5a revisione dell'AI)
505

Garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti d'integrazione in corso

Le indennità giornaliere versate secondo il diritto anteriore per i provvedimenti d'integrazione accordati secondo il diritto anteriore continueranno a essere versate sino alla conclusione di tali provvedimenti. Se altri provvedimenti d'integrazione sono accordati immediatamente dopo la conclusione dei provvedimenti d'integrazione accordati secondo il diritto anteriore, le indennità giornaliere versate secondo il diritto anteriore continueranno a essere versate sino alla conclusione di questi provvedimenti supplementari.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006506

1 Se, prima che siano trascorsi 25 anni dall'inizio del loro utilizzo, le costruzioni di cui al previgente articolo 73 sono distolte dallo scopo cui erano destinate o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, i contributi devono essere restituiti al Fondo di compensazione secondo l'articolo 79. Se i beneficiari dei contributi non possono comprovare l'inizio dell'utilizzo, il termine di 25 anni inizia a decorrere dall'ultimo pagamento di contributi.507

2 L'importo da rimborsare è diminuito del quattro per cento per ogni anno di utilizzazione conforme alla destinazione prevista.

3 ...508

4 I pagamenti che, dopo l'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), devono essere effettuati posticipatamente in virtù del diritto anteriore a carico del conto separato di cui all'articolo 79 capoverso 2 sono finanziati durante il primo anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge come segue:

a.
dalla Confederazione con un contributo a fondo perso di 981 milioni di franchi sul conto separato;
b.
dai Cantoni con un contributo complessivo a fondo perso di 490 milioni di franchi sul conto separato.509

5 Le prestazioni finanziate secondo il capoverso 4 lettera a sono escluse dal contributo della Confederazione di cui all'articolo 78 capoverso 1. Nell'allegato gli importi complessivi di cui al capoverso 4 lettera b sono suddivisi per singolo Cantone.510

507 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

508 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).

509 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 22 giu. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

510 Introdotto dal n. I 5 della LF del 22 giu. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011
(6a revisione AI, primo pacchetto di misure)
511

a. Riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata

1 Le rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata sono riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Se le condizioni di cui all'articolo 7 LPGA512 non sono soddisfatte, la rendita è ridotta o soppressa, anche qualora le condizioni di cui all'articolo 17 capoverso 1 LPGA non siano adempiute.

2 L'assicurato la cui rendita è ridotta o soppressa ha diritto ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a. Questo diritto non comporta il diritto alla prestazione transitoria secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c.

3 L'assicurato continua a percepire la rendita durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a e fino alla conclusione degli stessi, ma al massimo per due anni dal momento della riduzione o soppressione della rendita.

4 Il capoverso 1 non si applica a coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica hanno compiuto 55 anni o che al momento in cui è avviata la procedura di riesame percepiscono una rendita dell'assicurazione per l'invalidità da oltre 15 anni.

5 Le modifiche di diritti alla rendita AI secondo i capoversi 1‒4 non comportano un adeguamento del diritto alla rendita secondo la LAINF513 (rendita complementare), né conferiscono altri diritti di compensazione agli assicurati.

b. Partecipanti al progetto pilota «Budget di assistenza»

1 Gli assicurati che nel mese precedente all'entrata in vigore della presente modifica avevano diritto alle prestazioni previste dall'ordinanza del 10 giugno 2005514 concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» e che adempiono le condizioni di cui all'articolo 42quater hanno diritto al contributo per l'assistenza senza doverne fare richiesta.

2 Tali assicurati ricevono le prestazioni di cui all'ordinanza anzidetta sino al momento in cui l'ufficio AI determina l'entità del diritto al contributo per l'assistenza conformemente all'articolo 42sexies, ma al massimo durante 12 mesi a contare dall'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell'AI)
515

a. Garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti d'integrazione in corso

Le indennità giornaliere che all'entrata in vigore della presente modifica sono versate in virtù dei previgenti articoli 22 capoverso 1bis e 23 capoversi 2 e 2bis continuano a essere versate sino all'abbandono o alla conclusione del provvedimento che le ha giustificate.

b. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora 55 anni compiuti

1 I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA516.

2 Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modificazione del grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA se l'applicazione dell'articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d'invalidità.

3 Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 30 anni compiuti, la regolamentazione del diritto alla rendita secondo l'articolo 28b della presente legge è applicata al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Se ne risulta un importo della rendita inferiore a quello precedente, all'assicurato viene versato l'importo precedente fintantoché il suo grado d'invalidità non subisca una modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA.

c. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che hanno 55 anni compiuti

Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.

Allegato517

517 Introdotto dal n. II della LF del 22 giu. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

Ripartizione delle prestazioni dei Cantoni

Prestazioni 2005 secondo il calcolo definitivo dei contributi dei Cantoni all'AI per il 2005 in milioni di franchi

Capacità finanziaria secondo l'ordinanza del 9 novembre 2005518 che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007

Calcolo della chiave di ripartizione

Prestazioni
dei Cantoni


(in franchi)

Prestazioni
AI 2005
(in mio. fr.)

Capacità finanziaria 2006/2007

Indice
min. = 40

Coefficiente

Ripartizione
in %

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)*(3)

ZH

1 120

147

140

157 064

22.62

110 818 636

BE

738

68

73

53 587

7.72

37 808 881

LU

320

64

69

22 140

3.19

15 620 866

UR

27

40

49

1 311

0.19

925 297

SZ

96

110

109

10 445

1.50

7 369 314

OW

26

30

40

1 052

0.15

742 253

NW

26

128

124

3 274

0.47

2 309 735

GL

38

77

80

3 011

0.43

2 124 252

ZG

72

224

206

14 914

2.15

10 523 105

FR

272

47

55

14 843

2.14

10 472 990

SO

256

76

79

20 358

2.93

14 363 551

BS

267

173

163

43 472

6.26

30 671 999

BL

285

109

108

30 720

4.42

21 675 009

SH

72

94

95

6 868

0.99

4 845 572

AR

48

61

67

3 182

0.46

2 245 186

AI

11

61

67

719

0.10

507 280

SG

484

79

82

39 655

5.71

27 979 285

GR

159

58

64

10 202

1.47

7 197 883

AG

539

108

107

57 553

8.29

40 607 511

TG

218

86

88

19 149

2.76

13 510 705

TI

346

88

90

31 005

4.46

21 876 196

VD

619

99

99

61 409

8.84

43 328 045

VS

269

32

42

11 213

1.61

7 911 349

NE

191

63

68

13 056

1.88

9 212 006

GE

416

152

145

60 142

8.66

42 433 833

JU

88

38

47

4 137

0.60

2 919 261

Total

7 004

100

100

694 480

100.00

490 000 000