1 Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l'accesso ai provvedimenti d'integrazione appropriati previsti dall'assicurazione per l'invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con:
- a.
- gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali;
- b.386
- le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA387;
- c.
- gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 1993388 sul libero passaggio;
- d.
- gli organi d'esecuzione cantonali competenti per la promozione dell'integrazione professionale;
- e.
- gli organi d'esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;
- ebis.389
- gli organi d'esecuzione pubblici e privati della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione;
- f.
- altre istituzioni pubbliche e private importanti per l'integrazione degli assicurati.
1bis L'assicurazione per l'invalidità collabora con gli organi cantonali preposti al sostegno dell'integrazione professionale dei giovani. Può partecipare anche al finanziamento degli organi cantonali preposti al coordinamento delle misure di sostegno se:
- a.
- tali organi assistono giovani che presentano problematiche multiple; e
- b.
- la collaborazione tra tali organi e l'ufficio AI come pure la partecipazione finanziaria dell'assicurazione per l'invalidità sono disciplinate in una convenzione.390
1ter Nel caso di minorenni a partire da 13 anni compiuti e di giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che sono minacciati da un'invalidità e hanno presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità, gli uffici AI possono partecipare ai costi dei provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1, se è stata conclusa una convenzione con gli organi cantonali competenti di cui al capoverso 1 lettera d.391
1quater L'assicurazione per l'invalidità assume al massimo un terzo delle spese di cui al capoverso 1bis per ogni Cantone e dei costi di cui al capoverso 1ter per ogni provvedimento. Il Consiglio federale può stabilire limiti massimi per i contributi e subordinarne il versamento ad altre condizioni o ad oneri. Può delegare all'UFAS la competenza di stabilire i requisiti minimi per le convenzioni.392
2 Gli uffici AI, gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali sono svincolati reciprocamente dall'obbligo del segreto (art. 33 LPGA393), a condizione che:
- a.
- una base legale formale svincoli da questo obbligo gli assicuratori e gli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali;
- b.
- nessun interesse privato preponderante vi si opponga; e
- c.
- le informazioni e la documentazione servano per:
- 1.
- determinare i provvedimenti d'integrazione adeguati per la persona interessata, o
- 2.
- chiarire le pretese della persona interessata nei confronti delle assicurazioni sociali.
3 L'obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d'esecuzione cantonali di cui ai capoversi 1 lettere b-f e 1bis, purché una base legale formale svincoli tali istituzioni e organi da questo obbligo ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI.394
4 In deroga all'articolo 32 LPGA e all'articolo 50a capoverso 1 LAVS395, lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente secondo i casi. La persona interessata dev'essere successivamente informata dello scambio di dati e del loro contenuto.
5 Se emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un'istituzione o di un organo d'esecuzione cantonale di cui ai capoversi 1 lettere b-f e 1bis, l'ufficio AI è tenuto a fornirne loro una copia.396